REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 maggio 2003, n. 485

Modifiche ed integrazioni alla delibera del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 in materia di canoni di edilizia residenziale pubblica (proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2003, n. 722)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 722 del            
28 aprile 2003, recante in oggetto "Modifiche ed integrazioni alla              
delibera di Consiglio regionale 395/02 in materia di canoni di                  
edilizia residenziale pubblica. Proposta al Consiglio regionale";               
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Infrastrutture", in           
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota               
prot. n. 6198 in data 26 maggio 2003;                                           
vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale                
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";                                
visti in particolare:                                                           
- l'articolo 4, comma 3, lett. c) rubricato "Funzioni della                     
Regione";                                                                       
- l'articolo 35 rubricato "Canone di locazione";                                
richiamata la delibera del Consiglio regionale 30 luglio 2002, n. 395           
con la quale sono stati definiti i criteri generali per la                      
determinazione dei canoni degli alloggi di erp;                                 
premesso:                                                                       
- che il punto 2) del dispositivo della delibera regionale sopra                
citata stabilisce che la Giunta regionale, previo confronto con le              
OOSS, a seguito delle risultanze dell'attivita' del Gruppo tecnico              
regionale, finalizzato alla valutazione dell'applicazione virtuale              
sperimentale dei criteri previsti nell'Allegato A (parte integrante             
della delibera del Consiglio regionale 395/02), provvede a sottoporre           
al Consiglio un'eventuale proposta di modifica dei suddetti criteri,            
ovvero predispone un'apposita relazione informativa sull'applicazione           
dei criteri stessi;                                                             
- che il punto 3) del dispositivo della medesima delibera stabilisce            
che, in relazione alle risultanze della verifica di cui al punto                
precedente, i nuovi canoni decorrono dall'1 luglio 2003;                        
dato atto dei seguenti documenti, agli atti del Servizio Politiche              
abitative:                                                                      
- documentazione trasmessa dall'Associazione regionale Confservizi -            
Coordinamento Casa, relativa alle simulazioni effettuate dalle ACER e           
alle considerazioni espresse;                                                   
- documentazione trasmessa dai vari Tavoli di concertazione                     
provinciali, considerazioni complessive e proposte di modifica del              
Gruppo tecnico regionale;                                                       
dato atto altresi':                                                             
- che dalle simulazioni effettuate dalle ACER emerge che l'83,5%                
degli assegnatari sono collocati complessivamente nell'Area                     
dell'accesso di cui il 46,5% nella Fascia di protezione, il 14,5%               
nell'Area della permanenza e il 2% circa nell'Area della decadenza;             
- che dagli incontri avvenuti con tutti i soggetti interessati,                 
aventi ad oggetto il confronto sulle simulazioni effettuate dalle               
ACER e' scaturita la necessita' di apportare alcune integrazioni ai             
criteri generali stabiliti con delibera del Consiglio regionale                 
395/02, nell'ottica generalizzata di perseguire una regolamentazione            
delle differenze piu' equa rispetto al reddito posseduto ed il canone           
da corrispondere, confermandone tuttavia l'impostazione generale;               
valutato che tali integrazioni riguardano sostanzialmente:                      
- la previsione di diminuire il limite minimo di variabilita' del               
coefficiente territoriale "alfa" al fine di consentire una maggiore             
flessibilita' nella fissazione dei parametri, in rapporto alle                  
caratteristiche delle realta' comunali minori dell'arco appennino;              
- l'elevazione del limite di reddito ISEE nella fascia di protezione            
avuto riguardo al reddito rapportato ad un nucleo fruente di due                
pensioni minime, cio' in linea con i livelli definiti per analoghe              
prestazioni sociali;                                                            
- l'ampliamento del "range" di alcuni parametri nella fascia di                 
protezione e nell'area dell'accesso e della permanenza per consentire           
una maggiore flessibilita' nell'articolazione del canone rispetto ai            
redditi posseduti. Piu' precisamente:                                           
- diminuzione del limite di incidenza minima nella fascia di                    
protezione;                                                                     
- diminuzione dei limiti minimi di incidenza sul reddito ISE                    
nell'area dell'accesso;                                                         
- diminuzione dei limiti minimi del costo a mq. nell'area                       
dell'accesso e della permanenza;                                                
- diminuzione della percentuale minima di sbarramento del canone sul            
reddito ISE nell'area della permanenza;                                         
- le modalita' di calcolo del canone nell'area della decadenza,                 
relativamente alla non tenuta in considerazione del limite di                   
incidenza del canone sull'ISE previsto nell'area della permanenza;              
- lo slittamento della decorrenza dei nuovi canoni all'1 ottobre                
2003;                                                                           
valutato inoltre la necessita' di dilazionare in un arco di tempo               
predefinito, l'applicazione degli aumenti previsti; cio' in                     
considerazione del fatto che il nuovo sistema di calcolo dei canoni             
erp, basandosi peraltro sul cd redditometro, introduce elementi di              
maggiore equita' nella valutazione delle condizioni economiche dei              
nuclei, portando da un lato, ad una diminuzione del canone                      
attualmente corrisposto, per un consistente numero di famiglie,                 
dall'altro, ad un aumento, cosi' come emerge dalle simulazioni                  
effettuate dalle ACER;                                                          
considerato che si rende pertanto necessario applicare l'abbassamento           
del canone per chi ne ha diritto immediatamente (1 ottobre 2003) e              
dilazionare invece gli aumenti dei canoni, garantendo comunque che la           
dilazione, nella prima fase di applicazione, non porti ad una                   
diminuzione delle entrate del monte canoni complessivo rispetto alle            
entrate attuali, valutabili per ambiti provinciali;                             
ritenuto pertanto che:                                                          
- a livello provinciale, lo scaglionamento nell'applicazione degli              
aumenti dei canoni debba comunque perseguire l'obiettivo di un                  
aumento dell'ordine del 20% del monte canoni attuale;                           
- tale obiettivo sia demandato ai Tavoli provinciali e di individuare           
negli stessi i soggetti preposti a graduare i suddetti                          
scaglionamenti;                                                                 
- che il periodo transitorio debba essere definito dai Tavoli                   
provinciali e comunque concluso entro il 31/12/2004;                            
ritenuto altresi' necessario, al fine di valutare l'impatto                     
economico-sociale dei nuovi canoni ed il raggiungimento degli                   
obiettivi con particolare riguardo alla liberalizzazione di risorse             
per l'utilizzo nei piani di miglioramento del patrimonio di erp,                
prevedere una prima verifica tecnica, da effettuarsi da parte delle             
ACER entro il mese di dicembre 2003, una seconda, alla fine del                 
periodo transitorio;                                                            
ritenuto pertanto di modificare ed integrare la delibera del                    
Consiglio regionale 395/02;                                                     
dato atto del confronto con le organizzazioni sindacali, ex art. 4,             
comma 4, L.R. 24/01 e con il CALER;                                             
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che              
da' il seguente risultato:                                                      
- presenti  n. 26;                                                              
- assenti  n. 24;                                                               
- voti favorevoli  n. 21;                                                       
- voti contrari  n.  3;                                                         
- voti nulli  n.  2;                                                            
- astenuti  n.  -;                                                              
delibera:                                                                       
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti                  
modifiche ed integrazioni alla delibera del Consiglio regionale                 
395/02:                                                                         
Dispositivo                                                                     
ai punti 3 e 5 la data dell'1 luglio 2003 e' modificata nell'1                  
ottobre 2003.                                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Paragrafi di riferimento:                                                       
3) Individuazione delle aree                                                    
Area accesso erp                                                                
Fascia di protezione: limite reddito ISEE 7.500 Euro                            
4) Determinazione dei canoni                                                    
Coefficiente territoriale "alfa", variabile da 0,60 a 1,20.                     
4) Determinazione dei canoni e 5) Quadro riepilogativo                          
Fascia di protezione:                                                           
canone annuo (Euro) = 6  12% reddito ISE                                        
Altre fasce nell'area di accesso                                                
II canone e' pari al coefficiente alfa per beta per 1025 Euro/mq.               
anno + un'incidenza del 3%6% sul reddito ISE, comunque non superiore            
al 1216% del reddito ISE. In formula:                                           
canone annuo (Euro) = a  b  10  25  S(mq) + (36)%  redd. ISE  12%               
16% ISE                                                                         
La graduazione e la definizione del canone compete al Comune.                   
Area della permanenza                                                           
Il canone e' pari al coefficiente alfa per beta per 30  60 Euro/mq.             
anno, comunque non superiore al 12%  18% del reddito ISE. In                    
formula:                                                                        
Canone annuo (Euro) = a  b  (30  60)  S (mq)  12%  18% ISE                      
La graduazione e la definizione del canone compete al Comune.                   
5. Quadro riepilogativo                                                         
II punto 5.3. Area della decadenza e' sostituito dal seguente:                  
"5.3. Area della decadenza.                                                     
II canone e' calcolato con le modalita' previste per l'area della               
permanenza senza tener conto del limite di incidenza del canone                 
sull'ISE, piu' una maggiorazione definita dal Comune con riferimento            
ai valori locativi del libero mercato.".                                        
6. Modalita' applicative                                                        
Al punto 6.1. Decorrenza e tempi                                                
la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi canoni e' l'1                 
ottobre 2003.                                                                   
Il punto 6.5. Variazione del canone per mutamento delle condizioni              
soggettive degli assegnatari e' sostituito dal seguente:                        
"6.5. Variazione del canone per mutamento delle condizioni soggettive           
degli assegnatari.                                                              
Al di fuori degli aggiornamenti periodici di cui al punto 6.3. la               
variazione in aumento o in diminuzione del canone e' apportata                  
d'iniziativa dell'ente proprietario o gestore, ovvero su richiesta              
del nucleo assegnatario, in tutti i casi in cui si accertino, nelle             
forme di legge, variazioni nella composizione del nucleo familiare.             
La variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta,            
ovvero dal mese successivo a quello in cui l'evento si e' verificato            
se e' apportata d'iniziativa dell'ente proprietario o gestore.".                
7. Disposizioni finali                                                          
II terzo capoverso e' sostituito dal seguente:                                  
"Al fine di valutare l'impatto economico-sociale ed il raggiungimento           
degli obiettivi, con particolare riguardo alla liberalizzazione di              
risorse per l'utilizzo dei piani di miglioramento del patrimonio di             
erp, entro il mese di dicembre 2003, le ACER effettuano la prima                
verifica tecnica dell'applicazione dei nuovi canoni, e alla fine                
della fase transitoria (dicembre 2004), la seconda, fornendo i dati             
ai Tavoli provinciali, alla Regione e alle OOSS.".                              
Integrare il paragrafo con i seguenti capoversi:                                
"Il Comune dilaziona l'applicazione degli aumenti dei nuovi canoni              
tra l'1 ottobre 2003 ed il 31 dicembre 2004 secondo gli                         
scaglionamenti stabiliti dai Tavoli provinciali, tenendo conto che il           
monte canoni, nella prima fase di applicazione, avra' l'obiettivo di            
raggiungere, a livello provinciale, un aumento del gettito delle                
entrate dell'ordine del 20% rispetto alle entrate attuali, sempre per           
ambito provinciale.                                                             
I Tavoli provinciali, nel rispetto dei parametri indicati in                    
delibera, possono apportare correzioni alla modalita' di calcolo dei            
canoni al fine di garantire l'equita' e le finalita' previste dalla             
delibera del Consiglio regionale 395/02.                                        
L'assegnatario che ai sensi del comma 2 dell'art. 33 della L.R. 24/01           
non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta               
ovvero produca una documentazione parziale o palesemente                        
inattendibile, ai fini dell'accertamento periodico dei requisiti, e'            
assoggettato a corrispondere, in via provvisoria fino alla                      
dichiarazione di decadenza o dell'adempimento dovuto, un canone                 
oggettivo, calcolato con le modalita' previste per l'Area della                 
permanenza. Qualora l'assegnatario produca la documentazione                    
successivamente all'applicazione del canone provvisorio, avra'                  
diritto alla revisione dello stesso dal mese successivo alla data               
della presentazione della suddetta documentazione ed al rimborso per            
il periodo pregresso se il ritardo e' dovuto a fatti straordinari               
accertati dall'ente proprietario o gestore";                                    
2) di richiedere la pubblicazione integrale della presente                      
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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