REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 giugno 2003, n. 490

VII Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto capitale per il finanziamento di spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, articolo 42 e successive modificazioni (proposta della Giunta regionale in data 26 maggio 2003, n. 935)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 935 del            
26 maggio 2003, recante in oggetto "VII Piano di riparto e                      
assegnazione di contributi in conto capitale per il finanziamento di            
spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, ai sensi             
della L.R. 12/1/1985, n. 2 articolo 42 e successive modificazioni";             
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Sanita' e Politiche sociali", in sede             
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
6768 in data 10 giugno 2003;                                                    
richiamata la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, recante "Riordino e                   
programmazione delle funzioni di assistenza sociale" e successive               
modificazioni ed integrazioni e in particolare:                                 
- il primo comma dell'articolo 42 che regola la concessione di                  
contributi in conto capitale e, limitandone l'ammontare fino alla               
concorrenza massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, ne            
finalizza la destinazione alla costruzione o al riattamento o                   
all'acquisto di strutture immobiliari, allo scopo di incentivare                
l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture                    
socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi regionali e                 
locali;                                                                         
- il quarto comma dell'art. 42 che stabilisce che le strutture                  
immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le nuove                  
costruzioni devono risultare di proprieta' dei richiedenti                      
l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa             
domanda;                                                                        
- il quinto comma del medesimo articolo che stabilisce che le                   
strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi, sono            
vincolate per la durata di venti anni alla destinazione di strutture            
socio-assistenziali e che l'atto costitutivo del vincolo viene                  
trascritto, a cura ed a spesa del beneficiario, presso la                       
Conservatoria dei registri immobiliari;                                         
- il terzo comma dell'articolo 43 a norma del quale il Consiglio                
regionale adotta, su proposta della Giunta, i piani di riparto e                
assegnazione dei contributi;                                                    
dato atto che la L.R. 2/03, nell'abrogare la suddetta L.R. 2/85,                
all'art. 66, comma 3, dispone che ai procedimenti per la concessione            
di contributi iniziati sulla base delle norme abrogate e non ancora             
conclusi alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 2/03,                 
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 809 del 20                
maggio 2002, avente ad oggetto: "Bando per la presentazione delle               
domande di ammissione ai contributi in conto capitale di cui all'art.           
42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2", (pubblicata nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte seconda, n. 72 del 29              
maggio 2002) che indicava:                                                      
1) i soggetti ammessi a presentare domanda di contributo;                       
2) la tipologia degli interventi ammessi a contributo;                          
3) i criteri per l'assegnazione dei contributi;                                 
4) le modalita', le procedure ed i termini per la presentazione delle           
domande, nonche' degli atti, degli elaborati e dell'ulteriore                   
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 43, primo e secondo              
comma, della sopra specificata legge;                                           
dato atto che le Province hanno promosso ed attuato le opportune                
forme di coordinamento ed esprimono parere in merito alla                       
destinazione dei contributi, ai sensi dell'art. 11 secondo comma,               
della legge sopra specificata e che tali pareri, approvati con                  
deliberazioni di Giunta provinciali, risultano agli atti del Servizio           
Strutture sanitarie e socio-sanitarie;                                          
dato atto che nell'anno 2003 si conclude la prima sperimentazione dei           
Piani di Zona (2002-2003) con esito favorevole e che i pareri delle             
Province soprarichiamate considerano anche le indicazioni provenienti           
dai Piani di Zona stessi;                                                       
considerato che, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12 dicembre 1985,             
n. 29:                                                                          
a) l'adozione del provvedimento di ripartizione e' attribuita al                
Consiglio regionale su proposta della Giunta;                                   
b) il provvedimento di cui sopra deve ricomprendere: - l'elenco dei             
progetti ammissibili al finanziamento in ordine di priorita'; -                 
l'elenco dei progetti finanziati e l'ammontare del finanziamento                
concesso; - il termine perentorio entro il quale deve essere avviata            
l'esecuzione delle opere finanziate; - il termine massimo ordinatorio           
per il completamento delle procedure di spesa;                                  
considerato che:                                                                
- qualora i destinatari non osservino il termine perentorio sopra               
indicato, le somme assegnate e non utilizzate saranno attribuite ai             
progetti idonei di cui all'Allegato "A" Tabella 2, inizialmente non             
finanziati, secondo l'ordine di priorita' fissato;                              
- si fissa il termine di validita' della graduatoria in 12 mesi a               
decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione;                     
- i soggetti attuatori compresi nell'elenco degli idonei non                    
finanziati potranno rientrare, nel rispetto dei vincoli posti dalla             
legislazione contabile vigente, nell'ambito di programmi di                     
investimento da finanziare con risorse ex art. 20, Legge 67/88;                 
viste le Leggi regionali 23 dicembre 2002, n. 38 e 39;                          
considerato in particolare che le risorse complessivamente                      
attribuibili al VII Riparto dei contributi oggetto del presente atto,           
sono quantificate in Euro 28.961.910,27, tenuto conto della specifica           
ricognizione effettuata dal Servizio Strutture sanitarie e                      
socio-sanitarie in merito ai finanziamenti gia' destinati a progetti            
inseriti nei riparti precedentemente approvati, per i quali non                 
risultano concluse le relative fasi attuative;                                  
dato atto che le suddette risorse risultano allocate ai seguenti                
capitoli del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per            
l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005:                  
- Capitolo 57200 "Fondo socio assistenziale regionale. Contributi in            
capitale a Comuni singoli o associati, a istituzioni pubbliche di               
assistenza e beneficenza, ad associazioni, fondazioni e istituzioni             
private anche a carattere cooperativo e ad organizzazioni di                    
volontariato per l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di             
strutture socio assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12               
gennaio 1985, n. 2", nell'ambito dell'UPB 1.5.2.3.21000 -                       
Potenziamento delle strutture socio-assistenziali, per un totale di             
Euro 20.492.429,37 di cui Euro 17.492.429,37 con riferimento                    
all'esercizio finanziario 2003;                                                 
- Capitolo 57201 "Fondo socio assistenziale regionale. Contributi in            
capitale a Comuni singoli o associati, a istituzioni pubbliche di               
assistenza e beneficenza, ad associazioni, fondazioni e istituzioni             
private anche a carattere cooperativo e ad organizzazioni di                    
volontariato per l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di             
strutture socio assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12               
gennaio 1985, n. 2 (Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali",            
nell'ambito dell'UPB 1.5.2.3.21001 - Potenziamento delle strutture              
socio-assistenziali - Risorse statali, per l'ammontare complessivo di           
Euro 8.469.480,90 con riferimento all'esercizio finanziario 2003;               
e che, ferma restando la programmazione complessiva di tali risorse,            
saranno la legge annuale di approvazione del bilancio e/o la relativa           
legge finanziaria a provvedere alla eventuale rimodulazione delle               
stesse per gli esercizi successivi;                                             
preso atto delle domande di ammissione a contributo, debitamente                
acquisite agli atti del Servizio Strutture sanitarie e                          
socio-sanitarie;                                                                
visto l'"Allegato A - Piano di riparto e assegnazione di contributi             
in conto capitale per il finanziamento di spese di investimento sulle           
strutture socio assistenziali, ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985,             
n. 2, art. 42" comprendente l'elenco dei progetti ammessi al                    
finanziamento e l'ammontare del contributo ammissibile (Tabella n.              
1), l'elenco dei progetti ammissibili in ordine di priorita' ma non             
finanziati (Tabella n. 2), nonche' l'elenco dei progetti esclusi dal            
riparto (Tabella n. 3), che costituisce parte integrante del presente           
provvedimento;                                                                  
preso atto che il Gruppo di lavoro istituito con determinazione del             
25 novembre 2002, n. 12944 del Direttore generale Sanita' e Politiche           
sociali, per la valutazione del requisito di ammissibilita' ha                  
sottoposto ad esame le domande pervenute ed ha giudicato di escludere           
i progetti di cui alla Tabella n. 3 dell'Allegato A;                            
dato atto che:                                                                  
- l'ammontare del finanziamento assegnato per ogni intervento ammesso           
(Tabella n. 1) rientra nel limite del 50% del costo complessivo di              
massima (spesa riconosciuta ammissibile) dell'intervento, se in fase            
di realizzazione del progetto verranno soddisfatti i requisiti scelti           
tra le famiglie 6, 8 e 9 della delibera di Giunta regionale del 16              
gennaio 2001, n. 21, come dichiarato nella documentazione pervenuta             
unitamente alla domanda, mentre per i rimanenti interventi il                   
finanziamento assegnato rientra nel limite del 45% del costo                    
dell'intervento, come previsto nel bando al punto "3) Criteri per               
l'assegnazione dei contributi";                                                 
- laddove e' stata fatta richiesta di contributi sia per l'acquisto,            
che per la ristrutturazione e nuova costruzione si e' applicato il              
dettato dell'art. 42;                                                           
- su alcuni progetti e' stato rideterminato il costo dell'intervento            
per adeguarlo, in funzione alle tipologie previste, alle esigenze               
programmatorie regionali;                                                       
- per gli alloggi con servizi si e' utilizzata una spesa ammissibile            
massima di Euro140.000,00 per alloggio ed in questo senso si e'                 
rideterminato, in alcuni casi, il contributo;                                   
- eventuali variazioni di costi aggiuntivi non preventivati saranno a           
carico dell'Ente attuatore;                                                     
- il rappresentante legale ed il direttore dei lavori garantiranno il           
rispetto dei requisiti, di cui al punto precedente, prima della                 
liquidazione a saldo del contributo rendendone attestazione                     
cofirmata;                                                                      
- gli elenchi sono stati definiti sulla base dei requisiti giuridico            
- amministrativi di ammissibilita' soggettivi ed oggettivi enunciati            
dal Bando e che la graduatoria dei soggetti ammissibili a riparto e'            
stata formulata tenendo conto dei seguenti elementi di giudizio:                
a) i criteri per l'assegnazione dei contributi indicati al punto 3)             
del citato Bando;                                                               
b) i pareri delle Amministrazioni provinciali espressi ai sensi                 
dell'art. 11, comma 2, della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;                        
ritenuto di dover conscguentemente procedere al riparto ed alla                 
assegnazione dei contributi per l'ammontare complessivo di Euro                 
28.961.910,27 per i progetti di cui alla Tabella n. 1 dell'Allegato A           
e che si attingera' dalla graduatoria di cui alla Tabella n. 2 in               
presenza di rinunce o di mancato rispetto del termine perentorio di             
inizio lavori o in presenza di ulteriori risorse che si rendessero              
disponibili nel corso dell'anno 2003;                                           
ritenuto opportuno sottoporre i progetti preliminari di massima degli           
interventi inseriti nella Tabella n. 1 alla valutazione del Gruppo              
tecnico di cui alla determinazione del Direttore generale Sanita' e             
Politiche sociali dell'11/3/2003, n. 2589 integrato con i                       
Responsabili di Servizio competenti per materia al fine di                      
verificarne la congruita' e la rispondenza ai requisiti tecnici                 
previsti dalle normative vigenti indicando le eventuali prescrizioni            
e rilievi ai quali si dovranno attenere gli Enti attuatori in sede di           
progettazione esecutiva e di eventuali varianti;dato atto che si                
provvedera' alla eventuale acquisizione della certificazione                    
antimafia nel rispetto della normativa dettata dal DPR 3 giugno 1998,           
n. 252 e che di tale acquisizione si dara' atto nel provvedimento di            
concessione dei finanziamenti;                                                  
ritenuto opportuno approvare contestualmente il disciplinare                    
contenente le "Procedure per la concessione, liquidazione ed                    
erogazione del contributo per la realizzazione di interventi relativi           
alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, art. 42" che costituisce l'"Allegato           
B" del presente provvedimento;                                                  
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24                
marzo 2003, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni              
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;                            
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) l'approvazione dell'"Allegato A - Piano di riparto e assegnazione            
di contributi in conto capitale per il finanziamento di spese di                
investimento sulle strutture socio assistenziali, ai sensi della L.R.           
12 gennaio 1985, n. 2, art. 42" comprendente l'elenco dei progetti              
ammessi al finanziamento e l'ammontare del contributo ammissibile               
(Tabella n. 1), l'elenco dei progetti ammissibili in ordine di                  
priorita' ma non finanziati (Tabella n. 2), nonche' l'elenco dei                
progetti esclusi dal riparto (Tabella n. 3), che costituisce parte              
integrante del presente provvedimento;                                          
2) l'approvazione del disciplinare contenente le "Procedure per la              
concessione, liquidazione ed erogazione del contributo per la                   
realizzazione di interventi relativi alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2,           
art. 42" che costituisce l'"Allegato B" del presente provvedimento;             
3) che sulla base della documentazione prevista nel citato Allegato             
"B", il Dirigente competente provvedera' alla concessione, impegno e            
liquidazione delle somme ammesse a finanziamento secondo le modalita'           
indicate nell'allegato stesso, e nel rispetto di quanto disposto ai             
punti che seguono;                                                              
4) l'ammontare del finanziamento assegnato per ogni intervento                  
ammesso (Tabella n. 1) rientra nel limite del 50% del costo                     
complessivo di massima (spesa riconosciuta ammissibile)                         
dell'intervento, se in fase di realizzazione del progetto verranno              
soddisfatti i requisiti scelti tra le famiglie 6, 8 e 9 della                   
delibera di Giunta regionale del 16 gennaio 2001, n. 21, come                   
dichiarato nella documentazione pervenuta unitamente alla domanda,              
mentre per i rimanenti interventi il finanziamento assegnato rientra            
nel limite del 45% del costo dell'intervento, come previsto nel bando           
al punto "3) Criteri per l'assegnazione dei contributi";                        
5) che il Dirigente competente provvedera' a liquidare ed erogare               
l'ammontare complessivo del contributo concesso nei limiti del 50% e            
del 45%, come precisato al punto 4), sulla base del quadro economico            
finale dell'intervento rideterminando l'ammontare del finanziamento             
nel caso che il costo finale sia inferiore rispetto a quanto                    
ammesso;                                                                        
6) di assegnare i contributi quantificati in complessivi Euro                   
28.961.910,27, a favore dei soggetti elencati nella Tabella n. 1                
dell'Allegato A e che si attingera' dalla graduatoria di cui alla               
Tabella n. 2 in presenza di rinunce o di mancato rispetto del termine           
perentorio per l'inizio dei lavori;                                             
7) di dare atto che le risorse necessarie risultano allocate                    
nell'ambito del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna             
per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005,              
cosi' come indicato in premessa e che qui si intende integralmente              
richiamato;                                                                     
8) di stabilire che i soggetti beneficiari del contributo regionale             
assegnato ne diano opportuna informazione sul prescritto cartello dei           
lavori indicando l'ammontare, il testo dell'oggetto di cui alla                 
presente deliberazione, il logo a colori della Regione                          
Emilia-Romagna;                                                                 
9) che i progetti preliminari relativi agli interventi inseriti nella           
Tabella n. 1 di cui al precedente punto 3) saranno oggetto della                
valutazione del Gruppo tecnico di cui alla determinazione del                   
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dell'11/3/2003, n.               
2589 integrato con i Responsabili di Servizio competenti per materia            
al fine di verificarne la congruita' e la rispondenza ai requisiti              
tecnici previsti dalle normative vigenti indicando le eventuali                 
prescrizioni e rilievi ai quali si dovranno attenere gli Enti                   
attuatori in sede di progettazione esecutiva o di eventuali                     
varianti;                                                                       
10) che si provvedera' alla eventuale acquisizione della                        
certificazione antimafia nel rispetto della normativa dettata dal DPR           
3 giugno 1998, n. 252 e che di tale acquisizione si dara' atto nel              
provvedimento di concessione dei finanziamenti;                                 
11) che il Dirigente competente, sulla base del parere del Gruppo               
tecnico su citato, provvedera' a comunicare gli eventuali rilievi e             
prescrizioni, che dovranno essere garantiti in sede di progettazione            
esecutiva o di eventuale variante;                                              
12) che le eventuali variazioni derivanti da costi aggiuntivi non               
preventivati saranno a carico dell'Ente attuatore;                              
13) di procedere alla erogazione del finanziamento a seguito di                 
attestazione del responsabile del procedimento che dichiara                     
l'avvenuta predisposizione del cartello dei lavori contenente le                
indicazioni di cui al punto 4;                                                  
14) ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, della L.R. 12             
dicembre 1985, n. 29:                                                           
- che gli assegnatari ricompresi nella Tabella n. 1 debbano avviare             
l'esecuzione delle opere finanziate entro il termine perentorio di 9            
mesi a far tempo dalla data di pubblicazione della deliberazione nel            
Bollettino Ufficiale della Regione, dovendosi intendere per avvio               
dell'esecuzione delle opere la presentazione del verbale di consegna            
dei lavori o dell'attestazione di inizio lavori;                                
- che il termine massimo ordinatorio per il completamento delle                 
procedure di spesa sia fissato allo scadere dei 24 mesi successivi              
alla data del verbale di consegna o attestazione di inizio dei                  
lavori, dovendosi intendere per completamento delle procedure di                
spesa la data di approvazione del certificato di ultimazione lavori o           
attestazione di fine lavori, salvo provvedimento di proroga                     
opportunamente motivato;                                                        
- di applicare il termine ordinatorio di cui al punto precedente per            
i progetti gia' iniziati e di garantire il pagamento delle spese                
sostenute dopo la data di pubblicazione del bando (29 maggio 2002);             
- che in caso di inosservanza del termine perentorio stabilito al               
primo alinea del presente punto, le somme assegnate e non utilizzate,           
saranno attribuite con atto della Giunta regionale, sentita la                  
Commissione consiliare competente, secondo l'ordine di priorita'                
fissato nell'elenco di cui all'Allegato "A" Tabella 2, tenuto conto             
che i soggetti attuatori compresi nell'elenco degli idonei non                  
finanziati potranno rientrare, nel rispetto dei vincoli posti dalla             
legislazione contabile vigente, nell'ambito di programmi di                     
investimento da finanziare con risorse ex art. 20, Legge  67/88;                
- di fissare il termine di validita' della graduatoria in 12 mesi a             
decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione;                     
- che in corso o al termine dei lavori saranno possibili controlli a            
campione degli interventi finanziati per verificare la congruita' tra           
il progetto approvato e l'intervento realizzato.                                
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO B                                                                      
Procedure per la concessione, liquidazione ed erogazione del                    
contributo per la realizzazione di interventi relativi alla L.R. 12             
gennaio 1985, n. 2, art. 42                                                     
Precondizione per la concessione dei finanziamenti e' l'acquisizione            
da parte del Servizio competente della certificazione antimafia nel             
rispetto della normativa dettata dal DPR 3 giugno 1998, n. 252, per i           
casi previsti.                                                                  
Progetti finalizzati all'acquisto di immobili                                   
La liquidazione del contributo avverra' in un'unica soluzione ed e'             
subordinata alla contestuale presentazione del rogito di acquisto               
dell'immobile e dell'atto costitutivo di vincolo ventennale a                   
destinazione socio-assistenziale debitamente trascritto presso la               
Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.               
Il Dirigente regionale competente, con propria determinazione, sulla            
base della documentazione di cui al comma precedente provvedera' alla           
concessione, impegno e liquidazione del contributo; nel caso che la             
cifra da corrispondere per l'acquisto dell'immobile sia inferiore               
rispetto alla somma prevista si rideterminera' proporzionalmente il             
contributo.                                                                     
Propetti finalizzati alla costruzione ed alla ristrutturazione                  
La liquidazione della prima quota pari al 70% del contributo avverra'           
dietro presentazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente              
beneficiario del contributo, dell'approvazione del quadro economico             
relativo all'intervento con l'indicazione dei mezzi di copertura                
finanziaria dell'intero costo dell'opera e della seguente                       
documentazione in copia conforme o originale:                                   
- atto comprovante l'avvenuta aggiudicazione dei lavori;                        
- dichiarazione del direttore dei lavori controfirmata dal legale               
rappresentante, ovvero ove previsto dal responsabile del                        
procedimento, attestante fatturazioni per un importo pari almeno al             
40% del costo degli interventi previsti;                                        
- attestazione del responsabile del procedimento che dichiara                   
l'avvenuta predisposizione ed esposizione del prescritto cartello dei           
lavori contenente l'indicazione del contributo concesso, il testo di            
cui all'oggetto della presente deliberazione ed il logo a colori                
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- copia del documento che concessiona o autorizza l'intervento                  
rilasciato dall'Amministrazione comunale;                                       
- dichiarazione a firma del progettista e del legale rappresentante,            
ovvero del responsabile del procedimento, dell'organismo ammesso a              
contributo circa: a) la conformita' del progetto concessionato e                
quello inoltrato alla Regione Emilia-Romagna ed approvato con                   
eventuali prescrizioni, e b) del soddisfacimento dei requisiti di cui           
alla deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2001, n. 21 in            
numero di almeno 4, qualora sia stato concesso il 50% del contributo            
per la ristrutturazione, ed in numero di 8 in presenza di nuova                 
costruzione.                                                                    
II Dirigente regionale competente con propria determinazione, sulla             
base della documentazione di cui ai commi precedenti, provvedera'               
alla concessione, all'impegno del contributo ed alla contestuale                
liquidazione del relativo 70%.                                                  
Qualora l'importo definitivo desunto dal quadro economico risultasse            
inferiore al progetto preliminare di massima ammesso a finanziamento            
con il presente atto, il contributo sara' proporzionalmente ridotto             
ai sensi del punto 8) della deliberazione della Giunta regionale                
809/02, di approvazione del bando.                                              
15) La liquidazione della seconda quota pari al 30% del predetto                
finanziamento, avverra' a conclusione dei lavori a seguito della                
presentazione:                                                                  
a) di un provvedimento del legale rappresentante, ovvero dal                    
responsabile del procedimento, attestante: - l'ammontare della spesa            
sostenuta (esclusi spese per arredi, attrezzature, sistemazioni                 
esterne); - approvazione del progetto e delle eventuali varianti; - i           
quadri economici iniziale e finale a giustificazione dell'utilizzo di           
tutti i finanziamenti previsti, compresi quelli a carico dell'ente              
attuatore; - le date di inizio e fine lavori;                                   
b) atto costitutivo di vincolo ventennale a destinazione socio -                
assistenziale debitamente trascritto presso la Conservatoria dei                
registri immobiliari competente per territorio;                                 
c) certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato da un            
tecnico abilitato attestante la conformita' del progetto realizzato             
con quanto previsto dal bando.                                                  
Il Dirigente regionale competente con propria determinazione, sulla             
base della documentazione di cui ai commi precedenti, provvedera'               
alla liquidazione della quota rimanente; nel caso che il costo finale           
dell'intervento sia inferiore rispetto a quello ammesso a                       
finanziamento si rideterminera' proporzionalmente il contributo e la            
liquidazione della quota rimanente.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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