REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2003, n. 1007

Integrazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti in materia di imballaggi, rifiuti di imballaggio ed apparecchi contenenti PCB/PCT

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 94/62/CE, "". . gli                
Stati membri includono, nei piani di gestione dei rifiuti che devono            
essere formulati conformemente all'articolo 7 della Direttiva                   
75/442/CE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e             
dei rifiuti di imballaggio...";                                                 
- che, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del DLgs 5 febbraio 1997, n.              
22, i Piani regionali di gestione dei rifiuti devono essere integrati           
con apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei             
rifiuti di imballaggio;                                                         
- che, ai sensi dell'art. 4, n. 1 della Direttiva 96/59/CE, "...gli             
Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi            
contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3..." e ai sensi                   
dell'art. 11 della medesima Direttiva "...gli Stati membri                      
predispongono: un programma per la decontaminazione e/o lo                      
smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi                     
contenuti; una bozza di piano per la raccolta e il successivo                   
smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario...";                     
- che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 22 maggio 1999, n. 209, di                 
attuazione della Direttiva 96/59/CE, le Regioni devono adottare  un             
programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi             
soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonche' un                  
programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli                    
apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3;               
- che ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) del DLgs 22/97 e                 
successive modifiche ed integrazioni, compete alle Regioni la                   
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le Province ed           
i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti;                          
- che in armonia con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15           
maggio 1997, n. 127 nonche' del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 la Regione           
con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e            
locale" ha disciplinato le funzioni fra i vari livelli di governo               
territoriale;                                                                   
- che l'art. 128 della L.R. 3/99 e successive modifiche ed                      
integrazioni, stabilisce che le Province pianificano il sistema di              
smaltimento e recupero dei rifiuti;                                             
- che l'art. 130 della L.R. 3/99 e successive modifiche ed                      
integrazioni, prevede che la Giunta regionale emani direttive                   
vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e           
la gestione unitaria dei rifiuti;                                               
- che con propria deliberazione n. 1620 del 31 luglio 2001, sono                
stati approvati i criteri e gli indirizzi regionali per la                      
pianificazione e la gestione dei rifiuti;                                       
considerato che i criteri e gli indirizzi regionali per la                      
pianificazione e la gestione dei rifiuti, emanati con la                        
deliberazione 1620/01, non contengono disposizioni relative alla                
gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e agli                   
apparecchi contenenti PCB/PCT;                                                  
dato atto:                                                                      
- che con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 44 del             
21 febbraio 2003 "Integrazione dei Piani provinciali per la gestione            
dei rifiuti in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio e di              
apparecchi contenenti PCB/PCT" sono stati individuati in sede di                
prima applicazione gli indirizzi per l'aggiornamento dei piani                  
provinciali di gestione dei rifiuti, in attesa del recepimento in una           
apposita deliberazione;                                                         
- che tale ordinanza trova applicazione per un periodo di sei mesi;             
ritenuto necessario di predisporre, entro i termini di durata della             
soprarichiamata ordinanza, i criteri e gli indirizzi alle Province              
per la pianificazione e per la gestione dei rifiuti che costituiscono           
le direttive vincolanti di cui all'articolo 130 della L.R. 3/99;                
considerato:                                                                    
- che per rispondere a tale esigenza sono state predisposte le bozze            
dei "Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la                  
gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" e dei                   
"Criteri ed indirizzi regionali per la raccolta, decontaminazione e             
smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti in                     
attuazione del DLgs 209/99 e della Direttiva 96/59/CE";                         
- che il Servizio regionale competente ha attivato una fase di                  
consultazione sulle predette bozze con le Province mediante appositi            
incontri tecnici tenutisi presso la sede dell'Assessorato regionale             
Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;                                   
visti:                                                                          
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed                      
integrazioni;                                                                   
- il DLgs 22 maggio 1999, n. 209, di attuazione della Direttiva                 
96/59/CE;                                                                       
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche ed                        
integrazioni;                                                                   
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 21                
febbraio 2003 "Integrazione dei Piani provinciali per la gestione dei           
rifiuti in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio e di                  
apparecchi contenenti PCB/PCT";                                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda                    
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente             
deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e            
della deliberazione della Giunta regionale 447/03:                              
su proposta dell'Assessore "Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                    
sostenibile";                                                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i "Criteri            
ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione degli                
imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" ed i "Criteri ed indirizzi             
regionali per la raccolta, decontaminazione e smaltimento degli                 
apparecchi e dei PCB in essi contenuti in attuazione del DLgs 209/99            
e della Direttiva 96/59/CE", di cui agli Allegati I e II, quali parti           
integranti e sostanziali del presente atto;                                     
b) di integrare i criteri e gli indirizzi regionali per la                      
pianificazione e la gestione dei rifiuti di cui all'Allegato A della            
deliberazione di Giunta regionale 1620/01, con gli Allegati I e II              
del presente atto;                                                              
c) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
ALLEGATO I                                                                      
Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione              
degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio                                   
1. Riferimenti normativi                                                        
Per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio                   
costituiscono riferimenti normativi:                                            
- la Direttiva 94/62/CE il cui principale principio ispiratore e'               
quello della responsabilita' condivisa di tutti i soggetti coinvolti            
nella gestione delle merci imballate. Tale principio deriva il suo              
fondamento dall'approccio "dalla culla alla tomba", che vede il                 
prodotto come "futuro rifiuto" sin da quando nasce, e questo deve               
valere ancora di piu' per gli imballaggi essendo beni che diventano             
rifiuti in un intervallo di tempo estremamente breve. Questa forma di           
approccio comporta una partecipazione responsabile di tutti i                   
soggetti coinvolti nel processo di produzione, commercializzazione,             
uso e consumo di un prodotto o di un imballaggio, restando comunque             
fondamentale il ruolo svolto dal produttore dei beni, essendo il                
soggetto che definisce le caratteristiche di cio' che produce.                  
In tale contesto la Direttiva dedica particolare attenzione al                  
miglioramento qualitativo dei rifiuti da imballaggio e al ruolo                 
importante degli strumenti economici per la promozione e il                     
finanziamento di interventi di prevenzione, reimpiego e recupero.               
Gli obiettivi principali della Direttiva sono sostanzialmente tre:              
- riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio;                         
- recupero dei rifiuti da imballaggio;                                          
- minimizzazione dello smaltimento definitivo dei rifiuti da                    
imballaggio.                                                                    
Essa fissa il tetto massimo per il recupero e il riciclaggio con lo             
scopo di armonizzare le politiche economiche dei singoli Paesi                  
membri, affinche' non si creino distorsioni di mercato dovute alla              
troppa abbondanza di materiali raccolti senza capacita'                         
impiantistiche che ne garantiscano il riciclo.                                  
In particolare vengono fissati i seguenti obiettivi di recupero e               
riciclaggio:                                                                    
- entro cinque anni dal recepimento della Direttiva nel diritto di              
ogni singolo Stato, deve essere recuperato almeno il 50% e fino al              
65% in peso dei rifiuti da imballaggio;                                         
- nell'ambito dello stesso obiettivo e sulla base della stessa                  
scadenza deve essere riciclato almeno il 25% e fino al 45% in peso di           
tutti i materiali da imballaggio che rientrano tra i rifiuti, con un            
tetto minimo del 15% per ciascun materiale da imballaggio;                      
- entro dieci anni dal termine ultimo di recepimento della Direttiva,           
deve essere recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di                
imballaggio che il Consiglio stabilira' allo scadere dei primi cinque           
anni.                                                                           
Infine la Direttiva prevede che gli Stati membri includano nei piani            
di gestione dei rifiuti uno specifico capitolo per la gestione degli            
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ivi comprese le misure                 
adottate per la prevenzione della produzione dei rifiuti di                     
imballaggio e per il riutilizzo degli imballaggi.                               
La Decisione 97/129/CE (su GUCE Legge 50, 20, 02, 1997) che ha                  
istituito un sistema di identificazione dei materiali per imballaggio           
secondo il quale ad ogni materiale e' associata un'abbreviazione e un           
numero.                                                                         
La Decisione 97/138/CE (su GUCE Legge 52, 22, 02, 1997) che ha                  
istituito un metodo standardizzato di raccolta dei dati, ai sensi               
della Direttiva 94/62/CE con lo scopo di armonizzare le                         
caratteristiche e la presentazione dei dati forniti dai vari Stati              
membri su imballaggi e rifiuti da imballaggio. La fornitura dei                 
suddetti dati e' obbligatoria per vetro, plastica, carta, cartone e             
metalli ed e' funzionale alla verifica del conseguimento degli                  
obiettivi fissati dalla Direttiva stessa.                                       
La Decisione 1999/177/CE (su GUCE Legge 56, 04, 03, 1999) che                   
stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le                
casse e i pallet di plastica relativamente ai livelli di                        
concentrazione di metalli pesanti imposti dalla Direttiva 94/62/CE.             
- La Decisione 2001/524/CE (su GUCE Legge 190/21) che introduce i               
riferimenti delle norme EN per gli imballaggi.                                  
La Decisione 2001/171/CE (su GUCE Legge 62/20) che stabilisce le                
condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in               
vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti             
fissati dalla Direttiva 92/62/CE.                                               
Il Titolo II del DLgs 22/97 "Gestione degli imballaggi", che                    
recependo la Direttiva 94/62/CE, ha introdotto nel nostro ordinamento           
una articolata disciplina volta a prevenire e a ridurre l'impatto               
sull'ambiente degli imballaggi, ad aumentare il loro recupero e la              
loro valorizzazione e individuare i criteri per la loro progettazione           
e fabbricazione.                                                                
Tale nuova disciplina sviluppa un insieme di norme che in sintesi               
ricomprende:                                                                    
a)  una nomenclatura di riferimento, che riporta in particolare anche           
le seguenti definizioni: - imballaggio: prodotto, composto di                   
materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere               
determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a                    
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al           
consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro                         
presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati allo stesso                 
scopo; - imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da                 
costituire, nel punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente             
finale o per il consumatore; - imballaggio secondario: imballaggio              
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il                       
raggruppamento di un certo numero di unita' di vendita,                         
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente                
finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il                   
rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso puo' essere              
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; -                      
imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la           
manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unita' di vendita           
oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i            
danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti                
stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; - rifiuto di imballaggio:             
ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella                   
definizione di rifiuto di cui all'art.6, comma 1, lett. a), esclusi i           
residui della produzione.                                                       
b)  i seguenti criteri informatori delle attivita' di gestione dei              
rifiuti di imballaggio: - incentivazione e promozione della                     
prevenzione a monte della quantita' e della pericolosita' degli                 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sviluppando tecnologie piu'            
pulite, riducendo produzione e uso, favorendo la produzione di                  
imballaggi riutilizzabili; - incentivazione del recupero di materia             
prima, sviluppo della raccolta differenziata e promozione della                 
diffusione sul mercato di materiali ottenuti da imballaggi riciclati            
e recuperati; - incentivazione di varie forme di recupero che evitino           
il conferimento finale in discarica; - individuazione degli obblighi            
sia di tutti gli operatori della filiera degli imballaggi sia della             
pubblica Amministrazione; - promozione di forme di cooperazione fra             
pubblico e privato; - informazione rivolta ai consumatori sulle                 
effettive possibilita' e disponibilita' di restituzione e raccolta,             
sul ruolo degli operatori del settore e degli stessi consumatori, sul           
significato dei vari marchi, sul piano di gestione degli imballaggi e           
dei rifiuti; - incentivazione dei sistemi di restituzione degli                 
imballaggi usati e del conferimento con raccolta differenziata dei              
rifiuti di imballaggio;                                                         
c)  i seguenti obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di               
imballaggio per i produttori e gli utilizzatori:                                
Entro 5 anni  Minimi  Massimi                                                   
- rifiuti di imballaggio  da                                                    
  recuperare come materia o  in peso                                            
  come componente di energia  almeno il  50%  65%                               
- rifiuti di imballaggio  in peso                                               
  da riciclare  almeno il  25%  45%                                             
- ciascun materiale di  in peso                                                 
  imballaggio da riciclare  almeno il  15%  25%                                 
d)  le individuazioni degli obblighi dei vari soggetti interessati ed           
in particolare dei produttori, degli utilizzatori e delle pubbliche             
Amministrazioni. I produttori e gli utilizzatori di imballaggio sono            
responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e              
dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.            
Essi hanno l'obbligo di raccolta dei rifiuti di imballaggio. Per                
adempiere a questo obbligo, essi devono partecipare al Consorzio                
Nazionale Imballaggi, denominato CONAI. I produttori inoltre devono             
rispettare gli obblighi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di             
imballaggio, devono garantire la ripresa degli imballaggi usati, la             
raccolta degli imballaggi secondari e terziari prodotti su superfici            
private e il ritiro dei rifiuti di imballaggio comunque conferiti al            
servizio pubblico. Per adempiere a tali obblighi, i produttori                  
possono organizzarsi autonomamente, aderire ai Consorzi di filiera              
previsti, oppure mettere in atto un sistema cauzionale.  Gli                    
utilizzatori hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente gli imballaggi           
usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio  secondari e             
terziari, nonche' di consegnarli in un luogo di raccolta concordato             
con il produttore. Le pubbliche Amministrazioni devono organizzare il           
sistema di raccolta differenziata in modo adeguato per permettere ai            
cittadini di conferire separatamente i rifiuti di imballaggio                   
selezionati dai rifiuti domestici. Tale attivita' dovra' basarsi su             
due principi fondamentali: - garantire omogeneamente la copertura del           
territorio per ciascun ambito territoriale (ATO), tenendo conto del             
contesto geografico; - la raccolta differenziata deve essere                    
organizzata e gestita secondo i principi di efficienza, efficacia ed            
economicita' e in modo coordinato con le altre frazioni di rifiuto;             
e)  la costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) con la           
partecipazione dei produttori e degli utilizzatori, per il                      
raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e i necessari                
raccordi con l'attivita' di raccolta differenziata effettuata dalle             
pubbliche Amministrazioni. Al CONAI sono attribuite una serie di                
funzioni fra cui di particolare rilievo: - la possibilita' di                   
stipulare con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) un                
accordo di programma quadro per garantire l'attuazione del principio            
di corresponsabilita' gestionale, in modo da definire i corrispettivi           
che il CONAI dovra' versare ai Comuni per il servizio di raccolta               
differenziata di imballaggi. Tale accordo e' stato stipulato in data            
8/7/1999 ed ha durata 5 anni. Si tratta di un accordo di tipo                   
volontario, non imposto dalla legge, che i due soggetti hanno deciso            
di attivare autonomamente. La parte relativa alla gestione degli                
imballaggi di vetro e' invece regolata per legge dato che la filiera            
non e' riuscita a trovare un'intesa con l'associazione dei Comuni. E'           
quindi intervenuto il DM 4 agosto 1999 (modificato dal DM 27 gennaio            
2000), relativo alla determinazione dei costi della raccolta                    
differenziata a carico dei produttori ed utilizzatori di imballaggi             
in vetro e alle condizioni e modalita' di ritiro degli stessi.                  
Nell'ottobre 1999 inoltre il CONAI ha sottoscritto con ANCI,                    
Federambiente e Fise-Assoambiente l'allegato tecnico all'accordo per            
il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio. L'allegato                   
specifica il contributo per la termovalutazione dei rifiuti di                  
imballaggio presso i termovalorizzatori sia sul flusso dei rifiuti              
urbani tal quali sia nella frazione destinata a CDR. La traduzione              
operativa dell'accordo e' lasciata alla stipula delle convenzioni tra           
i Consorzi di filiera ed i gestori degli impianti; - l'elaborazione e           
l'aggiornamento annuale di un Programma generale per la prevenzione e           
la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio che, con              
riferimento alle singole tipologie di materiali di imballaggio, deve            
individuare:  le misure relative alla prevenzione della formazione              
dei rifiuti da imballaggio;  l'incremento della proporzione della               
quantita' di rifiuti di imballaggio riciclabili e riutilizzabili                
rispetto alla quantita' di imballaggi non riciclabili;  il                      
miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di              
permettergli di sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle condizioni           
di utilizzo normalmente prevedibili;  la realizzazione degli                    
obiettivi di recupero e di riciclaggio;                                         
f)  la costituzione dei seguenti sei consorzi di filiera, uno per               
ciascuna categoria merceologica: - CNA - Consorzio nazionale acciaio;           
- CIAL - Consorzio imballaggi alluminio; - COMIECO - Consorzio                  
nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica;  -            
RILEGNO - Consorzio nazionale recupero e riciclaggio degli imballaggi           
di legno;  - COREPLA - Consorzio nazionale per il recupero degli                
imballaggi in plastica; - COREVE - Consorzio recupero vetro;                    
g)  l'indicazione, di diretta derivazione della Direttiva 94/62/CE,             
che i piani di gestione dei rifiuti devono essere integrati con un              
apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei                 
rifiuti di imballaggio in attuazione del Programma generale elaborato           
dal CONAI.                                                                      
2. Costruzione del Quadro conoscitivo                                           
2.1 Gli imballaggi                                                              
Il PPGR, in un apposito capitolo, deve contenere i dati sulla                   
quantita'  di imballaggi immessi a consumo sul territorio provinciale           
da correlare con i quantitativi di rifiuti di imballaggio avviati a             
recupero.                                                                       
Tale correlazione deve evidenziare, a scala provinciale, il                     
raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato E del DLgs 22/97             
(obbligatori a scala nazionale dall'1 maggio 2002).                             
I dati conoscitivi da elaborare sono quelli contenuti nel programma             
generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di            
imballaggio elaborato annualmente dal CONAI e nelle banche dati                 
disponibili presso le associazioni di categoria dei produttori e                
degli utilizzatori di imballaggi.                                               
2.2 I rifiuti di imballaggio                                                    
Ai fini dell'analisi dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti di            
imballaggio devono essere considerate due tipologie distinte di tali            
rifiuti:                                                                        
- quelli provenienti dal circuito della raccolta differenziata dei              
rifiuti urbani;                                                                 
- quelli provenienti dalle attivita' produttive e di servizi che non            
conferiscono al servizio pubblico di raccolta.                                  
Per costruire il quadro conoscitivo complessivo relativo alla                   
produzione, al recupero ed ai flussi in ingresso ed in uscita dal               
territorio provinciale di entrambe le predette tipologie di rifiuti             
di imballaggio, la principale fonte informativa e' costituita dalle             
dichiarazioni MUD.                                                              
2.2.1 La produzione                                                             
Per la quantificazione della produzione dei rifiuti di imballaggio              
provenienti dalla raccolta differenziata e finalizzata, si puo'                 
inoltre ricorrere ai dati contenuti nei rendiconti presentati dai               
Comuni ai sensi della L.R. 27/94, in quanto tali dati rappresentano             
una base conoscitiva piu' dettagliata e articolata rispetto a quella            
del MUD.                                                                        
Tutti i dati devono essere riferiti alle seguenti tipologie di                  
rifiuti:                                                                        
- CER 150101 - imballaggi in carta e cartone;                                   
- CER 150102 - imballaggi in plastica;                                          
- CER 150103 - imballaggi in legno;                                             
- CER.150104 - imballaggi metallici;                                            
- CER 150105 - imballaggi in materiali compositi;                               
- CER 150106 - imballaggi materiali misti;                                      
- CER 150107 - imballaggi in vetro;                                             
- CER 150109 - imballaggi in materiale tessile;                                 
- CER 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose            
o contaminati da tali sostanze;                                                 
- CER 150111* - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose           
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione             
vuoti.                                                                          
Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, che si possono desumere           
in percentuale dalla voce 20.01.00 del CER, i relativi quantitativi             
vanno computati nelle seguenti proporzioni:                                     
- (15%) CER 200101 - carta e cartone;                                           
- (95%) CER 200102 - vetro;                                                     
- (65%) CER 200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce                  
200137;                                                                         
- (75%) CER 200139 - plastica;                                                  
- (80%) CER 200140 - metallo;                                                   
tali dati vanno desunti dai predetti rendiconti annuali, in                     
particolare dalla Tabella 2.1, Allegato 4, DGR 1620/01 - dati                   
quali-quantitativi "raccolta differenziata di rifiuti avviati a                 
recupero".                                                                      
2.3 La gestione                                                                 
Al fine di disporre di un quadro conoscitivo sulla gestione e'                  
essenziale valutare, in modo distinto, la quota di rifiuti di                   
imballaggio avviata complessivamente a recupero calcolata rispetto al           
totale degli imballaggi immessi al consumo nell'anno di riferimento.            
Da rilevare che la quota di rifiuti di imballaggio comprende:                   
- la quota di rifiuti di imballaggio avviati a riciclo;                         
- la quota di rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico.             
Inoltre nel calcolo della quota di rifiuti di imballaggio avviati a             
recupero energetico deve essere considerata solo la quantita' di                
rifiuti che e' stata termovalorizzata presso impianti dotati di                 
sistema di recupero di energia termica o elettrica.                             
Il Piano deve prevedere il monitoraggio nel tempo della situazione              
per verificarne l'evoluzione del recupero complessivo, rispetto agli            
imballaggi immessi a consumo, che potrebbe essere ulteriormente                 
incrementato adottando delle azioni specifiche.                                 
Per completare il quadro conoscitivo sulla gestione dei rifiuti di              
imballaggio e' opportuno considerare il sistema impiantistico                   
provinciale di raccolta e trattamento dei rifiuti di imballaggio ed             
in particolare:                                                                 
- il numero delle stazioni ecologiche allestite dagli enti pubblici             
locali per ottimizzare il sistema pubblico di raccolta differenziata            
dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio;                                
- il numero degli impianti denominati "piattaforme di trattamento"              
realizzate in base a specifici accordi stipulati fra i Comuni e i               
diversi consorzi di filiera nell'ambito dell'accordo ANCI-CONAI.                
3. Le azioni di prevenzione e gestione                                          
Come gia' ricordato, il DLgs 22/97 attribuisce al CONAI il compito di           
elaborare un Programma generale di prevenzione e di gestione degli              
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, sulla base dei programmi           
di prevenzione dei singoli consorzi di filiera, individua le misure             
per il miglioramento delle caratteristiche degli imballaggi,                    
l'aumento della quantita' di imballaggi riciclabili, l'aumento della            
quantita' di rifiuti di imballaggio riutilizzabili, la prevenzione              
della formazione di rifiuti di imballaggio e la definizione degli               
obiettivi quantitativi di recupero e riciclaggio degli stessi.                  
Il CONAI si configura percio' come il principale attore di un                   
processo che, anche in base ai principi generali di                             
responsabilizzazione e cooperazione introdotti dal medesimo DLgs                
22/97, vede coinvolti i produttori, i distributori e i consumatori in           
quanto soggetti interessati alla gestione dei prodotti e dei rifiuti.           
Sulla base dei principi del DLgs 22/97 il ruolo che le Province sono            
chiamate a svolgere e' quello di garante del sistema e di soggetto              
attivo con funzioni di coordinatore, facilitatore e promotore nei               
confronti degli altri soggetti interessati.                                     
Alla Provincia, secondo quanto disposto all'art. 42, comma 5 del DLgs           
22/97 spetta il compito di "facilitatore" e promotore del Programma             
CONAI, attraverso lo strumento della pianificazione di settore.                 
Il ruolo del facilitatore puo' essere affrontato attraverso l'uso dei           
piu' innovativi strumenti volontari, tra questi assumono particolare            
rilievo ed interesse per il settore degli imballaggi e dei rifiuti di           
imballaggio, riconosciuti anche dal decreto Ronchi, "gli accordi ed i           
contratti di programma".                                                        
Si tratta di accordi con cui le imprese o i soggetti privati in                 
generale possono definire congiuntamente al soggetto pubblico                   
deputato alla governance dell'ambiente, sia a livello nazionale che             
regionale o locale gli obiettivi di politiche nell'ambito di una                
interazione diretta tra le parti.                                               
Una ulteriore categoria di strumenti, non meno importanti dei                   
precedenti, sono quelli cosiddetti sociali o di sostegno orizzontale            
ed in particolare:                                                              
- il green procurement, vale a dire incentivi al consumo verde.                 
Riorientando le politiche di acquisto dell'ente pubblico e' possibile           
stimolare e sensibilizzare comportamenti analoghi anche nei soggetti            
privati;                                                                        
- la diffusione della conoscenza e dell'applicazione della                      
certificazione di processo e di prodotto (EMAS ed ECOLABEL);                    
- la diffusione, l'incentivazione e l'attuazione dei processi di                
Agenda 21.                                                                      
Definizione degli obiettivi ed interventi                                       
Come gia' evidenziato nel precedente paragrafo 2.1 gli obiettivi da             
perseguire nel PPGR sono quelli assegnati dall'Allegato E del DLgs              
22/97 (obbligatori a livello nazionale dall'1 maggio 2002).                     
Con riferimento alla proposta della revisione degli obiettivi di cui            
alla Direttiva 94/62/CE, prevista al 2005, si individuano comunque,             
di seguito, obiettivi qualitativi e modalita' gestionali da                     
raggiungere e da attuare mediante l'attivazione delle corrispondenti            
azioni:                                                                         
1) favorire la prevenzione e la riduzione degli imballaggi e dei                
rifiuti di imballaggio secondo l'approccio "Life Cycle Thinking"(1),            
mediante l'utilizzo di strumenti volontari da attivare con i soggetti           
economici della filiera dell'imballaggio (produttori, utilizzatori,             
distributori di merci con particolare riferimento alla grande                   
distribuzione) nonche', promuovendo progetti pilota di eco-design               
volti alla dematerializzazione ed alla sostituzione dei materiali;              
2) incentivare il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti di                      
imballaggio anche al fine di ottimizzare l'uso energetico delle                 
risorse;                                                                        
3) migliorare il quadro conoscitivo su base provinciale relativo agli           
imballaggi immessi al consumo e ai rifiuti di imballaggio mediante il           
coinvolgimento e l'impegno coordinato del CONAI, dell'Osservatorio              
provinciale sui rifiuti, di ARPA, dell'Autorita' regionale per la               
Vigilanza sui Servizi idrici e di Gestione dei rifiuti urbani;                  
4) favorire la diffusione della informazione e della                            
sensibilizzazione degli utenti (cittadini/consumatori) finalizzata ad           
orientare scelte consapevoli in materia ambientale attraverso                   
opportune azioni di coinvolgimento.                                             
L'approccio proposto prende infatti spunto dai piu' recenti indirizzi           
di politica pubblica ambientale proposti dall'Unione europea nel                
Sesto Programma d'Azione per l'ambiente (Integrated Product                     
Policy-IPP), all'interno del quale si evidenzia che solo attraverso             
l'integrazione ed il coinvolgimento di tutti gli attori                         
socio-economici che intervengono nella gestione degli aspetti                   
ambientali legati ad un prodotto, servizio o attivita' vi e' una                
reale possibilita' di riduzione e prevenzione degli impatti                     
ambientali.    La Politica Integrata di Prodotto (IPP) ha dunque,               
come obiettivo principale l'integrazione degli strumenti con cui                
vengono attuate le diverse politiche ambientali, per consentire la              
riduzione degli impatti legati al ciclo di vita del prodotto.                   
Altro aspetto cardine intorno a cui ruota la Politica Integrata di              
Prodotto e' la "corresponsabilizzazione" volta a potenziare e                   
valorizzare il ruolo di tutti gli attori che intervengono nella                 
gestione del prodotto. Devono quindi essere considerati anche tutti             
quegli attori (associazioni di categoria, associazioni di                       
consumatori, mass media, smaltitori, operatori finanziari, ecc) le              
cui attivita' specifiche sono fondamentali per il miglioramento delle           
prestazioni ambientali.                                                         
L'imballaggio sia esso primario, secondario o terziario, prima di               
essere considerato rifiuto e' innanzitutto un prodotto e come tale              
puo' e deve essere trattato in una moderna ed avanzata "politica                
integrata di prodotto" (IPP).                                                   
Nel caso specifico degli imballaggi, in ogni fase del loro ciclo di             
vita, una pluralita' di attori, con prevalenza di alcune categorie,             
devono essere "attivati" dal "regolatore pubblico" con ogni mezzo e             
strumento, primi fra tutti gli strumenti volontari per il                       
raggiungimento degli obiettivi definiti.                                        
Nei seguenti schemi vengono individuate alcune tra le differenti                
azioni da attivare da parte di ciascun attore per ogni fase del ciclo           
di vita, in riferimento ai singoli obiettivi. In tali schemi si                 
utilizzano le seguenti definizioni:                                             
Fase di produzione                                                              
- produzione di materia prima per imballaggio (carta, polimeri                  
plastici, ecc.);                                                                
- produzione di semilavorati (fogli di cartone, bobine di                       
polietilene, assi di legno per pallet, ecc.);                                   
- assemblaggio (bottiglie, lattine, pallet, scatole, ecc.);                     
- eventuale finitura (verniciatura, lucidatura, ecc.).                          
Fase di distribuzione                                                           
- trasporto della merce imballata al punto vendita o presso                     
commercianti intermedi;                                                         
- stoccaggio ed immagazzinamento;                                               
- distribuzione sullo scaffale o sul banco di vendita.                          
Fase di utilizzo                                                                
- l'imballaggio (primario, secondario o terziario) posto intorno al             
prodotto lo accompagna nella fase di distribuzione al punto vendita             
oppure fino al consumatore finale (prima di divenire rifiuto).                  
Fase di dismissione                                                             
- l'imballaggio termina la sua funzione. Se e' riutilizzabile sara'             
avviato verso una nuova fase di riempimento, se, viceversa non e'               
piu' riutilizzabile sara' dismesso trasformandosi in rifiuto.                   
Nota (1): Gestire dal punto di vista ambientale ogni singola fase               
della vita del prodotto (imballaggio) prestando attenzione a cio' che           
accadde in tutte le altre (EEA, 1998).                                          
(segue allegato fotografato)A titolo esemplificativo si riportano               
alcune tipologie di interventi:                                                 
- interventi specifici di prevenzione nella fase di produzione sono             
individuati in:                                                                 
- riduzione del peso e/o minimizzazione dei volumi (Life Cycle                  
design, Design for Disassembly, Design for Energy Efficiency;                   
- utilizzo di materiali facilmente riciclabili (Design for Recycle);            
- utilizzo di materiali riciclati (Design for Manufacture);                     
- produzione di imballaggi riutilizzabili (Design for Use) progettare           
un sistema di imballo riutilizzabile, vale a dire progettare un                 
sistema di imballo resistente pensando al possibile riutilizzo per              
gli usi successivi;                                                             
- eliminazione dell'overpackaging;                                              
- minimizzazione del packaging (la progettazione del packaging                  
avviene studiando le varie combinazioni di impilaggio, accostamento e           
sovrapposizione dei prodotti da trasportare ottimizzando lo spazio              
disponibile);                                                                   
- immissione di imballaggi multifunzione (trasporto ed esposizione).            
- Interventi specifici di prevenzione nella fase di distribuzione               
sono individuati in:                                                            
- utilizzo gratuito di scatole e scatoloni di imballaggi secondari da           
parte del consumatore per trasportare la spesa a casa, invece di                
utilizzare shopping-bags;                                                       
- sistemi di distribuzione/vendita di prodotti alla spina che                   
permettono di ridurre la produzione di rifiuti di imballo sia di tipo           
primario, secondario e terziario;                                               
- promozione di contenitori a rendere;                                          
- campagne informative comunicando la presenza di prodotti ecologici            
nei punti vendita, etichette informative circa il miglior uso o                 
recupero, sensibilizzazione sul posto;                                          
- applicazione di metodologie di reverse logistics, vale a dire                 
evitare il flusso unidirezionale delle merci. Le consegne delle merci           
ai centri di smistamento ed ai punti vendita dovranno prevedere oltre           
lo scarico della merce anche il carico di materiali da recuperare,              
grazie anche alla disponibilita' di aree riservate                              
all'immagazzinamento degli imballaggi. Nel caso degli imballaggi                
queste soluzioni possono andare dall'organizzazione comune di sistemi           
di raccolta dei materiali di imballo, all'individuazione di                     
contenitori e supporti standardizzati e riutilizzabili, alla                    
definizione di procedure per l'interscambio ed il recupero degli                
stessi.                                                                         
- Interventi specifici di prevenzione nella fase di consumo sono                
individuati in:                                                                 
- raccolta domiciliare presso utenze non domestiche tramite il                  
ritiro, con passaggi a scadenza prestabilite e dotati di mezzi                  
idonei;                                                                         
- attivazione presso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) di               
aree attrezzate per il disimbalaggio e compattamento dei rifiuti da             
imballaggio per gli utenti che decidono di "portare a casa" prodotti            
piu' leggeri.                                                                   
- Interventi specifici di ottimizzazione nella fase di dismissione              
(da intendersi non vincolanti, laddove non siano previste specifiche            
normative) sono individuati in:                                                 
- creazione di appositi luoghi di conferimento "isole ecologiche"               
presso la GDO;                                                                  
- inserimento nelle aree parcheggio della GDO di cassonetti per la              
raccolta differenziata.                                                         
La GDO ricopre un ruolo centrale in fatto di prevenzione e riduzione            
degli imballaggi.                                                               
La GDO utilizzatrice di elevate quantita' di imballaggi primari,                
secondari e terziari costituisce, insieme al soggetto pubblico,                 
l'attore principale che nella filiera "dalla culla alla tomba" del              
prodotto imballaggio, puo' condizionare pesantemente comportamenti              
"environmental friendly".                                                       
ALLEGATO II                                                                     
Criteri ed indirizzi regionali per la raccolta, decontaminazione e              
smaltimento degli apparecchi dei PCB in essi contenuti in attuazione            
del DLgs 209/99 e della Direttiva 96/59/CE                                      
1. Riferimenti normativi                                                        
La prima regolamentazione organica sull'uso e sulla dismissione dei             
PCB risale al DPR 24 maggio 1988, n. 216 "Attuazione della Direttiva            
CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della Direttiva              
CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni                  
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri                 
relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di             
uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15            
della Legge 16 aprile 1987, n. 183" (SOGU 20 giugno 1988, n. 143).              
La normativa europea si prefiggeva lo scopo di eliminare                        
progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di PCB                        
(policlorobifenili) e PCT (policlorotrifenili) e degli impianti,                
apparecchi e fluidi in cui tali sostanze sono contenute.                        
Al fine di attuare una efficace azione di prevenzione e di tutela               
della salute, il DPR 216/88 ha previsto alcuni strumenti operativi              
quali:                                                                          
- il censimento degli apparecchi, impianti e fluidi;                            
- il registro dei dati relativi agli stessi;                                    
- specifiche modalita' di etichettatura degli apparecchi e degli                
impianti finalizzati ad agevolare l'uso in sicurezza, lo smaltimento            
e la relativa attivita' di controllo.                                           
Piu' recentemente, anche in coerenza con gli obiettivi della gia'               
richiamata Direttiva CEE 85/467 e con la conseguente progressiva                
eliminazione dei PCB e PCT dal mercato, e' stata emanata la Direttiva           
96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo                     
smaltimento di queste sostanze, con lo scopo di riavvicinare le                 
legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei               
PCB, sulla decontaminazione e/o sullo smaltimento di apparecchi                 
contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della               
loro eliminazione completa.                                                     
La Direttiva 96/59/CE e' stata recepita nell'ordinamento statale con            
il DLgs n. 209 del 22 maggio 1999 "Attuazione della Direttiva                   
96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB e PCT", a cui sono seguite           
ulteriori disposizioni tecniche emanate con il DM 11 ottobre 2001               
"Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa           
della loro decontaminazione e dello smaltimento".                               
Il DLgs 209/99 sviluppa un articolato impianto normativo e                      
procedurale che comprende fra l'altro:                                          
- una nomenclatura di riferimento che introduce le seguenti                     
definizioni:                                                                    
"PCB":                                                                          
1)  i policlorodifenili;                                                        
2)  i policlorotrifenili;                                                       
3)  il monometiltetraclorodifenilmetano; il                                     
monometildiclorodifenil-metano, il monometildibromodifenilmetano;               
4)  ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di                 
qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;                
"apparecchi contenenti PCB": qualsiasi apparecchio che contiene o e'            
servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di                      
decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB           
sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi            
di presumere il contrario;                                                      
"PCB usati": qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del DLgs 5              
febbraio 1997, n. 22;                                                           
"detentore": la persona fisica o la persona giuridica che detiene               
PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;                                
"decontaminazione": l'insieme delle operazioni che rendono                      
riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni            
gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da              
PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioe' l'insieme delle            
operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato              
che non contiene PCB;                                                           
"smaltimento": le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al                 
deposito sotterraneo sicuro e situato in profondita' localizzato in             
una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi                
contenenti PCB e PCB usati che possono essere decontaminati) e D15 di           
cui all'Allegato B del DLgs 22/97;                                              
- alcuni importanti strumenti operativi ed adempimenti quali:                   
a) Inventario                                                                   
L'inventario e' costituito dalle comunicazioni a cui sono obbligati,            
ai sensi dell'art. 3 del DLgs 209/99, i detentori di apparecchi                 
contenenti PCB di volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di           
potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come                  
comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito.            
Tali comunicazioni vanno inviate alle Sezioni regionali del Catasto             
dei rifiuti con cadenza biennale. Il DM 11 ottobre 2001 stabilisce le           
modalita' con cui tale comunicazione deve essere effettuata.                    
La successiva data di scadenza per la presentazione della prima                 
comunicazione era inizialmente  fissata per il 31 dicembre 1999,                
procrastinata poi al 31 dicembre 2000 con DL n. 500 del 30 dicembre             
1999, convertito con Legge n. 33 del 25 febbraio 2000.                          
La successiva data di scadenza per la presentazione di tali                     
comunicazioni e' stata fissata per il 31 dicembre 2002 ed in seguito            
con cadenza biennale.                                                           
b) Obbligo di decontaminazione e smaltimento                                    
I PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o             
smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre             
2005.                                                                           
La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad               
inventario ai sensi del predetto articolo 3 devono essere effettuati            
entro e non oltre il 31 dicembre 2010.                                          
Gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con                 
concentrazione di PCB compresa fra 500 e 50 ppm devono essere                   
smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non                  
vengano decontaminati entro il 2005 o il 2010.                                  
I trasformatori possono essere utilizzati  in attesa di essere                  
decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste            
dal DLgs 209/99 solo se sono in buon stato funzionale, senza perdite            
di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme o alle            
specifiche tecniche relative alla qualita' dielettrica indicate dal             
DM 11/10/2001. Tali detentori devono effettuare apposita                        
comunicazione (resa ai sensi dell'art. 21 della Legge 241/90) sul               
rispetto di tali condizioni operative alla Provincia territorialmente           
competente. In assenza di tale comunicazione i trasformatori devono             
essere immediatamente decontaminati.                                            
I trasformatori contenenti piu' dello 0,05% in peso (500 ppm) di PCB            
devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:                           
a)  la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore              
inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo               
0,005% in peso (50 ppm);                                                        
b)  il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi             
nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e                     
dell'esplosione;                                                                
c)  la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo             
smaltimento dei PCB.                                                            
La decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi contengono tra lo            
0,05% e lo 0,005% in peso di PCB deve essere effettuata rispettando             
solo le condizioni di cui alle suddette lettere b) e c).                        
c) Modalita' di smaltimento                                                     
Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato                   
mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della                   
Direttiva 94/67/CE, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti                  
pericolosi. Possono essere autorizzati dalle Province altri metodi di           
smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB                
previo parere dell'APAT in ordine alla rispondenza dei metodi stessi            
alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici            
relativi alle migliori tecniche disponibili.                                    
d) Programmi                                                                    
Le Province devono adottare e trasmettere al Ministero dell'Ambiente            
un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli                     
apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti,                  
nonche' un programma (bozza di Piano di cui alla Direttiva 96/59/CE)            
per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi                   
contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3. Tali programmi           
indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi             
della Direttiva 96/59/CE e del DLgs 209/99 e costituiscono parte                
integrante dei PPGR.                                                            
2. Costruzione del Quadro conoscitivo                                           
La base conoscitiva fondamentale per poter predisporre i programmi di           
decontaminazione e smaltimento degli apparecchi, dei PCB in essi                
contenuti e dei PCB usati e' costituta dalla conoscenza dei dati                
relativi a:                                                                     
- numero di apparecchiature in uso o in detenzione e relativi                   
quantitativi di PCB e PCT;                                                      
- numero di apparecchiature e quantitativi di PCB e PCT avviati a               
decontaminazione o smaltimento ("domanda");                                     
- impianti che attuano le operazioni di smaltimento di cui ai punti             
D8, D9, D10, D12 e D15 autorizzati ai sensi del DLgs 22/97                      
("offerta").                                                                    
Per ragioni di semplicita', ai fini del presente documento ogni                 
riferimento ai PCB e' da intendersi esteso anche ai PCT.                        
2.1 Apparecchiature in uso o in detenzione contenenti PCB                       
La principale fonte informativa relativa al numero di apparecchi                
contenenti PCB e ai PCB in uso o in detenzione e' costituita                    
dall'inventario di cui all'art. 3 del DLgs 209/99.                              
I dati da utilizzare sono quelli relativi alle comunicazioni                    
pervenute alla Sezione regionale del Catasto rifiuti, con sede presso           
ARPA Emilia-Romagna.                                                            
I dati dell'inventario vanno sintetizzati elaborando opportune                  
tabelle riassuntive.                                                            
Per la ricostruzione del quadro conoscitivo si deve tenere conto                
anche delle comunicazioni relative ai trasformatori in utilizzo che             
rispettano le condizioni definite dal DM 11/10/2001. Per evitare                
duplicazioni di dati non devono essere conteggiate le comunicazioni             
relative ai trasformatori in utilizzo gia' registrati nell'inventario           
e le comunicazioni delle Ferrovie italiane relative alle                        
apparecchiature utilizzate sul materiale viaggiante in quanto tali              
comunicazioni vengono inviate a tutte le Sezioni regionali del                  
Catasto.                                                                        
L'inventario e le comunicazioni relative ai trasformatori in utilizzo           
costituiscono un'utile base informativa per valutare il numero e la             
quantita' di apparecchi da dismettere e i PCB usati da smaltire; tale           
base fornisce un'informazione di tipo qualitativo sull'entita' del              
problema ma non consente di valutare i tempi di decontaminazione e/o            
di dismissione e la conseguente produzione di rifiuti, che peraltro             
sono in parte connessi alle scelte discrezionali dei detentori                  
stessi. Per poter definire la reale "domanda" di decontaminazione e             
smaltimento da correlare alla "offerta" esistente sul territorio                
provinciale ai fini del bilancio, e' quindi necessario avvalersi                
anche dei dati contenuti nelle dichiarazioni MUD.                               
2.2 I dati MUD di produzione                                                    
Le dichiarazioni MUD costituiscono la fonte informativa principale              
sui dati relativi ai rifiuti costituiti dagli apparecchi che                    
annualmente vengono dismessi e ai PCB usati; esse contengono dati               
quantitativi correlati al sistema di codifica dei rifiuti di cui                
all'Allegato A del DLgs 22/97 (codice CER). A tale riguardo e'                  
opportuno considerare che fino al 31/12/2001 i rifiuti contenenti PCB           
venivano classificati utilizzando i seguenti tre codici CER:                    
- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT";                     
- 130301 "Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri            
liquidi contenenti PCB e PCT";                                                  
- 160201 "Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT".                   
Tali rifiuti erano classificati come rifiuti pericolosi.                        
Ai sensi di quanto previsto dalla Decisione della Commissione CE del            
16/1/2001 e successive modifiche e integrazioni che modifica l'elenco           
dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE, a partire dall'1             
gennaio 2002 e' stata introdotta una nuova codifica dei rifiuti                 
(nuovo Codice Europeo Rifiuti) ed i nuovi codici dei rifiuti                    
contenenti PCB sono i seguenti:                                                 
- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB";                           
- 130301 "Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB";                       
- 160109 "Componenti contenenti PCB";                                           
- 160209 "Trasformatori e condensatori contenenti PCB";                         
- 160210 "Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi                    
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209";                        
- 170902 "Rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione,                  
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni            
a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti            
PCB, condensatori contenenti PCB).                                              
Tali rifiuti sono classificati come pericolosi.                                 
Pertanto e' opportuno fare esplicito riferimento ai codici CER                  
vigenti rispetto al periodo temporale di riferimento.                           
Ai fini dei programmi di cui al DLgs 209/99, per delineare uno                  
scenario di prospettiva sulla produzione di tali rifiuti, devono                
essere prese come base di riferimento per i codici CER sopracitati le           
dichiarazioni MUD relative all'ultimo anno disponibile.                         
2.3 Flussi interprovinciali e transfrontalieri                                  
Oltre ai dati di produzione provinciale e' opportuno analizzare nel             
dettaglio anche i flussi tra Province diverse (anche appartenenti ad            
altre Regioni) ed i trasporti transfrontalieri riguardanti i codici             
CER citati in precedenza, poiche' i rifiuti derivanti da tali                   
attivita' possono incidere sul bilancio domanda/offerta di                      
smaltimento.                                                                    
2.4 Il sistema impiantistico esistente                                          
La problematica dello smaltimento dei PCB si riferisce ad una                   
tipologia di rifiuti la cui produzione e' essenzialmente collegata              
alla dismissione di apparecchi e fluidi in essi contenuti, produzione           
che e' destinata necessariamente ad estinguersi con il tempo, in                
quanto l'immissione sul mercato di tali sostanze e' stata vietata               
gia' con il DPR 216/88.                                                         
Per quanto concerne i dati relativi agli impianti esistenti la fonte            
informativa e' costituita dalle autorizzazioni rilasciate per                   
effettuare operazioni di deposito preliminare, decontaminazione o               
smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del DLgs 22/97.                     
Da ricordare inoltre il fatto che un impianto, anche se autorizzato             
ai sensi del DLgs 22/97, non necessariamente svolge tale attivita'              
per tutte le tipologie di rifiuti previsti ed impegnando tutte le               
potenzialita' autorizzate. Per questo motivo risulta necessario fare            
riferimento ai dati relativi allo smaltimento contenuti nelle                   
dichiarazioni MUD.                                                              
2.5 I dati MUD di smaltimento                                                   
Anche per i dati relativi ai quantitativi di rifiuti che risultano              
effettivamente avviati alle diverse operazioni di smaltimento, di cui           
all'Allegato B del DLgs 22/97, valgono le considerazioni sviluppate             
al precedente punto 2.2.                                                        
3. Azioni di pianificazione                                                     
In un contesto pianificatorio e programmatorio si deve                          
necessariamente tenere conto che le previsioni nella materia in esame           
riguardano la competenza della gestione dei rifiuti speciali                    
pericolosi, che fa essenzialmente capo alla iniziativa di soggetti              
privati e che, necessariamente, risente degli aspetti economici                 
connessi a tale gestione "a mercato".                                           
In tale contesto, non essendo praticabili strumenti coercitivi o di             
natura economica, occorre valutare la possibilita' di attivare una              
strumentazione di tipo volontario quale quella costituita dagli                 
accordi e dai contratti di programma. E' pertanto opportuna la                  
attivazione di iniziative su scala provinciale per stipulare accordi            
con i detentori degli apparecchi da dismettere e/o decontaminare, ed            
in particolare con le aziende che ne detengono le maggiori quantita',           
quali ad esempio le aziende che gestiscono il trasporto ferroviario e           
l'ENEL, al fine di concertare un programma che garantisca il rispetto           
degli obiettivi e delle tempistiche previste dal DLgs 209/99.                   
3.1 Programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli                  
apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti                             
Ai fini della definizione del programma, il primo obiettivo da                  
conseguire riguarda il miglioramento della qualita' dei dati, da                
attuare mediante l'impegno coordinato di:                                       
- ARPA, nelle sue articolazioni regionale e provinciali;                        
- Osservatori provinciali ex art. 10 della Legge 93/01, in qualita'             
di strumenti di acquisizione dei dati e conoscenze sulla gestione dei           
rifiuti;                                                                        
- Camere di Commercio, in quanto destinatarie delle dichiarazioni MUD           
e del loro trasferimento alle Sezioni regionali del Catasto rifiuti.            
Anche per quanto riguarda la decontaminazione si indica la necessita'           
di mettere in campo un impegno per aumentare il livello di conoscenza           
complessiva su tali attivita'.                                                  
In tale contesto si ritiene utile precisare che l'operazione di                 
decontaminazione di cui al DLgs 209/99 ovvero "l'insieme delle                  
operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili               
nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o            
i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la                        
sostituzione, cioe' l'insieme delle operazioni che consistono nel               
sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB" non possa            
essere sempre ricondotta alla fattispecie D9 "trattamento chimico               
fisico" di cui all'Allegato B del DLgs 22/97. Infatti dal punto di              
vista tecnico sono individuabili le seguenti due tipologie di                   
decontaminazione:                                                               
1) decontaminazione effettuata per rendere riutilizzabili o                     
riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi              
mediante sostituzione del fluido contenente PCB (in tal caso si                 
configura un'autorizzazione ad hoc per svolgere tali operazioni ai              
sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 del DLgs 209/99 e             
dell'art. 28 del DLgs 22/97);                                                   
2) decontaminazione effettuata per rendere riutilizzabili o                     
riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni i fluidi                    
contaminati da PCB mediante dealogenazione (in tal caso si configura            
un'autorizzazione per operazioni D9 ai sensi dell'art. 28 del DLgs              
22/97).                                                                         
Sulla base dei dati relativi alla decontaminazione ed alla gestione             
dei rifiuti costituiti da apparecchi e PCB in essi contenuti, deve              
essere valutata, secondo l'approccio domanda/offerta di smaltimento,            
la consistenza ed efficienza dell'esistente sistema provinciale ed              
individuate le azioni necessarie per attuare gli obiettivi previsti             
dall'art. 5 del DLgs 209/99.                                                    
L'efficacia delle azioni proposte dal programma va verificata,                  
nell'ambito del monitoraggio del processo di pianificazione, entro un           
anno dalla scadenza dei termini stabiliti dal predetto art. 5 del               
DLgs 209/99.                                                                    
3.2 Bozza di Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli           
apparecchi non soggetti ad inventario                                           
Ai fini della definizione della bozza di Piano, il primo obiettivo da           
conseguire riguarda la costituzione di una base informativa sugli               
apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario, anche in questo           
caso da attuare mediante l'impegno coordinato di:                               
- ARPA, nelle sue articolazioni regionale e provinciali;                        
- Osservatori provinciali ex art. 10 della Legge 93/01, in qualita'             
di strumenti di acquisizione dei dati e conoscenze sulla gestione dei           
rifiuti;                                                                        
- Camere di Commercio, in quanto destinatarie delle dichiarazioni MUD           
e del loro trasferimento alle Sezioni regionali del Catasto rifiuti.            
Sulla base di un bilancio domanda/offerta di smaltimento, deve essere           
sviluppato un sistema articolato per conseguire un'efficace gestione            
anche avvalendosi, eventualmente, di strutture di conferimento a                
gestione pubblica. Tale sistema deve comunque essere finalizzato a              
conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 5 del DLgs 209/99.                  
L'efficacia delle azioni proposte dal piano va verificata,                      
nell'ambito del monitoraggio del processo di pianificazione, entro un           
anno dalla scadenza dei termini stabiliti dal predetto art. 5 del               
DLgs 209/99.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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