DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2003, n. 1007
Integrazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti in materia di imballaggi, rifiuti di imballaggio ed apparecchi contenenti PCB/PCT
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 94/62/CE, "". . gli
Stati membri includono, nei piani di gestione dei rifiuti che devono
essere formulati conformemente all'articolo 7 della Direttiva
75/442/CE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio...";
- che, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del DLgs 5 febbraio 1997, n.
22, i Piani regionali di gestione dei rifiuti devono essere integrati
con apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
- che, ai sensi dell'art. 4, n. 1 della Direttiva 96/59/CE, "...gli
Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi
contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3..." e ai sensi
dell'art. 11 della medesima Direttiva "...gli Stati membri
predispongono: un programma per la decontaminazione e/o lo
smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi
contenuti; una bozza di piano per la raccolta e il successivo
smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario...";
- che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 22 maggio 1999, n. 209, di
attuazione della Direttiva 96/59/CE, le Regioni devono adottare un
programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi
soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonche' un
programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli
apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3;
- che ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) del DLgs 22/97 e
successive modifiche ed integrazioni, compete alle Regioni la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le Province ed
i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- che in armonia con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15
maggio 1997, n. 127 nonche' del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 la Regione
con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e
locale" ha disciplinato le funzioni fra i vari livelli di governo
territoriale;
- che l'art. 128 della L.R. 3/99 e successive modifiche ed
integrazioni, stabilisce che le Province pianificano il sistema di
smaltimento e recupero dei rifiuti;
- che l'art. 130 della L.R. 3/99 e successive modifiche ed
integrazioni, prevede che la Giunta regionale emani direttive
vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e
la gestione unitaria dei rifiuti;
- che con propria deliberazione n. 1620 del 31 luglio 2001, sono
stati approvati i criteri e gli indirizzi regionali per la
pianificazione e la gestione dei rifiuti;
considerato che i criteri e gli indirizzi regionali per la
pianificazione e la gestione dei rifiuti, emanati con la
deliberazione 1620/01, non contengono disposizioni relative alla
gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e agli
apparecchi contenenti PCB/PCT;
dato atto:
- che con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 44 del
21 febbraio 2003 "Integrazione dei Piani provinciali per la gestione
dei rifiuti in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio e di
apparecchi contenenti PCB/PCT" sono stati individuati in sede di
prima applicazione gli indirizzi per l'aggiornamento dei piani
provinciali di gestione dei rifiuti, in attesa del recepimento in una
apposita deliberazione;
- che tale ordinanza trova applicazione per un periodo di sei mesi;
ritenuto necessario di predisporre, entro i termini di durata della
soprarichiamata ordinanza, i criteri e gli indirizzi alle Province
per la pianificazione e per la gestione dei rifiuti che costituiscono
le direttive vincolanti di cui all'articolo 130 della L.R. 3/99;
considerato:
- che per rispondere a tale esigenza sono state predisposte le bozze
dei "Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la
gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" e dei
"Criteri ed indirizzi regionali per la raccolta, decontaminazione e
smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti in
attuazione del DLgs 209/99 e della Direttiva 96/59/CE";
- che il Servizio regionale competente ha attivato una fase di
consultazione sulle predette bozze con le Province mediante appositi
incontri tecnici tenutisi presso la sede dell'Assessorato regionale
Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;
visti:
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni;
- il DLgs 22 maggio 1999, n. 209, di attuazione della Direttiva
96/59/CE;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 21
febbraio 2003 "Integrazione dei Piani provinciali per la gestione dei
rifiuti in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio e di
apparecchi contenenti PCB/PCT";
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03:
su proposta dell'Assessore "Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i "Criteri
ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" ed i "Criteri ed indirizzi
regionali per la raccolta, decontaminazione e smaltimento degli
apparecchi e dei PCB in essi contenuti in attuazione del DLgs 209/99
e della Direttiva 96/59/CE", di cui agli Allegati I e II, quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;
b) di integrare i criteri e gli indirizzi regionali per la
pianificazione e la gestione dei rifiuti di cui all'Allegato A della
deliberazione di Giunta regionale 1620/01, con gli Allegati I e II
del presente atto;
c) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO I
Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione
degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio
1. Riferimenti normativi
Per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio
costituiscono riferimenti normativi:
- la Direttiva 94/62/CE il cui principale principio ispiratore e'
quello della responsabilita' condivisa di tutti i soggetti coinvolti
nella gestione delle merci imballate. Tale principio deriva il suo
fondamento dall'approccio "dalla culla alla tomba", che vede il
prodotto come "futuro rifiuto" sin da quando nasce, e questo deve
valere ancora di piu' per gli imballaggi essendo beni che diventano
rifiuti in un intervallo di tempo estremamente breve. Questa forma di
approccio comporta una partecipazione responsabile di tutti i
soggetti coinvolti nel processo di produzione, commercializzazione,
uso e consumo di un prodotto o di un imballaggio, restando comunque
fondamentale il ruolo svolto dal produttore dei beni, essendo il
soggetto che definisce le caratteristiche di cio' che produce.
In tale contesto la Direttiva dedica particolare attenzione al
miglioramento qualitativo dei rifiuti da imballaggio e al ruolo
importante degli strumenti economici per la promozione e il
finanziamento di interventi di prevenzione, reimpiego e recupero.
Gli obiettivi principali della Direttiva sono sostanzialmente tre:
- riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio;
- recupero dei rifiuti da imballaggio;
- minimizzazione dello smaltimento definitivo dei rifiuti da
imballaggio.
Essa fissa il tetto massimo per il recupero e il riciclaggio con lo
scopo di armonizzare le politiche economiche dei singoli Paesi
membri, affinche' non si creino distorsioni di mercato dovute alla
troppa abbondanza di materiali raccolti senza capacita'
impiantistiche che ne garantiscano il riciclo.
In particolare vengono fissati i seguenti obiettivi di recupero e
riciclaggio:
- entro cinque anni dal recepimento della Direttiva nel diritto di
ogni singolo Stato, deve essere recuperato almeno il 50% e fino al
65% in peso dei rifiuti da imballaggio;
- nell'ambito dello stesso obiettivo e sulla base della stessa
scadenza deve essere riciclato almeno il 25% e fino al 45% in peso di
tutti i materiali da imballaggio che rientrano tra i rifiuti, con un
tetto minimo del 15% per ciascun materiale da imballaggio;
- entro dieci anni dal termine ultimo di recepimento della Direttiva,
deve essere recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di
imballaggio che il Consiglio stabilira' allo scadere dei primi cinque
anni.
Infine la Direttiva prevede che gli Stati membri includano nei piani
di gestione dei rifiuti uno specifico capitolo per la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ivi comprese le misure
adottate per la prevenzione della produzione dei rifiuti di
imballaggio e per il riutilizzo degli imballaggi.
La Decisione 97/129/CE (su GUCE Legge 50, 20, 02, 1997) che ha
istituito un sistema di identificazione dei materiali per imballaggio
secondo il quale ad ogni materiale e' associata un'abbreviazione e un
numero.
La Decisione 97/138/CE (su GUCE Legge 52, 22, 02, 1997) che ha
istituito un metodo standardizzato di raccolta dei dati, ai sensi
della Direttiva 94/62/CE con lo scopo di armonizzare le
caratteristiche e la presentazione dei dati forniti dai vari Stati
membri su imballaggi e rifiuti da imballaggio. La fornitura dei
suddetti dati e' obbligatoria per vetro, plastica, carta, cartone e
metalli ed e' funzionale alla verifica del conseguimento degli
obiettivi fissati dalla Direttiva stessa.
La Decisione 1999/177/CE (su GUCE Legge 56, 04, 03, 1999) che
stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le
casse e i pallet di plastica relativamente ai livelli di
concentrazione di metalli pesanti imposti dalla Direttiva 94/62/CE.
- La Decisione 2001/524/CE (su GUCE Legge 190/21) che introduce i
riferimenti delle norme EN per gli imballaggi.
La Decisione 2001/171/CE (su GUCE Legge 62/20) che stabilisce le
condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in
vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti
fissati dalla Direttiva 92/62/CE.
Il Titolo II del DLgs 22/97 "Gestione degli imballaggi", che
recependo la Direttiva 94/62/CE, ha introdotto nel nostro ordinamento
una articolata disciplina volta a prevenire e a ridurre l'impatto
sull'ambiente degli imballaggi, ad aumentare il loro recupero e la
loro valorizzazione e individuare i criteri per la loro progettazione
e fabbricazione.
Tale nuova disciplina sviluppa un insieme di norme che in sintesi
ricomprende:
a) una nomenclatura di riferimento, che riporta in particolare anche
le seguenti definizioni: - imballaggio: prodotto, composto di
materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere
determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al
consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro
presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati allo stesso
scopo; - imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da
costituire, nel punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente
finale o per il consumatore; - imballaggio secondario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il
raggruppamento di un certo numero di unita' di vendita,
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente
finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il
rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso puo' essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; -
imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unita' di vendita
oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i
danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti
stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; - rifiuto di imballaggio:
ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella
definizione di rifiuto di cui all'art.6, comma 1, lett. a), esclusi i
residui della produzione.
b) i seguenti criteri informatori delle attivita' di gestione dei
rifiuti di imballaggio: - incentivazione e promozione della
prevenzione a monte della quantita' e della pericolosita' degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sviluppando tecnologie piu'
pulite, riducendo produzione e uso, favorendo la produzione di
imballaggi riutilizzabili; - incentivazione del recupero di materia
prima, sviluppo della raccolta differenziata e promozione della
diffusione sul mercato di materiali ottenuti da imballaggi riciclati
e recuperati; - incentivazione di varie forme di recupero che evitino
il conferimento finale in discarica; - individuazione degli obblighi
sia di tutti gli operatori della filiera degli imballaggi sia della
pubblica Amministrazione; - promozione di forme di cooperazione fra
pubblico e privato; - informazione rivolta ai consumatori sulle
effettive possibilita' e disponibilita' di restituzione e raccolta,
sul ruolo degli operatori del settore e degli stessi consumatori, sul
significato dei vari marchi, sul piano di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti; - incentivazione dei sistemi di restituzione degli
imballaggi usati e del conferimento con raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio;
c) i seguenti obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio per i produttori e gli utilizzatori:
Entro 5 anni Minimi Massimi
- rifiuti di imballaggio da
recuperare come materia o in peso
come componente di energia almeno il 50% 65%
- rifiuti di imballaggio in peso
da riciclare almeno il 25% 45%
- ciascun materiale di in peso
imballaggio da riciclare almeno il 15% 25%
d) le individuazioni degli obblighi dei vari soggetti interessati ed
in particolare dei produttori, degli utilizzatori e delle pubbliche
Amministrazioni. I produttori e gli utilizzatori di imballaggio sono
responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
Essi hanno l'obbligo di raccolta dei rifiuti di imballaggio. Per
adempiere a questo obbligo, essi devono partecipare al Consorzio
Nazionale Imballaggi, denominato CONAI. I produttori inoltre devono
rispettare gli obblighi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggio, devono garantire la ripresa degli imballaggi usati, la
raccolta degli imballaggi secondari e terziari prodotti su superfici
private e il ritiro dei rifiuti di imballaggio comunque conferiti al
servizio pubblico. Per adempiere a tali obblighi, i produttori
possono organizzarsi autonomamente, aderire ai Consorzi di filiera
previsti, oppure mettere in atto un sistema cauzionale. Gli
utilizzatori hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente gli imballaggi
usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e
terziari, nonche' di consegnarli in un luogo di raccolta concordato
con il produttore. Le pubbliche Amministrazioni devono organizzare il
sistema di raccolta differenziata in modo adeguato per permettere ai
cittadini di conferire separatamente i rifiuti di imballaggio
selezionati dai rifiuti domestici. Tale attivita' dovra' basarsi su
due principi fondamentali: - garantire omogeneamente la copertura del
territorio per ciascun ambito territoriale (ATO), tenendo conto del
contesto geografico; - la raccolta differenziata deve essere
organizzata e gestita secondo i principi di efficienza, efficacia ed
economicita' e in modo coordinato con le altre frazioni di rifiuto;
e) la costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) con la
partecipazione dei produttori e degli utilizzatori, per il
raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e i necessari
raccordi con l'attivita' di raccolta differenziata effettuata dalle
pubbliche Amministrazioni. Al CONAI sono attribuite una serie di
funzioni fra cui di particolare rilievo: - la possibilita' di
stipulare con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) un
accordo di programma quadro per garantire l'attuazione del principio
di corresponsabilita' gestionale, in modo da definire i corrispettivi
che il CONAI dovra' versare ai Comuni per il servizio di raccolta
differenziata di imballaggi. Tale accordo e' stato stipulato in data
8/7/1999 ed ha durata 5 anni. Si tratta di un accordo di tipo
volontario, non imposto dalla legge, che i due soggetti hanno deciso
di attivare autonomamente. La parte relativa alla gestione degli
imballaggi di vetro e' invece regolata per legge dato che la filiera
non e' riuscita a trovare un'intesa con l'associazione dei Comuni. E'
quindi intervenuto il DM 4 agosto 1999 (modificato dal DM 27 gennaio
2000), relativo alla determinazione dei costi della raccolta
differenziata a carico dei produttori ed utilizzatori di imballaggi
in vetro e alle condizioni e modalita' di ritiro degli stessi.
Nell'ottobre 1999 inoltre il CONAI ha sottoscritto con ANCI,
Federambiente e Fise-Assoambiente l'allegato tecnico all'accordo per
il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio. L'allegato
specifica il contributo per la termovalutazione dei rifiuti di
imballaggio presso i termovalorizzatori sia sul flusso dei rifiuti
urbani tal quali sia nella frazione destinata a CDR. La traduzione
operativa dell'accordo e' lasciata alla stipula delle convenzioni tra
i Consorzi di filiera ed i gestori degli impianti; - l'elaborazione e
l'aggiornamento annuale di un Programma generale per la prevenzione e
la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio che, con
riferimento alle singole tipologie di materiali di imballaggio, deve
individuare: le misure relative alla prevenzione della formazione
dei rifiuti da imballaggio; l'incremento della proporzione della
quantita' di rifiuti di imballaggio riciclabili e riutilizzabili
rispetto alla quantita' di imballaggi non riciclabili; il
miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di
permettergli di sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle condizioni
di utilizzo normalmente prevedibili; la realizzazione degli
obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) la costituzione dei seguenti sei consorzi di filiera, uno per
ciascuna categoria merceologica: - CNA - Consorzio nazionale acciaio;
- CIAL - Consorzio imballaggi alluminio; - COMIECO - Consorzio
nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica; -
RILEGNO - Consorzio nazionale recupero e riciclaggio degli imballaggi
di legno; - COREPLA - Consorzio nazionale per il recupero degli
imballaggi in plastica; - COREVE - Consorzio recupero vetro;
g) l'indicazione, di diretta derivazione della Direttiva 94/62/CE,
che i piani di gestione dei rifiuti devono essere integrati con un
apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio in attuazione del Programma generale elaborato
dal CONAI.
2. Costruzione del Quadro conoscitivo
2.1 Gli imballaggi
Il PPGR, in un apposito capitolo, deve contenere i dati sulla
quantita' di imballaggi immessi a consumo sul territorio provinciale
da correlare con i quantitativi di rifiuti di imballaggio avviati a
recupero.
Tale correlazione deve evidenziare, a scala provinciale, il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato E del DLgs 22/97
(obbligatori a scala nazionale dall'1 maggio 2002).
I dati conoscitivi da elaborare sono quelli contenuti nel programma
generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio elaborato annualmente dal CONAI e nelle banche dati
disponibili presso le associazioni di categoria dei produttori e
degli utilizzatori di imballaggi.
2.2 I rifiuti di imballaggio
Ai fini dell'analisi dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti di
imballaggio devono essere considerate due tipologie distinte di tali
rifiuti:
- quelli provenienti dal circuito della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
- quelli provenienti dalle attivita' produttive e di servizi che non
conferiscono al servizio pubblico di raccolta.
Per costruire il quadro conoscitivo complessivo relativo alla
produzione, al recupero ed ai flussi in ingresso ed in uscita dal
territorio provinciale di entrambe le predette tipologie di rifiuti
di imballaggio, la principale fonte informativa e' costituita dalle
dichiarazioni MUD.
2.2.1 La produzione
Per la quantificazione della produzione dei rifiuti di imballaggio
provenienti dalla raccolta differenziata e finalizzata, si puo'
inoltre ricorrere ai dati contenuti nei rendiconti presentati dai
Comuni ai sensi della L.R. 27/94, in quanto tali dati rappresentano
una base conoscitiva piu' dettagliata e articolata rispetto a quella
del MUD.
Tutti i dati devono essere riferiti alle seguenti tipologie di
rifiuti:
- CER 150101 - imballaggi in carta e cartone;
- CER 150102 - imballaggi in plastica;
- CER 150103 - imballaggi in legno;
- CER.150104 - imballaggi metallici;
- CER 150105 - imballaggi in materiali compositi;
- CER 150106 - imballaggi materiali misti;
- CER 150107 - imballaggi in vetro;
- CER 150109 - imballaggi in materiale tessile;
- CER 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
o contaminati da tali sostanze;
- CER 150111* - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione
vuoti.
Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, che si possono desumere
in percentuale dalla voce 20.01.00 del CER, i relativi quantitativi
vanno computati nelle seguenti proporzioni:
- (15%) CER 200101 - carta e cartone;
- (95%) CER 200102 - vetro;
- (65%) CER 200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce
200137;
- (75%) CER 200139 - plastica;
- (80%) CER 200140 - metallo;
tali dati vanno desunti dai predetti rendiconti annuali, in
particolare dalla Tabella 2.1, Allegato 4, DGR 1620/01 - dati
quali-quantitativi "raccolta differenziata di rifiuti avviati a
recupero".
2.3 La gestione
Al fine di disporre di un quadro conoscitivo sulla gestione e'
essenziale valutare, in modo distinto, la quota di rifiuti di
imballaggio avviata complessivamente a recupero calcolata rispetto al
totale degli imballaggi immessi al consumo nell'anno di riferimento.
Da rilevare che la quota di rifiuti di imballaggio comprende:
- la quota di rifiuti di imballaggio avviati a riciclo;
- la quota di rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico.
Inoltre nel calcolo della quota di rifiuti di imballaggio avviati a
recupero energetico deve essere considerata solo la quantita' di
rifiuti che e' stata termovalorizzata presso impianti dotati di
sistema di recupero di energia termica o elettrica.
Il Piano deve prevedere il monitoraggio nel tempo della situazione
per verificarne l'evoluzione del recupero complessivo, rispetto agli
imballaggi immessi a consumo, che potrebbe essere ulteriormente
incrementato adottando delle azioni specifiche.
Per completare il quadro conoscitivo sulla gestione dei rifiuti di
imballaggio e' opportuno considerare il sistema impiantistico
provinciale di raccolta e trattamento dei rifiuti di imballaggio ed
in particolare:
- il numero delle stazioni ecologiche allestite dagli enti pubblici
locali per ottimizzare il sistema pubblico di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio;
- il numero degli impianti denominati "piattaforme di trattamento"
realizzate in base a specifici accordi stipulati fra i Comuni e i
diversi consorzi di filiera nell'ambito dell'accordo ANCI-CONAI.
3. Le azioni di prevenzione e gestione
Come gia' ricordato, il DLgs 22/97 attribuisce al CONAI il compito di
elaborare un Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, sulla base dei programmi
di prevenzione dei singoli consorzi di filiera, individua le misure
per il miglioramento delle caratteristiche degli imballaggi,
l'aumento della quantita' di imballaggi riciclabili, l'aumento della
quantita' di rifiuti di imballaggio riutilizzabili, la prevenzione
della formazione di rifiuti di imballaggio e la definizione degli
obiettivi quantitativi di recupero e riciclaggio degli stessi.
Il CONAI si configura percio' come il principale attore di un
processo che, anche in base ai principi generali di
responsabilizzazione e cooperazione introdotti dal medesimo DLgs
22/97, vede coinvolti i produttori, i distributori e i consumatori in
quanto soggetti interessati alla gestione dei prodotti e dei rifiuti.
Sulla base dei principi del DLgs 22/97 il ruolo che le Province sono
chiamate a svolgere e' quello di garante del sistema e di soggetto
attivo con funzioni di coordinatore, facilitatore e promotore nei
confronti degli altri soggetti interessati.
Alla Provincia, secondo quanto disposto all'art. 42, comma 5 del DLgs
22/97 spetta il compito di "facilitatore" e promotore del Programma
CONAI, attraverso lo strumento della pianificazione di settore.
Il ruolo del facilitatore puo' essere affrontato attraverso l'uso dei
piu' innovativi strumenti volontari, tra questi assumono particolare
rilievo ed interesse per il settore degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, riconosciuti anche dal decreto Ronchi, "gli accordi ed i
contratti di programma".
Si tratta di accordi con cui le imprese o i soggetti privati in
generale possono definire congiuntamente al soggetto pubblico
deputato alla governance dell'ambiente, sia a livello nazionale che
regionale o locale gli obiettivi di politiche nell'ambito di una
interazione diretta tra le parti.
Una ulteriore categoria di strumenti, non meno importanti dei
precedenti, sono quelli cosiddetti sociali o di sostegno orizzontale
ed in particolare:
- il green procurement, vale a dire incentivi al consumo verde.
Riorientando le politiche di acquisto dell'ente pubblico e' possibile
stimolare e sensibilizzare comportamenti analoghi anche nei soggetti
privati;
- la diffusione della conoscenza e dell'applicazione della
certificazione di processo e di prodotto (EMAS ed ECOLABEL);
- la diffusione, l'incentivazione e l'attuazione dei processi di
Agenda 21.
Definizione degli obiettivi ed interventi
Come gia' evidenziato nel precedente paragrafo 2.1 gli obiettivi da
perseguire nel PPGR sono quelli assegnati dall'Allegato E del DLgs
22/97 (obbligatori a livello nazionale dall'1 maggio 2002).
Con riferimento alla proposta della revisione degli obiettivi di cui
alla Direttiva 94/62/CE, prevista al 2005, si individuano comunque,
di seguito, obiettivi qualitativi e modalita' gestionali da
raggiungere e da attuare mediante l'attivazione delle corrispondenti
azioni:
1) favorire la prevenzione e la riduzione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio secondo l'approccio "Life Cycle Thinking"(1),
mediante l'utilizzo di strumenti volontari da attivare con i soggetti
economici della filiera dell'imballaggio (produttori, utilizzatori,
distributori di merci con particolare riferimento alla grande
distribuzione) nonche', promuovendo progetti pilota di eco-design
volti alla dematerializzazione ed alla sostituzione dei materiali;
2) incentivare il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti di
imballaggio anche al fine di ottimizzare l'uso energetico delle
risorse;
3) migliorare il quadro conoscitivo su base provinciale relativo agli
imballaggi immessi al consumo e ai rifiuti di imballaggio mediante il
coinvolgimento e l'impegno coordinato del CONAI, dell'Osservatorio
provinciale sui rifiuti, di ARPA, dell'Autorita' regionale per la
Vigilanza sui Servizi idrici e di Gestione dei rifiuti urbani;
4) favorire la diffusione della informazione e della
sensibilizzazione degli utenti (cittadini/consumatori) finalizzata ad
orientare scelte consapevoli in materia ambientale attraverso
opportune azioni di coinvolgimento.
L'approccio proposto prende infatti spunto dai piu' recenti indirizzi
di politica pubblica ambientale proposti dall'Unione europea nel
Sesto Programma d'Azione per l'ambiente (Integrated Product
Policy-IPP), all'interno del quale si evidenzia che solo attraverso
l'integrazione ed il coinvolgimento di tutti gli attori
socio-economici che intervengono nella gestione degli aspetti
ambientali legati ad un prodotto, servizio o attivita' vi e' una
reale possibilita' di riduzione e prevenzione degli impatti
ambientali. La Politica Integrata di Prodotto (IPP) ha dunque,
come obiettivo principale l'integrazione degli strumenti con cui
vengono attuate le diverse politiche ambientali, per consentire la
riduzione degli impatti legati al ciclo di vita del prodotto.
Altro aspetto cardine intorno a cui ruota la Politica Integrata di
Prodotto e' la "corresponsabilizzazione" volta a potenziare e
valorizzare il ruolo di tutti gli attori che intervengono nella
gestione del prodotto. Devono quindi essere considerati anche tutti
quegli attori (associazioni di categoria, associazioni di
consumatori, mass media, smaltitori, operatori finanziari, ecc) le
cui attivita' specifiche sono fondamentali per il miglioramento delle
prestazioni ambientali.
L'imballaggio sia esso primario, secondario o terziario, prima di
essere considerato rifiuto e' innanzitutto un prodotto e come tale
puo' e deve essere trattato in una moderna ed avanzata "politica
integrata di prodotto" (IPP).
Nel caso specifico degli imballaggi, in ogni fase del loro ciclo di
vita, una pluralita' di attori, con prevalenza di alcune categorie,
devono essere "attivati" dal "regolatore pubblico" con ogni mezzo e
strumento, primi fra tutti gli strumenti volontari per il
raggiungimento degli obiettivi definiti.
Nei seguenti schemi vengono individuate alcune tra le differenti
azioni da attivare da parte di ciascun attore per ogni fase del ciclo
di vita, in riferimento ai singoli obiettivi. In tali schemi si
utilizzano le seguenti definizioni:
Fase di produzione
- produzione di materia prima per imballaggio (carta, polimeri
plastici, ecc.);
- produzione di semilavorati (fogli di cartone, bobine di
polietilene, assi di legno per pallet, ecc.);
- assemblaggio (bottiglie, lattine, pallet, scatole, ecc.);
- eventuale finitura (verniciatura, lucidatura, ecc.).
Fase di distribuzione
- trasporto della merce imballata al punto vendita o presso
commercianti intermedi;
- stoccaggio ed immagazzinamento;
- distribuzione sullo scaffale o sul banco di vendita.
Fase di utilizzo
- l'imballaggio (primario, secondario o terziario) posto intorno al
prodotto lo accompagna nella fase di distribuzione al punto vendita
oppure fino al consumatore finale (prima di divenire rifiuto).
Fase di dismissione
- l'imballaggio termina la sua funzione. Se e' riutilizzabile sara'
avviato verso una nuova fase di riempimento, se, viceversa non e'
piu' riutilizzabile sara' dismesso trasformandosi in rifiuto.
Nota (1): Gestire dal punto di vista ambientale ogni singola fase
della vita del prodotto (imballaggio) prestando attenzione a cio' che
accadde in tutte le altre (EEA, 1998).
(segue allegato fotografato)A titolo esemplificativo si riportano
alcune tipologie di interventi:
- interventi specifici di prevenzione nella fase di produzione sono
individuati in:
- riduzione del peso e/o minimizzazione dei volumi (Life Cycle
design, Design for Disassembly, Design for Energy Efficiency;
- utilizzo di materiali facilmente riciclabili (Design for Recycle);
- utilizzo di materiali riciclati (Design for Manufacture);
- produzione di imballaggi riutilizzabili (Design for Use) progettare
un sistema di imballo riutilizzabile, vale a dire progettare un
sistema di imballo resistente pensando al possibile riutilizzo per
gli usi successivi;
- eliminazione dell'overpackaging;
- minimizzazione del packaging (la progettazione del packaging
avviene studiando le varie combinazioni di impilaggio, accostamento e
sovrapposizione dei prodotti da trasportare ottimizzando lo spazio
disponibile);
- immissione di imballaggi multifunzione (trasporto ed esposizione).
- Interventi specifici di prevenzione nella fase di distribuzione
sono individuati in:
- utilizzo gratuito di scatole e scatoloni di imballaggi secondari da
parte del consumatore per trasportare la spesa a casa, invece di
utilizzare shopping-bags;
- sistemi di distribuzione/vendita di prodotti alla spina che
permettono di ridurre la produzione di rifiuti di imballo sia di tipo
primario, secondario e terziario;
- promozione di contenitori a rendere;
- campagne informative comunicando la presenza di prodotti ecologici
nei punti vendita, etichette informative circa il miglior uso o
recupero, sensibilizzazione sul posto;
- applicazione di metodologie di reverse logistics, vale a dire
evitare il flusso unidirezionale delle merci. Le consegne delle merci
ai centri di smistamento ed ai punti vendita dovranno prevedere oltre
lo scarico della merce anche il carico di materiali da recuperare,
grazie anche alla disponibilita' di aree riservate
all'immagazzinamento degli imballaggi. Nel caso degli imballaggi
queste soluzioni possono andare dall'organizzazione comune di sistemi
di raccolta dei materiali di imballo, all'individuazione di
contenitori e supporti standardizzati e riutilizzabili, alla
definizione di procedure per l'interscambio ed il recupero degli
stessi.
- Interventi specifici di prevenzione nella fase di consumo sono
individuati in:
- raccolta domiciliare presso utenze non domestiche tramite il
ritiro, con passaggi a scadenza prestabilite e dotati di mezzi
idonei;
- attivazione presso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) di
aree attrezzate per il disimbalaggio e compattamento dei rifiuti da
imballaggio per gli utenti che decidono di "portare a casa" prodotti
piu' leggeri.
- Interventi specifici di ottimizzazione nella fase di dismissione
(da intendersi non vincolanti, laddove non siano previste specifiche
normative) sono individuati in:
- creazione di appositi luoghi di conferimento "isole ecologiche"
presso la GDO;
- inserimento nelle aree parcheggio della GDO di cassonetti per la
raccolta differenziata.
La GDO ricopre un ruolo centrale in fatto di prevenzione e riduzione
degli imballaggi.
La GDO utilizzatrice di elevate quantita' di imballaggi primari,
secondari e terziari costituisce, insieme al soggetto pubblico,
l'attore principale che nella filiera "dalla culla alla tomba" del
prodotto imballaggio, puo' condizionare pesantemente comportamenti
"environmental friendly".
ALLEGATO II
Criteri ed indirizzi regionali per la raccolta, decontaminazione e
smaltimento degli apparecchi dei PCB in essi contenuti in attuazione
del DLgs 209/99 e della Direttiva 96/59/CE
1. Riferimenti normativi
La prima regolamentazione organica sull'uso e sulla dismissione dei
PCB risale al DPR 24 maggio 1988, n. 216 "Attuazione della Direttiva
CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della Direttiva
CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15
della Legge 16 aprile 1987, n. 183" (SOGU 20 giugno 1988, n. 143).
La normativa europea si prefiggeva lo scopo di eliminare
progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di PCB
(policlorobifenili) e PCT (policlorotrifenili) e degli impianti,
apparecchi e fluidi in cui tali sostanze sono contenute.
Al fine di attuare una efficace azione di prevenzione e di tutela
della salute, il DPR 216/88 ha previsto alcuni strumenti operativi
quali:
- il censimento degli apparecchi, impianti e fluidi;
- il registro dei dati relativi agli stessi;
- specifiche modalita' di etichettatura degli apparecchi e degli
impianti finalizzati ad agevolare l'uso in sicurezza, lo smaltimento
e la relativa attivita' di controllo.
Piu' recentemente, anche in coerenza con gli obiettivi della gia'
richiamata Direttiva CEE 85/467 e con la conseguente progressiva
eliminazione dei PCB e PCT dal mercato, e' stata emanata la Direttiva
96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo
smaltimento di queste sostanze, con lo scopo di riavvicinare le
legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei
PCB, sulla decontaminazione e/o sullo smaltimento di apparecchi
contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della
loro eliminazione completa.
La Direttiva 96/59/CE e' stata recepita nell'ordinamento statale con
il DLgs n. 209 del 22 maggio 1999 "Attuazione della Direttiva
96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB e PCT", a cui sono seguite
ulteriori disposizioni tecniche emanate con il DM 11 ottobre 2001
"Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa
della loro decontaminazione e dello smaltimento".
Il DLgs 209/99 sviluppa un articolato impianto normativo e
procedurale che comprende fra l'altro:
- una nomenclatura di riferimento che introduce le seguenti
definizioni:
"PCB":
1) i policlorodifenili;
2) i policlorotrifenili;
3) il monometiltetraclorodifenilmetano; il
monometildiclorodifenil-metano, il monometildibromodifenilmetano;
4) ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di
qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;
"apparecchi contenenti PCB": qualsiasi apparecchio che contiene o e'
servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di
decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB
sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi
di presumere il contrario;
"PCB usati": qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22;
"detentore": la persona fisica o la persona giuridica che detiene
PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;
"decontaminazione": l'insieme delle operazioni che rendono
riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni
gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da
PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioe' l'insieme delle
operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato
che non contiene PCB;
"smaltimento": le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al
deposito sotterraneo sicuro e situato in profondita' localizzato in
una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi
contenenti PCB e PCB usati che possono essere decontaminati) e D15 di
cui all'Allegato B del DLgs 22/97;
- alcuni importanti strumenti operativi ed adempimenti quali:
a) Inventario
L'inventario e' costituito dalle comunicazioni a cui sono obbligati,
ai sensi dell'art. 3 del DLgs 209/99, i detentori di apparecchi
contenenti PCB di volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di
potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come
comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito.
Tali comunicazioni vanno inviate alle Sezioni regionali del Catasto
dei rifiuti con cadenza biennale. Il DM 11 ottobre 2001 stabilisce le
modalita' con cui tale comunicazione deve essere effettuata.
La successiva data di scadenza per la presentazione della prima
comunicazione era inizialmente fissata per il 31 dicembre 1999,
procrastinata poi al 31 dicembre 2000 con DL n. 500 del 30 dicembre
1999, convertito con Legge n. 33 del 25 febbraio 2000.
La successiva data di scadenza per la presentazione di tali
comunicazioni e' stata fissata per il 31 dicembre 2002 ed in seguito
con cadenza biennale.
b) Obbligo di decontaminazione e smaltimento
I PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o
smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre
2005.
La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad
inventario ai sensi del predetto articolo 3 devono essere effettuati
entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
Gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con
concentrazione di PCB compresa fra 500 e 50 ppm devono essere
smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non
vengano decontaminati entro il 2005 o il 2010.
I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere
decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste
dal DLgs 209/99 solo se sono in buon stato funzionale, senza perdite
di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme o alle
specifiche tecniche relative alla qualita' dielettrica indicate dal
DM 11/10/2001. Tali detentori devono effettuare apposita
comunicazione (resa ai sensi dell'art. 21 della Legge 241/90) sul
rispetto di tali condizioni operative alla Provincia territorialmente
competente. In assenza di tale comunicazione i trasformatori devono
essere immediatamente decontaminati.
I trasformatori contenenti piu' dello 0,05% in peso (500 ppm) di PCB
devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:
a) la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore
inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo
0,005% in peso (50 ppm);
b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi
nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e
dell'esplosione;
c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo
smaltimento dei PCB.
La decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi contengono tra lo
0,05% e lo 0,005% in peso di PCB deve essere effettuata rispettando
solo le condizioni di cui alle suddette lettere b) e c).
c) Modalita' di smaltimento
Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato
mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della
Direttiva 94/67/CE, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti
pericolosi. Possono essere autorizzati dalle Province altri metodi di
smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB
previo parere dell'APAT in ordine alla rispondenza dei metodi stessi
alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici
relativi alle migliori tecniche disponibili.
d) Programmi
Le Province devono adottare e trasmettere al Ministero dell'Ambiente
un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli
apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti,
nonche' un programma (bozza di Piano di cui alla Direttiva 96/59/CE)
per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi
contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3. Tali programmi
indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi
della Direttiva 96/59/CE e del DLgs 209/99 e costituiscono parte
integrante dei PPGR.
2. Costruzione del Quadro conoscitivo
La base conoscitiva fondamentale per poter predisporre i programmi di
decontaminazione e smaltimento degli apparecchi, dei PCB in essi
contenuti e dei PCB usati e' costituta dalla conoscenza dei dati
relativi a:
- numero di apparecchiature in uso o in detenzione e relativi
quantitativi di PCB e PCT;
- numero di apparecchiature e quantitativi di PCB e PCT avviati a
decontaminazione o smaltimento ("domanda");
- impianti che attuano le operazioni di smaltimento di cui ai punti
D8, D9, D10, D12 e D15 autorizzati ai sensi del DLgs 22/97
("offerta").
Per ragioni di semplicita', ai fini del presente documento ogni
riferimento ai PCB e' da intendersi esteso anche ai PCT.
2.1 Apparecchiature in uso o in detenzione contenenti PCB
La principale fonte informativa relativa al numero di apparecchi
contenenti PCB e ai PCB in uso o in detenzione e' costituita
dall'inventario di cui all'art. 3 del DLgs 209/99.
I dati da utilizzare sono quelli relativi alle comunicazioni
pervenute alla Sezione regionale del Catasto rifiuti, con sede presso
ARPA Emilia-Romagna.
I dati dell'inventario vanno sintetizzati elaborando opportune
tabelle riassuntive.
Per la ricostruzione del quadro conoscitivo si deve tenere conto
anche delle comunicazioni relative ai trasformatori in utilizzo che
rispettano le condizioni definite dal DM 11/10/2001. Per evitare
duplicazioni di dati non devono essere conteggiate le comunicazioni
relative ai trasformatori in utilizzo gia' registrati nell'inventario
e le comunicazioni delle Ferrovie italiane relative alle
apparecchiature utilizzate sul materiale viaggiante in quanto tali
comunicazioni vengono inviate a tutte le Sezioni regionali del
Catasto.
L'inventario e le comunicazioni relative ai trasformatori in utilizzo
costituiscono un'utile base informativa per valutare il numero e la
quantita' di apparecchi da dismettere e i PCB usati da smaltire; tale
base fornisce un'informazione di tipo qualitativo sull'entita' del
problema ma non consente di valutare i tempi di decontaminazione e/o
di dismissione e la conseguente produzione di rifiuti, che peraltro
sono in parte connessi alle scelte discrezionali dei detentori
stessi. Per poter definire la reale "domanda" di decontaminazione e
smaltimento da correlare alla "offerta" esistente sul territorio
provinciale ai fini del bilancio, e' quindi necessario avvalersi
anche dei dati contenuti nelle dichiarazioni MUD.
2.2 I dati MUD di produzione
Le dichiarazioni MUD costituiscono la fonte informativa principale
sui dati relativi ai rifiuti costituiti dagli apparecchi che
annualmente vengono dismessi e ai PCB usati; esse contengono dati
quantitativi correlati al sistema di codifica dei rifiuti di cui
all'Allegato A del DLgs 22/97 (codice CER). A tale riguardo e'
opportuno considerare che fino al 31/12/2001 i rifiuti contenenti PCB
venivano classificati utilizzando i seguenti tre codici CER:
- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT";
- 130301 "Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri
liquidi contenenti PCB e PCT";
- 160201 "Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT".
Tali rifiuti erano classificati come rifiuti pericolosi.
Ai sensi di quanto previsto dalla Decisione della Commissione CE del
16/1/2001 e successive modifiche e integrazioni che modifica l'elenco
dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE, a partire dall'1
gennaio 2002 e' stata introdotta una nuova codifica dei rifiuti
(nuovo Codice Europeo Rifiuti) ed i nuovi codici dei rifiuti
contenenti PCB sono i seguenti:
- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB";
- 130301 "Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB";
- 160109 "Componenti contenenti PCB";
- 160209 "Trasformatori e condensatori contenenti PCB";
- 160210 "Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209";
- 170902 "Rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni
a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti
PCB, condensatori contenenti PCB).
Tali rifiuti sono classificati come pericolosi.
Pertanto e' opportuno fare esplicito riferimento ai codici CER
vigenti rispetto al periodo temporale di riferimento.
Ai fini dei programmi di cui al DLgs 209/99, per delineare uno
scenario di prospettiva sulla produzione di tali rifiuti, devono
essere prese come base di riferimento per i codici CER sopracitati le
dichiarazioni MUD relative all'ultimo anno disponibile.
2.3 Flussi interprovinciali e transfrontalieri
Oltre ai dati di produzione provinciale e' opportuno analizzare nel
dettaglio anche i flussi tra Province diverse (anche appartenenti ad
altre Regioni) ed i trasporti transfrontalieri riguardanti i codici
CER citati in precedenza, poiche' i rifiuti derivanti da tali
attivita' possono incidere sul bilancio domanda/offerta di
smaltimento.
2.4 Il sistema impiantistico esistente
La problematica dello smaltimento dei PCB si riferisce ad una
tipologia di rifiuti la cui produzione e' essenzialmente collegata
alla dismissione di apparecchi e fluidi in essi contenuti, produzione
che e' destinata necessariamente ad estinguersi con il tempo, in
quanto l'immissione sul mercato di tali sostanze e' stata vietata
gia' con il DPR 216/88.
Per quanto concerne i dati relativi agli impianti esistenti la fonte
informativa e' costituita dalle autorizzazioni rilasciate per
effettuare operazioni di deposito preliminare, decontaminazione o
smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del DLgs 22/97.
Da ricordare inoltre il fatto che un impianto, anche se autorizzato
ai sensi del DLgs 22/97, non necessariamente svolge tale attivita'
per tutte le tipologie di rifiuti previsti ed impegnando tutte le
potenzialita' autorizzate. Per questo motivo risulta necessario fare
riferimento ai dati relativi allo smaltimento contenuti nelle
dichiarazioni MUD.
2.5 I dati MUD di smaltimento
Anche per i dati relativi ai quantitativi di rifiuti che risultano
effettivamente avviati alle diverse operazioni di smaltimento, di cui
all'Allegato B del DLgs 22/97, valgono le considerazioni sviluppate
al precedente punto 2.2.
3. Azioni di pianificazione
In un contesto pianificatorio e programmatorio si deve
necessariamente tenere conto che le previsioni nella materia in esame
riguardano la competenza della gestione dei rifiuti speciali
pericolosi, che fa essenzialmente capo alla iniziativa di soggetti
privati e che, necessariamente, risente degli aspetti economici
connessi a tale gestione "a mercato".
In tale contesto, non essendo praticabili strumenti coercitivi o di
natura economica, occorre valutare la possibilita' di attivare una
strumentazione di tipo volontario quale quella costituita dagli
accordi e dai contratti di programma. E' pertanto opportuna la
attivazione di iniziative su scala provinciale per stipulare accordi
con i detentori degli apparecchi da dismettere e/o decontaminare, ed
in particolare con le aziende che ne detengono le maggiori quantita',
quali ad esempio le aziende che gestiscono il trasporto ferroviario e
l'ENEL, al fine di concertare un programma che garantisca il rispetto
degli obiettivi e delle tempistiche previste dal DLgs 209/99.
3.1 Programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli
apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti
Ai fini della definizione del programma, il primo obiettivo da
conseguire riguarda il miglioramento della qualita' dei dati, da
attuare mediante l'impegno coordinato di:
- ARPA, nelle sue articolazioni regionale e provinciali;
- Osservatori provinciali ex art. 10 della Legge 93/01, in qualita'
di strumenti di acquisizione dei dati e conoscenze sulla gestione dei
rifiuti;
- Camere di Commercio, in quanto destinatarie delle dichiarazioni MUD
e del loro trasferimento alle Sezioni regionali del Catasto rifiuti.
Anche per quanto riguarda la decontaminazione si indica la necessita'
di mettere in campo un impegno per aumentare il livello di conoscenza
complessiva su tali attivita'.
In tale contesto si ritiene utile precisare che l'operazione di
decontaminazione di cui al DLgs 209/99 ovvero "l'insieme delle
operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili
nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o
i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la
sostituzione, cioe' l'insieme delle operazioni che consistono nel
sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB" non possa
essere sempre ricondotta alla fattispecie D9 "trattamento chimico
fisico" di cui all'Allegato B del DLgs 22/97. Infatti dal punto di
vista tecnico sono individuabili le seguenti due tipologie di
decontaminazione:
1) decontaminazione effettuata per rendere riutilizzabili o
riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi
mediante sostituzione del fluido contenente PCB (in tal caso si
configura un'autorizzazione ad hoc per svolgere tali operazioni ai
sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 del DLgs 209/99 e
dell'art. 28 del DLgs 22/97);
2) decontaminazione effettuata per rendere riutilizzabili o
riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni i fluidi
contaminati da PCB mediante dealogenazione (in tal caso si configura
un'autorizzazione per operazioni D9 ai sensi dell'art. 28 del DLgs
22/97).
Sulla base dei dati relativi alla decontaminazione ed alla gestione
dei rifiuti costituiti da apparecchi e PCB in essi contenuti, deve
essere valutata, secondo l'approccio domanda/offerta di smaltimento,
la consistenza ed efficienza dell'esistente sistema provinciale ed
individuate le azioni necessarie per attuare gli obiettivi previsti
dall'art. 5 del DLgs 209/99.
L'efficacia delle azioni proposte dal programma va verificata,
nell'ambito del monitoraggio del processo di pianificazione, entro un
anno dalla scadenza dei termini stabiliti dal predetto art. 5 del
DLgs 209/99.
3.2 Bozza di Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli
apparecchi non soggetti ad inventario
Ai fini della definizione della bozza di Piano, il primo obiettivo da
conseguire riguarda la costituzione di una base informativa sugli
apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario, anche in questo
caso da attuare mediante l'impegno coordinato di:
- ARPA, nelle sue articolazioni regionale e provinciali;
- Osservatori provinciali ex art. 10 della Legge 93/01, in qualita'
di strumenti di acquisizione dei dati e conoscenze sulla gestione dei
rifiuti;
- Camere di Commercio, in quanto destinatarie delle dichiarazioni MUD
e del loro trasferimento alle Sezioni regionali del Catasto rifiuti.
Sulla base di un bilancio domanda/offerta di smaltimento, deve essere
sviluppato un sistema articolato per conseguire un'efficace gestione
anche avvalendosi, eventualmente, di strutture di conferimento a
gestione pubblica. Tale sistema deve comunque essere finalizzato a
conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 5 del DLgs 209/99.
L'efficacia delle azioni proposte dal piano va verificata,
nell'ambito del monitoraggio del processo di pianificazione, entro un
anno dalla scadenza dei termini stabiliti dal predetto art. 5 del
DLgs 209/99.