REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 6 giugno 2003, n. 14

Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo 2003. Approvazione del Piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi del 20 e 21 ottobre 2001 nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza

L'ASSESSORE                                                                     
Premesso:                                                                       
- che nel mese di ottobre 2001 il territorio della regione                      
Emilia-Romagna e' stato colpito da eccezionali eventi atmosferici;              
- che tali eventi hanno provocato la tracimazione dei maggiori bacini           
lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti,                  
determinando consequenzialmente frane, smottamenti, oltre che danni             
alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;           
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1              
febbraio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino all'1              
febbraio 2003 nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale in                 
provincia di Piacenza, a causa degli eccezionali eventi metereologici           
del 20 ottobre 2001;                                                            
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31              
gennaio 2003 e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2003 la                     
dichiarazione di stato di emergenza nei territori dei comuni di                 
Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza, a causa degli                      
eccezionali eventi metereologici del 20 ottobre 2001;                           
vista l'ordinanza n. 3276 del 28 marzo 2003 del Presidente del                  
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del                 
5/4/2003, n. 80, con la quale, per fronteggiare i danni conseguenti             
agli eventi specificati in premessa, si dispone uno stanziamento pari           
a 2 milioni di Euro, concedendo inoltre al Presidente della Regione             
Emilia-Romagna di utilizzare, in osservanza delle deroghe di cui                
all'art. 4 della medesima ordinanza, le residue risorse finanziarie             
di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del                    
Consiglio dei Ministri 2431/96 pari a Euro 311.275,20 nonche' quota             
parte del mutuo contratto per interventi di protezione civile ai                
sensi dell'ordinanza 3124/01 pari a Euro 657.141,79;                            
rilevato che ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza                  
3276/03 i Presidenti delle Regioni interessate provvedono:                      
- alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a                     
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi specificati in premessa,           
avvalendosi anche di altri soggetti attuatori che agiscono, per                 
quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche               
direttive ed indicazioni dei medesimi Presidenti;                               
- al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture               
pubbliche danneggiate, alla pulizia e alla manutenzione straordinaria           
degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti,             
nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di                   
prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai                   
dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;                             
- all'erogazione dei contributi per l'immediata ripresa delle                   
attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali                     
condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;           
considerati i molteplici impegni istituzionali cui deve assolvere il            
Presidente dalla Giunta regionale;                                              
rilevato che con deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 25               
luglio 2000, l'Assessore "Difesa del suolo e della costa. Protezione            
civile", prof. Marioluigi Bruschini, e' stato delegato ad esercitare            
le funzioni previste dall'art. 18 della L.R. 19 aprile 1995, n. 45,             
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione                    
Emilia-Romagna in materia di protezione civile", nonche' autorizzato            
ad avvalersi, anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 14 e 15              
della L.R. 45/95 e per l'attuazione degli interventi necessari a                
fronteggiare le situazioni di emergenza, delle strutture regionali e            
degli Enti ed Aziende regionali, adottando i decreti previsti                   
dall'art. 11, comma 3 della L.R. 45/95;                                         
dato atto che l'Assessore Marioluigi Bruschini, sin dalle prime                 
segnalazioni degli eventi meteorici in questione, si e' occupato,               
nell'ambito delle funzioni a lui delegate e di quanto, al riguardo,             
espressamente previsto dall'art. 11 della L.R. n. 45 del 1995, del              
coordinamento degli interventi e del raccordo con le autorita'                  
interessate;                                                                    
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del               
6/5/2003 che affida all'Assessore "Difesa del suolo e della costa.              
Protezione civile", prof. Marioluigi Bruschini, tutti i compiti                 
previsti in capo al Presidente della Regione dall'ordinanza del                 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo 2003,                
affidandogli, in particolare, l'incarico di:                                    
- provvedere all'approvazione, anche per stralci, di un Piano                   
regionale degli interventi connessi con gli eventi calamitosi                   
specificati in premessa, che possa essere successivamente integrato e           
rimodulato e che comprenda l'erogazione di contributi a privati ed              
attivita' produttive, la cui proposta e' da sottoporsi a previo esame           
di un Comitato istituzionale appositamente costituito;                          
- provvedere alla definizione di procedure, in analogia alle                    
procedure adottate in seguito all'ordinanza 3258/02, improntate al              
principio di semplificazione dell'azione amministrativa, per la                 
realizzazione degli interventi pianificati, nonche' alla                        
determinazione di termini per l'affidamento e l'ultimazione degli               
interventi di cui all'ordinanza 3276/03 anche in relazione alla                 
possibilita' di ricorrere alle deroghe alla normativa ordinaria                 
espressamente autorizzate dal predetto provvedimento;                           
- provvedere all'espletamento, anche con l'ausilio di strumenti                 
informatici, dell'attivita' di monitoraggio degli interventi                    
pianificati;                                                                    
visto il punto 4) del decreto del Presidente della Giunta regionale             
n. 119 del 6 maggio 2003, con il quale e' stato costituito il                   
Comitato istituzionale per l'attuazione dell'ordinanza 3276/03;                 
vista la determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del            
suolo e della costa n. 5320 del 6 maggio 2003, con la quale e' stato            
costituito lo staff tecnico-amministrativo per l'attuazione                     
dell'ordinanza 3276/03;                                                         
vista la proposta del Piano degli interventi urgenti per la messa in            
sicurezza dei territori colpiti dagli eventi del 20 e del 21 ottobre            
2001 predisposta dallo Staff tecnico-amministrativo nella seduta                
dell'8 maggio 2003;                                                             
considerato che tale proposta e' stata valutata positivamente dal               
Comitato istituzionale nella seduta dell'8 maggio 2003;                         
ritenuto pertanto, di procedere all'approvazione del Piano degli                
interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori colpiti              
dagli eventi del 20 e del 21 ottobre 2001;                                      
considerato che nella medesima seduta il Comitato istituzionale ha              
concordato sull'opportunita' di concedere contributi a privati ed               
attivita' produttive danneggiate nel rispetto dei parametri e dei               
criteri e con le procedure e modalita' utilizzate per i contributi              
erogati a carico del Fondo regionale di Protezione civile,                      
stabilendo, come unico punto in difformita', il valore della                    
franchigia in Euro 1.500,00;                                                    
considerato che il Comitato istituzionale ha altresi' convenuto                 
sull'opportunita' di inserire nel piano:                                        
- la direttiva sulle procedure a la modulistica relativa                        
all'esecuzione degli interventi, elaborata sulla base di quanto                 
stabilito per l'attuazione dell'ordinanza 3258/02;                              
- la direttiva sulle procedure e la modulistica relativa ai                     
contributi da erogare a soggetti privati ed attivita' produttive;               
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,                   
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma                
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;           
decreta:                                                                        
1) di approvare il Piano degli interventi urgenti per la messa in               
sicurezza dei territori colpiti dagli eventi del 20 e del 21 ottobre            
2001, previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del                    
Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo 2003, allegato al                   
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;                            
2) di approvare la direttiva sulle procedure e la modulistica                   
relativa all'erogazione di contributi a soggetti privati ed attivita'           
produttive danneggiati dagli eventi in questione, quale parte                   
integrante e sostanziale del piano e del presente atto;                         
3) di approvare la direttiva sulle procedure e la modulistica                   
relativa all'esecuzione degli interventi ricompresi nel piano, quale            
parte integrante e sostanziale del piano e del presente atto;                   
4) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
L'ASSESSORE                                                                     
Marioluigi Bruschini                                                            
Direttiva per l'erogazione di contributi ai soggetti privati                    
danneggiati dal nubifragio verificatosi il 20 ottobre 2001 nel                  
territorio dei comuni di Ottone e Cerignale, in provincia di Piacenza           
(art. 1, comma 2, lettera b), OM 3276/03)                                       
A. Disposizioni generali                                                        
I Comuni devono far compilare le domande di contributo per i danni              
subiti in conseguenza del nubifragio del 20 ottobre 2001, avvalendosi           
degli appositi moduli di domanda (Allegati A e B alla presente                  
direttiva), ai proprietari di unita' immobiliari adibite ad                     
abitazione principale (prima casa), agli esercenti un'attivita'                 
imprenditoriale o professionale e agli enti non commerciali che                 
svolgono in via non principale un'attivita' commerciale, aventi                 
rispettivamente la residenza e la sede legale e/o operativa nei                 
comuni di Ottone e Cerignale, che all'epoca dell'evento abbiano                 
segnalato il danneggiamento.                                                    
I danni subiti devono essere in rapporto di causalita' diretta ed               
immediata con gli eventi suddetti. La tipologia dei danni dichiarati            
deve essere pertanto compatibile e congruente con la specificita'               
dell'evento verificatosi.                                                       
Ai fini della liquidazione del contributo, gli aventi titolo devono             
presentare al Comune la documentazione di spesa fiscalmente valida              
(es.: fatture, ricevute fiscali, parcelle) ovvero dichiarazione                 
sostitutiva di atto di notorieta' riportante gli estremi della                  
documentazione medesima. In caso di lavori eseguiti in economia,                
saranno ammesse a contributo solo le spese fiscalmente documentate              
per l'acquisto dei materiali impiegati.                                         
Sono esclusi dal contributo i danni di importo inferiore a Euro                 
1.500,00 (franchigia).                                                          
Sono esclusi altresi' dal contributo i danni ai beni mobili e ai beni           
mobili registrati ad eccezione di quanto previsto alla lettera C.2.             
Sono infine esclusi dal contributo i danni relativi a immobili o                
porzioni di immobili realizzati in difformita' alle disposizioni                
urbanistiche ed edilizie ove tale difformita' comporti variazioni               
essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985, n. 47, e successive                  
modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.                  
Il contributo e' assegnato al netto degli indennizzi eventualmente              
corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da compagnie                 
assicuratrici.                                                                  
I Comuni, nel rispetto di quanto disposto dalla presente direttiva,             
fanno compilare le domande di contributo ai soggetti danneggiati,               
istruiscono le domande di contributo individuando gli aventi titolo             
allo stesso, richiedono alla Regione i finanziamenti necessari e                
provvedono alla liquidazione di quanto dovuto ai beneficiari.                   
La Regione, in caso di richieste di finanziamenti che                           
complessivamente eccedano le disponibilita' finanziarie, provvede a             
ripartire in misura proporzionale i finanziamenti tra i Comuni                  
interessati, considerando il fabbisogno dagli stessi indicato.                  
B. Contributi a favore dei soggetti privati                                     
I contributi sono concessi:                                                     
B.1) a favore del proprietario di unita' immobiliare adibita ad                 
abitazione principale, danneggiata, censita al Nuovo catasto edilizio           
urbano o per cui sia gia' stata depositata l'istanza di                         
accatastamento nei termini di legge, fino al 75% delle spese, IVA               
inclusa, finalizzate al ripristino dell'unita' medesima e, qualora              
danneggiati, degli annessi impianti tecnologici (di riscaldamento, di           
condizionamento, elettrici, idrici, ecc.), nonche' delle spese                  
sostenute per la rimozione, sia dall'abitazione che dalle aree                  
cortilive, di materiale sovralluvionale e detritico. Il predetto                
contributo, calcolato al netto della franchigia di Euro 1.500,00, non           
puo' comunque superare l'importo di Euro 26.000,00. Il contributo in            
parola, qualora il proprietario non ne abbia titolo per la propria              
abitazione principale, e' concesso per i danni all'unita' immobiliare           
(seconda casa) adibita ad abitazione principale di terzi, che ivi               
risiedono a titolo di diritto reale o personale di godimento. Il                
contributo e' concesso limitatamente ad una sola seconda casa;                  
B.2) all'amministratore condominiale o, in mancanza, al condomino               
all'uopo delegato da altri condomini, fino al 75% delle spese, IVA              
inclusa, finalizzate al ripristino dei danni alle parti comuni di un            
edificio e limitatamente alle tipologie di danno di cui al precedente           
punto B.1), al netto della franchigia di Euro 1.500,00, e comunque              
non oltre l'importo di Euro 26.000,00;                                          
B.3) soggetti titolati a presentare la domanda di contributo. La                
domanda di contributo di cui ai precedenti punti B.1) e B.2), e'                
presentata in ogni caso dal proprietario. La domanda di contributo di           
cui al precedente punto B.3), e' presentata dall'amministratore del             
condominio o, in mancanza, dal condomino all'uopo delegato dagli                
altri condomini.                                                                
C. Contributi a favore di imprese, professionisti ed enti non                   
commerciali                                                                     
Le imprese devono appartenere ad uno dei seguenti settori produttivi:           
industriale, artigianale, alberghiero, commerciale e dei servizi,               
agro-industriale e dell'allevamento (per questi ultimi due settori,             
il contributo e' concesso limitatamente alle tipologie di interventi            
non disciplinati dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185).                         
Gli enti non commerciali considerati ai fini della concessione dei              
contributi in parola, sono quelli che svolgono un'attivita'                     
commerciale, ai sensi del TUIR 22 dicembre 1986 n. 817 e successive             
modifiche ed integrazioni, strumentale e sussidiaria rispetto                   
all'attivita' principale.                                                       
I contributi sono concessi per i danni: ai beni immobili adibiti                
all'attivita' imprenditoriale, professionale e commerciale dei                  
soggetti sopraindicati, ai beni mobili e ai beni mobili registrati,             
strumentali all'esercizio dell'attivita' medesima.                              
C.1) Unita' immobiliari danneggiate: il contributo e' concesso per le           
spese finalizzate al ripristino delle unita' immobiliari e degli                
annessi impianti tecnologici danneggiati;                                       
C.2) beni mobili e beni mobili registrati: il contributo e' concesso            
per le spese finalizzate all'acquisto o al ripristino dei beni                  
distrutti o danneggiati, a condizione che le stesse siano state                 
sostenute entro il termine di 90 giorni dalla data dell'evento                  
calamitoso;                                                                     
C.3) il contributo e' concesso fino al 75% delle spese (IVA inclusa,            
solo qualora non detraibile) indicate nelle lettere C.1) e C.2), al             
netto della franchigia di Euro 1.500,00 e comunque non oltre                    
l'importo di Euro 150.000,00 per impresa, studio professionale o ente           
non commerciale;                                                                
C.4) per l'ammissibilita' a contributo sono richiesti i seguenti                
presupposti: - interruzione dell'attivita' per un periodo uguale o              
superiore ad un giorno; - iscrizione delle imprese, sia alla data               
dell'evento calamitoso che alla data della liquidazione del                     
contributo, nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di               
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per gli studi               
professionali, iscrizione dei professionisti negli appositi albi o              
elenchi. Per gli enti non commerciali, l'attivita' commerciale                  
esercitata in via sussidiaria e strumentale a quella principale deve            
risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'ente medesimo o,           
in mancanza, dalle scritture contabili tenute ai sensi della vigente            
normativa; - assenza di procedure concorsuali sia alla data                     
dell'evento calamitoso che alla data di liquidazione del contributo;            
C.5) soggetti titolati a presentare la domanda di contributo. La                
domanda e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa, studio            
professionale o ente non commerciale. Qualora la proprieta'                     
dell'unita' immobiliare non appartenga a questi ultimi, la domanda e'           
presentata dal proprietario dell'unita' immobiliare che si sia fatto            
direttamente carico delle spese e il contributo e' concesso a                   
condizione che venga assicurata la medesima destinazione d'uso a                
favore del medesimo titolare dell'attivita' d'impresa, professionale            
e commerciale.                                                                  
D. Perizia asseverata                                                           
Le domande di cui alle precedenti lettere B.3) e C.5) devono essere             
corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, nel solo           
caso di unita' immobiliari danneggiate, il cui valore di danno sia              
superiore a Euro 16.500,00, e i cui lavori di ripristino non siano              
ancora iniziati alla data di pubblicazione del decreto di                       
approvazione del Piano nonche' della presente direttiva nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Le spese sostenute per la perizia asseverata sono ammesse a                     
contributo nella stessa misura percentuale applicata sull'importo               
delle spese di ripristino dell'unita' immobiliare danneggiata.                  
E. Presentazione delle domande di contributo e relativo procedimento            
istruttorio                                                                     
Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Piano               
nonche' della presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione Emilia-Romagna:                                                         
E.1) i Comuni devono: - far presentare, entro trenta giorni, a pena             
di inammissibilita', la domanda di contributo ai soggetti che                   
all'epoca dell'evento, avevano segnalato il danno subito e per le               
tipologie di beni riconoscibili da questa direttiva. La domanda,                
compilata in carta semplice, utilizzando i moduli di cui agli                   
Allegati A e B alla presente direttiva, e sottoscritta dai soggetti             
tra quelli indicati nelle precedenti lettere B.3) e C.5), deve essere           
corredata, nel caso previsto nella precedente lettera D), di perizia            
asseverata; - provvedere, entro i trenta giorni successivi al termine           
di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse, previa            
verifica della loro ammissibilita'. Qualora la domanda non sia                  
integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione, dando            
un termine per la regolarizzazione non superiore a 10 giorni, decorso           
inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile; e'                
comunque sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il                 
termine di scadenza per la presentazione delle domande; -                       
trasmettere, conclusa l'istruttoria nei sessanta giorni previsti,               
alla Regione la richiesta di finanziamento con allegati due distinti            
elenchi degli aventi titolo al contributo, approvati dal competente             
organo comunale. (L'elenco dei soggetti privati e l'elenco delle                
imprese, studi professionali ed enti non commerciali, devono                    
riportare in corrispondenza di ciascun richiedente l'importo del                
danno dichiarato e/o, ove gia' sostenute, l'importo delle spese);               
E.2) assegnazione dei finanziamenti ai Comuni. La Regione, ricevute             
le richieste di finanziamento dei Comuni e tenuto conto delle                   
complessive disponibilita' finanziarie: - provvede, anche al fine di            
ripartire proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni medesimi, alla            
determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili           
entro i limiti percentuali e massimali stabiliti nella presente                 
direttiva; - assegna i finanziamenti e pubblica l'atto di                       
assegnazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.             
F. Liquidazione da parte dei Comuni dei contributi agli aventi titolo           
I Comuni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto regionale           
di assegnazione dei finanziamenti a loro favore:                                
F.1) provvedono a calcolare il contributo massimo erogabile e a darne           
comunicazione ai beneficiari. Il contributo viene cosi' calcolato:              
all'importo del danno dichiarato (ovvero delle spese sostenute), ivi            
compreso il costo della perizia asseverata, al netto di una                     
franchigia di Euro 1.500,00, viene applicata la percentuale                     
determinata dalla Regione. Dall'importo risultante, che non deve                
inoltre superare il massimale previsto nella presente direttiva,                
devono essere decurtati eventuali indennizzi corrisposti o da                   
corrispondersi allo stesso titolo da parte di compagnie                         
assicuratrici, al netto dei premi assicurativi versati nel                      
quinquennio antecedente la data dell'evento calamitoso. In presenza             
di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi (es.            
danni da eventi naturali, da furto, da responsabilita' civile, etc.),           
verra' considerata unicamente la quota del premio assicurativo                  
attinente il rischio per danni connessi all'evento calamitoso,                  
comprensiva della corrispondente quota parte di accessori, diritti e            
imposte a carico del contraente/assicurato. Il contributo spetta solo           
se di importo superiore all'indennizzo gia' decurtato del premio                
assicurativo versato nell'ultimo quinquennio. In tal caso, il                   
soggetto danneggiato, non puo' comunque percepire, tra contributo ed            
indennizzo, piu' del valore del danno sofferto. Pertanto, qualora la            
somma del contributo ammissibile e dell'indennizzo assicurativo                 
risulti superiore al valore del danno sofferto, l'importo del                   
contributo ammissibile dovra' essere decurtato della quota eccedente            
la somma predetta;                                                              
F. 2) provvedono a liquidare, anche in piu' soluzioni, i contributi             
agli aventi titolo, dietro presentazione in originale di                        
documentazione valida ai fini fiscali ovvero di dichiarazione                   
sostitutiva di atto di notorieta' riportante gli estremi della                  
documentazione medesima. In presenza di indennizzi assicurativi i               
Comuni provvederanno a richiedere agli interessati di specificare la            
quota del premio assicurativo che qui rileva, comprensiva della                 
corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico             
del contraente/assicurato; gli interessati si faranno rilasciare, a             
tal fine, apposita dichiarazione dalla Compagnia assicuratrice. Se il           
valore dei danni dichiarato nella domanda, sulla base del quale e'              
stato calcolato il contributo massimo erogabile, non coincide con               
l'importo delle spese effettivamente sostenute si procedera' nel                
seguente modo: - qualora il valore dei danni dichiarato sia inferiore           
all'importo delle spese sostenute, sara' liquidato il contributo                
percentualmente applicato sul primo importo; - qualora il valore dei            
danni dichiarato sia superiore all'importo delle spese sostenute, il            
contributo percentualmente calcolato sul primo importo sara'                    
rideterminato e liquidato in rapporto alle spese effettivamente                 
sostenute.                                                                      
In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare           
tra quelle ammesse a contributo.La Regione trasferisce, anche in piu'           
soluzioni, le risorse ai Comuni dietro presentazione degli atti                 
comunali di liquidazione dei contributi ai beneficiari.                         
G. Termini per l'esecuzione dei lavori                                          
Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione              
Emilia-Romagna dell'atto di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni,           
gli interventi di ripristino dell'unita' immobiliare danneggiata                
adibita ad abitazione principale del proprietario o, nei casi                   
previsti nella presente direttiva, di un terzo, nonche' ad attivita'            
d'impresa, professionale o commerciale, devono essere ultimati entro            
12 mesi.                                                                        
Gli aventi titolo a contributo sono tenuti a presentare al Comune la            
documentazione di cui al punto F.2) entro e non oltre trenta giorni             
dalla avvenuta ultimazione degli interventi e comunque non oltre i              
trenta giorni dalla scadenza dei termini sopraindicati.                         
H. Controlli                                                                    
I Comuni effettueranno, nella misura di almeno il 15% delle domande             
complessivamente accolte, controlli a campione sulla veridicita'                
delle dichiarazioni rese dagli interessati nella domanda di                     
contributo.                                                                     
Ove in sede di controllo venga accertata l'insussistenza dei danni o            
la mancanza del nesso di causalita' tra questi e il nubifragio che ha           
colpito i comuni interessati o siano rilevati altri elementi di                 
falsita' nelle dichiarazioni rese all'amministrazione comunale si               
procedera' alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori              
conseguenze previste dalla legge.                                               
I. Trasmissione di informazioni alla Regione Emilia-Romagna                     
I Comuni provvederanno, entro i sei  mesi successivi a quello di                
liquidazione dei contributi agli aventi titolo, ad inviare alla                 
Regione una relazione in merito all'effettuazione ed all'esito dei              
controlli previsti nella precedente lettera H.                                  
La Regione si riserva comunque di disporre controlli, anche a                   
campione, sulla corretta applicazione da parte dei Comuni della                 
presente direttiva.                                                             
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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