DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2003, n. 925
Legge 21/01 e DM 27 dicembre 2001, n. 2523. Approvazione del bando per la selezione delle proposte di intervento da inserire nel Piano operativo regionale del Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 21 dell'8 febbraio 2001 "Misure per ridurre il disagio
abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in
locazione";
- la L.R. n. 24 dell'8 agosto 2001 "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2523 del 27
dicembre 2001 "Programma sperimentale di edilizia residenziale
denominato "20.000 abitazioni in affitto", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2002, n. 162;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 13 marzo 2003,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2003, n. 79, con il
quale viene prorogato al 10 ottobre 2003 il termine per la
trasmissione da parte delle Regioni dei Piani operativi regionali
previsti dal DM 2523/01;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003
"Legge 21/01 e L.R. 24/01: Programma regionale 2003/2004 di
interventi pubblici per le politiche abitative. Primo provvedimento";
considerato:
- che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale 463/03, al
punto 2.1.3 dell'Allegato "A", prevede che la Giunta emani un bando
per la selezione delle proposte di intervento da inserire nel Piano
operativo previsto dal Programma "20.000 abitazioni in affitto",
definendo nel bando stesso, quale prima attuazione dell'art. 19 della
L.R. 24/01, i requisiti di qualificazione che devono essere posseduti
dagli operatori per poter partecipare;
- che le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi
selezionati a seguito del presente bando ed inseriti nel Piano
operativo consistono in Euro 20.658.000,00, allocate sul Cap. 32020
del Bilancio regionale per l'anno 2004;
ritenuto:
- di approvare, in attuazione della citata deliberazione 463/03,
l'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, che
costituisce il "Bando per la selezione delle proposte di intervento
da inserire nel piano operativo regionale del Programma sperimentale
di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto"
(Legge 21/01 e DM 27 dicembre 2001, n. 2523)", nel quale sono
stabilite tra l'altro le procedure amministrative e finanziarie per
la gestione del programma in oggetto;
- di destinare al finanziamento degli interventi selezionati a
seguito del presente bando anche le risorse che si renderanno
disponibili per effetto della ripartizione alle Regioni dei fondi
indicati nel predetto DM 27/12/2001, n. 2523, che si stimano in circa
39,5 milioni di Euro sulla base della media dei parametri di
ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata fissati per
ciascuna Regione dalle Tabelle A e C della delibera CIPE 22 dicembre
1998;
- di applicare quanto indicato nell'Allegato "A" relativamente ai
requisiti soggettivi anche agli interventi attuativi delle
precedenti programmazioni, nel caso in cui la data a cui riferire i
requisiti soggettivi sia successiva a quella di adozione del presente
atto deliberativo;
- di stabilire che i requisiti necessari per poter predisporre le
domande di contributo ai sensi del bando di cui all'Allegato "A"
debbano essere posseduti obbligatoriamente alla data di presentazione
delle domande stesse;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Programmazione territoriale e Sistemi di
Mobilita', dott. Roberto Raffaelli, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato "A", parte integrante della presente
deliberazione, "Bando per la selezione delle proposte di intervento
da inserire nel piano operativo regionale del Programma sperimentale
di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto"
(Legge 21/01 e DM 27 dicembre 2001, n. 2523)" ferme restando le
priorita', stabilite dalla Giunta, relativamente alla locazione
permanente;
2) di delegare il Direttore generale competente ad autorizzare
l'effettuazione di eventuali modifiche ai modelli contenuti
nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, che
si rendessero necessarie ai fini di una migliore applicazione delle
procedure previste;
3) di dare atto che con successivo atto dirigenziale della struttura
regionale competente verra' approvata la modulistica necessaria per
la richiesta di erogazione del contributo;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l'edilizia
residenziale e le politiche abitative.
ALLEGATO "A"
Bando per la selezione delle proposte di intervento da inserire nel
Piano operativo regionale del Programma sperimentale di edilizia
residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" (Legge 21/01 e
DM 27 dicembre 2001, n. 2523)
INDICE
1. Finalita'
2. Tipi di intervento
3. Tipi di finanziamento
4. Norme tecniche
4.1 Prescrizioni
4.2 Parametri
4.3 Contributi e costi parametrici
5. Norme amministrative
5.1 Soggetti destinatari
5.2 Requisiti soggettivi dei destinatari
5.3 Accertamenti
5.4 Determinazione del reddito
5.5 Vincoli e decadenza
5.6 Subentro
5.7 Convenzione
5.8 Canoni
6. Soggetti proponenti
7. Graduatorie
8. Modalita' di presentazione delle domande
8.1 Graduatoria 7.1
8.1.1 Criteri di inammissibilita'
8.1.2 Criteri di selezione
8.1.2.1 Impegni del soggetto proponente
8.1.2.2 Caratteristiche tecniche dell'intervento
8.1.2.3 Caratteristiche territoriali/locali
8.1.3 Valutazione regionale
8.2 Graduatorie 7.2 e 7.3
8.2.1 Criteri di inammissibilita'
8.2.2 Criteri di selezione
8.2.3 Modello 3 Scheda del soggetto proponente
8.2.4 Modello 4 Scheda di intervento
8.2.4.1 Impegni del soggetto proponente
8.2.4.2 Caratteristiche tecniche dell'intervento
8.2.4.3 Caratteristiche territoriali/locali
8.2.5 Valutazione regionale
9. Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi
Modello 1 (Domanda per la graduatoria 7.1)
Modello 2 (Domanda per le graduatorie 7.2 e 7.3)
Modello 3 (Scheda del soggetto proponente)
Modello 4 (Scheda dell'intervento)
1. Finalita'
Il presente bando, in attuazione della Legge n. 21 dell'8 febbraio
2001, del DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
2523 del 27 dicembre 2001 e della delibera del Consiglio regionale n.
463 del 6 marzo 2003, e' finalizzato alla predisposizione del Piano
operativo regionale definito nel suddetto DM, col fine di
incrementare l'offerta di alloggi di edilizia agevolata convenzionata
da concedere in locazione per le categorie sociali che hanno
difficolta' a reperire alloggi a canoni accessibili, in particolare
le categorie sociali deboli, come definite al successivo paragrafo 5,
e i nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.
2. Tipi di intervento
I tipi di intervento ammissibili a contributo sono:
a) nuova costruzione;
b) recupero edilizio, come definito al successivo paragrafo 4;
c) acquisto di interi edifici residenziali immediatamente abitabili,
non sottoposti ai regimi previsti dalle Leggi 24 dicembre 1993, n.
560 e 23 dicembre 1996, n. 662, e dal DLgs 16 febbraio 1996, n. 104.
Sono esclusi per tutte le tipologie di intervento gli alloggi
ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonche' gli
edifici monofamiliari, bifamiliari ed a schiera.
3. Tipi di finanziamento
I tipi di finanziamento previsti sono:
a) locazione permanente: contributo massimo concedibile pari al 50%
del costo parametrico dell'intervento;
b) locazione a termine per un periodo minimo di 10 anni: contributo
massimo concedibile pari al 30% del costo parametrico
dell'intervento, finalizzato ad una riduzione minima del 20% del
canone rispetto al valore medio definito dal regime concordato di cui
alla Legge 431/98.
4. Norme tecniche
4.1 Prescrizioni
Gli interventi di nuova costruzione devono possedere le seguenti
caratteristiche:
a) essere conformi alla normativa urbanistica ed edilizia comunale;
b) rispettare, pena la non ammissibilita', i limiti di superficie e
di altezza di cui all'art. 16 della Legge 457/78 e successive
modifiche e integrazioni: superficie utile massima dell'alloggio pari
a 95 mq.; altezza dell'alloggio, misurata da pavimento a soffitto,
pari e in ogni caso non superiore a m. 2,70; inoltre, ai fini del
calcolo del contributo concedibile e del canone massimo di locazione
applicabile, la Snr (superficie non residenziale) non deve risultare
superiore al 45% della Su (superficie utile); e' inoltre ammessa per
ogni alloggio la superficie massima di 18 mq per autorimessa o di 14
mq. per posto auto;
c) prevedere un numero di alloggi non inferiore a 6, ovvero, nel caso
di residenze collettive, un numero di posti letto non inferiore a 15;
d) non essere pervenuti alla fase di inizio lavori anteriormente
all'1 gennaio 2003, e non essere ultimati alla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale regionale del presente bando;
e) non essere assistiti da altri contributi o agevolazioni pubblici
in qualsiasi forma assegnati o concessi.
Gli interventi di recupero edilizio devono:
a) essere conformi alla normativa urbanistica ed edilizia comunale;
b) rispettare, pena la non ammissibilita', il limite massimo di
superficie utile per alloggio di 95 mq; inoltre, ai fini del calcolo
del contributo concedibile e del canone massimo di locazione
applicabile, la Snr (superficie non residenziale) non deve risultare
superiore al 45% della Su (superficie utile); e' inoltre ammessa per
ogni alloggio la superficie massima di 18 mq per autorimessa o di 14
mq per posto auto per alloggio. I Comuni possono derogare da tali
limiti in caso di presenza di domanda di famiglie numerose;
c) essere ricompresi nelle fattispecie previste dalle lettere c), d),
e) dell'art. 31 della Legge 457/78;
d) prevedere un numero di alloggi non inferiore a 6, ovvero, nel caso
di residenze collettive, un numero di posti letto non inferiore a 15;
e) non essere pervenuti alla fase di inizio lavori anteriormente
all'1 gennaio 2003, e non essere ultimati alla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale regionale del presente bando;
f) non essere assistiti da altri contributi o agevolazioni pubblici
in qualsiasi forma assegnati o concessi.
4.2 Parametri edilizi
Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della
superficie complessiva valgono le seguenti definizioni:
Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento degli
alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci,
vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e
balconi. Non sono permessi controsoffitti amovibili (cartongesso,
perlinati, ecc.) usati per rientrare nei limiti di legge (art. 43,
Legge 457/78 e successive modificazioni). Va calcolato inoltre come
Su lo spazio occupato da caminetti, armadi a muro, sgabuzzini a
servizio dell'alloggio; vanno calcolati come Su anche bagni o
superfici finalizzate all'uso abitativo indipendentemente dalla loro
altezza.
Snr = superficie non residenziale: logge, balconi, cantinole,
soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni,
centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze,
autorimesse singole e collettive (Sp = superfice parcheggi), androni
di ingresso e porticati liberi. Per le nuove costruzioni, la Sp e' la
superficie da destinare ad autorimesse chiuse, che non possono
superare i 18 mq. (inteso come limite costruttivo): sono quindi
escluse dal calcolo le corsie di manovra anche se coperte. Vanno
considerati altresi' nella Sp i posti auto in autorimesse collettive
coperte, in alternativa alle autorimesse suddette, ad esclusione
degli spazi di manovra (si considera un posto auto per alloggio pari
a 14 mq).
La Snr ammessa ai fini del calcolo del contributo e del canone deve
essere minore o uguale al 45% della Su, oltre ad un massimo di mq. 18
di autorimessa (o mq. 14 di posto auto) per alloggio.
Sc = superficie complessiva: si intende, sia per il recupero che per
la nuova costruzione, come Sc = Su + 60%(Snr + Sp).
Sono ricompresi nella Su:
a) i vani di ingresso delle unita' immobiliari anche di altezza
inferiore a m. 2,70;
b) i vani che nelle nuove costruzioni hanno altezza variabile, come
ad esempio il sottotetto, quando l'altezza media sia inferiore a m.
2,70 ma superiore a m. 2,40, purche' abbiano i requisiti di
illuminazione e ventilazione previsti dal regolamento edilizio e
siano collegati ed accessibili a norma di legge. In ogni caso
l'altezza media non puo' superare i m. 2,70. Si considerano vani di
altezza variabile anche quelli in cui un soppalco limiti l'altezza di
una porzione. Per quanto riguarda i sottotetti si richiede il calcolo
del rapporto illuminometrico.
Sono ricompresi nella Snr:
a) scale condominiali: la superficie va calcolata una sola volta in
proiezione orizzontale, compresi i pianerottoli intermedi. Tale
modalita' di calcolo si applica anche nel caso di alloggi duplex;
b) pianerottoli di arrivo: vanno attribuiti in quota parte agli
alloggi del piano in oggetto;
c) sottotetti: per essere considerati Snr devono avere una altezza
media non inferiore a m. 1,70 (come da regolamento edilizio tipo),
misurata come segue: sviluppo dei volumi/Su.
Negli interventi di tipo collettivo destinati a particolari categorie
sociali, si intende superficie utile anche quella destinata agli
spazi collettivi complementari alla residenza.
Nel calcolo della Su sono ricompresi: minialloggi, posti letto, bagni
e cucine collettive, sale studio, corridoi comuni di accesso ai posti
letto, sale per le attivita' necessarie al sistema migliorativo delle
condizioni di vita dei destinatari, sale multimediali, biblioteche,
sale polifunzionali.
Sono escluse dal computo delle Su, e quindi calcolate come Snr:
lavanderie collettive, stenditoi comuni, magazzini per materiali da
pulizia, androni di ingresso.
Non costituiscono superficie finanziabile gli uffici gestionali,
l'abitazione del custode, alloggi o posti letto e relativi servizi
non usati dai destinatari oggetto del finanziamento.
4.3 Contributi e costi parametrici
Il contributo regionale e' graduato con riferimento a tre tipi di
ambito territoriale comunale, per ognuno dei quali e' fissato il
costo parametrico al mq di Sc, come indicato nella tabella seguente.
Contributo massimo Contributo massimo Ambito territoriale Costo
parametrico per mq di Sc 50% per mq. di Sc 30% per mq. di Sc
locazione permanente locazione a termine (Euro) (Euro) (Euro)
Comuni capoluogo e
Comuni contermini
con piu' di
15.000 abitanti 1.400,00 700,00 420,00
Comuni non
contermini con piu'
di 15.000 ab. e
Comuni contermini
con meno di
15.000 ab. 1.250,00 625,00 375,00
Comuni non
contermini con meno
di 15.000 ab. 1.200,00 600,00 360,00
Per Comuni contermini si intendono i Comuni che confinano con un
Comune capoluogo di Provincia della Regione Emilia-Romagna.
Qualora l'effettivo costo dell'intervento, determinato in base ai
criteri fissati in convenzione, risulti essere inferiore al costo
parametrico, il contributo va quantificato in ragione di tale minor
costo.
Le modalita' di monitoraggio degli interventi saranno determinate con
l'atto della Giunta regionale di adozione del piano operativo
regionale.
5. Norme amministrative
5.1 Soggetti destinatari
Le categorie sociali deboli cui e' destinato il programma sono nuclei
familiari in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo
punto 5.2. Si individuano in particolare le seguenti categorie:
- nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto;
- lavoratori immigrati italiani e stranieri: si intendono i
lavoratori provenienti da altri Stati, Regioni, Province e Comuni;
- appartenenti alle Forze amate o Forze dell'ordine: si intendono i
soggetti arruolati nei seguenti corpi: Arma dei Carabinieri, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale
dello Stato, Corpo dei VV.FF., Esercito, Aeronautica;
- nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap che
occupano alloggi con barriere architettoniche;
- studenti universitari fuori sede;
- anziani: si intendono nuclei familiari in cui almeno uno dei due
componenti abbia una eta' non inferiore a 60 anni;
- disabili: si intendono soggetti con grado di invalidita' pari o
superiore al 66%;
- nuclei familiari con bambini: si intendono nuclei familiari con
figli naturali, adottivi o in affidamento preadottivo di eta'
inferiore ai 18 anni;
- coppie di giovani: si intendono nuclei familiari (coniugi sia in
regime di comunione che di separazione dei beni; nubendi; conviventi
more uxorio o intenzionati a convivere more uxorio) in cui almeno uno
dei due componenti abbia meno di 35 anni. I nuclei devono risultare
gia' costituiti in data non successiva a 6 mesi dalla data di
consegna dell'alloggio, assumendo ivi la residenza.
5.2 Requisiti soggettivi dei destinatari
Per nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei suddetti
requisiti, si intende quello costituito dal beneficiario, dal coniuge
non legalmente ed effettivamente separato, dai figli minori, dal
convivente more uxorio, nonche' dai figli maggiorenni conviventi a
carico a norma di legge.
Ogni componente del nucleo familiare deve:
- essere cittadino italiano o di uno Stato che appartiene all'Unione
Europea. Il requisito e' soddisfatto anche per il cittadino di altro
Stato purche' questi sia titolare della carta di soggiorno o sia
regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che eserciti una regolare attivita' di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del DLgs
27/5/1998, n. 286 cosi' come sostituito dalla lettera d) primo comma
dell'art. 27 della Legge n. 189 del 30 luglio 2002;
- avere un reddito fiscalmente imponibile non superiore a Euro
35.000,00 calcolato secondo le modalita' stabilite al successivo
punto 5.4;
- non essere titolari del diritto di proprieta', di usufrutto o di
abitazione, di un alloggio nel comune ove ha sede l'intervento o in
comuni contermini.
Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto
interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in uno
soltanto dei seguenti casi:
- sia comproprietario di non piu' di un alloggio con terzi non
appartenenti al nucleo familiare;
- sia proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio non
disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali sono
attribuiti ad altri soggetti, in virtu' di un atto di data anteriore
al 6 marzo 2003. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di
abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite;
- sia proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio che
risulti fatiscente da certificato di non abitabilita' rilasciato dal
Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilita' interna ad uno o
piu' componenti del nucleo familiare del titolare, che siano affetti
da un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado
di invalidita' pari o superiore al 66%;
- sia proprietario di non piu' di un alloggio non idoneo alle
esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello
di superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni
componente oltre i primi due.
Nel caso di nubendi e conviventi more uxorio l'accertamento dei
requisiti soggettivi si valuta in forma cumulativa prescindendo dai
nuclei familiari di provenienza.
Nel caso di interventi destinati a studenti universitari il limite di
reddito si intende applicato al nucleo familiare di provenienza.
5.3 Accertamento dei requisiti
L'accertamento dei requisiti soggettivi e' effettuato dal Comune
previa una dichiarazione che il soggetto interessato deve rendere in
un unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorieta'.
La sussistenza dei requisiti soggettivi puo' essere accertata
mediante verifica a campione a cura del Comune.
Oltre alla suddetta documentazione il soggetto proponente deve
presentare al Comune la delibera del Consiglio di Amministrazione di
assegnazione in godimento o a termine degli alloggi ai singoli soci.
Per gli operatori che non effettuano assegnazioni in godimento deve
essere presentato il contratto di locazione.
Per le cooperative a proprieta' indivisa, per le societa' di scopo,
per le ONLUS, per le fondazioni e per le ARDSU e assimilate
l'accertamento dei requisiti e' demandato ai rispettivi consigli di
amministrazione. In questo caso la Regione procede a controlli a
campione.
L'attestato comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi
dovra' essere rilasciato esclusivamente sull'apposito modello
predisposto dalla Regione.
I requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti:
- dagli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative di
abitazione, alla data della delibera di assegnazione degli alloggi
adottata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa stessa;
- dagli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative a proprieta'
indivisa, alla data della delibera di assegnazione in uso e godimento
o alla data del bando interno. Nel caso di alloggi recuperati che
rimangono assegnati agli stessi soci, si prescinde dall'accertamento
dei requisiti soggettivi. In questo caso la cooperativa e' tenuta ad
attestare che la delibera di assegnazione in uso degli alloggi e'
stata adottata dal Consiglio di amministrazione in data antecedente
al recupero dell'immobile;
- dagli assegnatari di alloggi realizzati delle ARDSU e assimilati,
ONLUS, fondazioni e societa' di scopo, alla data di approvazione
della delibera/provvedimento di assegnazione dell'alloggio o del
posto letto;
- dai locatari di alloggi realizzati dagli altri soggetti proponenti
ammissibili, alla data del contratto di locazione debitamente
registrato. Nel caso di alloggio recuperato che venga mantenuto in
locazione allo stesso soggetto precedentemente affittuario o
occupante a qualsiasi titolo, si prescinde dall'accertamento dei
requisiti soggettivi. In questo caso sara' sufficiente esibire il
contratto di locazione debitamente registrato in data antecedente a
quella di inizio lavori, o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' attestante l'esistenza del preesistente rapporto.
I requisiti soggettivi, anche se accertati successivamente, vanno
riferiti rispettivamente alle suddette date.
5.4 Determinazione del reddito
Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto del reddito
complessivo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei
redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima
della data di riferimento per l'accertamento del possesso dei
requisiti soggettivi.
Qualora il beneficiario abbia invece gia' presentato la dichiarazione
dei redditi prima del termine ultimo di presentazione fissato per
legge, puo' chiedere che siano considerati i redditi contenuti in
quest'ultima. In tale caso, oltre alla documentazione richiesta per
l'accertamento dei requisiti, l'interessato dovra' produrre
l'attestato dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei
redditi. Analogamente, il beneficiario non tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi e che voglia avvalersi della possibilita'
di considerare i redditi percepiti nell'anno precedente, dovra'
produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui
attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione in quanto
non ha percepito altri redditi.
In ogni caso i redditi dichiarati devono essere, per ciascun
componente il nucleo familiare, relativi allo stesso anno.
Per la determinazione del reddito, si fa riferimento al reddito
fiscalmente imponibile adottando, il seguente schema di calcolo:
1) redditi imponibili da lavoro dipendente Euro . . . . . . . . . .
2) altri redditi imponibili Euro . . . . . . . . . .
Totale Euro . . . . . . . . . .
3) detrazioni per n. . . . . figli a carico (*) Euro . . . . . . . .
. .
4) detrazione per redditi da lavoro
dipendente (= voce 1 x 0,40) Euro . . . . . . . . . .
Reddito complessivo familiare Euro . . . . . . . . . .
(*) Euro 1.549,37 per 1 figlio; Euro 1.032,91 per ogni ulteriore
figlio.
5.5 Vincoli e decadenza
L'assegnazione e la locazione degli alloggi deve aver luogo entro 6
mesi dalla data di ultimazione lavori, pena la decadenza dal
contributo per gli alloggi non affittati.
Gli alloggi destinati alla locazione o al godimento devono essere
occupati, entro 30 giorni dalla data di consegna risultante
dall'apposito verbale, in modo continuativo e direttamente dal
locatario o dall'assegnatario, e dal suo nucleo familiare.
Il contratto di locazione deve disciplinare anche i casi di
inadempienza o di recesso del locatario e di revoca dell'assegnazione
dell'alloggio.
Per le cooperative a proprieta' indivisa si applica la normativa
prevista dallo statuto o dai regolamenti.
Nel caso in cui un'abitazione si renda disponibile per il recesso del
conduttore o per cessazione del contratto l'operatore e' tenuto a
sostituire entro 60 giorni il conduttore con altro in possesso dei
requisiti soggettivi, stipulando un contratto di durata uguale al
periodo di tempo residuo. In caso contrario, il Comune provvede a
segnalare all'operatore i soggetti interessati.
5.6 Subentro
In caso di decesso del locatario o dell'assegnatario, il contratto si
trasferisce al coniuge e agli altri familiari con lui conviventi al
momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legge in materia
di locazione ad uso abitativo.
Per le cooperative a proprieta' indivisa si applica quanto previsto
all'art. 17 della Legge 179/92.
5.7 Convenzione
Tutti gli interventi sono soggetti a convenzione, redatta secondo lo
schema di convenzione tipo regionale di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 326 del 12 febbraio 2002. La durata della
convenzione e' quella prevista dalla normativa vigente (variabile da
20 a 30 anni, secondo le previsioni comunali), fatto salvo il vincolo
di locazione permanente che e' senza limiti temporali.
Nella convenzione il Comune potra' prevedere agevolazioni nella
determinazione dell'ICI e/o del corrispettivo degli oneri di
urbanizzazione a favore degli operatori che realizzano gli interventi
e gestiscono gli alloggi realizzati con il presente programma.
Nel caso di locazione a termine, il Comune, nella convenzione, puo'
prevedere la possibilita' di cedere gli alloggi anche prima della
scadenza del vincolo per la locazione. In tal caso la cessione deve
avvenire a soggetti che si assumano integralmente gli impegni gia'
previsti nella convenzione stessa, con particolare riferimento ai
vincoli per la locazione, che vengono riportati negli atti di
compravendita e relative note di trascrizione. La cessione riguarda
l'intervento nel suo complesso, ovvero blocchi unitari (ad es.: un
intero vano scala o corpo di edificio), con esclusione delle vendite
frazionate dei singoli alloggi.
Nel caso di locazione permanente, il Comune, nella convenzione, puo'
prevedere la possibilita' di cedere gli alloggi solo a partire dal
sesto anno dall'inizio della locazione, con la previsione di
prosecuzione a tempo indeterminato della destinazione a locazione
permanente. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 14 della
L.R. 24/01, la cessione degli alloggi deve avvenire ad altro soggetto
che possieda le caratteristiche previste dal presente bando, e deve
riguardare in ogni caso l'intero edificio ammesso a finanziamento,
essendo esclusa la vendita frazionata dei singoli alloggi a singoli
soggetti privati.
Per la determinazione del costo iniziale degli alloggi, da utilizzare
per la stipula della convenzione, i Comuni faranno riferimento di
massima ai valori riportati nella tabella seguente, definiti per i
Comuni capoluoghi di Provincia. Tali valori, in euro relativi a mq di
superficie complessiva (Sc), non comprendono il costo dell'area e
delle urbanizzazioni e/o il valore iniziale dell'immobile nel caso di
interventi di recupero edilizio.
Nuova costruzione
- Bologna: Euro 1.200,00;
- Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Rimini,
Forli'-Cesena: Euro 1.000,00.
Recupero edilizio
- Bologna: Euro 1.300,00;
- Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Rimini,
Forli'-Cesena: Euro 1.100,00.
Al fine di contenere i canoni di locazione ed i costi di cessione
degli alloggi, il costo dell'area e delle urbanizzazioni dovra' di
massima essere contenuto nel limite di Euro 400,00 per mq. di
Sc.Analogamente, nel caso di recupero edilizio, il valore iniziale
dell'immobile dovra' essere opportunamente contenuto in modo da non
superare i valori suddetti per la nuova costruzione.
Per i Comuni non capoluogo di Provincia, i suddetti valori vanno
conseguentemente ridotti, tenendo presente le realta' locali, ed il
confronto con il Tavolo provinciale per le politiche abitative.
5.8 Canoni
Locazione a termine:
Il periodo minimo per la destinazione alla locazione a termine e' di
dieci anni a partire dalla data del verbale di consegna dell'alloggio
relativo al primo contratto di locazione o atto di assegnazione.
Il canone di locazione non potra' essere superiore all'80% di quello
"concertato" di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98. L'importo
del canone e' definito per singolo alloggio con riferimento ai valori
medi previsti dagli accordi territoriali e comunicati alle OO.SS.,
preventivamente all'approvazione della convenzione comunale. In
assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le
organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e degli inquilini,
ai sensi del predetto articolo di legge, il canone e' determinato con
riferimento ai valori risultanti in condizioni equivalenti di
localizzazione e tipo edilizio, da analogo accordo sottoscritto nel
Comune limitrofo di piu' prossima dimensione demografica.
Locazione permanente:
Gli alloggi devono essere destinati permanentemente alla locazione o
assegnazione in godimento.
Il canone annuo di locazione e' definito dal piano finanziario (art.
12, comma 6, L.R. 24/01) dell'intervento e dovra' risultare comunque
non superiore al 4,50% del costo di realizzazione dell'intervento
fissato in convenzione. Il canone di locazione non potra' comunque
essere superiore a quello "concertato" di cui all'art. 2, comma 3
della Legge 431/98. Nel caso in cui il piano finanziario preveda un
apporto finanziario degli assegnatari o locatari, i versamenti
richiesti non possono superare il 20% del costo di realizzazione
dell'intervento, e debbono dar luogo ad una conseguente riduzione del
canone.
6. Soggetti proponenti
Possono presentare domanda per l'ammissione al finanziamento i
seguenti soggetti proponenti:
a) Comuni;
b) cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;
c) imprese di costruzione e loro consorzi, comprese anche le
cooperative di produzione lavoro; associazioni temporanee di imprese
di costruzione;
d) persone giuridiche;
e) societa' di scopo di cui all'art. 41 della LR 24/01, comunque
denominate, a maggioranza pubblica;
f) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e
fondazioni;
g) Aziende per il diritto allo studio universitario (ARDSU), comunque
denominate. Sono ricomprese fra queste anche le societa' a prevalente
partecipazione pubblica degli Enti locali ed Universita' per la
gestione di servizi agli studenti universitari.
Come previsto dalla delibera di Consiglio regionale 463/03, il
presente bando contiene, per i soggetti proponenti di cui alle
lettere b), c), d), gli elementi per la qualificazione in riferimento
all'art. 19 della L.R. 24/01.
I soggetti proponenti di interventi per la locazione permanente - con
esclusione dei Comuni - sono tenuti, in caso di cessazione o
cambiamento di attivita', a devolvere a titolo gratuito gli immobili
oggetto dei contributi al Comune, secondo quanto previsto dall'art.
14 della L.R. 24/01.
7. Graduatorie
Ai fini della predisposizione del Piano operativo regionale, in
relazione ai diversi tipi di intervento e di finanziamento ed alle
diverse fattispecie di soggetti proponenti, e' prevista la formazione
di tre graduatorie cosi' definite:
7.1 Interventi di acquisto, nuova costruzione e recupero edilizio per
la locazione permanente proposti da Comuni, societa' di scopo di cui
all'art. 41 della L.R. 24/01 a maggioranza pubblica, ONLUS,
fondazioni, ARDSU e assimilate;
7.2 Interventi di nuova costruzione e recupero edilizio per la
locazione permanente proposti da cooperative edilizie di abitazione e
loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi, associazioni
temporanee di imprese di costruzione, persone giuridiche;
7.3 Interventi di nuova costruzione e recupero edilizio per la
locazione a termine proposti da cooperative edilizie di abitazione e
loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi, associazioni
temporanee di imprese di costruzione, persone giuridiche.
Alla valutazione regionale delle domande, ai fini della formazione
delle graduatorie suddette, provvede il Nucleo di valutazione
regionale che sara' nominato con determinazione del dirigente
competente e composto da funzionari e dirigenti dei Servizi regionali
interessati (Programmazione e Sviluppo dell'attivita' edilizia,
Politiche abitative, Riqualificazione urbana, Servizi sociali,
Valutazione impatto urbanistico e territoriale).
Il Nucleo, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande alla Regione:
- valuta le proposte trasmesse dai Comuni;
- attribuisce l'eventuale ulteriore punteggio relativo alla qualita'
delle proposte progettuali, secondo quanto di seguito indicato ai
paragrafi 8.1.3.1 e 8.2.5.1;
- predispone le tre graduatorie delle proposte ammissibili e le
propone alla Giunta al fine della localizzazione dei finanziamenti.
In relazione alle risorse disponibili, all'importo complessivo dei
finanziamenti richiesti e al numero di domande presentate dai diversi
soggetti proponenti e dichiarate ammissibili, la Giunta regionale
definira' la ripartizione delle risorse fra le tre suddette
graduatorie, nei limiti previsti dal citato DM (minimo 55% per la
locazione permanente).
8. Modalita' di presentazione delle domande
Le modalita' di presentazione delle domande ed i relativi modelli
sono differenziati per le tre diverse graduatorie. E' previsto un
modello per la graduatoria 7.1 (Modello 1) ed un modello unico per le
graduatorie 7.2 e 7.3 (Modello 2).
8.1 Graduatoria 7.1
Interventi di acquisto, nuova costruzione e recupero edilizio per la
locazione permanente proposti da Comuni, societa' di scopo di cui
all'art. 41 della L.R. 24/01 a maggioranza pubblica, ONLUS,
fondazioni, ARDSU e assimilate.
La domanda va fatta pervenire entro le ore 13 del 29 agosto 2003
alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Programmazione e Sviluppo
dell'attivita' edilizia, Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna.
Va presentata una domanda per ogni proposta di intervento.
Le domande presentate da societa' di scopo di cui all'art. 41 della
L.R. 24/01, ONLUS, fondazioni, ARDSU e assimilate vanno controfirmate
dal Comune nello spazio appositamente riservato. In tal modo il
Comune attesta la conformita' urbanistica in merito alla destinazione
d'uso degli interventi e la compatibilita' con le politiche abitative
comunali.
La domanda va redatta sul modello appositamente predisposto (Modello
1), nel quale sono riportati i seguenti dati:
a) Comune e sigla della Provincia in cui e' localizzato l'intervento;
b) localizzazione dell'area o dell'immobile oggetto di intervento;
c) denominazione, indirizzo completo, telefono, fax ed e-mail del
soggetto proponente;
d) alloggi totali dell'intervento, con indicazione del costo reale
preventivato e del costo parametrico;
e) alloggi per la locazione permanente con richiesta di contributo,
con indicazione del costo reale preventivato, del costo parametrico e
del contributo richiesto (che puo' anche essere inferiore al massimo
del 50% del costo parametrico);
f) firma del rappresentante del soggetto proponente;
g) firma e timbro del Dirigente comunale competente che attesta la
conformita' urbanistica in merito alla destinazione d'uso
dell'intervento e la sua congruita' con le politiche abitative
comunali. Tale firma viene apposta esclusivamente sulle domande
presentate da societa' di scopo di cui all'art. 41 della L.R. 24/01,
ONLUS, fondazioni, ARDSU e assimilate, giudicate ammissibili dal
Comune;
h) eventuali altri soggetti che propongono l'intervento
congiuntamente.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a) stralcio del PRG/PSC alla scala 1:5000 e planimetria dell'area
alla scala 1:2000;
b) relazione descrittiva corredata di piano finanziario
dell'intervento (max 5 pagine).
8.1.1 Criteri di inammissibilita'
Si individuano i seguenti criteri di inammissibilita':
a) domanda e/o documentazione allegata pervenuta oltre i termini;
b) incompleta compilazione dei modelli;
c) assenza dei requisiti previsti alla data di presentazione della
domanda;
d) assenza di conformita' urbanistica;
e) assenza di titolo di disponibilita' dell'area o dell'immobile;
f) incompatibilita' con le politiche abitative comunali;
g) (per ONLUS e fondazioni) ultimo bilancio in passivo.
8.1.2 Criteri di selezione
Le proposte vengono valutate in funzione dei criteri seguenti e dei
relativi punteggi attribuibili ai diversi casi, facendo riferimento
agli impegni del soggetto proponente ed alle caratteristiche
dell'intervento.
Il punteggio attribuibile ammonta ad un massimo di 60 punti suddivisi
come di seguito specificato. E' inoltre prevista la valutazione
regionale con l'attribuzione di un massimo di 10 punti.
8.1.2.1 Impegni del soggetto proponente (massimo 25 punti):
a) impegno a eseguire l'intervento con un contributo inferiore al
massimo previsto (massimo 10 punti): 2 punti per ogni punto
percentuale in meno di contributo richiesto (riduzione massima dal
50% al 45%);
b) impegno alla riduzione del canone (massimo 10 punti): nel caso
che i canoni, in base al piano finanziario, risultino inferiori al
valore del 4,50% del costo di intervento precedentemente definito, si
attribuiscono 2 punti per ogni 0,1% di riduzione dal valore massimo
del 4,50%;
c) in alternativa al punto b), impegno all'applicazione di canoni ERP
a conduttori individuati dal Comune: sono attribuibili 15 punti.
8.1.2.2 Caratteristiche tecniche dell'intervento (massimo 15 punti):
a) impegno ad applicare i requisiti volontari per la bioarchitettura
secondo le procedure e le prestazioni previste nella deliberazione di
Giunta regionale 21/01: 4 punti; ovvero impegno ad applicare le
suddette procedure e prestazioni per almeno tre requisiti: 2 punti;
b) impegno ad applicare la direttiva per gli anziani (DGR 270/00): 3
punti per l'intera direttiva (alloggi con servizi); 1 punto per la
realizzazione di almeno il 10% degli alloggi (minimo un alloggio nel
caso di interventi inferiori ai 10 alloggi, arrotondamento all'unita'
superiore negli altri casi) con le caratteristiche di cui ai punti 4)
e 5) della direttiva;
c) impegno a realizzare almeno il 10% degli alloggi con
caratteristiche adatte all'uso specifico per persone disabili ai
sensi della Legge 13/89 e suoi decreti applicativi (minimo un
alloggio nel caso di interventi inferiori ai 10 alloggi,
arrotondamento all'unita' superiore negli altri casi): 3 punti;
d) cantierabilita': massimo 5 punti, cosi' articolati: d.1) progetto
a cui e' stato gia' rilasciato il titolo abilitativo comunale per
l'intervento proposto, ovvero delibera di approvazione del progetto
nel caso di proposta comunale: 5 punti; d.2) disponibilita' dell'area
edificabile o dell'immobile da recuperare nelle seguenti forme:
d.2.a) proprieta' dell'area/immobile: punti 4; d.2.b) diritto d'uso o
altro titolo dell'area/immobile in base a convenzione, contratto o
delibera comunale di assegnazione per un periodo complessivo
superiore a 45 anni, o, limitatamente ai Comuni, procedura di
esproprio gia' attivata: punti 3; d.2.c) proprieta' futura
dell'area/immobile, mediante atto preliminare di vendita o atto
condizionato di vendita, o atto comunale di impegno, purche' in corso
di validita' alla data di presentazione della domanda, o,
limitatamente ai Comuni, procedura di esproprio attivabile: punti 2.
8.1.2.3 Caratteristiche territoriali/locali (massimo 20 punti):
a) Tipo di Comune: massimo 10 punti (punteggi non cumulabili)
a.1) Capoluoghi di provincia: punti 10;
a.2) Comuni contermini ai capoluoghi: punti 7;
a.3) Comuni a tensione abitativa - elenco a) della delibera di Giunta
regionale 2235/02: punti 6;
a.4) Comuni a tensione abitativa - elenco b) della delibera di Giunta
regionale 2235/02: punti 5;
a.5) Comuni appartenenti alle Comunita' montane: punti 3;
a.6) Comuni interessati da eventi sismici distruttivi negli ultimi
dieci anni (Comuni individuati nella dichiarazione di stato
d'emergenza e nei successivi provvedimenti ministeriali o regionali):
punti 5;
b) proposta compresa in piani di recupero in centro storico, ovvero
compresa in ambiti o programmi di riqualificazione urbana: punti 5;
c) proposta riguardante interventi di recupero edilizio: punti 3;
d) proposta riguardante il riuso di edifici non utilizzati funzionali
al settore agricolo o industriale: punti 3;
e) proposta riguardante il riuso di edifici pubblici attualmente non
utilizzati, ovvero il secondo lotto di edifici ad uso pubblico gia'
finanziati: punti 5.
I punteggi di cui ai punti b), c) e d) non sono cumulabili.
8.1.3 Valutazione regionale
Il nucleo di valutazione regionale esamina le domande pervenute
secondo i seguenti criteri:
8.1.3.1 Qualita' della proposta progettuale (massimo 10 punti):
a) idoneita' dell'area/immobile da recuperare e suo livello di
integrazione con i servizi: fino a 5 punti;
b) integrazione con gli obiettivi di altre politiche regionali (in
particolare: qualita' architettonica e paesaggistica del territorio,
riqualificazione urbana, diritto allo studio universitario, anziani,
immigrati): fino a 5 punti.
Il punteggio massimo conseguibile per la graduatoria 7.1 e' pertanto
pari a 70 punti.
8.2 Graduatorie 7.2 e 7.3
Graduatoria 7.2: interventi di nuova costruzione e recupero edilizio
per la locazione permanente proposti da cooperative di abitazione e
loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi, associazioni
temporanee di imprese di costruzione, persone giuridiche.
Graduatoria 7.3: interventi di nuova costruzione e recupero edilizio
per la locazione a termine proposti da cooperative di abitazione e
loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi, associazioni
temporanee di imprese di costruzione, persone giuridiche.
La domanda va fatta pervenire, insieme alla documentazione
obbligatoria allegata, al Comune nel quale e' localizzata la proposta
entro il 23 luglio 2003. Copia della domanda e della documentazione
allegata va fatta pervenire entro la stessa data alla Regione
Emilia-Romagna, Servizio Programmazione e Sviluppo dell'attivita'
edilizia, Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna.
I soggetti proponenti possono presentare una sola domanda per ciascun
Comune nel quale si propone un intervento. La domanda puo' contenere
anche una proposta organizzata su piu' aree di intervento: in tal
caso va allegata una scheda dell'intervento (Modello 4) per ogni
area.
La domanda va redatta sul modello appositamente predisposto (Modello
2), nel quale sono riportati i seguenti dati:
a) Comune e sigla della Provincia in cui e' localizzato l'intervento;
b) denominazione, indirizzo completo, telefono, fax ed e-mail del
soggetto proponente;
c) alloggi totali dell'intervento, con indicazione del costo reale
preventivato e del costo parametrico;
d) alloggi per la locazione permanente con richiesta di contributo,
con indicazione del costo reale preventivato, del costo parametrico e
del contributo richiesto (che puo' anche essere inferiore al massimo
del 50% del costo parametrico);
e) alloggi per la locazione a termine con richiesta di contributo,
con indicazione del costo reale preventivato, del costo parametrico e
del contributo richiesto (che puo' anche essere inferiore al massimo
del 30% del costo parametrico);
f) firma del legale rappresentante del soggetto proponente;
g) firma e timbro del dirigente comunale competente che attesta la
conformita' urbanistica in merito alla destinazione d'uso degli
interventi e la loro congruita' con le politiche abitative comunali.
Tale firma viene apposta esclusivamente sulle domande giudicate
ammissibili dal Comune, prima della trasmissione alla Regione;
h) eventuali altri soggetti che propongono l'intervento
congiuntamente.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti obbligatori
debitamente compilati:
a) scheda del soggetto proponente (Modello 3);
e, per ogni intervento:
b) scheda dell'intervento (Modello 4);
c) stralcio del PRG/PSC alla scala 1:5000 e planimetria dell'area
alla scala 1:2000;
d) relazione descrittiva corredata di piano finanziario
dell'intervento (max 5 pagine).
8.2.1 Criteri di inammissibilita'
Si individuano i seguenti criteri di inammissibilita':
a) domanda e/o documentazione allegata pervenuta oltre i termini;
b) incompleta compilazione dei modelli, in particolare mancata
sottoscrizione degli impegni vincolanti;
c) assenza dei requisiti previsti alla data di presentazione della
domanda;
d) assenza di conformita' urbanistica;
e) assenza di titolo di disponibilita' dell'area o dell'immobile;
f) incompatibilita' con le politiche abitative comunali;
g) rapporto R (volume d'affari medio dell'ultimo triennio/costo
dell'intervento) inferiore ad 1;
h) rapporto S (patrimonio netto medio dell'ultimo triennio/costo
dell'intervento) inferiore a 0,3.
Ogni domanda dovra' rispettare i limiti previsti per i rapporti R ed
S considerato il numero complessivo di alloggi proposti per Comune.
Qualora l'operatore presenti piu' domande in Comuni diversi, saranno
ammesse le domande che hanno conseguito il miglior punteggio per un
numero di alloggi limitatamente al mantenimento dei rapporti R ed S
nei limiti previsti. Saranno pertanto non ammessi gli interventi che
portano al superamento dei limiti suddetti dei rapporti R e S.
Si precisa che su uno stesso lotto o fabbricato deve essere
considerata ammissibile una sola proposta, in quanto un solo soggetto
puo' essere titolare della proprieta', del diritto d'uso o
dell'assegnazione, e dunque titolato a presentare proposta. Di
conseguenza il Comune deve accertare/indicare quale proposta (fra due
o piu' eventualmente presentate sulla stessa area o fabbricato) sia
ammissibile, dichiarando inammissibili le altre.
In caso di inammissibilita' della domanda, il soggetto proponente
ricevera' comunicazione del provvedimento e della sua motivazione.
8.2.2 Criteri di selezione
Il Comune cura l'istruttoria delle domande pervenutegli, verificando
la completezza della documentazione e la corretta compilazione dei
modelli, con particolare riferimento ai punteggi previsti nei Modelli
3 e 4, come di seguito indicato:
a) qualificazione del soggetto proponente: massimo 30 punti, secondo
quanto previsto nel Modello 3 (Scheda del soggetto proponente);
b) impegni del soggetto proponente: massimo 30 punti, secondo quanto
previsto nel Modello 4 (Scheda dell'intervento);
c) caratteristiche tecniche e territoriali dell'intervento: massimo
30 punti, secondo quanto previsto nel Modello 4 (Scheda
dell'intervento).
Entro le ore 13 del 29 agosto 2003, il Comune fa pervenire alla
Regione Emilia-Romagna (Servizio Programmazione e Sviluppo
dell'attivita' edilizia, Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna) le
sole domande ammissibili, corredate della documentazione prescritta,
nonche' una relazione contenente le motivazioni dell'esclusione delle
domande risultate non ammissibili.
8.2.3 Modello 3 - Scheda del soggetto proponente
Il modello va utilizzato per la descrizione delle caratteristiche del
soggetto proponente: cooperative edilizie di abitazione, consorzi di
cooperative, imprese di costruzione, consorzi di imprese di
costruzione, associazioni temporanee di imprese (ATI), persone
giuridiche.
Lo stesso modello va utilizzato sia per le proposte di intervento per
la locazione permanente che per la locazione a termine.
Nel modello sono gia' contenuti i punteggi utili per la formulazione
delle graduatorie di cui ai punti 7.2. e 7.3. per la parte relativa
alla qualificazione degli operatori (massimo 30 punti).
Il modello e' suddiviso in otto sezioni, relative al soggetto
proponente, al soggetto esecutore, al soggetto gestore. Tutte le
sezioni devono essere compilate a cura del soggetto proponente.
I dati relativi alla Sezione 1, nel caso di domanda presentata dal
consorzio si riferiscono al consorzio stesso, nel caso di
Associazione temporanea di imprese (ATI) all'impresa capogruppo.
In caso di consorzio, i dati delle sezioni successive si riferiscono:
- per il consorzio che agisce direttamente, ai dati propri;
- per il consorzio che agisce in nome e per conto di propri
consorziati, ai dati cumulativi dei soggetti individuati e indicati
al punto 1.7.
Nella prima Sezione, relativa ai dati generali, al punto 1.1 vanno
indicati i dati anagrafici del soggetto proponente (denominazione,
forma societaria, sede legale, rappresentante legale, codice
fiscale/partita IVA).
Al punto 1.2 deve essere indicato il tipo di soggetto proponente fra
quelli ammessi a presentare la domanda, e cioe' cooperativa edilizia
d'abitazione (divisa, indivisa, mista), consorzio di cooperative di
abitazione, impresa di costruzioni, consorzio di imprese di
costruzioni, associazione temporanea di imprese, persona giuridica.
Al punto 1.3 vanno indicate le eventuali iscrizioni presso Albi o
Registri nazionali e regionali.
Il punto 1.4 prevede l'assegnazione di un punteggio in funzione
dell'anzianita' di costituzione della societa' (1 punto se la
costituzione e' antecedente ad un quinquennio e 3 punti se e'
antecedente ad un decennio; i periodi sono riferiti alla data di
pubblicazione del bando. Il punteggio non e' cumulabile).Il punto
1.5, qualora il soggetto proponente aderisca ad organismi di
rappresentanza, prevede l'assegnazione di 3 o di 1 punto a seconda
che l'organizzazione sia di livello nazionale o regionale. Il
punteggio non e' cumulabile.
Infine, in caso di adesione del soggetto proponente ad organismi o
strutture di servizio di livello nazionale, il punto 1.6 prevede la
concessione di 1 punto.
Al punto 1.7 i consorzi individuano gli eventuali soggetti in nome e
per conto dei quali presentano domanda.
La seconda Sezione e' relativa ai dati di bilancio e riguarda il
volume d'affari, il patrimonio netto e la certificazione di bilancio.
Il punto 2.1 introduce il rapporto R fra il valore medio del volume
d'affari dell'ultimo triennio ed il costo dell'intervento (che non
puo' essere inferiore ad Euro 720.000, considerato un costo
parametrico medio di Euro 120.000 per alloggio e l'intervento minimo
di 6 alloggi).
Un valore di R inferiore od uguale ad 1 comporta l'esclusione dalla
graduatoria. Per R>> 1,20 e o 1 punto, per R>>1,50 e nati 2 punti,
per R>>2,00 vengono assegnati 3 punti.
Il punto 2.2 introduce il rapporto S tra il valore medio del
patrimonio netto ed il costo dell'intervento: per S compreso fra 0,50
ed 1,00 viene assegnato 1 punto, per S maggiore od uguale ad 1,00 e'
prevista l'assegnazione di 3 punti.
Un valore di S inferiore od uguale a 0,3 comporta l'esclusione dalla
graduatoria.
Indipendentemente dal verificarsi del caso possibile (unica domanda
contenente una sola proposta di intervento, unica domanda contenente
piu' proposte di intervento, domande diverse presentate in piu'
Comuni, contenenti una o piu' proposte di intervento), per ogni
intervento proposto il soggetto proponente avra' una posizione
corrispondente nella graduatoria regionale e potra' ottenere il
contributo per le proposte che avranno conseguito il maggior
punteggio, per un numero di alloggi equivalente alla saturazione dei
rapporti R ed S.
Il punto 2.3 prevede l'assegnazione fino ad un massimo di 3 punti in
presenza di bilancio certificato da uno a tre anni.
La terza Sezione, relativa all'attivita' svolta, al punto 3.1,
fornisce i dati relativi al numero degli alloggi realizzati nel
decennio 1992-2002, suddivisi fra interventi con o senza contributo
pubblico.
Il punto 3.2 prevede che in base al numero (N) di alloggi costruiti
con contributo pubblico, ultimati dal 31/12/1992 al 31/12/2002,
vengono assegnati punti 3 per N>>150, punti 2 per N compreso fra 100
e 150 e punti 1 per N maggiore di 50.
Il punto 3.3, relativo all'utilizzo degli alloggi gia' realizzati
(ceduti in proprieta', in locazione permanente od a tempo
determinato) prevede l'assegnazione di 1 punto se gli alloggi
concessi in locazione sono inferiori a 50, 2 punti se gli alloggi in
locazione sono compresi fra 50 e 100 e punti 3 se gli alloggi in
locazione sono superiori a 100.
Nella quarta Sezione relativa all'organizzazione aziendale, al punto
4.1 il soggetto proponente comunica l'eventuale possesso di una
certificazione di qualita' ISO 9000 o Vision 2000, che in caso di
risposta positiva comporta l'assegnazione di 3 punti.
Il punto 4.2 ed il punto 4.3 servono per determinare rispettivamente
il costo complessivo del personale dipendente Cp ed il costo
complessivo dei servizi Cs acquisiti all'esterno, riferiti all'ultimo
triennio.
Al punto 4.4 il rapporto U = (Cp + Cs) / V tra la somma dei costi del
personale dipendente e del costo dei servizi ed il volume d'affari
(valori medi riferiti al triennio 2000, 2001, 2002) assegna 1 punto
per valori di U compresi fra il 3% ed il 5% o fra il 15% ed il 20%, 2
punti per valori di U compresi fra il 5% ed il 10%, e 3 punti per
valori di U compresi fra il 10% ed il 15%.
Al punto 4.5 viene specificata la ripartizione dei costi
relativamente ai servizi.Nella quinta Sezione vengono riportati i
dati relativi al soggetto esecutore. Nel caso che il soggetto
proponente sia anche soggetto esecutore, puo' beneficiare di 2 punti.
La sesta Sezione, relativa al soggetto esecutore, si compone di piu'
punti, relativamente ai requisiti ritenuti indispensabili per
definire la capacita' e la serieta' professionale dell'impresa
esecutrice, fornendo informazioni sul possesso di certificazione SOA,
obbligatoria per il soggetto esecutore, e sul rispetto delle norme di
sicurezza e della salute dei lavoratori oltre alla regolarita'
contributiva, che devono essere soddisfatti anche dalle imprese
subappaltatrici, alle quali non possono essere subappaltati lavori
oltre il 70% della somma appaltata.
La settima Sezione, relativa al soggetto gestore, si compone di tre
parti, relative ai dati anagrafici, alle eventuali iscrizioni del
soggetto deputato alla gestione degli alloggi ed alla capacita'
gestionale da parte del soggetto sulla base del numero di alloggi
gestiti in locazione nell'ultimo triennio.
L'ottava Sezione riguarda la dichiarazione del legale rappresentante
del soggetto proponente.
8.2.4 Modello 4 - Scheda dell'intervento
Il modello e' suddiviso in due parti, la prima delle quali relativa
agli impegni del soggetto proponente, la seconda relativa alle
caratteristiche dell'intervento.
Entrambe prevedono la definizione di punteggio utile per il
collocamento in graduatoria, fino ad un totale di 60 punti.
8.2.4.1 Impegni del soggetto proponente (massimo 30 punti):
a) impegno a eseguire l'intervento con un contributo minore: fino a
10 punti, cosi' calcolati: locazione a termine: 2 punti per ogni
punto percentuale in meno di contributo richiesto (massima riduzione:
dal 30% al 25%); locazione permanente: 2 punti per ogni punto
percentuale in meno di contributo richiesto (massima riduzione: dal
50% al 45%);
b) riduzione del canone: fino a 10 punti, cosi' calcolati: locazione
a termine: 2 punti ogni punto percentuale di ulteriore riduzione
oltre il 20% di riduzione del canone concertato, cosi' come definito
precedentemente (massima riduzione: 25%); locazione permanente: nel
caso che i canoni, in base al piano finanziario, risultino inferiori
al valore del 4,50% del costo di intervento precedentemente definito,
si attribuiscono 2 punti per ogni 0,1% di riduzione dal valore
massimo del 4,50% (riduzione massima: canone al 4,00%);
c) maggior durata della locazione a termine: fino a 5 punti (1 punto
ogni anno di durata in piu' oltre i dieci, fino ad arrivare a 5 punti
per una durata di 15 anni);
d) (per la locazione a termine) impegno a cedere la proprieta' degli
alloggi al termine del vincolo per la locazione ai soggetti
risultanti locatari, ai prezzi e secondo le modalita' prefissate
dalla convenzione con il Comune. L'impegno va riportato in
convenzione con le relative penali: 5 punti;
in alternativa ai punti c) e d) per la locazione permanente:
c) impegno a non cedere la proprieta' degli alloggi per l'intera
durata della convenzione e oltre ed a garantire continuita' di
gestione per lo stesso periodo. L'impegno va riportato in convenzione
con le relative penali: per un periodo di almeno 20 anni: 5 punti;
per un periodo da 20 a 30 anni: 7 punti; per un periodo di oltre 30
anni: 10 punti.
8.2.4.2 Caratteristiche tecniche dell'intervento (massimo 15 punti):
a) impegno ad applicare i requisiti volontari per la bioarchitettura
secondo le procedure e le prestazioni previste nella deliberazione di
Giunta regionale 21/01: 4 punti; ovvero impegno ad applicare le
suddette procedure e prestazioni per almeno 3 requisiti: punti 2;
b) impegno ad applicare la direttiva per gli anziani (DGR 270/00): 3
punti per l'intera direttiva (alloggi con servizi); 1 punto per la
realizzazione di almeno il 10% degli alloggi (minimo un alloggio nel
caso di interventi inferiori ai 10 alloggi, arrotondamento all'unita'
superiore negli altri casi) con le caratteristiche di cui ai punti 4)
e 5) della direttiva;
c) impegno a realizzare almeno il 10% degli alloggi con
caratteristiche adatte all'uso specifico per persone disabili ai
sensi della Legge 13/89 e suoi decreti applicativi (minimo un
alloggio nel caso di interventi inferiori ai 10 alloggi,
arrotondamento all'unita' superiore negli altri casi): 3 punti;
d) cantierabilita': massimo 5 punti, cosi' articolati: d.1) progetto
a cui e' stato gia' rilasciato il titolo abilitativo comunale per
l'intervento proposto: 5 punti; d.2) disponibilita' dell'area
edificabile o dell'immobile da recuperare nelle seguenti forme:
d.2.a) proprieta' dell'area/immobile: punti 4; d.2.b) locazione
permanente: diritto d'uso o altro titolo dell'area/immobile in base a
convenzione, contratto o delibera comunale di assegnazione per un
periodo superiore a 45 anni: punti 4; d.2.c) locazione a termine:
diritto d'uso dell'area/immobile in base a convenzione di durata
almeno pari al periodo della convenzione/locazione: punti 3; d.2.d)
delibera comunale di assegnazione dell'area: punti 3; d.2.e)
proprieta' futura dell'area/immobile, mediante atto preliminare di
vendita o atto condizionato di vendita, o atto comunale di impegno,
purche' in corso di validita' alla data di presentazione della
domanda: punti 2.
8.2.4.3 Caratteristiche territoriali/locali (massimo 15 punti):
a) Tipo di Comune: massimo 5 punti (punteggi non cumulabili)
a.1) Capoluoghi di provincia: punti 5;
a.2) Comuni contermini a capoluogo di provincia: punti 4;
a.3) Comuni a tensione abitativa - elenco a) della delibera di Giunta
regionale 2235/02: punti 3;
a.4) Comuni a tensione abitativa - elenco b) della delibera di Giunta
regionale 2235/02: punti 2;
a.5) Comuni appartenenti alle Comunita' montane: punti 1;
a.6) Comuni interessati da eventi sismici distruttivi negli ultimi
dieci anni (Comuni individuati nella dichiarazione di stato
d'emergenza e nei successivi provvedimenti ministeriali o regionali):
punti 3;
b) proposta compresa in piani di recupero in centro storico, ovvero
compresa in ambiti o programmi di riqualificazione urbana: punti 3;
c) proposta riguardante il riuso di edifici non utilizzati funzionali
al settore agricolo o industriale (in alternativa al punto b): punti
3;
d) particolari impegni del Comune: presenza di agevolazioni ai fini
della determinazione dell'ICI o delle modalita' di corresponsione
degli oneri di urbanizzazione: punti 2 (per usufruire di questo
punteggio occorre presentare apposito documento d'impegno del
Comune);
e) impegno a mettere a disposizione del Comune, che li destina
attraverso una propria graduatoria, una quota parte degli alloggi (un
punto ogni 10% del numero degli alloggi proposti): massimo punti 5;
f) in alternativa, per le cooperative di abitazione) impegno a
destinare con priorita' quota parte degli alloggi a propri soci
appartenenti a categorie sociali deboli cosi' come individuato nel
punto 5.1 del presente bando, ovvero ad altre categorie individuate
dal Comune (un punto ogni 10% del numero degli alloggi proposti):
massimo punti 5.
8.2.5 Valutazione regionale
Il nucleo di valutazione regionale valuta le domande pervenute
secondo i seguenti criteri:
8.2.5.1 Qualita' della proposta progettuale (massimo 10 punti):
a) idoneita' dell'area/immobile da recuperare e suo livello di
integrazione con i servizi: fino a 5 punti;
b) integrazione con gli obiettivi di altre politiche regionali (in
particolare: qualita' architettonica e paesaggistica del territorio,
riqualificazione urbana, diritto allo studio universitario, anziani,
immigrati): fino a 5 punti.
Le graduatorie di cui ai paragrafi 7.2. e 7.3. conterranno le
proposte ammissibili ordinate secondo un punteggio decrescente da un
massimo di punti 100.
9. Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi
9.1 Inizio e fine lavori
Entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti di approvazione
del Piano operativo regionale, il soggetto proponente, pena la
decadenza immediata ed automatica del finanziamento, deve iniziare i
lavori.
Per ognuna delle tre graduatorie, le risorse relative agli interventi
per i quali i lavori non sono avviati entro il termine di cui sopra
vengono riassegnate, con delibera di Giunta, alle proposte
classificatesi nelle prime posizioni utili non finanziate.
I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validita' del
titolo abilitativo comunale.
9.2 Soggetti proponenti di cui alla graduatoria 7.1
Entro il termine di cui al punto 9.1, il soggetto beneficiario del
finanziamento deve inviare alla Regione:
a) societa' di scopo di cui all'art. 41 della L.R. 24/01, ONLUS,
fondazioni, ARDSU e assimilate: - l'attestato di inizio lavori
sottoscritto dal legale rappresentante o dal direttore dei lavori
vistato dal dirigente competente del Comune (su apposito modulo
predisposto dalla Regione); - copia del titolo abilitativo comunale e
del relativo progetto; - distinta dettagliata delle superfici (utile,
non residenziale, complessiva) calcolate in conformita' a quanto
previsto al punto 4.2 vistata dal dirigente competente del Comune;
b) Comuni: - l'attestato di inizio lavori sottoscritto dal dirigente
competente del Comune (su apposito modulo predisposto dalla Regione);
- deliberazione di approvazione del progetto contenente l'indicazione
dei mezzi di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera
ammessa a finanziamento regionale e copia del relativo progetto; -
distinta dettagliata delle superfici (utile, non residenziale,
complessiva) calcolate in conformita' a quanto previsto al punto 4.2.
A seguito della verifica della documentazione suddetta il dirigente
competente comunica per ogni intervento al soggetto proponente
l'ammontare del contributo.
Successivamente la Regione provvedera' a impegnare e erogare su
richiesta dell'operatore, con atto del dirigente competente, il
contributo assegnato in tre rate secondo le seguenti modalita'.
9.2.1 Richiesta prima rata
L'operatore ai fini dell'erogazione del contributo invia alla Regione
la richiesta della prima rata, pari al 35% del contributo assegnato,
allegando la seguente documentazione:
a) societa' di scopo di cui all'art. 41 della LR 24/01, ONLUS,
fondazioni, ARDSU e assimilate: - richiesta erogazione prima rata (su
apposito modulo predisposto dalla Regione); - quadro economico (su
apposito modulo predisposto dalla Regione); - copia della convenzione
contenente i dati del quadro economico;
b) Comuni: - richiesta erogazione prima rata (su apposito modulo
predisposto dalla Regione); - quadro economico (su apposito modulo
predisposto dalla Regione).
9.2.2 Richiesta seconda rata
Al raggiungimento del 50% dei lavori puo' essere erogato un ulteriore
35% del contributo assegnato previa presentazione da parte
dell'operatore della seguente documentazione:
a) societa' di scopo di cui all'art. 41 della LR 24/01, ONLUS,
fondazioni, ARDSU e assimilate: - richiesta erogazione seconda rata
(su apposito modulo predisposto dalla Regione); - dichiarazione del
direttore dei lavori con la quale certifica che lo stato di
avanzamento dei lavori e' pari o superiore al 50%;
b) Comuni: - richiesta erogazione seconda rata (su apposito modulo
predisposto dalla Regione); - dichiarazione del direttore dei lavori
con la quale certifica che lo stato di avanzamento dei lavori e' pari
o superiore al 50%.
9.2.3 Richiesta saldo
Il saldo, o il recupero della differenza tra quanto erogato e quanto
dovuto, potra' aver luogo ad ultimazione dei lavori previa
presentazione della seguente documentazione:
a) societa' di scopo di cui all'art. 41 della L.R. 24/01, ONLUS,
fondazioni, ARDSU e assimilate: - richiesta erogazione saldo (su
apposito modulo predisposto dalla Regione); - attestato di
ultimazione lavori sottoscritto dal legale rappresentante o dal
direttore dei lavori e vistato dal dirigente competente del Comune
(su apposito modulo predisposto dalla Regione); - verbali di
consegna; - elenco nominativo locatari con indicazione della
categoria sociale di appartenenza; - copia conforme all'originale
della delibera di assegnazione degli alloggi adottata dal Consiglio
di amministrazione; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti
soggettivi in capo agli assegnatari;
b) Comuni: - richiesta erogazione saldo (su apposito modulo
predisposto dalla Regione); - attestato di ultimazione lavori vistato
dal dirigente competente del Comune (su apposito modulo predisposto
dalla Regione); - quadro economico (su apposito modulo predisposto
dalla Regione) con i dati del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione; - elenco nominativo locatari con indicazione della
categoria sociale di appartenenza; - dichiarazione attestante la
sussistenza dei requisiti soggettivi in capo agli assegnatari.
9.3 Soggetti proponenti di cui alle graduatorie 7.2 e 7.3
Entro il termine di cui al punto 9.1, il soggetto beneficiario del
finanziamento deve inviare alla Regione:
- scheda per il soggetto esecutore (contenuta nel Modello 3);
- l'attestato di inizio lavori sottoscritto dal legale rappresentante
o dal direttore dei lavori e vistato dal dirigente competente del
Comune;
- copia del titolo abilitativo comunale e del relativo progetto;
- distinta dettagliata delle superfici (utile, non residenziale,
complessiva) calcolate in conformita' a quanto previsto al punto 4.2,
vistata dal Comune;
- documentazione di regolarita' contributiva;
- attestazione di regolarita' alla normativa sulla sicurezza nei
cantieri.
A seguito della verifica della documentazione suddetta il dirigente
competente comunica per ogni intervento al soggetto proponente
l'ammontare del contributo.
Successivamente la Regione provvedera' a impegnare e erogare su
richiesta dell'operatore, con atto del dirigente competente, il
contributo assegnato in tre rate secondo le seguenti modalita'.
9.3.1 Richiesta prima rata
L'operatore ai fini dell'erogazione del contributo invia alla Regione
la richiesta della prima rata, pari al 35% del contributo assegnato,
allegando la seguente documentazione:
- richiesta erogazione prima rata (su apposito modulo predisposto
dalla Regione);
- quadro economico (su apposito modulo predisposto dalla Regione);
- copia della convenzione contenente i dati del quadro economico;
- attestazione di regolarita' contributiva;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia
dell'importo da erogare;
- informazione antimafia di cui al Capo III, art. 10, comma 1 del DPR
3 giugno 1998, n. 252, quando previsto.
9.3.2 Richiesta seconda rata
Al raggiungimento del 50% dei lavori puo' essere erogato un ulteriore
35% del contributo assegnato previa presentazione da parte
dell'operatore della seguente documentazione:
- richiesta erogazione seconda rata (su apposito modulo predisposto
dalla Regione);
- dichiarazione del direttore dei lavori con la quale certifica che
lo stato di avanzamento dei lavori e' pari o superiore al 50%;
- attestazione di regolarita' contributiva;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia
dell'importo da erogare;
- informazione antimafia di cui al Capo III, art. 10, comma 1 del DPR
3 giugno 1998, n. 252, quando previsto.
9.3.3 Richiesta saldo
Il saldo, o il recupero della differenza tra quanto erogato e quanto
dovuto, potra' aver luogo ad ultimazione dei lavori previa
presentazione della seguente documentazione:
- richiesta erogazione saldo (su apposito modulo predisposto dalla
Regione);
- attestato di ultimazione lavori sottoscritto dal legale
rappresentante o dal direttore dei lavori e vistato dal dirigente
competente del Comune (su apposito modulo predisposto dalla Regione);
- attestazione di regolarita' contributiva;
- informazione antimafia di cui al Capo III, art. 10, comma 1 del DPR
3 giugno 1998, n. 252, quando previsto.
Per gli interventi finalizzati alla locazione permanente gli
operatori dovranno presentare, oltre alla documentazione suddetta:
- copia degli attestati di possesso dei requisiti soggettivi per i
soggetti diversi dalle cooperative a proprieta' indivisa;
- verbali di consegna;
- copia conforme all'originale della delibera di assegnazione degli
alloggi adottata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante
della cooperativa attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi
in capo agli assegnatari.
Per gli interventi finalizzati alla locazione a termine gli operatori
dovranno presentare, oltre alla documentazione suddetta:
- elenco nominativo locatari con indicazione della categoria sociale
di appartenenza e copia degli attestati di possesso dei requisiti
soggettivi;
- verbali di consegna.
(segue allegato fotografato)