REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2003, n. 925

Legge 21/01 e DM 27 dicembre 2001, n. 2523. Approvazione del bando per la selezione delle proposte di intervento da inserire nel Piano operativo regionale del Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge n. 21 dell'8 febbraio 2001 "Misure per ridurre il disagio            
abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in                   
locazione";                                                                     
- la L.R. n.  24 dell'8 agosto 2001 "Disciplina generale                        
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";                                
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2523 del 27            
dicembre 2001 "Programma sperimentale  di edilizia residenziale                 
denominato "20.000 abitazioni in affitto", pubblicato sulla Gazzetta            
Ufficiale 12 luglio 2002, n. 162;                                               
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 13 marzo 2003,            
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2003, n. 79, con il                
quale viene prorogato al 10 ottobre 2003 il termine per la                      
trasmissione da parte delle Regioni dei Piani operativi regionali               
previsti dal DM 2523/01;                                                        
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003              
"Legge 21/01 e L.R. 24/01: Programma regionale 2003/2004 di                     
interventi pubblici per le politiche abitative. Primo provvedimento";           
considerato:                                                                    
- che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale 463/03, al              
punto 2.1.3 dell'Allegato "A", prevede che la Giunta emani un bando             
per la selezione delle proposte di intervento da inserire nel Piano             
operativo previsto dal Programma "20.000 abitazioni in affitto",                
definendo nel bando stesso, quale prima attuazione dell'art. 19 della           
L.R. 24/01, i requisiti di qualificazione che devono essere posseduti           
dagli operatori per poter partecipare;                                          
- che le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi              
selezionati a seguito del presente bando ed inseriti nel Piano                  
operativo consistono in Euro 20.658.000,00, allocate sul Cap. 32020             
del Bilancio regionale per l'anno 2004;                                         
ritenuto:                                                                       
- di approvare, in attuazione della citata deliberazione 463/03,                
l'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, che              
costituisce il "Bando per la selezione delle proposte di intervento             
da inserire nel piano operativo regionale del Programma sperimentale            
di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto"              
(Legge 21/01 e DM 27 dicembre 2001, n. 2523)", nel quale sono                   
stabilite tra l'altro le procedure amministrative e finanziarie per             
la gestione del programma in oggetto;                                           
- di destinare al finanziamento degli interventi selezionati a                  
seguito del presente bando anche le risorse che si renderanno                   
disponibili per effetto della ripartizione alle Regioni dei fondi               
indicati nel predetto DM 27/12/2001, n. 2523, che si stimano in circa           
39,5 milioni di Euro sulla base della media dei parametri di                    
ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata fissati per               
ciascuna Regione dalle Tabelle A e C della delibera CIPE 22 dicembre            
1998;                                                                           
- di applicare quanto indicato nell'Allegato "A" relativamente ai               
requisiti soggettivi anche  agli interventi attuativi delle                     
precedenti programmazioni, nel caso in cui la data a cui riferire i             
requisiti soggettivi sia successiva a quella di adozione del presente           
atto deliberativo;                                                              
- di stabilire che i requisiti necessari per poter predisporre le               
domande di contributo ai sensi del bando di cui all'Allegato "A"                
debbano essere posseduti obbligatoriamente alla data di presentazione           
delle domande stesse;                                                           
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Programmazione territoriale e Sistemi di                     
Mobilita', dott. Roberto Raffaelli, ai sensi dell'art. 37, quarto               
comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale            
447/03;                                                                         
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.                    
Politiche abitative. Riqualificazione urbana                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'Allegato "A", parte integrante della presente                 
deliberazione, "Bando per la selezione delle proposte di intervento             
da inserire nel piano operativo regionale del Programma sperimentale            
di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto"              
(Legge 21/01 e DM 27 dicembre 2001, n. 2523)" ferme restando le                 
priorita', stabilite dalla Giunta, relativamente alla locazione                 
permanente;                                                                     
2) di delegare il Direttore generale competente ad autorizzare                  
l'effettuazione di eventuali modifiche ai modelli contenuti                     
nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, che           
si rendessero necessarie ai fini di una migliore applicazione delle             
procedure previste;                                                             
3) di dare atto che con successivo atto dirigenziale della struttura            
regionale competente verra' approvata la modulistica necessaria per             
la richiesta di erogazione del contributo;                                      
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle                  
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l'edilizia              
residenziale e le politiche abitative.                                          
ALLEGATO "A"                                                                    
Bando per la selezione delle proposte di intervento da inserire nel             
Piano operativo regionale del Programma sperimentale di edilizia                
residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" (Legge 21/01 e           
DM 27 dicembre 2001, n. 2523)                                                   
INDICE                                                                          
1. Finalita'                                                                    
2. Tipi di intervento                                                           
3. Tipi di finanziamento                                                        
4. Norme tecniche                                                               
4.1 Prescrizioni                                                                
4.2 Parametri                                                                   
4.3 Contributi e costi parametrici                                              
5. Norme amministrative                                                         
5.1 Soggetti destinatari                                                        
5.2 Requisiti soggettivi dei destinatari                                        
5.3 Accertamenti                                                                
5.4 Determinazione del reddito                                                  
5.5 Vincoli e decadenza                                                         
5.6 Subentro                                                                    
5.7 Convenzione                                                                 
5.8 Canoni                                                                      
6. Soggetti proponenti                                                          
7. Graduatorie                                                                  
8. Modalita' di presentazione delle domande                                     
8.1 Graduatoria 7.1                                                             
8.1.1 Criteri di inammissibilita'                                               
8.1.2 Criteri di selezione                                                      
8.1.2.1 Impegni del soggetto proponente                                         
8.1.2.2 Caratteristiche tecniche dell'intervento                                
8.1.2.3 Caratteristiche territoriali/locali                                     
8.1.3 Valutazione regionale                                                     
8.2 Graduatorie 7.2 e 7.3                                                       
8.2.1 Criteri di inammissibilita'                                               
8.2.2 Criteri di selezione                                                      
8.2.3 Modello 3 Scheda del soggetto proponente                                  
8.2.4 Modello 4 Scheda di intervento                                            
8.2.4.1 Impegni del soggetto proponente                                         
8.2.4.2 Caratteristiche tecniche dell'intervento                                
8.2.4.3 Caratteristiche territoriali/locali                                     
8.2.5 Valutazione regionale                                                     
9. Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi                    
Modello 1 (Domanda per la graduatoria 7.1)                                      
Modello 2 (Domanda per le graduatorie 7.2 e 7.3)                                
Modello 3 (Scheda del soggetto proponente)                                      
Modello 4 (Scheda dell'intervento)                                              
1. Finalita'                                                                    
Il presente bando, in attuazione della Legge n. 21 dell'8 febbraio              
2001, del DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.              
2523 del 27 dicembre 2001 e della delibera del Consiglio regionale n.           
463 del 6 marzo 2003, e' finalizzato alla predisposizione del Piano             
operativo regionale definito nel suddetto DM, col fine di                       
incrementare l'offerta di alloggi di edilizia agevolata convenzionata           
da concedere in locazione per le categorie sociali che hanno                    
difficolta' a reperire alloggi a canoni accessibili, in particolare             
le categorie sociali deboli, come definite al successivo paragrafo 5,           
e i nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.             
2. Tipi di intervento                                                           
I tipi di intervento ammissibili a contributo sono:                             
a) nuova costruzione;                                                           
b) recupero edilizio, come definito al successivo paragrafo 4;                  
c) acquisto di interi edifici residenziali immediatamente abitabili,            
non sottoposti ai regimi previsti dalle Leggi 24 dicembre 1993, n.              
560 e 23 dicembre 1996, n. 662, e dal DLgs 16 febbraio 1996, n. 104.            
Sono esclusi per tutte le tipologie di intervento gli alloggi                   
ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonche' gli                
edifici monofamiliari, bifamiliari ed a schiera.                                
3. Tipi di finanziamento                                                        
I tipi di finanziamento previsti sono:                                          
a) locazione permanente: contributo massimo concedibile pari al 50%             
del costo parametrico dell'intervento;                                          
b) locazione a termine per un periodo minimo di 10 anni: contributo             
massimo concedibile pari al 30% del costo parametrico                           
dell'intervento, finalizzato ad una riduzione minima del 20% del                
canone rispetto al valore medio definito dal regime concordato di cui           
alla Legge 431/98.                                                              
4. Norme tecniche                                                               
4.1 Prescrizioni                                                                
Gli interventi di nuova costruzione devono possedere le seguenti                
caratteristiche:                                                                
a) essere conformi alla normativa urbanistica ed edilizia comunale;             
b) rispettare, pena la non ammissibilita', i limiti di superficie e             
di altezza di cui all'art. 16 della Legge 457/78 e successive                   
modifiche e integrazioni: superficie utile massima dell'alloggio pari           
a 95 mq.; altezza dell'alloggio, misurata da pavimento a soffitto,              
pari e in ogni caso non superiore a m. 2,70; inoltre, ai fini del               
calcolo del contributo concedibile e del canone massimo di locazione            
applicabile, la Snr (superficie non residenziale) non deve risultare            
superiore al 45% della Su (superficie utile); e' inoltre ammessa per            
ogni alloggio la superficie massima di 18 mq per autorimessa o di 14            
mq. per posto auto;                                                             
c) prevedere un numero di alloggi non inferiore a 6, ovvero, nel caso           
di residenze collettive, un numero di posti letto non inferiore a 15;           
d) non essere pervenuti alla fase di inizio lavori anteriormente                
all'1 gennaio 2003, e non essere ultimati alla data di pubblicazione            
nel Bollettino Ufficiale regionale del presente bando;                          
e) non essere assistiti da altri contributi o agevolazioni pubblici             
in qualsiasi forma assegnati o concessi.                                        
Gli interventi di recupero edilizio devono:                                     
a) essere conformi alla normativa urbanistica ed edilizia comunale;             
b) rispettare, pena la non ammissibilita', il limite massimo di                 
superficie utile per alloggio di 95 mq; inoltre, ai fini del calcolo            
del contributo concedibile e del canone massimo di locazione                    
applicabile, la Snr (superficie non residenziale) non deve risultare            
superiore al 45% della  Su (superficie utile); e' inoltre ammessa per           
ogni alloggio la superficie massima di 18 mq per autorimessa o di 14            
mq per posto auto per alloggio. I Comuni possono derogare da tali               
limiti in caso di presenza di domanda di famiglie numerose;                     
c) essere ricompresi nelle fattispecie previste dalle lettere c), d),           
e) dell'art. 31 della Legge 457/78;                                             
d) prevedere un numero di alloggi non inferiore a 6, ovvero, nel caso           
di residenze collettive, un numero di posti letto non inferiore a 15;           
e) non essere pervenuti alla fase di inizio lavori  anteriormente               
all'1 gennaio 2003, e non essere ultimati alla data di pubblicazione            
nel Bollettino Ufficiale regionale del presente bando;                          
f) non essere assistiti da altri contributi o agevolazioni pubblici             
in qualsiasi forma assegnati o concessi.                                        
4.2 Parametri edilizi                                                           
Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della                
superficie complessiva valgono le seguenti definizioni:                         
Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento degli                  
alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci,             
vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e                
balconi. Non sono permessi controsoffitti amovibili (cartongesso,               
perlinati, ecc.) usati per rientrare nei limiti di legge (art. 43,              
Legge 457/78 e successive modificazioni). Va calcolato inoltre come             
Su lo spazio occupato da caminetti, armadi a muro, sgabuzzini a                 
servizio dell'alloggio; vanno calcolati come Su anche bagni o                   
superfici finalizzate all'uso abitativo indipendentemente dalla loro            
altezza.                                                                        
Snr = superficie non residenziale: logge, balconi, cantinole,                   
soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni,              
centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze,           
autorimesse singole e collettive (Sp = superfice parcheggi), androni            
di ingresso e porticati liberi. Per le nuove costruzioni, la Sp e' la           
superficie da destinare ad autorimesse chiuse, che non possono                  
superare i 18 mq. (inteso come limite costruttivo): sono quindi                 
escluse dal calcolo le corsie di manovra anche se coperte. Vanno                
considerati altresi' nella Sp i posti auto in autorimesse collettive            
coperte, in alternativa alle autorimesse suddette, ad esclusione                
degli spazi di manovra (si considera un posto auto per alloggio pari            
a 14 mq).                                                                       
La Snr ammessa ai fini del calcolo del contributo e del canone deve             
essere minore o uguale al 45% della Su, oltre ad un massimo di mq. 18           
di autorimessa (o mq. 14 di posto auto) per alloggio.                           
Sc = superficie complessiva: si intende, sia per il recupero che per            
la nuova costruzione, come Sc = Su + 60%(Snr + Sp).                             
Sono ricompresi nella Su:                                                       
a) i vani di ingresso delle unita' immobiliari anche di altezza                 
inferiore a m. 2,70;                                                            
b) i vani che nelle nuove costruzioni hanno altezza variabile, come             
ad esempio il sottotetto, quando l'altezza media sia inferiore a m.             
2,70 ma superiore a m. 2,40, purche' abbiano i requisiti di                     
illuminazione e ventilazione previsti dal regolamento edilizio e                
siano collegati ed accessibili a norma di legge. In ogni caso                   
l'altezza media  non puo' superare i m. 2,70. Si considerano vani di            
altezza variabile anche quelli in cui un soppalco limiti l'altezza di           
una porzione. Per quanto riguarda i sottotetti si richiede il calcolo           
del rapporto illuminometrico.                                                   
Sono ricompresi nella Snr:                                                      
a) scale condominiali: la superficie va calcolata una sola volta in             
proiezione orizzontale, compresi i pianerottoli intermedi. Tale                 
modalita' di calcolo si applica anche nel caso di alloggi duplex;               
b) pianerottoli di arrivo: vanno attribuiti in quota parte agli                 
alloggi del piano in oggetto;                                                   
c) sottotetti: per essere considerati Snr devono avere una altezza              
media non inferiore a m. 1,70 (come da regolamento edilizio tipo),              
misurata come segue: sviluppo dei volumi/Su.                                    
Negli interventi di tipo collettivo destinati a particolari categorie           
sociali, si intende superficie utile anche quella destinata agli                
spazi collettivi complementari alla residenza.                                  
Nel calcolo della Su sono ricompresi: minialloggi, posti letto, bagni           
e cucine collettive, sale studio, corridoi comuni di accesso ai posti           
letto, sale per le attivita' necessarie al sistema migliorativo delle           
condizioni di vita dei destinatari, sale multimediali, biblioteche,             
sale polifunzionali.                                                            
Sono escluse dal computo delle Su, e quindi calcolate come Snr:                 
lavanderie collettive, stenditoi comuni, magazzini per materiali da             
pulizia, androni di ingresso.                                                   
Non costituiscono superficie finanziabile gli uffici gestionali,                
l'abitazione del custode, alloggi o posti letto e relativi servizi              
non usati dai destinatari oggetto del finanziamento.                            
4.3 Contributi e costi parametrici                                              
Il contributo regionale e' graduato con riferimento a tre tipi di               
ambito territoriale comunale, per ognuno dei quali e' fissato il                
costo parametrico al mq di Sc, come indicato nella tabella seguente.            
Contributo massimo  Contributo massimo   Ambito territoriale  Costo             
parametrico  per mq di Sc 50%  per mq. di Sc 30%  per mq. di Sc              
locazione permanente  locazione a termine  (Euro)  (Euro)  (Euro)            
Comuni capoluogo e                                                              
Comuni contermini                                                               
con piu' di                                                                     
15.000 abitanti  1.400,00  700,00  420,00                                       
Comuni non                                                                      
contermini con piu'                                                             
di 15.000 ab. e                                                                 
Comuni contermini                                                               
con meno di                                                                     
15.000 ab.  1.250,00  625,00  375,00                                            
Comuni non                                                                      
contermini con meno                                                             
di 15.000 ab.  1.200,00  600,00  360,00                                         
Per Comuni contermini si intendono i Comuni che confinano con un                
Comune capoluogo di Provincia della Regione Emilia-Romagna.                     
Qualora l'effettivo costo dell'intervento, determinato in base ai               
criteri fissati in convenzione, risulti essere inferiore al costo               
parametrico, il contributo va quantificato in ragione di tale minor             
costo.                                                                          
Le modalita' di monitoraggio degli interventi saranno determinate con           
l'atto della Giunta regionale di adozione del piano operativo                   
regionale.                                                                      
5. Norme amministrative                                                         
5.1 Soggetti destinatari                                                        
Le categorie sociali deboli cui e' destinato il programma sono nuclei           
familiari in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo             
punto 5.2. Si individuano in particolare le seguenti categorie:                 
- nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto;             
- lavoratori immigrati italiani e stranieri: si intendono i                     
lavoratori provenienti da altri Stati, Regioni, Province e Comuni;              
- appartenenti alle Forze amate o Forze dell'ordine: si intendono i             
soggetti arruolati nei seguenti corpi: Arma dei Carabinieri, Polizia            
di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale            
dello Stato, Corpo dei VV.FF., Esercito, Aeronautica;                           
- nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap che              
occupano alloggi con barriere architettoniche;                                  
- studenti universitari fuori sede;                                             
- anziani: si intendono nuclei familiari in cui almeno uno dei due              
componenti abbia una eta' non inferiore a 60 anni;                              
- disabili: si intendono soggetti con grado di invalidita' pari o               
superiore al 66%;                                                               
- nuclei familiari con bambini: si intendono nuclei familiari con               
figli naturali, adottivi o in affidamento preadottivo di eta'                   
inferiore ai 18 anni;                                                           
- coppie di giovani: si intendono nuclei familiari (coniugi sia in              
regime di comunione che di separazione dei beni; nubendi; conviventi            
more uxorio o intenzionati a convivere more uxorio) in cui almeno uno           
dei due componenti abbia meno di 35 anni. I nuclei devono risultare             
gia' costituiti in data non successiva a 6 mesi dalla data di                   
consegna dell'alloggio, assumendo ivi la residenza.                             
5.2 Requisiti soggettivi dei destinatari                                        
Per nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei suddetti                    
requisiti, si intende quello costituito dal beneficiario, dal coniuge           
non legalmente ed effettivamente separato, dai figli minori, dal                
convivente more uxorio, nonche' dai figli maggiorenni conviventi a              
carico a norma di legge.                                                        
Ogni componente del nucleo familiare deve:                                      
- essere cittadino italiano o di uno Stato che appartiene all'Unione            
Europea. Il requisito e' soddisfatto anche per il cittadino di altro            
Stato purche' questi sia titolare della carta di soggiorno o sia                
regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno           
biennale  e che eserciti una regolare attivita' di lavoro subordinato           
o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del DLgs                   
27/5/1998, n. 286 cosi' come sostituito dalla lettera d) primo comma            
dell'art. 27 della Legge n. 189 del 30 luglio 2002;                             
- avere un reddito fiscalmente imponibile non superiore a Euro                  
35.000,00 calcolato secondo le modalita' stabilite al successivo                
punto 5.4;                                                                      
- non essere titolari del diritto di proprieta', di usufrutto o di              
abitazione, di un alloggio nel comune ove ha sede l'intervento o in             
comuni contermini.                                                              
Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto                   
interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in uno            
soltanto dei seguenti casi:                                                     
- sia comproprietario di non piu' di un alloggio con terzi non                  
appartenenti al nucleo familiare;                                               
- sia proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio non             
disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali sono               
attribuiti ad altri soggetti, in virtu' di un atto di data anteriore            
al 6 marzo 2003. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di               
abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite;                        
- sia proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio che             
risulti fatiscente da certificato di non abitabilita' rilasciato dal            
Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilita' interna ad uno o             
piu' componenti del nucleo familiare del titolare, che siano affetti            
da un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado            
di invalidita'  pari o superiore al 66%;                                        
- sia proprietario di non piu' di un alloggio non idoneo alle                   
esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello            
di superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni                 
componente oltre i primi due.                                                   
Nel caso di nubendi e conviventi more uxorio l'accertamento dei                 
requisiti soggettivi si valuta in forma cumulativa prescindendo dai             
nuclei familiari di provenienza.                                                
Nel caso di interventi destinati a studenti universitari il limite di           
reddito si intende applicato al nucleo familiare di provenienza.                
5.3 Accertamento dei requisiti                                                  
L'accertamento dei requisiti soggettivi e' effettuato dal Comune                
previa una dichiarazione che il soggetto interessato deve rendere in            
un unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di               
atto di notorieta'.                                                             
La sussistenza dei requisiti soggettivi puo' essere accertata                   
mediante verifica a campione a cura del Comune.                                 
Oltre alla suddetta documentazione il soggetto proponente deve                  
presentare al Comune la delibera del Consiglio di Amministrazione di            
assegnazione in godimento o a termine degli alloggi ai singoli soci.            
Per gli operatori che non effettuano assegnazioni in godimento deve             
essere presentato il contratto di locazione.                                    
Per le cooperative a proprieta' indivisa, per le societa' di scopo,             
per le ONLUS, per le fondazioni e per le ARDSU e assimilate                     
l'accertamento dei requisiti e' demandato ai rispettivi consigli di             
amministrazione. In questo caso la Regione procede a controlli a                
campione.                                                                       
L'attestato comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi                 
dovra' essere rilasciato esclusivamente sull'apposito modello                   
predisposto dalla Regione.                                                      
I requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti:                  
- dagli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative di                     
abitazione, alla data della delibera di assegnazione degli alloggi              
adottata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa stessa;             
- dagli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative a proprieta'           
indivisa, alla data della delibera di assegnazione in uso e godimento           
o alla data del bando interno. Nel caso di alloggi recuperati che               
rimangono assegnati agli stessi soci, si prescinde dall'accertamento            
dei requisiti soggettivi. In questo caso la cooperativa e' tenuta ad            
attestare che la delibera di assegnazione in uso degli alloggi e'               
stata adottata dal Consiglio di amministrazione in data antecedente             
al recupero dell'immobile;                                                      
- dagli assegnatari di alloggi realizzati delle ARDSU e assimilati,             
ONLUS, fondazioni e societa' di scopo, alla data di approvazione                
della delibera/provvedimento di assegnazione dell'alloggio o del                
posto letto;                                                                    
- dai locatari di alloggi realizzati dagli altri soggetti proponenti            
ammissibili, alla data del contratto di locazione debitamente                   
registrato. Nel caso di alloggio recuperato che venga mantenuto in              
locazione allo stesso soggetto precedentemente affittuario o                    
occupante a qualsiasi titolo, si prescinde dall'accertamento dei                
requisiti soggettivi. In questo caso sara' sufficiente esibire il               
contratto di locazione debitamente registrato in data antecedente a             
quella di inizio lavori, o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di            
notorieta' attestante l'esistenza del preesistente rapporto.                    
I requisiti soggettivi, anche se accertati successivamente, vanno               
riferiti rispettivamente alle suddette date.                                    
5.4 Determinazione del reddito                                                  
Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto del reddito            
complessivo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei              
redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima             
della data di riferimento per l'accertamento del possesso dei                   
requisiti soggettivi.                                                           
Qualora il beneficiario abbia invece gia' presentato la dichiarazione           
dei redditi prima del termine ultimo di presentazione fissato per               
legge, puo' chiedere che siano considerati i redditi contenuti in               
quest'ultima. In tale caso, oltre alla documentazione richiesta per             
l'accertamento dei requisiti, l'interessato dovra' produrre                     
l'attestato dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei                 
redditi. Analogamente, il beneficiario  non  tenuto a presentare la             
dichiarazione dei redditi e che voglia avvalersi della possibilita'             
di considerare i redditi percepiti nell'anno precedente, dovra'                 
produrre una  dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui                  
attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione in quanto            
non ha percepito altri redditi.                                                 
In ogni caso i redditi dichiarati devono essere, per ciascun                    
componente il nucleo familiare, relativi allo stesso anno.                      
Per la determinazione del reddito, si fa riferimento al reddito                 
fiscalmente imponibile adottando, il seguente schema di calcolo:                
1) redditi imponibili da lavoro dipendente  Euro . . . . . . . . . .            
2) altri redditi imponibili  Euro . . . . . . . . . .                           
Totale  Euro . . . . . . . . . .                                                
3) detrazioni per n. . . . . figli a carico (*)  Euro . . . . . . . .           
. .                                                                             
4) detrazione per redditi da lavoro                                             
  dipendente (= voce 1 x 0,40)  Euro . . . . . . . . . .                        
Reddito complessivo familiare  Euro . . . . . . . . . .                         
(*) Euro 1.549,37 per 1 figlio; Euro 1.032,91  per ogni ulteriore               
figlio.                                                                         
5.5 Vincoli e decadenza                                                         
L'assegnazione e la locazione degli alloggi deve aver luogo entro 6             
mesi dalla data di ultimazione lavori, pena la decadenza dal                    
contributo per gli alloggi non affittati.                                       
Gli alloggi destinati alla locazione o al godimento devono essere               
occupati, entro 30 giorni dalla data di consegna risultante                     
dall'apposito verbale, in modo continuativo e direttamente dal                  
locatario o dall'assegnatario, e dal suo nucleo familiare.                      
Il contratto di locazione deve disciplinare anche i casi di                     
inadempienza o di recesso del locatario e di revoca dell'assegnazione           
dell'alloggio.                                                                  
Per le cooperative a proprieta' indivisa si applica la normativa                
prevista dallo statuto o dai regolamenti.                                       
Nel caso in cui un'abitazione si renda disponibile per il recesso del           
conduttore o per cessazione del contratto l'operatore e' tenuto a               
sostituire entro 60 giorni il conduttore con altro in possesso dei              
requisiti soggettivi, stipulando un contratto di durata uguale al               
periodo di tempo residuo. In caso contrario, il Comune provvede a               
segnalare all'operatore i soggetti interessati.                                 
5.6 Subentro                                                                    
In caso di decesso del locatario o dell'assegnatario, il contratto si           
trasferisce al coniuge e agli altri familiari con lui conviventi al             
momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legge in materia             
di locazione ad uso abitativo.                                                  
Per le cooperative a proprieta' indivisa si applica quanto previsto             
all'art. 17 della Legge 179/92.                                                 
5.7 Convenzione                                                                 
Tutti gli interventi sono soggetti a convenzione, redatta secondo lo            
schema di convenzione tipo regionale di cui alla deliberazione del              
Consiglio regionale n. 326 del 12 febbraio 2002. La durata della                
convenzione e' quella prevista dalla normativa vigente (variabile da            
20 a 30 anni, secondo le previsioni comunali), fatto salvo il vincolo           
di locazione permanente che e' senza limiti temporali.                          
Nella convenzione il Comune potra' prevedere agevolazioni nella                 
determinazione dell'ICI e/o del corrispettivo degli oneri di                    
urbanizzazione a favore degli operatori che realizzano gli interventi           
e gestiscono gli alloggi realizzati con il presente programma.                  
Nel caso di locazione a termine, il Comune, nella convenzione, puo'             
prevedere la possibilita' di cedere gli alloggi anche prima della               
scadenza del vincolo per la locazione. In tal caso la cessione deve             
avvenire a soggetti che si assumano integralmente gli impegni gia'              
previsti nella convenzione stessa, con particolare riferimento ai               
vincoli per la locazione, che vengono riportati negli atti di                   
compravendita e relative note di trascrizione. La cessione riguarda             
l'intervento nel suo complesso, ovvero blocchi unitari (ad es.: un              
intero vano scala o corpo di edificio), con esclusione delle vendite            
frazionate dei singoli alloggi.                                                 
Nel caso di locazione permanente, il Comune, nella convenzione, puo'            
prevedere la possibilita' di cedere gli alloggi solo a partire dal              
sesto anno dall'inizio della locazione, con la previsione di                    
prosecuzione a tempo indeterminato della destinazione a locazione               
permanente. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 14 della               
L.R. 24/01, la cessione degli alloggi deve avvenire ad altro soggetto           
che possieda le caratteristiche previste dal presente bando, e deve             
riguardare in ogni caso l'intero edificio ammesso a finanziamento,              
essendo esclusa la vendita frazionata dei singoli alloggi a singoli             
soggetti privati.                                                               
Per la determinazione del costo iniziale degli alloggi, da utilizzare           
per la stipula della convenzione, i Comuni faranno riferimento di               
massima ai valori riportati nella tabella seguente, definiti per i              
Comuni capoluoghi di Provincia. Tali valori, in euro relativi a mq di           
superficie complessiva (Sc), non comprendono il costo dell'area e               
delle urbanizzazioni e/o il valore iniziale dell'immobile nel caso di           
interventi di recupero edilizio.                                                
Nuova costruzione                                                               
- Bologna: Euro 1.200,00;                                                       
- Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Rimini,             
Forli'-Cesena: Euro 1.000,00.                                                   
Recupero edilizio                                                               
- Bologna: Euro 1.300,00;                                                       
- Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Rimini,             
Forli'-Cesena: Euro 1.100,00.                                                   
Al fine di contenere i canoni di locazione ed i costi di cessione               
degli alloggi, il costo dell'area e delle urbanizzazioni dovra' di              
massima essere contenuto nel limite di Euro 400,00 per mq. di                   
Sc.Analogamente, nel caso di recupero edilizio, il valore iniziale              
dell'immobile dovra' essere opportunamente contenuto in modo da non             
superare i valori suddetti per la nuova costruzione.                            
Per i Comuni non capoluogo di Provincia, i suddetti valori vanno                
conseguentemente ridotti, tenendo presente le realta' locali, ed il             
confronto con il Tavolo provinciale per le politiche abitative.                 
5.8 Canoni                                                                      
Locazione a termine:                                                            
Il periodo minimo per la destinazione alla locazione a termine e' di            
dieci anni a partire dalla data del verbale di consegna dell'alloggio           
relativo al primo contratto di locazione o atto di assegnazione.                
Il canone di locazione non potra' essere superiore all'80% di quello            
"concertato" di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98. L'importo           
del canone e' definito per singolo alloggio con riferimento ai valori           
medi previsti dagli accordi territoriali e comunicati alle OO.SS.,              
preventivamente all'approvazione della convenzione comunale. In                 
assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le                        
organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e degli inquilini,           
ai sensi del predetto articolo di legge, il canone e' determinato con           
riferimento ai valori risultanti in condizioni equivalenti di                   
localizzazione e tipo edilizio, da analogo accordo sottoscritto nel             
Comune limitrofo di piu' prossima dimensione demografica.                       
Locazione permanente:                                                           
Gli alloggi devono essere destinati permanentemente alla locazione o            
assegnazione in godimento.                                                      
Il canone annuo di locazione e' definito dal piano finanziario (art.            
12, comma 6, L.R. 24/01) dell'intervento e dovra' risultare comunque            
non superiore al 4,50% del costo di realizzazione dell'intervento               
fissato in convenzione. Il canone di locazione non potra' comunque              
essere superiore a quello "concertato" di cui all'art. 2, comma 3               
della Legge 431/98. Nel caso in cui il piano finanziario preveda un             
apporto finanziario degli assegnatari o locatari, i versamenti                  
richiesti non possono superare il 20% del costo di realizzazione                
dell'intervento, e debbono dar luogo ad una conseguente riduzione del           
canone.                                                                         
6. Soggetti proponenti                                                          
Possono presentare domanda per l'ammissione al finanziamento i                  
seguenti soggetti proponenti:                                                   
a) Comuni;                                                                      
b) cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;                          
c) imprese di costruzione e loro consorzi, comprese anche le                    
cooperative di produzione lavoro; associazioni temporanee di imprese            
di costruzione;                                                                 
d) persone giuridiche;                                                          
e) societa' di scopo di cui all'art. 41 della LR 24/01, comunque                
denominate, a maggioranza pubblica;                                             
f) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e                   
fondazioni;                                                                     
g) Aziende per il diritto allo studio universitario (ARDSU), comunque           
denominate. Sono ricomprese fra queste anche le societa' a prevalente           
partecipazione pubblica degli Enti locali ed Universita' per la                 
gestione di servizi agli studenti universitari.                                 
Come previsto dalla delibera di Consiglio regionale 463/03, il                  
presente bando contiene, per i soggetti proponenti di cui alle                  
lettere b), c), d), gli elementi per la qualificazione in riferimento           
all'art. 19 della L.R. 24/01.                                                   
I soggetti proponenti di interventi per la locazione permanente - con           
esclusione dei Comuni - sono tenuti, in caso di cessazione o                    
cambiamento di attivita', a devolvere a titolo gratuito gli immobili            
oggetto dei contributi al Comune, secondo quanto previsto dall'art.             
14 della L.R. 24/01.                                                            
7. Graduatorie                                                                  
Ai fini della predisposizione del Piano operativo regionale, in                 
relazione ai diversi tipi di intervento e di finanziamento ed alle              
diverse fattispecie di soggetti proponenti, e' prevista la formazione           
di tre graduatorie cosi' definite:                                              
7.1 Interventi di acquisto, nuova costruzione e recupero edilizio per           
la locazione permanente proposti da Comuni, societa' di scopo di cui            
all'art. 41 della L.R. 24/01 a maggioranza pubblica, ONLUS,                     
fondazioni, ARDSU e assimilate;                                                 
7.2 Interventi di nuova costruzione e recupero edilizio per la                  
locazione permanente proposti da cooperative edilizie di abitazione e           
loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi, associazioni             
temporanee di imprese di costruzione, persone giuridiche;                       
7.3 Interventi di nuova costruzione e recupero edilizio per la                  
locazione a termine proposti da cooperative edilizie di abitazione e            
loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi, associazioni             
temporanee di imprese di costruzione, persone giuridiche.                       
Alla valutazione regionale delle domande, ai fini della formazione              
delle graduatorie suddette, provvede il Nucleo di valutazione                   
regionale che sara' nominato con determinazione del dirigente                   
competente e composto da funzionari e dirigenti dei Servizi regionali           
interessati (Programmazione e Sviluppo dell'attivita' edilizia,                 
Politiche abitative, Riqualificazione urbana, Servizi sociali,                  
Valutazione impatto urbanistico e territoriale).                                
Il Nucleo, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine utile             
per la presentazione delle domande alla Regione:                                
- valuta le proposte trasmesse dai Comuni;                                      
- attribuisce l'eventuale ulteriore punteggio relativo alla qualita'            
delle proposte progettuali, secondo quanto di seguito indicato ai               
paragrafi 8.1.3.1 e 8.2.5.1;                                                    
- predispone le tre graduatorie delle proposte ammissibili e le                 
propone alla Giunta al fine della localizzazione dei finanziamenti.             
In relazione alle risorse disponibili, all'importo complessivo dei              
finanziamenti richiesti e al numero di domande presentate dai diversi           
soggetti proponenti e dichiarate ammissibili, la Giunta regionale               
definira' la ripartizione delle risorse fra le tre suddette                     
graduatorie, nei limiti previsti dal citato DM (minimo 55% per la               
locazione permanente).                                                          
8. Modalita' di presentazione delle domande                                     
Le modalita' di presentazione delle domande ed i relativi modelli               
sono differenziati per le tre diverse graduatorie. E' previsto un               
modello per la graduatoria 7.1 (Modello 1) ed un modello unico per le           
graduatorie 7.2 e 7.3 (Modello 2).                                              
8.1 Graduatoria 7.1                                                             
Interventi di acquisto, nuova costruzione e recupero edilizio per la            
locazione permanente proposti da Comuni, societa' di scopo di cui               
all'art. 41 della L.R. 24/01 a maggioranza pubblica, ONLUS,                     
fondazioni, ARDSU e assimilate.                                                 
La domanda va fatta pervenire entro le ore 13 del 29 agosto 2003               
alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Programmazione e Sviluppo                 
dell'attivita' edilizia, Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna.                 
Va presentata una domanda per ogni proposta di intervento.                      
Le domande presentate da societa' di scopo di cui all'art. 41 della             
L.R. 24/01, ONLUS, fondazioni, ARDSU e assimilate vanno controfirmate           
dal Comune nello spazio appositamente riservato. In tal modo il                 
Comune attesta la conformita' urbanistica in merito alla destinazione           
d'uso degli interventi e la compatibilita' con le politiche abitative           
comunali.                                                                       
La domanda va redatta sul modello appositamente predisposto (Modello            
1), nel quale sono riportati i seguenti dati:                                   
a) Comune e sigla della Provincia in cui e' localizzato l'intervento;           
b) localizzazione dell'area o dell'immobile oggetto di intervento;              
c) denominazione, indirizzo completo, telefono, fax ed e-mail del               
soggetto proponente;                                                            
d) alloggi totali dell'intervento, con indicazione del costo reale              
preventivato e del costo parametrico;                                           
e) alloggi per la locazione permanente con richiesta di contributo,             
con indicazione del costo reale preventivato, del costo parametrico e           
del contributo richiesto (che puo' anche essere inferiore al massimo            
del 50% del costo parametrico);                                                 
f) firma del rappresentante del soggetto proponente;                            
g) firma e timbro del Dirigente comunale competente che attesta la              
conformita' urbanistica in merito alla destinazione d'uso                       
dell'intervento e la sua congruita' con le politiche abitative                  
comunali. Tale firma viene apposta esclusivamente sulle domande                 
presentate da societa' di scopo di cui all'art. 41 della L.R. 24/01,            
ONLUS, fondazioni, ARDSU e assimilate, giudicate ammissibili dal                
Comune;                                                                         
h) eventuali altri soggetti che propongono l'intervento                         
congiuntamente.                                                                 
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:                               
a) stralcio del PRG/PSC alla scala 1:5000 e planimetria dell'area               
alla scala 1:2000;                                                              
b) relazione descrittiva corredata di piano finanziario                         
dell'intervento (max 5 pagine).                                                 
8.1.1 Criteri di inammissibilita'                                               
Si individuano i seguenti criteri di inammissibilita':                          
a) domanda e/o documentazione allegata pervenuta oltre i termini;               
b) incompleta compilazione dei modelli;                                         
c) assenza dei requisiti previsti alla data di presentazione della              
domanda;                                                                        
d) assenza di conformita' urbanistica;                                          
e) assenza di titolo di disponibilita' dell'area o dell'immobile;               
f) incompatibilita' con le politiche abitative comunali;                        
g) (per ONLUS e fondazioni) ultimo bilancio in passivo.                         
8.1.2 Criteri di selezione                                                      
Le proposte vengono valutate in funzione dei criteri seguenti e dei             
relativi punteggi attribuibili ai diversi casi, facendo riferimento             
agli impegni del soggetto proponente ed alle caratteristiche                    
dell'intervento.                                                                
Il punteggio attribuibile ammonta ad un massimo di 60 punti suddivisi           
come di seguito specificato. E' inoltre prevista la valutazione                 
regionale con l'attribuzione di un massimo di 10 punti.                         
8.1.2.1 Impegni del soggetto proponente (massimo 25 punti):                     
a) impegno a eseguire l'intervento con un contributo inferiore al               
massimo previsto (massimo 10 punti): 2 punti per ogni punto                     
percentuale in meno di contributo richiesto (riduzione massima dal              
50% al 45%);                                                                    
b) impegno alla riduzione del canone (massimo 10 punti):  nel caso              
che i canoni, in base al piano finanziario, risultino inferiori al              
valore del 4,50% del costo di intervento precedentemente definito, si           
attribuiscono 2 punti per ogni 0,1% di riduzione dal valore massimo             
del 4,50%;                                                                      
c) in alternativa al punto b), impegno all'applicazione di canoni ERP           
a conduttori individuati dal Comune: sono attribuibili 15 punti.                
8.1.2.2 Caratteristiche tecniche dell'intervento (massimo 15 punti):            
a) impegno ad applicare i requisiti volontari per la bioarchitettura            
secondo le procedure e le prestazioni previste nella deliberazione di           
Giunta regionale 21/01: 4 punti; ovvero impegno ad applicare le                 
suddette procedure e prestazioni per almeno tre requisiti: 2 punti;             
b) impegno ad applicare la direttiva per gli anziani (DGR 270/00): 3            
punti per l'intera direttiva (alloggi con servizi); 1 punto per la              
realizzazione di almeno il 10% degli alloggi (minimo un alloggio nel            
caso di interventi inferiori ai 10 alloggi, arrotondamento all'unita'           
superiore negli altri casi) con le caratteristiche di cui ai punti 4)           
e 5) della direttiva;                                                           
c) impegno a realizzare almeno il 10% degli alloggi con                         
caratteristiche adatte all'uso specifico per persone disabili ai                
sensi della Legge 13/89 e suoi decreti applicativi (minimo un                   
alloggio nel caso di interventi inferiori ai 10 alloggi,                        
arrotondamento all'unita' superiore negli altri casi): 3 punti;                 
d) cantierabilita': massimo 5 punti, cosi' articolati: d.1) progetto            
a cui e' stato gia' rilasciato il titolo abilitativo comunale per               
l'intervento proposto, ovvero delibera di approvazione del progetto             
nel caso di proposta comunale: 5 punti; d.2) disponibilita' dell'area           
edificabile o dell'immobile da recuperare nelle seguenti forme:                 
d.2.a) proprieta' dell'area/immobile: punti 4; d.2.b) diritto d'uso o           
altro titolo dell'area/immobile in base a convenzione, contratto o              
delibera comunale di assegnazione per un periodo complessivo                    
superiore a 45 anni, o, limitatamente ai Comuni, procedura di                   
esproprio gia' attivata: punti 3; d.2.c) proprieta' futura                      
dell'area/immobile, mediante atto preliminare di vendita o atto                 
condizionato di vendita, o atto comunale di impegno, purche' in corso           
di validita' alla data di presentazione della domanda, o,                       
limitatamente ai Comuni, procedura di esproprio attivabile: punti 2.            
8.1.2.3 Caratteristiche territoriali/locali (massimo 20 punti):                 
a) Tipo di Comune: massimo 10 punti (punteggi non cumulabili)                   
a.1) Capoluoghi di provincia: punti 10;                                         
a.2) Comuni contermini ai capoluoghi: punti 7;                                  
a.3) Comuni a tensione abitativa - elenco a) della delibera di Giunta           
regionale 2235/02: punti 6;                                                     
a.4) Comuni a tensione abitativa - elenco b) della delibera di Giunta           
regionale 2235/02: punti 5;                                                     
a.5) Comuni appartenenti alle Comunita' montane: punti 3;                       
a.6) Comuni interessati da eventi sismici distruttivi negli ultimi              
dieci anni (Comuni individuati nella dichiarazione di stato                     
d'emergenza e nei successivi provvedimenti ministeriali o regionali):           
punti 5;                                                                        
b) proposta compresa in piani di recupero in centro storico, ovvero             
compresa in ambiti o programmi di riqualificazione urbana: punti 5;             
c) proposta riguardante interventi di recupero edilizio: punti 3;               
d) proposta riguardante il riuso di edifici non utilizzati funzionali           
al settore agricolo o industriale: punti 3;                                     
e) proposta riguardante il riuso di edifici pubblici attualmente non            
utilizzati, ovvero il secondo lotto di edifici ad uso pubblico gia'             
finanziati: punti 5.                                                            
I punteggi di cui ai punti b), c) e d) non sono cumulabili.                     
8.1.3 Valutazione regionale                                                     
Il nucleo di valutazione regionale esamina le domande pervenute                 
secondo i seguenti criteri:                                                     
8.1.3.1 Qualita' della proposta progettuale (massimo 10 punti):                 
a) idoneita' dell'area/immobile da recuperare e suo livello di                  
integrazione con i servizi: fino a 5 punti;                                     
b) integrazione con gli obiettivi di altre politiche regionali (in              
particolare: qualita' architettonica e paesaggistica del territorio,            
riqualificazione urbana, diritto allo studio universitario, anziani,            
immigrati): fino a 5 punti.                                                     
Il punteggio massimo conseguibile per la graduatoria 7.1 e' pertanto            
pari a 70 punti.                                                                
8.2 Graduatorie 7.2 e 7.3                                                       
Graduatoria 7.2: interventi di nuova costruzione e recupero edilizio           
per la locazione permanente proposti da cooperative di abitazione e             
loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi, associazioni             
temporanee di imprese di costruzione, persone giuridiche.                       
Graduatoria 7.3: interventi di nuova costruzione e recupero edilizio           
per la locazione a termine proposti da cooperative di abitazione e              
loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi, associazioni             
temporanee di imprese di costruzione, persone giuridiche.                       
La domanda va fatta pervenire, insieme alla documentazione                      
obbligatoria allegata, al Comune nel quale e' localizzata la proposta           
entro il 23 luglio 2003. Copia della domanda e della documentazione             
allegata va fatta pervenire entro la stessa data alla Regione                   
Emilia-Romagna, Servizio Programmazione e Sviluppo dell'attivita'               
edilizia, Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna.                                
I soggetti proponenti possono presentare una sola domanda per ciascun           
Comune nel quale si propone un intervento. La domanda puo' contenere            
anche una proposta organizzata su piu' aree di intervento: in tal               
caso va allegata una scheda dell'intervento (Modello 4) per ogni                
area.                                                                           
La domanda va redatta sul modello appositamente predisposto (Modello            
2), nel quale sono riportati i seguenti dati:                                   
a) Comune e sigla della Provincia in cui e' localizzato l'intervento;           
b) denominazione, indirizzo completo, telefono, fax ed e-mail del               
soggetto proponente;                                                            
c) alloggi totali dell'intervento, con indicazione del costo reale              
preventivato e del costo parametrico;                                           
d) alloggi per la locazione permanente con richiesta di contributo,             
con indicazione del costo reale preventivato, del costo parametrico e           
del contributo richiesto (che puo' anche essere inferiore al massimo            
del 50% del costo parametrico);                                                 
e) alloggi per la locazione a termine con richiesta di contributo,              
con indicazione del costo reale preventivato, del costo parametrico e           
del contributo richiesto (che puo' anche essere inferiore al massimo            
del 30% del costo parametrico);                                                 
f) firma del legale rappresentante del soggetto proponente;                     
g) firma e timbro del dirigente comunale competente che attesta la              
conformita' urbanistica in merito alla destinazione d'uso degli                 
interventi e la loro congruita' con le politiche abitative comunali.            
Tale firma viene apposta esclusivamente sulle domande giudicate                 
ammissibili dal Comune, prima della trasmissione alla Regione;                  
h) eventuali altri soggetti che propongono l'intervento                         
congiuntamente.                                                                 
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti obbligatori                    
debitamente compilati:                                                          
a) scheda del soggetto proponente (Modello 3);                                  
e, per ogni intervento:                                                         
b) scheda dell'intervento (Modello 4);                                          
c) stralcio del PRG/PSC alla scala 1:5000 e planimetria dell'area               
alla scala 1:2000;                                                              
d) relazione descrittiva corredata di piano finanziario                         
dell'intervento (max 5 pagine).                                                 
8.2.1 Criteri di inammissibilita'                                               
Si individuano i seguenti criteri di inammissibilita':                          
a) domanda e/o documentazione allegata pervenuta oltre i termini;               
b) incompleta compilazione dei modelli, in particolare mancata                  
sottoscrizione degli impegni vincolanti;                                        
c) assenza dei requisiti previsti alla data di presentazione della              
domanda;                                                                        
d) assenza di conformita' urbanistica;                                          
e) assenza di titolo di disponibilita' dell'area o dell'immobile;               
f) incompatibilita' con le politiche abitative comunali;                        
g) rapporto R (volume d'affari medio dell'ultimo triennio/costo                 
dell'intervento) inferiore ad 1;                                                
h) rapporto S (patrimonio netto medio dell'ultimo triennio/costo                
dell'intervento) inferiore a 0,3.                                               
Ogni domanda dovra' rispettare i limiti previsti per i rapporti R ed            
S considerato il numero complessivo di alloggi proposti per Comune.             
Qualora l'operatore presenti piu' domande in Comuni diversi, saranno            
ammesse le domande che hanno conseguito il miglior punteggio per un             
numero di alloggi limitatamente al mantenimento dei rapporti R ed S             
nei limiti previsti. Saranno pertanto non ammessi gli interventi che            
portano al superamento dei limiti suddetti dei rapporti R e S.                  
Si precisa che su uno stesso lotto o fabbricato deve essere                     
considerata ammissibile una sola proposta, in quanto un solo soggetto           
puo' essere titolare della proprieta', del diritto d'uso o                      
dell'assegnazione, e dunque titolato a presentare proposta. Di                  
conseguenza il Comune deve accertare/indicare quale proposta (fra due           
o piu' eventualmente presentate sulla stessa area o fabbricato) sia             
ammissibile, dichiarando inammissibili le altre.                                
In caso di inammissibilita' della domanda, il soggetto proponente               
ricevera' comunicazione del provvedimento e della sua motivazione.              
8.2.2 Criteri di selezione                                                      
Il Comune cura l'istruttoria delle domande pervenutegli, verificando            
la completezza della documentazione e la corretta compilazione dei              
modelli, con particolare riferimento ai punteggi previsti nei Modelli           
3 e 4, come di seguito indicato:                                                
a) qualificazione del soggetto proponente: massimo 30 punti, secondo            
quanto previsto nel Modello 3 (Scheda del soggetto proponente);                 
b) impegni del soggetto proponente: massimo 30 punti, secondo quanto            
previsto nel Modello 4 (Scheda dell'intervento);                                
c) caratteristiche tecniche e territoriali dell'intervento: massimo             
30 punti, secondo quanto previsto nel Modello 4 (Scheda                         
dell'intervento).                                                               
Entro le ore 13 del 29 agosto 2003, il Comune fa pervenire alla                
Regione Emilia-Romagna (Servizio Programmazione e Sviluppo                      
dell'attivita' edilizia, Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna) le              
sole domande ammissibili, corredate della documentazione prescritta,            
nonche' una relazione contenente le motivazioni dell'esclusione delle           
domande risultate non ammissibili.                                              
8.2.3 Modello 3 - Scheda del soggetto proponente                                
Il modello va utilizzato per la descrizione delle caratteristiche del           
soggetto proponente: cooperative edilizie di abitazione, consorzi di            
cooperative, imprese di costruzione, consorzi di imprese di                     
costruzione, associazioni temporanee di imprese (ATI), persone                  
giuridiche.                                                                     
Lo stesso modello va utilizzato sia per le proposte di intervento per           
la locazione permanente che per la locazione a termine.                         
Nel modello sono gia' contenuti i punteggi utili per la formulazione            
delle graduatorie di cui ai punti 7.2. e 7.3. per la parte relativa             
alla qualificazione degli operatori (massimo 30 punti).                         
Il modello e' suddiviso in otto sezioni, relative al soggetto                   
proponente, al soggetto esecutore, al soggetto gestore. Tutte le                
sezioni devono essere compilate a cura del soggetto proponente.                 
I dati relativi alla Sezione 1, nel caso di domanda presentata dal              
consorzio si riferiscono al consorzio stesso, nel caso di                       
Associazione temporanea di imprese (ATI) all'impresa capogruppo.                
In caso di consorzio, i dati delle sezioni successive si riferiscono:           
- per il consorzio che agisce direttamente, ai dati propri;                     
- per il consorzio che agisce in nome e per conto di propri                     
consorziati, ai dati cumulativi dei soggetti individuati e indicati             
al punto 1.7.                                                                   
Nella prima Sezione, relativa ai dati generali, al punto 1.1 vanno              
indicati i dati anagrafici del soggetto proponente (denominazione,              
forma societaria, sede legale, rappresentante legale, codice                    
fiscale/partita IVA).                                                           
Al punto 1.2 deve essere indicato il tipo di soggetto proponente fra            
quelli ammessi a presentare la domanda, e cioe' cooperativa edilizia            
d'abitazione (divisa, indivisa, mista), consorzio di cooperative di             
abitazione, impresa di costruzioni, consorzio di imprese di                     
costruzioni, associazione temporanea di imprese, persona giuridica.             
Al punto 1.3 vanno indicate le eventuali iscrizioni presso Albi o               
Registri nazionali e regionali.                                                 
Il punto 1.4 prevede l'assegnazione di un punteggio in funzione                 
dell'anzianita' di costituzione della societa' (1 punto se la                   
costituzione e' antecedente ad un quinquennio e 3 punti se e'                   
antecedente ad un decennio; i periodi sono riferiti alla data di                
pubblicazione del bando. Il punteggio non e' cumulabile).Il punto               
1.5, qualora il soggetto proponente aderisca ad organismi di                    
rappresentanza, prevede l'assegnazione di 3 o di 1 punto a seconda              
che l'organizzazione sia di livello nazionale o regionale. Il                   
punteggio non e' cumulabile.                                                    
Infine, in caso di adesione del soggetto proponente ad organismi o              
strutture di servizio di livello nazionale, il punto 1.6 prevede la             
concessione di 1 punto.                                                         
Al punto 1.7 i consorzi individuano gli eventuali soggetti in nome e            
per conto dei quali presentano domanda.                                         
La seconda Sezione e' relativa ai dati di bilancio e riguarda il                
volume d'affari, il patrimonio netto e la certificazione di bilancio.           
Il punto 2.1 introduce il rapporto R fra il valore medio del volume             
d'affari dell'ultimo triennio ed il costo dell'intervento (che non              
puo' essere inferiore ad Euro 720.000, considerato un costo                     
parametrico medio di Euro 120.000 per alloggio e l'intervento minimo            
di 6 alloggi).                                                                  
Un valore di R inferiore od uguale ad 1 comporta l'esclusione dalla             
graduatoria. Per R>> 1,20 e o 1 punto, per R>>1,50 e nati 2 punti,              
per R>>2,00 vengono assegnati 3 punti.                                          
Il punto 2.2 introduce il rapporto S tra il valore medio del                    
patrimonio netto ed il costo dell'intervento: per S compreso fra 0,50           
ed 1,00 viene assegnato 1 punto, per S maggiore od uguale ad 1,00 e'            
prevista l'assegnazione di 3 punti.                                             
Un valore di S inferiore od uguale a 0,3 comporta l'esclusione dalla            
graduatoria.                                                                    
Indipendentemente dal verificarsi del caso possibile (unica domanda             
contenente una sola proposta di intervento, unica domanda contenente            
piu' proposte di intervento, domande diverse presentate in piu'                 
Comuni, contenenti una o piu' proposte di intervento), per ogni                 
intervento proposto il soggetto proponente avra' una posizione                  
corrispondente nella graduatoria regionale e potra' ottenere il                 
contributo per le proposte che avranno conseguito il maggior                    
punteggio, per un numero di alloggi equivalente alla saturazione dei            
rapporti R ed S.                                                                
Il punto 2.3 prevede l'assegnazione fino ad un massimo di 3 punti in            
presenza di bilancio certificato da uno a tre anni.                             
La terza Sezione, relativa all'attivita' svolta, al punto 3.1,                  
fornisce i dati relativi al numero degli alloggi realizzati nel                 
decennio 1992-2002, suddivisi fra interventi con o senza contributo             
pubblico.                                                                       
Il punto 3.2 prevede che in base al numero (N) di alloggi costruiti             
con contributo pubblico, ultimati dal 31/12/1992 al 31/12/2002,                 
vengono assegnati punti 3 per N>>150, punti 2 per N compreso fra 100            
e 150 e punti 1 per N maggiore di 50.                                           
Il punto 3.3, relativo all'utilizzo degli alloggi gia' realizzati               
(ceduti in proprieta', in locazione permanente od a tempo                       
determinato) prevede l'assegnazione di 1 punto se gli alloggi                   
concessi in locazione sono inferiori a 50, 2 punti se gli alloggi in            
locazione sono compresi fra 50 e 100 e punti 3 se gli alloggi in                
locazione sono superiori a 100.                                                 
Nella quarta Sezione relativa all'organizzazione aziendale, al punto            
4.1 il soggetto proponente comunica l'eventuale possesso di una                 
certificazione di qualita' ISO 9000 o Vision 2000, che in caso di               
risposta positiva comporta l'assegnazione di 3 punti.                           
Il punto 4.2 ed il punto 4.3 servono per determinare rispettivamente            
il costo complessivo del personale dipendente Cp ed il costo                    
complessivo dei servizi Cs acquisiti all'esterno, riferiti all'ultimo           
triennio.                                                                       
Al punto 4.4 il rapporto U = (Cp + Cs) / V tra la somma dei costi del           
personale dipendente e del costo dei servizi ed il volume d'affari              
(valori medi riferiti al triennio 2000, 2001, 2002) assegna 1 punto             
per valori di U compresi fra il 3% ed il 5% o fra il 15% ed il 20%, 2           
punti per valori di U compresi fra il 5% ed il 10%, e 3 punti per               
valori di U compresi fra il 10% ed il 15%.                                      
Al punto 4.5 viene specificata la ripartizione dei costi                        
relativamente ai servizi.Nella quinta Sezione vengono riportati i               
dati relativi al soggetto esecutore. Nel caso che il soggetto                   
proponente sia anche soggetto esecutore, puo' beneficiare di 2 punti.           
La sesta Sezione, relativa al soggetto esecutore, si compone di piu'            
punti, relativamente ai requisiti ritenuti indispensabili per                   
definire la capacita' e la serieta' professionale dell'impresa                  
esecutrice, fornendo informazioni sul possesso di certificazione SOA,           
obbligatoria per il soggetto esecutore, e sul rispetto delle norme di           
sicurezza e della salute dei lavoratori oltre alla regolarita'                  
contributiva, che devono essere soddisfatti anche dalle imprese                 
subappaltatrici, alle quali non possono essere subappaltati lavori              
oltre il 70% della somma appaltata.                                             
La settima Sezione, relativa al soggetto gestore, si compone di tre             
parti, relative ai dati anagrafici, alle eventuali iscrizioni del               
soggetto deputato alla gestione degli alloggi ed alla capacita'                 
gestionale da parte del soggetto sulla base del numero di alloggi               
gestiti in locazione nell'ultimo triennio.                                      
L'ottava Sezione riguarda la dichiarazione del legale rappresentante            
del soggetto proponente.                                                        
8.2.4 Modello 4 - Scheda dell'intervento                                        
Il modello e' suddiviso in due parti, la prima delle quali relativa             
agli impegni del soggetto proponente, la seconda relativa alle                  
caratteristiche dell'intervento.                                                
Entrambe prevedono la definizione di punteggio utile per il                     
collocamento in graduatoria, fino ad un totale di 60 punti.                     
8.2.4.1 Impegni del soggetto proponente (massimo 30 punti):                     
a) impegno a eseguire l'intervento con un contributo minore: fino a             
10 punti, cosi' calcolati: locazione a termine: 2 punti per ogni                
punto percentuale in meno di contributo richiesto (massima riduzione:           
dal 30% al 25%); locazione permanente: 2 punti per ogni punto                   
percentuale in meno di contributo richiesto (massima riduzione: dal             
50% al 45%);                                                                    
b) riduzione del canone: fino a 10 punti, cosi' calcolati: locazione            
a termine: 2 punti ogni punto percentuale di ulteriore riduzione                
oltre il 20% di riduzione del canone concertato, cosi' come definito            
precedentemente (massima riduzione: 25%); locazione permanente: nel             
caso che i canoni, in base al piano finanziario, risultino inferiori            
al valore del 4,50% del costo di intervento precedentemente definito,           
si attribuiscono 2 punti per ogni 0,1% di riduzione dal valore                  
massimo del 4,50% (riduzione massima: canone al 4,00%);                         
c) maggior durata della locazione a termine: fino a 5 punti (1 punto            
ogni anno di durata in piu' oltre i dieci, fino ad arrivare a 5 punti           
per una durata di 15 anni);                                                     
d) (per la locazione a termine) impegno a cedere la proprieta' degli            
alloggi al termine del vincolo per la locazione ai soggetti                     
risultanti locatari, ai prezzi e secondo le modalita' prefissate                
dalla convenzione con il Comune. L'impegno va riportato in                      
convenzione con le relative penali: 5 punti;                                    
in alternativa ai punti c) e d) per la locazione permanente:                    
c) impegno a non cedere la proprieta' degli alloggi per l'intera                
durata della convenzione e oltre ed a garantire continuita' di                  
gestione per lo stesso periodo. L'impegno va riportato in convenzione           
con le relative penali: per un periodo di almeno 20 anni: 5 punti;              
per un periodo da 20 a 30 anni: 7 punti; per un periodo di oltre 30             
anni: 10 punti.                                                                 
8.2.4.2 Caratteristiche tecniche dell'intervento (massimo 15 punti):            
a) impegno ad applicare i requisiti volontari per la bioarchitettura            
secondo le procedure e le prestazioni previste nella deliberazione di           
Giunta regionale 21/01: 4 punti; ovvero impegno ad applicare le                 
suddette procedure e prestazioni per almeno 3 requisiti: punti 2;               
b) impegno ad applicare la direttiva per gli anziani (DGR 270/00): 3            
punti per l'intera direttiva (alloggi con servizi); 1 punto per la              
realizzazione di almeno il 10% degli alloggi (minimo un alloggio nel            
caso di interventi inferiori ai 10 alloggi, arrotondamento all'unita'           
superiore negli altri casi) con le caratteristiche di cui ai punti 4)           
e 5) della direttiva;                                                           
c) impegno a realizzare almeno il 10% degli alloggi con                         
caratteristiche adatte all'uso specifico per persone disabili ai                
sensi della Legge 13/89 e suoi decreti applicativi (minimo un                   
alloggio nel caso di interventi inferiori ai 10 alloggi,                        
arrotondamento all'unita' superiore negli altri casi): 3 punti;                 
d) cantierabilita': massimo 5 punti, cosi' articolati: d.1) progetto            
a cui e' stato gia' rilasciato il titolo abilitativo comunale per               
l'intervento proposto: 5 punti;         d.2) disponibilita' dell'area           
edificabile o dell'immobile da recuperare nelle seguenti forme:                 
d.2.a) proprieta' dell'area/immobile: punti 4; d.2.b) locazione                 
permanente: diritto d'uso o altro titolo dell'area/immobile in base a           
convenzione, contratto o delibera comunale di assegnazione per un               
periodo superiore a 45 anni: punti 4; d.2.c) locazione a termine:               
diritto d'uso dell'area/immobile in base a convenzione di durata                
almeno pari al periodo della convenzione/locazione: punti 3; d.2.d)             
delibera comunale di assegnazione dell'area: punti 3; d.2.e)                    
proprieta' futura dell'area/immobile, mediante atto preliminare di              
vendita o atto condizionato di vendita, o atto comunale di impegno,             
purche' in corso di validita' alla data di presentazione della                  
domanda: punti 2.                                                               
8.2.4.3 Caratteristiche territoriali/locali (massimo 15 punti):                 
a) Tipo di Comune: massimo 5 punti (punteggi non cumulabili)                    
a.1) Capoluoghi di provincia: punti 5;                                          
a.2) Comuni contermini a capoluogo di provincia: punti 4;                       
a.3) Comuni a tensione abitativa - elenco a) della delibera di Giunta           
regionale 2235/02: punti 3;                                                     
a.4) Comuni a tensione abitativa - elenco b) della delibera di Giunta           
regionale 2235/02: punti 2;                                                     
a.5) Comuni appartenenti alle Comunita' montane: punti 1;                       
a.6) Comuni interessati da eventi sismici distruttivi negli ultimi              
dieci anni  (Comuni individuati nella dichiarazione di stato                    
d'emergenza e nei successivi provvedimenti ministeriali o regionali):           
punti 3;                                                                        
b) proposta compresa in piani di recupero in centro storico, ovvero             
compresa in ambiti o programmi di riqualificazione urbana: punti 3;             
c) proposta riguardante il riuso di edifici non utilizzati funzionali           
al settore agricolo o industriale (in alternativa al punto b): punti            
3;                                                                              
d) particolari impegni del Comune: presenza di agevolazioni ai fini             
della determinazione dell'ICI o delle modalita' di corresponsione               
degli oneri di urbanizzazione: punti 2 (per usufruire di questo                 
punteggio occorre presentare apposito documento d'impegno del                   
Comune);                                                                        
e) impegno a mettere a disposizione del Comune, che li destina                  
attraverso una propria graduatoria, una quota parte degli alloggi (un           
punto ogni 10% del numero degli alloggi proposti): massimo punti 5;             
f) in alternativa, per le cooperative di abitazione) impegno a                  
destinare con priorita' quota parte degli alloggi a propri soci                 
appartenenti a categorie sociali deboli cosi' come individuato nel              
punto 5.1 del presente bando, ovvero ad altre categorie individuate             
dal Comune (un punto ogni 10% del numero degli alloggi proposti):               
massimo punti 5.                                                                
8.2.5 Valutazione regionale                                                     
Il nucleo di valutazione regionale valuta le domande pervenute                  
secondo i seguenti criteri:                                                     
8.2.5.1 Qualita' della proposta progettuale (massimo 10 punti):                 
a) idoneita' dell'area/immobile da recuperare e suo livello di                  
integrazione con i servizi: fino a 5 punti;                                     
b) integrazione con gli obiettivi di altre politiche regionali (in              
particolare: qualita' architettonica e paesaggistica del territorio,            
riqualificazione urbana, diritto allo studio universitario, anziani,            
immigrati): fino a 5 punti.                                                     
Le graduatorie di cui ai paragrafi 7.2. e 7.3. conterranno le                   
proposte ammissibili ordinate secondo un punteggio decrescente da un            
massimo di punti 100.                                                           
9. Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi                    
9.1 Inizio e fine lavori                                                        
Entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale              
del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti di approvazione            
del Piano operativo regionale, il soggetto proponente, pena la                  
decadenza immediata ed automatica del finanziamento, deve iniziare i            
lavori.                                                                         
Per ognuna delle tre graduatorie, le risorse relative agli interventi           
per i quali i lavori non sono avviati entro il termine di cui sopra             
vengono riassegnate, con delibera di Giunta, alle proposte                      
classificatesi nelle prime posizioni utili non finanziate.                      
I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validita' del             
titolo abilitativo comunale.                                                    
9.2 Soggetti proponenti di cui alla graduatoria 7.1                             
Entro il termine di cui al punto 9.1, il soggetto beneficiario del              
finanziamento deve inviare alla Regione:                                        
a) societa' di scopo di cui all'art. 41 della L.R. 24/01, ONLUS,                
fondazioni, ARDSU e assimilate: - l'attestato di inizio lavori                  
sottoscritto dal legale rappresentante  o dal direttore dei lavori              
vistato dal dirigente competente del Comune (su apposito modulo                 
predisposto dalla Regione); - copia del titolo abilitativo comunale e           
del relativo progetto; - distinta dettagliata delle superfici (utile,           
non residenziale, complessiva) calcolate in conformita' a quanto                
previsto al punto 4.2 vistata dal dirigente competente del Comune;              
b) Comuni: - l'attestato di inizio lavori sottoscritto dal dirigente            
competente del Comune (su apposito modulo predisposto dalla Regione);           
- deliberazione di approvazione del progetto contenente l'indicazione           
dei mezzi di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera                 
ammessa a finanziamento regionale e copia del relativo progetto; -              
distinta dettagliata delle superfici (utile, non residenziale,                  
complessiva) calcolate in conformita' a quanto previsto al punto 4.2.           
A seguito della verifica della documentazione suddetta il dirigente             
competente comunica per ogni intervento al soggetto proponente                  
l'ammontare del contributo.                                                     
Successivamente la Regione provvedera' a impegnare e erogare su                 
richiesta dell'operatore, con atto del dirigente competente, il                 
contributo assegnato in tre rate secondo le seguenti modalita'.                 
9.2.1 Richiesta prima rata                                                      
L'operatore ai fini dell'erogazione del contributo invia alla Regione           
la richiesta della prima rata, pari al 35% del contributo assegnato,            
allegando la  seguente documentazione:                                          
a) societa' di scopo di cui all'art. 41 della LR 24/01, ONLUS,                  
fondazioni, ARDSU e assimilate: - richiesta erogazione prima rata (su           
apposito modulo predisposto dalla Regione); - quadro economico (su              
apposito modulo predisposto dalla Regione); - copia della convenzione           
contenente i dati del quadro economico;                                         
b) Comuni: - richiesta erogazione prima rata (su apposito modulo                
predisposto dalla Regione); - quadro economico (su apposito modulo              
predisposto dalla Regione).                                                     
9.2.2 Richiesta seconda rata                                                    
Al raggiungimento del 50% dei lavori puo' essere erogato un ulteriore           
35% del contributo assegnato previa presentazione da parte                      
dell'operatore della seguente documentazione:                                   
a) societa' di scopo di cui all'art. 41 della LR 24/01, ONLUS,                  
fondazioni, ARDSU e assimilate: - richiesta erogazione seconda rata             
(su apposito modulo predisposto dalla Regione); - dichiarazione del             
direttore dei lavori con la quale certifica che lo stato di                     
avanzamento dei lavori e' pari o superiore al 50%;                              
b) Comuni: - richiesta erogazione seconda rata (su apposito modulo              
predisposto dalla Regione); - dichiarazione del direttore dei lavori            
con la quale certifica che lo stato di avanzamento dei lavori e' pari           
o superiore al 50%.                                                             
9.2.3 Richiesta saldo                                                           
Il saldo, o il recupero della differenza tra quanto erogato e quanto            
dovuto, potra' aver luogo ad ultimazione dei lavori previa                      
presentazione della seguente documentazione:                                    
a) societa' di scopo di cui all'art. 41 della L.R. 24/01, ONLUS,                
fondazioni, ARDSU e assimilate: - richiesta erogazione saldo (su                
apposito modulo predisposto dalla Regione); - attestato di                      
ultimazione lavori sottoscritto dal legale rappresentante o dal                 
direttore dei lavori e vistato dal dirigente competente del Comune              
(su apposito modulo predisposto dalla Regione); - verbali di                    
consegna; - elenco nominativo locatari con indicazione della                    
categoria sociale di appartenenza; - copia conforme all'originale               
della delibera di assegnazione degli alloggi adottata dal Consiglio             
di amministrazione; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del             
legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti                   
soggettivi in capo agli assegnatari;                                            
b) Comuni: - richiesta erogazione saldo (su apposito modulo                     
predisposto dalla Regione); - attestato di ultimazione lavori vistato           
dal dirigente competente del Comune (su apposito modulo predisposto             
dalla Regione); - quadro economico (su apposito modulo predisposto              
dalla Regione) con i dati del collaudo o del certificato di regolare            
esecuzione; - elenco nominativo locatari con indicazione della                  
categoria sociale di appartenenza; - dichiarazione attestante la                
sussistenza dei requisiti soggettivi in capo agli assegnatari.                  
9.3 Soggetti proponenti di cui alle graduatorie 7.2 e 7.3                       
Entro il termine di cui al punto 9.1, il soggetto beneficiario del              
finanziamento deve inviare alla Regione:                                        
- scheda per il soggetto esecutore (contenuta nel Modello 3);                   
- l'attestato di inizio lavori sottoscritto dal legale rappresentante           
 o dal direttore dei lavori e vistato dal dirigente competente del              
Comune;                                                                         
- copia del titolo abilitativo comunale e del relativo progetto;                
- distinta dettagliata delle superfici (utile, non residenziale,                
complessiva) calcolate in conformita' a quanto previsto al punto 4.2,           
vistata dal Comune;                                                             
- documentazione di regolarita' contributiva;                                   
- attestazione di regolarita' alla normativa sulla sicurezza nei                
cantieri.                                                                       
A seguito della verifica della documentazione suddetta il dirigente             
competente comunica per ogni intervento al soggetto proponente                  
l'ammontare del contributo.                                                     
Successivamente la Regione provvedera' a impegnare e erogare su                 
richiesta dell'operatore, con atto del dirigente competente, il                 
contributo assegnato in tre rate secondo le seguenti modalita'.                 
9.3.1 Richiesta prima rata                                                      
L'operatore ai fini dell'erogazione del contributo invia alla Regione           
la richiesta della prima rata, pari al 35% del contributo assegnato,            
allegando la  seguente documentazione:                                          
- richiesta erogazione prima rata (su apposito modulo predisposto               
dalla Regione);                                                                 
- quadro economico (su apposito modulo predisposto dalla Regione);              
- copia della convenzione contenente i dati del quadro economico;               
- attestazione di regolarita' contributiva;                                     
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia                       
dell'importo da erogare;                                                        
- informazione antimafia di cui al Capo III, art. 10, comma 1 del DPR           
3 giugno 1998, n. 252, quando previsto.                                         
9.3.2 Richiesta seconda rata                                                    
Al raggiungimento del 50% dei lavori puo' essere erogato un ulteriore           
35% del contributo assegnato previa presentazione da parte                      
dell'operatore della seguente documentazione:                                   
- richiesta erogazione seconda rata (su apposito modulo predisposto             
dalla Regione);                                                                 
- dichiarazione del direttore dei lavori con la quale certifica che             
lo stato di avanzamento dei lavori e' pari o superiore al 50%;                  
- attestazione di regolarita' contributiva;                                     
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia                       
dell'importo da erogare;                                                        
- informazione antimafia di cui al Capo III, art. 10, comma 1 del DPR           
3 giugno 1998, n. 252, quando previsto.                                         
9.3.3 Richiesta saldo                                                           
Il saldo, o il recupero della differenza tra quanto erogato e quanto            
dovuto, potra' aver luogo ad ultimazione dei lavori previa                      
presentazione della seguente documentazione:                                    
- richiesta erogazione saldo (su apposito modulo predisposto dalla              
Regione);                                                                       
- attestato di ultimazione lavori sottoscritto dal legale                       
rappresentante o dal direttore dei lavori e vistato dal dirigente               
competente del Comune (su apposito modulo predisposto dalla Regione);           
- attestazione di regolarita' contributiva;                                     
- informazione antimafia di cui al Capo III, art. 10, comma 1 del DPR           
3 giugno 1998, n. 252, quando previsto.                                         
Per gli interventi finalizzati alla locazione permanente gli                    
operatori dovranno presentare, oltre alla documentazione suddetta:              
- copia degli attestati di possesso dei requisiti soggettivi per i              
soggetti diversi dalle cooperative a proprieta' indivisa;                       
- verbali di consegna;                                                          
- copia conforme all'originale della delibera di assegnazione degli             
alloggi adottata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa;            
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante           
della cooperativa attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi            
in capo agli assegnatari.                                                       
Per gli interventi finalizzati alla locazione a termine gli operatori           
dovranno presentare, oltre alla documentazione suddetta:                        
- elenco nominativo locatari con indicazione della categoria sociale            
di appartenenza e copia degli attestati di possesso dei requisiti               
soggettivi;                                                                     
- verbali di consegna.                                                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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