DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2003, n. 439
Costituzione del Centro regionale per la formazione in Medicina generale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
premesso che il Servizio Sanitario nazionale (SSN) attribuisce al
medico convenzionato per la medicina generale un ruolo strategico,
nella organizzazione e nel suo funzionamento, per il cui esercizio,
accanto e in aggiunta a competenze di natura professionale, e'
necessario sviluppare conoscenze riguardanti il contesto in cui il
professionista, con l'acquisizione della convenzione, e' chiamato ad
operare, al fine di migliorare i comportamenti per garantire
efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza
prestata;
ritenuto che l'acquisizione degli elementi e delle conoscenze prima
evidenziate comportano la partecipazione di tale categoria di
professionisti ad attivita' di ricerca ed iniziative di formazione e
di aggiornamento che, seppur correlate a quelle attivate in
attuazione dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 16 e
seguenti del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
assumono valenza del tutto peculiare rispetto alle altre categorie di
personale medico operante nell'ambito del SSN, in ragione del ruolo
prevalente svolto dal medico di medicina generale nelle cure
primarie, come, tra l'altro, emerge dalla disciplina specifica
formalizzata dagli accordi collettivi nazionali riguardanti la
categoria di cui, per ultimo, all'art. 8 del DPR 28 luglio 2000, n.
270 e dai DLgs 256/91 e 368/99;
valutato che l'esigenza prima evidenziata rende opportuno, per un
verso recuperare e valorizzare le esperienze pregresse condotte in
materia, da parte delle Aziende sanitarie della Regione, per l'altro
elaborare e stimolare l'avvio di nuove e ulteriori iniziative idonee
a concretizzare gli orientamenti programmatici espressi in
particolare dal Piano sanitario regionale in un contesto che, seppure
specifico, sia tuttavia fortemente integrato con la piu' complessiva
gestione delle competenze regionali in materia di formazione continua
realizzate in attuazione dell'art. 16-ter del richiamato DLgs e con
il sistema delle Universita' della Regione;
richiamato come nell'ambito del documento elaborato d'intesa tra la
Direzione generale dell'Agenzia sanitaria regionale e la Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali in data 15 settembre 2001
relativo a "Piano di formazione della dirigenza del Servizio
Sanitario nazionale in Emilia- Romagna: programma 2000-2002", tra gli
obiettivi prioritari del SSR sia compresa la formazione continua dei
medici di medicina generale, in una comune strategia della formazione
coerente con il disegno di modernizzazione del SSR;
ritenuto opportuno prevedere che l'Agenzia sanitaria regionale, nel
proprio contesto e sotto la diretta responsabilita' del Direttore,
realizzi un coordinamento unitario della formazione continua,
dotandosi, per le specificita' della medicina generale, di strumenti
operativi idonei a proporre, esaminare, e promuovere le iniziative di
volta in volta ritenute piu' utili per far fronte alle esigenze di
formazione ed aggiornamento espresse sia dalle Aziende sanitarie che
dalle categorie professionali interessate, in un rapporto sinergico e
fortemente integrato con i competenti Servizi della Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali;
atteso che le esigenze evidenziate riguardino in particolare:
- la Formazione permanente, con riferimento sia alla individuazione
delle esigenze formative espresse dalla categoria, sia alle
iniziative attivabili da parte delle diverse Aziende Unita' sanitarie
locali della Regione in applicazione della normativa concernente la
materia e degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.
In tale contesto va ricondotto il compito di seguire il percorso
formativo degli Animatori di formazione permanente previsti dall'art.
8, comma 14, lettera a) dell'Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui,
attualmente, al DPR 270 del 28 luglio 2000;
- la programmazione dei corsi teorici e dei tirocini pratici previsti
dalla normativa riguardante le competenze regionali in materia di
Formazione specifica in Medicina generale attualmente disciplinata
dai DLgs 256/91 e 368/99;
- gli aspetti concernenti la documentazione e la ricerca con
particolare riferimento alla raccolta e alla valutazione della
documentazione concernente le materie prima individuate, nonche' lo
studio e l'elaborazione di materiale idoneo a favorire un costante
adeguamento delle conoscenze cliniche ed organizzative dei singoli
medici all'evoluzione del SSR;
valutato che i problemi evidenziati possano essere adeguatamente
affrontati prevedendo la costituzione, nel contesto organizzativo
dell'Agenzia sanitaria regionale, di un'apposita organizzazione
funzionale denominata Centro regionale per la Formazione e
l'Aggiornamento in Medicina generale, con funzioni di promozione e
coordinamento di iniziative per l'attuazione, in coerenza con gli
obiettivi della programmazione sanitaria, di programmi di ricerca,
formazione e aggiornamento della categoria, per la valutazione delle
iniziative proposte e la collaborazione alla definizione dei relativi
contenuti;
richiamato che la costituzione del Centro di cui trattasi rientra tra
le tematiche oggetto dell'intesa sottoscritta tra l'Assessore
regionale alla Sanita' e le Associazioni sindacali rappresentative
dei Medici convenzionati per la medicina generale in sede di
formalizzazione degli Accordi attuativi regionali previsti dal DPR
270/00, (punto 6 dell'Accordo), approvati con propria deliberazione
n. 3085 del 28 dicembre 2001, acquisito il parere da parte
dell'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione;
ritenuto opportuno che l'Agenzia sanitaria, per l'espressione di
indirizzi generali e l'espletamento di compiti di valutazione e
proposta inerenti le funzioni del Centro stesso, si avvalga
dell'apporto di un Gruppo tecnico, presieduto dal Direttore generale
dell'Agenzia stessa o da suo delegato, con componenti provenienti
dalla Direzione generale Sanita' e Politiche sociali dell'Assessorato
regionale alla Sanita', dall'Agenzia sanitaria regionale, dalle
Aziende Unita' sanitarie locali della Regione e dalle categorie
professionali interessate, fino ad un massimo di quattordici, avente
durata, di norma, coincidente con quella delle Convenzioni nazionali
per la Medicina generale;
precisato che la componente medica convenzionata del Gruppo tecnico,
di numero pari a quella di parte pubblica, debba essere designata
dalla parte medica del Comitato permanente regionale per la medicina
generale, di cui all'art. 12 del DPR 270/00, tra medici convenzionati
aventi riconosciuta esperienza in materia;
ritenuto, al fine di assicurare maggiore operativita' alle attivita'
affidate al Centro, in particolare nelle tre aree prima evidenziate,
che il Gruppo tecnico individui, di intesa fra le parti, tre medici
di medicina generale come coordinatori responsabili di tali aree
richiamate, per l'approfondimento, lo sviluppo e la gestione degli
aspetti tecnico-professionali a supporto delle proposte di
intervento;
valutato infine che la specificita' delle competenze professionali
necessarie unita alla delicatezza delle tematiche da trattare e alle
oggettive difficolta' di relazione con categorie professionali
operanti per il Servizio sanitario attraverso un rapporto
contrattuale del tutto peculiare,quale indubbiamente e' quello della
Convenzione, rendano opportuna la istituzione, nell'ambito
dell'Agenzia sanitaria regionale, di un apposito riferimento
operativo avente funzioni di Segretariato generale, operante alle
dirette dipendenze del Direttore generale dell'Agenzia stessa ed in
raccordo con i coordinatori responsabili di area, per l'espletamento
di compiti di ordinaria amministrazione e, in particolare, per la
tenuta dei rapporti con le diverse istanze interessate;
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente atto ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione di
Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:
a) dal Responsabile del Servizio Politica del farmaco e Medicina
generale, dr.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarita' tecnica;
b) dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dr.
Franco Rossi, in merito alla legittimita';
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di costituire, presso l'Agenzia sanitaria regionale e sotto la
direzione del Direttore generale dell'Agenzia stessa, il Centro
regionale per la Formazione e l'aggiornamento in Medicina generale
con funzioni di promozione, coordinamento e indirizzo operativo per
la realizzazione, di programmi di ricerca, formazione ed
aggiornamento della categoria dei medici convenzionati per la
Medicina generale;
2) di precisare che le funzioni del Centro sono:
- svolgere attivita' di consulenza, di proposta e di supporto alle
Aziende Unita' sanitarie locali in materia di formazione permanente
relativamente all'area specifica;
- partecipare alle iniziative di competenza istituzionale riguardanti
la individuazione delle tematiche oggetto, nell'ambito della
formazione permanente, dell'aggiornamento obbligatorio annuale della
categoria;
- supportare i competenti uffici della Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali dell'Assessorato regionale alla Sanita', nella
realizzazione delle iniziative riguardanti la programmazione dei
corsi teorici e dei tirocini pratici previsti dalla normativa
riguardante le competenze regionali in materia di Formazione
specifica in Medicina generale attualmente disciplinata dai DLgs
256/91 e 368/99;
- elaborare proposte ai competenti uffici della Direzione Sanita' e
Politiche sociali, in merito ad eventuali indicazioni alle Aziende
sanitarie della Regione, in ordine alle tematiche concernenti la
formazione e l'aggiornamento della categoria;
3) di dare mandato al Direttore generale dell'Agenzia sanitaria
regionale, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni meglio
specificati in premessa di procedere, con proprio provvedimento:
a) alla costituzione di un Gruppo tecnico, con numero di componenti
non superiore a quattordici, avente durata, di norma, coincidente con
quella delle Convenzioni nazionali per la Medicina generale,
presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato. I
componenti sono individuati, in misura paritetica, fra rappresentanti
della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali dell'Assessorato
alla Sanita', dell'Agenzia sanitaria regionale e delle Aziende
sanitarie e fra rappresentanti delle categorie professionali. I
componenti delle categorie professionali, fino ad un massimo di sei,
sono designati dalla parte medica del Comitato Permanente regionale
per la medicina generale, di cui all'art. 12 del DPR 270/00, tra
medici convenzionati aventi riconosciuta esperienza in materia, e,
nel numero di uno, dalla Federazione regionale degli Ordini dei
Medici della Regione;
b) all'individuazione, di intesa fra le parti, dei coordinatori delle
principali aree di attivita' del Centro, cui affidare compiti di
approfondimento, sviluppo e gestione degli aspetti
tecnico-professionali relativi a ciascuna delle tre aree di cui in
premessa;
c) di istituire, nel proprio contesto, per l'espletamento delle
funzioni e dei compiti assegnate al Centro, una Segreteria generale,
preposta alla gestione degli affari correnti ed operante alle
proprie dirette dipendenze, per l'espletamento dei compiti di
ordinaria amministrazione e, in particolare, per la tenuta dei
rapporti e la gestione dei compiti di raccordo con le diverse istanze
interessate alle tematiche oggetto del presente provvedimento.