DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2003, n. 810
Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni,
recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 27 luglio 1998, n. 25, "Norme in materia di politiche
regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";
- il DLgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal DLgs 19
dicembre 2002, n. 297, recante "Disposizioni per agevolare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art.
45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- l'art. 1, comma 2, del DPR 7 luglio 2000, n. 442, che demanda alle
Regioni di stabilire "i criteri di organizzazione, le modalita', le
specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente
regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione
presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo
confronto con le autonomie locali";
- l'art. 4, comma 5 del citato DPR 442/00 che ha istituito un "elenco
anagrafico" nel quale vengono inseriti i lavoratori nazionali e
comunitari;
- l'art. 8 del citato DPR 442/00 che stabilisce, in via transitoria,
e in sede di prima attuazione, che i lavoratori risultanti iscritti
nelle liste di collocamento ordinario, previste dalla normativa
previdente, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elenco
anagrafico di cui al citato art. 4 del medesimo DPR; il DM 30 maggio
2001, attuativo dell'art. 4, comma 3 del DPR 442/00 (contenuto e
modalita' di trattamento dell'elenco anagrafico), e il DM 30 maggio
2001, attuativo dell'art. 5, comma 1 del DPR 442/00 (contenuto e
modalita' di trattamento della scheda professionale);
- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed in particolare l'art. 16;
visti infine gli "Indirizzi per il sistema formativo integrato
dell'istruzione, della formazione professionale, orientamento e delle
politiche del lavoro. Biennio 2003-2004" ed in particolare la parte
"Politiche del lavoro" laddove prevede, fra gli strumenti per la
messa a regime di un sistema regionale innovativo ed unitario di
servizi per l'impiego, "la definizione di regole e di standard: a
seguito dell'adozione da parte del Governo di un provvedimento di
modifica ed integrazione del DLgs 181/00 e' necessario elaborare
specifici atti amministrativi per garantire l'omogenea applicazione
delle innovazioni introdotte a livello nazionale in materia di
definizione dello stato di disoccupazione e di scheda anagrafica e
professionale dei lavoratori, con particolare riferimento
all'accertamento e la verifica periodica dello stato di
disoccupazione da parte dei servizi competenti e alle le modalita'
per le selezioni ed avviamenti alla pubblica Amministrazione";
considerato che nel DLgs 297/02 citato sono fissati i principi e le
linee guida della riforma del collocamento, avviata con il DLgs
181/00 citato e che le stesse possono essere riassunte in sintesi
come segue:
- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente
burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come
"soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento e alla ricerca di un'attivita' lavorativa";
- integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi
pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate
al miglioramento della occupabilita' ed all'inserimento lavorativo;
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico
dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;
- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che
assumono lavoratori;
ritenuto di conformarsi a detti principi, sottolineando il valore
dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunita' di un
sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da
assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate;
dato atto che, in base al DLgs 297/02 che integra il precedente DLgs
181/00, le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale
indicati, devono definire con propri atti:
- revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;
- criteri e modalita' per le procedure del collocamento uniformi in
materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
- indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della
conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di
disoccupazione;
- obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga
durata;
dato atto infine che, in base al disposto dell'art. 1, comma 2 del
DPR 442/00 le Regioni debbono altresi' stabilire "I criteri di
organizzazione, le modalita', le specificazioni e i tempi di
attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le
procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni secondo criteri oggettivi..";
ritenuto di provvedere alla piu' sollecita attuazione dei principi
contenuti nel DLgs 181/00 come integrato e modificato dal DLgs
297/02, entrambi citati, attraverso l'approvazione di un documento
unitario, recante "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema
regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi
fissati nel DLgs 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed
integrazioni di cui al DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e del DPR 7
luglio 2000, n. 442", come risulta nell'allegato parte integrante del
presente atto dove si provvede a definire e regolare in dettaglio
criteri attuativi e procedure per assicurare omogenea introduzione
del nuovo modello di intervento pubblico in materia di collocamento
nel territorio regionale, affrontando in particolare i temi
seguenti:
- elenco anagrafico;
- scheda professionale;
- stato di disoccupazione;
- obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;
- avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni;
- discipline speciali;
- fase transitoria;
- standard essenziali allegati relativi alle attivita' di accoglienza
ed al colloquio di orientamento erogati con riferimento alle
procedure introdotte dal DLgs 181/00 cosi' come integrato dal DLgs
297/02 (art. 3, comma 1, lettera a);
- standard essenziali allegati previsti nel patto che raccoglie le
misure concordate tra il servizio competente e la persona in stato di
disoccupazione;
- modello allegato per la dichiarazione di immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa ai sensi dell'art. 2, DLgs
181/00, modificato dall'art. 3, DLgs 297/02;
tenuto conto che gli "Indirizzi operativi per l'attuazione nel
sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei
principi fissati nel DLgs 21 aprile 2000, n. 181 e successive
modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e
del DPR 7 luglio 2000, n. 442", allegati e parte integrante del
presente atto, intervengono in un percorso ancora in transizione, sia
per cio' che attiene i recenti cambiamenti a livello nazionale a
seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, sia per le
innovazioni che saranno introdotte a livello regionale a seguito
dell'approvazione del nuovo provvedimento normativo in materia di
"Tutela e sicurezza del lavoro", e che pertanto, dopo un primo
periodo di applicazione, gli stessi indirizzi saranno sottoposti a
verifica previa discussione in sede congiunta della Commissione
regionale tripartita e del Comitato interistituzionale di
coordinamento, di cui alla L.R. 25/98;
ritenuto infine doversi fissare nel 15 giugno 2003 il termine
uniforme per l'entrata in vigore degli indirizzi operativi e dei
criteri e procedure nel presente atto approvati, dopo un congruo
periodo di predisposizione degli strumenti informatici, modelli e
procedure organizzative necessarie, e per dar tempo alla Regione, in
modo condiviso e coordinato con le Province, di diffondere la piu'
ampia informazione ai cittadini ed alle imprese sul contenuto della
riforma del collocamento e del presente provvedimento regionale;
acquisiti i pareri favorevoli della Commissione regionale tripartita
e del Comitato interistituzionale di coordinamento, cosi' come
previsto dalla L.R. 27 luglio 1998, n. 25, espressi nelle rispettive
sedute tenutesi entrambe il 17 aprile 2003;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 2774/01 del parere:
- di regolarita' tecnica espresso dal Direttore dell'Agenzia
Emilia-Romagna Lavoro dott. Maurizio Pozzi;
- di legittimita' espresso dal Direttore generale Cultura, Formazione
e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nel testo di cui all'Allegato 1, parte integrante
della presente deliberazione, gli "Indirizzi operativi per
l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle
Province dei principi fissati nel DLgs 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 19 dicembre 2002,
n. 297 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442";
2) di approvare, nel testo di cui all'Allegato 2, parte integrante
della presente deliberazione, gli "Standard essenziali relativi alle
attivita' di accoglienza ed al colloquio di orientamento erogati con
riferimento alle procedure introdotte dal DLgs 21 aprile 2000, n.
181, cosi' come integrato dal DLgs 19 dicembre 2002, n. 97 (art. 3,
comma 1, lettera a)", nonche' gli "Standard essenziali previsti nel
patto che raccoglie le misure concordate tra il servizio competente e
la persona in stato di disoccupazione";
3) di approvare, nel testo di cui all'Allegato 3, parte integrante
della presente deliberazione, il modello di "Dichiarazione di
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa";
4) di fissare nel 15 giugno 2003 il termine uniforme per l'entrata in
vigore degli indirizzi operativi e dei criteri e procedure nel
presente atto approvati;
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei
servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs 21
aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al
DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442
A. La riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed
offerta di lavoro. Principi ispiratori del provvedimento regionale
Il DLgs 469/97, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ha
conferito alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di
"politica attiva" del lavoro e di collocamento (inteso sia come
collocamento "tradizionale", sia come avviamento a selezione,
preselezione tra domanda e offerta di lavoro, iniziative d'incremento
dell'occupazione), prevedendo l'ulteriore trasferimento dalle Regioni
alle Province di numerose funzioni e compiti in materia. Il processo
di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro e'
proseguito con il DLgs 181/00, di recente modificato con il DLgs
297/02, che ha innovato profondamente la disciplina del collocamento.
La riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione ha segnato un
deciso mutamento nei rapporti tra Stato ed enti territoriali,
incidendo anche sul sistema di relazioni tra questi e l'Unione
europea.
La riforma costituzionale ha dilatato la funzione normativa delle
Regioni sia in ordine alle materie di competenza, sia rispetto ai
metodi della legislazione, invertendo in modo radicale il sistema di
riparto delle competenze: la potesta' legislativa dello Stato appare
ora limitata alle materie espressamente elencate nell'articolo 117,
comma 2, Cost., ed alla sola determinazione dei principi fondamentali
nelle materie di competenza concorrente indicate nell'articolo 117,
comma 3, mentre la potesta' legislativa regionale pare assumere
carattere di generalita' e residualita' nelle (altre) materie non
espressamente indicate.
Tra le materie attribuite alla competenza concorrente, quella della
"tutela e sicurezza del lavoro" rappresenta una novita'
costituzionale molto rilevante, entro la quale comunque la Regione
ritiene di poter ascrivere alla propria competenza concorrente la
disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni (secondo la
definizione del DLgs 469/97 e del DLgs 181/00 e successive
modifiche).
Con il DLgs 297/02 viene portata a compimento la riforma del servizio
pubblico di collocamento, dopo un dibattito piu' che ventennale,
scandita, per far riferimento ad importanti provvedimenti recenti,
dall'art. 9bis della Legge 28 novembre 1996, n. 608, dal DLgs
181/00, dal DPR 442/00 e dai relativi provvedimenti attuativi.
Ne emerge un assetto finalizzato anche alla semplificazione degli
adempimenti dei datori di lavoro. L'intervento pubblico, d'altra
parte, e' oggi esclusivamente volto a favorire l'incontro tra domanda
ed offerta (e non piu' a registrare la regolarita' delle transazioni
private) nel mercato del lavoro; inoltre a sostenere chi, versando in
condizioni di debolezza sociale ovvero sul mercato, necessita di
specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale.
Questi principi vengono sottolineati con chiarezza con il DLgs
297/02, posto che quest'ultimo provvedimento provvede ad abrogare
esplicitamente la pregressa e stratificata normativa, portatrice di
regole e funzioni diverse da quelle oggi sancite.
Sulla base dei principi fissati nel decreto le linee guida della
riforma possono essere riassunte in sintesi come segue:
- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente
burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come
"soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento e alla ricerca di un'attivita' lavorativa";
- integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi
pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate
al miglioramento della occupabilita' ed all'inserimento lavorativo;
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico
dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;
- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che
assumono lavoratori.
A tali principi la Regione si conforma sottolineando il valore
dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunita' di un
sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da
assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate.
In base al nuovo DLgs 297/02 che integra il precedente DLgs 181/00,
le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati,
devono definire:
1) revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;
2) criteri e modalita' per le procedure del collocamento uniformi in
materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
3) indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della
conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di
disoccupazione;
4) obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga
durata.
In base al disposto dell'art. 1, comma 2 del DPR n. 442 del 7 luglio
2000 le Regioni debbono altresi' stabilire "i criteri di
organizzazione, le modalita', le specificazioni e i tempi di
attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le
procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le
autonomie locali".
Il sistema di intervento pubblico e' ormai da tempo caratterizzato in
termini spiccatamente decentrati, con una predominante
responsabilita' di Regioni e Province: la fondamentale riforma
realizzata con il DLgs 469/97 e' stata seguita dalla ancora piu'
significativa sottolineatura del ruolo di Regioni ed Autonomie
locali, quanto alla regolamentazione e gestione di "tutela e
sicurezza del lavoro", nello stesso testo costituzionale.
L'ordinamento ha d'altra parte legittimato, accanto ai riformati
servizi pubblici, la presenza di organismi privati autorizzati ed
accreditati. L'importanza del ruolo degli enti privati viene
notevolmente accresciuta, nei principi fondamentali contenuti nel
testo della legge delega sul mercato del lavoro recentemente
approvata; lo stesso DLgs 297/02, nella definizione dei "servizi
competenti" di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), DLgs 181/00, ne
valorizza significativamente il rilievo, benche' la riforma
costituzionale assegni rilevanza alla regolamentazione e gestione
regionale, pure a proposito delle attivita' dei privati nel mercato
del lavoro.
La Regione Emilia-Romagna, a tale proposito:
- sottolinea il ruolo centrale dei "servizi competenti" pubblici,
nella gestione del sistema complessivo di governo del mercato del
lavoro;
- precisa che l'attivita' dei privati incidente sulla gestione di
questo sistema si svolgera' nei casi nonche' secondo le regole
specificate in sede regionale, sulla base dei principi fondamentali
statali;
- intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle
attivita' svolte dai soggetti pubblici e privati, sia in forma
autonoma in un sistema di concorrenza virtuosa, che nelle forme di
collaborazione tra pubblico e privato che sui territori verranno a
crearsi.
Si configura pertanto un sistema pubblico di mediazione tra domanda
ed offerta, sul cui governo assumono decisiva importanza gli
indirizzi del sistema regionale; aperto inoltre alla collaborazione
con gli enti privati di mediazione, per consentire e sviluppare la
quale vengono introdotte specifiche norme di regolamentazione
regionali.I punti decisivi e qualificanti della riforma dei servizi
pubblici per l'impiego consistono pertanto:
1) nell'abbandono dell'approccio prevalentemente volto al controllo
formale di regolarita' dei procedimenti;
2) nella fornitura di servizi utili a prestatori e datori di lavoro,
al fine di rafforzare le possibilita' di inserimento occupazionale
dei primi cosi' come la ricerca di personale idoneo dei secondi.
Il presente provvedimento definisce e regola in dettaglio elementi ed
istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico. Ci si
sofferma in particolare su:
- elenco anagrafico;
- scheda professionale;
- stato di disoccupazione;
- obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;
- avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni;
- discipline speciali;
- fase transitoria.
B. L'elenco anagrafico
L'entrata in vigore del Decreto 297/02 ha determinato la soppressione
delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di
quelle dello spettacolo, di mobilita' e degli elenchi per
l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla Legge 12 marzo
1999, n. 68.
I lavoratori gia' iscritti, al 30 gennaio 2003, nelle liste di
collocamento ordinario e/o al DLgs 181/00 devono ritenersi inseriti
d'ufficio nell'elenco anagrafico, come previsto dal DPR 442/00, art.
8 (e definito piu' in dettaglio con il decreto del Ministero del
Lavoro del 30 maggio 2001).
L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi si possono
iscrivere tutti coloro che sono interessati ad avvalersi del
servizio, occupati compresi.
A seguito delle predette soppressioni e della abrogazione dell'art.
15 della Legge 56/87, e' venuta meno anche la necessita' della
conferma annuale dello stato di disoccupazione: i lavoratori,
infatti, possono rimanere iscritti nell'elenco anagrafico anche se
occupati.
Vengono inserite nell'elenco anagrafico le persone aventi l'eta'
stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in
cerca di lavoro poiche' inoccupate, disoccupate, nonche' occupate in
cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.
L'elenco e' inoltre integrato ed aggiornato d'ufficio nei casi
precisati al punto B.1.
Le persone inserite nell'elenco anagrafico vengono classificate
secondo le disposizioni degli allegati al DM del 30 maggio 2001. La
Regione, in accordo con le Province, puo' individuare ulteriori
classificazioni delle persone inserite.
B.1. Modalita' di gestione dell'elenco anagrafico
I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico
sono da essa dichiarati ai Centri per l'impiego, ai sensi del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta di inserimento.
Sono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico i lavoratori per
i quali il Centro per l'impiego riceve una delle seguenti
comunicazioni:
- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle
societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati
all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo
nell'ambito del sistema di istruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 2,
DPR 257/00;
- comunicazione degli istituti previdenziali e degli organi ispettivi
in materia di lavoro.
Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione,
cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati
dell'elenco anagrafico spettano al Centro per l'impiego nel cui
ambito territoriale si trova il domicilio della persona inserita. Le
Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai
Centri per l'impiego del rispettivo territorio.
Ai fini ed effetti dell'inserimento nell'elenco anagrafico il
domicilio deve essere uno e uno solo.
In caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata deve
presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale e'
ubicato il luogo del nuovo domicilio; questo richiedera' al Centro
per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati posseduti ed
una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. La presa d'atto, da
parte del Centro per l'impiego di provenienza, costituisce il
provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in
ordine al trattamento dei dati. Qualora la presa d'atto non pervenga
entro 30 giorni dalla richiesta si considerano, comunque, acquisiti i
dati forniti dal lavoratore.
Qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sara' cura del
Centro per l'impiego acquisire una dichiarazione del lavoratore in
ordine all'elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze
amministrative di tale scelta. In casi di inserimento d'ufficio si
fara' riferimento alle risultanze documentali.
Ogni comunicazione del Centro per l'impiego al lavoratore e'
effettuata presso il domicilio registrato nell'elenco anagrafico;
sara' cura del lavoratore comunicare al Centro per l'impiego ogni
variazione del medesimo.
Il Centro per l'impiego che riceva comunicazione, per effetto di
specifica normativa, concernente persona domiciliata in territorio di
competenza di altro Centro per l'impiego, provvede a registrare
questa persona quale "utente esterno", ed inoltra la comunicazione al
Centro per l'impiego competente.
Le persone restano inserite nell'elenco anagrafico per tutta la
durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle
seguenti condizioni che ne determini la cancellazione:
- richiesta da parte della persona inserita;
- raggiungimento del limite massimo di eta' lavorativa, ad esclusione
dei lavoratori che presentano al Centro per l'impiego specifica
richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
- decesso del lavoratore;
- scadenza della carta di soggiorno, del permesso di soggiorno o,
comunque, se di durata superiore, decorrenza di un periodo pari a sei
mesi successivi alla perdita del lavoro, fatto salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
La persona cosi' cancellata dall'elenco anagrafico resta tuttavia
inserita nell'archivio informatico.
C. La scheda professionale
L'articolo 5 del DPR 442/00 provvede ad istituire la scheda
professionale; in materia e' in seguito intervenuto il Decreto del
Ministero del Lavoro del 30 maggio 2001.
Nella scheda professionale sono inseriti, oltre ai dati dell'elenco
anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e
professionali, nonche' alle disponibilita' della persona. Il sistema
di codifica concernente le informazioni relative alla
professionalita' della persona, cosi' come le qualifiche
professionali, vengono definiti secondo disposizioni dell'allegato al
Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001.
La scheda professionale viene compilata dai Centri per l'impiego e
rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne
facciano richiesta, senza alcun onere per queste ultime.
Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione,
cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati
della scheda professionale spettano al Centro per l'impiego nel cui
elenco anagrafico la persona e' inserita.
Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato
dai Centri per l'impiego.
Il Centro per l'impiego acquisisce, anche gradualmente, le
informazioni da inserire nella scheda professionale attraverso:
- dichiarazioni fornite dal lavoratore;
- comunicazioni provenienti dai Centri per l'impiego;
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento di esperienze formative
o professionali;
- informazioni assunte d'iniziativa dei Centri per l'impiego;
- recupero di dati ed informazioni disponibili negli archivi
informativi dei Centri per l'impiego.
C.1. Accesso ai dati
L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale
avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del DPR 442/00 e
della legislazione regionale in materia. Obiettivo della Regione e'
quello di costruire rapidamente, attraverso la collaborazione
istituzionale con le Province e sentita la Commissione regionale
tripartita, un sistema di regole di accesso ai dati da parte dei
diversi soggetti privati previsti dalla normativa, tramite
convenzione o accordi stipulati con le Province.
I soggetti che inviano la comunicazione di assunzione ai Centri per
l'impiego via internet, tramite la procedura denominata SARE, possono
accedere ai dati dei lavoratori da loro immessi, tramite specifiche
convenzioni con la Provincia.
Tutti i soggetti pubblici e privati, legittimati all'inserimento ed
aggiornamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva
connessione ad esigenze e finalita' di promozione delle opportunita'
professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico; nel
rispetto inoltre della sua dignita' e riservatezza.
L'inserimento e l'aggiornamento dei dati e' consentito al Centro per
l'impiego ed ai Servizi pubblici per l'impiego, oltreche', nei casi
stabiliti, alla persona inserita nell'elenco anagrafico ed ai suoi
eventuali datori di lavoro.
Ai fini della propria disponibilita' al lavoro e nell'ambito del
colloquio con il servizio competente, la persona inserita nell'elenco
anagrafico deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale,
nazionale o europeo) consente la pubblicizzazione attraverso canali
diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogato dal servizio
competente. Analoga modalita' e' adottata anche per le offerte di
lavoro delle aziende.
D. Lo stato di disoccupazione
Il testo del DLgs 181/00 e' stato su questa materia quasi
integralmente modificato dal DLgs 297/02. Ai sensi dell'art. 1, comma
2, lett. c), DLgs 181/00 modificato, lo "stato di disoccupazione" e'
dato dalla "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi
competenti". Tale definizione, per esplicita previsione di legge,
opera nell'ordinamento nazionale "ad ogni effetto". Si veda peraltro
l'art. 7 del DLgs 181/00 modificato: "In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le
normative vigenti in materia previdenziale" e l'art. 3, comma 5: "Nei
rapporti con la pubblica Amministrazione lo stato di disoccupazione
puo' essere dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza
(cioe' autocertificazione)".
Lo stato di disoccupazione si compone pertanto di un elemento
oggettivo (lo stato di privo di lavoro), di un elemento soggettivo
(la immediata disponibilita') e di un elemento esterno (il rapporto
con i Servizi pubblici per l'impiego).
La durata dello "stato di disoccupazione", una volta acquisito, si
calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni,
all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a
quindici giorni si computano come un mese intero.
Considerato che le analisi sul mercato del lavoro della nostra
regione evidenziano che le tensioni maggiori si rilevano sul lato
della domanda di lavoro, piuttosto che su quello dell'offerta,
occorre avere una particolare attenzione a tutte le condizioni di non
occupazione gia' oggetto di percorsi negoziali, come, ad esempio,
quelle riguardanti i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee
dell'attivita', i lavoratori di settori interessati da fenomeni di
stagionalita' (turismo, terme, agricoltura, ecc.), i lavoratori con
rapporto di lavoro a part-time a tempo indeterminato.
Per quello che riguarda i lavoratori sospesi per contrazioni
temporanee dell'attivita', il rapporto che questi instaureranno con i
Centri per l'impiego non puo' prescindere dalla peculiarita' della
loro provenienza, regolata peraltro anche dalla contrattazione
collettiva. Pertanto una particolare attenzione dovra' essere posta,
a partire dal colloquio iniziale, allo specifico percorso
professionale ed al probabile rientro in azienda di tali lavoratori.
Per quello che riguarda i lavoratori con contratti di stagionalita'
lunghi, si affida principalmente al patto tra il servizio competente
ed il lavoratore il compito di definire le misure concordate,
adeguate alla posizione ed alle aspettative del lavoratore.
La Regione monitorera' gli elementi quantitativi e qualitativi
riconducibili alle fattispecie predette.
La Regione operera', invece, per individuare e monitorare, per le
evidenti implicazioni, le categorie di persone che richiedono il
riconoscimento dello stato di disoccupazione a fini diversi da quelli
occupazionali attinenti alla possibilita' di beneficiare di
particolari provvidenze di tipo sociale e/o assistenziale e ad
affrontare, anche con le pubbliche Amministrazioni interessate, le
singole casistiche, al fine di una applicazione coerente della
normativa, di una salvaguardia dei diritti definiti per legge e della
necessita' di restringere e semplificare i compiti certificativi dei
Centri per l'impiego.
D.1. Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione
Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce mediante presentazione
personale dell'interessato presso il Centro per l'impiego nel cui
ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, accompagnata da
dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento
di attivita' lavorativa. Per i minori la dichiarazione di immediata
disponibilita' dovra' essere sottoscritta da chi esercita la potesta'
genitoriale, come previsto dal DPR n. 445 del 2000.
Le Province individuano peculiari ed idonee modalita' di resa della
dichiarazione di disponibilita' ed acquisizione dello "stato di
disoccupazione", per quanto concerne le persone disabili o altre
categorie soggette per legge a limitazione della mobilita' personale.
Per "servizi competenti" di cui al DLgs 297/02, relativamente alla
verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione
dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i servizi
pubblici per l'impiego.
Il riconoscimento e la conservazione dello stato di disoccupazione
sono compatibili con lo svolgimento di attivita' lavorativa, qualora
il reddito che ne derivi non sia superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione sulla base dell'anno fiscale in
corso. Tale soluzione consente alla persona che lavora a tempo
parziale o con contratti brevissimi, sia di tipo subordinato che
parasubordinato o autonomo, la cui prospettiva di reddito sia
inferiore alla soglia esente, di rendere la dichiarazione di
disponibilita', acquisendo lo stato di disoccupazione.
E' consentito avere uno ed un solo domicilio ai fini ed effetti della
resa della dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e questo deve essere identico a
quello rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco anagrafico.
La dichiarazione di immediata disponibilita' non puo' essere limitata
ad alcune tipologie di lavoro o settori produttivi, ne' sotto altro
profilo condizionata, fatto salvo che l'offerta di lavoro congrua e'
definita al punto D.2.4.
I servizi competenti, conformandosi almeno agli standards individuati
all'Allegato 2, concordano con la persona in stato di disoccupazione
l'adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva (ad
esempio: formazione professionale, tirocini, preselezione), sulla
base del cui rispetto viene effettuata la verifica di permanenza
dello stato di disoccupazione ed eventualmente disposta la perdita
dello stato di disoccupazione di cui al successivo punto D.2. Vale
anche in questo caso la norma di cui all'ultimo capoverso del punto
D.2.4.
Le preferenze ed opzioni manifestate dal disoccupato vanno
considerate ai fini della precisazione di una congrua offerta di
lavoro e della individuazione delle misure concordate con il
Servizio.Fatte salve le condizioni generali valide per tutti i
disoccupati, la dichiarazione di disponibilita' immediata al lavoro
puo' essere resa anche dai disoccupati che hanno svolto lavori
agricoli a tempo determinato, soggetti ad uno speciale regime
previdenziale, solo nell'eventualita' che intendano stabilizzare o
migliorare la propria posizione lavorativa, o cambiare settore
lavorativo.
A seguito dell'abrogazione del comma 3, dell'art. 11 della Legge
264/49, si ritiene che anche il personale avente funzioni direttive
(dirigenti) debba rendere la dichiarazione di immediata
disponibilita', ai fini dell'acquisizione dello stato di
disoccupazione.
D.2. Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione
Ai sensi dell'art. 4, DLgs 181/00, le Regioni stabiliscono i criteri
per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi
in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; la norma
individua altresi' i "principi" sulla cui base tale accertamento deve
essere realizzato.
La perdita dello stato di disoccupazione, di cui ai punti D.2.3. e
D.2.4., e' disposta dalla Provincia, con atto motivato, in coerenza
con le procedure individuate nei seguenti punti D, e' possibile per
l'utente richiedere alla Provincia un riesame dell'atto entro dieci
giorni dalla sua notifica. Nelle more del termine per la suddetta
richiesta, e comunque fino ad avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto
resta sospesa.
Qualora tale atto sia confermato, si puo' ricorrere contro di esso in
sede giurisdizionale.
D.2.1. Sospensione dello stato di disoccupazione
La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di
accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero ai quattro mesi
se si tratta di giovani, secondo la definizione dell'art. 1, comma 2,
lett. b), DLgs 181/00 modificato. Il riferimento temporale e'
relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro e comprensivo
di eventuali proroghe e si misura in mesi commerciali con le stesse
modalita' del computo riferito allo stato di disoccupazione.
L'anzianita' riprende a decorrere, una volta cessato il rapporto.
Al fine di perseguire l'obiettivo di prevenire la disoccupazione di
lunga durata e di non penalizzare, nel calcolo dell'anzianita' di
disoccupazione, il lavoratore con lavoro a tempo determinato o
temporaneo di durata inferiore ad otto mesi, ovvero di quattro mesi
se si tratta di giovane, la sospensione non opera qualora il reddito
annuale non sia superiore al limite di reddito di cui all'art. 4,
lettera a) del DLgs 181/00 modificato.
D.2.2. Requisito di reddito
Acquista e conserva lo stato di disoccupazione, a norma dell'articolo
4 del DLgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 5 del
DLgs 19 dicembre 2002, n. 297, chi svolge attivita' di lavoro, di
tipo subordinato, autonomo ovvero associato, da cui derivi un reddito
annuale non superiore a Euro 7.500,00 per lavoro dipendente e
prestazioni di lavoro ad esso assimilate, e di Euro 4.500,00 per
lavoro autonomo. Tali importi devono essere rapportati ai giorni di
lavoro nell'anno e verranno aggiornati secondo quanto stabilito a
livello nazionale in relazione al reddito minimo personale escluso da
imposizione. L'anno di riferimento e' quello solare.
Il vincolo del reddito non trova applicazione per quanto concerne il
reddito percepito da persone impegnate in attivita' di lavoro
socialmente utile, nonche', piu' in generale, quanto al reddito
eventualmente conseguito a seguito di rapporti giuridici che non
costituiscono rapporto di lavoro.
All'atto della dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa, la persona interessata deve
dichiarare, altresi', di non percepire, attualmente, redditi da
lavoro superiori a quelli sopra indicati e di essere stato
informato/a che, in base alla normativa sopra citata, e' possibile
conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello
svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito
annuo non superiore a quello sopra previsto e, pertanto, di
impegnarsi a comunicare al Centro per l'impiego competente il
superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli
anni futuri.
D.2.3. Mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per
l'impiego
La persona disoccupata e' tenuta a presentarsi ai Centri per
l'impiego, quando convocata.
Il disoccupato, ove abbia motivata difficolta' a rispondere alla
convocazione nella giornata ed all'orario prefissati, puo' proporre,
purche' non oltre il giorno stabilito, ai Centri per l'impiego altra
data o diverso orario di appuntamento.
I Centri per l'impiego accolgono la proposta del disoccupato, se
compatibile con le proprie esigenze di organizzazione dell'attivita'.
La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di
disoccupazione ove sia giustificata da malattia, infortunio, servizio
di leva o richiamo alle armi, servizio civile ovvero altri casi di
limitazione per legge della mobilita' personale. Costituisce altresi'
giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione lo
stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione
obbligatoria.
Ulteriori casi di mancata presentazione alla convocazione possono
essere considerati frutto di giustificato motivo sulla base di
indicazioni operative delle Province.
Le ipotesi che costituiscono giustificato motivo di mancata
presentazione alla convocazione devono essere tempestivamente ed
adeguatamente motivate e/o documentate.
La persona che perde lo stato di disoccupazione poiche' non risponde
senza giustificato motivo a convocazione, non puo' rendere nuova
dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento
di attivita' lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche
dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di due mesi.
D.2.4. Rifiuto di congrua offerta di lavoro
La perdita dello stato di disoccupazione consegue pure al rifiuto di
una congrua offerta di lavoro.
Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione nei
casi, gia' presi in considerazione, che integrano il giustificato
motivo di mancata presentazione alla convocazione da parte dei
Servizi per l'impiego; inoltre laddove sia opposto da madre o padre
disoccupato, nel primo anno di vita del figlio/della figlia.
La nozione di "congrua offerta di lavoro" viene distinta, a seconda
del fatto che si riferisca a persone disoccupate ovvero inoccupate.
L'offerta fatta a persone disoccupate, per essere "congrua", deve
risultare idonea in relazione a parametri di professionalita',
nonche' di reddito percepibile. Sotto il primo versante risponde a
congruita' una offerta di lavoro conforme alle disponibilita'
espresse dal disoccupato, ovvero omogenea alle esperienze lavorative
in precedenza svolte.
Sotto il secondo profilo, la "congruita'" e' data dalla garanzia di
una retribuzione, connessa alla "offerta di lavoro", non inferiore
del dieci per cento rispetto a quella percepita immediatamente prima
dell'acquisizione dello stato di disoccupazione e autocertificata
dall'interessato. Il rapporto fra le due retribuzioni e' calcolato
sulla base del trattamento economico onnicomprensivo al lordo delle
ritenute fiscali, anche plurimensile, con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese. Trascorsi sei mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione, la soglia percentuale del
dieci per cento di cui sopra, viene elevata al quindici per cento.
Nei confronti delle persone inoccupate risponde, invece, al requisito
di congruita' una offerta rispondente alle disponibilita' espresse,
ovvero attinente alla formazione professionale e/o scolastica
maturata.Criteri ulteriori di individuazione di congruita'
dell'offerta rispondenti alle peculiarita' del mercato del lavoro
locale, possono essere individuati dalle Province previa
concertazione con le parti sociali.
Il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di
lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ove il
luogo di lavoro sia distante piu' di cinquanta chilometri ovvero
raggiungibile in un tempo superiore all'ora, utilizzando mezzi di
trasporto pubblici, dal domicilio del disoccupato. Laddove il luogo
di lavoro non sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, il
rifiuto dell'offerta e' opponibile, senza perdita dello stato di
disoccupazione, ove lo stesso sia distante piu' di quindici
chilometri dal domicilio del disoccupato.
La persona che perde lo stato di disoccupazione poiche' senza
giustificato motivo rifiuta una congrua offerta di lavoro, non puo'
rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa nei Centri per l'impiego
della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un
periodo di quattro mesi.
E. Gli obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego
ricadenti su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e
figure a questi assimilate
Ai sensi dell'art. 4bis, comma 1, DLgs 181/00, i datori di lavoro
privati e gli enti pubblici economici procedono all'assunzione
diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di
lavoro. Costituiscono eccezione le fattispecie indicate al punto G.
I prestatori non devono essere gia' inseriti nell'elenco anagrafico;
l'inserimento al contrario avviene d'ufficio, ove non gia'
realizzato, proprio a seguito della comunicazione. Non e' quindi piu'
richiesto ai datori di lavoro tenuti, ai sensi dell'art. 9 bis della
Legge 608/96, a dare successiva comunicazione dell'avvenuta
assunzione, allegare alla comunicazione il modello C/1, che attestava
l'iscrizione nelle liste di collocamento ora soppresse.
L'obbligo di comunicazione e' allo stato operante secondo le
indicazioni precisate nel punto H.4. A partire dalla data che sara'
indicata nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4
bis, comma 7, DLgs 181/00, diverranno invece vigenti i seguenti e
diversi obblighi di comunicazione nei confronti dei Centri per
l'impiego.
Oltre che nel caso gia' previsto di instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici
economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare
contestuale comunicazione al Centro per l'impiego nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del
lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia
contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento
economico e normativo, anche in caso di instaurazione:
- del rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa;
- del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa di socio lavoratore di cooperativa.
La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione ed
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata. Rientrano in questo ambito, compatibilmente con la
disciplina speciale eventualmente prevista, tutti i rapporti
giuridici che, nella definizione legale, non costituiscono rapporto
di lavoro.
Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno
festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la
comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile
successivo.
I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al Centro per
l'impiego sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei
rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi
di rapporti a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la
cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.
I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, devono inoltre
comunicare al centro per l'impiego, entro cinque giorni, le seguenti
variazioni del rapporto di lavoro:
- trasformazione da tirocinio di formazione ed orientamento ovvero
altra esperienza professionale a contratto di lavoro subordinato;
- proroga del termine finale nel contratto di lavoro subordinato;
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo
determinato a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo
parziale a tempo pieno;
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato;
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare
al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale e' ubicata la
loro sede operativa, entro il giorno venti del mese successivo alla
data di assunzione, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei nel corso del mese precedente.
Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento per il
collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8
della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
I soggetti obbligati a fornire le menzionate informazioni possono
adempiere per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della
professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero degli altri soggetti abilitati
dalle vigenti disposizioni alla gestione ed all'amministrazione del
personale dipendente del settore agricolo ovvero ancora delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi
aderiscono o conferiscono mandato.
Le comunicazioni indicate sono valide ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive.
A partire dalla data in cui sara' operativo in tutto il territorio
regionale il sistema semplificato di comunicazione in via telematica
denominato SARE, sara' consentito alle imprese, od ai consulenti o
Centri di servizio da esse delegati, di adempiere all'obbligo di
comunicazione nei confronti dei servizi per l'impiego con tale
specifica modalita', previa sottoscrizione di apposita convenzione
con la Provincia competente. In tal caso la comunicazione da inviare
entro trenta giorni alla Regione di cui all'art. 2 del decreto legge
1 luglio 1999, n. 214, convertito con modificazioni nella Legge 2
agosto 1999, n. 263, contenente i dati dell'apprendista e quelli del
tutore aziendale, sara' unificata con la comunicazione di assunzione
e trasmessa automaticamente dal SARE al sistema informativo della
formazione professionale regionale.
Il sistema prevede l'utilizzo delle piu' moderne tecnologie che
consentono la piena cooperazione applicativa tra le diverse
Amministrazioni provinciali. Questo al fine di consentire ai Centri
servizi e consulenti che hanno la propria clientela distribuita in
ambito sovraprovinciale di effettuare un'unica comunicazione al
server della Provincia con cui si e' convenzionato, relativa ai
movimenti amministrativi di pertinenza anche di diverse Province.
Sara' il sistema stesso ad inoltrarle con modalita' basate sull'invio
di messaggi ad ogni Provincia per le pratiche di propria competenza.
F. L'avviamento a selezione presso la pubblica Amministrazione
L'art. 8, DLgs 297/02, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16
della Legge 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico
concernente l'assunzione presso pubbliche Amministrazioni di
personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali e' richiesto
il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'". La
vigenza di tale peculiare modalita' di reclutamento presso gli Enti
pubblici, alternativa alle "procedure selettive", e' stata ribadita
dall'art. 35, DLgs 165/01.
Ai sensi dell'art. 1 bis, DLgs 181/00, sono tuttavia
contemporaneamente "soppresse" - tra "le liste di collocamento
ordinarie e speciali" - pure "le liste di collocamento" previste
dall'art. 16.
In questo contesto regolativo la Regione - nelle more dell'adozione
di un'apposita disciplina, ed al fine di risolvere adeguatamente e
senza soluzioni di continuita' le problematiche di reperimento del
personale in questione da parte degli Enti pubblici, - in
considerazione delle potesta' attribuitele dal Titolo V della
Costituzione riformato con Legge costituzionale 3/01; sulla base
inoltre della stessa esplicita previsione formulata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, DPR 442/00 - detta i seguenti indirizzi
operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri pubblici per
l'impiego delle Province, delle procedure per avviamento a selezione
presso le pubbliche Amministrazioni.
1) Le pubbliche Amministrazioni possono formulare richiesta di
personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove
verra' effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e
secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Su istanza della
pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con il Centro
per l'impiego competente, le procedure di formulazione delle
graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate
direttamente dalla pubblica Amministrazione stessa, nel rispetto
delle regole seguenti.
2) Possono essere avviati a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni tutti i cittadini privi di occupazione. Possono
essere avviate a selezione, quanto ad occasioni di lavoro a tempo
indeterminato, anche cittadini occupati.
3) I Centri per l'impiego predispongono pubblico avviso, dando
preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro presso le
pubbliche Amministrazioni richiedenti, almeno 30 giorni prima della
data fissata per l'avviamento.
4) Chi e' interessato puo' partecipare all'avviamento a selezione
presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego.
5) Le persone da avviare a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni sono individuate sulla base di graduatorie formate
nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva
relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione
nell'avviso di cui al precedente numero 3.
6) La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a
selezione presso le pubbliche Amministrazioni e' formata con i
seguenti criteri:
6.1) la graduatoria e' ordinata secondo un criterio di preferenza per
chi ha punteggio maggiore;
6.2) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso
le pubbliche Amministrazioni e' conferito un punteggio di 100 punti;
6.3) al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per
ogni mille Euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. E' onere del
lavoratore presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE (che
va previamente richiesto ad INPS, Comuni, CAF od altre strutture
abilitate). Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per
difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso (un dato ISEE
pari a 13.700 Euro corrisponde quindi a 14 punti);
6.4) si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato
ISEE;
6.5) chi ha effettuato la dichiarazione di disponibilita' ai sensi
del DLgs 181/00 e successive modificazioni ha diritto ad ulteriore
incremento di 5 punti;
6.6) a parita' di punteggio prevale la persona piu' giovane.
7) Una volta formata, la graduatoria delle persone interessate ad
essere avviate a selezione presso le pubbliche Amministrazioni,
verra' pubblicata presso il Centro per l'impiego e la Provincia
individuera' le modalita' di validazione secondo la propria normativa
interna.
8) Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni almeno il triplo delle persone richieste
compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati
nella giornata prevista per l'avviamento.
9) Il Centro per l'impiego comunica all'Ente pubblico, nei venti
giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, il nominativo
delle persone individuate.
10) Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori
individuati nonche' ad effettuare la prima prova di idoneita',
rispettivamente nei venti giorni e nel mese successivi alla
comunicazione da parte del Centro per l'impiego.
11) La selezione effettuata dalle pubbliche Amministrazioni deve
tendere ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a
svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
Le operazioni di selezione sono pubbliche.
12) Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro
per l'impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e
l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di
assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle
pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al DLgs
297/02.
13) La graduatoria ha validita' fino alla comunicazione, da parte
delle pubbliche Amministrazioni, dell'avvenuta assunzione dei
lavoratori avviati. La stessa puo' essere riattivata - oltre la prima
comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che
risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per
le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi
dalla pubblicazione della graduatoria stessa.
14) Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove
di idoneita', ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneita'
da parte delle pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunita'
di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono
piu' partecipare per sei mesi alle chiamate a selezione, ex art. 16,
Legge 56/87, nell'intera regione, anche dietro trasferimento del
domicilio. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora
rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle pubbliche
Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle
prove di idoneita'; inoltre la tardiva effettuazione delle prove
medesime. Le persone avviate che non si presentino alle prove di
idoneita', ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneita' da
parte delle pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunita' di
lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono
inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale
caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa nei Centri
per l'impiego della regione, dietro trasferimento del domicilio, per
un periodo di tre mesi.
G. Le discipline speciali
L'art. 4 bis, comma 1, DLgs 181/00, esplicitamente esclude dalle
regole generali, quanto alle modalita' di assunzione, i casi dei
"lavoratori non comunitari", dei "lavoratori italiani da impiegare o
trasferire" in Paesi esterni alla Comunita' europea, dei prestatori
tutelati ai sensi della Legge 68/99, in prevalenza disabili.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, DLgs 181/00, "sono
soppresse le liste di collocamento ordinario e speciali, ad eccezione
di quelle" concernenti i lavoratori dello spettacolo, i disoccupati
in lista di mobilita', infine ad eccezione degli elenchi concernenti
le persone disabili.
La normativa suddetta richiede alcune puntualizzazioni per quel che
concerne le persone disabili, i lavoratori in mobilita' e quelli
provenienti da Paesi esterni alla Comunita' europea.
G.1. Le persone disabili ai sensi della Legge 68/99
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 68/99, le persone disabili
tutelate da questa legge vengono inserite in "apposito elenco", ove
risultino "disoccupate" ed aspirino "ad una occupazione conforme alle
proprie capacita' lavorative".
Queste persone devono oggi effettuare la dichiarazione di
disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs 181/00,
precisando l'intenzione di iscriversi negli elenchi di cui alla Legge
68/99. Una volta che esse siano inserite negli elenchi di cui
all'art. 8, Legge 68/99, risultano soggette alle regole previste da
questa legge.
Opera tuttavia nei confronti delle persone disabili la disciplina di
cui all'art. 4, DLgs 181/00, in materia di "perdita dello stato di
disoccupazione", con i limiti e le integrazioni, dettati da
considerazione di specialita' e concernenti esclusivamente persone
disabili, di seguito precisati:
- l'art. 4, DLgs 181/00, lettere b) e c), non trova applicazione,
posto che specifiche misure di politica attiva e verifiche di
disponibilita' del prestatore sono apprestate ai sensi della Legge
68/99, la quale prevede altresi' un sistema di collocamento del tutto
separato da quello generale;
- il limite di reddito annuale indicato all'art. 4, DLgs 181/00,
lettera a), e' fissato a diecimila (10.000) Euro, al lordo delle
ritenute fiscali, con rivalutazione annuale secondo parametro ISTAT,
considerato che una delle principali misure di sostegno
all'occupazione di persone disabili e' data da attivita' di lavoro
intermittenti, temporanee ed a tempo parziale.
Le persone disabili, le quali rendano la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, possono
richiedere di fruire pure (od esclusivamente) dei servizi garantiti
alla generalita' dei cittadini, in forza del DLgs 181/00.
La perdita dello stato di disoccupazione, nelle ipotesi di cui alle
lettere b) e c), dell'art. 4, DLgs 181/00, consegue alla convocazione
o all'offerta di lavoro che abbiano caratteri di idoneita', in
considerazione della condizione personale del privo di lavoro.
G.2. I disoccupati in mobilita'
Le persone iscritte nelle liste di mobilita', secondo le originarie
previsioni della Legge 23 luglio 1991, n. 223, non debbono rendere la
dichiarazione di disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs
181/00: sono infatti le specifiche regole nella specie operanti ad
accertare la condizione di disoccupazione dei prestatori nonche' a
farsi carico della verifica di reale disponibilita'.
Altrettanto si afferma per gli iscritti nelle liste, non percettori
di indennita' di mobilita', anche ai sensi dell'art. 4 della Legge 19
luglio 1993, n. 236: in tal caso la richiesta di iscrizione nelle
liste di mobilita' del prestatore vale come dichiarazione di
disponibilita' e il Centro per l'impiego rilascia la relativa
certificazione di disoccupazione.
G.3. I lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunita' europea
Il DLgs 286/98, come recentemente modificato dalla Legge 30 luglio
2002, n. 189, individua una nuova modalita' di instaurazione di
rapporto di lavoro subordinato con lavoratore straniero residente
all'estero, incardinato sul cd "contratto di soggiorno". D'altra
parte, ai sensi dell'art. 22, comma 11, DLgs 286/98, "il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo'
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesi".
L'art. 2, DLgs 286/98, introduce pure generali principi di parita' di
trattamento tra cittadino o lavoratore italiano e cittadino o
lavoratore straniero regolarmente soggiornante. In particolare ai
comma 2 e 3 si stabilisce quanto segue: "Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia
civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita',
essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal
regolamento di attuazione. La Repubblica italiana, in attuazione
della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con
la Legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro
famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani".
Se ne deduce che al cittadino straniero proveniente da Paese esterno
alla Comunita' europea, se regolarmente soggiornante, debbano essere
forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli
potra' richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove
gia' sia occupato; potra' altresi' rendere la dichiarazione di
disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs 181/00, una volta
perduto il lavoro.
Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel
momento in cui scada il permesso di soggiorno e comunque siano
trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero privo di
occupazione renda la dichiarazione di disponibilita', ai sensi
dell'art. 3, comma 1, DLgs 181/00. I Centri per l'impiego accettano
la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al
fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco
anagrafico nonche' dello stato di disoccupazione.
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, DPR 394/99, "il permesso di soggiorno
per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di
validita' dello stesso, l'esercizio di attivita' lavorative
subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche
cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite
annuale di 1.040 ore". Si consente pertanto alle persone provenienti
da Paese esterno alla Comunita' europea, in possesso di permesso per
motivi di studio o formazione, l'inserimento nell'elenco anagrafico.
Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo
scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacita' di lavoro,
la persona straniera deve produrre la "dichiarazione di
corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine,
per il cui rilascio e' necessaria presentazione, da parte del
cittadino proveniente da questo Paese, la cd "dichiarazione di
valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese
stesso. Stante pero' la difficolta' di ottemperare a questo
adempimento, si ritiene parificata alla presentazione della
"dichiarazione di corrispondenza" del titolo, la "traduzione giurata
del titolo di studio" purche' da tale titolo si desuma la frequenza
scolastica in base alla normativa vigente. Cio' a maggiore ragione
vale, data la sostanziale impossibilita' di ottemperare
all'adempimento, per i rifugiati.
Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunita' europea hanno
la possibilita' di accesso all'avviamento a selezione presso le
pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87. I
generali principi di parita' di trattamento di cui all'art. 2, DLgs
286/98, prevalgono infatti sulla disposizione, stabilita dal DPR
487/94, che richiede il possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso alle pubbliche Amministrazioni: la prevalenza opera sul
piano gerarchico (si confrontano infatti una norma di legge, tra
l'altro ad efficacia rafforzata, poiche' volta a recepire una
convenzione OIL, ed una norma regolamentare), nonche' della
successione nel tempo. Si veda altresi' in proposito l'art. 27, comma
1, lett. r bis del DLgs 286/98 (lettera inserita dall'art. 22 della
Legge 189/02) che consente (pure al di fuori delle "quote" previste)
l'assunzione di "infermieri professionali" stranieri presso
"strutture sanitarie pubbliche".
Anche ai fini dell'inserimento presso le pubbliche Amministrazioni,
come gia' rilevato per il settore privato, si richiede la "traduzione
giurata del titolo di studio" al fine di comprovare l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
H. La fase transitoria
Le rilevanti modificazioni di concezione e disciplina che la riforma
attuata dal DLgs 297/02 reca con se', unitamente alla presenza di
norme non immediatamente operanti, richiedono la previsione di una
disciplina transitoria.
Le Province, anche in raccordo con la Regione, devono individuare
opportune modalita' finalizzate a garantire la piu' adeguata
informazione, quanto alle novita' introdotte dal DLgs 297/02 ed alla
presente regolamentazione regionale di attuazione.
La Regione, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'applicazione
sottoporra' a specifico monitoraggio i casi di perdita dello stato di
disoccupazione per mancata presentazione, rifiuto di congrua offerta
di lavoro e violazione delle misure concordate con i servizi, anche
per verificare l'efficacia e adeguatezza delle sanzioni di cui ai
punti D.2.3 e D.2.4. In ogni caso il Comitato di coordinamento
interistituzionale e la Commissione regionale tripartita discuteranno
entro sei mesi, in modo congiunto, l'andamento dell'applicazione
della presente normativa.
H.1. Elenco anagrafico
Tutti gli iscritti nelle soppresse liste di collocamento vengono
inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, con decorrenza
corrispondente alla data di originaria iscrizione. Le persone gia'
iscritte alla prima classe vengono inserite sotto la classe "altri",
con specifica "gia' iscritti nella prima classe delle soppresse liste
di collocamento": questa specifica viene appositamente individuata e
prevista. Ove le stesse non acquisiscano entro il 29 luglio 2003 lo
"stato di disoccupazione", secondo quanto precisato nel punto H.3.,
sono trasferite d'ufficio alla specifica "decaduti dallo stato di
disoccupazione".
Le persone gia' iscritte alla seconda classe delle soppresse liste di
collocamento vengono inserite sotto la classe "occupati", con
specifica "in cerca di altra occupazione".
Le persone gia' iscritte alla terza classe vengono inserite sotto la
classe "altri", con specifica "cessati dall'impiego".
Nella stessa classe sono inseriti i lavoratori sospesi dal lavoro per
contrazioni temporanee dell'attivita' con la specifica "sospesi dal
lavoro per contrazione temporanea dell'attivita'".
Gli iscritti nelle liste concernenti i lavoratori dello spettacolo ed
i disoccupati in lista di mobilita', nonche' negli elenchi
concernenti le persone disabili, e gli iscritti allo speciale
collocamento agricolo vengono pure inseriti d'ufficio nell'elenco
anagrafico, sotto la classe "altri", con distinte specifiche
appositamente individuate e previste.
Nella procedura di primo inserimento sono recuperate tutte le
informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle
liste del collocamento, mentre informazioni mancanti vengono ottenute
in occasione della prima presentazione della persona gia' iscritta
nelle soppresse liste di collocamento al Centro per l'impiego.
Sono pure inserite nell'elenco anagrafico, su esplicita richiesta,
persone che intendano avvalersi dei servizi pubblici per l'impiego.
H.2. Scheda professionale
I Centri per l'impiego provvedono a redigere la scheda professionale
delle persone inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico, utilizzando
le informazioni gia' disponibili nei loro archivi e rimandando
l'aggiornamento delle informazioni al primo colloquio di
orientamento.
H.3. Stato di disoccupazione
In applicazione dell'art. 3, comma 2, DLgs 297/02, gli interessati
all'accertamento dello stato di disoccupazione sono tenuti a
presentarsi presso il Centro per l'impiego competente per territorio
entro la data del 29 luglio 2003, al fine di rendere la dichiarazione
che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa.
Le persone gia' iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute
in possesso dello "stato di disoccupazione", secondo la vigente
disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata
dichiarazione di disponibilita': solamente ove i sei mesi trascorrano
interamente, senza che questa dichiarazione venga resa, gli stessi
perdono lo stato di disoccupazione.
Chi ha gia' reso la dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, secondo le originarie previsioni del DLgs
181/00, non deve rendere nuova dichiarazione ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione.
Le persone gia' iscritte nelle liste di collocamento, che
acquisiscono lo "stato di disoccupazione" entro il 29 luglio 2003, o
coloro che hanno gia' reso la disponibilita' ai sensi del DLgs
181/00, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianita' gia'
maturata in vigenza della precedente normativa, come risulta dalle
liste presenti nei Centri per l'impiego alla data del 29/1/2003. Nel
caso in cui, in tal modo, risultino maturate anzianita' differenti,
si terra' conto di quella piu' favorevole alla persona in stato di
disoccupazione.
La specialita' della disciplina concernente le cd "categorie
protette", ai sensi della Legge 68/99, - piu' volte ribadita dal DLgs
297/02 - induce a ritenere che per essi non trovi applicazione l'art.
3, comma 2, di questo provvedimento. Gli iscritti nell'"elenco" di
cui all'art. 8 - nonche' le altre persone prese in considerazione
all'art. 18, comma 2 della Legge 68/99, alla data del 30 gennaio
2003, mantengono il diritto a godere del sistema protettivo
individuato da questa legge, senza necessita' di rendere la
dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa entro il 29 luglio 2003.
H.4. Obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi
pubblici per l'impiego
Fino alla data che sara' indicata nel decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero per
l'Innovazione e le Tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata,
di cui all'art. 4 bis, comma 7, DLgs 181/00, continua ad operare la
disciplina previgente il DLgs 297/02, in materia di obblighi di
comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per l'impiego.
Questi devono pertanto nelle more inviare al Centro per l'impiego,
entro cinque giorni dalla assunzione effettuata, una comunicazione
contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data
dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il
trattamento economico normativo.
Non e' quindi ancora obbligatoria fino all'approvazione del predetto
decreto, la comunicazione di inizio attivita' per i collaboratori
coordinati e continuativi, per i soci di cooperativa con rapporto
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonche'
per i tirocinanti.
Per i datori di lavoro agricolo rimane l'obbligo di comunicazione
dell'assunzione, entro cinque giorni, all'INPS.
Rimane inoltre l'obbligo di comunicazione del codice fiscale del
lavoratore dipendente assunto all'INAIL, nonche' l'obbligo di
comunicazione all'INAIL da parte dell'ente promotore del tirocinio.
I datori di lavoro devono pure comunicare al Centro per l'impiego,
entro cinque giorni, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per
qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro; i datori di
lavoro dell'agricoltura non sono tenuti ad effettuare questa
comunicazione quando si tratti di braccianti giornalieri.
H.5. Certificazioni
L'attivita' certificativa dei Centri per l'impiego, fino a diversa
regolamentazione, e' di norma ristretta all'inserimento nell'elenco
anagrafico ed al possesso dello stato di disoccupazione.
H.6. Costituzione liste ex art. 16, Legge 56/87, e formazione
graduatorie provinciali ex art. 8, Legge 68/99, per l'anno 2003
Fino al 31 luglio 2003 gli avviamenti a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni continuano ad essere effettuati nell'ambito di liste
costituite, nonche' secondo gli ordini di graduatoria previsti dalla
previgente normativa.
Le graduatorie provinciali di persone disabili inserite negli elenchi
di cui all'art. 8, Legge 68/99, sono formate ed operano per l'anno
2003 secondo la previgente disciplina.
ALLEGATO 2
Standard essenziali relativi alle attivita' di accoglienza ed al
colloquio di orientamento erogati con riferimento alle procedure
introdotte dal DLgs 181/00 cosi' come integrato dal DLgs 297/02 (art.
3, comma 1, lettera a)
Le attivita' di accoglienza e il colloquio di orientamento devono
integrarsi per loro natura con gli altri servizi e costituire uno
degli accessi privilegiati per usufruire dei servizi stessi. A tal
fine dovranno rispondere agli standard essenziali definiti a livello
regionale.
La dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, che attesti l'eventuale attivita'
lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa deve contenere almeno gli
elementi indicati nell'Allegato 3 "Dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorative".
L'operatore deve informare l'utente delle conseguenze a cui va
incontro qualora rifiutasse una congrua offerta di lavoro o non
rispettasse le misure concordate col servizio. L'utente dovra' essere
tempestivamente invitato ad un colloquio di orientamento, per
concordare col servizio competente quelle misure finalizzate alla sua
migliore e piu' rapida uscita dallo stato di disoccupazione,
soprattutto nel caso la disponibilita' al lavoro da parte dell'utente
fosse connotata da particolari elementi temporali o dalla preferenza
verso attivita' lavorative particolari. L'invito deve essere
preferibilmente scritto e consegnato contestualmente nelle mani del
destinatario oppure inviato per posta.
La dichiarazione di immediata disponibilita' deve essere firmata
dall'interessato e controfirmata dall'operatore che assiste l'utente
nella compilazione della medesima o da altro operatore o funzionario
della Provincia. All'utente deve essere rilasciata attestazione di
ricevuta della dichiarazione da parte del servizio, debitamente
datata.
Finalita'
Il disoccupato deve ricevere da parte del servizio il colloquio di
orientamento entro due mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione. Tale colloquio deve rispondere alle seguenti
finalita':
- comprendere il significato del colloquio collocandolo nell'ambito
dei nuovi servizi previsti dal DLgs 181/00;
- verificare la permanenza dello stato di disoccupazione dell'utente;
- acquisire informazioni sui suoi obiettivi professionali e sul
fabbisogno di altre misure orientative o formative;
- illustrare e promuovere i servizi per il lavoro mirati alle
caratteristiche dell'utenza e coerenti con le disposizioni del DLgs
181/00 come integrato dal DLgs 297/02;
- rinviare ai servizi previsti e concordati.
E' essenziale assicurare all'utente, nelle attivita' di accoglienza,
i seguenti risultati:
- migliorare la definizione della propria situazione occupazionale e
dei diritti e doveri che ne conseguono;
- acquisire informazioni sui servizi per il lavoro offerti dal Centro
per l'impiego e dalla rete territoriale e provinciale;
- inserire i propri dati nel Sistema Informativo Lavoro;
- essere preso in carico da parte dei servizi per l'impiego;
- essere eventualmente rinviato ad altri servizi della rete
territoriale, in modo mirato e rispondente al proprio bisogno, in
tutti i casi in cui non sia possibile trovare una risposta nel Centro
per l'impiego.
Modalita' di erogazione
Le attivita' fondamentali mediante le quali si concretizza il
colloquio di orientamento previsto dal DLgs 181/00, possono essere
identificate nelle seguenti:
- presentare finalita', significato e contenuti dell'intervista;
- aggiornare le informazioni relative alla scheda anagrafica ed
eventualmente a quella professionale dell'utente;
- acquisire informazioni sulla carriera scolastica e professionale e
sulle competenze maturate;
- rilevare il grado e le modalita' di ricerca attiva del lavoro e gli
obiettivi professionali;
- illustrare e descrivere compiutamente la gamma di servizi previsti
in esecuzione del DLgs 181/00;
- acquisire la concreta disponibilita' a partecipare a percorsi
strutturati (ad esempio: consulenza orientativa o promozione
dell'inserimento lavorativo o formazione professionale);
- effettuare l'eventuale rinvio dell'utente al servizio identificato,
attivando le specifiche procedure previste (prenotazione, inserimento
dell'esito nella banca-dati, ecc.);
- redigere e controfirmare l'eventuale patto con l'utente che
contenga concordate gli impegni assunti tra questi e il servizio.
Tale patto puo' essere redatto e controfirmato anche in un momento
successivo.
Ciascuna delle fasi predette presenta specifiche modalita' di
erogazione, contenuti e durata, che la Provincia determinera' con
proprie indicazioni operative.
Di norma il colloquio con l'operatore si svolge individualmente in un
ambiente adatto a garantire le migliori condizioni di efficacia. Puo'
essere organizzato, per particolari gruppi di utenza con
caratteristiche di rilevante omogeneita', un colloquio collettivo.
Nel caso di utenti giovani soggetti all'obbligo formativo, vanno
esplicate le azioni previste dalla normativa specifica.
Per i lavoratori immigrati da Paesi extracomunitari e' opportuno
utilizzare supporti e/o servizi tali da consentire una piena
fruizione delle informazioni ed una piena consapevolezza nelle
scelte. Per questo, come per altre utenze particolari, e' possibile
fornire i supporti necessari anche presso uno solo dei Centri per
l'impiego del territorio provinciale.
Competenze degli operatori
Il colloquio di orientamento richiede agli operatori competenze
elevate ed esperienza maturata nell'ambito dei servizi, del contatto
con il pubblico e preferibilmente una formazione specifica
all'accoglienza ed alla conduzione di colloqui orientativi.
Per queste ragioni, l'operatore deve possedere una competenza che si
caratterizzi per gli elementi descritti di seguito.
Conoscenza generale di contesto:
- dei servizi erogati dalla struttura e dalla rete territoriale dei
servizi per il lavoro: tipo di servizi, benefici e risultati che
possono offrire, modalita' per accedervi;
- dei servizi "di supporto" all'azione dei servizi per il lavoro:
servizi sociali e assistenziali, servizi/associazioni di aiuto per
specifici target, servizi e offerta di istruzione e formazione;
- delle tipologie di clienti dei servizi per il lavoro e dei problemi
ad essi caratteristici;
- del contesto socio-economico e occupazionale in cui opera la
struttura;
- della normativa e delle procedure di assunzione, riferite ai
diversi target.
Abilita' di diagnosi e fronteggiamento
Essere in grado di:
- leggere la domanda e interpretare il bisogno di servizio
dell'utente;
- valutare le possibilita' di risposta al problema offerte della
struttura e dalla rete territoriale;
- valutare vincoli e risorse della situazione, rispetto alla
possibilita' di risolvere il problema dell'utente;
- fronteggiare situazioni impreviste e individuare percorsi di
soluzione a problemi nuovi.
Abilita' di comunicazione e relazione
Essere in grado di:
- trasmettere informazioni in modo chiaro e adeguato
all'interlocutore;
- interagire e comunicare con utenti di diversa provenienza sociale e
culturale, adattando lo stile comunicativo, e valutare gli effetti
della propria comunicazione;
- selezionare le informazioni pertinenti al tipo di utenti;
- differenziare le modalita' di erogazione delle informazioni in
relazione al tipo di utente.
Abilita' tecnico-operative
Essere in grado di:
- gestire colloqui di analisi della domanda e del fabbisogno di
servizi;
- utilizzare materiali informativi di diversa natura (documenti,
banche-dati, archivi), in forma diversa (cartacea, informatica
multimediale);
- scambiare informazioni con altri operatori e altre strutture;
- cooperare nella ricerca di soluzioni per l'utente;
- lavorare in equipe.
Abilita' nell'utilizzo di sistemi informatici
Essere in grado di:
- usare banche-dati e gli archivi informatizzati del Sistema
Informativo Lavoro.
Standard essenziali previsti nel patto che raccoglie le misure
concordate tra il Servizio competente e la persona in stato di
disoccupazione
Il patto deve contenere una parte informativa in cui sia
esplicitamente avvisato delle seguenti cose:
- il patto impegna ugualmente il Servizio e l'utente a perseguire
coerentemente quanto in esso affermato;
- la violazione degli impegni assunti dall'utente nel patto dara'
luogo alla cancellazione dello stato di disoccupazione;
- il patto puo' essere modificato, su richiesta dell'utente o del
Centro per l'impiego, di comune accordo, anche tenendo conto delle
eventuali mutate condizioni e situazioni della persona in cerca di
lavoro;
- le indisponibilita' dell'utente a determinate offerte di lavoro (in
base a tipologia di attivita' e mansioni, vincoli di orario,
capacita' effettiva di svolgere o meno determinate attivita'), o a
determinate azioni tese a migliorarne l'occupabilita', devono
comunque assicurare una opportunita' ragionevole di trovare lavoro,
preferibilmente nel contesto del mercato del lavoro di riferimento.
Il modello che registra il patto deve contenere almeno:
- cognome, nome e codice fiscale dell'utente;
- data in cui e' stata resa la dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro;
- condizioni particolari del lavoratore (sospensione per contrazione
di attivita', provenienza da un'attivita' lavorativa stagionale,
ecc.);
- disponibilita' o indisponibilita' a determinate tipologie di
lavoro;
- misure concordate per migliorare l'occupabilita' dell'utente;
- misure concordate per la ricerca attiva di lavoro;
- rinvio ad altri servizi interni o esterni al Centro per l'impiego;
- cognome e nome dell'operatore;
- firma dell'operatore e dell'utente.
ALLEGATO 3
Dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa
Ai sensi dell'art. 2, DLgs 181/2000, modificato dall'art. 3, DLgs
297/2002
Al Centro per l'impiego di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il/la sottoscritto/a
nato/a il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . a
cittadinanza
domiciliato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . prov.
in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.
documento di riconoscimento
rilasciato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . il
valendosi delle disposizioni di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000 per
il rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione:
dichiara
1. disponibilita' lavorativa di essere immediatamente disponibile di
confermare l'immediata disponibilita' allo svolgimento di
un'attivita' lavorativa ai sensi del DLgs 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni ovvero: di essere
disponibile ad un'occupazione conforme alle proprie capacita'
lavorative, in conseguenza dell'inserimento nell'elenco di cui
all'art. 8, comma 1, Legge 68/99
2. attivita' lavorativa
di aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa (*):
subordinata autonoma:- collaborazione coordinata continuativa- lavoro
occasionale socio lavoratore di societa' cooperativa di produzione e
lavoro altro (**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
3. di non percepire, attualmente, redditi da lavoro che su base annua
superino Euro 7.500, se lavoratore dipendente, Euro4.500, se
lavoratore autonomo, Euro 10.000, se avente le caratteristiche per
essere inserito nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, Legge 68/99;
(***)
4. di essere stato informato/a che in base alla normativa sopra
citata, e' possibile conservare lo stato di disoccupazione anche a
seguito dello svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare
un reddito annuo non superiore a quanto previsto dal precedente punto
3. e, pertanto, di impegnarmi a comunicare a codesto ufficio il
superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli
anni futuri;
5. di non aver presentato la presente dichiarazione ad altri Centri
per l'impiego;
6. di avere ricevuto l'informativa in merito alle opportunita' e
servizi introdotti dal DLgs 181/00, modificato dal DLgs 297/02.
data . . . . . . . . . . . . . . . .
L'operatore Il/la dichiarante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note:
(*) Indicare l'ultima attivita' lavorativa svolta.
(**) Specificare il tipo di attivita'.
(***) Tali tetti di reddito devono essere rapportati ai giorni di
lavoro nell'anno. L'anno di riferimento e' quello solare.
FINE