REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2003, n. 810

Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni,                  
recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle                  
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma                    
dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;                                   
- la L.R. 27 luglio 1998, n. 25, "Norme in materia di politiche                 
regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";                               
- il DLgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal DLgs 19                   
dicembre 2002, n. 297,  recante "Disposizioni per agevolare                     
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art.             
45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";                    
- l'art. 1, comma 2, del DPR 7 luglio 2000, n. 442, che demanda alle            
Regioni di stabilire "i criteri di organizzazione, le modalita', le             
specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente            
regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione                
presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo           
confronto con le autonomie locali";                                             
- l'art. 4, comma 5 del citato DPR 442/00 che ha istituito un "elenco           
anagrafico" nel quale vengono inseriti i lavoratori nazionali e                 
comunitari;                                                                     
- l'art. 8 del citato DPR 442/00 che stabilisce, in via transitoria,            
e in sede di prima attuazione, che i lavoratori risultanti iscritti             
nelle liste di collocamento ordinario, previste dalla normativa                 
previdente, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elenco                
anagrafico di cui al citato art. 4 del medesimo DPR; il DM 30 maggio            
2001, attuativo dell'art. 4, comma 3 del DPR 442/00 (contenuto e                
modalita' di trattamento dell'elenco anagrafico), e il DM 30 maggio             
2001, attuativo dell'art. 5, comma 1 del DPR 442/00 (contenuto e                
modalita' di trattamento della scheda professionale);                           
- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed in particolare l'art. 16;                
visti infine gli "Indirizzi per il sistema formativo integrato                  
dell'istruzione, della formazione professionale, orientamento e delle           
politiche del lavoro. Biennio 2003-2004" ed in particolare la parte             
"Politiche del lavoro" laddove prevede, fra gli strumenti per la                
messa a regime di un sistema regionale innovativo ed unitario di                
servizi per l'impiego, "la definizione di regole e di standard: a               
seguito dell'adozione da parte del Governo di un provvedimento di               
modifica ed integrazione del DLgs 181/00 e' necessario elaborare                
specifici atti amministrativi per garantire l'omogenea applicazione             
delle innovazioni introdotte a livello nazionale in materia di                  
definizione dello stato di disoccupazione e di scheda anagrafica e              
professionale dei lavoratori, con particolare riferimento                       
all'accertamento e la verifica periodica dello stato di                         
disoccupazione da parte dei servizi competenti e alle le modalita'              
per le selezioni ed avviamenti alla pubblica Amministrazione";                  
considerato che nel DLgs 297/02 citato sono fissati i principi e le             
linee guida della riforma del collocamento, avviata con il DLgs                 
181/00 citato e che le stesse possono essere riassunte in sintesi               
come segue:                                                                     
- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente                  
burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come                  
"soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo               
svolgimento e alla ricerca di un'attivita' lavorativa";                         
- integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi             
pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate             
al miglioramento della occupabilita' ed all'inserimento lavorativo;             
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico               
dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;                 
- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che            
assumono lavoratori;                                                            
ritenuto di conformarsi a detti principi, sottolineando il valore               
dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunita' di un               
sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da                
assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate;                     
dato atto che, in base al DLgs 297/02 che integra il precedente DLgs            
181/00, le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale              
indicati, devono definire con propri atti:                                      
- revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;               
- criteri e modalita' per le procedure del collocamento uniformi in             
materia di accertamento dello stato di disoccupazione;                          
- indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della                   
conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di                 
disoccupazione;                                                                 
- obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed                 
offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga                  
durata;                                                                         
dato atto infine che, in base al disposto dell'art. 1, comma 2 del              
DPR 442/00 le Regioni debbono altresi' stabilire "I criteri di                  
organizzazione, le modalita', le specificazioni e i tempi di                    
attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le           
procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche                         
Amministrazioni secondo criteri oggettivi..";                                   
ritenuto di provvedere alla piu' sollecita attuazione dei principi              
contenuti nel DLgs 181/00 come integrato e modificato dal DLgs                  
297/02, entrambi citati, attraverso l'approvazione di un documento              
unitario, recante "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema             
regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi                 
fissati nel DLgs 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed               
integrazioni di cui al DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e del DPR 7                
luglio 2000, n. 442", come risulta nell'allegato parte integrante del           
presente atto dove si provvede a definire e regolare in dettaglio               
criteri attuativi e procedure per assicurare omogenea introduzione              
del nuovo modello di intervento pubblico in materia di collocamento             
nel territorio regionale,  affrontando in particolare i temi                    
seguenti:                                                                       
- elenco anagrafico;                                                            
- scheda professionale;                                                         
- stato di disoccupazione;                                                      
- obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;                  
- avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni;                   
- discipline speciali;                                                          
- fase transitoria;                                                             
- standard essenziali allegati relativi alle attivita' di accoglienza           
ed al colloquio di orientamento erogati con riferimento alle                    
procedure introdotte dal DLgs 181/00 cosi' come integrato dal DLgs              
297/02 (art. 3, comma 1, lettera a);                                            
- standard essenziali allegati previsti nel patto che raccoglie le              
misure concordate tra il servizio competente e la persona in stato di           
disoccupazione;                                                                 
- modello allegato per la dichiarazione di immediata disponibilita'             
allo svolgimento di attivita' lavorativa ai sensi dell'art. 2, DLgs             
181/00, modificato dall'art. 3, DLgs 297/02;                                    
tenuto conto che gli "Indirizzi operativi per l'attuazione nel                  
sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei                  
principi fissati nel DLgs 21 aprile 2000, n. 181 e successive                   
modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e             
del DPR 7 luglio 2000, n. 442", allegati e parte integrante del                 
presente atto, intervengono in un percorso ancora in transizione, sia           
per cio' che attiene i recenti cambiamenti a livello nazionale a                
seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, sia per le              
innovazioni che saranno introdotte a livello regionale a seguito                
dell'approvazione del nuovo provvedimento normativo in materia di               
"Tutela e sicurezza del lavoro", e che pertanto, dopo un primo                  
periodo di applicazione, gli stessi indirizzi saranno sottoposti a              
verifica previa discussione in sede congiunta della Commissione                 
regionale tripartita e del Comitato interistituzionale di                       
coordinamento, di cui alla L.R. 25/98;                                          
ritenuto infine doversi fissare nel 15 giugno 2003 il termine                   
uniforme per l'entrata in vigore degli indirizzi operativi e dei                
criteri e procedure nel presente atto approvati, dopo un congruo                
periodo di predisposizione degli strumenti informatici, modelli e               
procedure organizzative necessarie, e per dar tempo alla Regione, in            
modo condiviso e coordinato con le Province, di diffondere la piu'              
ampia informazione ai cittadini ed alle imprese sul contenuto della             
riforma del collocamento e del presente provvedimento regionale;                
acquisiti i pareri favorevoli della Commissione regionale tripartita            
e del Comitato interistituzionale di coordinamento, cosi' come                  
previsto dalla L.R. 27 luglio 1998, n. 25, espressi nelle rispettive            
sedute tenutesi entrambe il 17 aprile 2003;                                     
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della              
deliberazione della Giunta regionale 2774/01 del parere:                        
- di regolarita' tecnica espresso dal Direttore dell'Agenzia                    
Emilia-Romagna Lavoro dott. Maurizio Pozzi;                                     
- di legittimita' espresso dal Direttore generale Cultura, Formazione           
e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni;                                            
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, nel testo di cui all'Allegato 1, parte integrante              
della presente deliberazione, gli "Indirizzi operativi per                      
l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle              
Province dei principi fissati nel DLgs 21 aprile 2000, n. 181 e                 
successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 19 dicembre 2002,           
n. 297 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442";                                        
2) di approvare, nel testo di cui all'Allegato 2, parte integrante              
della presente deliberazione, gli "Standard essenziali relativi alle            
attivita' di accoglienza ed al colloquio di orientamento erogati con            
riferimento alle procedure introdotte dal DLgs 21 aprile 2000, n.               
181, cosi' come integrato dal DLgs 19 dicembre 2002, n. 97 (art. 3,             
comma 1, lettera a)", nonche' gli "Standard essenziali previsti nel             
patto che raccoglie le misure concordate tra il servizio competente e           
la persona in stato di disoccupazione";                                         
3) di approvare, nel testo di cui all'Allegato 3, parte integrante              
della presente deliberazione, il modello di "Dichiarazione di                   
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa";             
4) di fissare nel 15 giugno 2003 il termine uniforme per l'entrata in           
vigore degli indirizzi operativi e dei criteri e procedure nel                  
presente atto approvati;                                                        
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO 1                                                                      
Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei                  
servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs 21           
aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al            
DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442                   
A.  La riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed                
offerta di lavoro. Principi ispiratori del provvedimento regionale              
Il DLgs 469/97, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ha              
conferito alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di                    
"politica attiva" del lavoro e di collocamento (inteso sia come                 
collocamento "tradizionale", sia come avviamento a selezione,                   
preselezione tra domanda e offerta di lavoro, iniziative d'incremento           
dell'occupazione), prevedendo l'ulteriore trasferimento dalle Regioni           
alle Province di numerose funzioni e compiti in materia. Il processo            
di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro e'              
proseguito con il DLgs 181/00, di recente modificato con il DLgs                
297/02, che ha innovato profondamente la disciplina del collocamento.           
La riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione ha segnato un              
deciso mutamento nei rapporti tra Stato ed enti territoriali,                   
incidendo anche sul sistema di relazioni tra questi e l'Unione                  
europea.                                                                        
La riforma costituzionale ha dilatato la funzione normativa delle               
Regioni sia in ordine alle materie di competenza, sia rispetto ai               
metodi della legislazione, invertendo in modo radicale il sistema di            
riparto delle competenze: la potesta' legislativa dello Stato appare            
ora limitata alle materie espressamente elencate nell'articolo 117,             
comma 2, Cost., ed alla sola determinazione dei principi fondamentali           
nelle materie di competenza concorrente indicate nell'articolo 117,             
comma 3, mentre la potesta' legislativa regionale pare assumere                 
carattere di generalita' e residualita' nelle (altre) materie non               
espressamente indicate.                                                         
Tra le materie attribuite alla competenza concorrente, quella della             
"tutela e sicurezza del lavoro" rappresenta una novita'                         
costituzionale molto rilevante, entro la quale comunque la Regione              
ritiene di poter ascrivere alla propria competenza concorrente  la              
disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni (secondo la           
definizione del DLgs 469/97 e del DLgs 181/00 e successive                      
modifiche).                                                                     
Con il DLgs 297/02 viene portata a compimento la riforma del servizio           
pubblico di collocamento, dopo un dibattito piu' che ventennale,                
scandita, per far riferimento ad importanti provvedimenti recenti,              
dall'art. 9bis della Legge 28 novembre  1996, n. 608, dal DLgs                  
181/00, dal DPR 442/00 e dai relativi provvedimenti attuativi.                  
Ne emerge un assetto finalizzato anche alla semplificazione degli               
adempimenti dei datori di lavoro. L'intervento pubblico, d'altra                
parte, e' oggi esclusivamente volto a favorire l'incontro tra domanda           
ed offerta (e non piu' a registrare la regolarita' delle transazioni            
private) nel mercato del lavoro; inoltre a sostenere chi, versando in           
condizioni di debolezza sociale ovvero sul mercato, necessita di                
specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale.                     
Questi principi vengono sottolineati con chiarezza con il DLgs                  
297/02, posto che quest'ultimo provvedimento provvede ad abrogare               
esplicitamente la pregressa e stratificata normativa, portatrice di             
regole e funzioni diverse da quelle oggi sancite.                               
Sulla base dei principi fissati nel decreto le linee guida della                
riforma possono essere riassunte in sintesi come segue:                         
- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente                  
burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come                  
"soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo               
svolgimento e alla ricerca di un'attivita' lavorativa";                         
- integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi             
pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate             
al miglioramento della occupabilita' ed all'inserimento lavorativo;             
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico               
dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;                 
- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che            
assumono lavoratori.                                                            
A tali principi la Regione si conforma sottolineando il valore                  
dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunita' di un               
sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da                
assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate.                     
In base al nuovo DLgs 297/02 che integra il precedente DLgs 181/00,             
le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati,            
devono definire:                                                                
1)  revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;             
2) criteri e modalita' per le procedure del collocamento uniformi in            
materia di accertamento dello stato di disoccupazione;                          
3) indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della                  
conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di                 
disoccupazione;                                                                 
4) obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed                
offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga                  
durata.                                                                         
In base al disposto dell'art. 1, comma 2 del DPR n. 442 del 7 luglio            
2000 le Regioni debbono altresi' stabilire "i criteri di                        
organizzazione, le modalita', le specificazioni e i tempi di                    
attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le           
procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche                         
Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le              
autonomie locali".                                                              
Il sistema di intervento pubblico e' ormai da tempo caratterizzato in           
termini spiccatamente decentrati, con una predominante                          
responsabilita' di Regioni e Province: la fondamentale riforma                  
realizzata con il DLgs 469/97 e' stata seguita dalla ancora piu'                
significativa sottolineatura del ruolo di Regioni ed Autonomie                  
locali, quanto alla regolamentazione e gestione di "tutela e                    
sicurezza del lavoro", nello stesso testo costituzionale.                       
L'ordinamento ha d'altra parte legittimato, accanto ai riformati                
servizi pubblici, la presenza di organismi privati autorizzati ed               
accreditati. L'importanza del ruolo degli enti privati viene                    
notevolmente accresciuta, nei principi fondamentali contenuti nel               
testo della legge delega sul mercato del lavoro recentemente                    
approvata; lo stesso DLgs 297/02, nella definizione dei "servizi                
competenti" di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), DLgs 181/00, ne               
valorizza significativamente il rilievo,  benche' la riforma                    
costituzionale assegni rilevanza alla regolamentazione e gestione               
regionale, pure a proposito delle attivita' dei privati nel mercato             
del lavoro.                                                                     
La Regione Emilia-Romagna, a tale proposito:                                    
- sottolinea il ruolo centrale dei "servizi competenti" pubblici,               
nella gestione del sistema complessivo di governo del mercato del               
lavoro;                                                                         
- precisa che l'attivita' dei privati incidente sulla gestione di               
questo sistema si svolgera' nei casi nonche' secondo le regole                  
specificate in sede regionale, sulla base dei principi fondamentali             
statali;                                                                        
- intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle                   
attivita' svolte dai soggetti pubblici e privati, sia in forma                  
autonoma in un sistema di concorrenza virtuosa, che nelle forme di              
collaborazione tra pubblico e privato che sui territori verranno a              
crearsi.                                                                        
Si configura pertanto un sistema pubblico di mediazione tra domanda             
ed offerta, sul cui governo assumono decisiva importanza gli                    
indirizzi del sistema regionale; aperto inoltre alla collaborazione             
con gli enti privati di mediazione, per consentire e sviluppare la              
quale vengono introdotte specifiche norme di regolamentazione                   
regionali.I punti decisivi e qualificanti della riforma dei servizi             
pubblici per l'impiego consistono pertanto:                                     
1) nell'abbandono dell'approccio prevalentemente volto al controllo             
formale di regolarita' dei procedimenti;                                        
2) nella fornitura di servizi utili a prestatori e datori di lavoro,            
al fine di rafforzare le possibilita' di inserimento occupazionale              
dei primi cosi' come la ricerca di personale idoneo dei secondi.                
Il presente provvedimento definisce e regola in dettaglio elementi ed           
istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico. Ci si               
sofferma in particolare su:                                                     
- elenco anagrafico;                                                            
- scheda professionale;                                                         
- stato di disoccupazione;                                                      
- obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;                  
- avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni;                   
- discipline speciali;                                                          
- fase transitoria.                                                             
B. L'elenco anagrafico                                                          
L'entrata in vigore del Decreto 297/02 ha determinato la soppressione           
delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di               
quelle dello spettacolo, di mobilita' e degli elenchi per                       
l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla Legge 12 marzo                
1999, n. 68.                                                                    
I lavoratori gia' iscritti, al 30 gennaio 2003, nelle liste di                  
collocamento ordinario e/o al DLgs 181/00 devono ritenersi inseriti             
d'ufficio nell'elenco anagrafico, come previsto dal DPR 442/00, art.            
8 (e definito piu' in dettaglio con il decreto del Ministero del                
Lavoro del 30 maggio 2001).                                                     
L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi si possono             
iscrivere tutti coloro che sono interessati ad avvalersi del                    
servizio, occupati compresi.                                                    
A seguito delle predette  soppressioni e della abrogazione dell'art.            
15 della Legge 56/87, e' venuta meno anche la necessita' della                  
conferma annuale dello stato di disoccupazione: i lavoratori,                   
infatti, possono rimanere iscritti nell'elenco anagrafico anche se              
occupati.                                                                       
Vengono inserite nell'elenco anagrafico le persone aventi l'eta'                
stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in             
cerca di lavoro poiche' inoccupate, disoccupate, nonche' occupate in            
cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.             
L'elenco e' inoltre integrato ed aggiornato d'ufficio nei casi                  
precisati al punto B.1.                                                         
Le persone inserite nell'elenco anagrafico vengono classificate                 
secondo le disposizioni degli allegati al DM del 30 maggio 2001. La             
Regione, in accordo con le Province, puo' individuare ulteriori                 
classificazioni delle persone inserite.                                         
B.1. Modalita' di gestione dell'elenco anagrafico                               
I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico              
sono da essa dichiarati ai Centri per l'impiego, ai sensi del DPR 28            
dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta di inserimento.               
Sono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico i lavoratori per            
i quali il Centro per l'impiego riceve una delle seguenti                       
comunicazioni:                                                                  
- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle            
societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati           
all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;                    
- informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo                 
nell'ambito del sistema di istruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 2,           
DPR 257/00;                                                                     
- comunicazione degli istituti previdenziali e degli organi ispettivi           
in materia di lavoro.                                                           
Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione,                     
cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati               
dell'elenco anagrafico spettano al Centro per l'impiego nel cui                 
ambito territoriale si trova il domicilio della persona inserita. Le            
Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai            
Centri per l'impiego del rispettivo territorio.                                 
Ai fini ed effetti dell'inserimento nell'elenco anagrafico il                   
domicilio deve essere uno e uno solo.                                           
In caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata deve             
presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale e'              
ubicato il luogo del nuovo domicilio; questo richiedera' al Centro              
per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati posseduti ed             
una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. La presa d'atto, da               
parte del Centro per l'impiego di provenienza, costituisce il                   
provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in            
ordine al trattamento dei dati. Qualora la presa d'atto non pervenga            
entro 30 giorni dalla richiesta si considerano, comunque, acquisiti i           
dati forniti dal lavoratore.                                                    
Qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sara' cura del                
Centro per l'impiego acquisire una dichiarazione del lavoratore in              
ordine all'elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze            
amministrative di tale scelta. In casi di inserimento d'ufficio si              
fara' riferimento alle risultanze documentali.                                  
Ogni comunicazione del Centro per l'impiego al lavoratore e'                    
effettuata presso il domicilio registrato nell'elenco anagrafico;               
sara' cura del lavoratore comunicare al Centro per l'impiego ogni               
variazione del medesimo.                                                        
Il Centro per l'impiego che riceva comunicazione, per effetto di                
specifica normativa, concernente persona domiciliata in territorio di           
competenza di altro Centro per l'impiego, provvede a registrare                 
questa persona quale "utente esterno", ed inoltra la comunicazione al           
Centro per l'impiego competente.                                                
Le persone restano inserite nell'elenco anagrafico per tutta la                 
durata della vita  lavorativa, salvo il verificarsi di una delle                
seguenti condizioni che ne determini la cancellazione:                          
- richiesta da parte della persona inserita;                                    
- raggiungimento del limite massimo di eta' lavorativa, ad esclusione           
dei lavoratori che presentano al Centro per l'impiego specifica                 
richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;                              
- decesso del lavoratore;                                                       
- scadenza della carta di soggiorno, del permesso di soggiorno o,               
comunque, se di durata superiore, decorrenza di un periodo pari a sei           
mesi successivi alla perdita del lavoro, fatto salvo che si tratti di           
permesso di soggiorno per lavoro stagionale.                                    
La persona cosi' cancellata dall'elenco anagrafico resta tuttavia               
inserita nell'archivio informatico.                                             
C. La scheda professionale                                                      
L'articolo 5 del DPR 442/00 provvede ad istituire la scheda                     
professionale; in materia e' in seguito intervenuto il Decreto del              
Ministero del Lavoro del 30 maggio 2001.                                        
Nella scheda professionale sono inseriti, oltre ai dati dell'elenco             
anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e                
professionali, nonche' alle disponibilita' della persona. Il sistema            
di codifica concernente le informazioni relative alla                           
professionalita' della persona, cosi' come le qualifiche                        
professionali, vengono definiti secondo disposizioni dell'allegato al           
Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001.                            
La scheda professionale viene compilata dai Centri per l'impiego e              
rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne                  
facciano richiesta, senza alcun onere per queste ultime.                        
Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione,                     
cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati               
della scheda professionale spettano al Centro per l'impiego nel cui             
elenco anagrafico la persona e' inserita.                                       
Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato             
dai Centri per l'impiego.                                                       
Il Centro per l'impiego acquisisce, anche gradualmente, le                      
informazioni da inserire nella scheda professionale attraverso:                 
- dichiarazioni fornite dal lavoratore;                                         
- comunicazioni provenienti dai Centri per l'impiego;                           
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento di esperienze formative           
o professionali;                                                                
- informazioni assunte d'iniziativa dei Centri per l'impiego;                   
- recupero di dati ed informazioni disponibili negli archivi                    
informativi dei Centri per l'impiego.                                           
C.1. Accesso ai dati                                                            
L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale           
avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del DPR 442/00 e            
della legislazione regionale in materia. Obiettivo della Regione e'             
quello di costruire rapidamente, attraverso la collaborazione                   
istituzionale con le Province e sentita la Commissione regionale                
tripartita, un sistema di regole di accesso ai dati da parte dei                
diversi soggetti  privati previsti dalla normativa, tramite                     
convenzione o accordi stipulati con le Province.                                
I soggetti che inviano la comunicazione di assunzione ai Centri per             
l'impiego via internet, tramite la procedura denominata SARE, possono           
accedere ai dati dei lavoratori da loro immessi, tramite specifiche             
convenzioni con la Provincia.                                                   
Tutti i soggetti pubblici e privati, legittimati all'inserimento ed             
aggiornamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva                    
connessione ad esigenze e finalita' di promozione delle opportunita'            
professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico; nel                
rispetto inoltre della sua dignita' e riservatezza.                             
L'inserimento e l'aggiornamento dei dati e' consentito al Centro per            
l'impiego ed ai Servizi pubblici per l'impiego, oltreche', nei casi             
stabiliti, alla persona inserita nell'elenco anagrafico ed ai suoi              
eventuali datori di lavoro.                                                     
Ai fini della propria disponibilita' al lavoro e nell'ambito del                
colloquio con il servizio competente, la persona inserita nell'elenco           
anagrafico deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale,               
nazionale o europeo) consente  la pubblicizzazione attraverso canali            
diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogato dal servizio           
competente. Analoga modalita' e' adottata anche per le offerte di               
lavoro delle aziende.                                                           
D. Lo stato di disoccupazione                                                   
Il testo del DLgs 181/00 e' stato su questa materia quasi                       
integralmente modificato dal DLgs 297/02. Ai sensi dell'art. 1, comma           
2, lett. c), DLgs 181/00 modificato, lo "stato di disoccupazione" e'            
dato dalla "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia                    
immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una              
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi                   
competenti". Tale definizione, per esplicita previsione di legge,               
opera nell'ordinamento nazionale "ad ogni effetto". Si veda peraltro            
l'art. 7 del DLgs 181/00 modificato: "In attesa della riforma degli             
ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le                    
normative vigenti in materia previdenziale" e l'art. 3, comma 5: "Nei           
rapporti con la pubblica Amministrazione lo stato di disoccupazione             
puo' essere dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza                
(cioe' autocertificazione)".                                                    
Lo stato di disoccupazione si compone pertanto di un elemento                   
oggettivo (lo stato di privo di lavoro), di un elemento soggettivo              
(la immediata disponibilita') e di un elemento esterno (il rapporto             
con i Servizi pubblici per l'impiego).                                          
La durata dello "stato di disoccupazione", una volta acquisito, si              
calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni,                  
all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a           
quindici giorni si computano come un mese intero.                               
Considerato che le analisi sul mercato del lavoro della nostra                  
regione evidenziano che le tensioni maggiori si rilevano sul lato               
della domanda di lavoro, piuttosto che su quello dell'offerta,                  
occorre avere una particolare attenzione a tutte le condizioni di non           
occupazione gia' oggetto di percorsi negoziali, come, ad esempio,               
quelle riguardanti i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee              
dell'attivita', i lavoratori di settori interessati da fenomeni di              
stagionalita' (turismo, terme, agricoltura, ecc.), i lavoratori con             
rapporto di lavoro a part-time a tempo indeterminato.                           
Per quello che riguarda i lavoratori sospesi per contrazioni                    
temporanee dell'attivita', il rapporto che questi instaureranno con i           
Centri per l'impiego non puo' prescindere dalla peculiarita' della              
loro provenienza, regolata peraltro anche dalla contrattazione                  
collettiva. Pertanto una particolare attenzione dovra' essere posta,            
a partire dal colloquio iniziale, allo specifico percorso                       
professionale ed al probabile rientro in azienda di tali lavoratori.            
Per quello che riguarda i lavoratori con contratti di stagionalita'             
lunghi, si affida principalmente al patto tra il servizio competente            
ed il lavoratore il compito di definire le misure concordate,                   
adeguate alla posizione ed alle aspettative del lavoratore.                     
La Regione monitorera' gli elementi quantitativi e qualitativi                  
riconducibili alle fattispecie predette.                                        
La Regione operera', invece, per individuare e monitorare, per le               
evidenti implicazioni, le categorie di persone che richiedono il                
riconoscimento dello stato di disoccupazione a fini diversi da quelli           
occupazionali attinenti alla possibilita' di beneficiare di                     
particolari provvidenze di tipo sociale e/o assistenziale e ad                  
affrontare, anche con le pubbliche Amministrazioni interessate, le              
singole casistiche, al fine di una applicazione coerente della                  
normativa, di una salvaguardia dei diritti definiti per legge e della           
necessita' di restringere e semplificare i compiti certificativi dei            
Centri per l'impiego.                                                           
D.1.  Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione              
Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce mediante presentazione               
personale dell'interessato presso il Centro per l'impiego nel cui               
ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, accompagnata da              
dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento           
di attivita' lavorativa. Per i minori la dichiarazione di immediata             
disponibilita' dovra' essere sottoscritta da chi esercita la potesta'           
genitoriale, come previsto dal DPR n. 445 del 2000.                             
Le Province individuano peculiari ed idonee modalita' di resa della             
dichiarazione di disponibilita' ed acquisizione dello "stato di                 
disoccupazione", per quanto concerne le persone disabili o altre                
categorie soggette per legge a limitazione della mobilita' personale.           
Per "servizi competenti" di cui al DLgs 297/02, relativamente alla              
verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione               
dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i servizi             
pubblici per l'impiego.                                                         
Il riconoscimento e la conservazione dello stato di disoccupazione              
sono compatibili con lo svolgimento di attivita' lavorativa, qualora            
il reddito che ne derivi non sia superiore al reddito minimo                    
personale escluso da imposizione sulla base dell'anno fiscale in                
corso. Tale soluzione consente alla persona che lavora a tempo                  
parziale o con contratti brevissimi, sia di tipo subordinato che                
parasubordinato o autonomo, la cui prospettiva di reddito sia                   
inferiore alla soglia esente, di rendere la dichiarazione di                    
disponibilita', acquisendo lo stato di disoccupazione.                          
E' consentito avere uno ed un solo domicilio ai fini ed effetti della           
resa della dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo            
svolgimento di attivita' lavorativa e questo deve essere identico a             
quello rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco anagrafico.                
La dichiarazione di immediata disponibilita' non puo' essere limitata           
ad alcune tipologie di lavoro o settori produttivi, ne' sotto altro             
profilo condizionata, fatto salvo che l'offerta di lavoro congrua e'            
definita al punto D.2.4.                                                        
I servizi competenti, conformandosi almeno agli standards individuati           
all'Allegato 2, concordano con la persona in stato di disoccupazione            
l'adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva (ad           
esempio: formazione professionale, tirocini, preselezione), sulla               
base del cui rispetto viene effettuata la verifica di permanenza                
dello stato di disoccupazione ed eventualmente disposta la perdita              
dello stato di disoccupazione di cui al successivo punto D.2. Vale              
anche in questo caso la norma di cui all'ultimo capoverso del punto             
D.2.4.                                                                          
Le preferenze ed opzioni manifestate dal disoccupato vanno                      
considerate ai fini della precisazione di una congrua offerta di                
lavoro e della individuazione delle misure concordate con il                    
Servizio.Fatte salve le condizioni generali valide per tutti i                  
disoccupati, la dichiarazione di disponibilita' immediata al lavoro             
puo' essere resa anche dai disoccupati che hanno svolto lavori                  
agricoli a tempo determinato, soggetti ad uno speciale regime                   
previdenziale, solo nell'eventualita' che intendano  stabilizzare o             
migliorare la propria posizione lavorativa, o cambiare settore                  
lavorativo.                                                                     
A seguito dell'abrogazione del comma 3, dell'art. 11 della Legge                
264/49, si ritiene che anche il personale avente funzioni direttive             
(dirigenti) debba rendere la dichiarazione di immediata                         
disponibilita', ai fini dell'acquisizione dello stato di                        
disoccupazione.                                                                 
D.2. Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione                        
Ai sensi dell'art. 4, DLgs 181/00, le Regioni stabiliscono i criteri            
per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi            
in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; la norma              
individua altresi' i "principi" sulla cui base tale accertamento deve           
essere realizzato.                                                              
La perdita dello stato di disoccupazione, di cui ai punti D.2.3. e              
D.2.4., e' disposta dalla Provincia, con atto motivato, in coerenza             
con le procedure individuate nei seguenti punti D, e' possibile per             
l'utente richiedere alla Provincia un riesame dell'atto entro dieci             
giorni dalla sua notifica. Nelle more del termine per la suddetta               
richiesta, e comunque fino ad avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto           
resta sospesa.                                                                  
Qualora tale atto sia confermato, si puo' ricorrere contro di esso in           
sede giurisdizionale.                                                           
D.2.1. Sospensione dello stato di disoccupazione                                
La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di              
accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro           
temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero ai quattro mesi           
se si tratta di giovani, secondo la definizione dell'art. 1, comma 2,           
lett. b), DLgs 181/00 modificato. Il riferimento temporale e'                   
relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro e comprensivo             
di eventuali proroghe e si misura in mesi commerciali con le stesse             
modalita' del computo riferito allo stato di disoccupazione.                    
L'anzianita' riprende a decorrere, una volta cessato il rapporto.               
Al fine di perseguire l'obiettivo di prevenire la disoccupazione di             
lunga durata e di non penalizzare, nel calcolo dell'anzianita' di               
disoccupazione, il lavoratore con lavoro a tempo determinato o                  
temporaneo di durata inferiore ad otto mesi, ovvero di quattro mesi             
se si tratta di giovane, la sospensione non opera qualora il reddito            
annuale non sia superiore al limite di reddito di cui all'art. 4,               
lettera a) del DLgs 181/00 modificato.                                          
D.2.2. Requisito di reddito                                                     
Acquista e conserva lo stato di disoccupazione, a norma dell'articolo           
4 del DLgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 5 del              
DLgs 19 dicembre 2002, n. 297, chi svolge attivita' di lavoro, di               
tipo subordinato, autonomo ovvero associato, da cui derivi un reddito           
annuale non superiore a Euro 7.500,00 per lavoro dipendente e                   
prestazioni di lavoro ad esso assimilate, e di Euro 4.500,00 per                
lavoro autonomo. Tali importi devono essere rapportati ai giorni di             
lavoro nell'anno e verranno aggiornati secondo quanto stabilito a               
livello nazionale in relazione al reddito minimo personale escluso da           
imposizione. L'anno di riferimento e' quello solare.                            
Il vincolo del reddito non trova applicazione per quanto concerne il            
reddito percepito da persone impegnate in attivita' di lavoro                   
socialmente utile, nonche', piu' in generale, quanto al reddito                 
eventualmente conseguito a seguito di rapporti giuridici che non                
costituiscono rapporto di lavoro.                                               
All'atto della dichiarazione di immediata disponibilita' allo                   
svolgimento di attivita' lavorativa, la persona interessata deve                
dichiarare, altresi', di non percepire, attualmente, redditi da                 
lavoro superiori a quelli sopra indicati e di essere stato                      
informato/a che, in base alla normativa sopra citata, e' possibile              
conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello                     
svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito               
annuo non superiore a quello sopra previsto e, pertanto,  di                    
impegnarsi a comunicare al Centro per l'impiego competente il                   
superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli             
anni futuri.                                                                    
D.2.3.   Mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per                
l'impiego                                                                       
La persona disoccupata e' tenuta a presentarsi ai Centri per                    
l'impiego, quando convocata.                                                    
Il disoccupato, ove abbia motivata difficolta' a rispondere alla                
convocazione nella giornata ed all'orario prefissati, puo' proporre,            
purche' non oltre il giorno stabilito, ai Centri per l'impiego altra            
data o diverso orario di appuntamento.                                          
I Centri per l'impiego accolgono la proposta del disoccupato, se                
compatibile con le proprie esigenze di organizzazione dell'attivita'.           
La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di                 
disoccupazione ove sia giustificata da malattia, infortunio, servizio           
di leva o richiamo alle armi, servizio civile ovvero altri casi di              
limitazione per legge della mobilita' personale. Costituisce altresi'           
giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione lo               
stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione                     
obbligatoria.                                                                   
Ulteriori casi di mancata presentazione alla convocazione possono               
essere considerati frutto di giustificato motivo sulla base di                  
indicazioni operative delle Province.                                           
Le ipotesi che costituiscono giustificato motivo di mancata                     
presentazione alla convocazione devono essere tempestivamente ed                
adeguatamente motivate e/o documentate.                                         
La persona che perde lo stato di disoccupazione poiche' non risponde            
senza giustificato motivo a convocazione, non puo' rendere nuova                
dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento           
di attivita' lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche           
dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di due mesi.                 
D.2.4.   Rifiuto di congrua offerta di lavoro                                   
La perdita dello stato di disoccupazione consegue pure al rifiuto di            
una congrua offerta di lavoro.                                                  
Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione nei            
casi, gia' presi in considerazione, che integrano il giustificato               
motivo di mancata presentazione alla convocazione da parte dei                  
Servizi per l'impiego; inoltre laddove sia opposto da madre o padre             
disoccupato, nel primo anno di vita del figlio/della figlia.                    
La nozione di "congrua offerta di lavoro" viene distinta, a seconda             
del fatto che si riferisca a persone disoccupate ovvero inoccupate.             
L'offerta fatta a persone disoccupate, per essere "congrua", deve               
risultare idonea in relazione a parametri di professionalita',                  
nonche' di reddito percepibile. Sotto il primo versante risponde a              
congruita' una offerta di lavoro conforme alle disponibilita'                   
espresse dal disoccupato, ovvero omogenea alle esperienze lavorative            
in precedenza svolte.                                                           
 Sotto il secondo profilo, la "congruita'" e' data dalla garanzia di            
una retribuzione, connessa alla "offerta di lavoro", non inferiore              
del dieci per cento rispetto a quella percepita immediatamente prima            
dell'acquisizione dello stato di disoccupazione e autocertificata               
dall'interessato. Il rapporto fra le due retribuzioni e' calcolato              
sulla base del trattamento economico onnicomprensivo al lordo delle             
ritenute fiscali, anche plurimensile, con esclusione di quanto                  
corrisposto a titolo di rimborso spese. Trascorsi sei mesi                      
dall'inizio dello stato di disoccupazione, la soglia percentuale del            
dieci per cento di cui sopra, viene elevata al quindici per cento.              
Nei confronti delle persone inoccupate risponde, invece, al requisito           
di congruita' una offerta rispondente alle disponibilita' espresse,             
ovvero attinente alla formazione professionale e/o scolastica                   
maturata.Criteri ulteriori di individuazione di congruita'                      
dell'offerta rispondenti alle peculiarita' del mercato del lavoro               
locale,  possono essere individuati dalle Province previa                       
concertazione con le parti sociali.                                             
Il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di                
lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ove il            
luogo di lavoro sia distante piu' di cinquanta chilometri ovvero                
raggiungibile in un tempo superiore all'ora, utilizzando mezzi di               
trasporto pubblici, dal domicilio del disoccupato. Laddove il luogo             
di lavoro non sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, il             
rifiuto dell'offerta e' opponibile, senza perdita dello stato di                
disoccupazione, ove lo stesso sia distante piu' di quindici                     
chilometri dal domicilio del disoccupato.                                       
La persona che perde lo stato di disoccupazione poiche' senza                   
giustificato motivo rifiuta una congrua offerta di lavoro, non puo'             
rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilita'              
allo svolgimento di attivita' lavorativa nei Centri per l'impiego               
della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un                 
periodo di quattro mesi.                                                        
E.  Gli obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego             
ricadenti su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e                 
figure a questi assimilate                                                      
Ai sensi dell'art. 4bis, comma 1, DLgs 181/00, i datori di lavoro               
privati e gli enti pubblici economici procedono all'assunzione                  
diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di            
lavoro. Costituiscono eccezione le fattispecie indicate al punto G.             
I prestatori non devono essere gia' inseriti nell'elenco anagrafico;            
l'inserimento al contrario avviene d'ufficio, ove non gia'                      
realizzato, proprio a seguito della comunicazione. Non e' quindi piu'           
richiesto ai datori di lavoro tenuti, ai sensi dell'art. 9 bis della            
Legge 608/96, a dare successiva comunicazione dell'avvenuta                     
assunzione, allegare alla comunicazione il modello C/1, che attestava           
l'iscrizione nelle liste di collocamento ora soppresse.                         
L'obbligo di comunicazione e' allo stato operante secondo le                    
indicazioni precisate nel punto H.4. A partire dalla data che sara'             
indicata nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche                 
sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le                    
tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4             
bis, comma 7, DLgs 181/00, diverranno invece vigenti i seguenti e               
diversi obblighi di comunicazione nei confronti dei Centri per                  
l'impiego.                                                                      
Oltre che nel caso gia' previsto di instaurazione del rapporto di               
lavoro subordinato, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici               
economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare                     
contestuale comunicazione al Centro per l'impiego nel cui ambito                
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del              
lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione                  
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia              
contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento                   
economico e normativo, anche in caso di instaurazione:                          
- del rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa;           
- del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma              
coordinata e continuativa di socio lavoratore di cooperativa.                   
La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione ed                   
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi              
assimilata. Rientrano in questo ambito, compatibilmente con la                  
disciplina speciale eventualmente prevista, tutti i rapporti                    
giuridici che, nella definizione legale, non costituiscono rapporto             
di lavoro.                                                                      
Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno                  
festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la           
comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile                
successivo.                                                                     
I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al Centro per                
l'impiego sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei                   
rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi           
di rapporti a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la                    
cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto           
dell'assunzione.                                                                
I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le                    
pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, devono inoltre             
comunicare al centro per l'impiego, entro cinque giorni, le seguenti            
variazioni del rapporto di lavoro:                                              
- trasformazione da tirocinio di formazione ed orientamento ovvero              
altra esperienza professionale a contratto di lavoro subordinato;               
- proroga del termine finale nel contratto di lavoro subordinato;               
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo                   
determinato a tempo indeterminato;                                              
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo                   
parziale a tempo pieno;                                                         
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di lavoro            
subordinato a tempo indeterminato;                                              
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto di             
lavoro subordinato a tempo indeterminato.                                       
Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare             
al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale e' ubicata la               
loro sede operativa, entro il giorno venti del mese successivo alla             
data di assunzione, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei                
lavoratori temporanei nel corso del mese precedente.                            
Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del             
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Regolamento               
recante norme per la semplificazione del procedimento per il                    
collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8           
della Legge 15 marzo 1997, n. 59".                                              
I soggetti obbligati a fornire le menzionate informazioni possono               
adempiere per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della             
professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 1 della                
Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero degli altri soggetti abilitati             
dalle vigenti disposizioni alla gestione ed all'amministrazione del             
personale dipendente del settore agricolo ovvero ancora delle                   
associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi                     
aderiscono o conferiscono mandato.                                              
Le comunicazioni indicate sono valide ai fini dell'assolvimento degli           
obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e             
provinciali del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza                
Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro            
gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali                
sostitutive o esclusive.                                                        
A partire dalla data in cui sara' operativo in tutto il territorio              
regionale il sistema semplificato di comunicazione in via telematica            
denominato SARE, sara' consentito alle imprese, od ai consulenti o              
Centri di servizio da esse delegati, di adempiere all'obbligo di                
comunicazione nei confronti dei servizi per l'impiego con tale                  
specifica modalita', previa sottoscrizione di apposita convenzione              
con la Provincia competente. In tal caso la comunicazione da inviare            
entro trenta giorni alla Regione di cui all'art. 2 del decreto legge            
1 luglio 1999, n. 214, convertito con modificazioni nella Legge 2               
agosto 1999, n. 263, contenente i dati dell'apprendista e quelli del            
tutore aziendale, sara' unificata con la comunicazione di assunzione            
e trasmessa automaticamente dal SARE al sistema informativo della               
formazione professionale regionale.                                             
Il sistema prevede l'utilizzo delle piu' moderne tecnologie che                 
consentono la piena cooperazione applicativa tra le diverse                     
Amministrazioni provinciali. Questo al fine di consentire ai Centri             
servizi e consulenti che hanno la propria clientela distribuita in              
ambito sovraprovinciale di effettuare un'unica comunicazione al                 
server della Provincia con cui si e' convenzionato, relativa ai                 
movimenti amministrativi di pertinenza anche di diverse Province.               
Sara' il sistema stesso ad inoltrarle con modalita' basate sull'invio           
di messaggi ad ogni Provincia  per le pratiche di propria competenza.           
F.  L'avviamento a selezione presso la pubblica Amministrazione                 
L'art. 8, DLgs 297/02, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16              
della Legge 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico               
concernente l'assunzione presso pubbliche Amministrazioni di                    
personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali e' richiesto           
il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli                  
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'". La              
vigenza di tale peculiare modalita' di reclutamento presso gli Enti             
pubblici, alternativa alle "procedure selettive", e' stata ribadita             
dall'art. 35, DLgs 165/01.                                                      
Ai sensi dell'art. 1 bis, DLgs 181/00, sono tuttavia                            
contemporaneamente "soppresse" - tra "le liste di collocamento                  
ordinarie e speciali" - pure "le liste di collocamento" previste                
dall'art. 16.                                                                   
In questo contesto regolativo la Regione - nelle more dell'adozione             
di un'apposita disciplina, ed al fine di risolvere adeguatamente e              
senza soluzioni di continuita' le problematiche di reperimento del              
personale in questione da parte degli Enti pubblici, - in                       
considerazione delle potesta' attribuitele dal Titolo V della                   
Costituzione riformato con Legge costituzionale 3/01; sulla base                
inoltre della stessa esplicita previsione formulata ai sensi                    
dell'art. 1, comma 2, DPR 442/00 - detta i seguenti indirizzi                   
operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri pubblici per           
l'impiego delle Province, delle procedure per avviamento a selezione            
presso le pubbliche Amministrazioni.                                            
1) Le pubbliche Amministrazioni possono formulare richiesta di                  
personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove           
verra' effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e                  
secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Su istanza della             
pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con il Centro             
per l'impiego competente, le procedure di formulazione delle                    
graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate             
direttamente dalla pubblica Amministrazione stessa, nel rispetto                
delle regole seguenti.                                                          
2) Possono essere avviati a selezione presso le pubbliche                       
Amministrazioni tutti i cittadini privi di occupazione. Possono                 
essere avviate a selezione, quanto ad occasioni di lavoro a tempo               
indeterminato, anche cittadini occupati.                                        
3) I Centri per l'impiego predispongono pubblico avviso, dando                  
preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro presso le           
pubbliche Amministrazioni richiedenti, almeno 30 giorni prima della             
data fissata per l'avviamento.                                                  
4) Chi e' interessato puo' partecipare all'avviamento a selezione               
presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego.                     
5) Le persone da avviare a selezione presso le pubbliche                        
Amministrazioni sono individuate sulla base di graduatorie formate              
nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva              
relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione                      
nell'avviso di cui al precedente numero 3.                                      
6) La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a                 
selezione presso le pubbliche Amministrazioni e' formata con i                  
seguenti criteri:                                                               
6.1) la graduatoria e' ordinata secondo un criterio di preferenza per           
chi ha punteggio maggiore;                                                      
6.2) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso            
le pubbliche Amministrazioni e' conferito un punteggio di 100 punti;            
6.3) al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per               
ogni mille Euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. E' onere del               
lavoratore presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE (che            
va previamente richiesto ad INPS, Comuni, CAF od altre strutture                
abilitate). Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per                   
difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso (un dato ISEE               
pari a 13.700 Euro corrisponde quindi a 14 punti);                              
6.4) si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato              
ISEE;                                                                           
6.5) chi ha effettuato la dichiarazione di disponibilita' ai sensi              
del DLgs 181/00 e successive modificazioni ha diritto ad ulteriore              
incremento di 5 punti;                                                          
6.6) a parita' di punteggio prevale la persona piu' giovane.                    
7) Una volta formata, la graduatoria delle persone interessate ad               
essere avviate a selezione presso le pubbliche Amministrazioni,                 
verra' pubblicata presso il Centro per l'impiego e la Provincia                 
individuera' le modalita' di validazione secondo la propria normativa           
interna.                                                                        
8) Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso le pubbliche                
Amministrazioni almeno il triplo delle persone richieste                        
compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati             
nella giornata prevista per l'avviamento.                                       
9) Il Centro per l'impiego comunica all'Ente pubblico, nei venti                
giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, il nominativo           
delle persone individuate.                                                      
10) Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori           
individuati nonche' ad effettuare la prima prova di idoneita',                  
rispettivamente nei venti giorni e nel mese successivi alla                     
comunicazione da parte del Centro per l'impiego.                                
11) La selezione effettuata dalle pubbliche Amministrazioni deve                
tendere ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a                
svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.           
Le operazioni di selezione sono pubbliche.                                      
12) Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro             
per l'impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e              
l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di             
assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro  da parte delle              
pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al DLgs                
297/02.                                                                         
13) La graduatoria ha validita' fino alla comunicazione, da parte               
delle pubbliche Amministrazioni, dell'avvenuta assunzione dei                   
lavoratori avviati. La stessa puo' essere riattivata - oltre la prima           
comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che                 
risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per             
le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi              
dalla pubblicazione della graduatoria stessa.                                   
14) Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove             
di idoneita', ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneita'           
da parte delle pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunita'            
di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono            
piu' partecipare per sei mesi alle chiamate a selezione, ex art. 16,            
Legge 56/87, nell'intera regione, anche dietro trasferimento del                
domicilio. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora              
rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle pubbliche                        
Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle            
prove di idoneita'; inoltre la tardiva effettuazione delle prove                
medesime. Le persone avviate che non si presentino alle prove di                
idoneita', ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneita' da           
parte delle pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunita' di            
lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono                   
inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale            
caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata            
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa nei Centri              
per l'impiego della regione, dietro trasferimento del domicilio, per            
un periodo di tre mesi.                                                         
G. Le discipline speciali                                                       
L'art. 4 bis, comma 1, DLgs 181/00, esplicitamente esclude dalle                
regole generali, quanto alle modalita' di assunzione, i casi dei                
"lavoratori non comunitari", dei "lavoratori italiani da impiegare o            
trasferire" in Paesi esterni alla Comunita' europea, dei prestatori             
tutelati ai sensi della Legge 68/99, in prevalenza disabili.                    
D'altra parte, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, DLgs 181/00, "sono             
soppresse le liste di collocamento ordinario e speciali, ad eccezione           
di quelle" concernenti i lavoratori dello spettacolo, i disoccupati             
in lista di mobilita', infine ad eccezione degli elenchi concernenti            
le persone disabili.                                                            
La normativa suddetta richiede alcune puntualizzazioni per quel che             
concerne le persone disabili, i lavoratori in mobilita' e quelli                
provenienti da Paesi esterni alla Comunita' europea.                            
G.1.  Le persone disabili ai sensi della Legge 68/99                            
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 68/99, le persone disabili                 
tutelate da questa legge vengono inserite in "apposito elenco", ove             
risultino "disoccupate" ed aspirino "ad una occupazione conforme alle           
proprie capacita' lavorative".                                                  
Queste persone devono oggi effettuare la dichiarazione di                       
disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs 181/00,                     
precisando l'intenzione di iscriversi negli elenchi di cui alla Legge           
68/99. Una volta che esse siano inserite negli elenchi di cui                   
all'art. 8, Legge 68/99, risultano soggette alle regole previste da             
questa legge.                                                                   
Opera tuttavia nei confronti delle persone disabili la disciplina di            
cui all'art. 4, DLgs 181/00, in materia di "perdita dello stato di              
disoccupazione", con i limiti e le integrazioni, dettati da                     
considerazione di specialita' e concernenti esclusivamente persone              
disabili, di seguito precisati:                                                 
- l'art. 4, DLgs 181/00, lettere b) e c), non trova applicazione,               
posto che specifiche misure di politica attiva e verifiche di                   
disponibilita' del prestatore sono apprestate ai sensi della Legge              
68/99, la quale prevede altresi' un sistema di collocamento del tutto           
separato da quello generale;                                                    
- il limite di reddito annuale indicato all'art. 4, DLgs 181/00,                
lettera a), e' fissato a diecimila (10.000) Euro, al lordo delle                
ritenute fiscali, con rivalutazione annuale secondo parametro ISTAT,            
considerato che una delle principali misure di sostegno                         
all'occupazione di persone disabili e' data da attivita' di lavoro              
intermittenti, temporanee ed a tempo parziale.                                  
Le persone disabili, le quali rendano la dichiarazione di immediata             
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, possono                
richiedere di fruire pure (od esclusivamente) dei servizi garantiti             
alla generalita' dei cittadini, in forza del DLgs 181/00.                       
La perdita dello stato di disoccupazione, nelle ipotesi di cui alle             
lettere b) e c), dell'art. 4, DLgs 181/00, consegue alla convocazione           
o all'offerta di lavoro che abbiano caratteri di idoneita', in                  
considerazione della condizione personale del privo di lavoro.                  
G.2. I disoccupati in mobilita'                                                 
Le persone iscritte nelle liste di mobilita', secondo le originarie             
previsioni della Legge 23 luglio 1991, n. 223, non debbono rendere la           
dichiarazione di disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs            
181/00: sono infatti le specifiche regole nella specie operanti ad              
accertare la condizione di disoccupazione dei prestatori nonche' a              
farsi carico della verifica di reale disponibilita'.                            
Altrettanto si afferma per gli iscritti nelle liste, non percettori             
di indennita' di mobilita', anche ai sensi dell'art. 4 della Legge 19           
luglio 1993, n. 236: in tal caso la richiesta di iscrizione nelle               
liste di mobilita' del prestatore vale come  dichiarazione di                   
disponibilita' e il Centro per l'impiego rilascia la relativa                   
certificazione di disoccupazione.                                               
G.3. I lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunita' europea           
Il DLgs 286/98, come recentemente modificato dalla Legge 30 luglio              
2002, n. 189, individua una nuova modalita' di instaurazione di                 
rapporto di lavoro subordinato con lavoratore straniero residente               
all'estero, incardinato sul cd "contratto di soggiorno". D'altra                
parte, ai sensi dell'art. 22, comma 11, DLgs 286/98, "il lavoratore             
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro                      
subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo'            
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua           
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti            
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non              
inferiore a sei mesi".                                                          
L'art. 2, DLgs 286/98, introduce pure generali principi di parita' di           
trattamento tra cittadino o lavoratore italiano e cittadino o                   
lavoratore straniero regolarmente soggiornante. In particolare ai               
comma 2 e 3 si stabilisce quanto segue: "Lo straniero regolarmente              
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia             
civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni               
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico                 
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le           
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita',             
essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal                 
regolamento di attuazione. La Repubblica italiana, in attuazione                
della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con            
la Legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori                
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro              
famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti                  
rispetto ai lavoratori italiani".                                               
Se ne deduce che al cittadino straniero proveniente da Paese esterno            
alla Comunita' europea, se regolarmente soggiornante, debbano essere            
forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli                
potra' richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove               
gia' sia occupato; potra' altresi' rendere la dichiarazione di                  
disponibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, DLgs 181/00, una volta           
perduto il lavoro.                                                              
Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel                
momento in cui scada il permesso di soggiorno e comunque siano                  
trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero privo di                      
occupazione renda la dichiarazione di disponibilita', ai sensi                  
dell'art. 3, comma 1, DLgs 181/00. I Centri per l'impiego accettano             
la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al            
fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco                
anagrafico nonche' dello stato di disoccupazione.                               
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, DPR 394/99, "il permesso di soggiorno           
per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di                   
validita' dello stesso, l'esercizio di attivita' lavorative                     
subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche              
cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite                 
annuale di 1.040 ore". Si consente pertanto alle persone provenienti            
da Paese esterno alla Comunita' europea, in possesso di permesso per            
motivi di studio o formazione, l'inserimento nell'elenco anagrafico.            
Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo                  
scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacita' di lavoro,             
la persona straniera deve produrre la "dichiarazione di                         
corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine,             
per il cui rilascio e' necessaria presentazione, da parte del                   
cittadino proveniente da questo Paese, la cd "dichiarazione di                  
valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese            
stesso. Stante pero' la difficolta' di ottemperare a questo                     
adempimento, si ritiene parificata alla presentazione della                     
"dichiarazione di corrispondenza" del titolo, la "traduzione giurata            
del titolo di studio" purche' da tale titolo si desuma la frequenza             
scolastica in base alla normativa vigente. Cio' a maggiore ragione              
vale, data la sostanziale impossibilita' di ottemperare                         
all'adempimento, per i rifugiati.                                               
Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunita' europea hanno            
la possibilita' di accesso all'avviamento a selezione presso le                 
pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87. I           
generali principi di parita' di trattamento di cui all'art. 2, DLgs             
286/98, prevalgono infatti sulla disposizione, stabilita dal DPR                
487/94, che richiede il possesso della cittadinanza italiana per                
l'accesso alle pubbliche Amministrazioni: la prevalenza opera sul               
piano gerarchico (si confrontano infatti una norma di legge, tra                
l'altro ad efficacia rafforzata, poiche' volta a recepire una                   
convenzione OIL, ed una norma regolamentare), nonche' della                     
successione nel tempo. Si veda altresi' in proposito l'art. 27, comma           
1, lett. r bis del DLgs 286/98 (lettera inserita dall'art. 22 della             
Legge 189/02) che consente (pure al di fuori delle "quote" previste)            
l'assunzione di "infermieri professionali" stranieri presso                     
"strutture sanitarie pubbliche".                                                
Anche ai fini dell'inserimento presso le pubbliche Amministrazioni,             
come gia' rilevato per il settore privato, si richiede la "traduzione           
giurata del titolo di studio" al fine di comprovare l'assolvimento              
dell'obbligo scolastico.                                                        
H. La fase transitoria                                                          
Le rilevanti modificazioni di concezione e disciplina che la riforma            
attuata dal DLgs 297/02 reca con se', unitamente alla presenza di               
norme non immediatamente operanti, richiedono la previsione di una              
disciplina transitoria.                                                         
Le Province, anche in raccordo con la Regione, devono individuare               
opportune modalita' finalizzate a garantire la piu' adeguata                    
informazione, quanto alle novita' introdotte dal DLgs 297/02 ed alla            
presente regolamentazione regionale di attuazione.                              
La Regione, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'applicazione                      
sottoporra' a specifico monitoraggio i casi di perdita dello stato di           
disoccupazione per mancata presentazione, rifiuto di congrua offerta            
di lavoro e violazione delle misure concordate con i servizi, anche             
per verificare l'efficacia e adeguatezza delle sanzioni di cui ai               
punti D.2.3 e D.2.4. In ogni caso il Comitato di coordinamento                  
interistituzionale e la Commissione regionale tripartita discuteranno           
entro sei mesi, in modo congiunto, l'andamento dell'applicazione                
della presente normativa.                                                       
H.1. Elenco anagrafico                                                          
Tutti gli iscritti nelle soppresse liste di collocamento vengono                
inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, con decorrenza                       
corrispondente alla data di originaria iscrizione. Le persone gia'              
iscritte alla prima classe vengono inserite sotto la classe "altri",            
con specifica "gia' iscritti nella prima classe delle soppresse liste           
di collocamento": questa specifica viene appositamente individuata e            
prevista. Ove le stesse non acquisiscano entro il 29 luglio 2003 lo             
"stato di disoccupazione", secondo quanto precisato nel punto H.3.,             
sono trasferite d'ufficio alla specifica "decaduti dallo stato di               
disoccupazione".                                                                
Le persone gia' iscritte alla seconda classe delle soppresse liste di           
collocamento vengono inserite sotto la classe "occupati", con                   
specifica "in cerca di altra occupazione".                                      
Le persone gia' iscritte alla terza classe vengono inserite sotto la            
classe "altri", con specifica "cessati dall'impiego".                           
Nella stessa classe sono inseriti i lavoratori sospesi dal lavoro per           
contrazioni temporanee dell'attivita' con la specifica "sospesi dal             
lavoro per contrazione temporanea dell'attivita'".                              
Gli iscritti nelle liste concernenti i lavoratori dello spettacolo ed           
i disoccupati in lista di mobilita', nonche' negli elenchi                      
concernenti le persone disabili, e gli iscritti allo speciale                   
collocamento agricolo vengono pure inseriti d'ufficio nell'elenco               
anagrafico, sotto la classe "altri", con distinte specifiche                    
appositamente individuate e previste.                                           
Nella procedura di primo inserimento sono recuperate tutte le                   
informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle                
liste del collocamento, mentre informazioni mancanti vengono ottenute           
in occasione della prima presentazione della persona gia' iscritta              
nelle soppresse liste di collocamento al Centro per l'impiego.                  
Sono pure inserite nell'elenco anagrafico, su esplicita richiesta,              
persone che intendano avvalersi dei servizi pubblici per l'impiego.             
H.2. Scheda professionale                                                       
I Centri per l'impiego provvedono a redigere la scheda professionale            
delle persone inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico, utilizzando            
le informazioni gia' disponibili nei loro archivi e rimandando                  
l'aggiornamento delle informazioni al primo colloquio di                        
orientamento.                                                                   
H.3. Stato di disoccupazione                                                    
In applicazione dell'art. 3, comma 2, DLgs 297/02, gli interessati              
all'accertamento dello stato di disoccupazione sono tenuti a                    
presentarsi presso il Centro per l'impiego competente per territorio            
entro la data del 29 luglio 2003, al fine di rendere la dichiarazione           
che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'            
lavorativa.                                                                     
Le persone gia' iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute             
in possesso dello "stato di disoccupazione", secondo la vigente                 
disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata              
dichiarazione di disponibilita': solamente ove i sei mesi trascorrano           
interamente, senza che questa dichiarazione venga resa, gli stessi              
perdono lo stato di disoccupazione.                                             
Chi ha gia' reso la dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento            
dell'attivita' lavorativa, secondo le originarie previsioni del DLgs            
181/00, non deve rendere nuova dichiarazione ai fini della                      
conservazione dello stato di disoccupazione.                                    
Le persone gia' iscritte nelle liste di collocamento, che                       
acquisiscono lo "stato di disoccupazione" entro il 29 luglio 2003, o            
coloro che hanno gia' reso la disponibilita' ai sensi del DLgs                  
181/00, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianita' gia'             
maturata in vigenza della precedente normativa, come risulta dalle              
liste presenti nei Centri per l'impiego alla data del 29/1/2003. Nel            
caso in cui, in tal modo, risultino maturate anzianita' differenti,             
si terra' conto di quella piu' favorevole alla persona in stato di              
disoccupazione.                                                                 
La specialita' della disciplina concernente le cd "categorie                    
protette", ai sensi della Legge 68/99, - piu' volte ribadita dal DLgs           
297/02 - induce a ritenere che per essi non trovi applicazione l'art.           
3, comma 2, di questo provvedimento. Gli iscritti nell'"elenco" di              
cui all'art. 8 - nonche' le altre persone prese in considerazione               
all'art. 18, comma 2 della Legge 68/99, alla data del 30 gennaio                
2003, mantengono il diritto a godere del sistema protettivo                     
individuato da questa legge, senza necessita' di rendere la                     
dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento dell'attivita'                 
lavorativa entro il 29 luglio 2003.                                             
H.4. Obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi                  
pubblici per l'impiego                                                          
Fino alla data che sara' indicata nel decreto del Ministero del                 
Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero per              
l'Innovazione e le Tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata,            
di cui all'art. 4 bis, comma 7, DLgs 181/00, continua ad operare la             
disciplina previgente il DLgs 297/02, in materia di obblighi di                 
comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per l'impiego.           
Questi devono pertanto nelle more inviare al Centro per l'impiego,              
entro cinque giorni dalla assunzione effettuata, una comunicazione              
contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data                        
dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il                  
trattamento economico normativo.                                                
Non e' quindi ancora obbligatoria fino all'approvazione del predetto            
decreto, la comunicazione di inizio attivita' per i collaboratori               
coordinati e continuativi, per i soci di cooperativa con rapporto               
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonche'              
per i tirocinanti.                                                              
Per i datori di lavoro agricolo rimane l'obbligo di comunicazione               
dell'assunzione, entro cinque giorni, all'INPS.                                 
Rimane inoltre l'obbligo di comunicazione del codice fiscale del                
lavoratore dipendente assunto all'INAIL, nonche' l'obbligo di                   
comunicazione all'INAIL da parte dell'ente promotore del tirocinio.             
I datori di lavoro devono pure comunicare al Centro per l'impiego,              
entro cinque giorni, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per           
qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro; i datori di                 
lavoro dell'agricoltura non sono tenuti ad effettuare questa                    
comunicazione quando si tratti di braccianti giornalieri.                       
H.5. Certificazioni                                                             
L'attivita' certificativa dei Centri per l'impiego, fino a diversa              
regolamentazione, e' di norma ristretta all'inserimento nell'elenco             
anagrafico ed al possesso dello stato di disoccupazione.                        
H.6. Costituzione liste ex art. 16, Legge 56/87, e formazione                   
graduatorie provinciali ex art. 8, Legge 68/99, per l'anno 2003                 
Fino al 31 luglio 2003 gli avviamenti a selezione presso le pubbliche           
Amministrazioni continuano ad essere effettuati nell'ambito di liste            
costituite, nonche' secondo gli ordini di graduatoria previsti dalla            
previgente normativa.                                                           
Le graduatorie provinciali di persone disabili inserite negli elenchi           
di cui all'art. 8, Legge 68/99, sono formate ed operano per l'anno              
2003 secondo la previgente disciplina.                                          
ALLEGATO 2                                                                      
Standard essenziali relativi alle attivita' di accoglienza ed al                
colloquio di orientamento erogati con riferimento alle procedure                
introdotte dal DLgs 181/00 cosi' come integrato dal DLgs 297/02 (art.           
3, comma 1, lettera a)                                                          
Le attivita' di accoglienza e il colloquio di orientamento devono               
integrarsi per loro natura con gli altri servizi e costituire uno               
degli accessi privilegiati per usufruire dei servizi stessi. A tal              
fine dovranno rispondere agli standard essenziali definiti a livello            
regionale.                                                                      
La dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e                  
successive modificazioni, che attesti l'eventuale attivita'                     
lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita'           
allo svolgimento di attivita' lavorativa deve contenere almeno gli              
elementi indicati nell'Allegato 3 "Dichiarazione di immediata                   
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorative".                       
L'operatore deve informare l'utente delle conseguenze a cui va                  
incontro qualora rifiutasse una congrua offerta di lavoro o non                 
rispettasse le misure concordate col servizio. L'utente dovra' essere           
tempestivamente invitato ad un colloquio di orientamento, per                   
concordare col servizio competente quelle misure finalizzate alla sua           
migliore e piu' rapida uscita dallo stato di disoccupazione,                    
soprattutto nel caso la disponibilita' al lavoro da parte dell'utente           
fosse connotata da particolari elementi temporali o dalla preferenza            
verso attivita' lavorative particolari. L'invito deve essere                    
preferibilmente scritto e consegnato contestualmente nelle mani del             
destinatario oppure inviato per posta.                                          
La dichiarazione di immediata disponibilita' deve essere firmata                
dall'interessato e controfirmata dall'operatore che assiste l'utente            
nella compilazione della medesima o da altro operatore o funzionario            
della Provincia. All'utente deve essere rilasciata attestazione di              
ricevuta della dichiarazione da parte del servizio, debitamente                 
datata.                                                                         
Finalita'                                                                       
Il disoccupato deve ricevere da parte del servizio il colloquio di              
orientamento entro due mesi dall'inizio dello stato di                          
disoccupazione. Tale colloquio deve rispondere alle seguenti                    
finalita':                                                                      
- comprendere il significato del colloquio collocandolo nell'ambito             
dei nuovi servizi previsti dal DLgs 181/00;                                     
- verificare la permanenza dello stato di disoccupazione dell'utente;           
- acquisire informazioni sui suoi obiettivi professionali e sul                 
fabbisogno di altre misure orientative o formative;                             
- illustrare e promuovere i servizi per il lavoro mirati alle                   
caratteristiche dell'utenza e coerenti con le disposizioni del DLgs             
181/00 come integrato dal DLgs 297/02;                                          
- rinviare ai servizi previsti e concordati.                                    
E' essenziale assicurare all'utente, nelle attivita' di accoglienza,            
i seguenti risultati:                                                           
- migliorare la definizione della propria situazione occupazionale e            
dei diritti e doveri che ne conseguono;                                         
- acquisire informazioni sui servizi per il lavoro offerti dal Centro           
per l'impiego e dalla rete territoriale e provinciale;                          
- inserire i propri dati nel Sistema Informativo Lavoro;                        
- essere preso in carico da parte dei servizi per l'impiego;                    
- essere eventualmente rinviato ad altri servizi della rete                     
territoriale, in modo mirato e rispondente al proprio bisogno, in               
tutti i casi in cui non sia possibile trovare una risposta nel Centro           
per l'impiego.                                                                  
Modalita' di erogazione                                                         
Le attivita' fondamentali mediante le quali si concretizza il                   
colloquio di orientamento previsto dal DLgs 181/00, possono essere              
identificate nelle seguenti:                                                    
- presentare finalita', significato e contenuti dell'intervista;                
- aggiornare le informazioni relative alla scheda anagrafica ed                 
eventualmente a quella professionale dell'utente;                               
- acquisire informazioni sulla carriera scolastica e professionale e            
sulle competenze maturate;                                                      
- rilevare il grado e le modalita' di ricerca attiva del lavoro e gli           
obiettivi professionali;                                                        
- illustrare e descrivere compiutamente la gamma di servizi previsti            
in esecuzione del DLgs 181/00;                                                  
- acquisire la concreta disponibilita' a partecipare a percorsi                 
strutturati (ad esempio: consulenza orientativa o promozione                    
dell'inserimento lavorativo o formazione professionale);                        
- effettuare l'eventuale rinvio dell'utente al servizio identificato,           
attivando le specifiche procedure previste (prenotazione, inserimento           
dell'esito nella banca-dati, ecc.);                                             
- redigere e controfirmare l'eventuale patto con l'utente che                   
contenga concordate gli impegni assunti tra questi e il servizio.               
Tale patto puo' essere redatto e controfirmato anche in un momento              
successivo.                                                                     
Ciascuna delle fasi predette presenta specifiche modalita' di                   
erogazione, contenuti e durata, che la Provincia determinera' con               
proprie indicazioni operative.                                                  
Di norma il colloquio con l'operatore si svolge individualmente in un           
ambiente adatto a garantire le migliori condizioni di efficacia. Puo'           
essere organizzato, per particolari gruppi di utenza con                        
caratteristiche di rilevante omogeneita', un colloquio collettivo.              
Nel caso di utenti giovani soggetti all'obbligo formativo, vanno                
esplicate le azioni previste dalla normativa specifica.                         
Per i lavoratori immigrati da Paesi extracomunitari e' opportuno                
utilizzare supporti e/o servizi tali da consentire una piena                    
fruizione delle informazioni ed una piena consapevolezza nelle                  
scelte. Per questo, come per altre utenze particolari, e' possibile             
fornire i supporti necessari anche presso uno solo dei Centri per               
l'impiego del territorio provinciale.                                           
Competenze degli operatori                                                      
Il colloquio di orientamento richiede agli operatori competenze                 
elevate ed esperienza maturata nell'ambito dei servizi, del contatto            
con il pubblico e preferibilmente una formazione specifica                      
all'accoglienza ed alla conduzione di colloqui orientativi.                     
Per queste ragioni, l'operatore deve possedere una competenza che si            
caratterizzi per gli elementi descritti di seguito.                             
Conoscenza generale di contesto:                                                
- dei servizi erogati dalla struttura e dalla rete territoriale dei             
servizi per il lavoro: tipo di servizi, benefici e risultati che                
possono offrire, modalita' per accedervi;                                       
- dei servizi "di supporto" all'azione dei servizi per il lavoro:               
servizi sociali e assistenziali, servizi/associazioni di aiuto per              
specifici target, servizi e offerta di istruzione e formazione;                 
- delle tipologie di clienti dei servizi per il lavoro e dei problemi           
ad essi caratteristici;                                                         
- del contesto socio-economico e occupazionale in cui opera la                  
struttura;                                                                      
- della normativa e delle procedure di assunzione, riferite ai                  
diversi target.                                                                 
Abilita' di diagnosi e fronteggiamento                                          
Essere in grado di:                                                             
- leggere la domanda e interpretare il bisogno di servizio                      
dell'utente;                                                                    
- valutare le possibilita' di risposta al problema offerte della                
struttura e dalla rete territoriale;                                            
- valutare vincoli e risorse della situazione, rispetto alla                    
possibilita' di risolvere il problema dell'utente;                              
- fronteggiare situazioni impreviste e individuare percorsi di                  
soluzione a problemi nuovi.                                                     
Abilita' di comunicazione e relazione                                           
Essere in grado di:                                                             
- trasmettere informazioni in modo chiaro e adeguato                            
all'interlocutore;                                                              
- interagire e comunicare con utenti di diversa provenienza sociale e           
culturale, adattando lo stile comunicativo, e valutare gli effetti              
della propria comunicazione;                                                    
- selezionare le informazioni pertinenti al tipo di utenti;                     
- differenziare le modalita' di erogazione delle informazioni in                
relazione al tipo di utente.                                                    
Abilita' tecnico-operative                                                      
Essere in grado di:                                                             
- gestire colloqui di analisi della domanda e del fabbisogno di                 
servizi;                                                                        
- utilizzare materiali informativi di diversa natura (documenti,                
banche-dati, archivi), in forma diversa (cartacea, informatica                  
multimediale);                                                                  
- scambiare informazioni con altri operatori e altre strutture;                 
- cooperare nella ricerca di soluzioni per l'utente;                            
- lavorare in equipe.                                                           
Abilita' nell'utilizzo di sistemi informatici                                   
Essere in grado di:                                                             
- usare banche-dati e gli archivi informatizzati del Sistema                    
Informativo Lavoro.                                                             
Standard essenziali previsti nel patto che raccoglie le misure                  
concordate tra il Servizio competente e la persona in stato di                  
disoccupazione                                                                  
Il patto deve contenere una parte informativa in cui sia                        
esplicitamente avvisato delle seguenti cose:                                    
- il patto impegna ugualmente il Servizio e l'utente a perseguire               
coerentemente quanto in esso affermato;                                         
- la violazione degli impegni assunti dall'utente nel patto dara'               
luogo alla cancellazione dello stato di disoccupazione;                         
- il patto puo' essere modificato, su richiesta dell'utente o del               
Centro per l'impiego, di comune accordo, anche tenendo conto delle              
eventuali mutate condizioni e situazioni della persona in cerca di              
lavoro;                                                                         
- le indisponibilita' dell'utente a determinate offerte di lavoro (in           
base a tipologia di attivita' e mansioni, vincoli di orario,                    
capacita' effettiva di svolgere o meno determinate attivita'), o a              
determinate azioni tese a migliorarne l'occupabilita', devono                   
comunque assicurare una opportunita' ragionevole di trovare lavoro,             
preferibilmente nel contesto del mercato del lavoro di riferimento.             
Il modello che registra il patto deve contenere almeno:                         
- cognome, nome e codice fiscale dell'utente;                                   
- data in cui e' stata resa la dichiarazione di immediata                       
disponibilita' al lavoro;                                                       
- condizioni particolari del lavoratore (sospensione per contrazione            
di attivita', provenienza da un'attivita' lavorativa stagionale,                
ecc.);                                                                          
- disponibilita' o indisponibilita' a determinate tipologie di                  
lavoro;                                                                         
- misure concordate per migliorare l'occupabilita' dell'utente;                 
- misure concordate per la ricerca attiva di lavoro;                            
- rinvio ad altri servizi interni o esterni al Centro per l'impiego;            
- cognome e nome dell'operatore;                                                
- firma dell'operatore e dell'utente.                                           
ALLEGATO 3                                                                      
Dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di                   
attivita' lavorativa                                                            
Ai sensi dell'art. 2, DLgs 181/2000, modificato dall'art. 3, DLgs               
297/2002                                                                        
Al Centro per l'impiego di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              
Il/la sottoscritto/a                                                            
nato/a il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . a                                                                         
cittadinanza                                                                    
domiciliato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . prov.                                                           
in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.                                  
documento di riconoscimento                                                     
rilasciato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . il                                                              
valendosi delle disposizioni di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000 per            
il rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione:                  
dichiara                                                                        
1. disponibilita' lavorativa di essere immediatamente disponibile di            
confermare l'immediata disponibilita' allo svolgimento di                       
un'attivita' lavorativa ai sensi del DLgs 21 aprile 2000, n. 181 e              
successive modificazioni ed integrazioni ovvero: di essere                      
disponibile ad un'occupazione conforme alle proprie capacita'                   
lavorative, in conseguenza dell'inserimento nell'elenco di cui                  
all'art. 8, comma 1, Legge 68/99                                                
2. attivita' lavorativa                                                         
di aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa (*):                     
subordinata autonoma:- collaborazione coordinata continuativa- lavoro           
occasionale socio lavoratore di societa' cooperativa di produzione e            
lavoro altro (**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . .                                                     
3. di non percepire, attualmente, redditi da lavoro che su base annua           
superino  Euro 7.500, se lavoratore dipendente, Euro4.500, se                   
lavoratore autonomo,  Euro 10.000, se avente le caratteristiche per             
essere inserito nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, Legge 68/99;            
(***)                                                                           
4. di essere stato informato/a che in base alla normativa sopra                 
citata, e' possibile conservare lo stato di disoccupazione anche a              
seguito dello svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare            
un reddito annuo non superiore a quanto previsto dal precedente punto           
3. e, pertanto,  di impegnarmi a comunicare a codesto ufficio il                
superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli             
anni futuri;                                                                    
5. di non aver presentato la presente dichiarazione ad altri Centri             
per l'impiego;                                                                  
6. di avere ricevuto  l'informativa in merito alle opportunita'  e              
servizi introdotti dal DLgs 181/00, modificato dal DLgs 297/02.                 
data . . . . . . . . . . . . . . . .                                            
L'operatore  Il/la dichiarante                                                  
. . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . .             
Note:                                                                           
(*) Indicare l'ultima attivita' lavorativa svolta.                              
(**) Specificare il tipo di attivita'.                                          
(***) Tali tetti di reddito devono essere rapportati ai giorni di               
lavoro nell'anno. L'anno di riferimento e' quello solare.                       
FINE                                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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