REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NELL'ANNO 2002 (art. 11 della L.R. 21 marzo 1995, n. 15)

Signor Presidente del Consiglio, signori Consiglieri regionali                  
Nel 2003 il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna compie il             
suo diciottesimo anno d'eta'. Si puo' affermare a pieno titolo che              
l'istituto e' entrato nella maggiore eta' ed ha acquisito la piena              
capacita' d'agire, avendo raggiunto l'idoneita' e maturita'                     
necessarie per assumere compiutamente tutte le responsabilita' che              
gli sono demandate dall'ordinamento e per promuovere le iniziative              
piu' idonee allo svolgimento delle proprie funzioni.                            
La circostanza mi induce a formulare un breve riepilogo degli aspetti           
salienti di quanto e' stato compiuto in questi anni dai diversi                 
soggetti incaricati della difesa civica, con particolare riferimento            
al periodo nel quale l'incarico e' stato conferito alla scrivente.              
Questo excursus mi permettera' di evidenziare gli elementi utili per            
formulare alcune considerazioni in ordine alla capacita' della difesa           
civica di assumere un ruolo sempre piu' adeguato agli interessi                 
generali dei cittadini, e nello stesso tempo di fungere da stimolo e            
propulsore della pubblica amministrazione per la realizzazione                  
dell'interesse pubblico al buon funzionamento delle istituzioni.                
1. Bilancio di diciotto anni di difesa civica                                   
E' interessante notare che la L.R. n. 37 del 1984, istitutiva del               
Difensore civico, prevedeva una potesta' d'intervento sensibilmente             
limitata quanto a funzioni, competenza territoriale e destinatari               
degli interventi. Cio' nonostante, la prassi seguita dai diversi                
Difensori civici fu costantemente rivolta ad un'applicazione                    
estensiva delle competenze, cosi' da porre in essere interventi anche           
per casi che, stricto sensu, esulavano dalle loro attribuzioni                  
istituzionali, ma pur sempre in sintonia con la peculiarita' propria            
dell'istituto, di strumento realmente satisfattivo delle legittime              
aspettative dei cittadini.                                                      
In cio' si e' evidenziato un primo aspetto della difesa civica, quale           
strumento in grado di precorrere i tempi, anticipando le soluzioni              
legislative, e quanto alla sua attitudine a dare soddisfazione nella            
maniera piu' piena ed estesa agli interessi singoli e diffusi.                  
Nel tempo, questa prassi e' stata recepita dal legislatore, i poteri            
d'indagine e d'intervento, anche in forme non precisate, si sono                
dilatati, dapprima attraverso la nuova normativa introdotta con la              
L.R. n. 15 del 1995 - che ha costruito una figura di Difensore civico           
dotato di piu' spiccata autonomia e di piu' ampi poteri d'indagine,             
d'intervento e di segnalazione - e successivamente attraverso                   
l'attribuzione al Difensore civico regionale, da parte dello Stato,             
di competenze di carattere generale nei confronti delle                         
amministrazioni statali periferiche (art. 16 della Legge 127/97), e             
il trasferimento allo stesso Difensore civico del controllo                     
sostitutivo sugli atti degli enti locali (art. 17, comma 45, Legge              
127/97).                                                                        
In parallelo con l'incremento delle competenze attribuite alla figura           
si sono incrementate in maniera esponenziale le richieste                       
d'intervento: infatti, l'attivita' di difesa civica, iniziata nel               
1985 con 180 istanze formalizzate, e' andata crescendo fino a                   
raggiungere nell'anno 2002 il numero rilevante di 1675 interventi,              
con cio' confermando che la conoscenza e il gradimento dell'istituto            
sono un elemento ormai acquisito nella cultura della comunita'                  
locale.                                                                         
Al costante afflusso di soggetti richiedenti si e' sommato l'impegno            
crescente derivante dall'attribuzione a questo ufficio della funzione           
di difesa civica anche a favore dei cittadini di Comuni che si sono             
convenzionati a questo scopo. Al momento sono operative 17                      
convenzioni con i seguenti Enti locali: Bologna, Ravenna, Casalecchio           
di Reno, Zola Predosa, Budrio, S. Agata Bolognese, Crevalcore, Pieve            
di Cento, Circondario di Imola composto da: Imola - Castel San Pietro           
Terme - Castelguelfo - Borgo Tossignano - Castel del Rio -                      
Fontanelice - Mordano - Dozza - Casalfiumanese.                                 
Poiche' alcune convenzioni prevedono la presenza di un funzionario              
presso la sede comunale, e' da tenere presente che, per 136 giorni              
all'anno, un funzionario di questa struttura e' fuori sede per tale             
motivo.                                                                         
Per rendere piu' comprensibile la situazione, mediamente ogni                   
settimana un funzionario della struttura e' fuori sede per 2,83                 
giorni.                                                                         
Come evidenziavo sopra, fin dai primi anni l'attivita' si e' ispirata           
al principio di rafforzare la tutela dei richiedenti operando anche             
nei confronti delle amministrazioni sprovviste di Difensore civico.             
Questa prassi si e' instaurata dapprima con richiamo alle regole                
della buona amministrazione; successivamente, e' stata                          
"istituzionalizzata" attraverso la facolta', riconosciuta al                    
Difensore civico dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 15/95, di                   
segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche              
amministrazioni, sollecitandone la collaborazione, per il                       
perseguimento delle finalita' di imparzialita' e buon andamento della           
pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.                 
Conseguentemente, la collaborazione della generalita' delle                     
amministrazioni pubbliche, che era mancata in taluni casi nei primi             
anni di attivita' della difesa civica, in seguito e' divenuta                   
pressoche' costante e soddisfacente.                                            
Gli interventi segnalati nella presente relazione evidenziano,                  
infatti, come le diverse amministrazioni destinatarie di un reclamo -           
alle quali mi sono rivolta direttamente qualora sprovviste di                   
Difensore civico, anche se ubicate fuori del territorio regionale -             
non hanno negato la loro collaborazione, a volte addirittura piu'               
puntuale di quella prestata da altre amministrazioni a cio' tenute              
per legge.                                                                      
In cio' si e' evidenziato un secondo aspetto della difesa civica,               
quale strumento in grado di promuovere un dialogo virtuoso con la               
generalita' delle amministrazioni pubbliche.                                    
Per contro, l'organizzazione della struttura e' rimasta                         
sostanzialmente invariata: infatti, con deliberazione del 7 gennaio             
1986, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuava la            
dotazione organica del Servizio del Difensore civico come segue: un             
Dirigente della seconda qualifica addetto ad attivita' funzionali               
giuridico - amministrative in qualita' di Responsabile del servizio;            
tre Funzionari addetti ad attivita' giuridico-amministrative; un                
Istruttore amministrativo; un Ausiliario.                                       
A tutt'oggi, nonostante le mie reiterate richieste in tal senso,                
l'organico e' rimasto sostanzialmente invariato.                                
Poiche' normalmente il ricevimento del pubblico e la trattazione                
delle singole istanze sono di competenza dei funzionari, lo stesso              
numero di funzionari deve seguire un numero di interventi che, negli            
anni, si sono decuplicati: come conseguenza, attualmente la struttura           
si trova al limite massimo delle proprie capacita', nonostante                  
l'impegno costante di tutti i collaboratori, e senza possibilita' di            
programmare nuove iniziative di lavoro.                                         
Ritengo pertanto non piu' procrastinabile l'aumento della dotazione             
organica quanto alle figure di funzionario amministrativo, cosi' da             
acquisire in pianta stabile personale qualificato ed esperto, poiche'           
qualunque ipotesi di programmazione futura deve essere preceduta da             
un'attenta analisi delle potenzialita' della attuale struttura.                 
In particolare, attraverso un incremento dell'attuale dimensione                
della struttura sara' possibile attuare le iniziative per                       
l'attivazione di sedi decentrate presso i capoluoghi di provincia,              
cosi' da fornire una piu' efficace tutela civica della popolazione              
emiliano-romagnola nei confronti delle amministrazioni statali                  
periferiche che ivi hanno la loro sede.                                         
Gia' nella relazione per l'anno 1985 il Difensore civico, riscontrato           
l'enorme divario di frequenza tra le istanze provenienti da Bologna e           
quelle provenienti dalle altre province, suggeriva di istituire punti           
di ascolto, inviando in loco con una certa sistematicita' i propri              
funzionari.                                                                     
Un esperimento di questo decentramento fu effettuato dal 1986 al                
1990, inviando un giorno al mese un funzionario per ricevere i                  
reclami scritti e orali, che sarebbero stati poi trattati in sede,              
dapprima presso i Comuni di Ferrara e Piacenza.  Negli anni                     
successivi furono attivate analoghe esperienze anche presso gli altri           
capoluoghi di provincia, in quanto il notevole afflusso di reclami              
presentato confermava l'opportunita' di insistere nell'esperimento.             
Sulla base di questa esperienza positiva, la L.R. n. 15 del 1995,               
innovando sul punto, prevedeva all'art. 6, comma 3: "Il Difensore               
civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma             
decentrata, puo' disporre un calendario di presenze periodiche di               
propri funzionari presso gli uffici periferici della Regione e,                 
previe adeguate intese, degli Enti locali.".                                    
Questa previsione non ha peraltro trovato applicazione.                         
Ma su questo riferiro' piu' ampiamente al punto n. 5.                           
2. Quadro normativo sulla difesa civica                                         
Nell'anno 2002 non sono intervenute disposizioni di legge a livello             
regionale e statale che in qualche modo si riflettano sulla attivita'           
di difesa civica.                                                               
Nello stesso tempo sono proseguiti gli incontri con i rappresentanti            
della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali per una                  
valutazione delle problematiche emergenti e delle iniziative che                
caratterizzavano i nuovi comuni impegni.                                        
A tale scopo, il Coordinamento nazionale dei Difensori civici                   
regionali ha proposto uno schema di risoluzione in materia di difesa            
civica, che e' stato approvato dall'Assemblea nazionale delle elette            
e degli eletti dei Consigli regionali e delle Province autonome nella           
sessione tenutasi a Roma il 5 e 6 giugno 2002.                                  
Si tratta di un momento fondamentale per il riconoscimento del ruolo            
del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e della              
sua rappresentativita' in ambito europeo e internazionale, che assume           
una portata di forte innovazione istituzionale e che apre prospettive           
di riforma.                                                                     
Con questo documento, il Congresso delle Regioni "impegna la                    
Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e              
delle Province autonome                                                         
1) ad adottare le iniziative necessarie affinche' ciascun Presidente,           
d'intesa con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all'esame                 
dell'Assemblea e dei Consigli regionali il presente documento;                  
2) a promuovere il completamento della rete di difesa civica                    
attraverso la sua istituzione in quelle Regioni ancora prive del                
Difensore civico regionale, riconoscendo al ruolo della difesa civica           
piena legittimita' statutaria;                                                  
3) a riformare la legislazione regionale in funzione di piu' ampie              
prerogative del Difensore civico in materia di accertamento e                   
valutazione di atti e comportamenti della pubblica amministrazione,             
di composizione delle controversie, di promozione di atti di riforma            
e semplificazione amministrativa, raccogliendo il frutto dei piu'               
avanzati ordinamenti europei e i risultati del lungo processo anche             
parlamentare per la creazione di un sistema integrato di difesa                 
civica;                                                                         
4) ad attivare le piu' opportune intese con i rappresentati dello               
Stato e delle Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno            
servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della                   
pubblica amministrazione, evitando ogni forma di settorializzazione e           
consolidando l'organicita' delle competenze del Difensore civico                
regionale anche nei riguardi della amministrazione periferica dello             
Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti nelle            
signore Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi              
poteri di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l'esercizio            
di particolari forme di "controllo sostitutivo" e di sospensiva                 
dell'efficacia degli atti ispirate a sostanziali esigenze di                    
giustizia e garanzia per i cittadini, la sanzionabilita' dei                    
comportamenti che si frappongono all'esercizio dell'azione di tutela;           
5) a determinare, di concerto con gli stessi Enti locali e secondo              
criteri di sussidiarieta' e di coordinamento regionale, gli ambiti              
territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di difesa                  
civica, riconoscendo la piena autonomia organizzativa e finanziaria             
necessaria al loro adeguato svolgimento e disciplinando le modalita'            
per assicurare in ogni realta' l'esercizio della difesa civica anche            
in forme associative;                                                           
6) a costituire un gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di               
Congresso delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca e                  
impulso in grado di affiancare lo sforzo di modernizzazione                     
amministrativa e il trasferimento dei risultati ad ogni livello                 
istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle                        
sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse             
realta';                                                                        
7) a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori             
civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore                  
propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa               
civica in ambito nazionale e a sostenerne le iniziative tese sia ad             
integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica            
europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale                         
rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa           
civica;                                                                         
8) a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di                     
approfondimento scientifico e di pubblicizzazione, anche a livello              
istituzionale, per una piu' ampia divulgazione dell'istituto di                 
difesa civica.".                                                                
Quale conseguenza dell'approvazione di questa Risoluzione,                      
nell'ottobre e' stato costituito un Gruppo di lavoro tecnico-politico           
per la riforma della difesa civica regionale e locale, finalizzato:             
- a realizzare un'indagine sulla legislazione vigente nelle singole             
Regioni in materia di difesa civica regionale e locale, nonche' sui             
processi di adeguamento e aggiornamento in atto nelle diverse                   
realta';                                                                        
- a contribuire ad una moderna e attuale configurazione statutaria              
della difesa civica regionale e locale, anche sulla scorta dei                  
principi elaborati in sede di dibattito per le riforme istituzionali            
e per un "sistema" nazionale di tutela, oltre che in documenti e                
risoluzioni adottate a livello europeo e internazionale;                        
- a promuovere l'individuazione di fondamentali principi e                      
prerogative della difesa civica, secondo ambiti territoriali ottimali           
e criteri di autonomia organizzativa e funzionale, formulando                   
proposte utili alla riforma della legislazione regionale e alla                 
diffusione degli strumenti "non giurisdizionali" di tutela;                     
- a formulare proposte e soluzioni normative che residuano alla                 
competenza legislativa del Parlamento nazionale, in grado di                    
raccordare funzioni e strumenti di tutela agli ordinamenti europei.             
Il predetto Gruppo di lavoro, composto tra gli altri di sei Difensori           
civici designati dal Coordinamento nazionale, e' impegnato a                    
favorire, da parte delle Regioni, il piu' ampio trasferimento delle             
innovazioni e sperimentazioni in materia e a sostenere, attraverso              
adeguati supporti conoscitivi, le iniziative volte al completamento             
della rete regionale di difesa civica.                                          
All'incirca nello stesso periodo veniva costituita, presso il Vice              
Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di studio                
avente il compito di approfondire le problematiche connesse                     
all'istituzione ed al funzionamento del Difensore civico nazionale,             
anche nella prospettiva di un'armonizzazione con analoghe istituzioni           
dei Paesi della Comunita' Economica Europea, nonche' allo scopo di              
formulare specifiche proposte normative al riguardo.                            
La Commissione, che ha concluso i propri lavori il 31 dicembre 2002,            
ha elaborato una bozza di articolato composto di un solo articolo, da           
inserire - in un piu' ampio testo normativo - il quale, ad avviso del           
Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali, desta                   
numerose perplessita'.                                                          
Lo stesso testo, infatti, in primo luogo non sembra tenere conto                
dell'esigenza, che la materia richiede, di fare tesoro del bagaglio             
di esperienze e di dibattiti maturati fino ad oggi in campo nazionale           
ed internazionale, ed in ogni caso non fornisce alcuna disciplina dei           
rapporti che in tal modo vanno ad instaurarsi tra i diversi livelli             
di difesa civica, in particolare tra quella a livello nazionale e               
quella regionale.                                                               
A parte la necessita' di prevedere preliminarmente un supporto                  
costituzionale all'istituzione del Difensore civico nazionale, sembra           
pertanto piu' opportuna l'adozione di norme di principio, vale a dire           
una normativa quadro tale da conferire ai diversi livelli di difesa             
civica carattere di obbligatorieta' e di uniformita' per quanto                 
attiene ai principi fondamentali.                                               
3. Strategie dell'azione di difesa civica                                       
L'insieme di criteri e di regole applicati per gli anni precedenti, e           
gia' evidenziati nelle precedenti relazioni, sono stati utilizzati              
anche nell'anno 2002 attraverso l'applicazione al caso concreto del             
bagaglio di esperienze e di conoscenze acquisite negli anni.                    
Innanzitutto, nel corso della trattazione del singolo caso e' stata             
mia cura prefigurare indicazioni valide anche in prospettiva per casi           
analoghi, cosi' da incrementare l'utilita' dell'intervento e tentare            
di prevenire disservizi, prassi e comportamenti non conformi a                  
principi di buon andamento.                                                     
Piu' in generale, ho richiamato l'attenzione dei soggetti preposti              
alle strutture pubbliche sulla necessita' di privilegiare una lettura           
della norma o del regolamento nella loro accezione piu' favorevole al           
cittadino, cosi' rendendo piu' agevole, per quanto possibile, il                
soddisfacimento delle richieste, in quanto non espressamente                    
contrarie all'ordinamento vigente.                                              
In proposito occorre tenere presente che il DPCM 28 novembre 2000 -             
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche                          
amministrazioni - prevede all'art. 2, comma 6, appunto l'obbligo di             
agevolare, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle              
attivita' loro consentite, o comunque non contrarie alle norme                  
giuridiche in vigore.                                                           
In questo ambito ho riscontrato, infatti, difficolta' di rapporto tra           
cittadino e pubblica amministrazione derivanti dall'applicazione, da            
parte di quest'ultima, delle regole che disciplinano la sua azione in           
maniera formalistica e burocratica, senza valutare se il                        
comportamento tenuto fosse il piu' adeguato per il raggiungimento               
dello scopo prefissato dall'ordinamento.                                        
E', del resto, evidente che la regola non puo' prevedere tutti i casi           
concreti in cui l'amministrazione e' chiamata ad agire, ne' puo'                
indicare espressamente come la stessa amministrazione deve agire.               
Esiste quindi un ambito entro il quale il dirigente, e il dipendente            
pubblico in genere, deve conformare la sua condotta a principi di               
semplificazione ed efficienza, in modo da conseguire il risultato in            
concreto piu' confacente per l'interesse del cittadino con il minor             
dispendio di energie, di risorse e di disagio per il destinatario.              
A questo proposito ho anche riscontrato che non sempre vengono                  
rispettate le regole piu' elementari. A titolo di esempio, ho spesso            
richiamato l'attenzione delle strutture pubbliche sul mancato                   
rispetto dell'obbligo, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d),               
della Legge 241/90, di trasmettere gli atti all'organo competente per           
l'adozione del provvedimento finale, qualora la struttura adita sia             
sprovvista della competenza a decidere.                                         
D'altro canto, cosi' come non sono ancora generalizzati i                       
comportamenti idonei a stabilire il giusto rapporto di fiducia e                
collaborazione con i cittadini, appare episodica la disponibilita'              
della struttura pubblica a fornire tutte le notizie, i suggerimenti e           
i consigli che possono rendere piu' agevole all'utente l'accesso al             
beneficio cui aspira.                                                           
E' evidente che ancora non e' acquisito nella cultura del pubblico              
dipendente il convincimento che questi modi di essere rientrano a               
pieno titolo nei suoi doveri d'ufficio, in quanto costituiscono                 
esplicazione della sua attivita' lavorativa (cosi' come stabilito               
dall'art.2, comma 5 del citato Codice di comportamento).                        
Il panorama complessivo che ho riscontrato nelle pubbliche                      
amministrazioni non e' peraltro negativo. Sono lieta di poter                   
affermare che, nel corso di questi anni, ho verificato un                       
miglioramento nel rapporto dialettico che si e' instaurato con le               
amministrazioni, sia quella regionale che le altre pubbliche                    
amministrazioni in genere, con risposte e provvedimenti adottati                
sollecitamente ed in maniera adeguata.                                          
Anche il rispetto dei tempi di risposta e' notevolmente migliorato in           
questo quinquennio, e solamente per un numero non rilevante di casi             
ho dovuto insistere con il mio interlocutore.                                   
Pure per quanto concerne la convocazione del responsabile del                   
procedimento, sono stati sporadici gli episodi nei quali sono stata             
costretta ad utilizzare questo rimedio estremo.                                 
La collaborazione prestata e' stata, di massima, puntuale anche per             
quanto riguarda il merito delle risposte fornite, e solo in pochi               
casi ho dovuto lamentare risposte contenenti motivazioni non adeguate           
a superare le osservazioni del Difensore civico.                                
Ho poi ritenuto di attivarmi in taluni casi, anche quando l'operato             
di un'amministrazione risultava conforme a legge, allorche'                     
emergevano aspetti che piu' propriamente esorbitavano da quelli                 
meramente formali e che meritavano un approfondimento.                          
Spesso infatti ho verificato che le amministrazioni fanno gravare sui           
cittadini i loro errori o le loro disfunzioni, pretendendo da                   
costoro, ad esempio, la prova che l'adempimento e' stato effettuato o           
che la richiesta e' stata prodotta in termini.                                  
A sua volta il privato, sommerso da una quantita' sempre maggiore di            
adempimenti verso una miriade di amministrazioni, destinatario di una           
normativa assai farraginosa e a volte troppo complicata, puo' aver              
dimenticato i fatti pregressi, puo' aver smarrito o distrutto le                
ricevute degli adempimenti soddisfatti senza doversi trovare, a                 
distanza di anni, di fronte a una reiterazione di richieste alle                
quali non sa come opporsi.                                                      
In tutte queste situazioni, mi sono adoperata affinche' venisse                 
tutelata la buona fede del soggetto e il suo legittimo affidamento              
sulla correttezza dell'operato delle istituzioni.                               
Per converso, ho ritenuto di attivarmi solamente in presenza di una             
lesione effettiva dei diritti e degli interessi del singolo, e non              
per tutelare l'aspetto meramente formale di una posizione soggettiva.           
Cerco di spiegarmi meglio con un esempio. Recentemente, nel corso di            
una trasmissione televisiva di grandissimo ascolto e' stato                     
evidenziato che le prescrizioni contenute nella segnaletica stradale            
sono illegittime qualora la stessa non contenga nel retro alcune                
indicazioni, ivi compresa quella dell'ordinanza di apposizione.                 
In particolare, veniva prospettata agli automobilisti la possibilita'           
di contestare le contravvenzioni stradali, quali quelle per divieto             
di sosta, qualora la relativa segnaletica non fosse in linea con le             
previsioni contenute nel Codice della Strada.                                   
Puntualmente, il giorno dopo quella certa trasmissione un cittadino             
mi ha richiesto di intervenire per l'annullamento di una                        
contravvenzione per divieto di sosta in area nella quale la                     
segnaletica stradale era, a suo dire, sprovvista delle prescritte               
indicazioni.                                                                    
Ho declinato tale richiesta, in quanto non ritenevo quel certo                  
interesse meritevole di tutela da parte del Difensore civico:                   
infatti, non era in dubbio l'esistenza dell'ordinanza di apposizione            
del segnale, quanto piuttosto la circostanza che gli estremi                    
dell'ordinanza non erano stati riportati.                                       
In questa situazione, la contestazione era riferibile solamente ad un           
elemento formale.                                                               
Ho ritenuto quindi di dare rilievo al dato, sostanziale, che                    
l'infrazione era avvenuta, e che appariva preminente nel caso                   
l'interesse collettivo ad ottenere una migliore qualita' della vita,            
conseguibile anche attraverso una segnaletica stradale adeguata a               
tutelare il diritto di tutti ad avere una circolazione stradale                 
ordinata, nonche' il diritto di tutti di trovare, a turno, un luogo             
ove parcheggiare.                                                               
Per concludere, ritengo indispensabile formulare un'ultima                      
precisazione, che concerne piu' propriamente la stesura di questa               
relazione.Come gia' per gli anni scorsi, ho ritenuto meritevoli di              
segnalazione gli interventi piu' sintomatici di disfunzioni, oltre a            
quelli nei quali, pur non avendo raggiunto il risultato auspicabile,            
l'intervento non e' risultato inutile in quanto attraverso esso sono            
emerse carenze o distorsioni della legge o questioni giuridiche                 
opinabili.                                                                      
Al riguardo peraltro occorre, ancora una volta, fare una                        
precisazione.                                                                   
In realta', nell'esposizione dell'attivita' svolta da un organo di              
garanzia quale il Difensore civico vengono in evidenza in massima               
parte i fattori negativi.                                                       
Il rischio insito nella natura stessa di un simile documento e' la              
sovrabbondanza di fattori negativi, le disfunzioni, le chiusure                 
mentali, i torti, che sopravvivono in maniera abnorme nella memoria             
dei soggetti interessati. D'altro canto, dal punto di vista di coloro           
che chiedono il mio intervento, accade esattamente cio' che si                  
verifica nei nostri giornali quotidiani: la normalita' non fa                   
notizia. Vengono invece portati alla mia attenzione i fatti che fanno           
notizia, che stigmatizzano disfunzioni e abusi, che costituiscono               
l'oggetto di denunce e di richieste.                                            
E' d'altro canto agevole intuire che la quantita' e qualita' degli              
interventi da me operati nei confronti di una certa amministrazione             
sono correlati alla qualita' e quantita' dei servizi dalla stessa               
prestati: di norma, il numero di casi segnalati e' direttamente                 
proporzionale all'entita' e alla qualita' dell'utenza servita.                  
In particolare, un'amministrazione che fornisce servizi ad un'utenza            
molto numerosa ed agguerrita, come succede per le Aziende regionali             
per il diritto allo studio universitario o per le ACER,                         
inevitabilmente sara' destinataria di interventi del Difensore civico           
molto maggiori di quelli svolti nei confronti di enti che non                   
gestiscono rapporti cosi' numerosi e problematici.                              
Questo e', in linea di principio, un aspetto limitativo                         
dell'istituto, perche' rischia di far perdere la prospettiva corretta           
delle situazioni in colui che quotidianamente incontra soltanto                 
elementi di disfunzioni e di cattiva amministrazione, ma rischia                
soprattutto di ingenerare, in chi legge, un'ingiustificata                      
valutazione negativa sulla complessiva operativita' di taluni enti o            
servizi.                                                                        
4. Attivita' operative                                                          
Durante il corso dell'anno 2002 sono state attivate una serie di                
iniziative che, sulla base dell'esperienza acquisita in passato,                
erano risultate idonee ad incrementare la visibilita' dell'istituto e           
la sua fruibilita' da parte dei soggetti utenti.                                
Allo scopo sono particolarmente efficaci gli interventi sulle reti              
televisive locali.                                                              
Segnalo in proposito, tra le altre, la mia partecipazione alla                  
trasmissione organizzata dalla rete televisiva Telesanterno -                   
Telecentro, intitolata "Sessanta minuti per conoscere", incentrata              
sulla figura del Difensore civico, durante la quale sono stati                  
forniti alcuni cenni sulle origini dell'istituto, sul campo d'azione            
della difesa civica e sull'utilita' della stessa allo scopo di                  
fornire ai cittadini uno strumento di tutela delle proprie posizioni            
giuridiche agile, efficace e privo di formalita' e di oneri                     
economici.                                                                      
Allo stesso modo, in occasione di interviste da parte di quotidiani             
locali, ho avuto l'occasione di promuovere la conoscenza delle                  
potenzialita' offerte dall'istituto, cercando in tale modo di                   
raggiungere tutti i soggetti, anche quelli di condizioni economiche             
modeste o con un grado di cultura limitato.                                     
Ho ritenuto particolarmente utile il contatto con i ragazzi delle               
scuole medie, che mediamente sono piu' ricettivi e interessati degli            
adulti alle problematiche dei diritti dei singoli, ed ho instaurato             
con loro un dialogo su temi concreti, trattato da questi ultimi con             
semplicita' e nello stesso tempo con soddisfazione reciproca.                   
Sono proseguite le riunioni di coordinamento con i Difensori civici             
delle altre regioni, nell'ambito del Coordinamento nazionale dei                
Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome. Durante               
questi incontri, frequenti e fruttuosi, sono state concordate                   
iniziative idonee a rafforzare l'operativita' e le prospettive                  
dell'istituto.Ho anche promosso alcuni incontri con i Difensori                 
civici locali presenti nel territorio della regione per meglio                  
coordinare le reciproche sfere di azione e per scambiarci notizie               
sulle rispettive esperienze ed iniziative.                                      
Si e' trattato di occasioni di arricchimento professionale                      
indispensabili per ciascuno di noi, che si sono aggiunte ai frequenti           
contatti telefonici ed epistolari.                                              
In svariate occasioni ho avuto modo di curare i rapporti a livello              
istituzionale con le varie autorita' pubbliche dei vari enti e                  
amministrazioni, nonche' i rapporti con dirigenti delle varie                   
amministrazioni per ricercare la soluzione di casi concreti o per               
discutere di miglioramenti a modalita' operative.                               
Ho inoltre partecipato a diversi convegni, in alcuni dei quali sono             
stata relatrice su problematiche attinenti la difesa civica.                    
Nell'ottobre del 2002 si e' insediata la Commissione per i                      
procedimenti referendari e d'iniziativa popolare prevista dalla L.R.            
34/99, della quale sono Presidente.                                             
Quale primo adempimento, la Commissione ha approvato il Regolamento             
interno che disciplina il proprio funzionamento.                                
La Commissione ha altresi' preso in esame, riconoscendola                       
ammissibile, la proposta di legge regionale concernente "Istituzione            
del Parco della Vena del Gesso Romagnola", iniziativa esercitata                
dalla Provincia di Bologna, Provincia di Ravenna, Comuni di Casola              
Valsenio, Riolo Terme, Brisighella, Fontanelice, Casalfiumanese e               
dalle Comunita' Montane dell'Appennino Faentino e della Valle del               
Santerno.                                                                       
Nel corso dei suoi lavori la Commissione ha riscontrato che alcune              
disposizioni della L.R. 34/99 appaiono problematiche per un corretto            
funzionamento della sua attivita': conseguentemente, dopo un                    
approfondito lavoro di rielaborazione a questo scopo, ha segnalato              
all'Ufficio di Presidenza l'opportunita' di modificare queste stesse            
disposizioni, inviando a tale fine una proposta di riforma.                     
E' stata altresi' attivata un'iniziativa che, benche' propriamente              
non rientrante tra le competenze demandate dalla legge al Difensore             
civico regionale, appariva tuttavia opportuna per assicurare una                
maggior tutela ai cittadini emiliano-romagnoli e, in ultima analisi,            
per migliorare l'efficienza delle amministrazioni stesse.                       
Questa iniziativa, seguita personalmente dal Responsabile del                   
Servizio del Difensore civico, dott. Stefano Sandorfi, era rivolta a            
sensibilizzare gli Enti locali sulla possibilita', loro offerta                 
dall'art. 10 della L.R. 11/01, di accedere ai contributi regionali              
previsti per lo sviluppo delle gestioni associate qualora attivino il           
servizio di difesa civica comunale in forma associata.                          
Al riguardo, con una nota indirizzata ai Sindaci dei Comuni della               
regione, nonche' ai Presidenti delle Comunita' Montane e ai                     
Presidenti delle Amministrazioni provinciali, sono state fornite                
tutte le indicazioni e i suggerimenti ritenuti necessari, ed e' stata           
assicurata la disponibilita' di questo ufficio a definire le                    
modalita' funzionali e organizzative propedeutiche all'attivazione in           
forma associata del servizio di difesa civica.                                  
Sono stati anche coinvolti nell'operazione i Difensori civici                   
presenti sul territorio regionale, invitandoli a collaborare allo               
stesso fine.                                                                    
In alcune provincie, inoltre, sono stati organizzati incontri con i             
rappresentanti degli Enti interessati, allo scopo di fornire                    
ulteriori chiarimenti e materiale di supporto.                                  
Infine, ho ritenuto mio preciso obbligo fornire un contributo                   
specifico alla predisposizione e messa a punto delle disposizioni del           
nuovo Statuto regionale in materia di difesa civica.                            
A questo fine ho incontrato i Presidenti dei Gruppi consiliari,                 
fornendo loro il documento elaborato dal Coordinamento nazionale dei            
Difensori civici regionali e offrendo la mia disponibilita' ad                  
approfondire questo argomento.                                                  
Ho anche partecipato attivamente ad alcune udienze conoscitive                  
promosse dalla Commissione Statuto, fornendo altresi' spunti di                 
riflessione nonche' un'ipotesi di disciplina della figura del                   
Difensore civico regionale.                                                     
5. Proposte operative                                                           
Preliminarmente desidero sottolineare che il Difensore civico                   
regionale e' stato istituito per tutelare i soggetti lesi da                    
comportamenti o provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale           
e dagli altri enti elencati all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d)            
della L.R. n. 15 del 1995.                                                      
Allo stesso Difensore civico il Parlamento ha poi attribuito, con               
l'art. 16 della Legge n. 127 del 1997, la competenza a tutelare                 
questi soggetti attraverso l'esercizio delle medesime funzioni nei              
confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato.                        
A fronte di questi compiti primari e ineludibili si verifica, invece,           
che gli interventi posti in essere sono riferibili solo in minima               
parte a comportamenti o provvedimenti dell'amministrazione regionale,           
degli altri enti regionali e delle Aziende USL e Ospedaliere, e                 
ugualmente scarsi sono gli interventi attuati nei confronti delle               
amministrazioni periferiche dello Stato.                                        
Infatti, se si verificano i dati contenuti nella presente relazione,            
rispetto alle 1675 istanze formalizzate, solamente 248 (pari al                 
14,80%), sono riferibili ad interventi nei confronti                            
dell'Amministrazione regionale, degli altri enti regionali e delle              
Aziende Unita' sanitarie locali e Ospedaliere, e soltanto 297 (pari             
al 17,79%) sono gli interventi attuati nei confronti delle                      
amministrazioni periferiche dello Stato.                                        
Questa anomalia, del resto, emerge anche per gli anni precedenti ed             
e' comune all'attivita' dei Difensori civici che mi hanno preceduta.            
A riprova, evidenzio che anche nell'anno 2001, rispetto alle 1409               
istanze formalizzate, solamente 236 - pari al 16,75% - erano                    
riferibili ad interventi nei confronti dell'Amministrazione                     
regionale, degli altri enti regionali e delle Aziende Unita'                    
sanitarie locali e Ospedaliere, e soltanto 291 - pari al 20,65% -               
erano gli interventi attuati nei confronti delle amministrazioni                
periferiche dello Stato.                                                        
Tutti gli altri interventi sono stati posti in essere quale Difensore           
civico di taluni Comuni, in base a convenzioni stipulate con gli                
stessi, oppure sono ricollegabili ad attivita' svolte nei confronti             
di altri enti e pubbliche amministrazioni, in via di collaborazione             
per il perseguimento di finalita' di buona amministrazione, ex art.             
2, comma 2, della L.R. 15/95.                                                   
Sottolineo questo dato perche' ritengo che una riflessione sulla                
figura e sull'operativita' del Difensore civico debba in primis                 
tendere a conferire un rilievo preminente alle sue competenze                   
primarie.                                                                       
A questo dato si ricollega un'ulteriore, significativa riflessione:             
attualmente la struttura del Difensore civico regionale opera                   
soprattutto in favore dei soggetti presenti sul territorio bolognese,           
ove ha sede l'ufficio del Difensore civico regionale e, in maniera              
sempre decrescente man mano che ci si allontana dall'epicentro, in              
favore dei residenti nelle altre province.                                      
E' sintomatico, a questo proposito, che dalle province poste alle               
estremita' del territorio regionale pervengano pochissime richieste             
di intervento nei confronti delle amministrazioni statali                       
periferiche, per le quali, come ho detto sopra, esiste una competenza           
diretta del Difensore civico regionale: a riprova di cio', segnalo              
che nel corso dell'anno 2002 le richieste pervenute dalla provincia             
di Piacenza assommano a 9, e 16 sono quelle provenienti dalla                   
provincia di Rimini.                                                            
Poiche' non e' ipotizzabile che in quelle sedi l'efficienza delle               
amministrazioni statali periferiche sia superiore alla media                    
riscontrabile nelle altre province, e' da presumere che si tratti               
piuttosto del sintomo di un "distacco" tra il Difensore civico                  
regionale e la comunita', quale conseguenza di distanze che non                 
consentono agli interessati di accedere direttamente al servizio di             
difesa civica e a questo ufficio di svolgere pienamente le funzioni             
che la legge obbligatoriamente gli attribuisce.                                 
Nella mia esperienza quotidiana ho, infatti, rilevato che coloro che            
si rivolgono a noi avvertono la necessita' di ricevere innanzitutto             
una puntuale indicazione, in tempo reale, sulle possibili soluzioni             
della loro vicenda, oltre ovviamente ad un intervento tempestivo ed             
efficace: i soggetti che si rivolgono al Difensore civico ricercano             
in primo luogo il contatto diretto, personale, attraverso il quale              
ottenere un'indicazione immediata sulle possibili soluzioni del                 
proprio problema.                                                               
Solo in via eventuale e quando non e' possibile altrimenti, i                   
soggetti, soprattutto se deboli e scarsamente integrati, ricorrono al           
mezzo scritto o al contatto telefonico.                                         
La maggiore o minore accessibilita' del servizio di difesa civica si            
traduce, inoltre, nell'impossibilita' per il Difensore civico                   
regionale di tutelare allo stesso modo i soggetti presenti sul                  
territorio della nostra regione, consentendogli di intervenire solo             
episodicamente a favore dei cittadini delle altre province.                     
Sarebbe pertanto necessario superare questa situazione di "distacco"            
attraverso l'istituzione di sedi decentrate, localizzando cioe' una             
struttura del Difensore civico regionale anche nei capoluoghi di                
provincia.                                                                      
Ritengo, infatti, che anche per la difesa civica valga, ed a maggior            
ragione, la medesima esigenza di decentramento per la quale a suo               
tempo e' stata prevista, ad esempio, l'istituzione dei Servizi                  
provinciali Agricoltura o dei Servizi provinciali Difesa del Suolo.             
Se si vuole giungere ad un servizio reso in condizioni di parita' per           
tutti i cittadini emiliano-romagnoli, un servizio veramente                     
efficiente in quanto vicino alle problematiche delle pubbliche                  
amministrazioni, in primis quelle statali - sulla cui attivita' fino            
ad oggi non e' stato possibile incidere se non in minimo grado - e'             
indispensabile costituire anche in provincia una struttura a                    
disposizione del pubblico per ogni richiesta di difesa civica.                  
Tale struttura potrebbe essere composta anche da un solo                        
collaboratore regionale presente in loco, funzionalmente dipendente             
dal Difensore civico regionale, in grado di gestire le prime                    
richieste di intervento e di svolgere un'attivita' di supporto ad un            
funzionario dello stesso Difensore civico regionale il quale, a sua             
volta, assicurerebbe una presenza periodica per gli interventi piu'             
delicati e problematici.                                                        
Richiamo a questo proposito l'esperienza attuata dall'avv. Falqui               
Massidda, primo Difensore civico regionale, di inviare con cadenza              
prestabilita un funzionario regionale presso i vari capoluoghi:                 
secondo i dati e le notizie che ho raccolto, l'esperienza fu molto              
positiva a Piacenza, dove era stata posta a disposizione una persona            
che riceveva le istanze, teneva i contatti con la sede di Bologna e             
riservava le questioni piu' complesse al momento di presenza del                
funzionario del Difensore civico.                                               
Nelle altre province, al contrario, in assenza di un collettore                 
stabile di queste istanze, le richieste di intervento risultarono               
scarse.                                                                         
Una riflessione ulteriore circa l'attivita' attualmente prestata da             
questo Difensore civico riguarda la qualita' del servizio reso in               
favore dei cittadini emiliano-romagnoli.                                        
E' indubbio che il numero di soggetti che richiedono di essere                  
tutelati nei confronti della pubblica amministrazione e' in costante            
aumento, ma questa linea di tendenza, che e' positiva, non lo e' a              
mio parere in misura sufficiente, in quanto risponde solo in minima             
parte alle reali esigenze di tutela che si riscontrano                          
quotidianamente attraverso i contatti con il pubblico e dietro le               
carte.                                                                          
Ho spesso avuto modo di rilevare, infatti, che molte questioni di               
carattere generale sono state portate alla mia attenzione da uno o              
piu' soggetti isolati, mentre altri, ugualmente coinvolti, non hanno            
saputo o compreso che potevano utilizzare lo strumento del Difensore            
civico.                                                                         
A questo proposito, se in alcuni casi dalla risoluzione positiva di             
determinati problemi hanno potuto trarre beneficio anche altri                  
soggetti interessati, non altrettanto purtroppo si e' verificato in             
altre fattispecie, che pure avevano una valenza di carattere                    
generale.                                                                       
Piu' in linea generale, avverto la sensazione che in molti casi                 
l'intervento del Difensore civico, cosi' come avviene oggi, funzioni            
come una "segnalazione" per la soluzione della singola posizione, che           
lascia invariata la situazione problematica che sta a monte dei                 
ritardi e dei disservizi.Occorrerebbe, a questo proposito, monitorare           
la qualita' e l'efficacia dell'attivita' posta in essere dalla                  
pubblica amministrazione per potere successivamente procedere ad                
interventi d'ufficio, a valenza generale, sui settori di maggiore               
impatto sociale quali la sanita', i servizi sociali, l'edilizia                 
residenziale pubblica, l'ambiente, i trasporti e i servizi pubblici             
in generale.                                                                    
E' comunque indispensabile ripensare quali possano essere le                    
modalita' di intervento del Difensore civico regionale per renderle             
idonee ad incidere sull'attivita' amministrativa dell'ente, e non sul           
singolo atto, cosi' da prevenire i problemi esistenti presso quella             
certa amministrazione, piuttosto che intervenire successivamente, a             
cose fatte, in relazione al singolo episodio di disservizio.                    
I dati e le considerazioni cosi' esposti costituiscono - a mio parere           
- la base indispensabile per una prima riflessione sui possibili                
sviluppi futuri dell'attivita' del Difensore civico regionale e sulle           
scelte operative che e' necessario adottare di conseguenza.                     
Essi dimostrano che la situazione attuale non puo' ritenersi del                
tutto soddisfacente ed impongono un ripensamento dell'operativita'              
del Difensore civico regionale, cosi' da consentire all'istituto di             
soddisfare effettivamente le legittime aspettative di tutti i                   
soggetti presenti sul territorio della nostra regione.                          
E' infatti necessario operare uno sforzo per definire le linee di               
sviluppo della struttura organizzativa e per conformarle a quelle che           
saranno prevedibilmente le future necessita', adeguando a tale scopo            
le risorse organizzative ed umane a disposizione della stessa.                  
Mi riallaccio qui alle considerazioni svolte al punto uno della                 
presente relazione quanto alle dimensioni dell'organico, rimaste                
invariate negli anni a fronte dell'incremento di funzioni e di mole             
di lavoro, dal momento che ogni ipotesi di programmazione futura deve           
essere accompagnata da una riflessione preliminare sulle                        
potenzialita' della struttura.                                                  
In base alla mia esperienza ritengo di poter affermare che l'attuale            
dimensione della struttura non consente il miglioramento qualitativo            
e quantitativo delle prestazioni rese e il raggiungimento di                    
obiettivi ulteriori e che, qualora non si provveda in breve ad un suo           
potenziamento, ogni iniziativa per meglio qualificare e diversificare           
le offerte di difesa civica oggi messe a disposizione dell'utenza e             
delle amministrazioni pubbliche destinatarie degli interventi sara'             
destinata all'insuccesso.                                                       
Si rende pertanto opportuno adottare sin d'ora le opportune                     
iniziative affinche' il Servizio del Difensore civico possa disporre,           
in tempi relativamente brevi, delle unita' di personale                         
indispensabili per il raggiungimento di una piu' efficace tutela                
civica della popolazione emiliano-romagnola.                                    
Sottolineo a questo proposito che, per tentare di costruire un punto            
di partenza certo per future iniziative, occorre assicurare una                 
presenza stabile e selezionata di personale: infatti, una soluzione             
adeguata non puo' essere ricercata con l'avvalimento di unita' a                
tempo determinato le quali, in quanto provvisorie ed eventuali,                 
possono essere ritenute adeguate a contribuire in maniera                       
significativa a questo scopo soltanto per brevi periodi e per                   
contingenze non programmabili.                                                  
6. Dati statistici                                                              
Nel corso dell'anno 2002 gli interventi di difesa civica                        
complessivamente posti in essere per la tutela di soggetti che si               
sono ritenuti lesi da provvedimenti, atti, fatti e comportamenti                
ritardati, omessi o irregolarmente compiuti da uffici o servizi                 
pubblici sono stati n. 1675, come sotto evidenziati.                            
Incremento degli interventi nel corso degli ultimi cinque anni:                 
1997  738                                                                       
1998  776                                                                       
1999  1218                                                                      
2000  1243                                                                      
2001  1409                                                                      
2002  1675                                                                      
Dei 1675 interventi trattati nel 2002, si segnalano n. 10 avviati               
d'ufficio su indicazione di articoli di stampa: 5 nei confronti                 
dell'Amministrazione comunale di Bologna, 4 nei confronti di                    
Amministrazioni statali periferiche e 1 nei confronti dell'Azienda              
Ospedaliera di Ferrara.                                                         
Le richieste di intervento sono pervenute da:                                   
Bologna  861                                                                    
Ferrara  39                                                                     
Forli'-Cesena  27                                                               
Modena  27                                                                      
Parma  14                                                                       
Piacenza  9                                                                     
Ravenna  635                                                                    
Reggio Emilia  14                                                               
Rimini  16                                                                      
Altre  33                                                                       
Le richieste d'intervento hanno interessato i seguenti Enti:                    
Enti  Procedimenti                                                              
Regione/Enti regionali/AUSL  248                                                
Comuni convenzionati  594                                                       
Comuni non convenzionati  213                                                   
Amministrazioni periferiche dello Stato - Aziende                               
erogatrici Servizi pubblici  297                                                
Richieste nomina di Commissario ad "acta"  5                                    
Reclami di competenza di altro Difensore civico                                 
o altra Autorita'  57                                                           
Richieste di controllo di legittimita' di deliberazioni                         
di Enti Locali  =                                                               
Questioni private  261                                                          
Totale  1675                                                                    
I procedimenti posti in essere nei confronti dell'Amministrazione               
regionale, di enti, istituti, consorzi ed aziende dipendenti o                  
sottoposti a vigilanza o controllo (n. 248), sono cosi' classificati            
per materia:                                                                    
Materia d'intervento  Procedimenti                                              
Ambiente (difesa/tutela)  30                                                    
Autocertificazione  1                                                           
Commercio  1                                                                    
Concorsi  2                                                                     
Consorzi Bonifica  17                                                           
Contributi pubblici  6                                                          
Differimento e diniego accesso atti  2                                          
Diritto all'informazione ed accesso atti  14                                    
Diritto allo studio  12                                                         
Edilizia residenziale  52                                                       
Patrimonio regionale  2                                                         
Procedimento amministrativo  1                                                  
Sanita'  88                                                                     
Altre materie  20                                                               
Totale  248                                                                     
I procedimenti posti in essere nei confronti di Enti locali non                 
convenzionati (n. 213) sono cosi' classificati per materia:                     
Materia d'intervento  Procedimenti                                              
Ambiente - Igiene pubblica  7                                                   
Anagrafe  2                                                                     
Cimiteri  4                                                                     
Concorsi locali  5                                                              
Contributi pubblici  4                                                          
Diritto all'informazione ed accesso atti  13                                    
Espropriazioni  2                                                               
Giardini/Parchi/Flora e Fauna  14                                               
Opere Lavori pubblici  21                                                       
Polizia Municipale - Traffico  43                                               
Sanzioni amministrative  6                                                      
Servizi sociali  16                                                             
Tributi locali  17                                                              
Turismo  2                                                                      
Urbanistica/Edilizia  35                                                        
Viabilita'/Traffico  5                                                          
Altre materie  17                                                               
Totale  213                                                                     
I procedimenti posti in essere nei confronti di Amministrazioni dello           
Stato e di Aziende erogatrici Servizi pubblici, (n. 297), sono cosi'            
distinti per Enti:                                                              
Enti Statali/Aziende Servizi pubblici  Procedimenti                             
Agenzia Demanio  2                                                              
Agenzia Entrate  31                                                             
Amministrazione provinciale Bologna  1                                          
Anas  1                                                                         
Aziende erogatrici Servizi pubblici  64                                         
Enti previdenziali  56                                                          
Ministero Ambiente  3                                                           
Ministero Attivita' Produttive  1                                               
Ministero Beni Culturali  4                                                     
Ministero Difesa  3                                                             
Ministero Finanze  3                                                            
Ministero Industria  1                                                          
Ministero Interno  34                                                           
Ministero Istruzione  15                                                        
Ministero Politiche agricole e forestali  1                                     
Ministero Salute  1                                                             
Ministero Trasporti  8                                                          
Organi di Giustizia  58                                                         
Altri procedimenti per diritto all'informazione                                 
ed accesso agli atti  10                                                        
Totale  297                                                                     
I procedimenti posti in essere in base alle vigenti convenzioni nei             
confronti dei 17 Comuni convenzionati con il Difensore civico della             
Regione (n. 594), sono cosi' ripartiti per Enti                                 
Comuni convenzionati  Procedimenti                                              
Bologna  241                                                                    
Ravenna  262                                                                    
Casaleccchio di Reno  25                                                        
Zola Predosa  14                                                                
Budrio  7                                                                       
Crevalcore  4                                                                   
Pieve di Cento  3                                                               
Sant'Agata Bolognese  3                                                         
Imola  18                                                                       
Castel San Pietro Terme  13                                                     
Dozza  3                                                                        
Casalfiumanese  1                                                               
Borgo Tossignano  =                                                             
Castel del Rio  =                                                               
Castel Guelfo  =                                                                
Fontanelice  =                                                                  
Mordano  =                                                                      
Totale  594                                                                     
Dei 1675 procedimenti complessivamente trattati nel corso dell'anno,            
sono stati definiti n. 1512 procedimenti, con i seguenti esiti:                 
Positivo  998                                                                   
- La PA ha accolto la tesi del Difensore civico  50                             
- La pubblica Amministrazione ha collaborato  279                               
- Fornite le informazioni e i chiarimenti richiesti                             
  dal cittadino  669                                                            
Negativo  76                                                                    
- Per infondatezza del reclamo  64                                              
- Con dissenso non motivato e non condiviso                                     
  dal Difensore civico  9                                                       
- Con dissenso motivato e non condiviso dal                                     
  Difensore civico  3                                                           
Archiviato  438                                                                 
- Per inammissibilita' dei reclami  60                                          
- Trasmessi per competenza ad altro Difensore civico                            
  o ad altra autorita'  50                                                      
- Per rinuncia alla richiesta d'intervento da parte                             
  degli interessati  67                                                         
- Questioni private  261                                                        
7. Casistica di alcuni interventi effettuati nei confronti delle                
strutture regionali nonche' degli Enti, Istituti, Consorzi o Aziende            
di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) della L.R. n. 15 del            
1995                                                                            
Descrivo alcuni interventi, tra quelli posti in essere nell'anno                
2002, che appaiono piu' significativi dell'attivita' svolta nei                 
confronti delle strutture regionali nonche' degli Enti, Istituti,               
Consorzi o Aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d)              
della L.R. n. 15 del 1995.                                                      
- Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Programmazione                    
territoriale e Sistemi di mobilita' - Servizio Riqualificazione                 
Urbana                                                                          
n. 1228/2002                                                                    
Riferisco di un episodio nel quale ho riscontrato che il                        
funzionamento dell'organizzazione amministrativa regionale e' stato             
in grado di superare le farraginosita' e le complessita'                        
caratterizzanti il nostro sistema amministrativo, cosi' da fornire al           
cittadino i benefici a lui spettanti.                                           
Una signora residente in un comune della provincia di Piacenza, alla            
quale l'alluvione del novembre 2000 aveva spazzato via la roulotte ed           
il bungalow, mi chiedeva di aiutarla ad ottenere il contributo                  
previsto: infatti, nonostante avesse presentato richiesta alla fine             
di quell'anno, ancora non aveva avuto nessuna risposta concreta, a              
differenza di numerosi altri campeggiatori.                                     
Alla mia richiesta il Comune rispondeva che la pratica era stata                
mandata alla Provincia di Piacenza, alla quale la Regione                       
Emilia-Romagna aveva assegnato i fondi per l'erogazione del                     
beneficio.                                                                      
Chiedevo allora ragguagli alla Provincia di Piacenza, ma quest'ultima           
mi faceva presente che le Province non erano competenti in materia di           
erogazione di contributi a privati cittadini, in quanto incaricate              
dell'istruttoria delle richieste di contributo, nonche' della                   
concessione ed erogazione, limitatamente alle domande delle imprese             
industriali, artigiane, alberghiere e commerciali e di servizi, e               
simili.                                                                         
Poiche' l'istanza della signora non rientrava nell'elenco dei                   
titolari di attivita' produttive, non era stato possibile concederle            
alcun contributo. La competenza al riguardo era invece dei Comuni nel           
cui ambito erano ubicati i beni danneggiati.                                    
Prospettavo allora la situazione al Servizio Riqualificazione urbana            
per ricercare un rimedio alla situazione nella quale la signora,                
senza sua colpa, era venuta a trovarsi.                                         
Il Servizio, nel confermare che il nominativo dell'interessata non              
risultava tra l'elenco di soggetti privati richiedenti il contributo            
inviato da quel Comune, mi ha prospettato di recente la possibilita'            
di un riesame delle domande di contributo non correttamente istruite            
a suo tempo, alla luce di nuove disposizioni di legge recentemente              
sopravvenute.                                                                   
La domanda della signora, unitamente ad altre nella stessa                      
situazione, sara' pertanto valutata nuovamente, con presumibile esito           
positivo.                                                                       
- Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Sanita' - Servizio                
Veterinario e Igiene degli alimenti                                             
n. 369/2002                                                                     
Anche questo episodio, conclusosi positivamente, e' la riprova che,             
pur nella limitatezza dei poteri e delle facolta' attribuite al                 
Difensore civico, e' possibile conseguire risultati eccellenti                  
purche' vi sia la disponibilita' e la collaborazione da parte dei               
soggetti preposti alle strutture amministrative.                                
La Federazione regionale Coltivatori diretti dell'Emilia-Romagna mi             
prospettava una serie di problemi collegati alla gestione                       
dell'anagrafe bovina la quale, come e' noto, oltre a consentire agli            
allevatori di beneficiare dei premi comunitari, e' fondamentale per             
garantire la sicurezza alimentare.                                              
L'anagrafe bovina e' strutturata su un modello triangolare: alla base           
le dichiarazioni degli allevatori e dei macellatori, al vertice la              
Banca Dati nazionale, gestita dall'Istituto Zooprofilattico di                  
Teramo, dove le dichiarazioni devono essere inviate a cura dei                  
Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL e dove tutti i dati devono            
incrociarsi per essere convalidati. Sulla base dei dati cosi'                   
riscontrati, l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura,                 
provvede a pagare i premi comunitari secondo quanto stabilito dalle             
norme di gestione e di controllo dettate dall'Unione Europea.                   
La Coldiretti lamentava che non sempre i Servizi Veterinari                     
trasmettevano questi dati in tempi celeri; a cio' andavano aggiunte             
la carenza di istruzioni univoche sull'utilizzo dei programmi, i                
ritardi e le omissioni di registrazioni da parte delle stesse                   
UU.SS.LL. ed infine la loro incapacita' di correggere gli errori                
effettuati.                                                                     
Il danno derivante agli allevatori ed ai macellatori dalle                      
disfunzioni che si verificavano nel nostro territorio era, a suo                
dire, enorme, e non solo in termini di mancata percezione dei premi             
comunitari quanto piuttosto per il mancato riscontro dei bovini nella           
Banca Dati nazionale, che determinava l'impossibilita' di mantenere             
la "tracciabilita'" dei capi presenti nel nostro territorio.                    
La Coldiretti quantificava questi danni nell'ordine di un milione di            
euro, oltre ad altri danni indubbi ma non altrettanto facilmente                
quantificabili.                                                                 
La situazione prospettata appariva estremamente seria, e tale da                
necessitare un intervento immediato: pertanto, nel giro di alcuni               
giorni indicevo una riunione con i rappresentati della Coldiretti, il           
Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della             
Regione Emilia-Romagna e i Direttori generali delle Aziende Unita'              
sanitarie locali, per individuare con tempestivita' soluzioni                   
adeguate in vista dell'imminente scadenza dei termini entro i quali i           
dati dovevano essere elaborati dalla Banca Dati nazionale.                      
Durante questa riunione veniva effettuato un consuntivo delle                   
problematiche lamentate, e si riscontrava che, rispetto al momento              
nel quale la Coldiretti aveva formulato i propri rilievi, gia' si era           
verificato un significativo miglioramento nella gestione dei dati               
dell'anagrafe bovina.                                                           
Questa constatazione, unitamente alla presa d'atto delle iniziative             
che nel frattempo la Regione Emilia-Romagna aveva predisposto sia nei           
confronti di AGEA per risolvere i problemi di tempi e modalita' di              
correzione degli errori, sia a livello delle Aziende Unita' sanitarie           
locali per conseguire una migliore gestione dei dati, ha portato i              
rappresentati della Federazione Coldiretti a ritenere sostanzialmente           
raggiunta la finalita' che stava alla base della loro richiesta di              
intervento.                                                                     
Ho preso atto con soddisfazione della positiva soluzione della                  
vertenza, resa possibile soprattutto per la piena collaborazione e              
disponibilita' prestate dal Responsabile del Servizio Veterinario e             
Igiene degli alimenti.                                                          
- Regione Emilia-Romagna - Assessorato alle Politiche sociali.                  
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale                     
n. 2/2000                                                                       
Nelle precedenti relazioni sull'attivita' svolta negli anni 2000 e              
2001 davo conto di un intervento diretto a far riconoscere che la               
pensione di invalidita' civile e l'assegno di accompagnamento non               
sono computabili tra gli emolumenti che concorrono a formare il                 
reddito degli utenti disabili assistiti dai presidi socio-sanitari.             
Tale principio, direttamente desumibile dall'art. 34, comma 2, del              
DPR 601/73 - Disciplina delle agevolazioni tributarie, e' stato                 
inequivocabilmente sancito dal DLgs 109/98 e successive modificazioni           
ed integrazioni, e ribadito con Legge 328/00 - Legge quadro                     
sull'assistenza.                                                                
A seguito delle mie sollecitazioni, iniziate nel marzo 2000,                    
l'Amministrazione regionale nell'aprile 2001 aveva adeguato la                  
preesistente direttiva nella materia, stabilendo in via transitoria             
che la valutazione della situazione reddituale degli utenti venisse             
effettuata, da parte degli enti erogatori, con esclusione                       
dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidita'                 
civile.                                                                         
Restava peraltro irrisolto il problema del periodo pregresso, nel               
quale, essendo state computate nel coacervo dei redditi le predette             
indennita', erano state richieste ai disabili somme eccedenti quanto            
da loro dovuto.                                                                 
In questa situazione ho richiamato ripetutamente l'attenzione del               
responsabile del procedimento sull'obbligo, incombente                          
sull'Amministrazione regionale, di fornire indicazioni agli enti                
erogatori delle prestazioni assistenziali anche in ordine alla                  
necessita' di restituire agli interessati gli importi richiesti senza           
titolo per il passato, quanto meno dall'entrata in vigore del DLgs              
108/98.                                                                         
Tale attivita' rientra, infatti, a pieno titolo nelle funzioni di               
coordinamento ed indirizzo che le Regioni esercitano ai sensi                   
dell'art. 8 della Legge 328/00, al fine di dare corretta ed omogenea            
attuazione alla normativa vigente, attraverso comportamenti omogenei            
degli enti erogatori nei confronti degli utenti degli interventi                
socio - sanitari.                                                               
Purtroppo, l'Amministrazione ha ribadito la propria indisponibilita'            
ad accogliere le mie sollecitazioni, ritenendo di aver provveduto ad            
assolvere alle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento                    
attraverso le indicazioni contenute nella direttiva n. 474 del 2001.            
Tale conclusione mi lascia l'amaro in bocca. Questo silenzio,                   
infatti, piuttosto che "favorire l'omogenea applicazione sul                    
territorio regionale di quanto previsto dal DLgs 109/98 e successive            
modifiche e integrazioni", come sostenuto dall'Amministrazione                  
regionale, consente agli enti erogatori delle prestazioni di adottare           
una qualsivoglia soluzione: alcuni infatti hanno negato il diritto al           
rimborso, altri, pochi, hanno rimborsato tali somme, altri, infine,             
affermano di essere in attesa delle indicazioni che l'Amministrazione           
regionale ritiene non di propria spettanza.                                     
- Regione Emilia-Romagna - Assessorato alle Politiche sociali.                  
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale                     
n. 244/2002                                                                     
Due coniugi che ospitavano ed assistevano le proprie anziane madri,             
richiedevano al Servizio Assistenza anziani dell'Azienda USL di                 
Ravenna la corresponsione dell'assegno di cura per entrambe le                  
signore.                                                                        
L'Azienda Unita' sanitaria locale negava gli assegni in parola                  
poiche' il reddito familiare complessivo era superiore ai limiti                
stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.                                         
Richiesta di intervenire, osservavo che la soluzione data appariva              
alquanto semplicistica: infatti, le fasce di reddito per l'erogazione           
dell'assegno di cura sono state stabilite in relazione alle                     
prestazioni assistenziali fornite ad un solo anziano. Quando pero',             
come nel caso in esame, gli anziani da assistere sono due (o piu'),             
ritenevo evidente che il criterio da adottare dovesse essere                    
riconsiderato, eventualmente dividendo il reddito complessivo del               
nucleo familiare per il numero di anziani assistiti.                            
Occorre, infatti, considerare che la finalita' dell'assegno di cura             
e' quella di sostenere le famiglie che mantengono nel proprio                   
contesto l'anziano non autosufficiente, riconoscendo il lavoro di               
cura nei confronti dell'anziano non autosufficiente, ed evitando o              
posticipando in tal modo il ricovero dello stesso anziano nei servizi           
socio - sanitari residenziali.                                                  
Appariva di tutto evidenza, pertanto, che il diverso impegno                    
sostenuto per le cure e le spese occorrenti per l'assistenza di due o           
piu' anziani imponeva l'anzidetta divisione del reddito complessivo             
ai fini della verifica del superamento, o meno, dei limiti  di                  
reddito stabiliti.                                                              
Poiche' riscontravo che nella direttiva regionale in materia non                
esistevano indicazioni sul punto, ritenendo che quella a me                     
prospettata non fosse una situazione eccezionale, e che tanto piu' di           
frequente si sarebbe presentata in futuro - nella prospettiva di un             
accrescimento della durata della vita media - richiamata pertanto la            
valenza generale della fattispecie chiedevo al Responsabile del                 
Servizio Servizi socio-sanitari della Regione di esprimere il proprio           
avviso.                                                                         
L'Azienda Unita' sanitaria locale intanto sospendeva le proprie                 
decisioni in attesa del predetto parere.                                        
Nel condividere le mie argomentazioni, il predetto Dirigente                    
regionale faceva presente che, a suo tempo, aveva prospettato                   
all'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna la possibilita' di               
adottare un diverso calcolo dei redditi familiari in presenza di piu'           
anziani ai quali assicurare gli interventi di cura.                             
Lo stesso assicurava comunque che entro breve tempo, in sede di                 
predisposizione delle circolari applicative della legge regionale di            
riforma dell'assistenza, entrata in vigore in questi giorni, saranno            
fornite apposite indicazioni operative, idonee a dirimere queste e              
altre consimili situazioni particolari.                                         
- Regione Emilia-Romagna - Assessorato alle Politiche sociali.                  
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale                     
n. 899/2002                                                                     
Il Presidente regionale dell'Ente nazionale per la protezione e                 
l'assistenza dei sordomuti mi faceva presente la situazione in cui              
egli si era venuto a trovare in occasione dell'espletamento delle sue           
funzioni quale componente della Consulta regionale per le politiche a           
favore delle persone disabili di cui alla L.R. n. 29 del 1997.                  
L'Ente, infatti, aveva richiesto all'Assessorato regionale competente           
la disponibilita' a mettere a disposizione un interprete LIS in                 
occasione delle sedute della Consulta, con spesa a carico                       
dell'Amministrazione regionale, appunto per consentire alle                     
associazione rappresentative dei sordomuti di prendere attivamente              
parte al dibattito.                                                             
L'Amministrazione regionale aveva pero' fatto presente che, ove                 
l'Ente intendesse avvalersi del servizio di interpretariato, si                 
sarebbe dovuto fare carico della relativa spesa.                                
Chiedevo allora all'Amministrazione di riesaminare la questione,                
evidenziando nel contempo che la mancanza di un simile ausilio                  
avrebbe costretto le associazioni di persone portatrici di handicap -           
gia' poste in una situazione svantaggiata - ad accollarsi il costo di           
un servizio ulteriore per porsi nelle medesime condizioni dei                   
soggetti non disabili.                                                          
Rilevavo a tal proposito che una scelta di questo tipo appariva in              
contrasto con lo spirito della normativa contenuta nella L.R. 29/97,            
diretta a garantire un'efficace tutela ed integrazione dei soggetti             
disabili: infatti, la mancata predisposizione del servizio di                   
interpretariato, oltre a rendere vana la partecipazione dei                     
rappresentanti dei sordomuti alle sedute della Consulta, aumentava la           
situazione di disagio delle persone menomate nell'udito e nella                 
parola.                                                                         
La mia sollecitazione veniva recepita e mi veniva assicurato l'avvio            
di tale supporto a partire dall'anno 2003.                                      
- Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Ambiente, Difesa del              
suolo e della costa - Direzione generale Agricoltura                            
n. 991/2002                                                                     
Un Consigliere dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia mi             
segnalava che il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano e'                
tuttora sprovvisto del Regolamento del parco che disciplina le                  
attivita' consentite. Egli faceva anche presente che, pur in assenza            
del Regolamento, nelle zone di pre-parco, veniva consentito                     
l'esercizio dell'attivita' venatoria, in contrasto con il comma 2               
dell'art. 7 della L.R. n. 20 del 1988, il quale prevede che "nelle              
zone di pre-parco l'esercizio venatorio e' ammesso in regime di                 
caccia controllata secondo le modalita' stabilite dal regolamento del           
parco".                                                                         
Verificavo allora che il Regolamento in parola, ricompreso tra gli              
strumenti di pianificazione individuati dalla L.R. 20/88, deve essere           
adottato dall'ente di gestione del parco ed approvato dalla Provincia           
entro 180 giorni dall'approvazione del Piano territoriale del parco,            
al fine di definire, nel quadro delle prescrizioni del Piano                    
territoriale del parco, i criteri per l'accesso a particolari aree              
del parco e per l'utilizzo delle sue risorse naturali.                          
Nella fattispecie, peraltro, non si era ancora concluso l'iter                  
procedurale di approvazione del Piano territoriale del Parco stesso,            
da considerarsi propedeutico all'elaborazione del Regolamento che               
disciplina le attivita' consentite, in quanto la Provincia di Reggio            
Emilia non aveva ancora recepito le richieste di modifica,                      
integrazioni e chiarimenti formulate nel 1998 dalla Giunta regionale            
in sede di approvazione del predetto strumento urbanistico.                     
Stante il lungo tempo trascorso, invitavo allora le Direzioni                   
generali competenti ad attivarsi per l'ultimazione delle fasi                   
procedurali connesse all'approvazione del predetto Piano,                       
eventualmente anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi,              
assegnati alla Regione dalla citata L.R. 11/88 per il caso di inerzia           
nelle fasi di elaborazione, adozione e controdeduzioni del Piano                
territoriale del parco.                                                         
Le Direzioni generali hanno pertanto sollecitato l'Amministrazione              
provinciale di Reggio Emilia, facendo presente alla stessa la                   
possibilita' di ricorrere all'esercizio di poteri sostitutivi qualora           
l'iter non fosse concluso nel piu' breve tempo possibile.                       
Anche se la pratica non puo' considerarsi ancora conclusa, ho                   
apprezzato la disponibilita' e l'impegno manifestato al riguardo da             
entrambe le strutture regionali, e non dubito che entro brevissimo              
questo consentira' di pervenire ad una positiva definizione della               
vicenda.                                                                        
- Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Ambiente e Difesa del             
suolo e della costa                                                             
n. 1017                                                                         
Un Comune della Romagna, dovendo decidere sulla richiesta di variante           
al Piano regolatore generale per adibire a campeggio un'area, faceva            
presente agli interessati che occorreva il parere della Regione                 
Emilia-Romagna per quanto concerne la valutazione di impatto                    
ambientale.                                                                     
Costoro quindi richiedevano al Servizio regionale Valutazione impatto           
e Relazione stato ambientale di esaminare l'intervento richiesto                
sotto l'aspetto della valutazione di impatto ambientale.                        
Dopo alcuni mesi, non avendo avuto riscontro, si sono rivolti a me,             
sottolineando il danno economico loro arrecato dal ritardo                      
nell'apertura del campeggio.                                                    
A seguito del mio intervento, il Servizio ha comunicato al Comune e             
agli interessati che le procedure di valutazione di impatto                     
ambientale non si applicano agli strumenti di programmazione e                  
pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale.                          
Se questo chiarimento, relativo ad una questione certamente non                 
complessa,  fosse stato fornito entro un termine ragionevole, e non             
dopo sette mesi dalla richiesta, si sarebbero evitati disagi inutili            
agli interessati.                                                               
- Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di                 
Bologna                                                                         
n. 287/2002                                                                     
Ad uno studente universitario era stata revocata la borsa di studio             
"fuori sede" per l'anno accademico 2000-2001 in quanto la domanda per           
ottenere il beneficio era documentata da copia del contratto                    
d'affitto non registrato e non datato.                                          
L'interessato allora provvedeva a fornire prova certa dell'anno cui             
si riferiva il documento stesso, chiedendo di rivalutare la sua                 
situazione.                                                                     
L'Azienda annullava conseguentemente il provvedimento di revoca.                
Dopo alcuni mesi, lo studente chiedeva il mio intervento lamentando             
che l'Azienda non aveva ancora disposto l'erogazione del                        
beneficio.Alla mia sollecitazione, l'Azienda confermava che, per                
motivi tecnici, si era verificato un disguido, al quale la stessa               
aveva prontamente ovviato provvedendo al pagamento di quanto                    
spettante all'interessato.                                                      
- Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di                 
Bologna                                                                         
n. 741/2002                                                                     
In sede di verifica della sussistenza dei presupposti per concedere             
una borsa di studio quale studente "fuori sede", l'Azienda regionale            
per il diritto allo studio universitario di Bologna aveva richiesto             
allo stesso di inviare improrogabilmente, entro una certa data, copia           
del contratto di locazione dichiarato nell'autocertificazione.                  
L'interessato faceva pervenire la documentazione richiesta oltre i              
termini fissati; conseguentemente, l'Azienda lo depennava dall'elenco           
delle borse di studio quale "fuori sede" e lo inseriva nella                    
categoria "studente in sede".                                                   
L'interessato si rivolgeva a me in quanto non convinto dell'operato             
dell'Azienda. La richiesta di quest'ultima, infatti, era stata                  
inviata nel periodo pasquale con lettera ordinaria: in quel periodo,            
come e' noto, gli studenti non residenti a Bologna rientrano in                 
famiglia, e cosi' aveva fatto anche lui. Aveva pertanto trovato la              
lettera dell'Azienda al suo ritorno, quando oramai era scaduto il               
termine di presentazione della documentazione. Al contrario, la                 
comunicazione di decadenza dal beneficio quale fuori sede era stata             
inviata con raccomandata alla sua residenza.                                    
Pur consapevole che la determinazione dell'ARSTUD era in linea con le           
previsioni del bando di concorso, ho fatto presente a quest'ultima              
che, nella circostanza, appariva opportuno valutare l'ipotesi di                
riammettere lo studente al beneficio richiesto.                                 
Sono stata estremamente lieta di ricevere  una risposta con la quale            
l'Azienda, dopo aver ribadito la correttezza delle procedure seguite,           
comunicava di aver provveduto a riammettere nell'elenco dei                     
beneficiari di borsa di studio "fuori sede" sia lo studente per il              
quale ero intervenuta  e sia anche altri 13 studenti che si trovavano           
in situazione analoga.                                                          
- Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna - Dipartimento di           
Sanita' pubblica - Unita' Operativa Medicina legale e accertativa               
n. 662/2002                                                                     
Quando la collaborazione tra le strutture pubbliche riesce ad aiutare           
fattivamente il cittadino.                                                      
Per poter rinnovare la patente, un invalido doveva ogni due anni a              
sottoporsi a visita medica presso la Commissione medica locale di               
Bologna; a questo scopo, due mesi prima della scadenza del documento            
aveva telefonato al CUP, ma gli era stato risposto che, non era                 
possibile prenotare con tanto anticipo.                                         
Dopo alcuni tentativi infruttuosi, l'interessato finalmente riusciva            
ad avere la prenotazione, ma solamente per una data successiva a                
quella di scadenza della patente.                                               
Il cittadino era disperato, perche'  nel frattempo non avrebbe potuto           
utilizzare l'autovettura per recarsi al lavoro, posto in zona non               
servita adeguatamente da mezzi pubblici.                                        
Infruttuose erano risultate le sue insistenze per ottenere la visita            
in un momento antecedente.                                                      
Ho prospettato allora al Presidente della Commissione medica locale             
la vicenda, facendo presente che l'interessato si trovava in una                
situazione a lui pregiudizievole nonostante avesse posto in essere              
tutta la sua diligenza, e,  pur essendo consapevole che si trattava             
di un disservizio non imputabile alla struttura da lui diretta, gli             
ho chiesto di farsi carico di trovare una soluzione, possibilmente              
anticipando la visita all'invalido ad una seduta precedente alla                
scadenza della patente.                                                         
Il Presidente ha allora contattato personalmente l'interessato e                
concordato la visita per una data antecedente la scadenza della                 
patente.                                                                        
- Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna -                
Sezione provinciale di Bologna                                                  
n. 276/2002                                                                     
Nell'agosto 2001 un cittadino bolognese aveva richiesto al Comune di            
Bologna di verificare se i rumori molesti e continui provenienti da             
un esercizio commerciale sottostante la sua abitazione superassero i            
limiti di legge.                                                                
L'Ente comunale inviava prontamente l'esposto all'Agenzia regionale             
per la Prevenzione e l'Ambiente, richiedendole di verificare se                 
venivano rispettati i limiti di esposizione al rumore negli ambienti            
abitativi e nell'ambiente esterno.                                              
Nonostante i numerosi solleciti, l'Agenzia non dava alcun riscontro,            
finche' nell'aprile 2002 l'interessato si rivolgeva a me.                       
Anch'io sollecitavo ripetutamente la predetta Agenzia finche', dopo             
alcuni mesi, la stessa effettuava un sopralluogo ed accertava che le            
emissioni sonore dell'esercizio commerciale in argomento superavano i           
limiti di rumore consentiti dalla normativa in materia di                       
inquinamento acustico.                                                          
L'Agenzia pertanto proponeva al Comune di adottare un'ordinanza                 
sindacale che imponesse al legale rappresentante dell'azienda di                
predisporre le opere necessarie per ridurre le emissioni sonore                 
provenienti dai macchinari presenti nell'esercizio.                             
Tenuto conto dell'urgenza di tutelare la salute pubblica,                       
l'amministrazione comunale adottava immediatamente i provvedimenti              
occorrenti, con grande sollievo dell'interessato.                               
- Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna -                
Distretto territoriale di Montagna - Castel di Casio (Bologna)                  
n. 205/2002                                                                     
Nell'anno 2000 una signora chiedeva l'autorizzazione allo scarico di            
acque reflue domestiche, allegando la documentazione.                           
Dopo averle chiesto la presentazione di ulteriori documenti,                    
necessari per il completamento della pratica, l'Agenzia regionale per           
la Prevenzione e l'Ambiente esprimeva parere contrario alla soluzione           
progettuale presentata, e il Comune sospendeva le proprie                       
determinazioni.                                                                 
La signora presentava una nuova richiesta di autorizzazione, con la             
progettazione di un nuovo e diverso sistema di scarico, sulla quale             
ARPA esprimeva parere favorevole con prescrizioni, tra le quali                 
l'ottenimento dell'autorizzazione, da parte dell'Ente gestore del               
corpo idrico ricettore, dell'allacciamento dello scarico al fosso               
stradale.                                                                       
Il Comune, peraltro, non concedeva l'autorizzazione poiche' "ai sensi           
dell'art. 16 del Regolamento comunale per gli scarichi nelle condotte           
destinate alle acque piovane (quali fossi stradali) e' vietato                  
evacuare acque di qualunque altro tipo".                                        
Nuovamente nel dicembre 2001, facendo seguito ai colloqui intercorsi            
con un Tecnico di prevenzione di ARPA, la signora presentava al                 
Distretto territoriale ARPA la documentazione relativa alla nuova               
soluzione tecnica elaborata, indicata quale migliore anche dal punto            
di vista della tutela dell'ambiente.                                            
Anche su tale richiesta pero' il Distretto esprimeva parere negativo,           
motivando con la valutazione negativa operata dal Dipartimento di               
Sanita' pubblica.                                                               
A questo punto l'interessata, disperata, chiedeva il mio intervento.            
Dopo aver espresso le mie considerazioni su alcuni aspetti della                
vicenda, invitavo l'amministrazione comunale e il Distretto                     
territoriale ARPA, eventualmente coinvolgendo anche il Dipartimento             
di Sanita' pubblica, a ricorrere ad una conferenza di servizi al fine           
di elaborare indicazioni tecnico - procedurali sulla base delle quali           
la signora potesse presentare un'ulteriore domanda con sufficiente              
sicurezza di una positiva definizione del procedimento.                         
Il suggerimento e' stato accolto e, finalmente, la vicenda e' giunta            
ad una positiva soluzione.                                                      
- Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara                                  
n. 192/2002                                                                     
Il Centro per la tutela dei diritti dei malati di Ferrara mi chiedeva           
di esprimermi su una situazione nella quale non era stato possibile             
acquisire il parere della Commissione mista conciliativa in quanto la           
stessa non era ancora stata rinnovata.                                          
Rispondevo al Centro che non rientra nella mia competenza fornire               
pareri, bensi' esplicare interventi: peraltro, sarebbe stata mia cura           
sensibilizzare l'Azienda Ospedaliera per garantire l'attivazione di             
un organismo tanto importante per garantire agli utenti del servizio            
socio - sanitario la tutela prevista dalla normativa vigente.                   
Dopo svariati solleciti, apprendevo che la Commissione esisteva, ma             
era carente del Presidente, dimissionario, e che era gia' stato                 
sollecitato l'organismo competente alla nuova designazione.                     
Finalmente, a distanza di sei mesi dal primo intervento, mi veniva              
comunicata l'avvenuta integrazione della Commissione.                           
Cio' nonostante, dopo qualche tempo il Centro per la tutela dei                 
diritti dei malati mi faceva presente che l'Ufficio pubbliche                   
relazioni dell'Ospedale S. Anna gli aveva fornito notizie diverse:              
che cioe' la Commissione non era piu' attiva dal maggio 2000 e che,             
qualora fosse stata ricostituita, sarebbe stata sua cura trasmettere            
alla stessa la pratica gia' all'origine della vicenda.                          
Di nuovo interpellavo l'Azienda Ospedaliera chiedendo spiegazioni.              
Infine, a distanza di nove mesi dal mio primo intervento, l'Azienda             
mi trasmetteva il provvedimento di nomina dei due rappresentanti                
dell'Azienda Ospedaliera e di presa d'atto della ricostituzione della           
Commissione.                                                                    
- Consorzio della Bonifica Renana - Bologna                                     
n. 159/2002                                                                     
Solo fortunosamente un contribuente era entrato in possesso di una              
cartella di pagamento per quote consortili relativa all'anno 2000,              
che gli era stata notificata all'indirizzo nel quale l'interessato              
non risiedeva da circa dieci anni.                                              
Egli mi chiedeva pertanto di intervenire facendomi anche presente               
che, al contrario, precedenti richieste di pagamento gli erano state            
regolarmente inoltrate all'attuale indirizzo.                                   
Al mio invito a farmi conoscere le cause di questo disservizio,                 
lamentato anche da altri contribuenti, il Consorzio della Bonifica              
Renana replicava che il concessionario della riscossione, competente            
a provvedere alla notifica delle cartelle, gestisce tutti i dati                
concernenti i contribuenti, ivi compresa ovviamente l'individuazione            
dell'indirizzo.                                                                 
Il Consorzio mi faceva inoltre presente che, nonostante non fosse               
obbligato a tale adempimento, in precedenza aveva provveduto ad                 
inviare per posta ordinaria diversi avvisi bonari di pagamento                  
all'indirizzo esatto del contribuente.                                          
Devo sottolineare in proposito che casi consimili sono stati da me              
trattati con particolare cura nella considerazione che la corretta              
notifica delle cartelle esattoriali e' fondamentale per assicurare la           
legittimita' delle procedure esecutive che vengono attivate decorso             
inutilmente il termine di legge. Infatti, gli enti concessionari,               
decorsi 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale senza              
che sia intervenuto il pagamento, possono chiedere subito il fermo              
amministrativo dei mobili registrati del contribuente.                          
Nel caso di specie, le argomentazioni del Consorzio di Bonifica hanno           
confermato che si era verificato un disguido che poteva comportare              
conseguenze abnormi per il contribuente, tanto piu'  inammissibile              
dato il lungo tempo trascorso dalla modifica di indirizzo.                      
8. Casistica di alcuni degli interventi piu' significativi svolti nei           
confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi                
dell'art. 16 della Legge 15 maggio 1997, n. 127                                 
Vengono riportati di seguito alcuni degli interventi piu'                       
significativi svolti nei confronti delle Amministrazioni periferiche            
dello Stato ai sensi dell'art. 16 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.           
- Ministero dell'Interno - Ufficio territoriale del Governo di                  
Bologna                                                                         
n. 146/2002                                                                     
Un Assistente Capo della Polizia di Stato in pensione aveva richiesto           
ed ottenuto dalla Questura di Bologna di fruire anche nell'anno 2001            
di un ciclo di cure termali.                                                    
Rientrato a Bologna dopo aver effettuato il ciclo prescritto, egli              
aveva presentato alla Prefettura (ora Ufficio territoriale del                  
Governo) domanda di rimborso, senza ottenere alcun riscontro.                   
Solo a seguito di ripetute sollecitazioni, dopo sei mesi l'Ufficio              
territoriale del Governo gli rispondeva che non era possibile                   
rimborsare queste spese, dal momento che la fattura attestante il               
costo del soggiorno era stata rilasciata da un'agenzia di viaggio, e            
non da un albergo come richiede una circolare del Ministero                     
dell'Interno del 1985.                                                          
L'interessato chiedeva allora il mio intervento ritenendo di aver               
subito un'ingiustizia.                                                          
Facevo allora presente all'Ufficio territoriale del Governo che,                
essendo il viaggio stato organizzato dall'agenzia, la fattura                   
rilasciata dalla stessa, regolarmente quietanzata, costituiva il solo           
titolo attestante le spese di soggiorno sostenute per il periodo                
indicato.                                                                       
Il documento fiscale, peraltro accompagnato da conforme dichiarazione           
dell'albergo, appariva quindi in linea con quanto richiesto dal DPCM            
5 luglio 1965, secondo il quale "Per ottenere i rimborsi di cui sopra           
il personale dovra' presentare .. le fatture originali relative alle            
spese di soggiorno debitamente quietanzate".                                    
La pretesa di riconoscere il diritto al rimborso solamente in                   
presenza della fattura di un albergo era quindi frutto di                       
un'interpretazione restrittiva, anche se e' indubbio che questa e' la           
fattispecie che comunemente si verifica.                                        
Poiche' l'Ufficio territoriale del Governo insisteva nelle proprie              
determinazioni, richiamandosi a recenti disposizioni impartite dal              
Ministero dell'Interno e ad un parere del Ministero del Tesoro,                 
richiedevo al Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero                     
dell'Interno di esprimere il proprio parere in merito, anche in                 
considerazione del fatto che il problema riguardava un certo numero             
di soggetti.                                                                    
Con profonda soddisfazione il Ministero dell'Interno mi comunicava              
che aveva autorizzato, sia pure in via del tutto eccezionale, il                
rimborso delle spese.                                                           
- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate -             
Ufficio di Bologna 2                                                            
n. 936/99                                                                       
Do' conto di una complessa ed annosa vicenda che, nonostante tutti i            
miei sforzi, non e' stato possibile risolvere in maniera                        
soddisfacente.                                                                  
Pur essendo consapevole che la soluzione da me auspicata poteva                 
risultare difficoltosa, dal momento che attualmente non esiste una              
normativa ad hoc, ritengo cio' nonostante che, con una applicazione             
piu' consapevole dei principi di buona condotta amministrativa e di             
equita', la vicenda si sarebbe potuta risolvere positivamente.                  
L'episodio mi impone comunque di richiamare l'attenzione del                    
Parlamento e delle forze politiche sulla opportunita' di adottare una           
normativa specifica diretta a tutelare, anche sotto l'aspetto del               
pagamento delle imposte, i soggetti che vengono raggirati, affinche'            
al danno subito non si aggiunga la beffa di dover pagare le imposte             
per un negozio nullo o non suscettibile di alcuna efficacia concreta,           
come nel caso di specie.                                                        
Questi i fatti.                                                                 
Nel marzo 1996 una signora acquisto' con atto pubblico un                       
appartamento, pagando le imposte dovute come prima casa.                        
Successivamente la stessa apprese che l'appartamento era gia' stato             
venduto anche ad un altro soggetto.                                             
La controversia giudiziaria tra le due parti acquirenti circa                   
l'effettiva titolarita' dell'immobile perduro' fino al marzo 1999,              
quando tra le stesse intervenne una transazione con la quale la                 
signora riconosceva i diritti  della controparte sull'immobile.                 
Dopo alcuni mesi, l'interessata richiese al Secondo Ufficio delle               
Entrate di Bologna di conoscere se, in occasione dell'acquisto di               
altro appartamento, avrebbe potuto beneficiare del credito d'imposta            
previsto dalla Legge 448/98 per l'acquisto di un successivo                     
appartamento come "prima casa", ma il predetto Ufficio fiscale nego'            
tale possibilita'.                                                              
L'interessata allora, nel settembre 2000, chiedeva al Secondo Ufficio           
il rimborso delle imposte pagate per l'acquisto del primo                       
appartamento per il quale, a fronte di un solo trasferimento di                 
proprieta', l'amministrazione aveva percepito due volte le imposte              
corrispondenti.                                                                 
L'Ufficio negava il rimborso sul presupposto che l'istanza era                  
pervenuta oltre il termine di decadenza di tre anni dal pagamento               
dell'imposta principale, come previsto dall'art. 77 del DPR n. 131              
del 1986.                                                                       
A quel punto la signora si e' rivolta a me.                                     
Facevo allora presente all'Ufficio che, in realta', l'art. 77                   
richiamato prevede che "Il rimborso dell'imposta.. deve essere                  
richiesto, a pena di decadenza.. entro tre anni dal giorno del                  
pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto           
alla restituzione".                                                             
Nel caso di specie, il termine per chiedere il rimborso andava                  
individuato nel momento in cui era sorto il diritto alla                        
restituzione: fino al marzo 1999 era, infatti, pendente la                      
controversia circa l'effettiva proprieta' dell'appartamento, e in               
questa situazione la signora non aveva interesse, e soprattutto                 
diritto, a richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso               
delle imposte pagate.                                                           
D'altro canto, e' intuibile che, se in quel momento la ricorrente               
avesse richiesto il rimborso, l'Ufficio fiscale non l'avrebbe                   
concesso poiche' la stessa era ancora da ritenersi proprietaria                 
dell'immobile.                                                                  
Soltanto allorquando la controversia era cessata - marzo 1999 -  era            
maturato il diritto al rimborso delle imposte pagate per un immobile            
che non le era mai stato trasferito; conseguentemente, la domanda di            
rimborso, presentata nel settembre 2000, era da ritenersi in termini.           
La vicenda si e' conclusa in questi giorni, a seguito di un parere              
negativo dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna.                        
Quest'ultima ha ritenuto che la signora non abbia diritto al rimborso           
alla luce della normativa civilistica in materia di trascrizione e              
tributaria in materia di imposta di registro.                                   
Sotto l'aspetto civilistico, afferma l'Agenzia, i trasferimenti                 
restano tutti validi, anche se uno solo, in virtu' della                        
trascrizione, e' opponibile agli altri.                                         
Sotto l'aspetto tributario, per entrambi si e' realizzato il                    
presupposto d'imposta richiesto dalla legge, vale a dire l'atto                 
pubblico di compravendita.                                                      
L'Agenzia conclude richiamando l'art. 38 del citato  DPR 131/86,                
norma che prevede la restituzione dell'imposta di registro solamente            
nell'ipotesi che l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa             
non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato.                   
Pur essendo consapevole che una parte della giurisprudenza configura            
l'imposta di registro come imposta d'atto, indipendentemente                    
dall'efficacia dello stesso, e pur comprendendo, come dicevo sopra,             
la difficolta' della questione, mi limito a ricordare che la                    
registrazione ha lo scopo di accertare la legale esistenza degli                
atti, nella fattispecie di un atto traslativo della proprieta' di un            
bene immobile: in questo caso, non vi e' stata alcuna traslazione di            
proprieta', ma una semplice e volgare truffa in danno della seconda             
acquirente.                                                                     
A mio avviso, una maggiore disponibilita' ed equita' da parte                   
dell'amministrazione finanziaria avrebbe potuto alleviare, anche se             
in minima parte, le conseguenze della truffa ordita a danno della               
signora.                                                                        
- Ministero della Difesa - Distretto Militare di Bologna                        
n. 683/2002                                                                     
Un ragazzo aveva chiesto di essere dispensato dal compiere il                   
servizio militare di leva in quanto si trovava nelle condizioni                 
richieste dalla legge.                                                          
L'istanza, redatta su modulo prestampato, era stata presentata                  
all'Ufficio Reclutamento del Distretto Militare di Bologna, per                 
essere inoltrato al Ministero della Difesa.                                     
L'interessato non riceveva alcuna comunicazione: successivamente,               
pero', con suo grande disappunto veniva chiamato al servizio                    
militare, e doveva conseguentemente recedere dal contratto di                   
formazione - lavoro in corso.                                                   
Mi sono interessata alla vicenda su sollecitazione del padre del                
ragazzo, che lamentava come, in tal modo, il figlio avrebbe perso il            
residuo periodo di lavoro e la conseguente possibilita' di essere               
assunto a tempo indeterminato.                                                  
Ho allora interpellato con la massima sollecitudine il Distretto                
Militare: nel giro di alcuni giorni sono stata contattata                       
telefonicamente per un approfondimento della vicenda e per conoscere            
il numero telefonico dell'interessato.                                          
L'istanza del ragazzo, per errore trasmessa con ritardo al Ministero,           
e' stata inviata con la massima urgenza: l'interessato ha cosi'                 
potuto beneficiare della sospensione del periodo di leva ed e' potuto           
tornare al proprio posto di lavoro.                                             
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione didattica II -                
Casalecchio di Reno (Bologna)                                                   
n. 286/2002                                                                     
Un bambino non era stato ammesso in una scuola materna di Casalecchio           
di Reno perche' residente a Bologna, ai confini del territorio di               
Casalecchio, benche' i suoi due fratelli frequentassero quello stesso           
plesso.                                                                         
Infatti, applicando i principi elaborati per la formazione della                
graduatoria, che ponevano come quarto criterio di precedenza i                  
residenti in altri comuni, il figlio minore era stato collocato al              
quarantacinquesimo posto.                                                       
La madre del bimbo mi faceva presente allora che il bambino soffriva            
di disagi psichici i quali, a detta dei medici, si sarebbero                    
inevitabilmente aggravati se fosse stato allontanato dai fratelli e             
dal proprio ambiente.                                                           
D'altro canto, poiche' l'Istituto aveva espressamente richiesto                 
garanzie che non venissero effettuate doppie iscrizioni, a suo tempo            
la signora non aveva iscritto il minore anche presso una scuola                 
bolognese, ne' cio' era stato possibile una volta che aveva avuto               
notizia della mancata ammissione perche' le iscrizioni erano chiuse.            
Facevo allora presente alla Direzione didattica II Circolo che                  
l'utilizzo della residenza quale criterio prevalente per la                     
formazione delle graduatorie di ammissione non consente di                      
valorizzare situazioni particolari, quali quella sopra descritta,               
nella quale vi sono fratelli che gia' frequentano quella certa                  
scuola, oppure quelle in cui sussistono condizioni fisiche o                    
psichiche particolari.                                                          
La circostanza poi che, al contrario, il Comune di Bologna non usasse           
rigidamente il criterio della residenza determinava  una discrepanza            
nella formazione delle graduatorie tra territori limitrofi.                     
La Direzione didattica mi faceva allora presente che questi criteri             
erano stati adottati su espressa richiesta del Comune di Casalecchio            
di Reno, stante la difficolta' di inserire tutti i bambini residenti            
nel comune.                                                                     
La stessa Direzione pero', recependo le mie perplessita', dava prova            
di grande apertura e sensibilita' nel rivalutare la posizione del               
minore, e si dichiarava disponibile a fare una eccezione per il caso            
di specie, collocando il bimbo al II posto nella lista di attesa, con           
cio' ammettendolo alla scuola materna.                                          
L'Assessorato alla Scuola del Comune di Casalecchio di Reno non                 
appariva altrettanto convinto della bonta' della soluzione offerta              
dalla Direzione didattica, ma, al contrario, esprimeva alcune                   
perplessita' circa la valutazione che della stessa poteva essere data           
dai genitori di minori che, pur essendo residenti a Casalecchio, non            
erano stati ammessi alla scuola materna.                                        
Replicavo allora che le esigenze specifiche, gravi e documentate, del           
bambino non potevano essere ignorate dalle Istituzioni, chiamate a              
temperare la rigidita' delle regole e dei criteri con la possibilita'           
dell'eccezione qualora necessaria per la particolarita' del caso,               
proprio per realizzare una vera parita' di condizioni.                          
Nel frattempo, avevo portato all'attenzione dell'Ufficio Scolastico             
regionale l'esigenza che, nell'ambito del suo potere di coordinamento           
dell'esercizio delle funzioni pubbliche in materia, valutasse                   
l'opportunita' di intervenire presso le Direzioni didattiche                    
competenti per un effettivo superamento delle disparita' e delle                
conseguenze negative derivanti all'utenza dall'adozione di criteri              
difformi e contrastanti.                                                        
L'Ufficio mi ha fatto pero' presente in questi giorni che, benche'              
avesse risolto simili problematiche fino a quando ne ha avuto la                
competenza, nel momento attuale e' impossibilitato ad intervenire               
stante l'entrata in vigore del DPR 275/99, che ha riconosciuto alle             
istituzioni scolastiche autonomia gestionale, organizzativa e                   
didattica.                                                                      
Una risposta che mi ha lasciato l'amaro in bocca..                              
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione didattica di                  
Castenaso (Bologna)                                                             
n. 340/2002                                                                     
In previsione dell'istituzione di una nuova sezione di scuola                   
dell'infanzia, cosi' da fare fronte a tutte le richieste presentate,            
una signora aveva fatto domanda per la propria bambina presso quella            
certa scuola.                                                                   
Inopinatamente la signora apprendeva che la Direzione didattica non             
intendeva piu' istituire la sezione supplementare, in quanto il                 
numero di bambini interessati era insufficiente.                                
La signora mi esprimeva il suo disappunto per questa decisione, e               
faceva inoltre presente che, in ogni caso, la Direzione didattica non           
aveva tenuto in alcun conto la scelta da lei espressa in via                    
subordinata.                                                                    
Chiedevo allora alla Direzione di valutare la possibilita' di                   
garantire comunque l'inserimento nella scuola d'infanzia di tutti i             
bambini aventi diritto, data la fondamentale importanza che riveste             
la scuola dell'infanzia nella promozione della formazione della                 
personalita', nell'educazione e nell'acquisizione di capacita' da               
parte dei minori.                                                               
La Direzione didattica mi rispondeva a stretto giro di posta,                   
evidenziando tutti gli sforzi profusi per risolvere il problema della           
signora e di tutti gli altri genitori nella stessa situazione, e mi             
comunicava che, con opportuni spostamenti, la sezione era stata                 
istituita. Di conseguenza,  tutti i bambini erano stati accolti nella           
scuola materna.                                                                 
- Istituto nazionale della Previdenza Sociale - Agenzia di Bologna              
n. 132/2002                                                                     
Una anziana signora aveva proposto ricorso per il riconoscimento                
dell'indennita' di accompagnamento.                                             
Nel 2001 il Tribunale di Bologna le aveva dato ragione; purtroppo,              
nel frattempo la signora era deceduta.Nel giugno 2001 l'INPS aveva              
richiesto ai suoi eredi la documentazione occorrente per liquidarli             
ed entro alcuni giorni era stato presentato quanto occorrente.                  
Da allora gli interessati non avevano piu' avuto notizie.                       
Nel febbraio 2002 costoro si erano rivolti a me esasperati, per                 
ottenere quanto dovuto.                                                         
Ho allora fatto presente la situazione all'Istituto, che prontamente            
ha disposto il pagamento spettante agli aventi diritto.                         
- Istituto nazionale della Previdenza Sociale - Agenzia di San                  
Giovanni in Persiceto (Bologna)                                                 
n. 471/2002                                                                     
Pervenivano dal Tribunale di Bologna, "per quanto eventualmente di              
competenza", alcune missive cola' inviate da un cittadino il quale,             
con argomentazioni fumose e quasi farneticanti, chiedeva Agenzia                
dell'INPS di San Giovanni in Persiceto svariati benefici                        
previdenziali, in particolare la reversibilita' della pensione di               
inabilita' di una sorella deceduta nel 1993, nonche' la pensione                
sociale.                                                                        
Il richiedente aveva indirizzato tali missive al Segretariato                   
generale della Presidenza della Repubblica, al Tribunale di Bologna e           
all'INPS.                                                                       
Al riguardo l'Agenzia INPS di San Giovanni in Persiceto mi informava            
che l'interessato non aveva mai fatto domanda per ottenere la                   
pensione di reversibilita' della sorella e che, in ogni caso, non               
sussisteva assolutamente il diritto a tale prestazione, cosi' come              
allo stesso non competeva la pensione sociale, dal momento che era              
gia' titolare di pensione INPDAP.                                               
Comunicavo allora all'interessato la nota dell'Istituto, ricevendone            
in risposta una lettera sconclusionata, che minacciava il ricorso al            
Segretariato generale della Repubblica nonche' al Tribunale di                  
Bologna nei miei confronti.                                                     
Nello stesso periodo, ricevevo dal Tribunale di Bologna, sempre                 
inviate per quanto eventualmente di competenza, altre lettere simili,           
indirizzate anche all'Agenzia INPS, contenenti analoghe richieste di            
benefici previdenziali: tutte le lettere, pur essendo firmate da                
altre persone, apparivano chiaramente scritte con la stessa macchina            
e con analoghe argomentazioni sconclusionate.                                   
Per tentare di chiarire le posizioni rivendicate ho telefonato ad               
alcuni dei richiedenti, riscontrando situazioni al limite della                 
truffa. Infatti le missive, predisposte sempre dallo stesso soggetto,           
richiedevano benefici previdenziali infondati: in un caso, in cui si            
pretendeva di ottenere l'indennita' di accompagnamento, addirittura             
non era mai stata presentata la relativa istanza.                               
Ho poi appreso che, a cagione di queste missive, l'Agenzia era stata            
oggetto di ispezioni, a seguito delle quali era stata riconosciuta la           
sua assoluta correttezza.                                                       
Ho ritenuto opportuno evidenziare questo caso perche' emblematico di            
situazioni, meno infrequenti di quanto si possa ritenere, nelle quali           
la pubblica amministrazione, fatta oggetto di persecuzioni da parte             
di soggetti di ridotte capacita' mentali o che non hanno niente da              
perdere, deve impiegare tempo ed energie che potrebbero essere                  
utilizzate per i propri fini istituzionali nel tentativo di                     
apprestare una efficace difesa contro questi comportamenti molesti.             
- Istituto nazionale della Previdenza Sociale - Sede di Ravenna                 
n. 815                                                                          
Un legale del Foro di Ravenna mi chiedeva il riesame del diniego                
tacito all'accesso opposto dall'Istituto nazionale per la Previdenza            
Sociale - Sede di Ravenna.                                                      
La sua richiesta nasceva dalla mancata esecuzione, nonostante vari              
pignoramenti, di un decreto ingiuntivo a carico di un cittadino                 
ravennate e dall'esigenza di accedere agli atti dell'INPS per                   
individuare il datore di lavoro del debitore stesso, e poter cosi'              
effettuare il pignoramento del quinto dello stipendio.Nella richiesta           
venivano sottolineate le ragioni giuridicamente rilevanti che la                
supportavano.                                                                   
L'Istituto faceva allora presente al legale che di cio' aveva                   
informato l'interessato: qualora lo stesso non si fosse opposto entro           
20 giorni, l'accesso sarebbe stato consentito.                                  
Mentre ancora non era decorso il termine, il Dirigente che si era               
occupato della pratica veniva trasferito, e il Dirigente subentrato             
inviava al debitore una nuova ed identica lettera informativa.                  
Cio' nonostante, il debitore non faceva pervenire alcuna opposizione.           
A questo punto, mentre il legale si aspettava finalmente di ottenere            
l'accesso, il Dirigente lo informava oralmente che non lo avrebbe               
concesso.                                                                       
Valutate le argomentazioni, ed evidenziato che l'interessato, benche'           
ripetutamente interpellato, non si era opposto, chiedevo all'Istituto           
di autorizzare l'accesso  ai propri atti.                                       
In risposta, l'Istituto persisteva nel proprio diniego, ritenendo che           
l'oggetto della richiesta rientrasse nelle informazioni sottratte               
all'accesso, cosi' come individuate nel Regolamento per la disciplina           
del diritto di accesso adottato dall'Istituto.                                  
In particolare, l'Istituto dichiarava che nel predetto Regolamento              
viene espressamente escluso l'accesso relativamente ad atti e                   
documenti attinenti all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto           
contributivo INPS - datori di lavoro.                                           
L'Istituto affermava, inoltre, di aver informato l'interessato al               
fine di acquisire un suo eventuale consenso, in difetto del quale non           
era possibile desumere un consenso.                                             
Come ho gia' osservato in occasione di precedenti relazioni, la                 
competenza attribuita al Difensore civico in materia di accesso ai              
documenti appare scarsamente incisiva qualora l'amministrazione non             
ritenga di collaborare, ma si limiti a controbattere le motivazioni             
sostenute dal Difensore civico, con cio' confermando la                         
determinazione originaria.                                                      
Nel caso di specie e' avvenuto appunto questo: l'Istituto ha dato               
all'interpello dell'interessato previsto dall'art. 17, comma 4, del             
Regolamento, una interpretazione fuorviante. La norma infatti recita:           
"Quando la richiesta di accesso riguardi i documenti indicati                   
nell'art. 8, comma 5, lettera d) del DPR 27/6/1992, n. 352, il                  
responsabile del procedimento di accesso informa immediatamente della           
richiesta di accesso pervenutagli il titolare dell'interesse alla               
riservatezza della informazione, anche ai fini di un suo eventuale              
intervento nel procedimento stesso, ai sensi dell'art. 10 della Legge           
241/90.".                                                                       
Appunto in attuazione di questa previsione, le due note di interpello           
inviate dall'INPS all'interessato concludevano che, se lo stesso non            
avesse fatto pervenire all'ufficio alcuna comunicazione nel termine             
di 20 giorni dalla ricezione del predetto invito, l'Istituto avrebbe            
portato a conoscenza del richiedente la notizia richiesta.                      
In conclusione, ne' il quarto comma dell'art. 17 citato, ne' il                 
tenore della lettera di interpello inviata dall'Istituto,                       
consentivano di attribuire al silenzio un valore di diniego, ma                 
all'opposto lo dovevano qualificare come assenso.                               
Comunicavo, allora, allo studio legale che, pur non condividendo le             
motivazioni addotte dall'Istituto, nel rispetto della normativa                 
vigente in materia di accesso dovevo considerare concluso il mio                
intervento.                                                                     
- Istituto nazionale di Previdenza per i Dipendenti                             
dell'Amministrazione pubblica - Sede di Bologna                                 
n. 80/2002                                                                      
A seguito del decesso dell'ex marito, avvenuto nel 1994, la moglie              
divorziata ricorreva al Tribunale di Bologna per ottenere il                    
riconoscimento della quota di pensione di reversibilita' a lei                  
spettante da parte di INPDAP e ENPALS, Enti che avevano riconosciuto            
il diritto a pensione solamente alla seconda moglie del defunto.Nel             
1999 il Tribunale attribuiva alla ricorrente il 50% della pensione di           
reversibilita' con decorrenza dalla data di attribuzione alla seconda           
moglie, e con obbligo per gli Enti erogatori di provvedere alla                 
corresponsione diretta dei trattamenti pensionistici a lei spettanti.           
Mentre l'ENPALS provvedeva a corrispondere integralmente quanto                 
spettante alla stessa a decorrere dal 1994, l'INPDAP dava esecuzione            
alla sentenza solamente a decorrere dalla data di notifica della                
pronuncia giudiziaria, ritenendo che - in base alla consolidata                 
giurisprudenza in materia - le somme arretrate spettanti alla prima             
moglie per il periodo pregresso (quantificate in oltre cinquanta                
milioni) dovessero essere pagate dalla seconda moglie.                          
Nonostante le reiterate insistenze dell'interessata, l'Istituto non             
recedeva dalle  proprie decisioni.                                              
Intervenivo allora, a richiesta della predetta, per ribadire che la             
giurisprudenza invocata dall'Istituto concerneva le fattispecie nelle           
quali la sentenza del giudice non aveva indicato la data di                     
decorrenza della corresponsione diretta da parte dell'Ente: del tutto           
diverso era pero' il caso di specie, nel quale il Tribunale aveva               
espressamente posto a carico dell'Istituto l'obbligo di corrispondere           
direttamente alla prima moglie il trattamento pensionistico fin dalla           
data del suo riconoscimento.                                                    
Non a caso, sottolineavo, l'ENPALS, tenuto ad analogo obbligo, non              
aveva sollevato alcuna difficolta' ad ottemperare integralmente al              
giudicato.                                                                      
L'Istituto pero' persisteva nel suo diniego.                                    
A questo punto, riscontrato che la posizione assunta dall'INPDAP era            
suscettibile di determinare un grave pregiudizio all'interessata (e'            
intuibile, infatti, la differenza che corre tra la realizzazione di             
un diritto di credito a carico di un Ente pubblico e, invece, la                
prospettiva di richiedere tale importo ad un soggetto privato)                  
sottoponevo il caso all'esame della Sede centrale di Roma.                      
Purtroppo quest'ultima non rispondeva, nonostante le mie                        
sollecitazioni.                                                                 
Per fortuna dell'interessata, e con mio grande sollievo, apprendevo             
che, nel frattempo, era intervenuto un accordo tra le due parti, e              
che, di conseguenza, la vicenda era da ritenersi chiusa.                        
- Istituto nazionale di Previdenza per i Dipendenti                             
dell'Amministrazione pubblica - Sede di Ravenna                                 
n. 337/2002                                                                     
Una infermiera a riposo mi chiedeva di aiutarla per ottenere                    
l'accoglimento della sua domanda, inviata nel 1999 all'INPDAP di                
Ravenna, diretta ad ottenere il riconoscimento del riscatto di un               
corso di specializzazione.                                                      
Essa infatti aveva ripetutamente prodotto tutta la documentazione               
necessaria, aveva ripetutamente sollecitato l'Istituto previdenziale,           
ma sempre invano.                                                               
Chiedevo allora all'INPDAP di farmi sapere quanto tempo ancora                  
occorreva per arrivare ad una conclusione dell'annosa pratica.                  
Dopo alcuni solleciti, l'Istituto mi faceva presente che tale                   
riconoscimento sarebbe potuto avvenire soltanto in sede di                      
liquidazione del trattamento di pensione definitiva.                            
Chiedevo all'Istituto che allora mi facesse sapere quanto tempo                 
ancora occorreva per definire il provvedimento di pensione                      
definitiva.                                                                     
L'Istituto mi rispondeva che era impossibilitato a provvedere perche'           
non erano pervenuti dall'Ente di appartenenza i documenti necessari.            
La signora pero' contestava questa affermazione, ed inviava a me e              
all'Istituto copia della raccomandata con la quale, nel 2000,                   
l'Azienda USL di Ravenna aveva inviato all'INPDAP di Ravenna  la                
domanda e tutta la documentazione occorrente per la liquidazione                
della pensione.Di nuovo sollecitavo l'INPDAP e, infine, nell'agosto,            
l'Istituto mi comunicava l'avvenuta determinazione della pensione               
definitiva.                                                                     
- Ordine degli Architetti della Provincia di Modena                             
n. 528/2002                                                                     
Su richiesta del legale rappresentante di una ditta che svolge                  
ricerche di mercato, sono intervenuta presso l'Ordine degli                     
Architetti della Provincia di Modena in virtu' della natura giuridica           
di enti pubblici riconosciuta agli Ordini e Collegi professionali               
dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti.                            
La questione verteva sul diniego al rilascio di copia dell'elenco               
degli iscritti, opposto all'interessato da parte dell'Ordine degli              
Architetti.                                                                     
Intervenire presso l'Ordine precisando che, a mio avviso, l'elenco              
degli iscritti, al pari dell'Albo, e' da considerare quale documento            
pubblico e non certo riservato, e che, di conseguenza, doveva esserne           
consentito l'accesso.                                                           
L'Ordine degli Architetti mi comunicava che, al momento, l'Albo non             
era disponibile in quanto in fase di revisione; che peraltro presso             
la sede dell'Ordine stesso era a disposizione per la consultazione              
(ed a richiesta per il rilascio di copia fotostatica) l'elenco degli            
iscritti; che l'Albo edizione 2001 era liberamente consultabile                 
presso tutti gli Ordini e presso gli enti e pubblici uffici a cui era           
stato a suo tempo inviato; che le etichette con indirizzo prestampato           
richieste dalla ditta venivano fornite su motivata richiesta per                
tutte le iniziative culturali patrocinate od approvate dal Consiglio            
dell'Ordine, mentre non venivano rilasciate per fini commerciali,               
pubblicitari od altro, e cio' anche su richiesta degli iscritti.                
L'Ordine mi precisava, infine, che la richiesta a suo tempo                     
presentata dalla ditta non portava alcuna firma ma solo la sigla                
della ditta, e che la stessa era motivata con un generico scopo                 
commerciale, senza ulteriori precisazioni.                                      
Per tali motivi, l'Ordine riteneva di non dover corrispondere alla              
richiesta, sia in considerazione del tono usato dal richiedente e sia           
anche per motivi organizzativi e di disponibilita' di personale: lo             
stesso Ordine ribadiva, peraltro, che l'interessato ben sapeva di               
potersi recare presso la sua sede per consultare l'Albo  o l'elenco             
degli iscritti ed ottenerne fotocopie dietro pagamento dei diritti di           
segreteria.                                                                     
Le argomentazioni a sostegno del diniego non mi sembravano                      
convincenti, in quanto la ditta si era limitata a richiedere l'elenco           
degli iscritti, e non etichette con indirizzo prestampato degli                 
stessi. Essa inoltre aveva fatto una richiesta ragionevole, essendo             
la sua sede in provincia di Rimini, pertanto e' evidente che sarebbe            
stato oneroso e scomodo recarsi a Modena unicamente per ricevere                
quanto poteva esserle inviato per posta.                                        
Comunicavo pertanto all'Ordine che, stante la sua natura pubblica,              
confermata dal Garante per la tutela dei dati personali, a mio avviso           
esso era tenuto al rilascio di copia della documentazione richiesta,            
e allo scopo invitavo il Presidente a provvedere all'invio nel                  
termine di trenta giorni.                                                       
La vicenda si e' risolta positivamente con l'invio della                        
documentazione alla societa' richiedente.                                       
9. Alcuni degli interventi piu' significativi svolti nei confronti di           
altre pubbliche Amministrazioni ed Enti diversi presenti nel                    
territorio della regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 2                   
dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 1995                                           
Ho qui evidenziato alcuni degli interventi attuati in esecuzione del            
principio di collaborazione con tutte le pubbliche Amministrazioni              
previsto al comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 1995.                      
- Comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia)                                     
n. 820/2002                                                                     
Questo intervento, relativo al caso dei cani beagle provenienti da un           
allevamento di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), ha avuto una                    
rilevanza a livello nazionale, assumendo i contorni di una tele                 
novela.                                                                         
La vicenda e' iniziata nel maggio 2002, in seguito al sequestro, per            
presunti maltrattamenti, di alcuni cani destinati ad un allevamento             
di Amburgo che pratica la vivisezione.                                          
Nel luglio 2002 il Consiglio regionale approvava all'unanimita' la              
L.R. n. 20, la quale, tra le altre disposizioni,  proibiva                      
l'allevamento di cani e gatti a scopo di sperimentazione.                       
Nel frattempo il Presidente dell'Ente nazionale Protezione Animali -            
Sezione provinciale di Reggio Emilia, mi segnalava che il  Comune di            
San Polo d'Enza, (nel cui territorio era appunto ubicato uno                    
stabilimento che alleva, tra gli altri, cani e gatti a scopo di                 
sperimentazione), aveva omesso di adottare i provvedimenti a lui                
demandati dalla L.R. 27/00, concernente la tutela ed il controllo               
della popolazione canina e felina. L'ENPA mi chiedeva pertanto                  
l'urgente nomina di un commissario ad acta che provvedesse in sua               
vece.                                                                           
In particolare, l'ENPA lamentava che, nonostante lo stabilimento non            
avesse provveduto all'identificazione ed iscrizione di ciascun cane             
nell'anagrafe canina (e vi avesse provveduto solamente nel giugno               
2002, iscrivendo 20 esemplari su diverse centinaia), e non avesse               
rispettato l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico,                
nonche' di segnalazione delle cessioni, vendite e decessi di cani, il           
Comune non aveva adottato i provvedimenti sanzionatori di competenza.           
Chiedevo allora al Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria           
locale di Reggio Emilia di accertare la fondatezza dell'esposto,                
cosi' da poter valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per             
l'esercizio dei poteri sostitutivi.                                             
Il Servizio Veterinario mi comunicava di aver gia' effettuato una               
ispezione presso lo stabilimento, unitamente al Corpo Forestale, e di           
aver riscontrato la presenza di oltre 900 cani recanti solamente un             
tatuaggio auricolare con numerazione interna, e assicurava comunque             
di svolgere un'azione sistematica di vigilanza sul registro di carico           
e scarico.                                                                      
A sua volta, il Comune di San Polo d'Enza comunicava che, dopo                  
l'iscrizione di circa 50 esemplari nel giugno 2002, nell'agosto 2002            
la ditta aveva richiesto l'iscrizione degli altri 922 cani. L'Ente,             
inoltre, giustificava la mancata adozione di provvedimenti                      
sanzionatori per il ritardo con il quale la ditta aveva provveduto              
all'iscrizione nell'anagrafe canina comunale, con riferimento alle              
sue perplessita' circa l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina              
per un allevamento di animali destinati alla sperimentazione, come              
tale disciplinato dal DLgs n. 116 del 1992.                                     
Facevo allora presente al Comune che riusciva difficile ipotizzare              
dubbi interpretativi a distanza di ben due anni dall'entrata in                 
vigore della L.R. 27/00; in ogni caso, poiche' l'entrata in vigore              
della L.R. n. 20 del 2002 rendeva illegittimo l'allevamento a scopo             
di sperimentazione, gli chiedevo di comunicarmi le determinazioni che           
intendeva adottare in merito alla revoca dell'autorizzazione per                
l'allevamento di cani e gatti a fini di sperimentazione.                        
Nel frattempo l'ENPA mi segnalava che, a seguito di verifiche                   
effettuate dal Corpo Forestale dello Stato, risultavano mancanti un             
centinaio di cani, e chiedeva un controllo sulla legittimita'                   
dell'uscita degli stessi dall'allevamento nel periodo successivo                
all'entrata in vigore della Legge 20/02.                                        
Invitavo allora gli Enti interessati ad effettuare ulteriori                    
verifiche, e allo scopo di fare il punto della situazione indicevo              
una riunione informale.                                                         
Perveniva intanto copia del provvedimento con il quale il Comune di             
San Polo d'Enza, pur in presenza di piu' violazioni, aveva contestato           
alla ditta proprietaria dell'allevamento la violazione prevista dal             
comma 2, dell'art. 7 della L.R. 27/00, e le aveva comminato una sola            
sanzione pecuniaria, nella misura minima.                                       
A questo proposito comunicavo all'Ente che, a mio avviso, questo                
provvedimento concretava una elusione sostanziale della normativa,              
dal momento che ripetute violazioni della medesima norma con distinte           
condotte omissive avrebbero dovuto comportare, in base ai principi              
normativi in materia, il cumulo delle relative sanzioni.                        
Nella riunione tenutasi il 3 settembre presso questa sede alla                  
presenza dei rappresentanti degli enti interessati, si cercava di               
accertare il numero esatto di cani presenti nell'allevamento, se essi           
erano stati iscritti all'anagrafe canina e se, infine, erano state              
comunicate all'anagrafe canina comunale tutte le variazioni                     
(cessioni, nascite, morti).                                                     
In quella occasione il Servizio Veterinario evidenziava che,  non               
essendo possibile determinare con esattezza la tipologia dei soggetti           
ai quali erano stati ceduti i cani, non risultava possibile                     
verificare se le cessioni fossero avvenute in violazione alla L.R.              
20/02.                                                                          
Il Servizio peraltro assicurava di aver attivato ogni utile riscontro           
al riguardo.                                                                    
A conclusione dell'incontro, ribadivo l'invito a tutti gli Enti                 
preposti a verificare che, successivamente all'entrata in vigore                
della L.R. 20/02, non fossero state effettuate cessioni di animali a            
strutture aventi scopo di sperimentazione.                                      
Manifestavo inoltre agli intervenuti la mia intenzione di fare                  
presente all'Amministrazione regionale le difficolta' di applicazione           
della recente normativa, prospettando l'opportunita' di una norma               
transitoria che, nel rispetto delle finalita' di tutela degli                   
animali, consentisse all'azienda di  salvaguardare i propri                     
investimenti e l'occupazione.                                                   
La riunione si concludeva con l'invito al Sindaco ad adottare i                 
provvedimenti di competenza entro 30 giorni.                                    
Facevo comunque presente che, nell'ipotesi fossi venuta a conoscenza            
di vendite effettuate dalla ditta in violazione della normativa                 
regionale, avrei attivato senza ulteriori indugi la procedura di                
nomina del commissario ad acta.                                                 
Nei giorni successivi apprendevo dal Corpo Forestale dello Stato che,           
dopo il primo agosto 2002, data di entrata in vigore della L.R.                 
20/02, erano state effettuate consistenti cessioni di cani a favore             
di tre ditte di sperimentazione farmacologica e tossicologica.                  
Il predetto Corpo aveva pertanto contestato alla ditta tre sanzioni             
amministrative.                                                                 
In presenza di siffatte inequivocabili violazioni, invitavo il                  
Sindaco del Comune di San Polo d'Enza ad adottare senza ulteriori               
indugi il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a suo tempo               
concessa alla ditta, al fine di evitare la reiterazione di ulteriori            
comportamenti illeciti da parte della stessa, con conseguenti                   
responsabilita' amministrative e contabili a carico di coloro che               
cio' avevano consentito.                                                        
A questo punto l'ENPA, reiterava la propria richiesta di nomina di              
commissario ad acta, motivando con la circostanza che il Comune non             
solo aveva omesso di sanzionare la ditta per le violazioni alle norme           
della L.R. 27/00 sulla tenuta dell'anagrafe canina, ma anche, e                 
soprattutto, che lo stesso non aveva revocato l'autorizzazione                  
all'attivita' di allevamento: in tal modo, era stato consentito alla            
ditta di violare ripetutamente gli obblighi discendenti dalla L.R.              
20/02.                                                                          
Dal canto suo, il Comune, in un comunicato agli organi di                       
informazione affermava la propria intenzione di non attivare alcuna             
iniziativa in proposito fino a quando non avesse ricevuto dalla                 
Regione Emilia-Romagna chiarimenti sull'applicazione della L.R.                 
20/02, stanti i suoi dubbi che tale normativa fosse in contrasto con            
le norme comunitarie sulla libera circolazione e la libera                      
concorrenza.                                                                    
Preso atto della posizione assunta dal Comune, ritenevo di non poter            
piu' procrastinare l'attivazione della procedura diretta all'adozione           
dei poteri sostitutivi, ed inviavo l'istanza dell'ENPA al Comitato              
regionale di Controllo, affinche' quest'ultimo valutasse la                     
sussistenza dei presupposti per disporre la diffida ad adempiere nei            
confronti dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 32 della            
L.R. 7/92.                                                                      
Il 19 settembre il Comitato regionale di Controllo, ritenendo che               
sussistesse inadempimento soltanto in relazione all'obbligo di                  
aggiornare, in conformita' della L.R. 20/02, l'autorizzazione a suo             
tempo rilasciata, invitava il Comune di San Polo d'Enza a provvedere            
in tal senso entro 45 giorni.                                                   
Nel frattempo, la Regione Emilia-Romagna chiariva all'Amministrazione           
comunale che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 20/02, le             
autorizzazioni all'allevamento di cani e gatti a fini di                        
sperimentazione dovevano intendersi decadute: conseguentemente, le              
autorizzazioni gia' rilasciate dovevano essere aggiornate, precisando           
le specie per le quali tale tipo di attivita' era consentito.                   
Ciononostante, il Comune decideva di non applicare la normativa della           
L.R. 20/02 e di non dare luogo all'aggiornamento o caducazione                  
parziale dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata alla ditta.                 
La L.R. n. 20 del 2002 veniva, nel frattempo, impugnata dal Governo             
in quanto ritenuta esorbitare dalla competenza legislativa regionale            
nella materia della ricerca scientifica e della tutela della salute,            
ed in violazione del DLgs n. 116/92, di recepimento della direttiva             
n. 86/608/CEE, nonche' in contrasto con la normativa comunitaria nel            
settore dell'attivita' di sperimentazione.                                      
Il Comune di San Polo d'Enza ricorreva allora al TAR                            
dell'Emilia-Romagna contro il Comitato regionale di Controllo, il               
Difensore civico regionale, la Regione Emilia-Romagna e l'ENPA,                 
chiedendo la sospensione dei provvedimenti impugnati, ma il TAR                 
rigettava il ricorso: cio' nonostante, il Sindaco comunicava alla               
stampa che, nella sostanza, avrebbe continuato a disapplicare la L.R.           
20/02.                                                                          
Forse proprio allo scopo di bloccare la procedura di nomina del                 
commissario ad acta, ormai ineludibile, nel novembre 2002 il Sindaco            
di San Polo d'Enza decideva di revocare la precedente determinazione            
e di porre nel nulla - limitatamente all'allevamento di cani e gatti            
- l'autorizzazione concessa a suo tempo all'allevamento di animali a            
scopo di sperimentazione.                                                       
Peraltro, quest'ultimo provvedimento non era fondato su                         
argomentazioni giuridiche, - che anzi erano richiamate le premesse              
giuridiche che avevano sostenuto la precedente, opposta                         
determinazione - bensi' sulle garanzie date, a suo dire,                        
dall'Amministrazione regionale circa la conformita' della L.R. 20/02            
all'ordinamento comunitario e al disposto costituzionale, nonche'               
sull'impegno che, sempre a suo dire, l'Amministrazione regionale                
avrebbe assunto, di tenerlo indenne da eventuali richieste di                   
risarcimenti.                                                                   
Pur trattandosi di provvedimento contraddittorio ed illogico quanto             
alla motivazione, per contrasto tra le premesse e  il dispositivo,              
prendevo atto che l'Amministrazione aveva ottemperato al proprio                
obbligo e che, di conseguenza, erano venuti meno i presupposti per              
l'adozione dei poteri sostitutivi.                                              
E' di questi giorni la decisione con la quale il TAR                            
dell'Emilia-Romagna - adito dalla ditta titolare dell'allevamento -             
ha negato la sospensiva del provvedimento di cui sopra con una                  
motivazione che lascia poche speranze all'accoglimento del ricorso              
anche nel giudizio sul merito, con cio', presumibilmente, ponendo               
fine alla vicenda.                                                              
- Comune di Sant'Agostino (Ferrara)                                             
n. 371/2002                                                                     
Il WWF Italia - Sezione Alto Ferrarese, mi segnalava che nell'anno              
2000 era stata rilasciata una concessione per la costruzione di una             
stazione radio base per la telefonia mobile, senza che fosse stata              
acquisita la prescritta valutazione di impatto ambientale.                      
Da allora si erano susseguiti una serie di ricorsi, nonche' un primo            
annullamento d'ufficio della concessione edilizia da parte del                  
Responsabile del settore,  ed un secondo nel quale lo stesso                    
Responsabile si riservava l'adozione di tutti i provvedimenti                   
necessari e conseguenti.                                                        
A distanza di un anno, l'amministrazione non aveva pero' adottato               
alcun provvedimento concreto per lo smantellamento, o comunque per il           
suggellamento dell'impianto.Il WWF mi chiedeva pertanto di esercitare           
i poteri sostitutivi previsti dall'art. 136 del DLgs 267/00,                    
attraverso la nomina di un commissario ad acta.                                 
Inviavo allora con urgenza tutto il carteggio al Comitato regionale             
di Controllo, perche' attivasse la procedura di diffida ad adempiere            
a carico del Comune di Sant'Agostino.                                           
In quella sede il Comitato verificava, peraltro, che, nella                     
fattispecie, si configurava l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 8                
della L.R. n. 47 del 1985, e che, di conseguenza, la competenza a               
provvedere per tale ipotesi - in caso di inerzia del Comune - era               
stata delegata alla Provincia.                                                  
Il Comitato stesso provvedeva quindi ad inviare gli atti alla                   
Provincia di Ferrara.                                                           
Stante la rilevanza della questione, non ritenevo di chiudere il mio            
intervento, ma sollecitavo l'Amministrazione provinciale di Ferrara             
ad intervenire con urgenza, soprattutto in considerazione delle                 
notizie che mi pervenivano dal WWF, secondo le quali l'impianto -               
abusivo - era ancora in funzione.                                               
Finalmente il responsabile del procedimento ingiungeva alla ditta di            
rimuovere tutte le opere eseguite, nonche' di ripristinare lo stato             
nei luoghi entro novanta giorni.                                                
A conclusione della vicenda, il WWF ha preso atto con soddisfazione             
del provvedimento comunale che, ripristinando le condizioni di                  
legalita', ha rimediato all'errore iniziale.                                    
- Comune di Castelmaggiore (Bologna)                                            
n. 1136/2002                                                                    
Una signora  aveva sempre pagato l'importo totale dell'ICI per il suo           
appartamento, senza tenere conto che il marito, dal quale viveva                
separata, era comproprietario del 50% dello stesso.                             
Una volta che l'errore era stato chiarito, era stato il marito (e non           
la moglie) a richiedere il rimborso al Comune di Castel Maggiore.               
L'interessato mi riferiva che alla sua richiesta erano state date               
risposte differenti.                                                            
Mi interessavo allora presso il Responsabile dell'Ufficio Tributi               
dell'Ente per conoscere le sue determinazioni.                                  
L'Ente, pur potendo rifiutare la richiesta di rimborso, in quanto               
presentata da un soggetto non legittimato, una volta accertato che la           
signora rinunciava al proprio diritto, ha provveduto a rimborsare al            
marito la somma versata in eccedenza dalla moglie, con cio'                     
dimostrando di ritenere prevalente la sostanza del problema piuttosto           
che l'aspetto formale.                                                          
- Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna)                                     
n. 1409/2002                                                                    
Venivo richiesta di intervenire da alcuni residenti nel comune di San           
Lazzaro di Savena, preoccupati per i possibili rischi derivanti dalla           
presenza, nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni, di una               
centrale elettrica e di tralicci dell'alta tensione.                            
A suo tempo l'amministrazione aveva commissionato ad un tecnico una             
perizia, ed era emersa la presenza di  valori di induzione                      
elettromagnetica di un certo rilievo.                                           
Chiedevo pertanto all'amministrazione di comunicarmi le misure che              
intendeva adottare per tutelare l'incolumita' pubblica, e i tempi               
necessari per la loro realizzazione.                                            
Con soddisfazione ho preso atto della sollecitudine con la quale                
l'amministrazione mi ha fornito tutte le notizie richieste e si e'              
impegnata a provvedere, d'intesa con l'ENEL, all'interramento                   
dell'elettrodotto.                                                              
- Comune di Castel d'Aiano (Bologna)                                            
n. 162/2002                                                                     
Un Comitato di cittadini residenti in quel comune mi invitava ad                
intervenire nei confronti dell'amministrazione comunale in relazione            
a due stazioni di radiotelefonia mobile che risultavano in via di               
attivazione in quel territorio.In particolare, il Comitato lamentava            
la mancanza di informazione preventiva circa il rilascio della                  
concessione per l'installazione delle stazioni trasmittenti; la                 
mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, obbligatorio              
nella fattispecie in quanto trattasi di zona soggetta a vincolo                 
paesaggistico; l'installazione di una antenna mobile gia' operante              
nel sito dove doveva sorgere la stazione trasmittente; infine, la               
mancata risposta all'esposto che il Comitato a suo tempo aveva                  
inviato all'amministrazione comunale.                                           
Suggerivo allora all'amministrazione di valutare lo spostamento di              
tale installazione dal luogo prescelto, vicino a case abitate anche             
da bambini, in altri siti disabitati, assai frequenti nel territorio            
comunale.                                                                       
In tempi rapidi ho ricevuto una cortesissima risposta                           
dell'Amministrazione, la quale si e' dichiarata disponibile a                   
rivedere la scelta dei siti, a tenere presenti le osservazioni che il           
Comitato presentera', addirittura a formare un gruppo di lavoro con             
la rappresentanza del Comitato stesso.                                          
Devo quindi esprimere il mio apprezzamento per questa modalita' di              
azione, non solo rispettosa dei diritti dei cittadini, ma soprattutto           
pienamente collaborativa a sensibile alle istanze della propria                 
popolazione.                                                                    
- Comune di Molinella (Bologna)                                                 
n. 514/2000                                                                     
Chiedeva il mio intervento un legale che agiva per conto dei suoi               
clienti,  da tempo in attesa delle determinazioni del Comune di                 
Molinella in ordine ad una variante a concessione edilizia rilasciata           
nell'anno 2000.                                                                 
La concessione era stata sospesa nel 2001 a seguito dell'ispezione              
dell'Ufficio Difesa del suolo Reno Ovest della Regione                          
Emilia-Romagna, che contestava una violazione del rispetto delle                
distanze minime dal piede arginale del fiume Reno previste da un                
decreto del 1904.                                                               
Dopo un ulteriore sopralluogo e dopo alcuni incontri tra l'Ufficio              
Difesa del suolo, i tecnici del Comune di Molinella  e il tecnico               
della proprieta', e nonostante la disponibilita' evidenziata dalla              
proprieta' ad abbattere una parte di fabbricato cosi' da farlo                  
retrocedere entro i limiti consentiti, non si riusciva a giungere ad            
un accordo.                                                                     
Dopo alcuni mesi, il Comune comunicava agli interessati di voler                
procedere all'annullamento parziale della concessione edilizia                  
originaria, dando termine per presentare memorie ed osservazioni.               
La proprieta' a questo punto replicava evidenziando che la norma che            
si assumeva violata andava letta nella sua accezione letterale,                 
secondo la quale erano vietati "le fabbriche, gli scavi e lo                    
smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini.. minore               
di quella stabilita dalle discipline vigenti nella diverse localita',           
ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore ..di metri                 
dieci per le fabbriche e per gli scavi". In presenza di disciplina              
locale che statuisse distanze diverse, questa previsione era pertanto           
da intendersi superata.                                                         
La stessa proprieta' faceva inoltre presente gli ingenti danni a lei            
derivanti da un annullamento parziale della concessione, danni che              
del resto derivavano anche dal ritardo nell'adozione delle proprie              
determinazioni da parte dell'amministrazione, e concludeva invitando            
la stessa a decidere quale soluzione adottare.                                  
Dopo aver approfondito l'intricata vicenda, ho invitato il Comune di            
Molinella a disporre affinche' l'ufficio competente adottasse le                
proprie determinazioni in merito alla pratica.                                  
Ho ricevuto in risposta, con la massima celerita', copia del                    
provvedimento definitivo adottato dal Responsabile del Settore                  
Edilizia di quel Comune.                                                        
- Comune di Camugnano (Bologna)                                                 
n. 517/2000                                                                     
Un cittadino da anni chiedeva al Comune di Camugnano il risarcimento            
per i danni arrecati alla sua proprieta' a seguito dell'occupazione             
di un terreno, avvenuta nel 1980, senza adottare le procedure di                
esproprio.                                                                      
Nell'anno 2000 mi ero interessato alla vicenda ed  avevo ricevuto               
assicurazioni da parte dell'Ente che entro alcuni mesi avrebbe                  
definito la richiesta.                                                          
Nel 2001, non avendo l'interessato ricevuto alcuna risposta,                    
reiteravo il mio intervento, ricevendo l'assicurazione che entro                
brevissimo tempo si sarebbe provveduto alla definizione della                   
pratica.                                                                        
Peraltro, ancora nel 2002 l'interessato mi comunicava che era in                
attesa di quanto dovuto.                                                        
Finalmente, nell'agosto, il cittadino otteneva la somma a lui                   
spettante.                                                                      
- Ufficio Sovracomunale Gestione del territorio per i Comuni di                 
Castel di Casio, Gaggio Montano e Porretta Terme (Bologna)                      
n. 819/2002                                                                     
Il presente intervento e' la riprova che, laddove i responsabili                
delle strutture di una amministrazione - benche' sprovvista di difesa           
civica - sono aperti al confronto, il Difensore civico puo' attivare            
una collaborazione proficua, tale da corrispondere fattivamente                 
all'interesse degli istanti.                                                    
Nel caso di specie, una signora aveva chiesto il mio intervento nei             
confronti dell'Ufficio Sovracomunale Gestione del territorio  per il            
Comune di Castel di Casio, per ottenere l'accesso agli atti in base             
all'art. 25 della Legge n. 241 del 1990, in relazione alla seguente             
vicenda.                                                                        
La signora aveva chiesto l'autorizzazione all'installazione di due              
cancelli a servizio della sua abitazione.                                       
Era stata autorizzata all'apertura di due accessi sulla strada                  
comunale, con l'avvertenza che gli eventuali serramenti dovevano                
essere realizzati con certe modalita', e comunque dopo aver assolto i           
relativi obblighi urbanistici.                                                  
La signora, che non aveva compreso di dover richiedere una nuova                
autorizzazione comunale, aveva posto in opera i due cancelli.                   
A seguito di segnalazione da parte di terzi, l'ufficio comunale                 
accertava l'illegittimita' e irrogava una sanzione amministrativa per           
esecuzione di opere in assenza di denuncia inizio attivita'.                    
La signora, molto contrariata, chiedeva all'ufficio di conoscere il             
nominativo di coloro che avevano fatto quella segnalazione, ma                  
l'ufficio riteneva di non poter fornire quei dati, a suo avviso                 
tutelati ai sensi della Legge n. 675 del 1996.                                  
Nel mio intervento nei confronti del Responsabile dell'Ufficio in               
parola ho innanzitutto evidenziato che, non essendo Difensore civico            
di quell'ente, non ero legittimata ad attivare il riesame formale del           
diniego ma che, in ogni caso, ritenevo di poter chiedere la                     
collaborazione dell'ente stesso per il perseguimento delle finalita'            
di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione.               
Evidenziavo quindi le motivazioni per le quali non condividevo il               
diniego opposto, in quanto nell'esposto presentato da terzi non                 
potevano essere contenuti dati sensibili: sono infatti tali solamente           
quelli che riguardano piu' da vicino la personalita' etico-sociale              
dell'individuo e le sue caratteristiche psico-sanitarie.                        
Diverso invece era il trattamento da riservare ai dati personali, che           
sono quelli che generalmente vengono in evidenza in un esposto.                 
A questo proposito facevo presente che l'orientamento della                     
giurisprudenza amministrativa configura come regola la pubblicita'              
dei documenti amministrativi e che, conseguentemente, deve essere               
garantita agli interessati la visione degli atti necessari per                  
tutelare i propri interessi. La riservatezza, infatti, non coincide             
con la segretezza delle informazioni in possesso                                
dell'amministrazione, ma indica una parziale delimitazione dei                  
soggetti abilitati a conoscere i dati, attraverso particolari                   
modalita' attuative e procedimentali idonee ad evitare la                       
divulgazione delle notizie al di la' della cerchia dei soggetti                 
legittimati.                                                                    
L'ufficio aderiva alla mia prospettazione e concedeva prontamente               
all'interessata copia della documentazione richiesta.                           
- Comune di Vergato (Bologna)                                                   
n. 981/2001                                                                     
Un signora residente in quel comune mi aveva interpellato nel 1999              
lamentando che, a seguito di lavori eseguiti a ridosso della zona               
artigianale, era stato ostruito il sentiero che accede ad una fontana           
e al fiume Reno, utilizzato da tempo immemorabile.                              
Avevo pertanto interpellato l'amministrazione, e avevo ricevuto                 
assicurazioni che era intendimento della stessa di dare soluzione al            
problema, prevedendo nel progetto delle opere di urbanizzazione uno             
stradello di collegamento al fiume Reno, nonche' una fontana                    
pubblica, al fine di mantenere gli usi consolidatisi nel tempo.                 
Allo stesso tempo, il Settore Urbanistica e Ambiente dell'Ente aveva            
invitato le ditte che avevano determinato l'ostruzione a provvedere             
al ripristino dello stato dei luoghi, con riserva di intervento                 
sostitutivo in caso di inottemperanza.                                          
Avevo allora concluso la pratica comunicando all'interessata la                 
positiva soluzione della vicenda.                                               
Nell'ottobre 2001 la signora mi interpellava nuovamente,                        
comunicandomi che non solo il passaggio non era stato ripristinato,             
ma che continuavano gli scarichi di terreno, rendendo sempre piu'               
problematica la situazione.                                                     
Alla mia richiesta di notizie, il Responsabile dell'Unita' Operativa            
rispondeva segnalando la presenza temporanea di un cantiere edile in            
atto, dovuta all'esecuzione dei lavori autorizzati fin dal 1997,                
preliminari alla realizzazione definitiva delle nuove opere di                  
urbanizzazione del comparto, e comprendenti tra l'altro la                      
riattivazione del preesistente sentiero pedonale e di una pubblica              
fontana.                                                                        
Lo stesso mi faceva presente che, fino a quando tali opere non                  
fossero completate, la situazione di precarieta' era destinata a                
permanere, ma che la stessa non comprometteva l'utilizzo delle                  
infrastrutture di primaria necessita'. Tra queste ultime, ad avviso             
dello stesso Responsabile, non era da ascrivere "la praticabilita'              
continuativa di un sentiero, la cui unica funzione e' quella di                 
consentire passeggiate al fiume, essendo, per tale funzione, presenti           
in zona tante altre possibilita' di raggiungere il fiume".                      
La signora pero' contestava questa prospettazione, e in ogni caso               
faceva presente che il problema di viabilita' non dipendeva dal                 
cantiere bensi' dalla massa di terreno scaricato sul sentiero, la cui           
riapertura veniva messa in forse.                                               
Chiedevo allora al predetto Responsabile assicurazioni circa la                 
riapertura del sentiero in questione ad avvenuta ultimazione dei                
lavori.                                                                         
Nel gennaio 2002 il Responsabile dell'Unita' Operativa invitava                 
nuovamente le ditte che effettuavano i lavori in loco ad addivenire             
al piu' presto, nonostante l'ampia decorrenza dei termini                       
autorizzativi (dal 1997), al completamento ed ultimazione delle opere           
autorizzate, intimando il ripristino, entro 30 giorni, dei percorsi             
pedonali preesistenti che consentono l'accesso alla strada                      
provinciale al fiume Reno.                                                      
Il predetto Responsabile rammentava infine che la protrazione                   
dell'inerzia nella realizzazione dei lavori programmati avrebbe                 
determinato il venir meno delle previsioni di edificabilita'                    
all'interno dell'intero comparto.                                               
Nel febbraio di quest'anno sono stata nuovamente interpellata dalla             
signora, la quale segnalava che non era stato fatto nulla per                   
consentire la praticabilita', seppur parziale, dell'anzidetto                   
sentiero.                                                                       
Trasmettevo allora il reclamo al Responsabile dell'Area Servizi per             
la collettivita' e il territorio dell'Ente, manifestando le mie                 
riserve circa l'adeguatezza e l'efficacia dell'attivita' posta in               
essere dall'ufficio e chiedendo di non procrastinare ulteriormente la           
risoluzione dell'annosa questione, al fine di porre termine ai disagi           
lamentati dalla signora e di preservare l'immagine                              
dell'Amministrazione.                                                           
Quale risposta, ho ricevuto una nota sul cui contenuto, di forma e di           
sostanza, non ritengo opportuno alcun commento.                                 
Resto peraltro dispiaciuta di non aver potuto fornire alcuna tutela             
alla richiedente a causa dell'indisponibilita' della struttura                  
comunale.                                                                       
Ho ritenuto necessario dilungarmi nell'esposizione del presente                 
intervento per evidenziare una situazione la quale, oggettivamente,             
non presentava particolari difficolta' di soluzione - e che, cio'               
nonostante, dopo tanti anni non e' stata ancora risolta - e di come,            
in nome dell'interesse collettivo prevalente su quello individuale,             
sia stato impedito ai cittadini del luogo il passaggio su un                    
sentiero, passaggio che, essendosi consolidato da tempo immemorabile,           
costituisce oramai diritto di uso pubblico da parte della                       
collettivita'.                                                                  
- Comune di Ravenna                                                             
n. 1032/2002                                                                    
Si tratta di un intervento che ho posto in essere in attuazione della           
convenzione stipulata a suo tempo con il Comune di Ravenna.                     
Riporto anche in questa sede il caso poiche'  lo ritengo                        
particolarmente significativo del clima di collaborazione che puo'              
instaurarsi tra un'Amministrazione e il proprio Difensore civico al             
fine di tutelare sempre meglio ed efficacemente i propri cittadini.             
Ad una signora ravennate era stata notificata una infrazione per                
sosta del veicolo sul marciapiede.                                              
Il marito della stessa aveva allora ricorso al Giudice di Pace.                 
Il Giudice dapprima aveva disposto la sospensione del verbale,                  
successivamente aveva convocato le parti, chiedendo alla Polizia                
municipale di produrre tutta la documentazione relativa                         
all'infrazione.                                                                 
In quella sede veniva prodotta una relazione con la quale l'agente              
verbalizzante dava atto che, a seguito di ulteriori accertamenti, era           
emersa l'inesistenza di segnaletica a delimitazione degli stalli.               
Tale segnaletica, a suo dire, era probabilmente scolorita nel tempo e           
tanto piu' in quella circostanza, a causa dell'oscurita' e della                
neve, non era assolutamente percepibile dall'interessato.                       
L'agente concludeva nel senso dell'archiviazione del verbale di                 
accertamento.                                                                   
Sembrava che la vertenza si fosse risolta positivamente per la                  
cittadina incolpevole: invece, inopinatamente, il Giudice di Pace               
respingeva l'opposizione, valutando inammissibile il ricorso per                
carenza di legittimazione attiva da parte dell'opponente.                       
L'interessata, disperata, si e' rivolta al mio ufficio sentendosi               
perseguitata dalle istituzioni.                                                 
Ho allora interessato il Comandante della Polizia municipale (che del           
resto era gia' a conoscenza dell'accaduto) e, dopo alcune settimane,            
lo stesso mi ha comunicato che, nonostante la pronuncia del Giudice             
di Pace lo esimesse da ulteriori valutazioni, avendo preso atto                 
dell'insussistenza dell'infrazione, aveva annullato in via di                   
autotutela il provvedimento sanzionatorio.                                      
- Comune di Modena                                                              
n. 876/2002                                                                     
Chiedeva il mio intervento un dipendente della Prefettura di Modena             
il quale, essendo stato assegnato fin dal luglio 2001 al Comune di              
Modena per lo svolgimento di funzioni in materia di invalidi civili,            
non era ancora stato inquadrato nei ruoli dell'ente.A questo scopo              
l'interessato e altri due colleghi avevano anche chiesto, senza                 
ottenerlo, un provvedimento d'urgenza al Tribunale di Modena.                   
Dopo aver esperito un tentativo di conciliazione presso la Direzione            
provinciale del lavoro di Modena, risultato infruttuoso, veniva                 
iniziata una vertenza di lavoro innanzi al Tribunale di Modena.                 
Chiedevo allora al Comune un quadro della situazione nonche' i tempi            
di presumibile ultimazione delle procedure di inquadramento.                    
L'Ente mi faceva presente le motivazioni che l'avevano indotto a                
sospendere l'inquadramento dei ricorrenti: in applicazione del DLgs             
112/98, erano state assegnate al Comune di Modena tre unita' di                 
personale, a parziale copertura del trasferimento dell'esercizio                
delle funzioni in materia di trattamento economico degli invalidi               
civili.                                                                         
Per tutto l'anno 2001 l'onere per tale personale era a carico del               
Ministero dell'Interno, successivamente il Ministero dell'Economia e            
delle Finanze avrebbe dovuto provvedere alle variazioni occorrenti e            
all'assegnazione delle corrispondenti risorse finanziarie al Comune             
di Modena.                                                                      
Invece, dalla fine del 2001 il Comune aveva inutilmente sollecitato i           
Ministeri interessati per ottenere l'assegnazione delle risorse                 
finanziarie di competenza; per tale motivo, pur continuando a                   
corrispondere al personale il trattamento economico spettante, non              
aveva proceduto al suo inquadramento.                                           
Nulla poteva essere eccepito, sul piano formale, alla determinazione            
dell'Amministrazione comunale di Modena di procedere                            
all'inquadramento definitivo del personale solo ad avvenuta                     
acquisizione delle risorse da parte del Ministero dell'Economia e               
delle Finanze.                                                                  
Ritenevo pertanto indispensabile interpellare quest'ultimo, nonche'             
il Ministero dell'Interno, per sollecitare l'adozione dei                       
provvedimenti necessari per garantire al Comune le risorse                      
finanziarie dovute: il ritardo in tal senso, infatti, poteva                    
determinare negli interessati una sensazione di provvisorieta' e di             
sfiducia verso i comportamenti della pubblica Amministrazione.                  
Il Ministero dell'Interno forniva prontamente un quadro della                   
problematica, dal quale si evidenziava una prima, seppur parziale,              
evoluzione positiva della vicenda.                                              
Infine, dopo alcune sollecitazioni, il Ministero dell'Economia e                
delle Finanze trasmetteva copia del provvedimento con il quale era              
stata disposta la variazione di bilancio in favore dei capitoli del             
federalismo amministrativo, sui quali venivano attribuite alle                  
Regioni ed ai Comuni interessati le risorse da destinare al pagamento           
delle competenze per il personale trasferito.                                   
Conseguentemente il Comune di Modena provvedeva all'inquadramento del           
personale in argomento, con viva soddisfazione degli interessati.               
- Comune di Comacchio (Ferrara)                                                 
n. 263/2002                                                                     
Ad un cittadino bolognese proprietario di un appartamento a Lido                
delle Nazioni perveniva un avviso di accertamento concernente                   
l'imposta comunale per il passo carraio - COSAP.                                
L'interessato mi faceva presente che, in realta', l'immobile non                
aveva uno sbocco sulla strada comunale, bensi' su un'area                       
appartenente alla Regione Emilia-Romagna.                                       
Alla mia richiesta di delucidazioni, l'Ufficio Tributi del Comune               
ribadiva il proprio convincimento che l'interessato era tenuto a                
versare il predetto canone, anche se poi, per errore materiale, per             
un importo minore a quello originariamente notificato.                          
L'Ente sosteneva infatti che, benche' la proprieta' del contribuente            
effettivamente si affacciasse su un vialetto sterrato di proprieta'             
della Regione Emilia-Romagna, da quest'ultimo si accedeva a due                 
strade comunali, attraverso due interruzioni aperte nel marciapiede             
per il transito delle autovetture.                                              
Insistevo allora sottolineando la mancanza del presupposto                      
dell'occupazione di spazio o area pubblica di proprieta' comunale, al           
quale l'art. 63 del DLgs 446/97 ricollega l'applicazione del canone:            
infatti, il presupposto di fatto per identificare una fattispecie di            
occupazione di suolo pubblico, con conseguente applicazione del                 
canone, risiede nella circostanza che la modifica del piano stradale            
sia diretta a facilitare in via diretta, e non mediata, l'accesso dei           
veicoli alla proprieta' privata.                                                
Nel caso di specie, al contrario, attraverso l'interruzione del                 
marciapiede si perviene in via immediata al vialetto sterrato, e non            
alla proprieta' del signore.                                                    
Le mie argomentazioni sono state condivise dall'Amministrazione                 
comunale, la quale ha prontamente provveduto al discarico del canone            
ed alla cancellazione della posizione dell'interessato dal ruolo                
comunale.                                                                       
- RAI - Radiotelevisione Italiana SpA - sede di Bologna                         
n. 217/2002                                                                     
Un cittadino mi faceva pervenire copia della comunicazione con la               
quale la RAI - Sede di Bologna, lamentava la mancata risposta ad una            
precedente nota, e richiamava l'obbligo di regolarizzare il pagamento           
del canone RAI per la propria abitazione.                                       
In difetto, l'Amministrazione finanziaria avrebbe proceduto ai                  
necessari controlli.                                                            
La nota terminava con l'avvertenza che l'accertamento poteva essere             
evitato con il versamento di circa 320.000 lire.                                
Facevo allora presente all'Azienda che il tenore di questa                      
comunicazione appariva quantomeno inopportuno, perche' suscettibile             
di ingenerare notevole confusione ed allarme nei destinatari, specie            
nel caso di persone anziane.                                                    
I termini con i quali essa era redatta, d'altro canto, non                      
risultavano conformi ai principi generali di buona fede e                       
collaborazione che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del                     
contribuente, devono caratterizzare i rapporti con il contribuente.             
Invitavo quindi l'Azienda affinche', per il futuro, eliminasse da               
queste comunicazioni ogni espressione che potesse assumere un simile            
significato per i destinatari.                                                  
In risposta l'Azienda precisava che il testo in argomento era un                
secondo avviso, da inviare in caso di mancata risposta alla prima               
richiesta, e che il contenuto dello stesso aveva solamente un                   
carattere informativo.                                                          
In ogni caso, la pratica relativa al cittadino bolognese era stata              
archiviata.                                                                     
Questa precisazione non mi sembra sposti i termini del problema: che            
la nota sia un secondo avviso e' ininfluente, dal momento che non               
esiste alcun obbligo del destinatario di comunicare all'Azienda                 
l'inesistenza di un apparecchio radiotelevisivo presso la propria               
abitazione.                                                                     
Il mio auspicio pertanto e' che, per il futuro, l'Azienda riconsideri           
il proprio atteggiamento, e impronti il contenuto delle proprie                 
comunicazioni a modalita' piu' serene e rispettose degli utenti,                
salvi ovviamente i mezzi di accertamento previsti dalla legge per le            
ipotesi di sospetta evasione dell'obbligo.                                      
- Trenitalia SpA - Divisione Passeggeri - Bologna                               
n. 399/2002                                                                     
Un utente di treno Eurostar giunto a Bologna con un ritardo di circa            
un'ora dopo essere stato costretto a trasbordare su un altro treno,             
si era visto negare il bonus previsto dal Regolamento per siffatti              
ritardi in quanto, a dire della Societa', tale ritardo derivava la              
causa non imputabile a Trenitalia.                                              
L'interessato chiedeva il mio intervento in quanto l'episodio gli               
aveva determinato un notevole pregiudizio, in conseguenza sia del               
ritardo in se' e sia anche per il disagio di dover trasbordare i                
propri bagagli.                                                                 
La Societa' in un primo tempo mi comunicava la propria impossibilita'           
ad accogliere la richiesta, dal momento che la causa                            
dell'interruzione era "da ricondursi allo smottamento per lavori                
svolti da una ditta non incaricata dalle FS operante nei pressi della           
sede ferroviaria".Tale risposta non mi appariva convincente, in                 
quanto la normativa sull'esonero della responsabilita' che la                   
Societa' si era data non poteva escludere l'applicazione dei principi           
in tema di responsabilita' contrattuale dettati dal Codice civile,              
prevalenti rispetto alla prima. Inoltre, se il ritardo era imputabile           
ai lavori eseguiti da una ditta non autorizzata dalle FS, cio' non              
esimeva quest'ultima dalle proprie responsabilita' nei confronti dei            
passeggeri, ma piuttosto la legittimava a rivalersi nei confronti               
dell'autore del disservizio.                                                    
Benche' la Societa' non mi abbia fatto conoscere le proprie                     
determinazioni, ho appreso dall'interessato che gli e' stato concesso           
il bonus richiesto.                                                             
- ENEL Distribuzione SpA - Zona di Bologna Ovest                                
n. 874/2002                                                                     
Un cittadino extracomunitario al quale era pervenuta una bolletta               
dell'ENEL di importo molto rilevante, e comunque assai superiore a              
quanto pagato in precedenza, mi faceva presente che, pur essendosi              
recato presso gli uffici della societa', non era rimasto convinto               
dalle spiegazioni fornitegli.                                                   
Poiche' riscontravo che l'interessato parlava con gran difficolta' la           
nostra lingua, e ancor meno era in grado di comprendere quanto gli              
veniva detto, intuivo che questa poteva essere la chiave di lettura             
dell'accaduto. Pertanto, piuttosto che scrivere agli uffici                     
dell'ENEL, li contattavo per telefono: apprendevo cosi' da un                   
addetto, persona molto disponibile e competente, che la bolletta in             
contestazione riguardava l'addebito per conguaglio dell'energia                 
utilizzata per circa due anni.                                                  
L'addetto si metteva a disposizione del cittadino extracomunitario              
per fornirgli la distinta di tutti i consumi effettuati nei vari                
periodi, cosi' da fugare tutte le sue perplessita'.                             
Lo stesso inoltre mi forniva delucidazioni circa la possibilita' di             
chiedere la rateizzazione del pagamento della relativa fattura.                 
Tutto questo e' stato comunicato al cittadino, che ha ringraziato               
sentitamente per l'aiuto prestatogli.                                           
- Telecom Italia SpA - Bologna                                                  
n. 843-824/2002                                                                 
Ricevevo alcune segnalazioni di cittadini i quali si erano visti                
addebitare importi per servizi attivati a loro insaputa, e comunque             
in assenza di sottoscrizione di un contratto.                                   
Al riguardo segnalavo a Telecom Italia SpA che, trattandosi di                  
offerte di servizi a pagamento, in base alla normativa vigente esse             
potevano essere attivate solamente se richieste dall'utente.                    
Il Responsabile della Societa' mi confermava di aver immediatamente             
disattivato il servizio, la cui attivazione era frutto di un errore,            
e di aver contestualmente disposto l'accredito degli importi gia'               
addebitati a questo titolo.                                                     
Ho preso atto con piacere dell'efficienza di Telecom, ma avrei                  
preferito registrare altrettanta efficienza da parte della Societa'             
nell'evitare simili disguidi e nel migliorare il servizio a                     
disposizione dei cittadini, posto che quello sopra evidenziato non e'           
stato un caso isolato, e che l'utente, per poter avere informazioni,            
ha dovuto contattare ripetutamente  e con difficolta' la struttura.             
10. Alcuni degli interventi piu' significativi svolti nei confronti             
di altre pubbliche Amministrazioni ed Enti diversi ubicati fuori del            
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 2                   
dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 1995                                           
- Consolato Generale d'Italia di Buenos Aires                                   
n. 12/2002                                                                      
Questo intervento e' del tutto anomalo, sia perche' l'ente coinvolto            
e' ubicato addirittura all'estero e sia anche per il tipo particolare           
di richiesta.Con un e-mail proveniente dall'Argentina, una signora mi           
faceva presente che, benche' fosse figlia di un italiano, a suo dire            
da 16 anni tentava inutilmente di ottenere il riconoscimento della              
cittadinanza italiana.                                                          
Questa situazione dipendeva dal fatto che il padre non aveva mai                
provveduto ad iscriverla nell'anagrafe del Comune di Bologna, nonche'           
per altri motivi non esplicitati in maniera comprensibile.                      
Stante l'incertezza sulla reale situazione, interessavo via fax il              
Consolato generale d'Italia di Buenos Aires, pregandolo di farmi                
conoscere lo stato della pratica di riconoscimento della cittadinanza           
italiana a favore dell'interessata e gli eventuali impedimenti ad una           
positiva conclusione della stessa.                                              
In breve tempo il Consolato mi comunicava l'avvenuto riconoscimento             
della cittadinanza alla signora e la conseguente trasmissione                   
dell'atto di nascita al Comune di Bologna per la relativa                       
trascrizione.                                                                   
- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Roma                                
n. 1021/2002                                                                    
Su segnalazione del Difensore civico di Riccione, conseguente ai                
reclami presentati da diversi cittadini, sottoponevo all'attenzione             
del Ministero dell'Economia e delle Finanze un problema che riguarda            
l'intera cittadinanza del Comune di Riccione.                                   
Nel 1993, in conformita' ad una  decisione della Commissione                    
censuaria centrale, il Comune di Riccione aveva suddiviso il proprio            
territorio in tre zone censuarie trasversali, comprendenti ognuna sia           
il centro che le periferie.                                                     
Successivamente, l'Ufficio del Territorio di Rimini, in attuazione              
del DPR 138/98, aveva suddividiso il territorio di Riccione in tre              
zone, peraltro non coincidenti con la suddivisione operata dal                  
Comune, e aveva attribuito ad ognuna la propria rendita catastale,              
che per le zone periferiche risultava essere molto piu' bassa                   
rispetto a quella definita dal Comune.                                          
Ai cittadini che avevano calcolato l'ICI sulla base delle rendite               
catastali attribuite dall'Ufficio del Territorio, laddove le stesse             
erano inferiori rispetto a quelle stabilite dal Comune, quest'ultimo            
aveva pertanto inviato avvisi di accertamento con richiesta di                  
pagamento delle differenze ICI.                                                 
In questa situazione ambigua, il cittadino risultava comunque                   
danneggiato: o pagava il supplemento d'imposta aumentata delle                  
sanzioni ed interessi, o ricorreva  alla Commissione Tributaria                 
competente.                                                                     
E' anche da precisare che, contro la suddivisione eseguita                      
dall'Ufficio del Territorio di Rimini, il Comune di Riccione, dopo              
avere perduto il giudizio di I grado - in quanto il TAR                         
dell'Emilia-Romagna aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per           
difetto di interesse ad agire - aveva proposto appello al Consiglio             
di Stato.                                                                       
Nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato, e                            
nell'eventualita' che venga confermata la decisione di I grado, ho              
ritenuto opportuno interessare della questione il Garante del                   
contribuente per l'Emilia-Romagna.                                              
A conclusione di un articolato iter, il Garante mi ha trasmesso la              
propria risoluzione, che dichiara il "non luogo a procedere per                 
quanto di sua competenza, malgrado l'indubbio interesse dei                     
contribuenti ad avere chiarezza e certezza di norme da parte della              
pubblica Amministrazione, che - diversamente - perde di credibilita'            
nella considerazione del cittadino".                                            
Nella Risoluzione del Garante si legge che le difficolta' incontrate            
nel tentativo di conciliazione tra gli uffici interessati, sono state           
determinate dal rigido atteggiamento assunto dal rappresentante                 
dell'Agenzia del Territorio.                                                    
A sua volta, il Direttore dell'Ufficio provinciale di Rimini                    
dell'Agenzia ha evidenziato le ragioni per le quali non ritiene                 
percorribile la soluzione della conciliazione.                                  
Cio' nonostante, attesa la rilevanza della questione, la quale                  
coinvolge un numero elevato di cittadini, preso atto dell'impatto che           
un siffatto contrasto puo' determinare nell'opinione pubblica,                  
considerato infine che le determinazioni della Commissione censuaria            
centrale devono essere ottemperate, ho richiesto al Ministero                   
dell'Economia e delle Finanze di valutare l'opportunita' di un suo              
intervento ai fini di una positiva soluzione della vicenda.                     
- Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Firenze                       
n. 640/2002                                                                     
In occasione della denuncia di successione relativa alla propria                
madre, una signora residente in Romagna verificava che la partita               
catastale relativa ad un immobile della defunta era stata                       
erroneamente attribuita al precedente proprietario, che l'aveva                 
alienata nel 1973.                                                              
Nel gennaio 2002 il notaio della signora chiedeva allora all'Ufficio            
del Territorio di Firenze di effettuare con la massima urgenza le               
rettifiche occorrenti, dovendo presentare entro i ristretti termini             
di legge la denuncia di successione.                                            
La richiesta veniva reiterata dal tecnico della signora nel febbraio            
2002.                                                                           
A giugno, quando ormai i termini per la presentazione della                     
successione erano in scadenza, la signora chiedeva il mio intervento.           
Ho immediatamente interpellato l'Ufficio del Territorio, facendo                
presente la situazione: quest'ultimo mi ha comunicato dopo alcuni               
giorni l'avvenuta regolarizzazione della partita catastale.                     
- Regione Campania - ASL CE/1 - Caserta                                         
n. 775/2002                                                                     
Il Presidente di una Cooperativa sociale che opera per il recupero              
dei soggetti tossicodipendenti mi ha pregato caldamente di aiutarlo             
nel tentativo di ottenere il pagamento delle somme ancora dovuta                
dalla ASL di Caserta.                                                           
Si trattava di rette relative a soggetti provenienti da quella                  
regione, che, in alcuni casi, risalivano addirittura al 1999.                   
Nel sottolineare la cronica mancanza di puntualita' con la quale la             
predetta ASL faceva fronte ai propri obblighi, il rappresentante                
della Cooperativa mi faceva presente che la sua struttura aveva                 
assoluta necessita' di avere pagamenti puntuali in quanto essa si               
finanziava esclusivamente con le rette corrisposte dalle Aziende                
Unita' sanitarie locali.                                                        
Mi sono attivata in applicazione dell'art. 2, comma 2, della L.R. n.            
15 del 1995, che prevede la possibilita' di segnalare eventuali                 
disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche Amministrazioni, ed ho           
fatto presente tutte queste circostanze all'Assessore alla Sanita'              
della Regione Campania.                                                         
La Regione Campania ha allora inviato una generica sollecitazione al            
Direttore generale della Azienda sanitaria locale, della quale ho               
avuto notizia indirettamente attraverso la Cooperativa.                         
Ho pertanto preso spunto da questa sollecitazione e, a mia volta, ho            
richiesto al Direttore generale della Azienda sanitaria locale di               
provvedere con sollecitudine al pagamento delle somme ancora dovute.            
Sempre applicando la stessa tecnica di non rispondere a me ma di                
scrivere solamente alla Cooperativa, la Azienda sanitaria locale ha             
richiesto alla Cooperativa, per l'ennesima volta, l'estratto conto              
delle sue spettanze, invitandola a dare la propria disponibilita' a             
giungere ad una procedura transattiva.                                          
A questo punto ho intuito che sara' giocoforza per la Cooperativa               
aderire a questa proposta, per poter ottenere, anche se in parte, le            
sue spettanze.                                                                  
E' chiaro pero' che, dopo questa esperienza, la Cooperativa valutera'           
se continuare a fornire prestazioni a favore di soggetti per i quali            
appare pressoche' impossibile conseguire il pagamento delle rette.              
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti                             
dell'Amministrazione pubblica - Roma                                            
n. 687/2002                                                                     
Un ex dipendente regionale che, a distanza di dieci anni dal suo                
pensionamento, ancora percepiva la pensione provvisoria, si era                 
rivolto inutilmente a vari sindacati per ottenere la pensione                   
definitiva.                                                                     
Da ultimo gli era stato suggerito di rivolgersi ad un legale; prima             
di approdare a questa soluzione, la quale lo avrebbe obbligato a                
sostenere spese non indifferenti per ovviare all'inefficienza altrui,           
il pensionato mi chiedeva di intervenire.                                       
Interessavo allora l'INPDAP di Roma, evidenziando che, stante il                
tempo trascorso, si imponeva un'immediata conclusione della pratica.            
Finalmente, dopo alcuni mesi, mi veniva comunicata l'avvenuta                   
definizione del trattamento pensionistico e del relativo conguaglio.            
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti                             
dell'Amministrazione pubblica - Sede di Latina                                  
n. 122/2002                                                                     
Una cittadina bolognese da tempo non riusciva ad ottenere la                    
conclusione della pratica di reversibilita' della pensione della                
madre, deceduta nel febbraio 1999, in favore del fratello,                      
maggiorenne ed inabile.                                                         
La pratica era stata palleggiata ripetutamente tra l'INPDAP di Latina           
e la Prefettura di Latina.                                                      
Nel febbraio 2000 l'INPDAP aveva richiesto alla Prefettura di                   
disporre gli accertamenti sanitari presso l'Ospedale Militare per               
verificare il presupposto dell'inabilita' a proficuo lavoro in modo             
totale e permanente: in risposta, la Prefettura aveva inviato copia             
del verbale dell'accertamento di invalidita' effettuato a suo tempo             
dalla Commissione sanitaria provinciale di Agrigento.                           
Nel febbraio 2002 la signora chiedeva il mio intervento.                        
La trattazione del caso si e' svolta in gran parte per telefono,                
poiche' ritenevo fondamentale cercare di risolvere in tempi il piu'             
possibile celeri una pratica avente una particolare rilevanza                   
sociale.                                                                        
Mi veniva cosi' assicurato che, in via del tutto eccezionale,                   
l'Istituto stava valutando la possibilita' di completare la procedura           
sulla base dell'accertamento di invalidita' effettuato a suo tempo              
dalla Commissione sanitaria provinciale di Agrigento.                           
Acquisito il parere del proprio ufficio legale, nonche' la copia del            
decreto di nomina della sorella quale tutrice dell'invalido, quando             
sembrava tutto concluso, mi veniva comunicato che mancava ancora il             
provvedimento di concessione della pensione definitiva, di competenza           
della sede INPDAP di Roma.                                                      
Dopo altri solleciti, finalmente nel maggio 2002 l'INPDAP di Latina             
poteva spedire alla sede di Bologna il relativo decreto.                        
- Comune di Roma - Ufficio Invalidi civili                                      
n. 242/2002                                                                     
Una signora bolognese, dopo aver tentato tutte le strade                        
percorribili, mi chiedeva di intervenire nei confronti dell'Ufficio             
Invalidi civili del Comune di Roma in relazione ai ritardi con i                
quali veniva trattata la pratica di invalidita' del proprio cognato,            
residente a Roma.                                                               
L'interessato era stato riconosciuto invalido nel luglio 1999. Il               
verbale della Commissione sanitaria era stato inviato nell'anno 2000            
alla Prefettura di Roma dove, nonostante tutti i solleciti, non aveva           
avuto definizione.                                                              
Poiche' successivamente la competenza nella materia era stata                   
attribuita al Comune, intervenivo presso di esso chiedendo di                   
fornirmi informazioni sull'andamento della pratica.                             
Dopo alcuni solleciti, apprendevo che il fascicolo era stato                    
trasmesso all'INPS - Area Interventi assistenziali, e a quest'ultimo            
reiteravo la mia richiesta di informazioni.Apprendevo finalmente                
dall'Istituto che l'assegno di invalidita' era stato posto in                   
pagamento.                                                                      
- Comune di Camastra (Agrigento)                                                
n. 790/2000                                                                     
Una cittadina bolognese aveva subito diversi espropri relativi ad               
alcuni terreni ubicati in comune di Camastra.                                   
Nel 1996 la signora era stata informata dell'avvenuta inclusione di             
un suo appezzamento in un programma triennale di realizzazione di               
opere pubbliche e, nonostante lo stesso fosse gia' in possesso del              
Comune fin dal 1980, solo nel 1998 era stata attivata la procedura              
per l'occupazione d'urgenza.                                                    
Dopo due anni, e dopo numerosi solleciti, non avendo avuto alcuna               
comunicazione circa la misura e i tempi di pagamento dell'indennita'            
di esproprio, l'interessata sollecitava il mio intervento.                      
Chiedevo allora al Comune, in osservanza a quanto previsto dalla                
Legge 241/90, di fornire una risposta alle richieste della signora.             
Il Comune replicava che le indennita' provvisorie di esproprio erano            
state determinate, e me ne comunicava l'ammontare, ma                           
inspiegabilmente alcune ordinanze non erano state notificate, e                 
assicurava che avrebbe provveduto ad una nuova notifica con la                  
massima celerita'.                                                              
Facevo presente al Comune che l'importo fissato per l'esproprio non             
comprendeva quanto dovuto per indennita' di occupazione ed interessi            
legali, spettanti per l'occupazione ormai ventennale del relativo               
terreno.                                                                        
A questa mia comunicazione non veniva data risposta.                            
Successivamente  la signora mi faceva presente che neppure le era mai           
stata notificata l'ordinanza che definiva l'indennita' provvisoria di           
esproprio.                                                                      
Insistevo allora ripetutamente per sensibilizzare il Comune finche',            
nell'agosto 2002, a distanza di undici mesi dal primo intervento, il            
Comune  assicurava che l'ordinanza era stata notificata.                        
Chiedevo allora nuovamente all'Ente di quantificare la somma                    
spettante per indennita' di occupazione ed interessi legali, ma                 
sempre inutilmente.                                                             
A questo punto decidevo di richiedere l'intervento del Difensore                
civico di Agrigento il quale, pur se non investito della competenza             
ad intervenire nei confronti del Comune di Camastra, presumibilmente            
sarebbe stato in grado di ottenere ascolto dal Comune stesso.                   
Il Difensore civico di Agrigento si attivava nei confronti del                  
Comune, accertando la situazione ed evidenziando che la procedura               
espropriativa che qui interessa era illegittima; di conseguenza, egli           
faceva presente che l'eventuale indennizzo si configurava come un               
risarcimento danni, esperibile solamente per via giudiziaria.                   
La conclusione prospettata mi appariva particolarmente iniqua;                  
peraltro invitavo lo stesso Difensore civico a porre in essere ogni             
utile iniziativa per definire positivamente la situazione.                      
Da ultimo, ho appreso che il Comune ha offerto alla signora, a                  
tacitazione della vertenza, una somma notevolmente inferiore a quanto           
le spettava, e che la stessa, disperando di ottenere l'importo                  
totale, ha deciso di accettare la proposta.                                     
- Ente Ferrovie dello Stato SpA - Roma                                          
n. 390/2002                                                                     
A seguito di azione legale, il Giudice del lavoro aveva riconosciuta            
ad un ex dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato SpA una                      
invalidita' come dipendente da causa di servizio, e conseguentemente            
aveva condannato l'Ente Ferrovie alla liquidazione dell'equo                    
indennizzo.                                                                     
Dopo oltre un anno di inutile attesa del pagamento delle somme a lui            
spettanti, senza neppure avere avuto alcuna comunicazione al riguardo           
da parte della Societa', l'interessato ha richiesto il mio                      
intervento.                                                                     
Ho allora fatto presente all'Ente Ferrovie che ormai appariva                   
improcrastinabile il soddisfacimento dei diritti del cittadino, ad              
evitare le conseguenze dell'esperimento di un'ulteriore azione                  
giudiziaria diretta ad ottenere il pagamento in via esecutiva.                  
Dopo alcuni solleciti, mi perveniva una nota di Metropolis SpA,                 
societa' del Gruppo FS, la quale mi comunicava di aver dato corso               
alla procedura di pagamento delle spettanze in favore                           
dell'interessato.                                                               
Metropolis giustificava il ritardo con il quale mi aveva risposto con           
la circostanza che ne' la prima richiesta ne' i solleciti le erano              
mai pervenuti; non una parola, invece, circa il ritardo con il quale            
erano state pagate all'interessato le somme dovute.                             
- Autostrade SpA - Direzione generale - Firenze                                 
n. 745/2002                                                                     
Un automobilista bolognese riceveva una richiesta di pagamento per un           
pedaggio che la Direzione generale di Autostrade SpA asseriva non               
versato.                                                                        
L'interessato contestava vivacemente tale richiesta, con lettera                
indirizzata anche a me, segnalando che non si era mai recato nel                
luogo contestato, e che di tale circostanza aveva svariati testimoni.           
Chiedeva quindi alla Societa' di produrre la foto della targa della             
macchina incriminata.                                                           
Mi associavo alla sua richiesta, e ripetutamente sollecitavo una                
risposta.                                                                       
La Societa' non ha ritenuto di rispondere alle mie lettere. Ho pero'            
appreso dall'interessato che la richiesta e' stata annullata.                   
11. Conclusioni                                                                 
La presente relazione, cosi' come quelle relative agli anni                     
precedenti, e' diretta a fornire un resoconto puntuale dell'attivita'           
svolta, delle istanze ricevute, delle anomalie riscontrate, e dei               
risultati conseguiti nell'anno 2002.                                            
Essa e' pertanto finalizzata a rendere piu' agevole l'adozione di               
interventi correttivi da parte dell'Amministrazione pubblica laddove            
sono state evidenziate disfunzioni o inefficienze che possono essere            
superate con l'adozione degli opportuni correttivi.                             
Rinvengo d'altro canto nei contenuti di questa relazione e di quelle            
relative al passato numerose riprove del fatto che questi anni di               
attivita' di difesa civica hanno inciso fattivamente nel processo di            
innovazione delle strutture burocratiche dell'Amministrazione                   
pubblica.                                                                       
Per quanto concerne, poi, il periodo del mio incarico, ho riscontrato           
che la sensibilizzazione delle strutture pubbliche conseguente ai               
miei interventi non e' rimasta priva di effetti, anche indiretti, e             
che in tal modo si e' raggiunta una massimizzazione dell'efficacia              
degli interventi stessi, attraverso una piu' ampia collaborazione e             
una piu' accurata attenzione alle questioni prospettate.Perche' la              
difesa civica possa operare al meglio, infatti, occorre la massima              
disponibilita' da parte di coloro che sono preposti alle strutture              
pubbliche, cosi' che si possa collaborare nella ricerca della                   
soluzione ottimale.                                                             
A questo proposito mi permetto di suggerire, in analogia a quanto               
proposto dal Difensore civico della Regione Veneto, di prevedere, tra           
gli indici di valutazione delle capacita' e comportamenti                       
apprezzabili dei Dirigenti, anche la qualita' del rapporto                      
intercorrente tra gli stessi e il Difensore civico.                             
Concludo segnalando, ancora una volta, l'esigenza che ai cittadini              
vengano fornite tutte le informazioni e le comunicazioni che in                 
qualche modo li concernono in termini di massima chiarezza ed                   
esaustivita'.                                                                   
Richiamo anche l'attenzione di codesta Amministrazione                          
sull'opportunita' di una periodica informazione della popolazione in            
ordine alla funzione di tutela extra giudiziaria offerta dalla difesa           
civica.                                                                         
A tale riguardo - in analogia a quanto previsto, su iniziativa del              
Mediatore Europeo, nel "Codice di buona condotta amministrativa"                
applicabile a tutte le istituzioni e amministrazioni comunitarie nei            
loro rapporti con il pubblico - suggerisco di indicare, in calce agli           
atti e provvedimenti di codesta Amministrazione regionale che in                
qualche modo possono ledere i diritti o gli interessi dei                       
destinatari, la possibilita' di richiedere l'intervento del Difensore           
civico regionale.                                                               
Termino con un particolare elogio ai miei collaboratori tutti, ivi              
compresi quelli che, pur non essendo piu' presenti nella struttura,             
hanno profuso negli anni il loro impegno e le loro doti personali e             
professionali per consentire alla difesa civica di raggiungere un               
risultato ottimale.                                                             
Oltre alla dott.ssa Rita Accorsi e al dott. Vittorio Bernini, ai                
quali desidero inviare i sensi della mia stima e del mio affetto, il            
mio affettuoso ringraziamento va ai funzionari tutti che hanno                  
assicurato un servizio a favore dei cittadini impeccabile, efficiente           
ed intelligente, con in piu' un pizzico di inventiva e di genialita'            
(Alessandro Manca), di puntuali approfondimenti giuridici e di grande           
buon senso (Gloria Guicciardi), di rara sensibilita' e dolcezza                 
(Valeria Villani), di diplomazia e tatto particolari (Carlotta                  
Muratori), di pazienza e sensibilita' (Angelo Baratelli).                       
Non posso certo dimenticare, infine, il contributo, prezioso e                  
puntuale, di Claudia Prudente, dell'impareggiabile Concetto Cavalieri           
(il mago delle situazioni disperate) e di Margherita Ferrari.                   
Rivolgo un ringraziamento deferente all'Ufficio di Presidenza e a               
codesta Assemblea, nonche' a tutti gli uffici che hanno collaborato             
con me per conseguire al meglio l'obbiettivo di un'Amministrazione              
pubblica piu' efficiente e sempre piu' a disposizione dei cittadini.            
Ugualmente ringrazio i soggetti che si sono rivolti al mio ufficio e            
che, e' auspicabile, attraverso i consigli e l'aiuto fornito hanno              
recuperato stima e fiducia nelle istituzioni pubbliche.                         
Bologna, 31 marzo 2003                                                          
IL DIFENSORE CIVICO                                                             
Paola Gallerani                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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