DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2002, n. 2284
Parere in merito al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' interregionale Bacino Marecchia-Conca con delibera 22/01 - Espressione sulle osservazioni, rese ai sensi del combinato disposto art. 19, comma 1 e art. 18, comma 9, Legge 18/5/1989, n. 183
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
premesso che:
- l'Autorita' interregionale di Bacino Marecchia-Conca ha trasmesso
alla Regione Emilia-Romagna, con nota n. 336 del 6 luglio 2001, il
Progetto di Piano per gli adempimenti di cui al combinato disposto
dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 18, commi 6 e 9 della Legge 18
maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Autorita' interregionale di Bacino Marecchia-Conca ha dato
notizia dell'avvenuta adozione del Progetto di Piano stralcio, ai
sensi del citato comma 6 dell'art. 18, sulla Gazzetta Ufficiale n.
160 del 12 luglio 2001 e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 94 dell' 11 luglio 2001;
- con il medesimo comunicato nel Bollettino Ufficiale l'Autorita'
interregionale di Bacino Marecchia-Conca ha reso noto che gli atti
relativi al Progetto di Piano erano depositati presso la sede della
Regione Emilia-Romagna, Assessorato Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile - Servizio Difesa del suolo, presso le sedi delle
Province territorialmente interessate e presso la sede della
Autorita' di Bacino medesima, ai fini della consultazione per 45
giorni dopo l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
quindi fino al 27 agosto 2001;
- conseguentemente, la consultazione del Progetto di Piano e'
avvenuta dall'11 luglio 2001 al 27 agosto 2001 ed il periodo utile
per la presentazione di osservazioni, di ulteriori 45 giorni, e'
decorso dal 27 agosto 2001 all'11 ottobre 2001;
dato atto che:
- il Progetto di Piano stralcio e' costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione articolata in quattro elaborati:
- Relazione;
- Tavola 0 Rete idrografica, limiti amministrative e aree naturali
(scala 1:100.000);
- Allegato 1 Inventario e censimento dei dissesti;
- Allegato 2 Atlante - Aree in dissesto oggetto di perimetrazioni
(schede descrittive e planimetrie con perimetrazioni - scale 1:2.000,
1:5.000, 1:10.000);
b) elaborati grafici relativi allo "stato di fatto"
- Tavv. 1.1-1.6 Inventario dei dissesti (scala 1: 25.000);
- Tavv. 2.1-2.6 Censimento dei dissesti per i quali sono stati
registrati danni o la cui prevedibile evoluzione ne puo' causare
(scala 1:25.000);
- Allegato 3 - Atlante Esondabilita' attuale e rischio attuale (scala
1:5.000 o 1:10.000);
c) elaborati grafici relativi agli "interventi programmati e
modalita' di gestione"
- Tavv. 3.1-3.6 Quadro generale del Progetto di Piano stralcio
Assetto Idrogeologico (scala 1:25.000);
- Allegato 4 - Atlante fasce fluviali e interventi previsti (scala
1:5.000 o 1:10.000);
d) norme di Piano
dato atto, altresi', che:
- entro il termine previsto sono pervenute direttamente alla Regione
Emilia-Romagna n. 6 osservazioni, come di seguito specificato, con
indicazione dei soggetti firmatari, della data di arrivo e del
protocollo assegnato:
OSS. n. 1 Comune di Verucchio, a firma del Sindaco dott. Sergio
Giovagnoli (prot. n. 16384/GBO del 31/8/2001) OSS. n. 2 AMIR SpA, a
firma del Direttore generale ing. Giorgio Giuliani (prot. n.
16845/GBO del 6/9/2001) OSS. n. 3 Comunita' Montana Valle del
Marecchia, a firma del tecnico incaricato della Comunita' Montana
Valle Marecchia, dott. geol. Alessandro Merli e del Presidente
Alfredo Arcangeli (prot. n. 18752/GBO dell'1/10/2001) OSS. n. 4
Comunita' Montana Valle del Marecchia, a firma del tecnico incaricato
della Comunita' Montana Valle Marecchia, dott. geol. Alessandro Merli
e del Presidente Alfredo Arcangeli (prot. n. 18859/GBO del 2/10/2001)
OSS. n. 5 RFI Zona Territoriale Adriatica, Direzione compartimentale
Infrastruttura - Ancona, a firma del Direttore comp.le
Infrastruttura, dott. ing. Tommasino Salvatori (prot. n. 19079/GBO
dell'8/10/2001) OSS. n. 6 RFI Zona Territoriale Centro Nord,
Direzione compartimentale Infrastruttura - Bologna, a firma del
Direttore comp.le Infrastruttura, dott. ing. Maurizio Gentile (prot.
n. 19188/GBO del 9/10/2001)
- fuori dai termini stabiliti sono pervenute direttamente alla
Regione, le seguenti 19 osservazioni:
OSS. n. 7 Gruppo Consiliare "Verdi - Sole che ride" Regione
Emilia-Romagna, a firma del Capogruppo Daniela Guerra (prot. n.
19464/GBO del 12/10/1999) OSS. n. 8 Comune di Rimini, deliberazione
del Consiglio comunale n. 139 del 4/10/01 (prot. n. 19512/GBO del
12/10/1999) OSS. n. 9 Ve-VA SpA, a firma del legale rappresentante
Walter Verni (prot. n. 19563/GBO del 15/10/2001) OSS. n. 10 Gruppo
Consigliare dei Verdi (Regione Emilia-Romagna), nessuna firma (prot.
n. 19572/GBO del 15/10/2001) OSS. n. 11 Comune di Bellaria Igea
Marina, a firma del Sindaco Gianni Scenna (prot. n. 19682/GBO del
15/10/2001) OSS. n. 12 Enel Distribuzione, a firma del Responsabile
Ingegneria Maurizio Mazzotti (prot. n. 20369/GBO del 23/10/2001) OSS.
n. 13 Provincia di Rimini, a firma del Presidente dott. Ferdinando
Fabbri (prot. n. 20628 del 25/10/2001) OSS. n. 14 Ordine degli
Architetti della Provincia di Rimini, a firma del Presidente arch.
Marco Zaoli (prot. n. 20833 del 29/10/2001) OSS. n. 15 Legambiente, a
firma del Presidente Legambiente Rimini Onlus avv. Donata de Nittis
(prot. n. 20837 del 29/10/2001) OSS. n. 16 Anna Ricci e Bernardino
Capitani, a firma degli stessi (prot. n. 22303 del 15/11/2001) OSS.
n. 17 Roberto Sampaoli, a firma di Roberto Sampaoli (prot. n.
22480/Presidenza Giunta del 15/10/2001) OSS. n. 18 Legambiente, a
firma del Presidente Legambiente Rimini Onlus avv. Donata de Nittis
(prot. n. 23609 del 29/10/2001) OSS. n. 19 Ordine degli Architetti
della Provincia di Rimini, a firma del Presidente arch. Marco Zaoli
(prot. n. 23652 del 29/10 /2001) OSS. n. 20 Filippo Magnani, a firma
di Filippo Magnani (prot. n. 02077 del 28/1/2002) OSS. n. 21 CAAR
Centro Agro Alimentare Riminese, a firma del Presidente Massimo
Paganelli (prot. n. 10245 del 5/4/2002) OSS. n. 22 Fiorenzo Manfroni,
a firma di Fiorenzo Manfroni (prot. n. 10791 del 24/4/2002) OSS. n.
23 Comune di Poggio Berni, a firma del Sindaco (prot. n. 15705
dell'11/6/2002) OSS. n. 24 Ezio Andruccioli, a firma di Ezio
Andruccioli (prot. n. 19611 del 16/7/2002) OSS. n. 25 Ceramiche Del
Conca SpA, a firma del legale rappresentante Dante Capicchioni (prot.
n 27463 dell'1/10/2002)
- tali osservazioni sono acquisite agli atti del Servizio
Pianificazione di Bacino e della Costa con i protocolli sopra
indicati;
(omissis)
- tutte le osservazioni pervenute, sia prima che dopo il termine,
sono state oggetto di istruttoria al fine dell'espressione regionale
in merito;
- la sintesi delle suddette osservazioni e' riportata nell'Allegato A
e il parere sulle osservazioni pervenute e' riportato nell'Allegato
B;
dato atto inoltre che:
- il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa
ha convocato, con nota n. 21476 del 7 novembre 2001, la Direzione
generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' e la
Direzione generale Agricoltura, nonche' il Servizio Analisi e
Pianificazione ambientale ed il Servizio Difesa del suolo per
illustrare il Progetto di Piano stralcio;
- il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa
ha richiesto, con nota n. 02/11595 del 6 maggio 2002, alla Direzione
generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' e alla
Direzione generale Agricoltura, nonche' al Servizio Programmazione
Difesa del suolo, al Servizio Difesa della costa e bonifica, al
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, al Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa acqua e al Servizio Programmazione operativa e
Gestione Finanziaria, per le specifiche competenze, le valutazioni
necessarie per la formazione del parere regionale in adempimento di
quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 19, comma 1 e
dell'art. 18, comma 9 della Legge 18 maggio 1989, n. 183;
- hanno espresso parere in merito il Servizio Tutela e Risanamento
Risorse acqua con nota n. AMB/SSR/02/13008 del 20 maggio 2002 e il
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli con nota n. AMB/GEO/02/30013
del 24 ottobre 2002; il Servizio di Pianificazione di bacino e della
costa ed il Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia (cosi'
ridefiniti a seguito della deliberazione di Giunta n. 1260/2002 del
22 luglio 2002) hanno dato il proprio contributo in sede di
istruttoria del Progetto di Piano ed in sede di formazione del parere
sul medesimo;
- a conclusione della istruttoria e della formazione del parere
regionale, l'Assessore per la Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile, con nota n. 13755 del 24 maggio 2002 ha convocato,
ai sensi dell'art. 1 bis, comma 4 della Legge 11 dicembre 2000, n.
365, la conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali,
prevista dal comma 3 dello stesso articolo ai fini della verifica
della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e
pianificazione territoriale, per l'espressione del parere (riportato
nell'ALLEGATO C) sul Progetto di Piano stralcio;
- la conferenza programmatica in data 12 giugno 2002 ha espresso il
proprio parere favorevole, come evidenziato nei verbali del 12 giugno
2002 che si allegano (ALLEGATI C1 e C2), quale parte integrante;
riscontrato che:
- il Piano di Bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge 18
maggio 1989, n. 183, ha valore di "Piano territoriale di settore ed
e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico- operativo mediante
il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione
del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato";
- il Progetto di Piano stralcio e' stato formato in ottemperanza
all'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, secondo la
fattispecie di cui al comma 6 ter dello stesso articolo;
- il Progetto di Piano stralcio ha per ambito di riferimento, come
esplicitato all'art. 2 delle norme di Piano, "il Bacino
interregionale del Marecchia-Conca", ed in particolare come
evidenziato nella Relazione, i bacini idrografici del fiume Uso,
Marecchia - Ausa, Marano, Melo, Conca, Ventena e Tavollo; risultano
inoltre ricompresi nell'ambito di competenza dell'Autorita' di Bacino
gli affluenti del F. Savio (T. Fanantello e T. Marecchiola) e del F.
Metauro (T. Auro), nonche' il tratto superiore del F. Foglia (e il
tributario T. Salso).
- il Progetto di Piano stralcio, con riferimento alle finalita' ed
agli obiettivi indicati nell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n.
267, affronta prioritariamente il problema della riduzione del
rischio idraulico e della difesa e del consolidamento dei versanti,
considerando congiuntamente le funzioni concorrenti di difesa e di
regolamentazione dell'uso del suolo;
- gli obiettivi e finalita' del Progetto di Piano stralcio,
esplicitati dagli artt. 7 e 13 delle norme, sono:
1. individuazione della pericolosita' idraulica (esondazioni per
tempi di ritorno fino a 200 anni) e di eventuali fenomeni erosivi e/o
di dissesto indotti;
2. individuazione della pericolosita' connessa ai dissesti sui
versanti (presenza di frane, attive e quiescenti, rapportate alle
caratteristiche litologiche e dell'uso del suolo);
3. individuazione di alcuni ambiti territoriali di particolare
vulnerabilita';
4. individuazione delle situazioni di rischio, dovute alla presenza
di infrastrutture o manufatti su parti di territorio con elementi di
pericolosita' (aspetti conoscitivi);
5. individuazione delle strategie di gestione del territorio
finalizzate alla conservazione e tutela delle dinamiche insediative e
delle dinamiche naturali (aspetto normativo);
6. individuazione delle politiche per la riduzione del rischio
attraverso la specificazione di modalita' di comportamento e, dove
necessario, di opere (aspetto tecnico operativo);
- per raggiungere tali obiettivi, l'Autorita' interregionale di
Bacino Marecchia-Conca, con lo strumento in esame, ha previsto la
realizzazione di interventi strutturali e non strutturali ed ha
dettato regole per l'uso del suolo, per la gestione idraulica del
sistema;
- gli interventi previsti dal presente Progetto di Piano ed
esplicitati agli artt. 11 e 18 delle Norme, sono:
a) interventi per la mitigazione del rischio idraulico e per il
mantenimento o ripristino della funzionalita' idraulica e della
qualita' ambientale. Ai fini della mitigazione del rischio idraulico
nell'ambito territoriale di riferimento e del mantenimento o
ripristino della funzionalita' idraulica e della qualita' ambientale,
il Progetto di Piano prevede interventi puntuali, direttamente
correlati alle situazioni in atto, e interventi diffusi, relativi
all'intero bacino;
b) interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ai fini
della mitigazione del rischio idrogeologico nei centri abitati
individuati nell'All.2, il Progetto di Piano prevede o conferma
interventi puntuali, direttamente correlati alle situazioni in atto.
I Programmi di intervento devono includere anche uno specifico
programma di monitoraggio che documenti le dinamiche evolutive
conseguenti agli interventi effettuati. Nei Programmi di intervento
vanno definiti gli ambiti relativi agli interventi necessari per la
risoluzione dei dissesti, comprensivi sia degli abitati da
consolidare sia delle aree di versante ad essi direttamente
correlati;
considerato di formulare il seguente parere regionale sul Progetto di
Piano, con le relative, conseguenti, proposte di modifica
all'Autorita' interregionale di Bacino Marecchia-Conca, si rileva
quanto segue:
a) impostazione del Progetto di Piano
- il Progetto di Piano si presenta come uno strumento complesso ed
articolato, composto da parti distinte - l'analisi della rete
idrografica e dei dissesti di versante, le norme d'uso del
territorio, gli indirizzi alla pianificazione urbanistica, - ognuna
delle quali presenta caratteristiche specifiche per livello di
approfondimento, effetti sul sistema degli Enti locali e della
pianificazione. La valutazione sul Progetto di Piano non puo' quindi
che essere articolata e diversificata, pur all'interno di un quadro
complessivamente positivo, in quanto questo Piano e' una prima
risposta ad un'esigenza di sicurezza territoriale. Il Progetto di
Piano infatti, pur con tutte le difficolta', dovute principalmente ai
ristretti tempi disposti dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365 per la
sua adozione e alla necessita' di omogeneizzare e sistematizzare i
dati esistenti, permette di cominciare a definire criteri e metodi di
lavoro unificati per il raggiungimento di un maggiore grado di
sicurezza del territorio e per meglio coordinare il processo di
riqualificazione dello stesso. Il Progetto di Piano pone inoltre le
basi per una gestione organica e sistemica del territorio, che
coinvolge una molteplicita' di enti, tale da garantire che i singoli
interventi a carattere locale non abbiano effetti negativi sulla
restante parte del bacino;
- il limite principale del Progetto di Piano e' da individuarsi nella
sua impostazione metodologica che fa riferimento a quella dei "Piani
straordinari per le aree a rischio idrogeologico molto elevato"
(PS267), di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del DL n. 180 del 1998;
tale impostazione determina, una volta realizzati gli interventi di
messa in sicurezza, il decadimento dei vincoli normativi e
l'annullamento delle fasce fluviali; in tal modo come fasce di tutela
fluviale rimangono i soli dieci metri previsti dal RD 523/1904, o
altre tutele (come quelle dei PTCP), non redatte secondo criteri
strettamente idraulici. Si propone pertanto all'Autorita' di Bacino
di considerare l'opportunita' di inserire nei tratti arginati, in una
successiva fase di aggiornamento del Piano, una fascia di pertinenza
fluviale di ampiezza opportuna;
b) normativa del Progetto di Piano
Aspetti generali
- La classificazione e la modulazione del sistema di prescrizioni e
vincoli previsti risulta condivisibile in linea generale, si ritiene
comunque opportuno integrare l'apparato normativo al fine di rendere
tale sistema quanto piu' rispondente alle esigenze di gestione del
territorio; d'altra parte e' previsto che le disposizioni contenute
nelle norme decadano (si veda art. 9 comma 4, punto c)) una volta
realizzati gli interventi previsti ma non e' specificato l'iter
amministrativo che regola il decadimento del vincolo, sarebbe invece
auspicabile una normativa piu' flessibile e attenta alle diverse
esigenze di gestione del territorio ma applicata ad una zonizzazione
permanente di quest'ultimo.
- L'ampio ricorso all'uso del "parere vincolante", in capo
all'Autorita' di Bacino, nella disciplina d'uso e degli interventi di
trasformazione del territorio, puo' costituire in alcuni casi un
appesantimento procedurale, in controtendenza rispetto agli obiettivi
di semplificazione amministrativa introdotti da recenti leggi
nazionali e regionali; appare quindi necessario che, anche in
relazione ai principi che regolano le azioni di governo e di
pianificazione territoriale espresse con la nuova legge urbanistica
(L.R. 24 marzo 2000, n. 20) l'Autorita' di Bacino limiti l'uso del
parere vincolante e fornisca invece direttive a supporto
dell'attivita' svolte dalle Amministrazioni preposte alla gestione
del territorio, coerentemente con i principi della Legge 18 maggio
1989, n. 183. Si propone all'Autorita' di Bacino di considerare
l'opportunita' di limitare il ricorso al proprio parere vincolante
solo alle tipologie di opere che per la loro rilevanza di bacino o
sovraregionale richiedono criteri di valutazione piu' ampi di quelli
normalmente a disposizione delle singole Amministrazioni; si propone
inoltre, al fine di facilitare la pratica gestionale e il
raggiungimento degli obiettivi di sistema propri del Piano, di
individuare in apposite Direttive i criteri e i contenuti di
redazione degli studi di compatibilita' idraulica/idrogeologica per
gli interventi, da sottoporre al parere delle Autorita' competenti.
Appare inoltre necessario specificare, nei casi in cui sia
inderogabile il parere dell'Autorita' di Bacino, i tempi e le
modalita' per il rilascio di tale parere.
- Si ritiene necessario specificare il ruolo del Piano Territoriale
di Coordinamento provinciale che attua il Piano di bacino e coordina
il complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi
territori, assicurando il raggiungimento degli obiettivi definiti
anche ai sensi di quanto previsto all'art. 21 della L.R. 24 marzo
2000, n. 20.
- Si ritiene necessario specificare meglio i contenuti e gli oggetti
delle Direttive; in particolare, all'art 6, e' necessario indicare i
tempi di emanazione della direttiva, che inoltre appare piu'
attinente con il Titolo II. Si ritiene inoltre necessario prevedere
all'art. 17 una direttiva che individui le modalita' e i criteri per
la perimetrazione delle aree in dissesto da assoggettare a verifica.
Titolo I
- Si rileva la necessita' di individuare all'art 5 le norme
immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 17, comma 5 della Legge
18 maggio 1989, n. 183.
Titolo II
- Per quanto attiene la definizione dell'alveo data dall'art. 8, si
ritiene piu' esaustivo individuare oltre al criterio morfologico
anche una definizione legata ad una portata con tempo di ritorno noto
(ad es. 2-5 anni) o il riferimento (dove possibile) alla piena
ordinaria.
- Si ritiene che nella formulazione attuale la fascia ripariale,
cosi' come definita dall'art.41 del Dlvo 152/99, perda di significato
nei tratti arginati, in quanto verrebbe a ricadere esternamente
all'argine. Si ritiene piu' opportuno ridefinire l'ampiezza di tale
fascia a partire dal ciglio di sponda, e non dall'alveo.
- Il Piano da una parte prevede l'esclusione di quasi tutti i centri
abitati dalle fasce fluviali, una volta realizzati gli interventi, e
dall'altra la delocalizzazione delle case sparse, dove non sono
previsti interventi, come unica alternativa prospettata. Entrambe le
posizioni appaiono eccessive e potrebbero essere superate adottando
una normativa piu' diversificata e rispondente alle diverse
situazioni di rischio. Si propone pertanto all'Autorita' di Bacino di
inserire, in un successivo aggiornamento del Piano, nei tratti
arginati, dove puo' sempre sussistere un rischio residuo, una fascia
di pertinenza fluviale di opportuna ampiezza, con relativa norma
d'uso, e di individuare indirizzi rivolti agli Enti locali per
favorire le procedure di delocalizzazione delle unita' immobiliari a
rischio.
- All'interno dell'alveo le colture agricole vengono definite non
compatibili con il mantenimento della funzionalita' idraulica e della
qualita' ambientale. Si propone all'Autorita' di Bacino di non
imporre un divieto generalizzato a tutte le coltivazioni, ma di
considerare non adeguate alle funzioni dell'alveo le sole colture
agricole che richiedono l'uso di sostanze potenzialmente inquinanti o
che richiedono lavorazioni dei terreni tali da predisporli
all'erosione.
- Si propone di inserire fra le attivita' non compatibili con l'alveo
anche le attivita' zootecniche.
- Con riferimento all'invarianza idraulica (art. 11), sembra
opportuno individuare valori di volume d'invaso compensativi delle
impermeabilizzazioni che si aggirano attorno ai 210 - 150 mc/ha, come
emerso da recenti studi nel settore ed in analogia con quanto fatto
dalle altre Autorita' di Bacino operanti sul territorio regionale.
- Con riferimento all'art. 12 delle Norme, poiche' non sempre il
limite del territorio urbanizzato costituisce un effettivo discrimine
tra territori antropizzati e territori che conservano ancora valenze
ambientali e naturalistiche, si chiede all'Autorita' di Bacino di
modificare il comma 2 dell'art. 12 delle Norme, in maniera tale da
consentire la sdemanializzazione dei beni immobili rientranti in
porzioni di territorio che hanno perso ogni valenza ambientale e
paesaggistica e per i quali non siano realizzabili interventi di
rinaturazione. Si precisa inoltre che al comma 3 dell'art.12 le aree
di nuova formazione sono quelle ai sensi della Legge 5 gennaio 1994,
n. 37 e non ai sensi dell'art. 41 del Dlvo 152/99; ai sensi dell'art.
41 del sopracitato decreto queste non possono piu' essere
sdemanializzate.
Titolo III
- Si rileva che l'art. 14 comma 3 introduce un diverso trattamento
tra gli abitati e le case sparse; per i primi sono consentiti
interventi di conservazione a seguito di interventi di consolidamento
previsti dal Piano e al loro successivo monitoraggio, per le case
sparse invece e' prospettata come soluzione la sola delocalizzazione.
Si suggerisce di modificare la norma ammettendo sempre la
possibilita' di interventi di conservazione sull'esistente (sia
centri abitati sia case sparse) e si ritiene che la conservazione
debba essere consentita anche in attesa degli interventi di
consolidamento e dei risultati del monitoraggio.
- Si ritiene necessario articolare la procedura per gli adempimenti
previsti all'art. 17 in:
a) redazione dello studio geologico - geotecnico riguardante l'intera
area del fenomeno franoso, compresa l'area di possibile influenza del
dissesto, che interagisce con le previsioni di trasformazione
edilizia e/o urbanistica, con conseguente proposta di
riperimetrazione e classificazione del dissesto secondo le
definizioni degli artt. 14, 15, 16;
b) istruttoria di tali studi eseguita dall'Autorita' di Bacino
avvalendosi dei competenti Servizi tecnici regionali o provinciali;
c) espressione del parere dell'Autorita' di Bacino in sede di
Comitato tecnico;
d) recepimento della perimetrazione nel Piano stralcio mediante
delibera del Comitato istituzionale.
- Si ritiene opportuno che per gli abitati dichiarati da consolidare
ex Legge 445/1908 (Montefiore Conca, Torriana, Santarcangelo di
Romagna), gia' disciplinati da specifiche norme approvate dalla
Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, siano mantenute tali norme e le
relative perimetrazioni e non siano applicate le prescrizione degli
artt. 14, 15, 16.
- Si ritiene necessario introdurre una specifica disciplina delle
aree calanchive;
c) cartografia del Progetto di Piano
- vista la Tavola TP3 del PTCP della Provincia di Rimini (ed. 2000) e
considerati gli aggiornamenti cartografici in corso di realizzazione
o gia' effettuati da parte della Regione EmiliaRomagna, la
cartografia in scala 1:25.000 delle tav 1.1- 1.6; 3.1-3.6 non risulta
sufficientemente aggiornata per consentire una corretta applicazione
dell'art. 17. Si ritiene pertanto indispensabile pervenire a una
cartografia dei dissesti unica e condivisa tra Regione Emilia
Romagna, Autorita' interregionale di Bacino Marecchia-Conca e
Provincia di Rimini.
- In attesa di ottenere la suddetta cartografia unica e condivisa si
propone che l'Autorita' di Bacino recepisca in via provvisoria le
perimetrazioni dei dissesti contenute nella Tavola TP3 del PTCP della
Provincia di Rimini, ove mancanti nelle Tavole di piano.
- Si ritiene altresi' necessario che l'Autorita' di Bacino emani una
direttiva in merito ai criteri da seguire negli studi a supporto
della perimetrazione della aree di cui all'art. 17 delle Norme.
- Manca l'individuazione cartografica dei calanchi che devono essere
oggetto di specifica disciplina in quanto fenomeni di dissesto di
rilevanza territoriale analoga ai fenomeni franosi.
- Nelle Tavv. da 3.1 a 3.6 la retinatura delle aree in dissesto da
assoggettare a verifica, disciplinate dall'art. 17 delle Norme di
Piano, sono sovrapposte a quelle delle aree in dissesto disciplinate
dagli artt. 14, 15 e 16, con conseguente mancanza di univocita' e
difficolta' nell'applicazione delle norme stesse.
- Si ritiene necessario eliminare gli errori di graficismo nella
cartografia delle fasce fluviali, (ad es. edifici tagliati in due da
limiti di fasce).
- Appare opportuno integrare la cartografia dell'assetto della rete
idrografica, dove non vengono riportati i terrazzi e le conoidi di
deiezione, classificati dalle norme all'art. 9 come "Fasce ad alta
vulnerabilita' idraulica", sulle quali e' riportata una norma d'uso
del territorio non applicabile in mancanza di una sua definizione
cartografica;
visto il combinato disposto dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 18,
comma 9 della Legge 183/89 in base ai quali la Regione e' tenuta ad
esprimere, oltre al parere sul Progetto di Piano stralcio, anche le
proprie valutazioni sulle osservazioni pervenute;
tenuto conto che le osservazioni pervenute possono essere
sintetizzate come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del
presente atto;
ritenuto di esprimersi sulle osservazioni sopra descritte come
riportato nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto;
(omissis)
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile, Marioluigi Bruschini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di formulare parere positivo, per le motivazioni e con le riserve
espresse in narrativa, sul Progetto di Piano stralcio per l'Assetto
Idrogeologico adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita'
interregionale di Bacino Marecchia-Conca con deliberazione n. 22 del
28 maggio 2001, in quanto strumento atto a definire le azioni di
governo necessarie a ridurre il rischio idraulico e idrogeologico nei
territori interessati dal Progetto di Piano;
2) di fare proprio il "Parere sul Progetto di Piano stralcio per il
Rischio idrogeologico" (Allegato C) espresso dalle Conferenze
programmatiche corredato dei verbali delle Conferenze stesse
(Allegati C1 e C2);
3) di esprimere su alcuni aspetti specifici del Progetto di Piano
stesso i suggerimenti e le proposte di modifica contenute nel
"considerato";
4) di esprimersi sulle osservazioni pervenute, sintetizzate
nell'Allegato A, secondo i pareri contenuti nell'allegato B, con le
conseguenti proposte di modifiche normative e cartografiche relative
alle osservazioni accolte;
5) di precisare che i citati Allegati A, B, C, C1 e C2 sono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6) di inviare copia del presente atto deliberativo all'Autorita'
interregionale di Bacino Marecchia-Conca, ai sensi del comma 1
dell'art. 19 della Legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Sintesi osservazioni
Oss. 1 - Comune di Verucchio
1.1 Si rileva che le norme di Piano stralcio sono troppo rigide e
puntuali, anche in relazione alla scala grafica di rappresentazione
1:25.000 inadeguata a supportare tali vincoli.
1.2 Si ritiene inoltre utile classificare gli interventi ammessi o
vietati nelle varie aree di dissesto con riferimento alle categorie
d'intervento elencate all'art. 31 della Legge 457/78, con riferimento
anche ai cambi di destinazione d'uso.
1.3 Si chiede infine di specificare meglio la tempistica in cui
svolgere i compiti attributi al Consiglio comunale per la
perimetrazione delle aree in dissesto da assoggettare a verifica di
cui al punto 3, lett. A) dell'art. 17 delle Norme di Piano stralcio.
Oss. 2 - Amir SpA
2.1 Sono svolte considerazioni relative al punto 3.3.2 della
relazione generale e riguardano "l'analisi idraulica della rete
minore della pianura" con particolare riferimento alla sua
interazione con il sistema fognario del Comune di Rimini.
2.2 Si segnala inoltre che al punto 2.2.1 "Rete idrografica
principale fiume Marecchia - Ausa" si individuano portate dell'ordine
dei 300-350 mc/s deviate nell'alveo storico del fiume Marecchia, che
potrebbero creare criticita' per il quartiere INA CASA in prossimita'
del Parco Marecchia.
2.3 Con riferimento al punto 2.6 "Caratteristiche climatiche
generali" e al punto 3.1.2 "Settore Idraulico" si ribadisce
l'importanza dell'installazione di idonei strumenti di misura delle
portate sui principali corsi d'acqua del bacino.
Oss. 3, 4 - Comunita' Montana Valle del Marecchia
3.1 Si ritiene opportuno individuare in modo piu' preciso e completo
le aree normate dall'art. 17 in particolare per gli adempimenti del
comma 3. In tal senso eventualmente si ritiene opportuno estendere
l'applicazione di tali norme e prescrizioni anche alle corrispondenti
aree sensibili e/o in dissesto cosi' come cartografate nei singoli
strumenti urbanistici comunali o nella cartografia geologica
regionale a scala 1:10.000 e nella forma piu' restrittiva qualora vi
fossero delle sovrapposizioni e/o difformita' cartografiche.
3.2 Si ritiene necessario evidenziare e perimetrare le aree
interessate da dissesti di tipo calanchivo per una migliore gestione
agricola ed ambientale del territorio.
3.3 Si propone per una migliore e piu' efficace pianificazione
territoriale di utilizzare una scala di dettaglio delle cartografie
pari ad 1:10.000 o ad 1:5.000.
3.4 Si chiede che un'area nel comune di Verucchio (Tav 1-2 e 2-3)
classificata come Fq sia riperimetrata come proposto negli allegati
tecnici.
Oss. 5 - RFI
5.1 Si propone che nella progettazione degli interventi di
miglioramento idrogeologico sia coinvolta la societa' Rete
Ferroviaria Italiana.
5.3 Si propone inoltre, visto che gli interventi infrastrutturali
previsti dai piani di bacino sono a totale carico dello Stato ai
sensi dell'art. 25 della Legge 183/89, che gli interventi riguardanti
infrastrutture ferroviarie, per importi che tengano conto delle
peculiarita' strutturali ed esecutive delle opere, siano inseriti
nella programmazione triennale prevista dall'art 21 della Legge
183/89.
Oss. 6 - RFI
6.1 Dall'esame degli elaborati del Piano si evince che alcuni ponti
ferroviari sono inadeguati rispetto le piene di riferimento, pertanto
si sottolinea che i relativi lavori di adeguamento devono essere
inseriti nei programmi triennali.
6.3 Si chiede inoltre data la complessita' e la varieta' dei problemi
evidenziati nel Piano di bacino, di poter partecipare, limitatamente
alle infrastrutture interferenti i corsi d'acqua di competenza, alla
redazione degli studi di dettaglio per la realizzazione degli
interventi di adeguamento per l'eliminazione delle criticita'
evidenziate.
Oss. 7-10 Verdi - Sole che ride, Gruppo consiliare dei Verdi della
Regione Emilia-Romagna
7.1 Manca un approccio organico tra le esigenze di sicurezza e quelle
di tutela ambientale, anche in recepimento di norme e strumenti di
pianificazione di altri piani vigenti (PTPR, aree protette).
7.2 La fascia di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua e'
individuata prioritariamente secondo il criterio idraulico.
7.3 Si rimanda il problema "qualita'" senza affrontare le
problematiche della conservazione della biodiversita', corridoi
ecologici, interventi sulla morfologia al fine di aumentare la
capacita' di autodepurazione dei corsi d'acqua.
7.4 Al fine di chiarire e armonizzare i rapporti che intercorrono fra
le disposizioni normative del PAI e quelle previste dai PTPR artt. 17
e 18, si ritiene opportuno esplicitare in norma che per gli aspetti
paesistico-ambientali, il PAI fa proprie le disposizioni di tutela
stabilite agli artt. 17 e 18 del PTPR.
7.5 Al fine di arrivare ad un approccio organico delle problematiche
di assetto ed ai fini dell'efficacia delle azioni di tutela, si
evidenzia la necessita' di un adeguamento e messa in coerenza della
fascia territoriale di pertinenza con le esigenze di tutela
ambientale espresse da altri piani vigenti. Si ritiene utile
introdurre una norma che precisi le modalita' di applicazione delle
disposizioni di tutela, che potrebbe essere cosi' formulato:
"all'atto del recepimento del presente Piano sono fatte salve in ogni
caso le zonizzazioni e le disposizioni normative contenute nelle
leggi nazionali e regionali, nei piani territoriali e urbanistici di
Comuni, Province e Regioni ovvero in altri piani di tutela del
territorio, qualora le stesse si configurino come piu' restrittive
e/o rivolte alla gestione e alla salvaguardia di aspetti relativi
agli ambiti fluviali non considerati dal presente Piano".
Osservazioni sulla Parte Normativa
Art. 7
7.6 Comma 1 lettera b): aggiungere alla fine del punto: "corridoi
ecologici, tutela della biodiversita' acquatica e ripariale".
Art. 8
7.7 Comma 3 lettera a): aggiungere alla fine del punto dopo la
parentesi "e della funzione di autodepurazione delle acque e della
tutela della biodiversita'".
7.8 Lettera c) aggiungere dopo "... Interventi di sistemazione
dell'alveo" la frase "secondo criteri di bassa artificialita' anche
mediante interventi di ingegneria naturalistica in un ottica di
difesa e/o ripristino delle funzioni di autodepurazione delle acque e
di tutela della biodiversita'".
7.9 Aggiungere la lettera e) impianti di fitodepurazione.
7.10 Ultimo capoverso del comma 3 aggiungere dopo "le colture
agricole" la frase "attivita' zootecniche".
Art. 9
7.11 Comma 1 lettera c) aggiungere dopo "... inquinanti di origine
diffusa" la frase "e alla tutela della biodiversita' acquatica e
ripariale anche mediante il mantenimento e/o il ripristino dei
corridoi ecologici".
7.12 Si propone di aumentare la profondita' minima delle fasce da 10
a 50 m.
7.13 Comma 2 aggiungere dopo "... Alle fasce ripariali, hanno ...
dei corsi d'acqua" la frase "della biodiversita' acquatica e
ripariale".
7.14 Comma 3 lettera a) aggiungere dopo "gli interventi finalizzati
alla funzionalita' idraulica e alla riduzione del rischio idraulico"
la frase "da realizzare secondo criteri di bassa artificialita' anche
mediante interventi di ingegneria naturalistica".
7.15 Lettera b/b1) aggiungere dopo la parentesi "in un'ottica di
corridoi ecologico con continuita'".
7.16 Si chiede di aggiungere la lettera c) "Interventi di
rinaturalizzazione".
7.17 Comma 4/4.1 lettera a) si propone di aggiungere dopo "... e
trasformazioni morfologiche che riducano la capacita' d'invaso" la
frase "e che costituiscano minaccia alla tutela della biodiversita',
dei corridoi ecologici e della funzione di fascia tampone contro
l'inquinamento di origine diffusa del corso d'acqua".
7.18 Comma 4/4.1 lettera a) si propone di aggiungere dopo "... E
mutamenti degli usi residenziali ... zona" la frase "e con la tutela
della vulnerabilita' ambientale sia acquatica che ripariale".
7.19 Lettera b) si propone di aggiungere dopo "... Che non comportino
edificazione ... idraulica" la frase "e che non comportino
interruzione di corridoi ecologici presenti e minaccia alla tutela
della biodiversita' sia acquatica che ripariale".
7.20 Lettera c) si propone di ampliare la profondita' della fascia
ripariale a 100 m oppure cassare la lettera c).
7.21 Lettera e) si propone di aggiungere alla fine del capoverso dopo
"... Purche' le attivita' estrattive non riguardino gli alvei e le
aree demaniali" la frase "e le fasce ripariali".
7.22 Comma 4.2 lettera f) si propone la cassazione della lettera f).
7.23 Comma 5) si propone di aggiungere dopo "... costituzione,
conservazione e gestione della vegetazione" la frase "in un'ottica di
corridoi ecologico".
Art. 11
7.24 Comma 3 si propone di aggiungere la lettera e) "il controllo
della qualita' delle acque e la tutela della biodiversita' mediante
interventi di difesa e/o ripristino dei corridoi ecologici, impianti
di fitodepurazione".
Oss. 8 - Comune di Rimini
8.1 In prossimita' dell'abitato di San Vito di Rimini sono state
cartografate 2 aree esondabili con tempo di ritorno 200 anni
(Allegato 3 - f. Uso Tav. 5). Nell'Allegato 4 - Fiume Uso - Tav. 5
per le medesime aree non sono stati previsti interventi specifici
finalizzati alla riduzione della pericolosita' idraulica e vengono
confermate le condizioni di rischio R1 e R2. Considerato che nel
vigente PRG e' previsto l'ampliamento di una delle 2 aree e per
l'altra un intervento di ristrutturazione, si chiede di prevedere
interventi specifici al fine di mitigare il rischio idraulico delle
aree sopracitate e consentire, ad interventi realizzati
l'edificabilita' per le situazioni previste.
8.2 Si chiede se e' stato eseguito un aggiornamento della situazione
edilizia ed infrastrutturale complessiva, al fine di avere chiara la
situazione territoriale esistente, per una corretta attribuzione dei
diversi livelli di rischio riguardanti sia l'assetto idrogeologico
che i dissesti di versante. Questo e' necessario poiche' una
pianificazione basata su una cartografia esistente non aggiornata
troverebbe una difficile corrispondenza con la realta'.
8.3 La norma per gli edifici destinati ad attivita' produttive o
residenziali, che anche a seguito di interventi previsti dal Piano
risultano ugualmente in aree a rischio molto elevato, prevede la
demolizione e ricostruzione in un'altra area degli stessi edifici con
passaggio al patrimonio indisponibile del Comune o del Demanio. Si
chiede di specificare l'iter per la demolizione e l'acquisizione
dell'area e gli Organi di competenza. Inoltre qualora tale compito
spetti al Comune si chiede di indicare se le risorse finanziarie sono
a carico dello stesso o di altro Organo.
8.4 Si chiede di indicare i soggetti attuatori dei singoli interventi
per la difesa del rischio idrogeologico e da dissesti. Qualora gli
interventi non siano di competenza comunale si chiede di coinvolgere
i Comuni interessati nella fase di progettazione delle opere di
intervento e/o comunque che gli stessi siano informati ad avvenuta
esecuzione delle opere per procedere alla rimozione del vincolo.
8.5 L'esclusione delle lavorazioni agricole in aree in dissesto per
fenomeni attivi o la conversione dei seminativi in prati e/o pascoli
estensivi, il divieto delle lavorazioni agricole nei suoli con
pendenza >> del 30% in aree di possibile evoluzione del dissesto e
frane quiescenti previste dalle norme, paiono di difficile controllo.
Si chiede di indicare l'Organo competente al controllo ed eventuali
sanzioni.
8.6 La zona destinata a Parco urbano sul fiume Marecchia e'
individuata come critica con il codice 17ma-r2. Vi e' in previsione
la piantumazione di essenze in corrispondenza del tracciato dei cavi
dell'alta tensione per impedire lo stazionamento di persone
all'interno della fascia di rispetto prevista per la protezione degli
effetti nocivi dell'inquinamento elettromagnetico. Si chiede di
valutare tali aspetti nell'ambito del riutilizzo dell'asta storica
del fiume Marecchia.
8.7 Si propone di classificare il versante in localita' Corpolo' come
area quiescente in dissesto da assoggettare all'art. 17, ampliando
l'area in dissesto gia' individuata con il codice RN256042.
8.8 Si chiede di localizzare e dimensionare in localita' Santo
Marino/Traversante Marecchia un'area destinata a cassa di espansione,
di inserirla tra gli interventi prioritari, e rivedere le
prescrizioni nell'alveo storico del Marecchia a seguito
dell'intervento.
Oss. n. 9 - Ve-Va
Si chiede che l'area Fornace Verni venga declassificata da area a
rischio idraulico elevato. Si veda lo studio allegato.
Oss. n. 10 - Gruppo consiliare Verdi
Si veda la risposta all'osservazione n 7.
Oss. n. 11 - Comune di Bellaria Igea Marina
11.1 Si ritiene che l'individuazione di aree esondabili per tempi di
ritorno pari a 200 anni condizioni le previsioni urbanistiche in
essere in 2 aree a valle della SS 16 in prossimita' della foce
dell'Uso:
a) la prima riguarda l'area destinata ad attrezzature collettive e
servizi pubblici individuati in cartografia di PRG come zona F-6 e
l'area residenziale di completamento Re3-54, con modeste o nulle
ripercussioni sulle capacita' edificatorie di entrambe, inibite da
precedenti vincoli ambientali;
b) la seconda, il cui ambito di zona e' ricompreso nell'area
stralcio n. 2 del PRG vigente, e' disciplinata dal Piano regolatore
del porto. Le importanti infrastrutture commerciali, residenziali e
di servizio ivi previste ne fanno una vera polarita' urbana
strategica per lo sviluppo economico di Bellaria. Le finalita' del
Comune in questa zona sono interdette dalle previsioni del PAI. Il
vincolo imposto dal Piano sembra incongruo in quanto la prevista
esondazione dipende dall'assenza di un breve tratto di argine
artificiale in sponda destra, che l'Amministrazione comunale ha gia'
intenzione di realizzare. Si chiede di eliminare il vincolo.
11.2 Territorio agricolo
Le ragioni che hanno determinato il "congelamento" di buona parte del
territorio agricolo alla completa esecuzione e al successivo collaudo
dei lavori sugli argini del F. Uso, non sembrano del tutto
condivisibili per i seguenti motivi:
a) i lavori appaltati dal Servizio Difesa del suolo di Rimini sono
in fase di avanzata realizzazione gia' ad un livello tale da porre in
sicurezza l'ultimo tratto fluviale;
b) le opere di risagomatura a monte di Bellaria e la realizzazione
della cassa di espansione prevista nel territorio di Poggio Berni
dovrebbero avere effetti trascurabili a valle della A 14 come
enunciato nel PAI. Appare pertanto piu' ingiustificato l'aver posto
un vincolo che non tiene conto delle previsioni del PRG;
c) le delimitazioni proposte per le fasce di rispetto e di vincolo
si manifestano in tutta la loro arbitrarieta' quando a queste non
corrispondono limiti fisici, il che configura una disparita' di
trattamento con le aree attigue, classificate con la stessa
probabilita' di esondazione ma pur tuttavia non vincolate;
d) il vincolo di inedificabilita' assoluta imposto per i territori
oggetto di probabili esondazioni a cadenza duecentennale appare
sproporzionato e stride con le tempistiche di breve periodo previste
per la realizzazione delle opere del PAI;
e) le prescrizioni immediatamente vincolanti nei confronti dei nuovi
manufatti o di ampliamenti dei manufatti esistenti previste dal comma
4.1 delle norme risultano troppo cautelative e troppo vessatorie per
l'attivita' agricola, che si vede precludere anche implementazioni
delle normali attivita' di stoccaggio merci e ricovero
attrezzature.11.3 Si chiede pertanto una consistente riduzione delle
aree vincolate dalle prescrizioni dell'art. 9, punto 4.2. In via
subordinata si chiede nella fascia relativa ai 50 anni l'attenuazione
delle prescrizioni dell'art. 9 al fine di salvaguardare le attivita'
agricole in atto, in attesa della validazione degli interventi
idraulici, consentendo la costruzione di modesti manufatti per il
deposito attrezzi e stoccaggio merci.
Oss. n. 12 - ENEL
12.1 Si rileva che gli artt. 8, comma 4, lettera b) e c); 9, commi 3
e 4, lettera a), b) e f); 14, comma 3, lettera b) e c); 15, comma 2,
lettera b); 16, comma 3, lettera b); 17, comma 3, lettera b)
dispongono che gli impianti elettrici possono essere posti nelle
diverse rispettive situazioni idrauliche e territoriali solo se sul
loro progetto preliminare venga conseguito il favorevole "parere
vincolante dell'Autorita' di Bacino in merito alla compatibilita' con
le finalita' con il Piano in oggetto". Si sottolinea che suddetta
normativa con valenza generalizzata e cogente costituisce un fattore
di rilevante incidenza sull'attivita' amministrativa-autorizzativa.
12.2 Si chiede che venga esplicitamente indicato che con l'entrata in
vigore delle norme le attivita' amministrative-autorizzative vengano
svolte da un'unica ed individuata Amministrazione, alla quale
andranno rivolte le previste istanze con relativi elaborati ai fini
delle conseguenti valutazioni di merito e di conformita' al Piano.
12.3 Si evidenzia che gli elettrodotti a media e bassa tensione per
il superamento di rilevanti ostacoli naturali dovrebbero avere
campate lunghe che determinerebbero sollecitazioni meccaniche
superiori a quelle sopportabili dai sostegni in uso; in tal caso e
senza riuscire a rimanere fuori dalle fasce in questione andranno
utilizzati sostegni di dimensione maggiore che comporterebbero
controindicazioni paesaggistico-ambientali.
12.4 E' da rilevare che il contenuto degli artt. 8 e 9 sembra
costituire di fatto una implicita modifica della Legge statale RD
523/1904 che stabilisce che "i sostegni ... non devono avere alcun
punto fuori terra ad un distanza minore di 5 metri dal piede, sia
interno che esterno di argini di 3 categoria".
12.5 Si chiede che gli impianti elettrici vengano esclusi dagli
adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 fatte salve situazioni
idrauliche particolari.
12.6 Nell'ambito delle semplificazioni amministrative occorre
altresi' prevedere che in determinate situazioni idrauliche gli
impianti dovranno essere segnalati con una comunicazione analoga a
quella prevista dall'art. 2, comma 5 della L.R. 10/93 per gli
impianti di modesta entita'.
12.7 Si propone di valutare una integrazione della normativa di
Piano, in maniera tale da tenere conto, a seconda delle situazioni
idrogeologiche differenti, di una applicazione delle norme
differenziata e correlata all'incidenza delle reti tecnologiche e
della loro tipologia. Si propone inoltre di prevedere una
diversificazione dei vincoli e degli adempimenti correlati alle
tipologie costruttive delle reti elettriche interferenti , in
particolare le reti interrate di qualsiasi tensione e quelle aree con
sostegni monostelo ricadenti nelle fasce di pertinenza fluviale e
delle aree ad elevato rischio di esondazione.
12.8 Si sottolinea in merito agli artt. 14, 15, 16, 17, relativi
all'assetto idrogeologico che gli impianti ENEL gia' rispondono alla
disciplina contenuta nella direttiva regionale relativa al vincolo
idrogeologico n. 117 dell' 11/7/2000.
Oss. n. 13 - Provincia di Rimini
13.1 La "Carta inventario dei dissesti" (Tav 1.1 - 1.6) allegata al
Piano stralcio distingue i dissesti sulla base di Fa, Fq etc cosi'
come riportati nella "carta inventario dei dissesti" della Regione
Emilia-Romagna. La Tav. TP3 del PTCP di Rimini e' elaborata sulla
base della "Carta inventario dei dissesti" regionale, rivista e
aggiornata. Si ritiene quindi piu' rispondente alla realta' del
territorio della provincia di Rimini la classificazione del
territorio contenuta nella cartografia del PTCP, che si propone di
sostituire a quella del Piano stralcio.
13.2 Si ritiene necessario riportare nella "Carta inventario dei
dissesti" (Tav 1.1 - 1.6) anche i calanchi, che per il territorio
della provincia di Rimini sono cartografati nella Tavola TP3 del
PTCP, ed inserire nelle norme del Piano la relativa norma d'uso.
13.3 Per evitare difficolta' gestionali in fase di istruttoria delle
"aree in dissesto da assoggettare a verifica" art. 17 delle norme, si
propone di sostituire il comma 3, lettera a) con il seguente:
"a) gli strumenti urbanistici ... (invariato) devono definire la
perimetrazione e lo stato di attivita' delle aree in dissesto da
assoggettare a verifica secondo gli indirizzi che verranno emanati
dall'Autorita' di bacino" entro 6 mesi dall'approvazione del Piano
stralcio, le aree cosi' individuate ... (invariato).
13.4 Si propone di inserire agli artt. 14 e 16 delle norme i
riferimenti anche a frane di crollo essendo queste presenti in
cartografia e distinte tra attive e quiescenti, ma non citate nelle
norme di Piano stralcio.
Oss. n. 14, 19 - Ordine degli architetti
14.1 Si propone di modificare l'art. 14, comma 3 punto d) nel
seguente modo:
negli abitati, o parte di essi, ricadenti nelle aree in dissesto per
fenomeni attivi, per i quali sono previsti dal Piano stralcio
interventi di consolidamento e di stabilizzazione del dissesto,
successivamente alla realizzazione dei detti interventi e alla
verifica, attraverso specifici monitoraggi, le autorizzazioni
edilizie, le denuncie di inizio attivita', le approvazioni di opere
pubbliche di cui alla L1/78,gli strumenti urbanistici generali e
attuativi, e loro varianti, gli Accordi di programma dell'art. 34 del
DLgs 267/00 e le conferenze di cui all'art. 3 bis della Legge 441/87,
possono consentire interventi volti alla conservazione del tessuto
urbano ed edilizio esistente, servizi accessori della residenza,
opere di urbanizzazione e usi compatibili con il grado di
vulnerabilita' dei singoli edifici e con la loro accessibilita'
all'interno del tessuto urbano, oltre agli interventi (canalizzazione
...) che riducano le interferenze peggiorative dello stato i
dissesto.
14.2 La limitatezza della conoscenza delle piene dei corsi d'acqua,
la carenza di misure dirette di portata e di dati storici induce a
richiedere la costruzione di un'adeguata rete di monitoraggio
ambientale con anche la partecipazione dei Comuni.
14.3 Si auspica un adeguato e tempestivo approfondimento sulla rete
idrografica minore.
Oss. n. 15, 18 - Legambiente
15.1 Si propone di modificare il comma 3 dell'art. 8, come segue:
"interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino
delle caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo ottimali
ai fini della funzionalita' idraulica e/o del ripascimento costiero
(sistemazione delle sponde, movimentazione e/o asportazione di inerti
nelle situazioni di sovralluvionamento)". Si ritiene infatti che il
"taglio selettivo della vegetazione" quale intervento manutentivo
previsto negli alvei sia come definizione che come modalita' di
gestione risulta in manifesta contraddizione con quanto previsto al
successivo art. 9, punto c) per le fasce ripariali: in esse viene
espressamente previsto il mantenimento e ripristino della
vegetazione.
15.2 Si propone di inserire all'art. 11 dopo il punto d) il seguente
punto:
e) l'istituzione di aree protette secondo la vigente legislazione
nazionale e regionale o realizzate mediante Accordi di programma tra
Enti locali e l'attuazione di specifici progetti di tutela e
valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico-antropico.
15.3 Si propone di modificare il comma 1 dell'art 12 come segue: "le
aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque, sono da
conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed
interventi di valorizzazione quali parchi e aree protette. Tali aree,
ai sensi dell'art. 41, comma 3 del DLgs 152/99 possono essere date in
concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi
fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero
ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in aree
naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale
di cui all'art.3, comma 4, lettera c) della Legge 394/91, la
concessione e' gratuita.".
Oss. n. 16 - Anna Ricci - Bernardino Capitani
Si chiede che le prescrizioni vincolanti nei confronti di
ristrutturazioni ed adeguamenti delle abitazioni rurali e modesti
ricoveri per attrezzature agricole necessarie per le nuove tecnologie
in atto, vengano riviste e cassate, non appena i lavori di messa in
sicurezza degli argini del fiume Uso siano terminati e abbiano
diminuito il grado di vulnerabilita' del territorio. In quanto tali
prescrizioni sono penalizzanti per la gestione agricola del fondo
ubicato fra la strada provinciale San Mauro e la sponda sinistra del
fiume Uso.
Oss. n. 17 - Roberto Sampaoli
Si chiede che vengano esclusi dal Piano stralcio gli interventi di
"rinaturalizzazione" relativi al corso del deviatore del T. Ausa,
possibili cause, nel tempo di esposizione a rischio della zona
urbanizzata.
Oss. n. 20 - Filippo Magnani
Si chiede che l'area di proprieta' del sig. Filippo Magnani (foglio
13, mappale 150 e 66) prospiciente il fiume Uso in comune di Bellaria
Igea Marina sia esclusa dalla delimitazione delle fasce fluviali.
Oss. n. 21 - CAAR Centro Agro Alimentare Riminese
Si chiede che l'Autorita' di bacino elimini il secondo comma
dell'art. 12, ai fini di poter procedere alla sdemanializzazione di
beni che, pur facenti parte del Demanio fluviale, non svolgono piu'
alcuna funzione idraulica.
Oss. n. 22 - Fiorenzo Manfroni
Si chiede che i terreni di proprieta' del sig. Fiorenzo Manfroni,
prospicienti il fiume Uso siano esclusi dalle fasce fluviali
consentendo cosi' il cambio di destinazione d'uso.
Oss. n. 23 - Comune di Poggio Berni
Si esprimono diverse osservazioni relativamente al progetto della
cassa di espansione sul fiume Uso, prevista dal Piano di bacino: tale
cassa produrrebbe problemi di impatto ambientale, le 2 casse previste
sarebbero in prossimita' di centri abitati con problemi di
instabilita' dei versanti, l'estrazione della ghiaia avrebbe effetti
sui pozzi freatici, nelle zone delle casse sono presenti pregiate
culture, in adiacenza esiste gia' una cava che potrebbe essere in
futuro sfruttata a tale scopo. Si chiede pertanto di ridurre le
dimensioni di entrambe le casse e di non fare alcun intervento lungo
il piede della collina. Si propone di utilizzare un'altra area posta
tra i comuni di Bellaria e San Mauro Pascoli.
Oss. n. 24 - Sig. Ezio Andruccioli
Si chiede di ripristinare, per i terreni di proprieta' del sig.
Andruccioli, la destinazione precedente di terreno agricolo rispetto
a quella di frana attiva prevista dal Progetto di piano. A tale
proposito si allega una relazione geologica.
Oss. n. 25 - Del Conca SpA
Si chiede di modificare le fasce tracciate con un tempo di ritorno
pari a 200 anni sul T. Conca nel tratto a valle del comune di
Morciano di Romagna e prospiciente al terreno di proprieta' di
Ceramica Del Conca SpA. Vengono allegati un primo calcolo idraulico
in moto uniforme e il rilievo di 2 sezioni nel tratto oggetto di
osservazione.
ALLEGATO B
Risposta Osservazioni
Oss. 1 - Comune di Verucchio
1.1 La cartografia e' in scala 1:25000 nelle tavole d'insieme (Tav.
1.1-1.6; 3.1-3.6) mentre quella dell'Allegato 2 e' in scala 1:10.000
e quella delle fasce fluviali e' in scala 1:5.000, si ritiene
pertanto che la cartografia sia a scala sufficiente per supportare
dei vincoli. Per quanto attiene la normativa si rimanda al parere
regionale sul Progetto di piano.
- Si propone la reiezione
1.2 Il Piano definisce criteri generali e rinvia agli strumenti
urbanistici comunali la definizione (specificando il termine
"conservazione") degli interventi compatibili con la situazione di
rischio segnalata dall'Autorita' di bacino.
- Si propone la reiezione
1.3 La tempistica per procedere a verifica delle aree di cui all'art.
17, e' definita dal Comune a seconda delle proprie esigenze, e'
implicito che qualora tale verifica non intervenga, il Comune e'
tenuto a rispettare le prescrizioni del comma b) dell'art 17.
- Si propone la reiezione
Oss. 2 - Amir Spa
2.1 Si ritiene che le informazioni riguardanti il reticolo minore non
siano rilevanti ai fini di questo Piano stralcio. Sono informazioni
che potranno essere prese in considerazione in un successivo Piano
stralcio relativo al reticolo idrografico minore.
- Si propone la reiezione
2.2 Si ritiene che il nodo idraulico dell'alveo storico del fiume
Marecchia vada studiato e risolto, come espresso in relazione, ma
attualmente in assenza di ulteriori analisi, le aree esondabili sono
quelle confermate dal Piano e non ricomprendono il quartiere INA
CASA.
- Si propone la reiezione
2.3 Si concorda sulla necessita' di attivare un programma di
monitoraggio delle portate. Si invita l'Autorita' di bacino a
coordinarsi con la Regione e ARPA, che ha in incarico la gestione
della rete di monitoraggio, tenendo conto del lavoro svolto dalla
Provincia di Rimini e dal Servizio provinciale Difesa del suolo di
Rimini.
- Si propone l'accoglimento
Oss. 3, 4 - Comunita' Montana Valle del Marecchia
3.1 Si specifica che le aree oggetto di verifica sono cartografate
con apposito retino nelle Tav 3.1-3.6; l'articolo 17 delega ai Comuni
l'attivita' di perimetrazione e di verifica dello stato di attivita'
del dissesto, che una volta individuato, sara' assoggettato a seconda
dei casi agli art. 14, 15, 16. Nel transitorio la norma che regola le
aree da assoggettare a verifica, gia' distinte in Fa e Fq, e'
contenuta nell'art. 17. Si rimanda comunque nel merito al parere
regionale.
- Si propone l'accoglimento
3.2 L'osservazione sara' recepita in fase di integrazione del piano,
infatti l'Autorita' di bacino ha intenzione di aggiornare il piano
sugli aspetti oggetto dell'osservazione.
- Si propone l'accoglimento
3.3 La cartografia e' in scala 1:25.000 nelle tavole d'insieme (Tav
1.1-1.6; Tav 3.1-3.6) mentre quella dell'Allegato 2 e' in scala
1:10.000 e quella delle fasce fluviali e' in scala 1:5000. Si ritiene
pertanto che le cartografie siano a scala di dettaglio sufficiente a
supportare i vincoli previsti dalle norme, e conformi alla richiesta
dell'osservazione.
- Si propone la reiezione
3.4 La frana in oggetto e' definita nella Tavola 3-2 del Piano come
frana quiescente da assoggettare a verifica ai sensi dell'art. 17,
pertanto le procedure di definizione della perimetrazione sono quelle
previste dall'art. 17.
- Si propone la reiezione
Oss. 5 - RFI Zona Territoriale Adriatica
5.1 La progettazione degli interventi di miglioramento idrogeologico
sara' eseguita dall'Ente competente. Non si ritiene opportuno
specificare nel Piano eventuali collaborazioni con gli uffici tecnici
della RFI che potranno essere intraprese con gli strumenti previsti
dalla normativa vigente (conferenze di servizi, accordi di programma
etc).
- Si propone la reiezione
5.2 Gli interventi previsti dalla Legge 183/89 (art. 25) sono a
totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali
di cui all'articolo 21. Pertanto non si ritiene opportuno destinare
fondi statali finalizzati alla realizzazione di opere di assetto
idrogeologico, all'adeguamento delle infrastrutture ferroviarie che
per tale scopo hanno proprie leggi di finanziamento.
- Si propone la reiezione
Oss. 6 - RFI Zona Territoriale Adriatica
6.1 Si veda la risposta all'osservazione n. 5.2.
6.2 Si veda la risposta all'osservazione n. 5.1.
- Si propone la reiezione
Oss. 7-10 - Gruppo Consiliare "Verdi - Sole che ride" Regione
Emilia-Romagna
7.1 Le problematiche ambientali sono state parzialmente esaminate pur
trattandosi di un Piano per l'Assetto Idrogeologico redatto ai sensi
della Legge 267/98 e della Legge 183/89. L'Autorita' di bacino
trattera' in modo specifico le tematiche ambientali in successivi
stralci del Piano. Si sottolinea che il Piano di bacino ai sensi
della Legge 183/89 e' un piano sovraordinato rispetto agli altri
strumenti di pianificazione territoriale, tuttavia se il PTPR o altri
strumenti territoriali o urbanistici prevedono delle disposizioni
piu' restrittive rispetto a quelle del Piano stralcio, queste
prevalgono.
- Si propone la reiezione
7.2 Le fasce fluviali non sono tracciate solo in base ai criteri
idraulici, ma anche morfologici, (si veda l'alveo, art. 8 delle NA) e
ambientali (si vedano le fasce ripariali definite in funzione degli
interventi finalizzati alla salvaguardia della qualita' ambientale,
al mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea, art. 9
delle NA).
- Si propone la reiezione
7.3 Le problematiche della conservazione della biodiversita', dei
corridoi ecologici, degli interventi sulla morfologia al fine di
aumentare la capacita' di autodepurazione dei corsi d'acqua, non sono
specifico oggetto del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico ma
sono una delle tematiche affrontate dai Piani di Tutela delle acque
(art. 44, Dlgs 152/99) che sono un Piano stralcio di settore del
Piano di bacino.
- Si propone la reiezione
7.4 Si veda la risposta all'osservazione n 7.1.
- Si propone la reiezione
7.5 Si veda la risposta all'osservazione n. 7.1.
- Si propone la reiezione
Art. 7
7.6 Si ritiene il comma gia' esaustivo anche per gli aspetti
naturalistici, tuttavia l'Autorita' di bacino trattera' in modo
specifico le tematiche ambientali in successivi stralci del Piano.
- Si propone la reiezione
Art. 8
7.7 Non si ritiene pertinente l'osservazione
- Si propone la reiezione
7.8 Si concorda sui contenuti dell'osservazione in merito agli
aspetti relativi alle tecniche di ingegneria naturalistica; si invita
pertanto l'Autorita' di bacino a modificare la norma o ad aggiornare
i contenuti delle direttive.
- Si propone il parziale accoglimento
7.9 Non e' pertinente l'inserimento degli impianti di fitodepurazione
nella modalita' di gestione dell'alveo.
- Si propone la reiezione
7.10 Si ritiene opportuno inserire, tra le attivita' non compatibili,
anche le attivita' zootecniche. Si rimanda nel merito al parere
regionale.
- Si propone l'accoglimento
Art. 9
7.11 Si ritiene la richiesta, non pertinente con le finalita' del
Piano; l'Autorita' di bacino trattera' in modo specifico le tematiche
ambientali in successivi stralci del Piano. Si evidenzia che per
quanto attiene alla biodiversita', la richiesta sia gia' soddisfatta
dal contenuto del punto 3) b1, riferito alle fasce ripariali, dello
stesso articolo.
- Si propone la reiezione
7.12 La richiesta non e' motivata, il Piano ha recepito le
disposizioni dell'art. 42 del DLgs 152/99; si ritiene pertanto
sufficiente l'ampiezza della fascia gia' individuata.
- Si propone la reiezione
7.13 Si rimanda alla risposta del punto 7.11.
- Si propone la reiezione
7.14 Si concorda sui contenuti dell'osservazione in merito agli
aspetti relativi alle tecniche di ingegneria naturalistica; si invita
pertanto l'Autorita' di bacino a modificare la norma o ad aggiornare
i contenuti delle direttive.
- Si propone il parziale accoglimento
7.15 Si ritiene il contenuto dell'osservazione superfluo e non
rispondente all'art. 41 del DLgs 152/99.
- Si propone la reiezione
7.16 Si ritiene tale richiesta troppo generica e comunque in parte
gia' soddisfatta dai contenuti del punto b)
- Si propone la reiezione
7.17 Non si ritiene pertinente la richiesta con le problematiche
connesse alla riduzione della capacita' d'invaso.
- Si propone la reiezione
7.18 Non si ritiene opportuno inserire la frase proposta non essendo
inerente alle problematiche di sicurezza idraulica.
- Si propone la reiezione
7.19 Non si ritiene opportuno inserire la frase proposta non essendo
inerente alle problematiche di sicurezza idraulica.
- Si propone la reiezione.
7.20 Si veda la risposta al punto 7.12.
- Si propone la reiezione
7.21 Si concorda sulla richiesta avanzata per altro gia' prevista nel
DLgs 152/99.
- Si propone l'accoglimento
7.22 Non si ritiene opportuno impedire la possibilita' di piccoli
ampliamenti degli edifici esistenti, comunque si rimanda al parere
regionale sugli aspetti legati al comma in questione.
- Si propone la reiezione
7.23 Si ritiene la specificazione non pertinente
- Si propone la reiezione
Art. 11
7.24 L'osservazione non appare pertinente per quanto attiene gli
impianti di fitodepurazione, per gli altri aspetti appare gia'
soddisfatta dai contenuti del punto b).
- Si propone la reiezione
Oss. 8 - Comune di Rimini
8.1 In assenza di una cartografia allegata all'osservazione non e'
chiara l'ubicazione delle aree in questione. Se le aree citate si
trovano all'interno della fascia tracciata con tempi di ritorno 200
anni, si ricorda che l'art. 9 delle Norme di Piano consente
interventi sui manufatti edilizi esistenti di conservazione e/o
finalizzati a ridurne la vulnerabilita'; pertanto si ritiene
compatibile l'intervento di ristrutturazione, ma non quello di
ampliamento.
- Si propone la reiezione
8.2 Il Piano ha utilizzato la cartografia Inventario dei dissesti
della Regione Emilia-Romagna del 1996 e le carte tecniche regionali e
le ortofotocarte dell'AIMA del 1996. Nel merito della cartografia si
rimanda al parere regionale.
- Si propone la reiezione
8.3 La definizione dell'iter per la demolizione e l'acquisizione
dell'area e di quali siano gli organi di competenza non e' oggetto
del Piano stralcio ma delle vigenti normative statali e regionali. Si
rimanda inoltre al parere regionale in merito agli aspetti legati
alla delocalizzazione.
- Si propone la reiezione
8.4 I soggetti attuatori dei singoli interventi per la difesa del
rischio idrogeologico e da dissesti sono definiti dall'ordinamento
regionale, la partecipazione dei Comuni alla fase di progettazione va
concertata di volta in volta a seconda dell'Ente attuatore e del
progetto. Si ritiene opportuno che l'Autorita' di bacino definisca le
modalita' di rimozione del vincolo e delle forme di comunicazione
dell'avvenuta realizzazione delle opere e dell'eventuale decadimento
dei vincoli.
- Si propone il parziale accoglimento
8.5 Non e' compito del Piano di bacino individuare i soggetti
competenti al controllo e all'applicazione di sanzioni in merito alla
corretta gestione del territorio. Si rimanda comunque al contenuto
dell'art. 3, comma 3, in merito allo strumento della concessione
urbanistica.
- Si propone la reiezione
8.6 Il Comune dovra' verificare con l'Autorita' idraulica competente
i criteri di realizzazione del progetto di piantumazione affinche'
risulti compatibile con la funzione dell'alveo storico del Marecchia
di area destinata all'espansione della piena.
- Si propone la reiezione
8.7 La frana in oggetto e' definita nella Tavola 3-2 del Piano come
frana quiescente da assoggettare a verifica ai sensi dell'art. 17,
pertanto le procedure di definizione della perimetrazione sono quelle
previste dall'art. 17.
Si sottolinea inoltre che il dissesto RN256042 a cui si fa
riferimento non e' adiacente all'area di cui si propone
l'inserimento.
- Si propone la reiezione
8.8 La Relazione del progetto di piano evidenzia le diverse
criticita' del Marecchia e ipotizza tra i possibili interventi la
realizzazione di una cassa di espansione. Tuttavia il Piano non entra
nel dettaglio di un progetto preliminare di sistemazione dell'asta
del Marecchia, di conseguenza non puo' dare indicazioni precise sulla
dimensione della cassa. Inoltre non e' possibile senza un ulteriore
approfondimento (gia' previsto nel piano) valutare le modifiche
indotte dalla realizzazione della cassa.
- Si propone la reiezione
Oss. 9 - Ve-VA SpA
Si ritiene che lo studio allegato non sia sufficientemente chiaro per
supportare la richiesta formulata nell'osservazione. La cartografia
non riporta nemmeno l'ubicazione della fornace, inoltre trattandosi
di un'area perimetrata nel "Piano straordinario per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato" (PS267), di cui al comma 1-bis dell'art.
1 del DL n. 180 del 1998, si ritiene che il vincolo potra' essere
rivisto una volta realizzato l'intervento di messa in sicurezza cosi'
come previsto nel Piano.
- Si propone la reiezione
Oss. 11 - Comune di Bellaria Igea Marina
11.1 a) e b) La decadenza del vincolo per le due aree descritte e'
prevista nel Piano a seguito della realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza del fiume Uso. Si ritiene che l'osservazione sia
gia' soddisfatta dalle previsioni del Piano.
- Si propone la reiezione
11.2. Territorio agricolo
a) Si ritiene che finche' i lavori di completamento delle arginature
e degli altri interventi previsti sul fiume Uso non siano completati
e collaudati le aree di esondazione non possano essere ridefinite.
- Si propone la reiezione
b) Nella relazione del Piano stralcio si evidenzia che a monte e
all'interno della zona urbanizzata di Bellaria-Igea Marina le
situazioni di rischio appaiono meno preoccupanti, in seguito anche a
recenti lavori finalizzati ad aumentare l'officiosita' dell'alveo,
nonche' in relazione al fatto che le fuoruscite di monte determinano
una significativa decapitazione del colmo di piena, tuttavia le fasce
tengono conto del rischio residuo e finche' gli interventi di monte
non sono realizzati non e' possibile rivedere completamente le fasce.
- Si propone la reiezione
c) Non e' chiaro il contenuto dell'osservazione, in merito alla
disparita' di trattamento di aree attigue. Per quanto riguarda le
linee di esondazione, queste sono state tracciate riportando i
livelli, derivanti dalle simulazioni idrauliche basate sui dati
geometrici disponibili, sul terreno. Tali linee non sempre coincidono
con elementi fisici ben individuabili trattandosi di territori di
pianura.
- Si propone la reiezione
d) La norma che regola le aree con probabilita' di esondazione pari a
200 anni e' molto cautelativa, si rinvia in merito al parere
regionale, non si trova tuttavia incongruenza con la rapida
tempistica di realizzazione degli interventi, visto che l'evento di
piena legato al tempo di ritorno 200 anni puo' verificarsi anche in
attesa della ultimazione dei lavori.
- Si propone la reiezione
e) Si condivide il parere che le norme nei confronti dei nuovi
manufatti o di ampliamenti dei manufatti esistenti previste dal comma
4.1 siano in parte troppo cautelative e poco diversificate a seconda
delle attivita'. Si invita pertanto l'Autorita' di bacino a
modificare le norme in tal senso secondo quanto espresso nel parere
regionale.
- Si propone il parziale accoglimento
11.3 Si sottolinea che il punto 4.2 dell'art. 9 riguarda i terrazzi
non ancora cartografati e pertanto la norma attualmente non e'
applicativa, si rimanda in merito al parere regionale. Per quanto
attiene all'attenuazione delle prescrizioni dell'art. 9 sulla fascia
esterna ai 50 anni si rimanda al punto 11.2.e.
- Si propone il parziale accoglimento
Oss. 12 - ENEL Distribuzione
12.1 Si condivide il timore di appesantimenti procedurali, si ritiene
infatti che le infrastrutture a rete interferenti con l'alveo e con
la fascia dei 200 anni e con le diverse tipologie di dissesto debbano
essere corredate da studio idraulico/idrogeologico sottoposto al
parere dell'Autorita' idraulica, per gli aspetti idraulici, e
all'autorita' competente per i dissesti, che valutano che tali opere
non interferiscano con le dinamiche fluviali e con le diverse
situazioni di dissesto. Si ritiene inoltre che le Direttive citate
negli artt. 8 e 9, 14, 15, 16 dovrebbero contenere indirizzi e
criteri e prescrizioni tecniche per la predisposizione degli studi di
compatibilita'; sulle direttive e sugli aspetti legati al parere
vincolante dell'autorita' di bacino si rimanda all'espressione del
parere regionale.
- Si propone il parziale accoglimento
12.2 Non e' il Piano di bacino che puo' individuare un'unica
autorita' competente a rilasciare le autorizzazioni.
- Si propone la reiezione
12.3 Si ritiene che le norme di Piano non precludano la realizzazione
di elettrodotti i cui tracciati interferiscano con le fasce ma si
pone correttamente il problema dell'interferenza degli
attraversamenti con il deflusso delle acque. Si ritiene
l'osservazione non pertinente.
- Si propone la reiezione
12.4 Appare errato il riferimento alla legge citata. Comunque il
piano non impone vincoli in materia.
- Si propone la reiezione
12.5 Si veda la risposta all'osservazione n. 12.1.
- Si propone la reiezione
12.6 I differenti procedimenti amministrativi da seguire a seconda
delle diverse tipologie d'impianto (ad esempio la comunicazione per
impianti di piccola entita') dovrebbero essere esplicitati
all'interno di una apposita Direttiva che l'Autorita' di bacino
potra' emanare.
- Si propone il parziale accoglimento
12.7 Si propone di riportare quanto richiesto nei contenuti di
un'apposita direttiva, che l'Autorita' di bacino potra' emanare e che
dovra' esplicitare i criteri secondo i quali redigere lo studio di
conformita'.
- Si propone il parziale accoglimento
12.8 Le motivazioni che presiedono al vincolo idrogeologico sono
diverse da quelle delle norme legate al rischio idraulico e al
dissesto di versante. Inoltre non tutte le aree soggette a dissesto
idrogeologico sono assoggettate al vincolo idrogeologico.
- Si propone la reiezione
Oss. 13 - Provincia di Rimini
13.1 La perimetrazione e la classificazione delle zone censite
nell'Allegato 2, che riporta le indagini di dettaglio eseguite, sono
aggiornate e adeguate a rappresentare lo stato del dissesto, si
invita invece l'Autorita' di bacino a verificare con la Provincia la
propria cartografia inventario del dissesto sulla base dei dati piu'
aggiornati del PTCP. Si rimanda nel merito al parere regionale.
- Si propone il parziale accoglimento
13.2 Si condivide la necessita' di inserire i calanchi nella carta
"Inventario dei dissesti" (Tav 1.1 - 1.6) ed inserire nelle norme del
Piano la relativa norma d'uso in una successiva fase di
approfondimento.
- Si propone l'accoglimento
13.3 Si ritiene non opportuno modificare il comma in questione in
quanto gia' esaustivo. Tuttavia l'Autorita' di bacino dovra' fornire
indicazioni in merito alle modalita' e ai criteri per procedere a
tali verifiche. Si rimanda al parere regionale.
- Si propone la reiezione
13.4 Si ritiene la richiesta superflua in quanto il parametro
classificativo delle frane per l'applicazione della norma e' lo stato
di attivita' e non la tipologia di movimento. Si ritiene esaustivo il
contenuto dell'art. 15 specifico per le aree di influenza delle frane
di crollo.
- Si propone la reiezione
Oss. 14-19 - Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
14.1 Non si ritiene opportuno modificare l'art. 14, comma 3, punto d)
consentendo aumenti di volume e opere di urbanizzazioni. Gli
interventi senza aumenti di volume sono consentiti in quanto non
aumentano il carico insediativo e la pericolosita'.
- Si propone la reiezione
14.2 Si concorda sulla necessita' di attivare un programma di
monitoraggio delle portate. Si invita l'Autorita' di bacino a
coordinarsi con la Regione e ARPA, che ha in incarico la gestione
della rete di monitoraggio tenendo conto del lavoro svolto dalla
Provincia di Rimini e dal Servizio provinciale Difesa del suolo di
Rimini.
- Si propone il parziale accoglimento
14.3 L'osservazione presentata non e' inerente ai contenuti del Piano
stralcio, tuttavia l'Autorita' di bacino ha in programma uno studio
del reticolo idrografico minore.
Oss. 15-18 - Legambiente
15.1 La proposta formulata prevede di eliminare il taglio selettivo
tra gli interventi finalizzati alla manutenzione. Per motivi di
sicurezza idraulica non e' possibile consentire la crescita di
vegetazione in alveo. Per altro il taglio "selettivo" consente il
mantenimento di alcune specie arboree in alveo.
- Si propone la reiezione
15.2 La proposta di modifica non risulta pertinente con la finalita'
del Piano stralcio che e' in primo luogo ridurre il rischio da
esondazione e da frana; gli interventi elencati sono legati agli
aspetti sopracitati e ad eventuali aspetti quali-quantitativi legati
alle acque.
- Si propone la reiezione
15.2 Si ritiene il comma gia' esaustivo e le modifiche richieste non
apportano nulla in piu' rispetto a quanto espresso nel comma citato.
- Si propone la reiezione
Oss. 16 - Anna Ricci e Bernardino Capitani
Non essendo allegata una cartografia che individui la zona oggetto di
osservazione non e' possibile valutarla. L'art. 9 comma 4.1, punto
c), afferma che: "successivamente alla realizzazione degli interventi
per la mitigazione del rischio idraulico previsti dal Piano stralcio,
e alla conseguente modifica delle fasce inondabili, convalidata
dall'Autorita' di bacino successivamente al collaudo delle opere,
nelle aree non piu' ricomprese nelle fasce inondabili ed esterne alle
fasce ripariali, decadono le limitazioni elencate alla precedente
lett. a.". Tuttavia se gli interventi previsti non metteranno in
sicurezza la zona oggetto di osservazione, il rischio residuo impone
il mantenimento dei vincoli.
- Si propone la reiezione
Oss. 17 - Roberto Sampaoli
Non si concorda con la richiesta avanzata, in quanto gli interventi
di rinaturalizzazione possono essere ammessi purche' sia garantita la
funzionalita' idraulica in rapporto alla portata di progetto per la
quale e' stato realizzato il deviatore del Torrente Ausa.
- Si propone la reiezione
Oss. 20 - Filippo Magnani
L'area in questione rientra nella fascia dei 200 anni; gli interventi
previsti per la messa in sicurezza del fiume Uso, una volta
realizzati, permetteranno una revisione delle fasce, che nell'area in
questione scompariranno, con la conseguente eliminazione dei vincoli.
Nel periodo transitorio vista la classificazione dell'area ad elevato
rischio idraulico non e' possibile eliminare i vincoli sino alla
realizzazione degli interventi.
- Si propone la reiezione
Oss. 21 - CAAR Centro Agro Alimentare Riminese
L'osservazione presentata riguarda un caso di sdemanializzazione che
ricade al di fuori del territorio urbanizzato. Tuttavia interessa
un'area priva di ogni valenza ambientale e paesaggistica. Infatti non
sempre il limite del territorio urbanizzato costituisce una
separazione tra territori antropizzati e territori che conservano
ancora valenze ambientali e naturalistiche; si chiede pertanto
all'Autorita' di Bacino di modificare il comma 2 dell'art. 12 delle
Norme, in maniera tale da consentire la sdemanializzazione dei beni
immobili rientranti in porzioni di territorio che hanno perso ogni
valenza ambientale e paesaggistica e per i quali non siano
realizzabili interventi di rinaturazione. Si rimanda nel merito al
Parere Regionale.
- Si propone l'accoglimento
Oss. 22 - Fiorenzo Manfroni
Sino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del
fiume Uso, non e' possibile eliminare i vincoli imposti dal piano,
data la classificazione dell'area ad elevato rischio idraulico.
- Si propone la reiezione
Oss. 23 - Comune di Poggio Berni
Si ritiene che l'osservazione non sia pertinente rispetto ai
contenuti e agli obiettivi del piano di bacino. Quest'ultimo si
limita ad evidenziare l'estrema criticita' del fiume Uso e a proporre
una serie di interventi al fine di mitigare il rischio idraulico. Tra
tali interventi figura anche la realizzazione di una cassa di
espansione. Tuttavia le osservazioni mosse dal Comune e dai privati
cittadini non possono trovare risposta nel piano di bacino. Solo il
progetto esecutivo dell'opera puo' scendere a una scala di dettaglio
tale da fornire tutte le informazioni richieste.
- Si propone la reiezione
Oss. 24 - Ezio Andruccioli
In prossimita' della localita' capoluogo di Torriana la porzione di
versante costituente il bacino idrografico del rio Morgona e' stata
perimetrata come area a rischio idrogeologico molto elevato
all'interno del piano straordinario 1999 di cui alla Legge 267/98 e
successivamente recepita dal progetto di piano in esame, ai sensi
dell'art. 1 della medesima legge. La zonizzazione effettuata
individua la zona di frana attiva (zona 1) e la zona di possibile
evoluzione del dissesto (zona 2). In riferimento all'osservazione si
evidenzia che l'area in oggetto non e' stata delimitata in dettaglio
ma e' stata solo approssimativamente indicata tramite la traccia di
un cerchio ricadente in parte in zona 1 e in parte in zona 2;
inoltre, lo studio geologico allegato non contiene ulteriori
approfondimenti rispetto agli elementi gia' in possesso del Servizio
tecnico bacini Conca e Marecchia da poter motivare una diversa
perimetrazione dell'area. Si fa infine presente che per l'intero
bacino in cui ricade l'area in oggetto, al fine della mitigazione del
rischio, sono gia' stati previsti interventi inseriti nella
programmazione in materia di difesa del suolo. Pertanto la situazione
di rischio perimetrata, riferita sia alla zona direttamente in frana
sia a quella di possibile influenza, potra' essere rivista solo
successivamente alla realizzazione delle opere previste per il
consolidamento del movimento franoso e alla verifica della loro
efficacia. Si ritiene quindi non accoglibile la richiesta di
rimozione parziale del vincolo relativamente a singole porzioni di
territorio fino a quando non sia stata definitivamente risolta la
problematica generale del dissesto che determina la situazione di
rischio.
- Si propone la reiezione
Oss. 25 - Ceramiche del Conca
Si ritiene che lo studio idraulico allegato non sia sufficiente ad
individuare un tracciato diverso per la fascia corrispondente ad un
tempo di ritorno pari a 200 anni. Tuttavia gia' da un'analisi
sommaria si percepisce che la fascia del progetto di piano non tiene
conto della morfologia dei luoghi. Si invita pertanto l'autorita' di
bacino ad approfondire l'analisi idraulica nel tratto oggetto di
osservazione, al fine di tracciare una fascia tenendo conto di una
topografia aggiornata. Si invita inoltre l'autorita' di bacino a
correggere l'andamento della fascia con tempo di ritorno pari a 500
anni, che sempre nel tratto in questione attraversa i capannoni
industriali.
- Si propone la reiezione.