REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2002, n. 2284

Parere in merito al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' interregionale Bacino Marecchia-Conca con delibera 22/01 - Espressione sulle osservazioni, rese ai sensi del combinato disposto art. 19, comma 1 e art. 18, comma 9, Legge 18/5/1989, n. 183

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
premesso che:                                                                   
- l'Autorita' interregionale di Bacino Marecchia-Conca ha trasmesso             
alla Regione Emilia-Romagna, con nota n. 336 del 6 luglio 2001, il              
Progetto di Piano per gli adempimenti di cui al combinato disposto              
dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 18, commi 6 e 9 della Legge 18               
maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni;                 
- l'Autorita' interregionale di Bacino Marecchia-Conca ha dato                  
notizia dell'avvenuta adozione del Progetto di Piano stralcio, ai               
sensi del citato comma 6 dell'art. 18, sulla Gazzetta Ufficiale n.              
160 del 12 luglio 2001 e nel Bollettino Ufficiale della Regione                 
Emilia-Romagna n. 94 dell' 11 luglio 2001;                                      
- con il medesimo comunicato nel Bollettino Ufficiale l'Autorita'               
interregionale di Bacino Marecchia-Conca ha reso noto che gli atti              
relativi al Progetto di Piano erano depositati presso la sede della             
Regione Emilia-Romagna, Assessorato Difesa del suolo e della costa.             
Protezione civile - Servizio Difesa del suolo, presso le sedi delle             
Province territorialmente interessate e presso la sede della                    
Autorita' di Bacino medesima, ai fini della consultazione per 45                
giorni dopo l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e                 
quindi fino al 27 agosto 2001;                                                  
- conseguentemente, la consultazione del Progetto di Piano e'                   
avvenuta dall'11 luglio 2001 al 27 agosto 2001 ed il periodo utile              
per la presentazione di osservazioni, di ulteriori 45 giorni, e'                
decorso dal 27 agosto 2001 all'11 ottobre 2001;                                 
dato atto che:                                                                  
- il Progetto di Piano stralcio e' costituito dai seguenti elaborati:           
a) relazione articolata in quattro elaborati:                                   
- Relazione;                                                                    
- Tavola 0 Rete idrografica, limiti amministrative e aree naturali              
(scala 1:100.000);                                                              
- Allegato 1 Inventario e censimento dei dissesti;                              
- Allegato 2 Atlante - Aree in dissesto oggetto di perimetrazioni               
(schede descrittive e planimetrie con perimetrazioni - scale 1:2.000,           
1:5.000, 1:10.000);                                                             
b) elaborati grafici relativi allo "stato di fatto"                             
- Tavv. 1.1-1.6 Inventario dei dissesti (scala 1: 25.000);                      
- Tavv. 2.1-2.6 Censimento dei dissesti per i quali sono stati                  
registrati danni o la cui prevedibile evoluzione ne puo' causare                
(scala 1:25.000);                                                               
- Allegato 3 - Atlante Esondabilita' attuale e rischio attuale (scala           
1:5.000 o 1:10.000);                                                            
c) elaborati grafici relativi agli "interventi programmati e                    
modalita' di gestione"                                                          
- Tavv. 3.1-3.6 Quadro generale del Progetto di Piano stralcio                  
Assetto Idrogeologico (scala 1:25.000);                                         
- Allegato 4 - Atlante fasce fluviali e interventi previsti (scala              
1:5.000 o 1:10.000);                                                            
d) norme di Piano                                                               
dato atto, altresi', che:                                                       
- entro il termine previsto sono pervenute direttamente alla Regione            
Emilia-Romagna n. 6 osservazioni, come di seguito specificato, con              
indicazione dei soggetti firmatari, della data di arrivo e del                  
protocollo assegnato:                                                           
OSS. n. 1 Comune di Verucchio, a firma del Sindaco dott. Sergio                 
Giovagnoli (prot. n. 16384/GBO del 31/8/2001) OSS. n. 2 AMIR SpA, a             
firma del Direttore generale ing. Giorgio Giuliani (prot. n.                    
16845/GBO del 6/9/2001) OSS. n. 3 Comunita' Montana Valle del                   
Marecchia, a firma del tecnico incaricato della Comunita' Montana               
Valle Marecchia, dott. geol. Alessandro Merli e del Presidente                  
Alfredo Arcangeli (prot. n. 18752/GBO dell'1/10/2001) OSS. n. 4                 
Comunita' Montana Valle del Marecchia, a firma del tecnico incaricato           
della Comunita' Montana Valle Marecchia, dott. geol. Alessandro Merli           
e del Presidente Alfredo Arcangeli (prot. n. 18859/GBO del 2/10/2001)           
OSS. n. 5 RFI Zona Territoriale Adriatica, Direzione compartimentale            
Infrastruttura - Ancona, a firma del Direttore comp.le                          
Infrastruttura, dott. ing. Tommasino Salvatori (prot. n. 19079/GBO              
dell'8/10/2001) OSS. n. 6 RFI Zona Territoriale Centro Nord,                    
Direzione compartimentale Infrastruttura - Bologna, a firma del                 
Direttore comp.le Infrastruttura, dott. ing. Maurizio Gentile (prot.            
n. 19188/GBO del 9/10/2001)                                                     
- fuori dai termini stabiliti sono pervenute direttamente alla                  
Regione, le seguenti 19 osservazioni:                                           
OSS. n. 7 Gruppo Consiliare "Verdi - Sole che ride" Regione                     
Emilia-Romagna, a firma del Capogruppo Daniela Guerra (prot. n.                 
19464/GBO del 12/10/1999) OSS. n. 8 Comune di Rimini, deliberazione             
del Consiglio comunale n. 139 del 4/10/01 (prot. n. 19512/GBO del               
12/10/1999) OSS. n. 9 Ve-VA SpA, a firma del legale rappresentante              
Walter Verni (prot. n. 19563/GBO del 15/10/2001) OSS. n. 10 Gruppo              
Consigliare dei Verdi (Regione Emilia-Romagna), nessuna firma (prot.            
n. 19572/GBO del 15/10/2001) OSS. n. 11 Comune di Bellaria Igea                 
Marina, a firma del Sindaco Gianni Scenna (prot. n. 19682/GBO del               
15/10/2001) OSS. n. 12 Enel Distribuzione, a firma del Responsabile             
Ingegneria Maurizio Mazzotti (prot. n. 20369/GBO del 23/10/2001) OSS.           
n. 13 Provincia di Rimini, a firma del Presidente dott. Ferdinando              
Fabbri (prot. n. 20628 del 25/10/2001) OSS. n. 14 Ordine degli                  
Architetti della Provincia di Rimini, a firma del Presidente arch.              
Marco Zaoli (prot. n. 20833 del 29/10/2001) OSS. n. 15 Legambiente, a           
firma del Presidente Legambiente Rimini Onlus avv. Donata de Nittis             
(prot. n. 20837 del 29/10/2001) OSS. n. 16 Anna Ricci e Bernardino              
Capitani, a firma degli stessi (prot. n. 22303 del 15/11/2001) OSS.             
n. 17 Roberto Sampaoli, a firma di Roberto Sampaoli (prot. n.                   
22480/Presidenza Giunta del 15/10/2001) OSS. n. 18 Legambiente, a               
firma del Presidente Legambiente Rimini Onlus avv. Donata de Nittis             
(prot. n. 23609 del 29/10/2001) OSS. n. 19 Ordine degli Architetti              
della Provincia di Rimini, a firma del Presidente arch. Marco Zaoli             
(prot. n. 23652 del 29/10 /2001) OSS. n. 20 Filippo Magnani, a firma            
di Filippo Magnani (prot. n. 02077 del 28/1/2002) OSS. n. 21 CAAR               
Centro Agro Alimentare Riminese, a firma del Presidente Massimo                 
Paganelli (prot. n. 10245 del 5/4/2002) OSS. n. 22 Fiorenzo Manfroni,           
a firma di Fiorenzo Manfroni (prot. n. 10791 del 24/4/2002) OSS. n.             
23 Comune di Poggio Berni, a firma del Sindaco (prot. n. 15705                  
dell'11/6/2002) OSS. n. 24 Ezio Andruccioli, a firma di Ezio                    
Andruccioli (prot. n. 19611 del 16/7/2002) OSS. n. 25 Ceramiche Del             
Conca SpA, a firma del legale rappresentante Dante Capicchioni (prot.           
n 27463 dell'1/10/2002)                                                         
- tali osservazioni sono acquisite agli atti del Servizio                       
Pianificazione di Bacino e della Costa con i protocolli sopra                   
indicati;                                                                       
(omissis)                                                                       
- tutte le osservazioni pervenute, sia prima che dopo il termine,               
sono state oggetto di istruttoria al fine dell'espressione regionale            
in merito;                                                                      
- la sintesi delle suddette osservazioni e' riportata nell'Allegato A           
e il parere sulle osservazioni pervenute e' riportato nell'Allegato             
B;                                                                              
dato atto inoltre che:                                                          
- il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa           
ha convocato, con nota n. 21476 del 7 novembre 2001, la Direzione               
generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' e la                
Direzione generale Agricoltura, nonche' il Servizio Analisi e                   
Pianificazione ambientale ed il Servizio Difesa del suolo per                   
illustrare il Progetto di Piano stralcio;                                       
- il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa           
ha richiesto, con nota n. 02/11595 del 6 maggio 2002, alla Direzione            
generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' e alla              
Direzione generale Agricoltura, nonche' al Servizio Programmazione              
Difesa del suolo, al Servizio Difesa della costa e bonifica, al                 
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, al Servizio Tutela e                   
Risanamento Risorsa acqua e al Servizio Programmazione operativa e              
Gestione Finanziaria, per le specifiche competenze, le valutazioni              
necessarie per la formazione del parere regionale in adempimento di             
quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 19, comma 1 e                  
dell'art. 18, comma 9 della Legge 18 maggio 1989, n. 183;                       
- hanno espresso parere in merito il Servizio Tutela e Risanamento              
Risorse acqua con nota n. AMB/SSR/02/13008 del 20 maggio 2002 e il              
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli con nota n. AMB/GEO/02/30013            
del 24 ottobre 2002; il Servizio di Pianificazione di bacino e della            
costa ed il Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia (cosi'                
ridefiniti a seguito della deliberazione di Giunta n. 1260/2002 del             
22 luglio 2002) hanno dato il proprio contributo in sede di                     
istruttoria del Progetto di Piano ed in sede di formazione del parere           
sul medesimo;                                                                   
- a conclusione della istruttoria e della formazione del parere                 
regionale, l'Assessore per la Difesa del suolo e della costa.                   
Protezione civile, con nota n. 13755 del 24 maggio 2002 ha convocato,           
ai sensi dell'art. 1 bis, comma 4 della Legge 11 dicembre 2000, n.              
365, la conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali,           
prevista dal comma 3 dello stesso articolo ai fini della verifica               
della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e                        
pianificazione territoriale, per l'espressione del parere (riportato            
nell'ALLEGATO C) sul Progetto di Piano stralcio;                                
- la conferenza programmatica in data 12 giugno 2002 ha espresso il             
proprio parere favorevole, come evidenziato nei verbali del 12 giugno           
2002 che si allegano (ALLEGATI C1 e C2), quale parte integrante;                
riscontrato che:                                                                
- il Piano di Bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge 18             
maggio 1989, n. 183, ha valore di "Piano territoriale di settore ed             
e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico- operativo mediante            
il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso              
finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione              
del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle           
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato";              
- il Progetto di Piano stralcio e' stato formato in ottemperanza                
all'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, secondo la                      
fattispecie di cui al comma 6 ter dello stesso articolo;                        
- il Progetto di Piano stralcio ha per ambito di riferimento, come              
esplicitato all'art. 2 delle norme di Piano, "il Bacino                         
interregionale del Marecchia-Conca", ed in particolare come                     
evidenziato nella Relazione, i bacini idrografici del fiume Uso,                
Marecchia - Ausa, Marano, Melo, Conca, Ventena e Tavollo; risultano             
inoltre ricompresi nell'ambito di competenza dell'Autorita' di Bacino           
gli affluenti del F. Savio (T. Fanantello e T. Marecchiola) e del F.            
Metauro (T. Auro), nonche' il tratto superiore del F. Foglia (e il              
tributario T. Salso).                                                           
- il Progetto di Piano stralcio, con riferimento alle finalita' ed              
agli obiettivi indicati nell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n.               
267, affronta prioritariamente il problema della riduzione del                  
rischio idraulico e della difesa e del consolidamento dei versanti,             
considerando congiuntamente le funzioni concorrenti di difesa e di              
regolamentazione dell'uso del suolo;                                            
- gli obiettivi e finalita' del Progetto di Piano stralcio,                     
esplicitati dagli artt. 7 e 13 delle norme, sono:                               
1. individuazione della pericolosita' idraulica (esondazioni per                
tempi di ritorno fino a 200 anni) e di eventuali fenomeni erosivi e/o           
di dissesto indotti;                                                            
2. individuazione della pericolosita' connessa ai dissesti sui                  
versanti (presenza di frane, attive e quiescenti, rapportate alle               
caratteristiche litologiche e dell'uso del suolo);                              
3. individuazione di alcuni ambiti territoriali di particolare                  
vulnerabilita';                                                                 
4. individuazione delle situazioni di rischio, dovute alla presenza             
di infrastrutture o manufatti su parti di territorio con elementi di            
pericolosita' (aspetti conoscitivi);                                            
5. individuazione delle strategie di gestione del territorio                    
finalizzate alla conservazione e tutela delle dinamiche insediative e           
delle dinamiche naturali (aspetto normativo);                                   
6. individuazione delle politiche per la riduzione del rischio                  
attraverso la specificazione di modalita' di comportamento e, dove              
necessario, di opere (aspetto tecnico operativo);                               
- per raggiungere tali obiettivi, l'Autorita' interregionale di                 
Bacino Marecchia-Conca, con lo strumento in esame, ha previsto la               
realizzazione di interventi strutturali e non strutturali ed ha                 
dettato regole per l'uso del suolo, per la gestione idraulica del               
sistema;                                                                        
- gli interventi previsti dal presente Progetto di Piano ed                     
esplicitati agli artt. 11 e 18 delle Norme, sono:                               
a) interventi per la mitigazione del rischio idraulico e per il                 
mantenimento o ripristino della funzionalita' idraulica e della                 
qualita' ambientale. Ai fini della mitigazione del rischio idraulico            
nell'ambito territoriale di riferimento e del mantenimento o                    
ripristino della funzionalita' idraulica e della qualita' ambientale,           
il Progetto di Piano prevede interventi puntuali, direttamente                  
correlati alle situazioni in atto, e interventi diffusi, relativi               
all'intero bacino;                                                              
b) interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ai fini             
della mitigazione del rischio idrogeologico nei centri abitati                  
individuati nell'All.2, il Progetto di Piano prevede o conferma                 
interventi puntuali, direttamente correlati alle situazioni in atto.            
I Programmi di intervento devono includere anche uno specifico                  
programma di monitoraggio che documenti le dinamiche evolutive                  
conseguenti agli interventi effettuati. Nei Programmi di intervento             
vanno definiti gli ambiti relativi agli interventi necessari per la             
risoluzione dei dissesti, comprensivi sia degli abitati da                      
consolidare sia delle aree di versante ad essi direttamente                     
correlati;                                                                      
considerato di formulare il seguente parere regionale sul Progetto di           
Piano, con le relative, conseguenti, proposte di modifica                       
all'Autorita' interregionale di Bacino Marecchia-Conca, si rileva               
quanto segue:                                                                   
a) impostazione del Progetto di Piano                                           
- il Progetto di Piano si presenta come uno strumento complesso ed              
articolato, composto da parti distinte - l'analisi della rete                   
idrografica e dei dissesti di versante, le norme d'uso del                      
territorio, gli indirizzi alla pianificazione urbanistica, - ognuna             
delle quali presenta caratteristiche specifiche per livello di                  
approfondimento, effetti sul sistema degli Enti locali e della                  
pianificazione. La valutazione sul Progetto di Piano non puo' quindi            
che essere articolata e diversificata, pur all'interno di un quadro             
complessivamente positivo, in quanto questo Piano e' una prima                  
risposta ad un'esigenza di sicurezza territoriale. Il Progetto di               
Piano infatti, pur con tutte le difficolta', dovute principalmente ai           
ristretti tempi disposti dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365 per la            
sua adozione e alla necessita' di omogeneizzare e sistematizzare i              
dati esistenti, permette di cominciare a definire criteri e metodi di           
lavoro unificati per il raggiungimento di un maggiore grado di                  
sicurezza del territorio e per meglio coordinare il processo di                 
riqualificazione dello stesso. Il Progetto di Piano pone inoltre le             
basi per una gestione organica e sistemica del territorio, che                  
coinvolge una molteplicita' di enti, tale da garantire che i singoli            
interventi a carattere locale non abbiano effetti negativi sulla                
restante parte del bacino;                                                      
- il limite principale del Progetto di Piano e' da individuarsi nella           
sua impostazione metodologica che fa riferimento a quella dei "Piani            
straordinari per le aree a rischio idrogeologico molto elevato"                 
(PS267), di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del DL n. 180 del 1998;              
tale impostazione determina, una volta realizzati gli interventi di             
messa in sicurezza, il decadimento dei vincoli normativi e                      
l'annullamento delle fasce fluviali; in tal modo come fasce di tutela           
fluviale rimangono i soli dieci metri previsti dal RD 523/1904, o               
altre tutele (come quelle dei PTCP), non redatte secondo criteri                
strettamente idraulici. Si propone pertanto all'Autorita' di Bacino             
di considerare l'opportunita' di inserire nei tratti arginati, in una           
successiva fase di aggiornamento del Piano, una fascia di pertinenza            
fluviale di ampiezza opportuna;                                                 
b) normativa del Progetto di Piano                                              
Aspetti generali                                                                
- La classificazione e la modulazione del sistema di prescrizioni e             
vincoli previsti risulta condivisibile in linea generale, si ritiene            
comunque opportuno integrare l'apparato normativo al fine di rendere            
tale sistema quanto piu' rispondente alle esigenze di gestione del              
territorio; d'altra parte e' previsto che le disposizioni contenute             
nelle norme decadano (si veda art. 9 comma 4, punto c)) una volta               
realizzati gli interventi previsti ma non e' specificato l'iter                 
amministrativo che regola il decadimento del vincolo, sarebbe invece            
auspicabile una normativa piu' flessibile e attenta alle diverse                
esigenze di gestione del territorio ma applicata ad una zonizzazione            
permanente di quest'ultimo.                                                     
- L'ampio ricorso all'uso del "parere vincolante", in capo                      
all'Autorita' di Bacino, nella disciplina d'uso e degli interventi di           
trasformazione del territorio, puo' costituire in alcuni casi un                
appesantimento procedurale, in controtendenza rispetto agli obiettivi           
di semplificazione amministrativa introdotti da recenti leggi                   
nazionali e regionali; appare quindi necessario che, anche in                   
relazione ai principi che regolano le azioni di governo e di                    
pianificazione territoriale espresse con la nuova legge urbanistica             
(L.R. 24 marzo 2000, n. 20) l'Autorita' di Bacino limiti l'uso del              
parere vincolante e fornisca invece direttive a supporto                        
dell'attivita' svolte dalle Amministrazioni preposte alla gestione              
del territorio, coerentemente con i principi della Legge 18 maggio              
1989, n. 183. Si propone all'Autorita' di Bacino di considerare                 
l'opportunita' di limitare il ricorso al proprio parere vincolante              
solo alle tipologie di opere che per la loro rilevanza di bacino o              
sovraregionale richiedono criteri di valutazione piu' ampi di quelli            
normalmente a disposizione delle singole Amministrazioni; si propone            
inoltre, al fine di facilitare la pratica gestionale e il                       
raggiungimento degli obiettivi di sistema propri del Piano, di                  
individuare in apposite Direttive i criteri e i contenuti di                    
redazione degli studi di compatibilita' idraulica/idrogeologica per             
gli interventi, da sottoporre al parere delle Autorita' competenti.             
Appare inoltre necessario specificare, nei casi in cui sia                      
inderogabile il parere dell'Autorita' di Bacino, i tempi e le                   
modalita' per il rilascio di tale parere.                                       
- Si ritiene necessario specificare il ruolo del Piano Territoriale             
di Coordinamento provinciale che attua il Piano di bacino e coordina            
il complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi                     
territori, assicurando il raggiungimento degli obiettivi definiti               
anche ai sensi di quanto previsto all'art. 21 della L.R. 24 marzo               
2000, n. 20.                                                                    
- Si ritiene necessario specificare meglio i contenuti e gli oggetti            
delle Direttive; in particolare, all'art 6, e' necessario indicare i            
tempi di emanazione della direttiva, che inoltre appare piu'                    
attinente con il Titolo II. Si ritiene inoltre necessario prevedere             
all'art. 17 una direttiva che individui le modalita' e i criteri per            
la perimetrazione delle aree in dissesto da assoggettare a verifica.            
Titolo I                                                                        
- Si rileva la necessita' di individuare all'art 5 le norme                     
immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 17, comma 5 della Legge            
18 maggio 1989, n. 183.                                                         
Titolo II                                                                       
- Per quanto attiene la definizione dell'alveo data dall'art. 8, si             
ritiene piu' esaustivo individuare oltre al criterio morfologico                
anche una definizione legata ad una portata con tempo di ritorno noto           
(ad es. 2-5 anni) o il riferimento (dove possibile) alla piena                  
ordinaria.                                                                      
- Si ritiene che nella formulazione attuale la fascia ripariale,                
cosi' come definita dall'art.41 del Dlvo 152/99, perda di significato           
nei tratti arginati, in quanto verrebbe a ricadere esternamente                 
all'argine. Si ritiene piu' opportuno ridefinire l'ampiezza di tale             
fascia a partire dal ciglio di sponda, e non dall'alveo.                        
- Il Piano da una parte prevede l'esclusione di quasi tutti i centri            
abitati dalle fasce fluviali, una volta realizzati gli interventi, e            
dall'altra la delocalizzazione delle case sparse, dove non sono                 
previsti interventi, come unica alternativa prospettata. Entrambe le            
posizioni appaiono eccessive e potrebbero essere superate adottando             
una normativa piu' diversificata e rispondente alle diverse                     
situazioni di rischio. Si propone pertanto all'Autorita' di Bacino di           
inserire, in un successivo aggiornamento del Piano, nei tratti                  
arginati, dove puo' sempre sussistere un rischio residuo, una fascia            
di pertinenza fluviale di opportuna ampiezza, con relativa norma                
d'uso, e di individuare indirizzi rivolti agli Enti locali per                  
favorire le procedure di delocalizzazione delle unita' immobiliari a            
rischio.                                                                        
- All'interno dell'alveo le colture agricole vengono definite non               
compatibili con il mantenimento della funzionalita' idraulica e della           
qualita' ambientale. Si propone all'Autorita' di Bacino di non                  
imporre un divieto generalizzato a tutte le coltivazioni, ma di                 
considerare non adeguate alle funzioni dell'alveo le sole colture               
agricole che richiedono l'uso di sostanze potenzialmente inquinanti o           
che richiedono lavorazioni dei terreni tali da predisporli                      
all'erosione.                                                                   
- Si propone di inserire fra le attivita' non compatibili con l'alveo           
anche le attivita' zootecniche.                                                 
- Con riferimento all'invarianza idraulica (art. 11), sembra                    
opportuno individuare valori di volume d'invaso compensativi delle              
impermeabilizzazioni che si aggirano attorno ai 210 - 150 mc/ha, come           
emerso da recenti studi nel settore ed in analogia con quanto fatto             
dalle altre Autorita' di Bacino operanti sul territorio regionale.              
- Con riferimento all'art. 12 delle Norme, poiche' non sempre il                
limite del territorio urbanizzato costituisce un effettivo discrimine           
tra territori antropizzati e territori che conservano ancora valenze            
ambientali e naturalistiche, si chiede all'Autorita' di Bacino di               
modificare il comma 2 dell'art. 12 delle Norme, in maniera tale da              
consentire la sdemanializzazione dei beni immobili rientranti in                
porzioni di territorio che hanno perso ogni valenza ambientale e                
paesaggistica e per i quali non siano realizzabili interventi di                
rinaturazione. Si precisa inoltre che al comma 3 dell'art.12 le aree            
di nuova formazione sono quelle ai sensi della Legge 5 gennaio 1994,            
n. 37 e non ai sensi dell'art. 41 del Dlvo 152/99; ai sensi dell'art.           
41 del sopracitato decreto queste non possono piu' essere                       
sdemanializzate.                                                                
Titolo III                                                                      
- Si rileva che l'art. 14 comma 3 introduce un diverso trattamento              
tra gli abitati e le case sparse; per i primi sono consentiti                   
interventi di conservazione a seguito di interventi di consolidamento           
previsti dal Piano e al loro successivo monitoraggio, per le case               
sparse invece e' prospettata come soluzione la sola delocalizzazione.           
Si suggerisce di modificare la norma ammettendo sempre la                       
possibilita' di interventi di conservazione sull'esistente (sia                 
centri abitati sia case sparse) e si ritiene che la conservazione               
debba essere consentita anche in attesa degli interventi di                     
consolidamento e dei risultati del monitoraggio.                                
- Si ritiene necessario articolare la procedura per gli adempimenti             
previsti all'art. 17 in:                                                        
a) redazione dello studio geologico - geotecnico riguardante l'intera           
area del fenomeno franoso, compresa l'area di possibile influenza del           
dissesto, che interagisce con le previsioni di trasformazione                   
edilizia e/o urbanistica, con conseguente proposta di                           
riperimetrazione e classificazione del dissesto secondo le                      
definizioni degli artt. 14, 15, 16;                                             
b) istruttoria di tali studi eseguita dall'Autorita' di Bacino                  
avvalendosi dei competenti Servizi tecnici regionali o provinciali;             
c) espressione del parere dell'Autorita' di Bacino in sede di                   
Comitato tecnico;                                                               
d) recepimento della perimetrazione nel Piano stralcio mediante                 
delibera del Comitato istituzionale.                                            
- Si ritiene opportuno che per gli abitati dichiarati da consolidare            
ex Legge 445/1908 (Montefiore Conca, Torriana, Santarcangelo di                 
Romagna), gia' disciplinati da specifiche norme approvate dalla                 
Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, siano mantenute tali norme e le           
relative perimetrazioni e non siano applicate le prescrizione degli             
artt. 14, 15, 16.                                                               
- Si ritiene necessario introdurre una specifica disciplina delle               
aree calanchive;                                                                
c) cartografia del Progetto di Piano                                            
- vista la Tavola TP3 del PTCP della Provincia di Rimini (ed. 2000) e           
considerati gli aggiornamenti cartografici in corso di realizzazione            
o gia' effettuati da parte della Regione EmiliaRomagna, la                      
cartografia in scala 1:25.000 delle tav 1.1- 1.6; 3.1-3.6 non risulta           
sufficientemente aggiornata per consentire una corretta applicazione            
dell'art. 17. Si ritiene pertanto indispensabile pervenire a una                
cartografia dei dissesti unica e condivisa tra Regione Emilia                   
Romagna, Autorita' interregionale di Bacino Marecchia-Conca e                   
Provincia di Rimini.                                                            
- In attesa di ottenere la suddetta cartografia unica e condivisa si            
propone che l'Autorita' di Bacino recepisca in via provvisoria le               
perimetrazioni dei dissesti contenute nella Tavola TP3 del PTCP della           
Provincia di Rimini, ove mancanti nelle Tavole di piano.                        
- Si ritiene altresi' necessario che l'Autorita' di Bacino emani una            
direttiva in merito ai criteri da seguire negli studi a supporto                
della perimetrazione della aree di cui all'art. 17 delle Norme.                 
- Manca l'individuazione cartografica dei calanchi che devono essere            
oggetto di specifica disciplina in quanto fenomeni di dissesto di               
rilevanza territoriale analoga ai fenomeni franosi.                             
- Nelle Tavv. da 3.1 a 3.6 la retinatura delle aree in dissesto da              
assoggettare a verifica, disciplinate dall'art. 17 delle Norme di               
Piano, sono sovrapposte a quelle delle aree in dissesto disciplinate            
dagli artt. 14, 15 e 16, con conseguente mancanza di univocita' e               
difficolta' nell'applicazione delle norme stesse.                               
- Si ritiene necessario eliminare gli errori di graficismo nella                
cartografia delle fasce fluviali, (ad es. edifici tagliati in due da            
limiti di fasce).                                                               
- Appare opportuno integrare la cartografia dell'assetto della rete             
idrografica, dove non vengono riportati i terrazzi e le conoidi di              
deiezione, classificati dalle norme all'art. 9 come "Fasce ad alta              
vulnerabilita' idraulica", sulle quali e' riportata una norma d'uso             
del territorio non applicabile in mancanza di una sua definizione               
cartografica;                                                                   
visto il combinato disposto dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 18,               
comma 9 della Legge 183/89 in base ai quali la Regione e' tenuta ad             
esprimere, oltre al parere sul Progetto di Piano stralcio, anche le             
proprie valutazioni sulle osservazioni pervenute;                               
tenuto conto che le osservazioni pervenute possono essere                       
sintetizzate come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del               
presente atto;                                                                  
ritenuto di esprimersi sulle osservazioni sopra descritte come                  
riportato nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto;                  
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile, Marioluigi Bruschini;                                        
 a voti unanimi e palesi, delibera:                                             
1) di formulare parere positivo, per le motivazioni e con le riserve            
espresse in narrativa, sul Progetto di Piano stralcio per l'Assetto             
Idrogeologico adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita'                
interregionale di Bacino Marecchia-Conca con deliberazione n. 22 del            
28 maggio 2001, in quanto strumento atto a definire le azioni di                
governo necessarie a ridurre il rischio idraulico e idrogeologico nei           
territori interessati dal Progetto di Piano;                                    
2) di fare proprio il "Parere sul Progetto di Piano stralcio per il             
Rischio idrogeologico" (Allegato C) espresso dalle Conferenze                   
programmatiche corredato dei verbali delle Conferenze stesse                    
(Allegati C1 e C2);                                                             
3) di esprimere su alcuni aspetti specifici del Progetto di Piano               
stesso i suggerimenti e le proposte di modifica contenute nel                   
"considerato";                                                                  
4) di esprimersi sulle osservazioni pervenute, sintetizzate                     
nell'Allegato A, secondo i pareri contenuti nell'allegato B, con le             
conseguenti proposte di modifiche normative e cartografiche relative            
alle osservazioni accolte;                                                      
5) di precisare che i citati Allegati A, B, C, C1 e C2 sono parte               
integrante e sostanziale della presente deliberazione;                          
6) di inviare copia del presente atto deliberativo all'Autorita'                
interregionale di Bacino Marecchia-Conca, ai sensi del comma 1                  
dell'art. 19 della Legge 18 maggio 1989, n. 183;                                
7) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Sintesi osservazioni                                                            
Oss. 1 - Comune di Verucchio                                                    
1.1 Si rileva che le norme di Piano stralcio sono troppo rigide e               
puntuali, anche in relazione alla scala grafica di rappresentazione             
1:25.000 inadeguata a supportare tali vincoli.                                  
1.2 Si ritiene inoltre utile classificare gli interventi ammessi o              
vietati nelle varie aree di dissesto con riferimento alle categorie             
d'intervento elencate all'art. 31 della Legge 457/78, con riferimento           
anche ai cambi di destinazione d'uso.                                           
1.3 Si chiede infine di specificare meglio la tempistica in cui                 
svolgere i compiti attributi al Consiglio comunale per la                       
perimetrazione delle aree in dissesto da assoggettare a verifica di             
cui al punto 3, lett. A) dell'art. 17 delle Norme di Piano stralcio.            
Oss. 2 - Amir SpA                                                               
2.1 Sono svolte considerazioni relative al punto 3.3.2 della                    
relazione generale e riguardano "l'analisi idraulica della rete                 
minore della pianura" con particolare riferimento alla sua                      
interazione con il sistema fognario del Comune di Rimini.                       
2.2 Si segnala inoltre che al punto 2.2.1 "Rete idrografica                     
principale fiume Marecchia - Ausa" si individuano portate dell'ordine           
dei 300-350 mc/s deviate nell'alveo storico del fiume Marecchia, che            
potrebbero creare criticita' per il quartiere INA CASA in prossimita'           
del Parco Marecchia.                                                            
2.3 Con riferimento al punto 2.6 "Caratteristiche climatiche                    
generali" e al punto 3.1.2 "Settore Idraulico" si ribadisce                     
l'importanza dell'installazione di idonei strumenti di misura delle             
portate sui principali corsi d'acqua del bacino.                                
Oss. 3, 4 - Comunita' Montana Valle del Marecchia                               
3.1 Si ritiene opportuno individuare in modo piu' preciso e completo            
le aree normate dall'art. 17 in particolare per gli adempimenti del             
comma 3. In tal senso eventualmente si ritiene opportuno estendere              
l'applicazione di tali norme e prescrizioni anche alle corrispondenti           
aree sensibili e/o in dissesto cosi' come cartografate nei singoli              
strumenti urbanistici comunali o nella cartografia geologica                    
regionale a scala 1:10.000 e nella forma piu' restrittiva qualora vi            
fossero delle sovrapposizioni e/o difformita' cartografiche.                    
3.2 Si ritiene necessario evidenziare e perimetrare le aree                     
interessate da dissesti di tipo calanchivo per una migliore gestione            
agricola ed ambientale del territorio.                                          
3.3 Si propone per una migliore e piu' efficace pianificazione                  
territoriale di utilizzare una scala di dettaglio delle cartografie             
pari ad 1:10.000 o ad 1:5.000.                                                  
3.4 Si chiede che un'area nel comune di Verucchio (Tav 1-2 e 2-3)               
classificata come Fq sia riperimetrata come proposto negli allegati             
tecnici.                                                                        
Oss. 5 - RFI                                                                    
5.1 Si propone che nella progettazione degli interventi di                      
miglioramento idrogeologico sia coinvolta la societa' Rete                      
Ferroviaria Italiana.                                                           
5.3 Si propone inoltre, visto che gli interventi infrastrutturali               
previsti dai piani di bacino sono a totale carico dello Stato ai                
sensi dell'art. 25 della Legge 183/89, che gli interventi riguardanti           
infrastrutture ferroviarie, per importi che tengano conto delle                 
peculiarita' strutturali ed esecutive delle opere, siano inseriti               
nella programmazione triennale prevista dall'art 21 della Legge                 
183/89.                                                                         
Oss. 6 - RFI                                                                    
6.1 Dall'esame degli elaborati del Piano si evince che alcuni ponti             
ferroviari sono inadeguati rispetto le piene di riferimento, pertanto           
si sottolinea che i relativi lavori di adeguamento devono essere                
inseriti nei programmi triennali.                                               
6.3 Si chiede inoltre data la complessita' e la varieta' dei problemi           
evidenziati nel Piano di bacino, di poter partecipare, limitatamente            
alle infrastrutture interferenti i corsi d'acqua di competenza, alla            
redazione degli studi di dettaglio per la realizzazione degli                   
interventi di adeguamento per l'eliminazione delle criticita'                   
evidenziate.                                                                    
Oss. 7-10 Verdi - Sole che ride, Gruppo consiliare dei Verdi della              
Regione Emilia-Romagna                                                          
7.1 Manca un approccio organico tra le esigenze di sicurezza e quelle           
di tutela ambientale, anche in recepimento di norme e strumenti di              
pianificazione di altri piani vigenti (PTPR, aree protette).                    
7.2 La fascia di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua e'                  
individuata prioritariamente secondo il criterio idraulico.                     
7.3 Si rimanda il problema "qualita'" senza affrontare le                       
problematiche della conservazione della biodiversita', corridoi                 
ecologici, interventi sulla morfologia al fine di aumentare la                  
capacita' di autodepurazione dei corsi d'acqua.                                 
7.4 Al fine di chiarire e armonizzare i rapporti che intercorrono fra           
le disposizioni normative del PAI e quelle previste dai PTPR artt. 17           
e 18, si ritiene opportuno esplicitare in norma che per gli aspetti             
paesistico-ambientali, il PAI fa proprie le disposizioni di tutela              
stabilite agli artt. 17 e 18 del PTPR.                                          
7.5 Al fine di arrivare ad un approccio organico delle problematiche            
di assetto ed ai fini dell'efficacia delle azioni di tutela, si                 
evidenzia la necessita' di un adeguamento e messa in coerenza della             
fascia territoriale di pertinenza con le esigenze di tutela                     
ambientale espresse da altri piani vigenti. Si ritiene utile                    
introdurre una norma che precisi le modalita' di applicazione delle             
disposizioni di tutela, che potrebbe essere cosi' formulato:                    
"all'atto del recepimento del presente Piano sono fatte salve in ogni           
caso le zonizzazioni e le disposizioni normative contenute nelle                
leggi nazionali e regionali, nei piani territoriali e urbanistici di            
Comuni, Province e Regioni ovvero in altri piani di tutela del                  
territorio, qualora le stesse si configurino come piu' restrittive              
e/o rivolte alla gestione e alla salvaguardia di aspetti relativi               
agli ambiti fluviali non considerati dal presente Piano".                       
Osservazioni sulla Parte Normativa                                              
Art. 7                                                                          
7.6 Comma 1 lettera b): aggiungere alla fine del punto: "corridoi               
ecologici, tutela della biodiversita' acquatica e ripariale".                   
Art. 8                                                                          
7.7 Comma 3 lettera a): aggiungere alla fine del punto dopo la                  
parentesi "e della funzione di autodepurazione delle acque e della              
tutela della biodiversita'".                                                    
7.8 Lettera c) aggiungere dopo "... Interventi di sistemazione                  
dell'alveo" la frase "secondo criteri di bassa artificialita' anche             
mediante interventi di ingegneria naturalistica in un ottica di                 
difesa e/o ripristino delle funzioni di autodepurazione delle acque e           
di tutela della biodiversita'".                                                 
7.9 Aggiungere la lettera e) impianti di fitodepurazione.                       
7.10 Ultimo capoverso del comma 3 aggiungere dopo "le colture                   
agricole" la frase "attivita' zootecniche".                                     
Art. 9                                                                          
7.11 Comma 1 lettera c) aggiungere dopo "... inquinanti di origine              
diffusa" la frase "e alla tutela della biodiversita' acquatica e                
ripariale anche mediante il mantenimento e/o il ripristino dei                  
corridoi ecologici".                                                            
7.12 Si propone di aumentare la profondita' minima delle fasce da 10            
a 50 m.                                                                         
7.13 Comma 2 aggiungere dopo "... Alle fasce ripariali, hanno ...               
dei corsi d'acqua" la frase "della biodiversita' acquatica e                    
ripariale".                                                                     
7.14 Comma 3 lettera a) aggiungere dopo "gli interventi finalizzati             
alla funzionalita' idraulica e alla riduzione del rischio idraulico"            
la frase "da realizzare secondo criteri di bassa artificialita' anche           
mediante interventi di ingegneria naturalistica".                               
7.15 Lettera b/b1) aggiungere dopo la parentesi "in un'ottica di                
corridoi ecologico con continuita'".                                            
7.16 Si chiede di aggiungere la lettera c) "Interventi di                       
rinaturalizzazione".                                                            
7.17 Comma 4/4.1 lettera a) si propone di aggiungere dopo "... e                
trasformazioni morfologiche che riducano la capacita' d'invaso" la              
frase "e che costituiscano minaccia alla tutela della biodiversita',            
dei corridoi ecologici e della funzione di fascia tampone contro                
l'inquinamento di origine diffusa del corso d'acqua".                           
7.18 Comma 4/4.1 lettera a) si propone di aggiungere dopo "... E                
mutamenti degli usi residenziali ... zona" la frase "e con la tutela            
della vulnerabilita' ambientale sia acquatica che ripariale".                   
7.19 Lettera b) si propone di aggiungere dopo "... Che non comportino           
edificazione ... idraulica" la frase "e che non comportino                      
interruzione di corridoi ecologici presenti e minaccia alla tutela              
della biodiversita' sia acquatica che ripariale".                               
7.20 Lettera c) si propone di ampliare la profondita' della fascia              
ripariale a 100 m oppure cassare la lettera c).                                 
7.21 Lettera e) si propone di aggiungere alla fine del capoverso dopo           
"... Purche' le attivita' estrattive non riguardino gli alvei e le              
aree demaniali" la frase "e le fasce ripariali".                                
7.22 Comma 4.2 lettera f) si propone la cassazione della lettera f).            
7.23 Comma 5) si propone di aggiungere dopo "... costituzione,                  
conservazione e gestione della vegetazione" la frase "in un'ottica di           
corridoi ecologico".                                                            
Art. 11                                                                         
7.24 Comma 3 si propone di aggiungere la lettera e) "il controllo               
della qualita' delle acque e la tutela della biodiversita' mediante             
interventi di difesa e/o ripristino dei corridoi ecologici, impianti            
di fitodepurazione".                                                            
Oss. 8 - Comune di Rimini                                                       
8.1 In prossimita' dell'abitato di San Vito di Rimini sono state                
cartografate 2 aree esondabili con tempo di ritorno 200 anni                    
(Allegato 3 - f. Uso Tav. 5). Nell'Allegato 4 - Fiume Uso - Tav. 5              
per le medesime aree non sono stati previsti interventi specifici               
finalizzati alla riduzione della pericolosita' idraulica e vengono              
confermate le condizioni di rischio R1 e R2. Considerato che nel                
vigente PRG e' previsto l'ampliamento di una delle 2 aree e per                 
l'altra un intervento di ristrutturazione, si chiede di prevedere               
interventi specifici al fine di mitigare il rischio idraulico delle             
aree sopracitate e consentire, ad interventi realizzati                         
l'edificabilita' per le situazioni previste.                                    
8.2 Si chiede se e' stato eseguito un aggiornamento della situazione            
edilizia ed infrastrutturale complessiva, al fine di avere chiara la            
situazione territoriale esistente, per una corretta attribuzione dei            
diversi livelli di rischio riguardanti sia l'assetto idrogeologico              
che i dissesti di versante. Questo e' necessario poiche' una                    
pianificazione basata su una cartografia esistente non aggiornata               
troverebbe una difficile corrispondenza con la realta'.                         
8.3 La norma per gli edifici destinati ad attivita' produttive o                
residenziali, che anche a seguito di interventi previsti dal Piano              
risultano ugualmente in aree a rischio molto elevato, prevede la                
demolizione e ricostruzione in un'altra area degli stessi edifici con           
passaggio al patrimonio indisponibile del Comune o del Demanio. Si              
chiede di specificare l'iter per la demolizione e l'acquisizione                
dell'area e gli Organi di competenza. Inoltre qualora tale compito              
spetti al Comune si chiede di indicare se le risorse finanziarie sono           
a carico dello stesso o di altro Organo.                                        
8.4 Si chiede di indicare i soggetti attuatori dei singoli interventi           
per la difesa del rischio idrogeologico e da dissesti. Qualora gli              
interventi non siano di competenza comunale si chiede di coinvolgere            
i Comuni interessati nella fase di progettazione delle opere di                 
intervento e/o comunque che gli stessi siano informati ad avvenuta              
esecuzione delle opere per procedere alla rimozione del vincolo.                
8.5 L'esclusione delle lavorazioni agricole in aree in dissesto per             
fenomeni attivi o la conversione dei seminativi in prati e/o pascoli            
estensivi, il divieto delle lavorazioni agricole nei suoli con                  
pendenza >> del 30% in aree di possibile evoluzione del dissesto e              
frane quiescenti previste dalle norme, paiono di difficile controllo.           
Si chiede di indicare l'Organo competente al controllo ed eventuali             
sanzioni.                                                                       
8.6 La zona destinata a Parco urbano sul fiume Marecchia e'                     
individuata come critica con il codice 17ma-r2. Vi e' in previsione             
la piantumazione di essenze in corrispondenza del tracciato dei cavi            
dell'alta tensione per impedire lo stazionamento di persone                     
all'interno della fascia di rispetto prevista per la protezione degli           
effetti nocivi dell'inquinamento elettromagnetico. Si chiede di                 
valutare tali aspetti nell'ambito del riutilizzo dell'asta storica              
del fiume Marecchia.                                                            
8.7 Si propone di classificare il versante in localita' Corpolo' come           
area quiescente in dissesto da assoggettare all'art. 17, ampliando              
l'area in dissesto gia' individuata con il codice RN256042.                     
8.8 Si chiede di localizzare e dimensionare in localita' Santo                  
Marino/Traversante Marecchia un'area destinata a cassa di espansione,           
di inserirla tra gli interventi prioritari, e rivedere le                       
prescrizioni nell'alveo storico del Marecchia a seguito                         
dell'intervento.                                                                
Oss. n. 9 - Ve-Va                                                               
Si chiede che l'area Fornace Verni venga declassificata da area a               
rischio idraulico elevato. Si veda lo studio allegato.                          
Oss. n. 10 - Gruppo consiliare Verdi                                            
Si veda la risposta all'osservazione n 7.                                       
Oss. n. 11 - Comune di Bellaria Igea Marina                                     
11.1 Si ritiene che l'individuazione di aree esondabili per tempi di            
ritorno pari a 200 anni condizioni le previsioni urbanistiche in                
essere in 2 aree a valle della SS 16 in prossimita' della foce                  
dell'Uso:                                                                       
a)  la prima riguarda l'area destinata ad attrezzature collettive e             
servizi pubblici individuati in cartografia di PRG come zona F-6 e              
l'area residenziale di completamento Re3-54, con modeste o nulle                
ripercussioni sulle capacita' edificatorie di entrambe, inibite da              
precedenti vincoli ambientali;                                                  
b)  la seconda, il cui ambito di zona e' ricompreso nell'area                   
stralcio n. 2 del PRG vigente, e' disciplinata dal Piano regolatore             
del porto. Le importanti infrastrutture commerciali, residenziali e             
di servizio ivi previste ne fanno una vera polarita' urbana                     
strategica per lo sviluppo economico di Bellaria. Le finalita' del              
Comune in questa zona sono interdette dalle previsioni del PAI. Il              
vincolo imposto dal Piano sembra incongruo in quanto la prevista                
esondazione dipende dall'assenza di un breve tratto di argine                   
artificiale in sponda destra, che l'Amministrazione comunale ha gia'            
intenzione di realizzare. Si chiede di eliminare il vincolo.                    
11.2 Territorio agricolo                                                        
Le ragioni che hanno determinato il "congelamento" di buona parte del           
territorio agricolo alla completa esecuzione e al successivo collaudo           
dei lavori sugli argini del F. Uso, non sembrano del tutto                      
condivisibili per i seguenti motivi:                                            
a)  i lavori appaltati dal Servizio Difesa del suolo di Rimini sono             
in fase di avanzata realizzazione gia' ad un livello tale da porre in           
sicurezza l'ultimo tratto fluviale;                                             
b)  le opere di risagomatura a monte di Bellaria e la realizzazione             
della cassa di espansione prevista nel territorio di Poggio Berni               
dovrebbero avere effetti trascurabili a valle della A 14 come                   
enunciato nel PAI. Appare pertanto piu' ingiustificato l'aver posto             
un vincolo che non tiene conto delle previsioni del PRG;                        
c)  le delimitazioni proposte per le fasce di rispetto e di vincolo             
si manifestano in tutta la loro arbitrarieta' quando a queste non               
corrispondono limiti fisici, il che configura una disparita' di                 
trattamento con le aree attigue, classificate con la stessa                     
probabilita' di esondazione ma pur tuttavia non vincolate;                      
d)  il vincolo di inedificabilita' assoluta imposto per i territori             
oggetto di probabili esondazioni a cadenza duecentennale appare                 
sproporzionato e stride con le tempistiche di breve periodo previste            
per la realizzazione delle opere del PAI;                                       
e)  le prescrizioni immediatamente vincolanti nei confronti dei nuovi           
manufatti o di ampliamenti dei manufatti esistenti previste dal comma           
4.1 delle norme risultano troppo cautelative e troppo vessatorie per            
l'attivita' agricola, che si vede precludere anche implementazioni              
delle normali attivita' di stoccaggio merci e ricovero                          
attrezzature.11.3 Si chiede pertanto una consistente riduzione delle            
aree vincolate dalle prescrizioni dell'art. 9, punto 4.2. In via                
subordinata si chiede nella fascia relativa ai 50 anni l'attenuazione           
delle prescrizioni dell'art. 9 al fine di salvaguardare le attivita'            
agricole in atto, in attesa della validazione degli interventi                  
idraulici, consentendo la costruzione di modesti manufatti per il               
deposito attrezzi e stoccaggio merci.                                           
Oss. n. 12 - ENEL                                                               
12.1 Si rileva che gli artt. 8, comma 4, lettera b) e c); 9, commi 3            
e 4, lettera a), b) e f); 14, comma 3, lettera b) e c); 15, comma 2,            
lettera b); 16, comma 3, lettera b); 17, comma 3, lettera b)                    
dispongono che gli impianti elettrici possono essere posti nelle                
diverse rispettive situazioni idrauliche e territoriali solo se sul             
loro progetto preliminare venga conseguito il favorevole "parere                
vincolante dell'Autorita' di Bacino in merito alla compatibilita' con           
le finalita' con il Piano in oggetto". Si sottolinea che suddetta               
normativa con valenza generalizzata e cogente costituisce un fattore            
di rilevante incidenza sull'attivita' amministrativa-autorizzativa.             
12.2 Si chiede che venga esplicitamente indicato che con l'entrata in           
vigore delle norme le attivita' amministrative-autorizzative vengano            
svolte da un'unica ed individuata Amministrazione, alla quale                   
andranno rivolte le previste istanze con relativi elaborati ai fini             
delle conseguenti valutazioni di merito e di conformita' al Piano.              
12.3 Si evidenzia che gli elettrodotti a media e bassa tensione per             
il superamento di rilevanti ostacoli naturali dovrebbero avere                  
campate lunghe che determinerebbero sollecitazioni meccaniche                   
superiori a quelle sopportabili dai sostegni in uso; in tal caso e              
senza riuscire a rimanere fuori dalle fasce in questione andranno               
utilizzati sostegni di dimensione maggiore che comporterebbero                  
controindicazioni paesaggistico-ambientali.                                     
12.4 E' da rilevare che il contenuto degli artt. 8 e 9 sembra                   
costituire di fatto una implicita modifica della Legge statale RD               
523/1904 che stabilisce che "i sostegni ... non devono avere alcun              
punto fuori terra ad un distanza minore di 5 metri dal piede, sia               
interno che esterno di argini di 3 categoria".                                  
12.5 Si chiede che gli impianti elettrici vengano esclusi dagli                 
adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 fatte salve situazioni                
idrauliche particolari.                                                         
12.6 Nell'ambito delle semplificazioni amministrative occorre                   
altresi' prevedere che in determinate situazioni idrauliche gli                 
impianti dovranno essere segnalati con una comunicazione analoga a              
quella prevista dall'art. 2, comma 5 della L.R. 10/93 per gli                   
impianti di modesta entita'.                                                    
12.7 Si propone di valutare una integrazione della normativa di                 
Piano, in maniera tale da tenere conto, a seconda delle situazioni              
idrogeologiche differenti, di una applicazione delle norme                      
differenziata e correlata all'incidenza delle reti tecnologiche e               
della loro tipologia. Si propone inoltre di prevedere una                       
diversificazione dei vincoli e degli adempimenti correlati alle                 
tipologie costruttive delle reti elettriche interferenti , in                   
particolare le reti interrate di qualsiasi tensione e quelle aree con           
sostegni monostelo ricadenti nelle fasce di pertinenza fluviale e               
delle aree ad elevato rischio di esondazione.                                   
12.8 Si sottolinea in merito agli artt. 14, 15, 16, 17, relativi                
all'assetto idrogeologico che gli impianti ENEL gia' rispondono alla            
disciplina contenuta nella direttiva regionale relativa al vincolo              
idrogeologico n. 117 dell' 11/7/2000.                                           
Oss. n. 13 - Provincia di Rimini                                                
13.1 La "Carta inventario dei dissesti" (Tav 1.1 - 1.6) allegata al             
Piano stralcio distingue i dissesti sulla base di Fa, Fq etc cosi'              
come riportati nella "carta inventario dei dissesti" della Regione              
Emilia-Romagna. La Tav. TP3 del PTCP di Rimini e' elaborata sulla               
base della "Carta inventario dei dissesti" regionale, rivista e                 
aggiornata. Si ritiene quindi piu' rispondente alla realta' del                 
territorio della provincia di Rimini la classificazione del                     
territorio contenuta nella cartografia del PTCP, che si propone di              
sostituire a quella del Piano stralcio.                                         
13.2 Si ritiene necessario riportare nella "Carta inventario dei                
dissesti" (Tav 1.1 - 1.6) anche i calanchi, che per il territorio               
della provincia di Rimini sono cartografati nella Tavola TP3 del                
PTCP, ed inserire nelle norme del Piano la relativa norma d'uso.                
13.3 Per evitare difficolta' gestionali in fase di istruttoria delle            
"aree in dissesto da assoggettare a verifica" art. 17 delle norme, si           
propone di sostituire il comma 3, lettera a) con il seguente:                   
"a) gli strumenti urbanistici ... (invariato) devono definire la                
perimetrazione e lo stato di attivita' delle aree in dissesto da                
assoggettare a verifica secondo gli indirizzi che verranno emanati              
dall'Autorita' di bacino" entro 6 mesi dall'approvazione del Piano              
stralcio, le aree cosi' individuate ... (invariato).                            
13.4 Si propone di inserire agli artt. 14 e 16 delle norme i                    
riferimenti anche a frane di crollo essendo queste presenti in                  
cartografia e distinte tra attive e quiescenti, ma non citate nelle             
norme di Piano stralcio.                                                        
Oss. n. 14, 19 - Ordine degli architetti                                        
14.1 Si propone di modificare l'art. 14, comma 3 punto d) nel                   
seguente modo:                                                                  
negli abitati, o parte di essi, ricadenti nelle aree in dissesto per            
fenomeni attivi, per i quali sono previsti dal Piano stralcio                   
interventi di consolidamento e di stabilizzazione del dissesto,                 
successivamente alla realizzazione dei detti interventi e alla                  
verifica, attraverso specifici monitoraggi, le autorizzazioni                   
edilizie, le denuncie di inizio attivita', le approvazioni di opere             
pubbliche di cui alla L1/78,gli strumenti urbanistici generali e                
attuativi, e loro varianti, gli Accordi di programma dell'art. 34 del           
DLgs 267/00 e le conferenze di cui all'art. 3 bis della Legge 441/87,           
possono consentire interventi volti alla conservazione del tessuto              
urbano ed edilizio esistente, servizi accessori della residenza,                
opere di urbanizzazione e usi compatibili con il grado di                       
vulnerabilita' dei singoli edifici e con la loro accessibilita'                 
all'interno del tessuto urbano, oltre agli interventi (canalizzazione           
...) che riducano le interferenze peggiorative dello stato i                    
dissesto.                                                                       
14.2 La limitatezza della conoscenza delle piene dei corsi d'acqua,             
la carenza di misure dirette di portata e di dati storici induce a              
richiedere la costruzione di un'adeguata rete di monitoraggio                   
ambientale con anche la partecipazione dei Comuni.                              
14.3 Si auspica un adeguato e tempestivo approfondimento sulla rete             
idrografica minore.                                                             
Oss. n. 15, 18 - Legambiente                                                    
15.1 Si propone di modificare il comma 3 dell'art. 8, come segue:               
"interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino             
delle caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo ottimali            
ai fini della funzionalita' idraulica e/o del ripascimento costiero             
(sistemazione delle sponde, movimentazione e/o asportazione di inerti           
nelle situazioni di sovralluvionamento)". Si ritiene infatti che il             
"taglio selettivo della vegetazione" quale intervento manutentivo               
previsto negli alvei sia come definizione che come modalita' di                 
gestione risulta in manifesta contraddizione con quanto previsto al             
successivo art. 9, punto c) per le fasce ripariali: in esse viene               
espressamente previsto il mantenimento e ripristino della                       
vegetazione.                                                                    
15.2 Si propone di inserire all'art. 11 dopo il punto d) il seguente            
punto:                                                                          
e)  l'istituzione di aree protette secondo la vigente legislazione              
nazionale e regionale o realizzate mediante Accordi di programma tra            
Enti locali e l'attuazione di specifici progetti di tutela e                    
valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico-antropico.                
15.3 Si propone di modificare il comma 1 dell'art 12 come segue: "le            
aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque, sono da                 
conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed                
interventi di valorizzazione quali parchi e aree protette. Tali aree,           
ai sensi dell'art. 41, comma 3 del DLgs 152/99 possono essere date in           
concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi               
fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero             
ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in aree               
naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale            
di cui all'art.3, comma 4, lettera c) della Legge 394/91, la                    
concessione e' gratuita.".                                                      
Oss. n. 16 - Anna Ricci - Bernardino Capitani                                   
Si chiede che le prescrizioni vincolanti nei confronti di                       
ristrutturazioni ed adeguamenti delle abitazioni rurali e modesti               
ricoveri per attrezzature agricole necessarie per le nuove tecnologie           
in atto, vengano riviste e cassate, non appena i lavori di messa in             
sicurezza degli argini del fiume Uso siano terminati e abbiano                  
diminuito il grado di vulnerabilita' del territorio. In quanto tali             
prescrizioni sono penalizzanti per la gestione agricola del fondo               
ubicato fra la strada provinciale San Mauro e la sponda sinistra del            
fiume Uso.                                                                      
Oss. n. 17 - Roberto Sampaoli                                                   
Si chiede che vengano esclusi dal Piano stralcio gli interventi di              
"rinaturalizzazione" relativi al corso del deviatore del T. Ausa,               
possibili cause, nel tempo di esposizione a rischio della zona                  
urbanizzata.                                                                    
Oss. n. 20 - Filippo Magnani                                                    
Si chiede che l'area di proprieta' del sig. Filippo Magnani (foglio             
13, mappale 150 e 66) prospiciente il fiume Uso in comune di Bellaria           
Igea Marina sia esclusa dalla delimitazione delle fasce fluviali.               
Oss. n. 21 - CAAR Centro Agro Alimentare Riminese                               
Si chiede che l'Autorita' di bacino elimini il secondo comma                    
dell'art. 12, ai fini di poter procedere alla sdemanializzazione di             
beni che, pur facenti parte del Demanio fluviale, non svolgono piu'             
alcuna funzione idraulica.                                                      
Oss. n. 22 - Fiorenzo Manfroni                                                  
Si chiede che i terreni di proprieta' del sig. Fiorenzo Manfroni,               
prospicienti il fiume Uso siano esclusi dalle fasce fluviali                    
consentendo cosi' il cambio di destinazione d'uso.                              
Oss. n. 23 - Comune di Poggio Berni                                             
Si esprimono diverse osservazioni relativamente al progetto della               
cassa di espansione sul fiume Uso, prevista dal Piano di bacino: tale           
cassa produrrebbe problemi di impatto ambientale, le 2 casse previste           
sarebbero in prossimita' di centri abitati con problemi di                      
instabilita' dei versanti, l'estrazione della ghiaia avrebbe effetti            
sui pozzi freatici, nelle zone delle casse sono presenti pregiate               
culture, in adiacenza esiste gia' una cava che potrebbe essere in               
futuro sfruttata a tale scopo. Si chiede pertanto di ridurre le                 
dimensioni di entrambe le casse e di non fare alcun intervento lungo            
il piede della collina. Si propone di utilizzare un'altra area posta            
tra i comuni di Bellaria e San Mauro Pascoli.                                   
Oss. n. 24 - Sig. Ezio Andruccioli                                              
Si chiede di ripristinare, per i terreni di proprieta' del sig.                 
Andruccioli, la destinazione precedente di terreno agricolo rispetto            
a quella di frana attiva prevista dal Progetto di piano. A tale                 
proposito si allega una relazione geologica.                                    
Oss. n. 25 - Del Conca SpA                                                      
Si chiede di modificare le fasce tracciate con un tempo di ritorno              
pari a 200 anni sul T. Conca nel tratto a valle del comune di                   
Morciano di Romagna e prospiciente al terreno di proprieta' di                  
Ceramica Del Conca SpA. Vengono allegati un primo calcolo idraulico             
in moto uniforme e il rilievo di 2 sezioni nel tratto oggetto di                
osservazione.                                                                   
ALLEGATO B                                                                      
Risposta Osservazioni                                                           
Oss. 1 - Comune di Verucchio                                                    
1.1 La cartografia e' in scala 1:25000 nelle tavole d'insieme (Tav.             
1.1-1.6; 3.1-3.6) mentre quella dell'Allegato 2 e' in scala 1:10.000            
e quella delle fasce fluviali e' in scala 1:5.000, si ritiene                   
pertanto che la cartografia sia a scala sufficiente per supportare              
dei vincoli. Per quanto attiene la normativa si rimanda al parere               
regionale sul Progetto di piano.                                                
- Si propone la reiezione                                                       
1.2 Il Piano definisce criteri generali e rinvia agli strumenti                 
urbanistici comunali la definizione (specificando il termine                    
"conservazione") degli interventi compatibili con la situazione di              
rischio segnalata dall'Autorita' di bacino.                                     
- Si propone la reiezione                                                       
1.3 La tempistica per procedere a verifica delle aree di cui all'art.           
17, e' definita dal Comune a seconda delle proprie esigenze, e'                 
implicito che qualora tale verifica non intervenga, il Comune e'                
tenuto a rispettare le prescrizioni del comma b) dell'art 17.                   
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 2 - Amir Spa                                                               
2.1 Si ritiene che le informazioni riguardanti il reticolo minore non           
siano rilevanti ai fini di questo Piano stralcio. Sono informazioni             
che potranno essere prese in considerazione in un successivo Piano              
stralcio relativo al reticolo idrografico minore.                               
- Si propone la reiezione                                                       
2.2 Si ritiene che il nodo idraulico dell'alveo storico del fiume               
Marecchia vada studiato e risolto, come espresso in relazione, ma               
attualmente in assenza di ulteriori analisi, le aree esondabili sono            
quelle confermate dal Piano e non ricomprendono il quartiere INA                
CASA.                                                                           
- Si propone la reiezione                                                       
2.3 Si concorda sulla necessita' di attivare un programma di                    
monitoraggio delle portate. Si invita l'Autorita' di bacino a                   
coordinarsi con la Regione e ARPA, che ha in incarico la gestione               
della rete di monitoraggio, tenendo conto del lavoro svolto dalla               
Provincia di Rimini e dal Servizio provinciale Difesa del suolo di              
Rimini.                                                                         
- Si propone l'accoglimento                                                     
Oss. 3, 4 - Comunita' Montana Valle del Marecchia                               
3.1 Si specifica che le aree oggetto di verifica sono cartografate              
con apposito retino nelle Tav 3.1-3.6; l'articolo 17 delega ai Comuni           
l'attivita' di perimetrazione e di verifica dello stato di attivita'            
del dissesto, che una volta individuato, sara' assoggettato a seconda           
dei casi agli art. 14, 15, 16. Nel transitorio la norma che regola le           
aree da assoggettare a verifica, gia' distinte in Fa e Fq, e'                   
contenuta nell'art. 17. Si rimanda comunque nel merito al parere                
regionale.                                                                      
- Si propone l'accoglimento                                                     
3.2 L'osservazione sara' recepita in fase di integrazione del piano,            
infatti l'Autorita' di bacino ha intenzione di aggiornare il piano              
sugli aspetti oggetto dell'osservazione.                                        
- Si propone l'accoglimento                                                     
3.3 La cartografia e' in scala 1:25.000 nelle tavole d'insieme (Tav             
1.1-1.6; Tav 3.1-3.6) mentre quella dell'Allegato 2 e' in scala                 
1:10.000 e quella delle fasce fluviali e' in scala 1:5000. Si ritiene           
pertanto che le cartografie siano a scala di dettaglio sufficiente a            
supportare i vincoli previsti dalle norme, e conformi alla richiesta            
dell'osservazione.                                                              
- Si propone la reiezione                                                       
3.4 La frana in oggetto e' definita nella Tavola 3-2 del Piano come             
frana quiescente da assoggettare a verifica ai sensi dell'art. 17,              
pertanto le procedure di definizione della perimetrazione sono quelle           
previste dall'art. 17.                                                          
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 5 - RFI Zona Territoriale Adriatica                                        
5.1 La progettazione degli interventi di miglioramento idrogeologico            
sara' eseguita dall'Ente competente. Non si ritiene opportuno                   
specificare nel Piano eventuali collaborazioni con gli uffici tecnici           
della RFI che potranno essere intraprese con gli strumenti previsti             
dalla normativa vigente (conferenze di servizi, accordi di programma            
etc).                                                                           
- Si propone la reiezione                                                       
5.2 Gli interventi previsti dalla Legge 183/89 (art. 25) sono a                 
totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali           
di cui all'articolo 21. Pertanto non si ritiene opportuno destinare             
fondi statali finalizzati alla realizzazione di opere di assetto                
idrogeologico, all'adeguamento delle infrastrutture ferroviarie che             
per tale scopo hanno proprie leggi di finanziamento.                            
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 6 - RFI Zona Territoriale Adriatica                                        
6.1 Si veda la risposta all'osservazione n. 5.2.                                
6.2 Si veda la risposta all'osservazione n. 5.1.                                
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 7-10 - Gruppo Consiliare "Verdi - Sole che ride" Regione                   
Emilia-Romagna                                                                  
7.1 Le problematiche ambientali sono state parzialmente esaminate pur           
trattandosi di un Piano per l'Assetto Idrogeologico redatto ai sensi            
della Legge 267/98 e della Legge 183/89. L'Autorita' di bacino                  
trattera' in modo specifico le tematiche ambientali in successivi               
stralci del Piano. Si sottolinea che il Piano di bacino ai sensi                
della Legge 183/89 e' un piano sovraordinato rispetto agli altri                
strumenti di pianificazione territoriale, tuttavia se il PTPR o altri           
strumenti territoriali o urbanistici prevedono delle disposizioni               
piu' restrittive rispetto a quelle del Piano stralcio, queste                   
prevalgono.                                                                     
- Si propone la reiezione                                                       
7.2 Le fasce fluviali non sono tracciate solo in base ai criteri                
idraulici, ma anche morfologici, (si veda l'alveo, art. 8 delle NA) e           
ambientali (si vedano le fasce ripariali definite in funzione degli             
interventi finalizzati alla salvaguardia della qualita' ambientale,             
al mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea, art. 9                
delle NA).                                                                      
- Si propone la reiezione                                                       
7.3 Le problematiche della conservazione della biodiversita', dei               
corridoi ecologici, degli interventi sulla morfologia al fine di                
aumentare la capacita' di autodepurazione dei corsi d'acqua, non sono           
specifico oggetto del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico ma             
sono una delle tematiche affrontate dai Piani di Tutela delle acque             
(art. 44, Dlgs 152/99) che sono un Piano stralcio di settore del                
Piano di bacino.                                                                
- Si propone la reiezione                                                       
7.4 Si veda la risposta all'osservazione n 7.1.                                 
- Si propone la reiezione                                                       
7.5 Si veda la risposta all'osservazione n. 7.1.                                
- Si propone la reiezione                                                       
Art. 7                                                                          
7.6 Si ritiene il comma gia' esaustivo anche per gli aspetti                    
naturalistici, tuttavia l'Autorita' di bacino trattera' in modo                 
specifico le tematiche ambientali in successivi stralci del Piano.              
- Si propone la reiezione                                                       
Art. 8                                                                          
7.7 Non si ritiene pertinente l'osservazione                                    
- Si propone la reiezione                                                       
7.8 Si concorda sui contenuti dell'osservazione in merito agli                  
aspetti relativi alle tecniche di ingegneria naturalistica; si invita           
pertanto l'Autorita' di bacino a modificare la norma o ad aggiornare            
i contenuti delle direttive.                                                    
- Si propone il parziale accoglimento                                           
7.9 Non e' pertinente l'inserimento degli impianti di fitodepurazione           
nella modalita' di gestione dell'alveo.                                         
- Si propone la reiezione                                                       
7.10 Si ritiene opportuno inserire, tra le attivita' non compatibili,           
anche le attivita' zootecniche. Si rimanda nel merito al parere                 
regionale.                                                                      
- Si propone l'accoglimento                                                     
Art. 9                                                                          
7.11 Si ritiene la richiesta, non pertinente con le finalita' del               
Piano; l'Autorita' di bacino trattera' in modo specifico le tematiche           
ambientali in successivi stralci del Piano. Si evidenzia che per                
quanto attiene alla biodiversita', la richiesta sia gia' soddisfatta            
dal contenuto del punto 3) b1, riferito alle fasce ripariali, dello             
stesso articolo.                                                                
- Si propone la reiezione                                                       
7.12 La richiesta non e' motivata, il Piano ha recepito le                      
disposizioni dell'art. 42 del DLgs 152/99; si ritiene pertanto                  
sufficiente l'ampiezza della fascia gia' individuata.                           
- Si propone la reiezione                                                       
7.13 Si rimanda alla risposta del punto 7.11.                                   
- Si propone la reiezione                                                       
7.14 Si concorda sui contenuti dell'osservazione in merito agli                 
aspetti relativi alle tecniche di ingegneria naturalistica; si invita           
pertanto l'Autorita' di bacino a modificare la norma o ad aggiornare            
i contenuti delle direttive.                                                    
- Si propone il parziale accoglimento                                           
7.15 Si ritiene il contenuto dell'osservazione superfluo e non                  
rispondente all'art. 41 del DLgs 152/99.                                        
- Si propone la reiezione                                                       
7.16 Si ritiene tale richiesta troppo generica e comunque in parte              
gia' soddisfatta dai contenuti del punto b)                                     
- Si propone la reiezione                                                       
7.17 Non si ritiene pertinente la richiesta con le problematiche                
connesse alla riduzione della capacita' d'invaso.                               
- Si propone la reiezione                                                       
7.18 Non si ritiene opportuno inserire la frase proposta non essendo            
inerente alle problematiche di sicurezza idraulica.                             
- Si propone la reiezione                                                       
7.19 Non si ritiene opportuno inserire la frase proposta non essendo            
inerente alle problematiche di sicurezza idraulica.                             
- Si propone la reiezione.                                                      
7.20 Si veda la risposta al punto 7.12.                                         
- Si propone la reiezione                                                       
7.21 Si concorda sulla richiesta avanzata per altro gia' prevista nel           
DLgs 152/99.                                                                    
- Si propone l'accoglimento                                                     
7.22 Non si ritiene opportuno impedire la possibilita' di piccoli               
ampliamenti degli edifici esistenti, comunque si rimanda al parere              
regionale sugli aspetti legati al comma in questione.                           
- Si propone la reiezione                                                       
7.23 Si ritiene la specificazione non pertinente                                
- Si propone la reiezione                                                       
Art. 11                                                                         
7.24 L'osservazione non appare pertinente per quanto attiene gli                
impianti di fitodepurazione, per gli altri aspetti appare gia'                  
soddisfatta dai contenuti del punto b).                                         
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 8 - Comune di Rimini                                                       
8.1 In assenza di una cartografia allegata all'osservazione non e'              
chiara l'ubicazione delle aree in questione. Se le aree citate si               
trovano all'interno della fascia tracciata con tempi di ritorno 200             
anni, si ricorda che l'art. 9 delle Norme di Piano consente                     
interventi sui manufatti edilizi esistenti di conservazione e/o                 
finalizzati a ridurne la vulnerabilita'; pertanto si ritiene                    
compatibile l'intervento di ristrutturazione, ma non quello di                  
ampliamento.                                                                    
- Si propone la reiezione                                                       
8.2 Il Piano ha utilizzato la cartografia Inventario dei dissesti               
della Regione Emilia-Romagna del 1996 e le carte tecniche regionali e           
le ortofotocarte dell'AIMA del 1996. Nel merito della cartografia si            
rimanda al parere regionale.                                                    
- Si propone la reiezione                                                       
8.3 La definizione dell'iter per la demolizione e l'acquisizione                
dell'area e di quali siano gli organi di competenza non e' oggetto              
del Piano stralcio ma delle vigenti normative statali e regionali. Si           
rimanda inoltre al parere regionale in merito agli aspetti legati               
alla delocalizzazione.                                                          
- Si propone la reiezione                                                       
8.4 I soggetti attuatori dei singoli interventi per la difesa del               
rischio idrogeologico e da dissesti sono definiti dall'ordinamento              
regionale, la partecipazione dei Comuni alla fase di progettazione va           
concertata di volta in volta a seconda dell'Ente attuatore e del                
progetto. Si ritiene opportuno che l'Autorita' di bacino definisca le           
modalita' di rimozione del vincolo e delle forme di comunicazione               
dell'avvenuta realizzazione delle opere e dell'eventuale decadimento            
dei vincoli.                                                                    
- Si propone il parziale accoglimento                                           
8.5 Non e' compito del Piano di bacino individuare i soggetti                   
competenti al controllo e all'applicazione di sanzioni in merito alla           
corretta gestione del territorio. Si rimanda comunque al contenuto              
dell'art. 3, comma 3, in merito allo strumento della concessione                
urbanistica.                                                                    
- Si propone la reiezione                                                       
8.6 Il Comune dovra' verificare con l'Autorita' idraulica competente            
i criteri di realizzazione del progetto di piantumazione affinche'              
risulti compatibile con la funzione dell'alveo storico del Marecchia            
di area destinata all'espansione della piena.                                   
- Si propone la reiezione                                                       
8.7 La frana in oggetto e' definita nella Tavola 3-2 del Piano come             
frana quiescente da assoggettare a verifica ai sensi dell'art. 17,              
pertanto le procedure di definizione della perimetrazione sono quelle           
previste dall'art. 17.                                                          
Si sottolinea inoltre che il dissesto RN256042 a cui si fa                      
riferimento non e' adiacente all'area di cui si propone                         
l'inserimento.                                                                  
- Si propone la reiezione                                                       
8.8 La Relazione del progetto di piano evidenzia le diverse                     
criticita' del Marecchia e ipotizza tra i possibili interventi la               
realizzazione di una cassa di espansione. Tuttavia il Piano non entra           
nel dettaglio di un progetto preliminare di sistemazione dell'asta              
del Marecchia, di conseguenza non puo' dare indicazioni precise sulla           
dimensione della cassa. Inoltre non e' possibile senza un ulteriore             
approfondimento (gia' previsto nel piano) valutare le modifiche                 
indotte dalla realizzazione della cassa.                                        
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 9 - Ve-VA SpA                                                              
Si ritiene che lo studio allegato non sia sufficientemente chiaro per           
supportare la richiesta formulata nell'osservazione. La cartografia             
non riporta nemmeno l'ubicazione della fornace, inoltre trattandosi             
di un'area perimetrata nel "Piano straordinario per le aree a rischio           
idrogeologico molto elevato" (PS267), di cui al comma 1-bis dell'art.           
1 del DL n. 180 del 1998, si ritiene che il vincolo potra' essere               
rivisto una volta realizzato l'intervento di messa in sicurezza cosi'           
come previsto nel Piano.                                                        
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 11 - Comune di Bellaria Igea Marina                                        
11.1 a) e b) La decadenza del vincolo per le due aree descritte e'              
prevista nel Piano a seguito della realizzazione degli interventi di            
messa in sicurezza del fiume Uso. Si ritiene che l'osservazione sia             
gia' soddisfatta dalle previsioni del Piano.                                    
- Si propone la reiezione                                                       
11.2. Territorio agricolo                                                       
a) Si ritiene che finche' i lavori di completamento delle arginature            
e degli altri interventi previsti sul fiume Uso non siano completati            
e collaudati le aree di esondazione non possano essere ridefinite.              
- Si propone la reiezione                                                       
b) Nella relazione del Piano stralcio si evidenzia che a monte e                
all'interno della zona urbanizzata di Bellaria-Igea Marina le                   
situazioni di rischio appaiono meno preoccupanti, in seguito anche a            
recenti lavori finalizzati ad aumentare l'officiosita' dell'alveo,              
nonche' in relazione al fatto che le fuoruscite di monte determinano            
una significativa decapitazione del colmo di piena, tuttavia le fasce           
tengono conto del rischio residuo e finche' gli interventi di monte             
non sono realizzati non e' possibile rivedere completamente le fasce.           
- Si propone la reiezione                                                       
c) Non e' chiaro il contenuto dell'osservazione, in merito alla                 
disparita' di trattamento di aree attigue. Per quanto riguarda le               
linee di esondazione, queste sono state tracciate riportando i                  
livelli, derivanti dalle simulazioni idrauliche basate sui dati                 
geometrici disponibili, sul terreno. Tali linee non sempre coincidono           
con elementi fisici ben individuabili trattandosi di territori di               
pianura.                                                                        
- Si propone la reiezione                                                       
d) La norma che regola le aree con probabilita' di esondazione pari a           
200 anni e' molto cautelativa, si rinvia in merito al parere                    
regionale, non si trova tuttavia incongruenza con la rapida                     
tempistica di realizzazione degli interventi, visto che l'evento di             
piena legato al tempo di ritorno 200 anni puo' verificarsi anche in             
attesa della ultimazione dei lavori.                                            
- Si propone la reiezione                                                       
e) Si condivide il parere che le norme nei confronti dei nuovi                  
manufatti o di ampliamenti dei manufatti esistenti previste dal comma           
4.1 siano in parte troppo cautelative e poco diversificate a seconda            
delle attivita'. Si invita pertanto l'Autorita' di bacino a                     
modificare le norme in tal senso secondo quanto espresso nel parere             
regionale.                                                                      
- Si propone il parziale accoglimento                                           
11.3 Si sottolinea che il punto 4.2 dell'art. 9 riguarda i terrazzi             
non ancora cartografati e pertanto la norma attualmente non e'                  
applicativa, si rimanda in merito al parere regionale. Per quanto               
attiene all'attenuazione delle prescrizioni dell'art. 9 sulla fascia            
esterna ai 50 anni si rimanda al punto 11.2.e.                                  
- Si propone il parziale accoglimento                                           
Oss. 12 - ENEL Distribuzione                                                    
12.1 Si condivide il timore di appesantimenti procedurali, si ritiene           
infatti che le infrastrutture a rete interferenti con l'alveo e con             
la fascia dei 200 anni e con le diverse tipologie di dissesto debbano           
essere corredate da studio idraulico/idrogeologico sottoposto al                
parere dell'Autorita' idraulica, per gli aspetti idraulici, e                   
all'autorita' competente per i dissesti, che valutano che tali opere            
non interferiscano con le dinamiche fluviali e con le diverse                   
situazioni di dissesto. Si ritiene inoltre che le Direttive citate              
negli artt. 8 e 9, 14, 15, 16 dovrebbero contenere indirizzi e                  
criteri e prescrizioni tecniche per la predisposizione degli studi di           
compatibilita'; sulle direttive e sugli aspetti legati al parere                
vincolante dell'autorita' di bacino si rimanda all'espressione del              
parere regionale.                                                               
- Si propone il parziale accoglimento                                           
12.2 Non e' il Piano di bacino che puo' individuare un'unica                    
autorita' competente a rilasciare le autorizzazioni.                            
- Si propone la reiezione                                                       
12.3 Si ritiene che le norme di Piano non precludano la realizzazione           
di elettrodotti i cui tracciati interferiscano con le fasce ma si               
pone correttamente il problema dell'interferenza degli                          
attraversamenti con il deflusso delle acque. Si ritiene                         
l'osservazione non pertinente.                                                  
- Si propone la reiezione                                                       
12.4 Appare errato il riferimento alla legge citata. Comunque il                
piano non impone vincoli in materia.                                            
- Si propone la reiezione                                                       
12.5 Si veda la risposta all'osservazione n. 12.1.                              
- Si propone la reiezione                                                       
12.6 I differenti procedimenti amministrativi da seguire a seconda              
delle diverse tipologie d'impianto (ad esempio la comunicazione per             
impianti di piccola entita') dovrebbero essere esplicitati                      
all'interno di una apposita Direttiva che l'Autorita' di bacino                 
potra' emanare.                                                                 
- Si propone il parziale accoglimento                                           
12.7 Si propone di riportare quanto richiesto nei contenuti di                  
un'apposita direttiva, che l'Autorita' di bacino potra' emanare e che           
dovra' esplicitare i criteri secondo i quali redigere lo studio di              
conformita'.                                                                    
- Si propone il parziale accoglimento                                           
12.8 Le motivazioni che presiedono al vincolo idrogeologico sono                
diverse da quelle delle norme legate al rischio idraulico e al                  
dissesto di versante. Inoltre non tutte le aree soggette a dissesto             
idrogeologico sono assoggettate al vincolo idrogeologico.                       
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 13 - Provincia di Rimini                                                   
13.1 La perimetrazione e la classificazione delle zone censite                  
nell'Allegato 2, che riporta le indagini di dettaglio eseguite, sono            
aggiornate e adeguate a rappresentare lo stato del dissesto, si                 
invita invece l'Autorita' di bacino a verificare con la Provincia la            
propria cartografia inventario del dissesto sulla base dei dati piu'            
aggiornati del PTCP. Si rimanda nel merito al parere regionale.                 
- Si propone il parziale accoglimento                                           
13.2 Si condivide la necessita' di inserire i calanchi nella carta              
"Inventario dei dissesti" (Tav 1.1 - 1.6) ed inserire nelle norme del           
Piano la relativa norma d'uso in una successiva fase di                         
approfondimento.                                                                
- Si propone l'accoglimento                                                     
13.3 Si ritiene non opportuno modificare il comma in questione in               
quanto gia' esaustivo. Tuttavia l'Autorita' di bacino dovra' fornire            
indicazioni in merito alle modalita' e ai criteri per procedere a               
tali verifiche. Si rimanda al parere regionale.                                 
- Si propone la reiezione                                                       
13.4 Si ritiene la richiesta superflua in quanto il parametro                   
classificativo delle frane per l'applicazione della norma e' lo stato           
di attivita' e non la tipologia di movimento. Si ritiene esaustivo il           
contenuto dell'art. 15 specifico per le aree di influenza delle frane           
di crollo.                                                                      
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 14-19 - Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini                  
14.1 Non si ritiene opportuno modificare l'art. 14, comma 3, punto d)           
consentendo aumenti di volume e opere di urbanizzazioni. Gli                    
interventi senza aumenti di volume sono consentiti in quanto non                
aumentano il carico insediativo e la pericolosita'.                             
- Si propone la reiezione                                                       
14.2 Si concorda sulla necessita' di attivare un programma di                   
monitoraggio delle portate. Si invita l'Autorita' di bacino a                   
coordinarsi con la Regione e ARPA, che ha in incarico la gestione               
della rete di monitoraggio tenendo conto del lavoro svolto dalla                
Provincia di Rimini e dal Servizio provinciale Difesa del suolo di              
Rimini.                                                                         
- Si propone il parziale accoglimento                                           
14.3 L'osservazione presentata non e' inerente ai contenuti del Piano           
stralcio, tuttavia l'Autorita' di bacino ha in programma uno studio             
del reticolo idrografico minore.                                                
Oss. 15-18 - Legambiente                                                        
15.1 La proposta formulata prevede di eliminare il taglio selettivo             
tra gli interventi finalizzati alla manutenzione. Per motivi di                 
sicurezza idraulica non e' possibile consentire la crescita di                  
vegetazione in alveo. Per altro il taglio "selettivo" consente il               
mantenimento di alcune specie arboree in alveo.                                 
- Si propone la reiezione                                                       
15.2 La proposta di modifica non risulta pertinente con la finalita'            
del Piano stralcio che e' in primo luogo ridurre il rischio da                  
esondazione e da frana; gli interventi elencati sono legati agli                
aspetti sopracitati e ad eventuali aspetti quali-quantitativi legati            
alle acque.                                                                     
- Si propone la reiezione                                                       
15.2 Si ritiene il comma gia' esaustivo e le modifiche richieste non            
apportano nulla in piu' rispetto a quanto espresso nel comma citato.            
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 16 - Anna Ricci e Bernardino Capitani                                      
Non essendo allegata una cartografia che individui la zona oggetto di           
osservazione non e' possibile valutarla. L'art. 9 comma 4.1, punto              
c), afferma che: "successivamente alla realizzazione degli interventi           
per la mitigazione del rischio idraulico previsti dal Piano stralcio,           
e alla conseguente modifica delle fasce inondabili, convalidata                 
dall'Autorita' di bacino successivamente al collaudo delle opere,               
nelle aree non piu' ricomprese nelle fasce inondabili ed esterne alle           
fasce ripariali, decadono le limitazioni elencate alla precedente               
lett. a.". Tuttavia se gli interventi previsti non metteranno in                
sicurezza la zona oggetto di osservazione, il rischio residuo impone            
il mantenimento dei vincoli.                                                    
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 17 - Roberto Sampaoli                                                      
Non si concorda con la richiesta avanzata, in quanto gli interventi             
di rinaturalizzazione possono essere ammessi purche' sia garantita la           
funzionalita' idraulica in rapporto alla portata di progetto per la             
quale e' stato realizzato il deviatore del Torrente Ausa.                       
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 20 - Filippo Magnani                                                       
L'area in questione rientra nella fascia dei 200 anni; gli interventi           
previsti per la messa in sicurezza del fiume Uso, una volta                     
realizzati, permetteranno una revisione delle fasce, che nell'area in           
questione scompariranno, con la conseguente eliminazione dei vincoli.           
Nel periodo transitorio vista la classificazione dell'area ad elevato           
rischio idraulico non e' possibile eliminare i vincoli sino alla                
realizzazione degli interventi.                                                 
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 21 - CAAR Centro Agro Alimentare Riminese                                  
L'osservazione presentata riguarda un caso di sdemanializzazione che            
ricade al di fuori del territorio urbanizzato. Tuttavia interessa               
un'area priva di ogni valenza ambientale e paesaggistica. Infatti non           
sempre il limite del territorio urbanizzato costituisce una                     
separazione tra territori antropizzati e territori che conservano               
ancora valenze ambientali e naturalistiche; si chiede pertanto                  
all'Autorita' di Bacino di modificare il comma 2 dell'art. 12 delle             
Norme, in maniera tale da consentire la sdemanializzazione dei beni             
immobili rientranti in porzioni di territorio che hanno perso ogni              
valenza ambientale e paesaggistica e per i quali non siano                      
realizzabili interventi di rinaturazione. Si rimanda nel merito al              
Parere Regionale.                                                               
- Si propone l'accoglimento                                                     
Oss. 22 - Fiorenzo Manfroni                                                     
Sino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del              
fiume Uso, non e' possibile eliminare i vincoli imposti dal piano,              
data la classificazione dell'area ad elevato rischio idraulico.                 
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 23 - Comune di Poggio Berni                                                
Si ritiene che l'osservazione non sia pertinente rispetto ai                    
contenuti e agli obiettivi del piano di bacino. Quest'ultimo si                 
limita ad evidenziare l'estrema criticita' del fiume Uso e a proporre           
una serie di interventi al fine di mitigare il rischio idraulico. Tra           
tali interventi figura anche la realizzazione di una cassa di                   
espansione. Tuttavia le osservazioni mosse dal Comune e dai privati             
cittadini non possono trovare risposta nel piano di bacino. Solo il             
progetto esecutivo dell'opera puo' scendere a una scala di dettaglio            
tale da fornire tutte le informazioni richieste.                                
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 24 - Ezio Andruccioli                                                      
In prossimita' della localita' capoluogo di Torriana la porzione di             
versante costituente il bacino idrografico del rio Morgona e' stata             
perimetrata come area a rischio idrogeologico molto elevato                     
all'interno del piano straordinario 1999 di cui alla Legge 267/98 e             
successivamente recepita dal progetto di piano in esame, ai sensi               
dell'art. 1 della medesima legge. La zonizzazione effettuata                    
individua la zona di frana attiva (zona 1) e la zona di possibile               
evoluzione del dissesto (zona 2). In riferimento all'osservazione si            
evidenzia che l'area in oggetto non e' stata delimitata in dettaglio            
ma e' stata solo approssimativamente indicata tramite la traccia di             
un cerchio ricadente in parte in zona 1 e in parte in zona 2;                   
inoltre, lo studio geologico allegato non contiene ulteriori                    
approfondimenti rispetto agli elementi gia' in possesso del Servizio            
tecnico bacini Conca e Marecchia da poter motivare una diversa                  
perimetrazione dell'area. Si fa infine presente che per l'intero                
bacino in cui ricade l'area in oggetto, al fine della mitigazione del           
rischio, sono gia' stati previsti interventi inseriti nella                     
programmazione in materia di difesa del suolo. Pertanto la situazione           
di rischio perimetrata, riferita sia alla zona direttamente in frana            
sia a quella di possibile influenza, potra' essere rivista solo                 
successivamente alla realizzazione delle opere previste per il                  
consolidamento del movimento franoso e alla verifica della loro                 
efficacia. Si ritiene quindi non accoglibile la richiesta di                    
rimozione parziale del vincolo relativamente a singole porzioni di              
territorio fino a quando non sia stata definitivamente risolta la               
problematica generale del dissesto che determina la situazione di               
rischio.                                                                        
- Si propone la reiezione                                                       
Oss. 25 - Ceramiche del Conca                                                   
Si ritiene che lo studio idraulico allegato non sia sufficiente ad              
individuare un tracciato diverso per la fascia corrispondente ad un             
tempo di ritorno pari a 200 anni. Tuttavia gia' da un'analisi                   
sommaria si percepisce che la fascia del progetto di piano non tiene            
conto della morfologia dei luoghi. Si invita pertanto l'autorita' di            
bacino ad approfondire l'analisi idraulica nel tratto oggetto di                
osservazione, al fine di tracciare una fascia tenendo conto di una              
topografia aggiornata. Si invita inoltre l'autorita' di bacino a                
correggere l'andamento della fascia con tempo di ritorno pari a 500             
anni, che sempre nel tratto in questione attraversa i capannoni                 
industriali.                                                                    
- Si propone la reiezione.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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