DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 marzo 2003, n. 463
Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative. Primo provvedimento (proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2002, n. 2172)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2172 del
18 novembre 2002, recante in oggetto "Proposta al Consiglio
regionale. Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di
interventi pubblici per le politiche abitative. Primo provvedimento";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Territorio Ambiente Infrastrutture", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
565 in data 17 gennaio 2003,
- ed, inoltre, delle modificazioni apportate da emendamenti
presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;
visti:
- la Legge 8 febbraio 2001, n. 21, recante "Misure per ridurre il
disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in
locazione";
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo", ed in particolare
l'art. 8 "Programma regionale";
- il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti "Programma
sperimentale di edilizia residenziale denominato ôAlloggi in affitto
per gli anziani degli anni 2000'" del 27 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, che prevede per
la Regione il ruolo di selezione delle proposte e di eventuale
cofinanziamento delle stesse;
- il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti "Programmi
innovativi in ambito urbano" del 27 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, che prevede per la
Regione il ruolo di cofinanziamento delle proposte;
- il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti "Programma
sperimentale di edilizia residenziale denominato ô20.000 abitazioni
in affitto'" del 27 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, che prevede per la Regione il
ruolo di redazione del Piano operativo;
rilevato che le risorse attualmente disponibili ai fini della
redazione di un programma regionale pluriennale 2003/2004 di
interventi pubblici per le politiche abitative, come indicate nella
L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003/2005", sono le seguenti:
- Euro 8.200.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 32082 "Trasferimento
ai Comuni delle somme relative al fondo regionale per l'eliminazione
ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati (art. 56, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)" del Bilancio per l'anno
2003;
- Euro 22.787.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 32020 "Contributi in
conto capitale per la realizzazione degli interventi nel settore
delle politiche abitative (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)"
del Bilancio per l'anno 2004;
- Euro 10.329.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 31110 "Contributi in
conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei
programmi di riqualificazione urbana (art. 8 comma 2, lett. b) e
commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)" del Bilancio per l'anno
2004;
- Euro 4.376.734,56 di mezzi statali provenienti da economie
accertate negli anni 2000 e 2001 del programma quadriennale 1992/95
ed allocati sul Cap. 32063 "Contributi in capitale per la
realizzazione della programmazione di edilizia agevolata per il
quadriennio 1992/1995 (Legge 17 febbraio 1992, n. 179) - Mezzi
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003;
- Euro 516.571,35 di mezzi statali sul Cap. 32035 "Contributi in
conto capitale per la realizzazione di interventi di edilizia
sovvenzionata, edilizia in locazione a termine e permanente,
contributi per l'acquisto, il recupero e la costruzione
dell'abitazione principale (art. 1, comma 1 e art. 7, L.R. 25
febbraio 2000, n. 8 e art. 12, L.R. 16 novembre 2000, n. 32 e art.
63, DLgs 31 marzo 1998, n. 112). Mezzi statali" del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2003, accantonati con la deliberazione di
Consiglio regionale 26 settembre 2001, n. 251 per attivita' di
ricerca e monitoraggio, ma non disponibili per tale fine per i
vincoli di iscrizione dello stanziamento di spesa posti dalla
legislazione contabile vigente, come precisato dalla Direzione
generale Risorse finanziarie e strumentali con lettera del 12 luglio
2002, prot. n. ARB/DRF/02/37471;
stabilito di destinare le predette risorse al programma regionale
2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative descritto
nell'Allegato "A" parte integrante della presente deliberazione, con
l'obiettivo di:
- costituire il cofinanziamento regionale al "Programma sperimentale
di edilizia residenziale denominato ô20.000 abitazioni in affitto'"
sopra citato;
- costituire il cofinanziamento regionale previsto dal decreto
ministeriale "Programmi innovativi in ambito urbano" sopra citato;
- consentire il finanziamento di interventi di completamento del
programma quadriennale 1992/1995 con l'utilizzo delle economie
accertate negli anni 2001 e 2002, come sopra descritte;
- finanziare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati, con riferimento al fabbisogno gia' individuato su
scala regionale con delibera della Giunta n. 1666 del 16 settembre
2002;
rilevato inoltre:
- che si stimano in circa 183,5 milioni di Euro i mezzi statali
provenienti dalla differenza tra i limiti di impegno autorizzati ai
sensi delle Leggi 457/78, 67/88, 25/80 e 94/82 e le erogazioni
previste, relativamente agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005;
- che lo stato di manutenzione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica costituisce un'emergenza primaria del settore,
anche in relazione alla necessita' di rendere disponibili alloggi al
momento non utilizzabili, e che pertanto si rende opportuno destinare
prioritariamente le predette risorse al recupero di tale patrimonio,
in misura pari al 60% delle somme che saranno accertate;
- che pertanto con successivo atto del Consiglio regionale saranno
programmate tali risorse non appena iscritte nelle relative poste di
bilancio;
rilevato altresi' che alla scadenza del 9 dicembre 2002, prevista
dalla delibera di localizzazione degli interventi del programma
1999/2000 per le politiche abitative (delibera di Consiglio regionale
n. 251 del 26 settembre 2001), risulta che i soggetti di cui
all'elenco dell'Allegato "B" alla presente deliberazione (programma
1999/2000 - Elenco degli interventi non avviati entro i termini) non
hanno trasmesso la prescritta documentazione, e che pertanto debbano
essere dichiarati decaduti dal contributo assegnato per effetto di
quanto disposto dalla suddetta deliberazione;
preso atto che nell'elenco suddetto non sono contenuti gli interventi
inseriti in programmi complessi per i quali la Regione abbia gia'
sottoscritto un accordo con relativo cronoprogramma;
ritenuto di destinare, con successivo atto della Giunta regionale, la
conseguente disponibilita' di risorse, pari ad Euro 2.422.182,85, al
finanziamento di ulteriori interventi, utilizzando la graduatoria di
cui alla Tabella 3 dell'Allegato "A" alla predetta deliberazione
251/01 secondo i criteri descritti al punto 4 dell'Allegato "A" alla
presente deliberazione, dando atto che la graduatoria stessa mantiene
la sua validita' fino all'emanazione dell'atto di Giunta regionale
suddetto;considerato altresi' che nella Tabella 4 dell'Allegato "A"
alla deliberazione del Consiglio regionale 251/01 e' necessario
apportare correzioni di errori materiali negli importi di due
contributi assegnati;
considerato infine:
- che nella succitata delibera 251/01 e' compreso il finanziamento
dell'intervento a Cesena, PEEP C21, eseguito dalla Coop. Calabrina,
per 26 alloggi in locazione a termine;
- che in data successiva a tale deliberazione il Comune di Cesena ha
segnalato l'esistenza di una convenzione per la locazione permanente
gia' sottoscritta per l'intervento suddetto con la Coop. Calabrina, e
che pertanto occorre modificare in tal senso la finalita' del
contributo;
ritenuto pertanto:
- di dover modificare come segue la predetta Tabella 4:
- Fusignano (RA), ex Ospedale San Rocco, il contributo assegnato di
Euro 220.010,64 e' da correggere in Euro 238.603,09;
- Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pascoli, il contributo assegnato
di Euro 180.759,91 e' da correggere in Euro 370.299,60;
- Cesena, PEEP C21, Coop. Calabrina, la finalita' e' da correggere da
It (locazione a termine) a Ip (locazione permanente);
- di delegare il dirigente competente per materia ad autorizzare
l'effettuazione delle modifiche necessarie per la realizzazione degli
interventi dovute a errori materiali di redazione degli atti;
richiamata l'intesa raggiunta l'11 novembre 2002 nell'ambito della
Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della L.R.
3/99;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di destinare al programma regionale pluriennale 2003/2004 di
interventi pubblici per le politiche abitative le seguenti risorse:
- Euro 8.200.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 32082 "Trasferimento
ai Comuni delle somme relative al fondo regionale per l'eliminazione
ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati (art. 56, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)" del Bilancio per l'anno
2003;
- Euro 22.787.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 32020 "Contributi in
conto capitale per la realizzazione degli interventi nel settore
delle politiche abitative (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)"
del Bilancio per l'anno 2004;
- Euro 10.329.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 31110 "Contributi in
conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei
programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 2, lett. b) e
commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)" del Bilancio per l'anno
2004;
- Euro 4.376.734,56 di mezzi statali provenienti da economie
accertate negli anni 2000 e 2001 del programma quadriennale 1992/1995
ed allocati sul Cap. 32063 "Contributi in capitale per la
realizzazione della programmazione di edilizia agevolata per il
quadriennio 1992/1995 (Legge 17 febbraio 1992, n. 179) - Mezzi
statali" di spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003;
- Euro 516.571,35 nell'anno 2003 di mezzi statali sul Cap. 32035
"Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di
edilizia sovvenzionata, edilizia in locazione a termine e permanente,
contributi per l'acquisto, il recupero e la costruzione
dell'abitazione principale (art. 1, comma 1 e art. 7, L.R. 25
febbraio 2000, n. 8 e art. 12, L.R. 16 novembre 2000, n. 32 e art.
63, DLgs 31 marzo 1998, n. 112). Mezzi statali";
2) di approvare l'Allegato "A" (programma regionale pluriennale
2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative) e
l'Allegato "B" (programma 1999/2000 - Elenco degli interventi non
avviati entro i termini), parti integranti della presente
deliberazione;
3) di stabilire che le risorse provenienti dalla differenza tra i
limiti di impegno autorizzati ai sensi delle Leggi 457/78, 67/88,
25/80 e 94/82 e le erogazioni previste, relativamente agli anni 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005, non appena saranno iscritte nelle relative
poste di bilancio saranno oggetto, secondo quanto espresso in
premessa, di un successivo atto del Consiglio regionale;
4) di demandare dopo il parere della competente Commissione
consiliare a successivi provvedimenti della Giunta regionale:
a) l'adozione del Piano operativo del "Programma sperimentale di
edilizia residenziale denominato ô20.000 abitazioni in affitto'" di
cui al decreto ministeriale citato in premessa;
b) l'adozione della proposta del bando di gara per i programmi
innovativi in ambito urbano da sottoporre alla Direzione generale per
l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
c) la localizzazione degli interventi finanziati con le economie
degli anni 2000 e 2001 del programma quadriennale 1992/1995,
assegnando i relativi contributi;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l'edilizia
residenziale e le politiche abitative.
ALLEGATO "A"
Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale di interventi pubblici
per le politiche abitative
1) Premessa
Il presente programma per le politiche abitative si propone di
fornire risposte ai temi indicati nell'art. 2 della L.R. 24/01,
pertanto e' necessario riferirsi ad alcuni dei principali indicatori
demografici e sociali regionali, nonche' ad indicatori sulla
consistenza del patrimonio abitativo.
L'aumento della popolazione in regione (+2,5% dal 1991, per un totale
di 4.035.131 presenti al censimento 2001) e' legato prevalentemente
alla mobilita' per lavoro. Un altro aspetto con riflessi sulla
situazione abitativa e' l'aumento, nello stesso periodo, dei nuclei
familiari (+10%), con una diminuzione del numero medio di componenti
da 2,6 a 2,4.
Dal 1993 al 1999 la popolazione straniera residente in Emilia-Romagna
e' cresciuta del 133%, con tassi superiori a quelli registrati nella
media nazionale. Al 31/12/2000 (si veda il protocollo d'intesa in
materia di immigrazione straniera sottoscritto il 18/12/2001 tra la
Regione, gli Enti locali, le parti sociali e il forum del terzo
settore) gli stranieri residenti in regione erano circa 130.000.
Dal 1981 al 1999 la popolazione di eta' superiore a 64 anni si e'
incrementata del 24%, con un indice di vecchiaia (= quanti anziani si
contano per 100 giovani tra O e 14 anni) che si attesta sul numero di
200, ovvero il doppio di anziani rispetto ai giovani.
I nuclei familiari rappresentano il 78% delle famiglie, i "single" il
restante 22%. Nelle famiglie di origine vivono oltre 500.000 giovani
tra i 18 e i 34 anni, di questi 239 mila sono nella classe di eta'
tra i 25 e i 34 anni.
La spesa per l'abitazione e' passata dal 1979 al 1997 dall'11% al 24%
della spesa media complessiva pro-capite. Nel 1998 un abitante
dell'Emilia-Romagna spende mediamente per l'abitazione il 16% del suo
reddito annuo lordo, e questa e' la quota piu' alta dei consumi, sia
alimentari che non (energia, sanitari, trasporti, arredamento e
servizi alla casa, tempo libero, ecc.). Se anziche' al reddito si fa
riferimento alle spese, l'incidenza dell'abitazione sale al 24% del
totale.
Riguardo al patrimonio abitativo, il 14% delle abitazioni in affitto
e' in mano pubblica, il 10% e' in proprieta' di organismi privati, il
72% e' in proprieta' di singoli privati. Il 68% degli alloggi
occupati e' abitato dai relativi proprietari, mentre il 25% e' dato
in affitto (il restante 7% e' occupato ad altro titolo).
2) Obiettivi
II presente programma regionale di interventi pubblici per le
politiche abitative costituisce, in riferimento a quanto previsto
dall'art. 8 della L.R. 24/01, lo strumento con cui la Regione intende
fornire risposta ai bisogni sociali come emergono dallo scenario
descritto sinteticamente in premessa.
Il presente programma da' attuazione alle previsioni della Legge
21/01 per quanto di competenza regionale, relativamente ai decreti
ministeriali "Programma sperimentale di edilizia residenziale
denominato ôAlloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000'",
"Programmi innovativi in ambito urbano" e "Programma sperimentale di
edilizia residenziale denominato ô20.000 abitazioni in affitto'" del
27 dicembre 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12
luglio 2002.
A integrazione delle politiche di efficacia immediata, come il fondo
sociale per l'affitto, e' necessario sin d'ora prevedere di destinare
con successivo provvedimento idonei stanziamenti da indirizzare a due
priorita': la manutenzione, la ristrutturazione e l'adeguamento
tecnologico e normativo del patrimonio destinato all'edilizia
residenziale pubblica; l'aumento dell'offerta di abitazioni in
locazione.
Al fine di consentire una piena valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza degli interventi, gli operatori sono tenuti a
presentare, all'atto della richiesta di contributo, un documento
contenente la descrizione delle modalita' di attuazione
dell'intervento proposto in riferimento agli indicatori di cui al
comma 4 dell'art. 8 della L.R. 24/01. Nel caso di assegnazione del
contributo regionale, l'operatore e' tenuto a comunicare, nei tempi e
nei modi stabiliti dal bando e in riferimento alle successive fasi di
progettazione, appalto, esecuzione e collaudo dei lavori,
assegnazione o locazione degli alloggi, il rispetto o l'eventuale
modifica di quanto dichiarato all'atto della richiesta del
contributo.
2.1) Legge 21/01 "Misure per ridurre il disagio abitativo ed
interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione"
Con il presente programma vi e' da dare risposta alle diverse
previsioni dei tre decreti ministeriali del 27/12/2001 attuativi
della Legge 21/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio
scorso.
2.1.1) Per quanto riguarda i programmi innovativi in ambito urbano,
con nota prot. n. 399 del 24/7/2002 la Regione ha inteso ottemperare
alla necessita' di dichiarare il proprio cofinanziamento facendo
esplicito riferimento alla propria Legge 19/98 "Norme in materia di
riqualificazione urbana". Con il presente programma viene stabilito
di destinare a detto cofinanziamento parte delle disponibilita'
esistenti nell'anno 2004 sul Capitolo 31110 del bilancio regionale
per le finalita' previste dalla L.R. 19/98, pari a Euro
10.329.000,00, una quota, pari a Euro 2.129.000,00, delle somme
stanziate sul Capitolo 32020 del Bilancio regionale per l'anno 2004,
e la somma di Euro 516.571,35 sul Capitolo 32035 per l'anno 2002, per
complessivi Euro 12.974.571,35. La tabella di ripartizione delle
risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede un
apporto regionale pari ad Euro 28.213.818,79, pari al 35%
dell'apporto complessivo, a fronte di un apporto statale di Euro
52.397.088,32 (65%). La necessaria restante quota di Euro
15.239.245,44 e' attualmente coperta dai residui della programmazione
della L.R. 19/98, giacenti sul Cap. 31110 del bilancio regionale,
relativamente ai programmi di riqualificazione urbana non ancora
pervenuti alla sottoscrizione degli accordi. Con successivo atto di
Giunta regionale le economie derivanti da revoche e/o rinunce saranno
destinate a finanziare la predetta quota residua di Euro
15.239.245,44. Qualora tali economie non risultassero sufficienti, i
necessari ulteriori stanziamenti saranno reperiti con le prossime
leggi di bilancio regionale. Con successivo atto della Giunta
regionale saranno recepiti i contenuti del bando di gara, a seguito
del raggiungimento della necessaria intesa con il Ministero delle
Infrastrutture.
2.1.2) Per quanto riguarda il programma di alloggi in affitto per gli
anziani, la Regione ha il compito di selezionare non piu' di dieci
proposte inoltrate da Comuni e di trasmetterle al Ministero delle
Infrastrutture. Il termine per l'inoltro e' fissato dal decreto
ministeriale in otto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Come previsto al punto 2 del disciplinare tecnico a
supporto del bando ministeriale, i Comuni hanno il compito di
selezionare le richieste loro pervenute e di trasmetterne alla
Regione non piu' di una. Tale numero e' elevato a tre nel caso del
Comune di Bologna, in quanto superiore ai 300.000 abitanti. Ai fini
della selezione delle proposte e ad integrazione dei criteri previsti
dal bando ministeriale e dai suoi allegati, la Regione dara'
priorita' alle proposte che presentano una integrazione con altre
tipologie di intervento, in modo da fornire qualita' aggiuntiva sia
in termini abitativi che riguardo ai servizi utili alla popolazione
anziana. Eventuali ulteriori risorse potranno essere destinate, con
atto della Giunta regionale, al finanziamento di quelle proposte che,
pur appartenendo all'elenco di quelle selezionate dalla Regione, non
abbiano ottenuto il finanziamento da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
2.1.3) Infine, per quanto attiene al programma "20.000 abitazioni in
affitto", premesso che non e' ancora nota l'effettiva disponibilita'
di risorse statali in quanto non e' stato pubblicato il riparto dei
fondi tra le Regioni, con il presente programma viene stabilito un
cofinanziamento regionale pari a Euro 20.658.000,00, risultante dalla
residua disponibilita' di bilancio esistente sul Capitolo 32020 per
l'anno 2004, detratto quanto destinato al cofinanziamento del
programma ministeriale relativo ai programmi innovativi in ambito
urbano (22.787.000,00 - 2.129.000,00). Per la realizzazione o il
recupero di alloggi in locazione viene concesso un contributo non
superiore al 50% del costo dell'alloggio nel caso della locazione
permanente. Per la locazione a termine, di durata non inferiore a 10
anni, il contributo massimo e' pari al 30% del costo parametrico
dell'intervento come definito dalla delibera di Consiglio regionale
133/00 e successive modifiche, finalizzato a una riduzione minima del
20% del canone rispetto al regime concordato previsto dalla Legge
431/98. I soggetti proponenti sono quelli indicati dal comma 1
dell'art. 4 del DM, ad esclusione degli IACP. Possono inoltre
partecipare i soggetti elencati all'art. 14 della L.R. 24/01. Al fine
di selezionare operatori qualificati dal possesso di idonei requisiti
di ordine gestionale, professionale ed economico-finanziario, e ad
integrazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto
ministeriale, la Giunta regionale, in occasione del bando per la
selezione delle proposte da inserire nel Piano operativo previsto dal
programma "20.000 abitazioni in affitto", definisce, come prima
attuazione dell'art. 19 della L.R. 24/01, i requisiti di
qualificazione che devono essere posseduti dagli operatori per
l'ammissione al bando stesso. A seguito della ripartizione alle
Regioni delle risorse statali, la Giunta regionale approvera' il
previsto Piano operativo.
Nel rispetto del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 24/01 e del decreto
ministeriale citato, si individuano i seguenti criteri generali per
la valutazione delle proposte comunali:
1) alloggi destinati a categorie sociali deboli, tra le quali le
forze dell'ordine e i lavoratori in mobilita' (art. 8, comma 2, L.R.
24/01), e a nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di
sfratto (art. 5, punto 1 e art. 6, punto 1 del DM);
2) eventuale presenza di agevolazioni da parte dei Comuni ai fini
della determinazione dell'ICI e delle modalita' di corresponsione
degli oneri di urbanizzazione (art. 2, punto 3 del DM);
3) periodo di locazione a termine superiore al limite minimo di 10
anni;
4) proposta proveniente da Comune capoluogo di provincia, ovvero da
Comune con manifesta offerta occupazionale, ovvero da Comune con
presenza significativa di provvedimenti di rilascio (art. 5, punto 1
del DM);
5) alloggi a canone di locazione ridotto rispetto a quello previsto
dal presente programma e dalle norme regionali vigenti;
6) richiesta di contributi inferiori alle percentuali massime
previste;
7) intervento edilizio di rapida cantierabilita' (art. 6, punto 1 del
DM);
8) intervento edilizio di qualita' relativamente a durabilita',
manutenibilita', inserimento di elementi di bio-architettura (art. 6,
punto 1 del DM).
2.2) L.R. 24/01, art. 56. Legge 13/89 "Superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati"
Vi e' inoltre la necessita' di rispondere alle esigenze espresse dai
Comuni ai sensi della Legge 13/89 per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, in quanto detta legge non e'
piu' stata rifinanziata. A tal fine e' destinata la somma di Euro
8.200.000,00 allocata sul Cap. 32082 del Bilancio per l'anno 2003.
Il fabbisogno e gia' stato individuato su scala regionale con
delibera della Giunta n. 1666 del 16 settembre 2002. A esecutivita'
del presente programma la Regione provvede alla erogazione ai Comuni
delle somme gia' individuate.
Nell'eventualita' di accoglimento della richiesta, formulata da tutte
le Regioni su impulso dell'Emilia-Romagna, di un finanziamento
nazionale della Legge 13/89, la disponibilita' eccedente puo' essere
utilizzata per le finalita' stabilite con successivo atto del
Consiglio regionale.
2.3) L.R. 24/01, art. 12, comma 1 - Interventi sul patrimonio di
edilizia residenziale pubblica
La L.R. 24/01 ha ridefinito il patrimonio residenziale di proprieta'
pubblica, prima suddiviso fra Comuni, Demanio statale e IACP,
concentrando nei Comuni la proprieta' e nelle ACER le attivita' di
gestione e di intervento sul patrimonio.
Il patrimonio erp necessita di consistenti interventi di manutenzione
e di adeguamento degli impianti, soprattutto quello di provenienza
demaniale. In questo quadro uno degli obiettivi della programmazione
regionale e' quello di investire una quota parte consistente delle
risorse che saranno individuate con delibera del Consiglio regionale
(circa 110 milioni di Euro, pari al 60% della somma stimata
proveniente dalla differenza fra limiti d'impegno e erogazioni
previste 2001/2005) per il miglioramento del patrimonio pubblico,
anche al fine di dare un concreto contributo affinche' il passaggio
del patrimonio stesso ai Comuni sia accompagnato da un impegno
regionale pluriennale teso a migliorare la risposta alle esigenze
abitative delle fasce economicamente piu' deboli.
Le procedure per l'attivazione degli interventi si basano sulla
ripartizione delle risorse a livello provinciale, definita attraverso
l'individuazione di un parametro che tiene conto della popolazione,
nonche' della distribuzione territoriale del patrimonio erp e della
sua vetusta'.
2.4) L.R. 24/01, art. 12, comma 2, art. 13 - Interventi per la
locazione e per la proprieta'
A seguito dell'individuazione delle risorse disponibili che sara'
operata con delibera del Consiglio regionale (circa 73,5 milioni di
Euro, pari al 40% della somma stimata proveniente dalla differenza
fra limiti d'impegno e erogazioni previste 2001/2005), sara' emanato
un bando con i contenuti previsti dall'art. 6 della L.R. 24/01. Si
prevede che i Comuni esercitino, preferibilmente in forma associata,
le funzioni di promozione degli interventi per le politiche
abitative, in particolare individuando le tipologie di intervento
atte a soddisfare il fabbisogno abitativo relativo al loro
territorio. Nei termini fissati dal bando, i Comuni presentano le
loro proposte, in forma di programma comunale per le politiche
abitative: detto programma viene predisposto in riferimento alle
tipologie ammesse dal programma regionale e nei tempi e con le
modalita' stabiliti dal bando.
3) Economie del programma 1992/1995 per gli anni 2000 e 2001
Le risorse, riferite alle annualita' 2000 e 2001, ammontano ad Euro
4.376.734,56 e vanno indirizzate a finanziare interventi da parte dei
soggetti attuatori gia' assegnatari di contributi di edilizia
agevolata del quadriennio 1992/1995.
La Regione, con atto dirigenziale, effettua la ricognizione di dette
somme per soggetto attuatore e per ambito provinciale - in quanto
l'originaria programmazione prevedeva un riparto delle risorse per
Provincia - e ne da' comunicazione al singolo operatore, con
esclusione delle quote di contributo provenienti da interventi non
avviati.
L'operatore puo' presentare alla Regione una proposta di riutilizzo
delle economie maturate, riferite anche ad interventi eseguiti da
soggetti che gliene danno mandato, purche' la proposta superi la
soglia minima stabilita in Euro 54.227,97 (corrispondenti a 3 buoni
casa). Alla proposta e' allegata una dichiarazione rilasciata dal
Comune di coerenza con le politiche abitative comunali.
L'importo delle economie derivanti da interventi non avviati viene
attribuito proporzionalmente - per singole quote intere di Euro
18.075,99 - ai soggetti nell'ordine di quantita' di economie
prodotte.
4) Scorrimento della graduatoria di cui alla delibera di Consiglio
regionale 251/01
La somma di Euro 2.422.182,85, derivante dalla decadenza degli
interventi non avviati entro il 9 dicembre 2002, viene utilizzata
assegnando i contributi in primo luogo alle proposte classificate con
punteggio uguale o superiore a 50 nella graduatoria allegata alla
summenzionata delibera 251/01 e finanziate in misura parziale, ed in
secondo luogo alle proposte che risultano classificate con punteggio
pari a 45. A parita' di punteggio, le risorse disponibili saranno
assegnate con priorita' per gli interventi che presentano un'elevata
cantierabilita', cosi' come e' stata apprezzata con specifico
punteggio risultante dai verbali del nucleo di valutazione prot.
17625 del 24 luglio 2001, e in secondo luogo per gli interventi di
recupero edilizio e in locazione, quindi per gli interventi di
recupero edilizio per la proprieta', infine per gli interventi di
nuova costruzione destinati alla locazione.
La Regione comunica ai soggetti attuatori degli interventi che i
lavori dovranno iniziare entro i 180 giorni successivi alla data
della comunicazione stessa.
(segue allegato fotografato)