REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 marzo 2003, n. 463

Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative. Primo provvedimento (proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2002, n. 2172)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2172 del           
18 novembre 2002, recante in oggetto "Proposta al Consiglio                     
regionale. Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di           
interventi pubblici per le politiche abitative. Primo provvedimento";           
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Territorio Ambiente Infrastrutture", in sede            
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
565 in data 17 gennaio 2003,                                                    
- ed, inoltre, delle modificazioni apportate da emendamenti                     
presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;                 
visti:                                                                          
- la Legge 8 febbraio 2001, n. 21, recante "Misure per ridurre il               
disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in           
locazione";                                                                     
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale                    
dell'intervento pubblico nel settore abitativo", ed in particolare              
l'art. 8 "Programma regionale";                                                 
- il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti "Programma                
sperimentale di edilizia residenziale denominato ôAlloggi in affitto            
per gli anziani degli anni 2000'" del 27 dicembre 2001, pubblicato              
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, che prevede per             
la Regione il ruolo di selezione delle proposte e di eventuale                  
cofinanziamento delle stesse;                                                   
- il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti "Programmi                
innovativi in ambito urbano" del 27 dicembre 2001, pubblicato nella             
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, che prevede per la                
Regione il ruolo di cofinanziamento delle proposte;                             
- il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti "Programma                
sperimentale di edilizia residenziale denominato ô20.000 abitazioni             
in affitto'" del 27 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta                    
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, che prevede per la Regione il              
ruolo di redazione del Piano operativo;                                         
rilevato che le risorse attualmente disponibili ai fini della                   
redazione di un programma regionale pluriennale 2003/2004 di                    
interventi pubblici per le politiche abitative, come indicate nella             
L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione              
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio                      
pluriennale 2003/2005", sono le seguenti:                                       
- Euro 8.200.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 32082 "Trasferimento            
ai Comuni delle somme relative al fondo regionale per l'eliminazione            
ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici                  
privati (art. 56, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)" del Bilancio per l'anno           
2003;                                                                           
- Euro 22.787.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 32020 "Contributi in           
conto capitale per la realizzazione degli interventi nel settore                
delle politiche abitative (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)"            
del Bilancio per l'anno 2004;                                                   
- Euro 10.329.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 31110 "Contributi in           
conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei             
programmi di riqualificazione urbana (art. 8 comma 2, lett. b) e                
commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)" del Bilancio per l'anno           
2004;                                                                           
- Euro 4.376.734,56 di mezzi statali provenienti da economie                    
accertate negli anni 2000 e 2001 del programma quadriennale 1992/95             
ed allocati sul Cap. 32063 "Contributi in capitale per la                       
realizzazione della programmazione di edilizia agevolata per il                 
quadriennio 1992/1995 (Legge 17 febbraio 1992, n. 179) - Mezzi                  
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003;                         
- Euro 516.571,35 di mezzi statali sul Cap. 32035 "Contributi in                
conto capitale per la realizzazione di interventi di edilizia                   
sovvenzionata, edilizia in locazione a termine e permanente,                    
contributi per l'acquisto, il recupero e la costruzione                         
dell'abitazione principale (art. 1, comma 1 e art. 7, L.R. 25                   
febbraio 2000, n. 8 e art. 12, L.R. 16 novembre 2000, n. 32 e art.              
63, DLgs 31 marzo 1998, n. 112). Mezzi statali" del Bilancio per                
l'esercizio finanziario 2003, accantonati con la deliberazione di               
Consiglio regionale 26 settembre 2001, n. 251 per attivita' di                  
ricerca e monitoraggio, ma non disponibili per tale fine per i                  
vincoli di iscrizione dello stanziamento di spesa posti dalla                   
legislazione contabile vigente, come precisato dalla Direzione                  
generale Risorse finanziarie e strumentali con lettera del 12 luglio            
2002, prot. n. ARB/DRF/02/37471;                                                
stabilito di destinare le predette risorse al programma regionale               
2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative descritto           
nell'Allegato "A" parte integrante della presente deliberazione, con            
l'obiettivo di:                                                                 
- costituire il cofinanziamento regionale al "Programma sperimentale            
di edilizia residenziale denominato ô20.000 abitazioni in affitto'"             
sopra citato;                                                                   
- costituire il cofinanziamento regionale previsto dal decreto                  
ministeriale "Programmi innovativi in ambito urbano" sopra citato;              
- consentire il finanziamento di interventi di completamento del                
programma quadriennale 1992/1995 con l'utilizzo delle economie                  
accertate negli anni 2001 e 2002, come sopra descritte;                         
- finanziare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli                
edifici privati, con riferimento al fabbisogno gia' individuato su              
scala regionale con delibera della Giunta n. 1666 del 16 settembre              
2002;                                                                           
rilevato inoltre:                                                               
- che si stimano in circa 183,5 milioni di Euro i mezzi statali                 
provenienti dalla differenza tra i limiti di impegno autorizzati ai             
sensi delle Leggi 457/78, 67/88, 25/80 e 94/82 e le erogazioni                  
previste, relativamente agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005;                
- che lo stato di manutenzione del patrimonio di edilizia                       
residenziale pubblica costituisce un'emergenza primaria del settore,            
anche in relazione alla necessita' di rendere disponibili alloggi al            
momento non utilizzabili, e che pertanto si rende opportuno destinare           
prioritariamente le predette risorse al recupero di tale patrimonio,            
in misura pari al 60% delle somme che saranno accertate;                        
- che pertanto con successivo atto del Consiglio regionale saranno              
programmate tali risorse non appena iscritte nelle relative poste di            
bilancio;                                                                       
rilevato altresi' che alla scadenza del 9 dicembre 2002, prevista               
dalla delibera di localizzazione degli interventi del programma                 
1999/2000 per le politiche abitative (delibera di Consiglio regionale           
n. 251 del 26 settembre 2001), risulta che i soggetti di cui                    
all'elenco dell'Allegato "B" alla presente deliberazione (programma             
1999/2000 - Elenco degli interventi non avviati entro i termini) non            
hanno trasmesso la prescritta documentazione, e che pertanto debbano            
essere dichiarati decaduti dal contributo assegnato per effetto di              
quanto disposto dalla suddetta deliberazione;                                   
preso atto che nell'elenco suddetto non sono contenuti gli interventi           
inseriti in programmi complessi per i quali la Regione abbia gia'               
sottoscritto un accordo con relativo cronoprogramma;                            
ritenuto di destinare, con successivo atto della Giunta regionale, la           
conseguente disponibilita' di risorse, pari ad Euro 2.422.182,85, al            
finanziamento di ulteriori interventi, utilizzando la graduatoria di            
cui alla Tabella 3 dell'Allegato "A" alla predetta deliberazione                
251/01 secondo i criteri descritti al punto 4 dell'Allegato "A" alla            
presente deliberazione, dando atto che la graduatoria stessa mantiene           
la sua validita' fino all'emanazione dell'atto di Giunta regionale              
suddetto;considerato altresi' che nella Tabella 4 dell'Allegato "A"             
alla deliberazione del Consiglio regionale 251/01 e' necessario                 
apportare correzioni di errori materiali negli importi di due                   
contributi assegnati;                                                           
considerato infine:                                                             
- che nella succitata delibera 251/01 e' compreso il finanziamento              
dell'intervento a Cesena, PEEP C21, eseguito dalla Coop. Calabrina,             
per 26 alloggi in locazione a termine;                                          
- che in data successiva a tale deliberazione il Comune di Cesena ha            
segnalato l'esistenza di una convenzione per la locazione permanente            
gia' sottoscritta per l'intervento suddetto con la Coop. Calabrina, e           
che pertanto occorre modificare in tal senso la finalita' del                   
contributo;                                                                     
ritenuto pertanto:                                                              
- di dover modificare come segue la predetta Tabella 4:                         
- Fusignano (RA), ex Ospedale San Rocco, il contributo assegnato di             
Euro 220.010,64 e' da correggere in Euro 238.603,09;                            
- Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pascoli, il contributo assegnato           
di Euro 180.759,91 e' da correggere in Euro 370.299,60;                         
- Cesena, PEEP C21, Coop. Calabrina, la finalita' e' da correggere da           
It (locazione a termine) a Ip (locazione permanente);                           
- di delegare il dirigente competente per materia ad autorizzare                
l'effettuazione delle modifiche necessarie per la realizzazione degli           
interventi dovute a errori materiali di redazione degli atti;                   
richiamata l'intesa raggiunta l'11 novembre 2002 nell'ambito della              
Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della L.R.            
3/99;                                                                           
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di destinare al programma regionale pluriennale 2003/2004 di                 
interventi pubblici per le politiche abitative le seguenti risorse:             
- Euro 8.200.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 32082 "Trasferimento            
ai Comuni delle somme relative al fondo regionale per l'eliminazione            
ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici                  
privati (art. 56, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)" del Bilancio per l'anno           
2003;                                                                           
- Euro 22.787.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 32020 "Contributi in           
conto capitale per la realizzazione degli interventi nel settore                
delle politiche abitative (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)"            
del Bilancio per l'anno 2004;                                                   
- Euro 10.329.000,00 di mezzi regionali sul Cap. 31110 "Contributi in           
conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei             
programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 2, lett. b) e               
commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)" del Bilancio per l'anno           
2004;                                                                           
- Euro 4.376.734,56 di mezzi statali provenienti da economie                    
accertate negli anni 2000 e 2001 del programma quadriennale 1992/1995           
ed allocati sul Cap. 32063 "Contributi in capitale per la                       
realizzazione della programmazione di edilizia agevolata per il                 
quadriennio 1992/1995 (Legge 17 febbraio 1992, n. 179) - Mezzi                  
statali" di spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003;                
- Euro 516.571,35 nell'anno 2003 di mezzi statali sul Cap. 32035                
"Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di             
edilizia sovvenzionata, edilizia in locazione a termine e permanente,           
contributi per l'acquisto, il recupero e la costruzione                         
dell'abitazione principale (art. 1, comma 1 e art. 7, L.R. 25                   
febbraio 2000, n. 8 e art. 12, L.R. 16 novembre 2000, n. 32 e art.              
63, DLgs 31 marzo 1998, n. 112). Mezzi statali";                                
2) di approvare l'Allegato "A" (programma regionale pluriennale                 
2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative) e                  
l'Allegato "B" (programma 1999/2000 - Elenco degli interventi non               
avviati entro i termini), parti integranti della presente                       
deliberazione;                                                                  
3) di stabilire che le risorse provenienti dalla differenza tra i               
limiti di impegno autorizzati ai sensi delle Leggi 457/78, 67/88,               
25/80 e 94/82 e le erogazioni previste, relativamente agli anni 2001,           
2002, 2003, 2004 e 2005, non appena saranno iscritte nelle relative             
poste di bilancio saranno oggetto, secondo quanto espresso in                   
premessa, di un successivo atto del Consiglio regionale;                        
4) di demandare dopo il parere della competente Commissione                     
consiliare a successivi provvedimenti della Giunta regionale:                   
a) l'adozione del Piano operativo del "Programma sperimentale di                
edilizia residenziale denominato ô20.000 abitazioni in affitto'" di             
cui al decreto ministeriale citato in premessa;                                 
b) l'adozione della proposta del bando di gara per i programmi                  
innovativi in ambito urbano da sottoporre alla Direzione generale per           
l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle            
Infrastrutture e dei Trasporti;                                                 
c) la localizzazione degli interventi finanziati con le economie                
degli anni 2000 e 2001 del programma quadriennale 1992/1995,                    
assegnando i relativi contributi;                                               
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle                  
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l'edilizia              
residenziale e le politiche abitative.                                          
ALLEGATO "A"                                                                    
Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale di interventi pubblici            
per le politiche abitative                                                      
1) Premessa                                                                     
Il presente programma per le politiche abitative si propone di                  
fornire risposte ai temi indicati nell'art. 2 della L.R. 24/01,                 
pertanto e' necessario riferirsi ad alcuni dei principali indicatori            
demografici e sociali regionali, nonche' ad indicatori sulla                    
consistenza del patrimonio abitativo.                                           
L'aumento della popolazione in regione (+2,5% dal 1991, per un totale           
di 4.035.131 presenti al censimento 2001) e' legato prevalentemente             
alla mobilita' per lavoro. Un altro aspetto con riflessi sulla                  
situazione abitativa e' l'aumento, nello stesso periodo, dei nuclei             
familiari (+10%), con una diminuzione del numero medio di componenti            
da 2,6 a 2,4.                                                                   
Dal 1993 al 1999 la popolazione straniera residente in Emilia-Romagna           
e' cresciuta del 133%, con tassi superiori a quelli registrati nella            
media nazionale. Al 31/12/2000 (si veda il protocollo d'intesa in               
materia di immigrazione straniera sottoscritto il 18/12/2001 tra la             
Regione, gli Enti locali, le parti sociali e il forum del terzo                 
settore) gli stranieri residenti in regione erano circa 130.000.                
Dal 1981 al 1999 la popolazione di eta' superiore a 64 anni si e'               
incrementata del 24%, con un indice di vecchiaia (= quanti anziani si           
contano per 100 giovani tra O e 14 anni) che si attesta sul numero di           
200, ovvero il doppio di anziani rispetto ai giovani.                           
I nuclei familiari rappresentano il 78% delle famiglie, i "single" il           
restante 22%. Nelle famiglie di origine vivono oltre 500.000 giovani            
tra i 18 e i 34 anni, di questi 239 mila sono nella classe di eta'              
tra i 25 e i 34 anni.                                                           
La spesa per l'abitazione e' passata dal 1979 al 1997 dall'11% al 24%           
della spesa media complessiva pro-capite. Nel 1998 un abitante                  
dell'Emilia-Romagna spende mediamente per l'abitazione il 16% del suo           
reddito annuo lordo, e questa e' la quota piu' alta dei consumi, sia            
alimentari che non (energia, sanitari, trasporti, arredamento e                 
servizi alla casa, tempo libero, ecc.). Se anziche' al reddito si fa            
riferimento alle spese, l'incidenza dell'abitazione sale al 24% del             
totale.                                                                         
Riguardo al patrimonio abitativo, il 14% delle abitazioni in affitto            
e' in mano pubblica, il 10% e' in proprieta' di organismi privati, il           
72% e' in proprieta' di singoli privati. Il 68% degli alloggi                   
occupati e' abitato dai relativi proprietari, mentre il 25% e' dato             
in affitto (il restante 7% e' occupato ad altro titolo).                        
2) Obiettivi                                                                    
II presente programma regionale di interventi pubblici per le                   
politiche abitative costituisce, in riferimento a quanto previsto               
dall'art. 8 della L.R. 24/01, lo strumento con cui la Regione intende           
fornire risposta ai bisogni sociali come emergono dallo scenario                
descritto sinteticamente in premessa.                                           
Il presente programma da' attuazione alle previsioni della Legge                
21/01 per quanto di competenza regionale, relativamente ai decreti              
ministeriali "Programma sperimentale di edilizia residenziale                   
denominato ôAlloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000'",               
"Programmi innovativi in ambito urbano" e "Programma sperimentale di            
edilizia residenziale denominato ô20.000 abitazioni in affitto'" del            
27 dicembre 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12             
luglio 2002.                                                                    
A integrazione delle politiche di efficacia immediata, come il fondo            
sociale per l'affitto, e' necessario sin d'ora prevedere di destinare           
con successivo provvedimento idonei stanziamenti da indirizzare a due           
priorita': la manutenzione, la ristrutturazione e l'adeguamento                 
tecnologico e normativo del patrimonio destinato all'edilizia                   
residenziale pubblica; l'aumento dell'offerta di abitazioni in                  
locazione.                                                                      
Al fine di consentire una piena valutazione dell'efficacia e                    
dell'efficienza degli interventi, gli operatori sono tenuti a                   
presentare, all'atto della richiesta di contributo, un documento                
contenente la descrizione delle modalita' di attuazione                         
dell'intervento proposto in riferimento agli indicatori di cui al               
comma 4 dell'art. 8 della L.R. 24/01. Nel caso di assegnazione del              
contributo regionale, l'operatore e' tenuto a comunicare, nei tempi e           
nei modi stabiliti dal bando e in riferimento alle successive fasi di           
progettazione, appalto, esecuzione e collaudo dei lavori,                       
assegnazione o locazione degli alloggi, il rispetto o l'eventuale               
modifica di quanto dichiarato all'atto della richiesta del                      
contributo.                                                                     
2.1) Legge 21/01 "Misure per ridurre il disagio abitativo ed                    
interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione"                     
Con il presente programma vi e' da dare risposta alle diverse                   
previsioni dei tre decreti ministeriali del 27/12/2001 attuativi                
della Legge 21/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio            
scorso.                                                                         
2.1.1) Per quanto riguarda i programmi innovativi in ambito urbano,             
con nota prot. n. 399 del 24/7/2002 la Regione ha inteso ottemperare            
alla necessita' di dichiarare il proprio cofinanziamento facendo                
esplicito riferimento alla propria Legge 19/98 "Norme in materia di             
riqualificazione urbana". Con il presente programma viene stabilito             
di destinare a detto cofinanziamento parte delle disponibilita'                 
esistenti nell'anno 2004 sul Capitolo 31110 del bilancio regionale              
per le finalita' previste dalla L.R. 19/98, pari a Euro                         
10.329.000,00, una quota, pari a Euro 2.129.000,00, delle somme                 
stanziate sul Capitolo 32020 del Bilancio regionale per l'anno 2004,            
e la somma di Euro 516.571,35 sul Capitolo 32035 per l'anno 2002, per           
complessivi Euro 12.974.571,35. La tabella di ripartizione delle                
risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede un           
apporto regionale pari ad Euro 28.213.818,79, pari al 35%                       
dell'apporto complessivo, a fronte di un apporto statale di Euro                
52.397.088,32 (65%). La necessaria restante quota di Euro                       
15.239.245,44 e' attualmente coperta dai residui della programmazione           
della L.R. 19/98, giacenti sul Cap. 31110 del bilancio regionale,               
relativamente ai programmi di riqualificazione urbana non ancora                
pervenuti alla sottoscrizione degli accordi. Con successivo atto di             
Giunta regionale le economie derivanti da revoche e/o rinunce saranno           
destinate a finanziare la predetta quota residua di Euro                        
15.239.245,44. Qualora tali economie non risultassero sufficienti, i            
necessari ulteriori stanziamenti saranno reperiti con le prossime               
leggi di bilancio regionale. Con successivo atto della Giunta                   
regionale saranno recepiti i contenuti del bando di gara, a seguito             
del raggiungimento della necessaria intesa con il Ministero delle               
Infrastrutture.                                                                 
2.1.2) Per quanto riguarda il programma di alloggi in affitto per gli           
anziani, la Regione ha il compito di selezionare non piu' di dieci              
proposte inoltrate da Comuni e di trasmetterle al Ministero delle               
Infrastrutture. Il termine per l'inoltro e' fissato dal decreto                 
ministeriale in otto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta            
Ufficiale. Come previsto al punto 2 del disciplinare tecnico a                  
supporto del bando ministeriale, i Comuni hanno il compito di                   
selezionare le richieste loro pervenute e di trasmetterne alla                  
Regione non piu' di una. Tale numero e' elevato a tre nel caso del              
Comune di Bologna, in quanto superiore ai 300.000 abitanti. Ai fini             
della selezione delle proposte e ad integrazione dei criteri previsti           
dal bando ministeriale e dai suoi allegati, la Regione dara'                    
priorita' alle proposte che presentano una integrazione con altre               
tipologie di intervento, in modo da fornire qualita' aggiuntiva sia             
in termini abitativi che riguardo ai servizi utili alla popolazione             
anziana. Eventuali ulteriori risorse potranno essere destinate, con             
atto della Giunta regionale, al finanziamento di quelle proposte che,           
pur appartenendo all'elenco di quelle selezionate dalla Regione, non            
abbiano ottenuto il finanziamento da parte del Ministero delle                  
Infrastrutture e dei Trasporti.                                                 
2.1.3) Infine, per quanto attiene al programma "20.000 abitazioni in            
affitto", premesso che non e' ancora nota l'effettiva disponibilita'            
di risorse statali in quanto non e' stato pubblicato il riparto dei             
fondi tra le Regioni, con il presente programma viene stabilito un              
cofinanziamento regionale pari a Euro 20.658.000,00, risultante dalla           
residua disponibilita' di bilancio esistente sul Capitolo 32020 per             
l'anno 2004, detratto quanto destinato al cofinanziamento del                   
programma ministeriale relativo ai programmi innovativi in ambito               
urbano (22.787.000,00 - 2.129.000,00). Per la realizzazione o il                
recupero di alloggi in locazione viene concesso un contributo non               
superiore al 50% del costo dell'alloggio nel caso della locazione               
permanente. Per la locazione a termine, di durata non inferiore a 10            
anni, il contributo massimo e' pari al 30% del costo parametrico                
dell'intervento come definito dalla delibera di Consiglio regionale             
133/00 e successive modifiche, finalizzato a una riduzione minima del           
20% del canone rispetto al regime concordato previsto dalla Legge               
431/98. I soggetti proponenti sono quelli indicati dal comma 1                  
dell'art. 4 del DM, ad esclusione degli IACP. Possono inoltre                   
partecipare i soggetti elencati all'art. 14 della L.R. 24/01. Al fine           
di selezionare operatori qualificati dal possesso di idonei requisiti           
di ordine gestionale, professionale ed economico-finanziario, e ad              
integrazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto                
ministeriale, la Giunta regionale, in occasione del bando per la                
selezione delle proposte da inserire nel Piano operativo previsto dal           
programma "20.000 abitazioni in affitto", definisce, come prima                 
attuazione dell'art. 19 della L.R. 24/01, i requisiti di                        
qualificazione che devono essere posseduti dagli operatori per                  
l'ammissione al bando stesso. A seguito della ripartizione alle                 
Regioni delle risorse statali, la Giunta regionale approvera' il                
previsto Piano operativo.                                                       
Nel rispetto del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 24/01 e del decreto             
ministeriale citato, si individuano i seguenti criteri generali per             
la valutazione delle proposte comunali:                                         
1) alloggi destinati a categorie sociali deboli, tra le quali le                
forze dell'ordine e i lavoratori in mobilita' (art. 8, comma 2, L.R.            
24/01), e a nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di              
sfratto (art. 5, punto 1 e art. 6, punto 1 del DM);                             
2) eventuale presenza di agevolazioni da parte dei Comuni ai fini               
della determinazione dell'ICI e delle modalita' di corresponsione               
degli oneri di urbanizzazione (art. 2, punto 3 del DM);                         
3) periodo di locazione a termine superiore al limite minimo di 10              
anni;                                                                           
4) proposta proveniente da Comune capoluogo di provincia, ovvero da             
Comune con manifesta offerta occupazionale, ovvero da Comune con                
presenza significativa di provvedimenti di rilascio (art. 5, punto 1            
del DM);                                                                        
5) alloggi a canone di locazione ridotto rispetto a quello previsto             
dal presente programma e dalle norme regionali vigenti;                         
6) richiesta di contributi inferiori alle percentuali massime                   
previste;                                                                       
7) intervento edilizio di rapida cantierabilita' (art. 6, punto 1 del           
DM);                                                                            
8) intervento edilizio di qualita' relativamente a durabilita',                 
manutenibilita', inserimento di elementi di bio-architettura (art. 6,           
punto 1 del DM).                                                                
2.2) L.R. 24/01, art. 56. Legge 13/89 "Superamento delle barriere               
architettoniche negli edifici privati"                                          
Vi e' inoltre la necessita' di rispondere alle esigenze espresse dai            
Comuni ai sensi della Legge 13/89 per l'eliminazione delle barriere             
architettoniche negli edifici privati, in quanto detta legge non e'             
piu' stata rifinanziata. A tal fine e' destinata la somma di Euro               
8.200.000,00 allocata sul Cap. 32082 del Bilancio per l'anno 2003.              
Il fabbisogno e gia' stato individuato su scala regionale con                   
delibera della Giunta n. 1666 del 16 settembre 2002. A esecutivita'             
del presente programma la Regione provvede alla erogazione ai Comuni            
delle somme gia' individuate.                                                   
Nell'eventualita' di accoglimento della richiesta, formulata da tutte           
le Regioni su impulso dell'Emilia-Romagna, di un finanziamento                  
nazionale della Legge 13/89, la disponibilita' eccedente puo' essere            
utilizzata per le finalita' stabilite con successivo atto del                   
Consiglio regionale.                                                            
2.3) L.R. 24/01, art. 12, comma 1 - Interventi sul patrimonio di                
edilizia residenziale pubblica                                                  
La L.R. 24/01 ha ridefinito il patrimonio residenziale di proprieta'            
pubblica, prima suddiviso fra Comuni, Demanio statale e IACP,                   
concentrando nei Comuni la proprieta' e nelle ACER le attivita' di              
gestione e di intervento sul patrimonio.                                        
Il patrimonio erp necessita di consistenti interventi di manutenzione           
e di adeguamento degli impianti, soprattutto quello di provenienza              
demaniale. In questo quadro uno degli obiettivi della programmazione            
regionale e' quello di investire una quota parte consistente delle              
risorse che saranno individuate con delibera del Consiglio regionale            
(circa 110 milioni di Euro, pari al 60% della somma stimata                     
proveniente dalla differenza fra limiti d'impegno e erogazioni                  
previste 2001/2005) per il miglioramento del patrimonio pubblico,               
anche al fine di dare un concreto contributo affinche' il passaggio             
del patrimonio stesso ai Comuni sia accompagnato da un impegno                  
regionale pluriennale teso a migliorare la risposta alle esigenze               
abitative delle fasce economicamente piu' deboli.                               
Le procedure per l'attivazione degli interventi si basano sulla                 
ripartizione delle risorse a livello provinciale, definita attraverso           
l'individuazione di un parametro che tiene conto della popolazione,             
nonche' della distribuzione territoriale del patrimonio erp e della             
sua vetusta'.                                                                   
2.4) L.R. 24/01, art. 12, comma 2, art. 13 - Interventi per la                  
locazione e per la proprieta'                                                   
A seguito dell'individuazione delle risorse disponibili che sara'               
operata con delibera del Consiglio regionale (circa 73,5 milioni di             
Euro, pari al 40% della somma stimata proveniente dalla differenza              
fra limiti d'impegno e erogazioni previste 2001/2005), sara' emanato            
un bando con i contenuti previsti dall'art. 6 della L.R. 24/01. Si              
prevede che i Comuni esercitino, preferibilmente in forma associata,            
le funzioni di promozione degli interventi per le politiche                     
abitative, in particolare individuando le tipologie di intervento               
atte a soddisfare il fabbisogno abitativo relativo al loro                      
territorio. Nei termini fissati dal bando, i Comuni presentano le               
loro proposte, in forma di programma comunale per le politiche                  
abitative: detto programma viene predisposto in riferimento alle                
tipologie ammesse dal programma regionale e nei tempi e con le                  
modalita' stabiliti dal bando.                                                  
3) Economie del programma 1992/1995 per gli anni 2000 e 2001                    
Le risorse, riferite alle annualita' 2000 e 2001, ammontano ad Euro             
4.376.734,56 e vanno indirizzate a finanziare interventi da parte dei           
soggetti attuatori gia' assegnatari di contributi di edilizia                   
agevolata del quadriennio 1992/1995.                                            
La Regione, con atto dirigenziale, effettua la ricognizione di dette            
somme per soggetto attuatore e per ambito provinciale - in quanto               
l'originaria programmazione prevedeva un riparto delle risorse per              
Provincia - e ne da' comunicazione al singolo operatore, con                    
esclusione delle quote di contributo provenienti da interventi non              
avviati.                                                                        
L'operatore puo' presentare alla Regione una proposta di riutilizzo             
delle economie maturate, riferite anche ad interventi eseguiti da               
soggetti che gliene danno mandato, purche' la proposta superi la                
soglia minima stabilita in Euro 54.227,97 (corrispondenti a 3 buoni             
casa). Alla proposta e' allegata una dichiarazione rilasciata dal               
Comune di coerenza con le politiche abitative comunali.                         
L'importo delle economie derivanti da interventi non avviati viene              
attribuito proporzionalmente - per singole quote intere di Euro                 
18.075,99 - ai soggetti nell'ordine di quantita' di economie                    
prodotte.                                                                       
4) Scorrimento della graduatoria di cui alla delibera di Consiglio              
regionale 251/01                                                                
La somma di Euro 2.422.182,85, derivante dalla decadenza degli                  
interventi non avviati entro il 9 dicembre 2002, viene utilizzata               
assegnando i contributi in primo luogo alle proposte classificate con           
punteggio uguale o superiore a 50 nella graduatoria allegata alla               
summenzionata delibera 251/01 e finanziate in misura parziale, ed in            
secondo luogo alle proposte che risultano classificate con punteggio            
pari a 45. A parita' di punteggio, le risorse disponibili saranno               
assegnate con priorita' per gli interventi che presentano un'elevata            
cantierabilita', cosi' come e' stata apprezzata con specifico                   
punteggio risultante dai verbali del nucleo di valutazione prot.                
17625 del 24 luglio 2001, e in secondo luogo per gli interventi di              
recupero edilizio e in locazione, quindi per gli interventi di                  
recupero edilizio per la proprieta', infine per gli interventi di               
nuova costruzione destinati alla locazione.                                     
La Regione comunica ai soggetti attuatori degli interventi che i                
lavori dovranno iniziare entro i 180 giorni successivi alla data                
della comunicazione stessa.                                                     
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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