REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2003, n. 2314

Artt. 1 e 5, OM 3124/01 - Piano per il proseguimento degli interventi urgenti e per la riduzione del rischio sismico, su edifici pubblici e beni monumentali danneggiati dagli eventi sismici di aprile-giugno 2000, nelle provincie di Forli'-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Modena

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 19           
aprile al 18 giugno 2000, nelle province di Forli'-Cesena, Ravenna,             
Reggio-Emilia e Modena, la Regione Emilia-Romagna, in attuazione                
degli artt. 1, 2, 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3076            
del 3 agosto 2000, ha provveduto a programmare ed attuare la prima              
fase di interventi urgenti, approvando il "Piano di interventi                  
straordinari di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli               
eventi sismici aprile-giugno 2000, nelle province di Forli'-Cesena,             
Ravenna, Reggio Emilia e Modena. OM 3076/00, art. 2" con decreto n.             
35 dell'1 dicembre 2000 dall'Assessore regionale alla "Difesa del               
suolo e della costa. Protezione civile", (di seguito indicato, per              
brevita', Assessore delegato) in forza della delega conferitagli,               
anche a tal fine, dalla Giunta regionale con deliberazione 1467/00;             
preso atto:                                                                     
- che detto Piano e' stato, ai sensi della citata OM 3076/00,                   
sottoposto a successiva rimodulazione, approvata con decreto                    
dell'Assessore delegato n. 35 del 29 ottobre 2001;                              
- che il Piano e la successiva rimodulazione, con cui sono stati                
individuati i soggetti attuatori, la tipologia degli interventi ed i            
relativi contributi, sono stati finanziati rispettivamente con                  
risorse dello Stato pari a Lire 20 miliardi (Euro 10.329.137,98) come           
da citata OM 3076/00 e con risorse pari a Lire 2.253.701.617 (Euro              
1.163.639,75) quali economie realizzate in esito all'attuazione                 
dell'OM 2475/96 e riassegnate dallo Stato alla Regione con OM                   
3181/02, come modificata dalla successiva OM 3220/02, per un totale             
pari a Lire 22.253.701.617 (Euro 11.492.777,73) di cui effettivamente           
programmata la somma complessiva di Lire 22.247.000.000 (Euro                   
11.489.616,63) cosi' ripartita:                                                 
a) per Euro 10.508.348,52 a favore di interventi su edifici a                   
fruizione pubblica;                                                             
b) per Euro 981.268,11, a favore di interventi su edifici ad uso                
abitativo privato ed attivita' produttive;                                      
considerato:                                                                    
- che la procedura di attuazione di detto Piano e' stata a suo tempo            
definita ed approvata con decreti dell'Assessore delegato 16/01 e               
19/01;                                                                          
- che con ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 pubblicata nella                 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 20 aprile 2001           
il Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della                    
Protezione civile, al fine di assicurare l'avvio o il proseguimento             
degli interventi connessi con l'alluvione del novembre 1999 e la                
crisi sismica di aprile-giugno 2000 ha disposto, in attuazione                  
dell'art. 144, comma 4 della Legge finanziaria per il 2001, 388/00,             
l'assegnazione a favore della Regione Emilia-Romagna di un contributo           
annuo pari a 5,3 miliardi di lire, (Euro 2.737.221,57) quale concorso           
finanziario al mutuo quindicennale che la Regione medesima e' stata             
autorizzata a contrarre e che ha effettivamente contratto per un                
ammontare complessivo di Lire 55.465.275.371 (Euro 28.645.424,13);              
- che, con riferimento alla crisi sismica di aprile/giugno 2000,                
l'art. 5 dell'ordinanza 3124/01, ha disposto che la Regione                     
provveda:                                                                       
- (comma 1) "alla definizione di un piano per l'avvio od il                     
proseguimento degli interventi urgenti di ripristino, in condizioni             
di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche e dei beni monumentali             
danneggiati e per la riduzione del rischio, indicando come soggetti             
attuatori degli interventi gli Enti locali interessati o i soggetti             
proprietari dei beni danneggiati, ai quali trasferiscono le relative            
risorse finanziarie ed operano, compatibilmente con gli interventi              
eventualmente gia' avviati, nell'ambito dei limiti e secondo le                 
procedure di cui alla Legge 61/98 e successive modifiche ed                     
integrazioni e relative normative tecniche";                                    
- (comma 2) "all'avvio o al proseguimento della concessione di                  
contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive           
danneggiate nei limiti massimali e secondo i parametri e le procedure           
stabilite dalla Legge 61/98 e dalle conseguenti direttive tecniche";            
richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1172 del 27 giugno           
2001, avente titolo: "Eventi alluvionali di ottobre/novembre 1999 ed            
eventi sismici di aprile/giugno 2000, verificatesi nel territorio               
regionale. Prime indicazioni in attuazione dell'ordinanza                       
ministeriale 3124/01", con la quale, fra l'altro, relativamente alla            
crisi sismica di aprile-giugno 2000:                                            
- si conferma, in capo alla Direzione generale Programmazione                   
territoriale e Sistemi di mobilita', con il supporto tecnico del                
Servizio regionale Difesa del suolo, in raccordo operativo con i                
Servizi provinciali Difesa del suolo territorialmente interessati, la           
competenza in ordine agli adempimenti regionali di cui all'art. 5,              
commi 1 e 2 dell'ordinanza 3124/01;                                             
- si stabilisce di destinare la somma di 32 miliardi di lire (Euro              
16.526.620,77), quale quota parte del predetto mutuo quindicennale di           
Lire 55.465.275.371 (Euro 28.645.424,13), a copertura degli oneri per           
l'attuazione del piano degli interventi e per il proseguimento dei              
contributi ai privati ed alle attivita' produttive di cui all'art. 5,           
commi 1 e 2 dell'ordinanza 3124/01;                                             
considerato:                                                                    
- che, a seguito di riorganizzazione dei Servizi regionali e della              
ridefinizione delle figure dirigenziali, il predetto supporto tecnico           
afferisce al Servizio Geologico, Sismico e dei suoli in raccordo                
operativo con i Servizi Tecnici di Bacino territorialmente                      
interessati;                                                                    
- che, sulla destinazione da parte della Regione Emilia-Romagna con             
la deliberazione della Giunta regionale 1172/01 della suddetta somma,           
e' intervenuta apposita presa d'atto del Dipartimento della                     
Protezione civile (nota OP/32186/EM del 3 ottobre 2001); presa d'atto           
caratterizzata, fra l'altro, dalle seguenti prescrizioni:                       
- "dovra' essere trasmesso per la definitiva presa d'atto il                    
programma degli interventi delle infrastrutture, degli edifici                  
pubblici e dei beni monumentali danneggiati (art. 5, comma 1                    
dell'ordinanza 3124/01) ed il programma degli edifici privati e delle           
attivita' produttive danneggiate (art. 5, comma 2), programmi in                
prosecuzione degli interventi gia' stabiliti con l'ordinanza 3076/00,           
come autorizzati con la presa d'atto del 13 febbraio 2001";                     
- "dopo la relativa e definitiva presa d'atto in ordine al precedente           
punto, si procedera' alla formalizzazione delle procedure, secondo              
quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della Legge 61/98";                      
richiamato altresi' il decreto dell'Assessore regionale n. 21 del 9             
luglio 2001 (cosi' come modificato ed integrato dal decreto n. 40,              
del 14 novembre 2001), avente titolo: "Attuazione dell'ordinanza                
ministeriale 3124/01, relativamente ai territori dell'Emilia-Romagna            
interessati dalla crisi sismica di aprile-giugno 2000. Istituzione              
del Comitato Tecnico-Scientifico.", a supporto della programmazione e           
attuazione di interventi post-sisma e per la riduzione del rischio              
sismico in Emilia-Romagna;                                                      
preso atto:                                                                     
- della proposta di "Piano per il proseguimento degli interventi                
urgenti e per la riduzione del rischio sismico", in attuazione                  
dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno 3124/01,                   
proposta elaborata sul piano tecnico dai sopra citati Servizi                   
regionali, con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico (CTS),              
che si e' riunito in data 12 maggio 2003;                                       
- che il Piano in oggetto individua, relativamente a n. 87 edifici              
pubblici e beni monumentali danneggiati e sottoposti a indagine                 
tecnica, un programma di 85 interventi di riparazione dei danni e               
riduzione del rischio sismico nelle province di Forli'-Cesena,                  
Ravenna, Reggio Emilia e Modena, con specificazione dei relativi                
soggetti attuatori e degli importi dei contributi assegnabili a                 
ciascun intervento, per una somma complessiva pari a Euro                       
16.526.620,77, quale quota parte dell'ammontare complessivo del mutuo           
quindicennale (pari a Euro 28.645.424,13), la cui effettiva                     
assunzione e' stata approvata con determinazione del Direttore                  
generale Risorse finanziarie e strumentali 12093/01;                            
- che lo stesso Piano evidenzia, per una somma complessiva di Euro              
3.967.229,29, risorse aggiuntive corrispondenti a quote parti degli             
indennizzi assicurativi percepiti dai Comuni di Faenza e Reggio                 
Emilia e dalla Provincia di Reggio Emilia a seguito di apposite                 
polizze a suo tempo stipulate anche per il rischio sismico, risorse             
gia' presenti nelle disponibilita' di bilancio dei suddetti tre Enti            
rispettivamente per Euro 434.613,61, Euro 2.264.628,56 ed Euro                  
1.267.987,13. Dette risorse aggiuntive sono state individuate,                  
d'intesa con i suddetti tre Enti, in aderenza a quanto stabilito -              
anche ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge 61/98 - con i                  
decreti dell'Assessore delegato n. 16 e n. 19/01, dove si afferma               
che: ". . . i soggetti attuatori interessati provvedano non appena              
possibile al riparto, sulla base delle stime indennitarie                       
omnicomprensive che gli forniranno le Compagnie assicuratrici ed al             
netto dei premi assicurativi corrisposti alle Compagnie medesime,               
degli indennizzi che andranno a percepire, avendo cura di segnalarne            
alla Regione la quota concernente i singoli edifici ricompresi nel              
piano, al fine di determinare in sede di contabilita' finale le                 
economie da riprogrammare per finanziare ulteriori interventi di                
ripristino e miglioramento sismico di edifici danneggiati";                     
- che per quanto riguarda gli edifici privati e le attivita'                    
produttive danneggiati dalla crisi sismica di aprile-giugno 2000, il            
Piano in oggetto non prevede ulteriori finanziamenti in attuazione              
dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3124/01, essendo              
stato ritenuto sufficiente, in rapporto ai danni segnalati, il                  
finanziamento gia' assegnato agli edifici privati ed alle attivita'             
produttive dal decreto assessorile 35/01 precedentemente richiamato;            
- che la suddetta proposta di Piano, e' stata trasmessa al                      
Dipartimento della Protezione civile con nota dell'Assessore                    
regionale alla "Difesa del suolo e della costa. Protezione civile",             
prot. n. AMB/GEO/14301 del 13 maggio 2003;                                      
vista la risposta a tale nota da parte del Dipartimento della                   
Protezione civile (prot. n. DPC/OPE/0031602 del 17/7/2003), con la              
quale si rammenta, che alla luce di quanto disposto dall'art. 12                
comma 3 dell'ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003, il Piano in                
oggetto e' da considerarsi operativo all'atto di approvazione                   
regionale;                                                                      
dato atto che la somma di Euro 16.526.620,77, necessaria per il                 
finanziamento dei programmi di interventi in attuazione dell'art. 5             
dell'OM 3124/01 e stabilita dalla propria deliberazione 1172/01, e'             
allocata e disponibile al Capitolo 48091, "Interventi di ripristino,            
di messa in sicurezza, di miglioramento sismico, contributi a                   
soggetti privati e ad attivita' produttive danneggiate dai sismi nei            
mesi di aprile - giugno 2000 e da calamita' idrogeologiche nei mesi             
di ottobre - novembre 1999. Mutui con oneri di ammortamento a carico            
dello Stato. (Ordinanza ministeriale n. 3124 del 12 aprile 2001)", di           
cui all'UPB 1.4.4.3.17510 - Interventi urgenti per eventi calamitosi            
nei territori della regione - Altre risorse vincolate, del bilancio             
di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2003;                       
ritenuto pertanto:                                                              
- di assegnare ai soggetti attuatori degli interventi del suddetto              
Piano, le somme indicate per ciascun intervento (colonna 1 "Importi             
di piano" del prospetto di cui all'Allegato 1) per l'importo                    
complessivo di Euro 16.526.620,77;                                              
- di individuare quali risorse aggiuntive a carico delle                        
disponibilita' di bilancio dei Comuni di Faenza e Reggio Emilia e               
della Provincia di Reggio Emilia, l'importo complessivo di Euro                 
3.967.229,29 limitatamente ad interventi di tali Enti (colonna 2                
"Importi di piano" del prospetto di cui all'Allegato 1);                        
ritenuto altresi' di definire specifiche modalita' di attuazione                
degli interventi del Piano in oggetto e di erogazione dei contributi            
assegnati ai soggetti attuatori, nell'ambito dei limiti e secondo le            
procedure di cui alla Legge 61/98 e successive modifiche ed                     
integrazioni e relative normative tecniche;                                     
viste le Leggi regionali 23 dicembre 2002, nn. 38 e 39 e 26 luglio              
2003, nn. 15 e 16;                                                              
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, avente            
ad oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale "Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita'", dott.            
Bruno Molinari, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01           
e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                            
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari                   
espresso dal Dirigente Professional "Controllo e presidio dei                   
processi connessi alla predisposizione del bilancio e rendiconto"               
dott.ssa Maria Grazia Gaspari, in sostituzione del Responsabile del             
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai               
sensi delle note del Direttore generale Risorse finanziarie e                   
strumentali prot. ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002 e prot.                  
ARB/DRF/03/2445-i del 21 gennaio 2003 e della deliberazione della               
Giunta regionale 447/03;                                                        
su proposta dell'Assessore alla "Programmazione territoriale.                   
Politiche abitative. Riqualificazione urbana", e dell'Assessore alla            
"Difesa del suolo e della costa. Protezione civile";                            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, in conformita' alle premesse, in attuazione                    
dell'art. 5, dell'ordinanza ministeriale 3124/01, l'elenco degli                
interventi inseriti nel "Piano per il proseguimento degli interventi            
urgenti e per la riduzione del rischio sismico, su edifici pubblici e           
beni monumentali danneggiati dagli eventi sismici di aprile-giugno              
2000, nelle province di Forli'-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e                 
Modena", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del              
presente atto;                                                                  
2) di assegnare ai soggetti attuatori degli interventi del suddetto             
Piano, le somme indicate per ciascun intervento (colonna 1 "Importi             
di piano" del prospetto di cui all'Allegato 1), per l'importo                   
complessivo di Euro 16.526.620,77;                                              
3) di dare atto che, in conformita' alle premesse, la somma di Euro             
16.526.620,77, e' allocata e disponibile al Capitolo 48091                      
"Interventi di ripristino, di messa in sicurezza, di miglioramento              
sismico, contributi a soggetti privati e ad attivita' produttive                
danneggiate dai sismi nei mesi di aprile - giugno 2000 e da calamita'           
idrogeologiche nei mesi di ottobre - novembre 1999. Mutui con oneri             
di ammortamento a carico dello Stato. (ordinanza ministeriale n. 3124           
del 12 aprile 2001)", di cui all'UPB 1.4.4.3.17510 - Interventi                 
urgenti per eventi calamitosi nei territori della regione - Altre               
risorse vincolate, del Bilancio di previsione regionale per                     
l'esercizio finanziario 2003;                                                   
4) di individuare quali risorse aggiuntive, a carico delle                      
disponibilita' di bilancio dei Comuni di Faenza e Reggio Emilia e               
della Provincia di Reggio Emilia, l'importo complessivo di Euro                 
3.967.229,29 limitatamente ad interventi di tali Enti (colonna 2                
"Importi di piano" del prospetto di cui all'Allegato 1);                        
5) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente              
atto anche:                                                                     
- l'Allegato 2: "Modalita' di attuazione degli interventi";                     
- l'Allegato 3: "Modalita' di erogazione dei contributi spettanti ai            
soggetti attuatori";                                                            
6) di dare atto che il Dirigente competente provvedera', con propri             
atti formali ai sensi della L.R. 40/01 e della propria delibera                 
447/03, alla concessione ed impegno dei finanziamenti a favore  dei             
soggetti beneficiari di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento           
a presentazione dei progetti esecutivi dei lavori e della                       
documentazione attestante la copertura finanziaria degli interventi             
stessi;                                                                         
7) di dare atto inoltre che alla liquidazione dei finanziamenti                 
provvedera' il Dirigente competente con propri atti formali ai sensi            
della L.R. 40/01 e della propria delibera 447/03 nel rispetto delle             
modalita' di erogazione stabilite dall'Allegato 3 al presente                   
provvedimento;                                                                  
8) di dare atto infine che, per quanto non espressamente previsto               
nella presente deliberazione, si rinvia alle disposizioni operative             
indicate nell'ambito dei limiti e secondo le procedure di cui alla              
Legge 61/98 e successive modifiche ed integrazioni e relative                   
normative tecniche;                                                             
9) di dare atto, infine, che le eventuali economie risultanti a saldo           
dei contributi assegnati con il presente atto, torneranno nelle                 
disponibilita' della Giunta regionale;                                          
10) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel           
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 2                                                                      
Modalita' di attuazione degli interventi                                        
Disposizioni generali                                                           
I soggetti attuatori degli interventi inseriti nell'elenco di cui               
all'Allegato 1, sono competenti e responsabili ad adottare tutti gli            
atti necessari alla realizzazione degli interventi, in particolare:             
- l'esecuzione o l'affidamento della progettazione, l'approvazione              
del progetto esecutivo, l'acquisizione di pareri, visti o nulla osta            
o autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti;                     
- l'affidamento dei lavori, della direzione lavori, del coordinamento           
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonche' la              
nomina del collaudatore;                                                        
- le liquidazioni, i pagamenti e le rendicontazioni conseguenti                 
all'attuazione dell'intervento.                                                 
Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i soggetti attuatori            
tengono conto di quanto disposto ai sensi delle normative vigenti sui           
lavori pubblici e delle disposizioni del presente allegato. Per                 
quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti, anche             
per la parte cofinanziata (colonna 3 dell'Allegato 1), i soggetti               
attuatori possono avvalersi di quanto disposto dall'art.14, commi da            
1 a 9 della Legge 61/98.                                                        
Le realizzazioni degli interventi inseriti nell'elenco di cui                   
all'Allegato 1, sono subordinate all'apposizione sui progetti                   
esecutivi, del "visto di conformita' al piano e di congruita'                   
tecnico-economica" di seguito indicato come "visto di conformita'",             
da parte dei Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti.             
1. Progettazione degli interventi                                               
I progetti degli interventi indicati nell'elenco di cui all'Allegato            
1, gia' oggetto di precedenti finanziamenti a valere sui fondi di cui           
all'ordinanza ministeriale 2475/96 (prima fase) e/o all'art. 19 della           
Legge 61/98 (seconda fase) e/o all'ordinanza ministeriale 3076/00 e/o           
all'ordinanza ministeriale 3181/02, come modificata dall'ordinanza              
ministeriale 3220/02, devono:                                                   
- contenere, nell'illustrazione grafica e di relazione dello stato di           
fatto, l'indicazione delle eventuali opere gia' realizzate (a seguito           
degli eventi sismici verificatisi nell'ottobre 1996 e/o nel 2000),              
gli eventuali aggravamenti di quadri lesionativi preesistenti e/o               
nuovi riscontrati dopo gli ultimi eventi sismici verificatisi                   
nell'aprile e giugno 2000;                                                      
- essere sviluppati rispetto agli interventi finanziati per il sisma            
del 1996 e/o a quelli in attuazione dell'ordinanza ministeriale                 
3076/00, secondo una logica di progettazione unitaria, che utilizza i           
diversi finanziamenti disponibili per il medesimo immobile;                     
- essere conformi alle prescrizioni tecniche definite con                       
deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 10 marzo 1999,                  
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 60 del 10 maggio               
1999;                                                                           
- contenere le indicazioni analitiche per le stime dei lavori secondo           
quanto disposto dall'"Elenco prezzi per opere di riparazione e                  
consolidamento sismico di edifici esistenti", approvato dalla Giunta            
regionale con deliberazione n. 1848 del 19 ottobre 1998 e                       
ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari in Lire con il             
corrispondente valore espresso in Euro, nel Bollettino Ufficiale                
regionale n. 60 del 10 maggio 1999;                                             
- specificare nel quadro economico riepilogativo la suddivisione dei            
costi in finanziabili e non finanziabili, secondo il disposto                   
normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per                 
lavori ed eventuali indagini diagnostiche, anche per le spese                   
tecniche e dell'IVA. A tal fine, le spese tecniche, per la                      
progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo, determinate in           
base alle vigenti tariffe professionali, sono ammesse a contributo              
entro il limite massimo del 10% dell'importo lavori a base di gara              
d'appalto e/o dei lavori in economia, piu' i relativi oneri fiscali e           
previdenziali.                                                                  
Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, tenuto conto del                 
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3/7/2003,                    
pubblicato in data 21/8/2003 nella Gazzetta Ufficiale n. 193, che               
disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e di                       
coordinamento dei cantieri edili temporanei o mobili e                          
dell'"Aggiornamento elenco prezzi regionale dei prezzi per lavori di            
difesa del suolo, di bonifica e della costa, indagini diagnostiche e            
rilievi e formazione elenco prezzi per la sicurezza - annualita'                
2003" approvato con delibera di Giunta regionale n. 519 del 31/3/2003           
pubblicata in data 20/5/2003 nel Bollettino Ufficiale regionale n.              
72, dovra' essere elaborato un computo metrico specifico sulla base             
di tale elenco prezzi.                                                          
Relativamente a eventuali indagini diagnostiche (quali saggi,                   
prelievi di campioni o prove di caratterizzazione fisica, chimica o             
meccanica dei materiali ecc.) strettamente funzionali a idonee e                
verificate scelte progettuali per i relativi interventi per la                  
riduzione del rischio sismico, e comunque per un limite massimo del             
3% dell'importo complessivo dei lavori, al progetto dovra' essere               
allegata una dettagliata analisi prezzi che specifichi le singole               
voci e l'eventuale elenco prezzi utilizzato.                                    
I contributi assegnati per ciascun intervento, a valere sui fondi di            
cui all'Ordinanza Ministeriale 3124/01, piu' le quote parti di                  
indennizzi assicurativi, colonne 1 e 2 del prospetto di cui                     
all'Allegato 1, sono destinati esclusivamente alla copertura delle              
seguenti tipologie di spesa:                                                    
- costi, al lordo dei relativi oneri fiscali, delle opere a carattere           
strutturale necessarie per riparare i danni prodotti dall'evento                
sismico e per conseguire l'obiettivo della riduzione del rischio                
sismico, nonche' le finiture strettamente connesse e le eventuali               
indagini diagnostiche;                                                          
- costi, al lordo dei relativi oneri fiscali, degli oneri per la                
sicurezza;                                                                      
- spese tecniche (di progettazione, per la sicurezza, di direzione              
lavori, di collaudo) relative alle opere sopra richiamate;                      
- imprevisti, al lordo dell'IVA, nella misura max del 10% ai sensi              
del DPR 554/99 art. 44, comma 3, let. b).                                       
Il progetto da sottoporre alle procedure di cui al presente allegato            
puo' comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate a carico                   
dell'ente attuatore; in tale caso il "visto di conformita'" per dette           
opere aggiuntive e' limitato al parere di congruita' tecnica per i              
soli aspetti strutturali.                                                       
Il succitato "Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento           
sismico di edifici esistenti" di cui alla deliberazione di Giunta               
regionale 1848/98, potra' essere soggetto, ove necessario per singole           
voci, ad adeguamenti di prezzo, debitamente motivati e documentati              
dai soggetti attuatori solo se in aumento, in conseguenza delle                 
eventuali variazioni del costo dei materiali, della manodopera e di             
quant'altro strettamente pertinente alla realizzazione                          
dell'intervento.                                                                
ammesso il ricorso a nuovi prezzi esclusivamente nei casi in cui non            
sia possibile risalire attraverso il suddetto elenco prezzi regionale           
alla lavorazione prevista. Dovra' quindi essere giustificata                    
l'impossibilita' di ricorso a tecniche di intervento tradizionali ed            
essere allegata una dettagliata analisi prezzi specificando le                  
singole voci e l'elenco prezzi utilizzato.                                      
Le economie di spesa dei singoli interventi determinate dai ribassi             
d'asta o dalla parziale realizzazione degli interventi tornano nella            
disponibilita' della Giunta regionale.                                          
1.1 Modalita' di presentazione dei progetti di interventi gia'                  
eseguiti                                                                        
Gli interventi sugli immobili inseriti nell'elenco di cui                       
all'Allegato 1, che risultano gia' eseguiti alla data di                        
pubblicazione del presente provvedimento, tramite risorse proprie dei           
soggetti attuatori, per particolari esigenze di urgenza o di pubblica           
incolumita', sono ammessi a finanziamento alle seguenti condizioni:             
a) che gli interventi corrispondano ai parametri e alle prescrizioni            
tecniche stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale 283/99,              
fermo restando quanto stabilito, con il presente atto, relativamente            
alle spese tecniche e agli oneri della sicurezza. Il computo metrico            
relativo ai lavori eseguiti dovra' essere redatto anche a posteriori            
sulla base dell'elenco prezzi regionale succitato;                              
b) che nel caso degli edifici vincolati ai sensi del DLgs n. 490 del            
29 ottobre 1999, gli interventi abbiano ottenuto il preventivo parere           
delle competenti Soprintendenze.                                                
I soggetti attuatori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del            
presente provvedimento presentano al Servizio Tecnico di Bacino                 
territorialmente competente, gli elaborati progettuali di cui alla              
precedente lettera a) per l'ottenimento del "visto di conformita'"              
allegando altresi' una dichiarazione sostitutiva di atto di                     
notorieta', corrispondente alla comunicazione di fine lavori, redatta           
e sottoscritta dal responsabile del procedimento oppure, nei casi in            
cui la nomina di quest'ultimo non sia richiesta dalla legge, dal                
direttore dei lavori congiuntamente al legale rappresentante                    
dell'ente. Detta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' deve           
altresi' citare gli estremi della nota di autorizzazione ex art. 23             
TU 490/99 ed essere contestualmente inviata in copia anche alla                 
competente Soprintendenza.                                                      
1.2 Modalita' di presentazione dei progetti di interventi ancora da             
eseguire                                                                        
Le modalita' di seguito specificate, relative alla presentazione dei            
progetti esecutivi degli interventi, da parte dei soggetti attuatori,           
al fine dell'apposizione del "visto di conformita'", sono distinte in           
relazione al fatto che gli immobili ricadano o meno in comuni                   
classificati sismici con riferimento al DM 23/7/1983, e siano o no              
vincolati, ai sensi del DLgs n. 490 del 29 ottobre 1999.                        
- Per gli interventi ubicati nei comuni classificati sismici con                
riferimento al DM 23/7/1983, l'apposizione del "visto di                        
conformita'", da parte del Servizio Tecnico di Bacino                           
territorialmente competente, ha anche valore di "parere tecnico" per            
il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori.                          
Per tali interventi si applica la disciplina sostanziale e                      
procedurale di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' alla              
L.R. 19 giugno 1984 n. 35, e successive modifiche ed integrazioni ed            
al R.R. 13 ottobre 1986, n. 33 e successive modifiche ed                        
integrazioni.                                                                   
- Per gli interventi da eseguirsi nei comuni non classificati sismici           
con riferimento al DM 23/7/1983, i soggetti attuatori, nel calibrare            
gli interventi di miglioramento sismico, sia nella visione                      
complessiva del comportamento strutturale, sia negli interventi                 
specifici, terranno conto di un grado di sismicita' S= 6,                       
corrispondente a zone sismiche di terza categoria.                              
Si dispone, inoltre, che i progetti vengano redatti, per la parte               
dell'immobile interessata dall'intervento, tenendo conto dell'insieme           
strutturale e secondo obiettivi di "miglioramento sismico", con                 
preliminare riferimento ai punti da 1.3 a 1.9 delle prescrizioni                
tecniche approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 283/99.             
Tali prescrizioni hanno come principale quadro di riferimento la                
Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e le connesse normative tecniche                   
nazionali di cui ai decreti ministeriali, adottati ai sensi degli               
articoli 1 e 3 della medesima legge. In particolare, il punto 1.9               
richiama come allegate parti integranti di dette prescrizioni:                  
a) le "Indicazioni tecniche circa i contenuti e requisiti di                    
completezza dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e               
consolidamento sismico di edifici esistenti" (Allegato A);                      
b) e, qualora i progetti riguardino gli interventi di restauro nei              
beni architettonici di valore storico-artistico, le "Istruzioni                 
generali per la redazione di progetti di restauro nei beni                      
architettonici di valore storico-artistico in zona sismica" (Allegato           
B).                                                                             
L'ente attuatore trasmettera' il progetto esecutivo al Servizio                 
Tecnico di Bacino territorialmente competente in triplice copia di              
cui due verranno restituite all'ente stesso, a seguito                          
dell'apposizione del "visto di conformita'", al fine di ottemperare             
agli adempimenti di competenza comunale.                                        
La trasmissione del progetto esecutivo deve avvenire entro 120 giorni           
a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione. Alla                 
scadenza il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente,             
comunica al Servizio Riqualificazione urbana l'elenco delle eventuali           
inadempienze.                                                                   
Nei successivi 60 giorni, dalla data di ricevimento del progetto                
esecutivo, il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente            
effettua l'istruttoria tecnica su di esso, provvedendo ad apporre il            
"visto di conformita'", visto includente l'identificazione di                   
eventuali fasi costruttive di significativa rilevanza strutturale per           
le quali l'ente attuatore dovra' segnalare la data di inizio lavori.            
Nel caso di incompletezza e/o insufficienza degli elaborati                     
progettuali trasmessi, il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente           
competente fissa un termine ultimo e congruo per l'invio della                  
documentazione progettuale richiesta.                                           
Qualora entro il suddetto termine non siano stati trasmessi i                   
progetti o le integrazioni richieste, il competente Servizio Tecnico            
di Bacino comunica al Servizio Riqualificazione urbana la chiusura              
dell'istruttoria inerente l'intervento, data l'impossibilita' di                
procedere alla apposizione del "visto di conformita'", con                      
conseguente revoca del contributo assegnato.                                    
I progetti esecutivi degli interventi su edifici vincolati, ai sensi            
del DLgs n. 490 del 29 ottobre 1999, devono essere trasmessi                    
dall'ente attuatore contestualmente anche alla Soprintendenza ai Beni           
Architettonici e per il Paesaggio territorialmente competente per               
l'acquisizione del relativo nulla-osta.                                         
Nei casi in cui i suddetti interventi hanno importo lavori a base               
d'asta pari o superiore a 450.000,00 Euro il Servizio Tecnico di                
Bacino e la Soprintendenza territorialmente competenti concorderanno            
un calendario di incontri, che consenta di procedere ad un esame                
tecnico congiunto dei progetti esecutivi.                                       
Per eventuali casi di particolare complessita' tecnica, anche per               
importo lavori a base d'asta inferiore a 450.000,00 Euro, e comunque            
qualora si verifichi incompatibilita' fra le prescrizioni espresse              
dai suddetti organi, e' fatta salva la possibilita', per il soggetto            
attuatore, di richiedere l'esame congiunto del progetto.                        
2. Consulenza                                                                   
Per la redazione dei progetti e/o nel corso dei lavori, qualora                 
sorgano difficolta' di giudizio tecnico, i soggetti attuatori possono           
avvalersi della consulenza tecnica regionale che, tramite esperti del           
Comitato Tecnico Scientifico istituito con decreto dell'Assessore               
alla Difesa del suolo e della costa. Protezione civile 40/01, verra'            
svolta d'intesa con i tecnici incaricati dai soggetti attuatori della           
progettazione e/o conduzione lavori.                                            
Anche i Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti                   
potranno avvalersi della consulenza tecnica di cui al precedente                
capoverso su loro richiesta per l'attivita' di loro competenza,                 
nonche' ai fini della vigilanza di cui al successivo punto 7.                   
3. Affidamento dei lavori                                                       
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, Legge 61/98, i soggetti attuatori               
possono affidare a trattativa privata previa gara informale i lavori            
in oggetto, di importo fino a due milioni di Euro. Alla gara debbono            
essere invitate almeno 15 imprese aventi i requisiti di legge, se               
sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della Legge             
109/94. E' sempre fatto salvo il ricorso alle altre procedure di                
affidamento stabilite dalla Legge 109/94 in relazione all'importo dei           
lavori o all'esecuzione di lavori in economia.                                  
Nell'avviso di gara sara' stabilito che qualora l'aggiudicatario non            
si presenti alla stipula del contratto entro il termine fissato dal             
soggetto attuatore, si potra' procedere all'affidamento dei lavori              
all'impresa immediatamente seguente in graduatoria incamerando la               
cauzione provvisoria, con conseguente esclusione da altri futuri                
appalti di opere comprese nel Piano degli interventi.                           
4. Contratto d'appalto                                                          
Nei contratti d'appalto, stipulati dai soggetti attuatori, dovranno             
essere espressamente richiamate, quali parti integranti degli                   
stessi:                                                                         
a) le disposizioni del presente atto e le "prescrizioni tecniche e              
parametri" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 283/99,             
nonche' l'"Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento              
sismico di edifici esistenti" di cui alla deliberazione della Giunta            
regionale 1848/98;                                                              
b) gli estremi del "visto di conformita'" rilasciato sul progetto dal           
Servizio Tecnico di Bacino competente territorialmente;                         
c) le norme derogate circa le modalita' di affidamento lavori;                  
d) l'obbligo dell'impresa a consentire l'attivita' di vigilanza ed              
ispezione da parte del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente              
competente, producendo la documentazione eventualmente richiesta,               
nonche' qualsiasi adempimento in ordine a verifiche, controlli, saggi           
e accertamenti ai quali sia il soggetto attuatore che l'impresa                 
dovranno sottoporsi con oneri a proprio carico;                                 
e) la clausola inerente i poteri sostitutivi da parte della Regione             
nei casi previsti.                                                              
Inoltre il contratto disciplinera' i rapporti giuridici con le                  
imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di             
eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema            
dei flussi di finanziamento precisato nell'Allegato 3.                          
5. Inizio lavori                                                                
Consegna ed effettivo inizio lavori debbono avvenire entro 4 mesi               
dalla trasmissione del "visto di conformita'". Le opere devono essere           
completate di norma entro 20 mesi successivi alla consegna dei                  
lavori.                                                                         
6. Varianti                                                                     
Sono soggette alla procedura suddetta anche le eventuali varianti               
concernenti il progetto originario sul quale e' stato apposto il                
"visto di conformita'", anche nel caso non comportino aumento di                
spesa, ma siano da considerare sostanziali in rapporto alla soluzione           
tecnica strutturale.                                                            
Non costituiscono varianti, su cui rilasciare un nuovo "visto di                
conformita'" da parte del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente           
competente, quelle indicate all'art. 25, comma 3, II periodo della              
Legge 109/94 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il                 
limite del 15% indicato all'art. 14, comma 5 della Legge 61/98,                 
purche' soddisfino l'ulteriore condizione di poter essere considerate           
come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica                
strutturale adottata nell'originario progetto gia' corredato di                 
"visto di conformita'". A tal fine il direttore dei lavori, su                  
proprio responsabile giudizio, descrive e certifica il carattere non            
sostanziale della variante dandone comunque notizia agli organismi              
competenti.                                                                     
Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve           
essere comunicata al Servizio Tecnico di Bacino territorialmente                
competente e tali variazioni non possono comportare aumento del                 
contributo assegnato di cui al "visto di conformita'" e la maggior              
spesa rimane a carico del soggetto attuatore.                                   
7. Vigilanza e poteri sostitutivi                                               
La Regione puo' provvedere alla vigilanza, tramite il Servizio                  
Tecnico di Bacino territorialmente competente, sulla esecuzione dei             
lavori, ferma restando la responsabilita' dei soggetti attuatori per            
la regolare esecuzione dei medesimi.                                            
I tecnici incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e                 
richiedere al soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o                 
giudizio.                                                                       
Qualora dalle verifiche sugli interventi, effettuate ai sensi di                
quanto previsto ai punti precedenti, emergano gravi inadempienze o              
violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli                   
interventi, su segnalazione del Servizio Tecnico di Bacino                      
territorialmente competente, il Direttore generale alla                         
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' diffida il                   
soggetto attuatore a provvedere alla rimozione dell'inadempienza o              
violazione, assegnando a tal fine un congruo termine.                           
Scaduto tale termine senza che il soggetto attuatore abbia provveduto           
o addotto un giustificato motivo, il Direttore generale alla                    
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita', con propria                 
determinazione, nomina un Commissario ad acta, cui affidare la                  
realizzazione o il completamento dell'intervento, e che, per il                 
periodo in cui e' nominato, subentra di diritto al soggetto attuatore           
nel contratto d'appalto al fine dell'esercizio dei poteri                       
sostitutivi: di cio' sara' fatta menzione nel relativo contratto                
stipulato con l'appaltatore.                                                    
Sono a carico del soggetto attuatore, nei confronti del quale sia               
stato esercitato il potere sostitutivo, gli eventuali oneri derivanti           
dalle inadempienze o violazioni contestate.                                     
Dove quanto sopra specificato non fosse possibile, una esecuzione dei           
lavori non conforme alla soluzione tecnica strutturale del progetto             
approvato e gia' corredato di "visto di conformita'" comporta la                
decadenza del contributo assegnato e la revoca di quanto                        
eventualmente gia' erogato.                                                     
8. Collaudo                                                                     
Salvo i casi in cui il collaudo e' sostituito dal certificato di                
regolare esecuzione a norma delle leggi vigenti, e comunque per                 
importi a base d'appalto superiori a 200.000,00 Euro, il soggetto               
attuatore, previa richiesta di designazione alla Direzione generale             
alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita', provvedera'            
alla nomina del collaudatore, da scegliere tra ingegneri ed                     
architetti regionali di comprovata esperienza in materia di controlli           
sismici, inseriti nell'elenco di cui alla determinazione n. 12725 del           
22 dicembre 2000, integrata con determinazione n. 7966 del 2 luglio             
2003.                                                                           
Il collaudo sara' svolto in corso d'opera, con prioritaria attenzione           
a fasi lavorative di particolare importanza preventivamente segnalate           
dalla direzione lavori, anche in relazione a quanto eventualmente               
previsto nel "visto di conformita'".                                            
Lo stesso collaudo avra' anche valenza di controllo della regolarita'           
degli atti contabili necessari ai fini della liquidazione dei                   
contributi secondo le modalita' esplicitate nel successivo Allegato             
3.                                                                              
9. Controversie                                                                 
Nel caso insorgano controversie fra soggetto attuatore e Servizio               
Tecnico di Bacino territorialmente competente in merito alla                    
apposizione del "visto di conformita'" o agli adempimenti connessi              
con l'attivita' di vigilanza e controllo di cui al punto precedente,            
il Responsabile del Servizio Riqualificazione urbana esperisce un               
tentativo di accordo bonario fra le parti in causa, acquisendo i                
relativi pareri.                                                                
Qualora non si raggiunga il predetto accordo, su segnalazione del               
Responsabile del Servizio Riqualificazione urbana, il Direttore                 
generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita'                
provvede con proprio atto definitivo a disporre in merito alla                  
controversia adottando le misure necessarie.                                    
ALLEGATO 3                                                                      
Modalita' di erogazione dei contributi spettanti ai soggetti                    
attuatori                                                                       
Premessa                                                                        
Le richieste di erogazione del contributo, da parte dei soggetti                
attuatori, successivamente all'ottenimento del "visto di                        
conformita'", sono distinte in relazione agli importi indicati nella            
colonna 1 dell'Allegato 1, come di seguito riportato.                           
Per importi inferiori o uguali a 200.000,00 Euro le richieste devono            
essere trasmesse al Servizio Riqualificazione urbana secondo le                 
seguenti modalita' (in alternativa tra loro):                                   
- in un'unica soluzione, a lavori ultimati dietro presentazione della           
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'allegato             
Modello 3.d;                                                                    
- in corso di realizzazione dell'intervento richiedendo                         
l'erogazione:                                                                   
- di un primo acconto, pari al 20% della somma ammessa a                        
finanziamento, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva             
di atto di notorieta' di cui al Modello 3.a;                                    
- di un unico stato d'avanzamento, previo recupero proporzionale                
dell'acconto se e' stato richiesto, e dietro presentazione unicamente           
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al                 
Modello 3.b;                                                                    
- del saldo corrispondente allo svincolo delle ritenute a garanzia              
pari al 5% dell'importo netto dei lavori ammessi a finanziamento,               
dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di               
notorieta' di cui al Modello 3.c, a lavori ultimati e dietro                    
presentazione del certificato di regolare esecuzione.                           
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati Modelli devono essere             
redatte e sottoscritte dal responsabile del procedimento; nei casi in           
cui la nomina di quest'ultimo non sia prevista per legge, le                    
dichiarazioni saranno redatte dal direttore dei lavori e sottoscritte           
sia da quest'ultimo che dal legale rappresentante dell'ente.                    
Per tali interventi e' previsto il controllo a campione, secondo il             
criterio della casualita' numerica, nella misura del 15% del totale.            
La Regione si riserva la facolta' di sottoporre a controllo ulteriori           
interventi laddove siano state rilevate anomalie.                               
Il controllo sara' diretto a verificare:                                        
- la coerenza degli interventi agli obiettivi dell'ordinanza                    
3124/01;                                                                        
- la correttezza delle procedure seguite dai soggetti attuatori nel             
corso della realizzazione e della rendicontazione degli interventi.             
Con uno o piu' atti del Responsabile del Servizio Riqualificazione              
urbana saranno resi noti gli interventi ricadenti nel campione,                 
unitamente ai nominativi dei funzionari incaricati e del responsabile           
del procedimento di controllo. Questi ultimi saranno designati dal              
Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente                    
competente, su richiesta del Responsabile del Servizio                          
Riqualificazione urbana.                                                        
A seguito della scelta del campione il Servizio Tecnico di Bacino               
territorialmente competente richiedera' agli enti interessati tutta             
la documentazione contabile necessaria alle verifiche di cui sopra,             
provvedendo successivamente a trasmettere gli esiti del controllo al            
Servizio Riqualificazione urbana per gli adempimenti di competenza.             
Per importi superiori a 200.000,00 Euro ogni richiesta deve essere              
prima verificata dal collaudatore che esprime il proprio nulla osta             
da allegare alle singole domande di liquidazione che devono essere              
poi trasmesse al Servizio Riqualificazione urbana secondo le seguenti           
modalita'.                                                                      
a) Richiesta di un acconto (20%) L'ente trasmette la richiesta di               
liquidazione di un acconto, pari al 20% dell'importo del contributo             
massimo liquidabile, dietro presentazione della dichiarazione                   
sostitutiva di atto di notorieta' di cui al Modello 3.a, unitamente             
al verbale di visita del collaudatore che attesti l'effettivo inizio            
lavori.                                                                         
b) Richiesta di liquidazione per stati di avanzamento Il soggetto               
attuatore puo' successivamente trasmettere la richiesta di                      
liquidazione per stati di avanzamento lavori, secondo quanto previsto           
nel capitolato speciale d'appalto, previo recupero proporzionale                
dell'acconto se e' stato richiesto, dietro presentazione della                  
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al Modello               
3.b, allegando il verbale di visita del collaudatore in corso                   
d'opera.                                                                        
c) Richiesta del saldo corrispondente allo svincolo Il soggetto                 
attuatore, successivamente alla ultimazione dei lavori, trasmette la            
richiesta del saldo corrispondente allo svincolo delle ritenute a               
garanzia pari al 5% dell'importo netto dei lavori ammessi a                     
finanziamento, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva             
di atto di notorieta' di cui al Modello 3.c, allegando il certificato           
di collaudo.                                                                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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