DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2002, n. 1911
Delibera: alienazione al Comune di Rimini del complesso immobiliare "ex Colonia Novarese"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di disporre per le ragioni espresse in premessa il passaggio del
bene meglio individuato in premessa dalla categoria del demanio
regionale a cui appartiene, a quella dei beni disponibili.
Dell'avvenuta adozione del presente atto verra' dato avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del terzo comma dell'art.
2, L.R. 11/89;
2) di vendere a trattativa privata diretta al Comune di Rimini
l'immobile descritto in premessa in localita' Miramare di Rimini -
Via Principe di Piemonte, denominato "ex Colonia Novarese", meglio
distinto catastalmente come segue:
al CT del Comune di Rimini: foglio 125, particelle: 24, superficie
35.420, qual. ente urbano, partita 1; 68, superficie 2.293, qual.
ente urbano, partita 1; 92, superficie 3.097, qual. ente urbano,
partita 1
al CF del Comune di Rimini: foglio 125, particella 24, zona censuaria
2, categoria B/1, classe 3, consistenza di 32.695 mc., rendita Euro
40.525,45. Annesse alla particella 24 vi sono le particelle 502 e
503;
3) di stabilire che l'alienazione avvenga alle ulteriori, concordate
condizioni:
a) il prezzo della vendita e' stabilito in Euro 2.875.000,00 e sara'
corrisposto nella seguente maniera: - quanto ad Euro 862.500,00 (pari
al 30% del prezzo complessivo) da pagarsi al momento della stipula
dell'atto di vendita; - quanto ad Euro 2.012.500,00, residuo importo
del prezzo, in n. 10 rate semestrali posticipate di Euro 201.250,00
ciascuna decorrenti dalla data di stipula del contratto con la
maggiorazione degli interessi di cui all'art. 16 della L.R. 10/00
calcolati sulla parte residua del debito al tasso corrisposto dagli
Istituti tesorieri sul conto unico di Tesoreria regionale. A tal fine
l'alienante ogni anno comunichera' alla parte acquirente l'importo
delle singole rate comprensivo degli interessi di cui sopra;
b) la compravendita e' voluta a corpo e non a misura;
c) il bene e' trasferito nello stato di fatto e di diritto nel quale
si trova, con tutti i diritti e le servitu' attive e passive se ed in
quanto e come esistenti od aventi ragione legale di esistere;
d) l'alienante, pur garantendo la proprieta' e la legittima
provenienza del bene, nonche' la sua liberta' da privilegi, ipoteche,
trascrizioni pregiudizievoli ed oneri anche fiscali e' esonerato dal
consegnare la relativa documentazione;
e) le spese contrattuali inerenti e conseguenti al trasferimento
saranno a carico della parte acquirente;
f) il presente trasferimento immobiliare e' esente dall'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili ai sensi dell'art.
25, lett. b) della Legge 26 ottobre 1972, n. 643;
g) di conferire al Responsabile del Servizio Patrimonio e
Provveditorato, dott.ssa Anna Fiorenza, che provvedera' a stipulare
in nome e per conto della Regione, mandato da inserire nel rogito,
fatta salva la sostanza del negozio cosi' come risulta configurato
nel presente provvedimento, le precisazioni ed integrazioni che si
rendessero necessarie o utili a definire in tutti i suoi aspetti il
negozio stesso, con facolta' quindi di provvedere in via
esemplificativa ad una piu' completa ed esatta descrizione
dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali
intervenuti nella descrizione catastale, nonche' nell'individuazione
e denominazione della controparte, ed includere clausole d'uso e
rito;
4) le entrate di cui al punto 3), lettera a), saranno introitate al
Capitolo 05050 "Entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili
patrimoniali" del bilancio regionale negli esercizi di rispettiva
competenza.