REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2003, n. 1949

Disposizioni applicative dei Reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 e successive modificazioni relative a potenziale viticolo regionale, classificazione varieta' di viti per uve da vino, tenuta e gestione albi ed elenchi dei vigneti DOCG, DOC e IGT

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, in data 17 maggio               
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;              
- il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, in data 31                
maggio 2000 e successive modificazioni, relativo alle modalita' di              
applicazione del sopracitato Regolamento (CE) n. 1493/99, con                   
particolare riferimento al "potenziale produttivo";                             
- la Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la "Nuova disciplina               
delle denominazioni di origine dei vini", che agli articoli 14 e 15             
detta disposizioni per la denuncia delle superfici "vitate" e la                
costituzione degli albi dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle             
vigne IGT;                                                                      
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 ed in particolare il combinato                  
disposto dell'art. 3, comma 1 e comma 2, lett. 1 bis), laddove                  
trasferisce alle Province e Comunita' Montane le funzioni                       
amministrative in materia di agricoltura riservando alle sole                   
Province le funzioni amministrative in materia di offerta dei                   
prodotti agricoli e di regolamentazione dei mercati;                            
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del             
26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica            
Italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termini e                    
modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;                          
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 27           
marzo 2001, che all'articolo 5 dispone che le Regioni istituiscono ed           
aggiornano gli albi dei vigneti DOC e DOCG e gli elenchi delle vigne            
IGT, secondo modalita' e criteri definiti in specifico accordo                  
adottato tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali, le              
Regioni e Province autonome;                                                    
- l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle Politiche agricole e           
forestali, le Regioni e Province autonome in materia di                         
classificazione delle varieta' di vite, pubblicato nella Gazzetta               
Ufficiale n. 212 del 10/9/2002, che all'art. 1 stabilisce che la                
classificazione delle varieta' di vite per uva da vino viene                    
effettuata dalle Regioni e Province autonome sulla base di linee                
generali contenute nell'accordo medesimo;                                       
considerato:                                                                    
- che le misure di gestione del potenziale viticolo possono essere              
applicate attraverso la determinazione di disposizioni regionali                
relative a criteri, termini e procedure per l'impianto,                         
l'estirpazione e il reimpianto dei vigneti, nonche' per la                      
realizzazione, in deroga al divieto comunitario, di vigneti destinati           
a finalita' sperimentali, al consumo familiare ed alla produzione dei           
materiali di moltiplicazione;                                                   
- che e' necessario confermare l'esclusione del territorio della                
regione Emilia-Romagna dal regime di concessione del premio di                  
abbandono definitivo dei vigneti, determinato con deliberazione del             
Consiglio regionale n. 662 del 26 giugno 1997, allo scopo di                    
assicurare alle cantine presenti sul territorio regionale il                    
conferimento delle uve;                                                         
- che e', altresi', necessario sospendere fino a nuove disposizioni             
il trasferimento dei diritti di reimpianto dei vigneti verso aziende            
ubicate all'esterno del territorio regionale, al fine di mantenere in           
equilibrio il potenziale vitivinicolo dichiarato dai produttori alla            
data dell'1 settembre 2000;                                                     
- che - in attuazione dell'art. 5 del DM 27 marzo 2001 e dei suddetti           
accordi adottati tra il Ministero delle Politiche agricole e                    
forestali, le Regioni e Province autonome in materia viticola - e'              
necessario procedere:                                                           
a) all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento degli albi dei              
vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT;                             
b) alla classificazione delle varieta' di vite per uve da vino                  
coltivate in Emilia-Romagna;                                                    
c) all'autorizzazione di nuove varieta' di vite per uve da vino che             
possono essere coltivate in Emilia-Romagna;                                     
dato atto:                                                                      
- che la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia                   
vitivinicola - a partire dal DPR n. 930 del 12 luglio 1963 e dal Reg.           
CEE n. 3800 del 16 dicembre 1981, successivamente confermato dal                
citato Reg. (CE) n. 1493/1999 - individua:                                      
a) il livello provinciale come unita' amministrativa di base per la             
costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG           
e DOC e degli elenchi delle vigne IGT;                                          
b) il livello regionale come unita' amministrativa di base per la               
classificazione delle varieta' di vite coltivate e per il                       
riconoscimento di nuove varieta' per uve da vino idonee alla                    
coltivazione per la produzione di uva da vino;                                  
- che l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei                 
vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle vigne IGT costituiscono                 
attivita' di quantificazione dell'offerta dei prodotti di qualita' e            
di regolamentazione del mercato;                                                
- che le Province sono in grado di esprimere una visione unitaria               
delle problematiche complessive connesse alla costituzione, alla                
tenuta e all'aggiornamento degli albi dei vigneti dei rispettivi                
territori;                                                                      
- che i vigneti idonei alla produzione di vini DOCG, DOC e IGT devono           
essere iscritti in appositi albi ed elenchi;                                    
ritenuto pertanto:                                                              
- che l'ambito territoriale provinciale rappresenti l'unita'                    
geografica di base per la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento             
degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne;                             
- che l'ambito territoriale regionale rappresenti l'unita' geografica           
di base per la classificazione delle varieta' di vite per uve da vino           
idonee alla coltivazione;                                                       
atteso che e' necessario procedere con urgenza all'istituzione, alla            
tenuta ed all'aggiornamento dei suddetti albi ed elenchi, onde                  
consentire ai produttori interessati di assolvere agli adempimenti              
previsti dalla normativa vigente e entro il termine fissato                     
dall'accordo ministeriale;                                                      
ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza assumendo i                 
poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19 - secondo comma            
- lett. i) - dello Statuto, salva ratifica;                                     
vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001, ed in particolare                     
l'articolo 37, comma 4;                                                         
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'area Agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il               
punto 4.1.1. dell'Allegato;                                                     
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai             
sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta             
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adottare le disposizioni per l'applicazione del Regolamento               
(CE) n. 1493/1999 e successivi Regolamenti di attuazione in ordine al           
potenziale viticolo regionale di cui all'Allegato A), parte integrale           
e sostanziale della presente deliberazione;                                     
2) di stabilire che gli albi dei vigneti DOCG e DOC e gli elenchi               
delle vigne IGT devono essere istituiti, tenuti, aggiornati, secondo            
norme, termini e procedure conformi a quanto stabilito nell'Allegato            
B), anch'esso parte integrante e sostanziale della presente                     
deliberazione;                                                                  
3) di dare atto che spettano alle Province e Comunita' Montane le               
funzioni amministrative concernenti la gestione del potenziale                  
viticolo regionale, mentre spettano alle Province l'istituzione, la             
tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli              
elenchi delle vigne IGT;                                                        
4) di approvare la modulistica relativa alle domande e procedure per            
la gestione del potenziale viticolo di cui all'Allegato C) parte                
integrale e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che            
il Responsabile del Servizio Produzioni vegetali provvedera' con                
proprio atto alle eventuali modificazioni che si rendessero                     
necessarie;                                                                     
5) di delegare la Giunta regionale ad adottare tutti gli atti                   
necessari ad adeguare le disposizioni approvate con il presente atto            
alle successive normative emanate in materia dai competenti Organi              
comunitari e nazionali, dando atto che il Responsabile del Servizio             
Produzioni vegetali potra' aggiornare, con propri atti, l'elenco                
delle varieta' di vite coltivate in Emilia-Romagna, la modulistica e            
la tempistica procedurale degli adempimenti connessi alla gestione              
del potenziale vitivinicolo regionale, al fine di assicurare la                 
corretta applicazione delle disposizioni medesime;                              
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna;                                                         
7) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio                   
regionale ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, lettera i) dello            
Statuto.                                                                        
Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2003             
con atto n. 520                                                                 
ALLEGATO A                                                                      
Disposizioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e             
del Regolamento (CE) n. 1227/2000 di attuazione e successive                    
modificazioni relative al potenziale viticolo regionale                         
1. Premessa                                                                     
L'organizzazione comune del mercato del vino e' disciplinata dal                
Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (di             
seguito Regolamento) e dal Regolamento 1227/2000 della Commissione,             
del 31 maggio 2000 (di seguito Regolamento di attuazione). Le                   
presenti disposizioni disciplinano le modalita' applicative delle               
norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, in particolare in             
ordine alla gestione del potenziale produttivo regionale.                       
2. Indicazioni generali                                                         
2.1. Il produttore che intenda impiantare, estirpare, reimpiantare,             
realizzare un sovrainnesto, modificare la forma di allevamento di un            
vigneto o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato             
da terzi, deve presentare domanda di autorizzazione alla Provincia o            
Comunita' Montana competente per territorio.                                    
2.2. L'Amministrazione competente per territorio effettua                       
l'istruttoria delle domande, concede l'autorizzazione, tiene la                 
registrazione annuale delle autorizzazioni, costituisce per ciascuna            
azienda il fascicolo viticolo di domanda, inserisce nel sistema                 
informatico le informazioni relative alle registrazioni effettuate e            
trasmette alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Agricoltura           
- Servizio Produzioni vegetali - l'elenco delle registrazioni                   
medesime, entro 50 giorni successivi alla fine di ogni campagna                 
viticola.                                                                       
Nel fascicolo di domanda confluiscono i dati relativi alle                      
dichiarazioni di superfici vitate, interventi realizzati, superfici             
iscritte agli albi o elenchi ovvero tutta la documentazione relativa            
all'inventario vitivinicolo aggiornato dell'azienda. Inoltre                    
l'Amministrazione puo', in ogni momento della campagna viticola,                
eseguire i controlli in loco per verificare la conformita' delle                
opere realizzate rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione.                
2.3. La campagna viticola inizia l'1 agosto di ogni anno e termina il           
31 luglio dell'anno successivo. Per ogni ulteriore disposizione                 
concernente il potenziale viticolo, si rimanda al Regolamento ed al             
Regolamento di attuazione, nonche' ai decreti applicativi del                   
Ministro delle Politiche agricole e forestali.                                  
3. Definizione di superficie vitata                                             
3.1. Ai sensi del DM 26 luglio 2000, per superficie vitata s'intende            
quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite           
a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della                  
superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in                    
particolare:                                                                    
a) superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in            
questo caso la superficie vitata da considerarsi e' l'intera                    
superficie catastale della particella;                                          
b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella               
catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e'               
quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite           
a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura              
del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri             
per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora                    
effettivamente esistenti;                                                       
c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie            
vitata da considerarsi, per quanto riguarda le fasce laterali, sara'            
fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate           
per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne qualora                     
effettivamente esistenti.                                                       
3.2. Per superficie vitata irrigua si intende un vigneto dotato                 
dell'impianto irriguo fisso e della fonte di approvvigionamento                 
idrico.                                                                         
4. Riserva regionale dei diritti d'impianto                                     
4.1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 1493/99 e'                   
istituita la "riserva regionale dei diritti d'impianto dei vigneti".            
Alla riserva confluiscono:                                                      
a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti                   
prelevati dalla riserva non utilizzati dal produttore entro la fine             
della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi           
(art. 3, par. 4 e art. 5, par. 6 del Regolamento);                              
b) diritti di reimpianto concessi ai sensi del Reg. CEE n. 822/87 e             
non esercitati prima della fine dell'ottava campagna successiva a               
quella in cui i vigneti sono stati estirpati, diritti di reimpianto             
non esercitati prima della fine della quinta campagna successiva a              
quella in cui i vigneti sono stati estirpati (art. 4, par. 5 del                
Regolamento), diritti di reimpianto acquistati ma non esercitati                
entro il termine previsto;                                                      
c) diritti di reimpianto conferiti alla riserva a titolo gratuito da            
parte dei produttori (art. 5, par. 2, lett. b del Regolamento);                 
d) diritti di reimpianto derivanti dalla regolarizzazione di vigneti            
illegali ottenuta con il metodo di cui alla lett. b), art. 2, par. 3            
del Regolamento.                                                                
4.2. I diritti della riserva sono destinati per l'80% ai vini DOCG o            
DOC (denominazione d'origine controllata e garantita o denominazione            
d'origine controllata) e per il 20% ai vini IGT (indicazione                    
geografica tipica). Sono assegnati soltanto alle Province dove la               
produzione, a seguito delle valutazioni effettuate, risulta                     
largamente inferiore alla domanda.                                              
4.3. La Regione assegna alle Amministrazioni i diritti della riserva,           
tenendo conto dei piani viticoli provinciali, sulla base dei quali e'           
stato definito il piano viticolo regionale. Il riparto si effettua              
per il 60% in base all'incidenza della superficie vitata iscritta               
agli albi DOCG o DOC, rispetto al totale della DOCG e DOC regionale,            
e per il 40% in base all'incidenza della superficie vitata iscritta             
agli elenchi IGT rispetto al totale della IGT regionale. Le                     
Amministrazioni competenti per territorio, possono riservare il 10%             
della quota a loro assegnata a favore dei produttori che intendano              
introdurre, per la prima volta, in azienda la coltivazione della                
vite, per la produzione di vini DOCG o DOC o che intendano mantenere            
impianti di vite sperimentali le cui prove si sono concluse con esito           
positivo.                                                                       
4.4. Ai fini della concessione dei diritti della riserva, le                    
Amministrazioni adottano una graduatoria di merito delle domande                
sulla base di punteggi e condizioni di seguito riportati:                       
a) punteggi: - imprenditore titolare di azienda a prevalente                    
superficie viticola con eta' compresa tra 18 e 40 anni: punti 10; -             
imprenditore titolare di azienda a prevalente superficie viticola con           
eta' maggiore a 40 anni: punti 5; - vigneto DOCG o DOC in collina:              
punti 10; - vigneto DOCG o DOC in pianura: punti 6; - meccanizzazione           
integrale vigneto in collina: punti 10; - meccanizzazione parziale              
vigneto in collina: punti 6; - superficie vitata iscritta agli albi             
dei vigneti DOCG o DOC per almeno l'80% e rivendicata per oltre il              
50% nelle ultime due campagne: punti 15;                                        
b) condizioni del richiedente: - condurre un'azienda in regola con le           
norme vigenti in materia; - aver presentato la dichiarazione di                 
superficie vitata; - non disporre di diritti in portafoglio o                   
disporne in misura insufficiente per la realizzazione dell'impianto             
previsto nella domanda di assegnazione; - avere gia' realizzato                 
superfici vitate autorizzate precedentemente; - disporre di locali ed           
attrezzature idonei alla vinificazione o, in caso contrario,                    
dimostrare di essere nelle condizioni di conferire le uve a cantine             
autorizzate alla produzione di vini DOCG o DOC; - impegno a condurre            
il vigneto per un periodo non inferiore a dieci anni; - impegno a               
mantenere iscritto il vigneto all'albo DOCG o DOC per un periodo non            
inferiore a dieci anni; - non aver ceduto a terzi diritti di                    
reimpianto; - impegno a non cedere diritti originati                            
dall'estirpazione di vigneti preesistenti in azienda per il periodo             
di validita' del Regolamento; - non aver beneficiato del premio di              
abbandono definitivo di superfici vitate; - aver presentato la                  
dichiarazione di produzione dell'ultima vendemmia nel caso fosse                
obbligato.                                                                      
4.5. La concessione di diritti d'impianto della riserva e':                     
a) a titolo gratuito per i produttori di eta' inferiore a                       
quarant'anni, dotati di una sufficiente capacita' professionale, che            
s'insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualita' di            
capo azienda. I requisiti di sufficiente capacita' professionale                
devono essere conformi a quanto previsto al riguardo nel piano                  
regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;                      
b) a titolo oneroso per tutti gli altri produttori. Le Province                 
possono ammettere tra i beneficiari anche i vivaisti, a condizione              
che i diritti siano destinati contestualmente sia alla produzione di            
vino DOCG, DOC o IGT sia di piante madri per marze. Il corrispettivo            
- fissato in Euro 5.500 per ettaro per i vigneti destinati alla                 
produzione di vini DOCG o DOC e in Euro 6.500 per ettaro per i                  
vigneti destinati alla produzione di vini IGT - e' incamerato                   
dall'Amministrazione che concede il diritto.                                    
4.6. I diritti della riserva si estinguono se non sono assegnati                
entro la quinta campagna successiva a quella in cui sono in essa                
confluiti.                                                                      
4.7. I produttori esercitano i diritti della riserva entro la seconda           
campagna successiva a quella in cui sono concessi. Decorso tale                 
termine, i diritti non utilizzati sono revocati e depositati nella              
riserva, ai sensi dell'art. 5, par. 2, lettera a) del Regolamento. A            
tale fine le Province e le Comunita' Montane comunicano alla Regione            
- Direzione generale Agricoltura - entro 50 giorni successivi alla              
fine di ogni campagna viticola, i dati relativi ai diritti scaduti o            
revocati. I diritti confluiscono nella riserva regionale con atto               
dirigenziale.                                                                   
5. Estirpazione dei vigneti                                                     
5.1. Ai fini dell'estirpazione del vigneto il conduttore deve                   
presentare domanda di autorizzazione alla Provincia o Comunita'                 
Montana competente per territorio. I lavori di estirpazione possono             
iniziare soltanto se autorizzati dall'Amministrazione in cui e' stata           
presentata la domanda. L'estirpazione origina un diritto di                     
reimpianto, ovvero il diritto a realizzare nella stessa azienda una             
superficie vitata equivalente a quella stabilita nell'attestato di              
estirpazione. La procedura e' la seguente:                                      
a) l'agricoltore presenta la domanda di estirpazione alla Provincia o           
Comunita' Montana competente per territorio, utilizzando il modello             
n. 1 in allegato. Alla domanda, contenente il numero della                      
dichiarazione di superficie vitata ed il numero della dichiarazione             
di produzione presentata nell'ultima campagna, devono essere allegati           
anche i documenti atti a comprovare il titolo di possesso e la                  
superficie da estirpare;                                                        
b) l'Amministrazione esperisce gli opportuni accertamenti anche con             
sopralluogo in azienda e concede, sulla base delle informazioni                 
acquisite nel corso dell'istruttoria, l'autorizzazione                          
all'estirpazione, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda,            
utilizzando il modello n. 2/1 in allegato. L'autorizzazione e' valida           
soltanto per la campagna viticola successiva a quella in cui e' stata           
rilasciata. Il produttore che intenda estirpare il vigneto oltre il             
suddetto termine dovra' presentare un'altra domanda di                          
autorizzazione;                                                                 
c) il produttore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla            
ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto e' stato estirpato,           
utilizzando il modello n. 3/1 in allegato. Qualora il produttore non            
provveda, entro il termine previsto, la validita' del diritto decorre           
dalla data di autorizzazione dell'estirpazione;                                 
d) l'Amministrazione effettua il collaudo entro 60 giorni dalla data            
di comunicazione di fine lavori e concede all'interessato l'attestato           
di estirpazione, utilizzando il modello n. 4/1 in allegato.                     
5.2. In ciascun attestato di estirpazione deve essere sempre                    
riportata la resa di uva per ettaro del vigneto estirpato, come di              
seguito indicato:                                                               
a) per i diritti di reimpianto originati dalla estirpazione di                  
superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti DOCG, DOC o agli                
elenchi delle vigne IGT, la resa di uva per ettaro e' quella prevista           
nel disciplinare di produzione della DOCG o DOC o IGT. In caso di               
vigneti iscritti a piu' albi o elenchi, la resa per ettaro e' quella            
ottenuta dalla media delle rese previste nei rispettivi disciplinari            
di produzione;                                                                  
b) per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti           
non iscritti agli albi o elenchi, la resa per ettaro e' ottenuta                
dalla media delle rese previste nei disciplinari dei vini IGT                   
prodotti nel territorio provinciale in cui e' ubicato il vigneto.               
6. Estirpazione e reimpianto del vigneto                                        
6.1. La domanda di estirpazione e reimpianto e' diretta ad ottenere             
l'autorizzazione ad estirpare e reimpiantare nella stessa azienda e             
nel corso della medesima campagna una superficie vitata equivalente a           
quella estirpata.                                                               
6.2. L'iter procedurale e' il seguente:                                         
a) l'agricoltore presenta la domanda alla Provincia o Comunita'                 
Montana competente per territorio, utilizzando il modello n. 1 in               
allegato. Nella domanda devono essere indicati sia il numero della              
dichiarazione di superficie vitata o del relativo aggiornamento sia             
il numero della dichiarazione di produzione e devono essere allegati            
i documenti atti a comprovare il titolo di possesso, la superficie da           
estirpare e quella che s'intende reimpianatare;                                 
b) l'Amministrazione esperisce gli opportuni accertamenti anche in              
azienda e concede, sulla base di informazioni assunte nel corso                 
dell'istruttoria, l'autorizzazione ad estirpare e reimpiantare in               
azienda una superficie vitata equivalente a quella estirpata, entro             
90 giorni dalla presentazione della domanda, utilizzando il modello             
n. 2/3 in allegato;                                                             
c) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla            
ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto e' stato estirpato,           
utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;                                      
d) l'Amministrazione verifica, entro 60 giorni dalla data di                    
comunicazione di fine lavori, se il vigneto e' stato estirpato ed               
invia al produttore l'attestato previsto, utilizzando il modello in             
allegato n. 4/3;                                                                
e) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla            
ultimazione dei lavori, la data in cui il reimpianto del vigneto e'             
stato ultimato, utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;                      
f) l'Amministrazione verifica, entro 60 giorni dalla data di                    
comunicazione di fine lavori, le opere eseguite e, se l'impianto e'             
conforme alle norme prescritte nell'autorizzazione, invia al                    
produttore l'attestato previsto, utilizzando il modello in allegato             
n. 4/3.                                                                         
7. Validita' diritti di reimpianto                                              
7.1. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, i diritti di                     
reimpianto possono essere assegnati previa regolare estirpazione di             
una superficie vitata per la produzione di uva da vino iscritta allo            
schedario. Il diritto e' valido fino al termine della quinta campagna           
successiva a quella in cui il vigneto e' stato estirpato. I diritti             
di reimpianto assegnati prima dell'entrata in vigore del Regolamento,           
sono validi fino all'ottava campagna successiva a quella in cui le              
rispettive superfici vitate sono state estirpate. Alla scadenza i               
diritti non utilizzati confluiscono nella riserva regionale.                    
8. Reimpianto dei vigneti                                                       
8.1. Il reimpianto di un vigneto puo' essere effettuato soltanto in             
forza di un diritto. Il diritto di reimpianto puo' essere ottenuto              
mediante l'estirpazione di una equivalente superficie vitata o                  
acquistato da un altro produttore o dalla riserva regionale o in                
forza di una precedente normativa. Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del             
Regolamento, i diritti di reimpianto possono essere assegnati anche             
anticipatamente ai produttori che s'impegnano ad estirpare una                  
superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna             
successiva a quella in cui il vigneto e' stato impiantato.                      
8.2. L'iter procedurale e' il seguente:                                         
a) l'agricoltore presenta domanda alla Provincia o Comunita' Montana            
competente per territorio, utilizzando il modello n. 1 in allegato;             
b) l'Amministrazione concede l'autorizzazione, entro 90 giorni dalla            
data di presentazione della domanda, previa verifica di fattibilita'            
del reimpianto, utilizzando il modello n. 2/2 in allegato.                      
L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto e' valida              
per due campagne successive a quella in cui e' stata concessa e nei             
limiti massimi della validita' del diritto medesimo. Se entro il                
suddetto periodo il produttore non esercita il diritto dovra'                   
presentare un'altra domanda di reimpianto;                                      
c) il produttore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla            
ultimazione dei lavori, la data in cui il reimpianto e' stato                   
realizzato, utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;                          
d) l'Amministrazione verifica in loco se il vigneto e' stato                    
realizzato in conformita' all'autorizzazione ed invia all'interessato           
l'attestato previsto, utilizzando il modello n. 4/2 in allegato.                
9. Diritto di reimpianto anticipato                                             
9.1. Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Regolamento, il diritto di                
reimpianto anticipato di un vigneto e' concesso al produttore che               
s'impegna per iscritto ad estirpare in un'unica soluzione                       
un'equivalente superficie vitata esistente in azienda, entro un                 
periodo massimo di tre anni dalla data di realizzazione del nuovo               
impianto. L'impegno deve essere corredato da polizza fideiussoria               
stipulata a favore dell'Amministrazione competente per territorio,              
per un importo pari a Euro 5.500 per ettaro e con durata fino                   
all'estirpazione del vecchio vigneto.                                           
9.2. Per ottenere il diritto di reimpianto anticipato di un vigneto             
e' necessario che il produttore dimostri di non possedere diritti in            
portafoglio o di possederne in quantita' insufficiente per la                   
realizzazione del progetto.                                                     
9.3. Fino a quando non e' stato estirpato il vecchio vigneto non e'             
consentito produrre vino da commercializzare con uve che provengono             
simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare. In           
caso di produzione simultanea, i prodotti vitivinicoli ottenuti da              
uno dei due vigneti possono essere messi in circolazione soltanto se            
destinati alla distillazione (art. 4 del Regolamento di attuazione).            
In tale caso le operazioni devono essere preventivamente autorizzate            
da parte dell'Amministrazione che ha concesso il diritto di                     
reimpianto anticipato e segnalate all'Ufficio Repressione Frodi                 
competente per territorio. In caso di non estirpazione o di                     
estirpazione solo in parte del vecchio vigneto entro il termine                 
stabilito, il reimpianto anticipato e' considerato illegale e quindi            
soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.                 
9.4. L'iter procedurale per effettuare un reimpianto anticipato e' il           
seguente:                                                                       
a) l'agricoltore presenta domanda alla Provincia o Comunita' Montana            
competente per territorio, utilizzando il modello n. 1 in allegato.             
Nella domanda il produttore deve indicare anche come intenda                    
garantire che non sara' prodotta uva nel nuovo vigneto prima della              
fine del terzo anno d'impianto o che l'uva eventualmente prodotta               
prima del suddetto termine sara' utilizzata soltanto se destinata               
alla distillazione;                                                             
b) l'Amministrazione entro 90 giorni dalla data di presentazione                
della domanda, se l'istruttoria si e' conclusa favorevolmente,                  
richiede all'azienda la seguente documentazione: - impegno per se' e            
per gli aventi causa ad estirpare il vecchio vigneto entro il termine           
stabilito; - garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione,               
pari a Euro 5.500 per ettaro, a titolo di cauzione dell'impegno                 
assunto;                                                                        
c) l'Amministrazione concede, entro 30 giorni dalla presentazione               
della documentazione di cui al precedente punto b), l'autorizzazione            
utilizzando il modello in allegato n. 2/2. L'autorizzazione e' valida           
per due campagne successive a quella in cui e' stata concessa.                  
Nell'autorizzazione devono essere evidenziati gli obblighi assunti              
dal richiedente e le prescrizioni del caso;                                     
d) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla            
ultimazione dei lavori, la data in cui il nuovo vigneto e' stato                
realizzato, utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;                          
e) l'agricoltore comunica inoltre all'Amministrazione, entro 30                 
giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il vecchio                  
vigneto e' stato estirpato, utilizzando il modello n. 3/1 in                    
allegato. In mancanza di tale comunicazione l'ufficio procede alle              
verifiche del caso, al fine di attivare l'eventuale procedimento                
sanzionatorio;                                                                  
f) l'Amministrazione verifica in loco se il diritto di reimpianto               
anticipato e' stato esercitato in conformita' all'autorizzazione ed             
invia al richiedente l'attestato con gli adempimenti ed i vincoli               
contrattuali previsti al riguardo, utilizzando il modello in allegato           
n. 4/4. Inoltre verifica se il vecchio vigneto e' stato estirpato ed            
in caso affermativo procede allo svincolo della fideiussione.                   
10. Trasferimento dei diritti di reimpianto                                     
10.1. Ai sensi del Regolamento, art. 4, par. 3, il diritto di                   
reimpianto deve essere esercitato nella stessa azienda in cui il                
vigneto e' stato estirpato. In deroga, il diritto puo' essere                   
trasferito a favore di altri produttori a condizione che sia                    
destinato alla produzione di vini DOCG o DOC o IGT o piante madri per           
marze e che non aumenti la resa d'uva per ettaro fissata nel diritto            
di reimpianto. Il diritto trasferito deve essere esercitato entro e             
non oltre la fine della seconda campagna successiva a quella in cui             
e' stato autorizzato il trasferimento ed entro i limiti di validita'            
del diritto medesimo. Qualora il produttore non provveda entro il               
suddetto termine il diritto confluisce alla riserva regionale. In               
caso di trasferimento su una superficie con maggiore resa unitaria,             
allo scopo di evitare un aumento del potenziale produttivo, al                  
diritto si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di              
aumento della resa d'uva per ettaro. La percentuale di aumento si               
ottiene facendo il rapporto tra la resa stabilita nel diritto e                 
quella prevista nel disciplinare di produzione della zona di                    
destinazione. Il diritto equivalente che puo' essere esercitato,                
rispetto a quello acquistato, si calcola moltiplicando il diritto               
acquistato per la percentuale di aumento della resa unitaria. A                 
titolo indicativo si riporta il seguente esempio: trasferimento di un           
diritto di reimpianto originato dall'estirpazione di un ettaro di               
vigneto con resa d'uva per ettaro pari a t. 0,80, destinato alla                
produzione di un vino DOC il cui disciplinare di produzione prevede             
una resa d'uva per ettaro pari a t. 1,40.                                       
Poiche' la resa unitaria aumenta si procede al calcolo dei seguenti             
dati:                                                                           
- percentuale di aumento della resa unitaria del diritto a seguito              
del trasferimento = 0,80/1,40 = 0,57 o 57%;                                     
- diritto equivalente ammesso al trasferimento con una resa unitaria            
di t. 1,40 : ettari 1,00 x 0,57 = ettari 0.57.00.                               
In questo caso con un ettaro di vigneto estirpato, si puo'                      
reimpiantare una superficie di ettari 0.57.00.                                  
10.2. Al fine di incrementare la percentuale di produzione dei vini             
di qualita', i diritti di reimpianto possono essere trasferiti alle             
condizioni di seguito indicate:                                                 
a) trasferimento dei diritti originati dalla estirpazione di vigneti            
iscritti agli albi delle DOCG o DOC o all'elenco delle IGT. Sono                
ammessi al trasferimento soltanto i diritti destinati alla produzione           
di vini di categoria superiore o di pari categoria, a condizione che            
la resa di uva per ettaro del nuovo vigneto non aumenti rispetto a              
quella stabilita nel diritto. In caso di trasferimenti verso                    
superfici con maggiore resa unitaria al diritto si applica la                   
riduzione prevista al precedente paragrafo 10.1. In caso di                     
trasferimento di diritti da superfici non irrigue verso superfici               
irrigue, al diritto si applica una riduzione pari al 30%;                       
b) trasferimento dei diritti di reimpianto originati da vigneti non             
iscritti agli albi o elenchi. I diritti possono essere trasferiti per           
la produzione di vini DOCG o DOC o IGT;                                         
c) trasferimento dei diritti di reimpianto verso aziende ubicate in             
altre regioni. A decorrere dal 31 marzo 2004 il trasferimento dei               
diritti di reimpianto a favore di aziende ubicate in altre regioni e'           
sospeso fino a nuove disposizioni, al fine di mantenere in equilibrio           
il potenziale produttivo vitivinicolo regionale.                                
10.3. In ambito regionale, il diritto di reimpianto puo' essere                 
ceduto a favore di un'altra persona, fisica o giuridica, o                      
un'associazione di persone avente titolo, con scrittura privata resa            
conforme alle norme di legge, recante, tra l'altro quanto previsto              
nel modello n. 5/3 in allegato.                                                 
L'operatore che ha ceduto il diritto di reimpianto in applicazione              
del Regolamento, non potra' presentare domanda di assegnazione di               
nuovi diritti per il restante periodo di validita' del Regolamento              
medesimo.                                                                       
10.4. La procedura di trasferimento del diritto di reimpianto e' la             
seguente:                                                                       
a) l'acquirente presenta domanda alla Provincia o Comunita' Montana             
nel cui territorio intende trasferire il diritto, utilizzando il                
modello in allegato n. 5/1. Alla domanda devono essere allegati i               
documenti seguenti: 1. copia dichiarazione di produzione della                  
vendemmia precedente presentata dall'azienda cedente; 2. copia                  
dichiarazione superficie vitata presentata da ciascuno dei                      
contraenti, con relative planimetrie aziendali aggiornate sulle quali           
devono essere evidenziate sia la particella da cui proviene il                  
diritto, sia quella in cui lo stesso viene trasferito; 3.                       
dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo d'iscrizione del              
vigneto all'albo della DOCG o DOC o all'elenco delle IGT; 4.                    
attestato originale del diritto di reimpianto recante la resa di uva            
per ettaro; 5. impegno del cedente a non esercitare il diritto                  
oggetto di cessione, utilizzando il modello n. 5/2 in allegato; 6.              
preliminare dell'atto di compravendita del diritto in cui deve essere           
specificato che l'acquirente si assume l'impegno ad iscrivere il                
nuovo impianto all'albo dei vigneti DOCG o DOC o all'elenco delle               
vigne IGT e che il cedente rinuncia ad esercitare il diritto oggetto            
di vendita. L'atto deve essere firmato da tutti i proprietari                   
interessati, sia cedenti sia acquirenti, e corredato dalla fotocopia            
del documento d'identita' valido di tutti i contraenti;                         
b) l'Amministrazione che riceve la domanda di trasferimento trasmette           
a quella che ha concesso il diritto, mediante raccomandata con                  
ricevuta di ritorno, copia del preliminare dell'atto di compravendita           
per le verifiche concernenti la sussistenza del diritto (se originato           
dalla estirpazione di un vigneto irriguo o non irriguo, zona di                 
provenienza, resa per ettaro) nonche' l'esistenza in vita del cedente           
e la veridicita' dei dati dichiarati dal cedente medesimo;                      
c) l'Amministrazione competente ad autorizzare il trasferimento,                
acquisisce agli atti la documentazione richiesta, effettua il                   
riscontro sulla veridicita' della documentazione ricevuta, richiede             
al titolare della domanda l'atto definitivo di compravendita del                
diritto e concede, entro 30 giorni dalla data di acquisizione di                
tutta la documentazione, l'autorizzazione a trasferire ed a                     
reimpiantare in azienda una superficie vitata equivalente al diritto            
acquistato, utilizzando il modello n. 2/2 in allegato. Le                       
Amministrazioni stabiliscono il termine di scadenza per la                      
presentazione dell'atto di acquisto del diritto, al fine di concedere           
l'autorizzazione al trasferimento nei termini previsti;                         
d) la ditta acquirente comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni            
dalla fine dei lavori, la data in cui il vigneto e' stato realizzato,           
utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;                                      
e) l'Amministrazione verifica in loco la conformita' dell'impianto              
alle norme vigenti in materia, emette l'attestato di collaudo finale            
dei lavori, aggiorna il fascicolo viticolo aziendale ed invia                   
all'interessato l'attestato di reimpianto, utilizzando il modello n.            
3/1 in allegato;                                                                
f) l'Amministrazione che ha concesso il trasferimento del diritto               
trasmette copia dell'atto registrato di compravendita a quella che ha           
concesso il diritto medesimo, al fine di consentire l'aggiornamento             
dei dati del fascicolo viticolo dell'azienda cedente e di quelli                
dello schedario vitivinicolo regionale.                                         
11. Nuovi impianti di viti                                                      
11.1. Ai sensi del Regolamento, art. 19, par. 1, e' vietato                     
l'impianto di vigneti per uve da vino, fino al 31 luglio 2010,                  
nonche' il sovrainnesto di varieta' di vite per uve da vino su viti             
diverse da quelle da vino.                                                      
11.2. Ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento, i nuovi impianti           
di vigneti possono essere realizzati soltanto in forza dei diritti              
d'impianto nuovamente creati concessi dall'Unione Europea e dal                 
Ministero delle Politiche agricole e forestali o dei diritti della              
riserva regionale.                                                              
11.3. I nuovi impianti di superfici vitate per la produzione di vini            
a Denominazione di origine e a Indicazione geografica tipica, con               
l'utilizzo dei diritti nuovamente creati, sono concessi sulla base di           
condizioni, procedure e criteri conformi al piano regionale di                  
ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed alle altre                      
disposizioni vigenti in materia.                                                
11.4. In deroga al divieto possono essere concessi diritti di nuovi             
impianti soltanto se destinati:                                                 
a) a favore di produttori i cui terreni vitati siano stati                      
interessati da misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio, per           
motivi di pubblica utilita', adottate in applicazione di norme                  
nazionali o regionali;                                                          
b) alla realizzazione di vigneti per finalita' sperimentali;                    
c) alla realizzazione di vigneti di piante madri per marze;                     
d) alla realizzazione di vigneti per consumo familiare.                         
12. Nuovi impianti di viti sperimentali                                         
12.1. I nuovi impianti di viti sperimentali autorizzati in deroga al            
divieto comunitario, sono validi soltanto per il periodo della                  
sperimentazione. I prodotti da essi ottenuti non possono essere                 
commercializzati, fatto salvo il loro uso nel contesto della                    
sperimentazione. Decorso il periodo stabilito per la sperimentazione            
le viti devono essere estirpate a spese del produttore.                         
L'estirpazione non origina diritti di reimpianto. Le superfici vitate           
non estirpate entro il periodo stabilito sono considerate illegali e            
quindi soggette alle sanzioni previste dalle norme vigenti in                   
materia.                                                                        
12.2. Per le varieta' di viti impiantate a scopo sperimentale le cui            
prove si sono concluse con esito positivo, e' possibile avviare                 
l'iter procedurale per ottenere sia la classificazione delle varieta'           
medesime nell'elenco di quelle idonee alla coltivazione sia il                  
mantenimento dell'impianto a fini commerciali. Allo scopo il                    
produttore puo' utilizzare, previa autorizzazione, un diritto di                
reimpianto o di nuovo impianto. Questa disposizione si applica anche            
ai vigneti sperimentali autorizzati anteriormente all'1 agosto 2000.            
12.3. L'autorizzazione per nuovi impianti destinati alla                        
sperimentazione e' concessa dalla Regione Emilia-Romagna - Direzione            
generale Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali. La procedura di            
autorizzazione e' la seguente:                                                  
a) la domanda puo' essere presentata da aziende viticole singole o              
associate, Consorzi di tutela vini, Enti pubblici o Istituzioni                 
scientifiche operanti nel campo della viticoltura, utilizzando il               
modello n. 1 in allegato. Alla domanda deve essere allegata, tra                
l'altro, una relazione tecnica redatta a cura di un Ente o Istituto             
di ricerca. Nella relazione devono essere indicati gli obiettivi e la           
durata della ricerca, l'ubicazione e 1'entita' delle superfici da               
impiantare, i risultati che si prevede di raggiungere ed il carattere           
innovativo della sperimentazione proposta, nonche' la piena                     
disponibilita' a divulgare i risultati della sperimentazione ed a               
consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre            
istituzioni scientifiche. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o                
sperimentazione devono essere messi a disposizione della Regione.               
Nella domanda devono, essere indicati: 1) il numero della                       
dichiarazione di produzione riferita all'ultima vendemmia qualora sia           
obbligatorio; 2) il numero della dichiarazione di superficie vitata             
qualora sia obbligatorio; 3) i riferimenti catastali, l'estensione              
della superficie vitata da impiantare e la planimetria catastale                
sulla quale risulti evidenziata la posizione del vigneto; 4)                    
l'impegno ad installare in modo visibile, in prossimita' del vigneto            
sperimentale, apposito cartello recante la dicitura: "Impianto                  
sperimentale realizzato ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE)           
n. 1493/1999", superficie, estremi dell'autorizzazione regionale                
all'impianto, data d'impianto e durata della ricerca e/o                        
sperimentazione, denominazione dell'azienda viticola, oggetto e                 
responsabile della sperimentazione; 5) impegno a non iscrivere le               
superfici ad albi dei vigneti DOCG o DOC o all'elenco delle vigne               
IGT, e ad estirpare le medesime a conclusione del periodo di                    
sperimentazione, fatto salvo quanto previsto ai fini del mantenimento           
del vigneto; 6) l'impegno a non commercializzare i prodotti                     
ottenuti;                                                                       
b) la Regione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della                
domanda, effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione,                     
utilizzando il modello n. 2/5 in allegato. Ai fini dell'istruttoria             
la Regione puo' avvalersi del Centro Ricerche Produzioni                        
vegetali-Filiera vitivinicola, con sede a Faenza (RA), per un parere            
di merito sulla validita' della sperimentazione proposta, rispetto              
agli indirizzi ed agli obiettivi del piano regionale di                         
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. L'impianto deve essere            
realizzato entro la seconda campagna viticola successiva a quella in            
cui l'autorizzazione e' stata concessa;                                         
c) entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante deve essere                
comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale                      
Agricoltura, Servizio Produzioni vegetali, la data in cui l'impianto            
e' stato realizzato, utilizzando il modello n. 3/1 in allegato. Il              
responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione            
trasmette alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una                  
relazione sullo stato di avanzamento della tesi ed i risultati                  
conseguiti, nonche' gli eventuali fatti modificativi del progetto.              
Tale disposizione si applica anche agli impianti autorizzati                    
anteriormente all'1 agosto 2000.                                                
12.4. L'ufficio regionale competente in materia verifica in loco se             
l'impianto e' stato realizzato in conformita' all'autorizzazione,               
invia all'interessato l'attestato previsto, utilizzando il modello n.           
4/5 in allegato, tiene la registrazione annuale degli impianti                  
sperimentali autorizzati e comunica al Ministero delle Politiche                
agricole e forestali ed alle Amministrazioni competenti per                     
territorio, entro 60 giorni successivi alla fine della campagna                 
viticola l'elenco delle aziende autorizzate alla sperimentazione.               
13. Vigneti di piante madri per marze                                           
13.1. I nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze            
possono essere realizzati, in deroga al divieto comunitario,                    
unicamente dai produttori in possesso dei requisiti previsti dal DPR            
24/12/1969, n. 1164, relativo alla moltiplicazione del materiale                
vivaistico.                                                                     
Per la realizzazione di tali vigneti sono ammesse soltanto le                   
varieta' di vite per uve da vino idonee alla coltivazione in Italia,            
in base alla classificazione comunitaria. Alla fine del ciclo                   
produttivo i vigneti devono essere estirpati.                                   
L'estirpazione non origina diritti di reimpianto, fatta eccezione per           
i vigneti realizzati con l'impiego di diritti di reimpianto o di                
nuovo impianto.                                                                 
Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate           
malattie dannose o letali per la vite, nonche' le zone che si                   
configurano esposte a tale rischio al momento della domanda o si                
presume che costituiscano un rischio a breve termine.                           
Nel corso del periodo di produzione delle marze le uve prodotte non             
devono essere raccolte o, se raccolte devono essere distrutte (art.             
3, par. 4 del Regolamento di attuazione) o utilizzate per ottenere              
vini destinati alla distillazione (art. 3, par. 4, lettera b) dello             
stesso Regolamento), allo scopo di evitare turbative del mercato.               
La procedura per la realizzazione di vigneti di piante madri per                
marze e' la seguente:                                                           
a) il vivaista presenta la domanda alla Provincia o Comunita' Montana           
competente per territorio e per conoscenza al Servizio Fitosanitario            
regionale, utilizzando il modello n. 1 in allegato;                             
b) l'Amministrazione competente per territorio, entro 30 giorni dalla           
domanda, effettua il controllo sanitario del materiale vegetativo e             
del terreno - avvalendosi del Servizio Fitosanitario addetto al                 
controllo dei vivai, che rilascia il certificato di idoneita'                   
sanitaria e genetica del materiale che s'intende impiegare - e                  
concede l'autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della              
domanda, utilizzando il modello n. 2/5 in allegato;                             
c) il vivaista entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori             
comunica all'Amministrazione la data in cui l'impianto e' stato                 
realizzato, utilizzando il modello n. 3/1 in allegato;                          
d) l'Amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione di fine                
lavori, verifica in loco se l'impianto e' stato realizzato in                   
conformita' all'autorizzazione, invia all'interessato l'attestato               
previsto, utilizzando il modello n. 4 in allegato, tiene la                     
registrazione delle autorizzazioni concesse. Entro 50 giorni                    
successivi alla fine della campagna viticola trasmette alla Regione             
Emilia-Romagna, Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni            
vegetali - ed all'Ufficio Repressione Frodi competente per territorio           
l'elenco degli impianti realizzati.                                             
Gli impianti realizzati con materiali o in ambienti non idonei dal              
punto di vista sanitario devono essere estirpati a spese del                    
proprietario, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario                
regionale.                                                                      
14. Impianti di vite destinati al consumo familiare                             
14.1. In deroga al divieto vigente, possono essere realizzati nuovi             
impianti di viti destinati unicamente al consumo familiare. E'                  
ammessa una superficie massima di mq. 1000 (are 10). I produttori               
interessati non possono coltivare contemporaneamente altri vigneti.             
Le uve possono essere utilizzate per la produzione di vino o di aceto           
balsamico, purche' destinati unicamente al consumo familiare.                   
La procedura e' la seguente:                                                    
a) i produttori interessati a realizzare nuovi impianti per il solo             
consumo familiare o che gia' coltivano vigneti destinati unicamente             
al medesimo scopo, sono soggetti all'obbligo di comunicare alle                 
Province gli estremi catastali dell'impianto, la superficie                     
realizzata, l'ubicazione del vigneto, le varieta' di vite utilizzate            
e la planimetria da cui risulti evidenziata la particella a vigneto,            
utilizzando il modello n. 3/2 in allegato. La comunicazione e'                  
obbligatoria e l'impianto non e' soggetto ad alcuna autorizzazione;             
b) le Amministrazioni competenti per territorio tengono la                      
registrazione delle comunicazioni ricevute ed effettuano controlli a            
campione sugli impianti esistenti, ai fini di verificare se sono                
conformi alle norme vigenti in termini di superficie massima                    
stabilita e di destinazione dei prodotti.                                       
L'estirpazione dei suddetti vigneti non origina diritti di                      
reimpianto. In caso di trasgressione delle norme vigenti il vigneto             
e' considerato illegale. Qualora l'azienda intenda produrre vino da             
commercializzare il produttore puo' utilizzare, previa                          
autorizzazione, un diritto di reimpianto o di nuovo impianto.                   
L'impianto di viti per uso familiare puo' essere destinato a scopi              
commerciali, purche' il vigneto sia conforme alle norme vigenti in              
materia.                                                                        
Le Province e le Comunita' Montane comunicano alla Regione, entro 50            
giorni dalla fine della campagna viticola, le informazioni relative             
agli impianti realizzati nei rispettivi territori di competenza.                
15. Premio per abbandono definitivo di superfici vitate                         
15.1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, puo' essere concesso un             
premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate. Le Regioni               
possono stabilire le superfici per le quali il premio puo' essere               
concesso o subordinarlo ad alcune condizioni, intese a garantire un             
equilibrio tra la produzione e il mercato. Ai fini di assicurare il             
mantenimento dell'equilibrio del potenziale viticolo regionale e di             
garantire ai centri di vinificazione il conferimento delle uve                  
necessarie, il regime di concessione del premio di abbandono                    
definitivo di superfici vitate non si applica al territorio regionale           
fino a nuove disposizioni.                                                      
16. Autorizzazione alla trasformazione di uve da tavola e dei                   
prodotti con esse ottenuti                                                      
16.1. Ai sensi del decreto 6 agosto 1997, art. 3 la Regione,                    
Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali -                 
rilascia l'autorizzazione per la trasformazione delle uve da tavola e           
dei prodotti con esse ottenuti. L'autorizzazione e' concessa previa             
presentazione di una domanda per ogni stabilimento di trasformazione            
da parte dell'interessato in possesso dei requisiti previsti dalla              
normativa vigente.                                                              
La domanda, compilata su carta bollata a cura del rappresentante                
dello stabilimento, deve pervenire alla Regione almeno trenta giorni            
prima dell'inizio dell'attivita' di trasformazione.                             
Nell'istanza di autorizzazione il richiedente deve riportare le                 
informazioni previste all'art. 3 del sopra richiamato decreto 6                 
agosto 1997 ed allegare la planimetria dello stabilimento recante gli           
elementi previsti dall'art. 40 del DPR 12 febbraio 1945, n. 162. La             
Regione trasmette copia della concessione all'Ispettorato Repressione           
Frodi per i controlli di competenza. Per ogni ulteriore informazione            
si rimanda al decreto 6 agosto 1997 e circolari applicative.                    
17. Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo                            
17.1. Il produttore che non presenta, entro i termini previsti, la              
dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della realizzazione ed            
aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo, e' punito con            
la sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dall'art. 2 del DLgs           
260/00 e successive modificazioni. Il trasgressore, inoltre, e'                 
escluso dal regime di concessione dei benefici comunitari, nazionali            
e regionali previsti nel settore vitivinicolo.                                  
17.2. Il produttore che viola il divieto di nuovo impianto previsto             
all'art. 2, par. 1 del Regolamento e successive modificazioni e                 
disposizioni applicative o viola le disposizioni relative ai diritti            
di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di nuovo impianto            
prelevati dalla riserva, previste rispettivamente dagli artt. 3, 4 e            
5 del Regolamento medesimo, e' soggetto al pagamento della sanzione             
amministrativa pecuniaria. L'importo della sanzione varia da Euro               
2.582,30 a Euro 5.164,60 per ettaro o frazione di ettaro della                  
superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione            
dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Il              
trasgressore e' tenuto, inoltre, al pagamento delle sanzioni previste           
dalla Legge 460/87. Qualora il produttore non esegua l'estirpazione             
delle viti entro il termine fissato dall'Amministrazione competente             
per territorio, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti,            
ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.                            
17.3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente all'1                 
settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la            
dichiarazione di superfici vitate e relativi aggiornamenti di cui al            
comma 1 e che abbiano ottenuto entro il 31 luglio 2004 la                       
regolarizzazione prevista dall'art. 2, comma 3, lett. a) del                    
Regolamento e successive modificazioni, si applica la sanzione                  
amministrativa pecuniaria di Euro 258,00 per ogni ettaro di                     
superficie vitata.                                                              
17.4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del DLgs 260/00, le           
sanzioni di cui al comma 2, si applicano anche ai vigneti impiantati            
anteriormente all'1 settembre 1998 in violazione ai divieti di nuovo            
impianto e reimpianto e non regolarizzati ai sensi dell'art. 2 del              
Regolamento.                                                                    
17.5. Le sanzioni amministrative previste all'art. 4, comma 3 della             
Legge 4 novembre 1987, n. 460 non si applicano agli impianti e                  
reimpianti illegali di vigneti destinati alla produzione di uve da              
tavola realizzati anteriormente all'1 settembre 1996.                           
17.6. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal           
DLgs 260/00 e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a           
norma dell'art. 4 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive            
modificazioni.                                                                  
18. Controlli sul potenziale viticolo                                           
18.1. Ai fini del controllo del potenziale viticolo le                          
Amministrazioni competenti realizzano quanto segue:                             
a. istituiscono e gestiscono un sistema di controllo e di verifica              
del potenziale viticolo ed in particolare: a.1. effettuano ogni tre             
anni su un campione costituito dal 5% delle aziende iscritte agli               
albi e/o elenchi gli opportuni controlli, anche in qualsiasi fase del           
ciclo produttivo del vigneto, atti a verificare la persistenza dei              
requisiti che hanno giustificato l'iscrizione all'albo e/o elenco;              
a.2. effettuano ogni anno, fino al decimo anno d'impianto, controlli            
su un campione costituito almeno dal 5% delle aziende che hanno                 
beneficiato di contributi per la ristrutturazione e riconversione dei           
vigneti o di diritti di nuovi impianti di vite in deroga al divieto o           
hanno esercitato diritti di reimpianto della riserva regionale, al              
fine di accertare se sono stati rispettati da parte dei conduttori              
gli impegni assunti in materia d'iscrizione dei vigneti agli albi e o           
elenchi. Il produttore che senza giustificato motivo non rivendichi             
per tre anni consecutivi, a decorrere dalla data d'iscrizione del               
vigneto all'albo o elenco, la denominazione d'origine o la                      
indicazione geografica tipica dei vini, ottenuti da vigneti                     
realizzati con il contributo comunitario o nazionale, o cancelli dai            
rispettivi albi o elenchi i vigneti medesimi, non puo' essere ammesso           
alla concessione dei diritti della riserva regionale e dei contributi           
comunitari e nazionali previsti nel settore vitivinicolo, destinati             
direttamente alla propria impresa agricola, per tutto il quinquennio            
successivo alla data di effettuazione del controllo. Gli uffici                 
competenti trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni               
anno, una relazione sulle aziende individuate, controlli effettuati e           
risultati conseguiti;                                                           
b. qualora l'eta' produttiva e la resa di uva per ettaro dei vigneti            
a DOCG, DOC e IGT non siano definite nei rispettivi disciplinari di             
produzione, stabiliscono nelle autorizzazioni l'anno di entrata in              
produzione del vigneto a decorrere dalla data d'impianto o di                   
sovrainnesto;                                                                   
c. trasmettono alla Regione, Servizio Produzioni vegetali, entro 50             
giorni dalla fine di ogni campagna viticola gli elenchi nominativi              
concernenti: c.1. provvedimenti con i quali sono state irrogate le              
sanzioni per violazione del divieto d'impianto o per l'utilizzo di              
varieta' di vite non ammesse alla coltivazione; c.2. provvedimenti              
sanzionatori relativi a vigneti illegali realizzati dopo l'1                    
settembre 1998; c.3. provvedimenti di rifiuto e di irrogazione delle            
sanzioni relative alla regolarizzazione dei vigneti illegali                    
realizzati nel periodo antecedente all'1 settembre 1998; c.4.                   
autorizzazioni in deroga per la realizzazione di vigneti di piante              
madri per marze; c.5. autorizzazioni per il mantenimento dei vigneti            
di piante madri per marze con l'impiego di diritti di reimpianto o              
per l'estirpazione di quelli giunti alla fine del periodo di                    
produzione; c.6. viticoltori che hanno realizzato impianti per il               
solo consumo famigliare e relativa superficie stabilita per tale                
finalita', nonche' i provvedimenti con i quali sono state irrogate le           
sanzioni per la vendita di prodotti ottenuti dai vigneti medesimi;              
c.7. le autorizzazioni concesse per il reimpianto anticipato dei                
vigneti.                                                                        
18.2. La Regione - Direzione generale Agricoltura, trasmette al                 
Ministero delle Politiche agricole e forestali, Ispettorato centrale            
Repressioni Frodi e per conoscenza alle Amministrazioni interessate:            
a) copia della autorizzazione in deroga di vigneti sperimentali;                
b) copia della notifica di estirpazione inviata al produttore alla              
fine del periodo della sperimentazione o copia della autorizzazione             
concessa per il mantenimento degli impianti mediante l'utilizzo di un           
diritto d'impianto di equivalente superficie;                                   
c) elenco beneficiari del reimpianto anticipato.                                
19. Disposizioni per la classificazione delle varieta' di vite per              
uve da vino                                                                     
19.1. La classificazione riguarda le varieta' ammesse alla produzione           
dell'uva da vino in Emilia-Romagna. Nella classificazione le varieta'           
di vite sono indicate con il nome, colore dell'uva e sinonimi.                  
19.2. Le norme di riferimento per la classificazione delle varieta'             
di vite per uva da vino sono, principalmente, quelle previste                   
all'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1493/99 ed all'Accordo del 25           
luglio 2002, tra il Ministro delle Politiche agricole e forestali, le           
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.                             
19.3. Ai fini della coltivazione le varieta' di vite per uve da vino            
sono classificate per ambito territoriale regionale. La Regione si              
riserva di delimitare ulteriori ambiti produttivi per la                        
valorizzazione di vini DOCG o DOC o IGT o tipici che rivestano in               
alcune province una notevole importanza economica, al fine di evitare           
l'insorgenza di azioni turbative dell'offerta regionale.                        
19.4. In Emilia-Romagna sono ammesse alla coltivazione soltanto le              
varieta' della specie Vitis Vinifera iscritte al registro nazionale             
delle varieta' di vite, istituito ai sensi dell'articolo 11 del DPR             
24 dicembre 1969. Per ogni varieta' di vite per uva da vino                     
classificata in ambito regionale sono indicati anche eventuali altri            
usi consentiti nella medesima zona di produzione:                               
a) varieta' per uva da tavola;                                                  
b) varieta' per la produzione di acquavite da vino;                             
c) varieta' per la produzione di uve destinate all'essiccamento;                
d) varieta' per la produzione di vino da uve stramature;                        
e) varieta' per la produzione di aceto balsamico;                               
f) altri usi.                                                                   
Sono escluse dalla coltivazione le varieta' seguenti: Noah, Othello             
Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont.                                          
20. Classificazione delle varieta' di vite                                      
20.1. Le varieta' di vite per uve da vino coltivate in Emilia-Romagna           
sono assegnate ad una delle classi seguenti:                                    
a) varieta' idonee alla coltivazione. Sono varieta' appartenenti alla           
specie Vitis Vinifera ed iscritte al registro nazionale delle                   
varieta' di vite coltivate. Sono ammesse alla coltivazione poiche'              
forniscono vini di buona qualita'. La idoneita' di ogni varieta' alla           
produzione di vini DOCG o DOC o IGT e' stabilita nel disciplinare di            
produzione di ciascuna denominazione d'origine o indicazione                    
geografica tipica;                                                              
b) varieta' in osservazione. Sono varieta' iscritte al registro                 
nazionale delle varieta' di vite per le quali sono in corso nel                 
territorio regionale prove di attitudine alla coltivazione. I                   
prodotti ottenuti da tali varieta' possono essere destinate alla                
commercializzazione dei vini da tavola con o senza l'impiego della              
menzione IGT;                                                                   
c) varieta' eliminate dalla classificazione. Sono varieta' la cui               
attitudine alla coltura si e' rilevata insoddisfacente nella zona di            
produzione.                                                                     
20.2. Ai fini della produzione di vino destinato alla                           
commercializzazione, possono essere impiantate o innestate soltanto             
le varieta' idonee alla coltivazione o in osservazione elencate al              
successivo paragrafo 21. Tali limitazioni non si applicano alle viti            
utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione.                                
20.3. Le superfici piantate con varieta' di vite per la produzione di           
uva da vino non menzionate nella classificazione devono essere                  
estirpate, fatti salvi i vigneti destinati unicamente al consumo                
familiare, ai sensi del Regolamento.                                            
20.4. Le varieta' di vite precedentemente classificate in ciascuna              
provincia come varieta' raccomandate o autorizzate, sono assegnate              
alla classe delle varieta' di vite idonee alla coltivazione.                    
(segue allegato fotografato)                                                    
22. Riconoscimento di nuove varieta'                                            
22.1. Il riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna di                
nuove varieta' di vite per uva da vino che non figurano classificate            
nel territorio regionale ha luogo sulla base di prove attitudinali              
alla coltivazione. Le prove devono essere effettuate in conformita'             
al protocollo di cui al paragrafo 23 per un periodo tale da                     
interessare almeno tre vendemmie e valutate da un gruppo di lavoro              
nominato con determinazione del Direttore generale all'Agricoltura.             
In deroga e' ammessa la classificazione limitatamente ai seguenti               
casi:                                                                           
a) varieta' idonee. Sono varieta' oggetto di prove sperimentali,                
effettuate secondo le norme di legge e terminate con esito positivo             
entro un anno dalla pubblicazione dell'accordo 25 luglio 2002;                  
b) varieta' in osservazione. Sono varieta' di vite per uve da vino              
gia' classificate come idonee alla coltivazione nell'unita'                     
amministrativa o zona di produzione finitima o varieta' che figurano            
nel registro nazionale delle varieta' di vite, come provvisoriamente            
autorizzate nella relativa unita' amministrativa o zona di                      
produzione, alla data di pubblicazione del presente provvedimento o             
varieta' di vite per le quali sono in corso di realizzazione progetti           
di valutazione attitudinale alla coltivazione, gia' autorizzati dalla           
Regione o dal Ministero delle Politiche agricole e forestali.                   
22.2. Le prove di attitudine alla coltivazione che sono in corso di             
realizzazione alla data di approvazione del presente provvedimento,             
possono essere completate, previa autorizzazione regionale, purche'             
conformi al protocollo di cui al successivo paragrafo 23.                       
23. Protocollo tecnico per la valutazione dell'attitudine alla                  
coltura della varieta' di vite per uva da vino da includere tra                 
quelle idonee alla coltivazione                                                 
23.1. L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura                
della varieta' di vite oggetto di sperimentazione, effettuato in                
condizioni colturali considerate normali nella regione. L'iter                  
procedurale e' il seguente:                                                     
a. una o piu' varieta' che figurano nella classificazione delle                 
varieta' di vite sono coltivate in condizioni identiche ed osservate            
come varieta' di riferimento ai fini comparativi. Possono essere                
prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varieta' di vite           
diffuse nel territorio regionale;                                               
b. il terreno destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo           
alla viticoltura ed essere scelto in modo che, per clima, esposizione           
e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell'area viticola in               
esame. Le sue dimensioni devono essere tali che in annate normali la            
varieta' in esame, cosi' come una o piu' varieta' di riferimento,               
possa produrre almeno trecento litri di vino;                                   
c. i dati tecnici relativi alle prove attitudinali devono riguardare            
almeno tre annate di vinificazione consecutive. Durante tali prove              
per la o le varieta' di riferimento si valutano i parametri                     
vegetativi ed i parametri produttivi del mosto alla maturazione: c.1.           
parametri vegetativi: c.1.1. epoca di germogliamento; c.1.2. epoca di           
fioritura; c.1.3. epoca di invaiatura; c.1.4. epoca di maturazione;             
c.1.5. legno di potatura; c.2. evoluzione della composizione del                
mosto durante la maturazione (3-4 rilievi dopo la maturazione):                 
c.2.1. grado rifrattometrico (Brix); c.2.2. acidita' totale (grammi             
litro di acido tartarico); c.2.3. ph; c.3. parametri produttivi e               
qualitativi alla raccolta dell'uva: c.3.1. peso medio del grappolo;             
c.3.2. produzione media in kg uva per ceppo e per ettaro; c.3.3.                
grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg); c.3.4. acidita' totale (grammi            
di acido  tartarico/l); c.3.5. ph; c.4. parametri analitici per i               
vini bianchi: c.4.1. acidita' totale (g/l di acido tartarico); c.4.2.           
acido tartarico(g/l); c.4.3. titolo alcolometrico volumico effettivo            
(g/l); c.4.4. acido malico (g/l); c.4.5. estratto netto (g/l); c.5.             
parametri analitici per vini rossi e rosati: c.5.1. acidita' totale             
(g/l di acido tartarico); c.5.2. acido tartarico (g/l); c.5.3. titolo           
alcolometrico volumico effettivo (g/l); c.5.4. acido malico (g/l);              
c.5.5. estratto netto(g/l); c.5.6. flavonoidi (mg/l); c.5.7.                    
antociani (mg/l); c.5.8. polifenoli totali (mg/l).                              
23.2. Per ogni vinificazione deve essere effettuata, inoltre, una               
valutazione con assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varieta' in           
esame, in base al metodo dell'analisi sensoriale.                               
23.3. Per la coltivazione della varieta' di vite in esame devono                
essere aggiunti eventuali indicazioni concernenti la resistenza alla            
siccita', a malattie, la vigoria ecc.                                           
ALLEGATO B                                                                      
Disposizioni per la costituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la               
revisione degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle               
vigne IGT, ai sensi del DM 27 marzo 2001                                        
1. Nomenclatura                                                                 
1.1. Le dizioni "Albo dei vigneti" ed "Elenco delle vigne" sono di              
seguito indicate con il termine "Albo", mentre le dizioni                       
"Denominazioni d'origine" e "Indicazioni geografiche tipiche" con il            
termine "DO", se non si richiedano specifiche distinzioni.                      
1.2. Ogni conduttore e' identificato nell'albo con un proprio codice            
valido per tutte le possibili iscrizioni (codice fiscale che si                 
identifica con il CUAA).                                                        
1.3. Ogni DO e tutte le relative tipologie sono identificate                    
nell'albo con un codice attribuito nel decreto di approvazione del              
disciplinare di produzione. Per tutte le DO esistenti, i relativi               
codici saranno resi noti con decreto ministeriale.                              
2. Istituzione e compilazione degli albi e/o elenchi                            
2.1. Per ciascun vino a denominazione d'origine che s'intende                   
produrre sul territorio regionale deve essere istituito un albo dei             
vigneti.                                                                        
2.2. Ai fini della rivendicazione di produzione o commercializzazione           
dei vini a denominazione d'origine, i rispettivi terreni vitati                 
devono preliminarmente, essere iscritti in un apposito albo,                    
denominato "Albo dei vigneti del vino . . ." seguito dalla rispettiva           
denominazione d'origine, o in un apposito elenco, denominato "Elenco            
delle vigne del vino . . ." seguito dalla rispettiva indicazione                
geografica tipica.                                                              
2.3. Qualora il disciplinare di produzione della denominazione                  
d'origine preveda l'utilizzo di specificazioni di vitigno o preveda             
piu' tipologie di vino che si distinguono per la diversa base                   
ampelografica, per modelli viticoli e per sistemi di coltivazione e             
sottozone e/o menzioni, tali da necessitare una diversa                         
registrazione, deve essere istituito per ognuna di esse l'albo dei              
vigneti. In tal caso l'albo e' denominato "Albo dei vigneti del vino            
. . ." seguito dalla rispettiva denominazione d'origine e dalla                 
sottozona e/o specificazione.                                                   
2.4. Al fine di esercitare l'opzione vendemmiale tra varie                      
denominazioni d'origine e/o indicazioni geografiche tipiche                     
coesistenti per lo stesso vigneto (art. 7, comma 3, Legge 164/92), il           
vigneto deve essere iscritto distintamente in ogni albo. In tale caso           
la resa di produzione per ettaro non puo' superare il limite piu'               
restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione delle           
rispettive denominazioni d'origine.                                             
2.5. Per la compilazione dell'elenco delle vigne, si applicano gli              
stessi criteri di cui al precedente punto, fatte salve le                       
differenziazioni relative alle indicazioni aggiuntive previste dalla            
Legge 164/92 per i vini ad indicazione geografica tipica.                       
2.6. L'albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici e, come            
tali, possono essere consultati da tutte le persone interessate.                
3. Gestione degli albi e/o elenchi                                              
3.1. Gli albi devono essere gestiti con un programma informatico che            
deve consentire, in tempo reale, di:                                            
a) verificare la situazione viticola aziendale, con riferimento alla            
superficie totale vitata iscritta agli albi per tutte le DO, alla               
superficie vitata di ogni singola DO e tipologia, nonche' alla                  
identificazione catastale di ogni singola superficie vitata con                 
riscontro allo schedario viticolo;                                              
b) verificare la situazione generale dell'albo, con particolare                 
riferimento alla superficie vitata della intera DO, delle eventuali             
sottozone e delle tipologie distinte nell'albo medesimo;                        
c) assicurare per le singole unita' vitate iscritte a due o piu' albi           
coesistenti sulla stessa zona di produzione, il collegamento, sia a             
livello generale della denominazione che a livello aziendale, con               
tutti gli albi per evitare il moltiplicarsi delle superfici vitate              
iscritte e dei relativi adempimenti amministrativi;                             
d) evidenziare a margine di ogni DO e per ciascuna tipologia i dati             
relativi alle produzioni annuali rivendicate.                                   
4. Domanda d'iscrizione dei vigneti agli albi e/o elenchi                       
4.1. La domanda d'iscrizione all'albo e/o all'elenco delle vigne e'             
redatta in due esemplari a cura del conduttore del vigneto, in                  
conformita' alle informazioni riportate nel successivo punto 4.4.,              
utilizzando il modello n. 6 in allegato.                                        
4.2. La domanda puo' essere presentata anche per via telematica,                
purche' sottoscritta con le modalita' previste per i documenti                  
informatici dal DPR 445/00, alla Provincia nella cui circoscrizione             
e' ubicato il vigneto. E' consentita in una sola domanda la richiesta           
d'iscrizione di uno o piu' terreni vitati in uno o piu' albi dei                
vigneti e/o elenchi delle vigne. In caso di richiesta d'iscrizione              
della stessa superficie in piu' albi e/o elenchi, i parametri di resa           
da indicare per la scelta vendemmiale devono essere quelli previsti             
dai rispettivi albi e/o elenchi.                                                
4.3. In caso di aziende con terreni vitati ricadenti in due o piu'              
province, la domanda per l'iscrizione all'albo deve essere presentata           
presso ciascuna Provincia nella cui circoscrizione ricade il vigneto            
medesimo.                                                                       
4.4. La domanda d'iscrizione dei vigneti o di variazione del                    
conduttore o di variazione della consistenza della superficie vitata,           
salva diversa indicazione prevista in fase di prima applicazione del            
decreto di riconoscimento della denominazione d'origine o di modifica           
del disciplinare di produzione, deve essere presentata entro il 30              
aprile di ogni anno, al fine di avere diritto all'utilizzo della                
denominazione nella vendemmia dell'anno in corso. Eccezionalmente,              
per la vendemmia 2004, il termine di scadenza per la presentazione              
della domanda e' fissato al 30 luglio 2004. Quest'ultima disposizione           
si applica anche per la presentazione delle domande di variazione del           
conduttore o della consistenza della superficie vitata.                         
5. Accertamenti tecnici per l'iscrizione dei vigneti agli albi                  
5.1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,                         
l'Amministrazione competente effettua l'istruttoria documentale e               
comunica all'interessato se la stessa e' ricevibile.                            
5.2. Gli accertamenti tecnici sulle richieste d'iscrizione agli albi            
e/o elenchi, presentate congiuntamente alla dichiarazione delle                 
superfici vitate devono essere effettuati in conformita' al DM 27               
marzo 2001, art. 3, par. 1, lett. d) ed e). Fino a che non saranno              
effettuati tali accertamenti i relativi vigneti sono da intendersi              
iscritti provvisoriamente nei nuovi albi e/o elenchi. In caso di                
mancata compilazione del Quadro C della dichiarazione delle superfici           
vitate, il produttore interessato alla rivendicazione dei vini deve             
fornire i dati mancanti entro il 30 aprile 2004.                                
5.3. La Provincia, tenuto conto dei dati riportati nel Quadro "B"               
della dichiarazione delle superfici vitate, verifica in loco i                  
requisiti di ciascuna superficie e certifica, in relazione ai                   
requisiti riscontrati, l'idoneita' alla produzione dei vini DOCG, DOC           
e IGT. Sulla scorta dell'esito degli accertamenti procede                       
all'iscrizione della superficie vitata nel relativo albo od elenco.             
5.4. Per ciascuna domanda di nuova iscrizione agli albi gli                     
accertamenti tecnici devono concludersi entro il 30 settembre                   
successivo alla presentazione della domanda. Qualora per eccezionali            
motivi non sia rispettato il termine stabilito e' consentita                    
l'iscrizione provvisoria all'albo dei vigneti o all'elenco delle                
vigne soltanto per un anno. Se entro questo periodo la domanda non              
viene esaminata o esaminata con esito negativo l'iscrizione                     
provvisoria decade.                                                             
5.5. La Provincia, entro 30 giorni dall'iscrizione, comunica                    
all'impresa interessata ed alla Camera di Commercio competente per              
territorio, le informazioni sui vigneti iscritti all'albo e/o elenco            
e sulle possibili scelte vendemmiali con le relative rese produttive.           
In caso d'iscrizione provvisoria nella comunicazione devono essere              
indicati, tra l'altro, gli estremi di prima iscrizione e il nome del            
funzionario incaricato ad effettuare l'istruttoria per l'iscrizione             
definitiva.                                                                     
5.6. Qualora le superfici vitate dichiarate per l'iscrizione all'albo           
o all'elenco siano state, in tutto o in parte, ritenute non idonee,             
le motivazioni della non iscrizione devono essere comunicate                    
all'impresa interessata.                                                        
5.7. In caso di diniego all'iscrizione o d'iscrizione parziale o di             
cancellazione del vigneto dall'iscrizione provvisoria, a seguito di             
esito negativo della verifica eseguita, la Provincia comunica il                
provvedimento adottato all'interessato. Il conduttore del vigneto               
puo' inoltrare ricorso alla Regione Emilia-Romagna - Direzione                  
generale Agricoltura - entro 30 giorni dal ricevimento della                    
comunicazione.                                                                  
5.8. La Provincia puo' incaricare per la gestione degli albi o                  
elenchi la Camera di Commercio competente per territorio, definendo             
in apposita convenzione il ruolo e gli oneri. La Provincia e' in ogni           
caso l'unica responsabile della tenuta degli albi.                              
6. Procedura per l'iscrizione dei vigneti all'albo                              
6.1. L'iscrizione all'albo dei vigneti o all'elenco delle vigne deve            
essere effettuata, utilizzando il modello n. 6 in allegato, e previa            
verifica dei dati riportati nel Quadro B della dichiarazione delle              
superfici vitate, secondo il seguente protocollo:                               
a) per ragione sociale (secondo lo schema schedario vitivinicolo;               
b) per comune di sede sociale o centro aziendale;                               
c) per singolo vigneto omogeneo e relative "sottozone", in modo che             
risultino distinti per ogni denominazione, vitigno, tipologia,                  
sottozona o specificazione, sotto il nome del conduttore denunciante,           
i terreni vitati destinati alla produzione del rispettivo vino a                
denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica.                     
6.2. Per ciascun vigneto devono essere riportate la superficie,                 
l'anno d'impianto, le caratteristiche agronomiche e le eventuali                
indicazioni concernenti:                                                        
a) la menzione "vigna" seguita dal toponimo;                                    
b) i riferimenti ad eventuali altri albi dei vigneti ed elenchi delle           
vigne, qualora il medesimo terreno vitato sia iscritto a due o piu'             
denominazioni d'origine o indicazioni geografiche tipiche,                      
utilizzando gli appositi codici.                                                
7. Aggiornamento e revisione degli albi e/o elenchi                             
7.1. Le variazioni inerenti la conduzione e la consistenza dei                  
terreni vitati iscritti all'albo o all'elenco devono essere                     
presentate alla Provincia competente, entro 30 giorni dall'evento e             
comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno per avere diritto                  
all'utilizzo della denominazione di origine nella vendemmia dell'anno           
in corso. La domanda di variazione o cancellazione dei vigneti                  
dall'albo o elenco deve essere presentata, utilizzando il modello n.            
6 in allegato.7.2. La Provincia a seguito dell'aggiornamento dello              
schedario vitivinicolo o della notifica di estirpazione o di                    
accertamento d'ufficio, provvede ad aggiornare gli albi dei vigneti e           
gli elenchi delle vigne, tenendo conto di:                                      
a) eta' del vigneto;                                                            
b) eventuali situazioni/patologie;                                              
c) comunicazioni relative a modifiche tecniche e strutturali dei                
requisiti per i quali il vigneto e' stato iscritto.                             
7.3. In via transitoria, il termine ultimo per l'aggiornamento degli            
albi e/o elenchi, da effettuarsi sulla base delle risultanze delle              
dichiarazioni delle superfici vitate di cui al DM 26 luglio 2000 e              
successivi DM di proroga e degli specifici accertamenti tecnici                 
provinciali, e' fissato al 30 giugno 2004. Fino a tale data i vigneti           
di cui alla predetta dichiarazione sono da considerarsi iscritti                
provvisoriamente nei nuovi albi e/o elenchi costituiti dalle                    
Province.                                                                       
7.4. Le Province effettuano per tutte le DOCG, DOC e IGT iscritte               
agli albi e/o elenchi la revisione d'ufficio, ogni cinque anni a                
decorrere dalla data d'iscrizione.                                              
8. Competenze della Regione                                                     
8.1. La Regione Emilia-Romagna, tenuto conto del DM 27 marzo 2001,              
delle disposizioni inerenti lo schedario vitivinicolo e dell'accordo            
in sede di Conferenza Stato-Regioni, svolge le seguenti attivita':              
a) aggiorna la procedura per l'istituzione, la tenuta e                         
l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi               
delle vigne IGT;                                                                
b) stabilisce le informazioni che devono essere riportate nella                 
modulistica, in conformita' alle disposizioni che regolano la                   
gestione dello schedario vitivinicolo;                                          
c) predispone il programma per la gestione informatica dei dati                 
compatibile con il sistema informativo SIAN e Infocamere;                       
d) esamina i ricorsi per diniego dell'iscrizione del vigneto all'albo           
e/o elenco e per eventuale cancellazione d'ufficio dai rispettivi               
albi e/o elenchi;                                                               
e) indica le modalita' di trasmissione e di fruizione per via                   
telematica degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle              
vigne IGT tenuti dalle Province;                                                
f) emana le modalita' per il controllo sulle rese vendemmiali in                
esecuzione di quanto previsto all'art. 16, comma 5, lettera c) della            
Legge 10/2/1992, n. 164.                                                        
9. Dichiarazioni di produzione di vini DOCG, DOC e IGT                          
9.1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura               
inviano, ogni anno, alle Province competenti per territorio, copia              
dei dati trasmessi al Ministero delle Politiche agricole e forestali,           
relativi alle dichiarazioni di produzioni rivendicate a DOCG, DOC e             
IGT in ciascuna campagna viticola da parte dei produttori.                      
10. Norme generali                                                              
10.1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia             
alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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