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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 novembre 2003, n. 522
Programma di impiantistica sportiva di cui alla Legge 65/87, art. 1, comma 1, lettera b). Somme provenienti da revoche di investimenti previsti dal programma 1989/90. Linee di indirizzo e procedure per l'assegnazione dei finziamenti (proposta della Giunta regionale in data 27 ottobre 2003, n. 2057)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2057 del
27 ottobre 2003, recante in oggetto "Programma di impiantistica
sportiva di cui alla Legge 65/87, art. 1, comma 1, lettera b). Somme
provenienti da revoche di investimenti previsti dal programma
1989/90. Linee di indirizzo e procedure per l'assegnazione dei
finanziamenti. Proposta al Consiglio regionale";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", in
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota
prot. n. 12560 in data 29 ottobre 2003;
- e, inoltre, dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della
discussione di Consiglio;
visti:
- il DL 3 gennaio 1987, n. 2 "Misure urgenti per la costruzione e
l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o
completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei
finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse
turistico", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 marzo
1987, n. 65;
- il DL 2 febbraio 1988, n. 22 "Modifiche ed integrazioni al DL
3/1/1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 6/3/1987, n.
65", convertito con modificazioni, dalla Legge 21 marzo 1988, n. 92;
- la Legge 7 agosto 1989, n. 289 "Rifinanziamento delle Leggi 6 marzo
1987, n. 65 e 21 marzo 1988, n. 92 per la realizzazione di impianti
sportivi";
- il decreto del Ministero del Turismo e Spettacolo 11 aprile 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1991 con il
quale e' stato approvato il piano di interventi a sostegno
dell'impiantistica sportiva per il periodo 1989-90;
- l'art. 8, comma 2 del citato DL 2 febbraio 1988, n. 22 nel testo
modificato dalla Legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92 che
dispone:
- la Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo,
decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi,
comunicano al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed alle
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli Enti
che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata da progetto
esecutivo. Il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il
contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed
utilizza a favore di altri aventi diritto nell'ambito della stessa
regione le somme recuperate nel corso del successivo programma;
preso atto che con i decreti ministeriali in data 10 febbraio 2003 il
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ha provveduto alla
revoca dei benefici nei confronti degli Enti inadempienti, che, per
la Regione Emilia-Romagna, risultano essere:
Provincia Ente Importo
Bologna Comune di Imola 2.065.827,60
Forli'-Cesena Comune di Forli' 1.032.913,80
Parma Provincia di Parma 723.039,66
Piacenza Comune di Bobbio 469.975,78
Piacenza Comune di Fiorenzuola d'Arda 135.828,16
Piacenza Comune di Fiorenzuola d'Arda 66.106,48
Piacenza Comune di Nibbiano 98.643,27
Ravenna Comune di Faenza 843.374,12
Ravenna Comune di Ravenna 1.074.230,35
Reggio Emilia Comune di Reggio Emilia 2.369.504,25
Rimini Comune di Rimini 1.291.142,25
per un totale di importi revocati pari a Euro 10.170.585,72;
acquisita agli atti del Servizio competente la nota prot. n.
1459/UROS/SP65/87 del 9 luglio 2003 con la quale il Ministero per i
Beni e le Attivita' culturali comunica che, in relazione alla
modifica del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e
prestiti, le somme che potranno essere reinvestite da parte della
Regione Emilia-Romagna per le finalita' di cui all'art. 1, lett. b)
della Legge 65/87 e successive modificazioni, ammontano a Euro
15.335.000,00, salvo ulteriore adeguamento del tasso di interesse
praticato dalla Cassa depositi e prestiti;
considerato che i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione
dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all'art. 1, comma
3 della citata Legge 289/89;
preso inoltre atto che l'art. 1, comma 3 della Legge 289/89 recita
che l'ammortamento dei mutui e' assistito dalla contribuzione statale
pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata,
calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente
al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma
di finanziamento degli impianti sportivi;
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 che all'art. 157 stabilisce che
la competenza dell'elaborazione dei programmi di intervento di cui
alla Legge 6 marzo 1987, n. 65 venga trasferita alle Regioni
riservando allo Stato la determinazione dei criteri e parametri
relativi agli interventi;
visto il decreto del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali 25
giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23
settembre 2003, con il quale vengono individuati i destinatari degli
interventi, i criteri di carattere generale e di priorita' e
l'ammontare della contribuzione statale, demandando alle Regioni la
definizione di modalita' e termini di presentazione delle istanze e
della relativa documentazione, i criteri di formazione delle
graduatorie, i limiti di spesa ammissibile e le modalita' di
utilizzazione di eventuali disponibilita' residue;
visti, in particolare, i criteri individuati dal decreto sopra
richiamato, come segue:
a) Criteri di carattere generale
L'ammissione ai finanziamenti assistiti dai benefici di legge e'
subordinata alla accertata rispondenza degli impianti alle reali
esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla
densita' della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla
sua polifunzionalita', intesa come possibilita' di utilizzazione per
sport diversi ed alla sua gestibilita';
b) Criteri di priorita'
Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lettera a) ed in
relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento,
costituiscono ragioni di priorita' degli interventi:
1) la messa a norma degli impianti esistenti;
2) il completamento degli impianti;
3) il recupero o la riattivazione degli impianti;
4) la realizzazione di nuovi impianti in localita' carenti di
strutture sportive;
rilevata la necessita' di procedere alla definizione del programma
regionale di intervento per l'utilizzo delle somme a disposizione
della Regione Emilia-Romagna a seguito delle revoche effettuate,
attraverso il quale definire le linee di indirizzo, gli obiettivi e i
criteri di priorita', nonche' le procedure per la presentazione delle
domande, nell'ambito di quanto previsto dalle norme statali di
riferimento, ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti;
considerato che il presente provvedimento non comporta oneri
finanziari per la Regione;dato atto che il presente provvedimento e'
stato sottoposto alla consultazione degli Assessori provinciali allo
Sport e che sullo stesso e' stato acquisito il parere della
Conferenza Regione-Autonomie Locali, espresso in data 27 ottobre
2003;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) l'approvazione del "Programma di impiantistica sportiva di cui
alla Legge 65/87, art. 1, comma 1, lettera b). Somme provenienti da
revoche di investimenti previsti dal programma 1989/90. Linee di
indirizzo e procedure per l'assegnazione dei finanziamenti",
contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, unitamente agli
Allegati B, C e D quali parti integranti e sostanziali;
2) di prendere atto che - a seguito delle revoche effettuate dal
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, con propri decreti in
data 10 febbraio 2003, relative al programma 1989/1990 di cui alla
Legge 65/87, art. 1, comma 1, lett. b) e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art. 1 della Legge 7/8/1989, n. 289 - le somme
disponibili per nuovi investimenti ammontano a Euro 15.335.000,00,
salvo adeguamento del tasso di interesse praticato dalla Cassa
depositi e prestiti al momento dell'emanazione del decreto di
approvazione del programma di finanziamento da parte dello stesso
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali;
3) di trasmettere il provvedimento approvato al Ministero per i Beni
e le Attivita' culturali - Ripartizione impiantistica sportiva, per i
successivi adempimenti di competenza;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Programma di impiantistica sportiva di cui alla Legge 65/87, art. 1,
comma 1, lettera b). Somme provenienti da revoche di investimenti
previsti dal programma 1989/90. Linee di indirizzo e procedure per
l'assegnazione dei finanziamenti
1) Premessa
Con DM del 25 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
del 23 settembre 2003, sono state definite le modalita' di reimpiego
dei fondi resisi disponibili per effetto delle revoche di mutui
concessi per la realizzazione di impianti sportivi, ai sensi della
Legge 65/87, art. 1, comma 1, lett. b), relative al programma
1989/90.
A tal fine il decreto di cui sopra stabilisce criteri di carattere
generale e criteri di priorita' per l'elaborazione del programma
regionale di intervento, riportati testualmente di seguito:
"a) Criteri di carattere generale
L'ammissione ai finanziamenti assistiti dai benefici di legge e'
subordinata alla accertata rispondenza degli impianti alle reali
esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla
densita' della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla
sua polifunzionalita', intesa come possibilita' di utilizzazione per
sport diversi ed alla sua gestibilita'.
b) Criteri di priorita'
Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lettera a) ed in
relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento,
costituiscono ragioni di priorita' degli interventi:
1) la messa a norma degli impianti esistenti;
2) il completamento degli impianti:
3) il recupero o la riattivazione degli impianti;
4) la realizzazione di nuovi impianti in localita' carenti di
strutture sportive.".
2) Obiettivi regionali e azioni prioritarie
In una logica di concertazione delle scelte programmatiche, e in
coerenza con quanto previsto dalla L.R. 13/00 "Norme in materia di
sport" per quanto riguarda la competenza delle Province sul piano
dell'impiantistica sportiva, la Regione ha stabilito un rapporto di
stretta collaborazione con le stesse Province, finalizzato in
particolare a:
a) individuare concordemente obiettivi e azioni prioritarie da
attuarsi sul territorio regionale, fondati su una maggiore conoscenza
delle realta' locali e tali da consentire risposte piu' adeguate e
modalita' di intervento condivise;
b) consentire una valutazione degli interventi ritenuti prioritari
nei rispettivi territori provinciali, sulla base di criteri definiti
congiuntamente e in una logica di equilibrio territoriale, nonche' di
equita' nella destinazione delle risorse finanziarie a livello
regionale.
Nel quadro di quanto stabilito dal DM 25/6/2003 la Regione, in
accordo con le Province, assume come propri obiettivi e interventi
prioritari:
- lo sviluppo di impianti sportivi, (1) laddove le dotazioni
risultino insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze e ai fini
di un maggior equilibrio territoriale;
- il miglioramento dello stato delle strutture esistenti, attraverso
interventi di completamento di un progetto complessivo del quale
siano gia' state realizzate parti funzionali e/o attraverso
interventi di miglioramento funzionale.
Ai fini di una maggiore chiarezza, va sottolineato che per
completamento si intende la realizzazione di interventi edilizi o di
altro tipo atti a dotare un impianto sportivo di spazi o di servizi
accessori non esistenti o non sufficienti per le attivita' che si
intendono svolgere nello stesso. Tale intervento presuppone
l'esistenza di un progetto complessivo del quale siano state
realizzate parti funzionali. Il miglioramento funzionale consiste
invece nell'aumento della possibilita' di utilizzare l'impianto,
inteso sia come aumento di possibilita' di fruizione dello stesso da
parte degli utilizzatori (in termini di presenze) sia come aumento
delle discipline sportive che vi si possono praticare. L'obiettivo
puo' essere raggiunto anche attraverso interventi di messa a norma,
ma non esclusivi (ad esempio puo' essere previsto un miglioramento
dell'accesso ai soggetti disabili).
3) Somme disponibili e loro destinazione
Le somme destinate a finanziare il presente programma provengono
dalle revoche effettuate dal Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali con propri decreti in data 10 febbraio 2003 e sono relative
al programma 1989/1990, approvato con il DM 11 aprile 1991 in
esecuzione di quanto disposto dall'art. 1, lett. b) della Legge
6/3/1987, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1
della Legge 7/8/1989, n. 289.
Esse determinano nuovi investimenti che, in base alla comunicazione
ministeriale del 9 luglio 2003 protocollo 1459/UROS/SP65/87,
ammontano a Euro 15.335.000,00, salvo adeguamento del tasso di
interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti al momento
dell'emanazione del decreto ministeriale di approvazione del
programma di finanziamento.
Tali somme saranno destinate come di seguito indicato:
- il 50%, pari a Euro 7.667.500,00 alla realizzazione di nuovi
impianti;
- il rimanente 50% per opere di completamento e per interventi di
miglioramento funzionale di strutture esistenti.
4) Soggetti destinatari degli interventi ed esclusioni
Ai sensi del sopracitato DM 25 giugno 2003 possono essere ammessi ai
benefici previsti del presente programma, in presenza dei prescritti
requisiti, i seguenti Enti:
- Comuni (singoli o associati);
- Comunita' Montane;
- Province.
Da tali benefici, ai sensi del II comma dell'art. 2 dello stesso
decreto restano esclusi gli Enti destinatari degli interventi di cui
al DM 11 aprile 1991, nei confronti dei quali sia stata disposta la
revoca dei benefici a suo tempo concessi, cosi' come di seguito
indicati:
Provincia Ente
Bologna Comune di Imola
Forli'-Cesena Comune di Forli'
Parma Provincia di Parma
Piacenza Comune di Bobbio
Piacenza Comune di Fiorenzuola d'Arda
Piacenza Comune di Nibbiano
Ravenna Comune di Faenza
Ravenna Comune di Ravenna
Reggio Emilia Comune di Reggio Emilia
Rimini Comune di Rimini
Dai benefici di cui al presente provvedimento restano altresi'
escluse le opere oggetto di altri finanziamenti assegnati dalla
Regione.
5) Importo massimo dei finanziamenti e importo minimo degli
interventi ammissibili
La percentuale massima di finanziamento e' fissata nel 70% del costo
dell'intervento da realizzare e nei limiti massimi indicati di
seguito, ferma restando la piena realizzazione e funzionalita' del
progetto:
- Euro 750.000,00 per la realizzazione di nuovi impianti;
- Euro 350.000,00 per il completamento ed il miglioramento funzionale
di strutture esistenti.
Per le opere di importo superiore, le Amministrazioni, nella delibera
di approvazione del progetto, dovranno assumere a carico del proprio
bilancio la differenza oppure documentare con quali strumenti
finanziari intendano farvi fronte.
Gli importi minimi ammissibili sono determinati nel modo seguente:
- Euro 200.000,00 per la realizzazione di nuovi impianti;
- Euro 100.000,00 per il completamento ed il miglioramento funzionale
di strutture esistenti.
6) Procedure per la presentazione e istruttoria delle domande
Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente programma, i
soggetti interessati dovranno inoltrare domanda, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'Ente richiedente (o di tutti gli Enti che
presentano progetti in forma associata), e conforme al modello di cui
all'Allegato B alla presente deliberazione, alla Regione
Emilia-Romagna ed alla Provincia nella quale e' localizzato
l'impianto. Le domande dovranno essere presentate entro il termine
perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale regionale del presente atto. Le domande si considerano
prodotte in tempo utile se consegnate alla Regione entro il termine
suindicato ovvero se spedite entro lo stesso giorno stabilito come
termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (fara' fede
la data del timbro postale in partenza).
I soggetti ammissibili potranno presentare una sola domanda e la
stessa dovra' essere relativa ad un solo impianto (cfr. nota 1 e 2
del precedente punto 2).
Alle domande inviate alla Regione Emilia-Romagna dovra' essere
allegata la seguente documentazione:
- scheda informativa di cui all'Allegato C e dalla quale si evinca la
rispondenza dell'intervento con i criteri e le priorita' stabilite
con il presente atto (le domande alle quali sia allegata una scheda
incompleta o con dati incongrui fra loro o incomprensibili verranno
valutate per la sola parte in cui i dati risultino desumibili in modo
certo);
- progetto redatto ai sensi delle normative vigenti completo di
relazione tecnica, elaborati grafici comprendenti planimetria
d'insieme, prospetti, computo metrico estimativo e preventivo di
spesa riferito alla piu' avanzata fase di progettazione approvata;
- dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che:
- i lavori per la realizzazione dell'intervento non sono ancora
iniziati;
- l'intervento e' conforme alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti;
- atto/i amministrativo/i di approvazione del progetto preliminare, o
successivi sviluppi con attestazione della capacita' di indebitamento
e delle disponibilita' finanziarie atte a coprire almeno la quota a
carico dell'Ente beneficiario corrispondente alla parte eccedente
alla percentuale massima di finanziamento di cui al punto 5) nonche'
alla quota non coperta dal finanziamento statale.
(Per maggiore chiarezza si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 3
della Legge 289/89, l'ammortamento dei mutui "e' assistito dalla
contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua
posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla
legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di
approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi".
A titolo di esempio, su un mutuo di Euro 100.000,00 stipulato al
tasso di interesse del 4,5%, la rata annua che l'Ente dovra'
anticipare sara' di Euro 7.687,61 circa, a fronte della quale il
contributo dello Stato - posticipato - sara' di Euro 6.414,71
corrispondente a circa l'83% della rata anticipata.);
- dichiarazione relativa al numero degli impianti presenti nel
territorio di competenza dell'Ente o degli Enti che presentano la
domanda, con riferimento alle diverse discipline sportive e - per gli
impianti esistenti - scheda descrittiva dell'impianto di cui
all'Allegato D, gia' utilizzata per la raccolta dati nell'ambito
delle attivita' dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale.
Non saranno ammessi all'istruttoria per la concessione dei benefici
di legge le domande:
- presentate fuori termine;
- non corredate, anche parzialmente, della documentazione sopra
indicata.
L'istruttoria delle domande verra' effettuata da parte di un Nucleo
di valutazione tecnico composto da Dirigenti e Funzionari del
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero e da un professionista
incaricato dal CONI regionale sulla base dei criteri di valutazione
specificati al successivo punto 7) e del punteggio indicato per
ciascun criterio.
7) Criteri di valutazione
7.1) Nuovi impianti sportivi
Ai fini della valutazione verranno considerati gli elementi indicati
di seguito.
a) La carenza di impianti sportivi analoghi nel territorio comunale e
in quello dei comuni limitrofi, anche di altre province:
punteggio: fino a 10 punti.
Il punteggio verra' attribuito a fronte della carenza di impianti
analoghi a quello oggetto dell'intervento, per tipologia, dimensione
e livello dell'attivita' praticabile, all'interno del territorio
comunale e in quello dei comuni limitrofi. Tale carenza deve essere
documentata attraverso apposita dichiarazione del soggetto
richiedente e da analoga dichiarazione da parte della Provincia nella
quale e' previsto l'intervento che si intende realizzare.
b) Interventi da realizzarsi in forma associata:
punteggio massimo: fino a 8 punti.
Saranno ritenuti prioritari i progetti presentati congiuntamente da
piu' Enti locali ed in particolare quelli presentati da Enti riuniti
in forma associativa ai sensi della L.R. 26 aprile 2001, n. 11 sulla
disciplina delle forme associative di Enti locali.
Nell'attribuzione del punteggio verranno considerati la dimensione
territoriale e la dimensione demografica degli Enti associati
proponenti l'intervento.
In particolare verranno attribuiti:
- da 6 a 8 punti in presenza di progetti presentati da Comunita'
Montane e da Unioni e Associazioni di Comuni ai sensi della L.R. 26
aprile 2001, n. 11 sulla disciplina delle forme associative di Enti
locali, a fronte dell'assunzione di provvedimenti che prevedano
esplicitamente la sovracomunalita' dell'intervento, anche sul piano
gestionale;
- da 1 a 5 punti in caso di progetti proposti da piu' Comuni e da
Comuni e Province riuniti in forme associative diverse, costituite ad
altro titolo.
c) Polifunzionalita' dell'impianto intesa come possibilita' di
utilizzazione dello stesso per sport diversi:
punteggio massimo: fino a 8 punti.
Il punteggio verra' attribuito in rapporto al numero di discipline
sportive praticabili all'interno dell'impianto, cosi' come indicate
nell'allegata Tabella 3.
d) Tempi di cantierabilita' dell'opera:
punteggio massimo: fino a 6 punti.
In considerazione del fatto che la cantierabilita' delle opere
costituisce un forte elemento ai fini della rapidita' di esecuzione
dei lavori e quindi della produttivita' della spesa, si assumera'
come riferimento lo stato della progettazione allegata alla domanda.
In particolare verranno attribuiti:
- 0 punti in presenza di progetti preliminari;
- 3 punti per progetti definitivi;
- 6 punti per progetti esecutivi.
e) Disponibilita' dell'impianto per l'uso scolastico:
punteggio massimo: fino a 6 punti.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verra' considerato il numero
di ore annue previste di disponibilita' degli spazi nell'impianto per
la scuola.
f) Intervento di riqualificazione urbana:
punteggio: 4 punti.
Il punteggio verra' attribuito a fronte di opere comprese all'interno
di programmi di riqualificazione urbana gia' adottati ai sensi della
L.R. 3/7/1998, n. 19, e che, in quanto tali, possono contribuire a
migliorare situazioni di degrado edilizio, urbanistico, ambientale.
7.2) Impianti sportivi esistenti
Ai fini della valutazione verranno considerati gli elementi indicati
di seguito.
a) Incremento della possibilita' d'uso dell'impianto conseguente
all'intervento:
punteggio massimo: fino a 10 punti.
Il punteggio verra' attribuito proporzionalmente, in relazione
all'ampliamento degli spazi di attivita' e dei servizi accessori non
esistenti o non sufficienti per le attivita' che si intendono
svolgere nello stesso, delle discipline praticabili, nonche' delle
possibilita' di utilizzo dell'impianto da parte di un numero maggiore
di praticanti o di spettatori, opportunamente documentato in rapporto
alle caratteristiche del progetto.
b) Polifunzionalita' dell'impianto intesa come possibilita' di
utilizzazione dello stesso per sport diversi:
punteggio: fino a 8 punti.
Il punteggio verra' attribuito in rapporto al numero di discipline
sportive praticabili all'interno dell'impianto, cosi' come indicate
nella Tabella 3 dell'Allegato D.
c) Miglioramento dell'accesso per soggetti disabili:
punteggio massimo: fino a 10 punti.
Il punteggio verra' attribuito proporzionalmente in relazione
all'ampliamento delle possibilita' di accesso ad atleti e spettatori
disabili - documentato in rapporto alle caratteristiche del progetto
- e verra' assegnato esclusivamente per gli impianti in regola con le
normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
d) Disponibilita' dell'impianto per l'uso scolastico:
punteggio massimo: fino a 6 punti.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verra' considerato il numero
di ore annue di disponibilita' degli spazi presenti nell'impianto per
la scuola nell'anno 2003, appositamente documentato.
8) Criteri per la formulazione della graduatoria e relativa
ammissione ai finanziamenti
Al termine della fase di valutazione delle domande, la Regione,
sentite le Province, entro sei mesi dal termine per la presentazione
delle domande procedera' alla formulazione delle graduatorie, sulla
base dei criteri di valutazione di cui sopra e di quanto stabilito al
precedente punto 2), lett b), ossia tenendo conto dell'equilibrio
territoriale e dell'equita' nella destinazione delle risorse
finanziarie a livello regionale, nonche' della coerenza degli
interventi con i criteri di priorita' della programmazione
provinciale, e con particolare attenzione ai territori montani a
fronte di un'opera definita prioritaria da parte della Comunita'
Montana interessata.
In particolare per quanto riguarda i nuovi impianti sportivi si
terra' conto anche della densita' della popolazione e dello sviluppo
demografico della popolazione in eta' sportiva nell'ultimo triennio.
Le opere collocate ai primi posti della graduatoria relativa alle
nuove costruzioni saranno indicate come ammissibili ai finanziamenti
statali fino all'importo massimo definito al precedente punto 3)
destinato a questa tipologia di intervento, e quelle sugli impianti
esistenti fino all'esaurimento della disponibilita' risultante da
apposite comunicazioni ministeriali.
In caso di variazioni in aumento della disponibilita', successive
alla definizione delle graduatorie si dovra' procedere scorrendo la
graduatoria relativa agli interventi sugli impianti esistenti, mentre
in caso di variazioni in diminuzione i conseguenti oneri saranno a
carico degli Enti beneficiari indicati nell'atto di assegnazione dei
finanziamenti.
Qualora non fosse possibile, a causa di inadeguatezza numerica o
qualitativa dei progetti presentati, raggiungere la quota indicata
come massima assegnabile per la realizzazione di nuove costruzioni,
la parte residua verra' assegnata a interventi su impianti
esistenti.
9) Termini di inizio e ultimazione dei lavori
L'inizio dei lavori riguardanti gli interventi ammessi a contributo
dovra' avvenire entro 180 giorni dalla data della comunicazione di
concessione del mutuo e la loro ultimazione dovra' avvenire entro e
non oltre tre anni dalla consegna degli stessi.
10) Inadempienze da parte dei beneficiari
Negli eventuali casi di mancato rispetto dei termini perentori
previsti dall'art. 8, comma 2, del DL 2/2/1988, n. 22, nel testo
modificato dalla Legge di conversione, 21/3/1988, n. 92, per la
presentazione delle domande di mutuo agli Istituti di credito, le
somme rese disponibili da tali inadempienze dovranno essere destinate
agli Enti collocati successivamente nella graduatoria relativa agli
interventi sugli impianti esistenti nell'ordine indicato dalla
stessa.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Servizio Cultura, Sport
e Tempo libero - Settore Sport - Viale Aldo Moro n. 64 - 40127
Bologna - tel. 051/283675-390 - fax 051/283673 - e-mail:
sport¹regione.emilia-romagna.it.
Nota: (1) Con il termine impianto sportivo si intende uno o piu'
spazi di attivita' dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in
comune i relativi spazi accessori e/o i servizi (ad esempio, un campo
di calcio, con spogliatoi, impianto di illuminazione, ecc. Se invece,
sempre a titolo esemplificativo un intervento viene realizzato su un
campo di calcio e su una palestra, pur se ubicati nello stesso
"complesso sportivo", non verra' ritenuto ammissibile trattandosi di
due distinti impianti sportivi).
(segue allegato fotografato)
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