REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 novembre 2003, n. 522

Programma di impiantistica sportiva di cui alla Legge 65/87, art. 1, comma 1, lettera b). Somme provenienti da revoche di investimenti previsti dal programma 1989/90. Linee di indirizzo e procedure per l'assegnazione dei finziamenti (proposta della Giunta regionale in data 27 ottobre 2003, n. 2057)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2057 del           
27 ottobre 2003, recante in oggetto "Programma di impiantistica                 
sportiva di cui alla Legge 65/87, art. 1, comma 1, lettera b). Somme            
provenienti da revoche di investimenti previsti dal programma                   
1989/90. Linee di indirizzo e procedure per l'assegnazione dei                  
finanziamenti. Proposta al Consiglio regionale";                                
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", in           
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota               
prot. n. 12560 in data 29 ottobre 2003;                                         
- e, inoltre, dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della            
discussione di Consiglio;                                                       
visti:                                                                          
- il DL 3 gennaio 1987, n. 2 "Misure urgenti per la costruzione e               
l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o                   
completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei           
finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse                  
turistico", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 marzo           
1987, n. 65;                                                                    
- il DL 2 febbraio 1988, n. 22 "Modifiche ed integrazioni al DL                 
3/1/1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 6/3/1987, n.           
65", convertito con modificazioni, dalla Legge 21 marzo 1988, n. 92;            
- la Legge 7 agosto 1989, n. 289 "Rifinanziamento delle Leggi 6 marzo           
1987, n. 65 e 21 marzo 1988, n. 92 per la realizzazione di impianti             
sportivi";                                                                      
- il decreto del Ministero del Turismo e Spettacolo 11 aprile 1991,             
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1991 con il            
quale e' stato approvato il piano di interventi a sostegno                      
dell'impiantistica sportiva per il periodo 1989-90;                             
- l'art. 8, comma 2 del citato DL 2 febbraio 1988, n. 22 nel testo              
modificato dalla Legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92 che                  
dispone:                                                                        
- la Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo,            
decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi,                  
comunicano al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed alle                  
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli Enti             
che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata da progetto            
esecutivo. Il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il           
contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed                
utilizza a favore di altri aventi diritto nell'ambito della stessa              
regione le somme recuperate nel corso del successivo programma;                 
preso atto che con i decreti ministeriali in data 10 febbraio 2003 il           
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ha provveduto alla                
revoca dei benefici nei confronti degli Enti inadempienti, che, per             
la Regione Emilia-Romagna, risultano essere:                                    
  Provincia  Ente  Importo                                                      
Bologna  Comune di Imola  2.065.827,60                                          
Forli'-Cesena  Comune di Forli'  1.032.913,80                                   
Parma  Provincia di Parma  723.039,66                                           
Piacenza  Comune di Bobbio  469.975,78                                          
Piacenza  Comune di Fiorenzuola d'Arda  135.828,16                              
Piacenza  Comune di Fiorenzuola d'Arda  66.106,48                               
Piacenza  Comune di Nibbiano  98.643,27                                         
Ravenna  Comune di Faenza  843.374,12                                           
Ravenna  Comune di Ravenna  1.074.230,35                                        
Reggio Emilia  Comune di Reggio Emilia  2.369.504,25                            
Rimini  Comune di Rimini  1.291.142,25                                          
per un totale di importi revocati pari a Euro 10.170.585,72;                    
acquisita agli atti del Servizio competente la nota prot. n.                    
1459/UROS/SP65/87 del 9 luglio 2003 con la quale il Ministero per i             
Beni e le Attivita' culturali comunica che, in relazione alla                   
modifica del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e                
prestiti, le somme che potranno essere reinvestite da parte della               
Regione Emilia-Romagna per le finalita' di cui all'art. 1, lett. b)             
della Legge 65/87 e successive modificazioni, ammontano a Euro                  
15.335.000,00, salvo ulteriore adeguamento del tasso di interesse               
praticato dalla Cassa depositi e prestiti;                                      
considerato che i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione                
dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all'art. 1, comma           
3 della citata Legge 289/89;                                                    
preso inoltre atto che l'art. 1, comma 3 della Legge 289/89 recita              
che l'ammortamento dei mutui e' assistito dalla contribuzione statale           
pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata,                    
calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente            
al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma           
di finanziamento degli impianti sportivi;                                       
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 che all'art. 157 stabilisce che             
la competenza dell'elaborazione dei programmi di intervento di cui              
alla Legge 6 marzo 1987, n. 65 venga trasferita alle Regioni                    
riservando allo Stato la determinazione dei criteri e parametri                 
relativi agli interventi;                                                       
visto il decreto del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali 25           
giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23                   
settembre 2003, con il quale vengono individuati i destinatari degli            
interventi, i criteri di carattere generale e di priorita' e                    
l'ammontare della contribuzione statale, demandando alle Regioni la             
definizione di modalita' e termini di presentazione delle istanze e             
della relativa documentazione, i criteri di formazione delle                    
graduatorie, i limiti di spesa ammissibile e le modalita' di                    
utilizzazione di eventuali disponibilita' residue;                              
visti, in particolare, i criteri individuati dal decreto sopra                  
richiamato, come segue:                                                         
a) Criteri di carattere generale                                                
L'ammissione ai finanziamenti assistiti dai benefici di legge e'                
subordinata alla accertata rispondenza degli impianti alle reali                
esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla           
densita' della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla             
sua polifunzionalita', intesa come possibilita' di utilizzazione per            
sport diversi ed alla sua gestibilita';                                         
b) Criteri di priorita'                                                         
Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lettera a) ed in                 
relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento,                  
costituiscono ragioni di priorita' degli interventi:                            
1) la messa a norma degli impianti esistenti;                                   
2) il completamento degli impianti;                                             
3) il recupero o la riattivazione degli impianti;                               
4) la realizzazione di nuovi impianti in localita' carenti di                   
strutture sportive;                                                             
rilevata la necessita' di procedere alla definizione del programma              
regionale di intervento per l'utilizzo delle somme a disposizione               
della Regione Emilia-Romagna a seguito delle revoche effettuate,                
attraverso il quale definire le linee di indirizzo, gli obiettivi e i           
criteri di priorita', nonche' le procedure per la presentazione delle           
domande, nell'ambito di quanto previsto dalle norme statali di                  
riferimento, ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti;                       
considerato che il presente provvedimento non comporta oneri                    
finanziari per la Regione;dato atto che il presente provvedimento e'            
stato sottoposto alla consultazione degli Assessori provinciali allo            
Sport e che sullo stesso e' stato acquisito il parere della                     
Conferenza Regione-Autonomie Locali, espresso in data 27 ottobre                
2003;                                                                           
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) l'approvazione del "Programma di impiantistica sportiva di cui               
alla Legge 65/87, art. 1, comma 1, lettera b). Somme provenienti da             
revoche di investimenti previsti dal programma 1989/90. Linee di                
indirizzo e procedure per l'assegnazione dei finanziamenti",                    
contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, unitamente agli            
Allegati B, C e D quali parti integranti e sostanziali;                         
2) di prendere atto che - a seguito delle revoche effettuate dal                
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, con propri decreti in            
data 10 febbraio 2003, relative al programma 1989/1990 di cui alla              
Legge 65/87, art. 1, comma 1, lett. b) e successive modifiche ed                
integrazioni, e dell'art. 1 della Legge 7/8/1989, n. 289 - le somme             
disponibili per nuovi investimenti ammontano a Euro 15.335.000,00,              
salvo adeguamento del tasso di interesse praticato dalla Cassa                  
depositi e prestiti al momento dell'emanazione del decreto di                   
approvazione del programma di finanziamento da parte dello stesso               
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali;                                  
3) di trasmettere il provvedimento approvato al Ministero per i Beni            
e le Attivita' culturali - Ripartizione impiantistica sportiva, per i           
successivi adempimenti di competenza;                                           
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Programma di impiantistica sportiva di cui alla Legge 65/87, art. 1,            
comma 1, lettera b). Somme provenienti da revoche di investimenti               
previsti dal programma 1989/90. Linee di indirizzo e procedure per              
l'assegnazione dei finanziamenti                                                
1) Premessa                                                                     
Con DM del 25 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221           
del 23 settembre 2003, sono state definite le modalita' di reimpiego            
dei fondi resisi disponibili per effetto delle revoche di mutui                 
concessi per la realizzazione di impianti sportivi, ai sensi della              
Legge 65/87, art. 1, comma 1, lett. b), relative al programma                   
1989/90.                                                                        
A tal fine il decreto di cui sopra stabilisce criteri di carattere              
generale e criteri di priorita' per l'elaborazione del programma                
regionale di intervento, riportati testualmente di seguito:                     
"a)   Criteri di carattere generale                                             
L'ammissione ai finanziamenti assistiti dai benefici di legge e'                
subordinata alla accertata rispondenza degli impianti alle reali                
esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla           
densita' della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla             
sua polifunzionalita', intesa come possibilita' di utilizzazione per            
sport diversi ed alla sua gestibilita'.                                         
b) Criteri di priorita'                                                         
Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lettera a) ed in                 
relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento,                  
costituiscono ragioni di priorita' degli interventi:                            
1) la messa a norma degli impianti esistenti;                                   
2) il completamento degli impianti:                                             
3) il recupero o la riattivazione degli impianti;                               
4) la realizzazione di nuovi impianti in localita' carenti di                   
strutture sportive.".                                                           
2) Obiettivi regionali e azioni prioritarie                                     
In una logica di concertazione delle scelte programmatiche, e in                
coerenza con quanto previsto dalla L.R. 13/00 "Norme in materia di              
sport" per quanto riguarda la competenza delle Province sul piano               
dell'impiantistica sportiva, la Regione ha stabilito un rapporto di             
stretta collaborazione con le stesse Province, finalizzato in                   
particolare a:                                                                  
a) individuare concordemente obiettivi e azioni prioritarie da                  
attuarsi sul territorio regionale, fondati su una maggiore conoscenza           
delle realta' locali e tali da consentire risposte piu' adeguate e              
modalita' di intervento condivise;                                              
b) consentire una valutazione degli interventi ritenuti prioritari              
nei rispettivi territori provinciali, sulla base di criteri definiti            
congiuntamente e in una logica di equilibrio territoriale, nonche' di           
equita' nella destinazione delle risorse finanziarie a livello                  
regionale.                                                                      
Nel quadro di quanto stabilito dal DM 25/6/2003 la Regione, in                  
accordo con le Province, assume come propri obiettivi e interventi              
prioritari:                                                                     
- lo sviluppo di impianti sportivi, (1) laddove le dotazioni                    
risultino insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze e ai fini           
di un maggior equilibrio territoriale;                                          
- il miglioramento dello stato delle strutture esistenti, attraverso            
interventi di completamento di un progetto complessivo del quale                
siano gia' state realizzate parti funzionali e/o attraverso                     
interventi di miglioramento funzionale.                                         
Ai fini di una maggiore chiarezza, va sottolineato che per                      
completamento si intende la realizzazione di interventi edilizi o di            
altro tipo atti a dotare un impianto sportivo di spazi o di servizi             
accessori non esistenti o non sufficienti per le attivita' che si               
intendono svolgere nello stesso. Tale intervento presuppone                     
l'esistenza di un progetto complessivo del quale siano state                    
realizzate parti funzionali. Il miglioramento funzionale consiste               
invece nell'aumento della possibilita' di utilizzare l'impianto,                
inteso sia come aumento di possibilita' di fruizione dello stesso da            
parte degli utilizzatori (in termini di presenze) sia come aumento              
delle discipline sportive che vi si possono praticare. L'obiettivo              
puo' essere raggiunto anche attraverso interventi di messa a norma,             
ma non esclusivi (ad esempio puo' essere previsto un miglioramento              
dell'accesso ai soggetti disabili).                                             
3) Somme disponibili e loro destinazione                                        
Le somme destinate a finanziare il presente programma provengono                
dalle revoche effettuate dal Ministero per i Beni e le Attivita'                
culturali con propri decreti in data 10 febbraio 2003 e sono relative           
al programma 1989/1990, approvato con il DM 11 aprile 1991 in                   
esecuzione di quanto disposto dall'art. 1, lett. b) della Legge                 
6/3/1987, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1            
della Legge 7/8/1989, n. 289.                                                   
Esse determinano nuovi investimenti che, in base alla comunicazione             
ministeriale del 9 luglio 2003 protocollo 1459/UROS/SP65/87,                    
ammontano a Euro 15.335.000,00, salvo adeguamento del tasso di                  
interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti al momento                  
dell'emanazione del decreto ministeriale di approvazione del                    
programma di finanziamento.                                                     
Tali somme saranno destinate come di seguito indicato:                          
- il 50%, pari a Euro 7.667.500,00 alla realizzazione di nuovi                  
impianti;                                                                       
- il rimanente 50% per opere di completamento e per interventi di               
miglioramento funzionale di strutture esistenti.                                
4) Soggetti destinatari degli interventi ed esclusioni                          
Ai sensi del sopracitato DM 25 giugno 2003 possono essere ammessi ai            
benefici previsti del presente programma, in presenza dei prescritti            
requisiti, i seguenti Enti:                                                     
- Comuni (singoli o associati);                                                 
- Comunita' Montane;                                                            
- Province.                                                                     
Da tali benefici, ai sensi del II comma dell'art. 2 dello stesso                
decreto restano esclusi gli Enti destinatari degli interventi di cui            
al DM 11 aprile 1991, nei confronti dei quali sia stata disposta la             
revoca dei benefici a suo tempo concessi, cosi' come di seguito                 
indicati:                                                                       
  Provincia  Ente                                                               
Bologna  Comune di Imola                                                        
Forli'-Cesena  Comune di Forli'                                                 
Parma  Provincia di Parma                                                       
Piacenza  Comune di Bobbio                                                      
Piacenza  Comune di Fiorenzuola d'Arda                                          
Piacenza  Comune di Nibbiano                                                    
Ravenna  Comune di Faenza                                                       
Ravenna  Comune di Ravenna                                                      
Reggio Emilia  Comune di Reggio Emilia                                          
Rimini  Comune di Rimini                                                        
Dai benefici di cui al presente provvedimento restano altresi'                  
escluse le opere oggetto di altri finanziamenti assegnati dalla                 
Regione.                                                                        
5) Importo massimo dei finanziamenti e importo minimo degli                     
interventi ammissibili                                                          
La percentuale massima di finanziamento e' fissata nel 70% del costo            
dell'intervento da realizzare e nei limiti massimi indicati di                  
seguito, ferma restando la piena realizzazione e funzionalita' del              
progetto:                                                                       
- Euro 750.000,00 per la realizzazione di nuovi impianti;                       
- Euro 350.000,00 per il completamento ed il miglioramento funzionale           
di strutture esistenti.                                                         
Per le opere di importo superiore, le Amministrazioni, nella delibera           
di approvazione del progetto, dovranno assumere a carico del proprio            
bilancio la differenza oppure documentare con quali strumenti                   
finanziari intendano farvi fronte.                                              
Gli importi minimi ammissibili sono determinati nel modo seguente:              
- Euro 200.000,00 per la realizzazione di nuovi impianti;                       
- Euro 100.000,00 per il completamento ed il miglioramento funzionale           
di strutture esistenti.                                                         
6) Procedure per la presentazione e istruttoria delle domande                   
Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente programma, i             
soggetti interessati dovranno inoltrare domanda, sottoscritta dal               
legale rappresentante dell'Ente richiedente (o di tutti gli Enti che            
presentano progetti in forma associata), e conforme al modello di cui           
all'Allegato B alla presente deliberazione, alla Regione                        
Emilia-Romagna ed alla Provincia nella quale e' localizzato                     
l'impianto. Le domande dovranno essere presentate entro il termine              
perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino              
Ufficiale regionale del presente atto. Le domande si considerano                
prodotte in tempo utile se consegnate alla Regione entro il termine             
suindicato ovvero se spedite entro lo stesso giorno stabilito come              
termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (fara' fede           
la data del timbro postale in partenza).                                        
I soggetti ammissibili potranno presentare una sola domanda e la                
stessa dovra' essere relativa ad un solo impianto (cfr. nota 1 e 2              
del precedente punto 2).                                                        
Alle domande inviate alla Regione Emilia-Romagna dovra' essere                  
allegata la seguente documentazione:                                            
- scheda informativa di cui all'Allegato C e dalla quale si evinca la           
rispondenza dell'intervento con i criteri e le priorita' stabilite              
con il presente atto (le domande alle quali sia allegata una scheda             
incompleta o con dati incongrui fra loro o incomprensibili verranno             
valutate per la sola parte in cui i dati risultino desumibili in modo           
certo);                                                                         
- progetto redatto ai sensi delle normative vigenti completo di                 
relazione tecnica, elaborati grafici comprendenti planimetria                   
d'insieme, prospetti, computo metrico estimativo e preventivo di                
spesa riferito alla piu' avanzata fase di progettazione approvata;              
- dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che:               
- i lavori per la realizzazione dell'intervento non sono ancora                 
iniziati;                                                                       
- l'intervento e' conforme alle previsioni degli strumenti                      
urbanistici vigenti;                                                            
- atto/i amministrativo/i di approvazione del progetto preliminare, o           
successivi sviluppi con attestazione della capacita' di indebitamento           
e delle disponibilita' finanziarie atte a coprire almeno la quota a             
carico dell'Ente beneficiario corrispondente alla parte eccedente               
alla percentuale massima di finanziamento di cui al punto 5) nonche'            
alla quota non coperta dal finanziamento statale.                               
(Per maggiore chiarezza si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 3           
della Legge 289/89, l'ammortamento dei mutui "e' assistito dalla                
contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua           
posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla                     
legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di                 
approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi".           
A titolo di esempio, su un mutuo di Euro 100.000,00 stipulato al                
tasso di interesse del 4,5%, la rata annua che l'Ente dovra'                    
anticipare sara' di Euro 7.687,61 circa, a fronte della quale il                
contributo dello Stato - posticipato - sara' di Euro 6.414,71                   
corrispondente a circa l'83% della rata anticipata.);                           
- dichiarazione relativa al numero degli impianti presenti nel                  
territorio di competenza dell'Ente o degli Enti che presentano la               
domanda, con riferimento alle diverse discipline sportive e - per gli           
impianti esistenti - scheda descrittiva dell'impianto di cui                    
all'Allegato D, gia' utilizzata per la raccolta dati nell'ambito                
delle attivita' dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale.               
Non saranno ammessi all'istruttoria per la concessione dei benefici             
di legge le domande:                                                            
- presentate fuori termine;                                                     
- non corredate, anche parzialmente, della documentazione sopra                 
indicata.                                                                       
L'istruttoria delle domande verra' effettuata da parte di un Nucleo             
di valutazione tecnico composto da Dirigenti e Funzionari del                   
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero e da un professionista                   
incaricato dal CONI regionale sulla base dei criteri di valutazione             
specificati al successivo punto 7) e del punteggio indicato per                 
ciascun criterio.                                                               
7) Criteri di valutazione                                                       
7.1) Nuovi impianti sportivi                                                    
Ai fini della valutazione verranno considerati gli elementi indicati            
di seguito.                                                                     
a) La carenza di impianti sportivi analoghi nel territorio comunale e           
in quello dei comuni limitrofi, anche di altre province:                        
punteggio: fino a 10 punti.                                                     
Il punteggio verra' attribuito a fronte della carenza di impianti               
analoghi a quello oggetto dell'intervento, per tipologia, dimensione            
e livello dell'attivita' praticabile, all'interno del territorio                
comunale e in quello dei comuni limitrofi. Tale carenza deve essere             
documentata attraverso apposita dichiarazione del soggetto                      
richiedente e da analoga dichiarazione da parte della Provincia nella           
quale e' previsto l'intervento che si intende realizzare.                       
b) Interventi da realizzarsi in forma associata:                                
punteggio massimo: fino a 8 punti.                                              
Saranno ritenuti prioritari i progetti presentati congiuntamente da             
piu' Enti locali ed in particolare quelli presentati da Enti riuniti            
in forma associativa ai sensi della L.R. 26 aprile 2001, n. 11 sulla            
disciplina delle forme associative di Enti locali.                              
Nell'attribuzione del punteggio verranno considerati la dimensione              
territoriale e la dimensione demografica degli Enti associati                   
proponenti l'intervento.                                                        
In particolare verranno attribuiti:                                             
- da 6 a 8 punti in presenza di progetti presentati da Comunita'                
Montane e da Unioni e Associazioni di Comuni ai sensi della L.R. 26             
aprile 2001, n. 11 sulla disciplina delle forme associative di Enti             
locali, a fronte dell'assunzione di provvedimenti che prevedano                 
esplicitamente la sovracomunalita' dell'intervento, anche sul piano             
gestionale;                                                                     
- da 1 a 5 punti in caso di progetti proposti da piu' Comuni e da               
Comuni e Province riuniti in forme associative diverse, costituite ad           
altro titolo.                                                                   
c) Polifunzionalita' dell'impianto intesa come possibilita' di                  
utilizzazione dello stesso per sport diversi:                                   
punteggio massimo: fino a 8 punti.                                              
Il punteggio verra' attribuito in rapporto al numero di discipline              
sportive praticabili all'interno dell'impianto, cosi' come indicate             
nell'allegata Tabella 3.                                                        
d) Tempi di cantierabilita' dell'opera:                                         
punteggio massimo: fino a 6 punti.                                              
In considerazione del fatto che la cantierabilita' delle opere                  
costituisce un forte elemento ai fini della rapidita' di esecuzione             
dei lavori e quindi della produttivita' della spesa, si assumera'               
come riferimento lo stato della progettazione allegata alla domanda.            
In particolare verranno attribuiti:                                             
- 0 punti in presenza di progetti preliminari;                                  
- 3 punti per progetti definitivi;                                              
- 6 punti per progetti esecutivi.                                               
e) Disponibilita' dell'impianto per l'uso scolastico:                           
punteggio massimo: fino a 6 punti.                                              
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verra' considerato il numero            
di ore annue previste di disponibilita' degli spazi nell'impianto per           
la scuola.                                                                      
f) Intervento di riqualificazione urbana:                                       
punteggio: 4 punti.                                                             
Il punteggio verra' attribuito a fronte di opere comprese all'interno           
di programmi di riqualificazione urbana gia' adottati ai sensi della            
L.R. 3/7/1998, n. 19, e che, in quanto tali, possono contribuire a              
migliorare situazioni di degrado edilizio, urbanistico, ambientale.             
7.2) Impianti sportivi esistenti                                                
Ai fini della valutazione verranno considerati gli elementi indicati            
di seguito.                                                                     
a) Incremento della possibilita' d'uso dell'impianto conseguente                
all'intervento:                                                                 
punteggio massimo: fino a 10 punti.                                             
Il punteggio verra' attribuito proporzionalmente, in relazione                  
all'ampliamento degli spazi di attivita' e dei servizi accessori non            
esistenti o non sufficienti per le attivita' che si intendono                   
svolgere nello stesso, delle discipline praticabili, nonche' delle              
possibilita' di utilizzo dell'impianto da parte di un numero maggiore           
di praticanti o di spettatori, opportunamente documentato in rapporto           
alle caratteristiche del progetto.                                              
b) Polifunzionalita' dell'impianto intesa come possibilita' di                  
utilizzazione dello stesso per sport diversi:                                   
punteggio: fino a 8 punti.                                                      
Il punteggio verra' attribuito in rapporto al numero di discipline              
sportive praticabili all'interno dell'impianto, cosi' come indicate             
nella Tabella 3 dell'Allegato D.                                                
c) Miglioramento dell'accesso per soggetti disabili:                            
punteggio massimo: fino a 10 punti.                                             
Il punteggio verra' attribuito proporzionalmente in relazione                   
all'ampliamento delle possibilita' di accesso ad atleti e spettatori            
disabili - documentato in rapporto alle caratteristiche del progetto            
- e verra' assegnato esclusivamente per gli impianti in regola con le           
normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche.                    
d) Disponibilita' dell'impianto per l'uso scolastico:                           
punteggio massimo: fino a 6 punti.                                              
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verra' considerato il numero            
di ore annue di disponibilita' degli spazi presenti nell'impianto per           
la scuola nell'anno 2003, appositamente documentato.                            
8) Criteri per la formulazione della graduatoria e relativa                     
ammissione ai finanziamenti                                                     
Al termine della fase di valutazione delle domande, la Regione,                 
sentite le Province, entro sei mesi dal termine per la presentazione            
delle domande procedera' alla formulazione delle graduatorie, sulla             
base dei criteri di valutazione di cui sopra e di quanto stabilito al           
precedente punto 2), lett b), ossia tenendo conto dell'equilibrio               
territoriale e dell'equita' nella destinazione delle risorse                    
finanziarie a livello regionale, nonche' della coerenza degli                   
interventi con i criteri di priorita' della programmazione                      
provinciale, e con particolare attenzione ai territori montani a                
fronte di un'opera definita prioritaria da parte della Comunita'                
Montana interessata.                                                            
In particolare per quanto riguarda i nuovi impianti sportivi si                 
terra' conto anche della densita' della popolazione e dello sviluppo            
demografico della popolazione in eta' sportiva nell'ultimo triennio.            
Le opere collocate ai primi posti della graduatoria relativa alle               
nuove costruzioni saranno indicate come ammissibili ai finanziamenti            
statali fino all'importo massimo definito al precedente punto 3)                
destinato a questa tipologia di intervento, e quelle sugli impianti             
esistenti fino all'esaurimento della disponibilita' risultante da               
apposite comunicazioni ministeriali.                                            
In caso di variazioni in aumento della disponibilita', successive               
alla definizione delle graduatorie si dovra' procedere scorrendo la             
graduatoria relativa agli interventi sugli impianti esistenti, mentre           
in caso di variazioni in diminuzione i conseguenti oneri saranno a              
carico degli Enti beneficiari indicati nell'atto di assegnazione dei            
finanziamenti.                                                                  
Qualora non fosse possibile, a causa di inadeguatezza numerica o                
qualitativa dei progetti presentati, raggiungere la quota indicata              
come massima assegnabile per la realizzazione di nuove costruzioni,             
la parte residua verra' assegnata a interventi su impianti                      
esistenti.                                                                      
9) Termini di inizio e ultimazione dei lavori                                   
L'inizio dei lavori riguardanti gli interventi ammessi a contributo             
dovra' avvenire entro 180 giorni dalla data della comunicazione di              
concessione del mutuo e la loro ultimazione dovra' avvenire entro e             
non oltre tre anni dalla consegna degli stessi.                                 
10) Inadempienze da parte dei beneficiari                                       
Negli eventuali casi di mancato rispetto dei termini perentori                  
previsti dall'art. 8, comma 2, del DL 2/2/1988, n. 22, nel testo                
modificato dalla Legge di conversione, 21/3/1988, n. 92, per la                 
presentazione delle domande di mutuo agli Istituti di credito, le               
somme rese disponibili da tali inadempienze dovranno essere destinate           
agli Enti collocati successivamente nella graduatoria relativa agli             
interventi sugli impianti esistenti nell'ordine indicato dalla                  
stessa.                                                                         
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Servizio Cultura, Sport            
e Tempo libero - Settore Sport - Viale Aldo Moro n. 64 - 40127                  
Bologna - tel. 051/283675-390 - fax 051/283673 - e-mail:                        
sport¹regione.emilia-romagna.it.                                                
Nota: (1) Con il termine impianto sportivo si intende uno o piu'                
spazi di attivita' dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in             
comune i relativi spazi accessori e/o i servizi (ad esempio, un campo           
di calcio, con spogliatoi, impianto di illuminazione, ecc. Se invece,           
sempre a titolo esemplificativo un intervento viene realizzato su un            
campo di  calcio e su una palestra, pur se ubicati nello stesso                 
"complesso sportivo", non verra' ritenuto ammissibile trattandosi di            
due distinti impianti sportivi).                                                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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