REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 settembre 2003, n. 503

Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Campania in materia di collaborazione nelle attivita' regionali di protezione civile (proposta della Giunta regionale in data 14 luglio 2003, n. 1389)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1389 del 14             
luglio 2003, recante in oggetto "Approvazione del Protocollo d'intesa           
tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Campania in materia di               
collaborazione nelle attivita' regionali di protezione civile" e che            
qui di seguito si trascrive integralmente:                                      
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visti:                                                                          
- l'articolo 117 della Costituzione, che individua la protezione                
civile tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la              
potesta' legislativa spetta alle Regioni, fatto salvo che per la                
determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata allo              
Stato;                                                                          
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del                   
Servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni;                                                                
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in               
particolare, l'articolo 108 (funzioni conferite alle Regioni e agli             
Enti locali);                                                                   
- la L.R. dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 45, recante                    
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione                    
Emilia-Romagna in materia di protezione civile";                                
- l'articolo 7, comma 4, lettera f) dello Statuto che dispone che               
spetti al Consiglio regionale l'approvazione delle intese                       
interregionali;                                                                 
considerato che il quadro normativo nazionale sopra richiamato e le             
legislazioni regionali in materia di previsione e prevenzione dei               
rischi e di protezione civile favoriscono l'aggregazione dei soggetti           
componenti del Servizio nazionale della protezione civile e delle               
Regioni in particolare, al fine di assicurare, mediante il confronto            
e lo scambio di esperienze e di professionalita', il migliore                   
servizio ai rispettivi cittadini;                                               
considerato che la Regione Campania e la Regione Emilia-Romagna hanno           
impresso, nel corso degli ultimi anni, considerevoli impulsi allo               
sviluppo delle proprie strutture di protezione civile, valorizzandone           
le capacita' tecnico-operative e potenziandole in termini di risorse            
umane, strumentali e finanziarie, al fine di porle in condizione di             
soddisfare in misura soddisfacente le aspettative delle rispettive              
popolazioni e di far fronte efficacemente alle nuove funzioni che               
sono state attribuite alle Regioni nella specifica materia;                     
considerato che i territori delle due regioni sono interessati, con             
profili di analogia, da varie tipologie di rischi, tra le quali il              
rischio sismico, il rischio idrogeologico ed i rischi connessi con le           
attivita' industriali e produttive dell'uomo;                                   
tenuto conto che in sede di coordinamento interregionale di                     
protezione civile, si e' piu' volte sottolineata l'opportunita' di              
promuovere raccordi, collaborazioni e gemellaggi tra Regioni del                
centro-nord e Regioni del centro-sud nel settore in questione, anche            
per favorire un opportuno scambio di competenze e rafforzare i legami           
cooperativi in vista di eventuali necessita' legate al verificarsi di           
eventi calamitosi di grandi proporzioni;                                        
ritenuto pertanto opportuno promuovere lo sviluppo di politiche                 
comuni in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di                   
protezione civile, finalizzate, in particolare, allo sviluppo                   
congiunto dei progetti maggiormente innovativi in corso di                      
elaborazione da parte delle due Regioni, individuando i relativi                
settori specifici di attivita';                                                 
ritenuto di procedere, per le ragioni suesposte, alla stipula di un             
Protocollo d'intesa di durata triennale, stabilendo, contestualmente,           
due diversi livelli di coordinamento delle attivita' in esso                    
previste: uno a livello politico, affidato, per la Regione                      
Emilia-Romagna, all'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.              
Protezione civile, e uno a livello tecnico, affidato alla                       
responsabilita' del Servizio Protezione civile della Regione;                   
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale dell'Ambiente e Difesa del suolo e della costa,              
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma                
della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;                          
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.                     
Protezione civile"                                                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proprorre al Consiglio regionale:                                            
a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte                   
integrante e sostanziale;                                                       
b) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione                 
Emilia-Romagna e la Regione Campania nelle attivita' di protezione              
civile di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e              
sostanziale del presente atto;                                                  
c) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla stipula             
del Protocollo d'intesa di cui all'Allegato "A" al presente atto;               
d) di incaricare l'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.               
Protezione civile di assicurare il coordinamento istituzionale per              
l'attuazione del Protocollo d'intesa, congiuntamente con il suo                 
omologo componente della Giunta regionale della Campania;                       
e) di indicare il Servizio Protezione civile regionale quale                    
responsabile dell'attivita' istruttoria tecnica ed operativa                    
conseguente all'applicazione del Protocollo d'intesa medesimo;                  
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO "A"                                                                    
Regione Campania  Regione Emilia-Romagna                                        
Protocollo d'intesa in materia di collaborazione nelle attivita'                
regionali di protezione civile                                                  
La Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Presidente della Giunta             
regionale Vasco Errani                                                          
la Regione Campania rappresentata dal Presidente della Giunta                   
regionale Antonio Bassolino                                                     
visto l'articolo 117 della Costituzione, che individua la protezione            
civile tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la              
potesta' legislativa spetta alle Regioni, fatto salvo che per la                
determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata allo              
Stato;                                                                          
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del               
Servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che                  
stabilisce, tra l'altro, che "all'attuazione delle attivita' di                 
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le             
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le           
Province, i Comuni e le Comunita' montane";                                     
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di                   
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli              
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.             
59" e, in particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni             
conferite alle Regioni e agli Enti locali):                                     
- comma 1, che stabilisce che "tutte le funzioni non espressamente              
indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle               
Regioni e agli Enti locali";                                                    
- lettera a), che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni           
relative:                                                                       
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e                 
prevenzione dei rischi";                                                        
- punto 2), "all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi           
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui                   
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n.            
225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco";               
- punto 5), "allo spegnimento degli incendi boschivi", fatta salva la           
competenza statale in relazione all'impiego di mezzi aerei;                     
- punto 7), "agli interventi per l'organizzazione del volontariato";            
vista la L.R. dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 45, recante                
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione                    
Emilia-Romagna in materia di protezione civile", e, in particolare,             
gli articoli:                                                                   
- 1, comma 3, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna "assume la           
protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale                  
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti           
alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della                 
popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture              
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da                   
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";                
- 1, comma 2, che prevede che la Regione Emilia-Romagna,                        
nell'esercizio delle funzioni regionali di protezione civile                    
"promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli enti           
locali e la partecipazione degli enti od aziende pubbliche nonche'              
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di protezione               
civile";                                                                        
- 3, comma 1, che elenca le attivita' regionali di protezione civile,           
tra le quali figurano "la previsione e la prevenzione delle varie               
ipotesi di rischio" ed "il soccorso alle popolazioni sinistrate";               
- 3, comma 2, che, tra le attivita' di previsione e prevenzione,                
evidenzia "la formazione di una moderna coscienza di protezione                 
civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi                
educativi e informativi nonche' la realizzazione di corsi di                    
informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il             
personale adibito istituzionalmente ad attivita' di protezione civile           
e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato             
di protezione civile";                                                          
- 3, comma 3, che tra le attivita' di concorso agli interventi di               
emergenza, specifica che la Regione Emilia-Romagna cura, in                     
particolare "l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed            
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima               
assistenza";                                                                    
- 15, che prevede la costituzione di un centro operativo regionale              
(COR) finalizzato a garantire il necessario supporto all'attivita'              
regionale di materia di previsione dei rischi e di gestione delle               
situazioni di crisi e di emergenza;                                             
- 16, che autorizza la Regione a stipulare convenzioni con soggetti             
pubblici e privati per l'espletamento dei propri compiti                        
istituzionali in materia di protezione civile;                                  
vista la L.R. della Campania 11 agosto 2001, n. 10, articolo 63;                
considerato che il quadro normativo nazionale sopra richiamato e le             
legislazioni Regionali in materia di previsione e prevenzione dei               
rischi e di protezione civile favoriscono l'aggregazione dei soggetti           
componenti del Servizio nazionale della protezione civile e delle               
Regioni in particolare, al fine di assicurare, mediante il confronto            
e lo scambio di esperienze e di professionalita', il migliore                   
servizio ai rispettivi cittadini;                                               
considerato che la Regione Campania e la Regione Emilia-Romagna hanno           
impresso, nel corso degli ultimi anni, considerevoli impulsi allo               
sviluppo delle proprie strutture di protezione civile, valorizzandone           
le capacita' tecnico-operative e potenziandole in termini di risorse            
umane, strumentali e finanziarie, al fine di porle in condizione di             
soddisfare in misura soddisfacente le aspettative delle rispettive              
popolazioni e di far fronte efficacemente alle nuove funzioni che               
sono state attribuite alle Regioni nella specifica materia;                     
considerato che i territori delle due regioni sono interessati, con             
profili di analogia, da varie tipologie di rischi, tra le quali il              
rischio sismico, il rischio idrogeologico ed i rischi connessi con le           
attivita' industriali e produttive dell'uomo;                                   
tenuto conto che in sede di coordinamento interregionale di                     
protezione civile, si e' piu' volte sottolineata l'opportunita' di              
promuovere raccordi, collaborazioni e gemellaggi tra Regioni del                
centro-nord e Regioni del centro-sud nel settore in questione, anche            
per favorire un opportuno scambio di competenze e rafforzare i legami           
cooperativi in vista di eventuali necessita' legate al verificarsi di           
eventi calamitosi di grandi proporzioni;                                        
ritenuto pertanto opportuno promuovere lo sviluppo di politiche                 
comuni in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di                   
protezione civile, finalizzate, in particolare, allo sviluppo                   
congiunto dei progetti maggiormente innovativi in corso di                      
elaborazione da parte delle due Regioni;                                        
ritenuto in particolare, di concentrare l'interscambio di esperienze            
nei seguenti settori:                                                           
- promozione e sviluppo delle strutture locali del sistema regionale            
di protezione civile, tra i quali centri operativi comunali (COC),              
centri operativi misti (COM), centri unificati di protezione civile             
intercomunali, provinciali e regionali, sale operative interforze;              
- elaborazione di carte regionali dei rischi;                                   
- sviluppo della cooperazione con enti, istituzioni, anche a                    
carattere scientifico e strutture operative del sistema regionale di            
protezione civile, anche mediante il ricorso ad apposite                        
convenzioni;                                                                    
- analisi e sviluppo di un sistema di comunicazioni radiomobili                 
regionale multiaccesso digitale, che assicuri l'integrazione fra le             
reti radiomobili presenti sul territorio regionale (118, Protezione             
civile, polizie municipali, etc.) e che utilizzi le piu' avanzate               
tecnologie disponibili;                                                         
- potenziamento delle strutture dei rispettivi centri operativi                 
regionali di protezione civile, anche mediante lo scambio di                    
esperienze e di professionalita', nonche' la definizione e il                   
miglioramento dei protocolli operativi relativi alle procedure di               
preavviso, preallarme ed allarme e lo sviluppo di modellistiche                 
previsionali;                                                                   
- formazione del personale delle strutture regionali e delle altre              
strutture componenti dei rispettivi sistemi regionali di protezione             
civile;                                                                         
- elaborazione di linee-guida ed indirizzi in materia di                        
pianificazione d'emergenza per quanto riguarda gli eventi di livello            
"b" di cui all'art. 2, comma 1 della Legge 225/92, nonche'                      
definizione dei piani di concorso alla gestione delle emergenze di              
rilievo nazionale, come previsto dalla Legge 401/01;                            
- definizione di proposte di procedure standardizzate di valutazione            
tecnico-economica dei danni alle opere pubbliche, alle infrastrutture           
e ai beni privati a seguito di eventi calamitosi;                               
ritenuto opportuno, al fine di assicurare ogni idoneo coordinamento             
delle attivita' che verranno sviluppate in attuazione del presente              
Protocollo d'intesa, incaricare i rispettivi assessori con delega               
alla protezione civile di promuovere una verifica congiunta dello               
stato di attuazione dei progetti comuni, da svolgersi almeno ogni tre           
mesi alternativamente presso le rispettive sedi o in altre localita'            
significative all'uopo definite di comune accordo;                              
ritenuto altresi' opportuno istituire un comitato tecnico composto da           
tre rappresentanti designati da ciascuna delle due Regioni, al quale            
affidare il compito di curare l'attuazione del presente Protocollo              
d'intesa e di procedere all'istruttoria delle riunioni di verifica              
politica di cui al paragrafo precedente, stabilendo, altresi', che              
tale comitato potra' essere di volta in volta integrato con esperti,            
anche esterni, invitati da una delle due Regioni o da entrambe in               
ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno della specifica             
riunione;                                                                       
stabilito in tre anni il riferimento temporale idoneo per procedere             
ad una verifica complessiva dei risultati conseguiti nell'attuazione            
della presente intesa;                                                          
convengono e concordano quanto segue:                                           
1. Le Regioni Campania ed Emilia-Romagna, d'ora in poi indicate                 
semplicemente come "Regioni", riconoscono, tra i propri compiti, il             
valore assoluto della salvaguardia della vita, del territorio,                  
dell'ambiente e degli insediamenti di ogni tipologia dai danni o dal            
pericolo di danni conseguenti ad eventi calamitosi di rilievo                   
regionale o nazionale.                                                          
2. Le Regioni, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si           
intendono integralmente richiamate, sottolineano l'importanza della             
cooperazione interregionale in materia di protezione civile e, con il           
presente atto, intendono promuovere e valorizzare la reciproca                  
collaborazione nelle attivita' di previsione e prevenzione dei                  
rischi, di pianificazione e gestione delle emergenze e negli altrui             
piu' rilevanti aspetti delle proprie funzioni nello specifico                   
settore, da attuare mediante la realizzazione di progetti innovativi            
definiti e realizzati congiuntamente.                                           
3. Per assicurare l'opportuno raccordo nell'attuazione delle                    
attivita' di reciproca collaborazione in materia di protezione civile           
le Regioni concordano di istituire un coordinamento istituzionale               
affidato ai componenti delle rispettive giunte regionali a cio'                 
delegati, stabilendo, altresi', che tale coordinamento si riunisca              
con cadenza almeno annuale, alternativamente presso le rispettive               
sedi o in altre localita' significative all'uopo definite di comune             
accordo.                                                                        
4. Al fine di garantire un'immediata ed efficace traduzione concreta            
degli indirizzi e delle determinazioni che verranno assunte dal                 
coordinamento istituzionale, le Regioni stabiliscono di costituire un           
comitato tecnico composto da tre rappresentanti ciascuna, stabilendo,           
altresi', che tale comitato possa essere di volta in volta integrato            
con esperti, anche esterni, invitati da una delle due Regioni o da              
entrambe in ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno della           
specifica riunione.                                                             
5. La reciproca collaborazione in materia di protezione civile potra'           
essere articolata, nell'ambito delle direttive che verranno impartite           
dal coordinamento istituzionale, nelle seguenti tipologie di                    
attivita':                                                                      
- promozione e sviluppo delle strutture locali del sistema regionale            
di protezione civile, tra i quali centri operativi comunali (COC),              
centri operativi misti (COM), centri unificati di protezione civile             
intercomunali, provinciali e regionali, sale operative interforze;              
- elaborazione di carte regionali dei rischi;                                   
- sviluppo della cooperazione con enti, istituzioni, anche a                    
carattere scientifico e strutture operative del sistema regionale di            
protezione civile, anche mediante il ricorso ad apposite                        
convenzioni;                                                                    
- realizzazione e sviluppo di un sistema di comunicazioni radiomobili           
regionale multiaccesso digitale, che assicuri l'integrazione fra le             
reti radiomobili presenti sul territorio regionale (118, protezione             
civile, polizie municipali, etc.) e che utilizzi le piu' avanzate               
tecnologie disponibili;                                                         
- potenziamento delle strutture dei rispettivi centri operativi                 
regionali di protezione civile, anche mediante lo scambio di                    
esperienze e di professionalita', nonche' la definizione e il                   
miglioramento delle procedure operative relative alle procedure di              
preavviso, preallarme ed allarme e lo sviluppo di modellistiche                 
previsionali;                                                                   
- formazione del personale delle strutture regionali e delle altre              
strutture componenti dei rispettivi sistemi regionali di protezione             
civile;                                                                         
- elaborazione di linee-guida ed indirizzi in materia di                        
pianificazione d'emergenza per quanto riguarda gli eventi di livello            
"b" di cui all'art. 2, comma 1 della Legge 225/92, nonche'                      
definizione dei piani di concorso alla gestione delle emergenze di              
rilievo nazionale, come previsto dalla Legge 343/01;                            
- definizione di proposte di procedure standardizzate di valutazione            
tecnico-economica dei danni alle opere pubbliche, alle infrastrutture           
e ai beni privati a seguito di eventi calamitosi;                               
- concorso nelle attivita' inerenti la verifica dell'agibilita' delle           
infrastrutture e degli edifici danneggiati da eventi sismici di                 
livello "c" di cui all'art. 2, comma 1 della Legge 225/92;                      
- collaborazione nella predisposizione di regolamenti e procedure               
amministrative riguardanti il settore della protezione civile e                 
inerenti provvedimenti nazionali.                                               
6. Le Regioni si impegnano a reperire le risorse finanziarie                    
eventualmente necessarie per l'attuazione della presente intesa                 
nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti destinati al                       
funzionamento delle rispettive strutture di protezione civile.                  
7. Le Regioni si impegnano ad una verifica congiunta dei risultati              
conseguiti in attuazione della presente intesa entro tre anni dalla             
data della sua sottoscrizione, anche sulla base dell'attivita' svolta           
annualmente dal coordinamento istituzionale di cui al precedente                
punto 3.                                                                        
Vasco Errani  Antonio Bassolino                                                 
PRESIDENTE DELLA  PRESIDENTE DELLA                                              
GIUNTA REGIONALE DELLA  GIUNTA REGIONALE DELLA                                  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  REGIONE CAMPANIA"                                       
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione               
referente "Territorio Ambiente Infrastrutture" di questo Consiglio              
regionale, giusta nota prot. n. 10265 del 12 settembre 2003;                    
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 14 luglio 2003, progr. n. 1389, riportate nel             
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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