REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1550

L.R. 6 settembre 1999, n. 25, modificata dalla L.R. 28 gennaio 2003, n. 1. Emanazione aggiornamento "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato" e "Primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione del servizio gestione rifiuti urbani"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con L.R. 6 settembre 1999, n. 25 pubblicata nel Bollettino                    
Ufficiale regionale dell'Emilia-Romagna 9 settembre 1999, n. 113, in            
attuazione di quanto previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 sul             
servizio idrico integrato, sono stati delimitati gli ambiti                     
territoriali ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli           
Enti locali ricadenti in ciascun ambito, dettando altresi' i termini            
e le procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di             
prevenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di                
efficienza, efficacia ed economicita' e di assicurare la tutela                 
dell'ambiente e del territorio prevedendo forme di garanzia per i               
consumatori e per assicurare la qualita' dei servizi;                           
- l'art. 9 della citata L.R. 25/99 prevedeva che la Regione                     
formulasse indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione           
del servizio idrico integrato e definisse i criteri e gli indirizzi             
per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione,                    
fognatura e depurazione, per la predisposizione del programma degli             
interventi, del relativo piano finanziario e del modello gestionale e           
organizzativo;                                                                  
rilevato che con propria deliberazione n. 2680/01 del 3/12/2001 si e'           
provveduto ad emanare, ai sensi del sopracitato art. 9 gli "Indirizzi           
e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico            
integrato";                                                                     
rilevato altresi' che:                                                          
- con L.R. 28 gennaio 2003, n. 1 si e' provveduto a modificare la               
L.R. 6 settembre 1999, n. 25 e che in particolare l'art. 8 sexies               
"Funzioni regionali" del testo coordinato della L.R. 25/99, alla                
lettera a) stabilisce che la Regione debba formulare indirizzi e                
linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico              
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;                        
- l'art. 35 della Legge 448/01 ha introdotto importanti elementi di             
novita' in materia di servizi pubblici locali;                                  
- a seguito dell'introduzione dell'Euro e' necessario aggiornare i              
tre parametri espressi in Lire contenuti nella tabella 1 della                  
precedente direttiva;                                                           
- i commi 3 e 4 quater, art. 10 della L.R. 25/99 definiscono i                  
termini entro cui deve essere stipulata la prima convenzione per la             
gestione del servizio;                                                          
- e' necessario introdurre i criteri per l'espletamento del servizio            
da parte del gestore che lo realizza mediante Societa' operative                
territoriali (SOT);                                                             
- e' indispensabile introdurre alcune precisazioni per la                       
predisposizione dei piani d'ambito che tengono conto delle nuove                
discipline sui canoni di concessione, nelle materie introdotte                  
dall'art. 35 della Legge 448/01, in particolare delle societa' di               
proprieta';                                                                     
- sono state definite le integrazioni dei piani d'ambito dei                    
programmi stralcio, introdotte dall'art. 141 della Legge 388/00;                
- e' necessario definire i criteri di individuazione dei gestori                
industriali del servizio nel caso di affidamento diretto, introdotto            
dall'art. 8 ter, comma 4 della L.R. 1/03;                                       
ritenuto necessario dare la definizione di trattamento preliminare              
per le attivita' previste dal DLgs 22/97, oltre che definire anche              
per i rifiuti i criteri per individuare i gestori industriali e per             
lo svolgimento del servizio a mezzo di Societa' operative                       
territoriali (SOT);                                                             
dato atto del parere della competente Commissione consiliare                    
competente con prot. n. 8943 nella seduta del 25/7/2003;                        
ritenuto opportuno, al fine di consentire una migliore comprensione             
dell'insieme degli indirizzi forniti, stabilire che il Direttore                
generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa provveda ad               
adottare il testo coordinato della direttiva di cui alla                        
deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2001, n. 2680, con le           
disposizioni dell'allegato al presente atto, apportando al testo le             
modifiche ed integrazioni che si rendano necessarie per il suo                  
adeguamento alle previsioni della L.R. 1/03;                                    
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,                    
esecutive ai sensi di legge:                                                    
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
Professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
- n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle                    
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa           
Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.               
43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                      
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di emanare l'aggiornamento degli "Indirizzi e linee guida per                
l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato" di cui            
alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 2680 del                
3/12/2001, allegato alla presente deliberazione di cui e' parte                 
integrante e sostanziale;                                                       
b) di emanare i "Primi elementi di indirizzo e linee guida per                  
l'organizzazione e la gestione del servizio gestione rifiuti urbani"            
allegato alla presente deliberazione di cui e' parte integrante e               
sostanziale;                                                                    
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
d) di dare atto che il Direttore generale all'Ambiente, Difesa del              
suolo e della costa, al fine di consentire una migliore comprensione            
dell'insieme degli indirizzi forniti, provvedera' ad adottare il                
testo coordinato della Direttiva di cui alla deliberazione della                
Giunta regionale 3 dicembre 2001, n. 2680, con le disposizioni                  
dell'allegato al presente atto, apportando al testo le modifiche ed             
integrazioni che si rendano necessarie per il suo adeguamento alle              
previsioni della L.R. 1/03                                                      
Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del                  
servizio idrico integrato (Nuove linee guida 2003)                              
1. Premessa                                                                     
Le linee guida e gli indirizzi formulati nel presente documento                 
integrano ed aggiornano le precedenti linee guida approvate con                 
deliberazione di Giunta 2680/01 del 3/12/2001. Tali integrazioni sono           
state rese necessarie sia dall'emergere di nuove problematiche                  
operative nell'attivazione del servizio idrico integrato, sia dallo             
sviluppo, intervenuto nel frattempo, della normativa nazionale e                
regionale riguardante i servizi pubblici locali ed in particolare il            
servizio idrico integrato. Al riguardo si segnalano, in particolare,            
la L.R. 1/03 di riforma della L.R. 25/99 e l'art. 35 della Legge                
448/01 che hanno introdotto importanti elementi di novita'.Al fine di           
facilitare la lettura, gli argomenti nuovi sono collocati all'interno           
di una strutturazione in capitoli analoga a quella della direttiva              
iniziale.                                                                       
2. Criteri di salvaguardia delle gestioni esistenti e procedure                 
2.1. Aggiornamento tabelle                                                      
Di seguito sono riportati i nuovi valori di riferimento (cfr. Tabella           
1 bis), aggiornati con l'introduzione dell'Euro, di tre parametri               
espressi in Lire (costo medio dell'acquedotto, costo medio della                
fognatura, costo medio della depurazione) contenuti in Tabella 1                
della precedente direttiva.                                                     
Tabella 1 bis                                                                   
Indicatori infrastrutturali  Unita' di misura  Valore o range  Valore           
critico     dei livelli di servizio    di riferimento                           
Costo medio dell'acquedotto  Costi operativi                                    
  acquedotto/Volume fatturato  0,51-0,73 E/mc   =                               
Costo medio della fognatura  Costi operativi                                    
  fognatura/Volume fatturato  0,05-0,11 E/mc                                    
Costo medio della depurazione  Costi operativi                                  
  depurazione/Volume fatturato  0,21-0,31 E/mc.  =                              
2.2 Durata massima del periodo transitorio                                      
Ai sensi dei commi 3 e 4 quater, art. 10 della L.R. 25/99 le                    
convenzioni di primo affidamento del servizio devono decorrere dalla            
data di scadenza del termine entro il quale doveva essere stipulata             
la prima convenzione. Tale termine del 20 dicembre 2001, deriva dalla           
data di entrata in vigore della L.R. 25/99 che e' il 24 settembre               
1999, dai termini per la costituzione delle Agenzie d'ambito che ai             
sensi dei commi 2, 3 e 6 dell'art. 4 ammontano a 270 giorni (si                 
giunge al 20/6/2000) e dal termine di 18 mesi dall'istituzione                  
dell'Agenzia per provvedere alla stipula della convenzione fissato              
dal citato comma 3, art. 10 (che porta il termine al 20/12/2001). Nel           
caso in cui l'Agenzia d'ambito non provveda, entro i tre anni                   
successivi a detto termine, all'individuazione delle gestioni                   
salvaguardate ed alle stipule delle relative convenzioni, il periodo            
transitorio deve considerarsi esaurito e l'affidamento del servizio             
dovra' avvenire esclusivamente secondo le modalita' previste                    
dall'art. 8 ter. Pertanto se entro il 20 dicembre 2004 l'Agenzia                
d'ambito non avra' provveduto all'individuazione delle gestioni                 
salvaguardate ed alla stipula delle relative convenzioni deve essere            
considerato concluso il periodo transitorio. Ai sensi e per gli                 
effetti del combinato disposto dei commi 3 e 4 quater dell'art. 10,             
poi, la convenzione da stipularsi dovra' tenere conto, per                      
l'individuazione del termine finale del periodo transitorio, del                
periodo intercorrente tra la data del 20 dicembre 2001 e quella di              
effettiva sottoscrizione della convenzione quale periodo transitorio            
gia' utilizzato da scomputarsi quindi dalla durata complessiva della            
salvaguardia, in quanto gli eventuali ritardi nella costituzione                
dell'Agenzia d'ambito, o nelle fasi successive, non possono                     
determinare un prolungamento di fatto del periodo di gestione                   
transitoria rinviando cosi' il momento del funzionamento a regime               
degli istituti di affidamento del servizio previsti all'articolo 8              
ter.                                                                            
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della L.R.                
25/99, anche i contratti in essere, stipulati dal Gestore del                   
servizio con soggetti terzi per lo svolgimento di attivita'                     
strumentali al servizio medesimo, sono prorogati per un periodo pari            
a quello della salvaguardia.                                                    
2.3 Criteri di salvaguardia per gestori che espletano il servizio               
mediante Societa' operative territoriali (SOT)                                  
L'espletamento del servizio puo' essere effettuato dal gestore                  
affidatario anche a mezzo di societa' operative territoriali (SOT) da           
esso controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano            
in possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia d'ambito per                   
l'affidamento del servizio. In nessun caso comunque sono ammesse SOT            
che spezzino l'unitarieta' del servizio idrico integrato e che quindi           
svolgano solo alcune parti del servizio (come ad esempio i soli                 
servizi di fognatura e depurazione). Tutte le condizioni richieste              
nelle convenzioni tipo per il gestore dovranno essere garantite da              
ciascuna SOT.                                                                   
3. Piano per la prima attivazione del Servizio idrico integrato                 
3.1 Inquadramento generale del territorio, estensione del servizio              
idrico integrato                                                                
Quale riferimento per la determinazione della estensione del sistema            
idrico integrato si ritiene opportuno utilizzare il sistema fognario.           
Quegli agglomerati attualmente non serviti dal Gestore del servizio             
pubblico di acquedotto o di fognatura e depurazione di norma dovranno           
essere inseriti nel SII con i criteri e le modalita' indicate nella             
deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003, n. 1053. Si                 
ritiene di adottare tale misura in considerazione del fatto che la              
stessa trova una previsione normativa nella disciplina del DLgs                 
152/99, All. 5, punto 3, laddove costituisce, insieme ai 2000 A.E.,             
un discrimine sotto il profilo dei trattamenti cui debbono essere               
sottoposti gli scarichi.                                                        
L'inserimento all'interno del SII, e dunque nella pianificazione,               
organizzazione e gestione dello stesso, di agglomerati considerati              
discretamente impattanti dalla normativa nazionale a livello di                 
scarichi consente di raggiungere una migliore e piu' elevata tutela             
dell'ambiente e del territorio.                                                 
3.2 Analisi dello stato attuale del servizio idrico                             
L'Agenzia, tra le attivita' d'analisi dello stato attuale del                   
servizio idrico dovra' effettuare la verifica delle concessioni in              
essere, in particolare tale verifica dovra' riguardare i contratti in           
essere di concessione di servizio, le concessioni di derivazione e la           
destinazione e la proprieta' degli impianti del servizio idrico                 
integrato.                                                                      
Al fine di verificare l'eventuale sussistenza della situazione                  
contemplata dal comma 2, art. 10 della L.R. 25/99, l'Agenzia, tra le            
attivita' di preparazione per il primo piano d'ambito, dovra'                   
svolgere una verifica dei rapporti giuridici intercorrenti fra gli              
EELL e le Aziende pubbliche e private esistenti, in relazione ai                
contratti di concessione di servizio. Sulla base di tale verifica e'            
necessario individuare se esistono contratti di concessione di                  
servizio anteriori all'entrata in vigore della Legge 36/94 e affidati           
attraverso procedure ad evidenza pubblica, che dovranno permanere               
fino alla loro naturale conclusione e che pertanto potranno non fare            
parte del servizio idrico integrato.                                            
Al fine di attuare il riordino della titolarita' delle concessioni di           
derivazione e di individuare e valutare il sistema di adduzione, le             
Agenzie in collaborazione con i Servizi Tecnici di bacino della                 
Regione provvedono alla verifica della titolarita' di tutte le                  
concessioni di derivazione di acqua pubblica destinata ad uso e                 
consumo umano per mezzo del servizio idrico integrato. Tale                     
censimento e' primariamente finalizzato alla verifica della                     
titolarita' delle concessioni, che devono essere necessariamente                
poste in capo all'Agenzia d'ambito competente per territorio.                   
Tale risorsa puo' essere inoltre concessa a soggetti titolari di                
sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori             
del SII previsti all'art. 14, comma 4 della L.R. 25/99.                         
L'Agenzia, nella richiesta di concessioni e nella predisposizione di            
pareri relativi a concessioni richieste da soggetti titolari di                 
sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori             
del SII, dovra' garantire la coerenza con i fabbisogni di domanda e i           
modi di soddisfare tali fabbisogni previsti nel proprio Piano                   
d'ambito e nel rispetto della pianificazione regionale di settore.              
Tale coerenza dovra' essere garantita anche in relazione ad eventuali           
trasferimenti di acqua ad altri ATO o da essi provenienti.                      
Tutti i trasferimenti di risorsa idrica dovranno essere previste nel            
Piano d'ambito di ciascun ATO e dovranno essere regolate da una                 
convenzione bilaterale tra le Agenzie d'ambito interessate.                     
Tale convenzione dovra' almeno prevedere:                                       
- la ripartizione degli oneri relativi all'eventuale realizzazione di           
opere di adduzione o di impianti per il trasporto;                              
- i costi delle eventuali azioni di salvaguardia e di protezione                
delle risorse idriche;                                                          
- l'individuazione dei punti di consegna;                                       
- la ripartizione degli oneri di gestione degli impianti impiegati.             
L'Agenzia svolge inoltre una verifica al fine di individuare gli                
impianti, le reti e piu' in generale le dotazioni patrimoniali da               
destinare alla produzione dei servizi.                                          
L'Agenzia d'ambito, secondo quanto stabilito anche al comma 13                  
dell'art. 113 della Legge 267/00, fissa i canoni di concessione per             
l'utilizzo di tutte le dotazioni patrimoniali individuate come                  
necessarie ai fini dell'erogazione dei servizi. L'Agenzia inoltre,              
per le dotazioni patrimoniali di proprieta' di soggetti diversi dagli           
Enti locali, stipula un apposito accordo con il soggetto proprietario           
nel quale vengono fissati:                                                      
a) il canone da corrispondere al soggetto proprietario;                         
b) le modalita' e i criteri per la rivalorizzazione nel tempo del               
suddetto canone;                                                                
c) la potesta' dell'Agenzia alla predisposizione dei contratti di               
servizio e delle caratteristiche di servizio per quelle dotazioni;              
d) la potesta' dell'Agenzia a fungere da stazione appaltante per la             
messa a disposizione degli impianti al soggetto gestore del SII;                
e) la potesta' dell'Agenzia a pianificare investimenti di                       
miglioramento e/o estensione delle dotazioni patrimoniali suddette, e           
a porre a carico del gestore del servizio tutti gli oneri finanziari            
relativi, inclusi quelli di capitale;                                           
f) l'impegno del soggetto proprietario a produrre certificazioni                
degli EELL e/o delle loro Aziende che hanno realizzato o acquisito              
dotazioni patrimoniali necessarie ai fini dell'erogazione dei servizi           
che le medesime non sono state realizzate o acquisite attraverso                
finanziamenti pubblici, al fine di ottenere, da parte dell'Agenzia              
d'ambito, il riconoscimento alla remunerazione del capitale e/o degli           
ammortamenti nella determinazione del canone.                                   
L'Agenzia d'ambito definisce i suddetti canoni di concessione che               
devono essere calcolati avendo a base le quote annuali di interesse e           
di rimborso, al netto di eventuali contributi pubblici sui mutui,               
della parte capitale dei debiti relativi alle opere conferite in uso            
al gestore. Qualora le opere conferite in uso al gestore siano state            
realizzate totalmente o parzialmente in autofinanziamento dalle                 
societa' di capitali e/o dalle aziende speciali preesistenti e/o                
dalle cosiddette societa' delle proprieta' costituite ai sensi                  
dell'art. 35, Legge 448/01, oltre al sopracitato rimborso del debito            
residuo, va calcolata una quota aggiuntiva, relativa alla sola parte            
di capitale in autofinanziamento, che comprenda una componente di               
ammortamento e di remunerazione valorizzata secondo quanto previsto             
dal metodo tariffario normalizzato (DM 1/8/1996). La parte di                   
capitale in autofinanziamento deve essere attestata dai libri                   
contabili delle societa' e/o aziende oppure, in particolare nel caso            
di dotazioni patrimoniali acquisite da EELL e/o loro Aziende, con le            
modalita' sopra previste alla lettera f).                                       
A tale base va inoltre aggiunta la quota delle spese di funzionamento           
dell'Agenzia da imputare al Servizio idrico integrato, tale quota               
sara' determinata dall'Agenzia d'ambito stessa mediante                         
l'applicazione di un tasso percentuale di contribuzione degli utenti            
del Servizio idrico integrato, considerati in termini di "abitanti              
serviti/anno", compreso tra un minimo del 40% ed un massimo del 60%             
applicato alle spese di funzionamento totali. La quota delle spese di           
funzionamento da attribuire al Servizio di gestione rifiuti urbani              
sara' determinata applicando alle spese di funzionamento totali il              
complemento percentuale a 100 del tasso di contribuzione individuato            
per il Servizio idrico integrato. L'ammontare complessivo per la                
copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia dovra' essere               
determinato avendo a riferimento la popolazione servita per anno dai            
servizi regolati dalla L.R. 25/99 applicando una quota fissa per                
abitante servito. La quota fissa per ciascun abitante servito da                
entrambi i servizi (idrico e rifiuti) non puo' essere superiore di              
norma a 3 Euro, e di norma non dovrebbe essere inferiore a 1,5 Euro,            
la quota fissa non puo' essere invece superiore a 2 Euro per gli                
abitanti serviti da uno solo dei due servizi. Tale quota fissa deve             
essere determinata dall'Agenzia d'ambito, la rivalorizzazione nel               
tempo di tale quota fissa e' sottoposta alla vigilanza dell'Autorita'           
regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei                 
rifiuti urbani, l'Agenzia d'ambito e' inoltre tenuta ad inviare                 
all'Autorita' di vigilanza tutte le determinazioni concernenti                  
l'individuazione delle spese di funzionamento e la determinazione               
della quota fissa.                                                              
I canoni di derivazione, i canoni per la gestione delle dotazioni               
patrimoniali e le spese di funzionamento dell'Agenzia sono computati            
in tariffa alla voce "Costi per godimento di beni di terzi" (cfr.               
Categoria B8 del metodo normalizzato). Al fine della determinazione             
della tariffa media ponderata (TMP) i canoni delle dotazioni                    
patrimoniali e le spese di funzionamento dell'Agenzia vanno imputate            
alla voce CSII. Nella determinazione del fattore X di miglioramento             
dell'efficienza, l'Agenzia d'ambito dovra' avere cura di non                    
considerare tali canoni come costi passibili di miglioramento di                
efficienza.                                                                     
Tutte le voci espresse in milioni di Lire nelle tabelle contenute               
nella direttiva approvata con D.G. 2680/01 vanno considerate in                 
migliaia di Euro.                                                               
3.3 Livelli di servizio, criticita' e obiettivi di Piano                        
3.3.1 I regolamenti di servizio                                                 
Le Agenzie d'ambito di norma emanano "regolamenti quadro" di servizio           
(acquedotto, fognatura, depurazione) che fungano da indirizzo per i             
gestori nell'emanazione dei regolamenti di servizio. In particolare i           
regolamenti di acque reflue urbane che recapitano in reti fognarie              
sono emanati, come previsto dall'art. 33, DLgs 152/99, dal gestore              
del servizio idrico integrato sulla base della normativa vigente e              
dovranno tenere conto degli indirizzi contenuti nel "Regolamento                
quadro di fognatura" emanato dalle Agenzie d'ambito.                            
3.4 Piano degli interventi e relativi investimenti                              
3.4.1 I programmi stralcio                                                      
L'art. 141 della Legge 388/00 ha previsto l'adozione dei programmi              
stralcio di interventi per l'adempimento degli obblighi comunitari in           
materia di depurazione e fognatura di cui agli articoli 27, 31 e 32             
del DLgs 152/99, e' necessario introdurre gli interventi dei                    
Programmi stralcio all'interno del Piano d'ambito in una apposita               
sezione denominata "Programma stralcio del Piano d'ambito"                      
definendone il relativo piano finanziario che, per il periodo                   
precedente all'attivazione del SII, ovvero precedentemente alla                 
stipula della prima convenzione per l'affidamento del servizio, e               
quindi alla definizione della tariffa basata sul cosiddetto metodo              
normalizzato, basera' il volume di risorse per la realizzazione degli           
interventi entro la misura massima degli aumenti cumulati stabiliti             
dalle vigenti deliberazioni CIPE. Dal momento dell'attivazione del              
servizio idrico integrato, l'eventuale volume residuale di risorse              
finanziarie necessario per la realizzazione degli interventi potra'             
provenire dalla tariffa attraverso un'opportuna modulazione                     
articolata su di un congruo orizzonte temporale, analoga a quella               
relativa agli altri investimenti previsti dal Piano d'ambito.                   
Qualora la tariffa reale media sia gia' stata definita e ricompresa             
nella convenzione stipulata tra Agenzia d'ambito e soggetto gestore             
senza ricomprendere in essa gli oneri derivanti dall'attuazione del             
Programma stralcio, sara' necessario inserire in tariffa,                       
rimodulandola temporalmente, tali oneri in quanto voci da prevedere             
per la definizione della tariffa. E' opportuno introdurre tali                  
variazioni non appena possibile senza attendere la revisione                    
tariffaria triennale. Anche in questo caso la modulazione temporale             
potra' avvenire su un congruo periodo di tempo tale da ripartire gli            
oneri relativi agli investimenti nel modo piu' efficiente possibile,            
compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, ambientali ed              
infrastrutturali del territorio dell'ATO.                                       
Il piano finanziario del Piano d'ambito e del Programma stralcio del            
Piano d'ambito dovrebbero essere riferiti ad un orizzonte temporale             
abbastanza lungo, comunque non superiore a trenta anni. Va previsto,            
in ogni caso un maggior dettaglio per orizzonti temporali piu' vicini           
ed in particolare per i primi tre anni.                                         
3.5 Il Piano tariffario                                                         
Fino dal "Piano per la prima attivazione del servizio idrico                    
integrato" e' opportuno considerare uno sviluppo nel tempo delle                
componenti tariffarie che non sia limitato ai primi tre anni, ma che            
consenta di modellare, su un congruo periodo di q anni, gli effetti             
finanziari derivanti dal piano degli interventi, dal piano stralcio e           
dagli altri elementi considerati nel "Primo piano" suscettibili di              
dinamiche temporali di medio-lungo periodo.                                     
Nella determinazione della tariffa media ponderata (TMP), il canone             
di concessione dovra' essere calcolato in accordo con le modalita'              
descritte al punto 3.2 della presente direttiva.                                
Al fine di esplicitare meglio le dinamiche temporali relative al                
piano finanziario del Piano d'ambito ed in particolare degli                    
investimenti progettati, tutte le tabelle di presentazione dei costi            
operativi, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale                
dovrebbero essere sviluppate su un congruo numero q di anni.                    
3.6 La modulazione territoriale della tariffa                                   
L'Agenzia all'interno del Piano d'ambito puo' articolare le tariffe             
per fasce di consumo, per tipologia d'utenza e per fasce                        
territoriali. La valutazione in ordine all'articolazione della                  
tariffa per fasce di consumo e tipologia d'utenza e' rimessa alle               
Agenzie d'ambito, in questa sede invece sono fornite alcune                     
indicazioni riguardo la modulazione territoriale della tariffa. La              
modulazione territoriale della tariffa e' il complemento                        
all'articolazione per fasce di consumo e per tipologia d'utenza e               
pertanto deve essere considerata congiuntamente a queste ultime. In             
linea di principio la tariffa dovrebbe favorire l'efficienza                    
allocativa della risorsa idrica tra aree omogenee del territorio.               
L'efficienza allocativa della risorsa e' in linea generale                      
maggiormente garantita da una differenziazione territoriale della               
tariffa definita in modo tale che questa rappresenti coerentemente i            
costi del servizio nelle varie aree. Tale applicazione tuttavia                 
porterebbe probabilmente a tariffe piu' elevate in corrispondenza a             
lunghe distanze dai centri di prelevamento della risorsa oppure a               
densita' di popolazione decrescente. La differenziazione territoriale           
potrebbe introdurre disincentivi, soprattutto nel caso delle zone               
montane o comunque di aree difficili da servire, all'ingresso di                
nuovi utenti del servizio, e' necessario considerare quindi che                 
l'imposizione dell'intero costo ad utenti isolati puo' incidere in              
modo negativo sullo sviluppo del sistema idrico con potenzialmente              
gravi ripercussioni sulle politiche di sviluppo locale e di                     
pianificazione del territorio, senza contare che la disponibilita'              
dell'acqua per uso domestico e' un diritto fondamentale del                     
cittadino. In tali situazioni va sempre valutata oltre l'opportunita'           
di una differenziazione territoriale che non tenga conto                        
dell'effettiva ripartizione dei costi anche l'individuazione di                 
particolari tipologie di utenza da proteggere in particolare nelle              
zone maggiormente critiche. Un ulteriore elemento da considerare                
nella modulazione territoriale della tariffa consiste nell'eventuale            
esistenza di precedenti gestioni differenti poi unificate o in fase             
di unificazione, se tra le gestioni pre-esistenti vi erano forti                
disomogeneita' tariffarie e' opportuno prevedere una modulazione                
territoriale della tariffa in modo da evitare sbalzi improvvisi nelle           
tariffe agli utenti del servizio, coniugando cosi' tale esigenza con            
quella di ottimizzare l'efficienza allocativa. In tale ultima                   
situazione sara' necessario prevedere anche una modulazione temporale           
che, nell'arco di tre anni o di cinque anni nel caso di eccezionali             
disomogeneita', azzeri la differenziazione territoriale indesiderata            
e quindi faccia cessare il conseguente effetto di sussidiazione                 
incrociata tra gli utenti di quel territorio.                                   
L'Agenzia, inoltre, nell'articolazione della tariffa tiene conto                
delle fasce di consumo in maniera da perseguire il risparmio della              
risorsa idrica, tenendo inoltre in considerazione il rispetto delle             
fasce sociali piu' deboli e dei nuclei familiari con elevato numero             
di componenti.                                                                  
In coerenza con le politiche di valorizzazione e di sostegno dei                
territori della montagna, l'Agenzia articola opportunamente le                  
tariffe tenendo conto dell'esigenza di tutela degli interessi delle             
zone montane sulle sorgenti e sulle risorse idriche.                            
L'Agenzia inoltre avvia iniziative per migliorare la gestione                   
complessiva della risorsa idrica incentivando politiche finalizzate             
al risparmio e al potenziamento della depurazione delle acque.                  
4. Gestione industriale del servizio e affidamento diretto                      
Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 ter e' consentito l'affidamento                
diretto da parte dell'Agenzia d'ambito a societa' a prevalente                  
capitale pubblico, ovvero societa' per azioni o societa' a                      
responsabilita' limitata, effettivamente controllate dai Comuni                 
rientranti nell'Ambito territoriale ottimale e che esercitano a                 
favore dei medesimi la parte prevalente della propria attivita'. Tali           
societa' devono garantire una gestione di tipo industriale                      
rispondente a criteri di efficienza, efficacia, ed economicita'.                
Poiche' l'affidamento diretto, a differenza della salvaguardia, si              
configura come un istituto a regime e' necessario che i parametri che           
concorrono ad identificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita'           
siano inderogabilmente posseduti al momento dell'affidamento o                  
comunque entro un periodo molto breve di tempo.                                 
Per la societa' candidata all'affidamento diretto pertanto dovra'               
essere applicata la struttura di valutazione basata sull'insieme di             
parametri e rispettivi valori critici definiti sui tre criteri base             
(efficienza, efficacia ed economicita') e sulle tre macro-aree                  
individuate (infrastrutturale, gestionale ed economica) ai paragrafi            
2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 relativi ai criteri per l'individuazione delle              
gestioni salvaguardate della presente direttiva.                                
In nessun caso puo' essere affidato direttamente il servizio ad una             
societa' esistente che gia' gestisca il SII che non possieda piu' del           
60% di indicatori entro i limiti critici per ciascuno dei criteri di            
valutazione e per ciascuna delle macroaree individuate. La Tabella 2            
bis riporta la situazione minima accettabile che deve essere                    
posseduta dalla societa' per l'ottenimento dell'affidamento diretto.            
Tabella 2 bis - Struttura di valutazione per l'affidamento diretto              
  Criteri prevalenti e macroaree  Numero di indicatori  Numero minimo           
di indicatori     entro il valore critico                                       
  Area infrastrutturale  18  11                                                 
  Area gestionale  14  9                                                        
  Area economica  10  7                                                         
  Criterio di efficienza  16  10                                                
  Criterio di efficacia  22  14                                                 
  Criterio di economicita'  4  3                                                
Qualora la societa' candidata rispetti le condizioni minime descritte           
in Tabella 2 bis, ma non presenti la totalita' degli indicatori di              
valutazione entro i rispettivi valori critici essa dovra' produrre              
all'Agenzia d'ambito un dettagliato piano industriale che preveda le            
azioni necessarie per il raggiungimento di tutti i valori critici               
della struttura di valutazione al termine del primo anno di gestione.           
L'Agenzia d'ambito nel corso del secondo anno di gestione attuera'              
una verifica volta ad accertare che il 100% degli indicatori di                 
valutazione si situino entro il valore critico. Nel caso tale                   
verifica abbia esito negativo l'affidamento dovra' essere revocato              
prima del completamento del secondo anno di gestione. Detta facolta'            
deve essere prevista nella convenzione di affidamento.                          
Qualora la societa' candidata all'affidamento diretto ai sensi del              
comma 4, art. 8 ter sia di nuova costituzione, essa dovra' produrre             
all'Agenzia d'ambito un dettagliato piano industriale che preveda le            
azioni necessarie al raggiungimento del 100% dei valori critici                 
relativi all'area infrastrutturale ed all'area gestionale entro il              
primo anno di gestione e di quelli relativi all'area economica entro            
il terzo anno di gestione. L'Agenzia d'ambito valutera' il piano                
industriale e, in caso di valutazione positiva, provvedera' ad                  
affidare il servizio. Detta facolta' deve essere prevista nella                 
convenzione di affidamento.                                                     
L'Agenzia d'ambito svolgera' successivamente una prima verifica                 
dell'effettivo raggiungimento dei valori critici di tutti gli                   
indicatori infrastrutturali e gestionali nel corso del secondo anno             
di gestione. Nel caso tale verifica abbia esito negativo                        
l'affidamento dovra' essere revocato prima del completamento del                
secondo anno di gestione. Detta facolta' deve essere prevista nella             
convenzione di affidamento.                                                     
L'Agenzia d'ambito inoltre svolgera' una seconda verifica finalizzata           
alla valutazione dell'effettivo raggiungimento dei valori critici di            
tutti gli indicatori, compresi quelli economici, nel corso del quarto           
anno di gestione. Nel caso tale verifica abbia esito negativo                   
l'affidamento dovra' essere revocato prima del completamento del                
quarto anno di gestione.                                                        
Con riferimento all'affidamento diretto si ritiene che il medesimo              
non dovra', di norma, avere una durata superiore ai 10 anni. In sede            
di prima applicazione, e' opportuno che la durata abbia quale                   
riferimento per la scadenza quello delle altre gestioni dell'ambito.            
La convenzione di affidamento del servizio inoltre deve prevedere               
periodici momenti di verifica dell'effettivo raggiungimento e                   
mantenimento delle condizioni di efficienza, efficacia ed                       
economicita'.                                                                   
La tariffa del servizio in affidamento diretto e' comunque definita             
dall'Agenzia d'ambito utilizzando il metodo normalizzato.                       
5. Obblighi in materia di fornitura di informazioni                             
Le societa' delle proprieta', create ai sensi dell'art. 35, Legge               
448/01, sono tenute a fornire all'Agenzia d'ambito tutti i dati e le            
informazioni inerenti il finanziamento dei cespiti in loro possesso,            
identificati dall'Agenzia come dotazioni per il Servizio idrico                 
integrato, in particolare quelle utili alla determinazione dei canoni           
individuati al punto 3.3 della presente direttiva. I gestori sono               
tenuti a fornire all'Agenzia d'ambito tutti i dati e le informazioni            
inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano            
di investimenti nei tempi e con le modalita' richieste dall'Agenzia             
stessa. E' necessario che i dati tecnici, economici e gestionali                
vengano resi disponibili disaggregati per Comune e per servizio di              
acquedotto, fognatura e depurazione, scorporando tutto cio' che non             
attiene al servizio idrico integrato come definito dalla Legge 36/94            
(usi non civili, fognatura bianca, depurazione rifiuti liquidi                  
conferiti all'impianto di depurazione con mezzi mobili). Per le                 
elaborazioni tariffarie e' necessario altresi' che alcuni dati                  
vengano disaggregati anche per singola fase del servizio (acquedotto,           
fognatura e depurazione). A tal fine il gestore e' tenuto ad                    
organizzare la propria contabilita' analitica in modo da rendere                
disponibili le informazioni necessarie per il compiuto svolgimento              
delle funzioni di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi           
che la L.R. 25/99 ha attribuito alle Agenzie d'ambito, ed in                    
particolare l'Agenzia d'ambito puo' richiedere al gestore di                    
implementare sistemi di contabilita' analitica che consentano di                
produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario per la              
determinazione della tariffa e della sua articolazione.                         
A tal fine l'Agenzia prevede nel contratto di servizio apposite                 
clausole che prevedano la sanzione in caso di mancato rispetto delle            
previsioni sopra previste.                                                      
L'Agenzia a sua volta e' tenuta a fornire le stesse informazioni, o             
un loro sottoinsieme che potra' essere oggetto di apposita direttiva            
regionale, all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di                   
gestione dei rifiuti urbani.                                                    
Primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione e la             
gestione del Servizio gestione rifiuti urbani                                   
1. Inquadramento generale                                                       
Le linee guida e gli indirizzi formulati nel presente documento                 
costituiscono un primo, ancorche' ridottissimo, insieme di strumenti            
operativi per le Agenzie d'ambito. In attesa dell'emanazione da parte           
della Regione Emilia-Romagna di un documento completo di linee guida            
ed indirizzi relativi all'attivazione del Servizio di gestione                  
rifiuti urbani come previsto all'art. 8 sexies della L.R. 25/99 cosi'           
come modificata dalle L.R. 27/01 e L.R. 1/03.                                   
In questo documento in particolare si fornisce la definizione di                
"trattamento preliminare", si danno indicazioni in merito ai criteri            
per l'individuazione di gestioni industriali rispondenti a criteri di           
efficienza, efficacia ed economicita' candidate all'applicazione del            
comma 4, art. 8 ter della L.R. 25/99, ovvero al cosiddetto appalto in           
house, infine viene trattato anche per il settore rifiuti urbani il             
tema dell'espletamento del servizio a mezzo di societa' operative               
territoriali.                                                                   
2. Trattamento preliminare                                                      
Si ritiene che rientrino nel trattamento preliminare quelle                     
operazioni di smaltimento e recupero rispettivamente previste agli              
Allegati B e C del DLgs 22/97, fatta eccezione per quelle che                   
rappresentano l'ultimo trattamento possibile dei rifiuti.                       
In particolare rientrano, quindi, nel trattamento preliminare, e sono           
da individuare ai sensi dell'art. 29 della L.R. 1/03, quegli impianti           
ove si svolgono le seguenti operazioni:                                         
- la cernita                                                                    
- la selezione                                                                  
- la riduzione volumetrica                                                      
- la miscelazione                                                               
- la stabilizzazione.                                                           
3. Gestione industriale del servizio e affidamento diretto                      
Ai sensi del comma 4, art. 8 ter e' consentito l'affidamento diretto            
da parte dell'Agenzia d'ambito a societa' a prevalente capitale                 
pubblico, ovvero societa' per azioni o societa' a responsabilita'               
limitata, effettivamente controllate dai Comuni rientranti                      
nell'ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei                 
medesimi la parte prevalente della propria attivita'. Tali societa'             
devono garantire una gestione di tipo industriale rispondente a                 
criteri di efficienza, efficacia, ed economicita'. Poiche' l'istituto           
dell'affidamento diretto, a differenza di quello della salvaguardia,            
ha carattere definitivo, e' necessario che i parametri che concorrono           
ad identificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' siano                
inderogabilmente posseduti al momento dell'affidamento o comunque               
entro un periodo molto breve di tempo.                                          
Fino all'emanazione di apposita direttiva regionale che definisca le            
modalita' e i parametri per la valutazione dell'efficienza,                     
economicita' ed efficacia dei servizi di gestione rifiuti, le                   
societa' candidate all'affidamento diretto del servizio rifiuti                 
urbani devono presentare un piano industriale dettagliato teso a                
dimostrare il raggiungimento di condizioni di gestione industriale              
rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicita'.                 
L'Agenzia d'ambito valutera' il piano industriale basandosi sugli               
elementi di conoscenza in suo possesso relativi alle ipotizzabili               
grandezze caratteristiche del servizio in oggetto e sulla letteratura           
tecnica ed economica disponibile in materia, in caso di valutazione             
positiva, provvedera' ad affidare il servizio. Nella convenzione di             
affidamento dovra' essere prevista la verifica dell'effettivo                   
raggiungimento della condizione di gestione industriale rispondente a           
criteri di efficienza, efficacia ed economicita' al termine del primo           
anno di gestione, nel caso tale verifica abbia esito negativo                   
l'affidamento dovra' essere revocato prima del completamento del                
secondo anno di gestione.                                                       
Con riferimento all'affidamento diretto si ritiene che il medesimo              
non dovra', di norma, avere una durata superiore ai 5 anni. In sede             
di prima applicazione, e' opportuno che la durata abbia quale                   
riferimento per la scadenza quello delle altre gestioni dell'ambito.            
La convenzione di affidamento del servizio inoltre deve prevedere               
periodici momenti di verifica circa l'effettivo raggiungimento delle            
condizioni suddette.                                                            
4. Espletamento del servizio a mezzo di societa' operative                      
territoriali                                                                    
Il comma 5 dell'art. 18 bis della L.R. 25/99, consente l'espletamento           
del servizio di gestione dei rifiuti a mezzo di societa' operative              
territoriali controllate maggioritariamente dal gestore affidatario.            
Coerentemente con l'obiettivo di pervenire a gestioni industriali               
caratterizzate da condizioni di efficienza, efficacia ed economicita'           
e quindi mirate al conseguimento sia di economie di scala sia di                
economie di varieta' e di gestione, va di norma garantita                       
l'unitarieta' del ciclo dei rifiuti e pertanto non e' di norma                  
consentito l'espletamento del servizio a mezzo di SOT che svolgano              
segmenti isolati del servizio.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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