REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2003, n. 910

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformita' delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione               
delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7              
marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e valorizzazione                     
dell'associazionismo)";                                                         
premesso che essa in particolare:                                               
- abroga L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e successive modifiche, ai sensi di           
cui erano stati istituiti l'Albo regionale e gli Albi provinciali               
dell'associazionismo (art. 21, comma 1);                                        
- istituisce il registro regionale e i registri provinciali delle               
associazioni di promozione sociale che sostituiscono a tutti gli                
effetti rispettivamente l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle           
associazioni di cui alla L.R. 10/95 (art. 4);                                   
- prevede la possibilita' per i Comuni di istituire i registri                  
comunali delle associazioni di promozione sociale (art. 5);                     
considerato che la suddetta legge prevede che entro 60 dalla sua                
entrata in vigore la Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi           
nel Bollettino Ufficiale regionale:                                             
- stabilisce le modalita' di iscrizione, cancellazione, revisione del           
registro regionale (art. 6, comma 1);                                           
- stabilisce i criteri minimi di uniformita' delle procedure                    
affinche' Province e Comuni disciplinino le modalita' di iscrizione,            
cancellazione e revisione dei registri provinciali e comunali (art.             
6, comma 2);                                                                    
ritenuta l'opportunita' e l'urgenza di dare attuazione agli articoli            
6, commi 1 e 2 e all'art. 22, comma 3 della L.R. 34/02 onde                     
consentire l'effettivo avvio della gestione della legge stessa                  
garantendo una continuita' rispetto alla precedente gestione;                   
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dr. Franco                 
Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della             
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali Immigrazione                  
Progetto giovani Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                  
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adottare la direttiva inerente "Modalita' per l'iscrizione, la            
cancellazione, la revisione del registro regionale delle associazioni           
di promozione sociale. Criteri minimi di uniformita' delle procedure            
per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione dei registri                   
provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale",               
allegata quale parte integrante del presente atto;                              
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel            
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale:                    
modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri           
provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale:                
criteri minimi di uniformita' delle procedure per l'iscrizione, la              
cancellazione e la revisione                                                    
1. Premessa e definizioni                                                       
La presente direttiva attua i commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 9              
dicembre 2002, n. 34, di seguito chiamata legge, recante "Norme per             
la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.                     
Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10".                                    
Essa dunque definisce:                                                          
1) relativamente al registro regionale delle associazioni di                    
promozione sociale (di seguito chiamato registro regionale) i                   
criteri, le modalita' e le procedure per l'iscrizione, la                       
cancellazione e la revisione;                                                   
2) relativamente ai registri provinciali delle associazioni di                  
promozione sociale e, se istituiti, dei registri comunali delle                 
associazioni di promozione sociale (di seguito denominati registri              
provinciali e registri comunali) i criteri minimi di uniformita'                
delle procedure affinche' Province e Comuni, ciascuno nel proprio               
ambito di competenza, disciplinino le modalita' di iscrizione,                  
cancellazione e revisione.                                                      
Il registro regionale e i registri provinciali sono stati istituiti             
dall'art. 4, comma 1 della legge ed hanno sostituto rispettivamente             
l'Albo regionale e gli Albi provinciali dell'associazionismo di cui             
all'abrogata L.R. 10/95.                                                        
L'art. 5, comma 1 della legge prevede per i Comuni la possibilita' di           
prevedere l'istituzione dei registri comunali.                                  
2. Soggetti iscrivibili                                                         
I soggetti iscrivibili ai registri sono le associazioni di promozione           
sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio della                   
regione, salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma 2 della           
legge (1).                                                                      
Sono considerate associazioni di promozione sociale le persone                  
giuridiche con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della legge           
(che devono sussistere sia formalmente che effettivamente). Piu'                
precisamente:                                                                   
- forma giuridica: associazioni riconosciute e non riconosciute                 
dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale                    
costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda                 
espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della legge. Ai fini                
dell'applicazione di questa direttiva, la scrittura privata, che deve           
riportare la data certa (2) di costituzione, e' la forma minima del             
contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni                    
variazione statutaria deve avere la stessa forma dello statuto e, per           
essere sussistente e opponibile ai terzi ai fini dell'applicazione              
della legge e della presente direttiva, deve essere comunicata                  
all'ente iscrivente entro breve termine dalla sua formalizzazione. La           
mancata comunicazione di una variazione statutaria puo' comportare la           
cancellazione;                                                                  
- fini dell'associazione: perseguimento di finalita' di utilita'                
sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art.            
2, comma 1 della legge. Il perseguimento di scopi lucrativi e'                  
assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e                 
assume una connotazione piu' ampia rispetto a quella tradizionale               
consistente nel divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei                 
conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione              
nelle attivita' istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo,             
in caso di scioglimento, a fini di utilita' sociale;                            
- attivita' dell'associazione: il perseguimento di finalita' di                 
promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attivita'               
tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi               
come valori in cui si puo' identificare al tempo stesso tutta la                
collettivita' sociale ed ogni suo singolo componente. L'attivita'               
deve essere svolta in modo continuativo (3), rivolta agli associati e           
a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati.           
L'associazione puo' avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di              
personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare            
necessita'";                                                                    
- statuto: deve prevedere espressamente i requisiti indicati                    
all'articolo 3 della legge. In particolare dalla normativa interna              
deve risultare la democraticita' della struttura organizzativa                  
dell'associazione. A tal fine valgono i principi che seguono.                   
All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione            
tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo                            
dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci (che possono           
essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza                
scopo di lucro o economico) hanno stessi diritti e stessi doveri:               
eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono            
essere motivate e strettamente connesse alla necessita' di perseguire           
i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. L'organo            
che statutariamente rappresenta la base associativa e' il soggetto              
sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volonta' dei soci e                
della stessa associazione. In essa ogni socio ha diritto al voto                
attivo e passivo e vale il principio maggioritario; ad essa sono                
attribuite le decisioni piu' rilevanti quali deliberazione dei                  
bilanci, programmazione delle attivita', elezione delle cariche                 
associative (non sono ammessi meccanismi di cooptazione), modifiche             
statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del                    
patrimonio residuo (4).                                                         
Per quanto riguarda la democraticita' dell'ordinamento interno va               
precisato che la deroga prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f) della           
legge e' consentita esclusivamente per le associazioni aventi                   
rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3 della legge.                     
3. Registro regionale: modalita' per l'iscrizione, la cancellazione,            
la revisione                                                                    
Competente della tenuta e della gestione del registro regionale e' la           
Presidenza della Giunta regionale tramite l'Assessorato alle                    
Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione                 
internazionale. Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi                  
sociali e socio-sanitari.                                                       
Ad esso sono iscrivibili le associazioni di cui al precedente punto 2           
("soggetti iscrivibili"), formalmente costituiti, effettivamente                
operanti da almeno un anno ed aventi rilevanza regionale ai sensi               
dell'art. 4, comma 3 della legge.                                               
3a) Registro regionale: iscrizione                                              
La domanda di iscrizione, formulata secondo il modello Allegato A ed            
in regola secondo la normativa in materia di bollo, e' sottoscritta             
dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente, e'                     
indirizzata al Presidente della Regione Emilia-Romagna ed inviata a:            
Regione Emilia-Romagna - Assessorato alle Politiche sociali.                    
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale. Servizio           
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sociali e socio-sanitari - V.le           
A. Moro n. 21 - 40127 Bologna.                                                  
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:                   
1)  normativa interna dell'associazione e precisamente: 1a) per le              
associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo           
e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di                
riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente; 1b)           
per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto               
costitutivo e dello statuto vigente; 1c) per le associazioni                    
costituite con scrittura privata copia dell'atto costitutivo e dello            
statuto aventi data certa. Le modifiche statutarie devono essere                
comunicate alla Regione (a mano o tramite raccomandata ar) entro 15             
giorni dalla formalizzazione.   Le sezioni locali di associazioni               
nazionali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale           
competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito                           
dell'organizzazione nazionale o statuto nazionale in cui tale                   
autonomia risulti dichiarata;                                                   
2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche                        
associative;                                                                    
3) relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'associazione che            
evidenzi tra l'altro: 3a) i fini di promozione sociale                          
dell'associazione e l'attivita' attraverso cui intende perseguirli;             
3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme                  
indirette o differite; 3c) almeno un anno di attivita' effettiva; 3d)           
la rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge;               
4) la scheda riassuntiva come da modello Allegato B.                            
Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal               
legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal              
legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le                 
responsabilita' di cui alla Legge 15/68 e successive modificazioni.             
La Regione individua il responsabile del procedimento con atto da               
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.                                 
La Regione verifica il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3            
e 4, commi 2 e 3 della legge e puo' chiedere in merito pareri e dati            
conoscitivi utili.                                                              
La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro             
60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in                  
entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali                  
documentazioni integrative, con atto del Direttore alla Sanita' e               
Politiche sociali.                                                              
I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.                            
I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'associazione                  
richiedente alla Provincia e al Comune ove l'associazione ha sede, e            
pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale regionale.                   
Contro i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i                  
ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.                                 
3b) Registro regionale: cancellazione                                           
La cancellazione dal registro regionale e' disposta con atto motivato           
del Direttore alla Sanita' e Politiche sociali e comunicato                     
all'associazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha                 
sede.                                                                           
Cause della cancellazione sono:                                                 
- richiesta della stessa associazione iscritta;                                 
- riscontro della perdita di uno o piu' requisiti essenziali                    
all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento                         
dell'attivita' o nell'utilizzo delle forme di sostegno e                        
valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il               
ripristino delle condizioni necessarie (5);                                     
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;                 
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello           
statuto.                                                                        
Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di           
cui all'art. 6, comma 4 della legge.                                            
3c) Registro regionale: revisione                                               
Il Registro regionale e' soggetto a revisione periodica al fine di              
verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.                           
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della legge,           
la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006.               
A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno            
precedente trasmettono, entro il 30 giugno, dichiarazione a firma del           
legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di                 
legge, secondo il modello che verra' all'uopo disposto dal Servizio             
regionale competente.                                                           
4. Registri provinciali: criteri di uniformita' delle procedure per             
l'iscrizione, cancellazione, revisione                                          
Nei registri provinciali sono iscrivibili le associazioni con le                
caratteristiche di cui al punto 2), della presente direttiva                    
("soggetti iscrivibili") (6), formalmente costituite, svolgenti                 
attivita' effettiva da almeno un anno e non aventi rilevanza                    
regionale ai sensi dei commi 3 e 4 della legge, con sede legale ed              
operanti nel territorio provinciale.                                            
La tenuta e la gestione dei registri provinciali sono di competenza             
delle singole Province.                                                         
4a) Registri provinciali: iscrizione                                            
La domanda, in regola secondo la normativa in materia di bollo,                 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere            
presentata all'Amministrazione provinciale competente per                       
territorio.                                                                     
Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale                    
dell'associazione per l'espressione del parere preventivo                       
sull'iscrivibilita'. Il parere del Comune e' obbligatorio e deve                
essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento  della domanda.             
Trascorso tale termine le Province prescindono dal parere.                      
La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente                          
documentazione:                                                                 
a) atto costitutivo e statuto;                                                  
b) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche                        
associative;                                                                    
c) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o                 
dichiarazione attestante la data di presentazione;                              
d) relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'associazione da             
cui risulti almeno: d1) fini di promozione sociale dell'associazione            
e modalita' attraverso cui si intendono perseguire; d2) almeno un               
anno di attivita' effettiva.                                                    
Le sezioni locali di associazioni nazionali e regionali debbono                 
inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che             
attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale e           
regionale o statuto del livello superiore in cui tale autonomia                 
risulti dichiarata.                                                             
Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente                
competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo                  
sospensione dei termini.                                                        
Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti             
di iscrizione alle associazioni interessate, al Comune sede legale              
delle stesse e alla Regione.                                                    
A quest'ultima va trasmesso anche copia delle schede Allegato B                 
relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.                       
Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i                 
ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.                                 
4b) Registri provinciali: cancellazione                                         
La cancellazione dal registro provinciale e' disposta con atto                  
motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni                        
dall'assunzione alla Regione, all'associazione interessata ed al                
Comune ove essa ha sede.                                                        
Cause della cancellazione sono:                                                 
- richiesta della stessa associazione iscritta;                                 
- riscontro della perdita di uno o piu' requisiti essenziali                    
all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento                         
dell'attivita' o nell'utilizzo delle forme di sostegno e                        
valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il               
ripristino delle condizioni necessarie;                                         
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;                 
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello           
statuto.                                                                        
Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di           
cui all'art. 6, comma 4 della legge.                                            
4c) Registri provinciali: revisione                                             
Il registro provinciale  e' soggetto a revisione periodica al fine di           
verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.                           
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della legge,           
la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con            
modalita' che verranno disposte dalle competenti amministrazioni                
provinciali, che daranno comunicazione dell'esito alla Regione.                 
5. Registri comunali: criteri di uniformita' delle procedure per                
l'iscrizione, la cancellazione, la revisione                                    
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge, ciascun Comune              
puo' prevedere l'istituzione del registro comunale su cui provvedera'           
ad iscrivere le associazioni con le caratteristiche di cui al punto             
2) della presente direttiva ("soggetti iscrivibili"):                           
- d'ufficio quelle che, iscritte nei registri regionale o provinciali           
hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente da                
almeno un anno. Il Comune potra' rivolgersi alla Regione e alle                 
Province che metteranno a sua disposizione la documentazione e le               
informazioni utili a tal fine;                                                  
- su richiesta le associazioni che non essendo iscritte in detti                
registri hanno sede nel territorio comunale.                                    
I registri comunali sono tenuti e gestiti dalle Amministrazioni                 
comunali territorialmente competenti.                                           
5a) Registri comunali: iscrizione                                               
La domanda, in regola secondo la normativa in materia di bollo, e'              
sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e deve                 
essere corredata almeno dalla seguente documentazione:                          
- atto costitutivo e statuto;                                                   
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;            
- relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'associazione da              
cui risulti almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e             
modalita' attraverso cui si intendono perseguire.                               
Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali            
debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale                     
competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito                           
dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale                 
autonomia risulti dichiarata.                                                   
Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del                    
dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,            
fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione             
integrativa.                                                                    
Entro trenta giorni dall'assunzione il Comune trasmette gli atti di             
iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e           
alla Regione.                                                                   
A quest'ultima va trasmesso anche copia delle schede Allegato B                 
relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.                       
Le associazioni iscritte unicamente ai registri comunali acquisiscono           
titolo ad accedere ai soli benefici di cui al comma 3 dell'art. 5               
della legge.                                                                    
5b) Registri comunali: cancellazione                                            
La cancellazione dal registro comunale e' disposta con atto motivato            
e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione               
cancellata e alla Provincia.                                                    
Cause della cancellazione sono:                                                 
- richiesta della stessa associazione iscritta;                                 
- riscontro della perdita di uno o piu' requisiti essenziali                    
all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento                         
dell'attivita' o nell'utilizzo delle forme di sostegno e                        
valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il               
ripristino delle condizioni necessarie;                                         
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;                 
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello           
statuto.                                                                        
5c) Registri comunali: revisione                                                
I registri comunali sono soggetti a revisione periodica al fine di              
verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.                           
La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con            
modalita' che verranno disposte dalle competenti Amministrazioni                
comunali, che daranno comunicazione dell'esito alla Provincia.                  
Ciascuna provvedera' a trasmettere alla Regione gli esiti delle                 
revisioni dei registri comunali ricevuti dai Comuni del suo                     
territorio.                                                                     
Note:                                                                           
(1): Partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di                
datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria,                    
associazioni che hanno come finalita' la tutela esclusiva di                    
interessi economici degli associati, circoli privati e le                       
associazioni che pongono direttamente o indirettamente (ad es.                  
mediante una quota associativa elevata) limitazioni con riferimento             
alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in             
relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale           
al perseguimento de fine di p.s., associazioni che prevedono il                 
diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o           
che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla                 
titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.                           
(2) La "data certa" del contratto associativo (o di una sua                     
variazione) puo' risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o             
da qualunque pubblico funzionario deputato a cio') o da qualsiasi               
altro documento atto a provarla (es. la registrazione all'Ufficio del           
Registro).                                                                      
(3) Non sono quindi iscrivibili i comitati.                                     
(4) Valgono comunque le norme previste in materia dal Codice civile.            
(5) Cio' a seguito dell'attivita' di controllo (art. 17), di                    
revisione dei registri o di qualunque altra circostanza.                        
(6) Per l'iscrizione ai registri provinciali un'associazione, anche             
se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul                
registro regionale o nazionale di cui alla Legge 383/00, deve                   
comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria             
prevista dalla presente direttiva.                                              
ALLEGATO A                                                                      
Fac-simile di domanda per l'iscrizione al registro regionale delle              
associazioni di promozione sociale da redigersi in carta bollata o              
regolarizzata mediante l'apposizione di marca da bollo                          
Al signor Presidente                                                            
della Regione Emilia-Romagna c/o                                                
Assessorato alle Politiche sociali                                              
Immigrazione Progetto giovani                                                   
Cooperazione internazionale                                                     
V.le A. Moro n. 21                                                              
40127 Bologna                                                                   
Il sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/a            
a . . . . . . . . . . . . . . . . .  il . . . . . . . e residente a .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in qualita' di legale                   
rappresentante dell'associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. .(indicare nome esteso oltre all'eventuale acronimo) avente sede in           
P.zza/Via . . . . . . . . . . . . . . . . . , Comune di . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . , Provincia di . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . .                                                           
chiede                                                                          
che la stessa sia iscritta nel registro regionale delle associazioni            
di promozione sociale ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.               
A tal fine allega alla presente istanza:                                        
1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa;               
2. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche                        
associative;                                                                    
3. relazione dettagliata sull'attivita' svolta;                                 
4. scheda dati (vedi modello Allegato B);                                       
5. documentazione dell'organo centrale competente che attesti                   
l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione                
regionale  o statuto nazionale che dichiari tale autonomia (solo per            
le sezioni locali di associazioni nazionali).                                   
Attesta infine, sotto la propria responsabilita', che tutto quanto              
dichiarato corrisponde al vero e che la normativa statutaria allegata           
e' quella vigente.                                                              
Per eventuali comunicazioni rivolgersi a (indicare nominativo e                 
recapito telefonico di un referente).                                           
data . . . . . . . . . . . . .                                                  
IL PRESIDENTE                                                                   
(o IL LEGALE RAPPRESENTANTE)                                                    
ALLEGATO B                                                                      
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale - Scheda            
riassuntiva dati                                                                
Denominazione dell'associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . (per esteso compresa eventuale acronimo) P.zza/Via . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . , Comune di . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . , Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel. .           
. . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . Presidente o legale rappresentante  . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . .                                                               
Data di costituzione formale dell'associazione . . . . . . . . . . .            
Anno inizio attivita' effettiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . .                                                                   
Natura giuridica:                                                               
associazione con personalita' giuridica                                         
associazione senza personalita' giuridica                                       
Forma di costituzione:                                                          
associazione costituita con scrittura privata                                   
associazione costituita con scrittura privata registrata                        
associazione costituita con atto notarile                                       
sezione locale di associazione nazionale (specificare quale)                    
Eventuali strutture gestite (numero e tipologia)                                
Descrizione attivita' svolta:                                                   
Tot. aderenti all'associazione:                                                 
- persone fisiche n. . . . . . .                                                
- Associazioni n. . . . . . . .                                                 
- aderenti che svolgono attivita' effettiva n. . . . . . . . . .                
- eventuale personale dipendente n. . . . . . .                                 
- eventuali lavoratori autonomi n. . . . . . . .                                
data . . . . . . . . .                                                          
IL PRESIDENTE                                                                   
(o IL LEGALE RAPPRESENTANTE)                                                    

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