DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1533
L.R. 7 aprile 2000, n. 25 concernente incentivazione fertilizzazione organica per tutela qualita' suoli agricoli. Approvazione Programma operativo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 25 "Incentivazione dell'uso della
fertilizzazione organica ai fini della tutela delle qualita' dei
suoli agricoli";
- la decisione 14 gennaio 2002 C(2002)61 con la quale la Commissione
Europea dichiara compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, il
regime di aiuti previsto dalla L.R. 25/00, sopra citata;
visti:
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul
sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di
Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti, ed in particolare l'art. 22;
- il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002,
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1257/1999 e successive modifiche;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il Piano regionale di Sviluppo rurale, di seguito
indicato PRSR, nel testo definitivo inviato alla Commissione stessa
il 3 luglio 2000;
- la L.R. n. 2 del 30/1/2001, n. 2 con la quale e' stato posto in
attuazione il Piano regionale di Sviluppo rurale;
richiamate, in particolare, del citato PRSR, la Misura 1.a
"Investimenti nelle aziende agricole" e la Misura 2.f "Misure
agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, della
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio";
viste, inoltre:
- la propria deliberazione n. 305 del 22 marzo 2002 "Piano regionale
di Sviluppo rurale 2000-2006. Misura 1.a "Investimenti nelle aziende
agricole" - Modifiche al programma operativo di misura di cui alla
delibera di Giunta 1914/00 e redazione testo coordinato a seguito di
rettifiche e modifiche";
- la propria deliberazione n. 1979 del 14 novembre 2000 "Piano
regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE)
1257/1999. Misura 2.f - Misure agroambientali. Approvazione
disposizioni applicative per l'annata agraria 2000-2001";
visti, altresi':
- la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto Programma comunitario di
azione in materia di ambiente;
- la direttiva CEE 91/676 in data 12 dicembre 1991, relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da
fonti agricole;
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della Direttiva 96/61/CE
relativa alla produzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
vista, infine, la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche
ed integrazioni, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto
1983, n. 34" ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce
alle Comunita' Montane e, per il restante territorio, alle Province
l'esercizio di tutte le funzioni amministrative rientranti nella
sfera di competenza regionale, ivi compresa la concessione degli
incentivi;
considerato:
- che la Regione, con l'approvazione della predetta L.R. 25/00, ha
inteso dotarsi di uno strumento complementare e sinergico alle Misure
del PRSR sopra citate, con l'obiettivo di conservare il potenziale
produttivo dei suoli agricoli, di prevenire l'insorgere di processi
di degrado e di inquinamento ambientale, favorendo l'adozione di
idonee tecniche di gestione del suolo e di un corretto impiego di
fertilizzanti organici, ammendanti ed effluenti zootecnici;
- che tali finalita' concordano con quanto espresso dalla citata
decisione n. 1600/2002/CE che, in particolare - all'art. 6 "Obiettivi
e aree di azioni prioritarie per l'ambiente naturale e la diversita'
biologica" - individua, tra gli stessi, l'uso sostenibile del suolo
(erosione, deterioramento, contaminazione, desertificazione) e, tra
le azioni per l'agricoltura, l'incentivazione di pratiche agricole
piu' responsabili dal punto di vista ambientale, comprese pratiche
agricole integrate;
- che le azioni da avviarsi devono essere tra loro integrate cosi' da
contribuire a tutelare tutti i comparti ambientali: suolo, acqua e
atmosfera;
- che, pertanto, per l'impiego di ammendanti e, in maggior grado, di
effluenti zootecnici risulta prioritario limitare emissioni in
atmosfera, oltreche' nelle acque e nel suolo;
preso atto che la L.R. 25/00 all'art.3, comma 1, prevede l'intervento
finanziario della Regione per l'attuazione dei seguenti interventi:
1) acquisto di ammendanti - lett. a);
2) acquisto o locazione finanziaria di macchine e attrezzature per
l'interramento di fertilizzanti organici, ivi compresi gli effluenti
di allevamento zootecnico - lettera b);
3) acquisto o locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la
produzione e la distribuzione di ammendanti - lett. c);
4) adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al
mantenimento della sostanza organica - lett. d);
ritenuto di dare attuazione alle disposizioni predette attraverso le
seguenti tre linee di intervento:
1) contributi per l'acquisto di ammendanti;
2) contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature per la
distribuzione di effluenti zootecnici;
3) contributi per l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione
del suolo volte al mantenimento della sostanza organica;
atteso che le predette tre linee, in relazione agli obiettivi
perseguiti e alla natura degli interventi previsti, sono da ritenersi
coerenti alla Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" per
quanto riguarda il punto 2), e all'Azione 4 "Incremento della materia
organica nei suoli" della Misura 2.f "Misure agroambientali per la
diffusione di sistemi di produzione a basso impatto ambientale e
conservazione degli spazi naturali, tutela della biodiversita', cura
e ripristino del paesaggio" del PRSR per quanto riguarda le linee di
cui ai punti 1) e 3) che presuppongono un impegno quinquennale da
parte del beneficiario;
preso atto che, alla luce degli orientamenti comunitari relativi agli
aiuti di Stato per i prodotti agricoli e delle osservazioni espresse
dai competenti Uffici della Commissione, l'intervento previsto al
punto 1) deve essere attivato in associazione con quello indicato al
punto 3), in linea con quanto gia' peraltro previsto nella scheda
relativa alla citata Azione 4 della Misura 2.f del PRSR;
ritenuto pertanto opportuno elaborare, ai fini dell'attuazione degli
interventi previsti dalla L.R. 25/00, un apposito Programma operativo
regionale che prevede due linee di intervento coerenti con quanto
piu' sopra indicato e precisamente:
- linea di intervento A: "Acquisto di ammendanti associato
all'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al
mantenimento della sostanza organica";
- linea di intervento B: "Acquisto di macchine e attrezzature per la
distribuzione di effluenti zootecnici con tecniche a bassa
emissivita' di azoto in atmosfera";
dato atto che all'attuazione del predetto Programma operativo sono
destinate le risorse stanziate sul Capitolo di spesa 12252
"Contributi per l'incentivazione dell'uso della fertilizzazione
organica ai fini della tutela della qualita' dei suoli agricoli (L.R.
7 aprile 2000, n. 25; DLgs 4 giugno 1997, n. 143). Mezzi statali",
compreso nell'UPB 1.3.1.2.5551 "Sviluppo del sistema agroalimentare -
Risorse statali", del bilancio per l'esercizio finanziario in corso,
pari a complessivi Euro 2.065.827,60;
ritenuto di suddividere dette risorse fra le due linee di intervento
sopra indicate in ragione del 50% ciascuna;
viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005";
ritenuto di provvedere con il presente atto:
- alla definizione del riparto delle risorse da attribuire agli enti
territoriali competenti per l'attuazione del Programma;
- alla assegnazione e all'assunzione degli impegni di spesa -
ricorrendo le condizioni previste dall'art. 47, comma 2 della citata
L.R. 40/01 - relativamente alle disponibilita' riservate alla linea
di intervento B e a quota parte delle disponibilita' riservate alla
linea di intervento A nel limite di 1/5 di tali disponibilita' in
relazione alla durata quinquennale dell'impegno richiesto ai
beneficiari;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'area Agricoltura;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto, pertanto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del citato art.
37, comma 4 della L.R. 43/01 e della richiamata deliberazione
447/03;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Dirigente
Professional "Controllo e presidio dei processi connessi alla
predisposizione del bilancio e del rendiconto generale" dott.ssa
Maria Grazia Gaspari in sostituzione della Responsabile del Servizio
Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi del
citato articolo di legge e della predetta deliberazione 447/03, delle
note del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali prot.
n. ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002, n. ARB/DRF/03/2445-i del 21
gennaio 2003;
su proposta dell'Assessore Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in
premessa e qui integralmente richiamate, il "Programma operativo per
l'attuazione degli interventi contributivi previsti dalla L.R. 7
aprile 2000, n. 25 "Incentivazione dell'uso della fertilizzazione
organica ai fini della tutela delle qualita' dei suoli agricoli"
nella formulazione riprodotta in allegato al presente atto del quale
e' parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che per l'attuazione del Programma operativo qui
approvato sono rese disponibili le risorse stanziate sul Capitolo
12252 "Contributi per l'incentivazione dell'uso della fertilizzazione
organica ai fini della tutela della qualita' dei suoli agricoli (L.R.
7 aprile 2000, n. 25; DLgs 4 giugno 1997, n. 143). Mezzi statali",
compreso nell'UPB 1.3.1.2.5551 "Sviluppo del sistema agroalimentare -
Risorse statali", del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, pari
a complessivi Euro 2.065.827,60;
3) di stabilire che le predette risorse sono suddivise fra le due
linee di intervento, definite secondo quanto indicato in premessa, in
ragione del 50% ciascuna;
4) di stabilire che il riparto agli enti territorialmente competenti
delle risorse rese disponibili per ciascuna delle due linee predette
avvenga sulla base dei seguenti parametri:
a) per quanto attiene alla linea di intervento A "Acquisto di
ammendanti associato all'adozione di tecniche di gestione e
lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica",
sulla base: - della SAU: 20% - del numero di aziende agricole: 20% -
dell'indice di materia organica: 60% fermo restando che le
assegnazioni agli enti saranno parametrate in funzione della durata
quinquennale dell'impegno assunto dai beneficiari;
b) per quanto attiene alla linea di intervento B "Acquisto di
macchine e attrezzature per la distribuzione di effluenti zootecnici
con tecniche a bassa emissivita' di azoto in atmosfera", sulla base:
- della SAU: 35% - del numero di aziende agricole: 25% - del numero
di allevamenti di consistenza superiore a 500 capi suini: 40%;
5) di approvare come indicato nelle tabelle 1 e 2 allegate al
presente atto quali parti integranti e sostanziali il riparto fra gli
enti territorialmente competenti delle risorse disponibili per
entrambe le linee di intervento;
6) di disporre con il presente atto l'assegnazione integrale delle
risorse ripartite per la linea di intervento B e l'assegnazione di
una quota pari ad 1/5 delle risorse ripartite per la linea di
intervento A;
7) di dare atto che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese -
nel cui ambito di competenza rientrano gli interventi oggetto del
Programma operativo qui approvato - provvedera' con proprio atto
formale ad assegnare a ciascun ente competente le risorse da
utilizzare per la linea di intervento A nelle annualita' successive
alla prima in relazione al fabbisogno conseguente alle conferme di
impegno da parte dei beneficiari finali comunicate dagli enti
competenti;
8) di impegnare, pertanto, la somma complessiva di Euro 1.239.496,56
come segue:
a) quanto ad Euro 206.582,76, a titolo di prima annualita' per la
linea di intervento A, registrata al n. 3633 di impegno;
b) quanto ad Euro 1.032.913,80, a titolo di assegnazione complessiva
per la linea di intervento B, registrata al n. 3634 di impegno sul
Capitolo 12252 "Contributi per l'incentivazione dell'uso della
fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualita' dei
suoli agricoli (L.R. 7 aprile 2000, n. 25; DLgs 4 giugno 1997, n.
143). Mezzi statali", compreso nell'UPB 1.3.1.2.5551 "Sviluppo del
sistema agroalimentare - Risorse statali", del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2003 che presenta la necessaria
disponibilita';
9) di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di emissione
dei titoli di pagamento delle somme assegnate agli enti provvedera'
il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese con propri atti
formali, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della
deliberazione 447/03, con le seguenti modalita':
a) per quanto concerne la linea di intervento A: in unica soluzione a
presentazione da parte degli enti assegnatari dell'atto formale di
approvazione della graduatoria;
b) per quanto concerne la linea di intervento B: - 50%, a
presentazione da parte degli enti assegnatari dell'atto formale di
approvazione della graduatoria; - il restante 50%, anche in piu'
soluzioni, a presentazione, da parte degli enti sopraindicati degli
atti di liquidazione esecutivi ovvero di note con le quali i
Presidenti o Dirigenti incaricati per statuto degli enti stessi
attestano che sono stati adottati atti esecutivi di liquidazione per
gli importi richiesti, fermo restando l'obbligo da parte degli enti
stessi del rispetto delle procedure imposte in sede attuativa della
L.R. 15/97;
10) di dare atto che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
provvedera', con atto formale, ad approvare la modulistica per la
presentazione delle domande e la documentazione di supporto, in tempi
compatibili con la pubblicazione del presente Programma operativo nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
11) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonche' i relativi
allegati.
ALLEGATO
Programma operativo per l'attuazione degli interventi contributivi
previsti dalla L.R. 7 aprile 2000, n. 25
Premessa
Con il presente Programma operativo la Regione Emilia-Romagna da'
attuazione agli interventi contributivi di cui alla L.R. 7 aprile
2000, n. 25 nelle aree che presentano, con piu' gravita' e
specificita', problemi legati all'erosione e alla sostanza organica
nei suoli, in coerenza con il Piano regionale di Sviluppo rurale
2000-2006 approvato con decisione comunitaria C (2000) 2153 del 20
luglio 2000.
Secondo quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 25/00 ed in
conformita' agli orientamenti comunitari, si individuano le linee
d'intervento seguenti:
- Linea A "Acquisto di ammendanti associato all'adozione di tecniche
di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della
sostanza organica";
- Linea B "Acquisto di macchine e attrezzature per la distribuzione
di effluenti zootecnici con tecniche a bassa emissivita' di azoto in
atmosfera".
In relazione al Piano regionale di Sviluppo rurale, le linee
sopracitate si pongono in corrispondenza rispettivamente:
- all'Azione 4 della Misura 2.f - Asse 2: la linea di intervento A,
nei limiti delle norme di fertilizzazione e gestione del suolo;
- alla Misura 1.a (limitatamente alle dotazioni aziendali) - Asse 1:
la linea di intervento B.
LINEA DI INTERVENTO A
Acquisto di ammendanti associato all'adozione di tecniche di gestione
e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza
organica
Risorse destinate: Euro 1.032.913,80
1. Localizzazione
La linea di intervento si applica esclusivamente nelle zone omogenee
di pianura e collina, come indicate dal PRSR, dei territori
provinciali (Province e Comunita' Montane) di Ferrara, Bologna,
Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini. Dalla elaborazione dei dati tratti
dai sistemi informativi regionali dei suoli, curata dal CNR-IGES di
Firenze, si evince come in queste province sia prevalente un tenore
ridotto di materia organica dei suoli.
2. Obiettivi
2.1 Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse 2, Misura
2.f, Azione 4, del PRSR
Il presente Programma promuove l'adozione di tecniche produttive
finalizzate alla riduzione degli effetti ambientali dell'impiego non
corretto dei mezzi tecnici, alla conservazione della fertilita' dei
suoli e alla salvaguardia della salute degli operatori agricoli e dei
consumatori.
2.2 Obiettivo operativo
Promuovere l'adozione di tecniche di conduzione dei terreni,
finalizzate al miglioramento della fertilita' dei suoli.
3. Beneficiari
Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli individuati
dall'art. 2135 del Codice civile ("chi esercita un'attivita' diretta
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del
bestiame ed attivita' connesse"), in possesso di partita IVA agricola
o combinata, ed iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle
caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della
CCIAA, che si impegnano a dare applicazione agli interventi di cui al
presente programma.
Sono comunque esclusi dall'intervento di cui trattasi gli
imprenditori soggetti agli impegni riferiti alle azioni della Misura
2.f del PRSR, in quanto le stesse azioni in parte (Azioni 1, 2, 3, 4,
5) sono coerenti con l'intervento proposto, mentre le restanti
(Azioni 6, 7, 8, 9, 10, 11) non presentano connessione funzionale.
3.1 Descrizione dell'impegno
Trattandosi di un intervento di carattere agronomico l'impegno e' di
5 anni, e non possono essere ammesse deroghe, salvo casi di forza
maggiore.
Ogni anno i beneficiari devono confermare il loro impegno.
Sono ammesse all'aiuto le superfici caratterizzate da suoli con un
contenuto di materia organica inferiore all'1,5%, per un apporto
massimo di ammendante pari a 5 tonnellate di sostanza secca ad ettaro
per anno e minimo di 2,5 tonnellate di sostanza secca ha/anno.
I quantitativi minimi e massimi sono da intendersi come medi nel
quinquennio. E' possibile concentrare la distribuzione nelle fasi
colturali piu' adeguate (ad esempio: all'impianto di colture
pluriennali), rispettando comunque la quantita' massima prevista dai
disciplinari di produzione integrata, in considerazione della
dotazione iniziale e della tessitura.
Il beneficiario, sulle superfici oggetto dell'aiuto, si impegna ad
adottare tecniche di gestione del suolo tendenti a conservare e ad
incrementare il contenuto in sostanza organica.
In particolare, si impegna a:
- apportare ammendanti organici al terreno, scelti tra le tipologie
indicate in allegato;
- interrare tutti i residui colturali;
- evitare lavorazioni che comportino rivoltamenti del terreno
superiori a 0,30 m di profondita';
- interrare gli ammendanti almeno entro 24 h dalla distribuzione;
- non effettuare distribuzioni di fanghi.
Il beneficiario e' tenuto:
- ad applicare, per le parti attinenti l'intervento proposto, le
norme stabilite dai disciplinari di produzione integrata redatti in
conformita' al Piano regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 (Reg. CE
1257/99) e alla delibera della Giunta regionale n. 2130 del 27
novembre 2000 di applicazione della L.R. 28/99. Tra queste, e'
compresa anche la compilazione delle relative schede riportate in
"Schede di registrazione e manuali di compilazione", allegate alle
norme generali dei disciplinari di produzione integrata; edizione
gennaio 2003;
- ad attenersi alle usuali buone pratiche agricole (BPAU) su tutta
l'azienda.
I disciplinari di produzione integrata, il programma per
l'elaborazione del piano di fertilizzazione e le schede sono
scaricabili anche dal sito della Regione Emilia-Romagna.
4. Ammendanti ammessi
Sono ammessi gli ammendanti che presentano i requisiti stabiliti
dalla Legge 19 ottobre 1984, n. 748, allegato 1.C per le seguenti
tipologie:
- n. 1 Letame;
- n. 4 Ammendante compostato verde;
- n. 5 Ammendante compostato misto;
- n. 6 Ammendante torboso composto.
Oltre ai mezzi sopracitati e' ammesso anche l'impiego del letame tal
quale, non essiccato e confezionato, purche' abbia gli stessi
requisiti della tipologia n. 1 della Legge 748/84, fatta eccezione
per l'umidita' che, comunque, deve essere contenuta all'80%, e con un
rapporto C/N pari o superiore a 12.
Il beneficiario che acquisti letame tal quale e' tenuto a conservare
una dichiarazione del fornitore che attesti la rispondenza alle
caratteristiche qualitative minime.
5. Entita' dell'aiuto
Il sostegno e' pari a 150 Euro/Ha nelle aree ordinarie e a 180
Euro/Ha nelle aree preferenziali, come individuate dal PRSR.
6. Indicatori di realizzazione
- Numero di domande pervenute
- Ettari interessati per tipologia di coltura
7. Presentazione delle domande
Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione, devono
essere presentate all'Ente competente (Province e Comunita' Montane)
ai sensi della L.R. 15/97 e successive modifiche, utilizzando
l'apposita modulistica.
Qualora i terreni oggetto di impegno siano ubicati sul territorio di
piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata a quella in
cui ricade il centro aziendale.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno
dalla adozione del bando da parte degli enti competenti.
7.1 Bandi enti competenti
Gli enti territoriali, nella cui competenza rientra l'attuazione
della presente linea d'intervento, dovranno adottare il bando entro
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Programma
operativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
graduando le priorita' di cui al successivo punto 8 e definendo le
modalita' del procedimento.
Gli enti competenti dovranno istruire le domande, approvare le
relative graduatorie e determinare le istanze ammesse a contributo
sulla base delle disponibilita' finanziarie, con atto formale entro
60 gg. successivi al termine di presentazione delle domande.
7.2 Domanda e relativa documentazione
In considerazione della corrispondenza tra gli interventi di cui alla
linea A e le azioni di cui alla Misura 2.f, Azione 4, del PRSR, il
contenuto informativo della domanda e della documentazione allegata
e' tratto dalla documentazione richiesta per aderire alla predetta
Azione 4.
Oltre alla documentazione richiamata dall'Azione 4, Misura 2.f,
qualora la situazione aziendale aggiornata non sia gia' in possesso
dell'Ente competente all'istruttoria della domanda, si richiede di
allegare alla domanda la seguente documentazione:
- copia della CTR, in scala 1:10.000, con la delimitazione della
superficie aziendale;
- copia dell'estratto di mappa catastale aggiornato;
- copia della visura catastale.
7.3 Requisiti generali agli interventi corrispondenti alle azioni
della Misura 2.f e relativa documentazione
Oltre alle condizioni gia' richiamate al punto 2.1 del presente atto,
i beneficiari devono dimostrare al momento della presentazione della
domanda:
a) il titolo di conduzione dei terreni oggetto di domanda d'aiuto,
valido per il periodo d'impegno (da dimostrare con documentazione
giustificativa del diritto di possesso e/o di disponibilita' se
diverso da quello indicato nel certificato catastale, copia
dell'eventuale contratto d'affitto registrato; ecc.). Nel caso di
richiedente non proprietario dei terreni, si richiede la
dichiarazione scritta della proprieta' di assenso all'assunzione
dell'impegno. Qualora i terreni siano dati in concessione da un ente
pubblico, si richiede copia dell'atto attestante la concessione e
l'autorizzazione dell'Amministrazione proprietaria dei terreni,
qualora l'impegno si prolunghi oltre il termine della concessione
vigente;
b) la conformita' della documentazione catastale con l'effettiva
situazione aziendale;
c) la conformita' alla legislazione vigente in materia ambientale.
E' ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive redatte in
conformita' alla normativa vigente.
8. Definizione della graduatoria di ammissibilita'
Nel caso in cui il fabbisogno relativo alle domande valutate
ammissibili all'intervento sia superiore alla disponibilita' di
impegno annuale dell'Ente competente, le suddette domande dovranno
essere ordinate in una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri
di priorita' :
- rapporto tra SAU elegibile e SAU aziendale;
- ubicazione della superficie aziendale in aree preferenziali, come
indicate dal PRSR. Per superfici ricadenti parzialmente in tali zone,
si ritiene opportuno adottare il criterio di prevalenza al 50% della
superficie aziendale;
- ubicazione di aziende in aree svantaggiate;
- aziende gestite da giovani agricoltori al primo insediamento, di
cui al punto 3.2 del Programma operativo per la Misura 1.a
(deliberazione della Giunta regionale 305/02).
Sara' cura degli enti competenti definire l'incidenza dei singoli
parametri nei rispettivi bandi.
9. Esclusione e vincoli
Non potranno accedere al beneficio gli investimenti proposti da
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in agricoltura, ai
sensi dell'articolo 18, comma 3 della L.R. 15/97.
10. Attuazione controlli e sanzioni
Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare i controlli sui
beneficiari nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni
attuative della Misura 2.f del PRSR.
11. Disposizioni finali
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie
per l'attuazione del presente Programma saranno definite con atto
formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.
LINEA DI INTERVENTO B
Acquisto di macchine e attrezzature per la distribuzione di effluenti
zootecnici con tecniche a bassa emissivita' di azoto in atmosfera
Risorse destinate: Euro 1.032.913,80
1. Localizzazione
Per garantire la maggior efficacia, si ritiene opportuno limitare
l'intervento all'area territoriale delle province di Modena, Reggio
Emilia, Parma e Piacenza, nelle quali sussiste un carico di suini
pari al 78% del totale regionale come risulta dalla tabella di
seguito riportata.
Dati Censimento 2000
Provincia Capi suini
Piacenza 122.993
Parma 150.931
Reggio Emilia 399.374
Modena 506.391
Bologna 63.014
Ferrara 29.623
Ravenna 82.047
Forli'-Cesena 150.719
Rimini 15.581
Totale 1.520.673
Sotto il profilo ambientale, le classi da 500-oltre 10.000 capi si
ritengono piu' rilevanti per la produzione di liquami. Se si omettono
gli allevamenti della classe inferiore (1-9 capi), di scarso rilievo
ambientale, su 1317 restanti allevamenti di varia consistenza
presenti in regione, 798 sono ubicati nel territorio provinciale di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, di questi il 61% ricade
nella classe da 500-oltre 10.000. Tale classe di consistenza e'
rappresentata per l'81% del totale da allevamenti delle province
soprarichiamate.
(segue allegato fotografato)
2. Obiettivi
L'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento zootecnico
puo' generare significative emissioni in atmosfera di azoto
ammoniacale, se la tecnica adottata non e' adeguata. Perdite elevate
si hanno con la distribuzione superficiale e in pressione,
comunemente praticata, di effluenti allo stato liquido. L'intervento
si pone l'obiettivo di favorire l'avvio di un processo di
miglioramento delle attrezzature per lo spandimento. Pertanto, si
considera prioritario rivolgerlo agli allevamenti di suini, in cui e'
prevalente la produzione di effluenti allo stato liquido, mentre e'
decisamente inferiore la produzione di liquidi da allevamenti
bovini.
3. Beneficiari
Possono usufruire dell'aiuto i titolari di imprese agricole, singole
od associate, che rispondono alle condizioni di ammissibilita' e di
elegibilita' stabilite dal punto 3.1 al punto 3.7 del presente
programma, e che:
- conducono allevamenti di suini di consistenza effettiva media
annua pari o superiore a 500 capi;
- sono in possesso dell'autorizzazione allo spandimento dei liquami
prodotti, rilasciata ai sensi della L.R. 50/95,
e che hanno in conduzione almeno il 25% dei terreni necessari
all'utilizzazione agronomica. Nel caso di allevamenti gestiti in
forma cooperativa, detta condizione si ritiene soddisfatta quando
sussiste, da parte dei soci, un impegno quinquennale a rendere
disponibile una superficie di pari percentuale per lo spandimento.
I beneficiari non potranno usufruire di altri interventi pubblici per
investimenti finanziati con il presente programma.
Non sono altresi' ammessi ai benefici di cui al presente programma
macchinari e attrezzature gia' inseriti in un Piano di Investimenti
presentato ai sensi della Misura 1.a del PRSR, inclusa l'ipotesi in
cui gli stessi risultino stralciati a seguito di successiva
variante.
Possono essere ammessi a finanziamento sul presente Programma:
- macchinari e attrezzature gia' previsti in un Piano di Investimenti
presentato ai sensi della Misura 1.a e decaduto per insufficienza di
risorse;
- macchinari ed attrezzature costituenti unico oggetto di un Piano di
Investimenti presentato ai sensi della Misura 1.a, a condizione che
la presentazione dell'istanza sulla presente linea di intervento sia
successiva al ritiro del Piano di Investimenti considerato.
3.1 Condizioni di ammissibilita' del conduttore
Al momento della presentazione della domanda il conduttore deve
possedere i seguenti requisiti:
3.1.1. avere sufficiente capacita' professionale;
3.1.2. non avere eta' superiore a 60 anni;
3.1.3. non essere beneficiario di pensione di anzianita';
3.1.4. possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE o
status parificato.
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo
titolare della stessa.
Nelle societa' di persone le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute da almeno uno dei
soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.
Nelle societa' di capitale le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute, in alternativa:
a) dall'amministratore unico;
b) dall'amministratore delegato;
c) dal Presidente;
d) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione, con
approssimazione sempre al numero superiore.
Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni,
calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di
liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di
avvicendamenti.
Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per
le societa' di capitale.
Si specifica che sia nelle societa' di persone che nelle societa' di
capitali le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e
3.1.4. devono essere in capo alla singola persona fisica.
3.2 Condizioni di eligibilita' dell'azienda con giovani al primo
insediamento
Lo status di azienda condotta con giovani al primo insediamento viene
riconosciuto quando il conduttore:
3.2.1 risulta insediato in data non antecedente ai cinque anni legali
dalla data di presentazione della domanda di contributo;
3.2.2 possiede, al momento della domanda, tutti i requisiti
soggettivi e oggettivi previsti per la concessione degli aiuti al
primo insediamento dalla Misura 1.b del Piano regionale di Sviluppo
rurale, qui riportati: 3.2.2.1. non avere compiuto quaranta anni al
momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il
sostegno; 3.2.2.2. presentare sufficiente capacita' professionale;
3.2.2.3. assumere la responsabilita' civile e fiscale nella
conduzione dell'azienda per la prima volta.
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo
titolare della stessa.
Nelle Societa' di persone le caratteristiche di cui ai punti 3.2.1. e
3.2.2. dovranno essere possedute da almeno il 33% dei soci, con
approssimazione sempre al numero superiore.
Nelle Societa' di capitale le caratteristiche di cui ai punti 3.2.1.
e 3.2.2. dovranno essere possedute, in alternativa:
a) dall'amministratore unico ove previsto;
b) dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con
approssimazione sempre al numero superiore;
c) dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso
l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda
tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore; si
precisa che l'amministratore delegato dovra' in ogni caso dimostrare
di possedere i requisiti di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2.
Gli amministratori assumono le responsabilita' previste dagli artt.
2392, 2394, 2395 Codice civile.
Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni,
calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di
liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di
avvicendamenti.
Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per
le societa' di capitale.Si specifica che sia nelle societa' di
persone che nelle societa' di capitali le caratteristiche di cui ai
punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere in capo alla singola persona
fisica.
3.3 Condizioni di elegibilita' dell'azienda associata
Si definisce azienda associata:
3.3.1 la cooperativa di conduzione terreni;
3.3.2 l'unita' tecnico-economica costituita da associazione
temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in
concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine
congiuntamente un progetto di utilita' comune. Per poter accedere
agli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno
ottemperare in particolare a quanto previsto dagli artt. 20, 22, 23
della Legge 584/77 da ultimo trasfusi negli artt. 93, 94, 95 del DPR
554/99 e dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per la
presentazione di una domanda sulla presente linea di intervento.
3.4 Condizioni di ammissibilita' dell'impresa agricola
Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve
possedere le seguenti caratteristiche:
3.4.1. essere iscritta ai registri della CCIAA nella sezione imprese
agricole;
3.4.2. possedere una sufficiente redditivita';
3.4.3. non disporre di reddito extra-agricolo per ULU superiore al
reddito di riferimento; viene chiarito in modo inequivocabile che ci
si riferisce al reddito dell'impresa agricola indipendentemente dalla
forma giuridica della stessa (impresa individuale, societa' di
persone, societa' di capitali o societa' cooperativa) e non al
reddito individuale dell'imprenditore e/o dei soci;
3.4.4. rispettare l'impegno alla conduzione diretta per almeno 5 anni
dalla data dell'atto della Provincia o Comunita' Montana in cui viene
assunta la decisione individuale di liquidazione a saldo dell'aiuto
richiesto, pena la revoca del finanziamento;
3.4.5. rispettare l'impegno di rendere disponibili i dati della
contabilita' aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la
revoca del finanziamento;
3.4.6. la durata minima delle societa' deve essere almeno pari alla
durata dell'impegno di cui al punto 3.4.4.; in caso di scioglimento
anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno
revocate.
3.5 Condizioni di ammissibilita' dell'azienda agricola
L'azienda agricola, intesa quale insieme delle strutture condotte
dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della
domanda tutte le seguenti caratteristiche:
3.5.1. richiedere un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel
caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori
(N) sulla base della seguente formula: Volume minimo di lavoro
richiesto = Œ0,5 x (1+N)©ULU
A tale riguardo occorre precisare che per conduttori si intende:
3.5.1.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
3.5.1.2. i soci nel caso di societa' di persone, salvo sia
diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
3.5.1.3. il o i soci accomandatari nel caso di societa' in
accomandita semplice;
3.5.1.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia
a tempo pieno che a part-time) nel caso di societa' di capitale;
3.5.1.5. i soci conferenti il proprio lavoro nonche' il numero di
dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come
da dichiarazione del presidente;
3.5.1.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno
che a part-time) della cooperativa nel caso di altre forme
cooperative;
3.5.2. deve rispettare le normative vigenti in materia di ambiente,
salubrita' e benessere degli animali.
3.6 Condizioni per dimostrare la sufficiente capacita' professionale
La sufficiente capacita' professionale dei soggetti che soddisfano i
requisiti di cui al punto 3.1, viene riconosciuta in uno dei seguenti
casi:
3.6.1. un'esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione
diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualita' di
membro di un consiglio di amministrazione di societa' di cui al punto
3.1;
3.6.2. essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia
presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98 art. 3,
comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente
riconosciuto in Italia: 3.6.2.1. titolo universitario quale laurea,
scuola di specializzazione e dottorato di ricerca conseguito in
facolta' ad indirizzo agrario, forestale o veterinario; 3.6.2.2.
diploma conseguito in Istituto di scuola media superiore ad indirizzo
agricolo;
3.6.3. un'esperienza biennale della tipologia indicata al punto 3.6.1
oppure da dipendente agricolo con mansioni di direttore per almeno
due anni, supportata da una attivita' di formazione professionale di
completamento. Tale attivita' dovra' essere dimostrata con
certificati di frequenza di durata di almeno 50 ore, che attestino
l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze
richieste all'imprenditore. Gli attestati devono essere rilasciati da
Enti di formazione e riferirsi ad attivita' rientranti nei Piani
formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli
ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa,
tale professionalita' dovra' essere conseguita con corsi di almeno 50
ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente
seguiti fino ad almeno 50 ore complessive) che vertano su argomenti
prioritari, quali: 3.6.3.1. norme e regolamenti della politica
agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato,
riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria); 3.6.3.2. normative
relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
3.6.3.3. contabilita' e gestione aziendale; 3.6.3.4. aggiornamento
tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda; 3.6.3.5.
informatica applicata alla gestione aziendale; 3.6.3.6. formazione
tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in
fase di inserimento; 3.6.3.7. normativa fiscale;
3.6.3. un'esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore
agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da
un'attivita' di formazione professionale. Tale attivita' dovra'
essere dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno
100 ore che attestino l'inerenza della formazione acquisita rispetto
alle competenze richieste all'imprenditore agricolo. Gli attestati
devono essere rilasciati da Enti di formazione e riferirsi ad
attivita' rientranti nei Piani formativi delle Province e della
Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di
parziale o totale carenza formativa, tale professionalita' dovra'
essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale
da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore
complessive) che vertano su argomenti prioritari per la
professionalita' dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al
punto precedente;
3.6.4. aver frequentato un corso di formazione professionale in
agricoltura, durante la passata programmazione, di durata complessiva
di almeno 150 ore, e aver maturato l'esperienza indicata al punto
3.6.1 per almeno due anni continuativi;
3.6.5. l'attivita' formativa prevista ai punti 3.6.3 e 3.6.4 potra'
essere sostituita, su richiesta dell'interessato, da un attestato
rilasciato da una Commissione provinciale, la cui istituzione e'
attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c
della L.R. 15/97, mantenendo imprescindibile il requisito della
necessaria esperienza professionale nei termini sopradescritti;
3.6.6. qualora l'adempimento degli obblighi di formazione comporti il
mancato rispetto del limite dell'eta' anagrafica, il requisito della
capacita' professionale potra' essere accertato esclusivamente, su
richiesta dell'interessato, da una Commissione provinciale, la cui
istituzione e' attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma
2, lettera c della L.R. 15/97.
3.7 Criteri per verificare la redditivita' economica dell'impresa
La sufficiente redditivita' economica dell'impresa si valuta in base
al reddito complessivo dell'azienda agricola in rapporto al volume di
lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come
Reddito/ULU. Si riconosce il requisito della redditivita' economica
alla azienda agricola che dimostri di conseguire un Reddito/ULU
superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per reddito di
riferimento si intende il reddito determinato dall'Istituto nazionale
di Statistica e comunicato ogni anno dal Ministero delle Risorse
agricole alimentari e forestali. La soglia di riferimento si
determina, per le istanze di cui trattasi, sulla base dei seguenti
parametri:
- per i giovani al primo insediamento in zone svantaggiate: deve
essere maggiore del 50% del reddito di riferimento (ISTAT);
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: deve essere maggiore
del 55% del reddito di riferimento (ISTAT);
- per i giovani al primo insediamento: deve essere maggiore del 65%
del reddito di riferimento (ISTAT);
- per le aziende ordinarie: deve essere maggiore del 75% del reddito
di riferimento (ISTAT).
Per quanto attiene alla verifica del volume di lavoro necessario alla
conduzione dell'azienda, ai criteri per determinare il reddito
complessivo, complementare ed extra-agricolo si fa riferimento a
quanto stabilito dal Programma operativo della Misura 1.a, approvato
nel testo coordinato dalla deliberazione della Giunta regionale
305/02.
4. Descrizione dell'impegno
Il beneficiario s'impegna a:
- utilizzare le macchine o attrezzature esclusivamente in azienda,
ivi compresi i terreni per i quali e' autorizzato lo spandimento, ai
sensi della L.R. 50/95;
- non alienare la macchina o attrezzatura acquisita sino al termine
del periodo di 5 anni, decorrente dalla data di acquisto.
5. Tipologia di macchine ed attrezzature ammesse
E' ammessa la presentazione di un'unica domanda da parte di
un'impresa.
I dispositivi ammissibili a contributo ai sensi della presente linea
d'intervento sono quelli atti alla distribuzione di effluenti
zootecnici in forma non palabile (liquami), quali:
- dispositivi per iniezione nel terreno per arativi e per prati,
installabili su carrobotte o direttamente sulla trattrice con
alimentazione mediante tubazioni avvolgibili;
- barre distributrici rasoterra, a bassa pressione, installabili su
carrobotte o direttamente su trattrice o su carrello semovente.
Tali dispositivi possono essere utilizzati per modificare
attrezzature presenti in azienda; in tal caso e' obbligatorio rendere
permanentemente inefficaci eventuali cannoni integrati al
carrobotte.
Per ogni domanda e' ammissibile a contributo l'acquisto di un unico
cantiere di lavoro, costituito dalla combinazione tra un carrobotte
senza cannone e relative attrezzature.
Sono considerate ammissibili a contributo anche le spese per le pompe
erogatrici, i dispositivi per la regolazione della dose, le tubazioni
flessibili e le bobine da avvolgimento per le attrezzature montate su
carrello semovente o direttamente sulla trattrice.
Non sono ammissibili le spese per gli irrigatori a cannone.
Non sono ammissibili all'intervento le macchine o attrezzature
acquistate prima della presentazione della domanda di contributo.
Di seguito si illustrano alcune possibili voci di spesa riferibili
alle tipologie di dispositivi sopra definite*
Carrobotte mc.
>>14 mc
12-14 mc
10-12 mc
10-8 mc
8-6 mc
6-4 mc
4-2 mc
Irrigatori mobili ad ala avvolgibile
lungh. tubo m diametro tubo mm
>100
00
>>400
Impianti normalmente composti da linee idranti e linee mobili.
Pompe a vite senza fine con portate da 2000 a 3800 l/min.
Linee mobili con manichette con pressione di esercizio 16bar, scoppio
36-48 bar e diametri di 3-4-5".
Spandimento mediante piatto VTR con larghezza di lavoro 15 m o in
alternativa
Interratore a 7 ancore con 2 linee di alimentazione per ancora.
Interratori applicabili posteriormente
- a 2 ancore
- a 4 ancore
Barra con adduttori a terra a 6-8 iniettori.
Barra con dischi per tappeti erbosi 32 elementi.
Barra con tubi 30 tubi.
Combinazioni senza trattore:
Sistema ombelicale:
- Aspo con spandiliquame
- Manichetta 5" e raccorderia (500 m)
- Interratore 7 ancore
Totale
Carrobotte spandiliquame 8-10 mc
Barra 6-8 iniettori
Totale
Carrobotte spandiliquame 10-12 mc
Interratore 4 ancore
Totale
Carrobotte spandiliquame 8-10 mc
Barra con dischi
*Fonte Agrimach
6. Entita' del contributo massimo concedibile
Per ogni impresa e' ritenuta ammissibile una spesa massima di 100.000
Euro; l'entita' dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto
capitale, sara' determinata quale percentuale della spesa dichiarata
ammissibile, sulla base delle caratteristiche soggettive del
beneficiario e della localizzazione dell'investimento, in accordo
con la seguente tabella:
ZONE BENEFICIARIO BENEFICIARIO ¹TAB43 = Normali 30% 40%
Svantaggiate 35% 45%
7. Congruita' della spesa
Per la verifica della congruita' della spesa si dovranno allegare due
preventivi di ditte specializzate, con quadro di raffronto che
giustifichi la scelta effettuata. Spetta alla Provincia o alla
Comunita' Montana la facolta' di esprimere il giudizio finale di
congruita'.
8. Competenza territoriale e procedure di attuazione
Le domande di contributo, ai sensi della L.R. 15/97 e successive
modifiche, devono essere presentate all'ente competente (Province e
Comunita' Montane) di cui al precedente punto 1. "Localizzazione",
utilizzando l'apposita modulistica.
Qualora l'allevamento sia ubicato sul territorio di piu'
Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata
all'Amministrazione nel cui territorio ricade la maggiore consistenza
di capi suini allevati.
8.1 Bandi degli enti competenti
Gli enti territoriali, nella cui competenza rientra l'attuazione
della presente linea d'intervento, dovranno adottare il bando entro
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Programma
operativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
graduando le priorita' di cui al successivo punto 8.3 e definendo le
modalita' del procedimento.
Gli enti competenti dovranno istruire le domande, approvare le
relative graduatorie e determinare le istanze ammesse a contributo
sulla base delle disponibilita' finanziarie, con atto formale entro
60 gg. successivi al termine di presentazione delle domande.
8.2 Presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno a
decorrere dalla data di pubblicazione del bando da parte degli enti
competenti.
8.3 Criteri di priorita' per la definizione delle graduatorie di
ammissibilita'
Nel caso in cui il fabbisogno relativo alle domande valutate
ammissibili all'intervento sia superiore alla disponibilita' di
impegno annuale dell'Ente competente, le suddette domande dovranno
essere ordinate in una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri
di priorita':
- allevamenti di consistenza effettiva media annuale pari o superiore
a 2.000 capi suini di almeno 30 kg o 750 scrofe;
- allevamenti con terreni ubicati in aree preferenziali come indicate
dal PRSR. Per superfici ricadenti parzialmente in tali zone, si
ritiene opportuno adottare il criterio di prevalenza al 50%;
- aziende in aree svantaggiate;
- aziende condotte da giovani agricoltori al primo insediamento, di
cui al precedente punto 3.2.
Sara' cura degli enti competenti definire l'incidenza dei singoli
parametri nei rispettivi bandi.
8.4 Concessione dei contributi
Le Province e le Comunita' Montane, successivamente all'approvazione
della graduatoria delle istanze e nei limiti delle risorse loro
attribuite dalla Regione, provvederanno all'assunzione degli atti
formali di concessione dei contributi e alla relativa notifica ai
singoli beneficiari.
9. Varianti alla tipologia degli investimenti
Si prevede la possibilita' di consentire un'unica variante alla
domanda riguardante la tipologia degli investimenti, purche' motivata
e preventivamente autorizzata con atto formale dall'ente competente.
In ogni caso, non si potra' aumentare l'importo ammesso per la
realizzazione degli investimenti, ne' apportare variazioni agli
interventi previsti che incidano nella valutazione dell'istruttoria
di ammissione delle domande e, di conseguenza, sulla loro
collocazione nella graduatoria.
Cio' premesso, non sono considerate varianti gli investimenti
difformi relativamente ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche
migliorative, purche' contenute nell'ambito del 10% del costo
complessivo dell'intervento.
10. Liquidazione dei contributi
Sara' cura del beneficiario presentare all'ente competente, nei tempi
previsti dalla notifica di concessione, la richiesta di accertamento
dell'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, corredata
delle relative fatture quietanzate e della documentazione comprovante
l'avvenuto pagamento, costituita da apposita dichiarazione
liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice o dalla documentazione
bancaria attestante l'avvenuto bonifico.
Sul 100% degli interventi finanziati, successivamente al ricevimento
della sopracitata richiesta di accertamento, l'ente competente
procedera' ad effettuare un controllo in loco al fine di verificare
il regolare acquisto ed il rispetto di eventuali prescrizioni.
11. Esclusioni e vincoli
Non potranno accedere al beneficio gli investimenti proposti da
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in agricoltura, ai
sensi dell'articolo 18, comma 3 della L.R. 15/97.
Le macchine ed attrezzature acquistate beneficiando del contributo di
cui alla presente linea d'intervento sono soggette al vincolo di
destinazione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di
acquisizione, cosi' come disposto dalla L.R. 15/97.
12. Controlli e sanzioni
Le Province e le Comunita' Montane dovranno effettuare controlli sui
beneficiari nel rispetto delle modalita' qui indicate:
a) controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate
alla istanza, su un campione pari ad una percentuale del 5% sul
totale delle domande presentate, salvo quanto diversamente
specificato nei rispettivi ordinamenti dei singoli enti.
L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di
decadenza della domanda di contributo nonche' la trasmissione
d'ufficio agli organi competenti per l'esercizio dell'azione penale;
b) controlli in loco volti a verificare il rispetto dei requisiti
minimi ambientali su un campione pari al 5% delle domande finanziate;
possono essere effettuati in concomitanza con i controlli in loco di
cui al precedente punto 10.;
c) controllo annuale post pagamento sul rispetto degli impegni
assunti e vincoli prescritti dal presente programma su un campione
pari al 5% delle aziende finanziate.
Il campione dei beneficiari da sottoporre ai controlli di cui alle
lettere a), b) e c) dovra' essere estratto con procedura tale da
assicurare la piu' completa casualita', fermo restando
l'individuazione di classi di rischio. Le operazioni dovranno essere
verbalizzate e l'esito assunto con atto del dirigente.
I controlli di cui alla lettera a) dovranno essere effettuati durante
le operazioni istruttorie e dovranno essere conclusi prima della
approvazione delle graduatorie.
Gli esiti dei controlli dovranno essere resi noti con raccomandata
a.r. ai diretti interessati entro 15 giorni dalla data di esecuzione
del controllo.
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora
il soggetto beneficiario:
a) non effettui l'acquisto entro i termini stabiliti;
b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/97;
c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre
l'Amministrazione in grave errore;
d) acquisti dotazioni difformi da quelle autorizzate;
e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nell'atto di
concessione;
f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi
sono stati concessi.
La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle
somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato
di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. 15/97.
Nell'atto formale di revoca verra' fissata l'eventuale rateazione
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle
agevolazioni.
13. Disposizioni finali
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie
per l'attuazione del presente programma, saranno definite con atto
formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.
(segue allegato fotografato)