DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 21 luglio 2003, n. 18
Approvazione del Piano degli interventi straordinari di messa in sicurezza contenente, tra l'altro, le procedure per la relativa attuazione e per la concessione di contributi a privati. DL 15/03 e OPCM 3277/03
L'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO
E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE
DELEGATO DAL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- gli articoli 107 e 108 del DLgs 30 marzo 1998, n. 112;
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45;
premesso:
- che nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna
sono stati colpiti da eccezionali eventi atmosferici;
- che tali eventi hanno provocato la tracimazione dei maggiori bacini
lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti,
nonche' violente mareggiate, determinando conscguentemente frane,
smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilita', alle
infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2002, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale del 9 dicembre
2002, n. 288, e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31
dicembre 2003 nei territori dei comuni di Loiano e Monzuno in
provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete rocciosa
verificatosi il 15 ottobre 2002, e nei territori delle regioni
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed
Emilia-Romagna per gli eccezionali eventi atmosferici del mese di
novembre 2002;
- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258
del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
28/12/2002, n. 303, e' stato previsto un primo stanziamento di 50
milioni di Euro per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi in
parola - di cui la quota parte gia' assegnata alla Regione
Emilia-Romagna e' di Euro 6.250.000,00 - con la possibilita' prevista
in capo alle Regioni interessate di istituire, per l'utilizzo delle
predette risorse, apposite contabilita' speciali in deroga alle norme
di contabilita' generale in materia di contabilita' speciale dello
Stato;
- che con la citata ordinanza 3258/02 i Presidenti delle Regioni
interessate sono stati incaricati di provvedere:
a) alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui trattasi,
avvalendosi anche di altri soggetti attuatori che agiscono, per
quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche
direttive ed indicazioni dei medesimi Presidenti;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture
pubbliche danneggiate, alla pulizia e alla manutenzione straordinaria
degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti,
nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di
prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai
dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;
c) all'erogazione dei contributi per l'immediata ripresa delle
attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita delle popolazioni colpite, nonche' per l'autonoma
sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli
eventi calamitosi;
d) a impartire specifiche direttive ed indicazioni per l'attuazione
di tutti gli interventi di cui sopra, assicurando il coordinamento
della gestione degli interventi con quelli disposti a seguito di
diversi eventi alluvionali ed incidenti sui medesimi ambiti
territoriali, destinando, altresi', una quota non superiore all'1,5%
delle risorse disponibili per la proroga dei contratti di lavoro a
tempo determinato in essere per il completamento degli interventi di
cui all'ordinanza ministeriale 3090/00 e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' per le nuove e maggiori esigenze derivanti
dalle situazioni emergenziali di cui in premessa;
richiamati:
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 20
gennaio 2003, con il quale all'Assessore "Difesa del suolo e della
costa. Protezione civile" sono stati delegati, per le ragioni ivi
indicate e che si intendono qui integralmente richiamate, tutti i
compiti previsti in capo al Presidente della Regione dall'ordinanza
3258/02, e, in particolare, l'approvazione di un Piano regionale
degli interventi connessi agli eventi calamitosi specificati in
premessa, da predisporre e realizzare anche per stralci e da
sottoporre, se necessario, a successive integrazioni e rimodulazioni,
nonche' a definire le procedure per l'attuazione dei relativi
interventi improntate al principio della semplificazione dell'azione
amministrativa;
- il proprio decreto n. 4 del 4 febbraio 2003, con il quale e' stato
approvato il "Piano dei primi interventi urgenti conseguenti agli
eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002",
ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza 3258/02;
- il proprio decreto n. 5 del 5 marzo 2003, recante in oggetto
"Approvazione delle procedure per l'attuazione del Piano dei primi
interventi urgenti conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici
nei mesi di ottobre e novembre 2002. Ordinanza 3258/02";
- il proprio decreto n. 6 del 28 marzo 2003, con il quale e' stata
approvata la "Prima rimodulazione del Piano dei primi interventi
urgenti e di messa in sicurezza conseguenti agli eventi e dissesti
idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002", ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza 3258/02;
- la nota prot. n. 7211/03/SCA del 25 marzo 2003, con la quale e'
stata chiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'apertura
dell'apposita contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 3, comma 1
dell'ordinanza 3258/02;
visto il DL 7 febbraio 2003, n. 15, recante "Misure finanziarie per
consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita'
naturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2003 e convertito, con modificazioni, in Legge 8 aprile 2003, n. 62,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003;
rilevato che il DL 15/03 all'art. 1, commi 1 e 2, prevede lo
stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per fronteggiare le
esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera
di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali che
abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali
sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5,
comma 1 della Legge 225/92, disponendo altresi' che alla provvista
finanziaria si provveda mediante la stipula di mutui quindicennali da
parte dei soggetti competenti, per i quali il Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzato a contribuire, a valere su appositi limiti di impegno
della medesima durata;
rilevato altresi' che l'art. 1, comma 3 del DL 15/03, dispone che
alla ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo si provveda con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 225/92,
riservandone una quota non inferiore al sessanta per cento per
fronteggiare le esigenze derivanti, tra le altre, dalle situazioni
emergenziali di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 novembre 2002 e limitatamente a quelle
verificatesi nel mese di novembre 2002;
vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277
del 28 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile
2003, n. 79, ed in particolare:
- l'art. 1, comma 1, che dispone la ripartizione dei limiti di
impegno quindicennali di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del DL 15/03,
nella misura del sessanta per cento, per fronteggiare le situazioni
emergenziali richiamate al comma 3 della medesima disposizione
legislativa;
- l'art. 1, comma 2, che rinvia all'Allegato 1 dell'ordinanza il
riparto dei limiti di impegno, rispettivamente di 34,8 milioni di
Euro, a decorrere dall'anno 2003, e di 6 milioni di Euro, a decorrere
dall'anno 2004;
- l'art. 1, comma 3, che stabilisce che il Dipartimento della
Protezione civile provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali
contratti dai soggetti competenti nei limiti delle risorse
ripartite;
- l'art. 1, comma 4, che consente l'afflusso delle risorse derivanti
dai predetti mutui alle contabilita' speciali finalizzate a
fronteggiare le conseguenze degli eventi in questione, ove attivate;
- l'art. 1, comma 5 che autorizza i soggetti competenti a delegare al
Dipartimento della Protezione civile il pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell'ordinanza medesima;
- l'Allegato 1 all'ordinanza che autorizza, con riferimento alla
Regione Emilia-Romagna, un limite di impegno quindicennale di
897.840,00 Euro a decorrere dall'anno 2003 ed un limite di impegno
quindicennale di 154.800,00 Euro a decorrere dall'anno 2004;
- l'art. 2, comma 2, che autorizza la decorrenza dell'ammortamento
dei predetti mutui, ove stipulati con la Cassa depositi e prestiti, a
decorrere dall'1 luglio 2003 e dall'1 gennaio 2004 in relazione a
quelli attivabili a valere sui limiti di impegno decorrenti,
rispettivamente, dall'anno 2003 e dall'anno 2004;
richiamato il decreto n. 96 dell'8 aprile 2003, con il quale il
Presidente della Giunta regionale ha delegato, per le ragioni ivi
indicate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'esercizio
dei compiti attribuitigli dall'ordinanza 3277/03 all'Assessore alla
Difesa del suolo e della costa. Protezione civile, stabilendo
altresi' che l'assessore delegato provveda, tra l'altro:
- all'assunzione dei predetti mutui relativi ai limiti di impegno
autorizzati a favore della Regione Emilia-Romagna con la Cassa
depositi e prestiti, con le modalita' concordate in occasione della
riunione svoltasi il giorno 4 aprile 2003 presso il Dipartimento
della Protezione civile, delegando, altresi' al medesimo Dipartimento
l'assunzione degli oneri per l'ammortamento dei mutui in questione e
richiedendo che le risorse provenienti dalla stipula dei mutui
affluiscano alla contabilita' speciale di cui e' stata chiesta
l'istituzione ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza 3258/02;
- all'attuazione del nuovo piano degli interventi con le modalita' e
le procedure gia' stabilite per i piani in corso di attuazione ai
sensi dell'ordinanza 3258/02, valutando, se del caso, l'opportunita'
di apportarvi le necessarie ed utili modificazioni e integrazioni, al
fine di renderle maggiormente rispondenti alla finalita' del
superamento dell'emergenza nei territori interessati;
richiamati i propri decreti nn. 8 e 9 dell'8 aprile 2003 con i quali,
in forza della delega di cui al citato decreto del Presidente della
Giunta regionale 96/03:
- e' stata disposta rispettivamente l'assunzione con la Cassa
depositi e prestiti di un mutuo di Euro 9.985.435,64 relativamente al
limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 ed un mutuo
di Euro 1.721.626,84 relativamente al limite di impegno quindicennale
decorrente dall'anno 2004, per un ammontare complessivo pari ad Euro
11.707.602,48 da destinare alle attivita' dirette a fronteggiare le
conseguenze degli eventi del mese di novembre 2002;
- e' stato delegato al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi
dell'art. 1, comma 5 dell'ordinanza 3277/03 e dell'art. 1, comma 1
del DL 15/03, il compito di provvedere al pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui suddetti;
atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del DL 15/03, l'ordinanza
3277/03 rappresenta, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna,
un provvedimento conseguente alla precedente ordinanza 3258/02, e
che, pertanto, le attivita' previste devono essere realizzate senza
soluzione di continuita' con quelle gia' in corso per fronteggiare le
conseguenze dei medesimi eventi calamitosi;ritenuto peraltro
opportuno evidenziare che con proprio decreto 4/03, alla luce delle
valutazioni di opportunita' emerse nell'ambito del Comitato
istituzionale di cui al citato decreto del Presidente della Giunta
regionale 5/03, si e' disposto che a valere sulle limitate risorse
stanziate con l'ordinanza 3258/02 si provvedesse, con riferimento
agli interventi a sostegno dei soggetti privati danneggiati, a
rimborsare ai Comuni dell'Emilia-Romagna interessati i soli oneri
sostenuti per gli interventi di prima emergenza e per la prima
assistenza prestata agli sfollati, rinviando ogni decisione
concernente la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei
privati e delle attivita' produttive danneggiati dagli eventi in
questione ad una successiva fase in attesa dello stanziamento di
ulteriori risorse statali a tal fine necessarie;
dato atto che nella seduta del 3 giugno 2003 il Comitato
istituzionale, di cui si e' fatto cenno sopra, ha dato parere
favorevole alla proposta del piano per la prosecuzione degli
interventi connessi agli eventi calamitosi del novembre 2002,
formulata in linea tecnica dallo Staff tecnico-amministrativo di cui
alla determinazione del Direttore generale all'Ambiente, Difesa del
suolo e della costa n. 386 del 20 gennaio 2003;
dato atto altresi' che nel suddetto piano che con il presente atto si
va formalmente ad approvare si prevede di destinare alle finalita',
di seguito specificate, le quote indicate in corrispondenza di
ciascuna di esse, nei limiti della somma complessiva di Euro
11.707.602,48:
- privati ed attivita' produttive: Euro 1.782.000,00;
- interventi straordinari e di messa in sicurezza: Euro
8.211.000,00;
- interventi AIPO: Euro 1.038.000,00;
- progetto rischio idraulico: Euro 500.000,00;
- personale: Euro 175.600,00, corrispondenti all'1,5% della
suindicata somma di Euro 11.707.602,48 quale limite percentuale
massimo autorizzato dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza 3258/02. Con
riferimento alla presente voce di spesa, si evidenzia che l'esigenza
della stessa consegue alla necessita' di ricorrere all'assunzione in
via straordinaria di nuove unita' di personale per poter dare
efficacemente corso alla prosecuzione degli interventi connessi agli
eventi calamitosi di cui trattasi;
considerato che il programma delle attivita' da svolgere e il piano
degli interventi da realizzare con le risorse di cui all'ordinanza
3277/03 si configurano come ulteriori tappe del processo di
superamento dell'emergenza nelle aree colpite dagli eventi calamitosi
in questione e che, quindi, per ragioni di economicita', efficacia ed
efficienza devono essere realizzati in forma coordinata con gli
interventi gia' attivati sulla base dell'ordinanza 3258/02, con
riferimento al medesimo quadro organizzativo e procedurale, nonche',
sotto il profilo finanziario, mediante l'afflusso delle nuove ed
ulteriori risorse alla contabilita' speciale di cui la Regione
Emilia-Romagna ha chiesto l'istituzione ai sensi dell'art. 3, comma 1
dell'ordinanza 3258/02;
ravvisata pertanto la necessita' di procedere all'approvazione del
piano sopraindicato nel quale sono riportati, tra gli altri:
- la direttiva disciplinante i criteri, i termini e le modalita' per
la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti privati e
alle attivita' produttive danneggiati dagli eventi in parola e la
modulistica per le relative domande (moduli A e B);
- le procedure di cui all'Allegato n. 1 al proprio decreto 5/03, nel
testo coordinato con le modifiche ed integrazioni piu' avanti
specificate, e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' da
compilarsi a cura degli enti attuatori degli interventi pianificati
anche ai fini della richiesta della somma ammessa a finanziamento per
ciascuno di essi, come da relativi Allegati A, B, C, D, E, A-bis,
B-bis, C-bis, D-bis, E-bis;
ritenuto peraltro necessario, al fine di razionalizzare le modalita'
di gestione ed attuazione degli interventi pianificati, apportare
opportune modifiche ed integrazioni alle procedure di cui al citato
Allegato 1 nelle parti di seguito indicate, con la precisazione che
quanto aggiunto con la seguente lett. c) deve intendersi non come
modifica ma come esplicitazione di un dato normativo presente
nell'ordinamento:
a) il terzo e il quarto capoverso di' cui al punto 1.3. sono
soppressi;
b) dopo il primo capoverso di cui al punto 1.4. e' inserito il
seguente capoverso: "Nei casi in cui i soggetti attuatori non
riescano ad assicurare il rispetto dei termini indicati al precedente
punto 1.3, la decisione di avvalersi comunque delle deroghe alla
normativa vigente e' rimessa alla esclusiva responsabilita' dei
soggetti attuatori medesimi, i quali, oltre a indicare espressamente
le cause oggettive del ritardo, devono accertarsi che non sia scaduto
l'originario termine o quello eventualmente prorogato con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla fine
dello stato di emergenza. E' fatto salvo quanto previsto all'ultimo
capoverso del punto 3.4.";
c) al primo capoverso di cui al punto 4.2. e' aggiunto il seguente
periodo: "Sono fatti comunque salvi i casi in cui, ricorrendo i
presupposti previsti dalla normativa vigente, si puo' procedere ad
affidamento diretto. In detti casi il soggetto attuatore deve
indicare espressamente la specifica disposizione di legge che
consente tale procedura di affidamento";
d) al punto 4.5. le parole "entro due mesi" sono sostituite dalle
seguenti "entro tre mesi";
ritenuto di precisare:
- che le suddette modifiche ed integrazioni valgono, a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, anche per gli interventi, in
corso di realizzazione, previsti sia nel "Piano dei primi interventi
urgenti conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di
ottobre e novembre 2002", approvato con proprio decreto 4/03 sia
nella "Prima rimodulazione del piano degli interventi urgenti e di
messa in sicurezza conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici
nei mesi di ottobre e novembre 2002" approvata con proprio decreto
6/03;
- che, limitatamente agli interventi previsti nel piano che si va ad
approvare con il presente atto, le parole "a decorrere dal 19
febbraio 2003" previste al punto 1.3. del citato Allegato 1 sono
sostituite dalle seguenti "a decorrere dalla data di pubblicazione
del Piano medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Protezione civile, a cio' delegato dal
Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dott.ssa
Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
dato atto altresi' del parere favorevole espresso ai sensi della
citata determinazione 8519/03 dal Direttore generale Ambiente, Difesa
del suolo e della costa in ordine alla coerenza tra il Piano degli
interventi di Protezione civile che si va ad approvare con il
presente atto e i programmi di intervento di difesa del suolo,
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare l'allegato Piano, parte integrante e sostanziale del
presente atto, recante in oggetto "Legge 8 aprile 2003, n. 62, di
conversione del decreto legge 15/03. Piano degli interventi
straordinari e di messa in sicurezza. Prosecuzione degli interventi
connessi agli eventi e dissesti idrogeologici del mese di novembre
2002 iniziati in attuazione dell'OPCM 3258/02. Art. 1 Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3277/03", contenente, tra gli
altri:
- la direttiva disciplinante i criteri, i termini e le modalita' per
la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti privati e
alle attivita' produttive danneggiati dagli eventi calamitosi del
mese di novembre 2002 e la modulistica per le relative domande
(moduli A e B);
- le procedure di cui all'Allegato n. 1 al proprio decreto 5/03, nel
testo coordinato con le modifiche ed integrazioni specificate in
parte narrativa, e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta'
da compilarsi a cura degli enti attuatori degli interventi
pianificati anche ai fini della richiesta della somma ammessa a
finanziamento per ciascuno di essi, come da relativi Allegati A, B,
C, D, E, A-bis, B-bis, C-bis, D-bis, E-bis;
2) di pubblicare il presente decreto e l'allegato Piano di cui al
precedente punto 1) nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Marioluigi Bruschini
(segue allegato fotografato)