REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 21 luglio 2003, n. 18

Approvazione del Piano degli interventi straordinari di messa in sicurezza contenente, tra l'altro, le procedure per la relativa attuazione e per la concessione di contributi a privati. DL 15/03 e OPCM 3277/03

L'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO                                               
E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE                                                
DELEGATO DAL PRESIDENTE                                                         
DELLA GIUNTA REGIONALE                                                          
Visti:                                                                          
- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;                                
- gli articoli 107 e 108 del DLgs 30 marzo 1998, n. 112;                        
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45;                                                
premesso:                                                                       
- che nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte,             
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna             
sono stati colpiti da eccezionali eventi atmosferici;                           
- che tali eventi hanno provocato la tracimazione dei maggiori bacini           
lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti,                  
nonche' violente mareggiate, determinando conscguentemente frane,               
smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilita', alle              
infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;                                 
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29              
novembre 2002, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale del 9 dicembre                
2002, n. 288, e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31              
dicembre 2003 nei territori dei comuni di Loiano e Monzuno in                   
provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete rocciosa                 
verificatosi il 15 ottobre 2002, e nei territori delle regioni                  
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed                  
Emilia-Romagna per gli eccezionali eventi atmosferici del mese di               
novembre 2002;                                                                  
- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258           
del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del                   
28/12/2002, n. 303, e' stato previsto un primo stanziamento di 50               
milioni di Euro per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi in             
parola - di cui la quota parte gia' assegnata alla Regione                      
Emilia-Romagna e' di Euro 6.250.000,00 - con la possibilita' prevista           
in capo alle Regioni interessate di istituire, per l'utilizzo delle             
predette risorse, apposite contabilita' speciali in deroga alle norme           
di contabilita' generale in materia di contabilita' speciale dello              
Stato;                                                                          
- che con la citata ordinanza 3258/02 i Presidenti delle Regioni                
interessate sono stati incaricati di provvedere:                                
a) alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a                    
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui trattasi,                   
avvalendosi anche di altri soggetti attuatori che agiscono, per                 
quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche               
direttive ed indicazioni dei medesimi Presidenti;                               
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture              
pubbliche danneggiate, alla pulizia e alla manutenzione straordinaria           
degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti,             
nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di                   
prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai                   
dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;                             
c) all'erogazione dei contributi per l'immediata ripresa delle                  
attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali                     
condizioni di vita delle popolazioni colpite, nonche' per l'autonoma            
sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli           
eventi calamitosi;                                                              
d) a impartire specifiche direttive ed indicazioni per l'attuazione             
di tutti gli interventi di cui sopra, assicurando il coordinamento              
della gestione degli interventi con quelli disposti a seguito di                
diversi eventi alluvionali ed incidenti sui medesimi ambiti                     
territoriali, destinando, altresi', una quota non superiore all'1,5%            
delle risorse disponibili per la proroga dei contratti di lavoro a              
tempo determinato in essere per il completamento degli interventi di            
cui all'ordinanza ministeriale 3090/00 e successive modifiche ed                
integrazioni, nonche' per le nuove e maggiori esigenze derivanti                
dalle situazioni emergenziali di cui in premessa;                               
richiamati:                                                                     
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 20                  
gennaio 2003, con il quale all'Assessore "Difesa del suolo e della              
costa. Protezione civile" sono stati delegati, per le ragioni ivi               
indicate e che si intendono qui integralmente richiamate, tutti i               
compiti previsti in capo al Presidente della Regione dall'ordinanza             
3258/02, e, in particolare, l'approvazione di un Piano regionale                
degli interventi connessi agli eventi calamitosi specificati in                 
premessa, da predisporre e realizzare anche per stralci e da                    
sottoporre, se necessario, a successive integrazioni e rimodulazioni,           
nonche' a definire le procedure per l'attuazione dei relativi                   
interventi improntate al principio della semplificazione dell'azione            
amministrativa;                                                                 
- il proprio decreto n. 4 del 4 febbraio 2003, con il quale e' stato            
approvato il "Piano dei primi interventi urgenti conseguenti agli               
eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002",           
ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza 3258/02;                                    
- il proprio decreto n. 5 del 5 marzo 2003, recante in oggetto                  
"Approvazione delle procedure per l'attuazione del Piano dei primi              
interventi urgenti conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici             
nei mesi di ottobre e novembre 2002. Ordinanza 3258/02";                        
- il proprio decreto n. 6 del 28 marzo 2003, con il quale e' stata              
approvata la "Prima rimodulazione del Piano dei primi interventi                
urgenti e di messa in sicurezza conseguenti agli eventi e dissesti              
idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002", ai sensi                    
dell'art. 1 dell'ordinanza 3258/02;                                             
- la nota prot. n. 7211/03/SCA del 25 marzo 2003, con la quale e'               
stata chiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'apertura             
dell'apposita contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 3, comma 1              
dell'ordinanza 3258/02;                                                         
visto il DL 7 febbraio 2003, n. 15, recante "Misure finanziarie per             
consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita'                
naturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio             
2003 e convertito, con modificazioni, in Legge 8 aprile 2003, n. 62,            
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003;                    
rilevato che il DL 15/03 all'art. 1, commi 1 e 2, prevede lo                    
stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per fronteggiare le               
esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera             
di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali che                
abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali              
sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5,                
comma 1 della Legge 225/92, disponendo altresi' che alla provvista              
finanziaria si provveda mediante la stipula di mutui quindicennali da           
parte dei soggetti competenti, per i quali il Dipartimento della                
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'                
autorizzato a contribuire, a valere su appositi limiti di impegno               
della medesima durata;                                                          
rilevato altresi' che l'art. 1, comma 3 del DL 15/03, dispone che               
alla ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del medesimo              
articolo si provveda con ordinanze del Presidente del Consiglio dei             
Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 225/92,             
riservandone una quota non inferiore al sessanta per cento per                  
fronteggiare le esigenze derivanti, tra le altre, dalle situazioni              
emergenziali di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio              
dei Ministri del 29 novembre 2002 e limitatamente a quelle                      
verificatesi nel mese di novembre 2002;                                         
vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277             
del 28 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile             
2003, n. 79, ed in particolare:                                                 
- l'art. 1, comma 1, che dispone la ripartizione dei limiti di                  
impegno quindicennali di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del DL 15/03,              
nella misura del sessanta per cento, per fronteggiare le situazioni             
emergenziali richiamate al comma 3 della medesima disposizione                  
legislativa;                                                                    
- l'art. 1, comma 2, che rinvia all'Allegato 1 dell'ordinanza il                
riparto dei limiti di impegno, rispettivamente di 34,8 milioni di               
Euro, a decorrere dall'anno 2003, e di 6 milioni di Euro, a decorrere           
dall'anno 2004;                                                                 
- l'art. 1, comma 3, che stabilisce che il Dipartimento della                   
Protezione civile provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali             
contratti dai soggetti competenti nei limiti delle risorse                      
ripartite;                                                                      
- l'art. 1, comma 4, che consente l'afflusso delle risorse derivanti            
dai predetti mutui alle contabilita' speciali finalizzate a                     
fronteggiare le conseguenze degli eventi in questione, ove attivate;            
- l'art. 1, comma 5 che autorizza i soggetti competenti a delegare al           
Dipartimento della Protezione civile il pagamento delle rate di                 
ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell'ordinanza medesima;              
- l'Allegato 1 all'ordinanza che autorizza, con riferimento alla                
Regione Emilia-Romagna, un limite di impegno quindicennale di                   
897.840,00 Euro a decorrere dall'anno 2003 ed un limite di impegno              
quindicennale di 154.800,00 Euro a decorrere dall'anno 2004;                    
- l'art. 2, comma 2, che autorizza la decorrenza dell'ammortamento              
dei predetti mutui, ove stipulati con la Cassa depositi e prestiti, a           
decorrere dall'1 luglio 2003 e dall'1 gennaio 2004 in relazione a               
quelli attivabili a valere sui limiti di impegno decorrenti,                    
rispettivamente, dall'anno 2003 e dall'anno 2004;                               
richiamato il decreto n. 96 dell'8 aprile 2003, con il quale il                 
Presidente della Giunta regionale ha delegato, per le ragioni ivi               
indicate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'esercizio           
dei compiti attribuitigli dall'ordinanza 3277/03 all'Assessore alla             
Difesa del suolo e della costa. Protezione civile, stabilendo                   
altresi' che l'assessore delegato provveda, tra l'altro:                        
- all'assunzione dei predetti mutui relativi ai limiti di impegno               
autorizzati a favore della Regione Emilia-Romagna con la Cassa                  
depositi e prestiti, con le modalita' concordate in occasione della             
riunione svoltasi il giorno 4 aprile 2003 presso il Dipartimento                
della Protezione civile, delegando, altresi' al medesimo Dipartimento           
l'assunzione degli oneri per l'ammortamento dei mutui in questione e            
richiedendo che le risorse provenienti dalla stipula dei mutui                  
affluiscano alla contabilita' speciale di cui e' stata chiesta                  
l'istituzione ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza 3258/02;             
- all'attuazione del nuovo piano degli interventi con le modalita' e            
le procedure gia' stabilite per i piani in corso di attuazione ai               
sensi dell'ordinanza 3258/02, valutando, se del caso, l'opportunita'            
di apportarvi le necessarie ed utili modificazioni e integrazioni, al           
fine di renderle maggiormente rispondenti alla finalita' del                    
superamento dell'emergenza nei territori interessati;                           
richiamati i propri decreti nn. 8 e 9 dell'8 aprile 2003 con i quali,           
in forza della delega di cui al citato decreto del Presidente della             
Giunta regionale 96/03:                                                         
- e' stata disposta rispettivamente l'assunzione con la Cassa                   
depositi e prestiti di un mutuo di Euro 9.985.435,64 relativamente al           
limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 ed un mutuo           
di Euro 1.721.626,84 relativamente al limite di impegno quindicennale           
decorrente dall'anno 2004, per un ammontare complessivo pari ad Euro            
11.707.602,48 da destinare alle attivita' dirette a fronteggiare le             
conseguenze degli eventi del mese di novembre 2002;                             
- e' stato delegato al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi           
dell'art. 1, comma 5 dell'ordinanza 3277/03 e dell'art. 1, comma 1              
del DL 15/03, il compito di provvedere al pagamento delle rate di               
ammortamento dei mutui suddetti;                                                
atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del DL 15/03, l'ordinanza             
3277/03 rappresenta, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna,             
un provvedimento conseguente alla precedente ordinanza 3258/02, e               
che, pertanto, le attivita' previste devono essere realizzate senza             
soluzione di continuita' con quelle gia' in corso per fronteggiare le           
conseguenze dei medesimi eventi calamitosi;ritenuto peraltro                    
opportuno evidenziare che con proprio decreto 4/03, alla luce delle             
valutazioni di opportunita' emerse nell'ambito del Comitato                     
istituzionale di cui al citato decreto del Presidente della Giunta              
regionale 5/03, si e' disposto che a valere sulle limitate risorse              
stanziate con l'ordinanza 3258/02 si provvedesse, con riferimento               
agli interventi a sostegno dei soggetti privati danneggiati, a                  
rimborsare ai Comuni dell'Emilia-Romagna interessati i soli oneri               
sostenuti per gli interventi di prima emergenza e per la prima                  
assistenza prestata agli sfollati, rinviando ogni decisione                     
concernente la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei            
privati e delle attivita' produttive danneggiati dagli eventi in                
questione ad una successiva fase in attesa dello stanziamento di                
ulteriori risorse statali a tal fine necessarie;                                
dato atto che nella seduta del 3 giugno 2003 il Comitato                        
istituzionale, di cui si e' fatto cenno sopra, ha dato parere                   
favorevole alla proposta del piano per la prosecuzione degli                    
interventi connessi agli eventi calamitosi del novembre 2002,                   
formulata in linea tecnica dallo Staff tecnico-amministrativo di cui            
alla determinazione del Direttore generale all'Ambiente, Difesa del             
suolo e della costa n. 386 del 20 gennaio 2003;                                 
dato atto altresi' che nel suddetto piano che con il presente atto si           
va formalmente ad approvare si prevede di destinare alle finalita',             
di seguito specificate, le quote indicate in corrispondenza di                  
ciascuna di esse, nei limiti della somma complessiva di Euro                    
11.707.602,48:                                                                  
- privati ed attivita' produttive: Euro 1.782.000,00;                           
- interventi straordinari e di messa in sicurezza: Euro                         
8.211.000,00;                                                                   
- interventi AIPO: Euro 1.038.000,00;                                           
- progetto rischio idraulico: Euro 500.000,00;                                  
- personale: Euro 175.600,00, corrispondenti all'1,5% della                     
suindicata somma di Euro 11.707.602,48 quale limite percentuale                 
massimo autorizzato dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza 3258/02. Con            
riferimento alla presente voce di spesa, si evidenzia che l'esigenza            
della stessa consegue alla necessita' di ricorrere all'assunzione in            
via straordinaria di nuove unita' di personale per poter dare                   
efficacemente corso alla prosecuzione degli interventi connessi agli            
eventi calamitosi di cui trattasi;                                              
considerato che il programma delle attivita' da svolgere e il piano             
degli interventi da realizzare con le risorse di cui all'ordinanza              
3277/03 si configurano come ulteriori tappe del processo di                     
superamento dell'emergenza nelle aree colpite dagli eventi calamitosi           
in questione e che, quindi, per ragioni di economicita', efficacia ed           
efficienza devono essere realizzati in forma coordinata con gli                 
interventi gia' attivati sulla base dell'ordinanza 3258/02, con                 
riferimento al medesimo quadro organizzativo e procedurale, nonche',            
sotto il profilo finanziario, mediante l'afflusso delle nuove ed                
ulteriori risorse alla contabilita' speciale di cui la Regione                  
Emilia-Romagna ha chiesto l'istituzione ai sensi dell'art. 3, comma 1           
dell'ordinanza 3258/02;                                                         
ravvisata pertanto la necessita' di procedere all'approvazione del              
piano sopraindicato nel quale sono riportati, tra gli altri:                    
- la direttiva disciplinante i criteri, i termini e le modalita' per            
la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti privati e              
alle attivita' produttive danneggiati dagli eventi in parola e la               
modulistica per le relative domande (moduli A e B);                             
- le procedure di cui all'Allegato n. 1 al proprio decreto 5/03, nel            
testo coordinato con le modifiche ed integrazioni piu' avanti                   
specificate, e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' da            
compilarsi a cura degli enti attuatori degli interventi pianificati             
anche ai fini della richiesta della somma ammessa a finanziamento per           
ciascuno di essi, come da relativi Allegati A, B, C, D, E, A-bis,               
B-bis, C-bis, D-bis, E-bis;                                                     
ritenuto peraltro necessario, al fine di razionalizzare le modalita'            
di gestione ed attuazione degli interventi pianificati, apportare               
opportune modifiche ed integrazioni alle procedure di cui al citato             
Allegato 1 nelle parti di seguito indicate, con la precisazione che             
quanto aggiunto con la seguente lett. c) deve intendersi non come               
modifica ma come esplicitazione di un dato normativo presente                   
nell'ordinamento:                                                               
a) il terzo e il quarto capoverso di' cui al punto 1.3. sono                    
soppressi;                                                                      
b) dopo il primo capoverso di cui al punto 1.4. e' inserito il                  
seguente capoverso: "Nei casi in cui i soggetti attuatori non                   
riescano ad assicurare il rispetto dei termini indicati al precedente           
punto 1.3, la decisione di avvalersi comunque delle deroghe alla                
normativa vigente e' rimessa alla esclusiva responsabilita' dei                 
soggetti attuatori medesimi, i quali, oltre a indicare espressamente            
le cause oggettive del ritardo, devono accertarsi che non sia scaduto           
l'originario termine o quello eventualmente prorogato con apposito              
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla fine            
dello stato di emergenza. E' fatto salvo quanto previsto all'ultimo             
capoverso del punto 3.4.";                                                      
c) al primo capoverso di cui al punto 4.2. e' aggiunto il seguente              
periodo: "Sono fatti comunque salvi i casi in cui, ricorrendo i                 
presupposti previsti dalla normativa vigente, si puo' procedere ad              
affidamento diretto. In detti casi il soggetto attuatore deve                   
indicare espressamente la specifica disposizione di legge che                   
consente tale procedura di affidamento";                                        
d) al punto 4.5. le parole "entro due mesi" sono sostituite dalle               
seguenti "entro tre mesi";                                                      
ritenuto di precisare:                                                          
- che le suddette modifiche ed integrazioni valgono, a decorrere                
dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino                    
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, anche per gli interventi, in            
corso di realizzazione, previsti sia nel "Piano dei primi interventi            
urgenti conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di            
ottobre e novembre 2002", approvato con proprio decreto 4/03 sia                
nella "Prima rimodulazione del piano degli interventi urgenti e di              
messa in sicurezza conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici             
nei mesi di ottobre e novembre 2002" approvata con proprio decreto              
6/03;                                                                           
- che, limitatamente agli interventi previsti nel piano che si va ad            
approvare con il presente atto, le parole "a decorrere dal 19                   
febbraio 2003" previste al punto 1.3. del citato Allegato 1 sono                
sostituite dalle seguenti "a decorrere dalla data di pubblicazione              
del Piano medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione                       
Emilia-Romagna";                                                                
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio Protezione civile, a cio' delegato dal                
Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dott.ssa           
Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003, ai           
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della                       
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
dato atto altresi' del parere favorevole espresso ai sensi della                
citata determinazione 8519/03 dal Direttore generale Ambiente, Difesa           
del suolo e della costa in ordine alla coerenza tra il Piano degli              
interventi di Protezione civile che si va ad approvare con il                   
presente atto e i programmi di intervento di difesa del suolo,                  
decreta:                                                                        
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che           
qui si intendono integralmente richiamate:                                      
1) di approvare l'allegato Piano, parte integrante e sostanziale del            
presente atto, recante in oggetto "Legge 8 aprile 2003, n. 62, di               
conversione del decreto legge 15/03. Piano degli interventi                     
straordinari e di messa in sicurezza. Prosecuzione degli interventi             
connessi agli eventi e dissesti idrogeologici del mese di novembre              
2002 iniziati in attuazione dell'OPCM 3258/02. Art. 1 Ordinanza del             
Presidente del Consiglio dei Ministri 3277/03", contenente, tra gli             
altri:                                                                          
- la direttiva disciplinante i criteri, i termini e le modalita' per            
la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti privati e              
alle attivita' produttive danneggiati dagli eventi calamitosi del               
mese di novembre 2002 e la modulistica per le relative domande                  
(moduli A e B);                                                                 
- le procedure di cui all'Allegato n. 1 al proprio decreto 5/03, nel            
testo coordinato con le modifiche ed integrazioni specificate in                
parte narrativa, e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta'           
da compilarsi a cura degli enti attuatori degli interventi                      
pianificati anche ai fini della richiesta della somma ammessa a                 
finanziamento per ciascuno di essi, come da relativi Allegati A, B,             
C, D, E, A-bis, B-bis, C-bis, D-bis, E-bis;                                     
2) di pubblicare il presente decreto e l'allegato Piano di cui al               
precedente punto 1) nel Bollettino Ufficiale della Regione                      
Emilia-Romagna.                                                                 
L'ASSESSORE                                                                     
Marioluigi Bruschini                                                            
(segue allegato fotografato)                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina