REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2003, n. 1321

Rettifiche alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2002, n. 2567 relativa al Testo coordinato delle Norme del PTPR. Ripubblicazione del Testo coordinato delle Norme del PTPR

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2002, n.              
2567, recante "Pubblicazione del Testo coordinato delle Norme del               
PTPR come modificate dal PTCP di Forli'-Cesena (deliberazione della             
Giunta regionale 1595/01) e dal PTCP di Rimini (deliberazione della             
Giunta regionale 2377/01)";                                                     
rilevato dalla lettura del suddetto testo coordinato sono stati                 
individuati due meri errori materiali, e in particolare:                        
- per quanto riguarda l'art. 14, comma 3, la partizione interna al              
comma riportata nel testo pubblicato contiene un errore materiale,              
dal momento che il contenuto della lettera d) e' inserito in coda               
alla lettera c);                                                                
- allo stesso art. 14, manca il riferimento all'originario comma 4,             
gia' soppresso dal PTCP della Provincia di Rimini approvato con la              
deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 656;                    
- nella redazione del testo, all'art. 17, comma 12, e' stata omessa             
la locuzione ", previo parere favorevole della Provincia," tra le               
parole "possono" e le parole "prevedere ampliamenti";                           
ritenuto, al fine di eliminare tali errori materiali, di dover                  
rettificare la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2002,           
n. 2567, relativa al Testo coordinato delle Norme del PTPR;                     
dato atto del parere di regolarita' tecnica espresso dal Direttore              
generale alla Programmazione territoriale e ai Sistemi di Mobilita'             
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della                    
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale,                    
Politiche abitative e Sistemi di mobilita',                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di approvare le seguenti rettifiche degli errori materiali                    
contenuti nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale             
16 dicembre 2002, n. 2567 relativamente al testo vigente degli                  
articoli 14 e 17 delle Norme del PTPR:                                          
- per quanto riguarda l'art. 14:                                                
- al comma 3, il periodo che va dalle parole da "nelle aree libere              
intercluse" alle parole "all'art. A-6 della L.R. 20/00;" e'                     
contrassegnato dalla lettera d);                                                
- dopo il comma 3, si aggiunge la seguente locuzione:                           
"4. Soppresso.";                                                                
- per quanto riguarda l'art. 17:                                                
- il comma 12 viene cosi' sostituito:                                           
"12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di                   
pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della               
Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti                   
limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri                   
l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e             
l'assenza di rischio idraulico, purche' le nuove previsioni non                 
compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino                 
organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.";                        
- di approvare per motivi di chiarezza e di certezza del diritto                
quale Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente                 
deliberazione, il Testo coordinato delle Norme del PTPR, cosi' come             
approvate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28            
gennaio 1993, e successivamente modificate ed integrate dal Piano               
territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini, approvato              
con la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 656,             
dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di                      
Forli'-Cesena, approvato con la deliberazione della Giunta regionale            
31 luglio 2001, n. 1595, e dalla variante al Piano territoriale di              
coordinamento della Provincia di Rimini, approvato con la                       
deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2001, n. 2377;                    
- di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna           
il Testo coordinato delle Norme del PTPR.                                       
ALLEGATO A                                                                      
Testo coordinato delle Norme del Piano Territoriale Paesistico                  
Regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1338             
del 28 gennaio 1993                                                             
con le modifiche apportate da:                                                  
- Piano di coordinamento provinciale della Provincia di Rimini                  
approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 656 dell'11            
maggio 1999;                                                                    
- Piano di coordinamento provinciale della Provincia di Forli'-Cesena           
approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1595 del 31            
luglio 2001;                                                                    
- variante al Piano di coordinamento provinciale della Provincia di             
Rimini approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 2377            
del 12 novembre 2001.                                                           
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE                                         
NORME                                                                           
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - FINALITA', OGGETTI,                  
ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO Art.  1 - Finalita' del            
Piano Art.  2 - Oggetti del Piano Art.  3 - Elaborati costitutivi del           
Piano Art.  4 - Efficacia del Piano TITOLO II - STRUMENTI DI                    
ATTUAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE           
Art.  5 - Strumenti di attuazione del Piano Art.  6 - Le unita' di              
paesaggio Art.  7 - La pianificazione infraregionale Art.  8 - La               
pianificazione comunale PARTE II - LA TUTELA DELL'IDENTITA' CULTURALE           
DEL TERRITORIO TITOLO III - SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA           
FORMA DEL TERRITORIO Art.  9 - Sistema dei crinali e sistema                    
collinare Art.   10 - Sistema forestale e boschivo Art. 11 - Sistema            
delle aree agricole Art. 12 - Sistema costiero Art.   13 - Zone di              
riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 14 - Zone                      
urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione                       
dell'immagine turistica Art. 15 - Zone di tutela della costa e                  
dell'arenile Art. 16 - Colonie marine Art. 17 - Zone di tutela dei              
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 18 -                 
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 19 - Zone di              
particolare interesse paesaggistico-ambientale Art. 20 - Particolari            
disposizioni di tutela di specifici elementi TITOLO IV - ZONE ED                
ELEMENTI DI SPECIFICO INTERESSE STORICO O NATURALISTICO Art. 21 -               
Zone ed elementi di interesse storico-archeologico Art. 22 -                    
Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non                
urbane Art. 23 - Zone di interesse storico-testimoniale Art. 24 -               
Elementi di interesse storico-testimoniale                                      
Art. 25 - Zone di tutela naturalistica PARTE III - PARTICOLARI TUTELE           
DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO TITOLO V - LIMITAZIONI DELLE              
ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITA' O               
DALLA PERMEABILITA' DEI TERRENI Art. 26 - Zone ed elementi                      
caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilita' Art. 27 - Zone            
ed elementi caratterizzati da potenziale instabilita' Art. 28 - Zone            
di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei Art. 29 -                 
Abitati da consolidare o da trasferire PARTE IV - DISPOSIZIONI                  
INTEGRATIVE E FINALI TITOLO VI - SPECIFICHE MODALITA' DI GESTIONE E             
VALORIZZAZIONE Art. 30 - Parchi nazionali e regionali Art.   31 -               
Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non              
comprese in parchi regionali Art.   32 - Progetti di tutela, recupero           
e valorizzazione ed "aree studio" TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI              
Art.   33 - Divieto di installazioni pubblicitarie Art. 34 - Tutela             
dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente              
Piano Art. 35 - Particolari prescrizioni relative alle attivita'                
estrattive Art. 36 - Equivalenza di strumenti di pianificazione Art.            
37 - Disposizioni transitorie                                                   
Appendice: (soppressa)                                                          
Elaborato G: Descrizione delle caratteristiche delle unita' di                  
paesaggio                                                                       
Elaborato H: Viabilita' panoramica                                              
Elaborato I: Localita' sede di insediamenti urbani, storici o di                
strutture insediative storiche non urbane                                       
Elaborato L: Abitati da consolidare o trasferire                                
Elaborato M: Corsi d'acqua meritevoli di tutela non interessati dalle           
delimitazioni delle Tavole di Piano                                             
PARTE I                                                                         
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
TITOLO I                                                                        
FINALITA', OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI                                       
ED EFFICACIA DEL PIANO                                                          
Art. 1                                                                          
Finalita' del Piano                                                             
1. Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione             
territoriale ed urbanistica il presente Piano territoriale                      
paesistico, formato secondo il combinato disposto dell'articolo 15              
della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e del punto 2 del primo comma               
dell'articolo 4 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, nonche' per le               
finalita' e gli effetti di cui all'articolo 1 bis della Legge 8                 
agosto 1985, n. 431, persegue i seguenti obiettivi, determinando                
specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione            
del territorio:                                                                 
a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del               
territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e           
con le attivita' umane;                                                         
b) garantire la qualita' dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e             
la sua fruizione collettiva;                                                    
c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse                
primarie, fisiche, morfologiche e culturali;                                    
d) individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il                     
ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche           
mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.                        
2. In funzione delle predette finalita' il presente Piano provvede,             
con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare                      
disposizioni volte alla tutela:                                                 
a) dell'identita' culturale del territorio regionale, cioe' delle               
caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di              
elementi di cui e' riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali,            
paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche,               
storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;                
b) dell'integrita' fisica del territorio regionale.                             
Art. 2                                                                          
Oggetti del Piano                                                               
1. Il presente Piano riguarda:                                                  
A. sistemi, zone ed elementi di cui e' necessario tutelare i                    
caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioe': A1. il                 
sistema dei crinali; A2. il sistema collinare; A3. il sistema                   
forestale e boschivo; A4. il sistema delle aree agricole; A5. il                
sistema costiero, nonche' le zone di riqualificazione della costa e             
dell'arenile, le zone di salvaguardia della morfologia costiera, le             
zone di tutela della costa e dell'arenile, gli ambiti di pertinenza             
delle colonie marine, in esso ricadenti; A6. il sistema delle acque             
superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri           
ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di               
laghi, bacini e corsi d'acqua;                                                  
B. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, e           
cioe', oltre alle zone di tutela della costa e dell'arenile, agli               
ambiti di pertinenza delle colonie marine, alle zone di tutela dei              
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed agli invasi            
ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, ricadenti nei sistemi di             
cui alla precedente lettera A.; B1. zone ed elementi di interesse               
storico-archeologico; B2. insediamenti urbani storici e strutture               
insediative storiche non urbane; B3. zone ed elementi di interesse              
storico-testimoniale; B4. zone di tutela naturalistica, cioe'                   
ecosistemi, biotopi rilevanti e rarita' geologiche, nonche' ambiti              
territoriali ad essi interrelati; B5. altre zone di particolare                 
interesse paesaggistico-ambientale;                                             
C. aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con                 
sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lettere, le cui                
specifiche caratteristiche richiedono, oltre ad ulteriori                       
determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e di                
programmazione regionali, la definizione di limitazioni alle                    
attivita' di trasformazione e d'uso, e cioe' zone ed elementi                   
caratterizzati da fenomeni di dissesto o di instabilita', in atto o             
potenziali, ovvero da elevata permeabilita' dei terreni con ricchezza           
di falde idriche.                                                               
2. Il presente Piano individua inoltre le unita' di paesaggio, intese           
come ambiti territoriali aventi specifiche, distintive ed omogenee              
caratteristiche di formazione ed evoluzione, da assumere come                   
specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e           
di attuazione del Piano stesso.                                                 
Art. 3                                                                          
Elaborati costitutivi del Piano                                                 
1. Il presente Piano e' costituito da:                                          
a) la relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e            
sintetizza le scelte del Piano;                                                 
b) numero 47 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dal numero 1,             
che indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi specificamente            
considerati dal Piano, nonche' la relativa allegata legenda;                    
c) una tavola in scala 1:250.000, contenente l'indicazione di sintesi           
dei sistemi, delle zone e degli elementi considerati dal Piano;                 
d) numero 78 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta della           
utilizzazione reale del suolo" della Regione Emilia-Romagna, le                 
quali, contrassegnate dal numero 2, fanno parte integrante del Piano,           
ed indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi interessati da             
prescrizioni del Piano;                                                         
e) numero 45 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta del             
dissesto" della Regione Emilia-Romagna, le quali, contrassegnate dal            
numero 3, fanno parte integrante del Piano ed indicano e/o delimitano           
ulteriori zone ed elementi cui si riferiscono prescrizioni del                  
Piano;                                                                          
f) una tavola in scala 1:250.000, contrassegnata dal numero 4, che              
perimetra le unita' di paesaggio;                                               
g) un elaborato recante la descrizione delle caratteristiche delle              
unita' di paesaggio;                                                            
h) l'elenco dei tratti di viabilita' panoramica di interesse                    
regionale;                                                                      
i) l'elenco delle localita' sedi di insediamenti urbani storici o di            
strutture insediative storiche non-urbane;                                      
j) l'elenco degli abitati da consolidare o trasferire;                          
k) l'elenco dei corsi d'acqua meritevoli di tutela non interessati              
dalle indicazioni e/o delimitazioni delle tavole di cui alla                    
precedente lettera b);                                                          
l) un regesto di alcune zone ed elementi considerati dal Piano, e               
delimitati nelle tavole di cui alla precedente lettera b), necessario           
alla precisa individuazione delle medesime zone ed elementi;                    
m) le presenti norme e le relative appendici, che ne costituiscono              
parte integrante.                                                               
2. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro           
sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da piu' di una               
delle serie di tavole di cui al comma precedente, valgono le                    
disposizioni piu' limitative delle trasformazioni e delle                       
utilizzazioni.                                                                  
Art. 4                                                                          
Efficacia del Piano                                                             
1. Per l'attuazione delle finalita' di cui al precedente articolo 1,            
il presente Piano detta disposizioni, riferite all'intero territorio            
regionale, costituenti:                                                         
a) indirizzi;                                                                   
b) direttive;                                                                   
c) prescrizioni.                                                                
2. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attivita'            
di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province, dei           
Comuni, nonche' degli altri soggetti interessati dal presente Piano.            
I predetti strumenti di pianificazione e di programmazione, regionali           
o subregionali e le varianti degli stessi provvedono ad una loro                
adeguata interpretazione ed applicazione alle specifiche realta'                
locali interessate, tenendo conto anche delle unita' di paesaggio.              
3. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere                
osservate nell'attivita' di pianificazione e di programmazione                  
regionale o subregionale, nonche' per gli atti amministrativi                   
regolamentari regionali o subregionali.                                         
4. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative a                   
sistemi, zone ed elementi esattamente individuati e delimitati dalle            
tavole di cui alle lettere b), d), ed e) del precedente articolo 3,             
ovvero esattamente individuabili in conseguenza delle loro                      
caratteristiche fisiche distintive, che prevalgono automaticamente              
nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione           
della pianificazione e di programmazione regionale o subregionale e             
sono immediatamente precettive, ferme restando le peculiari                     
disposizioni di cui al successivo articolo 37.                                  
5. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione regionali              
nonche' gli strumenti di attuazione delle determinazioni contenute              
negli atti di cui al successivo comma 7, ovvero in piani e programmi            
nazionali o comunitari sono approvati soltanto se compatibili con le            
disposizioni del presente piano.                                                
6. Ogni strumento di pianificazione e/o di programmazione                       
subregionale, puo' essere approvato soltanto se conforme alle                   
disposizioni del presente Piano. Restano ferme le disposizioni di cui           
ai successivi articoli 7, 8 e 37.                                               
7. Le disposizioni del presente Piano costituiscono riferimento per             
gli organi della Regione in relazione:                                          
a) alla definizione delle intese di cui al terzo comma dell'articolo            
81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;                                              
b) alle determinazioni di cui al primo ed al secondo comma                      
dell'articolo 3 della Legge 18 dicembre 1973, n. 880;                           
c) alle determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 ed al            
quinto comma dell'articolo 4 della Legge 2 agosto 1975, n. 393;                 
d) ai procedimenti di cui all'articolo 3 della Legge 24 dicembre                
1976, n. 898;                                                                   
e) al raggiungimento dell'accordo di programma di cui al terzo comma            
dell'articolo 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210;                            
f) al raggiungimento degli accordi di programma di cui all'articolo             
27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e da ogni altra vigente norma             
di legge, ove sia richiesta la partecipazione della Regione.                    
8. Le disposizioni del presente Piano relative al sistema costiero,             
nonche' alle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile,               
alle zone di salvaguardia della morfologia costiera, alle zone di               
tutela della costa e dell'arenile, e quelle relative al sistema delle           
acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei               
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed              
alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, hanno il valore dei piani               
stralcio previsti, con riferimento, rispettivamente, alla tutela                
delle coste marine ed alla tutela dei fiumi, dei torrenti, dei laghi,           
dei canali navigabili, dall'articolo 33 della L.R. 7 dicembre 1978,             
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.                              
TITOLO II                                                                       
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO                                               
E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE                                
Art. 5                                                                          
Strumenti di attuazione del Piano                                               
1. Il presente Piano si attua mediante:                                         
a. i piani infraregionali indicati all'articolo 12 della L.R. 5                 
settembre 1988, n. 36;                                                          
b. gli altri strumenti di pianificazione previsti dalla stessa L.R. 5           
settembre 1988, n. 36, dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11, dalla L.R. 2            
luglio 1988, n. 27, dalla L.R. 27 maggio 1989, n. 19, dalla L.R. 12             
novembre 1992, n. 40 e da altre leggi regionali;                                
c. gli strumenti urbanistici di cui ai Titoli IV e V della L.R. 7               
dicembre 1978, n. 47;                                                           
d. ogni altro strumento di pianificazione, di attuazione della                  
pianificazione, di programmazione, regionale e subregionale, previsto           
da leggi regionali.                                                             
Art. 6                                                                          
Le unita' di paesaggio                                                          
1. I paesaggi regionali sono definiti mediante le unita' di                     
paesaggio.                                                                      
2. In sede di prima applicazione il presente Piano perimetra le                 
unita' di paesaggio di rango regionale, ne descrive le                          
caratteristiche nell'elaborato di cui alla lettera g) del precedente            
articolo 3 e ne delimita i principali sistemi.                                  
3. Le unita' di paesaggio costituiscono quadro di riferimento                   
essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di                  
pianificazione e di ogni altri strumento regolamentare, al fine di              
mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.                    
4. Gli strumenti di pianificazione infraregionale sono tenuti a                 
individuare le unita' di paesaggio di rango provinciale, secondo i              
criteri assunti dal presente Piano, mediante approfondimenti,                   
specificazioni ed articolazioni della definizione regionale. In                 
particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e             
gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici            
ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio             
nonche' le condizioni per il mantenimento della loro integrita'.                
Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni               
culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli              
aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici.                       
5. Gli strumenti di pianificazione comunale sono tenuti ad                      
individuare le unita' di paesaggio di rango comunale, secondo i                 
criteri di cui ai precedenti commi terzo e quarto.                              
6. La Regione una volta verificati e confrontati gli elementi                   
metodologici relativi alle unita' di paesaggio e derivati dalla                 
pianificazione infraregionale e comunale, puo' emanare ulteriori                
indirizzi.                                                                      
Art. 7                                                                          
La pianificazione infraregionale                                                
1. Gli strumenti di pianificazione infraregionale provvedono a                  
specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del           
presente Piano, nonche' alla loro applicazione alle specifiche                  
situazioni locali. Tali operazioni devono essere supportate da idonee           
analisi e documentazioni e da elaborati cartografici in scala                   
adeguata.                                                                       
2. Gli strumenti di pianificazione infraregionale possono rettificare           
le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate               
dalle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, per                
portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno,            
ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette                 
rettifiche, non costituendo difformita' tra il piano infraregionale e           
il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.                      
3. Gli strumenti di pianificazione infraregionale, nell'ambito di una           
continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio,                  
possono motivatamente proporre varianti al presente piano le quali,             
in quanto incidano su prescrizioni vincolanti in esso contenute, sono           
approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6, comma 7 della           
L.R. 5 settembre 1988, n. 36.                                                   
4. I soggetti della pianificazione infraregionale, d'intesa coi                 
Comuni interessati, provvedono altresi' ad elaborare e promuovere               
l'attuazione di progetti di tutela e valorizzazione ai sensi del                
successivo articolo 32.                                                         
Art. 8                                                                          
La pianificazione comunale                                                      
1. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare,           
approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente               
Piano, nonche' gli ulteriori contenuti e le ulteriori disposizioni              
degli strumenti di pianificazione infraregionale, nei termini, anche            
temporali, stabiliti dai predetti strumenti di pianificazione,                  
ovvero, in difetto di tali determinazioni, dalle vigenti leggi                  
regionali.                                                                      
2. Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le              
delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dalle            
tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, per portarle a           
coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su             
elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non           
costituendo difformita' tra il piano comunale e il presente Piano,              
non costituiscono variante allo stesso.                                         
3. Ai fini di una continua ed efficace politica attiva di tutela del            
territorio, i Comuni possono motivatamente proporre varianti grafiche           
al presente Piano, attraverso gli strumenti di pianificazione                   
urbanistica, ovvero loro varianti generali o varianti aventi                    
specifica considerazione dei valori paesistico-ambientale, che                  
producano effetti limitati all'ambito territoriale di competenza del            
Comune interessato.                                                             
4. Con legge regionale sara' disciplinato il procedimento di                    
approvazione degli strumenti urbanistici comunali in variante al                
presente Piano.                                                                 
5. I Comuni provvedono altresi' ad elaborare ed attuare i progetti di           
tutela e valorizzazione di cui all'articolo 32.                                 
PARTE II                                                                        
LA TUTELA DELL'IDENTITA' CULTURALE                                              
DEL TERRITORIO                                                                  
TITOLO III                                                                      
SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI                                          
LA FORMA DEL TERRITORIO                                                         
Art. 9                                                                          
Sistema dei crinali e sistema collinare                                         
(modificato dal PTCP di Forli'-Cesena                                           
approvato con deliberazione                                                     
della Giunta regionale 31/3/2001, n. 457)                                       
1. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale e              
subregionale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei                
crinali e in quello collinare, come tali indicati e delimitati nelle            
tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, e comunque               
nell'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche                
disposizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone           
ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti ad           
uniformarsi agli indirizzi seguenti:                                            
a) devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome             
dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli           
scenari d'insieme e la tutela delle particolarita' geomorfologiche              
nelle loro caratteristiche sistemiche, nonche', per quanto riguarda             
specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale                
degli stessi;                                                                   
b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di                
servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali,                   
commerciali, turistiche e residenziali, devono essere                           
prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del                  
territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione e'               
ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno           
non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e                  
comunque in sostanziale contiguita' con il sistema insediativo                  
esistente;                                                                      
c) devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico             
all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente                    
strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi           
non motorizzati.                                                                
2. Gli strumenti di pianificazione infraregionale approfondiscono e             
specificano il sistema dei crinali quale sistema di configurazione              
del territorio e di connotazione paesistico-ambientale e formulano              
nei confronti dei Comuni criteri e direttive per la loro tutela,                
articolati anche per aree paesistiche e unita' di paesaggio.                    
3. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre                  
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal                  
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la              
loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di            
infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate            
e' subordinata alla loro previsione mediante strumenti di                       
pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza,            
alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure                     
eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo            
della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle               
opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie,              
nazionali o regionali:                                                          
a) linee di comunicazione viaria, nonche' ferroviaria anche se di               
tipo metropolitano;                                                             
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le                         
telecomunicazioni;                                                              
c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per             
lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;                                        
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
e) impianti di risalita e piste sciistiche;                                     
f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;                                  
g) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                 
abbiano carattere geognostico.                                                  
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti           
di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla                     
realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per                         
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le             
telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto                   
dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al              
servizio della popolazione di non piu' di un comune, ovvero di parti            
della popolazione di due comuni confinanti, ferma restando la                   
sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le           
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o               
regionali.                                                                      
5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma e ad altezze                   
superiori ai 1200 metri, fermo sempre restando il rispetto delle                
specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate              
zone ed elementi ricadenti entro la delimitazione dei predetti                  
sistemi, vale la prescrizione per cui possono essere realizzati,                
mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da                 
strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o                     
subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le                  
attrezzature di cui al terzo comma, solamente:                                  
a) rifugi e bivacchi;                                                           
b) strutture per l'alpeggio;                                                    
c) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non              
motorizzati.                                                                    
6. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre                  
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal                  
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la              
loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:              
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora                
definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformita'               
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;                                               
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'                     
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;                 
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle               
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari,           
fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di              
cui al quinto comma le strutture abitative devono essere limitate a             
quelle necessarie a dare alloggiamento stagionale agli addetti alle             
strutture per l'alpeggio;                                                       
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e            
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica            
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle             
stesse;                                                                         
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e                  
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di                 
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate              
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni                 
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento           
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione              
delle predette opere.                                                           
7. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali             
ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in           
ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per cui             
la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto                    
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate ai           
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
8. Nell'ambito del sistema dei crinali, come tale indicato e                    
delimitato nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente                
Piano, le pubbliche autorita' competenti sono tenute ad adeguare,               
entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo presente Piano, i            
propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:               
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi           
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed                       
interpoderali, ed esclusi i percorsi di cui alla lettera f) del                 
precedente terzo comma, e' consentito solamente per i mezzi necessari           
alle attivita' agricole, zootecniche e forestali, nonche' per                   
l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di            
opere pubbliche e di pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di           
ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali                 
abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi               
siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di              
spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di                   
soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;                               
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche Autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
Art. 10                                                                         
Sistema forestale e boschivo                                                    
1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i              
terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di                 
origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,              
nonche' i terreni temporaneamente privi della preesistente                      
vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco,                 
ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici                 
totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni                
corrispondenti alle voci:                                                       
a) formazioni boschive del piano basale o submontano;                           
b) formazioni di conifere adulte;                                               
c) rimboschimenti recenti;                                                      
d) castagneti da frutto;                                                        
e) formazioni boschive con dominanza del faggio;                                
f) boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole                   
contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.                                 
2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli                   
indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai              
successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le               
prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono e decimo.3. Gli            
strumenti di pianificazione conferiscono al sistema dei boschi                  
finalita' prioritarie di tutela naturalistica, di protezione                    
idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e                  
turistico-ricreativa, oltreche' produttiva. Tali strumenti dovranno             
definire direttive e normative atte ad impedire forme di                        
utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie                    
spontanee esistenti.                                                            
4. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, le                 
Province, in collaborazione con le Comunita' montane, sentiti i                 
Comuni interessati, provvedono, anche in relazione agli elaborati di            
cui al primo comma dell'articolo 2 della L.R. 4 settembre 1981, n.              
30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla                 
Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta              
tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo           
comma del presente articolo, nonche' gli esemplari arborei singoli od           
in gruppi isolati od in filari meritevoli di tutela nonche' a                   
classificare i boschi aventi le caratteristiche di cui al secondo               
comma, lettera g) dell'articolo 31 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17.            
Per la definizione delle predette perimetrazioni, adottate nel                  
contesto di strumenti di pianificazione ovvero mediante appositi atti           
deliberativi, valgono le norme di leggi regionali relative alla                 
formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle                
Province. Ove le Province non provvedano nel termine previsto, alle             
predette perimetrazioni provvedono i Comuni in sede di formazione del           
piano regolatore generale o di variante in adeguamento al presente              
Piano. Dalla data di entrata in vigore tali perimetrazioni fanno fede           
dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di              
cui al primo comma anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni           
di cui al presente articolo. Successivamente le perimetrazioni sono             
tenute costantemente aggiornate ed in pubblica visione a cura delle             
Province e delle Comunita' montane; le modificazioni comportanti                
aumento dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma,            
in conseguenza di attivita' antropiche o di atti amministrativi, sono           
considerate mero adeguamento tecnico.                                           
5. In relazione al programma regionale di sviluppo nel settore                  
forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8                  
novembre 1986, n. 752, la Regione provvede all'aggiornamento delle              
prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi                        
dell'articolo 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in                 
particolare considerazione la necessita' di migliorare le modalita'             
di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di              
assicurare una piu' efficace protezione del suolo nelle pendici                 
scoscese ed instabili.                                                          
6. Entro lo stesso termine di cui al quarto comma, in sede di                   
redazione dei piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.              
183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla                   
programmazione forestale, con l'osservanza ed a specificazione del              
programma e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente              
articolo.                                                                       
7. Le pubbliche Autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro             
tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti               
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi           
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed                       
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'                 
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,             
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,                 
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di                  
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture             
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non            
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per                   
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di                   
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di                    
assistenza sanitaria e veterinaria;                                             
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche Autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
8. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo              
della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema                    
forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:               
a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di           
interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di             
piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio                   
forestale, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle            
predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e                    
regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare                
riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale            
di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986,             
n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai               
piani economici e piani di coltura e conservazione di cui                       
all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;                             
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche'             
ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora                   
definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformita'               
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;                                               
c) le normali attivita' selvicolturali, nonche' la raccolta dei                 
prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi                  
nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con                
particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai             
piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);               
d) le attivita' di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei            
limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali            
di cui alla precedente lettera a);                                              
e) le attivita' escursionistiche e del tempo libero compatibili con             
le finalita' di tutela naturalistica e paesaggistica.                           
9. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente                   
articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di            
impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei               
reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle            
materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti           
di risalita, e' subordinato alla loro esplicita previsione mediante             
strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali,             
che ne verifichino la compatibilita' con le disposizioni del presente           
Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo             
procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti.                           
L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte              
dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al               
servizio della popolazione di non piu' di un Comune, ovvero di parti            
della popolazione di due Comuni confinanti, e' subordinato alla                 
esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od              
intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli               
impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo                  
comunale che ne verifichi la compatibilita' con gli obiettivi di                
tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita            
ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie               
prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al           
servizio di attivita' preesistenti e confermate dagli strumenti di              
pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono                
essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessita'            
delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative,            
ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale            
delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni                     
comunitarie, nazionali o regionali.                                             
10. Le opere di cui al nono comma, nonche' quelle di cui alla lettera           
a) dell'ottavo comma, non devono comunque avere caratteristiche,                
dimensioni e densita' tali per cui la loro realizzazione possa                  
alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico,                  
naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In                      
particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco           
e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5              
metri lineari ne' comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e             
direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti                   
superiori a 150 metri. Qualora interessino proprieta' assoggettate a            
piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della            
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio                 
forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali               
piani regolarmente approvati.                                                   
11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia            
costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone           
di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua,            
nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali             
nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono             
essere osservate le seguenti direttive:                                         
a) nei boschi governati ad alto fusto e' vietato il trattamento a               
taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la                  
contiguita' e' interrotta dal rilascio di una fascia arborata di                
larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere                  
assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni                
allorche' siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale            
od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi                     
selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;                    
b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di           
anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno                
minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia                     
forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le              
utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e                 
disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della L.R. 4            
settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da            
eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale               
previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della                  
Regione Emilia-Romagna 1989-96 e dal comma 6 del presente articolo.             
Art. 11                                                                         
Sistema delle aree agricole                                                     
1. Per le aree aventi una destinazione agricola, a norma degli                  
strumenti di pianificazione regionali e/o subregionali valgono gli              
indirizzi di cui ai successivi secondo e terzo comma.                           
2. Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla                     
utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione agricola            
devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o           
di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli            
strumenti di pianificazione regionali o subregionali che comportino             
utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti            
nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere             
l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono                
subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative                
ovvero della loro maggiore onerosita', in termini di bilancio                   
economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla                      
sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla                
compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.                           
3. Gli strumenti di pianificazione infraregionale provvedono ad                 
individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e a               
dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il               
ripristino e la valorizzazione.                                                 
Art. 12                                                                         
Sistema costiero                                                                
(modificato dal PTCP di Rimini,                                                 
deliberazione GR 11/5/1999, n. 656)                                             
1. Il sistema costiero, come indicato e delimitato nelle tavole                 
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, in relazione al                 
diverso livello di trasformazione antropica e' suddiviso in costa               
nord e costa sud, come indicato nella tavola contrassegnata dal                 
numero 4 del medesimo presente Piano. Gli strumenti di pianificazione           
e di programmazione regionali e subregionali, sono tenuti a                     
promuovere il recupero e la riqualificazione dei territori ricompresi           
in detto sistema uniformandosi, in ragione delle rispettive                     
specificita', agli indirizzi seguenti:                                          
a) deve essere perseguita la conservazione della conformazione                  
naturale dei territori meno interessati da processi insediativi                 
antropici, mentre in quelli piu' interessati da tali processi deve              
essere promossa e favorita, anche mediante interventi di                        
sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalita';                  
b) deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi            
meritevoli di tutela, nonche' degli spazi liberi di loro pertinenza,            
con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attivita'           
culturali e per il tempo libero;                                                
c) le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla              
base di progetti complessivi attraverso la redazione dei piani degli            
arenili cosi' come definiti all'art. 13. Nell'ambito di tali piani e'           
necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti             
promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto               
alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie                   
esistenti;                                                                      
c.bis) e' favorita la pedonalizzazione del lungomare per permettere             
la continuita' fra la spiaggia e l'edificato retrostante. A tal fine            
il traffico veicolare dovra' essere trasferito su tracciati                     
alternativi arretrati, anche mediante la realizzazione di tratti di             
viabilita' sotterranea, prevista la realizzazione di aree adeguate di           
parcheggi a raso o interrati in punti strategici di accesso alla                
spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici nel rispetto             
di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 delle presenti norme. Tali           
interventi non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle             
acque meteoriche ne' interferire negativamente con gli equilibri                
idrici nel sottosuolo;                                                          
d) devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra            
l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia               
balneare, la continuita' visuale tra la campagna ed il mare,                    
l'interruzione della continuita' edilizia con elementi naturali, la             
fruizione di spazi vegetati per le attivita' di tempo libero;                   
e) le previsioni relative ad attrezzature e ad impianti di interesse            
sovracomunale devono essere, al massimo del possibile, coerenti con             
obiettivi di riqualificazione e di decongestionamento della fascia              
costiera, e, salvo che si tratti di strutture portuali, commerciali             
e/o industriali, di interesse nazionale, o con le medesime connesse,            
contemplare nuove realizzazioni esclusivamente ove siano direttamente           
finalizzate a tali obiettivi;                                                   
f) la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di                   
interesse regionale e subregionale, e delle attrezzature connesse,              
deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei           
porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare                    
ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in                
coerenza con la pianificazione e programmazione regionale di                    
settore;                                                                        
g) i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo           
e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli                     
esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilita' della loro                   
localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al                  
presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree           
gia' urbanizzate;                                                               
g.bis) deve essere perseguito il decongestionamento della fascia                
costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente             
attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli            
standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani;                  
h) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione               
marina devono essere effettuati prioritariamente in forma di                    
ricostituzione dell'apparato morfologico e vegetazionale della duna,            
ovvero di ripascimento artificiale protetto, anche mediante barriere            
soffolte, potendosi altresi' prevedere la sostituzione di queste                
ultime alle esistenti scogliere artificiali, anche allo scopo di                
migliorare le condizioni di ricambio d'acqua nelle zone di                      
balneazione comprese tra la battigia e le esistenti scogliere                   
artificiali.                                                                    
2. Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre                  
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal                  
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la              
sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di             
infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate            
e' subordinata alla loro previsione mediante strumenti di                       
pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza,            
alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure                     
eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonche' la sottoposizione           
a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia           
richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:                   
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo                     
metropolitano, idroviaria, nonche' aereoporti, porti commerciali ed             
industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico,           
attrezzature connesse;                                                          
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le                         
telecomunicazioni;                                                              
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei            
reflui e dei rifiuti solidi;                                                    
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
e) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                 
abbiano carattere geognostico.                                                  
3. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di              
cui al secondo comma non si applica alla realizzazione di strade,               
impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei                
reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il             
trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in              
quanto al servizio della popolazione di non piu' di un comune, ovvero           
di parti della popolazione di due comuni confinanti.                            
4. Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre                  
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal                  
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la              
sua delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:               
a) soppressa;                                                                   
b) soppressa;                                                                   
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle               
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei                      
familiari;                                                                      
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo,             
di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonche' le            
attivita' di esercizio e di manutenzione delle stesse;                          
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e                  
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di                 
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate              
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni                 
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento           
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione              
delle predette opere.                                                           
5. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali             
ed interpoderali di cui alla lettera c) del quarto comma non devono             
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per              
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto                
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a            
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
Art. 13                                                                         
Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile                             
(modificato dal PTCP di Rimini                                                  
approvato con deliberazione della GR 11/5/1999, n. 656;                         
dalla variante al PTCP di Rimini                                                
approvata con deliberazione della GR 12/3/2001, n. 2377)                        
1. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della                        
pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le            
trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili,             
delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile              
nei tratti piu' fortemente compromessi da utilizzazioni                         
turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate,           
o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, e             
come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal                 
numero 1 del presente Piano, nel rispetto delle direttive seguenti:             
a) deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli                   
elementi naturali;                                                              
b) soppressa;                                                                   
c) deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro                 
distanziamento dalla battigia;                                                  
c bis) deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine                    
turistica e della qualita' della costa;                                         
c ter) deve essere  perseguito il riordino tipologico e distributivo            
delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo            
turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante               
dell'arenile da usi ed elementi incongrui;                                      
d) soppressa;                                                                   
e) soppressa;                                                                   
f) soppressa;                                                                   
g) soppressa.                                                                   
2. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni           
urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi           
definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti                      
prescrizioni:                                                                   
a) la nuova edificazione e' ammessa solo nelle porzioni piu'                    
arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come                
trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona              
ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai            
varchi a mare. In tali casi e' ammesso un incremento del volume                 
trasferito pari al 5% purche' venga assicurata la rigenerazione                 
ambientale delle aree dismesse;                                                 
b) qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone                 
urbanizzate in ambito costiero" e' ammesso un incremento di volume              
pari al 10% del volume trasferito purche' venga assicurata la                   
rigenerazione ambientale delle aree dismesse;                                   
c) gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di                
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonche'             
di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in              
zona incongrua (cosi' come definiti al punto a) e' ammessa solamente            
la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento ai                    
requisiti obbligatori di legge;                                                 
d) per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri,                   
sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento            
tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di           
servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico              
sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e                  
regionale. Cio' non dovra' comunque comportare incrementi del numero            
dei posti letto;                                                                
e) nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi,             
nuovi percorsi per mezzi motorizzati ne' a raso ne' interrati ed in             
genere interventi comportanti un aumento complessivo della                      
impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il                 
numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali           
e ciclabili delle strade carrabili.                                             
3) Il riordino e la riqualificazione dei servizi e delle strutture              
per la balneazione si attua mediante la redazione dei piani degli               
arenili ai sensi dell'art. 33 della L. R. 47/78 e successive                    
modificazioni.                                                                  
I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su             
proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del                  
presente articolo.                                                              
In particolare deve essere perseguita:                                          
a) la riconoscibilita' dei caratteri distintivi locali mediante                 
adeguate tipologie di intervento;                                               
b) la permeabilita' visuale tra la spiaggia e l'edificato                       
retrostante;                                                                    
c) il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della              
fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da              
usi ed elementi incongrui;                                                      
d) il contenimento delle altezze dei manufatti.                                 
Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire               
l'accorpamento dei manufatti precari esistenti dedicati alla                    
balneazione ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la              
riduzione della superficie coperta in una percentuale pari almeno al            
10% dell'esistente. Contestualmente, suddetti piani possono prevedere           
interventi di diversificazione dell'offerta di attrezzature e servizi           
balneari e per la vita di spiaggia innovativi e di congrua dimensione           
e capacita' attrattiva ed al servizio di ampie porzioni di arenile e            
di aree ad esse connesse. In assenza dei piani di cui al primo                  
capoverso e' consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria                
delle strutture esistenti. Nei tratti di arenile privi di strutture             
per la balneazione e' possibile intervenire nel rispetto degli                  
obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a) e b)                 
attraverso gli strumenti indicati al primo capoverso. Qualora in                
corrispondenza degli edifici delle citta' delle colonie marine la               
spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere           
favorito l'utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come                 
arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e                   
strutture complementari alla balneazione coerentemente a quanto                 
definito al successivo art. 16.                                                 
4. Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti            
nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve            
essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso                     
interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli                    
interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo                       
distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei                  
servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei                    
complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e            
previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in                 
corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.                          
Art. 14                                                                         
Zone urbanizzate in ambito costiero                                             
e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica                              
(modificato dal PTCP di Rimini                                                  
approvato con deliberazione della GR 11/5/1999, n. 656;                         
dal PTCP di Forli'-Cesena                                                       
approvato con deliberazione della GR 31/7/2001, n. 1595;                        
dalla variante al PTCP di Rimini                                                
approvata con deliberazione della GR 12/11/2001, n. 2377)                       
1. Le zone di salvaguardia della morfologia costiera ineriscono ad              
ambiti gia' fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle           
tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.                          
2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni              
consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il           
perseguimento dei seguenti obiettivi:                                           
- riduzione della occupazione delle aree;                                       
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici             
per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un                  
globale miglioramento della qualita' urbana;                                    
- diversificazione degli usi e delle funzioni;                                  
- realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della           
L.R. 20/00;                                                                     
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuita' con le           
aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di                  
penetrazione con l'entroterra.                                                  
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma             
valgono le seguenti direttive:                                                  
a) nelle aree di cui al presente articolo e' da incentivare                     
l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica                 
finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno              
all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblico           
all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I               
Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque           
non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi: -                 
condizioni urbane di fatto; - grado di riqualificazione richiesto               
all'intervento privato; - relazione inversa alla densita' edilizia              
esistente; - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto                
dell'intervento; - grado di coordinamento e rapporto con progetti e             
programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilita';                     
b) la previsione di nuova edificazione e' consentita attraverso le              
previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed                    
intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla                     
qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovra' essere                 
verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero            
nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche               
zone di cui al precedente articolo 13 nel rispetto delle disposizioni           
del medesimo articolo;                                                          
c) le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in                
ambito costiero aventi carattere di continuita' con superficie                  
inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a: -               
verde di quartiere; - percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali; -               
zone alberate e radure destinate ad attivita' per il tempo libero; -            
dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con                 
priorita', di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza           
turistica e con limitate esigenze edificatorie;                                 
d) nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in             
ambito costiero aventi carattere di continuita' con superficie                  
superiore a 8.000 mq sono consentiti interventi di nuova edificazione           
comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di                       
trasferimenti di volumi ricadenti in aree incongrue di cui al                   
precedente articolo 13 o in altre aree di cui al presente articolo.             
La superficie complessivamente investita dagli interventi non potra'            
essere comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la                 
rimanente superficie alla realizzazione di dotazioni territoriali di            
cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con priorita', di norma, per gli              
interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune             
potra' consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a               
dotazione territoriale per interventi di iniziativa privata purche'             
convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi            
assicurati alla generalita' dei cittadini in riferimento a quanto               
disposto all'art. A-6, L.R. 20/00;                                              
d.bis) nelle aree individuate dai PTCP come "ambiti di qualificazione           
dell'immagine turistica" sono consentiti interventi di nuova                    
edificazione purche' ricompresi in programmi generali riferiti a                
sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di                       
discontinuita' dell'edificato costiero. Tali programmi devono                   
perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire la continuita' tra             
il sistema del verde trasversale e l'arenile e la valorizzazione dei            
centri costieri attraverso la ridefinizione funzionale e morfologica            
delle frange e dei margini urbani in continuita' con il sistema                 
ambientale;                                                                     
d.ter) i programmi di cui alla precedente lettera d.bis)  definiscono           
aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalita'             
di intervento relativamente all'assetto ambientale, insediativo e               
relazionale di tutto il comparto applicando criteri di perequazione             
territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/00; per tali                   
programmi potra' essere prevista l'attuazione anche mediante stralci            
funzionali. In particolare la nuova edificazione deve essere                    
realizzata in coerente continuita' con l'aggregato urbano circostante           
e purche' comporti una occupazione del suolo non superiore al 40%               
dell'area, comprensivo del 10% per trasferimento di cui alla                    
precedente lettera b) e garantisca l'utilizzo del restante 60% per              
servizi pubblici e ad uso pubblico. Le quote di volume derivanti da             
operazioni di trasferimento, accorpamento o demolizione possono                 
essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui agli                   
articoli 13 e 16 del presente Piano;                                            
d.quater) i programmi di cui alla precedente lettera d.bis possono              
essere proposti anche da soggetti privati e devono essere assunti               
attraverso un accordo di programma cui partecipano la Provincia e i             
Comuni interessati;                                                             
e) per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti            
ammissibili dal Piano regolatore generale in conformita' alla L.R. 7            
dicembre 1978, n. 47.                                                           
4) soppresso.                                                                   
Art. 15                                                                         
Zone di tutela della costa e dell'arenile                                       
1. Per le zone di tutela della costa e dell'arenile, le quali                   
interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di                 
naturalita' o di seminaturalita', ovvero costituenti residui di                 
arenile e di terreni retrostanti sostanzialmente liberi da                      
edificazione, e che sono come tali indicate e delimitate nelle tavole           
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le                      
prescrizioni di cui ai successivi commi secondo e quinto, e le                  
direttive di cui ai successivi commi terzo e quarto.                            
2. Nelle zone di cui al primo comma possono essere previsti e/o                 
consentiti esclusivamente:                                                      
a) conservazione e/o il ripristino della conformazione naturale, con            
particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale                
della duna;                                                                     
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei                 
manufatti edilizi esistenti, nonche' ogni altro intervento su tali              
manufatti edilizi qualora definito ammissibile dal piano regolatore             
generale in conformita' alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; in                    
particolare sulle strutture ricettive esistenti sono consentiti                 
interventi di ristrutturazione e riqualificazione;                              
c) la realizzazione di attrezzature mobili di servizio, con densita'            
non superiore ad una attrezzatura ogni 1000 metri lineari di arenile,           
salva diversa specifica previsione di strumenti di pianificazione               
regionali o provinciali;                                                        
d) l'esercizio di attivita' alieutiche in conformita' alla specifica            
disciplina.                                                                     
3. Relativamente alle zone di cui al primo comma, le pubbliche                  
Autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi                    
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti                        
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi           
i sentieri, nonche' le strade poderali ed interpoderali e le piste di           
esbosco e di servizio forestale, e' consentito solamente per i mezzi            
necessari alle attivita' agricole, zootecniche e forestali, nonche'             
per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione           
di opere pubbliche e di pubblica utilita', posti di ristoro, annessi            
rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti                   
raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle               
funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di               
protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e                      
veterinaria;                                                                    
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei                   
sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di                
esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al pubblico mediante              
l'affissione di appositi segnali;                                               
c) le pubbliche Autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
3. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel                 
rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di                         
pianificazione infraregionale, individuano:                                     
a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui            
al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in           
aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su            
aree esondabili, o soggette ad ingressione marina e/o a fenomeni                
erosivi;                                                                        
b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici           
all'aperto di cui alla precedente lettera a), potendosi, se del caso,           
procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n.              
47, e successive modificazioni ed integrazioni;                                 
c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui            
al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza                       
dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono           
permanere entro le predette zone di cui al primo comma,                         
subordinatamente ad interventi di riassetto;                                    
d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione             
dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c)            
con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere           
in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia delle           
aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno,           
delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree               
interessate dai predetti complessi degli apparati dunosi e degli                
altri elementi di naturalita', anche relitti, eventualmente                     
esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento,            
di manufatti che non abbiano il carattere della precarieta', e/o che            
comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi                  
tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;                   
e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti,             
od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione                
delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;                      
f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia             
dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi             
delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a                    
riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);                            
g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di                     
trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: -           
non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle                  
indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un               
ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione            
all'entita' di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento              
dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti            
dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti           
parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della             
Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo             
comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da              
definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi            
tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi              
insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.                              
5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al             
precedente quarto comma, nei complessi turistici all'aperto                     
insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo            
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, nonche' quelli            
volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori            
richiesti dalla relativa disciplina.                                            
Art. 16                                                                         
Colonie marine                                                                  
(modificato dal PTCP di Rimini                                                  
approvato con deliberazione della GR 11/5/1999, n. 656;                         
dal PTCP di Forli'-Cesena                                                       
approvato con deliberazione della GR. 31/7/2001, n. 1595;                       
dalla variante al PTCP di Rimini                                                
approvata con deliberazione della GR 12/11/2001, n. 2377)                       
1. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano                     
indicano:                                                                       
a) gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di                     
pertinenza;                                                                     
b) i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una                  
rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati                
citta' delle colonie.                                                           
2. Gli ambiti di cui alla lettera b) del primo comma del presente               
articolo sono i seguenti:                                                       
1) Misano                                                                       
2) Riccione                                                                     
3) Marano                                                                       
4) Bellaria-Igea Marina                                                         
5) Cesenatico Sud                                                               
6) Cesenatico Nord                                                              
7) Pinarella di Cervia Sud                                                      
8) Pinarella di Cervia Nord                                                     
9) Milano Marittima.                                                            
3. Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie            
e sulle citta' delle colonie sono rivolti a:                                    
a) conservare le testimonianze storico-architettoniche, con                     
riferimento agli edifici di maggior pregio;                                     
b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e                  
l'arenile;                                                                      
c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e              
delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualita'                       
turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.                            
4. Le direttive di cui ai commi 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17            
relative agli edifici delle colonie marine di interesse                         
storico-testimoniale ed alle rispettive aree di pertinenza, hanno               
l'efficacia di cui al terzo comma dell'articolo 4 delle norme del               
presente Piano.                                                                 
5. Le disposizioni di cui al successivo comma 10 costituiscono                  
prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma                  
dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.                                 
5bis. Per i progetti relativi agli edifici delle colonie marine deve            
essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni           
ambientali e architettonici nei casi previsti dall'art. 5 del DLgs              
490/99.                                                                         
6. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale           
di complessivo pregio architettonico sono i seguenti:                           
1) Le Navi Cattolica                                                            
2) Ferrarese, Cattolica                                                         
3) Reggiana, Riccione                                                           
4) Novarese, Rimini                                                             
5) Ferrovieri OPAFS, Bellaria                                                   
6) AGIP, Cesenatico                                                             
7) Varese, Cervia                                                               
8) Monopoli di Stato ex Montecatini, Cervia                                     
9) Croce Rossa, Ravenna                                                         
10) Burgo, Riccione                                                             
11) Bolognese, Rimini                                                           
12) Murri, Rimini                                                               
13) Comasco-De Orchi, Rimini                                                    
14) Patronato scolastico, Rimini                                                
15) Forlivese, Rimini                                                           
16) Soresinese, Rimini                                                          
17) Fratelli Baracca/Bergamasca, Cesenatico                                     
18) Veronese, Cesenatico                                                        
19) Centro climatico marino, Cervia.                                            
Gli interventi ammessi per gli edifici di cui al presente comma                 
devono essere coerenti con i criteri e i metodi del restauro                    
finalizzati a mantenere l'integrita' materiale, ad assicurare la                
tutela e conservazione dei valori culturali e la complessiva                    
funzionalita' dell'edificio, nonche' a garantire il suo miglioramento           
strutturale in riferimento alle norme sismiche.                                 
7. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale           
di limitato pregio architettonico sono i seguenti:                              
20) Fusco, Misano                                                               
21) Bertazzoni, Rccione                                                         
22) Primavera, Riccione                                                         
23) Adriatica Soliera-Carpi, Riccione                                           
24) OPAFS Ferrovieri, Riccione                                                  
25) Villa Margherita, Rimini                                                    
26) ENEL, Rimini                                                                
27) Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini                                         
28) soppresso                                                                   
29) Lanerossi, Gatteo                                                           
30) Opera Bonomelli, Cesenatico                                                 
Per gli edifici delle colonie di cui al presente comma il progetto              
deve individuare gli elementi architettonici di pregio che devono               
essere conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale            
e volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio.                  
8. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse                          
storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le             
caratteristiche dell'ambito territoriale cui ineriscono, sono i                 
seguenti:                                                                       
31) Villa Il Germoglio, S. Mauro                                                
32) S. Monica, Cesenatico                                                       
33) Casa del Mare, Cif di Parma, Cesenatico                                     
34) Madre di Dio, Cesenatico                                                    
35) Ministero degli Interni, Cesenatico                                         
36) Don Bosco, Cesenatico                                                       
37) Mediterranea, Cervia.                                                       
9. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse                          
storico-testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti           
territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie                
marine esistenti, diversi da quelli elencati ai precedenti commi.               
10. Gli strumenti di pianificazione comunale precisano le modalita'             
di intervento sugli edifici e le aree di pertinenza delle colonie               
marine di complessivo e di limitato pregio architettonico di cui ai             
precedenti commi, con riferimento alle specifiche caratteristiche               
degli immobili ubicati nel proprio territorio, nel rispetto delle               
seguenti direttive:                                                             
a) il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia             
l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione                    
unitaria, e dovra' essere assicurata la conservazione o il ripristino           
di tutti gli elementi archittettonici, interni ed esterni, che                  
abbiano valore storico, artistico o documentario;                               
b) fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici               
delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio                        
architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione           
ordinaria e straordinaria;                                                      
c) sono compatibili con le caratteristiche degli edifici delle                  
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo                 
pregio e di limitato pregio architettonico le utilizzazioni per: -              
attivita' ricettive specialistiche, intese come le attivita' volte a            
rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a                 
gestione unitaria; - attivita' ricettive ordinarie, intese come                 
attivita' volte a rispondere alla domanda indifferenziata di                    
soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione            
d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande,                   
residenze turistico-alberghiere, ostelli, cliniche della salute; -              
abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente           
a dare alloggiamento ed a consentire lo svolgimento di peculiari                
attivita' a determinate comunita' o gruppi, quali collegi, convitti,            
studentati, ospizi e ricoveri; - strutture culturali e per il tempo             
libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e           
di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione,               
scuole, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, cinema                    
multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per              
scambi internazionali; - attrezzature complementari alla balneazione            
anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto                   
all'attivita' turistica;                                                        
d) l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla           
precedente lettera c) e' comunque subordinata all'apprestamento e/o             
alla disponibilita' di spazi per il ricovero od il parcheggio di                
autovetture nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in               
relazione alla specifica utilizzazione proposta;                                
e) nel caso di eliminazione di superfetazioni o di edifici incongrui            
le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla             
realizzazione di servizi, spazi accessori e pertinenze mancanti                 
secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle             
strutture esistenti.                                                            
11. Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici            
delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo           
pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente               
rivolte alla conservazione e/o al ripristino in quanto tali aree                
costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze            
edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di              
una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di           
pertinenza cosi' come storicamente documentata ed individuata, in               
tali aree sono ammessi interventi aventi carattere di integrazione              
funzionale rispetto alla destinazione d'uso principale dell'edificio.           
Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso                 
complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:                              
- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente                      
indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine             
di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al                 
massimo del possibile di interessare arenili;                                   
- parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti           
disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per             
l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse                    
soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi               
interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi                  
esistenti o ricostituibili;                                                     
- elementi di arredo, amovibili e/o precari.                                    
12. Negli ambiti denominati citta' delle colonie ogni trasformazione,           
fisica e/o funzionale e' subordinata alla formazione di programmi               
unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta                  
turistica, anche attraverso il recupero dell'identita' e della                  
riconoscibilita' locale. Tali programmi devono perseguire, nel                  
rispetto delle disposizioni dettate dal presente piano per il sistema           
o le zone cui eventualmente ineriscono gli ambiti interessati, la               
generale finalita' del ripristino della conformazione naturale delle            
aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento           
per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od                
apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili.                          
13. I programmi di cui al precedente comma dovranno definire:                   
l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel                 
contesto in termini di accessibilita', servizi e aspetti                        
paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle              
rispettive aree di pertinenza, nonche' di eventuali ulteriori aree ed           
edifici ricadenti all'interno delle citta' delle colonie, oggetto di            
intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al                  
programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici, che non siano                
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo                 
pregio e di limitato pregio architettonico, originariamente compresi            
nel perimetro delle citta' delle colonie ma non ricomprese nel                  
programma valgono le previsioni del piano regolatore in conformita' a           
quanto disposto dalla normativa di zona del presente piano.                     
14. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente              
comma 12 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente           
comma 13, le colonie marine prive di interesse storico - testimoniale           
e gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti           
parte del progetto possono essere oggetto di:                                   
a) accorpamento in loco di 2 o piu' edifici all'interno del sedime              
originario a parita' di volume;                                                 
b) demolizione senza ricostruzione in loco ma al di fuori delle zone            
di cui all'art.13 con un incremento di volume pari al 15%;                      
c) demolizione con trasferimento all'interno dell'art. 13, ad                   
esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima           
strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del             
5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per                
nuova costruzione.                                                              
15. Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune il                   
Programma e' inviato alla Provincia per un parere sugli aspetti ed              
argomenti di rilevanza sovracomunale.                                           
16. In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 12 e 13 non             
e' consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli               
edifici classificati come colonie, che non siano classificate di                
interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato              
pregio architettonico, ad eccezione della manutenzione ordinaria e              
della demolizione senza ricostruzione.                                          
17. Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al                  
presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri           
di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali            
rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala               
maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove cio' consenta di            
meglio perseguire le finalita' e gli obiettivi di cui al precedente             
comma 12.                                                                       
Art. 17                                                                         
Zone di tutela dei caratteri ambientali                                         
di laghi, bacini e corsi d'acqua                                                
(modificato dal PTCP di Forli'-Cesena                                           
approvato con deliberazione della GR 31/7/2001, n. 1595)                        
1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:                         
a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e            
corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole                  
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;                                 
b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali           
tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le               
medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del                
corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle                 
predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti                
degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali           
interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal               
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente                   
limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.                          
2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12              
della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone            
di cui alla precedente lettera a) nonche' a definire                            
cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera            
b), fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad            
interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal               
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente                   
limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.                          
3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi            
commi del presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di cui              
alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b),            
del primo comma, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione            
del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:                               
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come               
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma                        
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non           
siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica            
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai              
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;                              
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di              
completamento, nonche' in zone aventi le caratteristiche proprie                
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della               
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2              
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali             
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;                         
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla           
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le                          
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma              
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai            
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;                            
d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa                   
pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani            
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di             
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del              
presente Piano;                                                                 
e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata,                
vigenti alla data di adozione del presente Piano;                               
f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata           
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in             
piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e            
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle                  
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di             
adozione del presente Piano.                                                    
4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero              
nelle fasce laterali di cui alla lettera b) del primo comma, diverse            
da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni           
di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono,                
decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai                   
successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.                        
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:                                  
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo                  
metropolitano ed idroviaria;                                                    
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento nonche' impianti a rete e puntuali per le                          
telecomunicazioni;                                                              
c) invasi ad usi plurimi;                                                       
d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonche' quelli a rete per           
lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle                
acque ad usi irrigui;                                                           
e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
f) approdi e porti per la navigazione interna;                                  
g) aree attrezzabili per la balneazione;                                        
h) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                 
abbiano carattere geognostico sono ammesse nelle aree di cui al                 
quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione              
nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno           
verificarne oltre alla fattibilita' tecnica ed economica, la                    
compatibilita' rispetto alle caratteristiche ambientali e                       
paesaggistiche del territorio interessato direttamente o                        
indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto                  
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in              
rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere             
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta           
da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.                             
6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti           
di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade,            
agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le                          
telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei                  
reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che               
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della                 
popolazione di non piu' di un comune ovvero di parti della                      
popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti            
di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle                         
infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si             
deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi                  
d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di                
impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da               
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.                                
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle                     
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre                      
disposizioni del presente Piano, puo' localizzare nelle aree di cui             
al quarto comma:                                                                
a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con                 
l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di                  
suoli;                                                                          
b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non                
motorizzati;                                                                    
c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attivita'           
di tempo libero;                                                                
d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione             
nonche' depositi di materiali e di attrezzi necessari per la                    
manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui             
alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;                         
e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al           
precedente sesto comma.                                                         
8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto                     
specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque                     
consentiti:                                                                     
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora                
definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformita'               
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;                                               
b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente              
esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi                   
richiesti;                                                                      
c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'                     
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;                 
d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle                
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei                      
familiari;                                                                      
e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e            
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica            
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle             
stesse;                                                                         
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e                  
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di                 
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate              
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni                 
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento           
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione              
delle predette opere.                                                           
9. Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonche' le strade poderali             
ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono            
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per              
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto                
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a            
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri                 
lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei                 
laghi, bacini e corsi d'acqua naturali e' vietata la nuova                      
edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f)                 
dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i                        
rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura            
da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione                   
spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonche' di                   
consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed                    
esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.              
11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove           
i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al            
quarto comma, e fossero gia' insediati in data antecedente al 29                
giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di                   
ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici                 
programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una               
dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli           
interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi            
compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di           
tutela dell'ambiente, nonche' i conseguenti adeguamenti di natura               
urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti              
gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio              
comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facolta' di rilasciare           
i relativi provvedimenti abilitativi in conformita' alla disciplina             
urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi                  
suddetti programmi.                                                             
12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di                    
pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della               
Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti                   
limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri                   
l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e             
l'assenza di rischio idraulico, purche' le nuove previsioni non                 
compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino                 
organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.                          
13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel                
rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di                         
pianificazione infraregionale individuano:                                      
a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui            
al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in           
aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su            
aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;                                 
b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici           
all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso,            
procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n.              
47, e successive modificazioni ed integrazioni;                                 
c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui            
al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza                       
dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono           
permanere contro le predette zone di cui al primo comma,                        
subordinatamente ad interventi di riassetto;                                    
d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione             
dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c)            
con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere           
in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o               
dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi,            
e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi;                   
l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli                
elementi di naturalita', anche relitti, eventualmente esistenti; il             
divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti             
che non abbiano il carattere della precarieta', e/o che comportino              
l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente              
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;                                  
e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti,             
od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione                
delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;                      
f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia             
dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi             
delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a                    
riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);                            
g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di                     
trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: -           
non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle                  
indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un               
ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione            
all'entita' di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento              
dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti            
dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti           
parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della             
Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo             
comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da              
definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi            
tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi              
insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.                              
14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di              
entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente              
comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di           
cui al primo comma del presente articolo sono consentiti                        
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonche' quelli             
volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori            
richiesti dalla relativa disciplina.                                            
15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche                
autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi                    
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti                        
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi            
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed                       
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'                 
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,             
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,                 
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di                  
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture             
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non            
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per                   
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di                   
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di                    
assistenza sanitaria e veterinaria;                                             
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
Art. 18                                                                         
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua                                
1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati             
come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente                 
Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.                      
2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra                      
disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo             
parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela                     
idraulica:                                                                      
a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed                 
attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonche' alle               
lettere c), e) ed f) dell'ottavo comma, del precedente articolo 17,             
fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non            
completamente interrati, puo' prevedersi esclusivamente                         
l'attraversamento in trasversale;                                               
b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di                
capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero               
delle piccole imbarcazioni, purche' amovibili e realizzate con                  
materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da            
strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali,            
relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro           
presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del           
corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita           
verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed            
ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto            
sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;                                 
c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e                   
straordinaria, nonche' di restauro e di risanamento conservativo, dei           
manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o                  
storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano                  
regolatore generale in conformita' alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;            
d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani,                    
programmi e progetti disposti dalle autorita' preposte.                         
3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi,           
bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 18              
luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al                
mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire             
la funzionalita' delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.            
L'Autorita' preposta puo' disporre che inerti eventualmente rimossi,            
vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in            
attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento           
delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della              
massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali,                
anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei,             
la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti            
in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere           
idrauliche e sia esclusa ogni utilita' di movimentazione in alveo               
lungo l'intera asta fluviale.                                                   
Art. 19                                                                         
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale                          
(modificato dal PTCP di Forli'-Cesena                                           
approvato con deliberazione della GR 31/7/2001, n. 1595)                        
1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del           
presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di particolare                
interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come              
tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano le             
previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del presente Piano,            
ricomprese nei seguenti casi:                                                   
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come               
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma                        
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non           
siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica            
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai              
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;                              
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di              
completamento, nonche' le zone aventi le caratteristiche proprie                
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della               
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2              
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali             
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;                         
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla           
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le                          
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma              
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai            
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;                            
d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa                   
pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani            
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di             
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del              
presente Piano;                                                                 
e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata,                
vigenti alla data di adozione del presente Piano;                               
f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata           
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in             
piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e            
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle                  
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di             
adozione del presente Piano.                                                    
2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse                     
paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo           
comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo,               
quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui            
al successivo decimo comma.                                                     
3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:                                  
a) linee di comunicazione viaria, nonche' ferroviaria anche se di               
tipo metropolitano;                                                             
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le                         
telecomunicazioni;                                                              
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei            
reflui e dei rifiuti;                                                           
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;              
f) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                 
abbiano carattere geognostico sono ammesse nelle aree di cui al                 
secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione             
nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali                   
strumenti, previa verifica della compatibilita' rispetto alle                   
caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio                      
interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare            
le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del             
presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto                 
ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali           
e regionali.                                                                    
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti           
di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si            
applica alla realizzazione di strade, impianti per                              
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le             
telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto                   
dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al              
servizio della popolazione di non piu' di un comune, ovvero di parti            
della popolazione di due comuni confinanti, ferma restando la                   
sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le           
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o               
regionali.                                                                      
5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a                   
strumenti di pianificazione regionali o provinciali compete, alle               
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre                      
disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:                     
a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attivita'              
del tempo libero;                                                               
b) rifugi e posti di ristoro;                                                   
c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.                     
6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non            
siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e             
b) del quinto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o                
provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti,               
esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali             
nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel             
rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e             
costruttive locali.                                                             
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle                     
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre                      
disposizioni del presente Piano, puo' definire nelle aree di cui al             
secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei           
valori tutelati attraverso la realizzazione di:                                 
a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od            
amovibili e precarie;                                                           
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non              
motorizzati;                                                                    
c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od                    
amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attivita' di            
tempo libero.                                                                   
8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando                
quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono               
comunque consentiti:                                                            
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora                
definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformita'               
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;                                               
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'                     
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;                 
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle               
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei                      
familiari;                                                                      
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e            
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica            
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle             
stesse;                                                                         
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e                  
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di                 
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate              
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni                 
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento           
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione              
delle predette opere.                                                           
9. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali             
ed interpoderali di cui alla lettera c) dell'ottavo comma non devono            
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per              
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto                
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a            
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche               
autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi                    
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti                        
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi           
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed                       
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'                 
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,             
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,                 
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di                  
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture             
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non            
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per                   
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di                   
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di                    
assistenza sanitaria e veterinaria;                                             
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche Autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere                       
individuate, previo parere favorevole dell'ente infraregionale                  
competente, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od              
intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola                 
diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al            
primo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere             
di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonche' la                
compatibilita' delle predette individuazioni con la tutela delle                
caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con              
quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse            
culturale in essi presenti.                                                     
Art. 20                                                                         
Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi                        
1. Sono stabiliti per gli strumenti di pianificazione subregionali i            
seguenti indirizzi:                                                             
a) devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella                  
delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9,                  
dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed           
i coni visuali nonche' i punti di vista;                                        
b) devono essere individuati gli elementi caratterizzanti particolari           
modalita' di infrastrutturazione del territorio (strade, ponti,                 
canali, argini, terrazzamenti e simili), ove presenti nei sistemi,              
nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo, e dettate le             
relative disposizioni di tutela;                                                
c) devono essere definite le caratteristiche costruttive, tipologiche           
e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono            
essere effettuati gli interventi previsti o consentiti nei sistemi,             
nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo.                          
2. Fino all'entrata in vigore di strumenti di pianificazione                    
subregionale che provvedano ad individuare i dossi di pianura che,              
per rilevanza storico-testimoniale e consistenza fisica,                        
costituiscono elementi di connotazione degli ambienti vallivi e di              
pianura, dettando specifiche disposizioni volte a tutelare le                   
funzioni idrauliche, funzionali e testimoniali, sui dossi di pianura,           
indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del                 
presente Piano, vale la prescrizione per cui sono vietate le                    
attivita' che possano alterare negativamente le caratteristiche                 
morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque escluse le               
attivita' estrattive.                                                           
3. Sui calanchi, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal             
numero 3 del presente Piano, sono consentite esclusivamente le opere            
e le attivita' volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove           
non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici,           
e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione             
degli aspetti naturalistici e paesaggistici e' comunque preminente e            
prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle               
zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone             
di tutela naturalistica. Le Province possono provvedere, nell'ambito            
dei propri strumenti di pianificazione, ad individuare tra i calanchi           
indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del                 
presente Piano quelli che, per caratteristiche riscontrate e                    
puntualmente motivate, non debbano essere soggetti alle prescrizioni            
di cui al presente comma.                                                       
TITOLO IV                                                                       
ZONE ED ELEMENTI DI SPECIFICO INTERESSE STORICO O NATURALISTICO                 
Art. 21                                                                         
Zone ed elementi di interesse storico-archeologico                              
1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla            
tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia              
delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi            
nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti             
di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia               
delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree           
o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno              
condizionato continuativamente la morfologia insediativa.                       
2. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano                     
delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone            
l'appartenenza alle seguenti categorie:                                         
a) complessi archeologici, cioe' complessi di accertata entita' ed              
estensione (abitati, ville, nonche' ogni altra presenza archeologica)           
che si configurano come un sistema articolato di strutture;                     
b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioe'               
aree interessate da notevole presenza di materiali, gia' rinvenuti              
ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma                     
motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come           
luoghi di importante documentazione storica;                                    
b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di                       
segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la            
salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di            
particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a            
rilevante rischio archeologico;                                                 
c) zone di tutela della struttura centuriata, cioe' aree estese ed              
omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del                
territorio segue tuttora la struttura centuriata come si e'                     
confermata o modificata nel tempo;                                              
d) zone di tutela di elementi della centuriazione, cioe' aree estese            
nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia               
diffusi, della centuriazione.                                                   
3. Per le zone e gli elementi appartenenti alle categorie di cui alle           
lettere a), b1) e b2) del secondo comma valgono gli indirizzi di cui            
ai successivi commi quarto, quinto e sesto, le prescrizioni di cui ai           
successivi commi settimo, ottavo e nono e le direttive di cui al                
successivo decimo comma.                                                        
4. Le zone e gli elementi di cui al terzo comma possono essere                  
inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla                
tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del               
relativo sistema di relazioni, nonche' di altri valori eventualmente            
presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e               
valori.                                                                         
5. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone e           
degli elementi di cui al terzo comma, nonche' gli interventi                    
funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei           
beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti                   
pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti,                 
previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica,             
ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni                    
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali              
piani o progetti possono prevedere, oltre alle attivita' ed agli                
interventi di cui al settimo comma, alle condizioni ed ai limiti                
eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la            
realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attivita'            
di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli           
eventuali altri beni e valori tutelati, nonche' di posti di ristoro e           
percorsi e spazi di sosta, ed altresi' la realizzazione di                      
infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonche' di impianti              
tecnici di modesta entita'.                                                     
6. I piani o progetti di cui al quinto comma possono motivatamente, a           
seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e             
degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e             
b) del secondo comma, sia nel senso di includere tra le zone e gli di           
cui alla lettera a) zone ed elementi indicati dal presente Piano                
appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), sia nel senso di            
riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente               
Piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) non                    
possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono            
conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.                           
7. Fino all'entrata in vigore dei piani o progetti di cui al quinto             
comma, nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui              
alla lettera a) del secondo comma sono ammesse soltanto le attivita'            
di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici,              
nonche' gli interventi di trasformazione connessi a tali attivita',             
ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.                   
8. Fino alla data di cui al precedente comma, nelle zone e negli                
elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1) del secondo           
comma, oltre alle attivita' e trasformazioni ora indicate, e ferme              
comunque restando eventuali disposizioni piu' restrittive dettate               
dalla competente Soprintendenza archeologica, sono ammessi                      
solamente:                                                                      
a) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli                    
ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente                
Piano ovvero in conformita' agli atti di cui al secondo comma del               
precedente articolo 11 e fermo restando che ogni escavo o aratura dei           
terreni a profondita' superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla           
competente Soprintendenza archeologica;                                         
b) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli           
relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di             
irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di           
pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi                     
ammissibili sulle singole unita' edilizie esistenti in conformita'              
all'articolo 36 e/o al dodicesimo comma dell'articolo 40 della L.R. 7           
dicembre 1978, n. 47, sono consentiti unicamente gli interventi di              
manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento              
conservativo.                                                                   
9. Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di              
cui al quinto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla              
categoria di cui alla lettera b2) del secondo comma possono essere              
attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali,               
fermo restando che ogni intervento e' subordinato all'esecuzione di             
sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente                       
Sopraintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di               
materiali archeologici e la compatibilita' dei progetti di intervento           
con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessita'           
di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o              
fruizione.                                                                      
10. Relativamente alle zone ed agli elementi di cui al terzo comma,             
le pubbliche autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre            
mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti                   
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi           
sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed interpoderali           
e le piste di esbosco e di servizio forestale, e' consentito                    
solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole, zootecniche            
e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,                             
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di                  
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture             
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non            
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per                   
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di                   
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di                    
assistenza sanitaria e veterinaria;                                             
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
11. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della                       
centuriazione di cui alle lettere c) e d) del secondo comma sono: le            
strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di             
irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i           
tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate             
ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la                 
centuriazione, nonche' ogni altro elemento riconducibile attraverso             
l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.                    
12. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi              
tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo ancorche' ricadenti nelle           
zone di cui alle lettere c) e d) del secondo comma:                             
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come               
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma                        
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non           
siano dotati di tale perimetrazione possono definirla con specifica             
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai              
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;                              
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di              
completamento, nonche' le zone aventi le caratteristiche proprie                
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della               
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2              
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali             
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;                         
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla           
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le                          
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma              
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai            
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;                            
d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa                   
pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani            
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di             
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del              
presente Piano;                                                                 
e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata,                
vigenti alla data di adozione del presente Piano;                               
f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata           
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in             
piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e            
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle                  
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di             
adozione del presente Piano.                                                    
13. Le aree ricadenti nelle zone di cui alle lettere c) e d) del                
secondo comma, diverse da quelle di cui al dodicesimo comma, hanno di           
norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente                       
assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate              
dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale,            
comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:                               
a) nelle zone di tutela della morfologia centuriata e' fatto divieto            
di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al              
comma 11; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e                  
rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente             
riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e                  
comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione                  
territoriale;                                                                   
b) nelle zone di tutela di elementi della centuriazione valgono le              
medesime prescrizioni fino a quando gli strumenti di pianificazione             
provinciale o comunale non abbiano esattamente individuato gli                  
elementi di cui al comma 11 e dettato le prescrizioni per la loro               
tutela;                                                                         
c) ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non             
abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unita'                
edilizie esistenti, in conformita' all'articolo 36 e/o all'articolo             
40 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, sono consentiti unicamente gli            
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e            
risanamento conservativo;                                                       
d) gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che             
di unita' edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di                 
addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere                  
coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire                
unita' accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con                      
l'edificazione preesistente.                                                    
14. Nell'ambito delle aree di cui al precedente tredicesimo comma               
sono comunque consentiti:                                                       
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora                
definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformita'               
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;                                               
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'                     
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;                 
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle               
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei                      
familiari;                                                                      
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo,             
di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonche' le            
attivita' di esercizio e di manutenzione delle stesse;                          
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili            
nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle predette              
opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attivita' di ricerca           
nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.                               
15. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali            
ed interpoderali di cui alla lettera c) del quattordicesimo comma non           
devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali           
per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto            
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a            
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
16. Nelle zone di cui alle lettere c) e d) del secondo comma possono            
essere individuate, previo parere dell'ente infraregionale                      
competente, da parte di strumenti di pianificazione comunali od                 
intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola,               
oltre a quelle di cui al dodicesimo comma, solamente ove si dimostri            
che l'assetto delle aree interessate risulta:                                   
a) essere coerenti con l'organizzazione territoriale storica qualora            
le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di             
cui alla lettera c) del secondo comma;                                          
b) garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli              
individuati elementi della centuriazione, qualora le aree interessate           
ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d.             
del secondo comma.                                                              
17. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:                                 
a) linee di comunicazione viaria, nonche' ferroviaria anche se di               
tipo metropolitano;                                                             
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento, nonche' impianti per le telecomunicazioni;                        
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei            
reflui e dei rifiuti solidi;                                                    
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
sono ammesse nelle zone di cui alle lettere c) e d) del secondo                 
comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione                    
nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi:            
a) sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica, nel caso            
in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella                   
categoria di cui alla lettera c) del secondo comma;                             
b) garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli           
individuati elementi della centuriazione nel caso in cui le aree                
interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla            
lettera d. del secondo comma.                                                   
Art. 22                                                                         
Insediamenti urbani storici                                                     
e strutture insediative storiche non urbane                                     
1. L'elenco delle localita' descritte nell'allegato di cui alla                 
lettera i) dell'articolo 3 ed indicate con appositi simboli nelle               
tavole contrassegnate con il numero 1 del presente Piano costituisce            
un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del             
territorio regionale. Per tali localita' valgono gli indirizzi di cui           
al successivo secondo comma, le direttive di cui ai successivi commi            
terzo, quarto e quinto, le prescrizioni di cui al successivo comma              
sesto.                                                                          
2. I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema                   
insediativo storico del proprio territorio, dettando una specifica              
disciplina in conformita' alle disposizioni degli articoli 33 e 36              
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47.                                              
3. I Comuni nel cui ambito ricadono localita' indicate nell'elenco di           
cui al primo comma, ove non le abbiano gia' individuate, definendone            
l'esatta perimetrazione, nel proprio piano regolatore generale, ai              
sensi dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, provvedono            
ad approfondire lo studio del proprio territorio, assumendo le                  
indicazioni fornite dal predetto elenco, al fine di verificare la               
sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture           
insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo,                    
coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione,               
anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni                 
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.                   
4. I medesimi Comuni, ove non siano dotati di piano regolatore                  
generale entrato in vigore in data successiva al 26 dicembre 1978, e            
comunque con riferimento agli insediamenti urbani storici e/o alle              
strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrate a           
norma del precedente comma per le quali non sia gia' vigente la                 
disciplina particolareggiata di cui all'articolo 36 della L.R. 7                
dicembre 1978, n. 47, provvedono a dettare, esclusivamente attraverso           
il proprio PRG od attraverso variante generale dello stesso, la                 
predetta disciplina particolareggiata. Gli interventi di cui alla               
lettera A4 dell'articolo 36 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,                  
possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole                      
dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia                  
storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli                  
isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.               
5. I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal            
terzo comma, costituendo varianti al PRG, sono approvati ai sensi               
dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47.                                 
6. Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti            
dal terzo comma, nelle localita' di cui al primo comma, con                     
riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono           
consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e                
straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i                    
mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati,              
non valendo quanto disposto dall'articolo 26 della Legge 28 febbraio            
1985, n. 47. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le           
medesime limitazioni valgono all'interno della perimetrazione stessa            
fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui            
al quarto comma.                                                                
Art. 23                                                                         
Zone di interesse storico-testimoniale                                          
1. Quali zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano               
disciplina:                                                                     
a) il sistema dei terreni interessato dalle "partecipanze"                      
individuate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal              
numero 1 del presente Piano;                                                    
b) le aree interessate alle "partecipanze" anche se non individuate e           
delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente                
Piano;                                                                          
c) i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura;             
d) le aree assegnate alle universita' agrarie, comunalie, comunelli e           
simili e le zone gravate da usi civici, non individuate e delimitate            
nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.                    
2. Le Province ed i Comuni provvedono con i propri strumenti di                 
pianificazione a disciplinare le aree ed i terreni di cui al primo              
comma previa perimetrazione di quelli di cui alle lettere b), c) e              
d), nel rispetto dei seguenti indirizzi:                                        
a) le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle                
disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi                    
regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale,              
alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni             
seguenti;                                                                       
b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali            
degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento           
di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche             
di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti             
di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o                     
provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta             
organizzazione territoriale;                                                    
c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con              
l'organizzazione territoriale e di norma costituire unita' accorpate            
urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione                        
preesistente.                                                                   
Art. 24                                                                         
Elementi di interesse storico-testimoniale                                      
1. Sono stabiliti gli indirizzi di cui ai seguenti commi.                       
2. E' fatto obbligo agli strumenti di pianificazione, di attuazione             
della pianificazione, di programmazione, regionali e subregionali, di           
individuare e di sottoporre a specifiche prescrizioni di tutela la              
viabilita' storica. Si considera viabilita' storica quella che                  
risulta individuata nella cartografia del primo catasto dello stato             
nazionale per la parte piu' propriamente urbana, nonche' quella                 
individuata nella cartografia IGM di primo impianto per la parte                
extraurbana. Detta viabilita', comprensiva degli slarghi e delle                
piazze urbane, non puo' essere soppressa ne' privatizzata o comunque            
alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica               
incolumita'. La viabilita' storica urbana, comprensiva degli slarghi            
e delle piazze, ricadente nelle zone A e B dei piani regolatori                 
generali, e' regolata dalla disciplina particolareggiata prevista nei           
medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla           
sagoma ed ai tracciati. La viabilita' storica extraurbana va tutelata           
sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto                  
attiene l'arredo e le pertinenze.                                               
3. E' fatto altresi' obbligo agli strumenti di pianificazione, di               
attuazione della pianificazione, di programmazione, regionali e                 
subregionali, di individuare la viabilita' panoramica e di definire             
le relative misure di protezione da osservarsi nella edificazione al            
di fuori del perimetro dei centri abitati. In via di prima                      
applicazione il presente Piano individua, quale viabilita' panoramica           
di interesse regionale, i tratti indicati nell'elenco di cui alla               
lettera h) del precedente articolo 3.                                           
4. E' fatto obbligo ai Comuni di individuare nei propri piani                   
regolatori generali e di sottoporre a specifiche prescrizioni, ove              
rivestano interesse storico-testimoniale, strutture quali: teatri               
storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni                     
ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche,                
sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose;                  
colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati                 
coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed                      
alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture                  
tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine                
tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti                 
idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche,           
lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.            
Art. 25                                                                         
Zone di tutela naturalistica                                                    
1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali             
nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono             
essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o             
comunali, con l'osservanza degli indirizzi di cui al successivo                 
secondo comma. Valgono inoltre per tali zone le direttive di cui al             
successivo quinto comma e le prescrizioni di cui ai successivi commi            
terzo e quarto.                                                                 
2. Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo            
comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo,            
delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e            
la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra             
di essi, nonche' attraverso il mantenimento delle attivita'                     
produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione                    
collettiva per attivita' di studio, di osservazione, escursionistiche           
e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano,                      
nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica,            
da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui           
l'attivita' agricola e la presenza antropica sono esistenti e                   
compatibili, e definiscono:                                                     
a) gli interventi e le attivita' finalizzate alla conservazione od al           
ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;                  
b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed            
alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e           
spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da               
mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonche' i            
limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle                 
predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, puo' essere            
prevista solamente ove sia compatibile con le finalita' di                      
conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle               
funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici            
e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere           
la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi                          
prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente                      
insufficienti;                                                                  
c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni           
idropotabili;                                                                   
d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco           
e l'accensione di fuochi all'aperto;                                            
e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non                  
debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformita' alla             
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; tali edifici possono essere destinati              
all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonche' a funzioni                 
ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;                      
f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a               
scopo colturale, delle attivita' zootecniche ed itticole, di tipo non           
intensivo qualora di nuovo impianto, delle attivita' di produzione di           
sale marino;                                                                    
g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso            
abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attivita'             
di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle                
tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla            
conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo                
della salvaguardia dei beni tutelati;                                           
h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle             
attivita' di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi            
e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto           
motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a               
garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni                         
all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;                          
i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto               
disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10, salva la                        
determinazione di prescrizioni piu' restrittive;                                
j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e                         
dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i            
cosiddetti prodotti del sottobosco;                                             
k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attivita'            
venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto                 
l'aumento dell'entita' delle aree, comprese nelle zone di cui al                
presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo                   
l'esercizio di tale attivita' alla data di adozione del presente                
Piano;                                                                          
l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di                         
infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo                
esistenti, nonche' interventi di miglioramento e adeguamento in sede            
per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali               
modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la                
salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico             
ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla                 
predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e                      
minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilita' di             
recupero ambientale dei tratti dismessi.                                        
3. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di              
cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono                 
consentite esclusivamente le attivita' e le trasformazioni seguenti:            
a) le attivita' di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio            
ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di                  
pianificazione;                                                                 
b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonche' quelli volti ad             
evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi                      
esistenti;                                                                      
c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad                 
adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a                 
funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;                        
d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo                  
tracciati parzialmente diversi e piu' coerenti con le caratteristiche           
da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili           
al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri                 
manufatti edilizi esistenti nonche' delle infrastrutture di bonifica,           
di irrigazione e di difesa del suolo;                                           
e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e                
dell'attivita' zootecnica sui suoli gia' adibiti a tali                         
utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione           
produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli           
e dei prati stabili in altre qualita' di coltura, nonche' gli                   
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di                        
ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attivita'                 
agricola;                                                                       
f) l'esercizio delle attivita' itticole nonche' delle attivita' di              
produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in            
cui tali attivita' siano gia' in atto alla data di adozione del                 
presente Piano;                                                                 
g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto               
disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10;                                 
h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee,             
nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti              
norme legislative e regolamentari;                                              
i) l'esercizio dell'attivita' venatoria entro i limiti delle aree in            
cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; e'               
comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non               
rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di                       
riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi                
delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attivita'           
venatoria;                                                                      
j) le attivita' escursionistiche;                                               
k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.                  
4. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere           
consentiti o previsti l'esercizio di attivita' suscettibili di                  
danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, ne' l'introduzione           
in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee            
non autoctone.                                                                  
5. Relativamente alle zone di cui al presente articolo, le pubbliche            
Autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi                    
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti                        
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi           
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed                       
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'                 
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,             
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,                 
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di                  
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture             
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non            
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per                   
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di                   
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di                    
assistenza sanitaria e veterinaria;                                             
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
PARTE III                                                                       
PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO                        
TITOLO V                                                                        
LIMITAZIONI DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE                                   
E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITA'                                             
O DALLA PERMEABILITA' DEI TERRENI                                               
Art. 26                                                                         
Zone ed elementi caratterizzati                                                 
da fenomeni di dissesto e instabilita'                                          
1. Le prescrizioni di cui ai commi quarto e seguenti del presente               
articolo si riferiscono a zone ed elementi indicati e delimitati, con           
le denominazioni di seguito riportate, nelle tavole contrassegnate              
dal numero 3 del presente Piano, e sono immediatamente operanti.                
2. Le delimitazioni delle zone e degli elementi caratterizzati da               
fenomeni di dissesto e instabilita' effettuate da strumenti di                  
pianificazione subregionali relativi a tutto l'ambito di competenza             
dell'ente pubblico territoriale interessato, e basate su adeguate               
analisi geologiche che, tra l'altro, abbiano specificamente motivato            
le difformita' dalle delimitazioni di cui alle tavole contrassegnate            
dal numero 3 del presente Piano, sostituiscono, dal momento della               
loro entrata in vigore, le predette delimitazioni di cui alle tavole            
contrassegnate dal numero 3 del presente Piano.                                 
3. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e                        
subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni di cui al               
primo comma, devono essere suffragati da specifiche analisi                     
geologiche comprovanti l'insussistenza delle condizioni di dissesto e           
di instabilita' evidenziate dalle tavole contrassegnate dal numero 3            
del presente Piano.                                                             
4. Nelle zone individuate come frane recenti, frane di crollo, colate           
di fango recenti, non e' consentito alcun intervento di nuova                   
edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture. In               
tali zone sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e            
regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al                    
consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali                    
eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto                   
idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle                  
necessarie opere di regimazione idrica superficiale.                            
5. Sugli edifici eventualmente esistenti nelle aree individuate come            
frane attive in movimento sono consentite esclusivamente opere                  
temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici             
lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumita'.              
6. Le prescrizioni di cui ai commi quarto e quinto sono estese a                
tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno franoso,           
cioe' al perimetro sotteso alla zona di accumulo, nonche' al limite             
di eventuale massima invasione di blocchi rocciosi per frane di                 
crollo.                                                                         
7. Nelle zone individuate come frane antiche valgono le medesime                
prescrizioni di cui al quarto comma, fatta eccezione per quelle gia'            
interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture                  
extraurbane o rurali. In tali zone sono ammessi interventi di                   
completamento, nonche' nuove edificazioni di modesta entita' ed opere           
pubbliche di cui sia dimostrata la necessita' o l'impossibilita' di             
alternative. Tutti i nuovi interventi sono subordinati ad una                   
verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa               
sulle condizioni di stabilita' del versante e di rischio per la                 
pubblica incolumita'.                                                           
8. In adiacenza alle scarpate di terrazzi fluviali ed alle scarpate             
rocciose non e' consentito alcun intervento di nuova edificazione,              
ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo            
superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore            
all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti           
o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve               
essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e             
comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura            
delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni, per le              
zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri             
ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 6 ed                    
all'articolo 10 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35.                               
Art. 27                                                                         
Zone ed elementi caratterizzati                                                 
da potenziale instabilita'                                                      
1. Per le aree a potenziale movimento di massa, indicate come tali              
nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, valgono            
i seguenti indirizzi:                                                           
a) l'utilizzazione di tali aree a scopo di nuova edificazione, ivi              
compresa la realizzazione di infrastrutture, anche ove le aree                  
interessate non presentino tracce evidenti di movimenti franosi, e'             
da evitare a causa della fragilita' strutturale intrinseca o indotta            
dei versanti;                                                                   
b) ogni previsione degli strumenti di pianificazione che interessi              
tali aree, direttamente od indirettamente, deve essere specificamente           
e dettagliatamente motivata.                                                    
2. Le delimitazioni delle aree a potenziale movimento di massa di cui           
alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano possono              
essere modificate con le medesime modalita' di cui al secondo comma             
del precedente articolo 26.                                                     
Art. 28                                                                         
Zone di tutela dei corpi idrici                                                 
superficiali e sotterranei                                                      
1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei,            
caratterizzate da elevata permeabilita' dei terreni con ricchezza di            
falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole                   
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, od in tale perimetro            
intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di           
cui al DPR 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati:                                
a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di               
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola                    
eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze            
ad uso agrario, nonche' dei reflui trattati provenienti da civili               
abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti                
delle relative disposizioni statali e regionali;                                
b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di           
fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali            
artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di                 
tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;               
c) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi               
propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorita'                 
competenti ai sensi dell'articolo 95 del RD 11 dicembre 1933, n.                
1775;                                                                           
d) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo                    
smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con                  
l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda                   
categoria tipo a), di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915, nonche'             
di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto               
delle disposizioni statali e regionali in materia;                              
e) l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde                   
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle                      
alimentanti acquedotti per uso idropotabile.                                    
2. Gli strumenti di pianificazione subregionali sono tenuti ad                  
individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o           
da acquiferi carsici ed a dettare le relative disposizioni volte a              
tutelarne l'integrita' e gli aspetti ambientali e vegetazionali.                
Art. 29                                                                         
Abitati da consolidare o da trasferire                                          
1. Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 9             
luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l) del            
precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato alle                    
modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, e per                
tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da             
interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni di cui           
ai successivi commi secondo, terzo e quarto.                                    
2. Per gli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento            
e' definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, che           
comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore                   
evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di                
rispetto. Con tale perimetrazione vanno altresi' definiti gli                   
utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi                  
edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.                                     
3. All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi           
ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonche' con le            
condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto                       
idrogeologico del sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli                 
indirizzi di cui ai precedenti articoli 26 e 27, nonche' secondo le             
vigenti procedure e norme tecniche di cui alla Legge 2 febbraio 1974,           
n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di                 
pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di                   
destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi               
di:                                                                             
a) consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e                         
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione,           
nonche' ampliamento non superiore al 20% del volume esistente;                  
b) nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi             
all'interno del perimetro del territorio urbanizzato come definito              
all'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o come tali                    
classificati dallo strumento urbanistico, purche' strettamente                  
contigui a centri o nuclei esistenti, e nuova edificazione di edifici           
a servizio dell'attivita' agricola.                                             
4. Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 9               
luglio 1908, n. 445, fino all'approvazione della perimetrazione con             
relative norme di cui al secondo comma, sono ammessi solo gli                   
interventi di cui alla lettera a) del terzo comma, purche' non in               
contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 26.                           
5. Negli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della Legge 9                
luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l) del            
precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato dalle                   
modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sono                 
ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale           
di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia              
della pubblica incolumita'.                                                     
PARTE IV                                                                        
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI                                               
TITOLO VI                                                                       
SPECIFICHE MODALITA' DI GESTIONE                                                
E VALORIZZAZIONE                                                                
Art. 30                                                                         
Parchi nazionali e regionali                                                    
1. Il presente Piano recepisce i parchi nazionali e indica, nelle               
tavole contrassegnate dal numero 1:                                             
a) le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti per effetto del             
primo comma dell'articolo 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, e della            
L.R. 2 luglio 1988, n. 27;                                                      
b) le perimetrazioni di altre aree da destinarsi a parchi regionali e           
di alcune aree da destinare a riserve naturali, ai sensi della                  
lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della citata L.R. 2 aprile           
1988, n. 11;                                                                    
c) possono essere istituite altre riserve naturali secondo le                   
procedure della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 qualora presentino                    
caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di            
importanza regionale.                                                           
2. I piani territoriali dei parchi devono espletare i compiti di cui            
all'art. 6 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 ed in tale senso possono             
prevedere motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al primo               
comma del presente articolo, nonche' degli azzonamenti al loro                  
interno contenuti, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalita'           
di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati.                  
Fino all'approvazione dei piani territoriali dei parchi nell'ambito             
dei perimetri di cui al presente articolo si applicano gli indirizzi,           
le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai                   
sistemi, alle zone ed agli elementi in detti ambiti ricompresi.                 
Art. 31                                                                         
Gestione di zone ed elementi                                                    
di interesse storico-archeologico                                               
non comprese in parchi regionali                                                
1. La Regione, le Province ed i Comuni, singoli od associati, possono           
prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli             
elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle                    
categorie di cui alle lettere a) e b1) del secondo comma del                    
precedente articolo 21, non compresi negli ambiti di cui all'articolo           
30, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia                     
direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici od a                      
partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con                
associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le                
predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalita' di              
gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di                    
fruizione dei beni interessati da parte della collettivita',                    
garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva                  
funzione della tutela dei beni suddetti nonche' all'assolvimento                
degli obblighi di conservazione e vigilanza.                                    
Art. 32                                                                         
Progetti di tutela, recupero                                                    
e valorizzazione ed "aree studio"                                               
1. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono a definire,                   
nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti            
di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti di            
tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in              
via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal fine perimetrati            
nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano ed in               
genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei                    
paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di                   
coltivazione e della civilta' contadina; parchi-museo didattici dei             
sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il                   
complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il               
recupero delle aree verdi; aree ed edifici delle colonie marine; il             
recupero di strutture insediative storiche non urbane.                          
2. I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono           
prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e                     
provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal              
presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri            
predetti.                                                                       
3. La Regione provvede, con atti riferiti alle vigenti disposizioni             
di legge nazionali e regionali, alla piu' precisa individuazione dei            
criteri, delle modalita' e delle risorse per la definizione e                   
l'attuazione dei progetti di cui al primo comma.                                
4. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano                     
perimetrano altresi' delle "aree studio" ritenute meritevoli di                 
approfondita valutazione in funzione degli obiettivi di cui al                  
precedente articolo 1. Gli strumenti di pianificazione infraregionali           
e/o comunali, qualora l'area ricada interamente nel territorio di               
competenza, sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le             
caratteristiche delle predette aree, ed a dettare per esse                      
disposizioni coerenti con le predette finalita' ed i predetti                   
obiettivi.                                                                      
TITOLO VII                                                                      
DISPOSIZIONI FINALI                                                             
Art. 33                                                                         
Divieto di installazioni pubblicitarie                                          
1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della           
morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile,           
nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e                
corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi                   
d'acqua, nelle zone di particolare interesse                                    
paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse                   
storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, vale la               
prescrizione per cui e' vietata, all'esterno della perimetrazione del           
territorio urbanizzato di cui al numero 3) del secondo comma                    
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, l'installazione             
di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle           
insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attivita'                 
produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonche'               
delle indicazioni segnalabili aventi finalita' turistica locale.                
2. I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo               
urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonche' dei                
cartelli stradali e pubblicitari.                                               
Art. 34                                                                         
Tutela dei corsi d'acqua                                                        
non interessati dalle delimitazioni del presente Piano                          
1. Le disposizioni relative alle zone di tutela dei caratteri                   
ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, di cui al precedente               
articolo 17, valgono altresi', per le aste principali dei corsi                 
d'acqua enumerati nell'elenco di cui alla lettera m) del precedente             
articolo 3:                                                                     
a) nelle fasce di rispetto delimitate, ai sensi dell'articolo 33                
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, in piani comprensoriali stralcio             
approvati od adottati;                                                          
b) le fasce laterali, per una larghezza di 50 metri nel territorio              
delle Comunita' montane e di 100 metri nei restanti territori, dalle            
relative sponde o piedi degli argini, laddove non siano state                   
delimitate, ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 7 dicembre 1978, n.            
47, le relative fasce di rispetto in piani comprensoriali stralcio              
approvati.                                                                      
2. Quanto disposto al primo comma vale fino alla data di approvazione           
di strumenti di pianificazione subregionale, di cui all'articolo 12             
della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, che definiscano le fasce di                 
tutela dei corsi d'acqua.                                                       
3. Le disposizioni relative agli invasi ed alvei di laghi, bacini e             
corsi d'acqua, di cui al precedente articolo 18, valgono altresi' per           
gli ambienti, chiaramente individuabili come tali in conseguenza                
delle loro caratteristiche fisiche distintive, relativi a tutti i               
corsi d'acqua classificati fiumi, torrenti - ricomprendendo in tale             
dizione anche i rii e canali, della carta tecnica regionale. Gli                
strumenti di pianificazione subregionali provvedono, in occasione               
della loro formazione o del loro adeguamento, a perimetrare                     
esattamente gli ambiti predetti.                                                
4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente                
Piano, sentite le Provincie, il Circondario di Rimini e le Assemblee            
dei Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di             
cui alla L.R. 29 agosto 1979, n. 28, provvede all'individuazione ed             
alla classificazione del sistema della idrografia superficiale del              
territorio regionale.                                                           
Art. 35                                                                         
Particolari prescrizioni                                                        
relative alle attivita' estrattive                                              
1. Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle             
zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela            
della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse storico-                    
archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b1)           
del secondo comma dell'art. 21, nelle zone di tutela naturalistica,             
nonche' nel sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco               
presenti le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g),                
dell'articolo 31 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, non sono ammesse             
attivita' estrattive.                                                           
2. I piani infraregionali delle attivita' estrattive di cui                     
all'articolo 6 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, disciplinano                   
l'attivita' estrattiva nel rispetto delle finalita' e delle                     
disposizioni del presente Piano, nonche' della direttiva per cui                
soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non              
altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali           
i predetti strumenti di pianificazione possono prevedere attivita'              
estrattive nel sistema dei crinali, eccettuati comunque i terreni               
siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, nelle zone di tutela dei              
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di            
particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone di                   
interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui               
alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 21, nelle zone             
di interesse storico-testimoniale di cui al primo comma dell'articolo           
23. Tali piani possono altresi' prevedere attivita' estrattive di               
tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione            
di bozze, lastre ed elementi architettonici nelle zone di tutela                
naturalistica e nei terreni siti a quote superiori a 1200 metri, a              
condizione che sia motivatamente dichiarato non altrimenti                      
soddisfacibile lo stimato fabbisogno del sopracitato materiale e che            
tali scelte pianificatorie siano corredate da uno specifico studio di           
bilancio ambientale ai sensi dei commi 6 e 7 della L.R. 18 luglio               
1991, n. 17.                                                                    
3. Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle             
zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela            
della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse                             
storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere            
a) e b1) del secondo comma dell'articolo 21, nelle zone di tutela               
naturalistica, nonche' comunque nei terreni siti ad altezze superiori           
ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere                 
rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29               
giugno 1939, n. 1497 relative a nuove concessioni minerarie per                 
attivita' di ricerca ed estrazione ai sensi del RD 29 luglio 1927, n.           
1443, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque                
minerali e termali disciplinata dalla L.R. 17 agosto 1988, n. 32;               
sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative                
pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al               
servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie                  
possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in             
funzione della sistemazione ambientale finale.                                  
Art. 36                                                                         
Equivalenza di strumenti di pianificazione                                      
1. Per gli effetti di cui ai precedenti articoli, agli strumenti di             
pianificazione provinciali e/o infraregionali in essi citati sono               
equiparati i piani di cui all'articolo 12 della L.R. 5 settembre                
1988, n. 36, redatti ed adottati dal Circondario di Rimini e dalle              
Assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e             
n. 39 di cui alla L.R. 29 agosto 1979, n. 28.                                   
Art. 37                                                                         
Disposizioni transitorie                                                        
1. I Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione                   
urbanistica alle disposizioni del presente Piano entro cinque anni              
dalla data della sua entrata in vigore.                                         
2. Fino all'adeguamento di cui al primo comma e comunque per non piu'           
di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Piano,              
gli strumenti urbanistici comunali vigenti e le loro varianti si                
considerano compatibili con il Piano stesso, salvo quanto di seguito            
specificato:                                                                    
a) gli strumenti approvati in conformita' alla L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 47 e prima del 29/6/1989 si intendono compatibili ad eccezione               
delle loro previsioni che siano in contrasto con quanto disposto                
dagli articoli 13, 15, 16, 18, 21, lettera a) e b.1) e 25 delle norme           
del presente Piano;                                                             
b) gli strumenti approvati in data anteriore all'entrata in vigore              
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 si intendono compatibili ad                   
eccezione delle loro previsioni che siano in contrasto con quanto               
disposto dagli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 25 delle               
norme del presente Piano.3. I Piani regolatori generali comunali e              
loro varianti, trasmessi alla Regione per l'approvazione prima della            
data di entrata in vigore del presente Piano, possono essere                    
approvati dalla Giunta regionale purche' rispondenti alle                       
disposizioni degli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 25 delle               
norme del presente Piano.                                                       
Appendice                                                                       
(soppressa dal PTCP di Rimini, deliberazione GR 11/5/1999, n. 656)              
Allegati                                                                        
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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