REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

             CAPO V                                                             
      Collaborazione istituzionale, concertazione                               
       e partecipazione sociale                                                 
          Art. 51                                                               
Commissione regionale tripartita                                                
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede                   
concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema           
formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.                  
2. La Commissione e' nominata dal Presidente della Regione ed e'                
composta da:                                                                    
a) l'assessore regionale competente, che la presiede;                           
b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle                    
organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a                  
livello regionale;                                                              
c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle                    
organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello              
regionale;                                                                      
d) il consigliere di parita', di cui alla legge 10 aprile 1991, n.              
125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna              
nel lavoro), effettivo e supplente.                                             
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle                
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del                 
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi.                      
4. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito              
regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce                   
altresi' modalita' di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di            
cui all'articolo 49.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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