LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO V
Collaborazione istituzionale, concertazione
e partecipazione sociale
Art. 51
Commissione regionale tripartita
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede
concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema
formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione e' nominata dal Presidente della Regione ed e'
composta da:
a) l'assessore regionale competente, che la presiede;
b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a
livello regionale;
c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello
regionale;
d) il consigliere di parita', di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro), effettivo e supplente.
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi.
4. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito
regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce
altresi' modalita' di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di
cui all'articolo 49.