LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 42
Programmazione e attuazione degli interventi
1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete
alle Province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui
all'articolo 44 e secondo le modalita' della programmazione
territoriale di cui all'articolo 45.
2. La programmazione e' elaborata sulla base della rilevazione delle
esigenze compiuta dagli Enti locali, in collaborazione con le parti
sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel
campo dell'educazione non formale e con i Centri territoriali per
l'educazione degli adulti.
3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli
adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i
soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti di cui
all'articolo 41, comma 2, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di
garantire il piu' ampio soddisfacimento della domanda.
4. La Regione e gli Enti locali valorizzano i Centri territoriali per
l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8, quali
soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e
ne sostengono le attivita', anche svolte in integrazione con gli
organismi di formazione professionale accreditati.