LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 37
Scuole regionali specializzate
1. La Regione puo' istituire scuole specializzate per specifici
ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio,
ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili
professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione,
la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative
metodologie didattiche, nonche' di rendere disponibili strumentazioni
specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si
integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite
dagli organismi di cui all'articolo 33, anche in rete fra di loro.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il
sistema formativo, di cui all'articolo 49, e la Commissione regionale
tripartita, di cui all'articolo 51, approva un programma pluriennale
di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali
specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori
con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b),
disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione
poliennale.