DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 6 giugno 2003, n. 14
Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo 2003. Approvazione del Piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi del 20 e 21 ottobre 2001 nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza
L'ASSESSORE
Premesso:
- che nel mese di ottobre 2001 il territorio della regione
Emilia-Romagna e' stato colpito da eccezionali eventi atmosferici;
- che tali eventi hanno provocato la tracimazione dei maggiori bacini
lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti,
determinando consequenzialmente frane, smottamenti, oltre che danni
alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1
febbraio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino all'1
febbraio 2003 nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale in
provincia di Piacenza, a causa degli eccezionali eventi metereologici
del 20 ottobre 2001;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2003 e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2003 la
dichiarazione di stato di emergenza nei territori dei comuni di
Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza, a causa degli
eccezionali eventi metereologici del 20 ottobre 2001;
vista l'ordinanza n. 3276 del 28 marzo 2003 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
5/4/2003, n. 80, con la quale, per fronteggiare i danni conseguenti
agli eventi specificati in premessa, si dispone uno stanziamento pari
a 2 milioni di Euro, concedendo inoltre al Presidente della Regione
Emilia-Romagna di utilizzare, in osservanza delle deroghe di cui
all'art. 4 della medesima ordinanza, le residue risorse finanziarie
di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2431/96 pari a Euro 311.275,20 nonche' quota
parte del mutuo contratto per interventi di protezione civile ai
sensi dell'ordinanza 3124/01 pari a Euro 657.141,79;
rilevato che ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza
3276/03 i Presidenti delle Regioni interessate provvedono:
- alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi specificati in premessa,
avvalendosi anche di altri soggetti attuatori che agiscono, per
quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche
direttive ed indicazioni dei medesimi Presidenti;
- al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture
pubbliche danneggiate, alla pulizia e alla manutenzione straordinaria
degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti,
nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di
prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai
dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;
- all'erogazione dei contributi per l'immediata ripresa delle
attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;
considerati i molteplici impegni istituzionali cui deve assolvere il
Presidente dalla Giunta regionale;
rilevato che con deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 25
luglio 2000, l'Assessore "Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile", prof. Marioluigi Bruschini, e' stato delegato ad esercitare
le funzioni previste dall'art. 18 della L.R. 19 aprile 1995, n. 45,
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione
Emilia-Romagna in materia di protezione civile", nonche' autorizzato
ad avvalersi, anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 14 e 15
della L.R. 45/95 e per l'attuazione degli interventi necessari a
fronteggiare le situazioni di emergenza, delle strutture regionali e
degli Enti ed Aziende regionali, adottando i decreti previsti
dall'art. 11, comma 3 della L.R. 45/95;
dato atto che l'Assessore Marioluigi Bruschini, sin dalle prime
segnalazioni degli eventi meteorici in questione, si e' occupato,
nell'ambito delle funzioni a lui delegate e di quanto, al riguardo,
espressamente previsto dall'art. 11 della L.R. n. 45 del 1995, del
coordinamento degli interventi e del raccordo con le autorita'
interessate;
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del
6/5/2003 che affida all'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile", prof. Marioluigi Bruschini, tutti i compiti
previsti in capo al Presidente della Regione dall'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo 2003,
affidandogli, in particolare, l'incarico di:
- provvedere all'approvazione, anche per stralci, di un Piano
regionale degli interventi connessi con gli eventi calamitosi
specificati in premessa, che possa essere successivamente integrato e
rimodulato e che comprenda l'erogazione di contributi a privati ed
attivita' produttive, la cui proposta e' da sottoporsi a previo esame
di un Comitato istituzionale appositamente costituito;
- provvedere alla definizione di procedure, in analogia alle
procedure adottate in seguito all'ordinanza 3258/02, improntate al
principio di semplificazione dell'azione amministrativa, per la
realizzazione degli interventi pianificati, nonche' alla
determinazione di termini per l'affidamento e l'ultimazione degli
interventi di cui all'ordinanza 3276/03 anche in relazione alla
possibilita' di ricorrere alle deroghe alla normativa ordinaria
espressamente autorizzate dal predetto provvedimento;
- provvedere all'espletamento, anche con l'ausilio di strumenti
informatici, dell'attivita' di monitoraggio degli interventi
pianificati;
visto il punto 4) del decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 119 del 6 maggio 2003, con il quale e' stato costituito il
Comitato istituzionale per l'attuazione dell'ordinanza 3276/03;
vista la determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa n. 5320 del 6 maggio 2003, con la quale e' stato
costituito lo staff tecnico-amministrativo per l'attuazione
dell'ordinanza 3276/03;
vista la proposta del Piano degli interventi urgenti per la messa in
sicurezza dei territori colpiti dagli eventi del 20 e del 21 ottobre
2001 predisposta dallo Staff tecnico-amministrativo nella seduta
dell'8 maggio 2003;
considerato che tale proposta e' stata valutata positivamente dal
Comitato istituzionale nella seduta dell'8 maggio 2003;
ritenuto pertanto, di procedere all'approvazione del Piano degli
interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori colpiti
dagli eventi del 20 e del 21 ottobre 2001;
considerato che nella medesima seduta il Comitato istituzionale ha
concordato sull'opportunita' di concedere contributi a privati ed
attivita' produttive danneggiate nel rispetto dei parametri e dei
criteri e con le procedure e modalita' utilizzate per i contributi
erogati a carico del Fondo regionale di Protezione civile,
stabilendo, come unico punto in difformita', il valore della
franchigia in Euro 1.500,00;
considerato che il Comitato istituzionale ha altresi' convenuto
sull'opportunita' di inserire nel piano:
- la direttiva sulle procedure a la modulistica relativa
all'esecuzione degli interventi, elaborata sulla base di quanto
stabilito per l'attuazione dell'ordinanza 3258/02;
- la direttiva sulle procedure e la modulistica relativa ai
contributi da erogare a soggetti privati ed attivita' produttive;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
decreta:
1) di approvare il Piano degli interventi urgenti per la messa in
sicurezza dei territori colpiti dagli eventi del 20 e del 21 ottobre
2001, previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo 2003, allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2) di approvare la direttiva sulle procedure e la modulistica
relativa all'erogazione di contributi a soggetti privati ed attivita'
produttive danneggiati dagli eventi in questione, quale parte
integrante e sostanziale del piano e del presente atto;
3) di approvare la direttiva sulle procedure e la modulistica
relativa all'esecuzione degli interventi ricompresi nel piano, quale
parte integrante e sostanziale del piano e del presente atto;
4) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Marioluigi Bruschini
Direttiva per l'erogazione di contributi ai soggetti privati
danneggiati dal nubifragio verificatosi il 20 ottobre 2001 nel
territorio dei comuni di Ottone e Cerignale, in provincia di Piacenza
(art. 1, comma 2, lettera b), OM 3276/03)
A. Disposizioni generali
I Comuni devono far compilare le domande di contributo per i danni
subiti in conseguenza del nubifragio del 20 ottobre 2001, avvalendosi
degli appositi moduli di domanda (Allegati A e B alla presente
direttiva), ai proprietari di unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale (prima casa), agli esercenti un'attivita'
imprenditoriale o professionale e agli enti non commerciali che
svolgono in via non principale un'attivita' commerciale, aventi
rispettivamente la residenza e la sede legale e/o operativa nei
comuni di Ottone e Cerignale, che all'epoca dell'evento abbiano
segnalato il danneggiamento.
I danni subiti devono essere in rapporto di causalita' diretta ed
immediata con gli eventi suddetti. La tipologia dei danni dichiarati
deve essere pertanto compatibile e congruente con la specificita'
dell'evento verificatosi.
Ai fini della liquidazione del contributo, gli aventi titolo devono
presentare al Comune la documentazione di spesa fiscalmente valida
(es.: fatture, ricevute fiscali, parcelle) ovvero dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' riportante gli estremi della
documentazione medesima. In caso di lavori eseguiti in economia,
saranno ammesse a contributo solo le spese fiscalmente documentate
per l'acquisto dei materiali impiegati.
Sono esclusi dal contributo i danni di importo inferiore a Euro
1.500,00 (franchigia).
Sono esclusi altresi' dal contributo i danni ai beni mobili e ai beni
mobili registrati ad eccezione di quanto previsto alla lettera C.2.
Sono infine esclusi dal contributo i danni relativi a immobili o
porzioni di immobili realizzati in difformita' alle disposizioni
urbanistiche ed edilizie ove tale difformita' comporti variazioni
essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.
Il contributo e' assegnato al netto degli indennizzi eventualmente
corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da compagnie
assicuratrici.
I Comuni, nel rispetto di quanto disposto dalla presente direttiva,
fanno compilare le domande di contributo ai soggetti danneggiati,
istruiscono le domande di contributo individuando gli aventi titolo
allo stesso, richiedono alla Regione i finanziamenti necessari e
provvedono alla liquidazione di quanto dovuto ai beneficiari.
La Regione, in caso di richieste di finanziamenti che
complessivamente eccedano le disponibilita' finanziarie, provvede a
ripartire in misura proporzionale i finanziamenti tra i Comuni
interessati, considerando il fabbisogno dagli stessi indicato.
B. Contributi a favore dei soggetti privati
I contributi sono concessi:
B.1) a favore del proprietario di unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale, danneggiata, censita al Nuovo catasto edilizio
urbano o per cui sia gia' stata depositata l'istanza di
accatastamento nei termini di legge, fino al 75% delle spese, IVA
inclusa, finalizzate al ripristino dell'unita' medesima e, qualora
danneggiati, degli annessi impianti tecnologici (di riscaldamento, di
condizionamento, elettrici, idrici, ecc.), nonche' delle spese
sostenute per la rimozione, sia dall'abitazione che dalle aree
cortilive, di materiale sovralluvionale e detritico. Il predetto
contributo, calcolato al netto della franchigia di Euro 1.500,00, non
puo' comunque superare l'importo di Euro 26.000,00. Il contributo in
parola, qualora il proprietario non ne abbia titolo per la propria
abitazione principale, e' concesso per i danni all'unita' immobiliare
(seconda casa) adibita ad abitazione principale di terzi, che ivi
risiedono a titolo di diritto reale o personale di godimento. Il
contributo e' concesso limitatamente ad una sola seconda casa;
B.2) all'amministratore condominiale o, in mancanza, al condomino
all'uopo delegato da altri condomini, fino al 75% delle spese, IVA
inclusa, finalizzate al ripristino dei danni alle parti comuni di un
edificio e limitatamente alle tipologie di danno di cui al precedente
punto B.1), al netto della franchigia di Euro 1.500,00, e comunque
non oltre l'importo di Euro 26.000,00;
B.3) soggetti titolati a presentare la domanda di contributo. La
domanda di contributo di cui ai precedenti punti B.1) e B.2), e'
presentata in ogni caso dal proprietario. La domanda di contributo di
cui al precedente punto B.3), e' presentata dall'amministratore del
condominio o, in mancanza, dal condomino all'uopo delegato dagli
altri condomini.
C. Contributi a favore di imprese, professionisti ed enti non
commerciali
Le imprese devono appartenere ad uno dei seguenti settori produttivi:
industriale, artigianale, alberghiero, commerciale e dei servizi,
agro-industriale e dell'allevamento (per questi ultimi due settori,
il contributo e' concesso limitatamente alle tipologie di interventi
non disciplinati dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185).
Gli enti non commerciali considerati ai fini della concessione dei
contributi in parola, sono quelli che svolgono un'attivita'
commerciale, ai sensi del TUIR 22 dicembre 1986 n. 817 e successive
modifiche ed integrazioni, strumentale e sussidiaria rispetto
all'attivita' principale.
I contributi sono concessi per i danni: ai beni immobili adibiti
all'attivita' imprenditoriale, professionale e commerciale dei
soggetti sopraindicati, ai beni mobili e ai beni mobili registrati,
strumentali all'esercizio dell'attivita' medesima.
C.1) Unita' immobiliari danneggiate: il contributo e' concesso per le
spese finalizzate al ripristino delle unita' immobiliari e degli
annessi impianti tecnologici danneggiati;
C.2) beni mobili e beni mobili registrati: il contributo e' concesso
per le spese finalizzate all'acquisto o al ripristino dei beni
distrutti o danneggiati, a condizione che le stesse siano state
sostenute entro il termine di 90 giorni dalla data dell'evento
calamitoso;
C.3) il contributo e' concesso fino al 75% delle spese (IVA inclusa,
solo qualora non detraibile) indicate nelle lettere C.1) e C.2), al
netto della franchigia di Euro 1.500,00 e comunque non oltre
l'importo di Euro 150.000,00 per impresa, studio professionale o ente
non commerciale;
C.4) per l'ammissibilita' a contributo sono richiesti i seguenti
presupposti: - interruzione dell'attivita' per un periodo uguale o
superiore ad un giorno; - iscrizione delle imprese, sia alla data
dell'evento calamitoso che alla data della liquidazione del
contributo, nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per gli studi
professionali, iscrizione dei professionisti negli appositi albi o
elenchi. Per gli enti non commerciali, l'attivita' commerciale
esercitata in via sussidiaria e strumentale a quella principale deve
risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'ente medesimo o,
in mancanza, dalle scritture contabili tenute ai sensi della vigente
normativa; - assenza di procedure concorsuali sia alla data
dell'evento calamitoso che alla data di liquidazione del contributo;
C.5) soggetti titolati a presentare la domanda di contributo. La
domanda e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa, studio
professionale o ente non commerciale. Qualora la proprieta'
dell'unita' immobiliare non appartenga a questi ultimi, la domanda e'
presentata dal proprietario dell'unita' immobiliare che si sia fatto
direttamente carico delle spese e il contributo e' concesso a
condizione che venga assicurata la medesima destinazione d'uso a
favore del medesimo titolare dell'attivita' d'impresa, professionale
e commerciale.
D. Perizia asseverata
Le domande di cui alle precedenti lettere B.3) e C.5) devono essere
corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, nel solo
caso di unita' immobiliari danneggiate, il cui valore di danno sia
superiore a Euro 16.500,00, e i cui lavori di ripristino non siano
ancora iniziati alla data di pubblicazione del decreto di
approvazione del Piano nonche' della presente direttiva nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le spese sostenute per la perizia asseverata sono ammesse a
contributo nella stessa misura percentuale applicata sull'importo
delle spese di ripristino dell'unita' immobiliare danneggiata.
E. Presentazione delle domande di contributo e relativo procedimento
istruttorio
Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Piano
nonche' della presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna:
E.1) i Comuni devono: - far presentare, entro trenta giorni, a pena
di inammissibilita', la domanda di contributo ai soggetti che
all'epoca dell'evento, avevano segnalato il danno subito e per le
tipologie di beni riconoscibili da questa direttiva. La domanda,
compilata in carta semplice, utilizzando i moduli di cui agli
Allegati A e B alla presente direttiva, e sottoscritta dai soggetti
tra quelli indicati nelle precedenti lettere B.3) e C.5), deve essere
corredata, nel caso previsto nella precedente lettera D), di perizia
asseverata; - provvedere, entro i trenta giorni successivi al termine
di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse, previa
verifica della loro ammissibilita'. Qualora la domanda non sia
integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione, dando
un termine per la regolarizzazione non superiore a 10 giorni, decorso
inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile; e'
comunque sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il
termine di scadenza per la presentazione delle domande; -
trasmettere, conclusa l'istruttoria nei sessanta giorni previsti,
alla Regione la richiesta di finanziamento con allegati due distinti
elenchi degli aventi titolo al contributo, approvati dal competente
organo comunale. (L'elenco dei soggetti privati e l'elenco delle
imprese, studi professionali ed enti non commerciali, devono
riportare in corrispondenza di ciascun richiedente l'importo del
danno dichiarato e/o, ove gia' sostenute, l'importo delle spese);
E.2) assegnazione dei finanziamenti ai Comuni. La Regione, ricevute
le richieste di finanziamento dei Comuni e tenuto conto delle
complessive disponibilita' finanziarie: - provvede, anche al fine di
ripartire proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni medesimi, alla
determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili
entro i limiti percentuali e massimali stabiliti nella presente
direttiva; - assegna i finanziamenti e pubblica l'atto di
assegnazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
F. Liquidazione da parte dei Comuni dei contributi agli aventi titolo
I Comuni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto regionale
di assegnazione dei finanziamenti a loro favore:
F.1) provvedono a calcolare il contributo massimo erogabile e a darne
comunicazione ai beneficiari. Il contributo viene cosi' calcolato:
all'importo del danno dichiarato (ovvero delle spese sostenute), ivi
compreso il costo della perizia asseverata, al netto di una
franchigia di Euro 1.500,00, viene applicata la percentuale
determinata dalla Regione. Dall'importo risultante, che non deve
inoltre superare il massimale previsto nella presente direttiva,
devono essere decurtati eventuali indennizzi corrisposti o da
corrispondersi allo stesso titolo da parte di compagnie
assicuratrici, al netto dei premi assicurativi versati nel
quinquennio antecedente la data dell'evento calamitoso. In presenza
di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi (es.
danni da eventi naturali, da furto, da responsabilita' civile, etc.),
verra' considerata unicamente la quota del premio assicurativo
attinente il rischio per danni connessi all'evento calamitoso,
comprensiva della corrispondente quota parte di accessori, diritti e
imposte a carico del contraente/assicurato. Il contributo spetta solo
se di importo superiore all'indennizzo gia' decurtato del premio
assicurativo versato nell'ultimo quinquennio. In tal caso, il
soggetto danneggiato, non puo' comunque percepire, tra contributo ed
indennizzo, piu' del valore del danno sofferto. Pertanto, qualora la
somma del contributo ammissibile e dell'indennizzo assicurativo
risulti superiore al valore del danno sofferto, l'importo del
contributo ammissibile dovra' essere decurtato della quota eccedente
la somma predetta;
F. 2) provvedono a liquidare, anche in piu' soluzioni, i contributi
agli aventi titolo, dietro presentazione in originale di
documentazione valida ai fini fiscali ovvero di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' riportante gli estremi della
documentazione medesima. In presenza di indennizzi assicurativi i
Comuni provvederanno a richiedere agli interessati di specificare la
quota del premio assicurativo che qui rileva, comprensiva della
corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico
del contraente/assicurato; gli interessati si faranno rilasciare, a
tal fine, apposita dichiarazione dalla Compagnia assicuratrice. Se il
valore dei danni dichiarato nella domanda, sulla base del quale e'
stato calcolato il contributo massimo erogabile, non coincide con
l'importo delle spese effettivamente sostenute si procedera' nel
seguente modo: - qualora il valore dei danni dichiarato sia inferiore
all'importo delle spese sostenute, sara' liquidato il contributo
percentualmente applicato sul primo importo; - qualora il valore dei
danni dichiarato sia superiore all'importo delle spese sostenute, il
contributo percentualmente calcolato sul primo importo sara'
rideterminato e liquidato in rapporto alle spese effettivamente
sostenute.
In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare
tra quelle ammesse a contributo.La Regione trasferisce, anche in piu'
soluzioni, le risorse ai Comuni dietro presentazione degli atti
comunali di liquidazione dei contributi ai beneficiari.
G. Termini per l'esecuzione dei lavori
Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna dell'atto di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni,
gli interventi di ripristino dell'unita' immobiliare danneggiata
adibita ad abitazione principale del proprietario o, nei casi
previsti nella presente direttiva, di un terzo, nonche' ad attivita'
d'impresa, professionale o commerciale, devono essere ultimati entro
12 mesi.
Gli aventi titolo a contributo sono tenuti a presentare al Comune la
documentazione di cui al punto F.2) entro e non oltre trenta giorni
dalla avvenuta ultimazione degli interventi e comunque non oltre i
trenta giorni dalla scadenza dei termini sopraindicati.
H. Controlli
I Comuni effettueranno, nella misura di almeno il 15% delle domande
complessivamente accolte, controlli a campione sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese dagli interessati nella domanda di
contributo.
Ove in sede di controllo venga accertata l'insussistenza dei danni o
la mancanza del nesso di causalita' tra questi e il nubifragio che ha
colpito i comuni interessati o siano rilevati altri elementi di
falsita' nelle dichiarazioni rese all'amministrazione comunale si
procedera' alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori
conseguenze previste dalla legge.
I. Trasmissione di informazioni alla Regione Emilia-Romagna
I Comuni provvederanno, entro i sei mesi successivi a quello di
liquidazione dei contributi agli aventi titolo, ad inviare alla
Regione una relazione in merito all'effettuazione ed all'esito dei
controlli previsti nella precedente lettera H.
La Regione si riserva comunque di disporre controlli, anche a
campione, sulla corretta applicazione da parte dei Comuni della
presente direttiva.
(segue allegato fotografato)