MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIREZIONE PER LA DIFESA DEL TERRITORIO - UFFICIO TERRITORIO

COMUNICATO

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio elettrodotto a 380 kV in doppia terna binata ottimizzata dalla Stazione Elettrica EniPower SpA alla Stazione elettrica TERNA SpA di Ravenna Canala. Prot. n. DT/2003/DEC/00109

Vista l'istanza 2/8/2001, corredata dai Piani tecnici delle opere n.            
00EA-E92900/I, con la quale la Societa' EniPower Trasmissione SpA               
(codice fiscale: 06587260586), con sede in San Donato Milanese Piazza           
Boldrini n. 1, ha chiesto, a termine del TU di leggi sulle Acque ed             
Impianti elettrici approvato con RD 11/12/1933, n. 1775 e del DPR               
18/3/1965, n. 342, l'autorizzazione alla costruzione ed                         
all'esercizio, con dichiarazione di pubblica utilita' e di                      
indifferibilita' ed urgenza nonche' l'inamovibilita', della seguente            
opera: elettrodotto a 380 kV in doppia terna binata ottimizzata dalla           
Stazione elettrica EniPower SpA alla Stazione elettrica TERNA SpA di            
Ravenna Canala, realizzato mediante potenziamento, con risanamento,             
dell'esistente elettrodotto a 132 kV EniPower Trasmissione (ex                  
EniChem) - Ravenna Canala.                                                      
Art. 1 - La Societa' EniPower Trasmissione SpA (codice fiscale:                 
06587260586), con sede in San Donato Milanese, Piazza Boldrini n. 1,            
e' autorizzata a costruire ed esercire le opere elettriche di cui               
alle premesse.                                                                  
Ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del DLgs 79/99 e giusta articolo 1,           
comma 3 della Convenzione tipo approvata con decreto del Ministro               
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 22/12/2001, la              
presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica               
utilita', di urgenza ed indifferibilita'.                                       
Art. 2 - I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro            
6 mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro 12            
mesi dalla medesima data.                                                       
Entro lo stesso termine di 6 mesi, la Societa' dovra' presentare al             
Nucleo operativo statale di Ravenna, a norma dell'art. 116 del TU di            
leggi sulle Acque sugli Impianti elettrici, i Piani particolareggiati           
di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali e'            
necessario procedere, nella costruzione delle predette opere                    
elettriche, a termine della Legge 25/6/1865, n. 2359 e successive               
modificazioni; lo stesso Ufficio dovra' anche verificare sulla base             
del progetto esecutivo, la conformita' alle disposizioni vigenti in             
materia.                                                                        
Art. 3 - Le opere dovranno essere realizzate secondo le modalita'               
tecniche previste nel progetto allegato all'istanza 2/8/2001, con               
l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto                  
interministeriale 21/3/1988, n. 449 e successive modificazioni, con             
il quale, e' stato approvato il Regolamento di esecuzione della Legge           
28/6/1986, n. 339, recante Norme tecniche per la disciplina della               
costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne e                
dell'osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 23/4/1992 e                   
successive modificazioni, richiamati nelle premesse.                            
Il Nucleo operativo statale di Ravenna, dovra' verificare, sulla base           
del progetto esecutivo da presentare da parte della EniPower                    
Trasmissione SpA prima dell'inizio dei lavori, la conformita' e la              
piena osservanza delle prescrizioni tecnico-costruttive di cui al               
voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 457/98 ed, in                  
generale, delle disposizioni vigenti in materia, nonche' delle                  
prescrizioni o delle particolarita' imposte dalle Autorita'                     
interessate, come prescritto dal Consiglio Superiore dei Lavori                 
pubblici.                                                                       
Dei suddetti adempimenti EniPower Trasmissione SpA dovra' fornire               
apposita, dettagliata relazione ai fini del collaudo.                           
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da             
apposita Commissione ministeriale.Art. 4 - L'autorizzazione si                  
intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto                    
l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee e             
di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonche' delle             
speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai             
sensi dell'art. 120 del citato TU 11/12/1933, n. 1775.                          
In conseguenza la Societa' viene ad assumere la piena responsabilita'           
per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni                   
comunque causati dalla costruzione delle opere in questione,                    
sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa e molestia da parte           
di terzi che si ritenessero danneggiati.                                        
Art. 5 - La Societa' resta obbligata ad eseguire, durante la                    
costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o            
modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela             
dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno                   
all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di                     
inadempimento.                                                                  
Art. 6 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a            
carico della Societa' anzidetta, ai sensi della Legge 15/11/1973, n.            
765.                                                                            
Il Prefetto della Provincia di Ravenna e il Provveditorato alle Opere           
pubbliche per l'Emilia-Romagna curano, secondo le rispettive                    
competenze, stabilite dalle normative vigenti in materia,                       
l'esecuzione del presente decreto.                                              
Art. 7 - Avverso il presente provvedimento, a norma della Legge                 
6/12/1971, n. 1034, e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale             
Amministrativo regionale competente entro il termine inderogabile di            
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel            
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ovvero,                       
alternativamente, a norma del DPR 24/11/1971, n. 1199, e' ammesso               
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine                      
inderogabile di centoventi giorni a decorrere dalla medesima data.              
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Bruno Agricola                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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