COMUNICATO
Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio elettrodotto a 380 kV in doppia terna binata ottimizzata dalla Stazione Elettrica EniPower SpA alla Stazione elettrica TERNA SpA di Ravenna Canala. Prot. n. DT/2003/DEC/00109
Vista l'istanza 2/8/2001, corredata dai Piani tecnici delle opere n.
00EA-E92900/I, con la quale la Societa' EniPower Trasmissione SpA
(codice fiscale: 06587260586), con sede in San Donato Milanese Piazza
Boldrini n. 1, ha chiesto, a termine del TU di leggi sulle Acque ed
Impianti elettrici approvato con RD 11/12/1933, n. 1775 e del DPR
18/3/1965, n. 342, l'autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio, con dichiarazione di pubblica utilita' e di
indifferibilita' ed urgenza nonche' l'inamovibilita', della seguente
opera: elettrodotto a 380 kV in doppia terna binata ottimizzata dalla
Stazione elettrica EniPower SpA alla Stazione elettrica TERNA SpA di
Ravenna Canala, realizzato mediante potenziamento, con risanamento,
dell'esistente elettrodotto a 132 kV EniPower Trasmissione (ex
EniChem) - Ravenna Canala.
Art. 1 - La Societa' EniPower Trasmissione SpA (codice fiscale:
06587260586), con sede in San Donato Milanese, Piazza Boldrini n. 1,
e' autorizzata a costruire ed esercire le opere elettriche di cui
alle premesse.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del DLgs 79/99 e giusta articolo 1,
comma 3 della Convenzione tipo approvata con decreto del Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 22/12/2001, la
presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica
utilita', di urgenza ed indifferibilita'.
Art. 2 - I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro
6 mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro 12
mesi dalla medesima data.
Entro lo stesso termine di 6 mesi, la Societa' dovra' presentare al
Nucleo operativo statale di Ravenna, a norma dell'art. 116 del TU di
leggi sulle Acque sugli Impianti elettrici, i Piani particolareggiati
di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali e'
necessario procedere, nella costruzione delle predette opere
elettriche, a termine della Legge 25/6/1865, n. 2359 e successive
modificazioni; lo stesso Ufficio dovra' anche verificare sulla base
del progetto esecutivo, la conformita' alle disposizioni vigenti in
materia.
Art. 3 - Le opere dovranno essere realizzate secondo le modalita'
tecniche previste nel progetto allegato all'istanza 2/8/2001, con
l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto
interministeriale 21/3/1988, n. 449 e successive modificazioni, con
il quale, e' stato approvato il Regolamento di esecuzione della Legge
28/6/1986, n. 339, recante Norme tecniche per la disciplina della
costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne e
dell'osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 23/4/1992 e
successive modificazioni, richiamati nelle premesse.
Il Nucleo operativo statale di Ravenna, dovra' verificare, sulla base
del progetto esecutivo da presentare da parte della EniPower
Trasmissione SpA prima dell'inizio dei lavori, la conformita' e la
piena osservanza delle prescrizioni tecnico-costruttive di cui al
voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 457/98 ed, in
generale, delle disposizioni vigenti in materia, nonche' delle
prescrizioni o delle particolarita' imposte dalle Autorita'
interessate, come prescritto dal Consiglio Superiore dei Lavori
pubblici.
Dei suddetti adempimenti EniPower Trasmissione SpA dovra' fornire
apposita, dettagliata relazione ai fini del collaudo.
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da
apposita Commissione ministeriale.Art. 4 - L'autorizzazione si
intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto
l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee e
di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonche' delle
speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai
sensi dell'art. 120 del citato TU 11/12/1933, n. 1775.
In conseguenza la Societa' viene ad assumere la piena responsabilita'
per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni
comunque causati dalla costruzione delle opere in questione,
sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa e molestia da parte
di terzi che si ritenessero danneggiati.
Art. 5 - La Societa' resta obbligata ad eseguire, durante la
costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o
modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela
dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno
all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di
inadempimento.
Art. 6 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a
carico della Societa' anzidetta, ai sensi della Legge 15/11/1973, n.
765.
Il Prefetto della Provincia di Ravenna e il Provveditorato alle Opere
pubbliche per l'Emilia-Romagna curano, secondo le rispettive
competenze, stabilite dalle normative vigenti in materia,
l'esecuzione del presente decreto.
Art. 7 - Avverso il presente provvedimento, a norma della Legge
6/12/1971, n. 1034, e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo regionale competente entro il termine inderogabile di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ovvero,
alternativamente, a norma del DPR 24/11/1971, n. 1199, e' ammesso
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
inderogabile di centoventi giorni a decorrere dalla medesima data.
IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Agricola