REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2594

Modifiche al Piano regionale vigneti di cui al testo coordinato Allegato B) della deliberazione 186/01 del Consiglio regionale

LA GIUNTA DELA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                           
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in data 17 maggio             
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;              
- il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, in data 31                
maggio 2000, che stabilisce modalita' di applicazione del sopracitato           
Regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare in ordine al potenziale           
produttivo;                                                                     
- il Decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e            
Forestali concernente le norme di attuazione dei citati Regolamenti             
ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, del citato decreto,                
relativo alla trasmissione del Piano regionale di ristrutturazione e            
riconversione dei vigneti all'Organismo pagatore riconosciuto (AGEA),           
previa verifica di conformita' del Piano stesso alla vigente                    
normativa comunitaria da parte del Ministero medesimo;                          
visto il Regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione del 24                 
luglio 2002 che modifica il Regolamento (CE) n. 1227/2000, recante le           
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, per                
quanto concerne la concessione di contributi per la realizzazione dei           
piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;                          
considerato:                                                                    
- che occorre introdurre nelle aree viticole di collina con elevata             
pendenza forme di allevamento dei vigneti idonee per la produzione di           
vini di qualita';                                                               
- che occorre, in particolare, adeguare il Piano regionale per la               
ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle modifiche                     
introdotte dal Regolamento (CE) n. 1342/2002;                                   
- che occorre fissare il criterio di eligibilita' delle spese ammesse           
ai fini della concessione dei contributi previsti per la                        
realizzazione dei Piani di ristrutturazione e riconversione dei                 
vigneti;                                                                        
vista la deliberazione consiliare n. 186 del 30 maggio 2001 - di                
ratifica con modificazioni della deliberazione di Giunta n. 470 del 3           
aprile 2001 - recante "Modifiche alla delibera consiliare n. 63 del             
20 settembre 2000 relativa al Piano regionale per la ristrutturazione           
e riconversione dei vigneti e disposizioni procedurali e tecniche per           
l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole relative                      
all'attivazione del regime di sostegno (artt. da 11 a 15 del Reg. CE            
n. 1493/1999) - Avviso alle aziende e approvazione del relativo testo           
coordinato";                                                                    
visto in particolare il punto 9) del dispositivo nel quale si                   
stabilisce, fra l'altro, che la Giunta regionale e' delegata ad                 
adottare tutti gli atti necessari ad adeguare il Piano approvato alle           
successive disposizioni emanate in materia dai competenti Organi                
comunitari e nazionali;                                                         
preso atto:                                                                     
- che gli adeguamenti al Piano regionale devono essere adottati con             
urgenza, onde consentire alle Province e alle Comunita' Montane                 
competenti per territorio di effettuare gli accertamenti istruttori             
entro i termini stabiliti ed ai viticoltori interessati di accedere             
ai contributi comunitari previsti per la corrente campagna 2002/2003            
di attuazione del Piano medesimo;                                               
- che su tali adeguamenti sono state sentite le Organizzazioni                  
professionali, sindacali e cooperative agricole regionali;                      
- che gli adeguamenti approvati con il presente atto sono ad esso               
allegati quale parte integrante e sostanziale;                                  
ritenuto di stabilire che le domande di contributo per la corrente              
campagna viticola 2002-2003 siano istruite sulla base dei criteri               
tecnici e condizioni contenute nel Piano regionale e delle modifiche            
approvate con il presente atto;                                                 
dato atto che - ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 - le                  
funzioni amministrative in materia vitivinicola spettano alle                   
Province e Comunita' Montane competenti per territorio;                         
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'articolo 37, comma 4;                                       
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2774, in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle                    
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2832, in data 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle            
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021, in data 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti           
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale";    preso              
atto, pertanto, del parere favorevole espresso dal Responsabile del             
Servizio Produzioni vegetali, dr. Luciano Trentini, e dal Direttore             
generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente               
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R. 43/01 e             
della predetta deliberazione 2774/01;                                           
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui                
integralmente richiamate, le modifiche al Piano regionale per la                
ristrutturazione e riconversione dei vigneti - gia' approvato dal               
Consiglio regionale con deliberazione 186/01 - quali risultano                  
dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente                  
deliberazione;                                                                  
2) di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche agricole            
e forestali per la verifica di conformita' alle norme comunitarie e             
nazionali vigenti in materia;                                                   
3) di stabilire:                                                                
a)  che le modifiche previste dall'Allegato A si applicano a                    
decorrere dalla corrente campagna viticola 2002/2003;                           
b)  che si provvedera' con apposito atto deliberativo alle modifiche            
ed integrazioni che si rendessero necessarie per acquisire il                   
previsto parere di conformita';                                                 
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
REGOLAMENTO (CE) n. 1342/2002                                                   
Modifiche al Piano regionale pre la ristrutturazione e riconversione            
dei vigneti di cui al testo coordinato adottato con deliberazione               
consiliare 186/01                                                               
1) Nel paragrafo 2.4 "Linee guida", dopo le parole "specificita'                
locali." e' aggiunto il testo seguente: "In tutte le zone viticole              
del territorio regionale le Amministrazioni competenti per territorio           
possono ammettere al regime di aiuto vigneti con maggiore densita' di           
ceppi per ettaro, rispetto a quella prevista nel Piano, purche' siano           
realizzati con l'impiego di portinnesti adeguati".                              
2) Nel paragrafo 2.4 "Linee guida", relativamente alla macroarea                
"Collina", alle forme di allevamento e' aggiunto: "Alberello".                  
3) Nel paragrafo 2.4 "Linee guida", alla Tabella 1, l'altezza dal               
suolo del filo portante prevista per i vigneti a cordone speronato              
nella Pianura emiliana e nella Pianura romagnola e litoranea puo'               
variare da cm. 70 a cm. 120.                                                    
4) Nel paragrafo 3.1 "Interventi ammessi al regime di sostegno" e'              
aggiunto il testo seguente: "Ai sensi delle norme vigenti per piano             
annuale o quinquennale s'intende la domanda di ristrutturazione e               
riconversione dei vigneti presentata dal produttore.                            
Il Piano annuale presentato dal produttore deve essere realizzato               
entro l'esercizio finanziario di riferimento. In caso di Piano                  
pluriennale devono essere indicate per ciascun esercizio finanziario            
la misura da eseguire e la superficie interessata da ciascuna misura.           
Il Piano previsto per ciascun esercizio finanziario deve essere                 
realizzato entro il termine massimo del 20 marzo dell'anno successivo           
alla data di presentazione della domanda di contributo.                         
Il regime di aiuto comunitario previsto per la ristrutturazione e               
riconversione dei vigneti si applica, in conformita' al Piano                   
regionale, anche ai diritti di nuovo impianto di seguito indicati:              
a) ai diritti di nuovo impianto, soltanto se necessari dal punto di             
vista tecnico e in proporzione non superiore al 10% della superficie            
totale del piano presentato dal produttore. Ai diritti di nuovo                 
impianto utilizzati, si applica una riduzione del contributo in                 
proporzione alle spese non sostenute per l'estirpazione del vigneto             
ed all'indennizzo non dovuto per la perdita di reddito. L'ammissione            
al contributo determina una pari riduzione dei diritti di nuovo                 
impianto in possesso del produttore alla data di presentazione della            
domanda;                                                                        
b) ai diritti di nuovo impianto di cui all'articolo 6 del Reg. (CE)             
n. 1493/1999, in possesso di giovani agricoltori di eta' inferiore a            
quarant'anni.                                                                   
Tali diritti possono essere utilizzati fino al limite massimo del 30%           
del totale dei diritti assegnati alla Provincia o alla Comunita'                
Montana. L'ammissione al contributo determina una pari riduzione dei            
diritti di nuovo impianto in possesso del produttore alla data di               
presentazione della domanda.                                                    
In tale caso al contributo si applica una riduzione in proporzione              
alle spese non sostenute per l'estirpazione del vigneto ed                      
all'indennizzo non dovuto per la perdita di reddito. Possono                    
presentare domanda di contributo soltanto i giovani agricoltori di              
eta' inferiore a quarant'anni, dotati di una sufficiente capacita'              
professionale, che s'insediano per la prima volta in un'azienda                 
viticola in qualita' di capo azienda.                                           
Ai fini dell'ammissione al regime di aiuto dei diritti di cui alla              
lettera b) sono necessari i seguenti requisiti:                                 
b.1) requisiti dell'azienda viticola                                            
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3 del Reg.(CE)            
n. 1493/1999, per azienda viticola s'intende un'azienda con una                 
superficie vitata non inferiore a mq. 20.000 di cui almeno il 51% e'            
iscritta agli albi dei vigneti DOCG o DOC, o agli elenchi delle vigne           
IGT alla data di presentazione della domanda di aiuto. In caso di               
nuovo insediamento in azienda viticola il produttore deve produrre              
dichiarazione d'impegno ad iscrivere ai rispettivi albi o elenchi dei           
vigneti il 51% della superficie vitata aziendale;                               
b.2) requisiti dei giovani agricoltori:                                         
b.2.1)  non devono aver compiuto quarant'anni alla data di                      
accoglimento della domanda di contributo;                                       
b.2.2)  insediarsi per la prima volta in un'azienda viticola, in                
qualita' di capo azienda, a decorrere dalle ultime tre campagne                 
precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto; b.2.2.1)            
se il giovane ha acquisito o acquisisce la titolarita' di una impresa           
agricola sono necessari il possesso o l'apertura della partita IVA              
come ditta individuale e l'impiego a tempo pieno in azienda; b.2.2.2)           
se il giovane si e' insediato o s'insedia in qualita' di contitolare            
in societa' di persone deve essere impiegato in azienda a tempo pieno           
ed esercitare pieno potere decisionale in base alle modalita'                   
previste dal contratto societario; b.2.2.3) se il giovane si e'                 
insediato o s'insedia in una societa' di capitali deve rivestire un             
ruolo di responsabilita' ed avere potere decisionale nella conduzione           
dell'azienda medesima;                                                          
b.2.3)  mantenere una delle condizioni previste, ai precedenti punti            
b.2.2.1), b.2.2.2) e b.2.2.3), per il primo insediamento per almeno 5           
anni dalla data di liquidazione del contributo;                                 
b.3) requisiti della sufficiente capacita' professionale                        
La sufficiente capacita' professionale e' riconosciuta in uno dei               
seguenti casi:                                                                  
b.3.1)  essere in possesso di titolo di studio ad indirizzo agricolo,           
conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata                 
(Legge 441/98 articolo 3, comma 2), ovvero all'estero ma legalmente             
riconosciuto in Italia: b.3.1.1) titolo di studio universitario                 
(laurea, scuola di specializzazione e dottorato di ricerca),                    
conseguito in facolta' ad indirizzo agrario, forestale o veterinario;           
b.3.1.2) diploma conseguito in Istituto di Scuola Media Superiore ad            
indirizzo agricolo;                                                             
b.3.2)  esperienza biennale di conduzione d'impresa agricola oppure             
di dipendente agricolo con mansioni di direttore per almeno due anni,           
supportata da una adeguata formazione professionale che potra' essere           
dimostrata attraverso la presentazione di certificati di presenza per           
almeno 50 ore a corsi inerenti le competenze richieste                          
all'imprenditore. I certificati devono essere rilasciati da Enti di             
Formazione e riferirsi ad attivita' rientranti nei Piani formativi              
delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi              
tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale                 
professionalita' dovra' essere conseguita con corsi di almeno 50 ore            
(o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti             
fino ad almeno 50 ore complessive) che vertano su argomenti                     
prioritari, quali: a) norme e regolamenti della politica agricola               
comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti               
l'azienda condotta (obbligatoria); b) normative relative alla tutela            
ambientale in campo agricolo (obbligatoria); c) contabilita' e                  
gestione aziendale; d) aggiornamento tecnico nel settore produttivo             
prevalente dell'azienda; e) informatica applicata alla gestione                 
aziendale; f) formazione tecnica su settori produttivi non ancora               
presenti in azienda, ma in fase di inserimento; g) normativa fiscale;           
b.3.3)  esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione                
diretta d'impresa agricola, ovvero ricoprire incarichi di                       
responsabilita' o esercitare pieno potere decisionale qualora si                
insedi in una societa';                                                         
b.3.4)  esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore agricolo            
(1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una attivita' di              
formazione professionale;                                                       
b.3.5)  aver frequentato un corso di 150 ore presso un Ente di                  
formazione e rientrante nei piani formativi delle Province e della              
Regione Emilia-Romagna, fermo restando la necessita' di integrare lo            
stesso con una attivita' formativa di almeno 50 ore (tipologia                  
aggiornamento) mediante corsi di cui al precedente punto b.3.2);                
c) ai diritti di nuovo impianto concessi nell'ambito dei Piani di               
miglioramento aziendale di cui al Regolamento (CE) n. 950/1997,                 
nonche' quelli di cui all'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1227/2000,               
senza i limiti previsti alle lettere a) e b).                                   
Ai fini del pagamento del contributo le Province e le Comunita'                 
Montane competenti per territorio devono verificare e conservare                
tutta la documentazione relativa alle domande dei beneficiari e                 
trasmettere alla Regione il dettaglio delle superfici vitate                    
derivanti da nuovi impianti.".                                                  
5) Il titolo del paragrafo 3.2 "Dimensioni del Piano" e' sostituito             
con il seguente "Dimensioni del Piano regionale".                               
6) Nel paragrafo 3.3 "Concessione dei contributi", alla lettera A)              
"zona di collina", e' aggiunto il testo seguente: "Per i vigneti con            
forme di allevamento ad alberello non integralmente meccanizzabili,             
il contributo per ettaro e' ridotto in proporzione alle spese non               
sostenute per l'acquisto dei materiali di sostegno (pali e fili).               
Nelle fascie pedecollinari ubicate a sud della Via Emilia le                    
Amministrazioni competenti per territorio possono autorizzare la                
realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto,               
portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purche' siano             
conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle                       
caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di                     
produzione del vino interessato. In tal caso si applica il regime di            
aiuto previsto per la pianura.".                                                
7) Nel paragrafo 3.3 "Concessione dei contributi", dopo l'ultimo                
capoverso e' aggiunto il testo seguente: "3.3.1 Condizioni per il               
pagamento del contributo.Il pagamento del contributo e' subordinato             
alla verifica dell'esecuzione del Piano indicato nella domanda di               
aiuto.                                                                          
Il contributo non e' concesso se il Piano e' stato realizzato in                
misura inferiore all'80% della superficie autorizzata.                          
In caso di realizzazione parziale superiore all'80%, entro la                   
scadenza prevista, il contributo e' decurtato di un importo pari al             
doppio dell'importo concesso per l'esecuzione della superficie                  
autorizzata ma non realizzata.                                                  
In deroga al disposto del primo paragrafo e' ammesso il pagamento               
anticipato del contributo, prima della esecuzione del Piano, a                  
condizioni che la realizzazione delle opere sia iniziata e che il               
produttore abbia costituito una cauzione, a favore dell'Organismo               
pagatore, pari al 120% del contributo.                                          
Il pagamento anticipato del contributo puo' essere richiesto al                 
momento della presentazione della domanda e comunque non oltre il 30            
marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda.                    
In caso di realizzazione parziale del piano che ha beneficiato del              
pagamento anticipato, il contributo non e' concesso se la                       
realizzazione riguarda una superficie pari o inferiore all'80% della            
superficie autorizzata.                                                         
Per la realizzazione di superfici superiori all'80%, entro la                   
scadenza prevista, l'aiuto percepito e' decurtato di un importo pari            
al doppio del contributo concesso per la superficie autorizzata ma              
non realizzata.                                                                 
Qualora il produttore rinunci all'anticipo, si applicano le                     
penalizzazioni previste dall'Organismo pagatore.                                
Nella verifica della superficie realizzata si applica una tolleranza            
del 5%. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2220/1985 le opere devono              
essere realizzate entro due anni dal versamento dell'anticipo.                  
La durata prevista per la realizzazione del Piano puo' essere                   
modificata dalla Provincia o Comunita' Montana competente per                   
territorio se:                                                                  
a)  le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito             
una calamita' naturale riconosciuta dall'Autorita' competente in                
materia di calamita' naturali;                                                  
b)  un organismo riconosciuto dalla Regione ha attestato la                     
sussistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale ed              
alla zona interessata che impediscono la realizzazione della misura             
prevista.".                                                                     
8) Nel paragrafo 3.4 "Condizioni" il testo della lettera g) e'                  
sostituito dal seguente:                                                        
"g)  il produttore non deve avere iniziato le opere prima della                 
presentazione della domanda. Sono ammesse al regime di aiuto soltanto           
le spese sostenute nel periodo successivo alla data di approvazione             
della domanda di contributo. L'amministrazione competente per                   
territorio effettua l'istruttoria documentale della domanda e                   
comunica ai produttori ammessi agli aiuti la data di eligibilita'               
delle spese.".                                                                  
9) Nel paragrafo 4.1 "Presentazione delle domande" il termine del 30            
marzo, indicato all'ultimo capoverso, per la realizzazione delle                
opere e' anticipato al 20 marzo.                                                
10) Nel paragrafo 4.3 "Elenco di liquidazione dei beneficiari", il              
primo capoverso e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi di                     
liquidazione dei beneficiari devono pervenire alla Direzione generale           
Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali - entro il termine                   
perentorio del 10 aprile per i piani con fideiussione e del 10 maggio           
per i piani con collaudo, pena il trasferimento dei pagamenti sul               
bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.".                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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