REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2592

Approvazione degli accordi attuativi regionali per la continuita' assistenziale ex DPR 270/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- l'art.8 del DLgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive                     
modificazioni ed integrazioni prevede che il rapporto tra il Servizio           
sanitario nazionale ed i medici di medicina generale sia disciplinato           
con convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di                
categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;                      
- in applicazione di detta disposizione normativa, con DPR 28 luglio            
2000, n. 270 e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale             
per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina                   
generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 2 ottobre 2000;           
- il citato DPR 270/00 disciplina, al Capo III, la continuita'                  
assistenziale e demanda a successivi accordi regionali la definizione           
di alcuni istituti contrattuali in esso definiti;                               
dato atto che per la definizione degli accordi attuativi regionali              
per la continuita' assistenziale ci si e' avvalsi del Comitato                  
permanente regionale costituito con proprie deliberazioni 860/01 ai             
sensi dell'art. 12 del citato DPR n. 270;                                       
acquisite in data 16/12/2002 le sottoscrizioni degli Accordi                    
regionali da parte delle Organizzazioni Sindacali FIMMG, Federazione            
medici e SNAMI;                                                                 
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente atto ai sensi             
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione di            
Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:                                  
a)  dalla Responsabile del Servizio Medicina generale e Politica del            
farmaco, dr.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarita' tecnica;            
b) dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dr.                 
Franco Rossi, in merito alla legittimita';                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato:                    
a) di approvare gli Accordi attuativi regionali per la Continuita'              
assistenziale ex DPR 270/00 e successive modificazioni ed                       
integrazioni, Allegato "A", parte integrante e sostanziale del                  
presente atto, sottoscritti dall'Assessore alla Sanita' e dalle                 
Organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI e Federazione medici;                     
b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO A                                                                      
ACCORDI ATTUATIVI REGIONALI PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE EX DPR             
270/00                                                                          
La continuita' assistenziale nel nuovo assetto organizzativo dei                
servizi sanitari delle Aziende Unita' sanitarie locali                          
Il modello organizzativo di continuita' assistenziale attualmente in            
atto presso le aziende sanitarie non risponde piu' adeguatamente alle           
esigenze del territorio.                                                        
E' necessario rivedere l'organizzazione attuale dei punti di guardia            
medica presenti che, frequentemente, e' antecedente all'istituzione             
delle Aziende  Unita' sanitarie locali e, pur essendo in linea di               
massima basata su parametri di densita' di popolazione, non risponde            
piu' agli assetti organizzativi dei nuovi distretti.                            
altresi' necessario valutare tipologie diversificate del servizio, da           
attuare in via sperimentale, al fine di verificarne l'impatto                   
organizzativo, la qualita' delle prestazioni e il livello di                    
soddisfazione dell'utenza.                                                      
Il progresso tecnologico e i nuovi sistemi di comunicazione offrono             
inoltre facilitazioni e ulteriori potenzialita' a questo servizio.              
La necessita' di una maggiore integrazione dei medici di continuita'            
assistenziale con i medici di medicina generale nell'ambito delle               
nuove funzioni del Dipartimento delle cure primarie e con i medici di           
pronto soccorso e con gli specialisti ospedalieri, puo' fornire                 
adeguate risposte a situazioni che, attualmente, presentano maggiore            
criticita'.                                                                     
Azioni di qualificazione della continuita' assistenziale                        
Si concorda di realizzare un progetto sperimentale per la                       
qualificazione della continuita' assistenziale, in coerenza con le              
indicazioni di cui all'art. 52, comma 12, del DPR 270/00, rivolta a:            
- pazienti assistiti in assistenza domiciliare e residenziale;                  
- bambini in eta' 0-6 anni.                                                     
Il progetto e' da realizzarsi nel corso dell'anno 2003 al fine di               
valutarne gli effetti.                                                          
- E' necessario dare continuita', al domicilio dei pazienti e/o                 
presso le strutture protette, ai programmi di assistenza domiciliare            
integrata in stretta collaborazione con le e'quipe infermieristiche             
dedicate all'ADI e all'assistenza nelle strutture protette. La                  
necessita' assistenziale anche nei periodi festivi e notturni deve              
essere valutata nel complesso del percorso assistenziale affinche' il           
medico di CA, impegnato nella visita, possa seguire il programma                
terapeutico nella scheda clinica ed effettuare le prestazioni                   
necessarie. Considerata la variabilita' presente nelle realta'                  
aziendali e distrettuali, le Aziende Unita' sanitarie locali                    
definiranno con accordi aziendali, le modalita' organizzative e di              
verifica del progetto sperimentale, al fine di monitorare gli accessi           
dei medici di CA e valutare una attesa riduzione dei ricoveri dei               
pazienti assistiti in ADI e ospiti nelle residenze.                             
Il medico di CA che partecipa al programma di assistenza domiciliare            
e residenziale, per le visite effettuate, e' remunerato con un                  
compenso (forfetario o unitario) con un tetto massimo di anno pari a            
900 Euro. Le modalita' di corresponsione dei compensi previsti                  
saranno definite in sede aziendale, unitamente ad opportuni                     
indicatori di verifica dell'attivita' svolta.                                   
La continuita' assistenziale presenta attualmente criticita' nei                
confronti dei bambini in eta' 0-6 anni, che possono presentare                  
problematiche cliniche moderate che non richiedono il ricovero.                 
Si ritiene necessario sostenere la realizzazione, a livello                     
aziendale, di specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento              
nel settore delle emergenze pediatriche, prevedendo, per i medici               
titolari di incarico di continuita' assistenziale, la frequenza                 
presso una sede di Pronto Soccorso pediatrico, per almeno 24 ore (in            
giornate festive/prefestive) all'anno, oltre alla possibilita' di uno           
stage di formazione pratica presso i reparti di pediatria (nelle                
medesime giornate) per un massimo di 12 ore all'anno. Per tali                  
partecipazioni, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio,             
e' previsto un compenso orario di 14 Euro.                                      
Riduzione degli accessi impropri in PS                                          
Nei giorni festivi e prefestivi si concorda di attivare un                      
ambulatorio di continuita' assistenziale, anche se limitatamente ad             
alcune ore di mattina e pomeriggio, che permetta ai cittadini di                
ricevere prestazioni urgenti ma non necessariamente domiciliari:                
l'effettuazione di prestazioni urgenti che non richiedono un servizio           
di Pronto soccorso, una ripetizione di ricetta urgente, la redazione            
di un certificato medico per l'astensione dal lavoro in giorni                  
festivi ed eventualmente il lunedi' ecc.                                        
Puo' essere prevista la costituzione di un ambulatorio di pronto                
intervento per la continuita' assistenziale prefestiva e festiva, di            
riferimento per i PS ospedalieri dei capoluoghi di provincia che,               
specialmente in tali giornate, presentano eccessivi accessi impropri.           
L'ambulatorio non dovrebbe essere inserito all'interno del PS, ma               
dotato di sede distinta, per evitare che i cittadini continuino ad              
identificare il PS come unico luogo al quale rivolgersi per qualsiasi           
problema.                                                                       
L'ambulatorio puo' rimanere aperto dalle 14 alle 20 nelle giornate              
prefestive e dalle 8 alle 20 (2 turni di 6 ore) nelle giornate                  
festive. Le attivita' possono essere svolte prioritariamente da                 
medici incaricati della CA convenzionati e da medici iscritti al                
corso di formazione in medicina generale o di specializzazione.                 
Modalita' di accesso: invio a cura dell'infermiere triagista del PS.            
Non e' previsto l'invio da parte dei medici di CA ne' da parte della            
centrale operativa.                                                             
Compiti del medico addetto all'ambulatorio di pronto intervento:                
- verifica che i pazienti siano stati inviati dal triage di PS;                 
- esegue le prestazioni ambulatoriali e le prescrizioni                         
farmaceutiche, secondo protocollo definito;                                     
- eroga le prestazioni concordate in sede aziendale;                            
- redige le certificazioni di competenza del MMG;                               
- rinvia appropriatamente al MMG anche con una breve                            
relazione/referto;                                                              
- affida alle unita' operative specialistiche di competenza, i                  
pazienti che necessitano di consulenze, utilizzando il ricettario               
SSN;                                                                            
- trasferisce il paziente all'area di emergenza-urgenza, nei casi di            
necessita';                                                                     
- redige l'apposito registro (informatizzato) delle prestazioni                 
effettuate.                                                                     
Le attivita' svolte nell'ambulatorio di pronto intervento sono                  
compensate con 27 euro/ora.                                                     
Modelli organizzativi                                                           
- Centro Unico di chiamata                                                      
Occorre valutare la possibilita' di individuare per realta' ad alta e           
media densita' di popolazione un sistema di chiamata simile alle                
centrali operative del 118 prevedendo in linea generale per un intero           
distretto o per piu' distretti, un unico punto telefonico di chiamata           
in grado di recepire le chiamate valutarne la priorita' e disporre di           
un invio di un medico di guardia medica piu' vicino alla chiamata.              
Tale sistema centralizzato delle chiamate dovra' essere dimensionato            
a seconda del numero delle chiamate attese, potra' avere operatori di           
call center addestrati a ricevere le chiamate con la supervisione di            
un medico di continuita' assistenziale in grado di valutare le                  
priorita' ed eventualmente qualora lo ritenga risolutivo dare un                
consiglio telefonico adeguato.                                                  
- Consigli terapeutici telefonici                                               
L'aumento della cultura media sanitaria della popolazione ha                    
aumentato nei cittadini la capacita' di descrivere in modo                      
appropriato un sintomo o una situazione di malattia offrendo la                 
possibilita' al medico di continuita' assistenziale di formulare, in            
alcune situazioni cliniche attraverso un'intervista anamnestica                 
telefonica, delle ipotesi diagnostiche e, soprattutto in casi di                
lieve entita' del sintomo, offrire consigli terapeutici monitorando             
eventualmente il problema durante l'arco del turno di presenza.                 
Anche in caso di pazienti cronici che sono in grado di descrivere               
eventuale modificazione del loro stato di malattia, il medico di                
continuita' assistenziale puo' valutare con la collaborazione del               
paziente una modifica della terapia in atto e monitorare, sempre con            
il colloquio telefonico o con una visita domiciliare se necessario,             
l'effetto della terapia.                                                        
Occorre consolidare questa nuova tipologia di risposta terapeutica              
perche' puo' essere efficace in molti casi, data l'immediata                    
effettuazione e puo' consentire di selezionare le visite domiciliari            
per le situazioni che richiedono la presenza del medico, pur con la             
presa in carico del paziente che riceve un consiglio terapeutico                
telefonico ed e' successivamente monitorato, in modo da non sentirsi            
abbandonato o trattato con poca attenzione.                                     
Tale modalita' di risposta terapeutica richiede protocolli clinici              
condivisi che definiscano le situazioni cliniche che maggiormente               
possono essere monitorate con il consiglio telefonico, richiede la              
validazione delle modalita' ed eventuali procedure da attuare per               
l'effettuazione dell'inchiesta anamnestica, al fine di riconoscere              
valore medico legale al consiglio terapeutico telefonico.Per                    
l'attuazione del Centro Unico di chiamata, nonche' dell'effettuazione           
del consiglio terapeutico telefonico e' necessario dotare i punti di            
continuita' assistenziale di registrazione delle chiamate e, qualora            
sia possibile, di collegamento informatico con i medici di medicina             
generale per le informazioni cliniche riguardanti i pazienti in ADI.            
Per le zone a scarsa densita' di popolazione in particolare per le              
zone appenniniche a popolazione sparsa vanno incentivati accordi                
aziendali con associazioni di medici di medicina generale, che non              
potranno delegare ad altri medici, e che possono attuare una totale o           
parziale integrazione delle attivita' di continuita' assistenziale              
soprattutto notturna.                                                           
Utilizzazione del servizio di continuita' assistenziale                         
II servizio di CA, quale servizio di urgenza, e' istituzionalmente              
indirizzato a tutta la popolazione, senza alcun onere a carico del              
cittadino, ivi compresa la popolazione pediatrica. Si rileva comunque           
la necessita' di attivare apposite campagne informative per i                   
cittadini e di sensibilizzazione ad un corretto uso del servizio,               
evitando ricorsi impropri al pronto soccorso. Le Aziende sanitarie              
locali valutano in sede di Comitato aziendale la possibilita' di                
ampliare l'offerta del servizio di CA, al fine di meglio fronteggiare           
le situazioni di maggiore impegno del servizio stesso, conseguenti a            
temporanei aumenti di popolazione non residente o per le esigenze               
pediatriche.                                                                    
Formazione continua (art. 8 - DPR 270/00)                                       
II medico di continuita' assistenziale e' tenuto a partecipare alle             
iniziative formative organizzate dalle Aziende Unita' sanitarie                 
locali per almeno 40 ore annue. L'attivita' formativa dovra'                    
riguardare oltre agli aspetti professionali e clinici anche gli                 
aspetti organizzativi dell'istituzione dei Nuclei di Cure primarie e            
potra' essere svolta, per i medici non in turno, anche nella giornata           
di sabato unitamente ai medici di medicina generale.                            
Le Aziende sanitarie locali sono tenute ad organizzare iniziative               
formative prevalentemente di pratica clinica e di stretta attinenza             
con l'attivita' del medico di CA, consistenti in almeno 4 incontri              
annui (per un totale di 20 ore circa/40), organizzati in corsi,                 
stage, attivita' teorico-pratiche, attivita' seminariali. La parte              
pubblica si impegna ai fini del riconoscimento di tale attivita' nei            
crediti formativi (ECM).                                                        
Applicazioni convenzionali                                                      
Massimali                                                                       
L'incarico a tempo indeterminato di continuita' assistenziale avviene           
per un minimo di 12 ore ed un massimo di 24 ore settimanali (104                
mensili) presso la stessa Azienda.                                              
Le Aziende, in presenza di particolari esigenze e nell'ottica di un             
ampliamento di disponibilita' e di utilizzo del medico quale risorsa            
per una migliore organizzazione e stabilizzazione del sistema,                  
concordano con i medici di CA, un monte orario mensile pari a 120 ore           
("plus orario"). In tal caso, tutte le ore prestate fino a 120, sono            
remunerate con i medesimi importi previsti per le ore fino a 104 e              
non incidono nell'applicazione delle riduzioni che attengono l'orario           
di incarico (massimali di scelta per il medico incaricato a tempo               
indeterminato per la medicina generale o la pediatria, incarichi di             
attivita' territoriali programmate, Medicina dei servizi, svolgimento           
di altre attivita' compatibili). Ulteriori ore necessarie oltre le              
120, sono definite in sede aziendale.                                           
Sostituzioni ed incarichi provvisori                                            
II medico titolare di incarico di continuita' assistenziale puo'                
sostituire un medico di assistenza primaria con piu' di 500 o 649               
assistiti (o un pediatra di libera scelta con piu' di 266 o 345                 
assistiti) solo per brevi periodi e comunque per non piu' di 30                 
giorni consecutivi.                                                             
Per assicurare la copertura dei turni di servizio, per particolari              
situazioni dovute alla carenza di medici titolari o assenti, in                 
deroga ai termini previsti dal comma 3, le Aziende Unita' sanitarie             
locali possono attribuire incarichi provvisori o di sostituzione                
della durata di sei mesi, rinnovabili dopo un'interruzione di almeno            
10 giorni.                                                                      
Compiti del medico                                                              
II medico di continuita' assistenziale puo' eseguire le prestazioni             
aggiuntive previste dalla lettera A del nomenclatore tariffario di              
cui all'Allegato D, registrando per ciascuna prestazione la data di             
effettuazione, il cognome e nome dell'assistito, l'indirizzo, il                
codice regionale o il codice fiscale.                                           
Ai fini del pagamento il medico dovra' presentare all'Azienda il                
riepilogo delle prestazioni effettuate nel mese precedente. Gli                 
emolumenti riferiti alle prestazioni aggiuntive non possono superare            
mensilmente il 16,60% dei compensi corrisposti al medico a titolo di            
onorario professionale.                                                         
I medici della CA possono eseguire, senza autorizzazione sanitaria,             
anche una endovenosa singola, retribuita come la fleboclisi unica               
urgente.                                                                        
 La segnalazione personale diretta al medico di assistenza primaria o           
al pediatra di libera scelta che ha in carico un assistito di                   
particolare complessita' deve contenere almeno i seguenti elementi:             
ora dell'intervento, dati del paziente, quadro clinico rilevato,                
provvedimenti terapeutici effettuati e motivazioni dell'eventuale               
modifica di terapia in atto, proposta di ricovero effettuata o                  
richiesta di intervento alla centrale operativa del 118.                        
La redazione di certificazioni non obbligatorie, se richieste                   
direttamente dal cittadino, saranno a carico dello stesso secondo               
tariffe definite in base a parametri ordinistici.                               
Organizzazione della reperibilita'                                              
La possibilita' di attivare turni di reperibilita' domiciliare, a               
livello aziendale e non strettamente correlati ai punti ed alle sedi            
continuita' assistenziale, e' rimessa ai Responsabili aziendali del             
settore, in considerazione delle diverse modalita' organizzative                
delle singole Aziende e tenuto conto delle diverse esigenze nei vari            
periodi dell'anno. Si concorda di compensare il turno di                        
reperibilita' con una somma forfetaria di 18 Euro, estendendo le                
fascie orarie di cui all'art. 56, comma 1 del DPR 270/00 al totale              
delle ore del turno di servizio.                                                
Trattamento economico                                                           
Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 52, commi 8 e 11,             
e' corrisposto al medico di continuita' assistenziale (titolare,                
sostituto o con incarico provvisorio) un compenso per ogni ora di               
incarico pari a Lire 1.713 (pari a 0,88 Euro) con decorrenza                    
1/1/2000.                                                                       
Le ore di attivita' prestate nelle giornate festive e negli orari               
sotto indicati saranno retribuite con una maggiorazione di 12 Euro              
lordi/ora:                                                                      
- 1 gennaio ore 8-20;                                                           
- Pasqua ore 8-20; 20-8;                                                        
- Lunedi' di Pasqua ore 8-20;                                                   
- 1 maggio ore 8-20;                                                            
- 15 agosto ore 8-20;                                                           
- 24 dicembre ore 20-8;                                                         
- 25 dicembre ore 8-20; 20-8;                                                   
- 26 dicembre ore 8-20;                                                         
- 31 dicembre ore 20-8.                                                         
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi                         
Le Aziende Unita' sanitarie locali sono tenute a fornire al medico di           
continuita' assistenziale l'automezzo di servizio. Qualora l'Azienda            
sanitaria locale per motivi eccezionali o per temporanee                        
indisponibilita', non sia in grado di provvedere e richieda al medico           
di utilizzare il proprio automezzo, lo stesso deve essere                       
adeguatamente assicurato da parte dell'Azienda.                                 
Anche l'aumento del premio assicurativo dovuto all'incremento della             
classe di merito del "Bonus-malus", in caso di sinistro provocato dal           
conducente del veicolo, e' rifuso al medico di CA che utilizzi la               
propria auto per lo svolgimento del servizio di CA, in carenza di               
auto fornite dalla Azienda Unita' sanitaria locale. Al riguardo, il             
medico dovra' presentare specifica dichiarazione della Compagnia                
Assicuratrice, con espresso riferimento al sinistro stesso.                     
Le Aziende sanitarie locali inoltre, provvedono alla copertura                  
assicurativa contro i danni da responsabilita' professionale verso              
terzi. Ai medici deve essere data opportuna informazione                        
relativamente ai termini ed alle modalita' di copertura di detta                
assicurazione.                                                                  
Idoneita' delle sedi                                                            
Le Aziende Unita' sanitarie locali devono assicurare idonee sedi per            
l'espletamento del servizio di continuita' assistenziale. In tal                
senso si rileva che l'Assessorato ha gia' invitato le aziende ad                
effettuare una verifica presso tutte le sedi di erogazione del                  
servizio di continuita' assistenziale e a provvedere agli opportuni             
interventi di adeguamento ambientale e strutturale.                             
Sospensione del rapporto e dell'attivita' convenzionale                         
prevista, per i titolari di incarico a 24 ore settimanali, la                   
sospensione parziale dell'attivita' di continuita' assistenziale, non           
inferiore al 50% dell'orario di incarico settimanale, per le                    
motivazioni e la durata indicate al comma 3. La riduzione                       
dell'attivita' si realizza con la diminuzione dei turni o,                      
compatibilmente con le esigenze di organizzazione del servizio, con             
la riduzione delle ore di turno.                                                
Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro            
modalita' di erogazione.                                                        
In relazione a quanto previsto dal comma 9, relativamente alla                  
determinazione dei contingenti di medici da esonerare dalla                     
partecipazione a scioperi di categoria, si concorda che i medici da             
esonerare debbano essere individuati tra quelli inseriti nei turni              
interessati dallo sciopero, assicurando la presenza di almeno il 70%            
dei medici.                                                                     
Decorrenza degli istituti contrattuali                                          
II compenso per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 52,               
commi 8 e 11, decorre dall'1/1/2000, l'incentivazione per le giornate           
"superfestive" decorre dall'1/1/2002. Per ogni altro istituto si fa             
riferimento alla validita' dell'accordo.                                        
Dichiarazione a verbale                                                         
Al fine di facilitare il reclutamento di medici per l'attivita' di              
continuita' assistenziale, si conferma l'impegno a promuovere, in               
sede di rinnovo della convenzione nazionale, la revisione delle                 
disposizioni per l'accesso alla medesima, un maggior riconoscimento             
del servizio prestato in qualita' di incaricato/sostituto ai fini               
dell'iscrizione nella graduatoria, la revisione delle disposizioni              
sull'incompatibilita', quanto meno per il superamento di alcuni degli           
attuali vincoli e limitazioni, anche orarie.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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