LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA
Art. 8
Adeguamento dei Regolamenti comunali
1. I Regolamenti comunali si adeguano alle disposizioni contenute
nella presente legge entro il termine di quattro mesi dalla sua
entrata in vigore, trascorso il quale cessano di avere applicazione
per la parte relativa al rilascio del libretto sanitario, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 7.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 giugno 2003 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 424 del 17 marzo 2003; oggetto consiliare n. 4289 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 2003;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 233 in data 1 aprile 2003;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e
Politiche sociali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 del 22
maggio 2003, con relazione scritta del Consigliere Rivi.
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2003,
atto n. 106/2003.