DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2003, n. 1054
Direttiva concernente indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unita' geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi - Art. 30, comma 3 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;
considerato:
- che la nuova disciplina, all'art. 30, comma 3, prevede, in deroga
al comma 1 dello stesso articolo, la possibilita' di autorizzare gli
scarichi delle acque derivate dalla produzione di idrocarburi nella
stessa falda di provenienza degli idrocarburi stessi;
- che la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema
regionale e locale" ed in particolare l'art. 111, comma 2, che al
punto b) delega alle Province il rilascio dell'autorizzazione allo
scarico nelle unita' geologiche profonde delle acque risultanti
dall'estrazione di idrocarburi;
valutato:
- che il DLgs 152/99, confermando lo spirito della legislazione
precedente, stabilisce che l'ambito di competenza dell'ente
autorizzante e' relativo esclusivamente alla tutela delle acque
sotterranee mentre per gli aspetti legati allo sfruttamento minerario
dei giacimenti ed alla corretta esecuzione e dei pozzi di estrazione
e di reiniezione vige l'obbligo di autorizzazione mineraria da
rilasciarsi dal competente Ufficio Nazionale Minerario per gli
Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG);
- che, per quanto riguarda le norme tecniche di riferimento nella
valutazione delle modalita' dello scarico, resta vigente la delibera
del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 - Allegato 5, recante
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
rilevato:
- che la Regione Emilia-Romagna sulla base delle previgenti norme ha
rilasciato autorizzazioni allo scarico nelle unita' geologiche
profonde e che dette autorizzazioni riguardano campi petroliferi
ubicati in varie province della regione;
- che, per quanto riguarda la validita' delle autorizzazioni, ai
sensi dell'art. 62, comma 11 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, i
titolari degli scarichi esistenti e autorizzati sono tenuti a
richiedere l'autorizzazione in conformita' al decreto entro quattro
anni dalla sua entrata in vigore ossia entro il 13 giugno 2003;
ritenuto necessario dare seguito a quanto stabilito dall'art. 111,
comma 3, assumendo una direttiva che fornisca alle Province gli
indirizzi per esercitare una gestione coordinata ed omogenea della
materia e consenta loro di attuare la delega in tempi brevi sulla
base di quanto previsto all'art. 62, comma 11, del medesimo decreto;
rilevato inoltre che nell'ambito degli indirizzi suddetti si rende
necessario caratterizzare anche sotto il profilo tecnico le acque
risultanti dall'estrazione degli idrocarburi che possono essere
scaricate mediante reiniezione nelle unita' geologiche profonde,
definendone nel contempo i requisiti in relazione al processo
estrazione e purificazione degli stessi, nonche' le prescrizioni
autorizzative specifiche e le modalita' di controllo delle
caratteristiche quali - quantitative delle acque scaricate al fine di
garantire che le stesse non interferiscano ovvero non raggiungano
altri sistemi idrici;
ritenuto pertanto per le motivazioni suddette di adottare un nuovo
provvedimento in sostituzione della precedente direttiva adottata con
deliberazione della Giunta regionale 584/00, integrandone i contenuti
in relazione alle esigenze sopra richiamate;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma,
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, la direttiva allegata al presente
atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, concernente gli
indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle
unita' geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione
degli idrocarburi, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del DLgs 11 maggio
1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole";
2) di pubblicare la presente deliberazione con l'allegata direttiva
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle
unita' geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione
degli idrocarburi
1 - Finalita' e ambito di applicazione
Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea delle
funzioni autorizzative in capo alle province ai sensi dell'art. 112 -
comma 2 lettera b) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, con la presente
direttiva si forniscono gli indirizzi concernenti il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico nelle unita' geologiche profonde delle
acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi, mediante
reiniezione, secondo le indicazioni fissate dall'art. 30 - comma 3
del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, in seguito
denominato decreto.
Le autorizzazioni di cui trattasi si intendono riferite alle
situazioni nelle quali si concretizza effettivamente la fattispecie
dello scarico definito come "qualsiasi immissione diretta tramite
condotta . . . . . . " dall'art. 2 del decreto ossia per i casi in
cui le acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi, come
definite al successivo punto 2, sono scaricate direttamente tramite
condotta nelle unita' geologiche di provenienza o in unita' dotate
delle stesse caratteristiche che li contengano o li abbiano
contenuti. Qualora la continuita' tra il processo di estrazione e lo
scarico rappresentata dalla condotta o dall'insieme di condotte venga
interrotta, tali acque si caratterizzano come rifiuti liquidi. Ai
fini del loro smaltimento si applicano le disposizioni previste dal
DLgs 22/97 in materia di rifiuti.
Le presenti disposizioni, pertanto, trovano applicazione alle acque
risultanti dall'estrazione degli idrocarburi derivanti dai
campi/centri di produzione (centrali gas e centrali olio minerale) o
dai centri di stoccaggio e scaricate mediante reiniezione nei
giacimenti a terra ovvero agli scarichi effettuati nella predetta
unita' sulla terra ferma di acque derivanti dai pozzi di
estrazione/piattaforme a mare.
2 - Individuazione e caratterizzazione delle acque risultanti
dall'estrazione degli idrocarburi
In deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo previsto dall'art. 30 - comma 1 del decreto, le acque
risultanti dall'estrazione degli idrocarburi possono trovare recapito
nelle unita' geologiche profonde dalle quali gli idrocarburi sono
stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche
che contengano o abbiano contenuto idrocarburi. Lo scarico delle
predette acque e' soggetto a preventiva autorizzazione da rilasciarsi
da parte delle Province nel rispetto dei seguenti requisiti di
carattere generale:
1) Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre
sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle
derivanti dalla separazione degli idrocarburi.
2) Le acque di scarico non devono raggiungere altri sistemi idrici
ovvero compromettere altri ecosistemi.
Ai fini della verifica delle condizioni richiamate ai precedenti
punti 1) e 2) si avranno a riferimento i seguenti elementi di
valutazione:
a) Il processo di estrazione e purificazione degli idrocarburi nelle
sue diverse fasi. L'esigenza e' quella di individuare correttamente
le fasi del processo produttivo che, ad esempio nel caso di
giacimenti di gas naturale (metano), consentono di "trasformare" il
fluido iniziale in pressione, composto in prevalenza da metano,
vapore acqueo, gasolina ed altre sostanze di trascinamento, in metano
anidro idoneo per esser immesso nella rete di distribuzione e
commercializzato. Con riferimento ai giacimenti di gas naturale la
prima fase del processo e' quella della separazione per via fisica
delle fasi liquide in esso contenute (acque di strato e gasolina)
mediante l'ausilio di apparecchiature (separatori) nelle quali si
sfrutta l'espansione del gas e la relativa condensazione per
separazione meccanica ovvero per raffreddamento delle frazioni
liquide. L'esito del processo di separazione da' luogo a: - gas
metano ancora ricco di vapore acqueo; - "gasolina" costituita da
miscela di idrocarburi; - "acqua di strato" ossia l'acqua salmastra
detta anche "acqua fossile" presente originariamente nel giacimento.
In questa prima fase, il fluido iniziale viene separato nelle sue
componenti fondamentali (liquida e gassosa) senza aggiunta di
sostanze pericolose diverse da quelle presenti in origine, fatta
salva in alcuni casi la necessita' di iniettare sostanze
anticongelanti (in genere il dietilenglicol) per contrastare la
formazione di ghiaccio nelle linee e nelle attrezzature (formazione
di idrati allo stato solido), dovuta alle diverse condizioni di
pressione; per variazione di pressione di norma superiori a 30
Kg/cmq. e' richiesto l'uso di anticongelanti. Il tenore di queste
sostanze nelle acque di strato e' fortemente influenzato dalle
caratteristiche del giacimento e dalle condizioni di esercizio, in
particolare dalla variazione dei valori di pressione che si registra
nella normale conduzione dell'impianto di estrazione. Tale
variabilita' risulta particolarmente marcata nelle centrali di
stoccaggio che risentono delle diverse caratteristiche del gas legate
alla diversa provenienza territoriale e del diverso grado di utilizzo
connesso alle esigenze di commercializzazione (stagionalita' dei
consumi). Prima della loro reiniezione, qualora necessario, le acque
di strato subiscono un processo di filtrazione meccanica per la
separazione del materiale solido eventualmente presente che potrebbe
danneggiare le pompe di mandata per il convogliamento delle acque
stesse alla testata del pozzo di reiniezione. Successivamente il gas
naturale ricco di vapore acqueo viene sottoposto ad un vero e proprio
processo di deumidificazione per la completa separazione del vapore
acqueo. Tali operazioni avvengono mediante aggiunta di sostanze
specifiche (glicol etilenici) all'interno di colonne di
disidratazione con produzione di gas naturale anidro destinato alla
commercializzazione e glicole arricchito in acqua. Quest'ultimo viene
sottoposto a recupero mediante distillazione per essere reimmesso nel
ciclo di disidratazione mentre le acque di risulta contenenti, di
norma concentrazioni rilevanti di glicol etilenici devono essere
destinate allo smaltimento. Con riferimento ai giacimenti di greggio
(olio minerale) i processi di trattamento riguardano l'eliminazione
della frazione acquosa (acqua di strato) contenuta nell'olio minerale
nonche' le componenti gassose volatili (stabilizzazione). La
separazione delle acque di strato avviene sfruttando le diverse
caratteristiche fisiche delle fasi: per esigenze di efficienza del
processo di separazione e' comunque necessario aggiungere appropriate
sostanze chimiche "sequestranti". Le acque di strato cosi' ottenute
pur risultando di norma ad elevata salinita' presentano bassi tenori
di idrocarburi disciolti e sono sostanzialmente prive di altre
sostanze contaminanti.
b) L'individuazione delle "acque risultanti dall'estrazione degli
idrocarburi" e degli altri rifiuti liquidi prodotti dai processi di
purificazione. In relazione a quanto disposto dall'art. 30 - comma 3
del decreto le "acque risultanti dalla estrazione degli idrocarburi",
per le quali e' possibile effettuare lo scarico nelle unita'
geologiche profonde, non devono contenere altre acque di scarico o
altre sostanze pericolose diverse da quelle derivanti dal processo di
separazione. A fronte delle considerazioni di cui alla precedente
lettera a) rientrano nella fattispecie suddetta: I. le acque di
strato derivanti dalla separazione fisica (condensazione) e
separazione meccanica dei liquidi derivanti dai fluidi in pressione
estratti dai giacimenti di gas naturale; II. le acque di strato
derivanti dalla eliminazione mediante processi fisici di separazione
della frazione acquosa dall'olio minerale estratto dai giacimenti di
greggio. Al riguardo, si ritiene che la presenza in tali acque di
sostanze chimiche quali glicol etilenico e sequestranti per oli, per
le esigenze strettamente necessarie alla fase di estrazione sopra
richiamata non pregiudichi la loro qualificazione in quanto il loro
utilizzo e' da ritenersi indispensabile al corretto svolgimento del
processo di estrazione medesimo. Sotto questo profilo occorre
altresi' tenere presente che sulla base delle "Norme tecniche per lo
scarico nel sottosuolo limitatamente alle unita' geologiche profonde"
- punto 3 deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per
la Tutela delle acque dall'inquinamento, al fine di garantire
l'efficacia delle modalita' di scarico prescelta e' necessario
utilizzare sostanze atte a prevenire possibili effetti avversi sul
sistema di scarico (ad esempio l'azione corrosiva di origine
batterica), quali biocidi e inibitori di corrosione. Tali additivi
sono di norma inseriti a valle del processo di filtrazione meccanica
in precedenza richiamato; il tenore di queste sostanze nelle acque
scaricate mediante reiniezione dipende strettamente dalle condizioni
di esercizio, dalla tecnica di iniezione utilizzata (continua a dosi
contenute - discontinua a dosi piu' significative) nonche' dalle
caratteristiche/grado di usura dell'impianto di reiniezione (impianti
con tempi di esercizio piu' lunghi richiedono un maggiore utilizzo di
queste sostanze rispetto ad impianti recenti). Le acque di strato
contenenti le sostanze additive suddette sono qualificabili a tutti
gli effetti come "acque derivanti dalla separazione degli
idrocarburi" che possono essere scaricate mediante reiniezione nelle
unita' geologiche profonde, ai sensi dell'art. 30 - comma 3 del
decreto. Ai fini della caratterizzazione delle sostanze additive, il
titolare della richiesta di autorizzazione e' tenuto a presentare una
specifica dichiarazione dalla quali risulti: - l'elenco delle
sostanze additive utilizzate (formula e denominazione secondo la
nomenclatura chimica, specificazione del principio attivo)
accompagnate dalle schede tecniche di sicurezza; - la concentrazione
delle sostanze utilizzate nelle acque di strato di cui ai precedenti
punti I e II valutata su un numero significativo e rappresentativo di
determinazioni analitiche. La dichiarazione suddetta costituisce
prescrizione di riferimento del provvedimento di autorizzazione ai
fini dell'esecuzione delle attivita' di controllo da parte degli
organi competenti. Oltre alla predetta dichiarazione sono fornite le
informazioni dei corrispondenti prodotti commerciali utilizzati, che
potranno anche essere modificati nell'arco di validita'
dell'autorizzazione purche' rimangano inalterate le sostanze additive
e i principi attivi. I processi di trattamento/purificazione degli
idrocarburi di cui al precedente punto 1, lettera a), danno luogo
altresi' ad acque reflue o rifiuti liquidi derivanti dai medesimi
processi ed in particolare: III. le acque arricchite in glicole
derivanti dal processo di deumidificazione del gas naturale dopo la
fase di separazione meccanica; IV. le acque con tenori piu' o meno
elevati di glicol etilenico derivanti dall'impianto di recupero del
glicol proveniente dal processo di deumidificazione; V. le eventuali
acque derivanti dai sistemi di trattamento specifici degli oli
minerali diversi dai processi fisici di separazione della frazione
acquosa. In ragione delle considerazioni fin qui richiamate,
pertanto, tali reflui per caratteristiche e provenienza, non sono
qualificabili come "acque derivanti dalla separazione degli
idrocarburi" idonee ad essere smaltite nelle unita' geologiche di
provenienza, bensi' afferiscono alla categoria dei rifiuti liquidi o
delle acque reflue di processo. Le operazioni connesse alla loro
gestione sono soggette a seconda delle modalita' di smaltimento alle
disposizioni del DLgs 22/97 o del DLgs 152/99 e successive modifiche.
3 - Unita' geologiche profonde e unita' di analoghe caratteristiche
In linea generale con il termine "unita' geologiche profonde" si
definiscono strutture porose, di adeguata capacita', arealmente e
verticalmente isolate dalla circolazione idrica sotterranea mediante
appropriate barriere geologiche impermeabili. Tali corpi geologici,
collocati di norma a notevoli profondita' (oltre 1000 metri sotto il
livello del mare), denominati anche rocce serbatoio sono in genere
saturati da fluidi (idrocarburi liquidi o gassosi) ed acque di
elevata salinita'.
Lo sfruttamento per fini minerari dei corpi geologici suddetti,
disciplinato dalle specifiche disposizioni in materia, e' subordinato
al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del competente
Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia
(UNMIG). Analoga autorizzazione mineraria e' prevista per la
reiniezione delle acque di strato nelle unita' geologiche di
provenienza degli idrocarburi stessi o in unita' dotate delle stesse
caratteristiche che li contengano o li abbiano contenuti.
Il rilascio dell'autorizzazione mineraria comporta l'accertamento
relativo al fatto che il sistema in cui si reiniettano le "acque
derivanti dalla separazione degli idrocarburi" e' geologicamente
chiuso e che l'operazione di reiniezione e' correttamente eseguita.
Ai fini dello scarico delle "acque derivanti dalla separazione degli
idrocarburi" mediante reiniezione nelle unita' geologiche profonde
devono essere verificati i presupposti e le condizioni previste
dall'art. 30 - comma 3 del decreto, con particolare riferimento alle
condizioni di isolamento dei diversi corpi geologici ed alla garanzia
che le stesse acque non possano raggiungere altri sistemi idrici.
Tale verifica avra' a riferimento i seguenti elementi:
a) le condizioni iniziali di isolamento areale e verticale dei corpi
geologici profondi e/o unita' interessate;
b) il mantenimento delle condizioni di isolamento a completamento
del/i pozzo/i di reiniezione attraverso la valutazione degli
andamenti verticali dei valori di pressione tra livelli adiacenti
nonche' la valutazione della cementazione del pozzo e del suo grado
di usura;
c) la compatibilita' delle acque scaricate rispetto ai livelli di
reiniezione. Sulla base della disponibilita' dei dati relativi ai
diversi livelli, tale compatibilita' sara' di norma definita
dall'appartenenza delle acque agli stessi corpi geologici;
d) la valutazione delle pressioni di esercizio in relazione alle
pressioni di fratturazione calcolate e verificate in sede esecutiva,
anche sulla base dei fattori di sicurezza applicati.
Gli elementi di valutazione suddetti e la relativa documentazione di
supporto comprensiva dell'autorizzazione mineraria rilasciata
dall'UNMIG e della caratterizzazione quali-quantitativa delle acque
di strato consentono di valutare da parte dell'autorita' competente
l'esistenza delle condizioni previste dal citato art. 30 - comma 3
del decreto.Al fine di prevenire eventuali fenomeni di migrazione
delle acque reiniettate, considerato il completo isolamento
strutturale dei corpi geologici, si ritiene necessario eseguire le
seguenti procedure di controllo:
- monitoraggio delle pressioni di testa pozzo o di mandata -
garantendo in tal modo il non superamento della pressione di
fratturazione di livello - e delle pressioni di strato sui livelli
completati;
- controllo della pressione di fondo pozzo con frequenza annuale;
- prove di iniezione con l'uso di traccianti non radioattivi in
condizione di esercizio di pressione e portata. I risultati di tali
prove sono allegate alla domanda di autorizzazione allo scarico; le
stesse sono ripetute ogni qualvolta sia richiesto il rinnovo
dell'autorizzazione.
Le procedure suddette sono da ritenersi di norma sufficienti a
garantire che le acque di scarico non interferiscano ovvero non
raggiungano altri sistemi idrici. In presenza di particolari
condizioni geologiche, caratterizzate da limitati spessori di
separazione fra le unita' geologiche profonde e le acque dolci
sovrastanti, la Provincia puo' richiedere la realizzazione di uno o
piu' piezometri per il monitoraggio degli acquiferi contenenti acque
dolci. A tal fine puo' essere previsto l'utilizzo di piezometri
esistenti qualora ritenuti idonei allo scopo da parte della medesima
Provincia.
L'ubicazione e le caratteristiche degli eventuali piezometri sono
preventivamente concordati fra il soggetto richiedente
l'autorizzazione allo scarico e la Provincia, sentiti i competenti
Servizi tecnici regionali.
4 - Elementi documentali della domanda di autorizzazione/prescrizioni
autorizzative
Ferme restando le modalita' e le procedure autorizzative da definirsi
da parte delle Provincie, con la presente direttiva si forniscono
alcune indicazioni sulla documentazione tecnica di base a supporto
della domanda di autorizzazione e sulle prescrizioni minime da
inserirsi nel provvedimento di autorizzazione.
4.1 Elementi tecnico documentali
Di seguito e' formulato l'elenco minimo delle informazioni tecniche
descrittive che devono accompagnare la richiesta di autorizzazione al
fine di disporre di un congruo numero di elementi di valutazione in
sede di istruttoria.
La richiesta di autorizzazione allo scarico mediante reiniezione
nelle unita' geologiche profonde ai sensi dell'art. 30 - comma 3 del
decreto e' da riferirsi espressamente alle "acque derivanti dalla
separazione degli idrocarburi" come definite al precedente punto 2.
lettera b). La stessa richiesta individua univocamente:
- la denominazione dell'impianto fisso di produzione distinguendo le
tipologie: "campo/centro olio", "campo/centrale gas", "campo/centrale
stoccaggio";
- la denominazione e le coordinate geografiche del/dei pozzo/i
utilizzati per le operazioni di reiniezione ed il relativo
campo/centrale/centro di appartenenza, qualora diverso da quello di
produzione;
- la denominazione e l'identificazione del livello/i di reiniezione
effettivamente utilizzabili e le relative caratteristiche in
relazione alla colonna di produzione del pozzo;
- i quantitativi di "acque derivanti dalla separazione di
idrocarburi" da reiniettare espressi in mc./anno nonche' le portate
medie giornaliere in condizioni di esercizio (mc./giorno) relative al
pozzo per il quale si richiede l'autorizzazione.
Elaborati tecnici da allegare alla richiesta di autorizzazione:
1) relazione di sintesi non tecnica contenente gli elementi di
valutazione di cui al precedente punto 3 - lettere a), b), c) e d)
necessari alla verifica delle condizioni previste dall'art. 30 -
comma 3 del decreto;
2) schema di flusso del processo di formazione dello scarico con
l'evidenziazione delle differenti linee di flusso, delle fasi di
separazione meccanica, dei punti di inserimento degli additivi
(glicol etilenico, biocida, inibitore di corrosione, sequestranti per
oli) nonche' del campo/centrale di appartenenza dell'impianto di
produzione fisso, del sistema di separazione e del pozzo di
reiniezione. Sono altresi' evidenziati i punti di campionamento
utilizzati per il programma di monitoraggio da eseguirsi ai sensi del
successivo punto 4.2 ;
3) copia dell'autorizzazione mineraria rilasciata dall'UNMIG;
4) schema dettagliato del giacimento in scala 1:25.000 con sezioni in
scala appropriata che garantiscano una lettura coerente della
struttura del giacimento stesso, avendo a riferimento le procedure
adottate nell'ultimo studio disponibile;
5) suddivisione in pools e in settori strutturali compartimentali
idraulicamente con ben evidenziate le differenti OWC o GWC e indicate
le pressioni statiche medie originali;
6) schema di completamento del pozzo da utilizzare per la reiniezione
completo di log di cementazione della colonna di produzione;
7) grafici delle prove di iniettivita', con calcolo della capacita'
iniettiva della formazione, dell'indice di iniettivita' e condizioni
di skin. Per i nuovi pozzi di reiniezione detti grafici sono
trasmessi entro sei mesi dal rilascio del provvedimento;
8) caratteristiche petrofisiche del reservoir utilizzato per la
reiniezione;
9) calcolo degli incrementi di pressione relativi al livello in cui
avviene l'iniezione, nell'ambito del compartimento di cui fa parte il
livello stesso;
10) previsione dell'andamento della pressione e dei OWC/GWC nei pozzi
limitrofi durante la fase di iniezione;
11) misure di controllo previste anche in relazione alle prescrizioni
autorizzative;
12) caratteristiche chimico-fisiche delle acque di strato immesse,
con misure dei parametri della facies idrochimica, dei solidi sospesi
e degli idrocarburi totali;
13) dichiarazione attestante l'elenco delle sostanze additive
utilizzate, i relativi prodotti commerciali accompagnate dalle schede
tecniche di sicurezza nonche' le relative concentrazioni nelle acque
scaricate, valutate su un numero significativo e rappresentativo di
determinazioni analitiche. Qualora non previsto dalle schede di
sicurezza si dovranno indicare i rapporti % delle sostanze attive e
le metodiche analitiche di riferimento per la determinazione del
biocida e dell'inibitore di corrosione.
4.2 Prescrizioni autorizzative
Fermi restando i contenuti tecnico-prescrittivi del provvedimento di
autorizzazione da definirsi da parte delle Province anche in
relazione alla specificita' del singolo scarico, di seguito sono
riportate alcune prescrizioni di base da inserire nel provvedimento
di autorizzazione per agevolare la fase di controllo.
Durante la fase di esercizio dovranno essere effettuate con la
frequenza indicata le seguenti verifiche:
1) portata e pressione di testa pozzo con frequenza giornaliera anche
attraverso sistemi di misura in continuo. Tali misurazioni dovranno
essere appositamente registrate e archiviate;
2) quantitativi di "acqua derivante dalla separazione degli
idrocarburi" prodotta nell'impianto fisso ed i quantitativi di quella
immessa nel pozzo oggetto di autorizzazione con frequenza
giornaliera. Tali misurazioni dovranno essere appositamente
registrate e archiviate presso il campo/centrale di appartenenza del
pozzo di reiniezione in modo da rendere chiaramente identificabili e
verificabili, da parte degli organi di controllo, i tempi ed i ratel
di produzione e scarico;
3) monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque
reiniettate, con misure a frequenza mensile dei parametri della
facies idrochimica, del contenuto in solidi sospesi e in idrocarburi
nonche' del glicoldietilenico, del biocida, dell'inibitore di
corrosione e dei sequestranti per oli. Con frequenza bimestrale lo
"status analitico" dei predetti controlli e' trasmesso alla Provincia
ed alla Sezione provinciale ARPA competenti per territorio; fatto
salvo quanto previsto al successivo punto 4) gli esiti delle
determinazioni analitiche sono resi disponibili a richiesta delle
autorita' competenti. Nel primo anno di validita' del provvedimento
di autorizzazione, il monitoraggio delle acque reiniettate per la
determinazione del contenuto di glicoldietilenico, biocida, inibitore
di corrosione e sequestranti per oli sara' effettuato con frequenza
quindicinale. A completamento del predetto programma annuale, la
Provincia e l'ARPA provvedono alla valutazione dei relativi esiti per
definirne il livello di concentrazione, da confrontarsi con la
dichiarazione di cui al precedente punto 13. Qualora detto confronto
evidenzi discordanze significative, i livelli di concentrazione
soglia previsti al successivo punto 9) saranno rivisti sulla base del
nuovo quadro conoscitivo;
4) i dati e le misurazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono
registrati su apposito registro vidimato dalla Provincia e trasmessi
con frequenza annuale alla Provincia ed alla Sezione provinciale ARPA
competenti per territorio. I medesimi dati sono forniti anche su
supporto informatico. L'archivio dati conterra' almeno i seguenti
elementi informativi: - monitoraggio . . . . . . . . . .
pozzi-reiniezione - art. 30 - comma 3 . . . . . . . . . . sigla
provincia . . . . . . . . . . anno di riferimento . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; - per ogni
pozzo di reiniezione oggetto del monitoraggio sono riportati i
seguenti gruppi informativi: campo centro olio, campo centrale gas,
campo centrale stoccaggio . . . . . . . . . . denominazione . . . . .
. . . . . localita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ; pozzo reiniezione . . . . . . . . . .
sigla . . . . . . . . . . denominazione . . . . . . . . . .
coordinate geografiche . . . . . . . . . . UTM . . . . . . . . . . X
UTM . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . quantita' acqua
reiniettata (metri cubi x anno) . . . . . . . . ; sistema di
controllo : parametri della facies idrochimica . . . . . . . . . .
solidi sospesi . . . . . . . . . . idrocarburi . . . . . . . . . .
glicoldietilenico . . . . . . . . . . biocidi . . . . . . . . . .
inibitori di corrosione . . . . . . . . . sequestranti per oli . . ;
elenco dei parametri monitorati con l'indicazione dei valori di
concentrazione relativi ai singoli campioni eseguiti nel corso
dell'anno; la registrazione di eventuali superamenti dei valori
soglia previsti dal provvedimento di autorizzazione;
5) verifica, ad intervalli di tempo concordati con i tecnici della
ditta richiedente, della congruita', rispetto alle previsioni
effettuate, dell'andamento della pressione e dei OWC/GWC nei pozzi
limitrofi del campo influenzati dal pozzo di iniezione;
6) ripetizione, con frequenza biennale, della prova di iniettivita'
del pozzo con gli stessi gradini utilizzati nella prova effettuata al
momento della presentazione della domanda, e ricalcolo degli indici.
Alla prova dovra' essere allegata una relazione in cui vengano
confrontate le prove effettuate in momenti diversi;
7) ripetizione del log di cementazione della colonna di produzione
ogniqualvolta, all'interno del periodo di autorizzazione, la ditta
richiedente effettui, per motivi legati ad altri interventi tecnici,
la rimozione temporanea dal pozzo delle attrezzature di iniezione.
Tale log dovra' essere allegato alla richiesta di rinnovo
dell'autorizzazione.
Inoltre le attivita' inerenti l'autorizzazione dovranno essere
effettuate nel rispetto delle seguenti modalita':
8) le quantita' annue di acque scaricate non dovranno superare i
quantitativi dichiarati nella richiesta di autorizzazione;
9) le sostanze additive impiegate nel processo di separazione e nella
reiniezione ed i relativi livelli di concentrazione soglia presenti
nelle acque reiniettate non dovranno essere difformi da quelli
indicati nella dichiarazione allegata alla richiesta di
autorizzazione ovvero da quelli eventualmente rivisti sulla base del
monitoraggio di cui al precedente punto 3). Nel caso tali soglie
vengano superate il titolare dell'autorizzazione provvedera' a darne
comunicazione alla Provincia ed a rivedere/analizzare le condizioni
di processo che possono aver generato tale anomalia. Tale condizione
comporta un aumento delle frequenze di analisi (analisi ogni due
giorni) sino al rientro negli intervalli delle concentrazioni di
riferimento. Qualora il rientro non sia conseguito entro i
successivi 30 giorni dalla data di accertamento, lo scarico delle
"acque derivanti dalla separazione degli idrocarburi" dovra' essere
sospeso; al riguardo provvede la Provincia con provvedimento
espresso;
10) lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre
sostanze pericolose diverse per quantita' e qualita' da quelle
derivanti dalla separazione degli idrocarburi descritte al precedente
punto 2) lettera b);
11) verifica con frequenza trimestrale dei sistemi di sicurezza e
controllo per evitare dispersione o fuga di sostanze inquinanti dalle
fase di estrazione/trattamento a quella di reiniezione. Al riguardo
e' redatta una relazione tecnica descrittiva degli avvenuti controlli
e dei relativi esiti che sara' trasmessa con frequenza annuale alla
Provincia ed alla Sezione provinciale ARPA.
5 - Controlli e flussi informativi
Le Province esercitano le funzioni di controllo di cui al DLgs 152/99
avvalendosi dell'ARPA, sulla base di programmi annuali
preventivamente definiti in relazione alla consistenza, alla natura
ed al tipo di autorizzazioni allo scarico nelle unita' geologiche
presenti nei rispettivi territori. Detto programma dovra' di norma
avere a riferimento le seguenti finalita':
a) verifica della corrispondenza delle misurazioni dei quantitativi
di acque prodotte e dei quantitativi reiniettati nel pozzo oggetto
dell'autorizzazione attraverso controlli semestrali da effettuarsi
presso i rispettivi campi/centri di produzione o stoccaggio;
b) verifica di quanto espresso nella dichiarazione presentata in sede
di richiesta dell'autorizzazione che costituisce parte integrante del
provvedimento autorizzativo, circa l'uso delle sostanze additive e
dei relativi livelli di concentrazione presenti nelle acque
reiniettate. Tale controllo dovra' prevedere il prelievo di due
campioni di acque di strato, almeno 2 volte l'anno, di cui uno
prelevato a valle della fase di separazione idrocarburi/acque di
strato ed uno immediatamente a monte della testa del pozzo di
reiniezione;
c) verifica sull'ottemperanza degli adempimenti e delle prescrizioni
previste dal provvedimento di autorizzazione.
Al fine di evadere il flusso informativo di cui all'art. 3 - comma 7
del DLgs 152/99, le Province sono tenute a fornire le informazioni
previste dal Decreto 18 settembre 2002 inerente le modalita' di
informazione sullo stato delle acque, con riferimento alle Schede 9 e
10 - Parte B - Settore 2. Il primo invio di dette informazioni,
relativo al triennio 2002-2004 e' effettuato entro l'1 marzo 2005;
gli ulteriori invii devono avvenire a scadenza triennale.