REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2003, n. 1054

Direttiva concernente indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unita' geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi - Art. 30, comma 3 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla               
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;                             
considerato:                                                                    
- che la nuova disciplina, all'art. 30, comma 3, prevede, in deroga             
al comma 1 dello stesso articolo, la possibilita' di autorizzare gli            
scarichi delle acque derivate dalla produzione di idrocarburi nella             
stessa falda di provenienza degli idrocarburi stessi;                           
- che la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema                 
regionale e locale" ed in particolare l'art. 111, comma 2, che al               
punto b) delega alle Province il rilascio dell'autorizzazione allo              
scarico nelle unita' geologiche profonde delle acque risultanti                 
dall'estrazione di idrocarburi;                                                 
valutato:                                                                       
- che il DLgs 152/99, confermando lo spirito della legislazione                 
precedente, stabilisce che l'ambito di competenza dell'ente                     
autorizzante e' relativo esclusivamente alla tutela delle acque                 
sotterranee mentre per gli aspetti legati allo sfruttamento minerario           
dei giacimenti ed alla corretta esecuzione e dei pozzi di estrazione            
e di reiniezione vige l'obbligo di autorizzazione mineraria da                  
rilasciarsi dal competente Ufficio Nazionale Minerario per gli                  
Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG);                                             
- che, per quanto riguarda le norme tecniche di riferimento nella               
valutazione delle modalita' dello scarico, resta vigente la delibera            
del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 - Allegato 5, recante             
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;                              
rilevato:                                                                       
- che la Regione Emilia-Romagna sulla base delle previgenti norme ha            
rilasciato autorizzazioni allo scarico nelle unita' geologiche                  
profonde e che dette autorizzazioni riguardano campi petroliferi                
ubicati in varie province della regione;                                        
- che, per quanto riguarda la validita' delle autorizzazioni, ai                
sensi dell'art. 62, comma 11 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, i                 
titolari degli scarichi esistenti e autorizzati sono tenuti a                   
richiedere l'autorizzazione in conformita' al decreto entro quattro             
anni dalla sua entrata in vigore ossia entro il 13 giugno 2003;                 
ritenuto necessario dare seguito a quanto stabilito dall'art. 111,              
comma 3, assumendo una direttiva che fornisca alle Province gli                 
indirizzi per esercitare una gestione coordinata ed omogenea della              
materia e consenta loro di attuare la delega in tempi brevi sulla               
base di quanto previsto all'art. 62, comma 11, del medesimo decreto;            
rilevato inoltre che nell'ambito degli indirizzi suddetti si rende              
necessario caratterizzare anche sotto il profilo tecnico le acque               
risultanti dall'estrazione degli idrocarburi che possono essere                 
scaricate mediante reiniezione nelle unita' geologiche profonde,                
definendone nel contempo i requisiti in relazione al processo                   
estrazione e purificazione degli stessi, nonche' le prescrizioni                
autorizzative specifiche e le modalita' di controllo delle                      
caratteristiche quali - quantitative delle acque scaricate al fine di           
garantire che le stesse non interferiscano ovvero non raggiungano               
altri sistemi idrici;                                                           
ritenuto pertanto per le motivazioni suddette di adottare un nuovo              
provvedimento in sostituzione della precedente direttiva adottata con           
deliberazione della Giunta regionale 584/00, integrandone i contenuti           
in relazione alle esigenze sopra richiamate;                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa                 
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma,               
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;           
su proposta dell'Assessore Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                     
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si                 
intendono integralmente richiamate, la direttiva allegata al presente           
atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, concernente gli                 
indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle                
unita' geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione               
degli idrocarburi, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del DLgs 11 maggio            
1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque                     
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE                      
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della                    
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                       
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole";                                                                      
2) di pubblicare la presente deliberazione con l'allegata direttiva             
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
Indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle                
unita' geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione               
degli idrocarburi                                                               
1 - Finalita' e ambito di applicazione                                          
Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea delle                 
funzioni autorizzative in capo alle province ai sensi dell'art. 112 -           
comma 2 lettera b) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, con la presente             
direttiva si forniscono gli indirizzi concernenti il rilascio delle             
autorizzazioni allo scarico nelle unita' geologiche profonde delle              
acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi, mediante                       
reiniezione, secondo le indicazioni fissate dall'art. 30 - comma 3              
del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, in seguito              
denominato decreto.                                                             
Le autorizzazioni di cui trattasi si intendono riferite alle                    
situazioni nelle quali si concretizza effettivamente la fattispecie             
dello scarico definito come "qualsiasi immissione diretta tramite               
condotta . . . . . . " dall'art. 2 del decreto ossia per i casi in              
cui  le acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi, come                   
definite al successivo punto 2, sono scaricate direttamente tramite             
condotta nelle unita' geologiche di provenienza o in unita' dotate              
delle stesse caratteristiche che li contengano o li abbiano                     
contenuti. Qualora la continuita' tra il processo di estrazione e lo            
scarico rappresentata dalla condotta o dall'insieme di condotte venga           
interrotta, tali acque si caratterizzano come rifiuti liquidi. Ai               
fini del loro smaltimento si applicano le disposizioni previste dal             
DLgs 22/97 in materia di rifiuti.                                               
Le presenti disposizioni, pertanto, trovano applicazione alle acque             
risultanti dall'estrazione degli idrocarburi derivanti dai                      
campi/centri di produzione (centrali gas e centrali olio minerale) o            
dai centri di stoccaggio  e scaricate mediante reiniezione nei                  
giacimenti a terra ovvero agli scarichi effettuati nella predetta               
unita' sulla terra ferma di acque derivanti dai pozzi di                        
estrazione/piattaforme a mare.                                                  
2 - Individuazione e caratterizzazione delle acque risultanti                   
dall'estrazione degli idrocarburi                                               
In deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel           
sottosuolo previsto dall'art. 30 - comma 1 del decreto, le acque                
risultanti dall'estrazione degli idrocarburi possono trovare recapito           
nelle unita' geologiche profonde dalle quali gli idrocarburi sono               
stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche             
che contengano o abbiano contenuto idrocarburi. Lo scarico delle                
predette acque e' soggetto a preventiva autorizzazione da rilasciarsi           
da parte delle Province nel rispetto dei seguenti requisiti di                  
carattere generale:                                                             
1) Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre                 
sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle                
derivanti dalla separazione degli idrocarburi.                                  
2) Le acque di scarico non devono raggiungere altri sistemi idrici              
ovvero compromettere altri ecosistemi.                                          
Ai fini della verifica delle condizioni richiamate ai precedenti                
punti 1) e 2) si avranno a riferimento i seguenti elementi di                   
valutazione:                                                                    
a) Il processo di estrazione e purificazione degli idrocarburi nelle            
sue diverse fasi. L'esigenza e' quella di individuare correttamente             
le  fasi del processo produttivo  che, ad esempio nel caso di                   
giacimenti di gas naturale (metano), consentono di "trasformare" il             
fluido iniziale in pressione, composto in prevalenza da metano,                 
vapore acqueo, gasolina ed altre sostanze di trascinamento, in metano           
anidro idoneo per esser immesso nella rete di distribuzione e                   
commercializzato. Con riferimento ai giacimenti di gas naturale la              
prima fase del processo e' quella della separazione per via fisica              
delle fasi liquide in esso contenute (acque di strato e gasolina)               
mediante l'ausilio di apparecchiature (separatori) nelle quali si               
sfrutta l'espansione del gas e la relativa condensazione per                    
separazione meccanica ovvero per raffreddamento delle frazioni                  
liquide. L'esito del processo di separazione da' luogo a: - gas                 
metano ancora ricco di vapore acqueo; - "gasolina" costituita da                
miscela di idrocarburi; - "acqua di strato" ossia l'acqua salmastra             
detta anche "acqua fossile" presente originariamente nel giacimento.            
In questa prima fase, il fluido iniziale viene separato nelle sue               
componenti fondamentali (liquida e gassosa) senza aggiunta di                   
sostanze pericolose diverse da quelle presenti in origine, fatta                
salva in alcuni casi la necessita' di iniettare sostanze                        
anticongelanti (in genere il dietilenglicol) per contrastare la                 
formazione di ghiaccio nelle linee e nelle attrezzature (formazione             
di idrati allo stato solido), dovuta alle diverse condizioni di                 
pressione; per variazione di pressione di norma superiori a 30                  
Kg/cmq. e' richiesto l'uso di anticongelanti. Il tenore di queste               
sostanze nelle acque di strato e' fortemente influenzato dalle                  
caratteristiche del giacimento e dalle condizioni di esercizio, in              
particolare dalla variazione dei valori di pressione che si registra            
nella normale conduzione dell'impianto di estrazione. Tale                      
variabilita' risulta particolarmente marcata nelle centrali di                  
stoccaggio che risentono delle diverse caratteristiche del gas legate           
alla diversa provenienza territoriale e del diverso grado di utilizzo           
connesso alle esigenze  di commercializzazione (stagionalita' dei               
consumi). Prima della loro reiniezione, qualora necessario, le acque            
di strato subiscono un processo di filtrazione meccanica per la                 
separazione del materiale solido eventualmente presente che potrebbe            
danneggiare le pompe di mandata per il convogliamento delle acque               
stesse alla testata del pozzo di reiniezione. Successivamente il gas            
naturale ricco di vapore acqueo viene sottoposto ad un vero e proprio           
processo di deumidificazione per la completa separazione del vapore             
acqueo. Tali operazioni avvengono mediante aggiunta di sostanze                 
specifiche (glicol etilenici) all'interno di colonne di                         
disidratazione con produzione di gas naturale anidro destinato alla             
commercializzazione e glicole arricchito in acqua. Quest'ultimo viene           
sottoposto a recupero mediante distillazione per essere reimmesso nel           
ciclo di disidratazione mentre le acque di risulta contenenti, di               
norma concentrazioni rilevanti di glicol etilenici devono essere                
destinate allo smaltimento. Con riferimento ai giacimenti di greggio            
(olio minerale) i processi di trattamento riguardano l'eliminazione             
della frazione acquosa (acqua di strato) contenuta nell'olio minerale           
nonche' le componenti gassose volatili (stabilizzazione). La                    
separazione delle acque di strato avviene sfruttando le diverse                 
caratteristiche fisiche delle fasi: per esigenze  di efficienza del             
processo di separazione e' comunque necessario aggiungere appropriate           
sostanze chimiche "sequestranti". Le acque di strato cosi' ottenute             
pur risultando di norma ad elevata salinita'  presentano bassi tenori           
di idrocarburi disciolti e sono sostanzialmente prive di altre                  
sostanze contaminanti.                                                          
b) L'individuazione delle "acque risultanti dall'estrazione degli               
idrocarburi" e degli altri rifiuti liquidi prodotti dai processi di             
purificazione. In relazione a quanto disposto dall'art. 30 - comma 3            
del decreto le "acque risultanti dalla estrazione degli idrocarburi",           
per le quali e' possibile effettuare lo scarico nelle unita'                    
geologiche profonde,  non devono contenere altre acque di scarico o             
altre sostanze pericolose diverse da quelle derivanti dal processo di           
separazione. A fronte delle considerazioni di cui alla precedente               
lettera a) rientrano nella fattispecie suddetta: I. le acque di                 
strato derivanti dalla separazione fisica (condensazione) e                     
separazione meccanica dei liquidi derivanti dai fluidi in pressione             
estratti dai giacimenti di gas naturale; II. le acque di strato                 
derivanti dalla eliminazione mediante processi fisici di separazione            
della frazione acquosa dall'olio minerale estratto dai giacimenti di            
greggio. Al riguardo, si ritiene che la presenza in tali acque di               
sostanze chimiche quali glicol etilenico e sequestranti per oli, per            
le esigenze strettamente necessarie alla fase di estrazione sopra               
richiamata non pregiudichi la loro qualificazione in quanto il loro             
utilizzo e' da ritenersi indispensabile al corretto svolgimento del             
processo di estrazione medesimo.  Sotto questo profilo occorre                  
altresi' tenere presente che sulla base delle "Norme tecniche per lo            
scarico nel sottosuolo limitatamente alle unita' geologiche profonde"           
- punto 3 deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per           
la Tutela delle acque dall'inquinamento, al fine di garantire                   
l'efficacia delle modalita' di scarico prescelta e' necessario                  
utilizzare sostanze atte a prevenire possibili effetti avversi sul              
sistema di scarico (ad esempio l'azione corrosiva di origine                    
batterica), quali biocidi e inibitori di corrosione. Tali additivi              
sono di norma inseriti a valle del processo di filtrazione meccanica            
in precedenza richiamato; il tenore di queste sostanze nelle acque              
scaricate mediante reiniezione dipende strettamente dalle condizioni            
di esercizio, dalla tecnica di iniezione utilizzata (continua  a dosi           
contenute - discontinua a dosi piu' significative) nonche' dalle                
caratteristiche/grado di usura dell'impianto di reiniezione (impianti           
con tempi di esercizio piu' lunghi richiedono un maggiore utilizzo di           
queste sostanze rispetto ad impianti recenti).  Le acque di strato              
contenenti le sostanze additive suddette sono qualificabili a tutti             
gli effetti come "acque derivanti dalla separazione degli                       
idrocarburi" che possono essere scaricate mediante reiniezione nelle            
unita' geologiche profonde, ai sensi dell'art. 30 - comma 3 del                 
decreto. Ai fini della caratterizzazione delle sostanze additive, il            
titolare della richiesta di autorizzazione e' tenuto a presentare una           
specifica dichiarazione dalla quali risulti: - l'elenco delle                   
sostanze  additive utilizzate (formula e denominazione secondo la               
nomenclatura chimica, specificazione del principio attivo)                      
accompagnate dalle schede tecniche di sicurezza; - la concentrazione            
delle sostanze utilizzate nelle acque di strato di cui ai precedenti            
punti I e II valutata su un numero significativo e rappresentativo di           
determinazioni analitiche. La dichiarazione suddetta costituisce                
prescrizione di riferimento del provvedimento  di autorizzazione ai             
fini dell'esecuzione delle attivita' di controllo da parte degli                
organi competenti. Oltre alla predetta dichiarazione sono fornite le            
informazioni dei corrispondenti prodotti commerciali utilizzati, che            
potranno anche essere modificati nell'arco di validita'                         
dell'autorizzazione purche' rimangano inalterate le sostanze additive           
e i principi attivi. I processi di trattamento/purificazione degli              
idrocarburi di cui al precedente punto 1, lettera a), danno luogo               
altresi' ad acque reflue o rifiuti liquidi derivanti dai medesimi               
processi ed in particolare: III. le acque arricchite in glicole                 
derivanti dal processo di deumidificazione del gas naturale dopo la             
fase di separazione meccanica; IV. le acque con tenori piu' o meno              
elevati di glicol etilenico derivanti dall'impianto di recupero del             
glicol proveniente dal processo di deumidificazione; V. le eventuali            
acque derivanti dai sistemi di trattamento specifici degli oli                  
minerali diversi dai processi fisici di separazione della frazione              
acquosa.  In ragione delle considerazioni fin qui richiamate,                   
pertanto, tali reflui per caratteristiche e provenienza, non sono               
qualificabili come "acque derivanti dalla separazione degli                     
idrocarburi" idonee ad essere smaltite nelle unita' geologiche di               
provenienza, bensi' afferiscono alla categoria dei rifiuti liquidi o            
delle acque reflue di processo. Le operazioni connesse alla loro                
gestione sono soggette a seconda delle modalita' di smaltimento alle            
disposizioni del DLgs 22/97 o del DLgs 152/99 e successive modifiche.           
3 - Unita' geologiche profonde e unita' di analoghe caratteristiche             
In linea generale con il termine "unita' geologiche profonde" si                
definiscono strutture porose, di adeguata capacita', arealmente e               
verticalmente isolate dalla circolazione idrica sotterranea mediante            
appropriate barriere geologiche impermeabili. Tali corpi geologici,             
collocati di norma a notevoli profondita' (oltre 1000 metri sotto il            
livello del mare), denominati anche rocce serbatoio sono in genere              
saturati da fluidi (idrocarburi liquidi o gassosi) ed acque di                  
elevata salinita'.                                                              
Lo sfruttamento per fini minerari dei corpi geologici suddetti,                 
disciplinato dalle specifiche disposizioni in materia, e' subordinato           
al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del competente             
Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia                  
(UNMIG). Analoga autorizzazione mineraria e' prevista per la                    
reiniezione delle acque di strato nelle unita' geologiche di                    
provenienza degli idrocarburi stessi o in unita' dotate delle stesse            
caratteristiche che li contengano o li abbiano contenuti.                       
Il rilascio dell'autorizzazione mineraria comporta l'accertamento               
relativo al fatto che il sistema in cui si reiniettano le "acque                
derivanti dalla separazione degli idrocarburi" e' geologicamente                
chiuso e che l'operazione di reiniezione e' correttamente eseguita.             
Ai fini dello scarico delle "acque derivanti dalla separazione degli            
idrocarburi" mediante reiniezione nelle unita' geologiche profonde              
devono essere verificati i presupposti e le condizioni  previste                
dall'art. 30 - comma 3 del decreto, con particolare riferimento alle            
condizioni di isolamento dei diversi corpi geologici ed alla garanzia           
che le  stesse acque non possano raggiungere altri sistemi idrici.              
Tale verifica avra' a riferimento i seguenti elementi:                          
a) le condizioni iniziali di isolamento areale e verticale dei corpi            
geologici profondi e/o unita' interessate;                                      
b) il mantenimento delle condizioni di isolamento a completamento               
del/i pozzo/i di reiniezione attraverso la valutazione degli                    
andamenti verticali dei valori di pressione tra livelli adiacenti               
nonche' la valutazione  della cementazione del pozzo e del suo grado            
di usura;                                                                       
c) la compatibilita' delle acque scaricate rispetto ai livelli di               
reiniezione. Sulla base della disponibilita' dei dati relativi ai               
diversi livelli, tale compatibilita' sara' di norma definita                    
dall'appartenenza delle acque agli stessi corpi geologici;                      
d) la valutazione delle pressioni di esercizio in relazione alle                
pressioni di fratturazione calcolate e verificate in sede esecutiva,            
anche sulla base dei fattori di sicurezza applicati.                            
Gli elementi di valutazione suddetti e la relativa documentazione di            
supporto comprensiva dell'autorizzazione mineraria rilasciata                   
dall'UNMIG e della caratterizzazione quali-quantitativa delle acque             
di strato consentono di valutare da parte dell'autorita' competente             
l'esistenza delle condizioni previste dal citato art. 30 - comma 3              
del decreto.Al fine di prevenire eventuali fenomeni di migrazione               
delle acque reiniettate, considerato il completo isolamento                     
strutturale dei corpi geologici, si ritiene necessario eseguire le              
seguenti procedure di controllo:                                                
- monitoraggio delle pressioni di testa pozzo o di mandata -                    
garantendo in tal modo il non superamento della pressione di                    
fratturazione di livello - e delle pressioni di strato sui livelli              
completati;                                                                     
- controllo della pressione di fondo pozzo con frequenza annuale;               
- prove di iniezione con l'uso di traccianti non radioattivi in                 
condizione di esercizio di pressione e portata. I risultati di tali             
prove sono allegate alla domanda di autorizzazione allo scarico; le             
stesse sono ripetute ogni qualvolta sia richiesto il rinnovo                    
dell'autorizzazione.                                                            
Le procedure suddette sono da ritenersi di norma sufficienti a                  
garantire che le acque di scarico non interferiscano ovvero non                 
raggiungano altri sistemi idrici. In presenza di particolari                    
condizioni geologiche, caratterizzate da limitati spessori di                   
separazione fra le unita' geologiche profonde e le acque dolci                  
sovrastanti, la Provincia puo' richiedere la realizzazione di uno o             
piu' piezometri per il monitoraggio degli acquiferi contenenti acque            
dolci. A tal fine puo' essere previsto l'utilizzo di piezometri                 
esistenti qualora ritenuti idonei allo scopo da parte della medesima            
Provincia.                                                                      
L'ubicazione e le caratteristiche degli eventuali piezometri sono               
preventivamente concordati fra il soggetto richiedente                          
l'autorizzazione allo scarico e la Provincia, sentiti i competenti              
Servizi tecnici regionali.                                                      
4 - Elementi documentali della domanda di autorizzazione/prescrizioni           
autorizzative                                                                   
Ferme restando le modalita' e le procedure autorizzative da definirsi           
da parte delle Provincie, con la presente direttiva si forniscono               
alcune indicazioni sulla documentazione tecnica di base  a supporto             
della domanda di autorizzazione e sulle prescrizioni minime da                  
inserirsi nel provvedimento di autorizzazione.                                  
4.1 Elementi tecnico documentali                                                
Di seguito e' formulato l'elenco minimo delle informazioni tecniche             
descrittive che devono accompagnare la richiesta di autorizzazione al           
fine di disporre di un congruo numero di elementi di valutazione in             
sede di istruttoria.                                                            
La richiesta di autorizzazione allo scarico mediante reiniezione                
nelle unita' geologiche profonde ai sensi dell'art. 30 - comma 3 del            
decreto e' da riferirsi espressamente alle "acque derivanti dalla               
separazione degli idrocarburi" come definite al precedente punto 2.             
lettera b). La stessa richiesta individua univocamente:                         
- la denominazione dell'impianto fisso di produzione distinguendo le            
tipologie: "campo/centro olio", "campo/centrale gas", "campo/centrale           
stoccaggio";                                                                    
- la denominazione e le coordinate geografiche del/dei pozzo/i                  
utilizzati per le operazioni di reiniezione ed il relativo                      
campo/centrale/centro di appartenenza, qualora diverso da quello di             
produzione;                                                                     
- la denominazione e l'identificazione del livello/i di reiniezione             
effettivamente utilizzabili e le relative caratteristiche in                    
relazione alla colonna di produzione del pozzo;                                 
- i quantitativi di "acque derivanti dalla separazione di                       
idrocarburi" da reiniettare espressi in mc./anno nonche' le portate             
medie giornaliere in condizioni di esercizio (mc./giorno) relative al           
pozzo per il quale si richiede l'autorizzazione.                                
Elaborati tecnici da allegare alla richiesta di autorizzazione:                 
1) relazione di sintesi non tecnica contenente gli elementi di                  
valutazione di cui al precedente punto 3 - lettere a), b), c) e d)              
necessari alla verifica delle condizioni  previste dall'art. 30 -               
comma 3 del decreto;                                                            
2) schema di flusso del processo di formazione dello scarico con                
l'evidenziazione delle differenti linee di flusso, delle fasi di                
separazione meccanica, dei punti di inserimento degli additivi                  
(glicol etilenico, biocida, inibitore di corrosione, sequestranti per           
oli) nonche' del campo/centrale di appartenenza dell'impianto di                
produzione fisso, del sistema di separazione e del pozzo di                     
reiniezione. Sono altresi' evidenziati i punti di campionamento                 
utilizzati per il programma di monitoraggio da eseguirsi ai sensi del           
successivo punto 4.2 ;                                                          
3) copia dell'autorizzazione mineraria rilasciata dall'UNMIG;                   
4) schema dettagliato del giacimento in scala 1:25.000 con sezioni in           
scala appropriata che garantiscano una lettura coerente della                   
struttura del giacimento stesso, avendo a riferimento le procedure              
adottate nell'ultimo studio disponibile;                                        
5) suddivisione in pools e in settori strutturali compartimentali               
idraulicamente con ben evidenziate le differenti OWC o GWC e indicate           
le pressioni statiche medie originali;                                          
6) schema di completamento del pozzo da utilizzare per la reiniezione           
completo di log di cementazione della colonna di produzione;                    
7) grafici delle prove di iniettivita', con calcolo della capacita'             
iniettiva della formazione, dell'indice di iniettivita' e condizioni            
di skin. Per i nuovi pozzi di reiniezione detti grafici sono                    
trasmessi entro sei mesi dal rilascio del provvedimento;                        
8) caratteristiche petrofisiche del reservoir utilizzato per la                 
reiniezione;                                                                    
9) calcolo degli incrementi di pressione relativi al livello in cui             
avviene l'iniezione, nell'ambito del compartimento di cui fa parte il           
livello stesso;                                                                 
10) previsione dell'andamento della pressione e dei OWC/GWC nei pozzi           
limitrofi durante la fase di iniezione;                                         
11) misure di controllo previste anche in relazione alle prescrizioni           
autorizzative;                                                                  
12) caratteristiche chimico-fisiche delle acque di strato immesse,              
con misure dei parametri della facies idrochimica, dei solidi sospesi           
e degli idrocarburi totali;                                                     
13) dichiarazione attestante l'elenco delle sostanze additive                   
utilizzate, i relativi prodotti commerciali accompagnate dalle schede           
tecniche di sicurezza nonche' le relative concentrazioni nelle acque            
scaricate, valutate su un numero significativo e rappresentativo di             
determinazioni analitiche. Qualora non previsto dalle schede di                 
sicurezza si dovranno indicare i rapporti % delle sostanze attive e             
le metodiche analitiche di riferimento per la determinazione del                
biocida e dell'inibitore di corrosione.                                         
4.2 Prescrizioni autorizzative                                                  
Fermi restando i contenuti tecnico-prescrittivi del provvedimento di            
autorizzazione da definirsi da parte delle Province anche in                    
relazione alla specificita' del singolo scarico, di seguito sono                
riportate alcune prescrizioni di base da inserire nel provvedimento             
di  autorizzazione per agevolare la fase di controllo.                          
Durante la fase di esercizio dovranno essere effettuate con la                  
frequenza indicata le seguenti verifiche:                                       
1) portata e pressione di testa pozzo con frequenza giornaliera anche           
attraverso sistemi di misura in continuo. Tali misurazioni dovranno             
essere appositamente registrate e archiviate;                                   
2) quantitativi di "acqua derivante dalla separazione degli                     
idrocarburi" prodotta nell'impianto fisso ed i quantitativi di quella           
immessa nel pozzo oggetto di autorizzazione con frequenza                       
giornaliera. Tali misurazioni dovranno essere appositamente                     
registrate e archiviate presso il campo/centrale di appartenenza del            
pozzo di reiniezione in modo da rendere chiaramente identificabili e            
verificabili, da parte degli organi di controllo, i tempi ed i ratel            
di produzione e scarico;                                                        
3) monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque               
reiniettate, con misure a frequenza mensile dei parametri della                 
facies idrochimica, del contenuto in solidi sospesi e in idrocarburi            
nonche' del glicoldietilenico, del biocida, dell'inibitore di                   
corrosione e dei sequestranti per oli. Con frequenza bimestrale lo              
"status analitico" dei predetti controlli e' trasmesso alla Provincia           
ed alla Sezione provinciale ARPA competenti per territorio; fatto               
salvo quanto previsto al successivo punto 4) gli esiti delle                    
determinazioni analitiche sono resi disponibili a richiesta delle               
autorita' competenti. Nel primo anno di validita' del provvedimento             
di autorizzazione, il monitoraggio delle acque reiniettate per la               
determinazione del contenuto di glicoldietilenico, biocida, inibitore           
di corrosione e sequestranti per oli sara' effettuato con frequenza             
quindicinale. A completamento del predetto programma annuale, la                
Provincia e l'ARPA provvedono alla valutazione dei relativi esiti per           
definirne il livello di concentrazione, da confrontarsi con la                  
dichiarazione di cui al precedente punto 13. Qualora detto confronto            
evidenzi discordanze significative, i livelli di concentrazione                 
soglia previsti al successivo punto 9) saranno rivisti sulla base del           
nuovo quadro conoscitivo;                                                       
4) i dati e le misurazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono             
registrati su apposito registro vidimato dalla Provincia e  trasmessi           
con frequenza annuale alla Provincia ed alla Sezione provinciale ARPA           
competenti per territorio. I medesimi dati sono forniti  anche su               
supporto informatico. L'archivio dati conterra' almeno i seguenti               
elementi informativi: - monitoraggio . . . . . . . . . .                        
pozzi-reiniezione - art. 30 - comma 3 . . . . . . . . . . sigla                 
provincia . . . . . . . . . . anno di riferimento  . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; - per ogni            
pozzo di reiniezione oggetto del monitoraggio sono riportati i                  
seguenti gruppi informativi: campo centro olio, campo centrale gas,             
campo centrale stoccaggio . . . . . . . . . . denominazione . . . . .           
. . . . . localita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . ; pozzo reiniezione . . . . . . . . . .           
sigla . . . . . . . . . . denominazione . . . . . . . . . .                     
coordinate geografiche . . . . . . . . . . UTM . . . . . . . . . . X            
UTM . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . quantita' acqua                   
reiniettata (metri cubi x anno) . . . . . . . . ; sistema di                    
controllo : parametri della facies idrochimica . . . . . . . . . .              
solidi sospesi . . . . . . . . . . idrocarburi . . . . . . . . . .              
glicoldietilenico . . . . . . . . . . biocidi . . . . . . . . . .               
inibitori di corrosione . . . . . . . . . sequestranti per oli . . ;            
elenco dei parametri monitorati con l'indicazione dei valori di                 
concentrazione relativi ai singoli campioni eseguiti nel corso                  
dell'anno; la registrazione di eventuali superamenti dei valori                 
soglia previsti dal provvedimento di autorizzazione;                            
5) verifica, ad intervalli di tempo concordati con i tecnici della              
ditta richiedente, della congruita', rispetto alle previsioni                   
effettuate, dell'andamento della pressione e dei OWC/GWC nei pozzi              
limitrofi del campo influenzati dal pozzo di iniezione;                         
6) ripetizione, con frequenza biennale, della prova di iniettivita'             
del pozzo con gli stessi gradini utilizzati nella prova effettuata al           
momento della presentazione della domanda, e ricalcolo degli indici.            
Alla prova dovra' essere allegata una relazione in cui vengano                  
confrontate le prove effettuate in momenti diversi;                             
7) ripetizione del log di cementazione della colonna di produzione              
ogniqualvolta, all'interno del periodo di autorizzazione, la ditta              
richiedente effettui, per motivi legati ad altri interventi tecnici,            
la rimozione temporanea dal pozzo delle attrezzature di iniezione.              
Tale log dovra' essere allegato alla richiesta di rinnovo                       
dell'autorizzazione.                                                            
Inoltre le attivita' inerenti l'autorizzazione dovranno essere                  
effettuate nel rispetto delle seguenti modalita':                               
8) le quantita' annue di acque scaricate non dovranno superare i                
quantitativi dichiarati nella richiesta di autorizzazione;                      
9) le sostanze additive impiegate nel processo di separazione e nella           
reiniezione ed i relativi livelli di concentrazione soglia presenti             
nelle acque reiniettate non dovranno essere difformi da quelli                  
indicati nella dichiarazione allegata alla richiesta di                         
autorizzazione ovvero da quelli eventualmente rivisti sulla base del            
monitoraggio di cui al precedente punto 3). Nel caso tali soglie                
vengano superate il titolare dell'autorizzazione provvedera' a darne            
comunicazione alla Provincia ed a rivedere/analizzare le condizioni             
di processo che possono aver generato tale anomalia. Tale condizione            
comporta un aumento delle frequenze di analisi (analisi ogni due                
giorni) sino al rientro negli intervalli delle concentrazioni di                
riferimento. Qualora il  rientro non sia conseguito entro i                     
successivi 30 giorni dalla data di accertamento, lo scarico delle               
"acque derivanti dalla separazione degli idrocarburi" dovra' essere             
sospeso; al riguardo provvede la Provincia con provvedimento                    
espresso;                                                                       
10) lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre                
sostanze pericolose diverse per quantita' e qualita' da quelle                  
derivanti dalla separazione degli idrocarburi descritte al precedente           
punto 2) lettera b);                                                            
11) verifica con frequenza trimestrale dei sistemi di sicurezza e               
controllo per evitare dispersione o fuga di sostanze inquinanti dalle           
fase di estrazione/trattamento a quella di reiniezione. Al riguardo             
e' redatta una relazione tecnica descrittiva degli avvenuti controlli           
e dei relativi esiti che sara' trasmessa con frequenza annuale alla             
Provincia ed alla Sezione provinciale ARPA.                                     
5 - Controlli e flussi informativi                                              
Le Province esercitano le funzioni di controllo di cui al DLgs 152/99           
avvalendosi dell'ARPA, sulla base di programmi annuali                          
preventivamente definiti in relazione alla consistenza, alla natura             
ed al tipo di autorizzazioni allo scarico nelle unita' geologiche               
presenti nei rispettivi territori. Detto programma dovra' di norma              
avere a riferimento le seguenti finalita':                                      
a) verifica della corrispondenza delle misurazioni dei quantitativi             
di acque prodotte e dei quantitativi reiniettati nel pozzo oggetto              
dell'autorizzazione attraverso controlli semestrali da effettuarsi              
presso i rispettivi campi/centri di produzione o stoccaggio;                    
b) verifica di quanto espresso nella dichiarazione presentata in sede           
di richiesta dell'autorizzazione che costituisce parte integrante del           
provvedimento autorizzativo, circa l'uso delle sostanze additive e              
dei relativi livelli di concentrazione presenti nelle acque                     
reiniettate. Tale controllo dovra' prevedere il prelievo di due                 
campioni di acque di strato, almeno 2 volte l'anno, di cui uno                  
prelevato a valle della fase di separazione idrocarburi/acque di                
strato ed uno immediatamente a monte della testa del pozzo di                   
reiniezione;                                                                    
c) verifica sull'ottemperanza degli adempimenti e delle prescrizioni            
previste dal provvedimento di autorizzazione.                                   
Al fine di evadere il flusso informativo di cui all'art. 3 - comma 7            
del DLgs 152/99, le Province sono tenute a fornire le informazioni              
previste dal Decreto 18 settembre 2002 inerente le modalita' di                 
informazione sullo stato delle acque, con riferimento alle Schede 9 e           
10 - Parte B - Settore 2. Il primo invio di dette informazioni,                 
relativo al triennio 2002-2004 e' effettuato entro l'1 marzo 2005;              
gli ulteriori invii devono avvenire a scadenza triennale.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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