REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 22                                                               
Modifica all'articolo 12                                                        
della legge regionale n. 37 del 2002                                            
1. Ai commi 2, 4, lettera a), 5, e 6, dell'articolo 12 della legge              
regionale n. 37 del 2002, le parole: "all'approvazione del progetto             
preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione                
dell'opera".                                                                    
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 2002,                 
citata alla nota al titolo, cosi' come modificato dalla presente                
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 12 - Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle              
previsioni urbanistiche                                                         
1. Nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' non                  
risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione             
le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i procedimenti               
speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali            
l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli                  
strumenti urbanistici.                                                          
2. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilita' non risulti                  
conforme alle previsioni del Piano strutturale comunale (PSC),                  
l'autorita' competente alla realizzazione dell'opera ovvero il                  
soggetto privato che chiede l'espropriazione trasmette il progetto              
preliminare dell'opera al Consiglio comunale, il quale si pronuncia             
entro novanta giorni dal ricevimento. La determinazione positiva del            
Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta l'avvio del                
procedimento di variante al P.S.C., secondo quanto disposto                     
dall'articolo 32 della L.R. 20/00.                                              
3. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell'articolo 16               
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di                
lavori pubblici), e relative norme regolamentari, deve contenere gli            
elaborati relativi alla variazione del PSC, nonche' gli elementi che            
consentano di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e                 
territoriale dell'opera proposta sia le misure necessarie per                   
l'inserimento della stessa nel territorio.                                      
4. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di                  
approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di                   
approvazione di POC o di variante specifica allo stesso, comportante            
apposizione del vincolo espropriativo, qualora:                                 
a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti ai           
sensi del comma 2 dall'autorita' competente alla realizzazione                  
dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione,             
presentino i contenuti necessari per l'approvazione del POC o di                
variante specifica allo stesso;                                                 
b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati           
previsti dall'articolo 34, comma 3 della L.R. 20/00;                            
c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione                  
previste dall'articolo 34, commi 2 e 5 della L.R. 20/00;                        
d) trovi applicazione quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della               
presente legge.                                                                 
5. Nel caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' sia                  
prevista dal PSC ma non risulti conforme alle previsioni del POC, la            
determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto                     
preliminare, trasmesso dall'autorita' competente alla realizzazione             
dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione,             
costituisce adozione di POC o di variante allo stesso. Il piano e'              
approvato secondo le modalita' previste dall'articolo 34 della L.R.             
20/00, come integrato dall'articolo 10 della presente legge.                    
6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione              
della variante al POC comporta altresi' dichiarazione di pubblica               
utilita' qualora l'autorita' competente alla realizzazione dell'opera           
ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia                
espressa richiesta trasmettendo all'Amministrazione comunale il                 
progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In              
tale caso il POC o la variante allo stesso e' approvata con le                  
modalita' previste dall'articolo 34 della L.R. 20/00, come integrato            
dall'articolo 17 della presente legge.                                          
7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 trovano altresi' applicazione qualora                 
l'approvazione del progetto definitivo od esecutivo o di varianti in            
corso d'opera comporti modifiche al progetto preliminare, fatti salvi           
i casi delle variazioni delle aree soggette ad esproprio che non                
comportino la localizzazione dell'opera al di fuori delle zone di               
rispetto previste dalla legislazione vigente. Le variazioni delle               
aree soggette ad esproprio sono approvate dall'autorita'                        
espropriante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', e non           
richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.".           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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