LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 22
Modifica all'articolo 12
della legge regionale n. 37 del 2002
1. Ai commi 2, 4, lettera a), 5, e 6, dell'articolo 12 della legge
regionale n. 37 del 2002, le parole: "all'approvazione del progetto
preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione
dell'opera".
NOTE ALL'ART. 22
Comma 1
Il testo dell'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 2002,
citata alla nota al titolo, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 12 - Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle
previsioni urbanistiche
1. Nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' non
risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione
le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i procedimenti
speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali
l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli
strumenti urbanistici.
2. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilita' non risulti
conforme alle previsioni del Piano strutturale comunale (PSC),
l'autorita' competente alla realizzazione dell'opera ovvero il
soggetto privato che chiede l'espropriazione trasmette il progetto
preliminare dell'opera al Consiglio comunale, il quale si pronuncia
entro novanta giorni dal ricevimento. La determinazione positiva del
Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta l'avvio del
procedimento di variante al P.S.C., secondo quanto disposto
dall'articolo 32 della L.R. 20/00.
3. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell'articolo 16
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di
lavori pubblici), e relative norme regolamentari, deve contenere gli
elaborati relativi alla variazione del PSC, nonche' gli elementi che
consentano di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e
territoriale dell'opera proposta sia le misure necessarie per
l'inserimento della stessa nel territorio.
4. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di
approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di
approvazione di POC o di variante specifica allo stesso, comportante
apposizione del vincolo espropriativo, qualora:
a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti ai
sensi del comma 2 dall'autorita' competente alla realizzazione
dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione,
presentino i contenuti necessari per l'approvazione del POC o di
variante specifica allo stesso;
b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati
previsti dall'articolo 34, comma 3 della L.R. 20/00;
c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione
previste dall'articolo 34, commi 2 e 5 della L.R. 20/00;
d) trovi applicazione quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della
presente legge.
5. Nel caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' sia
prevista dal PSC ma non risulti conforme alle previsioni del POC, la
determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto
preliminare, trasmesso dall'autorita' competente alla realizzazione
dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione,
costituisce adozione di POC o di variante allo stesso. Il piano e'
approvato secondo le modalita' previste dall'articolo 34 della L.R.
20/00, come integrato dall'articolo 10 della presente legge.
6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione
della variante al POC comporta altresi' dichiarazione di pubblica
utilita' qualora l'autorita' competente alla realizzazione dell'opera
ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia
espressa richiesta trasmettendo all'Amministrazione comunale il
progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In
tale caso il POC o la variante allo stesso e' approvata con le
modalita' previste dall'articolo 34 della L.R. 20/00, come integrato
dall'articolo 17 della presente legge.
7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 trovano altresi' applicazione qualora
l'approvazione del progetto definitivo od esecutivo o di varianti in
corso d'opera comporti modifiche al progetto preliminare, fatti salvi
i casi delle variazioni delle aree soggette ad esproprio che non
comportino la localizzazione dell'opera al di fuori delle zone di
rispetto previste dalla legislazione vigente. Le variazioni delle
aree soggette ad esproprio sono approvate dall'autorita'
espropriante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', e non
richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.".