REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 19                                                               
Sostituzione dell'articolo 6                                                    
della legge regionale n. 37 del 2002                                            
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002, e' sostituito             
dal seguente:                                                                   
"Art. 6                                                                         
Attivita' conferite                                                             
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, le funzioni                 
amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la                
realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai Comuni,            
che le esercitano in conformita' alle disposizioni della presente               
legge.".                                                                        
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002, citata           
alla nota al titolo, era il seguente:                                           
"Art. 6 - Attivita' conferite                                                   
2. Le funzioni amministrative relative ai procedimenti di                       
espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica            
utilita' regionale sono conferite ai Comuni, fatte salve le ipotesi             
in cui la legislazione regionale attribuisca specificatamente alle              
Province o ad altri Enti pubblici la realizzazione delle opere.                 
2. Ai Comuni sono conferite le funzioni espropriative relative alle             
opere di difesa del suolo e di bonifica realizzate dai Consorzi di              
bonifica, comprese le opere di cui alla L.R. 24 marzo 2000, n. 22               
(Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture -                    
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.             
3).                                                                             
3. Gli Enti pubblici esercitano le funzioni conferite attraverso                
l'ufficio per le espropriazioni di cui all'articolo 3, comma 4.                 
4. I provvedimenti adottati dai Comuni e dagli altri Enti pubblici              
sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e           
comunicati all'ufficio regionale.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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