LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 19
Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale n. 37 del 2002
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6
Attivita' conferite
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, le funzioni
amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la
realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai Comuni,
che le esercitano in conformita' alle disposizioni della presente
legge.".
NOTE ALL'ART. 19
Comma 1
Il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002, citata
alla nota al titolo, era il seguente:
"Art. 6 - Attivita' conferite
2. Le funzioni amministrative relative ai procedimenti di
espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilita' regionale sono conferite ai Comuni, fatte salve le ipotesi
in cui la legislazione regionale attribuisca specificatamente alle
Province o ad altri Enti pubblici la realizzazione delle opere.
2. Ai Comuni sono conferite le funzioni espropriative relative alle
opere di difesa del suolo e di bonifica realizzate dai Consorzi di
bonifica, comprese le opere di cui alla L.R. 24 marzo 2000, n. 22
(Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture -
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.
3).
3. Gli Enti pubblici esercitano le funzioni conferite attraverso
l'ufficio per le espropriazioni di cui all'articolo 3, comma 4.
4. I provvedimenti adottati dai Comuni e dagli altri Enti pubblici
sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e
comunicati all'ufficio regionale.".