LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 34
della legge regionale n. 31 del 2002
1. L'articolo 34 della legge regionale n. 31 del 2002 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 34
Atti di indirizzo e coordinamento tecnico
1. Per assicurare una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei
requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello
minimo di prestazione delle stesse, il Consiglio regionale adotta
atti di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'articolo 16
della legge regionale n. 20 del 2000.
2. In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e
coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori e
volontari contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale 28
febbraio 1995, n. 593, 22 febbraio 2000, n. 268 e 16 gennaio 2001, n.
21, limitatamente all'individuazione dei requisiti e al loro campo di
applicazione.
3. I Comuni adeguano il RUE a quanto previsto dall'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti,
entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti
obbligatori trovano diretta applicazione.".
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo dell'articolo 34 della legge regionale n. 31 del 2002,
citata alla nota al titolo, era il seguente:
"Art. 34 - Atti di indirizzo e coordinamento tecnico
1. Per assicurare una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei
requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello
minimo di prestazione delle stesse, il Consiglio regionale adotta
atti di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16 della
L.R. n. 20 del 2000.
2. In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e
coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori e
volontari contenute nella delib. G.R. 28 febbraio 1995, n. 593,
delib. G.R. 22 febbraio 2000, n. 268 e delib. G.R. 16 gennaio 2001,
n. 21.
3. I Comuni adeguano il RUE a quanto previsto dall'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti,
entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti
obbligatori trovano diretta applicazione. In via di prima
applicazione, i Comuni adeguano il regolamento edilizio vigente ai
requisiti obbligatori, come definiti dalle deliberazioni della Giunta
regionale di cui al comma 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge. Trascorso detto termine le disposizioni sui
requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.".