LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 7
Integrazione all'articolo 31
della legge regionale n. 24 del 2001
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 24 del
2001, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del
contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui
all'articolo 30, comma 4-bis.".
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo dell'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2001,
citata alla nota al titolo, cosi' come integrato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 31 - Risoluzione del contratto
1. Fuori dai casi di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 30, il
contratto puo' prevedere che la violazione di specifici obblighi,
concordati in sede di stipula del contratto di locazione, comporta
l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento.
1-bis. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione dei
contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui
all'articolo 30, comma 4-bis.".