LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 27
della legge regionale n. 24 del 2001
1. L'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 2001 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 27
Subentro, ospitalita' temporanea e coabitazione
1. I componenti del nucleo avente diritto, purche' stabilmente
conviventi, subentrano di diritto nella titolarita' del contratto di
locazione in caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono
dell'alloggio. Hanno diritto al subentro in particolare i componenti
del nucleo avente diritto originario nonche' coloro che siano venuti
a far parte del nucleo per ampliamento dello stesso, a seguito di
sopravvenienza di figli, matrimonio o stabile convivenza nei casi
previsti dal comma 2, ovvero per accoglienza nell'abitazione degli
ascendenti o degli affini in linea ascendente, ovvero per affidamento
stabilito con provvedimento giudiziario, secondo quanto previsto
dalla delibera del Consiglio regionale di cui all'articolo 15, comma
2.
2. La stabile convivenza comporta la modifica della composizione del
nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) la convivenza e' instaurata per le finalita' di cui all'articolo
24, comma 4;
b) l'avvio della convivenza e' comunicato al Comune, il quale
verifica la continuita' e stabilita' della convivenza, per un periodo
di almeno quattro anni;
c) la modifica della composizione del nucleo avente diritto e'
autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di cui alla lettera
b) del presente comma.
3. Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del
termine di cui al comma 2, lettera b), il Comune puo' concedere al
convivente il subentro, in presenza di particolari condizioni di
bisogno oggettivamente accertate.
4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede
all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla
decisione, anche provvisoria, del giudice.
5. Fuori dai casi previsti dal comma 2, l'ospitalita' temporanea e la
coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell'assegnatario, tra cui
le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo
la residenza anagrafica, si attuano secondo quanto disposto dal
regolamento comunale d'uso degli alloggi. In nessun caso
l'ospitalita' temporanea e la coabitazione comportano modifica della
composizione del nucleo avente diritto ne' costituiscono titolo al
subentro.".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 2001,
citato alla nota al titolo, era il seguente:
"Art. 27 - Subentro, ampliamento e ospitalita' temporanea
1. I componenti del nucleo avente diritto, purche' conviventi,
subentrano di diritto nella titolarita' del contratto di locazione in
caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono dell'alloggio.
Hanno diritto al subentro in particolare i componenti del nucleo
originario nonche' coloro che siano venuti a far parte del nucleo per
ampliamento dello stesso, a seguito di sopravvenienza di figli,
matrimonio o convivenza anagrafica di almeno due anni o per
l'accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in
linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento
giudiziario, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio
regionale cui al comma 2 dell'art. 15.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede
all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla
decisione, anche provvisoria, del giudice.
3 L'ospitalita' di persone diverse da quelle indicate al comma 1 non
comporta ampliamento del nucleo avente diritto ne' costituisce titolo
al subentro e puo' essere attuata secondo quanto disposto dal
regolamento comunale d'uso degli alloggi.".