DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2003, n. 811
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi nel settore del commercio per il triennio 2002-2004. Integrazioni e modifiche alle deliberazioni di Giunta regionale 685/02 e 2740/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
di approvare le integrazioni e le modifiche agli indirizzi e alle
modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in
materia di concessione dei contributi nel settore del commercio, ai
sensi dell'art. 74 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, (LL.RR. 41/97 e
14/90) per il triennio 2002-2004, approvate con deliberazione n. 685
del 6 maggio 2002 come modificata con deliberazione n. 2740 del 30
dicembre 2002 indicate nell'Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
di pubblicare il presente atto, per estratto, limitatamente agli
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle
Province in materia di concessione dei contributi nel settore del
commercio ai sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002-2004
1) Modifica al punto 2 "Progetti di riqualificazione e valorizzazione
della rete commerciale (art. 10) dell'Allegato 1 "Indirizzi e
modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in
materia di concessione dei contributi nel settore del commercio ai
sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002-2004"
Al punto 2 viene aggiunto infine, il seguente periodo:
"Vanno considerate fra le iniziative di riqualificazione e
valorizzazione commerciale la redazione e la realizzazione di
progetti relativi all'attivazione o allo sviluppo di esercizi
polifunzionali, di cui all'art. 9 della L.R. 14/99".
2) Modifica al punto 2.1 "Soggetti beneficiari" dell'Allegato 1
"Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle
Province in materia di concessione dei contributi nel settore del
commercio ai sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002-2004".
Al punto 2.1 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
d) operatori commerciali titolari di esercizi polifunzionali, di cui
all'art. 9 della L.R. 14/99, convenzionati con il Comune.
3) Modifica al punto 2.3 "Priorita'" dell'Allegato 1 "Indirizzi e
modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in
materia di concessione dei contributi nel settore del commercio ai
sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002-2004"
Al quarto alinea dopo le parole "l'attivazione" si aggiungono le
parole "o lo sviluppo".
4) Modifica al punto 3.1 "Soggetti beneficiari" dell'Allegato 1
"Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle
Province in materia di concessione dei contributi nel settore del
commercio ai sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002-2004"
Al punto 3.1 dopo la lettera a) e' aggiunto la seguente:
"a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate".
5) Modifica al punto 3.2 "Caratteristiche di progetti" dell'Allegato
1 "Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate
alle Province in materia di concessione dei contributi nel settore
del commercio ai sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002-2004"
Al numero 4 della lett. b) del punto 3.2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dei servizi".
6) Modifica al punto 3.4 "Priorita'" dell'Allegato 1 "Indirizzi e
modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in
materia di concessione dei contributi nel settore del commercio ai
sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002-2004"
Al punto 3.4 e' aggiunto, in fine, il seguente punto:
"Per le attivita' dei servizi, vanno considerati prioritari i
progetti delle imprese del settore dei servizi appartenenti alle
seguenti classi del codice ATECO 91:
- 63.30 - Attivita' delle agenzie di viaggio e degli operatori
turistici; attivita' di assistenza turistica nca;
- 64.12 - Attivita' di corriere diverse da quelle postali nazionali;
- 67.20 - Attivita' ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi
pensione;
- 67.1 - Attivita' ausiliarie dell'intermediazione finanziaria,
escluse le assicurazioni e i fondi pensione;
- 70 - Attivita' immobiliari;
- 71 - Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di
beni per uso personale e domestico;
- 72 - Informatica e attivita' connesse;
- 73 - Ricerca e sviluppo;
- 74.60.1 - Servizi di vigilanza privata;
- 74.70 - Servizi di pulizia e disinfestazione;
- 74.82 - Attivita' di imballaggio, confezionamento;
- 74.40 - Pubblicita';
- 74.50 - Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale;
- 74.83 - Servizi congressuali di segreteria e di traduzione;
- 74.84.3 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- 92.61.6 - Gestione di palestre;
- 92.62.3 - Attivita' di organizzazione e promozione di eventi
sportivi;
- 92.72.1 - Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali);
- 93.03 - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse;
- 93.04.1 - Servizi di centri e stabilimenti per il benessere fisico
(esclusi gli stabilimenti termali).".
7) Modifica al punto 6 "Regole generali" dell'Allegato 1 "Indirizzi e
modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in
materia di concessione dei contributi nel settore del commercio ai
sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002-2004"
Al punto 6 e' aggiunto infine il seguente punto:
"Punto 6.7: Imprese dei servizi
Le imprese dei servizi devono essere iscritte all'INPS nel settore
del terziario.
Per le imprese che non sono iscritte all'INPS, in quanto prive di
dipendenti, il legale rappresentante dovra' dichiarare che
l'attivita' aziendale prevalente e' nel settore terziario e che
l'impresa non ha dipendenti e che i versamenti relativi ai contributi
previdenziali obbligatori previsti per gli esercenti attivita' dei
servizi sono stati regolarmente effettuati.
Sono comunque escluse le imprese dei seguenti settori e comparti:
- Siderurgico;
- Cantieristica navale;
- Fabbricazione di fibre sintetiche;
- Industria automobilistica;
- Produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di
cui all'Allegato 1 del Trattato.
Sono inoltre escluse le imprese del settore dei trasporti (ATECO 91,
sez. I, eccetto le classi 63.12.1 e 63.12.2)".
8) All'Allegato 2 "Indirizzi e modalita' di coordinamento delle
funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei
contributi nel settore del commercio ai sensi della L.R. 14/90 per il
triennio 2002-2004"
Al punto 2 l'importo "Euro 26.000" e' sostituito dall'importo "Euro
25.800,00".
9) All'Allegato 3 "Rapporti Regione-Province" viene aggiunto, infine,
il seguente capoverso:
"Trasferimenti delle risorse assegnate
La Regione, a seguito dell'approvazione dei Piani provinciali, con
atto del dirigente competente, provvede al trasferimento alle singole
Province delle risorse inizialmente assegnate, purche' dai relativi
Piani risultino effettivamente utilizzate. L'eventuale saldo sara'
liquidato a seguito di presentazione di richiesta della Provincia
interessata, accompagnata da attestazione con cui si da' atto che
almeno l'80% delle risorse inizialmente trasferite sono state
effettivamente erogate.
Graduatorie di riserva
Le Province relativamente agli interventi ammissibili ma non
finanziabili per carenza di fondi possono costituire graduatoria di
riserva. Qualora risultassero disponibili nuovi fondi, per revoca o
rinuncia o altre ragioni nel rispetto della normativa contabile
vigente, si potra' procedere all'ammissione a contributo di altre
domande, secondo l'ordine della graduatoria stabilita e nella misura
fissata dalla deliberazione.
Le Province stabiliranno i tempi della rendicontazione per la
liquidazione tenuto conto che entro 6 mesi dal termine previsto per
la realizzazione degli interventi le Province devono provvedere alla
presentazione di una relazione dettagliata relativa alla chiusura
della gestione di un bando, provvedendo alla restituzione delle
eventuali economie realizzate a causa della mancata o minore
liquidazione, revoca, rinuncia ecc.".