REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2003, n. 799

Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Corte di Appello di Bologna, Procura generale della Repubblica di Bologna e Ufficio regionale per l'Emilia-Romagna dell'ISTAT per collaborare alla elaborazione dei dati sulla criminalita'

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs n. 322 del 6 settembre 1989 recante "Norme sul Sistema                
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale           
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge 23 agosto 1988, n.             
400", il quale prevede l'interconnessione e il collegamento tra gli             
Uffici di Statistica delle Pubbliche amministrazioni all'interno del            
Sistema Statistico nazionale;                                                   
- il protocollo d'intesa tra ISTAT e Ministero di Giustizia, siglato            
nel luglio 1999 e rinnovato nel luglio 2002, del quale si richiamano            
i seguenti punti:                                                               
1) l'Istituto nazionale di Statistica e il Ministero della Giustizia            
hanno avviato una profonda trasformazione della produzione statistica           
nell'area della giustizia, prendendo spunto dall'innovazione                    
normativa sui rispettivi compiti istituzionali introdotta dal DLgs              
322/89;                                                                         
2) il Ministero della Giustizia risulta titolare delle rilevazioni              
statistiche sulla giustizia, secondo quanto gia' stabilito nel                  
protocollo siglato con l'ISTAT nel luglio 1999;                                 
3) l'ISTAT, per compito istituzionale, deve contribuire alla crescita           
della cultura statistica e alla razionalizzazione della produzione e            
deve provvedere, inoltre, alla promozione dello sviluppo e                      
dell'utilizzo a fini statistici di archivi di dati amministrativo               
gestionali, provvedendo altresi' alla predisposizione di nomenclature           
e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei               
fenomeni sociali;                                                               
4) l'ISTAT, per compito istituzionale, provvede alla pubblicazione e            
diffusione dei dati  delle analisi e degli studi effettuati da altri            
uffici del Sistema statistico nazionale che non possono provvedervi             
direttamente;                                                                   
5) il Ministero della Giustizia e l'ISTAT si avvalgono di sistemi               
informativi automatizzati per lo sviluppo dei propri compiti                    
istituzionali e in grado di assicurare un efficace scambio di                   
informazioni;                                                                   
richiamati:                                                                     
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche concernente               
"Riforma del sistema regionale e locale" ed, in particolare, il                 
Titolo VIII, Capo I: "Polizia amministrativa e politiche regionali              
per la sicurezza" recante norme per la "promozione di un sistema                
integrato di sicurezza delle citta' e del territorio regionale";                
- l'art. 219, lett. b) della L.R. 3/99 che prevede che la Regione               
promuova la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei                 
fenomeni di criminalita';                                                       
- l'art. 220, comma 1, della citata legge regionale che dispone che             
la Regione, nell'ambito degli interventi regionali nelle politiche              
per la sicurezza, realizza attivita' di ricerca, documentazione,                
comunicazione e informazione nonche' promuove e stipula intese                  
istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di             
collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo                  
regionale nel campo della sicurezza;                                            
preso atto che nell'ambito dei rapporti intercorrenti con l'Ufficio             
statistiche della Corte d'Appello di Bologna e con l'Ufficio                    
regionale ISTAT per l'Emilia-Romagna, e' pervenuta alla Regione la              
proposta di sottoscrivere un protocollo d'intesa per sviluppare una             
azione comune diretta all'approfondimento, alla elaborazione e alla             
analisi delle informazioni statistiche relative ai fenomeni criminali           
e all'azione di contrasto ad essa;                                              
valutata positivamente tale proposta di collaborazione che permette,            
grazie agli impegni assunti dalle parti interessate, di creare                  
efficaci sinergie di lavoro finalizzate all'elaborazione dei dati               
statistici sulla criminalita' derivanti dal nuovo sistema informativo           
giudiziario e che rappresenta altresi' una grande opportunita' sia              
per la rilevanza della fonte, che consentira' di ottenere qualificate           
informazioni a scala locale e regionale sugli autori di reato, sia              
per il coinvolgimento della Regione a riconoscimento del valido                 
lavoro da essa svolto fino ad oggi sulla materia;                               
considerato che sono da promuovere rapporti di collaborazione tra i             
soggetti interessati, essendo sempre piu' rilevante l'esigenza di uno           
sforzo comune per una adeguata comprensione dei fenomeni criminosi a            
livello locale, anche facendo riferimento alle metodologie di analisi           
introdotte nell'ambito della collaborazione tra Ufficio regionale               
ISTAT per la Lombardia e Procura generale di Milano;                            
considerato:                                                                    
- che, per definire i termini dell'apporto collaborativo delle                  
diverse parti, si rende necessario predeterminare gli impegni che               
incombono alle stesse;                                                          
- che, pertanto, si ritiene doversi pervenire alla stipula di un                
protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la Corte di                 
Appello di Bologna, la Procura generale della Repubblica di Bologna e           
l'ISTAT regionale onde predeterminare gli impegni reciproci e le                
modalita' organizzative che presiedono alla realizzazione delle                 
iniziative oggetto della collaborazione;                                        
ritenuto a tal fine di approvare, nel testo allegato alla presente              
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale,           
il protocollo di intesa con cui vengono definiti gli obiettivi, le              
attivita' da realizzare, il contenuto e le forme di collaborazione;             
considerato che al momento la sottoscrizione del suddetto Protocollo            
non comporta alcun onere finanziario in quanto ciascuna delle parti             
si assume gli oneri finanziari connessi alla sua esecuzione e che               
eventuali oneri aggiuntivi conseguenti a specifiche azioni saranno              
assunti da una delle parti previa deliberazione dei competenti                  
organi;                                                                         
dato atto dei pareri favorevoli di regolarita' tecnica e di                     
legittimita' espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio           
Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della                  
Polizia locale, Cosimo Braccesi, e dal Direttore generale alla                  
Presidenza della Giunta, dott. Bruno Molinari, ai sensi dell'art. 37,           
comma 4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione               
della Giunta regionale 2774/01;                                                 
su proposta del Presidente della Giunta regionale,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione                 
Emilia-Romagna, la Corte di Appello di Bologna, la Procura generale             
della Repubblica di Bologna e l'Ufficio regionale per                           
l'Emilia-Romagna dell'ISTAT, nel testo allegato alla presente                   
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale,           
per la realizzazione di una azione comune diretta                               
all'approfondimento, alla elaborazione e alla analisi delle                     
informazioni statistiche relative ai fenomeni criminali e all'azione            
di contrasto ad essa;                                                           
2) di autorizzare il Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo            
delle politiche per la sicurezza e della Polizia locale, Cosimo                 
Braccesi, alla sottoscrizione del Protocollo di intesa in                       
rappresentanza della Regione Emilia-Romagna;                                    
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Schema di Protocollo d'intesa                                                   
tra:                                                                            
- la Corte di Appello di Bologna, nella persona del Presidente                  
Manlio Esposito, codice fiscale 80070290376, domiciliato per la                 
carica in Bologna, Piazza dei Tribunali n. 4;                                   
- la Procura generale della Repubblica di Bologna, nella persona del            
Procuratore generale Francesco Pintor, codice fiscale 91197670374,              
domiciliato per la carica in Bologna, Piazza dei Tribunali n. 4;                
- l'Ufficio regionale per l'Emilia-Romagna dell'ISTAT nella persona             
del Dirigente Marco Ricci, codice fiscale 80111810588, domiciliato              
per la carica in Bologna, Galleria Cavour n. 9;                                 
- la Regione Emilia-Romagna, rappresentata da Cosimo Braccesi,                  
Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo delle politiche per             
la sicurezza e della Polizia locale, in virtu' della delibera di                
Giunta n. . . .  del . . . . . . .,  codice fiscale 80062590379,                
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52;                    
visto il DLgs n. 322 del 6 settembre 1989 il quale prevede                      
l'interconnessione e il collegamento tra gli Uffici di Statistica               
delle pubbliche Amministrazioni all'interno del Sistema Statistico              
nazionale;                                                                      
visto il Protocollo d'intesa tra ISTAT e Ministero di Giustizia,                
siglato nel luglio 1999 e rinnovato nel luglio 2002, del quale si               
richiamano i seguenti punti:                                                    
1) l'Istituto nazionale di Statistica e il Ministero della Giustizia            
hanno avviato una profonda trasformazione della produzione statistica           
nell'area della giustizia, prendendo spunto dall'innovazione                    
normativa sui rispettivi compiti istituzionali introdotta dal DLgs              
322/89;                                                                         
2) il Ministero della Giustizia risulta titolare delle rilevazioni              
statistiche sulla giustizia, secondo quanto gia' stabilito nel                  
protocollo siglato con l'ISTAT nel luglio 1999;                                 
3) l'ISTAT, per compito istituzionale, deve contribuire alla crescita           
della cultura statistica e alla razionalizzazione della produzione e            
deve provvedere, inoltre, alla promozione dello sviluppo e                      
dell'utilizzo a fini statistici di archivi di dati amministrativo               
gestionali, provvedendo altresi' alla predisposizione di nomenclature           
e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei               
fenomeni sociali;                                                               
4) l'ISTAT, per compito istituzionale, provvede alla pubblicazione e            
diffusione dei dati delle analisi e degli studi effettuati da altri             
uffici del Sistema Statistico nazionale che non possono provvedervi             
direttamente;                                                                   
5) il Ministero della Giustizia e l'ISTAT si avvalgono di sistemi               
informativi automatizzati per lo sviluppo dei propri compiti                    
istituzionali e in grado di assicurare un efficace scambio di                   
informazioni;                                                                   
vista la L.R. dell'Emilia-Romagna 3/99 e successive modifiche che               
prevede:                                                                        
1) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di           
criminalita' (art. 219);                                                        
2) la realizzazione di attivita' di ricerca, documentazione,                    
comunicazione e informazione (art. 220);                                        
3) la promozione e stipula di intese istituzionali di programma,                
accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare           
specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza            
(art. 220);                                                                     
considerato che sono da promuovere rapporti di collaborazione tra i             
soggetti stipulanti, essendo sempre piu' rilevante l'esigenza di uno            
sforzo comune per una adeguata comprensione dei fenomeni criminosi a            
livello locale, anche facendo riferimento alle metodologie di analisi           
introdotte nell'ambito della collaborazione tra Ufficio regionale               
ISTAT per la Lombardia e Procura generale di Milano                             
convengono quanto segue                                                         
Art. 1                                                                          
Obiettivi                                                                       
Tale Protocollo si propone di sviluppare una azione comune diretta              
all'approfondimento, alla elaborazione e all'analisi delle                      
informazioni statistiche relative ai fenomeni criminali e all'azione            
di contrasto ad essa. A tale fine i contraenti convengono di                    
elaborare progetti comuni, di programmarne lo sviluppo secondo                  
cadenze convenute, di individuare i responsabili dei progetti                   
all'interno delle relative strutture, di verificarne lo stato di                
attuazione in incontri periodici da tenersi con cadenza quantomeno              
trimestrale.                                                                    
Art. 2                                                                          
Contenuto e forme di collaborazione                                             
Le parti concordano di collaborare, per fasi successive, alle                   
seguenti attivita':                                                             
1) estrazione dal sistema informativo ReGe delle notizie relative ai            
reati iscritti nell'anno 2001, operazioni di controllo e verifica dei           
dati elementari, predisposizione delle basi dati per le elaborazioni;           
2) redazione di una nota tecnica a supporto della relazione del                 
Procuratore generale per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2004;            
3) analisi in dettaglio della criminalita' in Emilia-Romagna a                  
livello comunale, sulla base di un approccio di ricerca simile a                
quello eseguito per la "mappatura" della criminalita' nel distretto             
di Milano, finalizzato alla presentazione di un Rapporto annuale.               
Art. 3                                                                          
Attivita'                                                                       
Nell'ambito delle iniziative di collaborazione di cui al precedente             
articolo, sono previste le seguenti attivita':                                  
1) sara' compito delle Procure fornire i dati di base opportunamente            
criptati;                                                                       
2) il controllo dei dati elementari, la predisposizione delle basi              
dati e gli interventi per il miglioramento della qualita' saranno               
realizzate congiuntamente da ISTAT, Corte d'Appello e Procura                   
generale della Repubblica di Bologna;                                           
3) Le elaborazioni e le analisi saranno realizzate congiuntamente da            
ISTAT, Corte d'Appello, Procura generale della Repubblica di Bologna            
e Regione Emilia-Romagna.                                                       
Art. 4                                                                          
Presentazione dei risultati                                                     
Le parti si impegnano ad attuare le misure di tutela della                      
riservatezza previste dalla Legge 675/96 con particolare riguardo               
alla nomina del responsabile e degli incaricati del trattamento, di             
cui all'art. 8 della legge citata ed agli aspetti della sicurezza di            
cui al DPR del 28 luglio 1999, n. 318.                                          
L'utilizzo dei dati avverra' per sole finalita' statistiche nel                 
rispetto del segreto statistico ai sensi dell'art. 9 del DLgs 322/89            
e della Legge 675/96.                                                           
Art. 5                                                                          
Modalita' di diffusione dei risultati                                           
I risultati dell'attivita' di studio, elaborazione e ricerca                    
realizzati congiuntamente verranno diffusi, nel rispetto delle norme            
sul segreto statistico e della disciplina dettata dalla Legge 675/96            
e successive modifiche e integrazioni, sul supporto cartaceo e/o                
informatico, con la denominazione di "Corte d'Appello di Bologna -              
Procura generale della Repubblica; ISTAT - Ufficio regionale per                
l'Emilia-Romagna; Regione Emilia-Romagna - Servizio Promozione e                
Sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale".              
La presentazione dello studio sara' curata congiuntamente nelle sedi            
opportune.                                                                      
Art. 6                                                                          
Oneri finanziari                                                                
Ciascuna delle parti si assume gli oneri finanziari connessi alla               
esecuzione del presente accordo.                                                
Gli eventuali oneri aggiuntivi conseguenti a specifiche azioni                  
(materiale per la ricerca, pubblicazione cartacea, oneri per                    
missioni), saranno assunti da una delle parti previa deliberazione              
dei competenti organi.                                                          
Art. 7                                                                          
Durata                                                                          
Il presente protocollo avra' durata annuale a decorrere dalla data di           
firma dello stesso, rinnovabile per ulteriori anni 2, salvo disdetta            
da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.                            
Art. 8                                                                          
Coordinamento scientifico                                                       
Il coordinamento scientifico del presente protocollo verra' affidato            
al dirigente o suo delegato dell'ISTAT dell'Ufficio regionale per               
l'Emilia-Romagna, al Procuratore generale o suo delegato della                  
Procura generale della Repubblica di Bologna, al Responsabile o suo             
delegato del Servizio Promozione e Sviluppo delle politiche per la              
sicurezza e della polizia locale della Regione Emilia-Romagna.                  
data . . . . . . . .                                                            
firma . . . . . . . . .  firma . . . . . . . . .                                
firma . . . . . . . . .  firma . . . . . . . . .                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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