DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 14 aprile 2003, n. 4346
L.R. 28/99 - Approvazione dei moduli per la richiesta di concessione d'uso del marchio "Qualita' controllata" e individuazione in apposito elenco delle violazioni lievi e gravi, entrambi relativi ai disciplinari di produzione integrata dei molluschi bivalvi e dei crostacei
IL DIRETTORE GENERALE
Viste:
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi
regionali 29/92 e 51/95";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 640 in data 1 marzo 2000
recante "L.R. 28/99 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed
alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della
salute. Criteri e modalita' di richiesta e di concessione dell'uso
del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione
delle sanzioni";
richiamata la propria determinazione n. 10797 in data 23/10/2001
recante "L.R. 28/99, art. 5 - Approvazione dei disciplinari di
produzione integrata dei molluschi bivalvi e dei crostacei in
attuazione della deliberazione 1758/01";
dato atto che in base al disposto di cui alle lettere A), punto 3, ed
E), punto 13, della sopra citata deliberazione 640/00, e' di
competenza del Direttore generale Agricoltura sia l'approvazione del
modulo per le domande di concessione dell'uso del marchio "Qualita'
controllata" che l'individuazione in apposito elenco delle violazioni
lievi e gravi, con riferimento ai disciplinari di produzione
integrata in vigore ai fini della valorizzazione della produzione
tramite il marchio;
ritenuto pertanto necessario provvedere, in merito, relativamente ai
disciplinari di produzione dei crostacei e dei molluschi bivalvi,
secondo i testi allegati ai numeri 1) e 2) parte integrante e
sostanziale al presente atto;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
richiamata, inoltre, la deliberazione della stessa Giunta regionale
n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
preso atto, pertanto, del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Valorizzazione delle produzioni, dott. Maurizio Ceci, in
merito sia alla regolarita' tecnica che alla legittimita' del
presente atto ai sensi della predetta deliberazione 2774/01;
determina:
1) di disporre per le motivazioni indicate in premessa che qui si
intendono richiamate:
- l'approvazione del modulo per la domanda di concessione d'uso del
marchio collettivo regionale "Qualita' controllata - Produzione
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale
dell'Emilia-Romagna 28/99" con riferimento ai disciplinari di
produzione di molluschi bivalvi e crostacei, secondo il testo
allegato al numero 1) quale parte integrante e sostanziale al
presente atto;
- l'individuazione delle violazioni lievi e gravi, con riferimento ai
disciplinari di produzione integrata QC dei molluschi bivalvi e dei
crostacei, secondo l'elenco allegato al numero 2) quale parte
integrante e sostanziale al presente atto;
2) di disporre che la presente determinazione, unitamente agli
allegati sopra menzionati, vengano pubblicati integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 2
Elenco delle violazioni lievi e gravi relativi ai disciplinari di
produzione QC di molluschi bivalvi - crostacei
Violazioni lievi
1) Non conformita' nelle registrazioni, quando non elencate fra le
violazioni gravi;
2) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto
dalla normativa regionale;
3) altre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.
Violazioni gravi
1) Mancata applicazione delle indicazioni fornite dal tecnico
contenute nella dichiarazione di idoneita' per l'ingresso nel
circuito di produzione;
2) esecuzione non corretta delle operazioni di autocontrollo e delle
relative registrazioni;
3) mancato rispetto, nelle fasi di allevamento, di raccolta e di
pesca delle prescrizioni relative:
- alla qualita' delle acque di allevamento e di pesca;
- alle strutture e alle attrezzature d'allevamento;
- alla strumentazione ed alle attrezzature di pesca;
- alle specie allevate;
- agli operatori;
- all'alimentazione delle specie allevate;
- all'invio dei pezzi alla lavorazione;
4) mancato rispetto, presso le unita' di pesca ed i centri di
lavorazione, conservazione e vendita, delle prescrizioni relative:
- al trasporto;
- alla conservazione pre e post lavorazione;
- alle ore di lavoro;
- alla lavorazione;
- alle operazioni di etichettatura;
- alla vendita e alla distribuzione del prodotto.