ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2003, n. 110
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale relativa al deposito della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di San Giorgio n. 81 del 10 marzo 2003 in merito a modifiche del vigente piano di classifica
a) Si ordina il deposito della deliberazione del Consiglio di
amministrazione del Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine
di S. Giorgio n. 81 del 10 marzo 2003, corredata degli elaborati
tecnici relativi alla modifica del vigente Piano di classifica per il
riparto delle spese consortili e della corografia del comprensorio in
scala 1:25.000 presso la sede del Consorzio, Via Mentana n. 7 -
Ferrara, presso il Servizio Tecnico Bacino Po di Volano, Viale Cavour
n. 77 - Ferrara, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli,
Via Caduti della Liberta' n. 19 - Ravenna e presso il Servizio
Tecnico Bacino Reno, Viale Silvani n. 6 - Bologna, dal 28 aprile 2003
al 17 maggio 2003.
b) Con decorrenza dal 18 maggio 2003 e non oltre il 17 giugno 2003
tutti gli interessati potranno presentare contro la suddetta
deliberazione consortile opposizioni e reclami, indirizzandone
l'originale e una copia al Consorzio di Bonifica del II Circondario
Polesine di S. Giorgio, Via Mentana n. 7 - Ferrara.
c) Copia della presente ordinanza deve essere affissa, a cura del
Consorzio, all'Albo pretorio di tutti i Comuni il cui territorio
ricade, anche in parte, nel comprensorio consortile per l'intera
durata dei termini di cui alle precedenti lettere a) e b).
d) La pubblicazione, a spese del Consorzio di un avviso, prima
dell'inizio del deposito degli atti di cui al suddetto punto a), nei
due quotidiani a maggiore diffusione locale, nel quale si dia notizia
del deposito della deliberazione consortile 81/03 e dei termini per
presentare eventuali opposizioni e reclami di cui al punto b).
e) Il Consorzio dovra' pronunciarsi sulle opposizioni ed i reclami
mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione entro i
successivi 45 giorni, provvedendo di conseguenza alla definitiva
approvazione del Piano di classifica. Il provvedimento di definitiva
approvazione del Piano, contenente l'indicazione del termine da cui
avra' applicazione il piano medesimo, deve venire inviato al Comitato
regionale di controllo ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10 febbraio
1992 n. 7, entro trenta giorni dalla sua adozione a pena di
decadenza. Nello stesso termine copia di tale deliberazione e'
trasmessa alle Province di Ferrara, Bologna e Ravenna.
f) L'applicazione del Piano di classifica puo' essere effettuato solo
dopo l'intervenuta approvazione della deliberazione consortile di
adozione da parte dell'organo di controllo di cui al citato art. 45
della L.R. 7/92.
g) Per le successive variazioni o modifiche, anche parziali del Piano
gia' approvato, saranno seguite le medesime procedure sopra
descritte.
h) Dell'intervenuta approvazione del Piano di classifica e delle sue
successive variazioni, deve essere data pubblicita' mediante
inserzione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani