ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 98
Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenita' sul territorio della regione Emilia-Romagna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Viste le proprie ordinanze n. 363 del 18/12/2002, n. 6 del 20/1/2003,
n. 17 del 30/1/2003, n. 39 del 20/2/2003 con le quali sono state
adottate misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a
bassa patogenicita' sul territorio regionale;
preso atto del referto della sezione provinciale di Forli'
dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna, con il quale si comunica il riscontro di
positivita' a seguito di controlli sierologici per la ricerca di
anticorpi nei confronti del virus influenzale aviare effettuati in un
allevamento avicolo di animali detenuti per il commercio sito nel
comune di Rimini;
ritenuto che in base al riscontro di positivita' sierologica
l'allevamento sia da considerarsi sospetto di infezione ai sensi del
DM 28 settembre 2000 "Misure integrative di lotta contro l'influenza
aviaria";
valutato necessario:
- procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli
presenti nell'area territoriale circostante l'allevamento interessato
dal referto ed in quelli ad esso funzionalmente collegati;
- adottare in via temporanea, in un'area territoriale comprendente
parte del territorio della provincia di Rimini alcune misure
cautelari volte ad evitare l'eventuale diffusione dell'infezione;
considerato:
- che, secondo quanto previsto dall'ordinanza 363/02, sono stati
effettuati con esito favorevole, due controlli a distanza di almeno
20 giorni, in tutti gli allevamenti presenti nella zona di attenzione
cosi' come descritta all'Allegato 1 dell'ordinanza 39/03 comprendente
alcuni comuni o parte di comuni della provincia di Reggio Emilia e
precisamente Campagnola, Correggio, Fabbrico, Guastalla, Luzzara,
Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio
e alcuni comuni della provincia di Modena e precisamente
Campogalliano, Carpi, Cavezzo, Concordia, Novi di Modena, San
Possidonio, Soliera;
- che e' iniziata la stagione delle competizioni sportive di piccioni
e ritenuto, in funzione della attuale situazione epidemiologica e
delle caratteristiche degli animali in questione, di potere derogare
al divieto di concentramenti di animali delle specie sensibili
limitatamente a quelli di piccioni a scopo sportivo e solo nelle aree
del territorio regionale con minore densita' di allevamenti avicoli;
ritenuto:
- di potere modificare l'elenco degli stabilimenti di macellazione
che possono introdurre animali dalle zone di protezione comprendendo
anche il macello Pollo del Campo (0142M) di Final di Reno (FE) in
considerazione della situazione epidemiologica attuale e della sua
localizzazione geografica;
- necessario revocare le precedenti ordinanze n. 000363 del
18/12/2002, n. 000006 del 20/1/2003, n. 000017 del 30/1/2003 e n. 39
del 20/2/2003;
visti:
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione
della Direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta
contro l'influenza aviaria;
- il DM 28 settembre 2000 - Misure integrative di lotta contro
l'influenza aviaria;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95 cosi' come
confermata dalla deliberazione 2775/01;
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
delibera della Giunta regionale 2774/01;
del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli Alimenti - dott. Ivano Massirio - in
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;
del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali - dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita'
della presente ordinanza;
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
Punto 1 - Zona di attenzione
1) Sull'area territoriale riportata nell'Allegato I, che e' parte
integrante della presente ordinanza, viene istituita una zona di
attenzione della movimentazione di volatili.
2) Nella zona di attenzione si applicano le seguenti misure:
- esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per
territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono
volatili;
- sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in
qualunque altro locale in cui possono essere isolati.
3) Divieto di introduzione ed accasamento di volatili negli
allevamenti sia a carattere familiare sia a carattere intensivo. In
deroga al divieto al presente punto 3), il Servizio Veterinario
competente per territorio puo' autorizzare, negli allevamenti delle
aree di cui all'Allegato I, l'accasamento di volatili a condizione
che:
- sia stato completato un controllo virologico su tutti gli
allevamenti di volatili presenti;
- le aziende interessate abbiano presentato al Servizio Veterinario
competente per territorio il programma di accasamento;
- sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque
siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento
dell'allevamento;
- l'accasamento, nelle varie unita' produttive di ciascun allevamento
deve avvenire nel tempo massimo di 10 giorni.
4) Ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di
disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende.
5) Divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende di allevamento.
Il Servizio Veterinario territorialmente competente, in accordo col
Servizio Veterinario nel cui territorio e' sito l'impianto di
destinazione, in deroga al divieto di cui al presente punto 5), puo'
autorizzare il trasporto di uova da cova destinate direttamente
all'incubatoio, previa disinfezione delle uova stesse e degli
imballaggi. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilita' delle
partite di uova cosi' introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al
presente punto e fino a quando non siano stati effettuati con esito
favorevole i controlli di cui all'art. 3, punto 1) nelle aziende di
origine delle uova, possono essere destinati esclusivamente ad
un'azienda dove non siano presenti specie sensibili e che abbia
rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di
biosicurezza di cui alla nota del Servizio Veterinario ed Igiene
Alimenti di questa Regione prot. ASS/02/2271 del 22/11/2002.
6) Divieto di movimentazione degli animali sensibili dalle aziende.
In deroga al presente divieto, il Servizio Veterinario competente per
territorio autorizza, previo accordo con il Servizio Veterinario
ricevente:
- l'invio al macello, esclusivamente dopo l'esecuzione, con esito
favorevole, di:
- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore
precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni due giorni,
per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento
dell'allevamento;
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 20 campioni
di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in
relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore
precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale. I
campioni devono essere esaminati presso la sede dell'Istituto
Zooprofilattico sperimentale Sezione provinciale di Forli';
- l'invio di pollastre di galline ovaiole e di riproduttori leggeri e
pesanti a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione
almeno 20 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e al
tampone tracheale per la ricerca dell'antigene virale eseguito nelle
48 ore precedenti la movimentazione. Gli animali una volta raggiunto
l'allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi
controlli.
7) Il Servizio Veterinario competente per territorio verifica che il
detentore dell'allevamento tenga apposita registrazione di tutti i
movimenti da e per l'azienda del personale delle attrezzature e degli
automezzi, con utilizzo di apposito registro.
8) Dagli allevamenti avicoli presenti in zona di attenzione la
pollina puo' essere allontanata e smaltita secondo la normativa
vigente solo previa autorizzazione del Servizio Veterinario (Allegato
III parte integrante del presente atto).
Punto 2 - Norme per la movimentazione nella zona di attenzione
1) Per il carico degli animali in allevamenti presenti nella zona di
attenzione devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:
- il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da
carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i
volatili devono essere trasportati direttamente all'impianto di
destinazione. Il termine di 10 giorni non si applica nel caso si
tratti di macellazione di galline ovaiole a fine carriera nel qual
caso le procedure di avvio al macello dovranno essere comunque
concluse nel piu' breve tempo possibile.
Il mancato rispetto del termine previsto comportera':
- il sequestro dell'allevamento;
- l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore,
di controlli virologici a cadenza settimanale e controlli sierologici
a cadenza bisettimanale;
- se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte o dovessero
essere abbattuti a seguito della malattia non verranno riconosciuti
gli indennizzi previsti dalla Legge 218/88.
2) Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali,
riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densita' di
allevamento.
3) Le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali,
devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al
completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da
cui vengono spediti gli animali.4) Le operazioni di carico e
trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure
igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio.
5) le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il
trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e
dopo il loro impiego.
Punto 3 - Controlli nella zona di attenzione
1) Il Servizio Veterinario competente per territorio effettua
nell'ambito della zona di attenzione due controlli a distanza di
almeno 20 giorni di tutti gli allevamenti intensivi delle specie
sensibili, dando priorita' a quelli di tacchini, di ovaiole e di
riproduttori. Il prelievo deve essere costituito da almeno 20
campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del
sottotipo H7 del virus dell'influenza aviaria e, laddove possibile in
relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali per la
ricerca dell'antigene virale, avendo cura che il secondo controllo
avvenga quando nella zona di attenzione siano terminate le operazioni
del primo.
2) I campioni devono essere esaminati presso la Sezione provinciale
di Forli' dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia Romagna.
3) I veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore
controllo sia ritenuto opportuno nell'ambito della vigilanza sugli
allevamenti avicoli.
Punto 4 - Misure sanitarie per il territorio regionale
In tutto il territorio regionale devono essere applicate le seguenti
misure:
1) E' fatto divieto di introdurre nel territorio regionale volatili
provenienti da aziende situate nella zona di attenzione o protezione
di cui all'Allegato I e nelle zone di attenzione o protezione delle
altre regioni. In deroga e' permessa, a seguito di parere del
Servizio Veterinario ricevente, l'introduzione di volatili destinati
alla macellazione in macelli di questa regione se provenienti da zone
di attenzione alle condizioni previste al punto 1.6 ed i requisiti
indicati nella nota del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti di
questa regione prot. n. ASS/02/43458 del 7/11/2002. Inoltre negli
stabilimenti Agricola Trevalli (062M) di Reggio Emilia, AA Agricola
Anzolese (035M) di Anzola Emilia - Bologna e Pollo del Campo (0142M)
di Final di Reno (FE) sono permesse le introduzioni di volatili,
provenienti dalle zone di protezione di questa e di altre regioni,
per l'immediata macellazione, alle condizioni previste dal punto 1.6
e secondo quanto previsto dal DPR 17/12/1997, n. 495, Allegato 1,
Capitolo VI, comma 31, punto C, primo paragrafo, con il rispetto
delle norme di sicurezza atte ad evitare ogni possibile diffusione di
malattia.
2) I titolari dei mangimifici e dei mezzi di trasporto devono
garantire che il trasporto di mangime ad allevamenti avicoli sia
effettuato con automezzi adeguatamente disinfettati prima e dopo
ogni trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per
piu' allevamenti senza che siano eseguiti il completo lavaggio e
disinfezione dell'automezzo. L'operazione sara' comprovata dalla
compilazione dell'attestato modello II, parte 1, allegato alla
presente ordinanza. Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone
di attenzione o protezione non possono essere utilizzati per il
trasporto in aziende regionali a meno che non siano trascorse 24 ore
dall'ultimo trasporto e dalla disinfezione.
3) Il trasporto di animali delle specie sensibili e uova deve
avvenire con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni
trasporto, con lo stesso automezzo non devono essere effettuati
carichi consecutivi in piu' allevamenti senza che siano stati
eseguiti, tra un carico e l'altro, il lavaggio e la disinfezione
dell'automezzo con almeno 24 ore di fermo nel caso di trasporto da o
verso zone di attenzione, i contenitori delle uova da cova o dei
pulcini devono essere monouso, salvo specifiche e motivate
autorizzazioni del veterinario ufficiale e deve essere garantita la
rintracciabilita' delle partite.
4) I proprietari degli automezzi per la raccolta di carcasse,
cascami, pollina e rifiuti degli allevamenti garantiscono che gli
automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni
trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per piu'
allevamenti delle specie sensibili, inoltre i cassoni o i contenitori
devono essere opportunamente lavati e disinfettati ed utilizzati
alternativamente in allevamenti di animali di specie sensibili e non.
Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone di attenzione o
protezione non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende
regionali a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto
e dalla disinfezione.
5) Negli impianti di produzione di esche da pesca e' vietata
l'introduzione di rifiuti di origine avicola provenienti dalle zone
di attenzione o protezione.
6) La raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli di
volatili deve avvenire con cassoni o contenitori che non vengano
utilizzati per la raccolta in aziende che allevano animali delle
specie sensibili ed i materiali devono essere destinati ad impianti
che garantiscano il trattamento termico di sicurezza, gli automezzi
devono essere lavati e disinfettati dopo ogni carico.
7) Negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e
sottopeso durante il ciclo produttivo e' vietata, il loro ritiro deve
avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in concomitanza
con il normale conferimento al macello.
8) I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni di
lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello
previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita' prot. n.
600.6/24461/57N/483 dell'11/2/2000, che si riporta in allegato II. La
parte relativa alla certificazione veterinaria e' obbligatoria per le
disinfezioni eseguite nei macelli.
9) In tutto il territorio regionale gli animali delle specie
sensibili destinati alla macellazione, o comunque allo spostamento,
devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario
ufficiale 48 ore prima del carico e, nei macelli, deve comunque
essere sempre effettuata la visita ante-mortem degli animali.
10) I pulcini provenienti da incubatoi situati in altre regioni sedi
di focolai o in zona di attenzione della regione Emilia-Romagna
devono essere controllati all'arrivo e sottoposti ad accertamenti
sierologici e virologici. L'invio dei pulcini deve essere concordato
con il Servizio Veterinario competente con almeno 5 giorni di
anticipo. Nell'allevamento di destinazione non vi devono essere
animali di specie sensibili.
11) Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere utilizzati per
le uova contenitori lavati accuratamente e disinfettati, qualora
vengano utilizzati contenitori in cartone, anche nel caso dei cartoni
separatori, devono essere monouso.
12) I titolari di allevamenti di animali delle specie sensibili, con
una consistenza di entita' superiore ai 500 capi, sono tenuti a
segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio il
nominativo del veterinario addetto all'assistenza nel proprio
allevamento e a far pervenire, con cadenza quindicinale, una
sintetica relazione sullo stato sanitario dell'allevamento con
particolare riferimento alla mortalita' e agli eventuali trattamenti
terapeutici praticati.
13) I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali ed
industriali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti
qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad
influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di mortalita' non riferibile
a cause accertate.
14) E' vietata l'immissione di selvaggina delle specie sensibili
proveniente da allevamenti o territori soggetti a restrizioni.
15) I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita
(svezzamento) devono garantire la separazione delle partite di
animali introdotte e la tenuta di un registro di carico e scarico. In
tali allevamenti la movimentazione e' possibile a condizione che nei
5 giorni precedenti la movimentazione almeno 20 animali siano stati
sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione
alla taglia dell'animale, al tampone tracheale per la ricerca
dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la
movimentazione; nel caso si tratti di oche o anatre dovra' essere
eseguito esclusivamente il tampone tracheale. In deroga, i controlli
da eseguirsi prima di ciascuna movimentazione possono essere
sostituiti da controlli sierologici e/o virologici settimanali, se
lo svezzatore introduce esclusivamente soggetti di 1 giorno,
provenienti da incubatoi che certificano di non introdurre uova da
cova da zone di attenzione o protezione. Nel caso in cui gli
incubatoi di provenienza introducano uova da cova da allevamenti
posti in zone di attenzione o protezione, sul modello 4 di tutte le
partite di soggetti di 1 giorno introdotte deve essere dichiarato, da
parte del veterinario ufficiale, che i riproduttori sono stati
sottoposti a controlli sierologici e virologici eseguiti con cadenza
almeno mensile, con esito favorevole. In uno o piu' allevamenti di
destinazione, a campione, dovranno essere eseguiti gli stessi
controlli.
16) E' vietata la vendita ambulante di animali delle specie
sensibili. La vendita di animali delle specie sensibili presso
rivendite o negozi autorizzati e' consentita solo se gli animali sono
scortati da una documentazione attestante la provenienza e l'esito
favorevole dei controlli sanitari sull'allevamento di provenienza.
17) Sono sospesi i mercati, le fiere e i concentramenti di animali
delle specie sensibili. In deroga possono essere autorizzati i
concentramenti di piccioni organizzati esclusivamente a scopo
sportivo. Tale deroga non puo' essere applicata nelle province di
Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini.
Punto 5 - Sanzioni
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente ordinanza sono
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs 196/99.
Punto 6 - Disposizioni finali
1) Nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i
veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i
prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei
confronti dei virus influenzali secondo le modalita' sotto riportate:
- volatili da carne (con esclusione delle partite gia' saggiate al
momento del carico) prelievo su tutte le partite di 20 campioni di
sangue.
2) I veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i trasportatori ed
il personale al momento della entrata in allevamento devono
rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad
evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.
3) Le misure previste dalla presente ordinanza possono essere
modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica.
Punto 7 - Revoca ordinanze precedenti
Le ordinanze regionali n. 000363 del 18/12/2002, n. 000006 del
20/1/2003, n. 000017 del 30/1/2003 e n. 39 del 20/2/2003 sono
revocate.
Punto 8 - Competenze
I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di
vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,
nonche' gli agenti della Forza pubblica, sono incaricati, ciascuno
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
ALLEGATO I
Zona di attenzione - Delimitazione area territoriale
La zona di attenzione comprende il territorio della provincia di
Rimini rappresentato nella mappa e cosi' delimitato:
- a Nord: dalla Chiesa di Viserba - Via G. Venieri direzione monte -
Via Popilia - Via Del Rivo - Via delle Cascine - Via Orsoleto
direzione monte, sino all'incrocio con Via Tolemaide - Via Tolemaide
direzione monte (sino al confine con il comune di Santarcangelo di
Romagna) - Via Santarcangiolese fino all'incrocio con Via
Marecchiese;
- Nord-Ovest: Via Marecchiese fino confine del comune di Montescudo;
- a Ovest dal confine con la Repubblica di San Marino;
- a Sud: confine del comune di Montescudo, confine del comune di
Montecolombo;
- a Sud-Est a partire dal confine del comune di Montecolombo la
strada di collegamento Osteria Nuova - Colombara - Cevolabbate - San
Clemente - Bivio per Castellaccio fino al confine del comune di
Riccione quindi il confine del comune di Riccione.
(segue allegato fotografato)