REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 98

Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenita' sul territorio della regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Viste le proprie ordinanze n. 363 del 18/12/2002, n. 6 del 20/1/2003,           
n. 17 del 30/1/2003, n. 39 del 20/2/2003 con le quali sono state                
adottate misure di contenimento  dell'influenza aviaria da stipiti a            
bassa patogenicita' sul territorio regionale;                                   
preso atto del referto della sezione provinciale di Forli'                      
dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e                    
dell'Emilia-Romagna, con il quale si comunica il riscontro di                   
positivita' a seguito di controlli sierologici per la ricerca di                
anticorpi nei confronti del virus influenzale aviare effettuati in un           
allevamento avicolo di animali detenuti per il commercio sito nel               
comune di Rimini;                                                               
ritenuto che in base al riscontro di positivita' sierologica                    
l'allevamento sia da considerarsi sospetto di infezione ai sensi del            
DM 28 settembre 2000 "Misure integrative di lotta contro l'influenza            
aviaria";                                                                       
valutato necessario:                                                            
- procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli                   
presenti nell'area territoriale circostante l'allevamento interessato           
dal referto ed in quelli ad esso funzionalmente collegati;                      
- adottare in via temporanea, in un'area territoriale comprendente              
parte del territorio della provincia di Rimini alcune misure                    
cautelari volte ad evitare l'eventuale diffusione dell'infezione;               
considerato:                                                                    
- che, secondo quanto previsto dall'ordinanza 363/02, sono stati                
effettuati con esito favorevole, due controlli a distanza di almeno             
20 giorni, in tutti gli allevamenti presenti nella zona di attenzione           
cosi' come descritta all'Allegato 1 dell'ordinanza 39/03 comprendente           
alcuni comuni o parte di comuni della provincia di Reggio Emilia e              
precisamente Campagnola, Correggio, Fabbrico, Guastalla, Luzzara,               
Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio            
e alcuni comuni della provincia di Modena e precisamente                        
Campogalliano, Carpi, Cavezzo, Concordia, Novi di Modena, San                   
Possidonio, Soliera;                                                            
- che e' iniziata la stagione delle competizioni sportive di piccioni           
e ritenuto, in funzione della attuale situazione epidemiologica e               
delle caratteristiche degli animali in questione, di potere derogare            
al divieto di concentramenti di animali delle specie sensibili                  
limitatamente a quelli di piccioni a scopo sportivo e solo nelle aree           
del territorio regionale con minore densita' di allevamenti avicoli;            
ritenuto:                                                                       
- di potere modificare l'elenco degli stabilimenti di macellazione              
che possono introdurre animali dalle zone di protezione comprendendo            
anche il macello Pollo del Campo (0142M) di Final di Reno (FE) in               
considerazione della situazione epidemiologica attuale e della sua              
localizzazione geografica;                                                      
- necessario revocare le precedenti ordinanze n. 000363 del                     
18/12/2002, n. 000006 del 20/1/2003, n. 000017 del 30/1/2003 e n. 39            
del 20/2/2003;                                                                  
visti:                                                                          
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;                                           
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,             
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;                              
- la Legge n. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro                
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;                  
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione            
dei criteri per il calcolo del valore di mercato  degli animali                 
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;                        
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione                
della Direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta            
contro l'influenza aviaria;                                                     
- il DM 28 settembre 2000 - Misure integrative di lotta contro                  
l'influenza aviaria;                                                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95 cosi' come           
confermata dalla deliberazione 2775/01;                                         
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della               
delibera della Giunta regionale 2774/01;                                        
del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                    
Veterinario e Igiene degli Alimenti - dott. Ivano Massirio - in                 
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;                       
del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e                 
Politiche sociali - dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita'            
della presente ordinanza;                                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
Punto 1 - Zona di attenzione                                                    
1) Sull'area territoriale riportata nell'Allegato I, che e' parte               
integrante della presente ordinanza, viene istituita una zona di                
attenzione della movimentazione di volatili.                                    
2) Nella zona di attenzione si applicano le seguenti misure:                    
- esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per                    
territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono              
volatili;                                                                       
- sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in            
qualunque altro locale in cui possono essere isolati.                           
3) Divieto di introduzione ed accasamento di volatili negli                     
allevamenti sia a carattere familiare sia a carattere intensivo. In             
deroga al divieto al presente punto 3), il Servizio Veterinario                 
competente per territorio puo' autorizzare, negli allevamenti delle             
aree di cui all'Allegato I, l'accasamento di volatili a condizione              
che:                                                                            
- sia stato completato un controllo virologico su tutti gli                     
allevamenti di volatili presenti;                                               
- le aziende interessate abbiano presentato al Servizio Veterinario             
competente per territorio il programma di accasamento;                          
- sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque               
siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento                      
dell'allevamento;                                                               
- l'accasamento, nelle varie unita' produttive di ciascun allevamento           
deve avvenire nel tempo massimo di 10 giorni.                                   
4) Ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di                     
disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende.                         
5) Divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende di allevamento.           
Il Servizio Veterinario territorialmente competente, in accordo col             
Servizio Veterinario nel cui territorio e' sito l'impianto di                   
destinazione, in deroga al divieto di cui al presente punto 5), puo'            
autorizzare il trasporto di uova da cova destinate direttamente                 
all'incubatoio, previa disinfezione delle uova stesse e degli                   
imballaggi. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilita' delle              
partite di uova cosi' introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al           
presente punto e fino a quando non siano stati effettuati con esito             
favorevole i controlli di cui all'art. 3, punto 1) nelle aziende di             
origine delle uova, possono essere destinati esclusivamente ad                  
un'azienda dove non siano presenti specie sensibili e che abbia                 
rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di                
biosicurezza di cui alla nota del Servizio Veterinario ed Igiene                
Alimenti di questa Regione prot. ASS/02/2271 del 22/11/2002.                    
6) Divieto di movimentazione degli animali sensibili dalle aziende.             
In deroga al presente divieto, il Servizio Veterinario competente per           
territorio autorizza, previo accordo con il Servizio Veterinario                
ricevente:                                                                      
- l'invio al macello, esclusivamente dopo l'esecuzione, con esito               
favorevole, di:                                                                 
- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48    ore                
precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni due giorni,            
per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento            
dell'allevamento;                                                               
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 20 campioni           
di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in            
relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore                     
precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale. I              
campioni devono essere esaminati presso la sede dell'Istituto                   
Zooprofilattico sperimentale Sezione provinciale di Forli';                     
- l'invio di pollastre di galline ovaiole e di riproduttori leggeri e           
pesanti a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione              
almeno 20 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e al           
tampone tracheale per la ricerca dell'antigene virale eseguito nelle            
48 ore precedenti la movimentazione. Gli animali una volta raggiunto            
l'allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi            
controlli.                                                                      
7) Il Servizio Veterinario competente per territorio verifica che il            
detentore dell'allevamento tenga apposita registrazione di tutti i              
movimenti da e per l'azienda del personale delle attrezzature e degli           
automezzi, con utilizzo di apposito registro.                                   
8) Dagli allevamenti avicoli presenti in zona di attenzione la                  
pollina puo' essere allontanata e smaltita secondo la normativa                 
vigente solo previa autorizzazione del Servizio Veterinario (Allegato           
III parte integrante del presente atto).                                        
Punto 2 - Norme per la movimentazione nella zona di attenzione                  
1) Per il carico degli animali in allevamenti presenti nella zona di            
attenzione devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:                
- il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da             
carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i                
volatili devono essere trasportati direttamente all'impianto di                 
destinazione. Il termine di 10 giorni non si applica nel caso si                
tratti di macellazione di galline ovaiole a fine carriera nel qual              
caso le procedure di avvio al macello dovranno essere comunque                  
concluse nel piu' breve tempo possibile.                                        
Il mancato rispetto del termine previsto comportera':                           
- il sequestro dell'allevamento;                                                
- l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore,             
di controlli virologici a cadenza settimanale e controlli sierologici           
a cadenza bisettimanale;                                                        
- se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte o dovessero           
essere abbattuti a seguito della malattia non verranno riconosciuti             
gli indennizzi previsti dalla Legge 218/88.                                     
2) Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali,                 
riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densita' di            
allevamento.                                                                    
3) Le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali,           
devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al                     
completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da              
cui vengono spediti gli animali.4) Le operazioni di carico e                    
trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure            
igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio.           
5) le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il              
trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e            
dopo il loro impiego.                                                           
Punto 3 - Controlli nella zona di attenzione                                    
1) Il Servizio Veterinario competente per territorio effettua                   
nell'ambito della zona di attenzione due controlli a distanza di                
almeno 20 giorni di tutti gli allevamenti intensivi delle specie                
sensibili, dando priorita' a quelli di tacchini, di ovaiole e di                
riproduttori. Il prelievo deve essere costituito da almeno 20                   
campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del                
sottotipo H7 del virus dell'influenza aviaria e, laddove possibile in           
relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali per la             
ricerca dell'antigene virale, avendo cura che il secondo controllo              
avvenga quando nella zona di attenzione siano terminate le operazioni           
del primo.                                                                      
2) I campioni devono essere esaminati presso la Sezione provinciale             
di Forli' dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia            
e dell'Emilia Romagna.                                                          
3) I veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore                
controllo sia ritenuto opportuno nell'ambito della vigilanza sugli              
allevamenti avicoli.                                                            
Punto 4 - Misure sanitarie per il territorio regionale                          
In tutto il territorio regionale devono essere applicate le seguenti            
misure:                                                                         
 1) E' fatto divieto di introdurre nel territorio regionale volatili            
provenienti da aziende situate nella zona di attenzione o protezione            
di cui all'Allegato I e nelle zone di attenzione o protezione delle             
altre regioni. In deroga e' permessa, a seguito di parere del                   
Servizio Veterinario ricevente, l'introduzione di volatili destinati            
alla macellazione in macelli di questa regione se provenienti da zone           
di attenzione alle condizioni previste al punto 1.6 ed i requisiti              
indicati nella nota del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti di              
questa regione prot. n. ASS/02/43458 del 7/11/2002. Inoltre negli               
stabilimenti Agricola Trevalli (062M) di Reggio Emilia, AA Agricola             
Anzolese (035M) di Anzola Emilia - Bologna e Pollo del Campo (0142M)            
di Final di Reno (FE) sono permesse le introduzioni di volatili,                
provenienti dalle zone di protezione di questa e di altre regioni,              
per l'immediata macellazione, alle condizioni previste dal punto 1.6            
e secondo quanto previsto dal DPR 17/12/1997, n. 495, Allegato 1,               
Capitolo VI, comma 31, punto C, primo paragrafo, con il rispetto                
delle norme di sicurezza atte ad evitare ogni possibile diffusione di           
malattia.                                                                       
 2) I titolari dei mangimifici e dei mezzi di trasporto devono                  
garantire che il trasporto di mangime ad allevamenti avicoli sia                
effettuato con  automezzi adeguatamente disinfettati prima e dopo               
ogni trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per           
piu' allevamenti senza che siano eseguiti il completo lavaggio e                
disinfezione dell'automezzo. L'operazione sara' comprovata dalla                
compilazione dell'attestato modello II, parte 1, allegato alla                  
presente ordinanza. Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone            
di attenzione o protezione non possono essere utilizzati per il                 
trasporto in aziende regionali a meno che non siano trascorse 24 ore            
dall'ultimo trasporto e dalla disinfezione.                                     
 3) Il trasporto di animali delle specie sensibili e uova deve                  
avvenire con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni                  
trasporto, con lo stesso automezzo non devono essere effettuati                 
carichi consecutivi in piu' allevamenti senza che siano stati                   
eseguiti, tra un carico e l'altro, il lavaggio e la disinfezione                
dell'automezzo con almeno 24 ore di fermo nel caso di trasporto da o            
verso zone di attenzione, i contenitori delle uova da cova o dei                
pulcini devono essere monouso, salvo specifiche e motivate                      
autorizzazioni del veterinario ufficiale e deve essere garantita la             
rintracciabilita' delle partite.                                                
 4) I proprietari degli automezzi per la raccolta di carcasse,                  
cascami, pollina e rifiuti degli allevamenti garantiscono che gli               
automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni                    
trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per piu'           
allevamenti delle specie sensibili, inoltre i cassoni o i contenitori           
devono essere opportunamente lavati e disinfettati ed utilizzati                
alternativamente in allevamenti di animali di specie sensibili e non.           
Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone di attenzione o                
protezione non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende            
regionali a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto           
e dalla disinfezione.                                                           
 5) Negli impianti di produzione di esche da pesca e' vietata                   
l'introduzione di rifiuti di origine avicola provenienti dalle zone             
di attenzione o protezione.                                                     
 6) La raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli di           
volatili deve avvenire con cassoni o contenitori che non vengano                
utilizzati per la raccolta in aziende che allevano animali delle                
specie sensibili ed i materiali devono essere destinati ad impianti             
che garantiscano il trattamento termico di sicurezza, gli automezzi             
devono essere lavati e disinfettati dopo ogni carico.                           
 7) Negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e               
sottopeso durante il ciclo produttivo e' vietata, il loro ritiro deve           
avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in concomitanza           
con il normale conferimento al macello.                                         
 8) I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni di               
lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello                
previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita' prot. n.                
600.6/24461/57N/483 dell'11/2/2000, che si riporta in allegato II. La           
parte relativa alla certificazione veterinaria e' obbligatoria per le           
disinfezioni eseguite nei macelli.                                              
 9) In tutto il territorio regionale gli animali delle specie                   
sensibili destinati alla macellazione, o comunque allo spostamento,             
devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario              
ufficiale 48 ore prima del carico e, nei macelli, deve comunque                 
essere sempre effettuata la visita ante-mortem degli animali.                   
10) I pulcini provenienti da incubatoi situati in altre regioni sedi            
di focolai o in zona di attenzione della regione Emilia-Romagna                 
devono essere controllati all'arrivo e sottoposti ad accertamenti               
sierologici e virologici. L'invio dei pulcini deve essere concordato            
con il Servizio Veterinario competente con almeno 5 giorni di                   
anticipo. Nell'allevamento di destinazione non vi devono essere                 
animali di specie sensibili.                                                    
11) Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere utilizzati per           
le uova contenitori lavati accuratamente e disinfettati, qualora                
vengano utilizzati contenitori in cartone, anche nel caso dei cartoni           
separatori, devono essere monouso.                                              
12) I titolari di allevamenti di animali delle specie sensibili, con            
una consistenza di entita' superiore ai 500 capi, sono tenuti a                 
segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio il                  
nominativo del veterinario addetto all'assistenza nel proprio                   
allevamento e a far pervenire, con cadenza quindicinale, una                    
sintetica relazione sullo stato sanitario dell'allevamento con                  
particolare riferimento alla mortalita' e agli eventuali trattamenti            
terapeutici praticati.                                                          
13) I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali ed                      
industriali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti                  
qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad                  
influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di mortalita' non riferibile           
a cause accertate.                                                              
14) E' vietata l'immissione di selvaggina delle specie sensibili                
proveniente da allevamenti o territori soggetti a restrizioni.                  
15) I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili                 
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita            
(svezzamento) devono garantire la separazione delle partite di                  
animali introdotte e la tenuta di un registro di carico e scarico. In           
tali allevamenti la movimentazione e' possibile a condizione che nei            
5 giorni precedenti la movimentazione almeno 20 animali siano stati             
sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione            
alla taglia dell'animale, al tampone tracheale per la ricerca                   
dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la                        
movimentazione; nel caso si tratti di oche o anatre dovra' essere               
eseguito esclusivamente il tampone tracheale. In deroga, i controlli            
da eseguirsi prima di ciascuna movimentazione possono essere                    
sostituiti da controlli  sierologici e/o virologici settimanali, se             
lo svezzatore introduce esclusivamente soggetti di 1 giorno,                    
provenienti da incubatoi  che certificano di non introdurre uova da             
cova da zone di attenzione o protezione. Nel caso in cui gli                    
incubatoi di provenienza introducano uova da cova da allevamenti                
posti in zone di attenzione o protezione, sul modello 4 di tutte le             
partite di soggetti di 1 giorno introdotte deve essere dichiarato, da           
parte del veterinario ufficiale, che i riproduttori sono stati                  
sottoposti a controlli sierologici e virologici eseguiti con cadenza            
almeno mensile, con esito favorevole. In uno o piu' allevamenti di              
destinazione, a campione, dovranno essere eseguiti gli stessi                   
controlli.                                                                      
16) E' vietata la vendita ambulante di animali delle specie                     
sensibili. La vendita di animali delle specie sensibili presso                  
rivendite o negozi autorizzati e' consentita solo se gli animali sono           
scortati da una documentazione attestante la provenienza e l'esito              
favorevole dei controlli sanitari sull'allevamento di provenienza.              
17) Sono sospesi i mercati, le fiere e i concentramenti di animali              
delle specie sensibili. In deroga possono essere autorizzati i                  
concentramenti di piccioni organizzati esclusivamente a scopo                   
sportivo. Tale deroga non puo' essere applicata nelle province di               
Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini.                                                
Punto 5 - Sanzioni                                                              
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente ordinanza sono              
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs 196/99.           
Punto 6 - Disposizioni finali                                                   
1) Nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i                     
veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i                   
prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei                  
confronti dei virus influenzali secondo le modalita' sotto riportate:           
- volatili da carne (con esclusione delle partite gia' saggiate al              
momento del carico) prelievo su tutte le partite di 20 campioni di              
sangue.                                                                         
2) I veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i trasportatori ed           
il personale al momento della entrata in allevamento devono                     
rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad               
evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.                                 
3) Le misure previste dalla presente ordinanza possono essere                   
modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica.                     
Punto 7 - Revoca ordinanze precedenti                                           
Le ordinanze regionali n. 000363 del 18/12/2002, n. 000006 del                  
20/1/2003, n. 000017 del 30/1/2003 e n. 39 del 20/2/2003 sono                   
revocate.                                                                       
Punto 8 - Competenze                                                            
I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori            
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi               
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di               
vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,               
nonche' gli agenti della Forza pubblica, sono incaricati, ciascuno              
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.           
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'                    
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
ALLEGATO I                                                                      
Zona di attenzione - Delimitazione area territoriale                            
La zona di attenzione comprende il territorio della provincia di                
Rimini rappresentato nella mappa e cosi' delimitato:                            
- a Nord: dalla Chiesa di Viserba - Via G. Venieri direzione monte -            
Via Popilia - Via Del Rivo - Via delle Cascine - Via Orsoleto                   
direzione monte, sino all'incrocio con Via Tolemaide - Via Tolemaide            
direzione monte (sino al confine con il comune di Santarcangelo di              
Romagna) - Via Santarcangiolese fino all'incrocio con Via                       
Marecchiese;                                                                    
- Nord-Ovest: Via Marecchiese fino confine del comune di Montescudo;            
- a Ovest dal confine con la Repubblica di San Marino;                          
- a Sud: confine del comune di Montescudo, confine del comune di                
Montecolombo;                                                                   
- a Sud-Est a partire dal confine del comune di Montecolombo la                 
strada di collegamento Osteria Nuova - Colombara - Cevolabbate - San            
Clemente - Bivio per Castellaccio fino al confine del comune di                 
Riccione quindi il confine del comune di Riccione.                              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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