DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2003, n. 279
Rinnovo deliberazione di Giunta regionale 2727/02 concernente: "Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione n. 2727 in data 30 dicembre 2002
concernente: "Intesa tra Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte
per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione nel settore
della gestione dei rifiuti";
considerato che il Consiglio regionale non ha potuto ratificare il
citato atto deliberativo entro il prescritto termine;
rilevata quindi la necessita' di provvedere al rinnovo dell'atto
medesimo al fine di consentire al Consiglio regionale la ratifica ed
assunti pertanto i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 19 -
secondo comma - lett. i) - dello Statuto regionale;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio
Segreteria e Affari generali della Giunta dott.ssa Sonia Cioffi, in
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria delibera
2774/01;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Presidenza dott. Bruno Molinari, in merito alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R.
43/01 e della propria delibera 2774/01;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di rinnovare l'atto deliberativo n. 2727 in data 30 dicembre 2002
che di seguito si trascrive:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 recante: "Attuazione delle
Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e successive
modificazioni e integrazioni;
premesso che l'art. 5, comma 5 del DLgs 22/97 prevede, in relazione
ai rifiuti urbani non pericolosi, che gli stessi non possano essere
smaltiti in regioni diverse da quella di produzione salvo accordi
regionali esistenti o nuovi accordi promossi nelle forme della Legge
142/90;
considerato:
- che la Regione Piemonte con nota prot. n. 1156/AQA del 24/12/2002
ha richiesto l'adozione di un'intesa ai sensi dell'art. 5, comma 5
del DLgs 22/97 che permetta di sviluppare iniziative volte a favorire
forme di reciproca collaborazione nel settore della gestione dei
rifiuti;
- che in particolare tali forme di collaborazione potranno riguardare
sia lo scambio di informazioni e di esperienze sui rispettivi sistemi
regionali di recupero e sulle attivita' di recupero di frazioni
omogenee di rifiuti non pericolosi provenienti da raccolte
differenziate, sia il trattamento, il recupero e il riciclaggio di
frazioni merceologiche omogenee derivanti da raccolte differenziate,
negli impianti autorizzati a tale scopo e ubicati nei due territori
regionali, sia interventi di mutuo soccorso che comportino l'impiego
di impianti di smaltimento in occasione di situazioni di emergenza;
- che questa Regione ha gia' in precedenza sottoscritto intese per la
gestione dei rifiuti con la Regione Toscana, la Regione Veneto, la
Regione Lombardia e la Regione Campania;
ritenuto che sussistano i presupposti per addivenire alla adozione
per l'anno 2003 dell'intesa richiesta con possibilita' di
rinnovo;visto l'allegato schema di intesa fra le due Regioni;
dato atto che la Regione Piemonte nella richiamata nota del
24/12/2002 ha altresi' evidenziato che la Provincia di Asti si trova
in una situazione di emergenza determinata dai ritardi nella
realizzazione di alcuni impianti di gestione dei rifiuti previsti dal
piano regionale, per fronteggiare la quale l'Assessore all'Ambiente,
Agricoltura e Qualita' della Regione Piemonte ha richiesto alla
Regione Emilia-Romagna la disponibilita' ad attivare con urgenza un
intervento di soccorso, che dovrebbe consistere nel consentire lo
smaltimento, per un periodo di tempo limitato, di una quota di
rifiuti urbani provenienti dalla provincia di Asti, presso impianti
siti nel territorio della regione Emilia-Romagna;
ritenuto, a causa della situazione di emergenza in cui versa la
Provincia di Asti, di assumere i poteri del Consiglio regionale ai
sensi dell'art. 19, comma secondo, punto i) dello Statuto regionale
per l'urgenza di provvedere sollecitamente;
dato atto altresi', ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001:
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica del
presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Rifiuti e
Bonifica siti, dott. Diego Cinelli;
- del parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto
espresso dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e
della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, l'intesa interregionale per
l'attivazione di forme di reciproca collaborazione per l'anno 2003
nella gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema di seguito
riportato, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
2) di delegare per la sottoscrizione della suddetta intesa
l'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;
3) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
4) di sottoporre il presente atto deliberativo al Consiglio regionale
per la prescritta ratifica ai sensi dell'art. 19, II comma, punto i)
dello Statuto.
Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte per
l'attivazione di forme di reciproca collaborazione nel settore della
gestione dei rifiuti
1) La Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte, rappresentate
rispettivamente dall'Assessore Guido Tampieri e dall'Assessore Ugo
Cavallera riconoscono un comune interesse ad attivare forme di
reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti urbani per l'anno
2003 con possibilita' di rinnovo.
2) La collaborazione di cui al punto 1) e' finalizzata a consentire
la gestione dei rifiuti, attuando il piu' diffusamente possibile
forme di recupero, e a rappresentare anche una soluzione di reciproco
soccorso in situazioni di emergenza.
3) Le finalita' dell'intesa saranno perseguite con una costante
attivita' di cooperazione nel reciproco scambio di informazioni sulle
previsioni delle rispettive pianificazioni.
4) Sara' altresi' previsto l'utilizzo di impianti a tecnologia
avanzata, in particolare quelli finalizzati al recupero ed al
riutilizzo delle frazioni omogenee contenute nei rifiuti urbani,
secondo principi di sussidiarieta' e prossimita', e soprattutto sara'
prevista la possibilita' di concordare iniziative di mutuo soccorso
in occasione del verificarsi di situazioni di emergenza.
Quanto sopra sara' piu' specificatamente attuato mediante il
reciproco impegno a:
a) scambiarsi informazioni sulla situazione dei rispettivi sistemi
regionali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, in essere
o previsti negli strumenti di pianificazione regionale di settore;
b) assumere le determinazioni necessarie per consentire, in tutti gli
impianti autorizzati dalle stesse Regioni o dalle Province delegate,
per le medesime operazioni, il trattamento, il recupero ed il
riutilizzo dei rifiuti prodotti nei territori delle due regioni;
c) garantire nei limiti delle possibilita' offerte dalla situazione
contingente dei rispettivi sistemi, attivita' di "mutuo soccorso" in
occasione di situazione di emergenza dovute a difficolta' per il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani, nel rispetto e nei
limiti delle normative statali e regionali vigenti. In tal caso, si
procedera' di volta in volta ad accordi tra i gestori dei servizi di
raccolta e di gestione degli impianti di smaltimento, previo nulla
osta scritto delle due Regioni o, in caso di delega di funzioni,
delle Province interessate, tenuto conto delle previsioni di
pianificazione di settore.
L'ASSESSORE L'ASSESSORE
AGRICOLTURA AMBIENTE AMBIENTE
E SVILUPPO SOSTENIBILE AGRICOLTURA E QUALITA'
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLA REGIONE PIEMONTE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ";
b) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno
efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del dispositivo
della deliberazione n. 2727 in data 30 dicembre 2002;
c) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio regionale per
la ratifica.
Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 aprile 2003,
con atto n. 474.