REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2003, n. 262

Modifica del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale                  
erogabili nell'ambito della regione sono state individuate con                  
provvedimento deliberativo n. 410 del 25 marzo 1997, "Prestazioni di            
assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe",                     
successivamente aggiornato con DGR n. 593 del 1 marzo 2000                      
"Aggiornamento del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di                 
assistenza specialistica ambulatoriale";                                        
- che con tali provvedimenti si e' proceduto ad una elencazione delle           
prestazioni rientranti in tale tipologia di assistenza, elencazione             
tratta prevalentemente dal DM 22 luglio 1996, recante "Prestazioni di           
assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del                
Servizio Sanitario nazionale e relative tariffe" e che                          
successivamente, con propria delibera n. 2354 del 5/11/2001 avente              
per oggetto "Adeguamento all'introduzione all'Euro dei tariffari per            
ôprestazioni ambulatoriali' e per ôprestazioni rese dal dipartimento            
di sanita' pubblica e dall'ARPA'", si e' provveduto alla definizione            
delle tariffe in Euro;                                                          
- che l'aggiornamento delle prestazioni incluse nel nomenclatore e'             
stato assicurato per le prestazioni consistenti in varianti di                  
procedure gia' esistenti, facendo prevalentemente ricorso al criterio           
dell'assimilazione ad altre prestazioni, limitando in tal modo                  
l'introduzione di nuove voci ai soli casi assolutamente                         
indispensabili in quanto aventi contenuto effettivamente diverso;               
preso atto tuttavia:                                                            
- che l'evoluzione tecnologica e scientifica comporta innovazioni               
continue specialmente in ambito diagnostico e terapeutico e, mettendo           
sistematicamente a disposizione nuove tipologie di prestazioni, a               
distanza di oltre sei anni dall'emanazione del richiamato decreto               
nazionale con riferimento al quale e' stato costruito il nomenclatore           
delle prestazioni erogabili nella regione, determina la necessita' di           
introdurre nuove voci, non essendo piu' sufficiente ne' adeguato                
l'ulteriore ricorso al criterio dell'assimilazione;                             
- che si rende quindi improcrastinabile procedere all'aggiornamento             
del Nomenclatore e ad una sua integrazione facendo ricorso al                   
criterio dell'assimilazione per talune voci e, per altre,                       
all'introduzione di nuove voci, sia pur limitatamente a casi                    
particolari;                                                                    
- che al fine di acquisire gli elementi di natura tecnica ed                    
economica indispensabili per effettuare le opportune valutazioni di             
rispondenza a criteri di appropriatezza, di efficacia clinica e di              
impatto organizzativo sulle strutture e sui comportamenti                       
prescrittivi (con particolare riferimento alla possibilita' di                  
ridurre i consumi inappropriati di prestazioni), nonche' di analisi             
dei costi in relazione ai fattori produttivi impegnati, si e' dato              
vita ad un gruppo di lavoro il quale, acquisiti gli elementi                    
necessari da parte di un congruo numero di strutture erogatrici, ha             
elaborato il documento tecnico allegato al presente atto (Allegati n.           
1 e n. 2);                                                                      
visto il DM 15 aprile 1994 "Determinazione dei criteri generali per             
la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza                     
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera" che all'art. 3, comma 6,           
prevede che "le Regioni e le Province autonome, con periodicita'                
almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe tenendo            
conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi               
delle prestazioni rilevate";visto l'art. 35, comma 3 della Legge n.             
449 del 27 dicembre 1997;                                                       
richiamato il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli                    
essenziali di assistenza", Allegato C;                                          
ritenuto di fare proprie le argomentazioni di natura tecnica e le               
risultanze di natura economica desumibili dal documento richiamato,             
stabilendo pertanto di aggiornare il Nomenclatore tariffario delle              
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale mediante:                 
1) l'inserimento delle seguenti prestazioni, finora incluse tra le              
prestazioni di ricovero remunerate con il sistema a DRG, elencate               
nell'Allegato n. 2 con i relativi codici e tariffe e contrassegnate             
con la lettera "I"; 1.1) Intervento di liberazione del tunnel                   
carpale; 1.2) Intervento di facoemulsionamento ed aspirazione di                
cataratta;                                                                      
2) l'introduzione delle seguenti nuove prestazioni, elencate                    
nell'Allegato n. 2 con i relativi codici e tariffe e contrassegnate             
con la lettera "I"; 2.1) Valutazione funzionale complessa delle                 
disabilita' neuromotorie infantili; 2.2) Valutazione funzionale                 
successiva delle disabilita' neuromotorie infantili; 2.3) Trattamento           
fotodinamico (con Verteporfina); 2.4) Biopsia percutanea mammaria               
"vacuum assisted"; 2.5) Ecoendoscopia; 2.6) Test di farmacoresistenza           
per HIV; 2.7) Spettroscopia di Risonanza magnetica (RM);                        
3) l'adeguamento tariffario dei seguenti settori o gruppi di                    
prestazioni che presentano, a sei anni dalla definizione delle                  
tariffe, le maggiori divaricazioni in relazione ai costi di                     
produzione, nel frattempo significativamente aumentati per effetto              
dell'incremento dei vari fattori produttivi, come risulta dalla                 
documentazione fornita dalle Aziende, e/o gia' disponibile a livello            
regionale. Le relative motivazioni risultano dai dati della                     
contabilita' analitica per centro di costo e dal confronto                      
costi/ricavi per settori specifici di attivita', mentre si rinviano             
eventuali adeguamenti, relativi ad altre tipologie di prestazioni,              
all'acquisizione di documentazione piu' analitica e/o all'emanazione            
di eventuali provvedimenti nazionali. L'intervento tariffario e'                
stato rivolto principalmente alle prestazioni riguardanti patologie             
aventi particolare rilevanza sociale, relativamente alle quali il               
permanere di livelli di remunerazione inadeguati rispetto ai costi              
avrebbe potuto avere un impatto sui volumi dell'offerta, con                    
ripercussioni negative sia sui tempi di attesa, sia sulla numerosita'           
dei pazienti serviti. Le prestazioni vengono analiticamente elencate            
nell'Allegato n. 2 con i relativi codici e tariffe e contrassegnate             
con la lettera "m" (per le visite) o m1 (per le altre prestazioni);             
3.1) Visite specialistiche; 3.2) Dialisi; 3.3) Medicina nucleare;               
3.4) Anatomia patologica 3.5) Endoscopie; 3.6) Radioterapia; 3.7)               
Prestazioni ortopediche;                                                        
4) l'assimilazione per 16 prestazioni, quali risultano analiticamente           
riportate con i relativi codici e tariffe, contrassegnate con le                
lettere "as", nell'Allegato n. 2;                                               
dato atto                                                                       
- che, nonostante l'impegno assunto in sede di Conferenza permanente            
Stato Regioni, con l'Accordo del 22 novembre 2001, di "apportare                
entro il 31 marzo 2002 modifiche al nomenclatore tariffario delle               
prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica                        
strumentale", alla data odierna non si e' provveduto in merito per              
cui si rende necessario intervenire, sia pure limitatamente ai casi e           
per le motivazioni sopra evidenziate, stabilendo fin d'ora, tuttavia,           
un adeguamento a quanto eventualmente disposto dal previsto                     
provvedimento nazionale;                                                        
- che, comunque, i contenuti del presente atto riguardano - in                  
termini parziali - solo le tipologie di prestazioni descritte in                
precedenza, mentre il problema connesso in particolare all'analisi              
dell'incremento dei costi relativi al personale e al materiale di               
consumo impiegati assume valenza piu' ampia, riferibile ad un maggior           
numero di discipline specialistiche, e che di conseguenza e'                    
opportuno prevedere fin d'ora un successivo piu' complessivo                    
adeguamento da definire in coincidenza con l'emanazione del citato              
provvedimento nazionale, o anche indipendentemente dallo stesso                 
qualora esso dovesse ulteriormente ritardare, per cui il presente               
atto assume valenza temporanea;                                                 
- che il presente provvedimento viene assunto, oltre che per le                 
motivazioni che precedono, anche in virtu' della potesta'                       
regolamentare attribuita alle Regioni dalla Legge costituzionale 18             
ottobre 2001, n. 3, fermo restando il rispetto del principio posto              
dalla normativa nazionale in materia di determinazione delle quote              
massime di partecipazione alla spesa e di individuazione dei soggetti           
esentati dalla partecipazione stessa;                                           
valutato che la maggior parte delle modificazioni apportate al                  
nomenclatore tariffario hanno una incidenza molto limitata sul                  
sistema di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e che, in           
tale contesto:                                                                  
a) le prestazioni di cui al precedente punto 1), finora tariffabili             
solo se effettuate in regime di ricovero e, come tali, esenti da                
ticket, continuino provvisoriamente a non essere assoggettate al                
sistema di partecipazione alla spesa in quanto e' opportuno evitare             
che, nel passaggio ad un diverso regime di esecuzione, modifiche                
organizzative ancora da monitorare comportino aggravi economici a               
carico del cittadino;                                                           
b) le prestazioni di cui al precedente punto 2) - nuove prestazioni -           
sono caratterizzate da una tariffa unitaria superiore al "tetto" di             
36,15 Euro per cui, in base alla normativa generale in materia di               
partecipazione alla spesa, gravano solo fino a tale importo sul                 
cittadino non esente;                                                           
c) le prestazioni "assimilate" non comportano problemi in quanto                
subiscono il regime delle prestazioni prese a riferimento;                      
d) le prestazioni relative ai settori di cui al punto 3 - adeguamento           
tariffario - presentano costi di produzione notevolmente                        
incrementati, in ragione del lungo periodo trascorso, per cui si e'             
reso necessario, al fine di garantire una corretta allocazione delle            
risorse rispetto agli erogatori, procedere all'adeguamento delle                
relative tariffe ai maggiori costi; e la maggior parte delle                    
prestazioni stesse, ad eccezione della visita specialistica, hanno              
ricadute limitate sulla quota a carico del cittadino non esente in              
quanto, o hanno una tariffa gia' superiore al tetto di 36,15 Euro               
(es. medicina nucleare, endoscopia), o sono prevalentemente rivolte a           
pazienti esenti (es. dialisi, radioterapia) o, infine, non sono                 
eseguite singolarmente in quanto incluse in richieste plurime come              
tali assoggettate ad un ticket comunque non superiore all'importo di            
36,15 Euro previsto come "tetto" (es. anatomia patologica);                     
valutato che la ridefinizione tariffaria di cui al presente atto                
comporta una piu' puntuale allocazione delle risorse finanziarie                
verso le strutture erogatrici, con trasferimento di risorse che sono            
finalizzate a compensare i costi di produzione e a salvaguardare la             
funzionalita' delle strutture stesse;                                           
ritenuto opportuno di non fare gravare sul cittadino, in questa fase            
transitoria, operazioni finalizzate a ridefinire l'allocazione delle            
risorse in relazione ai costi di produzione, salvo diversa e precisa            
rideterminazione a seguito delle modifiche che saranno apportate dal            
previsto provvedimento nazionale;                                               
ritenuto pertanto di procedere alla ridefinizione della tariffa delle           
visite sulla base dei seguenti elementi:                                        
a) stabilire un incremento in relazione ai costi, sia per le prime              
visite (tariffa pari a 23,00 Euro rispetto a quella precedente di               
16,55 Euro) che per quelle di controllo (tariffa pari a 18,00 Euro              
rispetto a quella precedente di 10,35 Euro);                                    
b) limitare l'impatto sui cittadini evitando che l'incremento gravi             
per intero sui soggetti non esenti ticket;                                      
c) stabilire altresi' un incremento per la visita "consulto, definito           
complessivo" (tariffa 47,00 Euro rispetto a quella precedente di                
37,20 Euro);valutato opportuno, a fronte degli incrementi tariffari             
sopra indicati, che la partecipazione alla spesa dovuta dal cittadino           
sia per le prime visite che per quelle di controllo, in prima                   
applicazione ed in attesa dell'approvazione del nuovo nomenclatore              
nazionale, non debba seguire per intero l'aumento tariffario ma debba           
essere di misura contenuta in quanto si tratta di prestazioni ad                
elevato consumo da parte della popolazione, spesso di primo accesso e           
necessarie per inquadrare il problema diagnostico ed avviare al                 
successivo iter diagnostico terapeutico, stabilendo pertanto di                 
determinare il ticket per le prime visite in 18,00 Euro (oggi pari a            
16,55 Euro) e per le visite di controllo ("anamnesi e valutazione,              
definite brevi") in 13,00 Euro (oggi pari a 10,35 Euro);                        
precisato che l'importo del ticket sia della prima visita che di                
quella di controllo debba essere il medesimo sia nel caso della                 
singola prestazione che per il calcolo di tutte le prestazioni                  
fruite, ai fini del raggiungimento del "tetto" mentre, relativamente            
alla visita "consulto, definito complessivo" avente una tariffa                 
unitaria superiore al "tetto" di 36,15 Euro, il ticket continui a               
gravare sul cittadino non esente, come in precedenza, fino alla                 
concorrenza di tale importo;                                                    
valutato inoltre che gli effetti complessivi del presente                       
provvedimento non determinano disequilibri dal punto di vista                   
finanziario;                                                                    
valutato, infine, opportuno stabilire che gli adeguamenti di cui al             
presente atto siano assunti anche per dare parziale attuazione                  
all'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli              
essenziali di assistenza" al fine di portare piu' appropriatamente a            
livello ambulatoriale, con la definizione del valore tariffario e               
delle caratteristiche di erogabilita', prestazioni finora incluse tra           
quelle di ricovero remunerate con il sistema a DRG;                             
richiamata la propria deliberazione n. 2582 del 16/12/2002                      
"Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza                     
ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della                  
Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2002", nella            
quale tra l'altro, in considerazione del previsto inserimento delle             
prestazioni "Liberazione del tunnel carpale" e "Facoemulsionamento ed           
aspirazione di cataratta" nel nomenclatore delle prestazioni                    
ambulatoriali, vengono ridefinite le corrispondenti tariffe DRG;                
richiamata la propria deliberazione n. 2142 del 28/11/2000                      
"Semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche                   
ambulatoriali", finalizzata a facilitare i percorsi assistenziali               
dell'assistenza specialistica ambulatoriale per superare la                     
frammentazione degli interventi e per stimolare, quanto piu'                    
possibile, i soggetti erogatori verso la continuita' e l'unitarieta'            
nell'erogazione delle prestazioni;                                              
ritenuto opportuno stabilire che i contenuti del presente                       
provvedimento abbiano effetto con decorrenza dalla data di                      
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;                           
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e              
della delibera di Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:                
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei servizi                  
sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato, in merito alla regolarita'                  
tecnica del presente provvedimento;                                             
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'              
del presente provvedimento;                                                     
sentita la Commissione consigliare Sicurezza sociale che ha espresso            
parere favorevole nella seduta antimeridiana del 20 febbraio 2003;              
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di apportare, come indicato in premessa, le modifiche e le                   
integrazioni al nomenclatore tariffario delle prestazioni                       
specialistiche ambulatoriali, sulla base delle motivazioni espresse             
in premessa e piu' ampiamente riportate nell'allegato tecnico                   
(Allegato n. 1), secondo le denominazioni, i codici e le tariffe piu'           
analiticamente riportati nelle tabelle dell'Allegato n. 2 che formano           
parte integrante del presente provvedimento;                                    
2) di determinare le quote di partecipazione alla spesa per le visite           
specialistiche come indicato in premessa;                                       
3) di stabilire che le modificazioni introdotte decorrano dalla data            
di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale            
della Regione;                                                                  
4) di stabilire che le modifiche introdotte hanno valore transitorio,           
fatto salvo un adeguamento a quanto disposto dal previsto                       
provvedimento nazionale;                                                        
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  
ALLEGATO 1                                                                      
Allegato tecnico alla deliberazione "Modifica del Nomenclatore                  
tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e                     
determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite           
specialistiche"                                                                 
A - Modifiche al Nomenclatore tariffario delle prestazioni di                   
assistenza specialistica ambulatoriale                                          
Il Nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica                   
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario e' stato             
adottato nella Regione Emilia-Romagna con DGR n. 410 del 25/3/1997,             
recependo il Nomenclatore tariffario nazionale del DM 22 luglio 1996,           
con limitate integrazioni ed applicando la riduzione del 20% sulle              
tariffe della visita specialistica. Il successivo aggiornamento,                
effettuato nel 2000, ha comportato l'inserimento di pochissime nuove            
prestazioni a valenza regionale.                                                
La rispondenza del Nomenclatore alle prestazioni effettivamente                 
erogate e' stata sostanzialmente governata non con l'introduzione di            
nuove prestazioni ma con l'assimilazione a prestazioni gia'                     
esistenti, per evitare inutili moltiplicazioni di voci equivalenti.             
Tale processo, che parte dalle segnalazioni delle Aziende erogatrici,           
e' stato garantito attraverso il lavoro di un apposito gruppo tecnico           
costituito con determinazione 38/97 del Direttore generale                      
dell'Agenzia Sanitaria regionale.                                               
Nonostante l'assimilazione resta comunque per la Regione l'esigenza             
di offrire, attraverso il Servizio Sanitario, le nuove prestazioni              
che l'evoluzione tecnologica e scientifica mettono a disposizione,              
previe le opportune valutazioni di rispondenza ai criteri di                    
appropriatezza di livello di erogazione, di efficacia clinica e di              
opportunita' (compatibilita economiche ed organizzative etc.).                  
Infatti a distanza di oltre sei anni dall'emanazione del nomenclatore           
nazionale, con riferimento al quale e' stato costruito il                       
nomenclatore delle prestazioni erogabili nella regione, non e' piu'             
sufficiente ne' adeguato l'ulteriore ricorso al criterio                        
dell'assimilazione, ed e' necessario introdurre almeno alcune nuove             
voci.                                                                           
In questi anni sono pervenute numerose richieste di introdurre nuove            
prestazioni; l'istruttoria prevista per questi casi ha comportato la            
raccolta di specifica documentazione, ivi comprese le indicazioni               
cliniche, il miglioramento dell'efficacia diagnostica e/o terapeutica           
rispetto all'esistente e la valutazione dei costi in relazione ai               
fattori produttivi impiegati.                                                   
Sulla base di queste valutazioni e di altre in seguito esplicitate,             
e' stata effettuata una selezione molto ristretta di nuove                      
prestazioni da inserire in via prioritaria, come provvedimento                  
parziale.                                                                       
Un terzo aspetto relativo alla manutenzione del Nomenclatore e'                 
rappresentato dalla revisione delle tariffe, che si rende necessaria            
in relazione sia alla disponibilita' di migliori conoscenze sui costi           
effettivi delle prestazioni, sia alla esigenza di tenere conto                  
dell'incremento dei costi di alcuni dei fattori che concorrono alla             
loro produzione.                                                                
L'intervento tariffario, in attesa sia di eventuali provvedimenti               
nazionali, sia di documentazione piu' analitica per specifiche                  
singole prestazioni, e' stato limitato soprattutto alle prestazioni             
riguardanti patologie aventi particolare rilevanza sociale,                     
relativamente alle quali il permanere di livelli di remunerazione               
inadeguati rispetto ai costi, avrebbe potuto comportare riduzione dei           
volumi di offerta, con ripercussioni negative sia sui tempi di                  
attesa, sia sulla numerosita' dei pazienti serviti.                             
Criteri adottati                                                                
Le modifiche apportate in questa fase e qui presentate sono limitate            
e devono essere considerate come un intervento parziale, in                     
previsione di una revisione sistematica dell'intero Nomenclatore; in            
tale ambito alcune delle prestazioni assimilate potranno essere                 
specificamente individuate con apposito codice.                                 
Si e' infatti in attesa dell'aggiornamento del Nomenclatore                     
tariffario nazionale , come esplicitamente indicato al punto 4.2                
dell'Accordo del 22 novembre 2001 tra Governo, Regioni e Provincie              
autonome, sui livelli essenziali di assistenza sanitaria. Solo dopo             
tale provvedimento, infatti, sara' possibile individuare le                     
prestazioni di specialistica ambulatoriale che devono essere                    
garantite uniformemente sul territorio nazionale, ed i relativi                 
criteri di erogazione, al fine di valutare con certezza le eventuali            
ulteriori prestazioni da introdurre a livello regionale. Il livello             
tariffario nazionale delle singole prestazioni potra' inoltre                   
costituire un punto di riferimento per la prevista complessiva                  
revisione omogenea di tutte le tariffe della specialistica                      
ambulatoriale.                                                                  
Di seguito vengono riportate le scelte operate, specificamente nei              
tre settori di intervento:                                                      
- assimilazioni;                                                                
- adeguamento tariffe;                                                          
- nuovi inserimenti.                                                            
1 - Assimilazioni                                                               
Oltre settanta prestazioni per cui e' stata individuata                         
l'assimilazione sono gia' state inserite negli aggiornamenti del                
Nomenclatore e sono quindi presenti nella sua versione piu' recente             
(DGR n. 2354 del 5/11/2001). Le 11 prestazioni assimilate (notificate           
alle Aziende con note del Direttore generale n. 33797/00 e 56635/01)            
e le 5 ulteriori prestazioni individuate, sono riportate                        
analiticamente nella Tabella 1 dell'Allegato n. 2.                              
2 - Adeguamento tariffe                                                         
Per identificare i settori o gruppi di prestazioni che presentano               
oggi, a sei anni dalla definizione delle tariffe, la maggiore                   
sofferenza in relazione al rapporto costi/remunerazione e' stata                
raccolta un'ampia documentazione fornita dalle Aziende, e/o                     
disponibile gia' a livello regionale.                                           
Sulla base di questo materiale sono stati presi inizialmente in                 
considerazione dodici settori di attivita' ambulatoriale e/o gruppi             
di prestazioni, ed e' stata valutata l'opportunita' di intervenire              
sulle relative tariffe. Per alcune delle prestazioni segnalate non e'           
stata rilevata la necessita' di immediato intervento tariffario                 
mentre per altre si e' previsto un adeguamento, in genere limitato,             
in attesa sia dei provvedimenti nazionali, sia di documentazione piu'           
analitica per specifiche singole prestazioni.                                   
I dati di attivita' ambulatoriale, analitici per prestazioni erogate            
negli anni 2000 e 2001, hanno consentito di dimensionare i problemi             
in termini di volumi e di importi tariffari e di effettuare le                  
necessarie valutazioni di impatto delle azioni previste.                        
Poiche', salvo alcune eccezioni, i dati di costo disponibili                    
riguardavano interi gruppi di prestazioni, gli incrementi stabiliti             
sono applicati come valore medio per l'intero settore di attivita'              
considerata.                                                                    
Tutte le nuove tariffe introdotte prevedono valori interi di Euro               
(decimali = 00).Di seguito vengono riportate le valutazioni                     
effettuate e le scelte conseguenti sul fronte delle tariffe; le nuove           
tariffe specifiche per le singole prestazioni previste nel                      
Nomenclatore sono riportate nella Tabella 2 dell'Allegato n. 2.                 
2.1 - Visite specialistiche                                                     
Rappresentano il settore che, per unanime riconoscimento, necessita             
di immediata revisione della tariffa. Infatti gia' nel Nomenclatore             
nazionale del 1996 la tariffa della prima visita era prevista a Lire            
40.000 e quella della visita di controllo a Lire 25.000. Le Regioni,            
tra cui l'Emilia-Romagna, avevano in genere abbassato gli importi, ma           
negli anni recenti gia' alcune di esse avevano stabilito valori                 
superiori. In effetti il solo costo del lavoro medico, che                      
rappresenta il principale fattore impiegato nella produzione di tale            
prestazione, e' aumentato tra il 1996 ed il 2001 circa del 30%, ed i            
dati raccolti mostrano consistenti differenze tra costi pieni e                 
ricavi tariffari per gli ambulatori clinici.                                    
Si e' inoltre considerato che l'impegno per l'esecuzione delle visite           
di controllo e' mediamente dell'80% rispetto a quello di una prima              
visita e pertanto le nuove tariffe dovevano mantenere tale rapporto             
relativo. Minore invece e' l'incremento stabilito per le valutazioni            
complesse, per le quali esistono richieste di elevate rivalutazioni             
tariffarie, per cui tuttavia si rinvia a successive verifiche, anche            
nazionali.                                                                      
Nella tabella successiva sono riportate le nuove tariffe, a confronto           
con i valori precedenti. I valori sono espressi in Euro.                        
Tipo visita  Tariffa precedente  Nuova tariffa                                  
Prime visite  16,55  23,00                                                      
Visite di controllo  10,35  18,00                                               
Consulti complessivi  37,20  47,00                                              
2.2 - Dialisi                                                                   
Vista la peculiarita' di questo settore di prestazioni, una                     
particolare attenzione e' stata posta nella valutazione costi/ricavi,           
per cui si dispone di informazioni specifiche dalla contabilita'                
analitica aziendale. I risultati di tali valutazioni sono difformi,             
anche per la probabile non omogenea attribuzione di tutti i fattori             
che concorrono ai costi. E' stato quindi attivato presso questa                 
Direzione uno specifico gruppo tecnico, per una valutazione                     
dettagliata delle procedure e dei costi relativi ad ogni diversa                
tipologia di prestazione. In attesa dei risultati di questo lavoro,             
le tariffe vengono incrementate in misura limitata per le specifiche            
prestazioni dialitiche.                                                         
2.3 - Medicina nucleare                                                         
Le prestazioni di medicina nucleare "in vivo" (scintigrafie etc.),              
appaiono in larga perdita rispetto ai costi in tutte le Aziende che             
hanno fornito informazioni. In particolare tale perdita e' da                   
imputarsi prevalentemente al costo del radiofarmaco impiegato, che da           
solo rappresenta oggi , per alcune prestazioni, quasi l'intera                  
tariffa.                                                                        
Si e' quindi proceduto ad una rivalutazione sistematica delle                   
tariffe, applicando un incremento medio a tutte le prestazioni,                 
escluse le PET per le quali l'incremento applicato e' stato limitato            
ad un modesto incremento, in misura comunque adeguata in relazione ai           
dati di costo forniti.                                                          
2.4 - Anatomia patologica                                                       
Queste prestazioni, a fronte di volumi limitati di produzione,                  
richiedono ancora una forte componente di lavoro di personale                   
specializzato e sono state poco influenzate dai processi di                     
automazione che invece incidono fortemente su altri settori del                 
laboratorio di analisi. L'analisi dei costi per questi specifici                
centri di costo, disponibile attraverso la contabilita' analitica               
delle Aziende Ospedaliere, mostra ricavi tariffari costantemente e              
fortemente inferiori ai costi. Poiche' si tratta di un settore a                
supporto delle azioni preventive e terapeutiche in campo oncologico,            
si e' ritenuto necessario apportare un adeguamento delle tariffe.               
2.5 - Endoscopie                                                                
Questo gruppo di prestazioni ed in particolare le endoscopie                    
operative, in quanto atto congiunto diagnostico - terapeutico che               
permette di affrontare problemi in sede ambulatoriale anziche' di               
degenza, assume particolare rilevanza in un contesto di sempre                  
migliore definizione del livello appropriato di erogazione                      
dell'assistenza.                                                                
I dati raccolti da singole Aziende indicano ricavi tariffari                    
inferiori ai costi, per alcune prestazioni fino al 50%.                         
Tenuto conto del mix che compone attualmente tale gruppo di                     
prestazioni e della loro frequenza relativa, si e' definito un                  
incremento tariffario medio differenziato, piu' limitato per le                 
endoscopie senza biopsia rispetto a quelle con biopsia.                         
2.6 - Radioterapia                                                              
II settore e' di evidente importanza nell'ambito del Servizio                   
Sanitario regionale, che e' chiamato ad incrementare continuamente              
l'offerta in relazione alla maggiore capacita' risolutiva dei                   
problemi oncologici, sia per l'innovazione tecnologica dell'offerta             
che per la crescente attivita' di diagnosi precoce.                             
Il problema non si esaurisce quindi con la necessita' di adeguare               
parzialmente le tariffe delle prestazioni esistenti ma presuppone               
l'inserimento nel Nomenclatore tariffario delle nuove prestazioni               
oggi disponibili. A tale proposito e' senz'altro opportuno un                   
adeguamento nazionale, rappresentato dal previsto aggiornamento del             
Nomenclatore. Anche a livello regionale, peraltro, si e' attivato un            
gruppo tecnico in ambito Assessorato per valutare le nuove                      
prestazioni, sia dal punto di vista clinico che dei costi, al fine di           
formulare una proposta complessiva e coerente per l'intero settore.             
In attesa dei risultati di questo lavoro, le tariffe vengono                    
incrementate in misura media limitata per rispondere almeno                     
parzialmente alle esigenze segnalate di adeguamento.                            
Per quanto riguarda il settore occorre evidenziare l'esistenza di 4             
tipologie di prestazioni, inserite nel Nomenclatore tariffario tra le           
prestazioni di radioterapia, ma eseguite nell'ambito della medicina             
nucleare; per queste sono state effettuate specifiche analisi dei               
costi per l'adeguamento delle tariffe.                                          
2.7 - Prestazioni ortopediche                                                   
Ci si riferisce in particolare a prestazioni ambulatoriali di                   
traumatologia, che afferiscono al pronto soccorso o agli ambulatori             
ortopedici di urgenza. Tali prestazioni, che richiedono manovre                 
strumentali manuali e utilizzo di specifici materiali, hanno subito             
un forte incremento dei costi nei cinque anni considerati, come                 
risulta dai dati forniti.                                                       
Per tali prestazioni si propone un incremento medio delle tariffe di            
discreta entita'.                                                               
3. Inserimento di nuove prestazioni                                             
Come gia' indicato in premessa, le nuove prestazioni che vengono                
inserite nel Nomenclatore regionale sono in numero estremamente                 
limitato e corrispondono alla necessita' di offrire anche a livello             
ambulatoriale nuove tecnologie gia' diffuse e di consolidata                    
efficacia che rispondono in tutto o in parte a questi criteri:                  
- migliorare la capacita' diagnostica (soprattutto in campo                     
oncologico);                                                                    
- permettere la contemporanea esecuzione di interventi diagnostici e            
terapeutici;                                                                    
- rendere possibile l'esecuzione di interventi, anche complessi, a              
livello ambulatoriale anziche' in degenza, cosi' come indicato, tra             
l'altro, nell'Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001, relativo ai            
livelli essenziali di assistenza.                                               
Sembra anche opportuno prevedere, per alcune di queste prestazioni,             
un periodo di adeguata valutazione sia sul versante organizzativo che           
dei costi, prima di arrivare alla formulazione definitiva dei criteri           
e delle tariffe, che pertanto si propone siano adottati in via                  
provvisoria, in attesa della revisione complessiva del Nomenclatore             
della specialistica ambulatoriale.                                              
La descrizione sintetica delle prestazioni, le motivazioni a supporto           
dell'inserimento ed i criteri generali utilizzati sia per la                    
tariffazione che per le indicazioni di erogabilita' sono riportate di           
seguito, rimandando alla Tabella 3 dell'allegato n. 2 le puntuali               
indicazioni relative ai codici della prestazioni, alle tariffe ed ad            
eventuali indicazioni specifiche.                                               
3.1 - Intervento di liberazione del tunnel carpale                              
L'intervento, se effettuato in degenza, da luogo al DRG "006"                   
decompressione del tunnel carpale, che e' tra quelli esplicitamente             
indicati nell'allegato 2C del DPCM 29/11/2001 come trattabili piu'              
appropriatamente a livello ambulatoriale rispetto al ricovero                   
ordinario od in dh. Per rendere effettiva tale possibilita' e'                  
necessario definire un valore tariffario e le caratteristiche di                
erogabilita' della prestazione, anche a completamento di quanto gia'            
previsto nella DGR 559/00. Per individuare i costi sono stati                   
raccolti gli elementi analitici forniti da alcune Aziende, secondo              
criteri omogenei che hanno permesso di definire i costi pieni; sono             
anche state valutate le tariffe in vigore presso altre Regioni che              
avevano gia' introdotto la prestazione nel Nomenclatore ambulatoriale           
e si e' tenuto conto delle tariffe dei ricoveri attualmente in                  
vigore.                                                                         
Si e' definita una tariffa con valenza provvisoria, in attesa di una            
revisione complessiva delle tariffe da applicarsi alla stessa                   
casistica secondo le diverse modalita' erogative (ambulatorio, dh,              
degenza ordinaria), per evitare che i valori tariffari possano                  
generare comportamenti opportunistici negli erogatori pubblici e                
privati, a scapito di criteri di efficienza ed appropriatezza                   
clinica.                                                                        
Inoltre, per non far gravare sul cittadino, in termini economici, le            
differenti scelte organizzative adottate a parita' di prestazione, si           
stabilisce in fase iniziale e transitoria di non sottoporre a                   
partecipazione al costo la prestazione effettuata in regime                     
ambulatoriale.                                                                  
Per questa fase di sperimentazione la prestazione continuera' ad                
essere effettuata nell'attuale contesto organizzativo ospedaliero e             
pertanto solo in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero.             
3.2 - Intervento di facoemulsionamento ed aspirazione di cataratta              
L'intervento, se effettuato in degenza da luogo al DRG "039"                    
interventi sul cristallino, che e' tra quelli esplicitamente indicati           
nell'allegato 2C del DPCM 29/11/2001 come trattabili piu'                       
appropriatamente a livello ambulatoriale che in ricovero. Per rendere           
effettiva tale possibilita' e' necessario definire un valore                    
tariffario e le caratteristiche di erogabilita' della prestazione,              
anche a completamento di quanto gia' previsto nella DGR 559/00.                 
I costi sono stati individuati attraverso i dati analitici forniti ed           
un confronto con le tariffe in vigore presso altre Regioni che                  
avevano gia' introdotto la prestazione nel Nomenclatore ambulatoriale           
e si e' tenuto conto delle tariffe dei ricoveri attualmente in                  
vigore.                                                                         
Si e' individuata una tariffa con valenza provvisoria, in attesa di             
una revisione complessiva delle tariffe da applicarsi alla stessa               
casistica secondo le diverse modalita' erogative (ambulatorio, dh,              
degenza ordinaria), per evitare che i valori tariffari possano                  
generare comportamenti opportunistici negli erogatori pubblici e                
privati, a scapito di criteri di efficienza ed appropriatezza                   
clinica.                                                                        
Inoltre, per non far gravare sul cittadino, in termini economici, le            
differenti scelte organizzative adottate a parita' di prestazione, si           
propone in fase iniziale e transitoria di non sottoporre a                      
partecipazione alla spesa, la prestazione effettuata in regime                  
ambulatoriale.                                                                  
Per questa fase di sperimentazione la prestazione continuera' ad                
essere effettuata nell'attuale contesto organizzativo ospedaliero e             
pertanto solo in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero.             
3.3 - Trattamento fotodinamico (con Verteporfina)                               
Questo trattamento si utilizza in pazienti con degenerazione maculare           
senile le cui lesioni sono in prevalenza rappresentate da casi di               
neovascolarizzazione coroidale subfoveale classica.                             
La prestazione consiste nella somministrazione endovena di un                   
farmaco, la Verteporfina (Visudyne), sostanza fotosensibilizzante,              
seguita dall'applicazione sulla zona di retina malata di un laser a             
diodi.                                                                          
La terapia puo' essere ripetuta fino a quattro volte in un anno.                
La Verteporfina (Visudyne), con DM 5 marzo 2001, e' registrata in               
classe H ed e' erogabile in centri individuati da ciascuna Regione              
sulla base dei requisiti previsti nel DM stesso.                                
Per stabilire la tariffa sono stati raccolti i costi analitici ed i             
costi pieni per l'erogazione della prestazione; tale tariffa e' da              
considerarsi provvisoria e sara' modificata in diretta relazione con            
le variazioni del prezzo del farmaco (che costituisce attualmente               
oltre l'80% dell'intero costo). La prestazione non risulta                      
attualmente inserita in nessun tariffario regionale ambulatoriale.              
La prestazione e' erogabile solo per le indicazioni cliniche                    
riportate in premessa e non puo' essere ripetuta piu' di quattro                
volte in un anno.                                                               
La prestazione puo' essere effettuata solo negli ambulatori situati             
presso i Centri individuati dalla Regione Emilia Romagna in                     
conformita' al decreto sopra citato.                                            
3.4 - Biopsia percutanea mammaria "vacuum assisted"                             
La prestazione viene effettuata mediante uno strumento di recente               
introduzione per l'effettuazione di biopsie mammarie in anestesia               
locale, alternativo alle tecniche bioptiche tradizionali. Puo'                  
prevedere una guida ecografica o una piu' complessa guida                       
radiografica stereotassica, dando luogo a due distinte tipologie di             
prestazioni, differenti per costo.                                              
La tecnica viene utilizzata come diagnostica di secondo livello anche           
nell'ambito dei programmi di screening mammografico.                            
Almeno 5 Aziende Ausl o Ospedaliere offrono attualmente tale                    
prestazione in Regione e da alcune di esse sono stati tratti i costi            
analitici utilizzati per la definizione della tariffa, che potra'               
essere rideterminata a seguito di una successiva valutazione dei                
singoli fattori produttivi.                                                     
Tra le Regioni la prestazione risulta ad oggi inserita solo nel                 
Nomenclatore del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, ed in Toscana.              
La prestazione e' erogabile solo per specifiche indicazioni cliniche,           
in via di elaborazione a livello regionale.                                     
3.5 - Spettroscopia di Risonanza magnetica (MRS)                                
La spettroscopia di Risonanza magnetica in vivo e' una prestazione di           
diagnostica strumentale di recente acquisizione che consente di                 
definire direttamente sul paziente, in modo non invasivo, i quadri              
biochimici specifici di alcune condizioni patologiche,                          
caratterizzandosi per elevata specificita' e sensibilita'.                      
L'indagine, che viene condotta come una normale Risonanza magnetica             
(RM) cerebrale o muscolare, senza l'uso del mezzo di contrasto,                 
necessita tuttavia di una serie di condizioni accessorie - in termini           
di caratteristiche della macchina e di professionalita' impegnate               
nell'indagine - che fanno si che il suo costo complessivo risulti               
sostanzialmente doppio rispetto alla RM tradizionale.                           
L'indagine MRS trova ulteriore specificazione nella spettroscopia del           
protone 1H-MRS e spettroscopia del fosforo 31P-MRS dando cosi luogo a           
due distinte prestazioni con identica tariffa.                                  
La metodica e' disponibile oggi in Regione, solamente presso                    
l'Azienda Ospedaliera Sant'Orsola-Malpighi che ha raccolto i costi              
analitici.                                                                      
La prestazione e' erogabile solo per le indicazioni cliniche                    
riportate nell'Allegato n. 2.                                                   
3.6 - Ecoendoscopia                                                             
La prestazione consiste in un esame ecografico del tratto                       
gastroenterico e degli organi circostanti eseguito con apparecchio              
ecoendoscopico (paragonabile ad un esofagogastroduodenoscopio alla              
cui estremita' distale e' collegata una sonda ecografica ad alta                
frequenza).                                                                     
Nel corso dell'esame e' anche possibile effettuare prelievi bioptici            
mirati mediante l'uso di un ago dedicato.                                       
Tale metodica, rispetto all'endoscopia tradizionale che non e' in               
grado di valutare l'infiltrazione della lesione tumorale perche' vede           
solo la superficie, consente di individuare l'estensione e la natura            
delle lesioni. I tre principali campi di applicazione sono:                     
- lesioni sottomucose, intramurali ed estrinseche, dell'apparato                
digerente;                                                                      
- stadiazione di alcuni tumori dell'apparato digerente;                         
- individuazione delle patologie delle vie biliari e pancreas, per              
diagnosi di piccole lesioni (inf. 1 cm.) e microlitiasi del coledoco,           
con maggiore accuratezza e, frequentemente, in alternativa rispetto a           
TC e RM.                                                                        
La metodica e' disponibile oggi in Regione presso 5 diverse Aziende,            
Ospedaliere o Unita' sanitarie locali.                                          
I costi analitici sono stati raccolti da alcune di esse.                        
La prestazione risulta attualmente inserita solo nel Nomenclatore del           
Friuli Venezia Giulia.                                                          
Le tariffe stabilite differenziano, oltre alle sedi, le prestazioni             
non operative da quelle operative, che prevedono l'impiego di un                
costoso ago monouso.                                                            
Le prestazioni possono essere effettuate solo in ambulatori situati             
presso istituzioni di ricovero, ovvero ambulatori protetti.                     
La prestazione e' erogabile solo per le indicazioni cliniche                    
specificate nell'Allegato 2.                                                    
3.7 - Test di farmacoresistenza per HIV                                         
Questo test permette di determinare la farmacoresistenza che si                 
genera a causa di mutazioni nel virus HIV-1 che lo rendono                      
insensibile alla terapia antiretrovirale, ed e' quindi importante nel           
monitoraggio dei pazienti in terapia.                                           
Per l'Emilia-Romagna, attualmente, l'indagine e' effettuata presso il           
Centro virologico regionale di riferimento per l'AIDS presso                    
l'Azienda Ospedaliera Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, presso le                
Aziende Ospedaliere di Modena, di Reggio Emilia e di Parma.                     
Il costo della prestazione e' costituito per la maggior parte dal               
costo del materiale da utilizzare; la tariffa viene quindi                      
determinata in via provvisoria e potra' essere modificata in                    
relazione all'evoluzione delle metodiche utilizzate disponibili sul             
mercato.                                                                        
Il test e' erogabile solo secondo linee guida definite a livello                
regionale ed e' eseguibile solo in centri di livello regionale                  
esplicitamente individuati.                                                     
3.8 - La valutazione funzionale complessa delle disabilita'                     
neuromotorie infantili                                                          
Questa tipologia di prestazione, erogata nell'ambito dell'attivita'             
di riabilitazione, e' rivolta a bambini con gravi disabilita' motorie           
e comprende un insieme di attivita' che vedono coinvolte, in modo               
integrato, diverse figure professionali. In Regione la prestazione              
viene eseguita presso 2 Aziende Ospedaliere - Reggio Emilia e                   
Ferrara.La prestazione e' erogabile solo secondo linee guida, in via            
di definizione a livello regionale.                                             
B - Compartecipazione al costo                                                  
La normativa vigente in relazione alla partecipazione al costo delle            
prestazioni sanitarie da parte degli assistiti e' ancora quella                 
prevista all'art. 8, comma 15 della Legge 537/93 e successive                   
modificazioni. Tale norma indica che, fatte salve le casistiche                 
relative alle esenzioni di volta in volta stabilite, ".. tutti i                
cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica           
strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni                          
specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiochinesi terapia e           
le cure termali, fino ad un importo massimo di Lire 70.000 per                  
ricetta (36,15 Euro)..".                                                        
Le categorie di esenzione riguardano, secondo la normativa vigente:             
eta'/reddito; patologie croniche o rare; invalidita'.                           
In linea generale gli adeguamenti delle tariffe qui presentati non              
comportano forti implicazioni nel confronto del ticket in quanto la             
maggior parte dei settori coinvolti riguarda o prestazioni la cui               
tariffa e' gia' superiore al tetto di 36,15 Euro (es. medicina                  
nucleare, endoscopia) o prestazioni rivolte spesso a pazienti esenti            
(es. dialisi, radioterapia, prestazioni ortopediche di pronto                   
soccorso) o, infine, prestazioni che non sono in genere conteggiate             
singolarmente ma si sommano ad altre fino al tetto (es. Anatomia                
patologica). Anche alcuni nuovi inserimenti riferiti a prestazioni              
chirurgiche complesse fino ad ora effettuabili solo in regime di                
ricovero (cataratta e tunnel carpale), sono in via provvisoria                  
erogate senza partecipazione alla spesa da parte del cittadino. Si e'           
infatti voluto evitare, in questa prima fase, che modifiche                     
organizzative sul livello di erogazione comportassero oneri a carico            
del cittadino.                                                                  
Fa eccezione, in relazione alla quota di partecipazione, l'incremento           
della tariffa delle visite specialistiche. Va anzitutto ricordato che           
comunque la tariffa finora in vigore nella Regione era inferiore del            
20% rispetto alla tariffa prevista dal Nomenclatore nazionale fin dal           
1996.                                                                           
A fronte degli incrementi tariffari (v. punto 2.1), conseguenti                 
all'incremento effettivo dei costi delle prestazioni, si propone che            
la partecipazione al costo dovuta dal cittadino (ticket) per le prime           
visite (prestazioni di primo accesso ad elevato consumo da parte                
della popolazione) non debba seguire per intero l'aumento tariffario,           
ma debba essere di misura contenuta. Ugualmente si propone, in questa           
prima fase di applicazione, di contenere la quota ticket della visita           
di controllo entro il valore della tariffa nazionale.                           
Pertanto il ticket per le prime visite si propone in 18,00 Euro,                
mentre per le visite di controllo il valore del ticket risulta pari a           
13,00 Euro. Va evidenziato che la prestazione di controllo e' rivolta           
prevalentemente a soggetti con patologie croniche e quindi esenti               
dalla partecipazione al costo.                                                  
Tipo visita  Ticket precedente  Nuovo ticket                                    
Prime visite  16,55  18,00                                                      
Visite di controllo  10,35  13,00                                               
Consulti complessivi  36,15  36,15                                              
Va inoltre chiarito che l'importo ridotto del ticket, sia della prima           
visita che di quella di controllo, vale sia nel caso della singola              
prestazione che per il calcolo di tutte le prestazioni fruite, ai               
fini del raggiungimento del tetto.                                              
Per quanto riguarda le prestazioni erogate in sede di Pronto Soccorso           
e le relative modalita' di partecipazione al costo, si rimanda                  
all'apposito documento.                                                         
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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