TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
Norme finali
Art. 48
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui
all'art. 18, all'art. 20 e al comma 2 dell'art. 31 si fa fronte con
l'istituzione di appositi capitoli o con l'opportuna modifica di
capitoli esistenti nel bilancio regionale che verranno dotati della
necessaria disponibilita': in sede di approvazione del bilancio
annuale e poliennale, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma
1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, per gli
interventi concernenti oneri di natura corrente e con apposite
specifiche autorizzazioni di spesa, da adottare in sede di
approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto
disposto dall'art. 13 bis della L.R. 31/77 e successive
modificazioni, per gli interventi concernenti spese di investimento
in conto capitale. All'istituzione, alla modifica ed al finanziamento
dei capitoli si provvede in ottemperanza ai vincoli ed agli equilibri
del bilancio regionale e nel rispetto dei vincoli eventualmente
derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
comma 3 dell'art. 31 si provvede con l'istituzione di appositi
capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della
disponibilita' finanziaria e alimentati con le risorse trasferite con
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli
articoli 12 e 20 del DLgs 422/97 ai sensi degli articoli 4, comma 4,
lett. a) e 7, comma 1 della Legge 59/97.