LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 6 della L.R. n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6
Programmazione di bacino provinciale
1. La programmazione della mobilita' delle persone e delle merci si
articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilita' di area
vasta, intesi come unita' territoriali entro le quali possa essere
programmato un sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente
orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in
rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilita'. Su tali ambiti
agiscono gli strumenti delle programmazioni provinciali, sia generali
sia settoriali che riguardino i trasporti, i Piani del traffico della
viabilita' extraurbana e i piani urbani della mobilita' di area
vasta.
2. La Provincia, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni
interessati, individua gli ambiti intercomunali ove promuovere la
formazione dei piani di area vasta di cui al comma 1, propone i
documenti preliminari di indirizzi e promuove i relativi accordi di
programma.
3. Qualora i suddetti piani di livello intercomunale comportino
varianti alla pianificazione territoriale e urbanistica si applicano
le procedure di cui all'articolo 40 della L.R. n. 20 del 2000.".