DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2003, n. 485
Assegnazione contributo al Comune di Camugnano (BO), per la delocalizzazione di una abitazione principale, distrutta da un evento franoso del 1999, ai sensi del comma 2, art. 9, L.R. 24/98
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che, in conseguenza dei dissesti idrogeologici verificatesi
nel 1996 in diversi comuni della regione, questa ha provveduto a
concedere contributi ai soggetti privati proprietari, per i danni
subiti alle loro abitazioni, in attuazione dei seguenti articoli di
legge:
- artt. 17 e 18 della Legge 61/98, che assegnano, contributi a fondo
perduto, ai soggetti privati residenti nella regione Emilia-Romagna,
proprietari di immobili ad uso abitativo, danneggiati dalle calamita'
idrogeologiche nel 1996;
- artt. 4 e 9 della L.R. n. 24 del 3 luglio 1998 (cosi' come
modificata dalla L.R. n. 33 del 9 ottobre 1998), attuativa della
Legge 61/98, che, con riferimento ai danni da dissesti idrogeologici,
cagionati ad immobili ad uso abitativo, stabiliscono modalita' e
limiti di concessione di contributi a favore dei soggetti privati
proprietari;
richiamata la propria deliberazione 1147/98, attuativa della L.R.
24/98, con la quale, fra l'altro, si stabiliscono nello specifico le
modalita' di calcolo dei contributi a favore dei proprietari di
immobili gravemente danneggiati dai dissesti idrogeologici del 1996;
considerato che il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24/98, stabilisce
che eventuali economie che si rendessero disponibili in sede di
programmazione e le altre che dovessero risultare ad interventi
effettuati, di cui agli articoli 4 e 5 della legge stessa, possono
essere utilizzate dalla Giunta regionale per interventi pubblici
connessi agli stessi eventi o per far fronte a situazioni di
riconosciuto rischio idrogeologico e sismico;
preso atto della nota del Comune di Camugnano (BO) (prot. n. 4532 del
14/9/2002), con la quale:
- si sottopone all'attenzione degli Assessori regionali competenti,
la situazione venutasi a creare in seguito all'evento franoso del
gennaio 1999, che ha distrutto l'abitazione principale di proprieta'
dei signori Venturi Francesco ed Adami Sandra, sita in frazione Bargi
di Camugnano, localita' Casetta Volpini n. 116/b;
- si richiede, ai fini della delocalizzazione dell'immobile suddetto
in area non a rischio idrogeologico, un contributo ai sensi del comma
2 dell'art. 9 della L.R. 24/98;
preso atto che l'immobile in questione, sito in localita' Casetta
Volpini del comune di Camugnano, ricade in un'area perimetrata
dall'Autorita' di Bacino del Reno, di cui al Piano stralcio per
l'assetto idrogeologico (Piano adottato con delibera del Comitato
istituzionale n. 1/1 del 6/12/2002), area definita come zona 1, vale
a dire in dissesto idrogeologico, nella quale e' vietata la
ricostruzione degli immobili in essa siti, distrutti dall'evento
franoso che ha interessato la localita' Casetta Volpini (artt. 6-9-10
delle NTA del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico);
ritenuto, conseguentemente a quanto sopra esposto:
- che la situazione venutasi a creare nel comune di Camugnano, in
seguito alla distruzione, da parte dell'evento franoso del 1999,
dell'abitazione principale di proprieta' dei signori Venturi
Francesco ed Adami Sandra, sita in frazione Bargi di Camugnano,
localita' Casetta Volpini n. 116/b, comporti il riconoscimento di
rischio idrogeologico per l'area nella quale e' sita tale unita'
immobiliare;
- che, data la necessita' di delocalizzare l'immobile suddetto in
area non a rischio idrogeologico del comune stesso, al fine di
assegnare un contributo per tale delocalizzazione, ai sensi del comma
2 dell'art. 9 della L.R. 24/98, si possono utilizzare le eventuali
economie resesi disponibili in sede di programmazione e le altre
risultanti ad interventi effettuati, in attuazione degli articoli 4 e
5 della legge stessa;
considerato che, conseguentemente alla nota sopra richiamata del
Comune di Camugnano, il Direttore generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita', al fine di quantificare
l'importo del contributo spettante, fermo restando la volonta' della
Giunta regionale in termini di valutazione giuridico-contabili di
procedere all'assegnazione di un contributo, ai sensi del comma 2,
dell'art. 9 della L.R. 24/98, ha richiesto al Comune stesso (prot. n.
20291 del 7/10/2002) di espletare l'istruttoria tecnica finalizzata
al calcolo del contributo massimo concedibile, ai sensi degli
articoli 4 e 9 della legge suddetta e della successiva DGR 1147/98,
con la precisazione, che il parametro di calcolo usato in tale
deliberazione, in riferimento alla tipologia di danno in questione,
vale a dire il limite massimo di costo per gli interventi di nuova
edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, va aggiornato al
valore stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale 133/00;
preso atto della comunicazione del Comune di Camugnano (prot. n. 5278
del 25/10/2002), in risposta alla nota regionale suddetta, con la
quale si quantifica nella somma pari a Euro 126.749,42, l'importo del
contributo massimo concedibile per la delocalizzazione dell'immobile
distrutto in questione, ai sensi dei riferimenti normativi sopra
richiamati;
dato atto che:
- in seguito alle economie riconosciute dalla Regione in sede di
rendicontazione, successivamente alla concessione dei contributi di
cui all'attuazione degli artt. 4, 5 della L.R. 24/98, e' stata
iscritta in sede di assestamento del Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2002 e del
Bilancio pluriennale 2002-2004, con la L.R. n. 19 dell'1 agosto 2002,
la somma pari a Euro 680.226,98 al Capitolo di spesa n. 48271
"Riutilizzo di quote a favore di soggetti privati, per interventi
pubblici connessi agli stessi eventi o per far fronte a situazioni di
riconosciuto rischio idrogeologico e sismico (art. 9, comma 2, L.R. 3
luglio 1998, n. 24 e Legge 30 marzo 1998, n. 61) - Mezzi statali", di
cui all'UPB 1.4.4.3.17561 - Interventi per danni causati da eventi
sismici, alluvionali e dissesti idrogeologici - Risorse statali;
- in sede di predisposizione della legge regionale di approvazione
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e
Bilancio pluriennale 2003-2005, la somma pari a Euro 680.226,98, a
valere sull'esercizio 2002, e' stata considerata da reiscrivere nella
competenza del Bilancio 2003 sul capitolo di cui alla precedente
alinea;
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 di approvazione del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005, procede a reiscrivere in forma
presunta la somma non impegnata nell'esercizio 2002 proveniente da
assegnazioni statali a destinazione vincolata per Euro 680.226,98,
cosi' come risulta dalla Tabella H) allegata al bilancio medesimo, a
valere sul Capitolo 48271 afferente UPB 1.4.4.3.17561;
ritenuto, conseguentemente e conformemente a quanto precisato nei
punti precedenti:
- di confermare che le modalita' di calcolo del contributo
finalizzato alla delocalizzazione, nel comune di Camugnano,
dell'abitazione principale sita in frazione Bargi di Camugnano,
localita' Casetta Volpini n. 116/b, di proprieta' dei signori Venturi
Francesco ed Adami Sandra, distrutta dall'evento franoso del 1999,
sono quelle previste dagli artt. 4, 9 della L.R. 24/98 e dalla
propria deliberazione 1147/98, attuativa della legge stessa, con la
precisazione, che il parametro di calcolo usato in tale
deliberazione, in riferimento alla tipologia di danno in questione,
vale a dire il limite massimo di costo per gli interventi di nuova
edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, va aggiornato al
valore stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale 133/00;
- di assegnare al Comune di Camugnano (BO), per la delocalizzazione
dell'immobile suddetto, ai sensi delle normative di riferimento sopra
richiamate, il contributo massimo concedibile pari a Euro 126.749,42,
somma che trova copertura nell'ambito della disponibilita' di spesa
complessiva del Capitolo n. 48271 sopra richiamato, del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005;
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente: "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente: "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente: "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
Professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente: "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 2774/01:
- dal Responsabile del Servizio Riqualificazione urbana, arch.
Michele Zanelli, in merito alla regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi
di Mobilita', dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita';
- dal Responsabile del competente Servizio Bilancio - Risorse
Finanziarie, dott.ssa Amina Curti in merito alla regolarita'
contabile;
su proposta dell'Assessore alla "Programmazione territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana", congiuntamente
all'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di riconoscere, in conformita' alle premesse, quale situazione di
rischio idrogeologico nel comune di Camugnano (BO), quella
interessante l'area nella quale e' sita l'unita' immobiliare
costituita dall'abitazione principale di proprieta' dei signori
Venturi Francesco ed Adami Sandra, sita in frazione Bargi di
Camugnano, localita' Casetta Volpini n. 116/b, in seguito all'evento
franoso del gennaio 1999, che ha distrutto tale immobile, comportando
la delocalizzazione dello stesso in area non a rischio idrogeologico;
2) di assegnare, conseguentemente, in conformita' alle premesse e
ricorrendo i presupposti giuridici e contabili previsti al comma 2
dell'art. 9 della L.R. 24/98, la somma pari a Euro 126.749,42, al
Comune di Camugnano (BO), quale importo del contributo massimo
concedibile spettante ai signori Venturi Francesco ed Adami Sandra,
per la delocalizzazione nel comune stesso, in area non a rischio
idrogeologico, della loro abitazione principale, sopra descritta,
distrutta dall'evento franoso del gennaio 1999;
3) di dare atto che la somma assegnata pari a Euro 126.749,42, trova
copertura nell'ambito della disponibilita' di spesa complessiva del
Capitolo 48271 "Riutilizzo di quote a favore di soggetti privati, per
interventi pubblici connessi agli stessi eventi o per far fronte a
situazioni di riconosciuto rischio idrogeologico e sismico (art. 9,
comma 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 24 e Legge 30 marzo 1998, n. 61) -
Mezzi statali", di cui all'UPB 1.4.4.3.17561 - Interventi per danni
causati da eventi sismici, alluvionali e dissesti idrogeologici -
Risorse statali, del Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio
pluriennale 2003-2005;
4) di stabilire che il Comune di Camugnano, entro 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna della presente deliberazione, provvedera' con apposito
atto amministrativo alla concessione ai signori Venturi Francesco ed
Adami Sandra aventi diritto, il contributo loro spettante,
trasmettendolo per conoscenza agli stessi;
5) di stabilire che i soggetti privati assegnatari del contributo
suddetto, dovranno attenersi alla seguente tempistica, al fine della
richiesta di liquidazione del contributo assegnato (eventuali deroghe
possono essere concesse soltanto in presenza di giustificati motivi
opportunamente documentati):
- nel caso di intervento edilizio di nuova costruzione, i lavori
devono essere iniziati entro dodici mesi dalla data di esecutivita'
dell'atto amministrativo comunale di concessione ed ultimati nei
successivi ventiquattro mesi;
- nel caso di acquisto di altro immobile, il contratto di
compravendita deve essere stipulato entro dodici mesi dalla data di
esecutivita' dell'atto amministrativo comunale di concessione;
6) di dare atto che il Dirigente regionale competente provvedera' con
proprio atto formale, ai sensi della L.R. 40/01 e delle proprie
deliberazioni 2774/01 e 2775/01, alla concessione, impegno di spesa a
valere sul capitolo di cui al punto 3) che precede e nei limiti
dell'importo sopra indicato, alla liquidazione ed alla emissione
della richiesta del titolo di pagamento in un'unica soluzione, del
contributo assegnato con il presente provvedimento a favore del
Comune di Camugnano, a seguito della trasmissione da parte dello
stesso Comune, dell'apposito atto comunale certificante:
- che il soggetto beneficiario del contributo assegnato con il
presente provvedimento, ha provveduto all'acquisto di unita'
esistente o alla nuova costruzione, in sito non a rischio
idrogeologico del comune stesso, di una unita' immobiliare ad uso
abitativo, con deposito di copia del rogito notarile e della
documentazione relativa alle spese di nuova costruzione e di
demolizione dei ruderi del relitto dell'immobile distrutto, atti
comprovanti un importo di spesa complessivo almeno pari al contributo
assegnato;
- che il Comune stesso e' divenuto il legittimo proprietario
dell'area di pertinenza dell'immobile distrutto;7) di dare atto che,
in alternativa alla modalita' di liquidazione del contributo
assegnato di cui al punto 6) suddetto, il Dirigente regionale
competente potra' provvedere, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della
L.R. 24/98, alla erogazione del contributo in corso di realizzazione
dell'intervento di nuova costruzione, vale a dire:
- in ragione del 40% dell'importo assegnato, a seguito della
trasmissione da parte del Comune dell'apposito atto comunale
certificante l'avvenuto inizio dei lavori, in sito non a rischio
idrogeologico del comune stesso;
- l'ulteriore 60% dell'importo assegnato a saldo, a seguito della
trasmissione da parte del Comune dell'apposito atto comunale
certificante quanto precisato al medesimo punto 6);
8) di dare atto, infine, che per quanto non previsto dalla presente
deliberazione, si rimanda agli artt. 17 e 18 della Legge 61/98, agli
artt. 4 e 9 della L.R. 24/98 ed alla DGR 1147/98;
9) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.