DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 413
Modalita' da osservarsi da parte dei Comuni, per le richieste di erogazione dei contributi assegnati per la delocalizzazione di unita' immobiliari ad uso abitativo, ai sensi della L.R. 25/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 25, recante: "Norme per la
delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi
dell'ottobre e novembre 2000", finalizzata a favorire la
delocalizzazione delle unita' immobiliari ubicate all'interno di aree
golenali o in aree a rischio idrogeologico, che risultino colpite
dalle calamita' dell'ottobre e del novembre 2000, integrando i
benefici previsti dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministro
dell'Interno 3090/00 e dalla Legge 365/00;
richiamato il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 25/01, con il quale si
da' mandato alla Giunta regionale:
- di valutare, sentita la Commissione consiliare competente,
l'ammissibilita' ai finanziamenti degli studi preliminari di
delocalizzazione elaborati e presentati dai Comuni;
- di definire i contributi che la Regione si impegna a concedere
nell'ambito delle risorse autorizzate a tale scopo nel bilancio
regionale;
- di invitare i Comuni proponenti gli studi preliminari di
delocalizzazione ammessi ai finanziamenti alla sottoscrizione di un
protocollo di intesa;
richiamata la propria deliberazione n. 2470 del 9 dicembre 2002,
recante: "Valutazione di ammissibilita' ai finanziamenti degli studi
preliminari di delocalizzazione presentati dai Comuni, ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 25/01. Assegnazione di contributi", attuativa
del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 25/01, limitatamente alla
delocalizzazione di unita' immobiliari ad uso abitativo;
dato atto che con la delibera di Giunta regionale 2470/02, sono stati
assegnati a sei Comuni, complessivamente, contributi massimi
concedibili per la somma pari a Euro 9.640.991,13, per l'attuazione
degli interventi previsti per la delocalizzazione di unita'
immobiliari ad uso abitativo;
considerato:
- che successivamente alla sottoscrizione dei protocolli di intesa di
cui al comma 3 dell'art.4 della L.R. 25/01, da parte dei Comuni
ammessi ai finanziamenti di cui alla delibera di Giunta regionale
2470/02, questi provvederanno ad elaborare e trasmettere alla Regione
i Piani di delocalizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge
suddetta, Piani da approvare tramite la sottoscrizione di un Accordo
di programma, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge;
- che successivamente all'approvazione degli accordi suddetti e
quindi alla definitiva assegnazione dei contributi di cui alla
delibera di Giunta regionale 2470/02, i Comuni interessati potranno
richiedere alla Regione l'erogazione degli stessi;
ritenuto quindi necessario, al fine di disciplinare le richieste e le
erogazioni dei contributi assegnati con la delibera di Giunta
regionale 2470/02 per la delocalizzazione dalle aree a rischio
idrogeologico di unita' immobiliari ad uso abitativo, stabilire
specifiche procedure amministrative, da richiamare negli stessi
Accordi di programma da sottoscrivere in attuazione della L.R. 25/01;
richiamati i seguenti provvedimenti statali e regionali, costituenti
un quadro di riferimento pertinente, per l'individuazione delle
procedure piu' idonee da adottare, al fine della erogazione ai Comuni
dei contributi assegnati con la delibera di Giunta regionale 2470/02:
- la L.R. 12 dicembre 1985, n. 29, recante: "Norme generali sulle
procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da
parte della Regione, di Provincie, Comuni, Comunita' montane,
Consorzi di Enti locali";
- direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001, che detta
i criteri e le modalita' per la concessione dei benefici previsti
dall'art.4-bis della Legge 365/00 a favore dei soggetti privati
danneggiati;
- la determinazione del Direttore generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita' n. 5467 dell'8 giugno 2001,
recante: "Disposizioni integrative alla direttiva del Ministro
dell'Interno del 30/1/2001, per l'applicazione dei benefici di cui
all'art. 4 bis della Legge 365/00, a favore dei privati proprietari
di immobili ad uso abitativo danneggiati dagli eventi calamitosi
dell'ottobre e novembre 2000", cosi' come modificata dalla successiva
determinazione n. 7169 del 18 luglio 2001;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente: "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente: "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente: "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
Professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente: "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 2774/01:
- dal Responsabile del Servizio Riqualificazione urbana, arch.
Michele Zanelli, in merito alla regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi
di mobilita', dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita';
su proposta dell'Assessore alla "Programmazione territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana",
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le procedure amministrative di cui all'Allegato A),
"Modalita' da osservarsi da parte dei Comuni, per le richieste di
erogazione dei contributi assegnati per la delocalizzazione di unita'
immobiliari ad uso abitativo, ai sensi della L.R. 25/01", parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;2) di dare atto
che, nel rispetto dei tempi e delle modalita' stabilite nell'Allegato
A) suddetto, il Responsabile del Servizio regionale competente
provvedera' con propri atti formali, ai sensi della L.R. 40/01 e
delle deliberazioni della Giunta regionale 2774/01 e 2775/01, alla
concessione, impegno di spesa, liquidazione, ai Comuni, dei
contributi a loro assegnati, per la delocalizzazione di unita'
immobiliari ad uso abitativo, ai sensi della L.R. 25/01;
3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
MODALITA' DA OSSERVARSI DA PARTE DEI COMUNI, PER LE RICHIESTE DI
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA'
IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELLA L.R. 25/01
1. Premessa
La L.R. 25/01 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni, al fine
della delocalizzazione di unita' immobiliari dalle aree golenali o da
quelle a rischio idrogeologico, ai sensi degli artt. 2 e 3 della
legge stessa, che stabiliscono le finalita' di impiego dei
contributi.
Relativamente ai contributi assegnati per la delocalizzazione di
unita' immobiliari ad uso abitativo, di seguito sono elencate le
modalita' alle quali i Comuni dovranno attenersi per l'erogazione dei
contributi spettanti.
Le richieste di liquidazione dei contributi dovranno essere trasmesse
dai Comuni alla Regione, successivamente alla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del decreto del
Presidente della Regione di approvazione dell'Accordo di programma
relativo al Piano di delocalizzazione.
Al fine di una massima razionalizzazione delle procedure di
erogazione dei contributi, i Comuni sono invitati ad accorpare il
maggior numero di richieste relative alle varie finalita' di impiego
di cui ai punti seguenti.
Per quanto riguarda le richieste di acconti, queste sono giustificate
qualora i lavori o gli acquisti non siano gia' conclusi.
Le modalita' di seguito specificate sono subordinate all'osservanza
della seguente prescrizione: la liquidazione da parte della Regione
degli importi richiesti dai Comuni sara' fatta in rapporto alle
effettive disponibilita' di cassa, in applicazione delle indicazioni
e disposizioni operative fornite dalle circolari ministeriali
attuative, per consentire il rispetto dei limiti dettati dal "Patto
di stabilita'".
2. Finalita' di impiego dei contributi di cui all'art. 2 della L.R.
25/01
2.1) Contributi assegnati al Comune per l'elaborazione dello studio
preliminare e/o del Piano di delocalizzazione
Il Comune, successivamente alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, del decreto del Presidente
della Regione di approvazione dell'Accordo di programma relativo al
Piano di delocalizzazione, potra' fare un'unica richiesta di
liquidazione a saldo dei contributi assegnati in tale Accordo per
l'elaborazione dello studio preliminare e/o del Piano di
delocalizzazione.
Alla richiesta suddetta, dovra' essere allegata una determinazione
del responsabile del procedimento relativo all'attuazione del Piano
di delocalizzazione, certificante: "l'importo a carico del Comune per
l'elaborazione dello studio preliminare e/o del Piano di
delocalizzazione, importo risultante dalle documentazioni di spesa
agli atti del Comune stesso".
2.2) Contributo assegnato al Comune per l'acquisizione delle aree
necessarie sulle quali delocalizzare le nuove unita' immobiliari
Il Comune, successivamente alla conclusione dell'iter amministrativo
relativo all'acquisizione delle aree necessarie alla
delocalizzazione, potra' fare un'unica richiesta di liquidazione a
saldo del contributo assegnato per tale finalita' di impiego
nell'Accordo di programma.
Alla richiesta suddetta, dovra' essere allegata una determinazione
del responsabile del procedimento relativo all'attuazione del Piano
di delocalizzazione, certificante: "l'importo di spesa a carico del
Comune, per l'acquisizione delle aree necessarie sulle quali
delocalizzare le nuove unita' immobiliari, importo risultante dalle
documentazioni di spesa agli atti del Comune stesso".
2.3) Contributo assegnato al Comune per l'urbanizzazione e la
realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie nelle aree
sulle quali delocalizzare le nuove unita' immobiliari
Sono previste due richieste di erogazione del contributo assegnato,
una di acconto ed una a saldo.
Richiesta di liquidazione di un acconto fino al 60%
Il Comune, successivamente all'acquisizione delle aree necessarie
alla delocalizzazione, potra' richiedere la liquidazione di un
acconto fino al 60% del contributo assegnato nell'Accordo di
programma per l'urbanizzazione e la realizzazione delle dotazioni
territoriali necessarie.
Alla richiesta suddetta, dovra' essere allegata una Determinazione
del responsabile del procedimento relativo all'attuazione del Piano
di delocalizzazione, certificante: "che i lavori, relativi
all'urbanizzazione ed alla realizzazione delle dotazioni territoriali
necessarie nelle aree sulle quali delocalizzare le nuove unita'
immobiliari, sono effettivamente iniziati".
Richiesta di liquidazione a saldo
Il Comune, successivamente alla fine dei lavori, relativi
all'urbanizzazione ed alla realizzazione delle dotazioni territoriali
necessarie nelle aree sulle quali delocalizzare le nuove unita'
immobiliari, potra' richiedere la liquidazione a saldo del contributo
assegnato per tale finalita' di impiego nell'Accordo di programma.
Alla richiesta suddetta, dovra' essere allegata una determinazione
del responsabile del procedimento relativo all'attuazione del Piano
di delocalizzazione, certificante: "la fine dei lavori per
l'urbanizzazione e la realizzazione delle dotazioni territoriali
necessarie nelle aree sulle quali delocalizzare le nuove unita'
immobiliari e l'importo di spesa a carico del Comune, quale risulta
dalle documentazioni di spesa agli atti del Comune stesso".
3. Finalita' di impiego di cui all'art. 3 della L.R. 25/01
3.1) Contributo assegnato al Comune per il ripristino ambientale
delle aree di pertinenza delle unita' immobiliari demolite da
delocalizzare
Sono previste due richieste di erogazione del contributo assegnato,
una di acconto ed una a saldo.
Richiesta di liquidazione di un acconto fino al 60%
Il Comune, successivamente all'inizio dei lavori relativi al
ripristino ambientale delle aree di pertinenza delle unita'
immobiliari demolite da delocalizzare, potra' richiedere la
liquidazione di un acconto fino al 60% del contributo assegnato per
tale finalita' di impiego nell'Accordo di programma.
Alla richiesta suddetta, dovra' essere allegata una determinazione
del responsabile del procedimento relativo all'attuazione del Piano
di delocalizzazione, certificante: "che i lavori, relativi al
ripristino ambientale delle aree di pertinenza delle unita'
immobiliari demolite da delocalizzare, sono effettivamente iniziati".
Richiesta di liquidazione a saldo
Il Comune, successivamente alla fine dei lavori relativi al
ripristino ambientale delle aree di pertinenza delle unita'
immobiliari demolite da delocalizzare, potra' richiedere la
liquidazione a saldo del contributo assegnato per tale finalita' di
impiego nell'Accordo di programma.Alla richiesta suddetta, dovra'
essere allegata una determinazione del Responsabile del procedimento
relativo all'attuazione del Piano di delocalizzazione, certificante:
"la fine dei lavori per il ripristino ambientale delle aree di
pertinenza delle unita' immobiliari demolite da delocalizzare e
l'importo di spesa a carico del Comune, quale risulta dalle
documentazioni di spesa agli atti del Comune stesso".
3.2) Contributi assegnati al Comune per fare fronte alle spese
sostenute dai nuclei familiari evacuati per la loro autonoma
sistemazione
Il Comune, successivamente alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, del decreto del Presidente
della Regione di approvazione dell'Accordo di programma relativo al
Piano di delocalizzazione, potra' fare un'unica richiesta o piu'
richieste di liquidazione a saldo dei contributi spettanti ai nuclei
familiari evacuati per la loro autonoma sistemazione, nel limite
massimo costituito dal contributo assegnato per tale finalita' di
impiego nell'Accordo di programma.
Alla richiesta suddetta, dovra' essere allegata una determinazione
del responsabile del procedimento relativo all'attuazione del Piano
di delocalizzazione, certificante: "l'importo di spesa a carico dei
nuclei familiari evacuati per la loro autonoma sistemazione, importo
risultante dalle documentazioni di spesa agli atti del Comune
stesso".
3.3) Contributi assegnati al Comune per fare fronte alle spese, a
carico dei soggetti privati, relative alla demolizione delle unita'
immobiliari da delocalizzare ed all'acquisto di nuove o esistenti
unita'
Sono previste due richieste di erogazione del contributo assegnato,
una di acconto ed una a saldo.
Richiesta di liquidazione di un acconto fino al 60%
Il Comune, relativamente ai soggetti privati richiedenti e
successivamente all'inizio dei lavori relativi alla demolizione delle
loro unita' immobiliari da delocalizzare o alla realizzazione delle
loro nuove unita' o successivamente ad un atto preliminare di
acquisto di unita' esistenti, potra' richiedere la liquidazione di un
acconto fino al 60% del contributo assegnato per tali finalita' di
impiego nell'Accordo di programma.
Alla richiesta suddetta dovra' essere allegata una determinazione del
responsabile del procedimento relativo all'attuazione del Piano di
delocalizzazione, certificante, relativamente ai soggetti privati per
i quali si richiede la liquidazione dell'acconto: "che i lavori,
relativi alla demolizione delle unita' immobiliari da delocalizzare o
alla realizzazione di nuove unita' sono effettivamente iniziati,
oppure che in Comune sono depositate agli atti, documentazioni
preliminari di compravendita (almeno registrate), di unita'
immobiliari esistenti".
Richiesta di liquidazione a saldo
Il Comune, relativamente ai soggetti privati richiedenti e
successivamente alla fine dei lavori relativi alla demolizione delle
loro unita' immobiliari da delocalizzare o alla realizzazione delle
loro nuove unita' o successivamente all'acquisto definitivo di unita'
esistenti (eventualmente ristrutturate), potra' richiedere la
liquidazione a saldo del contributo assegnato per tali finalita' di
impiego nell'Accordo di programma.
Alla richiesta di liquidazione suddetta, dovra' essere allegata una
determinazione del responsabile del procedimento relativo
all'attuazione del Piano di delocalizzazione, certificante
(relativamente ai soggetti privati per i quali si richiede la
liquidazione a saldo):
- "l'avvenuta conclusione di tutti i lavori previsti (sia per la
demolizione delle unita' delocalizzate, sia per la ristrutturazione o
realizzazione delle nuove unita') o il deposito in Comune di copia
dell'atto definitivo di compravendita, per i casi di acquisto, da
parte dei soggetti privati, di unita' esistenti.";
- "l'ammontare delle documentazioni di spesa a carico dei soggetti
privati, relative alla demolizione delle unita' immobiliari da
delocalizzare ed alla realizzazione di nuove unita' o all'acquisto di
esistenti unita' eventualmente da ristrutturare, depositate in copia
agli atti del Comune.";
- "che gli immobili dei soggetti privati da delocalizzare, sono stati
effettivamente demoliti, oppure che la demolizione e' impedita dato
il divieto della Soprintendenza, ai sensi del DLgs 29 ottobre 1999,
n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre
1997, n. 352), oppure che la demolizione e' impedita causa ragioni di
ordine strutturale e di pubblica incolumita'.";
- "che le aree di pertinenza delle unita' immobiliari delocalizzate
sono state acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, a
seguito dell'avvenuta demolizione e del ripristino ambientale.";
e/o
- "che le aree di pertinenza delle unita' immobiliari delocalizzate
demolite, sono rimaste di proprieta' dei soggetti privati, che si
sono impegnati con apposita convenzione stipulata con il Comune, al
ripristino ambientale delle stesse e alla loro destinazione secondo
gli usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e
idrogeologica, rinunciando agli eventuali benefici connessi ai danni
causati da future calamita' naturali.";
- "che le unita' immobiliari delocalizzate sono state acquisite al
patrimonio indisponibile del Comune, a seguito della non demolizione
per le ragioni su esposte e che il Comune si impegna alla loro
destinazione secondo gli usi compatibili con le esigenze di sicurezza
idraulica e idrogeologica, escludendone comunque l'uso residenziale o
di qualsiasi altro tipo e rinunciando agli eventuali benefici
connessi ai danni causati da future calamita' naturali.";
- "che le unita' immobiliari delocalizzate non demolite per le
ragioni su esposte, sono rimaste di proprieta' dei soggetti privati,
che si sono impegnati con apposita convenzione stipulata con il
Comune, alla loro destinazione secondo gli usi compatibili con le
esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica, escludendone
comunque l'uso residenziale o di qualsiasi altro tipo e rinunciando
agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamita'
naturali.".