DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 437
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) del progetto di completamento della circonvallazione di Vigarano Pieve, comune di Vigarano Mainarda (FE) (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera;
a) di escludere ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
del limitato rilievo degli impatti attesi, il progetto di
completamento della circonvallazione di Vigarano Pieve dalla
ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) la realizzazione del ponte sul canale Poatello dovra' essere
tale da non comportare interferenze delle opere di fondazione con
l'alveo del corso d'acqua; a tal fine il progetto
dell'attraversamento dovra' essere modificato in modo che le spalle
del ponte risultino esterne alle scarpate spondali del canale; il
progetto esecutivo dell'opera di attraversamento dovra' essere
sottoposto al parere vincolante del Consorzio di Bonifica Valli di
Vecchio Reno, gestore del canale in questione, che dovra' in
particolare verificare "la garanzia delle condizioni di sicurezza,
mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse
intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali
potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai
200 anni", come previsto dall'art. 18 del PTCP della Provincia di
Ferrara;
2) il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque di
piattaforma, il cui progetto esecutivo dovra' essere approvato dal
Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno, dovra' tenere conto
degli apporti al reticolo idrografico derivanti
dall'impermeabilizzazione della superficie stradale prevedendo, se
necessario, le opportune misure compensative atte ad evitare
possibili allagamenti; dovranno inoltre essere previste misure atte
al controllo degli sversamenti accidentali in modo da evitare
fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee;
3) dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla normativa
vigente in materia di pressione sonora, sia durante la fase di
realizzazione dell'opera sia in fase di esercizio; a tale riguardo in
fase di progetto esecutivo le opere di mitigazione dell'impatto
acustico dovranno essere dimensionate in funzione delle risultanze
dello studio di impatto acustico realizzato per il progetto, in modo
da garantire il rispetto dei limiti acustici per tutti i ricettori,
compresi quelli delle aree in Classe II prossime al tracciato; la
verifica dell'efficacia delle barriere fonoassorbenti, o di altre
misure di mitigazione del rumore, dovra' comunque essere fatta sulla
base di misurazioni acustiche effettuate ad opera in esercizio;
4) eventuali barriere fonoassorbenti non trasparenti dovranno
prevedere piantagioni di alberi e cespugli o comunque rivestimenti
vegetali;
5) una eventuale previsione di superamento dei limiti acustici
durante la fase di realizzazione dovra' comportare la richiesta di
autorizzazione alla deroga di tali limiti da presentare al Comune
competente e da sottoporre al parere dell'ARPA, come previsto dalla
L.R. 15/01 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
6) per evitare in fase di cantiere le emissioni diffuse e puntuali
di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da
costruzione e dai mezzi di cantiere oltre che dall'esercizio di
impianti fissi, si ritiene necessario adottare i seguenti
accorgimenti: - per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di
ricopertura dei cassoni con teloni; - prevedere l'umidificazione dei
depositi temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il
cantiere; - per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti
fissi, predisporre sistemi di abbattimento delle polveri in
corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il
carico, lo scarico e la lavorazione; - qualora nella composizione del
calcestruzzo rientri come materia prima il polistirolo, il ciclo
delle acque usate, provenienti anche dal lavaggio delle
autobetoniere, non dovra' essere svolto a cielo aperto e comunque,
prima dello scarico delle acque usate nel contenitore preparato allo
scopo, dovranno essere interposte griglie di trattenimento del
materiale plastico;
7) al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque
sotterranee, per la realizzazione dei pali di fondazione del ponte
sul canale Poatello non dovranno essere utilizzati fanghi di
perforazione o altri fluidi contenenti sostanze inquinanti;
8) lo smaltimento dei reflui derivanti dal cantiere dovra' essere
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
scarichi (DLgs 152/99);
9) l'approvvigionamento dei materiali da costruzione dovra' essere
effettuato utilizzando cave autorizzate e rispettando tutte le
prescrizioni normative del PIAE della Provincia di Ferrara o comunque
dello strumento di pianificazione delle attivita' estrattive vigente
nel sito di prelievo;
10) una volta individuata la provenienza dei materiali da
costruzione dovra' essere concordata con l'Amministrazione comunale
di Vigarano Mainarda un piano di viabilita' che individui i percorsi
e la temporizzazione meno impattanti dei mezzi di cantiere;
11) per il ripristino delle scarpate dei rilevati e delle aree di
cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo
scotico, che si avra' cura di accumulare in spessori adeguati
separatamente dalle altre tipologie di materiale e del quale si
provvedera' alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
12) resta fermo che la realizzazione del tracciato stradale in
progetto e' subordinata all'approvazione della variante specifica al
PRG di Vigarano Mainarda adottata con delibera del Consiglio comunale
n. 43 del 25/9/2002, oltre che al rilascio da parte delle autorita'
competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Ufficio Tecnico
dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, all'Ufficio VIA
dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, al Comune di Vigarano
Mainarda, al Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno e all'ARPA -
Sezione provinciale di Ferrara;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.