DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 marzo 2003, n. 468
Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02 (proposta della Giunta regionale in data 2 dicembre 2002, n. 2365)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2365 del
2 dicembre 2002, recante in oggetto "Direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del
mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione
Lavoro", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 2319 in data 19 febbraio 2003;
visti:
- l'art. 105, comma 2, lettera l) del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modificazioni, con il quale sono state conferite alla
Regione le funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare
territoriale" con la quale, all'art. 3, comma 3, lett. a), sono state
attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio,
rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime
a finalita' turistico-ricreative;
dato atto:
- che l'art. 2, comma 2 della suddetta legge prevede che entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, approvi direttive vincolanti per
l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione
del demanio marittimo;
- che le direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi
turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali
destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica e che tengono luogo del Piano di
utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- che le suddette direttive sono approvate previo parere della
competente Autorita' marittima, degli Enti locali interessati, delle
associazioni di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari
demaniali marittimi, nonche' delle associazioni ambientaliste e degli
enti parco territorialmente interessati;
visti:
- il Codice della navigazione ed il relativo regolamento di
esecuzione;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 5 ottobre 1993, n. 400" e successive
modificazioni;
richiamato il DM n. 342 del 1998 recante "Regolamento recante norme
per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime per finalita' turistiche-ricreative", in particolare l'art.
6, commi 1 e 2, che prevede che le Regioni classifichino le aree del
proprio territorio secondo le categorie riportate dallo stesso
decreto e che la suddetta delibera regionale sia trasmessa per
conoscenza agli uffici ministeriali competenti;vista la Legge 5
febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai
diritti delle persone disabili e le successive modifiche;
sentite la competente Autorita' marittima, i Comuni di Goro,
Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano
sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini,
Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, le associazioni di categoria
appartenenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel
settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonche' le
associazioni ambientaliste e gli enti parco territorialmente
interessati;
dato atto:
- che con note n. 25304 del 6 novembre 2002 e n. 27586/AIA/TUR del 28
novembre 2002, il testo delle presenti direttive e' stato trasmesso
alla Conferenza Regioni e Autonomie locali ai sensi dell'art. 30
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, per la formulazione del parere di
competenza;
- del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione Autonomie
locali, ai sensi della L.R. 3/99, nella seduta del 2/12/2002;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare l'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione, recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare
territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 31 maggio 2002,
n. 9";
2) di trasmettere per conoscenza la presente delibera agli uffici
ministeriali competenti come previsto dal DM n. 342 del 1998;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.
2, comma 2 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9
CAPO I
Criteri e finalita' generali
1.1) Le presenti direttive disciplinano l'esercizio delle funzioni
amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo,
nonche' gli usi turistico-ricreativi degli ambiti demaniali marittimi
laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano
di utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.
1.2) I Comuni, nell'esercizio delle funzioni attribuite ed in
particolare nella predisposizione dei Piani dell'arenile, devono
attenersi a quanto stabilito nel Capo VI delle presenti direttive.
1.3) Le presenti direttive sono finalizzate a:
a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali
costieri di foce e marini, con particolare riferimento agli habitat
di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE - DPR 357/97;
b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile,
in particolare favorendo misure per la riduzione
dell'impermeabilizzazione della superficie;
c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e
promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette
direttive mediante l'incentivazione di progetti di rinaturalizzazione
degli stabilimenti balneari, con la sostituzione delle strutture
fisse con strutture in precario e comunque a basso impatto ambientale
ed il loro allontanamento dalla battigia;
d) individuare indirizzi per il miglioramento della qualita' degli
stabilimenti balneari;
e) garantire la continuita' tra arenile, cordone dunoso e corridoio
ecologico boscoso, migliorando l'accessibilita' delle aree demaniali
marittime;
f) favorire rinnovazione e la diversificazione dell'offerta
turistica;
g) regolamentare le diverse attivita' ai fini della integrazione e
complementarita' tra le stesse;
h) costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione
delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.
CAPO II
Classificazione della valenza turistica
delle aree del territorio regionale
2.1) Considerati i parametri di cui all'art. 6, comma 1 del DM dei
Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, le aree del
territorio regionale sono classificate nella categoria C di cui alla
Legge 494/93 e successive modificazioni.
2.2) Oltre alla revisione periodica di cui all'art. 6, commi 3 e 4
del DM delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione, su istanza
motivata dei Comuni inerente l'accertamento dei requisiti della
valenza turistica delle aree demaniali del proprio territorio,
provvede alla modifica della classificazione delle medesime aree con
proprio atto deliberativo consiliare, da pubblicare sul Bollettino
Ufficiale della Emilia-Romagna.
CAPO III
Funzioni della Regione
3.1) Funzioni esercitate dalla Regione
Oltre alle funzioni di programmazione ed indirizzo generale, nonche'
di monitoraggio e vigilanza sull'attivita' attribuita ai Comuni,
permangono in capo alla Regione le funzioni di seguito elencate:
3.1.1) adozione di apposito provvedimento (ordinanza balneare) per la
disciplina dell'uso e di ogni altra attivita', ivi compreso
l'esercizio del commercio, sul litorale marittimo ricompreso nel
territorio dei comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia,
Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli,
Bellaria-lgea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica,
previa consultazione delle Amministrazioni comunali e provinciali
interessate, dei competenti uffici periferici del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, delle associazioni di categoria, dei
sindacati maggiormente rappresentativi e del Parco del delta del Po.
L'ordinanza, adottata entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina, tra
gli altri, i seguenti aspetti:
a) inizio e termine della stagione balneare ed orari di apertura
degli stabilimenti;
b) servizi di salvamento e dotazioni di sicurezza;
c) accesso ed utilizzazione degli arenili e degli stabilimenti;
d) zone di mare riservate e interdette alla balneazione;
e) posizionamento dei punti di ombreggio con indicazione delle
distanze minime fra gli stessi;
f) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione durante la
stagione balneare;
g) dotazione ed accesso ai servizi di spiaggia;
3.1.2) consegna e riconsegna delle aree demaniali marittime ex art.
34 del Codice della navigazione ed art. 36 del regolamento di
esecuzione;
3.1.3) individuazione delle aree sulle quali esercitare il potere di
revoca di cui alla lettera e) dell'art. 2 della L.R. 9/02 ai sensi
dell'art. 42 del Codice della navigazione;
3.1.4) gestione del contenzioso di cui all'art. 8 della L.R. 9/02.
3.2) Funzioni esercitate dalle strutture regionali decentrate
Gli uffici decentrati, di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. 9/02,
svolgono le seguenti attivita':
3.2.1) ricevimento ed elaborazione dei dati relativi alle concessioni
rilasciate dai Comuni, nonche' della relazione sull'esercizio delle
funzioni agli stessi attribuite come previsto ai sensi dell'art. 3,
comma 4, della L.R. 9/02;
3.2.2) istruttorie connesse al rilascio delle concessioni demaniali
marittime qualora il richiedente sia il Comune sul cui territorio
insiste l'area oggetto dell'istanza, come previsto dall'art. 3, comma
5 della L.R. 9/02;
3.2.3) organizzazione e gestione dell'osservatorio sull'utilizzo dei
beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi, come previsto
dall'art. 5, comma 4, lett. a), L.R. 9/02;
3.2.4) supporto e consulenza ai Comuni costieri per l'esercizio
dell'attivita' amministrativa attribuita, come previsto dall'art. 5,
comma 4, lett. d), L.R. 9/02;
3.3) Organismi di concertazione e consultazione
La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, stabilisce la
composizione e le modalita' di funzionamento dei Comitati di cui
all'art. 5, commi 1 e 2 della L.R. 9/02.
CAPO IV
Funzioni attribuite ai Comuni
4.1) Funzioni attribuite ai Comuni
4.1.1) Sono attribuite ai Comuni che le esercitano in forma singola o
associata secondo le modalita' di cui al DLgs 267/00 ed alla L.R.
3/99, le funzioni amministrative individuate dall'art. 3, comma 3,
lettere a), b), d) ed e) della L.R. 9/02.
4.1.2) E' inoltre attribuita ai Comuni l'approvazione dei Piani di
salvamento nel rispetto dall'ordinanza regionale di cui al paragrafo
3.1.1 del Capo III delle presenti direttive, sentite le associazioni
regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari
demaniali marittimi e dei lavoratori.
4.1.3) L'effettivo conferimento delle funzioni ai Comuni decorre,
come previsto dall'art. 10 della L.R. 9/02, subordinatamente
all'approvazione e pubblicazione delle presenti direttive nonche'
previo adeguamento alle stesse dei Piani dell'arenile di cui all'art.
2, comma 2 della suddetta legge, dal trasferimento dei registri delle
concessioni gia' rinnovate e di quelle ancora in istruttoria.
Nel caso in cui i suddetti Piani, non disciplinino gli ambiti
demaniali marittimi dell'intero arenile comunale ma siano organizzati
per stralci funzionali riferiti a singole aree omogenee, il
conferimento delle funzioni acquista efficacia a seguito del
completamento del Piano a copertura dell'intero arenile comunale.
4.1.4) La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni
dall'approvazione delle richiamate direttive, ad individuare con
apposita deliberazione le modalita' del suddetto trasferimento.
4.1.5) Il Presidente della Giunta, in attuazione della delibera
sopracitata, adotta appositi atti per il trasferimento e
l'attribuzione di funzioni ai Comuni.
4.1.6) Entro il mese di febbraio di ogni anno i Comuni trasmettono
alla Regione una relazione, riferita all'anno precedente, inerente
l'esercizio delle funzioni attribuite, comprensiva dell'elenco delle
concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative
suddivise per tipologia.
4.1.7) Il Responsabile del Servizio Turismo e Qualita' aree
turistiche individua con apposito atto le modalita' di trasmissione
di dati relativi alle concessioni di cui al punto precedente.
4.2) Vigilanza
Nell'ambito delle funzioni conferite, le funzioni di polizia
amministrativa, di vigilanza, nonche' l'applicazione delle relative
sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni.
4.3) Revoca, decadenza e sospensione
4.3.1) Revoca
Il provvedimento motivato di cui all'articolo 42 del Codice della
navigazione e' adottato dal Comune competente per territorio e deve
essere ispirato a principi di pubblica utilita'. Qualora venga
esercitato per specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare o
per altre ragioni di pubblico interesse, spetta alla Regione
l'individuazione delle relative aree.
4.3.2) Decadenza
Nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione e nei
casi di particolare gravita' o di recidiva nelle violazioni previste
dallo stesso articolo di legge, ovvero:
A) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di
concessione o per mancato inizio della gestione nei termini
assegnati;
B) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto
nell'atto di concessione o per cattivo uso;
C) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale
e' stata fatta la concessione;
D) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a
questo effetto dall'atto di concessione;
E) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
F) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o
imposti da norme di leggi o di regolamenti il Comune competente per
territorio adotta i provvedimenti di decadenza della concessione
secondo le procedure di cui al medesimo articolo e di cui
all'articolo 26 del regolamento di esecuzione del Codice della
navigazione.
4.3.3) Sospensione
Nei casi di particolare gravita' o di recidiva nelle violazioni,
assumendo un criterio di gradualita' nell'applicazione rispetto al
provvedimento di decadenza, i Comuni possono sospendere l'attivita'
esercitata dal concessionario da uno a sei mesi nei casi previsti
dalle lettere b) ed f) dell'articolo 47, ovvero:
- per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto
nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o
imposti da norme di leggi o di regolamenti.
CAPO V
Ricorso gerarchico
5.1) Avverso i provvedimenti adottati dal Comune nelle materie ad
essi attribuite dalla L.R. 9/02, ad esclusione dei provvedimenti di
ordinanza-ingiunzione di cui alla Legge 689/81, ferma restando
l'esperibilita' dei ricorsi giurisdizionali, puo' essere proposto
ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
5.2) Il ricorso puo' essere presentato direttamente presso gli uffici
della Regione Emilia-Romagna ovvero a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento. In caso di presentazione a mezzo raccomandata
ai fini della decorrenza del termine si considera la data di
spedizione.
5.3) Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso la
Regione non si pronuncia, il ricorso deve intendersi respinto.
CAPO VI
Piano dell'arenile
6.1) Disposizioni generali
6.1.1) I Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 9/02,
approvano il Piano dell'arenile costituente Piano operativo comunale
(POC).
I Comuni, contemporaneamente alla trasmissione del Piano alla
Provincia ai sensi del comma 6, art. 34 della L.R. 20/00, provvedono
a trasmetterne copia alla Regione.
6.1.2) Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione
urbanistica alla L.R. 20/00, i Comuni in attuazione del vigente Piano
regolatore generale e delle presenti direttive, approvano il Piano di
cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9/02 con le modalita' di cui al
previgente art. 21 della L.R. 47/78.
I Piani vigenti alla data di approvazione delle presenti direttive
devono essere comunque oggetto di adeguamento alle direttive stesse
ed inviati alla Regione per la verifica di conformita'.
6.1.3) Il Piano adottato dal Consiglio comunale deve essere trasmesso
in triplice copia, contestualmente al deposito presso la segreteria
del Comune, alla Regione ai fini della vantazione in ordine alla
conformita' dello stesso alle presenti direttive.
Il relativo parere vincolante e' reso dalla Giunta regionale al
Comune nei termini previsti per l'espressione delle osservazioni,
sentita una apposita Commissione nominata con atto del Direttore
generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo, che ne
definisce composizione e funzionamento, e presieduta dal Responsabile
del Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche.
6.1.4) Sono, inoltre, sottoposte alla verifica di conformita' della
Regione anche eventuali successive varianti dei Piani gia' approvati.
6.1.5) Copia dei Piani approvati e copia delle varianti deve essere
trasmessa, in duplice copia, alla Regione entro i successivi 30
giorni dall'approvazione.
6.1.6) Il Piano, oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime
con finalita' turistico-ricreative, tiene conto dell'organizzazione
dell'arenile anche in relazione al territorio urbano immediatamente
attiguo.
6.1.7) Il Piano disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell'intero
territorio comunale destinati ad attivita' turistico-ricreative,
salvo esigenze comunali documentate, a procedere per stralci
funzionali riferiti a singole aree omogenee. In tal caso il
conferimento delle funzioni di cui alla lett. a) del comma 3
dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui all'art. 7 della L.R.
9/02 avviene ai sensi del paragrafo 4.1.3 del Capo IV.
6.1.8) Il Piano, con riferimento ai fini demaniali marittimi,
contiene:
a) l'individuazione delle aree che possono essere oggetto di rilascio
di nuove concessioni;
b) l'individuazione delle unita' minime d'intervento, gli ambiti dove
e' possibile attivarle, le modalita' di gestione possibili, le
modalita' di presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento
della concessione, eventuali incentivi previsti in caso di
accorpamento di concessioni anche con diversa utilizzazione, nel
rispetto del comma 1.3) del Capo I;
c) l'individuazione delle spiagge libere, in particolare: -
l'individuazione e la quantificazione delle aree libere, a seguito
dell'analisi dello stato di fatto, - l'individuazione della loro
ubicazione anche in rapporto con eventuali aree libere dei comuni
limitrofi, - l'individuazione delle modalita' di una loro eventuale
riprogettazione, la consistenza di eventuali cordoni dunosi o
elementi isolati di rilevante valenza ambientale, in termini
quantitativi e qualitativi, - la definizione dei servizi e delle
attrezzature ammesse, nonche' la dotazione minima dei servizi
igienici;
d) l'accessibilita' sia delle aree nel loro complesso, sia dei
singoli esercizi, la viabilita' pedonale o ciclabile, con particolare
riferimento al rispetto della normativa sull'eliminazione delle
barriere architettoniche per la libera fruizione da parte dei
disabili, garantendo comunque, ove presente, la continuita' tra
arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico boscoso;
e) il limite delle concessioni demaniali marittime che deve
coincidere con la linea di battigia o con la fascia di libero
transito per l'intero territorio comunale, ovvero per localita',
definendo al tempo stesso il limite di collocazione della fascia ad
uso ombreggio che deve essere uniforme per tutto il territorio
comunale, ovvero per localita', fatte salve le postazioni per il
noleggio dei natanti eventualmente antistanti e nel rispetto delle
prescrizioni stabilite dall'ordinanza balneare regionale per quanto
attiene la fascia di libero transito. E' inoltre possibile, a
richiesta dei concessionari interessati, prevedere una diversa
configurazione delle concessioni stesse in relazione ad una maggiore
qualificazione ed organizzazione ai fini dell'offerta turistica
previa presentazione di un piano particolareggiato di iniziativa
privata;
f) l'individuazione e regolamentazione delle aree marginali o
degradate e delle aree retrostanti gli stabilimenti balneari
finalizzata all'attivazione di processi di forte riqualificazione
ambientale;
g) l'incentivazione di progetti di rinaturalizzazione degli
stabilimenti balneari, con la sostituzione delle strutture fisse con
strutture precarie e comunque a basso impatto ambientale;
h) la definizione delle attrezzature in precario installabili in aree
predefinite della concessione - aree polifunzionali - e modificabili
mediante semplice comunicazione. Si definiscono aree polifunzionali
le aree nelle quali e' possibile lo svolgimento di diverse attivita'
equivalenti ed intercambiabili senza la necessita' di realizzazione
di strutture fisse, ma con l'installazione di sole attrezzature in
precario;
i) gli aspetti inerenti le colonie marine, le dune, l'attivita' di
utilizzo dei natanti e le postazioni di pronto soccorso, nel rispetto
delle indicazioni contenute nei presenti criteri regionali;
j) il numero, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei punti
di ormeggio, escludendo qualsiasi installazione che, alterando il
profilo del punto di ormeggio, possa pregiudicare la visuale agli
operatori del salvamento;
k) la previsione che la realizzazione di nuove opere e manufatti sul
demanio marittimo deve tendere alla massima apertura delle visuali
verso il mare limitandone l'impatto visivo con particolare attenzione
all'altezza;
l) l'individuazione delle aree ad elevato valore naturalistico
destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, con
particolare riferimento alle aree SIC e ZPS e ai taxa protetti dalle
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (DPR 357/97) e le modalita' di
tutela, gestione e valorizzazione;
m) la regolamentazione e la limitazione dell'accesso alla battigia
di mezzi motorizzati.
6.2) Disposizioni particolari per l'esercizio delle funzioni
attribuite ai Comuni
6.2.1) Nuove concessioni e concessioni di breve durata
6.2.1.1) Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale delle aree
demaniali marittime incluse entro i confini del Parco del delta del
Po, non possono essere rilasciate nuove concessioni fino
all'approvazione dei relativi Piani territoriali di stazione.
6.2.1.2) L'utilizzo e l'occupazione delle aree demaniali marittime
per manifestazioni di carattere temporaneo e di breve durata per
periodi fino a trenta giorni, quali feste, spettacoli, manifestazioni
sportive o culturali che prevedano l'installazione di impianti
facilmente amovibili ovvero in caso di utilizzazione di pertinenze
demaniali marittime, possono essere autorizzate con ordinanza emessa
ai sensi dell'articolo 59, comma 1, punto 10 del regolamento di
esecuzione del Codice della navigazione. La suddetta ordinanza deve
precisare gli obblighi posti a carico del richiedente, la durata,
l'individuazione dell'area occupata mediante stralcio cartografico
SID (ovvero mediante planimetria fino all'adesione alle procedure
individuate dal SID e dal relativo disciplinare) e la remissione in
pristino stato dell'area una volta cessato l'uso.
6.2.2) Accorpamento ed unificazione delle aree in concessione
6.2.2.1) Tenuto conto dell'obiettivo primario dell'innovazione e
diversificazione dell'offerta turistica, occorre favorire
l'unificazione di piu' concessioni demaniali marittime finalizzate ad
una nuova configurazione delle strutture e dei servizi, attraverso la
gestione unitaria degli stessi, promuovendo l'accorpamento di
concessioni di diversa tipologia e/o concessioni aventi il fronte
mare di dimensioni limitate.
6.2.2.2) Piu' concessionari e/o gestori di aree demaniali e relative
strutture possono presentare congiuntamente un progetto unitario di
accorpamento delle concessioni, anche al di fuori delle aree
individuate dal Piano, purche' sia prevista la gestione unitaria
delle parti comuni e sia supportato da apposita convenzione con
l'Amministrazione comunale per l'individuazione e regolamentazione
delle stesse. Tale progetto dovra' comunque prevedere caratteristiche
di corretto impatto visivo ed ambientale, di elevata qualita' degli
interventi architettonico-strutturali, di accessibilita' senza
barriere architettoniche, di innovazione e riqualificazione
dell'arenile, di integrazione e complementarita' delle attivita' in
esso effettuate.
6.2.3) Spiagge libere
6.2.3.1) Ai fini della salvaguardia delle aree gia' destinate a
spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, si individua
quale obiettivo regionale la dotazione minima di spiagge libere nella
misura del 20% della linea di costa emiliano-romagnola. Nella
suddetta percentuale non sono conteggiabili le spiagge tutelate come
riserve naturali dello Stato nelle quali e' interdetto l'accesso a
qualsiasi titolo.
6.2.3.2) Non sono ricomprese nella percentuale di cui al punto
precedente, le aree divenute libere a seguito di dichiarazione di
decadenza, revoca ovvero rinuncia, che possono essere riassegnate.
Nella suddetta percentuale non sono altresi' comprese le spiagge
tutelate come riserve naturali dello Stato nelle quali e' interdetto
l'accesso a qualsiasi titolo.
6.2.3.3) Nelle aree destinate dal Piano a spiagge libere e' fatto
obbligo ai Comuni di assicurarne la pulizia nonche' la disponibilita'
di servizi igienici, nella misura valutata opportuna in relazione
all'affluenza di pubblico all'arenile.
6.2.4) Colonie marine
Nel caso di trasformazione o cambio di destinazione d'uso delle
colonie, le concessioni demaniali marittime collegate possono essere
modificate nello scopo. Qualora la nuova destinazione preveda come
scopo l'attivita' di stabilimento balneare, quest'ultimo non potra'
essere impiegato ad uso esclusivo della struttura trasformata ovvero
di cui si e' mutata la destinazione d'uso.
6.2.5) Ripascimenti
Le aree createsi a seguito di fenomeni di ripascimento naturale o
artificiale verso il mare dell'arenile in concessione che abbiano
acquisito carattere di stabilita', sono concedibili, quale
ampliamento delle concessioni esistenti, secondo le modalita'
previste nel Piano dell'arenile. In assenza di detto piano, i
ripascimenti sono concedibili come ampliamento delle concessioni
esistenti previa consultazione dei concessionari delle aree demaniali
interessate, secondo le modalita' indicate al paragrafo 8.2.4) del
Capo VIII, nel rispetto dell'uniformita' della fascia ad uso
ombreggio e tenendo conto delle rispettive diverse vocazioni. Qualora
ricadano in SIC o ZPS sono destinate alla conservazione degli habitat
e specie costieri, in particolare nei casi in cui siano adiacenti ad
aree di elevato valore naturalistico e non siano interessate da
concessioni gia' esistenti al momento del ripascimento.
6.2.6) Dune
6.2.6.1) Negli apparati dunosi e nelle aree esistenti che presentano
elementi di naturalita' non e' ammesso il rilascio di nuove
concessioni demaniali marittime.
6.2.6.2) Sulle suddette aree e' altresi' vietato il rilascio di
concessioni per uso temporaneo e per manifestazioni.
6.2.6.3) Gli interventi modificativi delle aree stesse da parte dei
concessionari confinanti, comportano la decadenza della concessione
ed obbligo comunque del concessionario di rimessa in pristino stato
dei luoghi.
6.2.7) Concessioni ad uso esclusivo per locazione natanti
I Comuni possono effettuare apposito studio finalizzato ad una
diversa pianificazione delle concessioni demaniali marittime in
essere ad uso esclusivo natanti, al fine di favorire l'accorpamento
con concessioni rilasciate per usi diversi. I Comuni possono,
inoltre, vagliare la possibilita' di rilasciare nuove concessioni in
aree libere, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative operanti sulla costa.
6.2.8) Ulteriori disposizioni in merito ai servizi di soccorso
Posto che la qualita' dei servizi di salvataggio costituisce una
componente fondamentale dell'offerta turistica della riviera
emiliano-romagnola, ferme restando le disposizioni regionali relative
alla disciplina particolare dei servizi di salvamento ed al piano
collettivo di salvamento, disciplinati con l'ordinanza balneare, e'
opportuno che i Comuni valutino, in accordo con le Aziende Unita'
sanitarie locali dei rispettivi territori, la possibilita' di
destinare appositi spazi per l'arrivo e la sosta dei mezzi di
soccorso, ivi compresa l'eliambulanza, garantendo l'accessibilita'
dell'area ed il piu' rapido collegamento con le strutture
ospedaliere.
6.2.9) Delimitazione di zone del demanio marittimo
I Comuni possono promuovere, la diversa delimitazione di determinate
zone del demanio marittimo. In tal caso attivano il procedimento di
cui all'art. 32 del Codice della navigazione ed all'art. 58 del
relativo regolamento di esecuzione.
6.2.10) Cauzione a garanzia degli obblighi assunti con l'atto di
concessione
Le cauzioni e le polizze fideiussorie di cui all'art. 17 del
regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, devono
essere cointestate a favore dell'Amministrazione statale e dei Comuni
secondo le modalita' che saranno indicate con successivo atto del
Responsabile del Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche.
CAPO VII
Imposta regionale sulle concessioni dei beni
del demanio dello Stato
7.1) A decorrere dalla data di completamento delle procedure di
trasferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo di cui al Capo IV, paragrafo 4.1.3, l'imposta regionale di
cui all'art. 9 della L.R. 9/02, determinata nella misura del 5% del
canone demaniale dalla L.R. 1/71 e successive modifiche e' riscossa
dai Comuni, ai quali e' attribuito l'80% di detta imposta.
7.2) Entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno i Comuni
provvedono a riversare alla Regione il 20% della imposta regionale
riscossa nell'anno precedente, secondo le modalita' indicate dal
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie.
7.3) Entro la medesima data i Comuni trasmettono alla Regione -
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie - Settore Tributi - il
rendiconto analitico delle riscossioni. Tale rendiconto deve
contenere, rispetto alle concessioni per le quali e' dovuto il
pagamento del canone relativo all'anno precedente, l'indicazione dei
titolari della concessione stessa, del numero di repertorio dell'atto
e dell'ammontare del canone dovuto e della relativa imposta
precisando, qualora la stessa non sia stata riscossa, i motivi del
mancato pagamento e le misure intraprese per il recupero di quanto
dovuto.
CAPO VIII
Procedimenti amministrativi
Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge i
Comuni titolari delle funzioni suddette provvedono allo svolgimento
dell'attivita' amministrativa nel rispetto delle procedure di seguito
elencate al fine di assicurare uniformita' sul territorio regionale.
8.1) Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo
a) Ciascun Comune provvede alla tenuta dei registri dei diritti
gravanti sulle zone di demanio marittimo, previsto dall'art. 53 del
Codice della navigazione, nell'ambito del territorio di competenza.
b) I registri sono tenuti a cura di un ufficiale rogante
specificamente incaricato dell'ufficio che provvede alla redazione
degli atti di concessione ed alla compilazione dei registri, nonche'
alla periodica vidimazione presso l'Ufficio del Registro competente
per territorio.
c) I registri sono i seguenti: - registro delle concessioni per
licenza; - registro delle concessioni per atto formale; - registro
autorizzazioni; - registro delle concessioni per estrazione; -
registro dei nulla osta in materia di ambulantato; - registro nulla
osta ex art. 55 del C.N. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni
anno, il Comune trasmette all'Agenzia del Demanio l'elenco delle
concessioni e le relative quietanze di pagamento dei canoni di
concessione.
8.2) Concessioni di beni del demanio marittimo
8.2.1) Nuove concessioni
La domanda
La parte interessata al rilascio di una nuova concessione deve
presentare domanda su Modello D1 del Sistema informativo demanio, in
regola con la disciplina sull'imposta di bollo.
In via transitoria, sino all'adesione alle procedure individuate dal
SID e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata
della seguente documentazione:
- corografia generale;
- planimetria dello stato di fatto contenente:
- i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti notevoli
riportati in mappa, ecc.);
- descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia
catastale che attuale;
- la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in
concessione;
- le eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;
- planimetria generale di progetto contenente:
- modifiche alle opere esistenti;
- nuove opere previste;
- cambi di destinazione d'uso;
- indicazione delle aree polifunzionali. Le attivita' esercitate
nell'ambito delle aree polifunzionali devono essere indicate nel
progetto elencando le specifiche tipologie;
- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante,
prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica e
indicazione delle attivita' da svolgere nelle aree polifunzionali;
- relazione tecnica ed esplicativa, ivi compresa quella per gli
impianti qualora fossero previsti, dalla quale si possa evincere se
le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta
e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'Albo
professionale, fatte salve le esclusioni disposte da provvedimenti
regionali e relative ad opere di carattere speciale.
Per le concessioni per atto formale, alla domanda dovranno inoltre
essere allegati il computo metrico estimativo ed il piano di
ammortamento.
Il procedimento
Il Comune, verificata la completezza della documentazione, procede ai
sensi dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del Codice della
navigazione alla pubblicazione dell'istanza all'Albo pretorio del
Comune, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, entro il
termine stabilito nell'avviso, osservazioni ovvero istanze
concorrenti per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto della domanda
di concessione.
Decorso il termine di cui al punto che precede, il Comune, verificata
la compatibilita' dell'intervento sotto il profilo urbanistico e
sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 151 del DLgs 490/99
nonche' secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento di
esecuzione del Codice della navigazione, provvede ad acquisire il
seguente parere: Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione prevista
dall'art. 19 del DLgs 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14
del regolamento di esecuzione.
Esaurita l'istruttoria preliminare il Comune procede alla valutazione
della domanda in relazione ai pareri ricevuti, alle osservazioni
formulate dagli eventuali controinteressati ed ai criteri indicati
dagli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione e dalle direttive
regionali.
In caso di accoglimento della domanda il Comune provvede alla stesura
dell'atto concessorio e all'iscrizione nel Registro dei diritti
gravanti sul demanio marittimo, previa determinazione del canone e
dell'imposta regionale secondo quanto previsto dalla L.R. 1/71 e
successive modificazioni acquisendo le relative ricevute di
pagamento, oltre al deposito della cauzione pari ad almeno due
annualita' di canone.
Il concessionario deve provvedere al pagamento dell'imposta del
registro.
Con riferimento alle concessioni per atto formale, e' inoltre
necessario acquisire il visto di legittimita' della Corte dei Conti
ai sensi dell'art. 3 della Legge 14/1/1994, n. 20.
8.2.2) Rinnovo di concessioni
La domanda
Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve darne
comunicazione su Modello D2 del Sistema informativo demanio, in
regola con la disciplina sull'imposta di bollo, 90 giorni prima della
scadenza del titolo concessorio.
Nella fase transitoria, la comunicazione deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che
non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il
concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a
canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti
dall'esercizio di concessioni pregresse.
Il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve darne
comunicazione 90 giorni prima della scadenza dell'atto concessorio.
Il procedimento
L'ente competente procede alla stesura dell'atto concessorio,
acquisendo nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo
della licenza in fase di rinnovo, alla iscrizione nel registro dei
diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla determinazione del
canone e della imposta regionale. Se del caso provvede altresi' a
richiedere la costituzione della cauzione.
Il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro.
8.2.3) Richiesta di realizzazione di nuovi impianti, di interventi di
straordinaria manutenzione ovvero di modifica dell'estensione della
zona concessa
Qualora a seguito di ripascimento o erosione il fronte mare dell'area
omogenea risultasse modificato, i concessionari insistenti nell'area
devono presentare una nuova planimetria dell'area aggiornata allo
stato di fatto.
Il Comune provvede a rideterminare la superficie dell'area in
concessione modificando coerentemente il relativo canone di
concessione.
Le domande di ampliamento aventi ad oggetto l'estensione della
concessione sull'area a monte ovvero sulle aree laterali possono
invece essere accolte soltanto a seguito di istruttoria di seguito
indicata.
La domanda
Il concessionario interessato agli interventi di straordinaria
manutenzione degli impianti insistenti sulla zona in concessione,
alla realizzazione di nuovi impianti ovvero alla modifica
dell'estensione della zona concessa deve presentare domanda su
Modello D1 del Sistema informativo demanio in regola con la
disciplina sull'imposta di bollo corredata, nella fase transitoria,
della seguente documentazione:
- corografia generale;
- planimetria dello stato di fatto contenente:
- i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti notevoli
riportati in mappa, ecc.):
- descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia
catastale che attuale;
- la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in
concessione;
- tavola di progetto comparativa con evidenziate (con apposita
colorazione) le modifiche richieste;
- le opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;
- planimetria generale di progetto contenente:
- modifiche alle opere esistenti;
- nuove opere previste;
- cambi di destinazione d'uso;
- indicazione delle aree polifunzionali. Le attivita', esercitate
nell'ambito delle aree polifunzionali, devono essere indicate nel
progetto elencando le specifiche tipologie. L'eventuale modifica
degli impianti installati nelle aree polifunzionali deve essere
comunicata al Comune al fine dell'eventuale integrazione del canone;
- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante,
prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica e
indicazione delle attivita' da svolgere nelle aree polifunzionali;
- relazione tecnica ed esplicativa (ivi compresa quella per gli
impianti qualora fossero previsti) dalla quale si possa evincere se
le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;
- la documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere
redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'Albo
professionale.
Il procedimento
L'ufficio competente, verificata la compatibilita dell'intervento
sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi
dell'art. 151 del DLgs 490/99, nonche' secondo quanto previsto
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice della
navigazione, provvede ad acquisire il seguente parere: Agenzia delle
dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del DLgs 374/90
ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento di
esecuzione.
Esaurita l'istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, il
Comune provvede alla redazione del titolo suppletivo come previsto
dall'art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della
navigazione, nonche' alla eventuale rideterminazione del canone e
dell'imposta regionale.
La licenza suppletiva e' soggetta ad imposta di registro al cui
pagamento deve provvedere il concessionario.
8.2.4) Autorizzazione al subingresso nel godimento della concessione
La domanda
Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della
concessione deve presentare domanda in carta da bollo corredata dalla
seguente documentazione:
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- dichiarazione del subentrante di obbligarsi solidalmente per gli
oneri pregressi eventualmente maturati in capo al concessionario
sostituito;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che
non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere.
Il procedimento
In caso di accoglimento dell'autorizzazione al subingresso l'ufficio
procede alla redazione della licenza di subingresso che deve essere
allegata alla concessione originaria.
La licenza di subingresso e' soggetta ad imposta di registro al cui
pagamento deve provvedere il concessionario.
8.2.5) Autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti delle
attivita' oggetto della concessione
La domanda
Il concessionario che intende affidare ad altri le attivita' oggetto
di concessione ovvero attivita' secondarie deve presentare domanda in
carta da bollo corredata della seguente documentazione:
- istanza in carta da bollo del soggetto che intende gestire le
attivita' oggetto della concessione;
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni del soggetto che
intende gestire le attivita' oggetto della concessione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata dal
soggetto che intende gestire le attivita' oggetto della concessione
da cui risulti che le attivita' previste corrispondono a quelle
oggetto della concessione e che non verranno effettuate modifiche
alla concessione in essere.
Analoga documentazione dovra' essere presentata anche nel caso in cui
vengano affidate ad altri soggetti solo la gestione di attivita'
secondarie nell'ambito della concessione.
Il procedimento
L'ufficio competente, esaurita l'istruttoria e previa positiva
vantazione della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione
all'affidamento.
8.2.6) Domande di concessione per estrazione di arena ed altri
materiali
La domanda
La parte interessata ad eseguire lavori di scavo e raccolta di
ghiaia, arena o altri materiali deve presentare domanda in carta da
bollo precisando la localita' in cui eseguire le operazioni, la
quantita' ed il tipo del materiale da estrarre ed il periodo di tempo
in cui le operazioni devono avvenire, allegando i seguenti documenti:
- corografia generale;
- planimetria dello stato di fatto contenente:
- i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti notevoli
riportati in mappa, ecc.);
- descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia
catastale che attuale;
- la definizione (con apposita colorazione) della zona su cui saranno
eseguite le estrazioni;
- planimetria generale di progetto in scala 1:1000 o 1:2000;
- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante,
prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica;
- relazione tecnica ed esplicativa dalla quale si possa evincere la
tipologia e le quantita' di materiali oggetto di estrazione, le
modalita' esecutive dei lavori;
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta
e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'Albo
professionale.
Il procedimento
Il Comune, verificata la compatibilita dell'intervento sotto il
profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art.
151 del DLgs 490/99, nonche' secondo quanto previsto dall'art. 12 del
regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, provvede ad
acquisire in via preventiva i seguenti pareri:
- Servizio Tecnico di Bacino della Regione;
- Agenzia delle dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del
DLgs 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento
di esecuzione;
- Agenzia del demanio per la determinazione degli importi dovuti ove
non siano previsti nelle tabelle di cui all'art. 55 del regolamento
di esecuzione del Codice della navigazione.
Ove gli interventi ricadano nel territorio del Parco del delta del
Po, deve essere acquisito anche il nulla osta del Parco stesso.
Esaurita l'istruttoria con il parere favorevole di tutte le
Amministrazioni interessate, il Comune provvede al rilascio del
titolo concessorio previa determinazione del canone, dell'imposta
regionale sulle concessioni demaniali, acquisendone le ricevute,
della cauzione nonche' provvede all'iscrizione nel Registro dei
diritti gravanti sul demanio marittimo.
La concessione per estrazione e' soggetta ad imposta di registro al
cui pagamento deve provvedere il concessionario.