REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 marzo 2003, n. 468

Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02 (proposta della Giunta regionale in data 2 dicembre 2002, n. 2365)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2365 del           
2 dicembre 2002, recante in oggetto "Direttive per l'esercizio delle            
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del           
mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02";               
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione                 
Lavoro", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale,               
giusta nota prot. n. 2319 in data 19 febbraio 2003;                             
visti:                                                                          
- l'art. 105, comma 2, lettera l) del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e              
successive modificazioni, con il quale sono state conferite alla                
Regione le funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio           
marittimo e di zone del mare territoriale;                                      
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni               
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare               
territoriale" con la quale, all'art. 3, comma 3, lett. a), sono state           
attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio,           
rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime           
a finalita' turistico-ricreative;                                               
dato atto:                                                                      
- che l'art. 2, comma 2 della suddetta legge prevede che entro                  
centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa il Consiglio             
regionale, su proposta della Giunta, approvi direttive vincolanti per           
l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione              
del demanio marittimo;                                                          
- che le direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi               
turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali            
destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione             
territoriale ed urbanistica e che tengono luogo del Piano di                    
utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,                  
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494;               
- che le suddette direttive sono approvate previo parere della                  
competente Autorita' marittima, degli Enti locali interessati, delle            
associazioni di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali            
piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari                    
demaniali marittimi, nonche' delle associazioni ambientaliste e degli           
enti parco territorialmente interessati;                                        
visti:                                                                          
- il Codice della navigazione ed il relativo regolamento di                     
esecuzione;                                                                     
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Conversione in legge, con           
modificazioni, del DL 5 ottobre 1993, n. 400" e successive                      
modificazioni;                                                                  
richiamato il DM n. 342 del 1998 recante "Regolamento recante norme             
per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali               
marittime per finalita' turistiche-ricreative", in particolare l'art.           
6, commi 1 e 2, che prevede che le Regioni classifichino le aree del            
proprio territorio secondo le categorie riportate dallo stesso                  
decreto e che la suddetta delibera regionale sia trasmessa per                  
conoscenza agli uffici ministeriali competenti;vista la Legge 5                 
febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai           
diritti delle persone disabili e le successive modifiche;                       
sentite la competente Autorita' marittima, i Comuni di Goro,                    
Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano             
sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini,                  
Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, le associazioni di categoria            
appartenenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel             
settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonche' le             
associazioni ambientaliste e gli enti parco territorialmente                    
interessati;                                                                    
dato atto:                                                                      
- che con note n. 25304 del 6 novembre 2002 e n. 27586/AIA/TUR del 28           
novembre 2002, il testo delle presenti direttive e' stato trasmesso             
alla Conferenza Regioni e Autonomie locali ai sensi dell'art. 30                
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, per la formulazione del parere di              
competenza;                                                                     
- del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione Autonomie             
locali, ai sensi della L.R. 3/99, nella seduta del 2/12/2002;                   
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di approvare l'Allegato A, parte integrante della presente                   
deliberazione, recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni                
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare               
territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 31 maggio 2002,           
n. 9";                                                                          
2) di trasmettere per conoscenza la presente delibera agli uffici               
ministeriali competenti come previsto dal DM n. 342 del 1998;                   
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di           
demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.            
2, comma 2 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9                                      
CAPO I                                                                          
Criteri e finalita' generali                                                    
1.1) Le presenti direttive disciplinano l'esercizio delle funzioni              
amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo,                  
nonche' gli usi turistico-ricreativi degli ambiti demaniali marittimi           
laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di               
pianificazione territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano            
di utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,               
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.               
1.2) I Comuni, nell'esercizio delle funzioni attribuite ed in                   
particolare nella predisposizione dei Piani dell'arenile, devono                
attenersi a quanto stabilito nel Capo VI delle presenti direttive.              
1.3) Le presenti direttive sono finalizzate a:                                  
a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali               
costieri di foce e marini, con particolare riferimento agli habitat             
di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE - DPR 357/97;                   
b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile,           
in particolare favorendo misure per la riduzione                                
dell'impermeabilizzazione della superficie;                                     
c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e                   
promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette                  
direttive mediante l'incentivazione di progetti di rinaturalizzazione           
degli stabilimenti balneari, con la sostituzione delle strutture                
fisse con strutture in precario e comunque a basso impatto ambientale           
ed il loro allontanamento dalla battigia;                                       
d) individuare indirizzi per il miglioramento della qualita' degli              
stabilimenti balneari;                                                          
e) garantire la continuita' tra arenile, cordone dunoso e corridoio             
ecologico boscoso, migliorando l'accessibilita' delle aree demaniali            
marittime;                                                                      
f) favorire rinnovazione e la diversificazione dell'offerta                     
turistica;                                                                      
g) regolamentare le diverse attivita' ai fini della integrazione e              
complementarita' tra le stesse;                                                 
h) costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione           
delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.             
CAPO II                                                                         
Classificazione della valenza turistica                                         
delle aree del territorio regionale                                             
2.1) Considerati i parametri di cui all'art. 6, comma 1 del DM dei              
Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, le aree del                
territorio regionale sono classificate nella categoria C di cui alla            
Legge 494/93 e successive modificazioni.                                        
2.2) Oltre alla revisione periodica di cui all'art. 6, commi 3 e 4              
del DM delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione, su istanza             
motivata dei Comuni inerente l'accertamento dei requisiti della                 
valenza turistica delle aree demaniali del proprio territorio,                  
provvede alla modifica della classificazione delle medesime aree con            
proprio atto deliberativo consiliare, da pubblicare sul Bollettino              
Ufficiale della Emilia-Romagna.                                                 
CAPO III                                                                        
Funzioni della Regione                                                          
3.1) Funzioni esercitate dalla Regione                                          
Oltre alle funzioni di programmazione ed indirizzo generale, nonche'            
di monitoraggio e vigilanza sull'attivita' attribuita ai Comuni,                
permangono in capo alla Regione le funzioni di seguito elencate:                
3.1.1) adozione di apposito provvedimento (ordinanza balneare) per la           
disciplina dell'uso e di ogni altra attivita', ivi compreso                     
l'esercizio del commercio, sul litorale marittimo ricompreso nel                
territorio dei comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia,            
Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli,                  
Bellaria-lgea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica,           
previa consultazione delle Amministrazioni comunali e provinciali               
interessate, dei competenti uffici periferici del Ministero delle               
Infrastrutture e dei Trasporti, delle associazioni di categoria, dei            
sindacati maggiormente rappresentativi e del Parco del delta del Po.            
L'ordinanza, adottata entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina, tra           
gli altri, i seguenti aspetti:                                                  
a) inizio e termine della stagione balneare ed orari di apertura                
degli stabilimenti;                                                             
b) servizi di salvamento e dotazioni di sicurezza;                              
c) accesso ed utilizzazione degli arenili e degli stabilimenti;                 
d) zone di mare riservate e interdette alla balneazione;                        
e) posizionamento dei punti di ombreggio con indicazione delle                  
distanze minime fra gli stessi;                                                 
f) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione durante la                  
stagione balneare;                                                              
g) dotazione ed accesso ai servizi di spiaggia;                                 
3.1.2) consegna e riconsegna delle aree demaniali marittime ex art.             
34 del Codice della navigazione ed art. 36 del regolamento di                   
esecuzione;                                                                     
3.1.3) individuazione delle aree sulle quali esercitare il potere di            
revoca di cui alla lettera e) dell'art. 2 della L.R. 9/02 ai sensi              
dell'art. 42 del Codice della navigazione;                                      
3.1.4) gestione del contenzioso di cui all'art. 8 della L.R. 9/02.              
3.2) Funzioni esercitate dalle strutture regionali decentrate                   
Gli uffici decentrati, di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. 9/02,              
svolgono le seguenti attivita':                                                 
3.2.1) ricevimento ed elaborazione dei dati relativi alle concessioni           
rilasciate dai Comuni, nonche' della relazione sull'esercizio delle             
funzioni agli stessi attribuite come previsto ai sensi dell'art. 3,             
comma 4, della L.R. 9/02;                                                       
3.2.2) istruttorie connesse al rilascio delle concessioni demaniali             
marittime qualora il richiedente sia il Comune sul cui territorio               
insiste l'area oggetto dell'istanza, come previsto dall'art. 3, comma           
5 della L.R. 9/02;                                                              
3.2.3) organizzazione e gestione dell'osservatorio sull'utilizzo dei            
beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi, come previsto           
dall'art. 5, comma 4, lett. a), L.R. 9/02;                                      
3.2.4) supporto e consulenza ai Comuni costieri per l'esercizio                 
dell'attivita' amministrativa attribuita, come previsto dall'art. 5,            
comma 4, lett. d), L.R. 9/02;                                                   
3.3) Organismi di concertazione e consultazione                                 
La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, stabilisce la              
composizione e le modalita' di funzionamento dei Comitati di cui                
all'art. 5, commi 1 e 2 della L.R. 9/02.                                        
CAPO IV                                                                         
Funzioni attribuite ai Comuni                                                   
4.1) Funzioni attribuite ai Comuni                                              
4.1.1) Sono attribuite ai Comuni che le esercitano in forma singola o           
associata secondo le modalita' di cui al DLgs 267/00 ed alla L.R.               
3/99, le funzioni amministrative individuate dall'art. 3, comma 3,              
lettere a), b), d) ed e) della L.R. 9/02.                                       
4.1.2) E' inoltre attribuita ai Comuni l'approvazione dei Piani di              
salvamento nel rispetto dall'ordinanza regionale di cui al paragrafo            
3.1.1 del Capo III delle presenti direttive, sentite le associazioni            
regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali               
piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari                    
demaniali marittimi e dei lavoratori.                                           
4.1.3) L'effettivo conferimento delle funzioni ai Comuni decorre,               
come previsto dall'art. 10 della L.R. 9/02, subordinatamente                    
all'approvazione e pubblicazione delle presenti direttive nonche'               
previo adeguamento alle stesse dei Piani dell'arenile di cui all'art.           
2, comma 2 della suddetta legge, dal trasferimento dei registri delle           
concessioni gia' rinnovate e di quelle ancora in istruttoria.                   
Nel caso in cui i suddetti Piani, non disciplinino gli ambiti                   
demaniali marittimi dell'intero arenile comunale ma siano organizzati           
per stralci funzionali riferiti a singole aree omogenee, il                     
conferimento delle funzioni acquista efficacia a seguito del                    
completamento del Piano a copertura dell'intero arenile comunale.               
4.1.4) La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni                            
dall'approvazione delle richiamate direttive, ad individuare con                
apposita deliberazione le modalita' del suddetto trasferimento.                 
4.1.5) Il Presidente della Giunta, in attuazione della delibera                 
sopracitata, adotta appositi atti per il trasferimento e                        
l'attribuzione di funzioni ai Comuni.                                           
4.1.6) Entro il mese di febbraio di ogni anno i Comuni trasmettono              
alla Regione una relazione, riferita all'anno precedente, inerente              
l'esercizio delle funzioni attribuite, comprensiva dell'elenco delle            
concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative                
suddivise per tipologia.                                                        
4.1.7) Il Responsabile del Servizio Turismo e Qualita' aree                     
turistiche individua con apposito atto le modalita' di trasmissione             
di dati relativi alle concessioni di cui al punto precedente.                   
4.2) Vigilanza                                                                  
Nell'ambito delle funzioni conferite, le funzioni di polizia                    
amministrativa, di vigilanza, nonche' l'applicazione delle relative             
sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni.                             
4.3) Revoca, decadenza e sospensione                                            
4.3.1) Revoca                                                                   
Il provvedimento motivato di cui all'articolo 42 del Codice della               
navigazione e' adottato dal Comune competente per territorio e deve             
essere ispirato a principi di pubblica utilita'. Qualora venga                  
esercitato per specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare o             
per altre ragioni di pubblico interesse, spetta alla Regione                    
l'individuazione delle relative aree.                                           
4.3.2) Decadenza                                                                
Nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione e nei           
casi di particolare gravita' o di recidiva nelle violazioni previste            
dallo stesso articolo di legge, ovvero:                                         
A) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di                   
concessione o per mancato inizio della gestione nei termini                     
assegnati;                                                                      
B) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto           
nell'atto di concessione o per cattivo uso;                                     
C) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale           
e' stata fatta la concessione;                                                  
D) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a              
questo effetto dall'atto di concessione;                                        
E) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;           
F) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o                
imposti da norme di leggi o di regolamenti il Comune competente per             
territorio adotta i provvedimenti di decadenza della concessione                
secondo le procedure di cui al medesimo articolo e di cui                       
all'articolo 26 del regolamento di esecuzione del Codice della                  
navigazione.                                                                    
4.3.3) Sospensione                                                              
Nei casi di particolare gravita' o di recidiva nelle violazioni,                
assumendo un criterio di gradualita' nell'applicazione rispetto al              
provvedimento di decadenza, i Comuni possono sospendere l'attivita'             
esercitata dal concessionario da uno a sei mesi nei casi previsti               
dalle lettere b) ed f) dell'articolo 47, ovvero:                                
- per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto            
nell'atto di concessione o per cattivo uso;                                     
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o                 
imposti da norme di leggi o di regolamenti.                                     
CAPO V                                                                          
Ricorso gerarchico                                                              
5.1) Avverso i provvedimenti adottati dal Comune nelle materie ad               
essi attribuite dalla L.R. 9/02, ad esclusione dei provvedimenti di             
ordinanza-ingiunzione di cui alla Legge 689/81, ferma restando                  
l'esperibilita' dei ricorsi giurisdizionali, puo' essere proposto               
ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale              
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.                      
5.2) Il ricorso puo' essere presentato direttamente presso gli uffici           
della Regione Emilia-Romagna ovvero a mezzo di raccomandata con                 
avviso di ricevimento. In caso di presentazione a mezzo raccomandata            
ai fini della decorrenza del termine si considera la data di                    
spedizione.                                                                     
5.3) Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso la            
Regione non si pronuncia, il ricorso deve intendersi respinto.                  
CAPO VI                                                                         
Piano dell'arenile                                                              
6.1) Disposizioni generali                                                      
6.1.1) I Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 9/02,                 
approvano il Piano dell'arenile costituente Piano operativo comunale            
(POC).                                                                          
I Comuni, contemporaneamente alla trasmissione del Piano alla                   
Provincia ai sensi del comma 6, art. 34 della L.R. 20/00, provvedono            
a trasmetterne copia alla Regione.                                              
6.1.2) Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione                   
urbanistica alla L.R. 20/00, i Comuni in attuazione del vigente Piano           
regolatore generale e delle presenti direttive, approvano il Piano di           
cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9/02 con le modalita' di cui al           
previgente art. 21 della L.R. 47/78.                                            
I Piani vigenti alla data di approvazione delle presenti direttive              
devono essere comunque oggetto di adeguamento alle direttive stesse             
ed inviati alla Regione per la verifica di conformita'.                         
6.1.3) Il Piano adottato dal Consiglio comunale deve essere trasmesso           
in triplice copia, contestualmente al deposito presso la segreteria             
del Comune, alla Regione ai fini della vantazione in ordine alla                
conformita' dello stesso alle presenti direttive.                               
Il relativo parere vincolante e' reso dalla Giunta regionale al                 
Comune nei termini previsti per l'espressione delle osservazioni,               
sentita una apposita Commissione nominata con atto del Direttore                
generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo, che ne                  
definisce composizione e funzionamento, e presieduta dal Responsabile           
del Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche.                                
6.1.4) Sono, inoltre, sottoposte alla verifica di conformita' della             
Regione anche eventuali successive varianti dei Piani gia' approvati.           
6.1.5) Copia dei Piani approvati e copia delle varianti deve essere             
trasmessa, in duplice copia, alla Regione entro i successivi 30                 
giorni dall'approvazione.                                                       
6.1.6) Il Piano, oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime           
con finalita' turistico-ricreative, tiene conto dell'organizzazione             
dell'arenile anche in relazione al territorio urbano immediatamente             
attiguo.                                                                        
6.1.7) Il Piano disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell'intero           
territorio comunale destinati ad attivita' turistico-ricreative,                
salvo esigenze comunali documentate, a procedere per stralci                    
funzionali riferiti a singole aree omogenee. In tal caso il                     
conferimento delle funzioni di cui alla lett. a) del comma 3                    
dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui all'art. 7 della L.R.              
9/02 avviene ai sensi del paragrafo 4.1.3 del Capo IV.                          
6.1.8) Il Piano, con riferimento ai fini demaniali marittimi,                   
contiene:                                                                       
a) l'individuazione delle aree che possono essere oggetto di rilascio           
di nuove concessioni;                                                           
b) l'individuazione delle unita' minime d'intervento, gli ambiti dove           
e' possibile attivarle, le modalita' di gestione possibili, le                  
modalita' di presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento               
della concessione, eventuali incentivi previsti in caso di                      
accorpamento di concessioni anche con diversa utilizzazione, nel                
rispetto del comma 1.3) del Capo I;                                             
c) l'individuazione delle spiagge libere, in particolare: -                     
l'individuazione e la quantificazione delle aree libere, a seguito              
dell'analisi dello stato di fatto, - l'individuazione della loro                
ubicazione anche in rapporto con eventuali aree libere dei comuni               
limitrofi, - l'individuazione delle modalita' di una loro eventuale             
riprogettazione, la consistenza di eventuali cordoni dunosi o                   
elementi isolati di rilevante valenza ambientale, in termini                    
quantitativi e qualitativi, - la definizione dei servizi e delle                
attrezzature ammesse, nonche' la dotazione minima dei servizi                   
igienici;                                                                       
d) l'accessibilita' sia delle aree nel loro complesso, sia dei                  
singoli esercizi, la viabilita' pedonale o ciclabile, con particolare           
riferimento al rispetto della normativa sull'eliminazione delle                 
barriere architettoniche per la libera fruizione da parte dei                   
disabili, garantendo comunque, ove presente, la continuita' tra                 
arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico boscoso;                          
e) il limite delle concessioni demaniali marittime che deve                     
coincidere con la linea di battigia o con la fascia di libero                   
transito per l'intero territorio comunale, ovvero per localita',                
definendo al tempo stesso il limite di collocazione della fascia ad             
uso ombreggio che deve essere uniforme per tutto il territorio                  
comunale, ovvero per localita', fatte salve le postazioni per il                
noleggio dei natanti eventualmente antistanti e nel rispetto delle              
prescrizioni stabilite dall'ordinanza balneare regionale per quanto             
attiene la fascia di libero transito. E' inoltre possibile, a                   
richiesta dei concessionari interessati, prevedere una diversa                  
configurazione delle concessioni stesse in relazione ad una maggiore            
qualificazione ed organizzazione ai fini dell'offerta turistica                 
previa presentazione di un piano particolareggiato di iniziativa                
privata;                                                                        
f) l'individuazione e regolamentazione delle aree marginali o                   
degradate e delle aree retrostanti gli stabilimenti balneari                    
finalizzata all'attivazione di processi di forte riqualificazione               
ambientale;                                                                     
g) l'incentivazione di progetti di rinaturalizzazione degli                     
stabilimenti balneari, con la sostituzione delle strutture fisse con            
strutture precarie e comunque a basso impatto ambientale;                       
h) la definizione delle attrezzature in precario installabili in aree           
predefinite della concessione - aree polifunzionali - e modificabili            
mediante semplice comunicazione. Si definiscono aree polifunzionali             
le aree nelle quali e' possibile lo svolgimento di diverse attivita'            
equivalenti ed intercambiabili senza la necessita' di realizzazione             
di strutture fisse, ma con l'installazione di sole attrezzature in              
precario;                                                                       
i) gli aspetti inerenti le colonie marine, le dune, l'attivita' di              
utilizzo dei natanti e le postazioni di pronto soccorso, nel rispetto           
delle indicazioni contenute nei presenti criteri regionali;                     
j) il numero, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei punti           
di ormeggio, escludendo qualsiasi installazione che, alterando il               
profilo del punto di ormeggio, possa pregiudicare la visuale agli               
operatori del salvamento;                                                       
k) la previsione che la realizzazione di nuove opere e manufatti sul            
demanio marittimo deve tendere alla massima apertura delle visuali              
verso il mare limitandone l'impatto visivo con particolare attenzione           
all'altezza;                                                                    
l)  l'individuazione delle aree ad elevato valore naturalistico                 
destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, con               
particolare riferimento alle aree SIC e ZPS e ai taxa protetti dalle            
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (DPR 357/97) e le modalita' di                 
tutela, gestione e valorizzazione;                                              
m)  la regolamentazione e la limitazione dell'accesso alla battigia             
di mezzi motorizzati.                                                           
6.2) Disposizioni particolari per l'esercizio delle funzioni                    
attribuite ai Comuni                                                            
6.2.1) Nuove concessioni e concessioni di breve durata                          
6.2.1.1) Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale delle aree                
demaniali marittime incluse entro i confini del Parco del delta del             
Po, non possono essere rilasciate nuove concessioni fino                        
all'approvazione dei relativi Piani territoriali di stazione.                   
6.2.1.2) L'utilizzo e l'occupazione delle aree demaniali marittime              
per manifestazioni di carattere temporaneo e di breve durata per                
periodi fino a trenta giorni, quali feste, spettacoli, manifestazioni           
sportive o culturali che prevedano l'installazione di impianti                  
facilmente amovibili ovvero in caso di utilizzazione di pertinenze              
demaniali marittime, possono essere autorizzate con ordinanza emessa            
ai sensi dell'articolo 59, comma 1, punto 10 del regolamento di                 
esecuzione del Codice della navigazione. La suddetta ordinanza deve             
precisare gli obblighi posti a carico del richiedente, la durata,               
l'individuazione dell'area occupata mediante stralcio cartografico              
SID (ovvero mediante planimetria fino all'adesione alle procedure               
individuate dal SID e dal relativo disciplinare) e la remissione in             
pristino stato dell'area una volta cessato l'uso.                               
6.2.2) Accorpamento ed unificazione delle aree in concessione                   
6.2.2.1) Tenuto conto dell'obiettivo primario dell'innovazione e                
diversificazione dell'offerta turistica, occorre favorire                       
l'unificazione di piu' concessioni demaniali marittime finalizzate ad           
una nuova configurazione delle strutture e dei servizi, attraverso la           
gestione unitaria degli stessi, promuovendo l'accorpamento di                   
concessioni di diversa tipologia e/o concessioni aventi il fronte               
mare di dimensioni limitate.                                                    
6.2.2.2) Piu' concessionari e/o gestori di aree demaniali e relative            
strutture possono presentare congiuntamente un progetto unitario di             
accorpamento delle concessioni, anche al di fuori delle aree                    
individuate dal Piano, purche' sia prevista la gestione unitaria                
delle parti comuni e sia supportato da apposita convenzione con                 
l'Amministrazione comunale per l'individuazione e regolamentazione              
delle stesse. Tale progetto dovra' comunque prevedere caratteristiche           
di corretto impatto visivo ed ambientale, di elevata qualita' degli             
interventi architettonico-strutturali, di accessibilita' senza                  
barriere architettoniche, di innovazione e riqualificazione                     
dell'arenile, di integrazione e complementarita' delle attivita' in             
esso effettuate.                                                                
6.2.3) Spiagge libere                                                           
6.2.3.1) Ai fini della salvaguardia delle aree gia' destinate a                 
spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, si individua               
quale obiettivo regionale la dotazione minima di spiagge libere nella           
misura del 20% della linea di costa emiliano-romagnola. Nella                   
suddetta percentuale non sono conteggiabili le spiagge tutelate come            
riserve naturali dello Stato nelle quali e' interdetto l'accesso a              
qualsiasi titolo.                                                               
6.2.3.2) Non sono ricomprese nella percentuale di cui al punto                  
precedente, le aree divenute libere a seguito di dichiarazione di               
decadenza, revoca ovvero rinuncia, che possono essere riassegnate.              
Nella suddetta percentuale non sono altresi' comprese le spiagge                
tutelate come riserve naturali dello Stato nelle quali e' interdetto            
l'accesso a qualsiasi titolo.                                                   
6.2.3.3) Nelle aree destinate dal Piano a spiagge libere e' fatto               
obbligo ai Comuni di assicurarne la pulizia nonche' la disponibilita'           
di servizi igienici, nella misura valutata opportuna in relazione               
all'affluenza di pubblico all'arenile.                                          
6.2.4) Colonie marine                                                           
Nel caso di trasformazione o cambio di destinazione d'uso delle                 
colonie, le concessioni demaniali marittime collegate possono essere            
modificate nello scopo. Qualora la nuova destinazione preveda come              
scopo l'attivita' di stabilimento balneare, quest'ultimo non potra'             
essere impiegato ad uso esclusivo della struttura trasformata ovvero            
di cui si e' mutata la destinazione d'uso.                                      
6.2.5) Ripascimenti                                                             
Le aree createsi a seguito di fenomeni di ripascimento naturale o               
artificiale verso il mare dell'arenile in concessione che abbiano               
acquisito carattere di stabilita', sono concedibili, quale                      
ampliamento delle concessioni esistenti, secondo le modalita'                   
previste nel Piano dell'arenile. In assenza di detto piano, i                   
ripascimenti sono concedibili come ampliamento delle concessioni                
esistenti previa consultazione dei concessionari delle aree demaniali           
interessate, secondo le modalita' indicate al paragrafo 8.2.4) del              
Capo VIII, nel rispetto dell'uniformita' della fascia ad uso                    
ombreggio e tenendo conto delle rispettive diverse vocazioni. Qualora           
ricadano in SIC o ZPS sono destinate alla conservazione degli habitat           
e specie costieri, in particolare nei casi in cui siano adiacenti ad            
aree di elevato valore naturalistico e non siano interessate da                 
concessioni gia' esistenti al momento del ripascimento.                         
6.2.6) Dune                                                                     
6.2.6.1) Negli apparati dunosi e nelle aree esistenti che presentano            
elementi di naturalita' non e' ammesso il rilascio di nuove                     
concessioni demaniali marittime.                                                
6.2.6.2) Sulle suddette aree e' altresi' vietato il rilascio di                 
concessioni per uso temporaneo e per manifestazioni.                            
6.2.6.3) Gli interventi modificativi delle aree stesse da parte dei             
concessionari confinanti, comportano la decadenza della concessione             
ed obbligo comunque del concessionario di rimessa in pristino stato             
dei luoghi.                                                                     
6.2.7) Concessioni ad uso esclusivo per locazione natanti                       
I Comuni possono effettuare apposito studio finalizzato ad una                  
diversa pianificazione delle concessioni demaniali marittime in                 
essere ad uso esclusivo natanti, al fine di favorire l'accorpamento             
con concessioni rilasciate per usi diversi. I Comuni possono,                   
inoltre, vagliare la possibilita' di rilasciare nuove concessioni in            
aree libere, sentite le associazioni di categoria maggiormente                  
rappresentative operanti sulla costa.                                           
6.2.8) Ulteriori disposizioni in merito ai servizi di soccorso                  
Posto che la qualita' dei servizi di salvataggio costituisce una                
componente fondamentale dell'offerta turistica della riviera                    
emiliano-romagnola, ferme restando le disposizioni regionali relative           
alla disciplina particolare dei servizi di salvamento ed al piano               
collettivo di salvamento, disciplinati con l'ordinanza balneare, e'             
opportuno che i Comuni valutino, in accordo con le Aziende Unita'               
sanitarie locali dei rispettivi territori, la possibilita' di                   
destinare appositi spazi per l'arrivo e la sosta dei mezzi di                   
soccorso, ivi compresa l'eliambulanza, garantendo l'accessibilita'              
dell'area ed il piu' rapido collegamento con le strutture                       
ospedaliere.                                                                    
6.2.9) Delimitazione di zone del demanio marittimo                              
I Comuni possono promuovere, la diversa delimitazione di determinate            
zone del demanio marittimo. In tal caso attivano il procedimento di             
cui all'art. 32 del Codice della navigazione ed all'art. 58 del                 
relativo regolamento di esecuzione.                                             
6.2.10) Cauzione a garanzia degli obblighi assunti con l'atto di                
concessione                                                                     
Le cauzioni e le polizze fideiussorie di cui all'art. 17 del                    
regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, devono               
essere cointestate a favore dell'Amministrazione statale e dei Comuni           
secondo le modalita' che saranno indicate con successivo atto del               
Responsabile del Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche.                   
CAPO VII                                                                        
Imposta regionale sulle concessioni dei beni                                    
del demanio dello Stato                                                         
7.1) A decorrere dalla data di completamento delle procedure di                 
trasferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio               
marittimo di cui al Capo IV, paragrafo 4.1.3, l'imposta regionale di            
cui all'art. 9 della L.R. 9/02, determinata nella misura del 5% del             
canone demaniale dalla L.R. 1/71 e successive modifiche e' riscossa             
dai Comuni, ai quali e' attribuito l'80% di detta imposta.                      
7.2) Entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno i Comuni                     
provvedono a riversare alla Regione il 20% della imposta regionale              
riscossa nell'anno precedente, secondo le modalita' indicate dal                
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie.                                          
7.3) Entro la medesima data i Comuni trasmettono alla Regione -                 
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie - Settore Tributi - il                    
rendiconto analitico delle riscossioni. Tale rendiconto deve                    
contenere, rispetto alle concessioni per le quali e' dovuto il                  
pagamento del canone relativo all'anno precedente, l'indicazione dei            
titolari della concessione stessa, del numero di repertorio dell'atto           
e dell'ammontare del canone dovuto e della relativa imposta                     
precisando, qualora la stessa non sia stata riscossa, i motivi del              
mancato pagamento e le misure intraprese per il recupero di quanto              
dovuto.                                                                         
CAPO VIII                                                                       
Procedimenti amministrativi                                                     
Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge i           
Comuni titolari delle funzioni suddette provvedono allo svolgimento             
dell'attivita' amministrativa nel rispetto delle procedure di seguito           
elencate al fine di assicurare uniformita' sul territorio regionale.            
8.1) Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo                        
a) Ciascun Comune provvede alla tenuta dei registri dei diritti                 
gravanti sulle zone di demanio marittimo, previsto dall'art. 53 del             
Codice della navigazione, nell'ambito del territorio di competenza.             
b) I registri sono tenuti a cura di un ufficiale rogante                        
specificamente incaricato dell'ufficio che provvede alla redazione              
degli atti di concessione ed alla compilazione dei registri, nonche'            
alla periodica vidimazione presso l'Ufficio del Registro competente             
per territorio.                                                                 
c) I registri sono i seguenti: - registro delle concessioni per                 
licenza; - registro delle concessioni per atto formale; - registro              
autorizzazioni; - registro delle concessioni per estrazione; -                  
registro dei nulla osta in materia di ambulantato; - registro nulla             
osta ex art. 55 del C.N. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni           
anno, il Comune trasmette all'Agenzia del Demanio l'elenco delle                
concessioni e le relative quietanze di pagamento dei canoni di                  
concessione.                                                                    
8.2) Concessioni di beni del demanio marittimo                                  
8.2.1) Nuove concessioni                                                        
La domanda                                                                      
La parte interessata al rilascio di una nuova concessione deve                  
presentare domanda su Modello D1 del Sistema informativo demanio, in            
regola con la disciplina sull'imposta di bollo.                                 
In via transitoria, sino all'adesione alle procedure individuate dal            
SID e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata               
della seguente documentazione:                                                  
- corografia generale;                                                          
- planimetria dello stato di fatto contenente:                                  
- i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti notevoli                 
riportati in mappa, ecc.);                                                      
- descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia                   
catastale che attuale;                                                          
- la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in             
concessione;                                                                    
- le eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;                 
- planimetria generale di progetto contenente:                                  
- modifiche alle opere esistenti;                                               
- nuove opere previste;                                                         
- cambi di destinazione d'uso;                                                  
- indicazione delle aree polifunzionali. Le attivita' esercitate                
nell'ambito delle aree polifunzionali devono essere indicate nel                
progetto elencando le specifiche tipologie;                                     
- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante,               
prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica e                   
indicazione delle attivita' da svolgere nelle aree polifunzionali;              
- relazione tecnica ed esplicativa, ivi compresa quella per gli                 
impianti qualora fossero previsti, dalla quale si possa evincere se             
le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;                 
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31               
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.                                 
La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta           
e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'Albo                    
professionale, fatte salve le esclusioni disposte da provvedimenti              
regionali e relative ad opere di carattere speciale.                            
Per le concessioni per atto formale, alla domanda dovranno inoltre              
essere allegati il computo metrico estimativo ed il piano di                    
ammortamento.                                                                   
Il procedimento                                                                 
Il Comune, verificata la completezza della documentazione, procede ai           
sensi dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del Codice della               
navigazione alla pubblicazione dell'istanza all'Albo pretorio del               
Comune, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, entro il            
termine stabilito nell'avviso, osservazioni ovvero istanze                      
concorrenti per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto della domanda            
di concessione.                                                                 
Decorso il termine di cui al punto che precede, il Comune, verificata           
la compatibilita' dell'intervento sotto il profilo urbanistico e                
sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 151 del DLgs 490/99              
nonche' secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento di                 
esecuzione del Codice della navigazione, provvede ad acquisire il               
seguente parere: Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione prevista             
dall'art. 19 del DLgs 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14            
del regolamento di esecuzione.                                                  
Esaurita l'istruttoria preliminare il Comune procede alla valutazione           
della domanda in relazione ai pareri ricevuti, alle osservazioni                
formulate dagli eventuali controinteressati ed ai criteri indicati              
dagli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione e dalle direttive              
regionali.                                                                      
In caso di accoglimento della domanda il Comune provvede alla stesura           
dell'atto concessorio e all'iscrizione nel Registro dei diritti                 
gravanti sul demanio marittimo, previa determinazione del canone e              
dell'imposta regionale secondo quanto previsto dalla L.R. 1/71 e                
successive modificazioni acquisendo le relative ricevute di                     
pagamento, oltre al deposito della cauzione pari ad almeno due                  
annualita' di canone.                                                           
Il concessionario deve provvedere al pagamento dell'imposta del                 
registro.                                                                       
Con riferimento alle concessioni per atto formale, e' inoltre                   
necessario acquisire il visto di legittimita' della Corte dei Conti             
ai sensi dell'art. 3 della Legge 14/1/1994, n. 20.                              
8.2.2) Rinnovo di concessioni                                                   
La domanda                                                                      
Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve darne           
comunicazione su Modello D2 del Sistema informativo demanio, in                 
regola con la disciplina sull'imposta di bollo, 90 giorni prima della           
scadenza del titolo concessorio.                                                
Nella fase transitoria, la comunicazione deve essere corredata dalla            
seguente documentazione:                                                        
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31               
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;                                 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che            
non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;                   
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il               
concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a                 
canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti                   
dall'esercizio di concessioni pregresse.                                        
Il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve darne           
comunicazione 90 giorni prima della scadenza dell'atto concessorio.             
Il procedimento                                                                 
L'ente competente procede alla stesura dell'atto concessorio,                   
acquisendo nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo                
della licenza in fase di rinnovo, alla iscrizione nel registro dei              
diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla determinazione del               
canone e della imposta regionale. Se del caso provvede altresi' a               
richiedere la costituzione della cauzione.                                      
Il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro.               
8.2.3) Richiesta di realizzazione di nuovi impianti, di interventi di           
straordinaria manutenzione ovvero di modifica dell'estensione della             
zona concessa                                                                   
Qualora a seguito di ripascimento o erosione il fronte mare dell'area           
omogenea risultasse modificato, i concessionari insistenti nell'area            
devono presentare una nuova planimetria dell'area aggiornata allo               
stato di fatto.                                                                 
Il Comune provvede a rideterminare la superficie dell'area in                   
concessione modificando coerentemente il relativo canone di                     
concessione.                                                                    
Le domande di ampliamento aventi ad oggetto l'estensione della                  
concessione sull'area a monte ovvero sulle aree laterali possono                
invece essere accolte soltanto a seguito di istruttoria di seguito              
indicata.                                                                       
La domanda                                                                      
Il concessionario interessato agli interventi di straordinaria                  
manutenzione degli impianti insistenti sulla zona in concessione,               
alla realizzazione di nuovi impianti ovvero alla modifica                       
dell'estensione della zona concessa deve presentare domanda su                  
Modello D1 del Sistema informativo demanio in regola con la                     
disciplina sull'imposta di bollo corredata, nella fase transitoria,             
della seguente documentazione:                                                  
- corografia generale;                                                          
- planimetria dello stato di fatto contenente:                                  
- i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti notevoli                 
riportati in mappa, ecc.):                                                      
- descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia                   
catastale che attuale;                                                          
- la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in             
concessione;                                                                    
- tavola di progetto comparativa con evidenziate (con apposita                  
colorazione) le modifiche richieste;                                            
- le opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;                           
- planimetria generale di progetto contenente:                                  
- modifiche alle opere esistenti;                                               
- nuove opere previste;                                                         
- cambi di destinazione d'uso;                                                  
- indicazione delle aree polifunzionali. Le attivita', esercitate               
nell'ambito delle aree polifunzionali, devono essere indicate nel               
progetto elencando le specifiche tipologie. L'eventuale modifica                
degli impianti installati nelle aree polifunzionali deve essere                 
comunicata al Comune al fine dell'eventuale integrazione del canone;            
- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante,               
prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica e                   
indicazione delle attivita' da svolgere nelle aree polifunzionali;              
- relazione tecnica ed esplicativa (ivi compresa quella per gli                 
impianti qualora fossero previsti) dalla quale si possa evincere se             
le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;                 
- la documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere                 
redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'Albo            
professionale.                                                                  
Il procedimento                                                                 
L'ufficio competente, verificata la compatibilita dell'intervento               
sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi             
dell'art. 151 del DLgs 490/99, nonche' secondo quanto previsto                  
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice della                     
navigazione, provvede ad acquisire il seguente parere: Agenzia delle            
dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del DLgs 374/90               
ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento di                      
esecuzione.                                                                     
Esaurita l'istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, il               
Comune provvede alla redazione del titolo suppletivo come previsto              
dall'art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della                     
navigazione, nonche' alla eventuale rideterminazione del canone e               
dell'imposta regionale.                                                         
La licenza suppletiva e' soggetta ad imposta di registro al cui                 
pagamento deve provvedere il concessionario.                                    
8.2.4) Autorizzazione al subingresso nel godimento della concessione            
La domanda                                                                      
Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della              
concessione deve presentare domanda in carta da bollo corredata dalla           
seguente documentazione:                                                        
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31               
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;                                 
- dichiarazione del subentrante di obbligarsi solidalmente per gli              
oneri pregressi eventualmente maturati in capo al concessionario                
sostituito;                                                                     
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che            
non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere.                   
Il procedimento                                                                 
In caso di accoglimento dell'autorizzazione al subingresso l'ufficio            
procede alla redazione della licenza di subingresso che deve essere             
allegata alla concessione originaria.                                           
La licenza di subingresso e' soggetta ad imposta di registro al cui             
pagamento deve provvedere il concessionario.                                    
8.2.5) Autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti delle                 
attivita' oggetto della concessione                                             
La domanda                                                                      
Il concessionario che intende affidare ad altri le attivita' oggetto            
di concessione ovvero attivita' secondarie deve presentare domanda in           
carta da bollo corredata della seguente documentazione:                         
- istanza in carta da bollo del soggetto che intende gestire le                 
attivita' oggetto della concessione;                                            
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31               
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni del soggetto che                 
intende gestire le attivita' oggetto della concessione;                         
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata dal                
soggetto che intende gestire le attivita' oggetto della concessione             
da cui risulti che le attivita' previste corrispondono a quelle                 
oggetto della concessione e che non verranno effettuate modifiche               
alla concessione in essere.                                                     
Analoga documentazione dovra' essere presentata anche nel caso in cui           
vengano affidate ad altri soggetti solo la gestione di attivita'                
secondarie nell'ambito della concessione.                                       
Il procedimento                                                                 
L'ufficio competente, esaurita l'istruttoria e previa positiva                  
vantazione della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione               
all'affidamento.                                                                
8.2.6) Domande di concessione per estrazione di arena ed altri                  
materiali                                                                       
La domanda                                                                      
La parte interessata ad eseguire lavori di scavo e raccolta di                  
ghiaia, arena o altri materiali deve presentare domanda in carta da             
bollo precisando la localita' in cui eseguire le operazioni, la                 
quantita' ed il tipo del materiale da estrarre ed il periodo di tempo           
in cui le operazioni devono avvenire, allegando i seguenti documenti:           
- corografia generale;                                                          
- planimetria dello stato di fatto contenente:                                  
- i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti notevoli                 
riportati in mappa, ecc.);                                                      
- descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia                   
catastale che attuale;                                                          
- la definizione (con apposita colorazione) della zona su cui saranno           
eseguite le estrazioni;                                                         
- planimetria generale di progetto in scala 1:1000 o 1:2000;                    
- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante,               
prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica;                    
- relazione tecnica ed esplicativa dalla quale si possa evincere la             
tipologia e le quantita' di materiali oggetto di estrazione, le                 
modalita' esecutive dei lavori;                                                 
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31               
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.                                 
La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta           
e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'Albo                    
professionale.                                                                  
Il procedimento                                                                 
Il Comune, verificata la compatibilita dell'intervento sotto il                 
profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art.            
151 del DLgs 490/99, nonche' secondo quanto previsto dall'art. 12 del           
regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, provvede ad             
acquisire in via preventiva i seguenti pareri:                                  
- Servizio Tecnico di Bacino della Regione;                                     
- Agenzia delle dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del           
DLgs 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento             
di esecuzione;                                                                  
- Agenzia del demanio per la determinazione degli importi dovuti ove            
non siano previsti nelle tabelle di cui all'art. 55 del regolamento             
di esecuzione del Codice della navigazione.                                     
Ove gli interventi ricadano nel territorio del Parco del delta del              
Po, deve essere acquisito anche il nulla osta del Parco stesso.                 
Esaurita l'istruttoria con il parere favorevole di tutte le                     
Amministrazioni interessate, il Comune provvede al rilascio del                 
titolo concessorio previa determinazione del canone, dell'imposta               
regionale sulle concessioni demaniali, acquisendone le ricevute,                
della cauzione nonche' provvede all'iscrizione nel Registro dei                 
diritti gravanti sul demanio marittimo.                                         
La concessione per estrazione e' soggetta ad imposta di registro al             
cui pagamento deve provvedere il concessionario.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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