REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

                    TITOLO III                                                  
           ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI                                          
          Art. 20                                                               
Commercializzazione di servizi turistici                                        
1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge             
le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attivita'            
sia disciplinata dalle relative normative di settore.                           
2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e            
soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettivita',           
possono esercitare le attivita' di prenotazione e commercializzazione           
del proprio prodotto:                                                           
a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;              
b) mediante affidamento della gestione delle suddette attivita' ad un           
organismo associativo, consortile, cooperativo o societario,                    
costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo                  
servizio turistico;                                                             
c) mediante affidamento della gestione di specifiche attivita' di               
prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito            
contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento             
di tali attivita'.                                                              
3. Per i soggetti indicati al comma 2 e' espressamente escluso                  
l'esercizio delle attivita' proprie di agenzia di viaggio indicate              
all'articolo 2.                                                                 
4. I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 6 della L.R. n. 7             
del 1998 possono esercitare l'attivita' di commercializzazione solo             
ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli servizi                  
turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti             
nell'ambito dei progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi             
dell'articolo 13, comma 5 della L.R. n. 7 del 1998. L'esercizio di              
tale attivita' comporta l'obbligo di stipulare apposita polizza                 
assicurativa di responsabilita' civile a copertura dei rischi                   
derivanti ai soci dalla partecipazione all'attivita' svolta, cosi'              
come previsto dall'articolo 20 del DLgs n. 111 del 1995. Per tali               
raggruppamenti e' espressamente escluso l'esercizio delle attivita'             
proprie di agenzia di viaggio indicate all'articolo 2.                          
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi           
in cui si configuri l'attivita' di commercializzazione di pacchetti             
turistici, cosi' come definiti dall'articolo 2 del DLgs n. 111 del              
1995.                                                                           
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il testo del comma 6 dell'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7,             
concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per la              
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della L.R. 5           
dicembre 1996, n. 47, della L.R. 20 maggio 1994, n. 22, della L.R. 25           
ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993,            
n. 28, e' il seguente:                                                          
"Art. 13 - Aggregazioni di prodotto di interesse regionale                      
omissis                                                                         
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5,              
per soggetti privati si intendono: i "club di prodotto", i consorzi e           
gli altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma               
costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a              
cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi            
sia la partecipazione, purche' minoritaria, di soggetti pubblici o di           
diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica            
attivita' di impresa turistica.                                                 
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 5 dell'art. 13 della L.R. n. 7 del 1998, citata           
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                              
"Art. 13 - Aggregazioni di prodotto di interesse regionale                      
omissis                                                                         
5. Le direttive applicative del programma poliennale, di cui all'art.           
5, stabiliscono i criteri e le modalita' per il cofinanziamento e la            
presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:                           
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di            
prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti                    
all'Unione e da essa proposti;                                                  
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di                
promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e                    
presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.                             
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 20 del DLgs n. 111 del 1995, citato alla nota             
all'art. 18, e' riportato alla stessa nota.                                     
Comma 5                                                                         
4) Il testo dell'art. 2 del DLgs n. 111 del 1995, citato alla nota              
all'art. 18, e' il seguente:                                                    
"Art. 2 - Pacchetti turistici                                                   
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i             
circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione             
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti            
in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle                 
ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo                    
comprendente almeno una notte:                                                  
a) trasporto;                                                                   
b) alloggio;                                                                    
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui           
all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscono parte significativa              
del "pacchetto turistico".                                                      
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto             
turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi             
del presente decreto.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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