REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

          Art. 10                                                               
Requisiti professionali                                                         
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5,              
comma 1, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il               
rappresentante legale in caso di societa', oppure in loro vece, il              
preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in                 
possesso dei necessari requisiti professionali.                                 
2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali e' dimostrato               
dall'essere nelle condizioni previste dall'articolo 4 del DLgs n. 392           
del 1991 o dall'aver frequentato apposito percorso formativo                    
abilitante.                                                                     
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalita' dei                   
percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attivita' di                   
direttore tecnico nonche' i termini per l'effettuazione degli stessi.           
4. La responsabilita' di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e            
turismo, di norma, e' assunta dal titolare dell'autorizzazione.                 
5. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare                
dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed                  
esclusivita' la propria attivita' nell'agenzia di viaggio o non                 
possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 la                  
responsabilita' di direzione tecnica e' assunta, a pena di revoca               
dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato che presti               
attivita' continuativa.                                                         
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 4 del DLgs 23 novembre 1991, n. 392, concernente             
Attuazione della Direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli            
agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della Legge 29                
dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), e' il seguente:                 
"Art. 4 - Capacita' professionale                                               
1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali,                  
commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attivita'             
di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, e'                  
fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro              
Stato membro, delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1.                       
2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorita' od                   
organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e              
deve, comunque, comprovare che l'attivita' e' stata prestata:                   
a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con               
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente             
con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto                      
dell'agenzia di viaggio e turismo;                                              
b) ovvero: per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente           
con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di                   
dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto            
dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di           
aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione            
professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato                  
riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un                    
organismo professionale competente; per quattro anni consecutivi a              
titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o             
di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali                    
responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo,            
qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in            
oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni,            
comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata               
pienamente valida da un organismo professionale competente;                     
c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con               
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente             
con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto                      
dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di           
aver svolto a titolo dipendente l'attivita' in oggetto presso                   
un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;                                   
d) ovvero: per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o                    
salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente                  
dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente           
formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un                  
certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da           
un organismo professionale competente; per sei anni consecutivi a               
titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora             
il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto,           
una precedente formazione professionale per almeno due anni,                    
comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata               
pienamente valida da un organismo professionale competente.                     
3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attivita' non           
puo' essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del                  
deposito della domanda.                                                         
4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a                 
taluna delle attivita' di cui al presente decreto al suo previo                 
esercizio nello stesso ramo di attivita' che l'interessato intende              
esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione             
professionale.".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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