LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Art. 8
Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 deve indicare
espressamente:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le societa'
l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e
ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c) l'attivita' autorizzata di cui all'articolo 2;
d) le altre attivita' che l'agenzia intende esercitare, di cui
all'articolo 3;
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia,
precisando se essa e' diversa dal titolare o legale rappresentante;
f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della
sede dell'esercizio.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e
b), salvo quanto previsto al comma successivo, comporta il rilascio
di una nuova autorizzazione.
3. Ogni modifica degli elementi previsti al comma 1, lettera b)
relativamente al solo legale rappresentante, quando questi non
coincida con la proprieta', nonche' degli elementi di cui al comma 1,
lettere c), d), e) e f), comporta il solo aggiornamento della
autorizzazione.
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova
autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima,
previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in
relazione alla sola modifica richiesta.